Lexipedia

Decisione

32.2025.38

Ricorso (respinto) contro la decisione non entrata in materia: i certificati medici della curante non sono sufficienti e insinuare dubbi sulla correttezza delle conclusioni peritali. Conclusioni perit

31 luglio 2025Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto segue:

"4.2 […] La jurisprudence

relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité,

dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente

à l'administration des éléments suffisants pour rendre plausible une

aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Dans

cette mesure, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la

cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne

s'applique pas à une telle procédure, la juridiction de première instance étant

tenue d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de

l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de

celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020

consid. 4.2). Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont

été établies les 22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la

décision du 17 octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale

n'en a pas tenu compte dans le cadre de son examen."

Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e

3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31

dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non

è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto

più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più

rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni

dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo

potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF

109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10

febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v.

anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4. Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27

febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.;

STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.)

nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato, come accennato

(cfr. supra consid. 2.3.), deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si

è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in

alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti

medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere

verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve

impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione

con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda.

Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto

riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla

(non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate

pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per

la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione

materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata,

lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al

preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti

(esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013

consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid.

2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre

2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della

Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di

Basilea Campagna consid. 3.1 e seg.).

2.5. Nella

fattispecie in esame, l’insorgente si prevale dei certificati medici della

dr.ssa __________ del 29 gennaio e del 24 febbraio 2025 (cfr. supra consid.

1.6.) a comprova di una asserita modifica rilevante dello stato di salute.

Il

certificato del 29 gennaio 2025 della curante presenta il seguente tenore (sottolineature

del redattore):

"

[…] Nel 2015 è stata diagnosticata

la condizione alla base della sua inabilità lavorativa per le professioni

svolte fino a quel momento. Attualmente […] è completamente inabile

per qualunque attività che richieda un coinvolgimento significativo della

colonna dorso-lombare nonché del bacino. Nello specifico il sollevamento

ripetitivo di pesi che oltrepassano i 5kg come pure la permanenza per

lungo tempo in determinate posizioni, compresa quella seduta, sono

controindicate.

Diagnosi:

·

Spondiloartrite assiale (M. di

Bechterew) attiva con coinvolgimento della colonna dorsale, delle articolazioni

costo-vertebrali, sacroileite destra, entesite dell’articolazione sacro-iliaca

a sinistra.

·

Scarsa risposta a FANS e farmaci

biologici (Golimumab, Infliximab, Cosentyx, Rinvoq, Abrilada).

·

Scarsa risposta all’approccio

fisico (fisioterapia).

·

Sindrome lombo-spondilogena di

natura meccanica.

·

Conflitto femoro acetabolare di

tipo CAM con lesione del labbrio acetabolare anca destra.

·

Considerandi

Leucocitosi persistente nel

contesto della M. di Bechterew non controllata.

·

Nefropatia ad IgA nel contesto

della M. di Bechterew.

·

Prurigo nodulare ad andamento

parossistico.

·

Sindrome metabolica.”

Il

certificato del 24 febbraio 2025 della curante ricalca quello del 29 gennaio

2025, con la seguente aggiunta (sottolineature del redattore):

"

[…] Di fronte alla persistenza di

sintomi invalidanti nonché a reiterata resistenza alle numerose terapie

proposte fino ad oggi, è prevista a breve una nuova rivalutazione

radiologica dello stato infiammatorio in vista di nuovi tentativi

terapeutici con altri farmaci biologici presenti sul mercato. È stata inoltrata

richiesta per rivalutazione fisiatrico-posturale in previsione di

soggiorno stazionario riabilitativo data la severità del quadro clinico e

umorale. Tenuto conto di quanto sopra il paziente rimane inabile al lavoro

al 100% per tempo indeterminato e si richiede una nuova valutazione del diritto

all’AI.”

Si

rileva innanzitutto che nelle surriferite refertazioni la curante non distingue

neppure tra le diagnosi con e quelle senza ripercussione sulla capacità

lavorativa.

In

secondo luogo, si osserva che la diagnosi principale formulata dalla curante –

il morbo di Bechterew (in tema vedasi STCA 32.2023.6 del 21 agosto 2023 consid.

2.6.3

) – era già nota al momento della valutazione peritale del 2023 ed i

periti l’hanno debitamente considerata nell’ambito dell’accertamento

dell’incapacità lavorativa globale (cfr. supra consid. 1.3.).

Inoltre,

la curante non si è mai confrontata con le conclusioni peritali pressoché

antitetiche alle proprie, limitandosi ad una valutazione “a compartimento

stagno” della (in)capacità. Per contro, i periti avevano già debitamente

considerato – tra le altre – le attestazioni allestite negli anni dalla dr.ssa __________

(cfr. doc. 118, pagg. 516-521, 528-531, 538, 540 e incarto AI), addivenendo

tuttavia a conclusioni diverse. Conclusioni che, lo si rammenta, sono state

poste alla base della decisione di rifiuto di prestazioni del 16 luglio 2024, cresciuta

incontestata in giudicato (cfr. supra consid. 1.5.). Del resto, la perizia

bidisciplinare appare rispettosa degli indicatori sanciti dalla giurisprudenza

federale (cfr. pro multis STCA 32.2024.82 del 16 aprile 2025 consid. 2.5.).

Quo ai

limiti funzionali citati dalla curante, il dr. __________ aveva già rilevato

come la colonna vertebrale non potesse essere sollecitata in modo importante,

escludendo proprio per questo motivo qualunque attività fisicamente molto

pesante, “come ad esempio in cantiere” (doc. 119, pagg. 601 e 602

incarto AI). Il medico SMR, da parte sua, aveva anch’egli rilevato quali limiti

funzionali un carico massimo di 15 kg e la necessità di alternare la postura al

bisogno (doc. 120, pag. 606 incarto AI).

Circa

la resistenza alle terapie, anche tale circostanza è stata considerata in sede

peritale (cfr. supra consid. 1.3.).

Per

quanto attiene alla prospettata rivalutazione radiologica e

fisiatrico-posturale, essa è in concreto irrilevante, la curante non avendo

fornito precise indicazioni circa le tempistiche, i professionisti coinvolti ed

eventuali rapporti già allestiti (cfr. supra consid. 2.4.).

Va qui

rilevato che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Stante

quanto precede, secondo questo Giudice l’Ufficio AI a ragione non è entrato nel

merito della domanda del ricorrente. Infatti, l’insorgente, chiamato a

dimostrare in sede amministrativa che rispetto all’ultima decisione del 16

luglio 2024 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso

verosimile una rilevante modifica della sua situazione valetudinaria con

incidenza sulla capacità lavorativa.

2.6

Come

accennato (cfr. supra 1.7.), l’insorgente chiede l’audizione dei medici

curanti.

Va qui rammentato che conformemente, alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019

del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid.

5.1

; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21

novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF

8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013;

STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF

124.

V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Ora,

in concreto la disamina va limitata ai mezzi di prova prodotti nella procedura

avviata a gennaio 2025 e terminata con la decisione impugnata (cfr. supra

consid. 1.6. e 2.4.), i quali, come poc’anzi accertato (cfr. supra consid.

2.5

), non hanno reso verosimile una modifica rilevante ai sensi dell’art. 87

cpv. 2 OAI (cfr. supra consid. 2.3.) rispetto alla precedente valutazione

materiale del diritto alla rendita (cfr. supra consid. 1.3.-1.5.).

2.7

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni