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Decisione

32.2025.38

Ricorso (respinto) contro la decisione non entrata in materia: i certificati medici della curante non sono sufficienti e insinuare dubbi sulla correttezza delle conclusioni peritali. Conclusioni peritali confermate

31 luglio 2025Italiano22 min

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.38

JV/sc

Lugano

31 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2025 di

RI 1

contro

la decisione del 24 marzo 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1991, di formazione impiegato in logistica (con AFC) e da lungo tempo

al beneficio della pubblica assistenza, il 16/18 novembre 2016 ha presentato

una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del 100% dal

10 dicembre 2014 ed indicando quale danno alla salute “una botta forte nella

parte bassa della schiena […]” (docc. 1, 16 e 17 incarto AI).

Con

decisione del 9 febbraio 2016 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di

prestazioni (doc. 13 incarto AI).

Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 17/22

maggio 2018 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni,

adducendo un’incapacità lavorativa del “50%-100%” dal 21 dicembre 2014 e

proponendo le medesime motivazioni di cui alla domanda di novembre 2016 (doc.

18 e 19 incarto AI).

In

esito all’istruttoria, con due decisioni del 30 settembre 2021 l’assicurato è

stato posto al beneficio di una mezza rendita dal 1. gennaio al 31 marzo 2019 e

di una rendita intera dal 1. aprile 2019 al 28 febbraio 2021 (docc. 86, 89 e 90

incarto AI).

Anche questa decisione è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Nel

novembre 2022 il medico curante dell’assicurato ha inviato all’Ufficio AI un

rapporto medico datato 8 novembre 2022 attestante un’incapacità lavorativa del

100% in ogni attività, chiedendo l’amministrazione a “rivedere la rendita

dell’assicurato”, a far stato quale terza domanda di prestazioni (doc. 91

incarto AI).

Ritenuta

giustificata l’entrata in materia (doc. 92 incarto AI), pervenuta la domanda di

prestazioni sul formulario ufficiale (doc. 98 incarto AI), l’Ufficio AI ha

richiamato diversa documentazione medico-assicurativa, sottoponendo il caso al

medico SMR (doc. 105 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale

del 17 febbraio 2023 (doc. 106 incarto AI) e dopo aver acquisito il rapporto

medico del curante dr. __________ (specialista in reumatologia) (doc. 107

incarto AI) ha richiesto una perizia bidisciplinare in ambito reumatologico e

psichiatrico (doc. 109 incarto AI). La richiesta è stata avallata

dall’amministrazione (doc. 110 incarto AI) ed il mandato è stato conferito –

tramite la piattaforma SuisseMED@P – al dr. __________ (specialista in

reumatologia) ed alla dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia)

(docc. 115-118 incarto AI). La perizia bidisciplinare è confluita nel rapporto

peritale del 4 gennaio 2023 (doc. 119, pagg. 543-551 incarto AI), fatto proprio

dal medico SMR in annullamento e sostituzione di quello del 17 febbraio 2023

(doc. 120 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

"4.3.1 Diagnosi reumatologiche con influsso

sulla sua capacità lavorativa

1.

Spondiloartrite assiale

radiografica HLA-B27 positiva (malattia di Bechterew).

-

Prima diagnosi nel 2015.

-

Stato dopo trattamento con vari

FANS e Coxibs senza particolare beneficio.

-

Stato dopo trattamento con

Golimumab da febbraio 2019 per circa sei mesi senza beneficio.

-

Stato dopo trattamento con

Adalimumab per un paio di mesi senza beneficio ed interrotto per dolori nel

punto dell’iniezione.

-

Stato dopo trattamento con

Infliximab per un paio di mesi senza beneficio.

-

Strato dopo trattamento con

Cosentyx da agosto fino a settembre 2022, interrotto per inefficacia sui dolori

ed insorgenza di effetti secondari atipici.

-

Sotto terapia con Rinvoq da settembre

2022.

2.

Sindrome del dolore cronico di

probabile origine funzionale-somatoforme.

4.3.2 Diagnosi psichiatriche (ICD 10) con ripercussioni

sulla capacità di lavoro

Disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4).

4.3.3 Diagnosi psichiatriche (ICD 10) senza

ripercussioni sulla capacità di lavoro

Abuso di THC (F12.1). […]”

e

rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato un’incapacità lavorativa

(globale) del 100% in ogni attività da settembre 2022 a febbraio 2023 e del 20%

da marzo 2023 (riduzione del rendimento con prognosi lavorativa stazionaria).

1.4. Con

rapporto finale del 30 aprile 2024 la consulente in integrazione ha chiuso il

caso, non ritenendo adempiuti i presupposti per i provvedimenti professionali

(doc. 122 incarto AI).

1.5. Con

progetto di decisione del 15 maggio 2024 (doc. 123 incarto AI) l’Ufficio AI ha

prospettato il rifiuto di prestazioni, avendo calcolato un grado d’invalidità

del 20% (doc. 123 incarto AI).

Con

osservazioni del 10 luglio 2024 l’assicurato ha contestato il progetto di

decisione del 15 maggio 2024, adducendo che “La mia situazione, come da

documentazione medica in vostro possesso, risulta invalidante” (doc. 133

incarto AI).

Con

decisione del 16 luglio 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso,

l’assicurato non avendo prodotto nuova documentazione medica (doc. 134 incarto

AI).

Anche

questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.6. Nel

gennaio 2025 l’assicurato ha presentato una quarta domanda di prestazioni con

le medesime indicazioni circa l’incapacità lavorativa ed il danno alla salute

di cui alle precedenti procedure, producendo il certificato medico del 29

gennaio 2025 della curante dr.ssa __________ (specialista in medicina interna

generale) attestante un’incapacità lavorativa completa in ogni attività “per

qualunque tipo di attività che richieda un coinvolgimento significativo della

colonna dorso-lombare nonché del bacino”, la curante evidenziando come “[…]

il sollevamento ripetitivo di pesi che oltrepassano i 5 kg come pure la

permanenza per lungo tempo in determinate posizioni, compresa quella seduta,

sono controindicate” (docc. 139, 140, 142, 143 e 145 incarto AI).

Sottoposto

il caso al medico SMR (doc. 141 incarto AI), quest’ultimo, vagliato il

certificato della curante, ha concluso che “dall’attuale documentazione non

risulta una sostanziale modifica dello stato di salute” (doc. 146 incarto

AI).

Con

progetto di decisione del 12 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha prospettato la non

entrata in materia, non essendo stata prodotta della documentazione che

dimostri una modifica della situazione valetudinaria accertata nella precedente

procedura (doc. 147 incarto AI).

Con

osservazioni del 17 febbraio 2025 l’assicurato ha contestato il progetto di

decisione del 12 febbraio 2025, producendo un ulteriore certificato medico

della curante datato 24 febbraio 2025 (docc. 148 e 149 incarto AI).

Sottoposto

il nuovo certificato della curante al medico SMR, quest’ultimo con annotazione

del 24 marzo 2024 gli ha preferito le conclusioni del perito reumatologo (docc.

151 e 152 incarto AI).

Con

decisione del 24 marzo 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 150

incarto AI).

1.7. L’assicurato

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 24 marzo 2025,

postulandone l’annullamento e “un riesame completo del […] caso

**tenendo conto di tutta la documentazione medica già presentata**”.

Contesta

la valutazione medica operata dall’amministrazione, sostenendo come il

certificato del 24 febbraio 2025 della curante attesti una situazione

valetudinaria marcatamente modificata rispetto all’ultima valutazione.

Chiede

l’audizione dei medici curanti “per confermare l’inabilità”.

1.8. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la decisione di non

entrata in materia, adducendo come la refertazione medica prodotta dall’insorgente

in sede d’istruttoria amministrativa non rende verosimile una modifica

rilevante della situazione accertata nella precedente procedura. In ragione di

quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata

e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.9. Con

osservazioni del 24 maggio 2025 il ricorrente ha nuovamente rimproverato

all’Ufficio AI di aver ignorato i certificati medici della dr.ssa __________,

censurando la violazione di tutta una serie di disposti di legge e di principi

sanciti dalla giurisprudenza topica, chiedendo al TCA di “Ordinare all’UAI

di riesaminare la richiesta di revisione nel merito con: nuovi accertamenti

medico-legali

(visita specialistica, risonanza magnetica)” e “Condannare

l’UAI al risarcimento delle spese legali e procedurali” e di “Segnalare

alla Commissione di vigilanza AI le gravi irregolarità riscontrate nel

procedimento” (VI).

1.10. Con

osservazioni del 12 giugno 2025 l’Ufficio AI ha evidenziato come con le

osservazioni del 24 maggio 2024 il ricorrente si sia limitato a sollevare le

medesime obiezioni già trattate nella risposta di causa, rinviando

integralmente al memoriale responsivo (VIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a

ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di

prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di

non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non

corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.

2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta

domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado

d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto

dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo

per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per

l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le

condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

La giurisprudenza ha avuto modo di

stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per

analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di

reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel

merito solo se l'assicurato

rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da

influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V

119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999,

n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo

di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti).

A

tal proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21

gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di

crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su

ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis

STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle

assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia

ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne

determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che

essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione.

Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di

motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di

riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che

non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti

(consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi,

rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà

essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo

dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo”

(ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

Se

non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito

della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa

verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla

rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta

(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002

IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito

che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica

rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma

anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze

sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non

pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF

113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile

la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38

consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato

non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a

mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da

richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un

termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.).

Quanto precede è stato confermato anche nella recente STF 9C_576/2021 del 2

febbraio 2022 (consid. 3.2.).

Nella

STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a quanto

già rilevato nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla possibilità

Fatti

di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto segue:

"4.2 […] La jurisprudence

relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité,

dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente

à l'administration des éléments suffisants pour rendre plausible une

aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Dans

cette mesure, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la

cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne

s'applique pas à une telle procédure, la juridiction de première instance étant

tenue d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de

l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de

celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020

consid. 4.2). Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont

été établies les 22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la

décision du 17 octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale

n'en a pas tenu compte dans le cadre de son examen."

Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e

3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31

dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non

è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto

più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più

rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni

dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo

potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare

(DTF

109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10

febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v.

anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4. Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27

febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.;

STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.)

nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato, come accennato

(cfr. supra consid. 2.3.), deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si

è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in

alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti

medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere

verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve

impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione

con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda.

Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto

riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla

(non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate

pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per

la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione

materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata,

lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al

preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti

(esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013

consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid.

2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre

2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della

Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di

Basilea Campagna consid. 3.1 e seg.).

2.5. Nella

fattispecie in esame, l’insorgente si prevale dei certificati medici della

dr.ssa __________ del 29 gennaio e del 24 febbraio 2025 (cfr. supra consid.

1.6.) a comprova di una asserita modifica rilevante dello stato di salute.

Il

certificato del 29 gennaio 2025 della curante presenta il seguente tenore (sottolineature

del redattore):

"

[…] Nel 2015 è stata diagnosticata

la condizione alla base della sua inabilità lavorativa per le professioni

svolte fino a quel momento. Attualmente […] è completamente inabile

per qualunque attività che richieda un coinvolgimento significativo della

colonna dorso-lombare nonché del bacino. Nello specifico il sollevamento

ripetitivo di pesi che oltrepassano i 5kg come pure la permanenza per

lungo tempo in determinate posizioni, compresa quella seduta, sono

controindicate.

Diagnosi:

·

Spondiloartrite assiale (M. di

Bechterew) attiva con coinvolgimento della colonna dorsale, delle articolazioni

costo-vertebrali, sacroileite destra, entesite dell’articolazione sacro-iliaca

a sinistra.

·

Scarsa risposta a FANS e farmaci

biologici (Golimumab, Infliximab, Cosentyx, Rinvoq, Abrilada).

·

Scarsa risposta all’approccio

fisico (fisioterapia).

·

Sindrome lombo-spondilogena di

natura meccanica.

·

Conflitto femoro acetabolare di

tipo CAM con lesione del labbrio acetabolare anca destra.

Considerandi

·

Leucocitosi persistente nel

contesto della M. di Bechterew non controllata.

·

Nefropatia ad IgA nel contesto

della M. di Bechterew.

·

Prurigo nodulare ad andamento

parossistico.

·

Sindrome metabolica.”

Il

certificato del 24 febbraio 2025 della curante ricalca quello del 29 gennaio

2025, con la seguente aggiunta (sottolineature del redattore):

"

[…] Di fronte alla persistenza di

sintomi invalidanti nonché a reiterata resistenza alle numerose terapie

proposte fino ad oggi, è prevista a breve una nuova rivalutazione

radiologica dello stato infiammatorio in vista di nuovi tentativi

terapeutici con altri farmaci biologici presenti sul mercato. È stata inoltrata

richiesta per rivalutazione fisiatrico-posturale in previsione di

soggiorno stazionario riabilitativo data la severità del quadro clinico e

umorale. Tenuto conto di quanto sopra il paziente rimane inabile al lavoro

al 100% per tempo indeterminato e si richiede una nuova valutazione del diritto

all’AI.”

Si

rileva innanzitutto che nelle surriferite refertazioni la curante non distingue

neppure tra le diagnosi con e quelle senza ripercussione sulla capacità

lavorativa.

In

secondo luogo, si osserva che la diagnosi principale formulata dalla curante –

il morbo di Bechterew (in tema vedasi STCA 32.2023.6 del 21 agosto 2023 consid.

2.6.3.) – era già nota al momento della valutazione peritale del 2023 ed i

periti l’hanno debitamente considerata nell’ambito dell’accertamento

dell’incapacità lavorativa globale (cfr. supra consid. 1.3.).

Inoltre,

la curante non si è mai confrontata con le conclusioni peritali pressoché

antitetiche alle proprie, limitandosi ad una valutazione “a compartimento

stagno” della (in)capacità. Per contro, i periti avevano già debitamente

considerato – tra le altre – le attestazioni allestite negli anni dalla dr.ssa __________

(cfr. doc. 118, pagg. 516-521, 528-531, 538, 540 e incarto AI), addivenendo

tuttavia a conclusioni diverse. Conclusioni che, lo si rammenta, sono state

poste alla base della decisione di rifiuto di prestazioni del 16 luglio 2024, cresciuta

incontestata in giudicato (cfr. supra consid. 1.5.). Del resto, la perizia

bidisciplinare appare rispettosa degli indicatori sanciti dalla giurisprudenza

federale (cfr. pro multis STCA 32.2024.82 del 16 aprile 2025 consid. 2.5.).

Quo ai

limiti funzionali citati dalla curante, il dr. __________ aveva già rilevato

come la colonna vertebrale non potesse essere sollecitata in modo importante,

escludendo proprio per questo motivo qualunque attività fisicamente molto

pesante, “come ad esempio in cantiere” (doc. 119, pagg. 601 e 602

incarto AI). Il medico SMR, da parte sua, aveva anch’egli rilevato quali limiti

funzionali un carico massimo di 15 kg e la necessità di alternare la postura al

bisogno (doc. 120, pag. 606 incarto AI).

Circa

la resistenza alle terapie, anche tale circostanza è stata considerata in sede

peritale (cfr. supra consid. 1.3.).

Per

quanto attiene alla prospettata rivalutazione radiologica e

fisiatrico-posturale, essa è in concreto irrilevante, la curante non avendo

fornito precise indicazioni circa le tempistiche, i professionisti coinvolti ed

eventuali rapporti già allestiti (cfr. supra consid. 2.4.).

Va qui

rilevato che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Stante

quanto precede, secondo questo Giudice l’Ufficio AI a ragione non è entrato nel

merito della domanda del ricorrente. Infatti, l’insorgente, chiamato a

dimostrare in sede amministrativa che rispetto all’ultima decisione del 16

luglio 2024 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso

verosimile una rilevante modifica della sua situazione valetudinaria con

incidenza sulla capacità lavorativa.

2.6

Come

accennato (cfr. supra 1.7.), l’insorgente chiede l’audizione dei medici

curanti.

Va qui rammentato che conformemente, alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019

del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid.

5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21

novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF

8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013;

STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF

124.

V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Ora,

in concreto la disamina va limitata ai mezzi di prova prodotti nella procedura

avviata a gennaio 2025 e terminata con la decisione impugnata (cfr. supra

consid. 1.6. e 2.4.), i quali, come poc’anzi accertato (cfr. supra consid.

2.5.), non hanno reso verosimile una modifica rilevante ai sensi dell’art. 87

cpv. 2 OAI (cfr. supra consid. 2.3.) rispetto alla precedente valutazione

materiale del diritto alla rendita (cfr. supra consid. 1.3.-1.5.).

2.7

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni