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Decisione

32.2025.46

Richiesta di una rendita AI (seconda domanda) respinta perché il grado d'invalidità raggiunge solo il 28%. Conferma delle conclusioni della perizia reumatologica amministrativa. Raffronto dei redditi corretto. No assistenza giudiziaria

2 ottobre 2025Italiano57 min

perizia), ma poi a pag. 9 in alto afferma che anche con un rinforzo muscolare “dubito

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.46

cs

Lugano

2 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 5 maggio 2025

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1972, piastrellista,

il 23 maggio 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI a causa di

una lombalgia su discopatia L5-S1 con instabilità segmentaria.

1.2. Con decisione del 25 marzo 2019

l’Ufficio AI ha respinto la richiesta poiché l’interessato presentava un grado

d’invalidità del 28%.

1.3. Il 23 gennaio 2024 RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Esperiti gli accertamenti ritenuti

necessari, tra cui una perizia specialistica ad opera del dr. med. __________,

FMH medicina interna e reumatologia, l’Ufficio AI ha respinto la nuova domanda,

ritenendo che l’incapacità lavorativa è rimasta stabile rispetto a quanto

stabilito nel corso della precedente procedura.

1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il

rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti. In seguito

dovranno essere aggiornati i redditi alla base del confronto tra redditi.

Il ricorrente, dopo aver

riassunto gli atti, critica la perizia del dr. med. __________. L’interessato sostiene

che vi siano alcune contraddizioni ed afferma che il referto è incompleto e non

consente di decidere con sufficiente tranquillità sulla sua capacità lavorativa

in attività sostitutive e rispettose dei limiti funzionali.

1.5. Il 27 maggio 2025 l’insorgente ha

inoltrato un’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1.

1.6. Con risposta del 17 giugno 2025

l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

1.7. Chiesta (doc. VII), ed ottenuta

(doc. VIII), una proroga, il ricorrente ha prodotto un referto di una RX

vertebrogramma in ortostatismo AP e laterale del 24 luglio 2025 eseguita presso

la __________ __________ (doc. IX).

1.8. Con osservazioni del 28 agosto

2025, cui ha allegato una presa di posizione dell’8 agosto 2025 del dr. med. __________

e del 26 agosto 2025 del medico SMR, dr.ssa med. __________, e trasmesse per

conoscenza al ricorrente il 3 settembre 2025 (doc. XII), l’Ufficio AI si è

riconfermato nelle sue conclusioni (doc. XI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Va anzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, prevede alla

cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Le

cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 prevedono che:

" Conformemente

alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto

ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile

il diritto attualmente in vigore.

In

concreto al momento della presentazione della (seconda) domanda (cfr. supra

consid. 1.3.) l’assicurato non beneficiava di una rendita AI (cfr. supra

consid. 1.2.). La seconda domanda di prestazioni è stata presentata il 23

gennaio 2024 a fronte di un’incapacità lavorativa totale nella precedente attività

dal 12 marzo 2017 (rapporto finale SMR pag. 313) e in attività adatta del 20%

dal 1° febbraio 2018 (rapporto finale SMR pag. 313), che tuttavia, nell’ambito

della precedente procedura, non ha dato diritto ad alcuna rendita (cfr. consid.

1.1 e decisione del 25 marzo 2019).

In seguito l’incapacità

lavorativa del ricorrente non è più cambiata secondo l’Ufficio AI, mentre

l’interessato fa valere un peggioramento dal 2 ottobre 2023/6 dicembre 2023

(cfr. doc. I, pag. 3), ossia dopo il 1° gennaio 2022.

Visto quanto precede, nel caso

concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

nel merito

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con

il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di

rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della

rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado

d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e

il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25%

di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità

supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Nel caso di specie l’insorgente ha inoltrato

una prima domanda di prestazioni in data 23 maggio 2017 a causa di una

lombalgia su discopatia L5-S1 con instabilità segmentaria (cfr. pag. 15-17

incarto AI).

Il

25 maggio 2018 il medico SMR, dr. med. __________, poste le diagnosi di

osteocondrosi di Modic I a livello L5-S1 senza evidenza di conflitti radicolari

e lieve protrusione erniaria a livello L1-L2 e L4-L5 senza conflitti

radicolari, ha stabilito che l’interessato era inabile al lavoro in maniera

completa nella sua precedente attività ed in attività adatte dal 12 marzo 2017

al 31 gennaio 2018. A partire dal 1° febbraio 2018 egli avrebbe potuto

esercitare un’attività leggera e confacente al suo stato di salute nella misura

dell’80% (pag. 112 incarto AI). Dopo aver sottoposto l’assicurato ad un

provvedimento professionale di lavoro a titolo di prova presso la ditta __________,

con decisione del 25 marzo 2019 l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una

rendita poiché dal raffronto dei redditi è emerso un grado d’invalidità del

28%.

In

seguito alla seconda domanda di prestazioni giunta il 23 gennaio 2024 (pag. 218

incarto AI), acquisiti gli atti medici ritenuti rilevanti, l’Ufficio AI ha

sottoposto l’interessato ad una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________,

FMH medicina interna e reumatologia, il quale nel referto del 13 dicembre 2024,

riassunti gli atti, descritta l’anamnesi familiare, patologica, personale e

socio-lavorativa, i reperti dell’esame e la valutazione medica, ha posto la

diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica su/con insufficienza muscolare e

alterazione degenerativa con osteocondrosi L5/S1 di tipo Modic I con

spondiloartrosi L5/S1 importante, restringimenti dei neuroforamini, lieve

gonartrosi bilaterale su/con iniziale artrosi femoro tibiale laterale e degenerazione

meniscale, sperone calcaneare destro e moderata periartropatia omero scapolare

bilaterale e moderata tendinopatia del sopraspinato.

Circa

la valutazione della coerenza e della plausibilità, il perito ha affermato:

" (…) Francamente

mi risulta difficile oggettivare i disturbi dichiarati dal paziente. Abbiamo sì

un’alterazione degenerativa a livello L5/S1 anche abbastanza importante, ma il

paziente non sta facendo assolutamente nulla per cercare di migliorare la

situazione. Il paziente parla di importanti dolori però deambula in modo

corretto senza zoppia ed è stato anche seduto in modo corretto senza riferire

particolari problemi, anzi in sala d’aspetto seduto con una gamba sull’altra

senza sofferenza. L’esame clinico stesso è blando e anche le nuove RX del

Ginocchio e l’ecografia delle due spalle non hanno mostrato alterazioni

degenerative maggiori.

(…)

Il paziente, secondo me, in sostanza non ha

fatto alcun percorso riabilitativo. Già nel 2017 il Dr. __________ proponeva un

rinforzo muscolare, ma il paziente ha fatto solo 7 sedute, a suo dire, con

peggioramento dei dolori, dopodiché ha smesso tutto e anche a casa non fa alcun

esercizio di rinforzo. Anche le infiltrazioni proposte poi poco dopo non sono

state fatte dal paziente e ultimamente ha avuto unicamente ancora valutazioni

neurochirurgiche con indicazione apparente per una stabilizzazione L4/S1, per

la quale il paziente sarebbe stato anche richiamato senza però alcuna decisione

da parte sua. Lui stesso sta chiuso in casa senza fare alcuna attività fisica.

Se poi guardo le ulteriori documentazioni mediche in tutti i rapporti viene

sempre riferito che il paziente ad un certo punto sparisce e non fa più niente.

Anche lo stesso medico curante Dr. Med. __________ vede il paziente solo a

momenti, l’ultima per riempire il foglio dell’AI e consiglia anche lui una

perizia. Senza un cambiamento radicale il paziente, anche con la voglia

veramente di iniziare un rinforzo, dubito che ci saranno dei miglioramenti.

Questi miglioramenti dipendono però sostanzialmente dalla volontà del paziente.

Per quel che riguarda il calcano abbiamo uno sperone calcaneare e anche li ci

vorrebbe della fisioterapia con onde d’urto ed esercizi di allungamento della

cerniera posteriore.

Le alterazioni visibili alle spalle e al

ginocchio sono compatibili con l’età del paziente.

7.2 Valutazione di capacità, risorse

e problemi

Il paziente presenta comunque a livello

della colonna lombare un’alterazione degenerativa importante a livello L5/S1.

Personalmente non credo che un intervento operatorio di stabilizzazione possa

portare ad un deciso miglioramento della situazione. Come piastrellista

l’attività è relativamente pesante, il paziente è da considerarsi inabile a

lavoro al 100% in un’attività però leggera dove il paziente non deve sollevare

ripetutamente i pesi superiori ai 10 kg, dove possa cambiare regolarmente

postura, dove non debba lavorare in anteflessione o con rotazioni recidivanti e

rotazioni ripetute, dove non debba salire su scale a pioli o stare

inginocchiato a lungo. Il paziente è in grado di camminare a lungo, può stare

seduto anche 2 ore, in piedi fermo massimo 30 minuti. Il paziente è in grado di

fare lavori di precisione leggeri e medi non lavori di precisione pesanti. Il

paziente presenta ancora un’abilità lavorativa di almeno l’80% dove il 20% è

limitato dalla necessità di prendere ogni tanto delle pause.

(…).

8.2.5 Come si sviluppa nel tempo

questa incapacità lavorativa?

Personalmente ritengo che questa incapacità

lavorativa sia rimasta stabile dall’ultima decisione AI del 25.03.2019 dove già

si parlava di un grado di inabilità AI del 28%. D’altro canto, se guardiamo

tutti i vari colleghi non prendono posizione sull’inabilità lavorativa e sempre

viene sottolineato come il paziente sia stato visto 1-2 volte e poi sia

scomparso. Lo stesso medico curante riferisce come vedendo il paziente

raramente consiglia una perizia.

(…).

Si chiede al perito di esprimersi sulla

data dell’eventuale peggioramento dell’inabilità lavorativa dopo il 25.03.2019.

Personalmente ritengo che non vi sia stato

un peggioramento della capacità lavorativa dal 25.11.2019 come è riferito

sopra.” (pag. 297-308 incarto AI)

Il

20 dicembre 2024 il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha confermato le

conclusioni del referto del dr. med. __________ ed ha accertato che il

ricorrente è inabile al lavoro al 100% come piastrellista indipendente dal 12

marzo 2017 ed abile al lavoro nella misura dell’80% in attività adeguate dal 1°

febbraio 2018, con le limitazioni ivi descritte (pag. 313 incarto AI).

Il

9 aprile 2024 il perito, dr. med. __________, ha preso posizione sull’ulteriore

documentazione medica prodotta dall’assicurato, rilevando come l’unico nuovo

documento è un referto del 7 marzo 2025 del dr. med. __________, __________ __________,

riferito alla visita del 6 febbraio 2025 dove “si conferma la diagnosi di

alterazione degenerativa mono-segmentare L5-S1 come da me già descritto anche

nella diagnosi della mia perizia al punto 6.3 dove parlo di alterazioni degenerative

con osteocondrosi L5-S1 di tipo MODIC I con spondiloartrosi L5-S1 importante e

ristringimento del neuro-forami”. Il perito ha concluso affermando:

" (…) Resto

sempre molto perplesso sul procedere, dove si vuole a tutti i costi offrire un

intervento operatorio invece di provare prima un trattamento conservativo

adeguato nonostante inoltre ci siano dei predittori per un’evoluzione negativa

dell’evoluzione dopo intervento (uno su tutti richiesta prestazioni AI). Resto

dunque molto perplesso riguardo ad un successo di un intervento di stabilizzazione

in queste condizioni.” (pag. 344 incarto AI)

Il

30 luglio 2025 il ricorrente ha prodotto una rx vertebrogramma in ortostatismo

ap e laterale del 24 luglio 2025 del dr. med. __________, viceprimario dell’Istituto

__________, del seguente tenore:

" (…) Sul

piano frontale la perpendicolare a C7 cade circa sul promontorio sacrale. Lieve

sollevamento dell’emibacino sinistro rispetto a destra di circa 7 mm. Non

significativa scoliosi.

Sul piano sagittale la perpendicolare a C7 cade anteriormente al

promontorio […] sacrale di circa 5 mm. Incidenza pelvica 50°, pendenza sacrale

47°. Lordosi lombare di 68°, cifosi dorsale di circa 40°. Restringimento in

ampiezza degli spazi intersomatici in sede lombare con segni di degenerazione

prevalentemente faccettaria, prevalentemente nel tratto L4-S1. Lieve

retrolistesi di L2 su L3.” (doc. IX/1)

Chiamato

ad esprimersi in merito l’8 agosto 2025 il perito, dr. med. __________, ha

affermato:

" (…) Il

vertebrogramma viene fatto con lo scopo pre-operatorio, in particolare per

vedere eventuali turbe statiche e l’incidenza pelvica che poi è importante per

come fissare i segmenti. Il vertebrogramma di base mostra una situazione

normale con una C7 che cade sul promontorio sacrale sul piano frontale (quindi

nessuno scompenso sagittale), un minimo sollevamento dell’emi-bacino sinistro

di 7 mm, non significativo visto che non causa significative scoliosi.

L’incidenza pelvica è individuale e in uno studio con multipli

soggetti sani, aveva un valore medio di 52°. Ho quindi detto come il paziente

presenta dunque un angolo di incidenza pelvico normale.

Il vertebrogramma di base non presenta ulteriori problematiche e

non posso fare altro che confermare la mia perizia in cui faccio già notare il

problema soprattutto di una alterazione degenerativa L5-S1. La lieve

retrolistesi di L2 su L3 è asintomatica. Ricordo che è stato tenuto conto

dell’alterazione degenerativa nella perizia visto che ho dato delle limitazioni

nella capacità lavorativa per attività pesanti.” (doc. XI/1)

Sulla

base della risposta del dr. med. __________, il medico SMR, dr.ssa med. __________,

il 26 agosto 2025 ha confermato le conclusioni del rapporto finale del 20

dicembre 2024 (doc. XI/2).

2.4. Per

quanto concerne l’aspetto medico, va rammentato che per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Le

perizie affidate dagli organi dell’amministrazione, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. In concreto, questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione

impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve

confermare le conclusioni della perizia reumatologica del 13 dicembre 2024 del

dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia (pag. 297 e seguenti

incarto AI).

Il referto è da considerare

dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso su tutte le

patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa

del ricorrente sulla base della visita effettuata presso di lui.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Il

dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, dopo aver visitato il

ricorrente in data 11 dicembre 2024 ed aver esaminato tutti gli atti acquisiti

dall’Ufficio AI e prodotti dal ricorrente, esaminata l’anamnesi, preso atto dei

reperti oggettivi e posta la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica

su/con insufficienza muscolare e alterazione degenerativa con osteocondrosi

L5/S1 di tipo Modic I con spondiloartrosi L5/S1 importante, restringimenti dei

neuroforamini, lieve gonartrosi bilaterale su/con iniziale artrosi femoro

tibiale laterale e degenerazione meniscale, sperone calcaneare destro e

moderata periartropatia omero scapolare bilaterale e moderata tendinopatia del

sopraspinato, ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali ha ritenuto che la

capacità lavorativa dell’interessato in attività semplici e ripetitive non

abbia subito alcuna modifica rispetto a quanto stabilito dall’Ufficio AI

nell’ambito della precedente procedura.

Lo

specialista ha in particolare evidenziato come gli sia difficile oggettivare i

disturbi lamentati dall’assicurato, ricordando che quest’ultimo, pur indicando

di sentire importanti dolori, “deambula in modo corretto senza zoppia ed è

stato anche seduto in modo corretto senza riferire particolari problemi, anzi

in sala d’aspetto seduto con una gamba sull’altra senza sofferenza. L’esame

clinico stesso è blando e anche le nuove RX del Ginocchio e l’ecografia delle

due spalle non hanno mostrato alterazioni degenerative maggiori”.

Il

medico rileva poi che l’interessato “in sostanza non ha fatto alcun percorso

riabilitativo”, segnatamente per quanto concerne il rinforzo muscolare, e

non ha proseguito con le infiltrazioni propostegli. Inoltre, “se guardiamo

tutti i vari colleghi non prendono posizione sull’inabilità lavorativa […]”.

Lo

specialista ha infine evidenziato come pur in presenza di un’alterazione

degenerativa importante a livello L5/S1, un eventuale intervento di

stabilizzazione non potrebbe portare ad un deciso miglioramento della

situazione.

Dopo

aver confermato la totale inabilità lavorativa nella precedente attività di

piastrellista, ha accertato che anche in attività leggere e confacenti al suo

stato di salute, con le limitazioni ivi descritte, la capacità lavorativa è

rimasta immutata all’80%.

2.6. Le

ulteriori certificazioni mediche prodotte dal ricorrente dopo l’allestimento

della perizia del 13 dicembre 2024 non modificano la valutazione della capacità

lavorativa.

Il

referto del 7 marzo 2025 del dr. med. __________, redatto dopo la visita del 6

febbraio 2025, pone una diagnosi già nota (lombalgie meccaniche croniche con/su

degenerazione segmentaria L5-S1 con instabilità [cfr. punto 6.3 della perizia])

e conferma che “le immagini radiologiche (TC lombosacrale del 31.01.2024, RM

del lombo-sacrale del 28.11.2023, radiografie lombari statiche e dinamiche del

28.11.2023)”, “dimostrano cambiamenti degenerativi lombari globalmente

limitati all’eccezione del segmento L5-S1, sede di una degenerazione

segmentaria marcata e di segni di instabilità (vacuum nello spazio discale

L5-S1)”. Lo specialista ha in sostanza ribadito quanto rilevato dal dr.

med. __________, nel suo referto del 13 dicembre 2024. Il dr. med. __________

si sofferma poi sulla proposta di intervento di stabilizzazione e sulle

possibili conseguenze dell’operazione (“[…] ho sottolineato che vi è il

rischio di un’assenza di miglioramento o un miglioramento solamente parziale

della sindrome dolorosa […]”). Il medico non si è invece espresso in merito

alla capacità lavorativa del ricorrente.

Quanto

alla Rx vertebrogramma in ortostatismo ap e laterale del 22 luglio 2025,

prodotta con le osservazioni del 30 luglio 2025, va preliminarmente rilevato

che di principio non potrebbe essere presa in considerazione poiché è la data

della decisione impugnata (in concreto il 5 maggio 2025) che delimita il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.

pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno

2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019;

STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con

riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base

alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata

resa.

Fatti

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Un

eventuale peggioramento dello stato di salute successivo al 5 maggio 2025 va di

principio fatto valere tramite una nuova richiesta di prestazioni.

In

ogni caso il dr. med. __________, che ha eseguito la vertebrogramma, non si

esprime in merito ad un’eventuale inabilità lavorativa del ricorrente, ma si

limita a descrivere l’esito dell’esame effettuato il 22 luglio 2025. Inoltre,

come rileva il dr. med. __________ nella presa di posizione dell’8 agosto 2025,

l’indagine effettuata viene eseguita con scopo pre-operatorio per rilevare

eventuali turbe statiche e l’incidenza pelvica, importante per stabilire come

fissare i segmenti. Lo specialista evidenzia che il vertebrogamma mostra una

situazione “normale con una C7 che cade sul promontorio sacrale sul piano

frontale (quindi nessuno scompenso sagittale), un minimo sollevamento

dell’emi-bacino sinistro di 7 mm, non significativo visto che non causa

significative scoliosi”. Il dr. med. __________ ha aggiunto che l’incidenza

“pelvica è individuale e in uno studio con multipli soggetti sani, aveva un

valore medio di 52°. Ho quindi detto come il paziente presenta dunque un angolo

di incidenza pelvico normale”. Lo specialista ha confermato che l’esame del

22 luglio 2025 “non presenta ulteriori problematiche e non posso fare altro

che confermare la mia perizia in cui faccio già notare il problema soprattutto

di una alterazione degenerativa L5-S1. La lieve retrolistesi di L2 su L3 è

asintomatica. Ricordo che è stato tenuto conto dell’alterazione degenerativa

nella perizia visto che ho dato delle limitazioni nella capacità lavorativa per

attività pesanti.”

Neppure

il referto radiologico allestito dal dr. med. __________ porta di conseguenza

ad una diversa valutazione della capacità lavorativa del ricorrente.

di maggiore aiuto sono le critiche espresse dall’assicurato nella sua

impugnativa.

Egli

afferma che il perito contesta aspramente il suo atteggiamento per avere

interrotto la fisioterapia poiché gli provocava dolori (punto 7.1, pag. 8 della

perizia), ma poi a pag. 9 in alto afferma che anche con un rinforzo muscolare “dubito

che ci saranno dei miglioramenti”. Per cui, secondo l’interessato, la

critica è fine a sé stessa.

Tuttavia,

ad un’attenta lettura della pagina 9 del referto, emerge piuttosto che il

perito, invero tramite una frase un po' tortuosa, ritiene che il miglioramento

sarebbe possibile, ma che sarebbe dipeso da un’attitudine meno passiva da parte

dell’assicurato stesso (“Senza un cambiamento radicale il paziente, anche

con la voglia veramente di iniziare un rinforzo, dubito che ci saranno dei

miglioramenti, Questi miglioramenti dipendono però sostanzialmente anche dalla

volontà del paziente”). Ciò viene confermato dalla risposta alla domanda

8.3.1 dove il perito afferma in sostanza che mentre la capacità lavorativa

probabilmente non migliorerà neppure in caso di un’adeguata terapia, i dolori,

in caso di rinforzo muscolare, potrebbero diminuire (“Personalmente non

penso che il paziente possa migliorare la capacità lavorativa con un’adeguata

terapia, che il paziente non sta facendo per sua volontà, si può sicuramente

migliorare i dolori e rendere quindi più facile e meno doloroso effettuare dei

lavori come sopra descritti. Il paziente deve assolutamente effettuare un

rinforzo muscolare come già detto al Dr. __________ anni fa e come ripetuto da

altri vari medici che è la base per un miglioramento dei dolori”).

In

secondo luogo il ricorrente contesta l’affermazione del perito secondo cui le

alterazioni visibili alle spalle e al ginocchio sono compatibili con l’età del

paziente, nato nel 1972 (punto 7.1, pag. 9 della perizia).

A

questo proposito cita la RM alle ginocchia eseguita il 3 ottobre 2023 presso l’__________

di __________ dove figurerebbero alterazioni difficilmente riscontrabili “in

ogni paziente di quell’età”: “degenerazione del corno posteriore del

menisco mediale, compatibilmente con incipiente sottile fissurazione, Integro

il menisco laterale. Integri i legamenti del pivot centrale, i legamenti

collaterali ed il tendine popliteo. Lieve entesopatia cronica del tendine del

quadricipite sulla rotula. Piccolo ganglio del corpo di Hoffa di circa 6 x 5

mm. Modesto versamento articolare. Non significativa condropatia al comparto

esterno ed anteriore. Sottile fissurazione focale di III grado della

cartilagine della superficie di carico del condilo femorale mediale. Non edema

osseo”.

Questo

TCA rileva che il perito non ha affermato che ogni persona dell’età del

ricorrente presenta le medesime alterazioni riscontrate con la RM delle

ginocchia effettuata il 3 ottobre 2023, ma ha unicamente precisato che “le

alterazioni visibili alle spalle e alle ginocchia sono compatibili con l’età

del paziente”.

Del

resto, determinante non è tanto la compatibilità delle alterazioni presentate

dal ricorrente con la sua età, quanto piuttosto l’incidenza di tali alterazioni

sulla sua capacità lavorativa in attività adatte e confacenti al suo stato di

salute. Su questo punto il perito ha tra l’altro indicato che l’attività

leggera ed esigibile per l’assicurato deve consistere in un lavoro dove non

deve sollevare ripetutamente i pesi superiori ai 10 kg, dove possa cambiare

regolarmente postura, dove non debba lavorare in anteflessione o con rotazioni

recidivanti e rotazioni ripetute, dove non debba salire su scale a pioli o

stare inginocchiato a lungo, dove può stare seduto 2 ore, in piedi fermo al

massimo 30 minuti. È in grado di fare lavori di precisione leggeri e medi e non

lavori di precisione pesanti.

Lo

specialista ha pertanto preso in considerazione, nella valutazione della

capacità lavorativa, anche le alterazioni alle ginocchia figuranti nella RM del

3 ottobre 2023.

Va

qui rammentato che compito del medico consiste proprio nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività

l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento

di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Questo

TCA rileva inoltre che l’insorgente contesta le affermazioni del perito dr.

med. __________, specialista FMH in reumatologia, secondo cui le alterazioni da

lui presentate alle spalle e alle ginocchia sono compatibili con quelle

presentate da persone della sua età, senza comunque far riferimento, oltre al

referto del 3 ottobre 2023, ad alcuna documentazione medica che sosterrebbe il

contrario.

Va qui rammentato che in DTF 145

V 90, al consid. 3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle

assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti devono essere accertato d’ufficio dall’autorità (art. 43

LPGA). Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata

dall’obbligo delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di

produrre, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove

atte a comprovare i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato

deve sopportare le conseguenze dell’assenza di prove.

Infine

il ricorrente afferma che la TAC della colonna lombare nativa eseguita il 31

gennaio 2024 ha rilevato un peggioramento dello stato di salute rispetto alla

RMI del 22 marzo 2017 ed alla diagnosi posta nel corso della prima procedura. Per

l’assicurato la TAC ha infatti mostrato un assottigliamento dello spazio

intersomatico L5-S1 con fenomeni ex-vacuum discale, stenosi recessuale e

foraminale bilaterale e un emangioma di S2, senza che il perito abbia spiegato

per quale ragione questo peggioramento, unitamente alle nuove diagnosi alle

ginocchia e alle spalle non si riverbera né sul grado di inabilità lavorativa

del 20%, né sulla capacità lavorativa e sui suoi limiti funzionali.

A

torto.

Infatti,

il dr. med. __________, che ha preso in considerazione la TAC della colonna

lombare nativa del 31 gennaio 2024 (cfr. pag. 7 del referto), nella perizia ha

affermato che “l’esame clinico è blando e anche le nuove RX del Ginocchio e

l’ecografia delle due spalle non hanno mostrato alterazioni degenerative

maggiori”. Lo specialista ha pure precisato che l’assicurato, pur

lamentandosi di importanti dolori, deambula in maniera corretta senza zoppia ed

è stato seduto in modo corretto senza riferire particolari problemi, stando

anzi seduto in sala d’aspetto con una gamba sull’altra senza sofferenza (6.2

del referto).

Il

perito ha pertanto spiegato, seppure succintamente, per quale motivo le

diagnosi aggiuntive non hanno portato ad una modifica della capacità lavorativa

in attività leggere e nei limiti funzionali.

Non va del resto dimenticato che in DTF 141 V 9 il Tribunale

federale ha stabilito che nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

In

queste condizioni questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla

conclusione del perito secondo cui il ricorrente, completamente inabile al

lavoro nella precedente attività lavorativa, è abile all’80% in attività adatte

e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni descritte nella perizia

del 13 dicembre 2024 e che di conseguenza la sua capacità lavorativa è rimasta

stabile rispetto a quanto accertato nell’ambito della precedente procedura.

Tale

conclusione è del resto stata confermata anche dal medico SMR, dr.ssa med. __________.

A proposito del medico SMR il TCA ricorda che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR)

valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della

loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale

dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei.

Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello

stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e

motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività

precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le

risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini

qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i

servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI

prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza

agli uffici AI della regione.

In conclusione va confermato che l’insorgente è inabile al lavoro al

100% dal 12 marzo 2017 nell’attività precedentemente svolta di piastrellista

indipendente e abile all’80% dal 1° febbraio 2018 in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute con le limitazioni indicate.

2.7. Non essendoci stata alcuna modifica

della capacità lavorativa, la Cassa ha confermato il grado d’invalidità del 28%

stabilito con la decisione 25 marzo 2019.

Il calcolo effettuato

dall’amministrazione, aggiornato al 2024 è corretto.

Per

quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato che l’art. 25 OAI

(principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo

l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i

contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

a.

le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da

infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b.

le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la

LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

Secondo

l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16

LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato

del lavoro in Svizzera.

Ai

sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi

determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i

valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio

federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se

nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori

indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

Per

l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati

in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni

economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

2.8. Per

quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il

danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio

2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato

sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima

dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli

ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti

variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

Per

il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di

almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di

cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95

per cento di questo valore centrale.

Secondo

l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito

con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5

per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività

lucrativa indipendente.

L’art.

26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito

non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente

precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici

di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima

formazione e condizioni professionali analoghe.

In

concreto, l’Ufficio AI, ritenuto che l’insorgente ha cessato l’attività di

piastrellista indipendente a fine dicembre 2016 e che il danno alla salute è

insorto il 12 marzo 2017 ha stabilito che l’interessato ha terminato la sua

attività per motivi estranei all’infortunio. Ritenuto inoltre che dal 2018

beneficia di prestazioni assistenziali e che non ha nessuna formazione

specifica, l’amministrazione ha fatto capo alle tabelle statistiche prendendo

in considerazione le attività semplici e ripetitive (cfr. pag. 123 e 314

incarto AI).

Il

calcolo dell’Ufficio AI, come si vedrà qui di seguito, è del resto più

favorevole per il ricorrente, ritenuto che prima del danno alla salute, secondo

le tassazioni prodotte nell’ambito della precedente procedura, l’interessato

aveva conseguito un reddito inferiore (fr. 28'000 nel 2016, fr. 41'000 nel

2015, fr. 26'000 nel 2014 e fr. 31'000 nel 2013; cfr. pag. 118-121 incarto AI).

Di conseguenza occorre

partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF

142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level

(RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,

il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta

che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività

semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI

2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad

un importo di fr. 63’660.- (fr. 5'305 X 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003,

consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée

normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il

salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr.

66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando tale dato al 2024,

considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da invalido

raggiunge i fr. 68'284.39 (66'365.55 : 100.3 X 103.2; [cfr. Tabella

T1.1.20, indice dei salari nominali Uomini, 2021-2024]).

2.9. Circa

il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute

(reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede

che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito

lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.

16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità

funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente

esigibile (cpv. 1).

Per

l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il

reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui

all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli

assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori

indipendenti dal sesso.

Secondo

l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a

causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità

funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per

cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una

deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore

determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una

deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può

lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis

pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.

Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Secondo la giurisprudenza federale, antecedente

alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli

Considerandi

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il TF

ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni

fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni

di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il

tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,

nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul

reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr.

STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le STF 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6 con cui la

Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione del salario

statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5).

Con

sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 il

Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di

ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo

alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali

risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le

possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso

specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata,

sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla

prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.

Tornando

al caso di specie, anche per il reddito da invalido l’Ufficio

AI ha preso in considerazione il salario lordo mediamente percepito

dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale

(ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile

2016.

pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) evinto dall'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage_skill_level (salario mensile lordo

[valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il

sesso; cfr. anche DTF 142 V 178).

Come visto, tale reddito

aggiornato al 2024 ammonta a fr. 68'284.39.

Il salario da invalido va

poi ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr. 54'627.50.

L’Ufficio AI ha in

seguito applicato la deduzione generalizzata del 10% quale correttivo

per i salari statistici troppo elevati giusta l’art. 26 bis cpv. 3 OAI in

vigore dal 1° gennaio 2024, per un salario da

invalido pari a fr. 49'164.76.

In proposito, in una sentenza

35.2004.86

del 30 luglio 2025, in materia di assicurazione contro gli

infortuni, questa Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Abbondanzialmente,

va comunque rilevato che, nella DTF 150 V 410, emanata in materia di

assicurazione per l’invalidità, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda

frase LAI, tenuto conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali,

sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv.

3.

OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre

2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è

pertanto conforme al diritto federale.

In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva

determinato un tasso d’invalidità del 59% operando sul reddito statistico da

invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dell’attuale

giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato

non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto

opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione, fare

capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla

giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa disponibile

sotto forma di salari di riferimento corretti.

In questo modo, sempre secondo il TF, l’art. 26bis cpv.

3.

OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò

contravvenire al suo testo.

In particolare, l’Alta Corte ha chiarito che i materiali

legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore

formale è quella che si tenga conto essenzialmente della precedente

giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). D’altro

canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a disposizione

dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo dei

redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via: invece di una

riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di

caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico

né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera

globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e

meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al

10% (cfr. art. 26bis cpv. 3

OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce una

restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in precedenza,

esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid. 5a/cc (cfr.

consid. 9.4.3).

Infine, la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a

ottenere un risultato il più possibile concreto nella valutazione

dell’invalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si riflettono

nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2;

148.

V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid.

5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la

necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale e alla

base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si

spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali

non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero

senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di

specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3,

prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377

del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).

Nella lettera circolare AI n. 445 del 26 agosto 2024, l’UFAS ha

espresso l’opinione secondo la quale la DTF 150 V 410, non avrebbe nessuna

incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2024,

siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto a proposito dell’art. 26bis

cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023. A suo avviso,

pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024 varrebbe unicamente la nuova

riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in relazione con la precedente

riduzione del 10% per attività a tempo parziale (20% in totale).

Secondo questo Tribunale, nonostante la modifica introdotta a far

tempo dal 1° gennaio 2024, l’art. 26bis

cpv. 3 OAI continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale

quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

Nella misura in cui stabilisce che dal 1° gennaio 2024 le

decurtazioni applicabili sul reddito statistico da invalido sarebbero quelle

esaustivamente (“Non sono ammesse ulteriori

deduzioni.”) previste dalla

norma d’ordinanza appena menzionata, ovvero una deduzione forfettaria del 10%

e, eventualmente, in caso di attività a tempo parziale del 50% o inferiore, una

ulteriore del 10%, anche la direttiva dell’UFAS appena citata non rispetta il

diritto federale ed è di conseguenza inapplicabile (circa il valore di una

direttiva amministrativa per il giudice delle assicurazioni sociali, cfr., tra

le tante, DTF 147 V 79 consid.

7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1; 137 V 434 consid. 4.2; 133 V 169

consid. 10.1).

In questo senso, il TCA constata che, rispetto alla versione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI in

vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale contemplava unicamente una deduzione

del 10% per attività lucrativa a tempo parziale), con quella entrata in vigore

il 1° gennaio 2024 l’autore dell’ordinanza si è di fatto limitato a introdurre

una riduzione supplementare del 10% volta a correggere una distorsione insita

nella determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle

tabelle RSS, applicabile dunque a prescindere dalle circostanze concrete del

caso di specie. È pertanto evidente che, una volta ancora, non si è tenuto

conto appieno della precedente giurisprudenza federale riguardante la

valutazione dell’invalidità, e ciò contrariamente alla volontà del legislatore

formale risultante dall’interpretazione della norma di delega di cui all’art.

28a cpv. 1 seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid. 9.4.2).

Anche da questo punto di vista, appare opportuno, trattandosi dei

fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro

ponderazione, continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis

cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo

complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.

La conclusione alla quale è appena pervenuto il TCA è peraltro

condivisa anche dalla dottrina.

In un articolo pubblicato in: SZS/RSAS 3/2025, p. 161 ss., Michael

E. Meier si è infatti pronunciato segnatamente nei seguenti termini:

(…).

Der Elefant im Raum

ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si tratta della DTF

150.

V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen ab dem 1. Januar

2024.

auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom 26. August 2024

nicht unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine Auswirkungen auf

Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das Bundesgericht nur zu

Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum 31. Dezember 2023

geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der neue

10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV), allenfalls

in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit (total 20%).

So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.

Nimmt man den Willen

des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die Delegation in Art. 28a cpv. 1 IVG nun

rechtskonform umgesetzt wurde, ist der Pauschalabzug von 10% eine ebenso

ungenügende Lösung wie die als rechtswidrig gerügte ursprüngliche Streichung

sämtlicher Abzüge. National- und Ständerat haben dem Bundesrat mit der Motion

Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich aufgezeigt, dass ein dringlicher

Handlungsbedarf in Form von für die Invaliditätsbemessung adaptierten

Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht berief sich mehrfach darauf, dass

“mangels verfügbarer Alternative in Form berichtigter Tabellenlöhne” weiterhin

Tabellenlohnabzüge notwendig seien. Offenbar zeichnen Legislative und

Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit einen Weg vor, den die Exekutive

partout nicht zu gehen bereit ist. (…)”

Queste sono invece le considerazioni espresse in proposito da Nathalie

Lang:

(…).

Der

seit 1.1.2024 geltende Pauschalabzug führt zwar zu einer realitätsnäheren

Bemessungsgrundlage und einer gewissen Besserstellung der Versicherten. Dennoch

ist aber davon auszugehen, dass mit der Abschaffung eines zusätzlichen

leidensbedingten Abzugs dem Willen des Gesetzgebers nicht nachgekommen wurde.

Denn mit der Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs. 1 IVG wurde der Bundesrat

beauftragt, die in der Rechtsprechung definierte Praxis zum Validen- und

Invalideneinkommen zu regeln und die ebenfalls von der Rechtsprechung

entwickelten Korrekturen vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für einen

leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein

entsprechender Abzug erfolgen soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines

Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger

kann daher nicht abschliessend sein, weil sie letztendlich gegenüber der

bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist daher zu erwarten, dass auch ab

1.1.2024

neben dem Pauschalabzug ein leidensbedingter Abzug möglich ist, falls

es im Einzelfall gerechtfertigt ist. Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer

der Betriebszugehörigkeit, der Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie

finden im Pauschalabzug keine Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die Beurteilung

der medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht erkannte zu

Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als Instrument für

eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E.

9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass auch bei der

Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte Bestimmung des

Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei Vorliegen von

konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher Abzug in Form

eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).”

(Basler Kommentar ATSG

– Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)

In una sentenza 9C_188/2025 del

31.

luglio 2025 il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere

se, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da

invalido e della loro ponderazione, sia opportuno, anche dopo l’entrata in

vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, continuare ad applicare

a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza

federale e, quindi, procedere se del caso ad ulteriori decurtazioni sul reddito

statistico da invalido a titolo di deduzione per circostanze personali:

" 8.4. Was das Invalideneinkommen 2024 anbelangt, so bringt die

Beschwerdeführerin vor, auch die seit dem 1. Januar 2024 geltende Regelung von

Art. 26 bis Abs. 3 IVV sei gesetzeswidrig resp. zu restriktiv, weshalb die

Rechtsprechung von BGE 150 V 410 E. 10.6 darauf ebenfalls anwendbar sei. Wie es

sich verhält, kann offenbleiben. Auch wenn der Beschwerdeführerin

beigepflichtet werden wollte, leuchtet nicht ein, weshalb zum in der

Verordnungsbestimmung vorgegebenen Pauschalabzug von 10 resp. 20 % zusätzlich

ein weiterer Abzug von bis zu 25 % gewährt werden müsste. Laut BGE 150 V 410 E.

10.6

ist nur insoweit, als über den durch die Verordnungsbestimmung

vorgegebenen Rahmen (pauschalisierter Abzug) hinaus Bedarf an weitergehender

Korrektur besteht, ergänzend auf die bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze zum

Abzug vom Tabellenlohn zurückzugreifen. Nach diesen Grundsätzen, die durch BGE 150 V 410 nicht geändert wurden, ist der Tabellenlohnabzug nach den Umständen

im Einzelfall gesamthaft zu schätzen; zudem darf er höchstens 25 % betragen

(vgl. BGE 126 V 75 E. 5b/bb und cc). Auch im Zusammenhang mit dem

Invalideneinkommen 2024 resp. mit der Höhe des Tabellenlohnabzugs von 10 % ist

eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung weder geltend gemacht noch

ersichtlich, weshalb ebenfalls kein Bedarf an weitergehender Korrektur

besteht. » (consid. 8.4.)

In quell’occasione l’Alta Corte,

chiamata a pronunciarsi sul caso di un’assicurata, attiva professionalmente a

tempo parziale e per il resto casalinga, giudicata abile in misura del 60% in

ogni attività con un conseguente grado d’invalidità dal 1° gennaio 2024 del

39%, ha ritenuto che l’amministrazione non aveva abusato del suo potere

d’apprezzamento applicando (solo) la riduzione del 10% sul salario statistico

da invalida prevista dall’art. 26bis cpv. 3 OAI.

In concreto, sulla base delle

considerazioni sviluppate dal TCA nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025,

per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità al 1° gennaio 2024, si

pone quindi la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista

dall’art. 26bis cpv. 3 OAI, il reddito statistico da invalido debba essere

ulteriormente decurtato a titolo di deduzione per circostanze personali.

Ora, richiamata anche la

giurisprudenza federale secondo cui il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 137 V 71, 132 V 393, 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. consid. 2.2), questa

Corte ritiene che l’amministrazione in sede di determinazione del grado

d’invalidità mediante confronto dei redditi non ha abusato del proprio potere

d’apprezzamento (sulla giurisprudenza per cui di principio allorquando vi è una

capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento,

quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità

lavorativa e non vi è motivo di effettuare un’ulteriore riduzione per la stessa

ragione, cfr. le STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, 9C_635/2016 del 14

dicembre 2016 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016).

In effetti, in sede di

valutazione peritale il dr. med. __________ ha precisato che l’attività

adeguata per l’assicurato doveva rispettare i limiti funzionali seguenti: non

deve sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10 kg, deve cambiare

regolarmente postura, non deve lavorare in anteflessione o con rotazioni

recidivanti e rotazioni ripetute, non deve salire su scale a pioli o stare

inginocchiato a lungo. È in grado di camminare a lungo, può stare seduto anche

2.

ore, in piedi fermo massimo 30 minuti. Il paziente è in grado di fare lavori

di precisione leggeri e medi ma non lavori di precisione pesanti. È limitato

dalla necessità di prendere ogni tanto delle pause.

Il consulente in integrazione

professionale (SIP), il 30 dicembre 2024, alla luce delle conclusioni peritali,

ha stabilito che “a livello formale, in base ai limiti funzionali

riscontrati, esistono tutta una serie di attività adeguate allo stato di

salute. Infatti i limiti sono piuttosto contenuti a fronte invece di una

condizione soggettiva molto limitante. A titolo di esempio l’assicurato può

esercitare come aiuto venditore nel settore edile o magazziniere” (pag. 315

incarto AI).

Data quindi l’esistenza di un

ventaglio sufficiente di attività semplici e leggere che l’assicurato potrebbe

svolgere (nella misura dell’80% e nel rispetto di tali limitazioni), a ragione

l’amministrazione ha concluso escludendo l’applicazione di particolari riduzioni

sul reddito ipotetico da invalido, oltre a quella del 10%.

A tali conclusioni questo

Tribunale deve aderire, rilevato peraltro come le limitazioni funzionali in

discussione (carico massimo 10 kg e alternanza della postura al bisogno, non

deve lavorare in anteflessione o con rotazioni recidivanti e rotazioni ripetute,

non deve salire su scale a pioli o stare inginocchiato a lungo, in piedi

massimo 30 minuti, non lavori di precisione pesanti, deve prendere ogni tanto

delle pause) non presentano delle specificità tali da dover essere tenute in

particolare conto a titolo di deduzione sul salario statistico, oltre a quella

già ritenuta, considerata l’esistenza, giusta il SIP, di un ventaglio

sufficiente di attività semplici e leggere accessibili all’assicurato (cfr. la

STF 9C_446/2024 del 29 luglio 2025 con la quale il Tribunale federale ha negato

che la Corte cantonale avesse abusato del suo potere d’apprezzamento non

ammettendo alcuna deduzione sul salario statistico da invalida, negando in

particolare che le limitazioni funzionali dovute alle affezioni alla salute, l’età

e la durata dell’interruzione dell’attività lavorativa fossero nel caso

elementi suscettibili di influenzare le prospettive salariali dell’assicurata,

ritenuta abile nella misura del 50%, con un conseguente grado d’invalidità del

49% e la STF 8C_28/2025 del 7 luglio 2025 nella quale l’Alta Corte non ha

applicato nessuna deduzione per circostanze personali - lavoro a tempo parziale

e motivi di salute - nel caso di un assicurato inabile al lavoro al 30% in

attività adeguate).

Raffrontando quindi il

salario da valido di fr. 68'284.39 con quello da invalido di fr. 49'164.76, si

ottiene un grado d’invalidità del 28%, che non

dà diritto ad alcuna rendita.

2.10

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita

conferma.

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;

STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re

A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di

perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano

dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web

della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto

che, come spiegato in precedenza, il ricorrente non ha apportato alcuna

documentazione medica atta a mettere in dubbio le chiare conclusioni peritali, dalle

quali non vi è motivo di scostarsi, doveva apparire evidente che il rischio di

perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un

successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito

favorevole va giudicato inadempiuto.

Facendo

quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere

l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese, per complessivi fr.

500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti