32.2025.46
Richiesta di una rendita AI (seconda domanda) respinta perché il grado d'invalidità raggiunge solo il 28%. Conferma delle conclusioni della perizia reumatologica amministrativa. Raffronto dei redditi corretto. No assistenza giudiziaria
2 ottobre 2025Italiano57 min
perizia), ma poi a pag. 9 in alto afferma che anche con un rinforzo muscolare “dubito
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.46
cs
Lugano
2 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 maggio 2025
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1972, piastrellista,
il 23 maggio 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI a causa di
una lombalgia su discopatia L5-S1 con instabilità segmentaria.
1.2. Con decisione del 25 marzo 2019
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta poiché l’interessato presentava un grado
d’invalidità del 28%.
1.3. Il 23 gennaio 2024 RI 1 ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Esperiti gli accertamenti ritenuti
necessari, tra cui una perizia specialistica ad opera del dr. med. __________,
FMH medicina interna e reumatologia, l’Ufficio AI ha respinto la nuova domanda,
ritenendo che l’incapacità lavorativa è rimasta stabile rispetto a quanto
stabilito nel corso della precedente procedura.
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il
rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti. In seguito
dovranno essere aggiornati i redditi alla base del confronto tra redditi.
Il ricorrente, dopo aver
riassunto gli atti, critica la perizia del dr. med. __________. L’interessato sostiene
che vi siano alcune contraddizioni ed afferma che il referto è incompleto e non
consente di decidere con sufficiente tranquillità sulla sua capacità lavorativa
in attività sostitutive e rispettose dei limiti funzionali.
1.5. Il 27 maggio 2025 l’insorgente ha
inoltrato un’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1.
1.6. Con risposta del 17 giugno 2025
l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.7. Chiesta (doc. VII), ed ottenuta
(doc. VIII), una proroga, il ricorrente ha prodotto un referto di una RX
vertebrogramma in ortostatismo AP e laterale del 24 luglio 2025 eseguita presso
la __________ __________ (doc. IX).
1.8. Con osservazioni del 28 agosto
2025, cui ha allegato una presa di posizione dell’8 agosto 2025 del dr. med. __________
e del 26 agosto 2025 del medico SMR, dr.ssa med. __________, e trasmesse per
conoscenza al ricorrente il 3 settembre 2025 (doc. XII), l’Ufficio AI si è
riconfermato nelle sue conclusioni (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
La Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, prevede alla
cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Le
cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 prevedono che:
" Conformemente
alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto
ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile
il diritto attualmente in vigore.
In
concreto al momento della presentazione della (seconda) domanda (cfr. supra
consid. 1.3.) l’assicurato non beneficiava di una rendita AI (cfr. supra
consid. 1.2.). La seconda domanda di prestazioni è stata presentata il 23
gennaio 2024 a fronte di un’incapacità lavorativa totale nella precedente attività
dal 12 marzo 2017 (rapporto finale SMR pag. 313) e in attività adatta del 20%
dal 1° febbraio 2018 (rapporto finale SMR pag. 313), che tuttavia, nell’ambito
della precedente procedura, non ha dato diritto ad alcuna rendita (cfr. consid.
1.1 e decisione del 25 marzo 2019).
In seguito l’incapacità
lavorativa del ricorrente non è più cambiata secondo l’Ufficio AI, mentre
l’interessato fa valere un peggioramento dal 2 ottobre 2023/6 dicembre 2023
(cfr. doc. I, pag. 3), ossia dopo il 1° gennaio 2022.
Visto quanto precede, nel caso
concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
nel merito
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con
il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di
rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della
rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e
il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25%
di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità
supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso di specie l’insorgente ha inoltrato
una prima domanda di prestazioni in data 23 maggio 2017 a causa di una
lombalgia su discopatia L5-S1 con instabilità segmentaria (cfr. pag. 15-17
incarto AI).
Il
25 maggio 2018 il medico SMR, dr. med. __________, poste le diagnosi di
osteocondrosi di Modic I a livello L5-S1 senza evidenza di conflitti radicolari
e lieve protrusione erniaria a livello L1-L2 e L4-L5 senza conflitti
radicolari, ha stabilito che l’interessato era inabile al lavoro in maniera
completa nella sua precedente attività ed in attività adatte dal 12 marzo 2017
al 31 gennaio 2018. A partire dal 1° febbraio 2018 egli avrebbe potuto
esercitare un’attività leggera e confacente al suo stato di salute nella misura
dell’80% (pag. 112 incarto AI). Dopo aver sottoposto l’assicurato ad un
provvedimento professionale di lavoro a titolo di prova presso la ditta __________,
con decisione del 25 marzo 2019 l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una
rendita poiché dal raffronto dei redditi è emerso un grado d’invalidità del
28%.
In
seguito alla seconda domanda di prestazioni giunta il 23 gennaio 2024 (pag. 218
incarto AI), acquisiti gli atti medici ritenuti rilevanti, l’Ufficio AI ha
sottoposto l’interessato ad una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________,
FMH medicina interna e reumatologia, il quale nel referto del 13 dicembre 2024,
riassunti gli atti, descritta l’anamnesi familiare, patologica, personale e
socio-lavorativa, i reperti dell’esame e la valutazione medica, ha posto la
diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica su/con insufficienza muscolare e
alterazione degenerativa con osteocondrosi L5/S1 di tipo Modic I con
spondiloartrosi L5/S1 importante, restringimenti dei neuroforamini, lieve
gonartrosi bilaterale su/con iniziale artrosi femoro tibiale laterale e degenerazione
meniscale, sperone calcaneare destro e moderata periartropatia omero scapolare
bilaterale e moderata tendinopatia del sopraspinato.
Circa
la valutazione della coerenza e della plausibilità, il perito ha affermato:
" (…) Francamente
mi risulta difficile oggettivare i disturbi dichiarati dal paziente. Abbiamo sì
un’alterazione degenerativa a livello L5/S1 anche abbastanza importante, ma il
paziente non sta facendo assolutamente nulla per cercare di migliorare la
situazione. Il paziente parla di importanti dolori però deambula in modo
corretto senza zoppia ed è stato anche seduto in modo corretto senza riferire
particolari problemi, anzi in sala d’aspetto seduto con una gamba sull’altra
senza sofferenza. L’esame clinico stesso è blando e anche le nuove RX del
Ginocchio e l’ecografia delle due spalle non hanno mostrato alterazioni
degenerative maggiori.
(…)
Il paziente, secondo me, in sostanza non ha
fatto alcun percorso riabilitativo. Già nel 2017 il Dr. __________ proponeva un
rinforzo muscolare, ma il paziente ha fatto solo 7 sedute, a suo dire, con
peggioramento dei dolori, dopodiché ha smesso tutto e anche a casa non fa alcun
esercizio di rinforzo. Anche le infiltrazioni proposte poi poco dopo non sono
state fatte dal paziente e ultimamente ha avuto unicamente ancora valutazioni
neurochirurgiche con indicazione apparente per una stabilizzazione L4/S1, per
la quale il paziente sarebbe stato anche richiamato senza però alcuna decisione
da parte sua. Lui stesso sta chiuso in casa senza fare alcuna attività fisica.
Se poi guardo le ulteriori documentazioni mediche in tutti i rapporti viene
sempre riferito che il paziente ad un certo punto sparisce e non fa più niente.
Anche lo stesso medico curante Dr. Med. __________ vede il paziente solo a
momenti, l’ultima per riempire il foglio dell’AI e consiglia anche lui una
perizia. Senza un cambiamento radicale il paziente, anche con la voglia
veramente di iniziare un rinforzo, dubito che ci saranno dei miglioramenti.
Questi miglioramenti dipendono però sostanzialmente dalla volontà del paziente.
Per quel che riguarda il calcano abbiamo uno sperone calcaneare e anche li ci
vorrebbe della fisioterapia con onde d’urto ed esercizi di allungamento della
cerniera posteriore.
Le alterazioni visibili alle spalle e al
ginocchio sono compatibili con l’età del paziente.
7.2 Valutazione di capacità, risorse
e problemi
Il paziente presenta comunque a livello
della colonna lombare un’alterazione degenerativa importante a livello L5/S1.
Personalmente non credo che un intervento operatorio di stabilizzazione possa
portare ad un deciso miglioramento della situazione. Come piastrellista
l’attività è relativamente pesante, il paziente è da considerarsi inabile a
lavoro al 100% in un’attività però leggera dove il paziente non deve sollevare
ripetutamente i pesi superiori ai 10 kg, dove possa cambiare regolarmente
postura, dove non debba lavorare in anteflessione o con rotazioni recidivanti e
rotazioni ripetute, dove non debba salire su scale a pioli o stare
inginocchiato a lungo. Il paziente è in grado di camminare a lungo, può stare
seduto anche 2 ore, in piedi fermo massimo 30 minuti. Il paziente è in grado di
fare lavori di precisione leggeri e medi non lavori di precisione pesanti. Il
paziente presenta ancora un’abilità lavorativa di almeno l’80% dove il 20% è
limitato dalla necessità di prendere ogni tanto delle pause.
(…).
8.2.5 Come si sviluppa nel tempo
questa incapacità lavorativa?
Personalmente ritengo che questa incapacità
lavorativa sia rimasta stabile dall’ultima decisione AI del 25.03.2019 dove già
si parlava di un grado di inabilità AI del 28%. D’altro canto, se guardiamo
tutti i vari colleghi non prendono posizione sull’inabilità lavorativa e sempre
viene sottolineato come il paziente sia stato visto 1-2 volte e poi sia
scomparso. Lo stesso medico curante riferisce come vedendo il paziente
raramente consiglia una perizia.
(…).
Si chiede al perito di esprimersi sulla
data dell’eventuale peggioramento dell’inabilità lavorativa dopo il 25.03.2019.
Personalmente ritengo che non vi sia stato
un peggioramento della capacità lavorativa dal 25.11.2019 come è riferito
sopra.” (pag. 297-308 incarto AI)
Il
20 dicembre 2024 il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha confermato le
conclusioni del referto del dr. med. __________ ed ha accertato che il
ricorrente è inabile al lavoro al 100% come piastrellista indipendente dal 12
marzo 2017 ed abile al lavoro nella misura dell’80% in attività adeguate dal 1°
febbraio 2018, con le limitazioni ivi descritte (pag. 313 incarto AI).
Il
9 aprile 2024 il perito, dr. med. __________, ha preso posizione sull’ulteriore
documentazione medica prodotta dall’assicurato, rilevando come l’unico nuovo
documento è un referto del 7 marzo 2025 del dr. med. __________, __________ __________,
riferito alla visita del 6 febbraio 2025 dove “si conferma la diagnosi di
alterazione degenerativa mono-segmentare L5-S1 come da me già descritto anche
nella diagnosi della mia perizia al punto 6.3 dove parlo di alterazioni degenerative
con osteocondrosi L5-S1 di tipo MODIC I con spondiloartrosi L5-S1 importante e
ristringimento del neuro-forami”. Il perito ha concluso affermando:
" (…) Resto
sempre molto perplesso sul procedere, dove si vuole a tutti i costi offrire un
intervento operatorio invece di provare prima un trattamento conservativo
adeguato nonostante inoltre ci siano dei predittori per un’evoluzione negativa
dell’evoluzione dopo intervento (uno su tutti richiesta prestazioni AI). Resto
dunque molto perplesso riguardo ad un successo di un intervento di stabilizzazione
in queste condizioni.” (pag. 344 incarto AI)
Il
30 luglio 2025 il ricorrente ha prodotto una rx vertebrogramma in ortostatismo
ap e laterale del 24 luglio 2025 del dr. med. __________, viceprimario dell’Istituto
__________, del seguente tenore:
" (…) Sul
piano frontale la perpendicolare a C7 cade circa sul promontorio sacrale. Lieve
sollevamento dell’emibacino sinistro rispetto a destra di circa 7 mm. Non
significativa scoliosi.
Sul piano sagittale la perpendicolare a C7 cade anteriormente al
promontorio […] sacrale di circa 5 mm. Incidenza pelvica 50°, pendenza sacrale
47°. Lordosi lombare di 68°, cifosi dorsale di circa 40°. Restringimento in
ampiezza degli spazi intersomatici in sede lombare con segni di degenerazione
prevalentemente faccettaria, prevalentemente nel tratto L4-S1. Lieve
retrolistesi di L2 su L3.” (doc. IX/1)
Chiamato
ad esprimersi in merito l’8 agosto 2025 il perito, dr. med. __________, ha
affermato:
" (…) Il
vertebrogramma viene fatto con lo scopo pre-operatorio, in particolare per
vedere eventuali turbe statiche e l’incidenza pelvica che poi è importante per
come fissare i segmenti. Il vertebrogramma di base mostra una situazione
normale con una C7 che cade sul promontorio sacrale sul piano frontale (quindi
nessuno scompenso sagittale), un minimo sollevamento dell’emi-bacino sinistro
di 7 mm, non significativo visto che non causa significative scoliosi.
L’incidenza pelvica è individuale e in uno studio con multipli
soggetti sani, aveva un valore medio di 52°. Ho quindi detto come il paziente
presenta dunque un angolo di incidenza pelvico normale.
Il vertebrogramma di base non presenta ulteriori problematiche e
non posso fare altro che confermare la mia perizia in cui faccio già notare il
problema soprattutto di una alterazione degenerativa L5-S1. La lieve
retrolistesi di L2 su L3 è asintomatica. Ricordo che è stato tenuto conto
dell’alterazione degenerativa nella perizia visto che ho dato delle limitazioni
nella capacità lavorativa per attività pesanti.” (doc. XI/1)
Sulla
base della risposta del dr. med. __________, il medico SMR, dr.ssa med. __________,
il 26 agosto 2025 ha confermato le conclusioni del rapporto finale del 20
dicembre 2024 (doc. XI/2).
2.4. Per
quanto concerne l’aspetto medico, va rammentato che per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Le
perizie affidate dagli organi dell’amministrazione, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. In concreto, questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione
impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve
confermare le conclusioni della perizia reumatologica del 13 dicembre 2024 del
dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia (pag. 297 e seguenti
incarto AI).
Il referto è da considerare
dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso su tutte le
patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa
del ricorrente sulla base della visita effettuata presso di lui.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
Il
dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, dopo aver visitato il
ricorrente in data 11 dicembre 2024 ed aver esaminato tutti gli atti acquisiti
dall’Ufficio AI e prodotti dal ricorrente, esaminata l’anamnesi, preso atto dei
reperti oggettivi e posta la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica
su/con insufficienza muscolare e alterazione degenerativa con osteocondrosi
L5/S1 di tipo Modic I con spondiloartrosi L5/S1 importante, restringimenti dei
neuroforamini, lieve gonartrosi bilaterale su/con iniziale artrosi femoro
tibiale laterale e degenerazione meniscale, sperone calcaneare destro e
moderata periartropatia omero scapolare bilaterale e moderata tendinopatia del
sopraspinato, ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali ha ritenuto che la
capacità lavorativa dell’interessato in attività semplici e ripetitive non
abbia subito alcuna modifica rispetto a quanto stabilito dall’Ufficio AI
nell’ambito della precedente procedura.
Lo
specialista ha in particolare evidenziato come gli sia difficile oggettivare i
disturbi lamentati dall’assicurato, ricordando che quest’ultimo, pur indicando
di sentire importanti dolori, “deambula in modo corretto senza zoppia ed è
stato anche seduto in modo corretto senza riferire particolari problemi, anzi
in sala d’aspetto seduto con una gamba sull’altra senza sofferenza. L’esame
clinico stesso è blando e anche le nuove RX del Ginocchio e l’ecografia delle
due spalle non hanno mostrato alterazioni degenerative maggiori”.
Il
medico rileva poi che l’interessato “in sostanza non ha fatto alcun percorso
riabilitativo”, segnatamente per quanto concerne il rinforzo muscolare, e
non ha proseguito con le infiltrazioni propostegli. Inoltre, “se guardiamo
tutti i vari colleghi non prendono posizione sull’inabilità lavorativa […]”.
Lo
specialista ha infine evidenziato come pur in presenza di un’alterazione
degenerativa importante a livello L5/S1, un eventuale intervento di
stabilizzazione non potrebbe portare ad un deciso miglioramento della
situazione.
Dopo
aver confermato la totale inabilità lavorativa nella precedente attività di
piastrellista, ha accertato che anche in attività leggere e confacenti al suo
stato di salute, con le limitazioni ivi descritte, la capacità lavorativa è
rimasta immutata all’80%.
2.6. Le
ulteriori certificazioni mediche prodotte dal ricorrente dopo l’allestimento
della perizia del 13 dicembre 2024 non modificano la valutazione della capacità
lavorativa.
Il
referto del 7 marzo 2025 del dr. med. __________, redatto dopo la visita del 6
febbraio 2025, pone una diagnosi già nota (lombalgie meccaniche croniche con/su
degenerazione segmentaria L5-S1 con instabilità [cfr. punto 6.3 della perizia])
e conferma che “le immagini radiologiche (TC lombosacrale del 31.01.2024, RM
del lombo-sacrale del 28.11.2023, radiografie lombari statiche e dinamiche del
28.11.2023)”, “dimostrano cambiamenti degenerativi lombari globalmente
limitati all’eccezione del segmento L5-S1, sede di una degenerazione
segmentaria marcata e di segni di instabilità (vacuum nello spazio discale
L5-S1)”. Lo specialista ha in sostanza ribadito quanto rilevato dal dr.
med. __________, nel suo referto del 13 dicembre 2024. Il dr. med. __________
si sofferma poi sulla proposta di intervento di stabilizzazione e sulle
possibili conseguenze dell’operazione (“[…] ho sottolineato che vi è il
rischio di un’assenza di miglioramento o un miglioramento solamente parziale
della sindrome dolorosa […]”). Il medico non si è invece espresso in merito
alla capacità lavorativa del ricorrente.
Quanto
alla Rx vertebrogramma in ortostatismo ap e laterale del 22 luglio 2025,
prodotta con le osservazioni del 30 luglio 2025, va preliminarmente rilevato
che di principio non potrebbe essere presa in considerazione poiché è la data
della decisione impugnata (in concreto il 5 maggio 2025) che delimita il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.
pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno
2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019;
STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con
riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base
alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa.
Fatti
I fatti accaduti posteriormente e
che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30
settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V
366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Un
eventuale peggioramento dello stato di salute successivo al 5 maggio 2025 va di
principio fatto valere tramite una nuova richiesta di prestazioni.
In
ogni caso il dr. med. __________, che ha eseguito la vertebrogramma, non si
esprime in merito ad un’eventuale inabilità lavorativa del ricorrente, ma si
limita a descrivere l’esito dell’esame effettuato il 22 luglio 2025. Inoltre,
come rileva il dr. med. __________ nella presa di posizione dell’8 agosto 2025,
l’indagine effettuata viene eseguita con scopo pre-operatorio per rilevare
eventuali turbe statiche e l’incidenza pelvica, importante per stabilire come
fissare i segmenti. Lo specialista evidenzia che il vertebrogamma mostra una
situazione “normale con una C7 che cade sul promontorio sacrale sul piano
frontale (quindi nessuno scompenso sagittale), un minimo sollevamento
dell’emi-bacino sinistro di 7 mm, non significativo visto che non causa
significative scoliosi”. Il dr. med. __________ ha aggiunto che l’incidenza
“pelvica è individuale e in uno studio con multipli soggetti sani, aveva un
valore medio di 52°. Ho quindi detto come il paziente presenta dunque un angolo
di incidenza pelvico normale”. Lo specialista ha confermato che l’esame del
22 luglio 2025 “non presenta ulteriori problematiche e non posso fare altro
che confermare la mia perizia in cui faccio già notare il problema soprattutto
di una alterazione degenerativa L5-S1. La lieve retrolistesi di L2 su L3 è
asintomatica. Ricordo che è stato tenuto conto dell’alterazione degenerativa
nella perizia visto che ho dato delle limitazioni nella capacità lavorativa per
attività pesanti.”
Neppure
il referto radiologico allestito dal dr. med. __________ porta di conseguenza
ad una diversa valutazione della capacità lavorativa del ricorrente.
Né
di maggiore aiuto sono le critiche espresse dall’assicurato nella sua
impugnativa.
Egli
afferma che il perito contesta aspramente il suo atteggiamento per avere
interrotto la fisioterapia poiché gli provocava dolori (punto 7.1, pag. 8 della
perizia), ma poi a pag. 9 in alto afferma che anche con un rinforzo muscolare “dubito
che ci saranno dei miglioramenti”. Per cui, secondo l’interessato, la
critica è fine a sé stessa.
Tuttavia,
ad un’attenta lettura della pagina 9 del referto, emerge piuttosto che il
perito, invero tramite una frase un po' tortuosa, ritiene che il miglioramento
sarebbe possibile, ma che sarebbe dipeso da un’attitudine meno passiva da parte
dell’assicurato stesso (“Senza un cambiamento radicale il paziente, anche
con la voglia veramente di iniziare un rinforzo, dubito che ci saranno dei
miglioramenti, Questi miglioramenti dipendono però sostanzialmente anche dalla
volontà del paziente”). Ciò viene confermato dalla risposta alla domanda
8.3.1 dove il perito afferma in sostanza che mentre la capacità lavorativa
probabilmente non migliorerà neppure in caso di un’adeguata terapia, i dolori,
in caso di rinforzo muscolare, potrebbero diminuire (“Personalmente non
penso che il paziente possa migliorare la capacità lavorativa con un’adeguata
terapia, che il paziente non sta facendo per sua volontà, si può sicuramente
migliorare i dolori e rendere quindi più facile e meno doloroso effettuare dei
lavori come sopra descritti. Il paziente deve assolutamente effettuare un
rinforzo muscolare come già detto al Dr. __________ anni fa e come ripetuto da
altri vari medici che è la base per un miglioramento dei dolori”).
In
secondo luogo il ricorrente contesta l’affermazione del perito secondo cui le
alterazioni visibili alle spalle e al ginocchio sono compatibili con l’età del
paziente, nato nel 1972 (punto 7.1, pag. 9 della perizia).
A
questo proposito cita la RM alle ginocchia eseguita il 3 ottobre 2023 presso l’__________
di __________ dove figurerebbero alterazioni difficilmente riscontrabili “in
ogni paziente di quell’età”: “degenerazione del corno posteriore del
menisco mediale, compatibilmente con incipiente sottile fissurazione, Integro
il menisco laterale. Integri i legamenti del pivot centrale, i legamenti
collaterali ed il tendine popliteo. Lieve entesopatia cronica del tendine del
quadricipite sulla rotula. Piccolo ganglio del corpo di Hoffa di circa 6 x 5
mm. Modesto versamento articolare. Non significativa condropatia al comparto
esterno ed anteriore. Sottile fissurazione focale di III grado della
cartilagine della superficie di carico del condilo femorale mediale. Non edema
osseo”.
Questo
TCA rileva che il perito non ha affermato che ogni persona dell’età del
ricorrente presenta le medesime alterazioni riscontrate con la RM delle
ginocchia effettuata il 3 ottobre 2023, ma ha unicamente precisato che “le
alterazioni visibili alle spalle e alle ginocchia sono compatibili con l’età
del paziente”.
Del
resto, determinante non è tanto la compatibilità delle alterazioni presentate
dal ricorrente con la sua età, quanto piuttosto l’incidenza di tali alterazioni
sulla sua capacità lavorativa in attività adatte e confacenti al suo stato di
salute. Su questo punto il perito ha tra l’altro indicato che l’attività
leggera ed esigibile per l’assicurato deve consistere in un lavoro dove non
deve sollevare ripetutamente i pesi superiori ai 10 kg, dove possa cambiare
regolarmente postura, dove non debba lavorare in anteflessione o con rotazioni
recidivanti e rotazioni ripetute, dove non debba salire su scale a pioli o
stare inginocchiato a lungo, dove può stare seduto 2 ore, in piedi fermo al
massimo 30 minuti. È in grado di fare lavori di precisione leggeri e medi e non
lavori di precisione pesanti.
Lo
specialista ha pertanto preso in considerazione, nella valutazione della
capacità lavorativa, anche le alterazioni alle ginocchia figuranti nella RM del
3 ottobre 2023.
Va
qui rammentato che compito del medico consiste proprio nel porre un giudizio
sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Questo
TCA rileva inoltre che l’insorgente contesta le affermazioni del perito dr.
med. __________, specialista FMH in reumatologia, secondo cui le alterazioni da
lui presentate alle spalle e alle ginocchia sono compatibili con quelle
presentate da persone della sua età, senza comunque far riferimento, oltre al
referto del 3 ottobre 2023, ad alcuna documentazione medica che sosterrebbe il
contrario.
Va qui rammentato che in DTF 145
V 90, al consid. 3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle
assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti devono essere accertato d’ufficio dall’autorità (art. 43
LPGA). Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata
dall’obbligo delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di
produrre, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove
atte a comprovare i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato
deve sopportare le conseguenze dell’assenza di prove.
Infine
il ricorrente afferma che la TAC della colonna lombare nativa eseguita il 31
gennaio 2024 ha rilevato un peggioramento dello stato di salute rispetto alla
RMI del 22 marzo 2017 ed alla diagnosi posta nel corso della prima procedura. Per
l’assicurato la TAC ha infatti mostrato un assottigliamento dello spazio
intersomatico L5-S1 con fenomeni ex-vacuum discale, stenosi recessuale e
foraminale bilaterale e un emangioma di S2, senza che il perito abbia spiegato
per quale ragione questo peggioramento, unitamente alle nuove diagnosi alle
ginocchia e alle spalle non si riverbera né sul grado di inabilità lavorativa
del 20%, né sulla capacità lavorativa e sui suoi limiti funzionali.
A
torto.
Infatti,
il dr. med. __________, che ha preso in considerazione la TAC della colonna
lombare nativa del 31 gennaio 2024 (cfr. pag. 7 del referto), nella perizia ha
affermato che “l’esame clinico è blando e anche le nuove RX del Ginocchio e
l’ecografia delle due spalle non hanno mostrato alterazioni degenerative
maggiori”. Lo specialista ha pure precisato che l’assicurato, pur
lamentandosi di importanti dolori, deambula in maniera corretta senza zoppia ed
è stato seduto in modo corretto senza riferire particolari problemi, stando
anzi seduto in sala d’aspetto con una gamba sull’altra senza sofferenza (6.2
del referto).
Il
perito ha pertanto spiegato, seppure succintamente, per quale motivo le
diagnosi aggiuntive non hanno portato ad una modifica della capacità lavorativa
in attività leggere e nei limiti funzionali.
Non va del resto dimenticato che in DTF 141 V 9 il Tribunale
federale ha stabilito che nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e
6).
In
queste condizioni questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla
conclusione del perito secondo cui il ricorrente, completamente inabile al
lavoro nella precedente attività lavorativa, è abile all’80% in attività adatte
e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni descritte nella perizia
del 13 dicembre 2024 e che di conseguenza la sua capacità lavorativa è rimasta
stabile rispetto a quanto accertato nell’ambito della precedente procedura.
Tale
conclusione è del resto stata confermata anche dal medico SMR, dr.ssa med. __________.
A proposito del medico SMR il TCA ricorda che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR)
valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della
loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale
dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei.
Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello
stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e
motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività
precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le
risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini
qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i
servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli
assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI
prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza
agli uffici AI della regione.
In conclusione va confermato che l’insorgente è inabile al lavoro al
100% dal 12 marzo 2017 nell’attività precedentemente svolta di piastrellista
indipendente e abile all’80% dal 1° febbraio 2018 in attività leggere e
confacenti al suo stato di salute con le limitazioni indicate.
2.7. Non essendoci stata alcuna modifica
della capacità lavorativa, la Cassa ha confermato il grado d’invalidità del 28%
stabilito con la decisione 25 marzo 2019.
Il calcolo effettuato
dall’amministrazione, aggiornato al 2024 è corretto.
Per
quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato che l’art. 25 OAI
(principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo
l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i
contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a.
le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da
infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b.
le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la
LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.
Secondo
l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16
LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato
del lavoro in Svizzera.
Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi
determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i
valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio
federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se
nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori
indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.
Per
l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati
in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni
economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.
2.8. Per
quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il
danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio
2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato
sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima
dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli
ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti
variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per
il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di
almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di
cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95
per cento di questo valore centrale.
Secondo
l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito
con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5
per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui
all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività
lucrativa indipendente.
L’art.
26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito
non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente
precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici
di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima
formazione e condizioni professionali analoghe.
In
concreto, l’Ufficio AI, ritenuto che l’insorgente ha cessato l’attività di
piastrellista indipendente a fine dicembre 2016 e che il danno alla salute è
insorto il 12 marzo 2017 ha stabilito che l’interessato ha terminato la sua
attività per motivi estranei all’infortunio. Ritenuto inoltre che dal 2018
beneficia di prestazioni assistenziali e che non ha nessuna formazione
specifica, l’amministrazione ha fatto capo alle tabelle statistiche prendendo
in considerazione le attività semplici e ripetitive (cfr. pag. 123 e 314
incarto AI).
Il
calcolo dell’Ufficio AI, come si vedrà qui di seguito, è del resto più
favorevole per il ricorrente, ritenuto che prima del danno alla salute, secondo
le tassazioni prodotte nell’ambito della precedente procedura, l’interessato
aveva conseguito un reddito inferiore (fr. 28'000 nel 2016, fr. 41'000 nel
2015, fr. 26'000 nel 2014 e fr. 31'000 nel 2013; cfr. pag. 118-121 incarto AI).
Di conseguenza occorre
partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF
142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level
(RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,
il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta
che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività
semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI
2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad
un importo di fr. 63’660.- (fr. 5'305 X 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003,
consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée
normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il
salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr.
66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando tale dato al 2024,
considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da invalido
raggiunge i fr. 68'284.39 (66'365.55 : 100.3 X 103.2; [cfr. Tabella
T1.1.20, indice dei salari nominali Uomini, 2021-2024]).
2.9. Circa
il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute
(reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede
che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito
lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.
16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità
funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente
esigibile (cpv. 1).
Per
l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il
reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui
all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli
assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori
indipendenti dal sesso.
Secondo
l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a
causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità
funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per
cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una
deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
L’art.
26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore
determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una
deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può
lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis
pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.
Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente
alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli
Considerandi
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TF
ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni
fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni
di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il
tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale,
nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul
reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr.
STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le STF 9C_179/2013
del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6 con cui la
Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione del salario
statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5).
Con
sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 il
Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di
ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo
alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali
risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le
possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso
specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata,
sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla
prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.
Tornando
al caso di specie, anche per il reddito da invalido l’Ufficio
AI ha preso in considerazione il salario lordo mediamente percepito
dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale
(ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile
2016.
pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) evinto dall'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica, più
precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage_skill_level (salario mensile lordo
[valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il
sesso; cfr. anche DTF 142 V 178).
Come visto, tale reddito
aggiornato al 2024 ammonta a fr. 68'284.39.
Il salario da invalido va
poi ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr. 54'627.50.
L’Ufficio AI ha in
seguito applicato la deduzione generalizzata del 10% quale correttivo
per i salari statistici troppo elevati giusta l’art. 26 bis cpv. 3 OAI in
vigore dal 1° gennaio 2024, per un salario da
invalido pari a fr. 49'164.76.
In proposito, in una sentenza
35.2004.86
del 30 luglio 2025, in materia di assicurazione contro gli
infortuni, questa Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Abbondanzialmente,
va comunque rilevato che, nella DTF 150 V 410, emanata in materia di
assicurazione per l’invalidità, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda
frase LAI, tenuto conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali,
sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv.
3.
OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre
2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è
pertanto conforme al diritto federale.
In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva
determinato un tasso d’invalidità del 59% operando sul reddito statistico da
invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dell’attuale
giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato
non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto
opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione, fare
capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla
giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa disponibile
sotto forma di salari di riferimento corretti.
In questo modo, sempre secondo il TF, l’art. 26bis cpv.
3.
OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò
contravvenire al suo testo.
In particolare, l’Alta Corte ha chiarito che i materiali
legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore
formale è quella che si tenga conto essenzialmente della precedente
giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). D’altro
canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a disposizione
dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo dei
redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via: invece di una
riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di
caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico
né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera
globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e
meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al
10% (cfr. art. 26bis cpv. 3
OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce una
restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in precedenza,
esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid. 5a/cc (cfr.
consid. 9.4.3).
Infine, la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a
ottenere un risultato il più possibile concreto nella valutazione
dell’invalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si riflettono
nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2;
148.
V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid.
5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la
necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale e alla
base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si
spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali
non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero
senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di
specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3,
prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377
del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).
Nella lettera circolare AI n. 445 del 26 agosto 2024, l’UFAS ha
espresso l’opinione secondo la quale la DTF 150 V 410, non avrebbe nessuna
incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2024,
siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto a proposito dell’art. 26bis
cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023. A suo avviso,
pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024 varrebbe unicamente la nuova
riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in relazione con la precedente
riduzione del 10% per attività a tempo parziale (20% in totale).
Secondo questo Tribunale, nonostante la modifica introdotta a far
tempo dal 1° gennaio 2024, l’art. 26bis
cpv. 3 OAI continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale
quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.
Nella misura in cui stabilisce che dal 1° gennaio 2024 le
decurtazioni applicabili sul reddito statistico da invalido sarebbero quelle
esaustivamente (“Non sono ammesse ulteriori
deduzioni.”) previste dalla
norma d’ordinanza appena menzionata, ovvero una deduzione forfettaria del 10%
e, eventualmente, in caso di attività a tempo parziale del 50% o inferiore, una
ulteriore del 10%, anche la direttiva dell’UFAS appena citata non rispetta il
diritto federale ed è di conseguenza inapplicabile (circa il valore di una
direttiva amministrativa per il giudice delle assicurazioni sociali, cfr., tra
le tante, DTF 147 V 79 consid.
7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1; 137 V 434 consid. 4.2; 133 V 169
consid. 10.1).
In questo senso, il TCA constata che, rispetto alla versione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI in
vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale contemplava unicamente una deduzione
del 10% per attività lucrativa a tempo parziale), con quella entrata in vigore
il 1° gennaio 2024 l’autore dell’ordinanza si è di fatto limitato a introdurre
una riduzione supplementare del 10% volta a correggere una distorsione insita
nella determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle
tabelle RSS, applicabile dunque a prescindere dalle circostanze concrete del
caso di specie. È pertanto evidente che, una volta ancora, non si è tenuto
conto appieno della precedente giurisprudenza federale riguardante la
valutazione dell’invalidità, e ciò contrariamente alla volontà del legislatore
formale risultante dall’interpretazione della norma di delega di cui all’art.
28a cpv. 1 seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid. 9.4.2).
Anche da questo punto di vista, appare opportuno, trattandosi dei
fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro
ponderazione, continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis
cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo
complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.
La conclusione alla quale è appena pervenuto il TCA è peraltro
condivisa anche dalla dottrina.
In un articolo pubblicato in: SZS/RSAS 3/2025, p. 161 ss., Michael
E. Meier si è infatti pronunciato segnatamente nei seguenti termini:
(…).
Der Elefant im Raum
ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si tratta della DTF
150.
V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen ab dem 1. Januar
2024.
auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom 26. August 2024
nicht unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine Auswirkungen auf
Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das Bundesgericht nur zu
Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum 31. Dezember 2023
geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der neue
10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV), allenfalls
in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit (total 20%).
So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.
Nimmt man den Willen
des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die Delegation in Art. 28a cpv. 1 IVG nun
rechtskonform umgesetzt wurde, ist der Pauschalabzug von 10% eine ebenso
ungenügende Lösung wie die als rechtswidrig gerügte ursprüngliche Streichung
sämtlicher Abzüge. National- und Ständerat haben dem Bundesrat mit der Motion
Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich aufgezeigt, dass ein dringlicher
Handlungsbedarf in Form von für die Invaliditätsbemessung adaptierten
Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht berief sich mehrfach darauf, dass
“mangels verfügbarer Alternative in Form berichtigter Tabellenlöhne” weiterhin
Tabellenlohnabzüge notwendig seien. Offenbar zeichnen Legislative und
Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit einen Weg vor, den die Exekutive
partout nicht zu gehen bereit ist. (…)”
Queste sono invece le considerazioni espresse in proposito da Nathalie
Lang:
(…).
Der
seit 1.1.2024 geltende Pauschalabzug führt zwar zu einer realitätsnäheren
Bemessungsgrundlage und einer gewissen Besserstellung der Versicherten. Dennoch
ist aber davon auszugehen, dass mit der Abschaffung eines zusätzlichen
leidensbedingten Abzugs dem Willen des Gesetzgebers nicht nachgekommen wurde.
Denn mit der Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs. 1 IVG wurde der Bundesrat
beauftragt, die in der Rechtsprechung definierte Praxis zum Validen- und
Invalideneinkommen zu regeln und die ebenfalls von der Rechtsprechung
entwickelten Korrekturen vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für einen
leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein
entsprechender Abzug erfolgen soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines
Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger
kann daher nicht abschliessend sein, weil sie letztendlich gegenüber der
bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist daher zu erwarten, dass auch ab
1.1.2024
neben dem Pauschalabzug ein leidensbedingter Abzug möglich ist, falls
es im Einzelfall gerechtfertigt ist. Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer
der Betriebszugehörigkeit, der Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie
finden im Pauschalabzug keine Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die Beurteilung
der medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht erkannte zu
Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als Instrument für
eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E.
9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass auch bei der
Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte Bestimmung des
Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei Vorliegen von
konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher Abzug in Form
eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).”
(Basler Kommentar ATSG
– Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)
In una sentenza 9C_188/2025 del
31.
luglio 2025 il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere
se, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da
invalido e della loro ponderazione, sia opportuno, anche dopo l’entrata in
vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, continuare ad applicare
a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza
federale e, quindi, procedere se del caso ad ulteriori decurtazioni sul reddito
statistico da invalido a titolo di deduzione per circostanze personali:
" 8.4. Was das Invalideneinkommen 2024 anbelangt, so bringt die
Beschwerdeführerin vor, auch die seit dem 1. Januar 2024 geltende Regelung von
Art. 26 bis Abs. 3 IVV sei gesetzeswidrig resp. zu restriktiv, weshalb die
Rechtsprechung von BGE 150 V 410 E. 10.6 darauf ebenfalls anwendbar sei. Wie es
sich verhält, kann offenbleiben. Auch wenn der Beschwerdeführerin
beigepflichtet werden wollte, leuchtet nicht ein, weshalb zum in der
Verordnungsbestimmung vorgegebenen Pauschalabzug von 10 resp. 20 % zusätzlich
ein weiterer Abzug von bis zu 25 % gewährt werden müsste. Laut BGE 150 V 410 E.
10.6
ist nur insoweit, als über den durch die Verordnungsbestimmung
vorgegebenen Rahmen (pauschalisierter Abzug) hinaus Bedarf an weitergehender
Korrektur besteht, ergänzend auf die bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze zum
Abzug vom Tabellenlohn zurückzugreifen. Nach diesen Grundsätzen, die durch BGE 150 V 410 nicht geändert wurden, ist der Tabellenlohnabzug nach den Umständen
im Einzelfall gesamthaft zu schätzen; zudem darf er höchstens 25 % betragen
(vgl. BGE 126 V 75 E. 5b/bb und cc). Auch im Zusammenhang mit dem
Invalideneinkommen 2024 resp. mit der Höhe des Tabellenlohnabzugs von 10 % ist
eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung weder geltend gemacht noch
ersichtlich, weshalb ebenfalls kein Bedarf an weitergehender Korrektur
besteht. » (consid. 8.4.)
In quell’occasione l’Alta Corte,
chiamata a pronunciarsi sul caso di un’assicurata, attiva professionalmente a
tempo parziale e per il resto casalinga, giudicata abile in misura del 60% in
ogni attività con un conseguente grado d’invalidità dal 1° gennaio 2024 del
39%, ha ritenuto che l’amministrazione non aveva abusato del suo potere
d’apprezzamento applicando (solo) la riduzione del 10% sul salario statistico
da invalida prevista dall’art. 26bis cpv. 3 OAI.
In concreto, sulla base delle
considerazioni sviluppate dal TCA nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025,
per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità al 1° gennaio 2024, si
pone quindi la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista
dall’art. 26bis cpv. 3 OAI, il reddito statistico da invalido debba essere
ulteriormente decurtato a titolo di deduzione per circostanze personali.
Ora, richiamata anche la
giurisprudenza federale secondo cui il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 137 V 71, 132 V 393, 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. consid. 2.2), questa
Corte ritiene che l’amministrazione in sede di determinazione del grado
d’invalidità mediante confronto dei redditi non ha abusato del proprio potere
d’apprezzamento (sulla giurisprudenza per cui di principio allorquando vi è una
capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento,
quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità
lavorativa e non vi è motivo di effettuare un’ulteriore riduzione per la stessa
ragione, cfr. le STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, 9C_635/2016 del 14
dicembre 2016 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016).
In effetti, in sede di
valutazione peritale il dr. med. __________ ha precisato che l’attività
adeguata per l’assicurato doveva rispettare i limiti funzionali seguenti: non
deve sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10 kg, deve cambiare
regolarmente postura, non deve lavorare in anteflessione o con rotazioni
recidivanti e rotazioni ripetute, non deve salire su scale a pioli o stare
inginocchiato a lungo. È in grado di camminare a lungo, può stare seduto anche
2.
ore, in piedi fermo massimo 30 minuti. Il paziente è in grado di fare lavori
di precisione leggeri e medi ma non lavori di precisione pesanti. È limitato
dalla necessità di prendere ogni tanto delle pause.
Il consulente in integrazione
professionale (SIP), il 30 dicembre 2024, alla luce delle conclusioni peritali,
ha stabilito che “a livello formale, in base ai limiti funzionali
riscontrati, esistono tutta una serie di attività adeguate allo stato di
salute. Infatti i limiti sono piuttosto contenuti a fronte invece di una
condizione soggettiva molto limitante. A titolo di esempio l’assicurato può
esercitare come aiuto venditore nel settore edile o magazziniere” (pag. 315
incarto AI).
Data quindi l’esistenza di un
ventaglio sufficiente di attività semplici e leggere che l’assicurato potrebbe
svolgere (nella misura dell’80% e nel rispetto di tali limitazioni), a ragione
l’amministrazione ha concluso escludendo l’applicazione di particolari riduzioni
sul reddito ipotetico da invalido, oltre a quella del 10%.
A tali conclusioni questo
Tribunale deve aderire, rilevato peraltro come le limitazioni funzionali in
discussione (carico massimo 10 kg e alternanza della postura al bisogno, non
deve lavorare in anteflessione o con rotazioni recidivanti e rotazioni ripetute,
non deve salire su scale a pioli o stare inginocchiato a lungo, in piedi
massimo 30 minuti, non lavori di precisione pesanti, deve prendere ogni tanto
delle pause) non presentano delle specificità tali da dover essere tenute in
particolare conto a titolo di deduzione sul salario statistico, oltre a quella
già ritenuta, considerata l’esistenza, giusta il SIP, di un ventaglio
sufficiente di attività semplici e leggere accessibili all’assicurato (cfr. la
STF 9C_446/2024 del 29 luglio 2025 con la quale il Tribunale federale ha negato
che la Corte cantonale avesse abusato del suo potere d’apprezzamento non
ammettendo alcuna deduzione sul salario statistico da invalida, negando in
particolare che le limitazioni funzionali dovute alle affezioni alla salute, l’età
e la durata dell’interruzione dell’attività lavorativa fossero nel caso
elementi suscettibili di influenzare le prospettive salariali dell’assicurata,
ritenuta abile nella misura del 50%, con un conseguente grado d’invalidità del
49% e la STF 8C_28/2025 del 7 luglio 2025 nella quale l’Alta Corte non ha
applicato nessuna deduzione per circostanze personali - lavoro a tempo parziale
e motivi di salute - nel caso di un assicurato inabile al lavoro al 30% in
attività adeguate).
Raffrontando quindi il
salario da valido di fr. 68'284.39 con quello da invalido di fr. 49'164.76, si
ottiene un grado d’invalidità del 28%, che non
dà diritto ad alcuna rendita.
2.10
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita
conferma.
2.11
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;
STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re
A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di
perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano
dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web
della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto
che, come spiegato in precedenza, il ricorrente non ha apportato alcuna
documentazione medica atta a mettere in dubbio le chiare conclusioni peritali, dalle
quali non vi è motivo di scostarsi, doveva apparire evidente che il rischio di
perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un
successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito
favorevole va giudicato inadempiuto.
Facendo
quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere
l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per complessivi fr.
500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti