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Decisione

32.2025.4

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (ulteriore sviluppo dell'AI). Applicazione del nuovo calcolo delle rendite lineari (art. 28b LAI) a caso in cui dapprima vi è un peggioramento dello stato di salute e poi un miglioramento

17 marzo 2025Italiano43 min

inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI dopo essere stata vittima, il __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.4

cs

Lugano

17 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 novembre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisioni del 25 maggio 2022

(doc. 356) e dell’8 giugno 2022 (doc. 361), RI 1, nata nel 1976, è stata posta

al beneficio di mezza rendita AI (grado del 50%) dal 1° aprile 2015, di una

rendita intera (grado del 100%) dal 1° novembre 2015, di mezza rendita (grado

del 50%) dal 1° maggio 2016 al 30 novembre 2016 (pag. 710), di una rendita

intera (grado del 100%) dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017, di un quarto di

rendita (grado del 40%) dal 1° marzo 2018 e di tre quarti di rendita (grado del

60% dopo raffronto dei redditi [pag. 710]) dal 1° settembre 2018. Le

prestazioni sono state attribuite sulla base del diritto in vigore fino al 31

dicembre 2021.

1.2. Il 13 luglio 2023 l’assicurata ha

inoltrato una nuova domanda a causa del peggioramento del suo stato di salute

(doc. 365).

1.3. Con decisione del 29 novembre 2024,

preavvisata dal progetto dell’11 settembre 2024, l’Ufficio AI ha posto RI 1 al

beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2023 e di una rendita con grado

d’invalidità del 62% dal 1° gennaio 2024, in applicazione del nuovo sistema di

calcolo delle rendite lineari in vigore dal 1° gennaio 2022 (doc. A1).

1.4. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo l’applicazione del

vecchio diritto per il calcolo del grado d’invalidità (doc. I).

La ricorrente, che richiama l’incarto

AI, si lamenta segnatamente della circostanza che, malgrado uno stato di salute

praticamente invariato e simile a quello precedente il temporaneo (6 mesi)

peggioramento, a causa del nuovo calcolo, non beneficia più di ¾ di rendita, ma

di una rendita del 62%. La riduzione della prestazione è dovuta unicamente alla

modifica legislativa e non ad un miglioramento della sua salute. Ciò, secondo

l’insorgente, porta ad un risultato iniquo e contrario allo scopo delle

disposizioni transitorie. L’assicurata afferma:

" (…)

11.

La motivazione su cui si fonda la riduzione

della rendita rispetto a quella percepita fino al temporaneo aggravamento del

grado d’invalidità, intervenuto comunque successivamente all’01.01.2022, nel

caso concreto porta a un risultato iniquo e contrario allo scopo delle

disposizioni transitorie.

Il principio su cui si fondano le

disposizioni transitorie è il seguente:

gli assicurati che non hanno ancora

compiuto 55 anni, come la ricorrente, hanno diritto alla rendita precedente

all’01.01.2022 anche dopo la modificazione del grado d’invalidità se

l’applicazione dell’art. 28b LAI comporta una diminuzione della rendita

precedente (cfr. Circolare detta CIRAI valida dall’01.01.2022 pag. 112-113).

Invero detta Circolare enuncia tale

principio con esplicito riferimento al caso in cui vi sarebbe una diminuzione

della rendita nonostante un aumento del grado d’invalidità, o inversamente

ovvero un aumento della rendita nonostante una riduzione del grado

d’invalidità, senza chinarsi espressamente sulla presente fattispecie ove la

diminuzione della percentuale d’invalidità non è riferibile al grado

d’invalidità ante 01.01.2022, ma solo alla cessazione del periodo ove vi era

stato un temporaneo aumento.

È peraltro pacifico che le disposizioni

transitorie prevedono espressamente per gli invalidi con un’età inferiore a 55

anni il mantenimento della medesima rendita che percepivano fino al dicembre

2021, salvo significative modifiche successive.

Le disposizioni transitorie perseguono

quindi lo scopo di mantenere le rendite d’invalidità precedenti l’01.01.2022,

salvo nel caso in cui vi sia un successivo miglioramento almeno di 5 punti

percentuali, e di evitare altresì che un peggioramento duraturo possa

comportare una riduzione della rendita.

Ne consegue che una modifica peggiorativa

della rendita, in applicazione del sistema lineare, possa intervenire solo per

evitare che, nonostante una significativa modifica del grado d’invalidità,

l’assicurato ne tragga un ingiustificato pregiudizio o vantaggio.

La decisione impugnata non tiene conto di

detti principi che, a nostro parere, debbono applicarsi a fortiori nel caso di

specie, ove l’aumento del grado d’invalidità è stato soltanto temporaneo, per

poi tornare ad essere identico a quello precedente l’01.01.2022.

Una corretta interpretazione delle

disposizioni transitorie non può consentire l’iniquo risultato per cui, nel

caso concreto, l’assicurata sia penalizzata durevolmente solo per aver avuto

diritto, durante un tempo limitato ove il suo grado d’invalidità era totale, a

una rendita intera, tanto più che, nel caso concreto, il peggioramento era

riferito a una diversa e temporanea concausa.

Non appare corretto considerare che il

ritorno al medesimo grado d’invalidità precedente il 30.06.2023 possa essere

parificato a una sua diminuzione di oltre 5 punti percentuali, quando in realtà

il grado d’invalidità esistente fino al 01.01.2022 non è mutato.

Lo scopo delle disposizioni transitorie è

di consentire l’applicazione del nuovo sistema di calcolo della rendita anche

con una sua possibile riduzione rispetto a quella percepita in base al diritto

previgente nel caso in cui, rispetto alla situazione preesistente

all’01.01.2022, vi sia una significativa riduzione del grado d’invalidità, ciò

che non si avvera nel caso di specie. (…)”

1.5. Con risposta del 6 febbraio 2025,

cui ha allegato l’intero incarto, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del

ricorso, evidenziando segnatamente:

" (…)

7. Nello specifico la rendita del 60% con

diritto a tre quarti di rendita riconosciuta alla signora RI 1 prima del 2022 è

stata oggetto di revisione in applicazione dell’art. 17 LPGA. Il peggioramento

valetudinario con inabilità lavorativa del 100% ha influito sul diritto alla

prestazione dell’assicurata per oltre 5 punti percentuali, condizione che ha

permesso l’aumento della rendita del 60%, secondo il vecchio sistema, alla

rendita intera con grado AI del 100% dal 1° luglio 2023.

Risulta palese la modifica del grado

d’invalidità secondo l’art. 17 LPGA nel caso in esame, situazione che permette

il passaggio dal precedente al nuovo sistema (condizioni del capoverso 1 della

lett. c delle DT LAI non assolte).

Successivamente, sempre in applicazione

dell’art. 17 LPGA, il miglioramento dell’abilità lavorativa al 50% ha

determinato un grado d’invalidità del 62% con riduzione del diritto a rendita

dal 1° gennaio 2024.

L’assicurata non può prevalersi

dell’applicazione del capoverso 2 della lettera c delle DT LAI per il

mantenimento del diritto alla rendita precedente. Infatti, non si tratta di un

passaggio da un grado d’invalidità del 60% (tre quarti secondo il precedente

diritto) al 62% (nuovo diritto), bensì di passaggio, a seguito di revisione, da

tra quarti alla rendita intera, indi di riduzione del grado d’invalidità dal

100% al 62%.

Emerge chiaramente una situazione di mutate

condizioni di salute, con iniziale peggioramento e successivo miglioramento con

influsso sul diritto a rendita. Nel caso in esame la revisione secondo gli

artt. 17 LPGA e 86ter-88bis OAI è giustificata sia per l’aumento alla rendita

intera, sia per la riduzione della prestazione dell’AI al 62%.

Pertanto, in considerazione del grado

d’invalidità uguale o superiore al 70% il diritto alla rendita intera è

determinato in applicazione del nuovo art. 28b cpv. 3 LAI.

L’importo del diritto a rendita con grado

d’invalidità del 62% è, invece, determinato secondo l’art. 28b cpv. 2 LAI, che

dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d’invalidità.

Ne segue che la modifica del diritto a

rendita successiva al 1° gennaio 2022, avvenuta secondo i parametri dell’art.

17 cpv. 1 LPGA, determina il passaggio del caso nel nuovo diritto. (…)” (doc. IV)

1.6. Il 20 febbraio 2025 l’insorgente

ha prodotto la replica (doc. VI). Ella fa in particolare valere che se la norma

transitoria fosse da interpretare secondo quanto sostenuto dall’Ufficio AI, lo

stesso avrebbe dovuto, prima di rendere la decisione, preavvisare che la

decisione avrebbe costituito una “reformatio in peius” e offrirle la

possibilità di ritirare la domanda di revisione. Inoltre secondo l’assicurata,

l’accoglimento del ricorso sarebbe giustificato dal marginale 2007 della

Circolare citata dalla Cassa (C DT US AI), secondo cui la frazione di rendita

resta invariata se in base al nuovo diritto la quota percentuale di rendita

diminuirebbe in seguito a un aumento del grado d’invalidità. Se si applicasse

il nuovo diritto, un aumento temporaneo del grado d’invalidità comporterebbe al

momento di cui si torna allo stato “quo ante” una riduzione della

prestazione con effetti permanenti, provocando un ingiustificato pregiudizio

economico non correlato ad un effettivo miglioramento dello stato di salute

preesistente l’entrata in vigore del nuovo sistema.

1.7. La replica è stata trasmessa per

conoscenza all’Ufficio AI il 21 febbraio 2025 con un termine 5 giorni per

eventualmente prendere posizione in merito (doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

2.1.

Per quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo

l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli

uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle

assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il

ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

L'art. 38 LPGA, cui rinvia

l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in

mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una

domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o

il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv.

3; DTF 119 V p. 8 = Pratiche VSI 1993 p. 117 cosi. 3a). I termini stabiliti

dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo

giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso,

dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv.

4).

Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure

all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art.

39 cpv. 1 LPGA, applicabile anche nella procedura ricorsuale a seguito del

rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA).

Secondo la giurisprudenza,

l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe

all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel caso in esame,

l’insorgente sostiene di aver ricevuto la decisione 29 novembre 2024, inviata

per posta semplice, lunedì 2 dicembre 2024, sicché il termine di 30 giorni per

inoltrare ricorso sarebbe scaduto il 17 gennaio 2025, da cui la tempestività

del ricorso.

Con la risposta di causa,

l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare la data di

ricezione da parte dell’assicurato della decisione contestata, perché

inviata per posta semplice e di non avere ragioni per ritenere il ricorso

tardivo.

Siccome non vi sono motivi

per dubitare della versione della ricorrente, la decisione contestata è da

ritenere notificata lunedì 2 dicembre 2024, motivo per cui il termine

ricorsuale decorreva dal 3 dicembre 2025 (art. 38 cpv. 1 LPGA). Tenuto conto

del termine di ricorso di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato

(art. 60 cpv.1 LPGA) e delle ferie giudiziarie dal 18 dicembre 2024 al 2

gennaio 2025 (art. 38 cpv. 4 LPGA), il termine scadeva il 17 gennaio 2025, due

giorni prima in cui il ricorso, pervenuto al TCA il 16 gennaio 2025, è stato

consegnato all’ufficio postale.

Ne

consegue che il ricorso è tempestivo.

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se nel caso di specie la rendita corrente dell’assicurata

va trasferita nel nuovo sistema di rendita lineare oppure se va mantenuta nel

sistema di rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Va preliminarmente rammentato che secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con

il nuovo art. 28b LAI in vigore dal 1° gennaio 2022, il legislatore ha

voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la

determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso

tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv.

2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone

tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota

percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni

grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.

1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA,

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, per il futuro la rendita d’invalidità

è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado

d’invalidità del beneficiario della rendita:

a. subisce una modificazione di

almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al 100 per cento.

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato

stabilito un termine al momento della fissazione della rendita (art.

87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano

provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità

(art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1;

RCC 1984 pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.

88bis cpv. 1 OAI, l’aumento avviene al più presto dal mese in cui la domanda è

stata inoltrata se l’assicurato ha chiesto la revisione (lett. a), a partire

dal mese in cui è stata prevista se la revisione ha luogo d’ufficio (lett. b),

a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto se viene costatato che

la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente

errata (lett. c).

Per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della

rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che

segue la notifica della decisione (lett. a).

L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17

ATSG), pag. 395; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di

riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato

ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex

tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA

ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc

della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI (DTF 111 V 197).

Fatti

2.5. In concreto, l’insorgente ha

inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI dopo essere stata vittima, il __________

2014, di un infortunio __________.

Nell’ambito di un programma di

reintegrazione dell’AI, dal febbraio 2016 l’interessata è stata assunta al 50%

presso lo __________ per un’attività di segretariato, archiviazione,

centralino, accoglienza clienti (cfr. doc. 363).

Con decisioni del 25 maggio 2022

e dell’8 giugno 2022 l’insorgente è stata messa al beneficio di una rendita AI,

modulata nel tempo, con, da ultimo, a partire dal 1° settembre 2018, un grado

del 60% per un diritto a ¾ di rendita.

Il medico SMR, dr. med. __________,

il 1° febbraio 2022, prima dell’emanazione delle citate decisioni, ha posto le

seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. 342 incarto AI,

pag. 701):

trauma contusivo del __________2014

su caduta da altezza riportando:

-

Frattura instabile della vertebra cervicale C2

-

Frattura instabile pluriframmentaria vertebra di D12

-

Frattura diafisaria della fibula bilaterale

-

Lussazione bilaterale dell’articolazione di Lisfranc dei piedi

-

Lieve trauma cranico con ferita lacerocontusa occipitale trattata

conservativamente

-

Episodio depressivo ricorrente di lieve entità (F33.0)

Anamnesticamente

sindrome postraumatica da stress (F43.1)

Il medico SMR ha inoltre citato

le limitazioni poste dal dr. med. __________ il 27 agosto 2021: in attività

ergonomicamente adeguate globalmente si giustifica una limitazione del 50%

intesa come riduzione sia della presenza che del rendimento in persistenti

algie e disturbi di mobilizzazione all’inizio della messa in moto mattutina. Si

deve trattare di attività dove si possa cambiare posizione al bisogno, non si

debba anteflettere/ruotare il rachide regolarmente specialmente se in posizione

seduta non si debba portare pesi > 5kg.

Dopo la crescita in giudicato

delle decisioni del 25 maggio 2022 e dell’8 giugno 2022, nelle quali l’Ufficio

AI ha da ultimo ritenuto l’insorgente completamente inabile nella precedente

attività di cassiera/servizio clienti dal 7 maggio 2018 ed abile al 50% in

attività adatta, compresa quella amministrativa esercitata, il 10 luglio 2023

la ricorrente ha inoltrato una domanda di revisione della prestazione a causa

di un peggioramento dello stato di salute dal 25 novembre 2022 e che ha

condotto al suo licenziamento per il 31 ottobre 2023 (cfr. doc. 391).

Al termine dell’istruttoria il

medico SMR, dr. med. __________, il 14 marzo 2024, nel rapporto finale, circa

l’evoluzione dello stato di salute ha posto la crocetta a “invariato”

(punto 1.3 doc. 393, pag. 887 incarto AI), osservando: “intercorrente

peggioramento per gravidanza con aborto e relativo peggioramento depressivo”.

Nella diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa ha indicato:

trauma contusivo del __________2014

su caduta da altezza riportando:

-

Frattura instabile della vertebra cervicale C2

-

Frattura instabile pluriframmentaria vertebra di D12

-

Frattura diafisaria della fibula bilaterale

-

Lussazione bilaterale dell’articolazione di Lisfranc dei piedi

-

Lieve trauma cranico con ferita lacerocontusa occipitale trattata

conservativamente

Sindrome

depressiva ricorrente episodio di media gravità (F33.1).

Tra le limitazioni funzionali ha

indicato il carico massimo di 5 kg e l’alternanza della postura al bisogno.

Circa l’incapacità lavorativa, ha

confermato la totale inabilità nella precedente attività dal 7 maggio 2018.

Per quanto concerne un’attività

adeguata, ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% dal giugno 2018 ed ha

accertato un’incapacità lavorativa del 100% dal 25 novembre 2022 al 30

settembre 2023 e nuovamente del 50% dal 1° ottobre 2023.

Il medico SMR ha stabilito che

anche in un’attività amministrativa, l’interessata presenta le medesime

incapacità lavorative che in un’attività adatta al suo stato di salute.

Sulla base delle conclusioni del

medico SMR e del rapporto finale del consulente in integrazione, l’Ufficio AI,

accertata una modifica della capacità lavorativa della ricorrente, le ha

assegnato una rendita intera dal 1° luglio 2023 (mese in cui è stata richiesta

la revisione [applicazione dell’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI]) al 31 dicembre

2023.

Dopo tre mesi dal miglioramento

dello stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI), dal 1° gennaio 2024 l’amministrazione

ha ricalcolato la rendita secondo il nuovo sistema delle rendite lineari (art.

28b LAI), riconoscendo un grado d’invalidità del 62% e una rendita di uguale

misura.

L’amministrazione ha preso in

considerazione un reddito statistico da valida (categoria 47, commercio al

dettaglio, settore femminile, attività semplici e adeguate) di fr. 56'008 e

l’ha paragonato con il salario statistico da invalida (settore femminile,

attività semplici e ripetitive) di fr. 53'859 ridotto a fr. 21'543.61, dapprima

del 50% (incapacità lavorativa), in seguito del 10% (attività a tempo parziale)

ed infine ancora del 10% in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2024.

La

ricorrente contesta l’applicazione del nuovo diritto e chiede che le venga

concessa una rendita di ¾ come in precedenza.

2.6. Con il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo

dell’AI”.

L’UFAS, in una scheda informativa

del 3 novembre 2021 (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/ assicurazioni- sociali/iv/reformen-revisionen/weiterentwicklung-iv.html),

rammenta che con “essa l’Esecutivo e il Legislativo si prefiggono di

migliorare il sistema dell’AI puntando in particolare a rafforzare l’integrazione

ed evitare l’insorgenza di un’invalidità. L’accento è posto su un

accompagnamento e una gestione più intensi in caso d’infermità congenite, sul

sostegno mirato ai giovani nel passaggio alla vita lavorativa e

sull’ampliamento dell’offerta di consulenza e accompagnamento a favore delle

persone affette da malattie psichiche. Per raggiungere gli obiettivi

prefissati, sarà anche potenziata la collaborazione tra medici e datori di

lavoro, da una parte, e l’AI, dall’altra. È inoltre prevista la sostituzione

dell’attuale modello di rendite con un sistema di rendite lineare”

(sottolineatura del redattore).

In questo contesto è stato

adottato il nuovo art. 28b LAI che prevede: se il grado d'invalidità è

compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado

d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%,

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del

40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)

e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.

4).

Al fine di regolare il passaggio

tra i due sistemi di rendita, sono contestualmente state approvate le

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo

dell’AI; in seguito: disposizioni transitorie), le quali, per quanto qui

d’interesse, prevedono:

" b.

Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora 55

anni compiuti

1I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è

nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in

vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad

avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità

non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA.

2Essi continuano ad avere diritto alla rendita

precedente anche dopo una modificazione del grado d’invalidità secondo l’articolo

17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione dell’articolo 28b della presente legge

comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado

d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità.

3Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla

rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che

all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 30 anni

compiuti, la regolamentazione del diritto alla rendita secondo l’articolo 28b

della presente legge è applicata al più tardi dieci anni dopo l’entrata in

vigore della presente modifica. Se ne risulta un importo della rendita

inferiore a quello precedente, all’assicurato viene versato l’importo

precedente fintantoché il suo grado d’invalidità non subisca una modificazione

secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA.

c. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che

hanno 55 anni compiuti

Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima

dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore

della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il

diritto anteriore.”

2.7. Ai sensi del marginale 9105 della

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità

(CIRAI), le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022

non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003)

sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono

adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado

d’invalidità di almeno 5 punti percentuali).

Per il marginale 9106 CIRAI in

deroga al N. 9105, il diritto alla rendita rimane invariato anche se le

condizioni dell’articolo 17 capoverso 1 LPGA sono adempiute, se comporterebbe

una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado

d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità,

secondo la tabella ivi inserita.

Secondo il marginale 1003 della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), non si procede a

una revisione nemmeno nei casi in cui un aumento del grado d’invalidità

comporterebbe una riduzione della quota percentuale di rendita oppure una

diminuzione del grado d’invalidità comporterebbe un aumento di tale quota. In

questi casi sono mantenuti il grado d’invalidità e la rendita precedenti (lett.

b cpv. 2 DT LAI).

Sono fatti salvi i beneficiari di

rendita nati negli anni dal 1957 al 1966 (gruppo «diritti acquisiti»), che

rimangono nel sistema retto dal diritto anteriore. Questo significa che nel

loro caso si procede a una revisione del grado d’invalidità non appena questa

determina una variazione della frazione di rendita, anche se la modifica del

grado d’invalidità è inferiore a cinque punti percentuali (marginale 1004 C DT

US AI).

Il marginale 2004 C DT US AI

prevede che conformemente alla lettera b capoversi 1, 2 e 3 DT LAI, la quota

percentuale di rendita secondo la graduazione delle rendite prevista dal

diritto anteriore è mantenuta per le persone appartenenti ai gruppi

«mainstream» e «giovani adulti» fino al momento in cui, nel quadro di una

revisione di rendita, il loro grado d’invalidità subisce un aumento o una

riduzione di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 LPGA) e

– questo aumento del grado

d’invalidità comporta un aumento della quota percentuale di rendita

o

– questa riduzione del grado

d’invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di rendita (v. N.

2007).

Per il marginale 2007 C DT US AI

la frazione di rendita resta invariata (v. N. 7003) nonostante una modifica del

grado d’invalidità di almeno cinque punti percentuali e continua a essere retta

dal diritto anteriore, se in base al nuovo diritto la quota percentuale di

rendita:

– diminuirebbe in seguito a un

aumento del grado d’invalidità

o

– aumenterebbe in seguito a una

riduzione del grado d’invalidità.

Secondo il marginale 2008 C DT US

AI la frazione di rendita viene invece adeguata in base alle nuove disposizioni

e la rendita è trasferita nel sistema di rendite lineare, se il grado

d’invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno cinque punti

percentuali e

− questo aumento del grado

d’invalidità comporta un aumento della quota percentuale di rendita

o

− questa riduzione del

grado d’invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di rendita.

2.8. Nel caso di specie la ricorrente,

nata nel 1976, è stata posta al beneficio, da ultimo (dal 1° settembre 2018) di

¾ di rendita (grado d’invalidità del 60%), calcolata secondo il diritto in

vigore fino al 31 dicembre 2021.

All’assicurata si applica di

conseguenza la lettera b del capoverso 1 delle disposizioni transitorie. Ciò

significa che di principio la prestazione rimane nel vecchio sistema delle

rendite (allegato IV CIRAI).

Tuttavia, nel luglio 2023

l’interessata ha inoltrato una domanda di revisione.

In tale contesto, occorre

accertare se il grado d’invalidità è cambiato, se la modifica è avvenuta prima

o dopo il 1° gennaio 2022 e se si è verificata una modifica di almeno 5 punti

percentuali del grado d’invalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA; cfr. allegato IV

CIRAI).

Se, come in concreto, la modifica

è avvenuta dopo il 1° gennaio 2022 (nel caso di specie: 25 novembre 2022) e la

variazione è stata di almeno 5 punti percentuali si procede di principio al

trasferimento nel nuovo sistema di rendite lineari (Allegato IV CIRAI).

Tuttavia, in applicazione del

cpv. 2 lettera b delle disposizioni transitorie, la ricorrente rimane

eccezionalmente nel vecchio sistema di rendite se in seguito all’applicazione

dell’art. 28b LAI la rendita diminuirebbe nonostante un aumento del grado

d’invalidità o aumenterebbe nonostante una diminuzione del grado d’invalidità.

In concreto l’Ufficio AI ritiene

che il cpv. 2 lettera b delle disposizioni transitorie non trova applicazione

poiché la ricorrente ha dapprima subito un peggioramento della capacità

lavorativa che ha portato al riconoscimento di una rendita intera nell’ambito

del nuovo sistema di rendita lineari ed in seguito un miglioramento che ha

portato al riconoscimento di una rendita del 62%.

La ricorrente afferma che anche

se il cpv. 2 lettera b delle disposizioni transitorie non si attaglia

Considerandi

perfettamente al caso di specie, sarebbe iniquo e contrario allo scopo delle

disposizioni transitorie ridurle la rendita malgrado il suo stato di salute, a

parte il temporaneo peggioramento, non abbia subito alcuna modifica.

Occorre pertanto interpretare il

contenuto del cpv. 2 lettera b delle disposizioni transitorie.

2.9

Il punto

di partenza di ogni interpretazione è costituito dal tenore della norma (STF

1C_207/2024 del 22 ottobre 2024, consid. 3.4).

Una

norma è da interpretare infatti in primo luogo procedendo dalla sua lettera

(interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro,

se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la

vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi

d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica),

lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la

relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere la

decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un

risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis (STF 1C_207/2024 del

22.

ottobre 2024, consid. 3.4, con rinvio a DTF 150 I 80, consid. 3.1; 150 IV 48 consid.

3.2). Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in

particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente,

ispirarsi a un pluralismo interpretativo (STF 1C_207/2024 del 22 ottobre 2024, consid.

3.4

con rinvio a DTF 150 V 198 consid. 7.2.3; 150 III 113 consid. 6.2.1.6).

L'interpretazione

della legge può condurre all'accertamento di una lacuna (STF 1C_207/2024 del 22

ottobre 2024, consid. 3.4 con rinvio a DTF 150 I 80 consid. 3.1). Sussiste una

lacuna legale propria, alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola

generale posta dall'art. 1 cpv. 2 CC, se il

legislatore ha omesso di disciplinare qualcosa che avrebbe dovuto regolamentare

e che non può essere dedotto né dal tenore della legge né dalla sua

interpretazione. Per converso, il giudice non può in linea di principio

supplire al silenzio della legge, quando la lacuna è stata voluta dal

legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa, oppure

quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna

impropria), perché colmandola si sostituirebbe al legislatore (DTF 149 III 117 consid.

3.1; 148 V 84 consid. 7.1.2; 147 V 2 consid. 4.4.1).

Se è

necessario colmare una lacuna, si utilizzano come parametri di riferimento gli

obiettivi e i valori alla base della stessa. Di frequente, le lacune possono

essere colmate per analogia. La condizione per un'applicazione analogica di una

norma è, tuttavia, che venga prima stabilita l'esistenza di una lacuna nella

legge (DTF 150 V 33 consid. 5.1; 149 IV 376 consid. 6.6).

2.10

In

concreto i testi italiano, tedesco e francese del cpv. 2 della lett. b delle

disposizioni transitorie in esame sono chiari e non presentano divergenze tra

di loro (italiano: “Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente

anche dopo una modificazione del grado d’invalidità secondo l’articolo 17

capoverso 1 LPGA se l’applicazione dell’articolo 28b della presente legge

comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado

d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità”;

francese: “La quotité de la rente reste également inchangée après une

modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA si l’application

de l’art. 28b de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas

d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas

de réduction”; tedesco: “Der bisherige Rentenanspruch bleibt auch nach

einer Änderung des Invaliditätsgrades nach Artikel 17 Absatz 1 ATSG bestehen,

sofern die Anwendung von Artikel 28b des vorliegenden Gesetzes zur Folge hat,

dass der bisherige Rentenanspruch bei einer Erhöhung des Invaliditätsgrades

sinkt oder bei einem Sinken des Invaliditätsgrades ansteigt”).

Il

cpv. 2 lett. b delle disposizioni transitorie si applica al caso in cui una

revisione della rendita ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (modificazione del

grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali) con conseguente applicazione

del nuovo art. 28b LAI (sistema lineare delle rendite), porterebbe, per il solo

passaggio al nuovo sistema delle rendite, al paradosso di ottenere l’effetto

contrario di quello voluto dalla revisione, ossia un aumento della rendita

malgrado la riduzione del grado d’invalidità, o una diminuzione della rendita

malgrado un l’aumento del grado d’invalidità.

Ciò

è quanto affermato anche dal Consiglio federale nel Messaggio concernente la

modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (ulteriore

sviluppo dell’AI), del 15 febbraio 2017 (cfr. FF 2017 pag. 2191 e seguenti):

" (…)

Cpv. 2: questo capoverso stabilisce che la

quota di rendita precedente resta immutata anche dopo una variazione del grado

d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 D-LPGA, se l’applicazione

dell’articolo 28b D-LAI comporta una diminuzione della quota di rendita

precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso

di riduzione del grado d’invalidità. Questo disciplinamento impedisce le distorsioni

che potrebbero prodursi con il passaggio al nuovo sistema lineare. Per esempio,

per un grado d’invalidità del 62 per cento, che secondo il sistema attuale dà

diritto a tre quarti di rendita (ovvero al 75 % di una rendita intera), in caso

di peggioramento dello stato di salute e un aumento del grado d’invalidità al

68.

per cento risulterebbe una rendita pari soltanto al 68 per cento di una

rendita intera.”

Scopo

della norma è di conseguenza quello di evitare che la rendita in corso,

calcolata secondo le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, in caso di

revisione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, sia ridotta unicamente a causa

della modifica del metodo di calcolo applicabile e non in seguito ad un

effettivo aumento del grado d’invalidità della persona interessata (cfr.

anche Gerber Kaspar: IVG,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Die Renten (Art. 28-41), Berna

2022, n. 109 ad Art. 28b: ”Diese Regelung verhindert Verzerrungen, welche

durch die Umstellung auf das neue stufenlose System entstehen können. So würde

etwa ein Invaliditätsgrad von 62 Prozent, welcher nach dem heutigen System zu

einer Dreiviertelsrente (und damit zu 75% einer ganzen Rente) berechtigen

würde, bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes und einem neuen

höheren Invaliditätsgrad von 68 Prozent zu einer tieferen Rente von lediglich

68.

Prozent einer ganzen Rente führen”).

Infatti,

mentre le rendite correnti delle persone assicurate nate tra il 1957 ed il 1966

rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione (marg. 9104

CIRAI), le rendite correnti delle persone assicurate nate tra il 1967 ed il

2003.

sono di principio trasferite nel nuovo sistema lineare (art. 28b LAI) se

sono adempiute le condizioni dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (marg. 9106 CIRAI).

Tuttavia, al fine di impedire una diminuzione della rendita in caso di

peggioramento dello stato di salute e del grado d’invalidità è stata adottata

la norma transitoria in esame.

Va

ancora rilevato che in un caso in cui ha dovuto stabilire se le

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo

dell’AI) trovavano applicazione, il Tribunale federale in DTF 150 V 323 ha

affermato che al caso di una persona

assicurata che non ha potuto acquisire conoscenze professionali sufficienti a

causa dell'invalidità, senza tuttavia avere ottenuto il diritto alla rendita

prima del 1° gennaio 2022 sulla base del vecchio art.

26.

OAI, dal 1° gennaio 2022 si applica il nuovo diritto (art. 26 cpv. 6 OAI nella versione del 3 novembre 2021)

conformemente ai principi generali del diritto intertemporale se la fattispecie

è rimasta invariata (consid. 4).

L’Alta Corte circa il diritto transitorio

ha affermato:

" (…)

4.1

Am 1. Januar 2022 traten im Zuge der Weiterentwicklung der

IV revidierte Bestimmungen im IVG (SR 831.20) sowie im ATSG

(SR 830.1) samt entsprechendem Verordnungsrecht in Kraft (Weiterentwicklung der

IV [WEIV]; Änderung vom 19. Juni 2020, AS 2021 705, BBl 2017 2535; Urteil

8C_43/2023 vom 29. November 2023 E. 2). Ziel dieser Reform war die Ausschöpfung

des Eingliederungspotenzials und die Stärkung der Vermittlungsfähigkeit der

Versicherten (Botschaft vom 15. Februar 2017 zur Änderung des Bundesgesetzes

über die Invalidenversicherung [WEIV]; fortan: Botschaft,BBl 2017 2535, 2542).

Die Einführung eines stufenlosen Rentensystems (vgl. Art.

28b Abs. 2 und 4 IVG) sollte die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder

die Erhöhung des Arbeitspensums mit finanziellen Anreizen fördern (Botschaft S.

2616), wobei gleichzeitig dem Grundsatz "Eingliederung vor Rente"

durch Verankerung in Art. 28 Abs. 1 bis IVG nochmals

Nachdruck verliehen wurde (Botschaft S. 2618 und 2668).

4.2

Nach den allgemeinen Grundsätzen des - materiellen -

intertemporalen Rechts sind bei einer Rechtsänderung in zeitlicher Hinsicht

diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Verwirklichung des zu

Rechtsfolgen führenden Sachverhalts in Geltung standen (MATTHIAS KRADOLFER, in:

Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 8

zu Art. 82 ATSG; vgl. auch BGE 149 II 320 E. 3; BGE 148 V 174 E. 4.1; BGE 144 V 210 E. 4.3.1; BGE 138 V 176 E. 7.1; BGE 137 V 105 E. 5.3.1; BGE 132 V 215 E. 3.1.1). In Anwendung dieses

intertemporalrechtlichen Hauptsatzes ist bei einem dauerhaften Sachverhalt, der

teilweise vor und teilweise nach dem Inkrafttreten der neuen Gesetzgebung

eingetreten ist, der Anspruch auf eine Invalidenrente für die erste Periode

nach den altrechtlichen Bestimmungen und für die zweite Periode nach den neuen

Normen zu prüfen. Besondere übergangsrechtliche Regelungen bleiben vorbehalten

(vgl. BGE 144 V 210 E. 4.3.1; BGE 130 V 445 E. 1; MATTHIAS KRADOLFER, Intertemporales

öffentliches Recht, Ein Beitrag zum zeitlichen Kollisionsrecht unter besonderer

Berücksichtigung des schweizerischen Verwaltungs- und Verfassungsrechts, 2020,

Rz. 350; MEYER/ARNOLD, Intertemporales Recht, Eine Bestandesaufnahme anhand der

Rechtsprechung der beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts

und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, ZSR 124/2005 I S. 129).

4.3

4.3.1

Die Übergangsbestimmungen des IVG gemäss Änderung vom 19.

Juni 2020 im Rahmen der Weiterentwicklung der IV (fortan: ÜbBest. IVG WEIV)

statuieren unter lit. b und c für Personen, die bei

Inkrafttreten dieser Änderung eine laufende Rente beziehen, mehrere Ausnahmen

von den allgemeinen übergangsrechtlichen Grundsätzen. Es ging darum, zwecks

Besitzstandswahrung bestimmte Garantien vorzusehen, um zu verhindern, dass der

Übergang vom System der abgestuften Renten zum stufenlosen Rentensystem zu

Leistungskürzungen für Versicherte führt, die eine Rente beziehen und bei

Inkrafttreten dieser Änderung das 55. Altersjahr bereits vollendet haben (lit.

c ÜbBest. IVG WEIV; vgl. Botschaft S. 2680). Bei Rentenbezügerinnen und

-bezügern, die bei Inkrafttreten der Änderung das 55. Altersjahr noch nicht

vollendet haben, bleibt die Rentenhöhe so lange unverändert, wie der

Invaliditätsgrad keine Änderung nach Art. 17 Abs. 1 ATSG erfährt

(lit. b Abs. 1 ÜbBest. IVG WEIV). Dieselben Rentenbezügerinnen und -bezüger

behalten ihren bisherigen Rentenanspruch auch nach einer Änderung des

Invaliditätsgrades im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG, sofern der Übergang

zum stufenlosen Rentensystem zur Folge hat, dass dieser bei einer Erhöhung des

Invaliditätsgrades zu einer Leistungskürzung führen würde oder umgekehrt

(lit.

b Abs. 2 ÜbBest. IVG WEIV). Nach Auffassung des Bundesrates erscheinen diese

Garantien für die laufenden Renten ausreichend, um den Übergang vom System der

abgestuften Renten zum stufenlosen Rentensystem zu ermöglichen, da sich die Bemessung

der Invalidität grundsätzlich nicht ändert (Intervention von Bundesrat Berset,

AB 2019 S 800 f.). Die ÜbBest. IVG WEIV regeln somit die Frage der Anpassung

der laufenden Renten, welche nach dem bis zum 31. Dezember 2021 gültig

gewesenen System der abgestuften Renten festgesetzt wurden, an das neue System

der stufenlosen Invalidenrenten im Sinne von Art. 28b IVG.”

2.11

In concreto,

l’Ufficio AI ha proceduto alla revisione della rendita calcolata secondo il

vecchio diritto in seguito ad una domanda di revisione inoltrata

dall’assicurata a causa del peggioramento del suo stato di salute “per

gravidanza con aborto e relativo peggioramento depressivo”, che l’ha

portata ad essere completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 25

novembre 2022 al 30 settembre 2023 (cfr. doc. 393).

Dal 1° ottobre 2023 lo stato

valetudinario dell’insorgente è migliorato, nel senso che ha riacquisito, con

diagnosi somatiche uguali e una diagnosi psichiatrica peggiore (cfr. doc. 393:

“sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di media gravità F 33.1”

invece di [doc. 342] “episodio depressivo ricorrente di lieve entità F 33.0”),

la precedente incapacità lavorativa del 50% in attività adatte e in attività

amministrative come in passato. Ella ha invece sempre mantenuto una completa

incapacità lavorativa nella precedente attività.

In concreto, in conseguenza della

modifica del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali (dal 60% che dava

diritto a ¾ di rendita al 100% che dava diritto ad una rendita intera),

avvenuto dopo il 1°gennaio 2022, la rendita AI è stata trasferita nel nuovo

sistema di rendite lineari (cfr. anche allegato IV CIRAI).

Una volta avvenuto il passaggio

nel nuovo diritto, la prestazione non può più ritornare nel vecchio sistema. Le

disposizioni transitorie su questo punto sono chiare e non prevedono questa

possibilità.

Il mantenimento della rendita nel

vecchio diritto, in caso di modifica del grado d’invalidità secondo l’articolo

17.

capoverso 1 LPGA, per gli assicurati del gruppo “mainstrem”, secondo la

lett. b cpv. 2 delle disposizioni transitorie, è riservata ai casi in cui

l’applicazione dell’articolo 28b LAI comporta una diminuzione della rendita

precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso

di riduzione del grado d’invalidità.

Ossia a due fattispecie

diverse da quella in esame.

Le disposizioni transitorie costituiscono

del resto un’eccezione al principio secondo cui di regola in caso di modifica delle basi legali, si applicano

le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

150.

V 323, consid. 4.2 e 4.3.1; DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156

consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1).

Esse vanno di conseguenza

interpretate in maniera restrittiva. Non vi è spazio per estenderne

l’applicazione anche all’ipotesi di un miglioramento dello stato di salute

facente seguito ad un peggioramento che aveva portato al passaggio nel sistema

di rendite lineari ed al riconoscimento di una rendita intera.

Questo Tribunale rileva inoltre

che il peggioramento dello stato di salute della ricorrente non può essere

definito passeggero. Esso è pur sempre durato dal 25 novembre 2022 al 30

settembre 2023 (10 mesi) e supera ampiamente il periodo di tre mesi previsto

dall’art. 88a cpv. 1 OAI per considerare duraturo un cambiamento della capacità

di guadagno e dunque la modifica del grado d’invalidità.

Esso oltrepassa pure il periodo

di 6 mesi oltre il quale l’inoltro di una richiesta di prestazioni è ritenuta

tardiva (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI). Non va poi dimenticato che al momento della

presentazione della domanda di revisione non era chiaro per quanto tempo la

ricorrente sarebbe stata completamente inabile al lavoro. Nelle osservazioni

del 13 settembre 2023 la stessa assicurata aveva ancora affermato che “[…]

appare, ad oggi, difficile pensare ad una possibile ripresa dell’attività

lavorativa” (pag. 783 incarto AI = pag. 5 delle osservazioni).

Va infine evidenziato che il

versamento della rendita AI intera per “soli” 6 mesi è da ricondurre alla tardività

dell’inoltro della richiesta di revisione da parte dell’insorgente. Se la

domanda fosse stata presentata tempestivamente, ella avrebbe avuto diritto

all’aumento della rendita per un periodo maggiore (cfr. art. 88 cpv. 1 lett. a

OAI).

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto è pertanto a giusta ragione che l’Ufficio AI ha trasferito la

prestazione erogata alla ricorrente nel nuovo sistema di rendite lineari in

vigore dal 1° gennaio 2022, riconoscendole dapprima una rendita intera e dal 1°

gennaio 2024 una rendita pari al 62% (art. 28b cpv. 2 LAI).

2.12

La ricorrente con le osservazioni del

20.

febbraio 2025 afferma che l’Ufficio AI avrebbe dovuto avvisarla che la

decisione avrebbe portato ad una “reformatio in peius” e avrebbe dovuto

permetterle di ritirare la domanda di revisione.

La censura va respinta.

Infatti, per l’art. 87 cpv. 1

lett. b OAI se l’Ufficio AI viene a conoscenza di fatti che possono provocare

una notevole modifica del grado d’invalidità avvia la revisione d’ufficio.

L’amministrazione, venuta a

conoscenza del peggioramento dello stato di salute della ricorrente, era

pertanto tenuta ad agire d’ufficio e verificare se le condizioni per il diritto

alla rendita dell’assicurata erano mutate.

L’assicurata non avrebbe potuto ritirare

la domanda e dunque rinunciare alla prestazione poiché, ai sensi dell’art. 23

cpv. 2 LPGA, la rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi

degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali

oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali

(cfr. anche

marg. 1040 delle direttive sulle rendite [DR]). La giurisprudenza

ha confermato che una rinuncia deve avvenire per iscritto. Una rinuncia per

atti concludenti, come sotto l'egida del diritto precedente (DTF 116 V

273.

consid. 4; DTF 108 V 84 consid. 3a) non è più possibile (DTF

135.

V 106 consid. 6.2.3; 137 V 394 consid. 4.2).

Con sentenza

9C_174/2008 del 2 aprile 2008 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso

di un'assicurata alla quale l'Ufficio invalidità per gli assicurati all'estero aveva

attribuito una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2004. Il Tribunale

amministrativo federale aveva respinto il ricorso dell'assicurata che chiedeva

di non attribuirle la rendita. L'interessata aveva inoltrato ricorso al

Tribunale federale. La nostra Massima istanza, nella misura in cui era

ricevibile, l'ha respinto, considerando che, tenuto conto dell'integrale

perdita di guadagno, giustamente l'assicurata aveva diritto ad una rendita

intera di invalidità. Inoltre, correttamente le autorità giudiziarie inferiori avevano

negato le condizioni per la rinuncia alla rendita. La ricorrente, da tanti anni

senza attività lucrativa, ed il cui tentativo per ottenere una rendita tedesca

per la diminuzione dell'attività era stata respinta, percepiva delle

prestazioni mensili per assicurarle il fabbisogno vitale. Il TF ha concluso che

all’insorgente doveva essere assegnata la rendita svizzera di invalidità di sua

spettanza. Una rinuncia alla rendita AI avrebbe pregiudicato gli interessi

degni di protezione di altre istituzioni assicurative o assistenziali e quindi

non poteva ammessa (consid. 4).

In concreto,

una rinuncia, peraltro non fatta valere (per iscritto), della revisione della

rendita, non sarebbe possibile poiché verrebbero eluse le prescrizioni delle

disposizioni transitorie ed il passaggio al nuovo sistema di rendite lineari

(sul tema della rinuncia cfr. anche STCA 30.2024.4 del 23 maggio 2024).

In queste condizioni la decisione

impugnata va confermata.

2.13

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso

le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti