32.2025.4
Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (ulteriore sviluppo dell'AI). Applicazione del nuovo calcolo delle rendite lineari (art. 28b LAI) a caso in cui dapprima vi è un peggioramento dello stato di salute e poi un miglioramento
17 marzo 2025Italiano43 min
inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI dopo essere stata vittima, il __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.4
cs
Lugano
17 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 novembre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisioni del 25 maggio 2022
(doc. 356) e dell’8 giugno 2022 (doc. 361), RI 1, nata nel 1976, è stata posta
al beneficio di mezza rendita AI (grado del 50%) dal 1° aprile 2015, di una
rendita intera (grado del 100%) dal 1° novembre 2015, di mezza rendita (grado
del 50%) dal 1° maggio 2016 al 30 novembre 2016 (pag. 710), di una rendita
intera (grado del 100%) dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017, di un quarto di
rendita (grado del 40%) dal 1° marzo 2018 e di tre quarti di rendita (grado del
60% dopo raffronto dei redditi [pag. 710]) dal 1° settembre 2018. Le
prestazioni sono state attribuite sulla base del diritto in vigore fino al 31
dicembre 2021.
1.2. Il 13 luglio 2023 l’assicurata ha
inoltrato una nuova domanda a causa del peggioramento del suo stato di salute
(doc. 365).
1.3. Con decisione del 29 novembre 2024,
preavvisata dal progetto dell’11 settembre 2024, l’Ufficio AI ha posto RI 1 al
beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2023 e di una rendita con grado
d’invalidità del 62% dal 1° gennaio 2024, in applicazione del nuovo sistema di
calcolo delle rendite lineari in vigore dal 1° gennaio 2022 (doc. A1).
1.4. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo l’applicazione del
vecchio diritto per il calcolo del grado d’invalidità (doc. I).
La ricorrente, che richiama l’incarto
AI, si lamenta segnatamente della circostanza che, malgrado uno stato di salute
praticamente invariato e simile a quello precedente il temporaneo (6 mesi)
peggioramento, a causa del nuovo calcolo, non beneficia più di ¾ di rendita, ma
di una rendita del 62%. La riduzione della prestazione è dovuta unicamente alla
modifica legislativa e non ad un miglioramento della sua salute. Ciò, secondo
l’insorgente, porta ad un risultato iniquo e contrario allo scopo delle
disposizioni transitorie. L’assicurata afferma:
" (…)
11.
La motivazione su cui si fonda la riduzione
della rendita rispetto a quella percepita fino al temporaneo aggravamento del
grado d’invalidità, intervenuto comunque successivamente all’01.01.2022, nel
caso concreto porta a un risultato iniquo e contrario allo scopo delle
disposizioni transitorie.
Il principio su cui si fondano le
disposizioni transitorie è il seguente:
gli assicurati che non hanno ancora
compiuto 55 anni, come la ricorrente, hanno diritto alla rendita precedente
all’01.01.2022 anche dopo la modificazione del grado d’invalidità se
l’applicazione dell’art. 28b LAI comporta una diminuzione della rendita
precedente (cfr. Circolare detta CIRAI valida dall’01.01.2022 pag. 112-113).
Invero detta Circolare enuncia tale
principio con esplicito riferimento al caso in cui vi sarebbe una diminuzione
della rendita nonostante un aumento del grado d’invalidità, o inversamente
ovvero un aumento della rendita nonostante una riduzione del grado
d’invalidità, senza chinarsi espressamente sulla presente fattispecie ove la
diminuzione della percentuale d’invalidità non è riferibile al grado
d’invalidità ante 01.01.2022, ma solo alla cessazione del periodo ove vi era
stato un temporaneo aumento.
È peraltro pacifico che le disposizioni
transitorie prevedono espressamente per gli invalidi con un’età inferiore a 55
anni il mantenimento della medesima rendita che percepivano fino al dicembre
2021, salvo significative modifiche successive.
Le disposizioni transitorie perseguono
quindi lo scopo di mantenere le rendite d’invalidità precedenti l’01.01.2022,
salvo nel caso in cui vi sia un successivo miglioramento almeno di 5 punti
percentuali, e di evitare altresì che un peggioramento duraturo possa
comportare una riduzione della rendita.
Ne consegue che una modifica peggiorativa
della rendita, in applicazione del sistema lineare, possa intervenire solo per
evitare che, nonostante una significativa modifica del grado d’invalidità,
l’assicurato ne tragga un ingiustificato pregiudizio o vantaggio.
La decisione impugnata non tiene conto di
detti principi che, a nostro parere, debbono applicarsi a fortiori nel caso di
specie, ove l’aumento del grado d’invalidità è stato soltanto temporaneo, per
poi tornare ad essere identico a quello precedente l’01.01.2022.
Una corretta interpretazione delle
disposizioni transitorie non può consentire l’iniquo risultato per cui, nel
caso concreto, l’assicurata sia penalizzata durevolmente solo per aver avuto
diritto, durante un tempo limitato ove il suo grado d’invalidità era totale, a
una rendita intera, tanto più che, nel caso concreto, il peggioramento era
riferito a una diversa e temporanea concausa.
Non appare corretto considerare che il
ritorno al medesimo grado d’invalidità precedente il 30.06.2023 possa essere
parificato a una sua diminuzione di oltre 5 punti percentuali, quando in realtà
il grado d’invalidità esistente fino al 01.01.2022 non è mutato.
Lo scopo delle disposizioni transitorie è
di consentire l’applicazione del nuovo sistema di calcolo della rendita anche
con una sua possibile riduzione rispetto a quella percepita in base al diritto
previgente nel caso in cui, rispetto alla situazione preesistente
all’01.01.2022, vi sia una significativa riduzione del grado d’invalidità, ciò
che non si avvera nel caso di specie. (…)”
1.5. Con risposta del 6 febbraio 2025,
cui ha allegato l’intero incarto, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del
ricorso, evidenziando segnatamente:
" (…)
7. Nello specifico la rendita del 60% con
diritto a tre quarti di rendita riconosciuta alla signora RI 1 prima del 2022 è
stata oggetto di revisione in applicazione dell’art. 17 LPGA. Il peggioramento
valetudinario con inabilità lavorativa del 100% ha influito sul diritto alla
prestazione dell’assicurata per oltre 5 punti percentuali, condizione che ha
permesso l’aumento della rendita del 60%, secondo il vecchio sistema, alla
rendita intera con grado AI del 100% dal 1° luglio 2023.
Risulta palese la modifica del grado
d’invalidità secondo l’art. 17 LPGA nel caso in esame, situazione che permette
il passaggio dal precedente al nuovo sistema (condizioni del capoverso 1 della
lett. c delle DT LAI non assolte).
Successivamente, sempre in applicazione
dell’art. 17 LPGA, il miglioramento dell’abilità lavorativa al 50% ha
determinato un grado d’invalidità del 62% con riduzione del diritto a rendita
dal 1° gennaio 2024.
L’assicurata non può prevalersi
dell’applicazione del capoverso 2 della lettera c delle DT LAI per il
mantenimento del diritto alla rendita precedente. Infatti, non si tratta di un
passaggio da un grado d’invalidità del 60% (tre quarti secondo il precedente
diritto) al 62% (nuovo diritto), bensì di passaggio, a seguito di revisione, da
tra quarti alla rendita intera, indi di riduzione del grado d’invalidità dal
100% al 62%.
Emerge chiaramente una situazione di mutate
condizioni di salute, con iniziale peggioramento e successivo miglioramento con
influsso sul diritto a rendita. Nel caso in esame la revisione secondo gli
artt. 17 LPGA e 86ter-88bis OAI è giustificata sia per l’aumento alla rendita
intera, sia per la riduzione della prestazione dell’AI al 62%.
Pertanto, in considerazione del grado
d’invalidità uguale o superiore al 70% il diritto alla rendita intera è
determinato in applicazione del nuovo art. 28b cpv. 3 LAI.
L’importo del diritto a rendita con grado
d’invalidità del 62% è, invece, determinato secondo l’art. 28b cpv. 2 LAI, che
dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d’invalidità.
Ne segue che la modifica del diritto a
rendita successiva al 1° gennaio 2022, avvenuta secondo i parametri dell’art.
17 cpv. 1 LPGA, determina il passaggio del caso nel nuovo diritto. (…)” (doc. IV)
1.6. Il 20 febbraio 2025 l’insorgente
ha prodotto la replica (doc. VI). Ella fa in particolare valere che se la norma
transitoria fosse da interpretare secondo quanto sostenuto dall’Ufficio AI, lo
stesso avrebbe dovuto, prima di rendere la decisione, preavvisare che la
decisione avrebbe costituito una “reformatio in peius” e offrirle la
possibilità di ritirare la domanda di revisione. Inoltre secondo l’assicurata,
l’accoglimento del ricorso sarebbe giustificato dal marginale 2007 della
Circolare citata dalla Cassa (C DT US AI), secondo cui la frazione di rendita
resta invariata se in base al nuovo diritto la quota percentuale di rendita
diminuirebbe in seguito a un aumento del grado d’invalidità. Se si applicasse
il nuovo diritto, un aumento temporaneo del grado d’invalidità comporterebbe al
momento di cui si torna allo stato “quo ante” una riduzione della
prestazione con effetti permanenti, provocando un ingiustificato pregiudizio
economico non correlato ad un effettivo miglioramento dello stato di salute
preesistente l’entrata in vigore del nuovo sistema.
1.7. La replica è stata trasmessa per
conoscenza all’Ufficio AI il 21 febbraio 2025 con un termine 5 giorni per
eventualmente prendere posizione in merito (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1.
Per quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo
l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli
uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle
assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
L'art. 38 LPGA, cui rinvia
l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in
mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o
il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv.
3; DTF 119 V p. 8 = Pratiche VSI 1993 p. 117 cosi. 3a). I termini stabiliti
dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo
giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso,
dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv.
4).
Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure
all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art.
39 cpv. 1 LPGA, applicabile anche nella procedura ricorsuale a seguito del
rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA).
Secondo la giurisprudenza,
l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe
all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la
versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel caso in esame,
l’insorgente sostiene di aver ricevuto la decisione 29 novembre 2024, inviata
per posta semplice, lunedì 2 dicembre 2024, sicché il termine di 30 giorni per
inoltrare ricorso sarebbe scaduto il 17 gennaio 2025, da cui la tempestività
del ricorso.
Con la risposta di causa,
l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare la data di
ricezione da parte dell’assicurato della decisione contestata, perché
inviata per posta semplice e di non avere ragioni per ritenere il ricorso
tardivo.
Siccome non vi sono motivi
per dubitare della versione della ricorrente, la decisione contestata è da
ritenere notificata lunedì 2 dicembre 2024, motivo per cui il termine
ricorsuale decorreva dal 3 dicembre 2025 (art. 38 cpv. 1 LPGA). Tenuto conto
del termine di ricorso di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato
(art. 60 cpv.1 LPGA) e delle ferie giudiziarie dal 18 dicembre 2024 al 2
gennaio 2025 (art. 38 cpv. 4 LPGA), il termine scadeva il 17 gennaio 2025, due
giorni prima in cui il ricorso, pervenuto al TCA il 16 gennaio 2025, è stato
consegnato all’ufficio postale.
Ne
consegue che il ricorso è tempestivo.
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se nel caso di specie la rendita corrente dell’assicurata
va trasferita nel nuovo sistema di rendita lineare oppure se va mantenuta nel
sistema di rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Va preliminarmente rammentato che secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con
il nuovo art. 28b LAI in vigore dal 1° gennaio 2022, il legislatore ha
voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la
determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso
tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv.
2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone
tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota
percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni
grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.
1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA,
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, per il futuro la rendita d’invalidità
è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita:
a. subisce una modificazione di
almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al 100 per cento.
La revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato
stabilito un termine al momento della fissazione della rendita (art.
87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità
(art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1;
RCC 1984 pag. 137).
L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.
88bis cpv. 1 OAI, l’aumento avviene al più presto dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata se l’assicurato ha chiesto la revisione (lett. a), a partire
dal mese in cui è stata prevista se la revisione ha luogo d’ufficio (lett. b),
a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto se viene costatato che
la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente
errata (lett. c).
Per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della
rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che
segue la notifica della decisione (lett. a).
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17
ATSG), pag. 395; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato
ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA
ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc
della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI (DTF 111 V 197).
Fatti
2.5. In concreto, l’insorgente ha
inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI dopo essere stata vittima, il __________
2014, di un infortunio __________.
Nell’ambito di un programma di
reintegrazione dell’AI, dal febbraio 2016 l’interessata è stata assunta al 50%
presso lo __________ per un’attività di segretariato, archiviazione,
centralino, accoglienza clienti (cfr. doc. 363).
Con decisioni del 25 maggio 2022
e dell’8 giugno 2022 l’insorgente è stata messa al beneficio di una rendita AI,
modulata nel tempo, con, da ultimo, a partire dal 1° settembre 2018, un grado
del 60% per un diritto a ¾ di rendita.
Il medico SMR, dr. med. __________,
il 1° febbraio 2022, prima dell’emanazione delle citate decisioni, ha posto le
seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. 342 incarto AI,
pag. 701):
trauma contusivo del __________2014
su caduta da altezza riportando:
-
Frattura instabile della vertebra cervicale C2
-
Frattura instabile pluriframmentaria vertebra di D12
-
Frattura diafisaria della fibula bilaterale
-
Lussazione bilaterale dell’articolazione di Lisfranc dei piedi
-
Lieve trauma cranico con ferita lacerocontusa occipitale trattata
conservativamente
-
Episodio depressivo ricorrente di lieve entità (F33.0)
Anamnesticamente
sindrome postraumatica da stress (F43.1)
Il medico SMR ha inoltre citato
le limitazioni poste dal dr. med. __________ il 27 agosto 2021: in attività
ergonomicamente adeguate globalmente si giustifica una limitazione del 50%
intesa come riduzione sia della presenza che del rendimento in persistenti
algie e disturbi di mobilizzazione all’inizio della messa in moto mattutina. Si
deve trattare di attività dove si possa cambiare posizione al bisogno, non si
debba anteflettere/ruotare il rachide regolarmente specialmente se in posizione
seduta non si debba portare pesi > 5kg.
Dopo la crescita in giudicato
delle decisioni del 25 maggio 2022 e dell’8 giugno 2022, nelle quali l’Ufficio
AI ha da ultimo ritenuto l’insorgente completamente inabile nella precedente
attività di cassiera/servizio clienti dal 7 maggio 2018 ed abile al 50% in
attività adatta, compresa quella amministrativa esercitata, il 10 luglio 2023
la ricorrente ha inoltrato una domanda di revisione della prestazione a causa
di un peggioramento dello stato di salute dal 25 novembre 2022 e che ha
condotto al suo licenziamento per il 31 ottobre 2023 (cfr. doc. 391).
Al termine dell’istruttoria il
medico SMR, dr. med. __________, il 14 marzo 2024, nel rapporto finale, circa
l’evoluzione dello stato di salute ha posto la crocetta a “invariato”
(punto 1.3 doc. 393, pag. 887 incarto AI), osservando: “intercorrente
peggioramento per gravidanza con aborto e relativo peggioramento depressivo”.
Nella diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa ha indicato:
trauma contusivo del __________2014
su caduta da altezza riportando:
-
Frattura instabile della vertebra cervicale C2
-
Frattura instabile pluriframmentaria vertebra di D12
-
Frattura diafisaria della fibula bilaterale
-
Lussazione bilaterale dell’articolazione di Lisfranc dei piedi
-
Lieve trauma cranico con ferita lacerocontusa occipitale trattata
conservativamente
Sindrome
depressiva ricorrente episodio di media gravità (F33.1).
Tra le limitazioni funzionali ha
indicato il carico massimo di 5 kg e l’alternanza della postura al bisogno.
Circa l’incapacità lavorativa, ha
confermato la totale inabilità nella precedente attività dal 7 maggio 2018.
Per quanto concerne un’attività
adeguata, ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% dal giugno 2018 ed ha
accertato un’incapacità lavorativa del 100% dal 25 novembre 2022 al 30
settembre 2023 e nuovamente del 50% dal 1° ottobre 2023.
Il medico SMR ha stabilito che
anche in un’attività amministrativa, l’interessata presenta le medesime
incapacità lavorative che in un’attività adatta al suo stato di salute.
Sulla base delle conclusioni del
medico SMR e del rapporto finale del consulente in integrazione, l’Ufficio AI,
accertata una modifica della capacità lavorativa della ricorrente, le ha
assegnato una rendita intera dal 1° luglio 2023 (mese in cui è stata richiesta
la revisione [applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI]) al 31 dicembre
2023.
Dopo tre mesi dal miglioramento
dello stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI), dal 1° gennaio 2024 l’amministrazione
ha ricalcolato la rendita secondo il nuovo sistema delle rendite lineari (art.
28b LAI), riconoscendo un grado d’invalidità del 62% e una rendita di uguale
misura.
L’amministrazione ha preso in
considerazione un reddito statistico da valida (categoria 47, commercio al
dettaglio, settore femminile, attività semplici e adeguate) di fr. 56'008 e
l’ha paragonato con il salario statistico da invalida (settore femminile,
attività semplici e ripetitive) di fr. 53'859 ridotto a fr. 21'543.61, dapprima
del 50% (incapacità lavorativa), in seguito del 10% (attività a tempo parziale)
ed infine ancora del 10% in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2024.
La
ricorrente contesta l’applicazione del nuovo diritto e chiede che le venga
concessa una rendita di ¾ come in precedenza.
2.6. Con il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo
dell’AI”.
L’UFAS, in una scheda informativa
del 3 novembre 2021 (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/ assicurazioni- sociali/iv/reformen-revisionen/weiterentwicklung-iv.html),
rammenta che con “essa l’Esecutivo e il Legislativo si prefiggono di
migliorare il sistema dell’AI puntando in particolare a rafforzare l’integrazione
ed evitare l’insorgenza di un’invalidità. L’accento è posto su un
accompagnamento e una gestione più intensi in caso d’infermità congenite, sul
sostegno mirato ai giovani nel passaggio alla vita lavorativa e
sull’ampliamento dell’offerta di consulenza e accompagnamento a favore delle
persone affette da malattie psichiche. Per raggiungere gli obiettivi
prefissati, sarà anche potenziata la collaborazione tra medici e datori di
lavoro, da una parte, e l’AI, dall’altra. È inoltre prevista la sostituzione
dell’attuale modello di rendite con un sistema di rendite lineare”
(sottolineatura del redattore).
In questo contesto è stato
adottato il nuovo art. 28b LAI che prevede: se il grado d'invalidità è
compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado
d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%,
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del
40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)
e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.
4).
Al fine di regolare il passaggio
tra i due sistemi di rendita, sono contestualmente state approvate le
Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo
dell’AI; in seguito: disposizioni transitorie), le quali, per quanto qui
d’interesse, prevedono:
" b.
Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora 55
anni compiuti
1I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è
nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad
avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità
non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA.
2Essi continuano ad avere diritto alla rendita
precedente anche dopo una modificazione del grado d’invalidità secondo l’articolo
17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione dell’articolo 28b della presente legge
comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado
d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità.
3Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla
rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che
all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 30 anni
compiuti, la regolamentazione del diritto alla rendita secondo l’articolo 28b
della presente legge è applicata al più tardi dieci anni dopo l’entrata in
vigore della presente modifica. Se ne risulta un importo della rendita
inferiore a quello precedente, all’assicurato viene versato l’importo
precedente fintantoché il suo grado d’invalidità non subisca una modificazione
secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA.
c. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che
hanno 55 anni compiuti
Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima
dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore
della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il
diritto anteriore.”
2.7. Ai sensi del marginale 9105 della
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità
(CIRAI), le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022
non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003)
sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono
adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado
d’invalidità di almeno 5 punti percentuali).
Per il marginale 9106 CIRAI in
deroga al N. 9105, il diritto alla rendita rimane invariato anche se le
condizioni dell’articolo 17 capoverso 1 LPGA sono adempiute, se comporterebbe
una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado
d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità,
secondo la tabella ivi inserita.
Secondo il marginale 1003 della
Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore
sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), non si procede a
una revisione nemmeno nei casi in cui un aumento del grado d’invalidità
comporterebbe una riduzione della quota percentuale di rendita oppure una
diminuzione del grado d’invalidità comporterebbe un aumento di tale quota. In
questi casi sono mantenuti il grado d’invalidità e la rendita precedenti (lett.
b cpv. 2 DT LAI).
Sono fatti salvi i beneficiari di
rendita nati negli anni dal 1957 al 1966 (gruppo «diritti acquisiti»), che
rimangono nel sistema retto dal diritto anteriore. Questo significa che nel
loro caso si procede a una revisione del grado d’invalidità non appena questa
determina una variazione della frazione di rendita, anche se la modifica del
grado d’invalidità è inferiore a cinque punti percentuali (marginale 1004 C DT
US AI).
Il marginale 2004 C DT US AI
prevede che conformemente alla lettera b capoversi 1, 2 e 3 DT LAI, la quota
percentuale di rendita secondo la graduazione delle rendite prevista dal
diritto anteriore è mantenuta per le persone appartenenti ai gruppi
«mainstream» e «giovani adulti» fino al momento in cui, nel quadro di una
revisione di rendita, il loro grado d’invalidità subisce un aumento o una
riduzione di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 LPGA) e
– questo aumento del grado
d’invalidità comporta un aumento della quota percentuale di rendita
o
– questa riduzione del grado
d’invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di rendita (v. N.
2007).
Per il marginale 2007 C DT US AI
la frazione di rendita resta invariata (v. N. 7003) nonostante una modifica del
grado d’invalidità di almeno cinque punti percentuali e continua a essere retta
dal diritto anteriore, se in base al nuovo diritto la quota percentuale di
rendita:
– diminuirebbe in seguito a un
aumento del grado d’invalidità
o
– aumenterebbe in seguito a una
riduzione del grado d’invalidità.
Secondo il marginale 2008 C DT US
AI la frazione di rendita viene invece adeguata in base alle nuove disposizioni
e la rendita è trasferita nel sistema di rendite lineare, se il grado
d’invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno cinque punti
percentuali e
− questo aumento del grado
d’invalidità comporta un aumento della quota percentuale di rendita
o
− questa riduzione del
grado d’invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di rendita.
2.8. Nel caso di specie la ricorrente,
nata nel 1976, è stata posta al beneficio, da ultimo (dal 1° settembre 2018) di
¾ di rendita (grado d’invalidità del 60%), calcolata secondo il diritto in
vigore fino al 31 dicembre 2021.
All’assicurata si applica di
conseguenza la lettera b del capoverso 1 delle disposizioni transitorie. Ciò
significa che di principio la prestazione rimane nel vecchio sistema delle
rendite (allegato IV CIRAI).
Tuttavia, nel luglio 2023
l’interessata ha inoltrato una domanda di revisione.
In tale contesto, occorre
accertare se il grado d’invalidità è cambiato, se la modifica è avvenuta prima
o dopo il 1° gennaio 2022 e se si è verificata una modifica di almeno 5 punti
percentuali del grado d’invalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA; cfr. allegato IV
CIRAI).
Se, come in concreto, la modifica
è avvenuta dopo il 1° gennaio 2022 (nel caso di specie: 25 novembre 2022) e la
variazione è stata di almeno 5 punti percentuali si procede di principio al
trasferimento nel nuovo sistema di rendite lineari (Allegato IV CIRAI).
Tuttavia, in applicazione del
cpv. 2 lettera b delle disposizioni transitorie, la ricorrente rimane
eccezionalmente nel vecchio sistema di rendite se in seguito all’applicazione
dell’art. 28b LAI la rendita diminuirebbe nonostante un aumento del grado
d’invalidità o aumenterebbe nonostante una diminuzione del grado d’invalidità.
In concreto l’Ufficio AI ritiene
che il cpv. 2 lettera b delle disposizioni transitorie non trova applicazione
poiché la ricorrente ha dapprima subito un peggioramento della capacità
lavorativa che ha portato al riconoscimento di una rendita intera nell’ambito
del nuovo sistema di rendita lineari ed in seguito un miglioramento che ha
portato al riconoscimento di una rendita del 62%.
La ricorrente afferma che anche
se il cpv. 2 lettera b delle disposizioni transitorie non si attaglia
Considerandi
perfettamente al caso di specie, sarebbe iniquo e contrario allo scopo delle
disposizioni transitorie ridurle la rendita malgrado il suo stato di salute, a
parte il temporaneo peggioramento, non abbia subito alcuna modifica.
Occorre pertanto interpretare il
contenuto del cpv. 2 lettera b delle disposizioni transitorie.
2.9
Il punto
di partenza di ogni interpretazione è costituito dal tenore della norma (STF
1C_207/2024 del 22 ottobre 2024, consid. 3.4).
Una
norma è da interpretare infatti in primo luogo procedendo dalla sua lettera
(interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro,
se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la
vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica),
lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la
relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere la
decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un
risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis (STF 1C_207/2024 del
22.
ottobre 2024, consid. 3.4, con rinvio a DTF 150 I 80, consid. 3.1; 150 IV 48 consid.
3.2). Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in
particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente,
ispirarsi a un pluralismo interpretativo (STF 1C_207/2024 del 22 ottobre 2024, consid.
3.4
con rinvio a DTF 150 V 198 consid. 7.2.3; 150 III 113 consid. 6.2.1.6).
L'interpretazione
della legge può condurre all'accertamento di una lacuna (STF 1C_207/2024 del 22
ottobre 2024, consid. 3.4 con rinvio a DTF 150 I 80 consid. 3.1). Sussiste una
lacuna legale propria, alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola
generale posta dall'art. 1 cpv. 2 CC, se il
legislatore ha omesso di disciplinare qualcosa che avrebbe dovuto regolamentare
e che non può essere dedotto né dal tenore della legge né dalla sua
interpretazione. Per converso, il giudice non può in linea di principio
supplire al silenzio della legge, quando la lacuna è stata voluta dal
legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa, oppure
quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna
impropria), perché colmandola si sostituirebbe al legislatore (DTF 149 III 117 consid.
3.1; 148 V 84 consid. 7.1.2; 147 V 2 consid. 4.4.1).
Se è
necessario colmare una lacuna, si utilizzano come parametri di riferimento gli
obiettivi e i valori alla base della stessa. Di frequente, le lacune possono
essere colmate per analogia. La condizione per un'applicazione analogica di una
norma è, tuttavia, che venga prima stabilita l'esistenza di una lacuna nella
legge (DTF 150 V 33 consid. 5.1; 149 IV 376 consid. 6.6).
2.10
In
concreto i testi italiano, tedesco e francese del cpv. 2 della lett. b delle
disposizioni transitorie in esame sono chiari e non presentano divergenze tra
di loro (italiano: “Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente
anche dopo una modificazione del grado d’invalidità secondo l’articolo 17
capoverso 1 LPGA se l’applicazione dell’articolo 28b della presente legge
comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado
d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità”;
francese: “La quotité de la rente reste également inchangée après une
modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA si l’application
de l’art. 28b de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas
d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas
de réduction”; tedesco: “Der bisherige Rentenanspruch bleibt auch nach
einer Änderung des Invaliditätsgrades nach Artikel 17 Absatz 1 ATSG bestehen,
sofern die Anwendung von Artikel 28b des vorliegenden Gesetzes zur Folge hat,
dass der bisherige Rentenanspruch bei einer Erhöhung des Invaliditätsgrades
sinkt oder bei einem Sinken des Invaliditätsgrades ansteigt”).
Il
cpv. 2 lett. b delle disposizioni transitorie si applica al caso in cui una
revisione della rendita ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (modificazione del
grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali) con conseguente applicazione
del nuovo art. 28b LAI (sistema lineare delle rendite), porterebbe, per il solo
passaggio al nuovo sistema delle rendite, al paradosso di ottenere l’effetto
contrario di quello voluto dalla revisione, ossia un aumento della rendita
malgrado la riduzione del grado d’invalidità, o una diminuzione della rendita
malgrado un l’aumento del grado d’invalidità.
Ciò
è quanto affermato anche dal Consiglio federale nel Messaggio concernente la
modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (ulteriore
sviluppo dell’AI), del 15 febbraio 2017 (cfr. FF 2017 pag. 2191 e seguenti):
" (…)
Cpv. 2: questo capoverso stabilisce che la
quota di rendita precedente resta immutata anche dopo una variazione del grado
d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 D-LPGA, se l’applicazione
dell’articolo 28b D-LAI comporta una diminuzione della quota di rendita
precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso
di riduzione del grado d’invalidità. Questo disciplinamento impedisce le distorsioni
che potrebbero prodursi con il passaggio al nuovo sistema lineare. Per esempio,
per un grado d’invalidità del 62 per cento, che secondo il sistema attuale dà
diritto a tre quarti di rendita (ovvero al 75 % di una rendita intera), in caso
di peggioramento dello stato di salute e un aumento del grado d’invalidità al
68.
per cento risulterebbe una rendita pari soltanto al 68 per cento di una
rendita intera.”
Scopo
della norma è di conseguenza quello di evitare che la rendita in corso,
calcolata secondo le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, in caso di
revisione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, sia ridotta unicamente a causa
della modifica del metodo di calcolo applicabile e non in seguito ad un
effettivo aumento del grado d’invalidità della persona interessata (cfr.
anche Gerber Kaspar: IVG,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Die Renten (Art. 28-41), Berna
2022, n. 109 ad Art. 28b: ”Diese Regelung verhindert Verzerrungen, welche
durch die Umstellung auf das neue stufenlose System entstehen können. So würde
etwa ein Invaliditätsgrad von 62 Prozent, welcher nach dem heutigen System zu
einer Dreiviertelsrente (und damit zu 75% einer ganzen Rente) berechtigen
würde, bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes und einem neuen
höheren Invaliditätsgrad von 68 Prozent zu einer tieferen Rente von lediglich
68.
Prozent einer ganzen Rente führen”).
Infatti,
mentre le rendite correnti delle persone assicurate nate tra il 1957 ed il 1966
rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione (marg. 9104
CIRAI), le rendite correnti delle persone assicurate nate tra il 1967 ed il
2003.
sono di principio trasferite nel nuovo sistema lineare (art. 28b LAI) se
sono adempiute le condizioni dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (marg. 9106 CIRAI).
Tuttavia, al fine di impedire una diminuzione della rendita in caso di
peggioramento dello stato di salute e del grado d’invalidità è stata adottata
la norma transitoria in esame.
Va
ancora rilevato che in un caso in cui ha dovuto stabilire se le
Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo
dell’AI) trovavano applicazione, il Tribunale federale in DTF 150 V 323 ha
affermato che al caso di una persona
assicurata che non ha potuto acquisire conoscenze professionali sufficienti a
causa dell'invalidità, senza tuttavia avere ottenuto il diritto alla rendita
prima del 1° gennaio 2022 sulla base del vecchio art.
26.
OAI, dal 1° gennaio 2022 si applica il nuovo diritto (art. 26 cpv. 6 OAI nella versione del 3 novembre 2021)
conformemente ai principi generali del diritto intertemporale se la fattispecie
è rimasta invariata (consid. 4).
L’Alta Corte circa il diritto transitorio
ha affermato:
" (…)
4.1
Am 1. Januar 2022 traten im Zuge der Weiterentwicklung der
IV revidierte Bestimmungen im IVG (SR 831.20) sowie im ATSG
(SR 830.1) samt entsprechendem Verordnungsrecht in Kraft (Weiterentwicklung der
IV [WEIV]; Änderung vom 19. Juni 2020, AS 2021 705, BBl 2017 2535; Urteil
8C_43/2023 vom 29. November 2023 E. 2). Ziel dieser Reform war die Ausschöpfung
des Eingliederungspotenzials und die Stärkung der Vermittlungsfähigkeit der
Versicherten (Botschaft vom 15. Februar 2017 zur Änderung des Bundesgesetzes
über die Invalidenversicherung [WEIV]; fortan: Botschaft,BBl 2017 2535, 2542).
Die Einführung eines stufenlosen Rentensystems (vgl. Art.
28b Abs. 2 und 4 IVG) sollte die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder
die Erhöhung des Arbeitspensums mit finanziellen Anreizen fördern (Botschaft S.
2616), wobei gleichzeitig dem Grundsatz "Eingliederung vor Rente"
durch Verankerung in Art. 28 Abs. 1 bis IVG nochmals
Nachdruck verliehen wurde (Botschaft S. 2618 und 2668).
4.2
Nach den allgemeinen Grundsätzen des - materiellen -
intertemporalen Rechts sind bei einer Rechtsänderung in zeitlicher Hinsicht
diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Verwirklichung des zu
Rechtsfolgen führenden Sachverhalts in Geltung standen (MATTHIAS KRADOLFER, in:
Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 8
zu Art. 82 ATSG; vgl. auch BGE 149 II 320 E. 3; BGE 148 V 174 E. 4.1; BGE 144 V 210 E. 4.3.1; BGE 138 V 176 E. 7.1; BGE 137 V 105 E. 5.3.1; BGE 132 V 215 E. 3.1.1). In Anwendung dieses
intertemporalrechtlichen Hauptsatzes ist bei einem dauerhaften Sachverhalt, der
teilweise vor und teilweise nach dem Inkrafttreten der neuen Gesetzgebung
eingetreten ist, der Anspruch auf eine Invalidenrente für die erste Periode
nach den altrechtlichen Bestimmungen und für die zweite Periode nach den neuen
Normen zu prüfen. Besondere übergangsrechtliche Regelungen bleiben vorbehalten
(vgl. BGE 144 V 210 E. 4.3.1; BGE 130 V 445 E. 1; MATTHIAS KRADOLFER, Intertemporales
öffentliches Recht, Ein Beitrag zum zeitlichen Kollisionsrecht unter besonderer
Berücksichtigung des schweizerischen Verwaltungs- und Verfassungsrechts, 2020,
Rz. 350; MEYER/ARNOLD, Intertemporales Recht, Eine Bestandesaufnahme anhand der
Rechtsprechung der beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts
und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, ZSR 124/2005 I S. 129).
4.3
4.3.1
Die Übergangsbestimmungen des IVG gemäss Änderung vom 19.
Juni 2020 im Rahmen der Weiterentwicklung der IV (fortan: ÜbBest. IVG WEIV)
statuieren unter lit. b und c für Personen, die bei
Inkrafttreten dieser Änderung eine laufende Rente beziehen, mehrere Ausnahmen
von den allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätzen. Es ging darum, zwecks
Besitzstandswahrung bestimmte Garantien vorzusehen, um zu verhindern, dass der
Übergang vom System der abgestuften Renten zum stufenlosen Rentensystem zu
Leistungskürzungen für Versicherte führt, die eine Rente beziehen und bei
Inkrafttreten dieser Änderung das 55. Altersjahr bereits vollendet haben (lit.
c ÜbBest. IVG WEIV; vgl. Botschaft S. 2680). Bei Rentenbezügerinnen und
-bezügern, die bei Inkrafttreten der Änderung das 55. Altersjahr noch nicht
vollendet haben, bleibt die Rentenhöhe so lange unverändert, wie der
Invaliditätsgrad keine Änderung nach Art. 17 Abs. 1 ATSG erfährt
(lit. b Abs. 1 ÜbBest. IVG WEIV). Dieselben Rentenbezügerinnen und -bezüger
behalten ihren bisherigen Rentenanspruch auch nach einer Änderung des
Invaliditätsgrades im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG, sofern der Übergang
zum stufenlosen Rentensystem zur Folge hat, dass dieser bei einer Erhöhung des
Invaliditätsgrades zu einer Leistungskürzung führen würde oder umgekehrt
(lit.
b Abs. 2 ÜbBest. IVG WEIV). Nach Auffassung des Bundesrates erscheinen diese
Garantien für die laufenden Renten ausreichend, um den Übergang vom System der
abgestuften Renten zum stufenlosen Rentensystem zu ermöglichen, da sich die Bemessung
der Invalidität grundsätzlich nicht ändert (Intervention von Bundesrat Berset,
AB 2019 S 800 f.). Die ÜbBest. IVG WEIV regeln somit die Frage der Anpassung
der laufenden Renten, welche nach dem bis zum 31. Dezember 2021 gültig
gewesenen System der abgestuften Renten festgesetzt wurden, an das neue System
der stufenlosen Invalidenrenten im Sinne von Art. 28b IVG.”
2.11
In concreto,
l’Ufficio AI ha proceduto alla revisione della rendita calcolata secondo il
vecchio diritto in seguito ad una domanda di revisione inoltrata
dall’assicurata a causa del peggioramento del suo stato di salute “per
gravidanza con aborto e relativo peggioramento depressivo”, che l’ha
portata ad essere completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 25
novembre 2022 al 30 settembre 2023 (cfr. doc. 393).
Dal 1° ottobre 2023 lo stato
valetudinario dell’insorgente è migliorato, nel senso che ha riacquisito, con
diagnosi somatiche uguali e una diagnosi psichiatrica peggiore (cfr. doc. 393:
“sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di media gravità F 33.1”
invece di [doc. 342] “episodio depressivo ricorrente di lieve entità F 33.0”),
la precedente incapacità lavorativa del 50% in attività adatte e in attività
amministrative come in passato. Ella ha invece sempre mantenuto una completa
incapacità lavorativa nella precedente attività.
In concreto, in conseguenza della
modifica del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali (dal 60% che dava
diritto a ¾ di rendita al 100% che dava diritto ad una rendita intera),
avvenuto dopo il 1°gennaio 2022, la rendita AI è stata trasferita nel nuovo
sistema di rendite lineari (cfr. anche allegato IV CIRAI).
Una volta avvenuto il passaggio
nel nuovo diritto, la prestazione non può più ritornare nel vecchio sistema. Le
disposizioni transitorie su questo punto sono chiare e non prevedono questa
possibilità.
Il mantenimento della rendita nel
vecchio diritto, in caso di modifica del grado d’invalidità secondo l’articolo
17.
capoverso 1 LPGA, per gli assicurati del gruppo “mainstrem”, secondo la
lett. b cpv. 2 delle disposizioni transitorie, è riservata ai casi in cui
l’applicazione dell’articolo 28b LAI comporta una diminuzione della rendita
precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso
di riduzione del grado d’invalidità.
Ossia a due fattispecie
diverse da quella in esame.
Le disposizioni transitorie costituiscono
del resto un’eccezione al principio secondo cui di regola in caso di modifica delle basi legali, si applicano
le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
150.
V 323, consid. 4.2 e 4.3.1; DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156
consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).
Esse vanno di conseguenza
interpretate in maniera restrittiva. Non vi è spazio per estenderne
l’applicazione anche all’ipotesi di un miglioramento dello stato di salute
facente seguito ad un peggioramento che aveva portato al passaggio nel sistema
di rendite lineari ed al riconoscimento di una rendita intera.
Questo Tribunale rileva inoltre
che il peggioramento dello stato di salute della ricorrente non può essere
definito passeggero. Esso è pur sempre durato dal 25 novembre 2022 al 30
settembre 2023 (10 mesi) e supera ampiamente il periodo di tre mesi previsto
dall’art. 88a cpv. 1 OAI per considerare duraturo un cambiamento della capacità
di guadagno e dunque la modifica del grado d’invalidità.
Esso oltrepassa pure il periodo
di 6 mesi oltre il quale l’inoltro di una richiesta di prestazioni è ritenuta
tardiva (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI). Non va poi dimenticato che al momento della
presentazione della domanda di revisione non era chiaro per quanto tempo la
ricorrente sarebbe stata completamente inabile al lavoro. Nelle osservazioni
del 13 settembre 2023 la stessa assicurata aveva ancora affermato che “[…]
appare, ad oggi, difficile pensare ad una possibile ripresa dell’attività
lavorativa” (pag. 783 incarto AI = pag. 5 delle osservazioni).
Va infine evidenziato che il
versamento della rendita AI intera per “soli” 6 mesi è da ricondurre alla tardività
dell’inoltro della richiesta di revisione da parte dell’insorgente. Se la
domanda fosse stata presentata tempestivamente, ella avrebbe avuto diritto
all’aumento della rendita per un periodo maggiore (cfr. art. 88 cpv. 1 lett. a
OAI).
Alla luce di tutto quanto sopra
esposto è pertanto a giusta ragione che l’Ufficio AI ha trasferito la
prestazione erogata alla ricorrente nel nuovo sistema di rendite lineari in
vigore dal 1° gennaio 2022, riconoscendole dapprima una rendita intera e dal 1°
gennaio 2024 una rendita pari al 62% (art. 28b cpv. 2 LAI).
2.12
La ricorrente con le osservazioni del
20.
febbraio 2025 afferma che l’Ufficio AI avrebbe dovuto avvisarla che la
decisione avrebbe portato ad una “reformatio in peius” e avrebbe dovuto
permetterle di ritirare la domanda di revisione.
La censura va respinta.
Infatti, per l’art. 87 cpv. 1
lett. b OAI se l’Ufficio AI viene a conoscenza di fatti che possono provocare
una notevole modifica del grado d’invalidità avvia la revisione d’ufficio.
L’amministrazione, venuta a
conoscenza del peggioramento dello stato di salute della ricorrente, era
pertanto tenuta ad agire d’ufficio e verificare se le condizioni per il diritto
alla rendita dell’assicurata erano mutate.
L’assicurata non avrebbe potuto ritirare
la domanda e dunque rinunciare alla prestazione poiché, ai sensi dell’art. 23
cpv. 2 LPGA, la rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi
degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali
oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali
(cfr. anche
marg. 1040 delle direttive sulle rendite [DR]). La giurisprudenza
ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per
atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V
273.
consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF
135.
V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2).
Con sentenza
9C_174/2008 del 2 aprile 2008 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso
di un'assicurata alla quale l'Ufficio invalidità per gli assicurati all'estero aveva
attribuito una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2004. Il Tribunale
amministrativo federale aveva respinto il ricorso dell'assicurata che chiedeva
di non attribuirle la rendita. L'interessata aveva inoltrato ricorso al
Tribunale federale. La nostra Massima istanza, nella misura in cui era
ricevibile, l'ha respinto, considerando che, tenuto conto dell'integrale
perdita di guadagno, giustamente l'assicurata aveva diritto ad una rendita
intera di invalidità. Inoltre, correttamente le autorità giudiziarie inferiori avevano
negato le condizioni per la rinuncia alla rendita. La ricorrente, da tanti anni
senza attività lucrativa, ed il cui tentativo per ottenere una rendita tedesca
per la diminuzione dell'attività era stata respinta, percepiva delle
prestazioni mensili per assicurarle il fabbisogno vitale. Il TF ha concluso che
all’insorgente doveva essere assegnata la rendita svizzera di invalidità di sua
spettanza. Una rinuncia alla rendita AI avrebbe pregiudicato gli interessi
degni di protezione di altre istituzioni assicurative o assistenziali e quindi
non poteva ammessa (consid. 4).
In concreto,
una rinuncia, peraltro non fatta valere (per iscritto), della revisione della
rendita, non sarebbe possibile poiché verrebbero eluse le prescrizioni delle
disposizioni transitorie ed il passaggio al nuovo sistema di rendite lineari
(sul tema della rinuncia cfr. anche STCA 30.2024.4 del 23 maggio 2024).
In queste condizioni la decisione
impugnata va confermata.
2.13
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso
le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti