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Decisione

32.2025.44

Prima domanda di rendita. Ufficio AI a torto ha considerato l'assicurata senza attività lucrativa. Diritto alla rendita quale assicurata con attività lucrativa al 50%

8 ottobre 2025Italiano20 min

tenuto in considerazione la disabilità del figlio. Per questo motivo, apportando

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

32.2025.44

BS

Lugano

8

ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco

Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14

maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione

del 31 marzo 2025 emanata da

Ufficio

assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1969, da ultimo

professionalmente attiva a tempo parziale, nel dicembre 2023 ha presentato una

domanda di prestazioni AI (doc. 2; se non indicato diversamente i

documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la

risposta di causa).

Esperita l’istruttoria, inclusa la

valutazione da parte del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) del 22 ottobre

2024 (doc. 46) e l’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia

domestica del 20 gennaio 2025 (doc. 55), con decisione del 31 marzo 2025,

debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni,

avendo determinato un grado d’invalidità non pensionabile del 39% (doc. 40

incarto AI).

Considerata l’assicurata salariata

nella misura del 38% e casalinga il 62%, l’amministrazione ha stabilito il

grado d’invalidità mediante il cosiddetto metodo misto utilizzato per le

persone assicurate che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale.

1.2. Contro la suddetta decisione è

tempestivamente insorta l’assicurata, per il tramite di RA 1, chiedendo di

essere posta al beneficio di una rendita d’invalidità con un grado d’invalidità

del 50% dal 1° luglio 2024. Subordinatamente, chiede il rinvio degli atti

all’amministrazione per ulteriori accertamenti riguardanti le limitazioni in

ambito domestico ed il conseguente ricalcolo del grado d’invalidità a decorrere

dal 1° luglio 2024.

Contesta la valutazione economica

operata dall’amministrazione, ossia la quota salariata fissata al 38%,

sostenendo invece che, senza il danno alla salute, avrebbe esercitato

un’attività pari al 50%. Contesta altresì l’accertamento eseguito per definire

le limitazioni per le persone che si occupano dell’economica domestica. A suo

dire l’utilizzo da parte dell’Ufficio AI delle tabelle statistiche della

Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (ESPA), edite dall’Ufficio

federale di statistica (UFS), quali dati di partenza per la definizione

dell’importanza delle singole mansioni, non sono affidabili in quanto – nel

caso specifico – non tengono debitamente conto delle ore impiegate alla cura di

un figlio disabile. Contestualmente l’assicurata chiede di essere posta al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI

ha ribadito che l’assicurata va considerata quale salariata al 38% e la

validità dell’utilizzo delle tabelle ESPA. Ammette tuttavia di non aver ha

tenuto in considerazione la disabilità del figlio. Per questo motivo, apportando

una correzione dell’inchiesta per persone senza attività lucrativa, la

limitazione quale casalinga è stata fissata dalla Consulente ispettrice al

4,64% (al posto dello 0,87%) con conseguente grado d’invalidità complessivo del

41%. L’amministrazione propone pertanto, in parziale accoglimento del ricorso,

il riconoscimento di una rendita con un grado d’invalidità del 41% dal 1°

luglio 2024 (sei mesi dopo la presentazione della domanda d’invalidità ai sensi

dell’art. 29 cpv. 1 LAI.

1.4. Con scritto del 10 luglio 2025

l’assicurata, confermando la richiesta ricorsuale, ribadisce che da sana

avrebbe esercitato un’attività lavorativa almeno nella misura del 50%. Quanto

all’accertamento delle limitazioni nelle consuete mansioni, la ricorrente concorda

con la correzione proposta dall’amministrazione e pertanto ritiene priva di

oggetto la domanda di rinvio degli atti (XI).

1.5. Chiamato dal TCA per una presa di

posizione, con osservazioni 23 luglio 2025 l’Ufficio AI, informando di aver

riesaminato la quota salariale aumentandola dal 38 al 44%, propone di

riconoscere una rendita per un grado d’invalidità del 47%, sempre dal 1° luglio

2024 (XIII).

1.6. Da ultimo, con scritto 21 agosto 2025

l’insorgente ribadisce la volontà di esercitare, senza il danno alla salute,

un’attività misura almeno del 50%, che corrisponde alla quota parte salariata (XV).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Va anzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per

la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto

in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In tal senso il marg. 9100 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che le disposizioni della LAI e dell’OAI

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono applicabili a tutte le rendite il

cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2022.

Nella fattispecie concreta, dalla

decisione contestata risulta che l’eventuale diritto alla rendita sarebbe sorto

con effetto dal 1° luglio 2024, corrispondente ora anche al giorno in cui, secondo

la proposta di giudizio inoltrata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e

con scritto 23 luglio 2025, l’assicurata sarebbe posta al beneficio di una

prestazione d’invalidità.

Ne consegue che fa stato il (nuovo)

diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.3. Nel caso concreto, per quel che concerne

la valutazione delle limitazioni relative alle mansioni domestiche, questo TCA

concorda con la proposta fatta dall’Ufficio AI nella risposta di causa –

accettata anche dall’assicurata –, e più precisamente:

" Per quel che

concerne invece la censura relativa alla mancata adeguata presa in

considerazione a disabilità del figlio dell'assicurata, la Consulente

ispettrice, nel qui di seguito allegato complemento di inchiesta - ha rivisto

la propria presa di posizione. Vista la prudenza del richiamo fra incarti, iri

prima battuta, la stessa - benché sia un'informazione direttamente influente

(peraltro in modo favorevole) per la fissazione del grado d'invalidità

dell'assicurata - non aveva infatti preso nozione dell’entità della disabilità

del di lei figlio.

Su quest'aspetto, nell'annotazione del 3

giugno 2025, si legge esaurientemente che: "(...) come rettamente

rilevato dall’avv. RA 1, le tabelle a cui l'UAl fa riferimento per determinare

il grado di invalidità, non considerano specificamente i figli disabili, poiché

ogni condizione di disabilità presenta caratteristiche uniche e richiede

interventi e cure differenti. Spetta quindi al consulente ispettore valutare,

caso per caso, la necessità di modificare obbligo di ridurre H danno (ORD) e il

bisogno di assistenza con gli eventuali impedimenti connessi. Sulla base

dell'art. 49f cpv. 1 let. b LAVS (applicabile grazie al rinvio dell’art. 66

cpv. 1 let. c LAI) ho quindi potuto visionare l'incarto Al del figlio minore

dell'assicurata, __________. Posto che egli presenta un quadro clinico incisivo

che è sfociato nell'assegnazione di un assegno per grandi invalidi di grado

elevato con supplemento per cure intensive di quattro ore dal mese di novembre

2016, ritengo corretto rivedere la mia valutazione eliminando l'esigibilità di

aiuto a carico dello stesso (che nell’inchiesta è stata in parte considerata al

50%). Di conseguenza, anche l’impedimento dell’assicurata nella presa a carico

del figlio viene modificato e aumentato al 50% (contro il 10” giustificato in

sede di prima inchiesta…”

Ricontrollando l'inchiesta, ella si è

poi':"(... ) accorta di non aver modificato la ponderazione delle

attività al punto 6)"Cura del giardino e delle aree adiacenti, cura di

animali domestici". Infatti, non essendo impegnata in queste mansioni, è

corretto togliere le 2 ore computate nella tabella."

Di conseguenza, la Consulente ispettrice

ha ricalcolato il grado d'invalidità per le mansioni consueta giungendo alla

conclusione che lo stesso ammonta al 4.64% (al posto dello 0.87%)”.

Oggetto del contendere rimane pertanto

la definizione della quota parte relativa all’attività salariata.

2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi

fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer

(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante

da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

Considerandi

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità

al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto

introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione

dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il

69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2), se il

grado di invalidità è uguale o superiore al 70% gli assicurati hanno diritto ad

una rendita intera (cpv. 3), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40%

e il 49% si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25%

di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado di invalidità

supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù

dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che

esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il

reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido).

Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei

redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

pag. 84 consid. 1b; Duc, op.

cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.5

Nel

caso in cui, invece, l'interessato esercitava, prima di essere invalido (o

comunque avrebbe svolto in assenza dei fattori invalidanti), soltanto a tempo

parziale un'attività lucrativa, torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, che

prevede che il grado di invalidità per questa attività è valutato

secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolgeva anche le mansioni consuete, il grado di

invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2 e quindi

occorre determinare la parte dell'attività lucrativa e la parte dello svolgimento

delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo misto".

L'art. 27

cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete

secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica si

intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai

familiari.

Secondo

l'art. 27bis cpv. 1 OAI, per valutare il grado d'invalidità degli assicurati

che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti

gradi d'invalidità:

a. il grado d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa;

b. il grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete.

L'art. 27bis

cpv. 2 OAI dispone che per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito dell'attività

lucrativa:

a. il

reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa

corrispondente a un grado d'occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con

invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un

grado d'occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale

determinante;

c. la perdita di

guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d'occupazione che

l'assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

Per il

calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete, per l'art.

27bis cpv. 3 OAI:

a. viene determinata

la quota percentuale che le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello

svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui

alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado

d'occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un'attività lucrativa

esercitata a tempo pieno.

Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per

l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che

esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto), per

stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete possa essere

equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi

e quindi bisogna chiedersi se, in caso di impossibilità dell'assicurato di

svolgerle da sé, si tratti di un'attività che può essere tipicamente eseguita

da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È

per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e

l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la preparazione dei pasti

(inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e

le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non

possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell'obbligo di

ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi

esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori

domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari (art. 27

cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica

dell'assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e

l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono

già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le

attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo

l'insorgere del danno alla salute.

Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie

spese già prima dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste

attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano a

essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete

nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle attività

fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte al di

fuori dell'economia domestica – le attività artistiche e di pubblica utilità

vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere

eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività equiparate a

un'attività lucrativa e quindi da considerare come mansioni consuete (DTF 125 V

157.

consid. 5c/bb).

2.6

Ritornando al caso in esame,

l’Ufficio AI ha quantificato la quota salariale al 38%, facendo in sostanza

riferimento al questionario del datore di lavoro (__________) del 6 aprile

2024.

Nel citato questionario sono state indicate, quale tempo lavorativo prima

del danno alla salute (marzo 2023), circa 15 ore settimanali, che riportate

all’orario normale di 40 ore a settimana corrispondono al 37,5%, poi

arrotondati a 38%, del tempo lavorativo (cfr. punto 2.2. in doc. 13).

Con le osservazioni 23 luglio 2025

l’amministrazione ha in seguito corretto tale percentuale. Fondandosi sugli

stipendi per il periodo maggio 2022 – febbraio 2023, la Consulente ispettrice

ha stabilito una quota parte salariata del 44% (cfr. annotazione 18 luglio 2025

in doc. XIII/1).

L’assicurata, specificando che

prima dell’incidente della circolazione (causa della successiva incapacità

lavorativa), aveva svolto attività lucrative al 100%, sostiene ora che, senza

il danno alla salute, avrebbe continuato a svolgere un’attività lucrativa nella

misura del 50%.

Va qui ricordato che, al fine di

determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,

rispettivamente il tasso di occupazione, si deve anzitutto appurare se la

persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima

dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare,

fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del

danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non

esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non

fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto

modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare

sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni

finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,

le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va

tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato

raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V

195). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà

ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola

generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid.

5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il metodo di

calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale

sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido

(SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg).

Orbene, prima dell’incidente (marzo

2023) l’assicurata era impiegata presso __________, con la quale aveva concluso

un contratto di lavoro su chiamata con inizio il 6 aprile 2022 (doc. A 17), per

una percentuale di occupazione, come visto sopra (cfr. consid. 1.5), nel

periodo maggio 2022 – febbraio 2023 del 44%. È altamente verosimile ritenere

che da sana essa avrebbe voluto e potuto incrementare la percentuale

lavorativa. In tal senso va fatto riferimento ai pertinenti indizi manifestanti

tale volontà: l’indicazione nella domanda di rendita compilata il 20 dicembre

2023.

in cui l’assicurata aveva indicato che lavora come collaboratrice

domestica con un grado di occupazione del 50% (punto no. 5.4, pag. 7 incarto

AI); il verbale 22 marzo 2024 del primo colloquio nell’ambito dell’intervento

tempestivo dove il consulente aveva indicato alla voce “contratto di lavoro” un

60% (pag. 62 inc. AI). Infine, nel verbale 20 gennaio 2025 dell’inchiesta

economica si legge che “a detta dell’assicurata era impiegata al 50% e non

al 38% come da ripartizione a dossier” (pag. 126 inc. AI).

In queste circostanze, pertanto, si

può concludere con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid.

5.3), che se non fosse subentrato il danno alla salute, l’assicurata avrebbe

esercitato un’attività lavorativa almeno nella misura del 50%.

2.7

Visto quanto precede, tenuto conto di

una ripartizione del 50% quale salariata, con una limitazione medica del 100%,

il grado d’invalidità parziale per la parte salariata ammonta al 50%. Con una

quota parte del 50% nell’attività di casalinga, vista la limitazione del 4,64%,

il grado d’invalidità parziale quale casalinga si attesta al 2.42%. Di

conseguenza il grado d’invalidità complessivo, secondo il metodo misto,

corrisponde a 52,42% arrotondato per difetto conformemente alla giurisprudenza

(DTF 130 V 121) al 52%.

In

conclusione, l’assicurata ha diritto ad una rendita per un grado d’invalidità

del 52%, a decorrere dal 1° luglio 2024.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr.

anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V

402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del

ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

con riferimento), le spese per fr. 500 vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà pure le ripetibili alla ricorrente rappresentata da un legale. La

domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio per la procedura

ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra

le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 52% a

decorrere dal 1° luglio 2024.

2. Le spese per fr. 500 sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di

ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti