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Decisione

32.2025.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 gennaio 2026Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.6. Secondo

costante giurisprudenza STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

2.7. Nel caso

in esame, per quel che concerne la parte salariata (definita nella misura del

50%), l’assicurata è stata peritata dal dr. med. ______, il quale con rapporto

del 16 settembre 2023 ha valutato un’incapacità lavorativa del 30%

nell’abituale attività, da intendersi come riduzione di rendimento in

un’attività a tempo pieno. In attività rispettose delle limitazioni fisiche e

di carico, l’abilità lavorativa è stata valutata al 100% (inc. CM, doc. 249).

L’amministrazione

ha poi disposto una perizia psichiatrica presso il ______. Con rapporto 15

aprile 2024 i periti – diagnosticate una sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD 10: F45), un disturbo da personalità misto (tratti dipendenti,

evitanti e ansiosi al momento attuale: ICD 10: F61.0) e una distimia (ICD 10:

F34.1) – hanno valutato una capacità lavorativa del 50% sia nell’abituale attività

che in quella adeguata. Il ______ ha poi precisato che l'incapacità lavorativa

del 30% valutata dal reumatologo per l'attività abituale deve essere almeno

parzialmente sommata al 50% per motivi psichiatrici (doc. 153).

In

merito all’attività abituale, il perito psichiatra ha evidenziato

(sottolineatura del redattore):

" La capacità lavorativa in qualità di commessa, in una

piccola bottega di paese a gestione familiare, è pari al 50%, inteso sia come

riduzione del tempo di impiego sia come riduzione del rendimento, calcolato su

un tempo pieno.

Cronologicamente, la capacità lavorativa risulta ridotta dal punto di

vista esclusivamente psichiatrico almeno dal gennaio 2023.

La riduzione del 50% dal punto di vista psichiatrico

andrebbe, a mio avviso, per lo meno in parte sommata all’inabilità lavorativa

dal punto di vista reumatologico, in quanto il Dr. ______, nella sua perizia,

segnala la fibromialgia e altre problematiche psichiatriche tra le diagnosi con

Considerandi

influsso sulla capacità lavorativa.”

(perizia punto 8.1., pag. 641)

Per

quanto riguarda, invece, la capacità lavorativa in attività adeguata, nella

perizia si legge (sottolineatura del redattore):

" Allo stato attuale è difficile intravedere un’attività

maggiormente adeguata rispetto a quella di commessa in una piccola bottega di

paese, in ambiente familiare, che

sembra essere l’attività più idonea e calzante per l’assicurata. È difficile

immaginarla, per esempio, in fabbrica oppure in un’attività completamente

indipendente, scevra da controllo di terzi e quindi con un aumento della responsabilità.

L’attività adeguata, quindi, è la stessa e corrisponde all’attività

abituale; di conseguenza, i periodi di incapacità lavorativa sono i medesimi

come indicato sopra.”

Esaminate

le due perizie, con annotazioni 29 aprile 2025 il SMR ha ritenuto, a partire

dal 14 settembre 2023, un’incapacità del 65% nell’abituale attività (incapacità

lavorativa del 30% dal punto di vista reumatologico parzialmente sommata a

quella psichiatrica del 50%) e del 50% in attività adeguate (doc. 152).

La

ricorrente sostiene invece che anche in attività adeguate l’incapacità globale

debba essere del 65%. Rileva infatti che se dal punto di vista della

problematica psichiatrica la perizia ______ ha stabilito che la residua

capacità lavorativa restante è del 50% e che l'attività adeguata corrisponde

all'attività abituale (commessa in piccola bottega di paese a gestione

famigliare), non si giustifica una diversa valutazione della capacità

lavorativa per l'attività adeguata e quella abituale.

A ragione.

Nelle

attività adeguate il perito reumatologo non ha riscontrato alcuna incapacità

lavorativa, motivo per cui, contrariamente all’abituale attività, al grado

d’impedimento somatico del 30% non va (parzialmente) sommato alla problematica

psichiatrica.

Inoltre,

con rapporto 29 aprile 2024 il Consulente AI, tenuto

conto del percorso di ricerca d’impiego presso ______ (durante il quale l’assicurata

ha avuto due colloqui di lavoro, una prova lavorativa, poi fallita; cfr.

rapporto 30 settembre 2024 in doc. 164), ha

individuato, quali attività adeguate, quelle già svolte in passato, quale

operaria in industria leggera, commessa di vendita al dettaglio in piccoli

contesti o presso distributori di benzina (pag. 674).

Tuttavia,

come giustamente evidenziato nelle osservazioni 18 agosto 2025 della

ricorrente, la possibilità di riprendere il ruolo di operaia in

industria leggera (svolta tra il 1985 ed il 1990 in un’industria tessile e poi

in una fabbrica di orologi; cfr. anamnesi professione della perizia ______ del

20.

agosto 2019 in pagg. 334 e 335; curriculum vitae in pag. 519) è da

considerare poco realistica, ricordato che nella perizia il ______ (punto no.

8.

) aveva ritenuto “difficile immaginarla [l’assicurata ndr] per esempio in

fabbrica”. Non va poi dimenticata la grave disabilità nella flessibilità psicologica

causata da un disturbo di personalità, che si manifesta con difficoltà ad

affrontare situazioni e persone nuove, evidenziata nella perizia ______ (cfr.

punto no. 7.4 in pag. 640). Questa scarsa adattabilità impedisce pertanto il

rientro in un ambiente lavorativo nuovo. Di conseguenza, l'attività di commessa in piccoli

contesti territoriali, che l'assicurata conosce bene avendola

esercitata per 30 anni in ______, risulta essere l'unica attività adeguata.

Ne

consegue che l’attività adeguata coincide con l’attività abituale, motivo per

cui la limitazione della capacità lavorativa corrisponde al 65%.

Pertanto,

visto quanto sopra, non si pone la questione dell’asserita non reintegrabilità

nel mercato equilibrato del lavoro (cfr.

pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V 124 consid. 6.2.), comunque

implicitamente ammessa dall’assicurata nelle già citate osservazioni 18 agosto

2025.

2.8

Accertata

dal settembre 2024 un’inabilità lavorativa del 65% sia nell’abituale attività

che in quelle adeguate, il calcolo del grado d’invalidità esposto nel ricorso

va confermato.

Tenuto

conto di un reddito senza invalidità fissato dall’Ufficio AI, con l’utilizzo

dei dati salariali statistici, a fr. 56'007,80 (ammesso dall’assicurata), il

reddito da invalida, rimasto incontestato, corrisponde a fr. 15'682,20 (ossia

il 65% di 56'007,20 con riduzione del 20% ex art. 26bis cpv. 3 OAI riconosciuta

dall’amministrazione).

Dal

raffronto dei redditi risulta un’invalidità del 71,99% che, vista la quota

parte quale salariata del 50%, corrisponde ad un grado d’invalidità parziale

del 35,99%.

Sommata

all’invalidità parziale quale casalinga del 7%, rimasta in- contestata, il

grado d’incapacità al guadagno globale è del 42’99%, arrotondato al 43%.

Ne

consegue che, dal 1° gennaio 2024 l’assicurata ha diritto ad una rendita

d’invalidità del 43%.

Confermato

è invece il grado d’invalidità globale del 57% relativo al periodo 1° ottobre

2022.

– 31 dicembre 2023. Infatti, tenuto conto di un grado d’invalidità quale

salariata del 100% riconosciuto dall’amministrazione, vista la quota parte del

50% il grado d’invalidità parziale corrisponde al 50%. A questo va aggiunto il

grado d’invalidità parziale quale casalinga del 7% (13,99:2).

In

accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è riformata nel senso che

l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2022 (con

versamento dal 1° ottobre 2023, trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29

cpv. 1 LAI) ed a una prestazione per un grado d’invalidità del 43% dal 1°

gennaio 2024 e continua.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà all’insorgente

fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI1 ha diritto ad una rendita d’invalidità del 57% dal

1° ottobre 2022 e del 43% dal 1° gennaio 2024.

2. Le

spese di fr. 500 sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti