32.2025.40
Ricorso (accolto, rinvio atti) contro decisione di rifiuto prestazioni. Medico (generico) SMR, fondandosi su certificazioni del curante specialista, non ha mai spiegato il diverso apprezzamento della
31 luglio 2025Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.40
JV/sc
Lugano
31 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2025 di
RI 1
contro
la decisione del 1. aprile 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1962, da ultimo attiva quale casalinga, il 20/29 maggio 2017 ha
presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del
100% dal 2013 a motivo di un’affezione cardiaca e di una virale (docc. 1 e 2
incarto AI).
Esperita
l’istruttoria di rito, inclusa una valutazione del SMR (doc. 19 incarto AI) ed
un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 25
incarto AI), con decisione del 30 aprile 2019 l’Ufficio AI ha rifiutato la
domanda di prestazioni, avendo calcolato un grado d’invalidità non pensionabile
del 12% (doc. 40 incarto AI).
L’assicurata
ha impugnato la decisione del 30 aprile 2019 ed il TCA ha dichiarato il ricorso
irricevibile in quanto tardivo (STCA 32.2019.136 del 20 settembre 2019).
La
decisione del 30 aprile 2019 è quindi cresciuta in giudicato.
1.2. Il 13
settembre/30 ottobre 2023 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di
prestazioni, adducendo nuovamente un’incapacità lavorativa del 100% dal 2013 e
producendo il certificato medico del 26 settembre 2023 del curante psichiatra attestante
un’incapacità lavorativa del 100% almeno dal 10 ottobre 2022 (docc. 47, 49 e 50
incarto AI).
Richiamato
il curriculum vitae (doc. 51 incarto AI), il rapporto medico dal curante dr. __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 53 incarto AI), il rapporto
medico dal curante dr. __________ (specialista in medicina interna generale ed
in medicina manuale SAMM) (doc. 55 incarto AI), e pervenuta la comunicazione
del servizi sociali secondo cui l’unica entrata dell’assicurata consiste nella
rendita AVS anticipata di cui il marito beneficia (doc. 56 incarto AI),
l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 57 incarto AI).
Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 13 marzo 2024 (doc. 58 incarto
AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
" 2.1. Diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa (CL)
Codice
infermità: 645 Codice danno funzionale: 10
Evoluzione
depressiva cronica in quadro post traumatico (F33.1, F62.8).
Osteoporosi
grave fratturativa (sacrale, coste, ulna) in cura specifica.
Sindrome
del dolore cronico.
Stato da
marcato sottopeso 38 Kg BMI 13.5 Kg/m2
Artropatia
faccettaria L4-L5 ed L5-S1 con edema osseo intrasponginoso e con focale e
grossolana cisti di Tarlov a S3 (MRI del 22.06.2017).
2.2.
Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Epatite
HCV correlata
Ipotrofia
muscolare nel contesto di HCV
Alluce
valgo a sinistra
Brevità
aponeurosi gastrocnemio bilaterale
Insufficienza
cardiaca valvolare con prolasso del lembo anteriore della valvola mitralica con
minimo rigurgito mitralico
Osteoporosi
grave fratturativa (sacrale, coste, ulna) in cura specifica. [possibile refuso,
n.d.r.]
Bronchite
cronica ostruttiva 2B.
Sindrome
delle apnee del sonno.”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato un’incapacità
lavorativa del 50% nelle mansioni consuete dal 1. ottobre 2023 (prognosi
incerta), facendo riferimento alla documentazione allestita dal dr. __________.
1.3. Il 9
dicembre 2024 si è svolta presso il domicilio dell’assicurata un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, confluita nel
rapporto del 10 dicembre 2024 nel quale il consulente ispettore ha determinato
un grado d’invalidità (globale) del 5.58%, osservando come “Il grado
invalidante viene largamente abbattuto dalla collaborazione del coniuge,
effettuata e ritenuta esigibile […]” (doc. 61 incarto AI).
1.4. Con
progetto di decisione del 9 gennaio 2025 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto
di prestazioni, avendo calcolato un grado d’invalidità non pensionabile del
5.58% (doc. 63 incarto AI).
Con
osservazioni del 20 febbraio 2025 il curante psichiatra ha chiesto un riesame,
evidenziando come “La richiesta di rivalutazione della sua situazione era
stata motivata dalla situazione medica psichiatrica descritta nel mio rapporto
medico del 20.11.2023, tuttavia tali condizioni non vengono commentate né
citate nel vostro progetto di decisione né è stato chiesto un parere medico successivo
o integrativo. La situazione della signora permane grave e debilitante a causa
della patologia depressiva con complicanze somatiche, compromettendone anche
l’autonomia, a tal punto da portarmi a valutare per una misura di curatela in
collaborazione con il servizio sociale di riferimento.” (doc. 67 incarto
AI).
Con complemento
del 21 marzo 2025 al rapporto d’inchiesta del 10 dicembre 2024 il consulente
ispettore ha confermato integralmente le proprie conclusioni (doc. 69 incarto
AI).
Con decisione
del 1. aprile 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 70 incarto
AI).
1.5. L’assicurata
ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 1. aprile 2025,
postulandone, per quel che è dato di capire, l’annullamento e la retrocessione
degli atti.
Contesta
la valutazione medica operata dall’amministrazione, sostenendo come le
condizioni descritte dal curante psichiatra non siano state debitamente
considerate.
Contesta
altresì la valutazione economica, adducendo come l’inchiesta “è stata fatta
senza interpellare mio marito che poteva testimoniare delle mie gravi
difficoltà”.
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente il proprio operato, ritenendo
il rapporto d’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica ed il relativo complemento corretti ed esaustivi, sostenendo come le
critiche dell’insorgente configurino un mero dissenso soggettivo e non essendo
stato prodotto in sede ricorsuale alcun nuovo elemento oggettivo a sostegno
delle proprie argomentazioni.
In
ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione
impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.7. Con
scritto del 28 maggio 2025 il Vicepresidente del TCA ha ordinato l’intimazione
della risposta di causa all’insorgente, con l’avvertimento circa la facoltà di
presentare entro 10 giorni eventuali altri mezzi di prova. La ricorrente non ha
ritirato la raccomandata, ragione per cui il citato scritto è stato inviato il
13 giugno 2025 per posta A (V+ busta della raccomandata).
La
ricorrente è rimasta silente.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado
d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra
prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato
prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il
diritto anteriore.”.
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025)
prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In
concreto, sebbene l’assicurata avesse già compiuto 55 anni al 1. gennaio 2022,
ella non beneficiava di una rendita (cfr. supra consid. 1.1.). Avendo
presentato la (seconda) domanda di prestazioni nel settembre/ottobre 2023 (cfr.
supra consid. 1.2. in initio), l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto
successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto
che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv.
1 lett. b LAI).
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio
2022.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità
sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra
in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica
e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o
la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c. al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di
rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della
rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%
(cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%,
l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità
supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il
69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
In
virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se
non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità
di guadagno non è possibile, poiché – in simili condizioni – l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di un'attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC
1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che il grado di invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L'art.
27 cpv. 1 OAI precisa a sua volta che per mansioni consuete secondo l'art. 7
cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Secondo
le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per
l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto), per
stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete possa essere
equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi
e quindi bisogna chiedersi se, in caso di impossibilità dell'assicurato di
svolgerle da sé, si tratti di un'attività che può essere tipicamente eseguita
da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È
per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e
l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la preparazione dei
pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione, gli
acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se
non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell'obbligo di
ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi
esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori
domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari (art. 27
cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica
dell'assicurato.
Va
ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l'assistenza
ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da
terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che
vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l'insorgere del danno
alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a
proprie spese già prima dell'insorgere del danno alla salute, allora per
queste attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano
a essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto
come la modifica riguardante le mansioni consuete nell'economia domestica ha
dunque lo scopo di porre l'accento sulle attività fondamentali di ogni economia
domestica, le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica –
le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività
puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento
- non rientrano tra le attività equiparate a un'attività lucrativa e quindi da
considerare come mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb; STCA
32.2023.117 del 18 marzo 2024, consid. 2.4).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
Fatti
14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta
una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche
nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche
possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in
maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024
l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia
giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata
con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di
principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa
di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente
pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità
in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in
linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad una rendita.
Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del
diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato tenuto conto del
singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria strutturata che determini
in che misura l’affezione influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato,
fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).
2.6. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Secondo la giurisprudenza, il consulente
in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni
mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili
sul mercato del lavoro equilibrato. Il mercato del lavoro equilibrato è un
concetto astratto e teorico e che non considera la situazione concreta del
mercato del lavoro, i posti disponibili durante congiunture sfavorevoli o le
ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare
un posto di lavoro esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174
consid. 9.1. e 147 V 124 consid. 6.2.), includendo anche i
cosiddetti posti di lavoro di nicchia, cioè offerte di posti e di lavori in cui
le persone con disabilità possono aspettarsi un venire incontro di stampo
sociale ("sozial Entgegenkommen" = "accondiscendenza sociale") da parte del datore di lavoro (STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; SVR 2018 IV Nr.
60; SVR 2016 IV Nr. 3). Secondo questi criteri si dovrà, di caso
in caso, stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue
capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a una
rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere
negata, e quindi si può presumere che la capacità lavorativa residua sia
inutilizzabile, se l'attività ragionevole è possibile solo in una forma così
limitata da essere praticamente sconosciuta al mercato del lavoro equilibrato o
sarebbe possibile soltanto con concessioni irrealistiche da parte di un datore
di lavoro medio e trovare un posto di lavoro adeguato appare quindi impossibile sin dall'inizio (STF 8C_346/2023 del 21 dicembre
2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; STF
8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009,
consid. 5.2; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276).
Spetta difatti essenzialmente al
consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere
una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di
conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013
consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5
luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3.), e non al medico, avuto
riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre
2011 consid. 3.5.; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.
174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. In
concreto, la ricorrente ha presentato a settembre/ottobre 2023 una (seconda)
domanda di prestazioni, producendo nel corso dell’istruttoria i certificati
medici del curante psichiatra (docc. 47, 52 e 67 incarto AI) e del curante
generalista (doc. 55 incarto AI) attestanti un’incapacità lavorativa completa
(secondo il curante psichiatra almeno dal 10 ottobre 2022).
Il
medico SMR, valutate le attestazioni del dr. __________, ha accertato
un’incapacità lavorativa del 50% nelle mansioni consuete dal 1. ottobre 2023
(cfr. supra consid. 1.2. in fine).
Il
consulente ispettore, fondandosi sulle indicazioni fornite dal medico SMR, ha
svolto presso il domicilio dell’assicurata un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica, confluita nel rapporto del 10
dicembre 2024 determinante un grado d’invalidità (globale) del 5.58%,
conclusioni confermate con complemento del 21 marzo 2025 (cfr. supra consid.
1.4.).
Con il
ricorso l’insorgente contesta sia la valutazione medica che quella economica
(cfr. supra consid. 1.5.).
Questo
Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti
non può (ancora) confermare le conclusioni dell’Ufficio AI, ma ritiene
indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a
prestazioni dell’assicurata, vengano preliminarmente esperiti (ulteriori)
approfondimenti medico-specialistici.
Questo
per i motivi che seguono.
2.7.1. Come
accennato (cfr. supra consid. 1.5.), la ricorrente rimprovera
all’amministrazione di non aver debitamente “considerato la gravità delle
condizioni descritte dal medico (dr. __________)” nella valutazione dello
stato valetudinario (I).
A
ragione.
Con la
(seconda) domanda di prestazioni l’insorgente aveva inviato il certificato
medico del 26 settembre 2023 del dr. __________ dal seguente tenore (doc. 47
incarto AI, sottolineature del redattore):
"
[…] Con il presente certifico di
avere in cura specialistica ambulatoriale la signora RI 1 [sic!], a partire dal
10 ottobre 2022. Attualmente è in corso un programma di cure psichiatrico e
psicoterapeutico integrato per un quadro depressivo secondario a differenti
problematiche ambientali, relazionali e somatiche, stratificatesi negli anni,
comportando una crescente debilitazione generale con progressivo calo
funzionale, fino alla attuale inabilità lavorativa completa, almeno
dall’inizio della presa a carico attuale.”
Il
citato curante, rispondendo alla richiesta di informazioni formulatagli dall’Ufficio
AI, aveva inviato all’amministrazione il rapporto medico del 20 novembre 2023
dal seguente tenore (doc. 53 incarto AI, sottolineature del redattore):
" […]
1.
Diagnosi attuali con
ripercussioni sulla capacità lavorativa per la disciplina di sua pertinenza
(Classificazione ICD-10).
Evoluzione depressiva cronica in quadro post traumatico
(F33.1, F62.8).
Sindrome da dolore cronico in osteoporosi avanzata (In cura alla Clinica
__________, Dr.ssa __________) (F54)
Stato da marcato sottopeso 38 Kg BMI 13.5 Kg/m2.
Considerandi
2.
Indicare l’evoluzione
dell’incapacità lavorativa (p.f. indicare % IL e periodi: dal/al).
In cura specialistica dallo scrivente dall’ottobre 2022 è sempre stata
inabile al 100% almeno da allora, ma verosimilmente già da diverso tempo
(alcuni anni).
3.
Indicare il piano di cura
attuale, gli eventuali provvedimenti medici e terapia previsti o presi in
considerazione per il futuro (p.f. precisare nel limite del possibile la
tempistica).
Per la parte psichica proseguimento del Trattamento Psichiatrico e
Psicoterapeutico Integrato con lo scrivente, che prevede colloqui regolari ogni
2.
settimane e trattamento psicofarmacologico con amitriptilina, attualmente 25
mg/die.
4.
Indicare le limitazioni
funzionali attuali.
Marcata faticabilità, stanchezza cronica, dolori invalidanti al minimo
sforzo e al mantenimento di una stessa postura (sia seduta che in piedi) per
più di un’ora. Lo stato di debilitazione le impedisce al tempo stesso di
rimanere attiva e in movimento per più di poche decine di minuti. Presenta
inoltre un marcato ritiro e disinvestimento nelle attività quotidiane
possibili. Anche la gestione della casa è difficoltosa e per lo più gestita dal
coniuge.
5.
Indicare l’eventuale capacità
lavorativa in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali indicati in
precedenza.
In considerazione dello stato cronicizzato e dei limiti funzionali
descritti ritento non vi possano essere attività adeguate possibili, rispetto al
recupero di una abilità lavorativa.”
Sottoposte
le surriferite refertazioni al medico SMR dr. __________ (medico generico),
quest’ultimo ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% nelle mansioni
consuete dal 1. ottobre 2023, facendo riferimento proprio ai referti del dr. __________
(cfr. doc. 58, pag. 197 incarto AI).
Ora,
se è vero che la valenza probatoria delle certificazioni dei curanti è relativa
(cfr. supra consid. 2.6.) e che a fronte del medesimo quadro diagnostico il
medico SMR può valutare diversamente le limitazioni funzionali e la
(in)capacità lavorativa (residua), è altrettanto vero che il medico SMR deve
ben motivare la propria valutazione (discordante), ciò che in concreto non è
avvenuto.
In
casu il medico SMR ha ripreso le diagnosi formulate dal curante psichiatra, ha
fatto riferimento alla documentazione prodotta da quest’ultimo quale base per
la propria valutazione ma ha accertato un’incapacità lavorativa in mansioni
consuete del 50% anziché del 100%, senza fornire alcuna motivazione per la
diversa valutazione della capacità lavorativa (doc. 58, pag. 197 incarto AI).
È
quindi con pertinenza che il dr. __________ in fase di audizione ha evidenziato
tale criticità (doc. 67 incarto AI): “[…] La richiesta di rivalutazione
della sua situazione era stata motivata dalla situazione medica psichiatrica
descritta nel mio rapporto medico del 20.11.2023, tuttavia tali condizioni non
vengono commentate né citate nel vostro progetto di decisione né è stato
chiesto un parere medico successivo o integrativo. […]”.
E
neppure nelle more della procedura l’Ufficio AI ha chiesto al medico SMR di
prendere posizione circa la diversa valutazione della capacità lavorativa,
limitandosi a rinviare alla presa di posizione del consulente ispettore
prodotta in fase di istruttoria amministrativa (cfr. supra consid. 1.4.). Si
rammenta a quest’ultimo proposito che il compito del consulente ispettore non è
quello di accertare lo stato valetudinario e la capacità lavorativa degli
assicurati, ma piuttosto, avuto riguardo delle indicazioni sanitarie, valutare i
loro impedimenti effettivi (cfr. supra consid. 2.6.).
Va
inoltre rilevato che il medico SMR dr. __________, medico generico, non ha
neppure visitato l’assicurata, circostanza che solleva ulteriori perplessità
circa l’utilizzabilità della sua valutazione. A questo proposito si rileva che se
è vero che è solo in casi eccezionali, e meglio se le indicazioni
dell’assicurato appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio
2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), che si deve far capo ad un medico
affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, una presa di
posizione da parte di uno specialista sull’esigibilità delle singole mansioni accertate
in sede d’inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di
impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni
caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02
dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Tutto
bene considerato, l’Ufficio AI non ha fugato il dubbio, insinuatosi a seguito
delle contestazioni del curante psichiatra e dell’insorgente, circa
l’esaustività – e quindi correttezza – della valutazione operata dal medico
SMR.
Visto
quanto precede, in casu si giustifica la retrocessione degli atti
all’amministrazione affinché proceda ad un approfondimento specialistico (almeno)
in ambito psichiatrico che fughi ogni dubbio circa lo stato valetudinario della
ricorrente.
2.8
Per
quanto concerne la valutazione dell’operato del consulente ispettore, essa
appare prematura; esperiti gli accertamenti medici, la documentazione dovrà
essere nuovamente sottoposta al consulente ispettore, il quale potrà
determinarsi alla luce di eventuali nuovi elementi, confermando o modificando
la sua precedente valutazione.
2.9
Il TCA,
di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali
svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre
2011).
In
concreto, stante la necessità di un approfondimento medico e di una nuova presa
di posizione del consulente ispettore, annullata – in accoglimento del ricorso
– la decisione impugnata si giustifica il rinvio degli atti affinché
l’amministrazione proceda nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.7.1. e
2.8
) e si determini in seguito nuovamente sul diritto a prestazioni
dell’assicurata.
2.10
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 1. aprile 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni