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32.2025.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 agosto 2025Italiano51 min

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

OAI è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce nè un caso di revisione, nè un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati

a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di

salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere

stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità,

l’art. 88bis cpv. 1 OAI stabilisce che l’aumento della rendita,

dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al

più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui

la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a

partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la

decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente

errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).

L’art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la

soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo

per l’assistenza è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo

mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2

lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria

per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre

2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la

vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere

superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità

era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità

fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con

la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per

considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto

che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad

una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche

l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato

tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria

strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre

il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI

o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici

esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie

conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7. In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni nel giugno 2022, al fine di

accertare lo stato di salute dell’assicurato l’Ufficio AI ha fatto esperire una

perizia pluridisciplinare in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico le

cui conclusioni sono state fatte proprie dal medico SMR (cfr. supra consid.

1.1. e 1.9.).

Il

ricorrente contesta la valutazione medica posta alla base della decisione

impugnata, censurando sia il procedere dei periti che le loro conclusioni e

prevalendosi delle refertazioni dei curanti (cfr. supra consid. 1.11., 1.12.,

1.14. e 1.16.).

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.7.1. Il

ricorrente rimprovera al perito neurologo di aver mostrato un “ingiustificato

profondo interesse […] nei confronti delle mie finanze (a tal proposito

mi chiedo quanto sia la norma e quanto sia legale che il neurologo abbia

accesso ai miei dati sensibili, come il formulario delle mie tassazioni

comparso sullo schermo del suo computer nell’ambito dell’accertamento

Considerandi

neurologico)

rispetto ad un giustificato confronto sulla percezione del

dolore”, ritenendo “che il comportamento del neurologo […] sia

invalidante nei confronti del suo accertamento”, osservando come le

valutazioni sul perito lasciate su internet siano “di una stellina su cinque”

e che “se fossi il medico dell’AI alla ricerca di un perito, presterei più

attenzione a questi moderni dettagli”. (I, pag. 3; VI, pag. 1).

Invano.

Per

quanto concerne l’attribuzione di perizie pluridisciplinari, vale quanto segue.

Per la

cifra 3095 della Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità

(CPAI) (valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025), in caso di

perizia pluridisciplinare l’Ufficio AI invia all’assicurato una comunicazione

che comprende gli elementi seguenti (art. 44 cpv. 2 e 3 LPGA):

-

il tipo di perizia,

-

le discipline mediche previste,

-

indicazione della possibilità di presentare, entro un termine di 10

giorni, domande supplementari per iscritto;

-

informazioni sulla registrazione dei colloqui su supporto audio perizia

(incl. il modulo di rinuncia ufficiale; vedi N. 3117),

-

copia del «Mandato per una perizia medica» (incl. «Struttura della

perizia» v. Allegati III e IV), e le eventuali domande

Per la

cifra 3102 CPAI l’ufficio AI esamina se i periti proposti dal centro peritale

soddisfano i criteri per l’esecuzione di una perizia (art. 7m OPGA). Se

sussistono incertezze, l’ufficio AI contatta il centro peritale per chiarire i

fatti.

Per la

cifra 3103 CPAI dopo l’attribuzione da parte di SuisseMED@P, l’ufficio AI

comunica all’assicurato […] il centro peritale e i nomi delle persone

incaricate della perizia con i relativi titoli di specializzazione. […].

Per la

cifra 3104 1/24 CPAI l’ufficio AI accorda all’assicurato un termine di 10

giorni dall’invio della comunicazione per formulare motivi di ricusazione (art.

44.

cpv. 2 e 3 LPGA). Questo termine non può essere prorogato. Nessun tentativo

di conciliazione ha luogo (art. 7j cpv. 3 OPGA). […].

Tornando

alla fattispecie in disamina e per quanto qui di pertinenza, dalla

documentazione all’inserto si evince che l’amministrazione ha debitamente

informato l’assicurato circa il procedere, la struttura e gli specialisti

coinvolti nella perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 70, pagg. 240-242e doc. 80

incarto AI). In tal senso, RI 1 non aveva sollevato alcuna obiezione entro il

termine (improrogabile) di 10 giorni dall’intimazione della comunicazione, di

modo che le doglianze dell’insorgente s’appalesano, oltre che inconferenti,

tardive.

Per

quanto concerne l’asserito ingiustificato interesse del perito neurologo per la

situazione finanziaria dell’assicurato, si rileva che la struttura della

perizia deve comprendere l’anamnesi sociale, la quale, a sua volta, include

domande inerenti alla situazione finanziaria e debitoria (Allegato IV, p.to 3.2

CPAI). Nella fattispecie in disamina si evince come l’assicurato già prima

dell’affezione invalidante percepiva redditi estremamente esigui (cfr. estratto

conto individuale, doc.19, pagg. 84-89 incarto AI), ammettendo di non avere “mai

fatto dei conti economici, bilanci, etc., ma ho sempre notificato all’ufficio

competente tramite il questionario per indipendenti senza contabilità”

(doc. 11, pag. 47 incarto AI), circostanze di cui, di tutta evidenza, occorre

tener conto nella valutazione complessiva. Quo alla censura afferente alla

liceità dell’accesso alla documentazione fiscale da parte del perito neurologo,

essa cade nel vuoto essendo stato lo stesso assicurato a fornirla nel corso

dell’istruttoria amministrativa (doc. 11, pagg. 47-57 incarto AI).

2.7.2

Il

ricorrente si prevale del rapporto dell’11 gennaio 2025 del dr. __________, già

prodotto in sede d’audizione (cfr. supra consid. 1.11.) e che presenta il

seguente tenore (I, allegato A2):

"[…] Ho preso visione della Decisione […]

del 21.3.2025 […]. […] la contesto e ritengo che debba essere […] rivista in

quanto la valutazione della sua capacità lavorativa non è corretta e non tiene

conto delle sue problematiche cliniche e delle relative conseguenze sulle sue

attività professionali e domestiche. La diagnosi che impedisce tutt’ora al

paziente di svolgere un’attività professionale è la seguente:

-

spondilosi L5 bilat.

-

instabilità L5-S1 con

spondilolistesi fino a 7 mm c/o RX funzionali

-

discopatia e

spondilartrosi L5-S

-

riposizione della

spondilolistesi L5-S1, spondilodesi L5-S1 con TLIF e decompressione della

radice L5 a sin. (12.2022).

Non è corretto ritenere il paziente abile al lavoro al 90% per

attività semplici e ripetitive a partire dal 21.6.2023 in quanto […] l’intervento

chirurgico […] del dicembre 2022 ha migliorato solo transitoriamente i dolori

lombari irradianti agli arti inferiori […] e le forti limitazioni funzionali

del rachide lombo-sacrale. Il decorso è stato caratterizzato da lievi

fluttuazioni dello stato clinico […] per quanto riguarda la problematica

lombo-sacrale e nel tempo la tendenza è al peggioramento. Dal 21.6.2023 al

31.1.2024

ho certificato […] inabile al lavoro all’80% per qualsiasi attività

[…], anche leggere di tipo artistico o amministrativo, in quanto gli riesce

impossibile perfino rimanere nella stessa posizione, sia seduto che in piedi,

per più di venti minuti senza accusare dolori alla schiena. Dato sembrava

essere leggermente migliorato grazie alla fisioterapia, l’ho certificato

inabile solo al 50% dal 1.2.2023 al 10.3.2024, ma aumentando le sue attività i

suoi dolori e le sue difficoltà di movimento sono subito peggiorate nuovamente

al punto che ho dovuto certificarlo di nuovo inabile al lavoro all’80%

dall’11.3.2024 al 30.6.2024. Per un ulteriore peggioramento dall’1.7.2024 al

31.5.2024

l’ho certificato inabile al lavoro al 100%. Dall’1.11.2024 al

22.4.2025

ho potuto certificarlo inabile solo all’80%, ma dall’ultimo mio

consulto del 23.4.2025 l’ho certificato di nuovo inabile al 100% fino al

31.5.2025

almeno per un ulteriore peggioramento della lombalgia e dei dolori

agli arti inferiori con parestesie che si manifestano dopo poche decine di

metri di cammino. Gli risulta anche molto difficile per i dolori viaggiare in

automobile quale passeggero. A causa del quadro clinico che non è mai

migliorato significativamente e che anzi tende ad aggravarsi negli ultimi mesi

ho chiesto ulteriori accertamenti specialistici e proprio in queste settimane è

in corso una valutazione da parte del Dott. _________ […] e della Dott.ssa ____________

[…]. In conclusione le valutazioni peritali chieste dall’AI e la Decisione

dell’AI del 21.3.2025 non corrispondono alla problematica clinica del sig. RI 1

e vanno completamente riviste.”

Va innanzitutto rilevato che secondo

la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è

importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr.

DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta

alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche

ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016

consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA

32.2019.24

del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020.

consid. 2.8.).

Ora,

sebbene – come visto poc’anzi – non determinante ai fini del giudizio, in casu

il quadro diagnostico descritto dal dr. __________ è sostanzialmente

sovrapponibile a quello formulato dal dr. __________ (cfr. supra consid. 1.9.).

Quest’ultimo ha tuttavia ritenuto che una parte delle problematiche che

affliggono la colonna vertebrale dell’assicurato non hanno una ripercussione

sulla capacità lavorativa. Ciò premesso, si rileva che il dr. __________ non si

è mai confrontato con le conclusioni peritali del dr. __________, limitandosi

ad esprimere una propria valutazione “a compartimento stagno” circa la

situazione valetudinaria e la capacità lavorativa (residua), facendo

riferimento alle proprie certificazioni allestite nel corso degli anni che,

come si evince dalla documentazione all’inserto (doc. 93, pagg. 361-363, 366,

368, 372, 375, 378, 380 incarto AI), sono state debitamente considerate dal

perito neurologo. Inoltre, il dr. __________ non ha prodotto alcun nuovo

elemento medico idoneo a sconfessare le conclusioni peritali, comunicando

unicamente ulteriori esami specialistici in corso.

Oltre

a ciò, l’asserzione del curante secondo cui ad RI 1 è “impossibile perfino

rimanere nella stessa posizione, sia seduto che in piedi, per più di venti

minuti senza accusare dolori alla schiena” risulta inconciliabile con

quanto accertato dal perito: “L’A. è giunto alla consultazione [in Via __________

a __________, n.d.r.] coi mezzi pubblici, spostandosi a piedi dalla stazione

[FFS di __________, n.d.r.]”; “Durante la raccolta dell’anamnesi si è molto

spesso alzato dalla sedia, senza particolari misure antalgiche e senza

manifestazioni verbali o non verbali di dolore, limitandosi a scusarsi ed a

dire che necessita di mantenersi in movimento”; “Durante l’esaminazione

si è mosso con particolare disinvoltura, vestendosi e svestendosi in scioltezza,

muovendo senza limitazioni o restrizioni la colonna vertebrale in toto, senza

particolari smorfie. Buona anche la corsa per qualche metro.”; “La

mobilizzazione della colonna lombare è clinicamente completa e quasi indolente

in tutte le direzioni, anche all’osservazione indiretta, l’A. si muove in modo

sciolto e senza particolari limitazioni funzionali. Durante la visita nel mio

studio, assenza di espressioni verbali o comportamentali di particolare

sofferenza o disagio” (doc. 93, pag. 391 e seg.). D’altronde, è lo stesso

insorgente ad aver dichiarato alla perita internista di “risentire meno

delle algie quando cammina e che mantenersi in movimento rappresenta per lui un

modo per “curare la schiena” […]” (doc. 93, pag. 324 incarto AI). Ora,

anche se per ipotesi di lavoro si prendesse per fedefacente l’asserzione del

ricorrente secondo cui “nei giorni di accertamenti, come sempre prontamente

dichiarato, avevo assunto pastiglie di Tramadol retard da 100mg” (I, pag. 3;

va osservato che le 50 pastiglie di Tramadol sono state ritirate il 31 gennaio

2023, ossia ben 22 mesi prima della visita peritale del 25 ottobre 2024 ed

erano di 50 mg cadauna, cfr. doc. 93, pag. 343 e doc. 120, pag. 574 incarto

AI), ciò non deporrebbe a suo favore, giacché egli ha sostanzialmente ammesso

che con un’adeguata compliance farmaceutica ed accortezza potrebbe

sopportare ancora meglio la sintomatologia dolorosa (significativo in tal senso

quanto messo a verbale dal perito neurologo di cui al doc. 93, pag. 390 incarto

AI: “assume Tramadolo pastiglie ca. 5 giorni al mese, evita di prenderne di

più da una parte perché sopporta bene il dolore, dall’altra perché senza dolore

è portato a compire movimenti e sforzi eccessivi, sentendone poi le conseguenze

una volta terminato l’effetto del medicamento”). Ad ogni buon conto, gli

esperti esterni indipendenti hanno tenuto conto di tale aspetto (vedasi ad

esempio doc. 93, pagg. 307, 324, 359, 368, 374, 377 incarto AI), atteso che

dagli esami di laboratorio emerge un tasso farmacologico del tramadolo

manifestamente inferiore al dosaggio terapeutico, e meglio inferiore al 0,01

umol/l a fronte di un range terapeutico di 0,38-3,8).

Va peraltro sottolineato che, di

principio, in caso di lite non ci si può fondare sulla posizione del medico

curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.6.), atteso che in concreto

il dr. __________ non è un neurologo ma un medico generico (cfr. supra consid.

1.1.).

In

sintesi, a fronte di un quadro clinico sostanzialmente sovrapponibile il

curante generalista ha valutato diversamente la capacità lavorativa

dell’insorgente, rinviando alle precedenti certificazioni e prescindendo dal

confrontarsi con le risultanze peritali, senza produrre nuovi elementi medici

ed adducendo delle limitazioni inconciliabili con quanto oggettivamente

osservato dal dr. __________ in sede peritale.

Lo

scritto del 31 maggio 2025 del dr. __________ indirizzato ai curanti dr. __________

e alla dr.ssa __________ (VI, allegato B; cfr. supra consid. 1.14.) nulla muta,

trattandosi di una riproposizione della diversa valutazione della capacità

lavorativa rispetto a quanto accertato dal perito neurologo. Ad ogni buon

conto, nella misura in cui il dr. __________ adduce un peggioramento dello

stato valetudinario, attestato dal curante dal 23 aprile 2025, tale circostanza

è irrilevante al fine della presente procedura, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali chiamato a valutare

la legalità della decisione deferitagli essendo limitato temporalmente alla

fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale decisione (pro multis

DTF 136 V 24 consid. 4.3., 130 V 445 consid. 1.2. con rinvii), in concreto il

21.

marzo 2025.

2.7.3

A

supporto delle sue tesi, nelle more della procedura il ricorrente ha prodotto

due rapporti del 27 giugno 2025 della dr.ssa __________ (cfr. supra consid.

1.16.).

Invano.

Infatti,

le citate refertazioni attestano di una serie di test svolti il 19 maggio 2025 (X

2) e di un’infiltrazione peridurale avvenuta il 22 maggio 2025 (X 1), senza

alcun confronto con le conclusioni peritali e senza neppure un’indicazione

circa la capacità lavorativa. Per tacere del fatto che tali procedure sono

avvenute successivamente alla data dell’emanazione della decisione impugnata

che, lo si rammenta, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. supra consid. 2.7.2.

in fine).

È

quindi con pertinenza che con annotazione del 16 luglio 2025 il medico SMR,

valutati i surriferiti referti, ha concluso che “l’attuale rapporto del

27.6.2025

indica solamente l’esecuzione di un esame diagnostico. Il rapporto

risulta privo di nuovi elementi e non riporta neanche le conclusioni cliniche

dell’esame diagnostico eseguito” (XII 1).

2.7.4

Il

ricorrente menziona in modo generico le conclusioni del curante dr. __________

(specialista in ortopedia e traumatologia), ritenendo che le diagnosi e

conclusioni formulate da quest’ultimo siano preferibili a quelle a cui è

addivenuto il perito neurologo (I, pag. 4 e seg.).

Va qui rilevato che il principio

inquisitorio che vige nella procedura delle assicurazioni sociali non è da

intendere quale principio assoluto ma trova il suo correlato nel dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con

rinvii). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con rinvii).

In

casu, l’insorgente non ha prodotto alcuna refertazione del medico curante, né

in fase d’audizione e neppure nella presente procedura, ciò che era

ragionevolmente esigibile.

Ne

consegue che, conformemente alla surriferita giurisprudenza, egli deve

sopportare le conseguenze della carenza di prove.

A

titolo abbondanziale, si rileva che nel riportare quanto asseritamente

attestato dal dr. __________, l’insorgente non ha neppure indicato se, per

quali periodi, in che attività e in che misura il curante abbia accertato

un’incapacità lavorativa. Per il resto vale quanto detto precedentemente circa

la valenza probatoria di una perizia esterna indipendente per rapporto alle

attestazioni del curante (cfr. supra consid. 2.6. e 2.7.2.).

Visto

quanto precede, la valutazione medica va integralmente confermata.

2.8

Il

ricorrente non contesta di per sé la valutazione economica operata dall’ufficio

AI e questo Giudice non ha motivo per discostarsene.

A

titolo abbondanziale, siccome il ricorrente chiede spiegazioni circa l’aiuto in

capitale ex art. 18d LAI (I, pag. 6), giova illustrare brevemente in cosa

consiste tale provvedimento di reintegrazione professionale.

L’art.

18d LAI presenta il seguente tenore:

"Un aiuto in capitale può essere

accordato agli assicurati invalidi idonei all’integrazione, affinché possano

intraprendere o sviluppare un’attività lucrativa come lavoratori indipendenti e

allo scopo di finanziare gli adeguamenti necessari nell’azienda in seguito

all’invalidità. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni ulteriori e precisa

le forme di questo aiuto.”

L’art.

7.

OAI recita:

"1 Un aiuto in capitale può

essere assegnato a un assicurato invalido, idoneo all’integrazione e

domiciliato in Svizzera, il quale abbia le conoscenze professionali e le

qualità psichiche necessarie all’esercizio di un’attività lucrativa

indipendente, in quanto si diano i presupposti economici di un’attività

duratura sufficiente all’esistenza dell’assicurato e una bastevole garanzia per

il finanziamento.

2.

L’aiuto in capitale può essere assegnato senza obbligo di

rimborso oppure sotto forma di prestito infruttifero o a interesse. In sua vece

si possono concedere impianti aziendali o prestare garanzie.”

Un

aiuto in capitale può essere concesso esclusivamente se sono adempiuti i

presupposti generali per il diritto ai provvedimenti d’integrazione di cui

all’art. 8 cpv. 1 LAI: l’aiuto in capitale dev’essere necessario ed idoneo per

ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di

svolgere le mansioni consuete (DTF 97 V 162; STF 9C_644/2009 del 15 ottobre

2009.

consid. 3.1 e segg., I 390/90). L’aiuto in capitale presuppone inoltre che

l’assicurato non sia sufficientemente integrato nella precedente attività

indipendente o dipendente (STFA 1961 249 del 25 settembre 1961; ZAK 1969 311).

Ciò non significa che l’aiuto in capitale è automaticamente escluso ogni

qualvolta un’attività dipendente è possibile o esigibile, ma è sufficiente che

la l’avvio di un’attività indipendente risulti opportuna. L’aiuto in capitale

dev’essere come tale necessario contestualmente all’attività indipendente precedentemente

adeguata. Per quanto concerne i presupposti specifici dell’aiuto in capitale, è

in primo luogo necessaria una specifica capacità d’integrarsi, ossia si deve

poter supporre che il beneficiario dell’aiuto in capitale sia in grado, sotto

il profilo valetudinario, di esercitare la prospettata attività indipendente

per il resto della probabile durata della sua vita professionale (art. 8 cpv. 1bis

lett. d LAI). Inoltre, è presupposto che l’assicurato possegga le condizioni

professionali e caratteriali per esercitare l’attività indipendente. Il

concetto di attività indipendente è definito sulla base dello statuto secondo

la LAVS. Dev’essere presumibile che l’attività indipendente perduri oltre al

primo anno d’esercizio e che conferisca al beneficiario dell’aiuto in capitale

un’entrata che gli garantisca la sussistenza in modo duraturo; è inoltre

necessario fornire la garanzia di un sufficiente finanziamento dell’azienda.

Un’attività che garantisce a lungo termine la sussistenza è data se

l’assicurato durante il resto della sua vita professionale è in grado di

generare un’entrata pari al valore medio tra la rendita pensionistica massima e

minima, posto che in ogni caso dev’esserci un ragionevole rapporto tra i costi

e benefici (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, pag. 212 e seg. con

riferimenti).

Va in

ogni caso sottolineato che la concessione dell’aiuto in capitale è a

discrezione dell’Ufficio AI.

In

tema vedasi anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur

l’assurance-invalidité (LAI), n. 1-9 ad art. 18d LAI e cifre 2301-2342 della

Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione

invalidità (CPlPr) (valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2025).

In

concreto l’insorgente non ha mai richiesto l’aiuto in capitale, ritenuto

comunque che la consulente in integrazione professionale aveva escluso

l’attuazione di ulteriori provvedimenti di reintegrazione (cfr. supra consid.

1.10.), come rettamente rilevato dall’Ufficio AI (IV, pag. 4).

2.9

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso

va integralmente respinto.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a

LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

2.10

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.12.), il ricorrente ha chiesto l’assistenza

giudiziaria che, non essendo patrocinato in causa, va intesa quale esenzione

dalle tasse e spese processuali ex art. 3 cpv. 1 LAG.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost.; artt. 2

e 3 cpv. 3 LAG; DTF 124 V 301 consid. 6.).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre

2004).

Nella

presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario (STF 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 4.2.

con rinvii giurisprudenziali), sulla base degli atti all’inserto e per i motivi

esposti ai considerandi 2.7.1.-2.8., la presente vertenza appariva sin

dall’inizio destinata all’insuccesso.

In

tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

Raffaele Guffi Stefania

Cagni

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