32.2025.47
Rendita di un'assicurata con attività lucrativa parziale. Contestata l'invalidità parziale quale salariata, censura ammessa dal TCA. Di conseguenza, riconoscimento di un grado d'invalidità maggiore di quello stabilito con la decisione impugnata
12 gennaio 2026Italiano25 min
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.47
BS
Lugano
12 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2025 di
RI1,
______
rappr. da: RA1,
______
contro
la decisione del 25 aprile 2025
emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità,
6501
Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione del 22 marzo 2017 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI1, ritenuta
salariata al 50% e casalinga al 50%, il diritto alla rendita intera, per un
grado d’invalidità del 100% dal 1º marzo 2016 al 30 settembre 2016, con versamento
effettivo della prestazione dal 1º giugno 2016 (doc. 62, salvo diversa
indicazione, i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI
prodotti con la risposta di causa).
Successivamente,
con decisione del 3 gennaio 2018, l’amministrazione non è entrata nel merito
della nuova domanda di prestazioni che era stata presentata a novembre 2017
(cfr. doc. 71 e 73).
A
fronte di un’ulteriore nuova domanda del maggio 2018, l’Ufficio AI ha disposto
ulteriori accertamenti medici, tra cui una perizia pluridisciplinare del 20
agosto 2019 (inc. AI, doc. 102), ripresa poi dal SMR con rapporti del 21 agosto
e del 15 novembre 2019 (doc. 101 e 114). Dopo aver svolto un’ulteriore
inchiesta economica per casalinghe (doc. 106 e 107), l’Ufficio AI ha poi
determinato un grado d’invalidità del 30%, negando, con decisione del 18
novembre 2019, il diritto a prestazioni (doc. 116).
1.2. Nell’aprile
2023 l’assicurata ha presentato un’altra nuova domanda di prestazioni (inc. AI,
doc. 119). Dopo aver attuato misure volte a favorire l’integrazione (doc. 132,
135), l’amministrazione ha acquisito la perizia reumatologica del
16 settembre 2023 redatta dal dr. med. ______ per conto di ______, che ha valutato
un’incapacità lavorativa del 30% nell’attività abituale, ma nessuna
limitazione in attività adeguate (inc. CM, doc. 249). L’amministrazione ha poi ordinato
una perizia psichiatrica presso il ______, il quale con rapporto del 15 aprile
2024 ha ritenuto data una capacità lavorativa del 50% (riduzione di rendimento
in un impiego a tempo pieno) sia nell’attività abituale che in una adeguata. Il
______ ha inoltre specificato che nell’abituale attività l’incapacità del 30%
valutata dal reumatologo deve essere almeno in parte cumulata con quella
psichiatrica (doc. 153).
Le conclusioni
peritali sono state analizzate dal SMR nel rapporto del
29 aprile 2024, che globalmente ha quantificato l’inabilità nell’attività
abituale al 60% dal 18 gennaio 2018, al 100% dal 10 ottobre 2022 e al 65% dal
14 settembre 2023; in attività adeguate al 20% dal 18 gennaio 2018,
al 100% dal 10 ottobre 2022 e al 50% dal 14 settembre 2023. Dopo un’inchiesta
per casalinghe (concludente per un’inabilità del 13,99% nelle mansioni
domestiche; doc. 156–157) e un percorso di orientamento professionale (doc.
160, 165), con progetto di decisione del 6 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha determinato
mediante il cosiddetto metodo misto un grado d’invalidità del 57%,
limitatamente al periodo 1º ottobre 2022 - 31 dicembre 2023, poiché dal 2024 il
grado di invalidità globale risultava del 38%. Il versamento è stato fissato
dal 1º ottobre 2023 trattandosi di una domanda tardiva (doc. 171).
La
documentazione medica successivamente prodotta dall’assicurata (doc. 175) è stata
ritenuta dal SMR, con rapporto del 22 marzo 2025, non idonea a modificare le precedenti
valutazioni (doc. 177). Di conseguenza, con decisione del
25 aprile 2025, l’Ufficio AI ha confermato la rendita temporalmente limitata
(doc. 179).
Con email del
28 aprile 2025, l’assicurata ha trasmesso ulteriore documentazione (doc.
181–182) valutata non rilevante dal SMR con rapporto del 29 aprile 2025 (doc.
184). Con email del 30 aprile 2025, l’Ufficio AI ha pertanto confermato
la decisione (doc. 186).
1.3. Contro la
decisione 25 aprile 2025, l’assicurata, rappresentata da RA1, ha interposto il
presente ricorso, postulando in via principale il diritto ad una rendita intera
con versamento, causa domanda tardiva, dal 1°ottobre 2023 e, in via subordinata,
ad una rendita del 57% con versamento dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 e
del 43% dal 1° gennaio 2024. La ricorrente sostiene che anche in attività
adeguate, il grado d’incapacità lavorativa globale debba essere del 65% come in
quelle abituali. Afferma inoltre che, a causa delle limitazioni psichiatriche
specifiche, non può essere integrata nel mercato del lavoro. Contestualmente chiede
l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la
risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso,
confermando la valutazione di una capacità lavorativa residua del 50% in
attività adeguate e sostenendo l’esistenza di un mercato del lavoro equilibrato
nel quale tale capacità possa essere utilizzata.
1.5. Con
scritto del 18 agosto 2025 la ricorrente ha ribadito le tesi
ricorsuali.
1.6. Il 2
settembre 2025 l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di reiezione del
ricorso.
1.7. Con
lettera del 23 ottobre 2025 la patrocinatrice dell’assicurata ha comunicato il
ritiro dell’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente, beneficiaria di una rendita per un
grado d’invalidità del 57% dal 1º ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, ha diritto o
meno ad una rendita intera dal 1° ottobre 2022 con versamento, causa domanda
tardiva, dal 1°ottobre 2023 e, in via subordinata, ad una prestazione d’invalidità
del 57% con versamento dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 e del 43% dal 1°
gennaio 2024.
Contestata
è l’invalidità della parte salariale (quota parte del 50%).
Incontestata
è invece la limitazione del 13.99% quale casalinga.
Va qui
rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione
impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (RU 2021 705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022) prevede che “Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
La
cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di
rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante
avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e
dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica
determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della
LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica
determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
In
concreto, l’assicurata è stata posta al beneficio del diritto alla rendita dal 1º
ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. Ne consegue che applicabili sono le
disposizioni in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità
sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007,
pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la
sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non
può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha
avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e
c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3);
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado
d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un
quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una
quota del 2,5% (cpv. 4).
In
virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se
non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata
dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio
2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Nel caso in cui, invece,
l'interessato esercitava, prima di essere invalido (o comunque avrebbe svolto
in assenza dei fattori invalidanti), soltanto a tempo parziale un'attività
lucrativa, torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, che prevede che il grado di
invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolgeva anche le mansioni consuete, il grado di invalidità per questa
attività è valutato secondo il capoverso 2 e quindi occorre determinare la
parte dell'attività lucrativa e la parte dello svolgimento delle mansioni
consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo misto".
L'art. 27
cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete
secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica si
intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai
familiari.
Secondo
l'art. 27bis cpv. 1 OAI, per valutare il grado d'invalidità degli assicurati
che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti
gradi d'invalidità:
a. il grado d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa;
b. il grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete.
L'art. 27bis
cpv. 2 OAI dispone che per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito
dell'attività lucrativa:
a. il
reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa
corrispondente a un grado d'occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con
invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un
grado d'occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale
determinante;
c. la perdita di
guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d'occupazione che
l'assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.
Per il
calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete, per l'art.
27bis cpv. 3 OAI:
a. viene determinata
la quota percentuale che le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello
svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui
alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado
d'occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un'attività lucrativa
esercitata a tempo pieno.
Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo
misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete
possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio
dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in caso di impossibilità
dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di un'attività che può essere
tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360
consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la
pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la
preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia
dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la
manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri
familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività
dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e
l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi
vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e
l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono
già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le
attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo
l'insorgere del danno alla salute.
Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie
spese già prima dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste
attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano a
essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete
nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle attività
fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte al di
fuori dell'economia domestica – le attività artistiche e di pubblica utilità
vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere
eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività equiparate a
un'attività lucrativa e quindi da considerare come mansioni consuete (DTF 125 V
157 consid. 5c/bb).
2.5. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del
14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.6. Secondo
costante giurisprudenza STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
2.7. Nel caso
in esame, per quel che concerne la parte salariata (definita nella misura del
50%), l’assicurata è stata peritata dal dr. med. ______, il quale con rapporto
del 16 settembre 2023 ha valutato un’incapacità lavorativa del 30%
nell’abituale attività, da intendersi come riduzione di rendimento in
un’attività a tempo pieno. In attività rispettose delle limitazioni fisiche e
di carico, l’abilità lavorativa è stata valutata al 100% (inc. CM, doc. 249).
L’amministrazione
ha poi disposto una perizia psichiatrica presso il ______. Con rapporto 15
aprile 2024 i periti – diagnosticate una sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD 10: F45), un disturbo da personalità misto (tratti dipendenti,
evitanti e ansiosi al momento attuale: ICD 10: F61.0) e una distimia (ICD 10:
F34.1) – hanno valutato una capacità lavorativa del 50% sia nell’abituale attività
che in quella adeguata. Il ______ ha poi precisato che l'incapacità lavorativa
del 30% valutata dal reumatologo per l'attività abituale deve essere almeno
parzialmente sommata al 50% per motivi psichiatrici (doc. 153).
In
merito all’attività abituale, il perito psichiatra ha evidenziato
(sottolineatura del redattore):
" La capacità lavorativa in qualità di commessa, in una
piccola bottega di paese a gestione familiare, è pari al 50%, inteso sia come
riduzione del tempo di impiego sia come riduzione del rendimento, calcolato su
un tempo pieno.
Cronologicamente, la capacità lavorativa risulta ridotta dal punto di
vista esclusivamente psichiatrico almeno dal gennaio 2023.
La riduzione del 50% dal punto di vista psichiatrico
andrebbe, a mio avviso, per lo meno in parte sommata all’inabilità lavorativa
dal punto di vista reumatologico, in quanto il Dr. ______, nella sua perizia,
segnala la fibromialgia e altre problematiche psichiatriche tra le diagnosi con
Considerandi
influsso sulla capacità lavorativa.”
(perizia punto 8.1., pag. 641)
Per
quanto riguarda, invece, la capacità lavorativa in attività adeguata, nella
perizia si legge (sottolineatura del redattore):
" Allo stato attuale è difficile intravedere un’attività
maggiormente adeguata rispetto a quella di commessa in una piccola bottega di
paese, in ambiente familiare, che
sembra essere l’attività più idonea e calzante per l’assicurata. È difficile
immaginarla, per esempio, in fabbrica oppure in un’attività completamente
indipendente, scevra da controllo di terzi e quindi con un aumento della responsabilità.
L’attività adeguata, quindi, è la stessa e corrisponde all’attività
abituale; di conseguenza, i periodi di incapacità lavorativa sono i medesimi
come indicato sopra.”
Esaminate
le due perizie, con annotazioni 29 aprile 2025 il SMR ha ritenuto, a partire
dal 14 settembre 2023, un’incapacità del 65% nell’abituale attività (incapacità
lavorativa del 30% dal punto di vista reumatologico parzialmente sommata a
quella psichiatrica del 50%) e del 50% in attività adeguate (doc. 152).
La
ricorrente sostiene invece che anche in attività adeguate l’incapacità globale
debba essere del 65%. Rileva infatti che se dal punto di vista della
problematica psichiatrica la perizia ______ ha stabilito che la residua
capacità lavorativa restante è del 50% e che l'attività adeguata corrisponde
all'attività abituale (commessa in piccola bottega di paese a gestione
famigliare), non si giustifica una diversa valutazione della capacità
lavorativa per l'attività adeguata e quella abituale.
A ragione.
Nelle
attività adeguate il perito reumatologo non ha riscontrato alcuna incapacità
lavorativa, motivo per cui, contrariamente all’abituale attività, al grado
d’impedimento somatico del 30% non va (parzialmente) sommato alla problematica
psichiatrica.
Inoltre,
con rapporto 29 aprile 2024 il Consulente AI, tenuto
conto del percorso di ricerca d’impiego presso ______ (durante il quale l’assicurata
ha avuto due colloqui di lavoro, una prova lavorativa, poi fallita; cfr.
rapporto 30 settembre 2024 in doc. 164), ha
individuato, quali attività adeguate, quelle già svolte in passato, quale
operaria in industria leggera, commessa di vendita al dettaglio in piccoli
contesti o presso distributori di benzina (pag. 674).
Tuttavia,
come giustamente evidenziato nelle osservazioni 18 agosto 2025 della
ricorrente, la possibilità di riprendere il ruolo di operaia in
industria leggera (svolta tra il 1985 ed il 1990 in un’industria tessile e poi
in una fabbrica di orologi; cfr. anamnesi professione della perizia ______ del
20.
agosto 2019 in pagg. 334 e 335; curriculum vitae in pag. 519) è da
considerare poco realistica, ricordato che nella perizia il ______ (punto no.
8.2) aveva ritenuto “difficile immaginarla [l’assicurata ndr] per esempio in
fabbrica”. Non va poi dimenticata la grave disabilità nella flessibilità psicologica
causata da un disturbo di personalità, che si manifesta con difficoltà ad
affrontare situazioni e persone nuove, evidenziata nella perizia ______ (cfr.
punto no. 7.4 in pag. 640). Questa scarsa adattabilità impedisce pertanto il
rientro in un ambiente lavorativo nuovo. Di conseguenza, l'attività di commessa in piccoli
contesti territoriali, che l'assicurata conosce bene avendola
esercitata per 30 anni in ______, risulta essere l'unica attività adeguata.
Ne
consegue che l’attività adeguata coincide con l’attività abituale, motivo per
cui la limitazione della capacità lavorativa corrisponde al 65%.
Pertanto,
visto quanto sopra, non si pone la questione dell’asserita non reintegrabilità
nel mercato equilibrato del lavoro (cfr.
pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V 124 consid. 6.2.), comunque
implicitamente ammessa dall’assicurata nelle già citate osservazioni 18 agosto
2025.
2.8
Accertata
dal settembre 2024 un’inabilità lavorativa del 65% sia nell’abituale attività
che in quelle adeguate, il calcolo del grado d’invalidità esposto nel ricorso
va confermato.
Tenuto
conto di un reddito senza invalidità fissato dall’Ufficio AI, con l’utilizzo
dei dati salariali statistici, a fr. 56'007,80 (ammesso dall’assicurata), il
reddito da invalida, rimasto incontestato, corrisponde a fr. 15'682,20 (ossia
il 65% di 56'007,20 con riduzione del 20% ex art. 26bis cpv. 3 OAI riconosciuta
dall’amministrazione).
Dal
raffronto dei redditi risulta un’invalidità del 71,99% che, vista la quota
parte quale salariata del 50%, corrisponde ad un grado d’invalidità parziale
del 35,99%.
Sommata
all’invalidità parziale quale casalinga del 7%, rimasta in- contestata, il
grado d’incapacità al guadagno globale è del 42’99%, arrotondato al 43%.
Ne
consegue che, dal 1° gennaio 2024 l’assicurata ha diritto ad una rendita
d’invalidità del 43%.
Confermato
è invece il grado d’invalidità globale del 57% relativo al periodo 1° ottobre
2022.
– 31 dicembre 2023. Infatti, tenuto conto di un grado d’invalidità quale
salariata del 100% riconosciuto dall’amministrazione, vista la quota parte del
50% il grado d’invalidità parziale corrisponde al 50%. A questo va aggiunto il
grado d’invalidità parziale quale casalinga del 7% (13,99:2).
In
accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è riformata nel senso che
l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2022 (con
versamento dal 1° ottobre 2023, trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29
cpv. 1 LAI) ed a una prestazione per un grado d’invalidità del 43% dal 1°
gennaio 2024 e continua.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio
AI, il quale verserà all’insorgente
fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI1 ha diritto ad una rendita d’invalidità del 57% dal
1° ottobre 2022 e del 43% dal 1° gennaio 2024.
2. Le
spese di fr. 500 sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti