32.2025.38
Ricorso (respinto) contro la decisione non entrata in materia: i certificati medici della curante non sono sufficienti e insinuare dubbi sulla correttezza delle conclusioni peritali. Conclusioni peritali confermate
31 luglio 2025Italiano22 min
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.38
JV/sc
Lugano
31 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2025 di
RI 1
contro
la decisione del 24 marzo 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1991, di formazione impiegato in logistica (con AFC) e da lungo tempo
al beneficio della pubblica assistenza, il 16/18 novembre 2016 ha presentato
una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del 100% dal
10 dicembre 2014 ed indicando quale danno alla salute “una botta forte nella
parte bassa della schiena […]” (docc. 1, 16 e 17 incarto AI).
Con
decisione del 9 febbraio 2016 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni (doc. 13 incarto AI).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 17/22
maggio 2018 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni,
adducendo un’incapacità lavorativa del “50%-100%” dal 21 dicembre 2014 e
proponendo le medesime motivazioni di cui alla domanda di novembre 2016 (doc.
18 e 19 incarto AI).
In
esito all’istruttoria, con due decisioni del 30 settembre 2021 l’assicurato è
stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1. gennaio al 31 marzo 2019 e
di una rendita intera dal 1. aprile 2019 al 28 febbraio 2021 (docc. 86, 89 e 90
incarto AI).
Anche questa decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Nel
novembre 2022 il medico curante dell’assicurato ha inviato all’Ufficio AI un
rapporto medico datato 8 novembre 2022 attestante un’incapacità lavorativa del
100% in ogni attività, chiedendo l’amministrazione a “rivedere la rendita
dell’assicurato”, a far stato quale terza domanda di prestazioni (doc. 91
incarto AI).
Ritenuta
giustificata l’entrata in materia (doc. 92 incarto AI), pervenuta la domanda di
prestazioni sul formulario ufficiale (doc. 98 incarto AI), l’Ufficio AI ha
richiamato diversa documentazione medico-assicurativa, sottoponendo il caso al
medico SMR (doc. 105 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale
del 17 febbraio 2023 (doc. 106 incarto AI) e dopo aver acquisito il rapporto
medico del curante dr. __________ (specialista in reumatologia) (doc. 107
incarto AI) ha richiesto una perizia bidisciplinare in ambito reumatologico e
psichiatrico (doc. 109 incarto AI). La richiesta è stata avallata
dall’amministrazione (doc. 110 incarto AI) ed il mandato è stato conferito –
tramite la piattaforma SuisseMED@P – al dr. __________ (specialista in
reumatologia) ed alla dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia)
(docc. 115-118 incarto AI). La perizia bidisciplinare è confluita nel rapporto
peritale del 4 gennaio 2023 (doc. 119, pagg. 543-551 incarto AI), fatto proprio
dal medico SMR in annullamento e sostituzione di quello del 17 febbraio 2023
(doc. 120 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
"4.3.1 Diagnosi reumatologiche con influsso
sulla sua capacità lavorativa
1.
Spondiloartrite assiale
radiografica HLA-B27 positiva (malattia di Bechterew).
-
Prima diagnosi nel 2015.
-
Stato dopo trattamento con vari
FANS e Coxibs senza particolare beneficio.
-
Stato dopo trattamento con
Golimumab da febbraio 2019 per circa sei mesi senza beneficio.
-
Stato dopo trattamento con
Adalimumab per un paio di mesi senza beneficio ed interrotto per dolori nel
punto dell’iniezione.
-
Stato dopo trattamento con
Infliximab per un paio di mesi senza beneficio.
-
Strato dopo trattamento con
Cosentyx da agosto fino a settembre 2022, interrotto per inefficacia sui dolori
ed insorgenza di effetti secondari atipici.
-
Sotto terapia con Rinvoq da settembre
2022.
2.
Sindrome del dolore cronico di
probabile origine funzionale-somatoforme.
4.3.2 Diagnosi psichiatriche (ICD 10) con ripercussioni
sulla capacità di lavoro
Disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4).
4.3.3 Diagnosi psichiatriche (ICD 10) senza
ripercussioni sulla capacità di lavoro
Abuso di THC (F12.1). […]”
e
rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato un’incapacità lavorativa
(globale) del 100% in ogni attività da settembre 2022 a febbraio 2023 e del 20%
da marzo 2023 (riduzione del rendimento con prognosi lavorativa stazionaria).
1.4. Con
rapporto finale del 30 aprile 2024 la consulente in integrazione ha chiuso il
caso, non ritenendo adempiuti i presupposti per i provvedimenti professionali
(doc. 122 incarto AI).
1.5. Con
progetto di decisione del 15 maggio 2024 (doc. 123 incarto AI) l’Ufficio AI ha
prospettato il rifiuto di prestazioni, avendo calcolato un grado d’invalidità
del 20% (doc. 123 incarto AI).
Con
osservazioni del 10 luglio 2024 l’assicurato ha contestato il progetto di
decisione del 15 maggio 2024, adducendo che “La mia situazione, come da
documentazione medica in vostro possesso, risulta invalidante” (doc. 133
incarto AI).
Con
decisione del 16 luglio 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso,
l’assicurato non avendo prodotto nuova documentazione medica (doc. 134 incarto
AI).
Anche
questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.6. Nel
gennaio 2025 l’assicurato ha presentato una quarta domanda di prestazioni con
le medesime indicazioni circa l’incapacità lavorativa ed il danno alla salute
di cui alle precedenti procedure, producendo il certificato medico del 29
gennaio 2025 della curante dr.ssa __________ (specialista in medicina interna
generale) attestante un’incapacità lavorativa completa in ogni attività “per
qualunque tipo di attività che richieda un coinvolgimento significativo della
colonna dorso-lombare nonché del bacino”, la curante evidenziando come “[…]
il sollevamento ripetitivo di pesi che oltrepassano i 5 kg come pure la
permanenza per lungo tempo in determinate posizioni, compresa quella seduta,
sono controindicate” (docc. 139, 140, 142, 143 e 145 incarto AI).
Sottoposto
il caso al medico SMR (doc. 141 incarto AI), quest’ultimo, vagliato il
certificato della curante, ha concluso che “dall’attuale documentazione non
risulta una sostanziale modifica dello stato di salute” (doc. 146 incarto
AI).
Con
progetto di decisione del 12 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha prospettato la non
entrata in materia, non essendo stata prodotta della documentazione che
dimostri una modifica della situazione valetudinaria accertata nella precedente
procedura (doc. 147 incarto AI).
Con
osservazioni del 17 febbraio 2025 l’assicurato ha contestato il progetto di
decisione del 12 febbraio 2025, producendo un ulteriore certificato medico
della curante datato 24 febbraio 2025 (docc. 148 e 149 incarto AI).
Sottoposto
il nuovo certificato della curante al medico SMR, quest’ultimo con annotazione
del 24 marzo 2024 gli ha preferito le conclusioni del perito reumatologo (docc.
151 e 152 incarto AI).
Con
decisione del 24 marzo 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 150
incarto AI).
1.7. L’assicurato
ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 24 marzo 2025,
postulandone l’annullamento e “un riesame completo del […] caso
**tenendo conto di tutta la documentazione medica già presentata**”.
Contesta
la valutazione medica operata dall’amministrazione, sostenendo come il
certificato del 24 febbraio 2025 della curante attesti una situazione
valetudinaria marcatamente modificata rispetto all’ultima valutazione.
Chiede
l’audizione dei medici curanti “per confermare l’inabilità”.
1.8. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la decisione di non
entrata in materia, adducendo come la refertazione medica prodotta dall’insorgente
in sede d’istruttoria amministrativa non rende verosimile una modifica
rilevante della situazione accertata nella precedente procedura. In ragione di
quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata
e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.9. Con
osservazioni del 24 maggio 2025 il ricorrente ha nuovamente rimproverato
all’Ufficio AI di aver ignorato i certificati medici della dr.ssa __________,
censurando la violazione di tutta una serie di disposti di legge e di principi
sanciti dalla giurisprudenza topica, chiedendo al TCA di “Ordinare all’UAI
di riesaminare la richiesta di revisione nel merito con: nuovi accertamenti
medico-legali
(visita specialistica, risonanza magnetica)” e “Condannare
l’UAI al risarcimento delle spese legali e procedurali” e di “Segnalare
alla Commissione di vigilanza AI le gravi irregolarità riscontrate nel
procedimento” (VI).
1.10. Con
osservazioni del 12 giugno 2025 l’Ufficio AI ha evidenziato come con le
osservazioni del 24 maggio 2024 il ricorrente si sia limitato a sollevare le
medesime obiezioni già trattate nella risposta di causa, rinviando
integralmente al memoriale responsivo (VIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a
ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di
prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di
non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non
corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la richiesta, il
giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina
materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato
è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.
2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta
domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo
per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La giurisprudenza ha avuto modo di
stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per
analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di
reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel
merito solo se l'assicurato
rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da
influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V
119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999,
n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo
di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti).
A
tal proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21
gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di
crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su
ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis
STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle
assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia
ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne
determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che
essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione.
Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di
motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di
riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che
non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti
(consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi,
rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà
essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo
dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo”
(ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).
Se
non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito
della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa
verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla
rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta
(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002
IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito
che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica
rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma
anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non
pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF
113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile
la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38
consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato
non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a
mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da
richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un
termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.).
Quanto precede è stato confermato anche nella recente STF 9C_576/2021 del 2
febbraio 2022 (consid. 3.2.).
Nella
STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a quanto
già rilevato nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla possibilità
Fatti
di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto segue:
"4.2 […] La jurisprudence
relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité,
dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente
à l'administration des éléments suffisants pour rendre plausible une
aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Dans
cette mesure, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne
s'applique pas à une telle procédure, la juridiction de première instance étant
tenue d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de
l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de
celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020
consid. 4.2). Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont
été établies les 22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la
décision du 17 octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale
n'en a pas tenu compte dans le cadre de son examen."
Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e
3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31
dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non
è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF
9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto
più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo
potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare
(DTF
109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10
febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v.
anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
2.4. Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27
febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.;
STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.)
nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato, come accennato
(cfr. supra consid. 2.3.), deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si
è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in
alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere
verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve
impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione
con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda.
Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto
riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla
(non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate
pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per
la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione
materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata,
lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al
preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti
(esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013
consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid.
2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre
2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della
Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di
Basilea Campagna consid. 3.1 e seg.).
2.5. Nella
fattispecie in esame, l’insorgente si prevale dei certificati medici della
dr.ssa __________ del 29 gennaio e del 24 febbraio 2025 (cfr. supra consid.
1.6.) a comprova di una asserita modifica rilevante dello stato di salute.
Il
certificato del 29 gennaio 2025 della curante presenta il seguente tenore (sottolineature
del redattore):
"
[…] Nel 2015 è stata diagnosticata
la condizione alla base della sua inabilità lavorativa per le professioni
svolte fino a quel momento. Attualmente […] è completamente inabile
per qualunque attività che richieda un coinvolgimento significativo della
colonna dorso-lombare nonché del bacino. Nello specifico il sollevamento
ripetitivo di pesi che oltrepassano i 5kg come pure la permanenza per
lungo tempo in determinate posizioni, compresa quella seduta, sono
controindicate.
Diagnosi:
·
Spondiloartrite assiale (M. di
Bechterew) attiva con coinvolgimento della colonna dorsale, delle articolazioni
costo-vertebrali, sacroileite destra, entesite dell’articolazione sacro-iliaca
a sinistra.
·
Scarsa risposta a FANS e farmaci
biologici (Golimumab, Infliximab, Cosentyx, Rinvoq, Abrilada).
·
Scarsa risposta all’approccio
fisico (fisioterapia).
·
Sindrome lombo-spondilogena di
natura meccanica.
·
Conflitto femoro acetabolare di
tipo CAM con lesione del labbrio acetabolare anca destra.
Considerandi
·
Leucocitosi persistente nel
contesto della M. di Bechterew non controllata.
·
Nefropatia ad IgA nel contesto
della M. di Bechterew.
·
Prurigo nodulare ad andamento
parossistico.
·
Sindrome metabolica.”
Il
certificato del 24 febbraio 2025 della curante ricalca quello del 29 gennaio
2025, con la seguente aggiunta (sottolineature del redattore):
"
[…] Di fronte alla persistenza di
sintomi invalidanti nonché a reiterata resistenza alle numerose terapie
proposte fino ad oggi, è prevista a breve una nuova rivalutazione
radiologica dello stato infiammatorio in vista di nuovi tentativi
terapeutici con altri farmaci biologici presenti sul mercato. È stata inoltrata
richiesta per rivalutazione fisiatrico-posturale in previsione di
soggiorno stazionario riabilitativo data la severità del quadro clinico e
umorale. Tenuto conto di quanto sopra il paziente rimane inabile al lavoro
al 100% per tempo indeterminato e si richiede una nuova valutazione del diritto
all’AI.”
Si
rileva innanzitutto che nelle surriferite refertazioni la curante non distingue
neppure tra le diagnosi con e quelle senza ripercussione sulla capacità
lavorativa.
In
secondo luogo, si osserva che la diagnosi principale formulata dalla curante –
il morbo di Bechterew (in tema vedasi STCA 32.2023.6 del 21 agosto 2023 consid.
2.6.3.) – era già nota al momento della valutazione peritale del 2023 ed i
periti l’hanno debitamente considerata nell’ambito dell’accertamento
dell’incapacità lavorativa globale (cfr. supra consid. 1.3.).
Inoltre,
la curante non si è mai confrontata con le conclusioni peritali pressoché
antitetiche alle proprie, limitandosi ad una valutazione “a compartimento
stagno” della (in)capacità. Per contro, i periti avevano già debitamente
considerato – tra le altre – le attestazioni allestite negli anni dalla dr.ssa __________
(cfr. doc. 118, pagg. 516-521, 528-531, 538, 540 e incarto AI), addivenendo
tuttavia a conclusioni diverse. Conclusioni che, lo si rammenta, sono state
poste alla base della decisione di rifiuto di prestazioni del 16 luglio 2024, cresciuta
incontestata in giudicato (cfr. supra consid. 1.5.). Del resto, la perizia
bidisciplinare appare rispettosa degli indicatori sanciti dalla giurisprudenza
federale (cfr. pro multis STCA 32.2024.82 del 16 aprile 2025 consid. 2.5.).
Quo ai
limiti funzionali citati dalla curante, il dr. __________ aveva già rilevato
come la colonna vertebrale non potesse essere sollecitata in modo importante,
escludendo proprio per questo motivo qualunque attività fisicamente molto
pesante, “come ad esempio in cantiere” (doc. 119, pagg. 601 e 602
incarto AI). Il medico SMR, da parte sua, aveva anch’egli rilevato quali limiti
funzionali un carico massimo di 15 kg e la necessità di alternare la postura al
bisogno (doc. 120, pag. 606 incarto AI).
Circa
la resistenza alle terapie, anche tale circostanza è stata considerata in sede
peritale (cfr. supra consid. 1.3.).
Per
quanto attiene alla prospettata rivalutazione radiologica e
fisiatrico-posturale, essa è in concreto irrilevante, la curante non avendo
fornito precise indicazioni circa le tempistiche, i professionisti coinvolti ed
eventuali rapporti già allestiti (cfr. supra consid. 2.4.).
Va qui
rilevato che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Stante
quanto precede, secondo questo Giudice l’Ufficio AI a ragione non è entrato nel
merito della domanda del ricorrente. Infatti, l’insorgente, chiamato a
dimostrare in sede amministrativa che rispetto all’ultima decisione del 16
luglio 2024 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso
verosimile una rilevante modifica della sua situazione valetudinaria con
incidenza sulla capacità lavorativa.
2.6
Come
accennato (cfr. supra 1.7.), l’insorgente chiede l’audizione dei medici
curanti.
Va qui rammentato che conformemente, alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019
del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid.
5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21
novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF
8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013;
STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF
124.
V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Ora,
in concreto la disamina va limitata ai mezzi di prova prodotti nella procedura
avviata a gennaio 2025 e terminata con la decisione impugnata (cfr. supra
consid. 1.6. e 2.4.), i quali, come poc’anzi accertato (cfr. supra consid.
2.5.), non hanno reso verosimile una modifica rilevante ai sensi dell’art. 87
cpv. 2 OAI (cfr. supra consid. 2.3.) rispetto alla precedente valutazione
materiale del diritto alla rendita (cfr. supra consid. 1.3.-1.5.).
2.7
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va integralmente respinto.
2.8
Secondo
l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed
applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a
LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni