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Decisione

32.2025.40

Ricorso (accolto, rinvio atti) contro decisione di rifiuto prestazioni. Medico (generico) SMR, fondandosi su certificazioni del curante specialista, non ha mai spiegato il diverso apprezzamento della

31 luglio 2025Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta

una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche

nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024

l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia

giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata

con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di

principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa

di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente

pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità

in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in

linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad una rendita.

Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del

diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato tenuto conto del

singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria strutturata che determini

in che misura l’affezione influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato,

fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Secondo la giurisprudenza, il consulente

in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni

mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

sul mercato del lavoro equilibrato. Il mercato del lavoro equilibrato è un

concetto astratto e teorico e che non considera la situazione concreta del

mercato del lavoro, i posti disponibili durante congiunture sfavorevoli o le

ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare

un posto di lavoro esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174

consid. 9.1. e 147 V 124 consid. 6.2.), includendo anche i

cosiddetti posti di lavoro di nicchia, cioè offerte di posti e di lavori in cui

le persone con disabilità possono aspettarsi un venire incontro di stampo

sociale ("sozial Entgegenkommen" = "accondiscendenza sociale") da parte del datore di lavoro (STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; SVR 2018 IV Nr.

60; SVR 2016 IV Nr. 3). Secondo questi criteri si dovrà, di caso

in caso, stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue

capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a una

rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere

negata, e quindi si può presumere che la capacità lavorativa residua sia

inutilizzabile, se l'attività ragionevole è possibile solo in una forma così

limitata da essere praticamente sconosciuta al mercato del lavoro equilibrato o

sarebbe possibile soltanto con concessioni irrealistiche da parte di un datore

di lavoro medio e trovare un posto di lavoro adeguato appare quindi impossibile sin dall'inizio (STF 8C_346/2023 del 21 dicembre

2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; STF

8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009,

consid. 5.2; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276).

Spetta difatti essenzialmente al

consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere

una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di

conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013

consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5

luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3.), e non al medico, avuto

riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre

2011 consid. 3.5.; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7. In

concreto, la ricorrente ha presentato a settembre/ottobre 2023 una (seconda)

domanda di prestazioni, producendo nel corso dell’istruttoria i certificati

medici del curante psichiatra (docc. 47, 52 e 67 incarto AI) e del curante

generalista (doc. 55 incarto AI) attestanti un’incapacità lavorativa completa

(secondo il curante psichiatra almeno dal 10 ottobre 2022).

Il

medico SMR, valutate le attestazioni del dr. __________, ha accertato

un’incapacità lavorativa del 50% nelle mansioni consuete dal 1. ottobre 2023

(cfr. supra consid. 1.2. in fine).

Il

consulente ispettore, fondandosi sulle indicazioni fornite dal medico SMR, ha

svolto presso il domicilio dell’assicurata un’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica, confluita nel rapporto del 10

dicembre 2024 determinante un grado d’invalidità (globale) del 5.58%,

conclusioni confermate con complemento del 21 marzo 2025 (cfr. supra consid.

1.4.).

Con il

ricorso l’insorgente contesta sia la valutazione medica che quella economica

(cfr. supra consid. 1.5.).

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti

non può (ancora) confermare le conclusioni dell’Ufficio AI, ma ritiene

indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a

prestazioni dell’assicurata, vengano preliminarmente esperiti (ulteriori)

approfondimenti medico-specialistici.

Questo

per i motivi che seguono.

2.7.1. Come

accennato (cfr. supra consid. 1.5.), la ricorrente rimprovera

all’amministrazione di non aver debitamente “considerato la gravità delle

condizioni descritte dal medico (dr. __________)” nella valutazione dello

stato valetudinario (I).

A

ragione.

Con la

(seconda) domanda di prestazioni l’insorgente aveva inviato il certificato

medico del 26 settembre 2023 del dr. __________ dal seguente tenore (doc. 47

incarto AI, sottolineature del redattore):

"

[…] Con il presente certifico di

avere in cura specialistica ambulatoriale la signora RI 1 [sic!], a partire dal

10 ottobre 2022. Attualmente è in corso un programma di cure psichiatrico e

psicoterapeutico integrato per un quadro depressivo secondario a differenti

problematiche ambientali, relazionali e somatiche, stratificatesi negli anni,

comportando una crescente debilitazione generale con progressivo calo

funzionale, fino alla attuale inabilità lavorativa completa, almeno

dall’inizio della presa a carico attuale.”

Il

citato curante, rispondendo alla richiesta di informazioni formulatagli dall’Ufficio

AI, aveva inviato all’amministrazione il rapporto medico del 20 novembre 2023

dal seguente tenore (doc. 53 incarto AI, sottolineature del redattore):

" […]

1.

Diagnosi attuali con

ripercussioni sulla capacità lavorativa per la disciplina di sua pertinenza

(Classificazione ICD-10).

Evoluzione depressiva cronica in quadro post traumatico

(F33.1, F62.8).

Sindrome da dolore cronico in osteoporosi avanzata (In cura alla Clinica

__________, Dr.ssa __________) (F54)

Stato da marcato sottopeso 38 Kg BMI 13.5 Kg/m2.

Considerandi

2.

Indicare l’evoluzione

dell’incapacità lavorativa (p.f. indicare % IL e periodi: dal/al).

In cura specialistica dallo scrivente dall’ottobre 2022 è sempre stata

inabile al 100% almeno da allora, ma verosimilmente già da diverso tempo

(alcuni anni).

3.

Indicare il piano di cura

attuale, gli eventuali provvedimenti medici e terapia previsti o presi in

considerazione per il futuro (p.f. precisare nel limite del possibile la

tempistica).

Per la parte psichica proseguimento del Trattamento Psichiatrico e

Psicoterapeutico Integrato con lo scrivente, che prevede colloqui regolari ogni

2.

settimane e trattamento psicofarmacologico con amitriptilina, attualmente 25

mg/die.

4.

Indicare le limitazioni

funzionali attuali.

Marcata faticabilità, stanchezza cronica, dolori invalidanti al minimo

sforzo e al mantenimento di una stessa postura (sia seduta che in piedi) per

più di un’ora. Lo stato di debilitazione le impedisce al tempo stesso di

rimanere attiva e in movimento per più di poche decine di minuti. Presenta

inoltre un marcato ritiro e disinvestimento nelle attività quotidiane

possibili. Anche la gestione della casa è difficoltosa e per lo più gestita dal

coniuge.

5.

Indicare l’eventuale capacità

lavorativa in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali indicati in

precedenza.

In considerazione dello stato cronicizzato e dei limiti funzionali

descritti ritento non vi possano essere attività adeguate possibili, rispetto al

recupero di una abilità lavorativa.”

Sottoposte

le surriferite refertazioni al medico SMR dr. __________ (medico generico),

quest’ultimo ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% nelle mansioni

consuete dal 1. ottobre 2023, facendo riferimento proprio ai referti del dr. __________

(cfr. doc. 58, pag. 197 incarto AI).

Ora,

se è vero che la valenza probatoria delle certificazioni dei curanti è relativa

(cfr. supra consid. 2.6.) e che a fronte del medesimo quadro diagnostico il

medico SMR può valutare diversamente le limitazioni funzionali e la

(in)capacità lavorativa (residua), è altrettanto vero che il medico SMR deve

ben motivare la propria valutazione (discordante), ciò che in concreto non è

avvenuto.

In

casu il medico SMR ha ripreso le diagnosi formulate dal curante psichiatra, ha

fatto riferimento alla documentazione prodotta da quest’ultimo quale base per

la propria valutazione ma ha accertato un’incapacità lavorativa in mansioni

consuete del 50% anziché del 100%, senza fornire alcuna motivazione per la

diversa valutazione della capacità lavorativa (doc. 58, pag. 197 incarto AI).

È

quindi con pertinenza che il dr. __________ in fase di audizione ha evidenziato

tale criticità (doc. 67 incarto AI): “[…] La richiesta di rivalutazione

della sua situazione era stata motivata dalla situazione medica psichiatrica

descritta nel mio rapporto medico del 20.11.2023, tuttavia tali condizioni non

vengono commentate né citate nel vostro progetto di decisione né è stato

chiesto un parere medico successivo o integrativo. […]”.

E

neppure nelle more della procedura l’Ufficio AI ha chiesto al medico SMR di

prendere posizione circa la diversa valutazione della capacità lavorativa,

limitandosi a rinviare alla presa di posizione del consulente ispettore

prodotta in fase di istruttoria amministrativa (cfr. supra consid. 1.4.). Si

rammenta a quest’ultimo proposito che il compito del consulente ispettore non è

quello di accertare lo stato valetudinario e la capacità lavorativa degli

assicurati, ma piuttosto, avuto riguardo delle indicazioni sanitarie, valutare i

loro impedimenti effettivi (cfr. supra consid. 2.6.).

Va

inoltre rilevato che il medico SMR dr. __________, medico generico, non ha

neppure visitato l’assicurata, circostanza che solleva ulteriori perplessità

circa l’utilizzabilità della sua valutazione. A questo proposito si rileva che se

è vero che è solo in casi eccezionali, e meglio se le indicazioni

dell’assicurato appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio

2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), che si deve far capo ad un medico

affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, una presa di

posizione da parte di uno specialista sull’esigibilità delle singole mansioni accertate

in sede d’inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di

impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni

caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02

dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Tutto

bene considerato, l’Ufficio AI non ha fugato il dubbio, insinuatosi a seguito

delle contestazioni del curante psichiatra e dell’insorgente, circa

l’esaustività – e quindi correttezza – della valutazione operata dal medico

SMR.

Visto

quanto precede, in casu si giustifica la retrocessione degli atti

all’amministrazione affinché proceda ad un approfondimento specialistico (almeno)

in ambito psichiatrico che fughi ogni dubbio circa lo stato valetudinario della

ricorrente.

2.8

Per

quanto concerne la valutazione dell’operato del consulente ispettore, essa

appare prematura; esperiti gli accertamenti medici, la documentazione dovrà

essere nuovamente sottoposta al consulente ispettore, il quale potrà

determinarsi alla luce di eventuali nuovi elementi, confermando o modificando

la sua precedente valutazione.

2.9

Il TCA,

di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali

svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre

2011).

In

concreto, stante la necessità di un approfondimento medico e di una nuova presa

di posizione del consulente ispettore, annullata – in accoglimento del ricorso

– la decisione impugnata si giustifica il rinvio degli atti affinché

l’amministrazione proceda nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.7.1. e

2.8

) e si determini in seguito nuovamente sul diritto a prestazioni

dell’assicurata.

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 1. aprile 2025 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni