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Decisione

32.2025.48

Riduzione della rendita a seguito di revisione. Conferma del migliorameto dello stato di salute (problematica oncologica) con conseguente ridotta invalidità. Conferma dell'esigibilità dell'aiuto dei familiari nell'espletamento delle mansioni domestiche dell'assicurata

24 novembre 2025Italiano50 min

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.48

BS/sc

Lugano

24 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 aprile 2025

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1978, nel mese di dicembre

2016 ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di prestazioni facendo valere

problematiche d’ordine oncologico e psichiatrico (doc. 1; se non indicato

diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI

prodotti con la risposta di causa).

1.2. Terminati gli accertamenti medici

ed economici di rito, ritenuto che prima dell’insorgenza del danno alla salute

l’assicurata era attiva quale badante/ausiliaria di pulizia nella misura

dell’87,5% e quale casalinga al 12.5% e dopo aver proceduto alla determinazione

del grado d’invalidità mediante il cosiddetto metodo misto, con decisioni del

1° luglio 2020 e del 24 agosto 2020, debitamente preavvisate, RI 1 è stata

posta al beneficio di una rendita d’invalidità intera per un grado d’invalidità

del 90% dal 1° agosto 2017 (doc. 174; per le motivazioni cfr. doc. 168).

1.3. A seguito di una revisione della rendita

avviata d’ufficio, dopo aver proceduto ad un aggiornamento dei dati medici, con

comunicazione 7 luglio 2022 l’amministrazione ha confermato la rendita (doc.

204).

1.4. Nel febbraio 2023 l’Ufficio AI ha

iniziato d’ufficio un’altra procedura di revisione della rendita. Aggiornati i

dati medici e svolta una nuova inchiesta economica per le persone dedite

all’economia domestica, l’amministrazione ha accertato un miglioramento del

quadro clinico extra-somatico dell’assicurata (da disturbo depressivo di grado

medio a lieve) nonché della capacità lavorativa nelle mansioni consuete

(soppressione della precedente inabilità del 15%). Con decisione dell’11 aprile

2025, debitamente preannunciata, l’Ufficio AI ha pertanto ridotto il grado

d’invalidità dal 90% al 49%, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo a un

eventuale ricorso.

1.5. Contro la suddetta decisione,

l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha interposto il presente

ricorso, chiedendo in primo luogo la concessione dell’effetto sospensivo. Nel

merito, in via principale ha postulato il ripristino del diritto alla rendita

al 90% e, e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per

ulteriori accertamenti e una nuova decisione. In sintesi, la ricorrente

contesta il presunto miglioramento del proprio stato di salute, sostenendo che

persistono sia la patologia psichica invalidante sia quella fisica, quest’ultima

derivante dalla limitazione funzionale del braccio a seguito di un intervento e

delle cure per un tumore al seno, cui si aggiunge anche una neoplasia tiroidea.

L’assicurata critica inoltre l’esito dell’inchiesta economica, che ha

comportato la soppressione del riconoscimento dell’invalidità per le attività

casalinghe, rilevando che, nonostante le sue limitazioni risultino

sostanzialmente invariate rispetto alla precedente indagine, l’Ufficio AI ritiene

ora esigibile l’aiuto dei familiari nello svolgimento delle mansioni

domestiche.

1.6. Con la risposta di causa,

l’amministrazione ha chiesto in via preliminare il rigetto dell’istanza di

concessione dell’effetto sospensivo e, nel merito, la reiezione del ricorso.

La parte convenuta, confermando il miglioramento delle condizioni invalidanti

dell’assicurata, osserva che tutta la documentazione medica richiamata nel

ricorso è già stata esaminata dal Servizio Medico Regionale (SMR) e dal perito

psichiatrico incaricato. L’amministrazione ribadisce inoltre la correttezza

dell’inchiesta economica, precisando che, nella precedente valutazione,

l’esigibilità dell’aiuto familiare non aveva inciso sul riconoscimento del

diritto alla rendita.

1.7. Con decreto 30 giugno 2025 il

Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto

sospensivo.

1.8. Con scritto 18 luglio 2025

l’assicurata, contestando quanto rilevato in risposta, riafferma la richiesta

ricorsuale (IX).

1.9. Con osservazioni 20 agosto 2025

l’Ufficio AI, facendo riferimento alla presa di posizione del SMR del 7 agosto

2025, ha ribadito la validità della decisione contestata e la richiesta di

reiezione del ricorso (XI).

1.10. Infine, con scritto 23 settembre

2025 l’insorgente ha sostanzialmente confermato le censure nei confronti

dall’amministrazione (XV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a ragione o meno l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita dal 90% al

49%.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima

dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La lett. b delle Disposizioni

transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che “I beneficiari

di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore

della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non

hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita

precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione

secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv. 1).

Il marginale 9105 01/24 della Circolare sull’invalidità e sulla

rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. gennaio 2025), prevede che “le rendite correnti

delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55

anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo

sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di

cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti

percentuali)”.

La

cifra 9102 CIRAI prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del

1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il

31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è

determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

La cifra 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1.

gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che:

" […] le

rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo

l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e

quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici

(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è

retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita →

DR in vigore fino al 31 dicembre

2021;

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita →

DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Per la cifra 2004 C DT US AI, “la

quota percentuale di rendita secondo la graduazione delle rendite prevista dal

diritto anteriore è mantenuta per le persone appartenenti ai gruppi

«mainstream» e «giovani adulti» fino al momento in cui, nel quadro di una

revisione di rendita, il loro grado d’invalidità subisce un aumento o una

riduzione di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 LPGA) e – questo

aumento del grado d’invalidità comporta un aumento della quota percentuale di

rendita o

– questa riduzione del grado

d’invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di rendita”.

Per il marginale 9201 01/24 CIRAI

“a tutte le rendite il cui diritto è nato prima del 1. gennaio 2024 sono

applicabili le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2023. Se il diritto alla rendita sussiste anche dopo questa data, da quel

momento si applicano le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore dal 1.

gennaio 2024. La rendita è aumentata con effetto dal 1. gennaio 2024”.

Ne

discende che qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita,

l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più

tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente e che in

caso di una modifica determinante ex art. 17 LPGA a partire dal 1. gennaio 2022

torna applicabile il nuovo sistema di rendite, ad eccezione degli assicurati

facenti parte del cosiddetto gruppo «diritti acquisiti» (persone nate negli

anni dal 1957 al 1966). Nel caso in cui il diritto alla rendita insorto prima

del 1. gennaio 2024 continua anche successivamente, la rendita va aumentata con

effetto da tale data.

Nella fattispecie concreta,

l’assicurata è nata nel 1978 ed era al beneficio di una rendita intera dal 1°

agosto 2017 (cfr. consid. 1.1). In esito alla revisione avviata nel febbraio

2023, come visto, l’Ufficio AI ha ridotto la rendita dal 90% al 49% a far da

tempo, come prescritto dall’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, dal primo giorno del

secondo mese che segue la notifica della decisione, vale a dire il 1° luglio

2025, ciò che costituisce una modifica determinante ai sensi dell’art. 17 LPGA.

Visto quanto precede, applicabile

è il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che

perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale

percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il

50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.

Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha

diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per

cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a

seconda del grado d’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis OAI è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la

rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Una diversa valutazione di uno

stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR

2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF

9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne

non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione

nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile,

poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e

propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da

questi l'esercizio di un'attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3

LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni

consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid.

2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv.

Considerandi

2.

LAI prevede che il grado di invalidità dell'assicurato che non esercita

un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può

ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in

deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le

mansioni consuete.

L'art. 27 cpv. 1 OAI precisa a

sua volta che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati

occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché

la cura e l'assistenza ai familiari.

Secondo le spiegazioni pubblicate

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza

del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione

dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale (metodo misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle

mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è

determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in

caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di

un'attività che può essere tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte)

dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori

domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione

dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della

cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il

bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri

familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività

dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e

l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi

vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.

Va ancora osservato che sia per i

lavori domestici che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però

conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in

considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a

proprie spese solo dopo l'insorgere del danno alla salute. Se, per

contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima

dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v'è una

limitazione di cui tenere conto, dato che continuano a essere svolte da terzi

come prima.

Ritenuto come la modifica

riguardante le mansioni consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di

porre l'accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le

attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica – le attività

artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente

ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non

rientrano tra le attività equiparate a un'attività lucrativa e quindi da

considerare come mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb; STCA

32.2023.117

del 18 marzo 2024, consid. 2.4).

2.5

2.5.1

Nella fattispecie concreta, a

seguito della domanda di rendita presentata nel dicembre 2016, l’assicurata è

stata considerata attiva quale badante/ausiliaria di pulizia nella misura

dell’87,5% e quale casalinga per il restante 12,5%. Dopo aver determinato il

grado d’invalidità secondo il metodo misto, con decisioni del 1° luglio 2020 e

del 24 agosto 2020, entrambe debitamente preavvisate, l’Ufficio AI l’ha posta

al beneficio di una rendita d’invalidità intera, corrispondente a un grado

d’invalidità del 90% a decorrere dal 1° agosto 2017 (doc. 174; per le

motivazioni, cfr. doc. 168).

Dopo aver raccolto la

documentazione medica e la perizia psichiatrica effettuata dal dr. med. __________

del Centro __________ (__________; cfr. perizia del 12 aprile 2019, doc. 94, e

complemento peritale del 14 febbraio 2019, doc. 141), tenuto inoltre conto dei

rapporti del dr. med. __________ dell’Istituto __________ del 25 settembre

2019, 13 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e 7 maggio 2020 (doc. 106, 128, 136 e

161), con annotazioni del 15 maggio 2020 la dr.ssa med. __________ del Servizio

medico regionale dell’AI (SMR; doc. 165) ha ritenuto l’assicurata totalmente

inabile al lavoro in qualsiasi professione dal 29 agosto 2016 e inabile al 15%

nelle mansioni consuete dal 1° dicembre 2016 (ossia tre mesi dopo l’intervento

di quadrantectomia per carcinoma alla mammella sinistra). Sono state

riscontrate le seguenti patologie invalidanti: episodio depressivo maggiore

insorto da disturbo dell’adattamento (ICD-10 F32.1), carcinoma duttale invasivo

della mammella sinistra diagnosticato nel settembre 2016, carcinoma papillare

ben differenziato della tiroide (lobo destro), diagnosticato il 5 marzo 2020, pemfigoide

bolloso orale diagnosticato il 16 marzo 2020.

2.5.2

Avviata

d’ufficio la prima revisione della rendita e aggiornati gli atti medici, la

dr.ssa del SMR, con annotazioni del 6 luglio 2022 (doc. 203) ha constatato che

il carcinoma mammario non era più invalidante, mentre risultavano ancora attivi

il carcinoma tiroideo e la patologia psichiatrica. Ha ritenuto opportuno

richiedere, all’inizio del 2023, un rapporto del medico ORL dr. med. __________,

che aveva eseguito un intervento nel maggio 2022. In data 7 luglio 2022

l’amministrazione ha emesso la comunicazione di conferma del grado d’invalidità

(doc. 204).

2.5.3

Nel

febbraio 2023 l’Ufficio AI ha iniziato d’ufficio un’altra procedura di

revisione. Aggiornata la documentazione medica, preso atto della comparsa di

lesioni subcentrimetriche in entrambi i polmoni a seguito di una PET/TC

dell’ottobre 2022, con annotazioni 6 giugno 2023 il SMR ha suggerito di

attendere 6 mesi per fare un punto della situazione medica dell’assicurata

(doc. 221).

In

data 9 novembre 2023 l’amministrazione ha acquisito il rapporto 9 novembre 2023

del dr. med. __________ (oncologo all’__________) il quale, posta quale

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di carcinoma differenziato

papillare della tiroide (il carcinoma alla mammella non è stato ritenuto

invalidante), aveva sostenuto che “attualmente la capacità lavorativa non è

compromessa” (doc. 225). Rilevata pertanto una piena abilità lavorativa per

le patologie somatiche, con annotazioni 7 dicembre 2023 il SMR ha tuttavia reputato

necessaria una valutazione clinica e valetudinaria della competente

psichiatrica (doc. 227), accertamento che è stato eseguito dal dr. med. __________

del __________. Con perizia del 22 marzo 2024 (doc. 239) e relativo complemento

del 12 aprile 2024 (doc. 242), accertato un miglioramento (passaggio da

disturbo depressivo di grado medio a grado lieve), il succitato psichiatra ha

ritenuto presente una residua capacità lavorativa del 50% nell’attività

abituale ed adeguata, senza riscontrare alcuna incapacità nelle attività

casalinghe.

Di

conseguenza, con annotazioni 7 maggio 2024 il SMR ha stabilito un’incapacità

lavorativa del 50% nell’abituale attività ed in quelle adeguate ed una piena

capacità nelle mansioni consuete (doc. 245).

Sulla scorta del succitato

rapporto e del rapporto 20 giugno 2024 del Servizio di integrazione professionale

(doc. 247), in data 20 giugno 2024 l’Ufficio AI ha emesso un progetto di

decisione preannunciando una riduzione della rendita intera ad un grado

d’invalidità del 49% (doc. 246).

Ricevute le osservazioni del 24

luglio 2024 dell’assicurata sul progetto decisionale, contenenti anche il

rapporto del 10 luglio 2024 dell’oncologo curante, dr. med. __________ (doc.

251), il SMR ha richiesto chiarimenti al medesimo oncologo (doc. 254) e al

dermatologo curante, dr. med. __________ (doc. 253). Acquisiti i rapporti del

25.

settembre 2024 da parte sia del dr. med. __________ sia del dr. med. __________

(doc. 256 e 257), nelle annotazioni 21 ottobre 2024 e nel successivo rapporto

finale datato 22 ottobre 2024 il SMR, confermata la propria valutazione, ha ritenuto

data una piena inabilità lavorativa in tutte le attività dal 29 agosto 2016,

del 50% in attività adeguate dal 9 novembre 2023. Nelle mansioni consuete il

grado d’invalidità è stato definito al 100% dal 29 agosto 2016 e del 15% dal 1°

dicembre 2016 (doc. 256 - 258 e 260). È stato accertato un episodio depressivo di

grado lieve a decorso cronico (ICD-10: F32), che rappresenta

l’unica diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa. Senza influsso sulla

capacità lavorativa il SMR ha segnatamente posto le diagnosi di stato dopo

carcinoma duttale invasivo GZ con aspetti mucinosi e micro-calcificazioni a

carico della mammella sinistra e di stato dopo carcinoma differenziato

papillare della tiroide, lobo destro, verosimilmente a cellule altre e

pemfigoide bolloso orale.

L’amministrazione ha poi

aggiornato l’inchiesta economica per casalinghe, concludente – nel rapporto 28 ottobre

2024.

– per un’incapacità nulla in virtù dell'obbligo di ridurre il danno da

parte dei famigliari.

Alla luce delle valutazioni SMR,

l’Ufficio AI ha pertanto proceduto, in data 10 dicembre 2024, all’emissione di

un nuovo progetto di decisione concludente per una riduzione della rendita dal

90% al 49%. Tale progetto riprendeva sostanzialmente, sia nei presupposti di

fatto sia nelle conclusioni, il contenuto della precedente proposta di

decisione (cfr. doc. 261–264).

Contestando il progetto di

decisione con gli scritti del 24 gennaio 2025 (doc. 266), del 14 marzo 2025

(doc. 271) e del 17 marzo 2025 (doc. 272), l’assicurata ha prodotto ulteriore

documentazione medica, successivamente valutata dal SMR con annotazioni del 17

febbraio 2025 e del 24 marzo 2025 (cfr. doc. 267, 273), nelle quali è stato esaminato

e analizzato criticamente il materiale aggiuntivo ed è stato confermato il

rapporto finale 22 ottobre 2024 (doc. 260).

Di conseguenza, con decisione

formale dell’11 aprile 2025, l’Ufficio AI ha disposto la riduzione del grado

d’invalidità riconosciuto all’assicurata, portandolo dal 90% al 49%.

In sintesi, la ricorrente

contesta le conclusioni dell’amministrazione in ordine al presunto

miglioramento del proprio stato di salute, sostenendo come la situazione

clinica complessiva non abbia registrato evoluzioni favorevoli tali da

giustificare una riduzione del grado d’invalidità precedentemente riconosciuto.

Sostiene, in particolare, la perdurante presenza di una patologia psichica di

carattere invalidante, nonché di affezioni di natura fisica riconducibili alla

limitazione funzionale dell’arto superiore conseguente a un intervento

chirurgico e alle cure effettuate per un carcinoma mammario. A tali disturbi si

aggiunge, secondo la ricorrente, anche la patologia di neoplasia tiroidea, che

contribuirebbe ad aggravare ulteriormente il suo stato di salute generale.

2.6

Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione

delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie

effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario

adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei

mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei

diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a

livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11

aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag.

398-399) e che il solo fatto che uno o più

medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7

Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di

salute della ricorrente sia stato adeguatamente valutato dal SMR prima

dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non rileva elementi tali da mettere in dubbio

le conclusioni del citato servizio medico, secondo cui l’assicurata è da

ritenere inabile al 50% in attività adeguate unicamente per motivi

psichiatrici, a decorrere dal 9 novembre 2023.

È opportuno rilevare che la documentazione medica prodotta dalla ricorrente è

stata puntualmente valutata dal SMR (cfr. consid. 2.4) e che, nel corso della

procedura giudiziaria, la ricorrente non ha prodotto nuovi atti di natura

medica.

2.7.1

Con riferimento

al carcinoma mammario pregresso, nelle annotazioni 6 luglio 2022 il medico del

SMR ha ritenuto che ”attualmente non è più una diagnosi con influsso sulla CL”

(doc. 203), precisando che non è in corso alcuna terapia sistemica, non vi

sono segni di recidiva e permangono soltanto gli esiti dei pregressi

trattamenti loco-regionali, in particolare una limitazione funzionale dell’arto

superiore sinistro (cfr. annotazioni SMR del 21 ottobre 2024 in merito al

rapporto del 25 settembre 2024 dell’oncologo dr. med. __________, doc. 258).

Come correttamente evidenziato in sede di risposta, e con riferimento alla

giurisprudenza ivi citata, una simile limitazione dell’arto superiore non

preclude l’esigibilità in lavori manuali molto leggeri che non richiedano

l’impiego della forza con l’arto interessato.

2.7.2

Riguardo al carcinoma papillare

della tiroide metastatico con metastasi polmonari, il SMR ha valutato che non comporta

alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa.

Nel rapporto del 10 luglio 2024,

tuttavia, l’oncologo curante, dr. __________, attesta che il quadro oncologico

— non risolto (tumore papillare metastatico non in trattamento, con rischio di

progressione) — determina un ulteriore sovraccarico, un notevole distress

psicologico, astenia e disturbi del sonno. Egli ritiene pertanto “che la

paziente abbia una invalidità lavorativa certamente superiore al 50% e chiedo

ed auspico una rivalutazione di tale percentuale, attualmente stimata al 40%,

da parte degli organi competenti” (pag. 965). Si ricorda che il medesimo

oncologo, in data 9 novembre 2023, aveva attestato una capacità lavorativa

completa per le patologie somatiche in attività adeguate (raccomandando anche

una valutazione psichiatrica, successivamente eseguita dall’Ufficio AI con

Dispositivo

mandato al dr. med. __________) (doc. 225). Per questi motivi, il 19 settembre

2024, l’Ufficio AI ha invitato lo stesso medico a precisare “su quali

elementi medici o su quale evoluzione del decorso si fondi il recente diverso

apprezzamento della capacità lavorativa residua contenuto nella relazione

medica del 10.07.2024, rispetto a quanto da lei stesso certificato nel rapporto

medico del 09.11.2023” (doc. 254).

In risposta, con rapporto 25

settembre 2024 l’oncologo curante

ha rilevato:

" (…) Come

raccordo anamnestico, ricordo che la summenzionata paziente è nota per un pregresso

carcinoma mammario, attualmente privo di terapia sistemica, in assenza di segni

di recidiva di malattia, ma con gli esiti dei pregressi trattamenti

loco-regionali, quali l'intervento di tumorectomia ai QSE della mammella

sinistra con biopsia di linfonodi sentinella, radioterapia complementare per

una dose complessiva di 50 Gy oltre al boost su letto operatorio di 16 Gy

(totale 66 Gy), che hanno comportato e comportano ancora una limitazione

funzionale dell'arto superiore sinistro, per il quale è sconsigliato sovraccarico

funzionale e porto di pesi superiori ai 2-4 Kg. Inoltre la paziente è anche affetta

da un carcinoma papillare della tiroide, metastatico a livello polmonare, per il

quale ha eseguito diversi interventi (anche in parte demolitivi a livello

laterocen/icale bilaterale) e terapie radiometaboliche, oltre a radioterapia

della loggia tiroidea e stazioni linfonodali laterocervicali (dosi di 70, 63 e

54 Gy). Infine, presenta pemfigoide bolloso orale che influisce anche

sull'alimentazione e sullo stato nutrizionale. L'intero quadro clinico comporta

(particolarmente in relazione alla presenza di una malattia metastatica al momento

non in trattamento, quindi con rischio di progressione) un notevole distress

sia a livello psicologico che, indirettamente, anche a livello fisico.

All'ultimo consulto, la paziente mi riferiva astenia, disturbi del

sonno e persistenza della limitazione funzionale all'arto superiore sinistro.

Il quadro oncologico non risolto (tumore papillare della tiroide metastatico e

non in trattamento fino a franca progressione) determinava inoltre ulteriore

sovraccarico come già menzionato. (…)”

(doc. XI/1 pagg. 4-5)

Esaminato tale documento, nelle

annotazioni del 19 settembre 2024 la dr.ssa __________ del SMR evidenzia che il

dr. med. __________ non quantifica alcuna incapacità lavorativa, ma si limita a

indicare i limiti funzionali presentati dall’assicurata per le patologie di

competenza oncologica. Egli attesta inoltre un notevole distress, sia a livello

psicologico sia, indirettamente a livello fisico, con astenia e disturbi del

sonno, aspetti già valutati in sede peritale dal dr. med. __________. Il medico

SMR ha pertanto concluso che non emergono nuove diagnosi né variazioni cliniche

rilevanti e che non è certificata alcuna incapacità lavorativa attuale,

precisando che la paziente non segue nuove terapie, né ha avuto ricoveri,

visite specialistiche o esami recenti oltre ai controlli di follow-up

oncologico. Ha aggiunto che al momento non è indicato alcun trattamento

specifico per il tumore papillare della tiroide metastatico, in attesa

dell’evoluzione del quadro clinico (doc. 258). Non emergendo alcun

peggioramento rispetto a quanto attestato nel 2023, il SMR ha confermato il

carattere non invalidante delle patologie oncologiche. È vero, come rilevato

dalla ricorrente, che quella del SMR non costituisce una valutazione

specialistica, ma è altrettanto vero che tale valutazione non risulta essere

stata smentita da atti medici successivi.

In effetti, i rapporti 18

dicembre 2024 e 29 gennaio 2025 del dr. __________ sono stati puntualmente

analizzati dal SMR.

In merito, al primo rapporto

nelle annotazioni 17 febbraio 2025 la dr.ssa med. __________ ha rilevato:

" (…) Rapporto

medico del Dr. __________, FMH endocrinologia e diabetologia (18.12.2024) che

attesta:

Su richiesta della paziente certifico lo stato attuale della

sua malattia.

Si tratta di un tumore tiroideo con metastasi a distanza a

livello polmonare.

Malgrado siano stati eseguiti plurimi interventi chirurgici sul

collo, 4 trattamenti radiometabolici, e un trattamento di radioterapia, la

malattia tumorale rimane purtroppo attiva e in lenta progressione. Dal punto di

vista sintomatologico la paziente ha avuto complicanze a livello del collo, in

esiti chirurgici, per cui necessita di trattamenti di fisioterapia

continuativi. La gestione del suo ipotiroidismo non è inoltre semplice in

quanto è indicata in questo caso una terapia con levotiroxina ad alta posologia

che non sempre viene tollerata con conseguenti sintomi ipercinetici,

soprattutto cardiaci.

Come conseguenza di tutto questo la paziente ha umore

frequentemente basso e fasi di agitazione e ansia.

•• II Dr. __________ riferisce circa l'iter clinico relativo alla

patologia oncologica tiroidea che è stata trattata con plurimi interventi

chirurgici sul collo, 4 trattamenti radiometabolici, e un trattamento di

radioterapia, la malattia tumorale rimane purtroppo attiva e in lenta progressione.

La gestione del suo ipotiroidismo non è inoltre semplice in quanto è indicata

in questo caso una terapia con levotiroxina ad alta posologia che non sempre

viene tollerata con conseguenti sintomi ipercinetici, soprattutto cardiaci.

Come conseguenza di tutto questo la paziente ha umore frequentemente

basso e fasi di agitazione e ansia.

Proprio per una corretta ed attuale valutazione degli aspetti

psichiatrici a cui fanno riferimento il Dr. __________ ed il Dr. __________,

l'A è stata sottoposta a perizia psichiatrica esperita dal Dr. __________

(22.03.2024) e suo successivo complemento peritale (12.04.2024) con conferma di

CL residua 50% (riduzione tempo e rendimento). (incarto AI pag. 1017-1018)

Nel secondo rapporto (29 gennaio

2025) il dr. med. __________, in aggiunta al suo scritto del 18 dicembre 2024,

ha rilevato:

" Come

descritto nella mia lettera del 18.12.2024, la paziente ha oggi una serie di

conseguenze derivanti dalla sua condizione di 1) tumore tiroideo metastatico a

livello polmonare e degli esiti dei vari trattamenti a cui si è sottoposta, 2)

ipotiroidismo posttiroidectomia di non semplice controllo visto che è

necessaria una terapia con levotiroxina ad alte posologia che le complica

spesso il suo quotidiano, e 3) paralisi della corda vocale destra in esiti

chirurgici.

Da quando ho conosciuto la paziente, in occasione del mio primo

consulto del 2022, non ho purtroppo constatato un miglioramento della sua

qualità di vita. Ritengo quindi che la sua condizione influenzi

significativamente la sua attività lavorativa nella stessa misura con cui la

influenzava nel passato” (doc. 272).

Nelle annotazioni 24 marzo 2025

il SMR ha valutato il suddetto scritto (sottolineature del redattore):

"

II Dr. __________ ribadisce i disturbi patiti dall'A, non

attesta fatti nuovi dal profillo clinico valetudinario, non esegue un esame

obiettivo e cursorio e non quantifica alcuna incapacità lavorativa”.

Nelle medesime annotazioni, la

sanitaria del SMR, riprendendo le sue precedenti valutazioni, aggiunge:

Relativamente al tumore tiroideo metastatico a livello

polmonare e degli esiti dei vari trattamenti a cui si è sottoposta vedi

quanto dettagliatamente analizzato con la nota SMR del 17.02.2025 in cui si

precisa che tale tumore è stazionario da diversi anni e che per lo stesso,

attualmente, non assume alcuna farmacoterapia oncologica se non Tirosint ad alto

dosaggio a scopo di terapia sostitutiva-soppressiva.

Relativamente all’ipotiroidismo post-tiroidectomia di non

semplice controllo visto che è necessaria una terapia con levotiroxina ad alta

posologia che le complica spesso il suo quotidiano ricordo che l'A assume

Tirosint 125 mg (4/7) e Tirosint 150 mg (3/7), sicuramente dal novembre 2021

(vedi Dr. __________ a GED 23.12.2021) e che agli atti non è certificata alcuna

patologia cardiologica.

Relativamente alla paralisi della corda vocale destra in esiti

chirurgici si precisa che la Dr.ssa __________, FMH chirurgia oncologica (06.03.2020)

alla retata di intervento di tiroidectomia totale attesta: La tiroide

interamente liberata viene asportata .... Dopo identificazione, si procede

all'asportazione selettiva del pacchetto linfonodale recorrenziale attorno al

nervo, senza lesioni di quest'ultimo. Emostasi e controllo della funzionalità

del ricorrente destro con lo stimolatore posizionato il più caudalmente possibile.

Esso risponde bene alla stimolazione.

Inoltre dalle dimissioni relative a questo intervento si precisa

che: Il 17.03.2020 (a GED 23.03.2020) come programmato si eseguiva

l'intervento sunnominato senza complicazioni. La paziente veniva

successivamente portata in cure continue per osservazione postop come da

protocollo.

Si dimette la paziente in buone condizioni generali.

Preme comunque precisare che il Dr. __________, FMH ORL (19.11.2021

a GED 23.12.2021 pag. 19) ravvisa: Lesione n. Recurrens sinistro e paralisi

cordale associata, così come attestato dal Dr. __________, che non ha alcun

riscontro valetudinario vocale.

Ricordo che l'A è stata sottoposta numerose visite specialistiche,

a colloqui psichiatrici successivi all'intervento di tiroidectomia del marzo

2020, in particolare quello peritale del 14.03.2024 (dalle ore 9.20 alle ore

10.55) e del 22.03.2024 (dalle ore 13.40 alle ore 14.05), per un tempo totale

di 120 minuti che non hanno mai evidenziato, da un'ennesima rilettura di tutti

gli atti medici, alcuna problematica fonatoria.

Relativamente alla paralisi della corda vocale Ds ricordo che

ripercorrendo l'intera documentazione medica agli atti non ritrovato una presa

a carico logopedica e la valutazione peritale esperita dal Dr. __________, FMH

psichiatria (22.03.2024) evidenzia Osservazioni sul comportamento ed aspetto

esteriore: L'assicurata giunge in lievissimo

anticipo all'appuntamento peritale, accompagnata da un'amica

con la quale si intrattiene a chiacchierare nella sala d'attesa, ben curata

nell'igiene e nell'aspetto.

... Facies composita, l'eloquio normo fonico, normo modulato, a

volte interrotto da una labilità emotiva.

Il Dr. __________, sulla scorta del proprio profilo di curante

ritiene che la sua condizione influenzi significativamente la sua

attività lavorativa nella stessa misura con cui la influenzava nel passato,

non confrontandosi minimamente con le conclusioni a cui è giunto il rapporto

finale SMR del 22.10.2024 e la valutazione peritale psichiatrica. (…)”

(incarto AI pag. 1029-1030)

Da ultimo, nelle menzionate

annotazioni la dr.ssa med. __________ ha valutato il rapporto 24 gennaio 2025

del medico curante che attesta:

" … affetta

da un tumore della tiroide con metastasi soprattutto a livello polmonare è in

lenta progressione nonostante le plurime terapie specialistiche-oncologiche

effettuate.

Da segnalare che la paziente ha voluto comunque fare una prova

lavorativa che la impegnasse solo per qualche ora (perla consegna pasti a

domicilio, brevi trasporti, ...).

Con questo tentativo lo stato clinico sia fisico che psicologico è

peggiorato per cui la paziente ha dovuto interrompere il lavoro anche a causa

del peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva per la quale essa è

tutt'ora in terapia”.

Il medico SMR ha così rilevato:

" •• II

curante di base Dr. __________ attesta le note diagnosi, non esegue un esame

clinico e cursorio, non allegata alcun approfondimento paraclinico atto a

dimostrare l'effettiva progressione del tumore tiroideo e certifica un generico

peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva a seguito di una prova

lavorativa che la impegnasse solo per qualche ora (perla consegna pasti a

domicilio, brevi trasporti, ...), consigliata dal marito dell'A e messa in

atto dall'A stessa dal 01.07.2023, a noi non nota dal 26.09.2023 e sicuramente

ancora in atto durante lo svolgimento della perizia __________ del Dr. __________

(22.03.2024) che attesta: I sentimenti di inutilità erano più presenti prima

di cominciare il nuovo impiego di volontariato.

Relativamente al peggioramento della sintomatologia

ansioso-depressiva reattiva alla prova di lavoro mi preme precisare quanto

appresso precisato.

Dalla comunicazione dell'A del 26.09.2023 si apprende che la

stessa ha provato compatibilmente con il suo stato di salute e con tutte le

sue visite oncologiche i relativi controlli del caso che svolge regolarmente e

quotidianamente, se era possibile portare avanti questo volontariato, in

accordo anche con i suoi terapeuti di riferimento... Questo volontariato, le

sta dando diversi benefìci, in quanto la fa star meglio e si sente utile, così le

permette di pensare meno al suo stato di salute da paziente oncologica perla

quale sta tuttora lottando.

Infatti il Dr. __________, FMH psichiatria (26.09.2023) attesta: ...

abbiamo ritenuto favorevole che la paziente iniziasse a svolgere un'attività

occupazionale.

Pertanto, a partire dal 01.07.2023 ha iniziato un servizio di

volontariato per accompagnamento disabili presso __________.

Nonostante inizialmente abbia fatto fatica sul fronte fisico e

psichico, attualmente appare trame notevole beneficio: in particolare, si è

ridotta la percezione di inefficacia personale dovuta al non essere occupata

per via delle patologie oncologiche e psichiatriche, a Voi note, di cui ella è

affetta e, di conseguenza, si è assistito ad una lieve riduzione della deflessione

timica.

Attualmente si rende disponibile per 4/5 giorni alla settimana

per un tempo giornaliero di circa 2 ore e tale carico appare per lei sostenibile.

Tuttavia, tale frequenza è suscettibile di modificazioni sulla base dello stato

di salute, per cui la paziente è libera di assentarsi dal servizio qualora non

dovesse sentirsi in grado di sostenerlo o in caso di visite specialistiche.

Riteniamo che tale attività di volontariato possa essere

terapeutica per la paziente, a benefìcio del suo quadro clinico, in particolare

sul fronte psichiatrico.

Inoltre dall'annotazione per incarto signor __________ del

06.10.2023 si apprende: Contatto rassicurata in merito al suo scritto del 26

settembre 2023. Conferma che l'attività non è remunerata e che grazie ad essa

si sente molto meglio in relazione al suo stato umorale.

Spiega che con quest'attività ha trovato nuovi stimoli e forze

per affrontare le cure e si sente finalmente nuovamente "utile".

Preso atto dello scritto e della telefonata si comunica all'assicurata che

potrà proseguire l'attività senza alcun problema. Ci terra informati in caso di

cambiamenti.

Circa gli effetti positivi di una reintegrazione professionale da

ultimo si precisa quanto attestato dal perito Dr. __________: Sul piano

psicopatologico rassicurata di riferisce soprattutto in primavera e autunno,

cioè nei cambi stagionali, periodi di deflessione timica; persiste la paura

della morte, anche se in parte con la preghiera, in parte con anche il lavoro

che ha iniziato da luglio 2023 riesce a distrarsi maggiormente. Riferisce che

prima di iniziare questo lavoro è andata particolarmente in crisi e lei stessa

ne aveva parlato con la propria psicologa perché era tutto il giorno a casa da

sola, visto che il marito lavorava e la figlia era a scuola, non sapeva cosa

fare, si sentiva inutile. Il proprio compagno ha saputo che cercavano dei volontari:

lei ha partecipato a un colloquio, le hanno chiesto di andare già il giorno

dopo: inizialmente l'avevano adibita alla distribuzione di pasti al domicilio,

ma dai tre - quattro vassoi che doveva portare sono

diventati 14, per cui ha dovuto abbandonare per il problema al braccio.

A quel punto le hanno proposto di fare dei trasporti con la propria auto

retribuiti 1.- CHF al km dove è impegnata 2 ore al giorno. All'inizio la

frequenza era quasi quotidiana, successivamente

a chiamata, rassicurata per non fare sforzi fisici, si rifiuta

di trasportare persone che siano in carrozzina o non siano completamente

autosufficienti, li accompagna spesso a fare visite nei reparti di

chemioterapia o di radioterapia, tra l'altro condivide con loro anche la sua

esperienza oncologica e nota che questo è positivo e trova anche un riscontro nella

loro gratitudine. Riceve una rendita di invalidità di CHF 429.- al mese, più

CHF 156.

- di assegni familiari per la figlia, ha delle piccole entrate

che derivano dal rimborso spese per il volontariato, con cui può togliersi

qualche piccola soddisfazione. ...

Nel libero mercato del lavoro, seppur attualmente l'episodio

depressivo sia definibile come al massimo di grado lieve, il quadro clinico,

seppur migliorato rispetto alla valutazione precedente dell'aprile 2019, mostra

ancora una fragilità emotiva e una polarizzazione ideica sull'ansia di malattia

(anche per nuove neoplasie costantemente monitorate) che non induce a ritenere

che a questo corrisponda un significativo miglioramento della CL che, pertanto,

è da considerarsi ancora limitata nella misura di un 50%. Attualmente, inoltre,

rispetto alla precedente valutazione peritale, ritengo che per il suddetto

miglioramento rassicurata potrebbe mantenere questo pensum anche mantenendo il

livello attuale di cura del proprio domicilio. (…)” (incarto AI pag.

1027-1028)

Pertanto, sulla base delle

dettagliate ed esaustive valutazioni del SMR, l’amministrazione ha validamente

ritenuto non invalidante il carcinoma alla tiroide.

2.7.3. In merito alla pemfigoide cicatriziale

con coinvolgimento della mucosa orale, il dermatologo dr. med. __________

ha attestato, in data 25 settembre 2024, che la signora RI 1 non presenta

alcuna patologia dermatologica tale da ripercuotersi sulla capacità lavorativa.

La malattia è stata trattata e ha raggiunto una remissione completa. Sebbene

sia potenzialmente suscettibile di recidiva, risulta attualmente in completa

remissione, in assenza di terapie sistemiche.

Secondo il dermatologo, la capacità lavorativa dell’assicurata, con riferimento

a tale patologia, è del 100% (doc. 256). Tale valutazione non è stata oggetto

di contestazione da parte dell’assicurata.

2.7.4. Diversamente dall’aspetto somatico,

la componente psichiatrica è stata ritenuta dall’Ufficio AI come avente

ripercussioni sull’abilità lavorativa. A tal proposito, l’assicurata è stata

sottoposta a perizia psichiatrica eseguita dal dr. med. __________ (__________).

La perizia è stata ricevuta il 3 aprile 2024 e un suo successivo complemento è

datato 12 aprile 2024 (doc. 239 e 242).

Sulla base delle diagnosi di disturbo depressivo di grado lieve ad andamento

cronico (ICD-10: F32) e di disturbo di personalità emotivamente instabile di

tipo borderline con tratti dipendenti (ICD-10: F60), il perito ha stabilito una

capacità lavorativa residua del 50% nell’abituale attività e in quelle

adeguate.

2.7.5. Infine, ricapitolando la

documentazione medica presente agli atti, con annotazioni 24 marzo 2025 il SMR

ha così riassunto (sottolineatura del redattore):

" (…) Nelle

ulteriori relazioni dei curanti giunte agli atti in sede di audizione:

- non esiste una

nuova diagnosi ai sensi dell'ICD10 o di altra categorizzazione internazionale;

- non viene quantificata alcuna incapacità lavorativa attuale;

- non esiste la

prescrizione di una nuova terapia farmacologica diversa da quella fino ad ora

assunta; per le patologie di ordine oncologico, ad eccezione del Tirosint ad

alto dosaggio a scopo sostitutivo-soppressivo, non esiste alcuna indicazione

oncofarmacologica attuale;

- non esiste

alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto

soccorso;

- alcuna nuova indicazione chirurgica o di ordine oncologico

attuale;

- in ogni caso

quanto emerso da queste relazioni non impedisce lo svolgimento di un'attività

consona allo stato di salute attuale dell'A, così come valutato dal Dr. __________.

(…)” (incarto AI pag. 1030)

Di conseguenza,

la dr.ssa med. __________ ha confermato le proprie annotazioni del 22 ottobre

2024, ossia una piena inabilità lavorativa in tutte le attività dal 29 agosto

2016 e un’inabilità in attività adeguate del 50% a decorrere dal 9 novembre

2023.

In conclusione, viste le suddette, dettagliate e convincenti prese di posizione

del SMR, questo Tribunale non ravvisa motivi per discostarsene.

Inoltre

ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va tuttavia ricordato che,

qualora successivamente alla decisione contestata dovesse intervenire un

rilevante peggioramento dello stato di salute, l’assicurata ha la facoltà -

secondo la giurisprudenza consolidata - di inoltrare una domanda di revisione.

Rispetto alle precedenti

decisioni del 1° luglio 2020 e del 24 agosto 2020, in cui l’assicurata era

stata ritenuta inabile al 100% in qualsiasi attività, l’Ufficio AI ha

correttamente tenuto conto, nell’ambito della presente revisione, del

miglioramento della componente somatica e ha riconosciuto un’inabilità

lavorativa del 50% in attività adeguate per motivi psichiatrici dal 9 novembre

2023. Di conseguenza, l’amministrazione ha stabilito un grado d’invalidità del 55,59%,

il cui calcolo, esposto nella decisione contestata, merita adesione da parte di

questo Tribunale, non essendo del resto stato oggetto di contestazione.

2.8. L’assicurata

contesta inoltre l’inchiesta economica relativa alle persone che si occupano

dell’economia domestica, datata 29 ottobre 2024 (doc. 262). Critica l’operato

dell’assistente sociale nella misura in cui quest’ultima, nella propria

valutazione, ha azzerato l’impedimento del 20,99% accertato in sede

d’inchiesta, a motivo dell’aiuto prestato dai familiari - in particolare dal

marito, occupato a tempo pieno, e dalla figlia maggiorenne, residente oltre

Gottardo per motivi di studio - ritenuto esigibile. Sulla base di tale

valutazione, è stato pertanto stabilito un grado di invalidità nullo.

L’assicurata osserva che la

percentuale degli impedimenti (20,99%) rimane sostanzialmente invariata

rispetto a quella accertata nelle precedenti decisioni del 2020 (19,50%) e che,

non trattandosi dunque di un miglioramento, non vi sarebbe motivo per ritenere

un’invalidità pari allo 0%.

Ai fini del presente giudizio

giova qui innanzitutto ricordare che, nell'assicurazione invalidità, come in

altri sistemi di assicurazione sociale, si applica generalmente il principio

secondo cui l'assicurato deve, prima di richiedere le prestazioni, intraprendere

di propria iniziativa tutto ciò che ci si può ragionevolmente aspettare da una

persona ragionevole nella stessa situazione, per attenuare il più possibile le

conseguenze della propria invalidità (DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267

consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Nel caso di una persona che ha

difficoltà a svolgere i lavori domestici a causa della sua disabilità, il

principio menzionato si concretizza in particolare nell'obbligo di organizzare

il proprio lavoro e di chiedere aiuto ai familiari in misura adeguata. Un

impedimento dovuto a disabilità può essere accettato per le persone che

dedicano il loro tempo ad attività domestiche solo se i compiti che non possono

più essere svolti vengono svolti da terzi dietro retribuzione o da parenti che

ne subiscono una comprovata perdita di guadagno o subiscono un onere eccessivo.

L'assistenza fornita dai familiari da prendere in considerazione nella

valutazione dell'invalidità dell'assicurato a domicilio va oltre quella che ci

si può aspettare senza compromissione della salute. In particolare, si tratta

di chiedersi come si comporterebbe un nucleo familiare ragionevole se non

potesse aspettarsi di ricevere prestazioni assicurative (DTF 133 V 504 consid.

4.2 e riferimenti). La giurisprudenza non stabilisce un limite oltre il quale

l'assistenza dei familiari non sarebbe più possibile (sentenze 8C_748/2019 del

7 gennaio 2020, consid. 6.6; 9C_716/2012 dell'11 aprile 2013, consid. 4.4).

Tuttavia, l'aiuto richiesto a terzi non deve diventare eccessivo o sproporzionato

(DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; cfr. sentenza 9C_410/2009 del 1° aprile 2010

consid. 5.5, in SVR 2011 IV n. 11 pag. 29; STF 9C_248/2022 del 25 aprile 2023,

consid. 5.3.1 e rif., pubblicata in SVR 2023 IV n.46, pag. 156).

A tal riguardo il marg. 3614

della CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per

l’invalidità) prevede che la persona assicurata deve far ricorso all’aiuto dei

familiari, indipendentemente dall’attuabilità effettiva di quest’ultimo, che

l’aiuto dei familiari va oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere

qualora la persona assicurata non avesse subito un danno alla salute. Non sono

ammesse deduzioni forfettarie fisse. Dal rapporto d’accertamento deve risultare

per quali settori d’attività o singole attività si è tenuto conto dell’obbligo

di ridurre il danno.

Ritornando al caso in esame, va

innanzitutto rilevato, come correttamente osservato dall’Ufficio AI nelle

osservazioni del 20 agosto 2025, che la determinazione dell’obbligo di

riduzione del danno a carico dei familiari è stata effettuata in modo personalizzato,

tenendo conto della concreta situazione dell’assicurata. In particolare, nella

scheda allegata al rapporto d’inchiesta è espressamente indicato che l’obbligo

di collaborazione del marito è stato valutato considerando che egli lavora al

100%, mentre, per quanto riguarda la figlia, si è tenuto conto del fatto che

ella soggiorna per motivi di studio a Friborgo cinque giorni alla settimana,

rientrando a casa soltanto nel fine settimana (pag. 986). Inoltre, nella

medesima scheda, nella sezione relativa alla descrizione degli impedimenti, è

precisato in quali mansioni tale forma di aiuto può essere ritenuta esigibile

(pag. 987) e l’ammontare del tempo considerato esigibile (pag. 989).

Ora, senza minimizzare il carico

di lavoro del marito dell’assicurata (classe 1973), occupato a tempo pieno nel

settore bancario, occorre tuttavia sottolineare che, dalla tabella allegata

all’inchiesta, risulta che per lui è stata dedotta una partecipazione di 6,30

ore settimanali (doc. 117, incarto AI) a fronte di un’esigibilità di 10,30 ore secondo

le tabelle ESPA.

A tale proposito va rilevato che, secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro in

Svizzera (ESPA), effettuata periodicamente dall’Ufficio federale

di statistica, un adulto dell’età del marito della ricorrente che lavora a

tempo pieno dedica in media 20,1 ore settimanali al lavoro domestico e

familiare (tabella T 03.06.02.01, Popolazione

residente permanente di 15 anni e più, anno 2020, consultabile al

seguente indirizzo:

Il TCA osserva anche che l’Alta

Corte, nella sentenza 9C_446/2008 del 18 settembre 2008, ha confermato la

valutazione dell’assistente sociale secondo cui, nell’ottica della riduzione

del danno, era ragionevole chiedere al marito dell’assicurata di collaborare

alle faccende domestiche per 1–1,5 ore al giorno, tutti i giorni (cioè 7–10,5

ore alla settimana), anche se egli lavorava come costruttore di binari. La

Corte ha inoltre elencato in modo dettagliato le attività compatibili con

un’attività professionale, come sparecchiare e lavare i piatti, pulire la vasca

e i servizi igienici, rifare il letto e sistemare le coperte.

Per quanto concerne la figlia

maggiorenne, impegnata negli studi fuori Cantone, l’assistente sociale ha

quantificato in media 1,41 ore settimanali l’impegno in lavori

domestici, a fronte di un’esigibilità di 18,2 ore secondo le tabelle ESPA alla voce in formazione.

In queste circostanze, secondo

questo Tribunale, è ragionevolmente esigibile che le faccende domestiche nelle

quali l’assicurata risulta limitata e/o impossibilitata vengano distribuite

nell’arco della giornata e della settimana, in modo tale che ella possa

avvalersi dell’aiuto del marito (alla sera, dopo il lavoro, e durante il fine

settimana) e della figlia (quando rientra al domicilio).

È vero che, nella precedente

inchiesta economica del 15 ottobre 2018 era stato accertato un impedimento

complessivo reale del 19,5%. Tuttavia, in tale occasione, l’assistente sociale

non aveva tenuto conto dell’obbligo dei familiari di contribuire alla riduzione

del danno nell’espletamento delle mansioni consuete, circostanza che, peraltro,

non era rilevante ai fini del calcolo del grado complessivo d’invalidità.

2.9. Visto

quanto sopra, tenuto conto di un’invalidità quale salariata pari al 59,59% e di

una limitazione pari allo 0% quale casalinga, nonché delle quote di attività

salariata (87,50%) e di mansioni casalinghe (12,50%), il grado d’invalidità

complessivo risulta del 48,64%, arrotondato al 49%.

In

queste circostanze, visto quanto sopra, la decisione contestata è corretta.

Ne

consegue che il ricorso va respinto.

2.10. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono a carico

della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti