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Decisione

32.2025.47

Rendita di un'assicurata con attività lucrativa parziale. Contestata l'invalidità parziale quale salariata, censura ammessa dal TCA. Di conseguenza, riconoscimento di un grado d'invalidità maggiore di quello stabilito con la decisione impugnata

12 gennaio 2026Italiano25 min

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.47

BS

Lugano

12 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2025 di

RI1,

______

rappr. da: RA1,

______

contro

la decisione del 25 aprile 2025

emanata da

Ufficio

assicurazione invalidità,

6501

Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 22 marzo 2017 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI1, ritenuta

salariata al 50% e casalinga al 50%, il diritto alla rendita intera, per un

grado d’invalidità del 100% dal 1º marzo 2016 al 30 settembre 2016, con versamento

effettivo della prestazione dal 1º giugno 2016 (doc. 62, salvo diversa

indicazione, i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI

prodotti con la risposta di causa).

Successivamente,

con decisione del 3 gennaio 2018, l’amministrazione non è entrata nel merito

della nuova domanda di prestazioni che era stata presentata a novembre 2017

(cfr. doc. 71 e 73).

A

fronte di un’ulteriore nuova domanda del maggio 2018, l’Ufficio AI ha disposto

ulteriori accertamenti medici, tra cui una perizia pluridisciplinare del 20

agosto 2019 (inc. AI, doc. 102), ripresa poi dal SMR con rapporti del 21 agosto

e del 15 novembre 2019 (doc. 101 e 114). Dopo aver svolto un’ulteriore

inchiesta economica per casalinghe (doc. 106 e 107), l’Ufficio AI ha poi

determinato un grado d’invalidità del 30%, negando, con decisione del 18

novembre 2019, il diritto a prestazioni (doc. 116).

1.2. Nell’aprile

2023 l’assicurata ha presentato un’altra nuova domanda di prestazioni (inc. AI,

doc. 119). Dopo aver attuato misure volte a favorire l’integrazione (doc. 132,

135), l’amministrazione ha acquisito la perizia reumatologica del

16 settembre 2023 redatta dal dr. med. ______ per conto di ______, che ha valutato

un’incapacità lavorativa del 30% nell’attività abituale, ma nessuna

limitazione in attività adeguate (inc. CM, doc. 249). L’amministrazione ha poi ordinato

una perizia psichiatrica presso il ______, il quale con rapporto del 15 aprile

2024 ha ritenuto data una capacità lavorativa del 50% (riduzione di rendimento

in un impiego a tempo pieno) sia nell’attività abituale che in una adeguata. Il

______ ha inoltre specificato che nell’abituale attività l’incapacità del 30%

valutata dal reumatologo deve essere almeno in parte cumulata con quella

psichiatrica (doc. 153).

Le conclusioni

peritali sono state analizzate dal SMR nel rapporto del

29 aprile 2024, che globalmente ha quantificato l’inabilità nell’attività

abituale al 60% dal 18 gennaio 2018, al 100% dal 10 ottobre 2022 e al 65% dal

14 settembre 2023; in attività adeguate al 20% dal 18 gennaio 2018,

al 100% dal 10 ottobre 2022 e al 50% dal 14 settembre 2023. Dopo un’inchiesta

per casalinghe (concludente per un’inabilità del 13,99% nelle mansioni

domestiche; doc. 156–157) e un percorso di orientamento professionale (doc.

160, 165), con progetto di decisione del 6 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha determinato

mediante il cosiddetto metodo misto un grado d’invalidità del 57%,

limitatamente al periodo 1º ottobre 2022 - 31 dicembre 2023, poiché dal 2024 il

grado di invalidità globale risultava del 38%. Il versamento è stato fissato

dal 1º ottobre 2023 trattandosi di una domanda tardiva (doc. 171).

La

documentazione medica successivamente prodotta dall’assicurata (doc. 175) è stata

ritenuta dal SMR, con rapporto del 22 marzo 2025, non idonea a modificare le precedenti

valutazioni (doc. 177). Di conseguenza, con decisione del

25 aprile 2025, l’Ufficio AI ha confermato la rendita temporalmente limitata

(doc. 179).

Con email del

28 aprile 2025, l’assicurata ha trasmesso ulteriore documentazione (doc.

181–182) valutata non rilevante dal SMR con rapporto del 29 aprile 2025 (doc.

184). Con email del 30 aprile 2025, l’Ufficio AI ha pertanto confermato

la decisione (doc. 186).

1.3. Contro la

decisione 25 aprile 2025, l’assicurata, rappresentata da RA1, ha interposto il

presente ricorso, postulando in via principale il diritto ad una rendita intera

con versamento, causa domanda tardiva, dal 1°ottobre 2023 e, in via subordinata,

ad una rendita del 57% con versamento dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 e

del 43% dal 1° gennaio 2024. La ricorrente sostiene che anche in attività

adeguate, il grado d’incapacità lavorativa globale debba essere del 65% come in

quelle abituali. Afferma inoltre che, a causa delle limitazioni psichiatriche

specifiche, non può essere integrata nel mercato del lavoro. Contestualmente chiede

l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.4. Con la

risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso,

confermando la valutazione di una capacità lavorativa residua del 50% in

attività adeguate e sostenendo l’esistenza di un mercato del lavoro equilibrato

nel quale tale capacità possa essere utilizzata.

1.5. Con

scritto del 18 agosto 2025 la ricorrente ha ribadito le tesi

ricorsuali.

1.6. Il 2

settembre 2025 l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di reiezione del

ricorso.

1.7. Con

lettera del 23 ottobre 2025 la patrocinatrice dell’assicurata ha comunicato il

ritiro dell’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se la ricorrente, beneficiaria di una rendita per un

grado d’invalidità del 57% dal 1º ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, ha diritto o

meno ad una rendita intera dal 1° ottobre 2022 con versamento, causa domanda

tardiva, dal 1°ottobre 2023 e, in via subordinata, ad una prestazione d’invalidità

del 57% con versamento dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 e del 43% dal 1°

gennaio 2024.

Contestata

è l’invalidità della parte salariale (quota parte del 50%).

Incontestata

è invece la limitazione del 13.99% quale casalinga.

Va qui

rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione

impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (RU 2021 705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022) prevede che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

La

cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di

rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante

avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e

dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica

determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della

LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica

determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, l’assicurata è stata posta al beneficio del diritto alla rendita dal 1º

ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. Ne consegue che applicabili sono le

disposizioni in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità

sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007,

pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la

sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non

può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha

avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un

anno senza notevole interruzione; e

c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o

superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3);

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado

d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un

quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una

quota del 2,5% (cpv. 4).

In

virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se

non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata

dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio

2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Nel caso in cui, invece,

l'interessato esercitava, prima di essere invalido (o comunque avrebbe svolto

in assenza dei fattori invalidanti), soltanto a tempo parziale un'attività

lucrativa, torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, che prevede che il grado di

invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16

LPGA. Se svolgeva anche le mansioni consuete, il grado di invalidità per questa

attività è valutato secondo il capoverso 2 e quindi occorre determinare la

parte dell'attività lucrativa e la parte dello svolgimento delle mansioni

consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo misto".

L'art. 27

cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete

secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica si

intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai

familiari.

Secondo

l'art. 27bis cpv. 1 OAI, per valutare il grado d'invalidità degli assicurati

che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti

gradi d'invalidità:

a. il grado d'invalidità nell'ambito dell'attività lucrativa;

b. il grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete.

L'art. 27bis

cpv. 2 OAI dispone che per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito

dell'attività lucrativa:

a. il

reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa

corrispondente a un grado d'occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con

invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un

grado d'occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale

determinante;

c. la perdita di

guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d'occupazione che

l'assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

Per il

calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete, per l'art.

27bis cpv. 3 OAI:

a. viene determinata

la quota percentuale che le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello

svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui

alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado

d'occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un'attività lucrativa

esercitata a tempo pieno.

Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961

sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità per gli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo

misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete

possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio

dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in caso di impossibilità

dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di un'attività che può essere

tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360

consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la

pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la

preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia

dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la

manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri

familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività

dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e

l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi

vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e

l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono

già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le

attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo

l'insorgere del danno alla salute.

Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie

spese già prima dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste

attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano a

essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete

nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle attività

fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte al di

fuori dell'economia domestica – le attività artistiche e di pubblica utilità

vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere

eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività equiparate a

un'attività lucrativa e quindi da considerare come mansioni consuete (DTF 125 V

157 consid. 5c/bb).

2.5. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V

164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio

2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del

14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.6. Secondo

costante giurisprudenza STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

2.7. Nel caso

in esame, per quel che concerne la parte salariata (definita nella misura del

50%), l’assicurata è stata peritata dal dr. med. ______, il quale con rapporto

del 16 settembre 2023 ha valutato un’incapacità lavorativa del 30%

nell’abituale attività, da intendersi come riduzione di rendimento in

un’attività a tempo pieno. In attività rispettose delle limitazioni fisiche e

di carico, l’abilità lavorativa è stata valutata al 100% (inc. CM, doc. 249).

L’amministrazione

ha poi disposto una perizia psichiatrica presso il ______. Con rapporto 15

aprile 2024 i periti – diagnosticate una sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD 10: F45), un disturbo da personalità misto (tratti dipendenti,

evitanti e ansiosi al momento attuale: ICD 10: F61.0) e una distimia (ICD 10:

F34.1) – hanno valutato una capacità lavorativa del 50% sia nell’abituale attività

che in quella adeguata. Il ______ ha poi precisato che l'incapacità lavorativa

del 30% valutata dal reumatologo per l'attività abituale deve essere almeno

parzialmente sommata al 50% per motivi psichiatrici (doc. 153).

In

merito all’attività abituale, il perito psichiatra ha evidenziato

(sottolineatura del redattore):

" La capacità lavorativa in qualità di commessa, in una

piccola bottega di paese a gestione familiare, è pari al 50%, inteso sia come

riduzione del tempo di impiego sia come riduzione del rendimento, calcolato su

un tempo pieno.

Cronologicamente, la capacità lavorativa risulta ridotta dal punto di

vista esclusivamente psichiatrico almeno dal gennaio 2023.

La riduzione del 50% dal punto di vista psichiatrico

andrebbe, a mio avviso, per lo meno in parte sommata all’inabilità lavorativa

dal punto di vista reumatologico, in quanto il Dr. ______, nella sua perizia,

segnala la fibromialgia e altre problematiche psichiatriche tra le diagnosi con

Considerandi

influsso sulla capacità lavorativa.”

(perizia punto 8.1., pag. 641)

Per

quanto riguarda, invece, la capacità lavorativa in attività adeguata, nella

perizia si legge (sottolineatura del redattore):

" Allo stato attuale è difficile intravedere un’attività

maggiormente adeguata rispetto a quella di commessa in una piccola bottega di

paese, in ambiente familiare, che

sembra essere l’attività più idonea e calzante per l’assicurata. È difficile

immaginarla, per esempio, in fabbrica oppure in un’attività completamente

indipendente, scevra da controllo di terzi e quindi con un aumento della responsabilità.

L’attività adeguata, quindi, è la stessa e corrisponde all’attività

abituale; di conseguenza, i periodi di incapacità lavorativa sono i medesimi

come indicato sopra.”

Esaminate

le due perizie, con annotazioni 29 aprile 2025 il SMR ha ritenuto, a partire

dal 14 settembre 2023, un’incapacità del 65% nell’abituale attività (incapacità

lavorativa del 30% dal punto di vista reumatologico parzialmente sommata a

quella psichiatrica del 50%) e del 50% in attività adeguate (doc. 152).

La

ricorrente sostiene invece che anche in attività adeguate l’incapacità globale

debba essere del 65%. Rileva infatti che se dal punto di vista della

problematica psichiatrica la perizia ______ ha stabilito che la residua

capacità lavorativa restante è del 50% e che l'attività adeguata corrisponde

all'attività abituale (commessa in piccola bottega di paese a gestione

famigliare), non si giustifica una diversa valutazione della capacità

lavorativa per l'attività adeguata e quella abituale.

A ragione.

Nelle

attività adeguate il perito reumatologo non ha riscontrato alcuna incapacità

lavorativa, motivo per cui, contrariamente all’abituale attività, al grado

d’impedimento somatico del 30% non va (parzialmente) sommato alla problematica

psichiatrica.

Inoltre,

con rapporto 29 aprile 2024 il Consulente AI, tenuto

conto del percorso di ricerca d’impiego presso ______ (durante il quale l’assicurata

ha avuto due colloqui di lavoro, una prova lavorativa, poi fallita; cfr.

rapporto 30 settembre 2024 in doc. 164), ha

individuato, quali attività adeguate, quelle già svolte in passato, quale

operaria in industria leggera, commessa di vendita al dettaglio in piccoli

contesti o presso distributori di benzina (pag. 674).

Tuttavia,

come giustamente evidenziato nelle osservazioni 18 agosto 2025 della

ricorrente, la possibilità di riprendere il ruolo di operaia in

industria leggera (svolta tra il 1985 ed il 1990 in un’industria tessile e poi

in una fabbrica di orologi; cfr. anamnesi professione della perizia ______ del

20.

agosto 2019 in pagg. 334 e 335; curriculum vitae in pag. 519) è da

considerare poco realistica, ricordato che nella perizia il ______ (punto no.

8.2) aveva ritenuto “difficile immaginarla [l’assicurata ndr] per esempio in

fabbrica”. Non va poi dimenticata la grave disabilità nella flessibilità psicologica

causata da un disturbo di personalità, che si manifesta con difficoltà ad

affrontare situazioni e persone nuove, evidenziata nella perizia ______ (cfr.

punto no. 7.4 in pag. 640). Questa scarsa adattabilità impedisce pertanto il

rientro in un ambiente lavorativo nuovo. Di conseguenza, l'attività di commessa in piccoli

contesti territoriali, che l'assicurata conosce bene avendola

esercitata per 30 anni in ______, risulta essere l'unica attività adeguata.

Ne

consegue che l’attività adeguata coincide con l’attività abituale, motivo per

cui la limitazione della capacità lavorativa corrisponde al 65%.

Pertanto,

visto quanto sopra, non si pone la questione dell’asserita non reintegrabilità

nel mercato equilibrato del lavoro (cfr.

pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V 124 consid. 6.2.), comunque

implicitamente ammessa dall’assicurata nelle già citate osservazioni 18 agosto

2025.

2.8

Accertata

dal settembre 2024 un’inabilità lavorativa del 65% sia nell’abituale attività

che in quelle adeguate, il calcolo del grado d’invalidità esposto nel ricorso

va confermato.

Tenuto

conto di un reddito senza invalidità fissato dall’Ufficio AI, con l’utilizzo

dei dati salariali statistici, a fr. 56'007,80 (ammesso dall’assicurata), il

reddito da invalida, rimasto incontestato, corrisponde a fr. 15'682,20 (ossia

il 65% di 56'007,20 con riduzione del 20% ex art. 26bis cpv. 3 OAI riconosciuta

dall’amministrazione).

Dal

raffronto dei redditi risulta un’invalidità del 71,99% che, vista la quota

parte quale salariata del 50%, corrisponde ad un grado d’invalidità parziale

del 35,99%.

Sommata

all’invalidità parziale quale casalinga del 7%, rimasta in- contestata, il

grado d’incapacità al guadagno globale è del 42’99%, arrotondato al 43%.

Ne

consegue che, dal 1° gennaio 2024 l’assicurata ha diritto ad una rendita

d’invalidità del 43%.

Confermato

è invece il grado d’invalidità globale del 57% relativo al periodo 1° ottobre

2022.

– 31 dicembre 2023. Infatti, tenuto conto di un grado d’invalidità quale

salariata del 100% riconosciuto dall’amministrazione, vista la quota parte del

50% il grado d’invalidità parziale corrisponde al 50%. A questo va aggiunto il

grado d’invalidità parziale quale casalinga del 7% (13,99:2).

In

accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è riformata nel senso che

l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2022 (con

versamento dal 1° ottobre 2023, trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29

cpv. 1 LAI) ed a una prestazione per un grado d’invalidità del 43% dal 1°

gennaio 2024 e continua.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà all’insorgente

fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che RI1 ha diritto ad una rendita d’invalidità del 57% dal

1° ottobre 2022 e del 43% dal 1° gennaio 2024.

2. Le

spese di fr. 500 sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti