32.2025.48
Riduzione della rendita a seguito di revisione. Conferma del migliorameto dello stato di salute (problematica oncologica) con conseguente ridotta invalidità. Conferma dell'esigibilità dell'aiuto dei familiari nell'espletamento delle mansioni domestiche dell'assicurata
24 novembre 2025Italiano50 min
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.48
BS/sc
Lugano
24 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 aprile 2025
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1978, nel mese di dicembre
2016 ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di prestazioni facendo valere
problematiche d’ordine oncologico e psichiatrico (doc. 1; se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI
prodotti con la risposta di causa).
1.2. Terminati gli accertamenti medici
ed economici di rito, ritenuto che prima dell’insorgenza del danno alla salute
l’assicurata era attiva quale badante/ausiliaria di pulizia nella misura
dell’87,5% e quale casalinga al 12.5% e dopo aver proceduto alla determinazione
del grado d’invalidità mediante il cosiddetto metodo misto, con decisioni del
1° luglio 2020 e del 24 agosto 2020, debitamente preavvisate, RI 1 è stata
posta al beneficio di una rendita d’invalidità intera per un grado d’invalidità
del 90% dal 1° agosto 2017 (doc. 174; per le motivazioni cfr. doc. 168).
1.3. A seguito di una revisione della rendita
avviata d’ufficio, dopo aver proceduto ad un aggiornamento dei dati medici, con
comunicazione 7 luglio 2022 l’amministrazione ha confermato la rendita (doc.
204).
1.4. Nel febbraio 2023 l’Ufficio AI ha
iniziato d’ufficio un’altra procedura di revisione della rendita. Aggiornati i
dati medici e svolta una nuova inchiesta economica per le persone dedite
all’economia domestica, l’amministrazione ha accertato un miglioramento del
quadro clinico extra-somatico dell’assicurata (da disturbo depressivo di grado
medio a lieve) nonché della capacità lavorativa nelle mansioni consuete
(soppressione della precedente inabilità del 15%). Con decisione dell’11 aprile
2025, debitamente preannunciata, l’Ufficio AI ha pertanto ridotto il grado
d’invalidità dal 90% al 49%, togliendo nel contempo l’effetto sospensivo a un
eventuale ricorso.
1.5. Contro la suddetta decisione,
l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha interposto il presente
ricorso, chiedendo in primo luogo la concessione dell’effetto sospensivo. Nel
merito, in via principale ha postulato il ripristino del diritto alla rendita
al 90% e, e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per
ulteriori accertamenti e una nuova decisione. In sintesi, la ricorrente
contesta il presunto miglioramento del proprio stato di salute, sostenendo che
persistono sia la patologia psichica invalidante sia quella fisica, quest’ultima
derivante dalla limitazione funzionale del braccio a seguito di un intervento e
delle cure per un tumore al seno, cui si aggiunge anche una neoplasia tiroidea.
L’assicurata critica inoltre l’esito dell’inchiesta economica, che ha
comportato la soppressione del riconoscimento dell’invalidità per le attività
casalinghe, rilevando che, nonostante le sue limitazioni risultino
sostanzialmente invariate rispetto alla precedente indagine, l’Ufficio AI ritiene
ora esigibile l’aiuto dei familiari nello svolgimento delle mansioni
domestiche.
1.6. Con la risposta di causa,
l’amministrazione ha chiesto in via preliminare il rigetto dell’istanza di
concessione dell’effetto sospensivo e, nel merito, la reiezione del ricorso.
La parte convenuta, confermando il miglioramento delle condizioni invalidanti
dell’assicurata, osserva che tutta la documentazione medica richiamata nel
ricorso è già stata esaminata dal Servizio Medico Regionale (SMR) e dal perito
psichiatrico incaricato. L’amministrazione ribadisce inoltre la correttezza
dell’inchiesta economica, precisando che, nella precedente valutazione,
l’esigibilità dell’aiuto familiare non aveva inciso sul riconoscimento del
diritto alla rendita.
1.7. Con decreto 30 giugno 2025 il
Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto
sospensivo.
1.8. Con scritto 18 luglio 2025
l’assicurata, contestando quanto rilevato in risposta, riafferma la richiesta
ricorsuale (IX).
1.9. Con osservazioni 20 agosto 2025
l’Ufficio AI, facendo riferimento alla presa di posizione del SMR del 7 agosto
2025, ha ribadito la validità della decisione contestata e la richiesta di
reiezione del ricorso (XI).
1.10. Infine, con scritto 23 settembre
2025 l’insorgente ha sostanzialmente confermato le censure nei confronti
dall’amministrazione (XV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a ragione o meno l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita dal 90% al
49%.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima
dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)
modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che
concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La lett. b delle Disposizioni
transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che “I beneficiari
di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore
della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non
hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita
precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione
secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv. 1).
Il marginale 9105 01/24 della Circolare sull’invalidità e sulla
rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal 1. gennaio
2022, stato al 1. gennaio 2025), prevede che “le rendite correnti
delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55
anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo
sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di
cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti
percentuali)”.
La
cifra 9102 CIRAI prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del
1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il
31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è
determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.
La cifra 1007 e seg. della
Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore
sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1.
gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che:
" […] le
rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo
l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e
quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici
(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è
retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita →
DR in vigore fino al 31 dicembre
2021;
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita →
DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”
Per la cifra 2004 C DT US AI, “la
quota percentuale di rendita secondo la graduazione delle rendite prevista dal
diritto anteriore è mantenuta per le persone appartenenti ai gruppi
«mainstream» e «giovani adulti» fino al momento in cui, nel quadro di una
revisione di rendita, il loro grado d’invalidità subisce un aumento o una
riduzione di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 LPGA) e – questo
aumento del grado d’invalidità comporta un aumento della quota percentuale di
rendita o
– questa riduzione del grado
d’invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di rendita”.
Per il marginale 9201 01/24 CIRAI
“a tutte le rendite il cui diritto è nato prima del 1. gennaio 2024 sono
applicabili le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2023. Se il diritto alla rendita sussiste anche dopo questa data, da quel
momento si applicano le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore dal 1.
gennaio 2024. La rendita è aumentata con effetto dal 1. gennaio 2024”.
Ne
discende che qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita,
l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più
tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente e che in
caso di una modifica determinante ex art. 17 LPGA a partire dal 1. gennaio 2022
torna applicabile il nuovo sistema di rendite, ad eccezione degli assicurati
facenti parte del cosiddetto gruppo «diritti acquisiti» (persone nate negli
anni dal 1957 al 1966). Nel caso in cui il diritto alla rendita insorto prima
del 1. gennaio 2024 continua anche successivamente, la rendita va aumentata con
effetto da tale data.
Nella fattispecie concreta,
l’assicurata è nata nel 1978 ed era al beneficio di una rendita intera dal 1°
agosto 2017 (cfr. consid. 1.1). In esito alla revisione avviata nel febbraio
2023, come visto, l’Ufficio AI ha ridotto la rendita dal 90% al 49% a far da
tempo, come prescritto dall’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, dal primo giorno del
secondo mese che segue la notifica della decisione, vale a dire il 1° luglio
2025, ciò che costituisce una modifica determinante ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Visto quanto precede, applicabile
è il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità
al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le
mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che
perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale
percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il
50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.
Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha
diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per
cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a
seconda del grado d’invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343
consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis OAI è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la
rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
Una diversa valutazione di uno
stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato
non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR
2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti
per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire
una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,
il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18
aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF
9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne
non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione
nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile,
poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e
propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da
questi l'esercizio di un'attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3
LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni
consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv.
Considerandi
2.
LAI prevede che il grado di invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in
deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le
mansioni consuete.
L'art. 27 cpv. 1 OAI precisa a
sua volta che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati
occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché
la cura e l'assistenza ai familiari.
Secondo le spiegazioni pubblicate
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza
del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione
dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale (metodo misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle
mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è
determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in
caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di
un'attività che può essere tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte)
dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori
domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione
dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della
cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il
bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri
familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività
dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e
l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi
vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.
Va ancora osservato che sia per i
lavori domestici che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però
conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in
considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a
proprie spese solo dopo l'insorgere del danno alla salute. Se, per
contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima
dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v'è una
limitazione di cui tenere conto, dato che continuano a essere svolte da terzi
come prima.
Ritenuto come la modifica
riguardante le mansioni consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di
porre l'accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le
attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica – le attività
artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente
ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non
rientrano tra le attività equiparate a un'attività lucrativa e quindi da
considerare come mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb; STCA
32.2023.117
del 18 marzo 2024, consid. 2.4).
2.5
2.5.1
Nella fattispecie concreta, a
seguito della domanda di rendita presentata nel dicembre 2016, l’assicurata è
stata considerata attiva quale badante/ausiliaria di pulizia nella misura
dell’87,5% e quale casalinga per il restante 12,5%. Dopo aver determinato il
grado d’invalidità secondo il metodo misto, con decisioni del 1° luglio 2020 e
del 24 agosto 2020, entrambe debitamente preavvisate, l’Ufficio AI l’ha posta
al beneficio di una rendita d’invalidità intera, corrispondente a un grado
d’invalidità del 90% a decorrere dal 1° agosto 2017 (doc. 174; per le
motivazioni, cfr. doc. 168).
Dopo aver raccolto la
documentazione medica e la perizia psichiatrica effettuata dal dr. med. __________
del Centro __________ (__________; cfr. perizia del 12 aprile 2019, doc. 94, e
complemento peritale del 14 febbraio 2019, doc. 141), tenuto inoltre conto dei
rapporti del dr. med. __________ dell’Istituto __________ del 25 settembre
2019, 13 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e 7 maggio 2020 (doc. 106, 128, 136 e
161), con annotazioni del 15 maggio 2020 la dr.ssa med. __________ del Servizio
medico regionale dell’AI (SMR; doc. 165) ha ritenuto l’assicurata totalmente
inabile al lavoro in qualsiasi professione dal 29 agosto 2016 e inabile al 15%
nelle mansioni consuete dal 1° dicembre 2016 (ossia tre mesi dopo l’intervento
di quadrantectomia per carcinoma alla mammella sinistra). Sono state
riscontrate le seguenti patologie invalidanti: episodio depressivo maggiore
insorto da disturbo dell’adattamento (ICD-10 F32.1), carcinoma duttale invasivo
della mammella sinistra diagnosticato nel settembre 2016, carcinoma papillare
ben differenziato della tiroide (lobo destro), diagnosticato il 5 marzo 2020, pemfigoide
bolloso orale diagnosticato il 16 marzo 2020.
2.5.2
Avviata
d’ufficio la prima revisione della rendita e aggiornati gli atti medici, la
dr.ssa del SMR, con annotazioni del 6 luglio 2022 (doc. 203) ha constatato che
il carcinoma mammario non era più invalidante, mentre risultavano ancora attivi
il carcinoma tiroideo e la patologia psichiatrica. Ha ritenuto opportuno
richiedere, all’inizio del 2023, un rapporto del medico ORL dr. med. __________,
che aveva eseguito un intervento nel maggio 2022. In data 7 luglio 2022
l’amministrazione ha emesso la comunicazione di conferma del grado d’invalidità
(doc. 204).
2.5.3
Nel
febbraio 2023 l’Ufficio AI ha iniziato d’ufficio un’altra procedura di
revisione. Aggiornata la documentazione medica, preso atto della comparsa di
lesioni subcentrimetriche in entrambi i polmoni a seguito di una PET/TC
dell’ottobre 2022, con annotazioni 6 giugno 2023 il SMR ha suggerito di
attendere 6 mesi per fare un punto della situazione medica dell’assicurata
(doc. 221).
In
data 9 novembre 2023 l’amministrazione ha acquisito il rapporto 9 novembre 2023
del dr. med. __________ (oncologo all’__________) il quale, posta quale
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di carcinoma differenziato
papillare della tiroide (il carcinoma alla mammella non è stato ritenuto
invalidante), aveva sostenuto che “attualmente la capacità lavorativa non è
compromessa” (doc. 225). Rilevata pertanto una piena abilità lavorativa per
le patologie somatiche, con annotazioni 7 dicembre 2023 il SMR ha tuttavia reputato
necessaria una valutazione clinica e valetudinaria della competente
psichiatrica (doc. 227), accertamento che è stato eseguito dal dr. med. __________
del __________. Con perizia del 22 marzo 2024 (doc. 239) e relativo complemento
del 12 aprile 2024 (doc. 242), accertato un miglioramento (passaggio da
disturbo depressivo di grado medio a grado lieve), il succitato psichiatra ha
ritenuto presente una residua capacità lavorativa del 50% nell’attività
abituale ed adeguata, senza riscontrare alcuna incapacità nelle attività
casalinghe.
Di
conseguenza, con annotazioni 7 maggio 2024 il SMR ha stabilito un’incapacità
lavorativa del 50% nell’abituale attività ed in quelle adeguate ed una piena
capacità nelle mansioni consuete (doc. 245).
Sulla scorta del succitato
rapporto e del rapporto 20 giugno 2024 del Servizio di integrazione professionale
(doc. 247), in data 20 giugno 2024 l’Ufficio AI ha emesso un progetto di
decisione preannunciando una riduzione della rendita intera ad un grado
d’invalidità del 49% (doc. 246).
Ricevute le osservazioni del 24
luglio 2024 dell’assicurata sul progetto decisionale, contenenti anche il
rapporto del 10 luglio 2024 dell’oncologo curante, dr. med. __________ (doc.
251), il SMR ha richiesto chiarimenti al medesimo oncologo (doc. 254) e al
dermatologo curante, dr. med. __________ (doc. 253). Acquisiti i rapporti del
25.
settembre 2024 da parte sia del dr. med. __________ sia del dr. med. __________
(doc. 256 e 257), nelle annotazioni 21 ottobre 2024 e nel successivo rapporto
finale datato 22 ottobre 2024 il SMR, confermata la propria valutazione, ha ritenuto
data una piena inabilità lavorativa in tutte le attività dal 29 agosto 2016,
del 50% in attività adeguate dal 9 novembre 2023. Nelle mansioni consuete il
grado d’invalidità è stato definito al 100% dal 29 agosto 2016 e del 15% dal 1°
dicembre 2016 (doc. 256 - 258 e 260). È stato accertato un episodio depressivo di
grado lieve a decorso cronico (ICD-10: F32), che rappresenta
l’unica diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa. Senza influsso sulla
capacità lavorativa il SMR ha segnatamente posto le diagnosi di stato dopo
carcinoma duttale invasivo GZ con aspetti mucinosi e micro-calcificazioni a
carico della mammella sinistra e di stato dopo carcinoma differenziato
papillare della tiroide, lobo destro, verosimilmente a cellule altre e
pemfigoide bolloso orale.
L’amministrazione ha poi
aggiornato l’inchiesta economica per casalinghe, concludente – nel rapporto 28 ottobre
2024.
– per un’incapacità nulla in virtù dell'obbligo di ridurre il danno da
parte dei famigliari.
Alla luce delle valutazioni SMR,
l’Ufficio AI ha pertanto proceduto, in data 10 dicembre 2024, all’emissione di
un nuovo progetto di decisione concludente per una riduzione della rendita dal
90% al 49%. Tale progetto riprendeva sostanzialmente, sia nei presupposti di
fatto sia nelle conclusioni, il contenuto della precedente proposta di
decisione (cfr. doc. 261–264).
Contestando il progetto di
decisione con gli scritti del 24 gennaio 2025 (doc. 266), del 14 marzo 2025
(doc. 271) e del 17 marzo 2025 (doc. 272), l’assicurata ha prodotto ulteriore
documentazione medica, successivamente valutata dal SMR con annotazioni del 17
febbraio 2025 e del 24 marzo 2025 (cfr. doc. 267, 273), nelle quali è stato esaminato
e analizzato criticamente il materiale aggiuntivo ed è stato confermato il
rapporto finale 22 ottobre 2024 (doc. 260).
Di conseguenza, con decisione
formale dell’11 aprile 2025, l’Ufficio AI ha disposto la riduzione del grado
d’invalidità riconosciuto all’assicurata, portandolo dal 90% al 49%.
In sintesi, la ricorrente
contesta le conclusioni dell’amministrazione in ordine al presunto
miglioramento del proprio stato di salute, sostenendo come la situazione
clinica complessiva non abbia registrato evoluzioni favorevoli tali da
giustificare una riduzione del grado d’invalidità precedentemente riconosciuto.
Sostiene, in particolare, la perdurante presenza di una patologia psichica di
carattere invalidante, nonché di affezioni di natura fisica riconducibili alla
limitazione funzionale dell’arto superiore conseguente a un intervento
chirurgico e alle cure effettuate per un carcinoma mammario. A tali disturbi si
aggiunge, secondo la ricorrente, anche la patologia di neoplasia tiroidea, che
contribuirebbe ad aggravare ulteriormente il suo stato di salute generale.
2.6
Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione
delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie
effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità
svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé
conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario
adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei
mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei
diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a
livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori
chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo
devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono
posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e
4.4.2).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di
lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche
se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11
aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag.
398-399) e che il solo fatto che uno o più
medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7
Nella
fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di
salute della ricorrente sia stato adeguatamente valutato dal SMR prima
dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, non rileva elementi tali da mettere in dubbio
le conclusioni del citato servizio medico, secondo cui l’assicurata è da
ritenere inabile al 50% in attività adeguate unicamente per motivi
psichiatrici, a decorrere dal 9 novembre 2023.
È opportuno rilevare che la documentazione medica prodotta dalla ricorrente è
stata puntualmente valutata dal SMR (cfr. consid. 2.4) e che, nel corso della
procedura giudiziaria, la ricorrente non ha prodotto nuovi atti di natura
medica.
2.7.1
Con riferimento
al carcinoma mammario pregresso, nelle annotazioni 6 luglio 2022 il medico del
SMR ha ritenuto che ”attualmente non è più una diagnosi con influsso sulla CL”
(doc. 203), precisando che non è in corso alcuna terapia sistemica, non vi
sono segni di recidiva e permangono soltanto gli esiti dei pregressi
trattamenti loco-regionali, in particolare una limitazione funzionale dell’arto
superiore sinistro (cfr. annotazioni SMR del 21 ottobre 2024 in merito al
rapporto del 25 settembre 2024 dell’oncologo dr. med. __________, doc. 258).
Come correttamente evidenziato in sede di risposta, e con riferimento alla
giurisprudenza ivi citata, una simile limitazione dell’arto superiore non
preclude l’esigibilità in lavori manuali molto leggeri che non richiedano
l’impiego della forza con l’arto interessato.
2.7.2
Riguardo al carcinoma papillare
della tiroide metastatico con metastasi polmonari, il SMR ha valutato che non comporta
alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa.
Nel rapporto del 10 luglio 2024,
tuttavia, l’oncologo curante, dr. __________, attesta che il quadro oncologico
— non risolto (tumore papillare metastatico non in trattamento, con rischio di
progressione) — determina un ulteriore sovraccarico, un notevole distress
psicologico, astenia e disturbi del sonno. Egli ritiene pertanto “che la
paziente abbia una invalidità lavorativa certamente superiore al 50% e chiedo
ed auspico una rivalutazione di tale percentuale, attualmente stimata al 40%,
da parte degli organi competenti” (pag. 965). Si ricorda che il medesimo
oncologo, in data 9 novembre 2023, aveva attestato una capacità lavorativa
completa per le patologie somatiche in attività adeguate (raccomandando anche
una valutazione psichiatrica, successivamente eseguita dall’Ufficio AI con
Dispositivo
mandato al dr. med. __________) (doc. 225). Per questi motivi, il 19 settembre
2024, l’Ufficio AI ha invitato lo stesso medico a precisare “su quali
elementi medici o su quale evoluzione del decorso si fondi il recente diverso
apprezzamento della capacità lavorativa residua contenuto nella relazione
medica del 10.07.2024, rispetto a quanto da lei stesso certificato nel rapporto
medico del 09.11.2023” (doc. 254).
In risposta, con rapporto 25
settembre 2024 l’oncologo curante
ha rilevato:
" (…) Come
raccordo anamnestico, ricordo che la summenzionata paziente è nota per un pregresso
carcinoma mammario, attualmente privo di terapia sistemica, in assenza di segni
di recidiva di malattia, ma con gli esiti dei pregressi trattamenti
loco-regionali, quali l'intervento di tumorectomia ai QSE della mammella
sinistra con biopsia di linfonodi sentinella, radioterapia complementare per
una dose complessiva di 50 Gy oltre al boost su letto operatorio di 16 Gy
(totale 66 Gy), che hanno comportato e comportano ancora una limitazione
funzionale dell'arto superiore sinistro, per il quale è sconsigliato sovraccarico
funzionale e porto di pesi superiori ai 2-4 Kg. Inoltre la paziente è anche affetta
da un carcinoma papillare della tiroide, metastatico a livello polmonare, per il
quale ha eseguito diversi interventi (anche in parte demolitivi a livello
laterocen/icale bilaterale) e terapie radiometaboliche, oltre a radioterapia
della loggia tiroidea e stazioni linfonodali laterocervicali (dosi di 70, 63 e
54 Gy). Infine, presenta pemfigoide bolloso orale che influisce anche
sull'alimentazione e sullo stato nutrizionale. L'intero quadro clinico comporta
(particolarmente in relazione alla presenza di una malattia metastatica al momento
non in trattamento, quindi con rischio di progressione) un notevole distress
sia a livello psicologico che, indirettamente, anche a livello fisico.
All'ultimo consulto, la paziente mi riferiva astenia, disturbi del
sonno e persistenza della limitazione funzionale all'arto superiore sinistro.
Il quadro oncologico non risolto (tumore papillare della tiroide metastatico e
non in trattamento fino a franca progressione) determinava inoltre ulteriore
sovraccarico come già menzionato. (…)”
(doc. XI/1 pagg. 4-5)
Esaminato tale documento, nelle
annotazioni del 19 settembre 2024 la dr.ssa __________ del SMR evidenzia che il
dr. med. __________ non quantifica alcuna incapacità lavorativa, ma si limita a
indicare i limiti funzionali presentati dall’assicurata per le patologie di
competenza oncologica. Egli attesta inoltre un notevole distress, sia a livello
psicologico sia, indirettamente a livello fisico, con astenia e disturbi del
sonno, aspetti già valutati in sede peritale dal dr. med. __________. Il medico
SMR ha pertanto concluso che non emergono nuove diagnosi né variazioni cliniche
rilevanti e che non è certificata alcuna incapacità lavorativa attuale,
precisando che la paziente non segue nuove terapie, né ha avuto ricoveri,
visite specialistiche o esami recenti oltre ai controlli di follow-up
oncologico. Ha aggiunto che al momento non è indicato alcun trattamento
specifico per il tumore papillare della tiroide metastatico, in attesa
dell’evoluzione del quadro clinico (doc. 258). Non emergendo alcun
peggioramento rispetto a quanto attestato nel 2023, il SMR ha confermato il
carattere non invalidante delle patologie oncologiche. È vero, come rilevato
dalla ricorrente, che quella del SMR non costituisce una valutazione
specialistica, ma è altrettanto vero che tale valutazione non risulta essere
stata smentita da atti medici successivi.
In effetti, i rapporti 18
dicembre 2024 e 29 gennaio 2025 del dr. __________ sono stati puntualmente
analizzati dal SMR.
In merito, al primo rapporto
nelle annotazioni 17 febbraio 2025 la dr.ssa med. __________ ha rilevato:
" (…) Rapporto
medico del Dr. __________, FMH endocrinologia e diabetologia (18.12.2024) che
attesta:
Su richiesta della paziente certifico lo stato attuale della
sua malattia.
Si tratta di un tumore tiroideo con metastasi a distanza a
livello polmonare.
Malgrado siano stati eseguiti plurimi interventi chirurgici sul
collo, 4 trattamenti radiometabolici, e un trattamento di radioterapia, la
malattia tumorale rimane purtroppo attiva e in lenta progressione. Dal punto di
vista sintomatologico la paziente ha avuto complicanze a livello del collo, in
esiti chirurgici, per cui necessita di trattamenti di fisioterapia
continuativi. La gestione del suo ipotiroidismo non è inoltre semplice in
quanto è indicata in questo caso una terapia con levotiroxina ad alta posologia
che non sempre viene tollerata con conseguenti sintomi ipercinetici,
soprattutto cardiaci.
Come conseguenza di tutto questo la paziente ha umore
frequentemente basso e fasi di agitazione e ansia.
•• II Dr. __________ riferisce circa l'iter clinico relativo alla
patologia oncologica tiroidea che è stata trattata con plurimi interventi
chirurgici sul collo, 4 trattamenti radiometabolici, e un trattamento di
radioterapia, la malattia tumorale rimane purtroppo attiva e in lenta progressione.
La gestione del suo ipotiroidismo non è inoltre semplice in quanto è indicata
in questo caso una terapia con levotiroxina ad alta posologia che non sempre
viene tollerata con conseguenti sintomi ipercinetici, soprattutto cardiaci.
Come conseguenza di tutto questo la paziente ha umore frequentemente
basso e fasi di agitazione e ansia.
Proprio per una corretta ed attuale valutazione degli aspetti
psichiatrici a cui fanno riferimento il Dr. __________ ed il Dr. __________,
l'A è stata sottoposta a perizia psichiatrica esperita dal Dr. __________
(22.03.2024) e suo successivo complemento peritale (12.04.2024) con conferma di
CL residua 50% (riduzione tempo e rendimento). (incarto AI pag. 1017-1018)
Nel secondo rapporto (29 gennaio
2025) il dr. med. __________, in aggiunta al suo scritto del 18 dicembre 2024,
ha rilevato:
" Come
descritto nella mia lettera del 18.12.2024, la paziente ha oggi una serie di
conseguenze derivanti dalla sua condizione di 1) tumore tiroideo metastatico a
livello polmonare e degli esiti dei vari trattamenti a cui si è sottoposta, 2)
ipotiroidismo posttiroidectomia di non semplice controllo visto che è
necessaria una terapia con levotiroxina ad alte posologia che le complica
spesso il suo quotidiano, e 3) paralisi della corda vocale destra in esiti
chirurgici.
Da quando ho conosciuto la paziente, in occasione del mio primo
consulto del 2022, non ho purtroppo constatato un miglioramento della sua
qualità di vita. Ritengo quindi che la sua condizione influenzi
significativamente la sua attività lavorativa nella stessa misura con cui la
influenzava nel passato” (doc. 272).
Nelle annotazioni 24 marzo 2025
il SMR ha valutato il suddetto scritto (sottolineature del redattore):
"
II Dr. __________ ribadisce i disturbi patiti dall'A, non
attesta fatti nuovi dal profillo clinico valetudinario, non esegue un esame
obiettivo e cursorio e non quantifica alcuna incapacità lavorativa”.
Nelle medesime annotazioni, la
sanitaria del SMR, riprendendo le sue precedenti valutazioni, aggiunge:
Relativamente al tumore tiroideo metastatico a livello
polmonare e degli esiti dei vari trattamenti a cui si è sottoposta vedi
quanto dettagliatamente analizzato con la nota SMR del 17.02.2025 in cui si
precisa che tale tumore è stazionario da diversi anni e che per lo stesso,
attualmente, non assume alcuna farmacoterapia oncologica se non Tirosint ad alto
dosaggio a scopo di terapia sostitutiva-soppressiva.
Relativamente all’ipotiroidismo post-tiroidectomia di non
semplice controllo visto che è necessaria una terapia con levotiroxina ad alta
posologia che le complica spesso il suo quotidiano ricordo che l'A assume
Tirosint 125 mg (4/7) e Tirosint 150 mg (3/7), sicuramente dal novembre 2021
(vedi Dr. __________ a GED 23.12.2021) e che agli atti non è certificata alcuna
patologia cardiologica.
Relativamente alla paralisi della corda vocale destra in esiti
chirurgici si precisa che la Dr.ssa __________, FMH chirurgia oncologica (06.03.2020)
alla retata di intervento di tiroidectomia totale attesta: La tiroide
interamente liberata viene asportata .... Dopo identificazione, si procede
all'asportazione selettiva del pacchetto linfonodale recorrenziale attorno al
nervo, senza lesioni di quest'ultimo. Emostasi e controllo della funzionalità
del ricorrente destro con lo stimolatore posizionato il più caudalmente possibile.
Esso risponde bene alla stimolazione.
Inoltre dalle dimissioni relative a questo intervento si precisa
che: Il 17.03.2020 (a GED 23.03.2020) come programmato si eseguiva
l'intervento sunnominato senza complicazioni. La paziente veniva
successivamente portata in cure continue per osservazione postop come da
protocollo.
Si dimette la paziente in buone condizioni generali.
Preme comunque precisare che il Dr. __________, FMH ORL (19.11.2021
a GED 23.12.2021 pag. 19) ravvisa: Lesione n. Recurrens sinistro e paralisi
cordale associata, così come attestato dal Dr. __________, che non ha alcun
riscontro valetudinario vocale.
Ricordo che l'A è stata sottoposta numerose visite specialistiche,
a colloqui psichiatrici successivi all'intervento di tiroidectomia del marzo
2020, in particolare quello peritale del 14.03.2024 (dalle ore 9.20 alle ore
10.55) e del 22.03.2024 (dalle ore 13.40 alle ore 14.05), per un tempo totale
di 120 minuti che non hanno mai evidenziato, da un'ennesima rilettura di tutti
gli atti medici, alcuna problematica fonatoria.
Relativamente alla paralisi della corda vocale Ds ricordo che
ripercorrendo l'intera documentazione medica agli atti non ritrovato una presa
a carico logopedica e la valutazione peritale esperita dal Dr. __________, FMH
psichiatria (22.03.2024) evidenzia Osservazioni sul comportamento ed aspetto
esteriore: L'assicurata giunge in lievissimo
anticipo all'appuntamento peritale, accompagnata da un'amica
con la quale si intrattiene a chiacchierare nella sala d'attesa, ben curata
nell'igiene e nell'aspetto.
... Facies composita, l'eloquio normo fonico, normo modulato, a
volte interrotto da una labilità emotiva.
Il Dr. __________, sulla scorta del proprio profilo di curante
ritiene che la sua condizione influenzi significativamente la sua
attività lavorativa nella stessa misura con cui la influenzava nel passato,
non confrontandosi minimamente con le conclusioni a cui è giunto il rapporto
finale SMR del 22.10.2024 e la valutazione peritale psichiatrica. (…)”
(incarto AI pag. 1029-1030)
Da ultimo, nelle menzionate
annotazioni la dr.ssa med. __________ ha valutato il rapporto 24 gennaio 2025
del medico curante che attesta:
" … affetta
da un tumore della tiroide con metastasi soprattutto a livello polmonare è in
lenta progressione nonostante le plurime terapie specialistiche-oncologiche
effettuate.
Da segnalare che la paziente ha voluto comunque fare una prova
lavorativa che la impegnasse solo per qualche ora (perla consegna pasti a
domicilio, brevi trasporti, ...).
Con questo tentativo lo stato clinico sia fisico che psicologico è
peggiorato per cui la paziente ha dovuto interrompere il lavoro anche a causa
del peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva per la quale essa è
tutt'ora in terapia”.
Il medico SMR ha così rilevato:
" •• II
curante di base Dr. __________ attesta le note diagnosi, non esegue un esame
clinico e cursorio, non allegata alcun approfondimento paraclinico atto a
dimostrare l'effettiva progressione del tumore tiroideo e certifica un generico
peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva a seguito di una prova
lavorativa che la impegnasse solo per qualche ora (perla consegna pasti a
domicilio, brevi trasporti, ...), consigliata dal marito dell'A e messa in
atto dall'A stessa dal 01.07.2023, a noi non nota dal 26.09.2023 e sicuramente
ancora in atto durante lo svolgimento della perizia __________ del Dr. __________
(22.03.2024) che attesta: I sentimenti di inutilità erano più presenti prima
di cominciare il nuovo impiego di volontariato.
Relativamente al peggioramento della sintomatologia
ansioso-depressiva reattiva alla prova di lavoro mi preme precisare quanto
appresso precisato.
Dalla comunicazione dell'A del 26.09.2023 si apprende che la
stessa ha provato compatibilmente con il suo stato di salute e con tutte le
sue visite oncologiche i relativi controlli del caso che svolge regolarmente e
quotidianamente, se era possibile portare avanti questo volontariato, in
accordo anche con i suoi terapeuti di riferimento... Questo volontariato, le
sta dando diversi benefìci, in quanto la fa star meglio e si sente utile, così le
permette di pensare meno al suo stato di salute da paziente oncologica perla
quale sta tuttora lottando.
Infatti il Dr. __________, FMH psichiatria (26.09.2023) attesta: ...
abbiamo ritenuto favorevole che la paziente iniziasse a svolgere un'attività
occupazionale.
Pertanto, a partire dal 01.07.2023 ha iniziato un servizio di
volontariato per accompagnamento disabili presso __________.
Nonostante inizialmente abbia fatto fatica sul fronte fisico e
psichico, attualmente appare trame notevole beneficio: in particolare, si è
ridotta la percezione di inefficacia personale dovuta al non essere occupata
per via delle patologie oncologiche e psichiatriche, a Voi note, di cui ella è
affetta e, di conseguenza, si è assistito ad una lieve riduzione della deflessione
timica.
Attualmente si rende disponibile per 4/5 giorni alla settimana
per un tempo giornaliero di circa 2 ore e tale carico appare per lei sostenibile.
Tuttavia, tale frequenza è suscettibile di modificazioni sulla base dello stato
di salute, per cui la paziente è libera di assentarsi dal servizio qualora non
dovesse sentirsi in grado di sostenerlo o in caso di visite specialistiche.
Riteniamo che tale attività di volontariato possa essere
terapeutica per la paziente, a benefìcio del suo quadro clinico, in particolare
sul fronte psichiatrico.
Inoltre dall'annotazione per incarto signor __________ del
06.10.2023 si apprende: Contatto rassicurata in merito al suo scritto del 26
settembre 2023. Conferma che l'attività non è remunerata e che grazie ad essa
si sente molto meglio in relazione al suo stato umorale.
Spiega che con quest'attività ha trovato nuovi stimoli e forze
per affrontare le cure e si sente finalmente nuovamente "utile".
Preso atto dello scritto e della telefonata si comunica all'assicurata che
potrà proseguire l'attività senza alcun problema. Ci terra informati in caso di
cambiamenti.
Circa gli effetti positivi di una reintegrazione professionale da
ultimo si precisa quanto attestato dal perito Dr. __________: Sul piano
psicopatologico rassicurata di riferisce soprattutto in primavera e autunno,
cioè nei cambi stagionali, periodi di deflessione timica; persiste la paura
della morte, anche se in parte con la preghiera, in parte con anche il lavoro
che ha iniziato da luglio 2023 riesce a distrarsi maggiormente. Riferisce che
prima di iniziare questo lavoro è andata particolarmente in crisi e lei stessa
ne aveva parlato con la propria psicologa perché era tutto il giorno a casa da
sola, visto che il marito lavorava e la figlia era a scuola, non sapeva cosa
fare, si sentiva inutile. Il proprio compagno ha saputo che cercavano dei volontari:
lei ha partecipato a un colloquio, le hanno chiesto di andare già il giorno
dopo: inizialmente l'avevano adibita alla distribuzione di pasti al domicilio,
ma dai tre - quattro vassoi che doveva portare sono
diventati 14, per cui ha dovuto abbandonare per il problema al braccio.
A quel punto le hanno proposto di fare dei trasporti con la propria auto
retribuiti 1.- CHF al km dove è impegnata 2 ore al giorno. All'inizio la
frequenza era quasi quotidiana, successivamente
a chiamata, rassicurata per non fare sforzi fisici, si rifiuta
di trasportare persone che siano in carrozzina o non siano completamente
autosufficienti, li accompagna spesso a fare visite nei reparti di
chemioterapia o di radioterapia, tra l'altro condivide con loro anche la sua
esperienza oncologica e nota che questo è positivo e trova anche un riscontro nella
loro gratitudine. Riceve una rendita di invalidità di CHF 429.- al mese, più
CHF 156.
- di assegni familiari per la figlia, ha delle piccole entrate
che derivano dal rimborso spese per il volontariato, con cui può togliersi
qualche piccola soddisfazione. ...
Nel libero mercato del lavoro, seppur attualmente l'episodio
depressivo sia definibile come al massimo di grado lieve, il quadro clinico,
seppur migliorato rispetto alla valutazione precedente dell'aprile 2019, mostra
ancora una fragilità emotiva e una polarizzazione ideica sull'ansia di malattia
(anche per nuove neoplasie costantemente monitorate) che non induce a ritenere
che a questo corrisponda un significativo miglioramento della CL che, pertanto,
è da considerarsi ancora limitata nella misura di un 50%. Attualmente, inoltre,
rispetto alla precedente valutazione peritale, ritengo che per il suddetto
miglioramento rassicurata potrebbe mantenere questo pensum anche mantenendo il
livello attuale di cura del proprio domicilio. (…)” (incarto AI pag.
1027-1028)
Pertanto, sulla base delle
dettagliate ed esaustive valutazioni del SMR, l’amministrazione ha validamente
ritenuto non invalidante il carcinoma alla tiroide.
2.7.3. In merito alla pemfigoide cicatriziale
con coinvolgimento della mucosa orale, il dermatologo dr. med. __________
ha attestato, in data 25 settembre 2024, che la signora RI 1 non presenta
alcuna patologia dermatologica tale da ripercuotersi sulla capacità lavorativa.
La malattia è stata trattata e ha raggiunto una remissione completa. Sebbene
sia potenzialmente suscettibile di recidiva, risulta attualmente in completa
remissione, in assenza di terapie sistemiche.
Secondo il dermatologo, la capacità lavorativa dell’assicurata, con riferimento
a tale patologia, è del 100% (doc. 256). Tale valutazione non è stata oggetto
di contestazione da parte dell’assicurata.
2.7.4. Diversamente dall’aspetto somatico,
la componente psichiatrica è stata ritenuta dall’Ufficio AI come avente
ripercussioni sull’abilità lavorativa. A tal proposito, l’assicurata è stata
sottoposta a perizia psichiatrica eseguita dal dr. med. __________ (__________).
La perizia è stata ricevuta il 3 aprile 2024 e un suo successivo complemento è
datato 12 aprile 2024 (doc. 239 e 242).
Sulla base delle diagnosi di disturbo depressivo di grado lieve ad andamento
cronico (ICD-10: F32) e di disturbo di personalità emotivamente instabile di
tipo borderline con tratti dipendenti (ICD-10: F60), il perito ha stabilito una
capacità lavorativa residua del 50% nell’abituale attività e in quelle
adeguate.
2.7.5. Infine, ricapitolando la
documentazione medica presente agli atti, con annotazioni 24 marzo 2025 il SMR
ha così riassunto (sottolineatura del redattore):
" (…) Nelle
ulteriori relazioni dei curanti giunte agli atti in sede di audizione:
- non esiste una
nuova diagnosi ai sensi dell'ICD10 o di altra categorizzazione internazionale;
- non viene quantificata alcuna incapacità lavorativa attuale;
- non esiste la
prescrizione di una nuova terapia farmacologica diversa da quella fino ad ora
assunta; per le patologie di ordine oncologico, ad eccezione del Tirosint ad
alto dosaggio a scopo sostitutivo-soppressivo, non esiste alcuna indicazione
oncofarmacologica attuale;
- non esiste
alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto
soccorso;
- alcuna nuova indicazione chirurgica o di ordine oncologico
attuale;
- in ogni caso
quanto emerso da queste relazioni non impedisce lo svolgimento di un'attività
consona allo stato di salute attuale dell'A, così come valutato dal Dr. __________.
(…)” (incarto AI pag. 1030)
Di conseguenza,
la dr.ssa med. __________ ha confermato le proprie annotazioni del 22 ottobre
2024, ossia una piena inabilità lavorativa in tutte le attività dal 29 agosto
2016 e un’inabilità in attività adeguate del 50% a decorrere dal 9 novembre
2023.
In conclusione, viste le suddette, dettagliate e convincenti prese di posizione
del SMR, questo Tribunale non ravvisa motivi per discostarsene.
Inoltre
ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va tuttavia ricordato che,
qualora successivamente alla decisione contestata dovesse intervenire un
rilevante peggioramento dello stato di salute, l’assicurata ha la facoltà -
secondo la giurisprudenza consolidata - di inoltrare una domanda di revisione.
Rispetto alle precedenti
decisioni del 1° luglio 2020 e del 24 agosto 2020, in cui l’assicurata era
stata ritenuta inabile al 100% in qualsiasi attività, l’Ufficio AI ha
correttamente tenuto conto, nell’ambito della presente revisione, del
miglioramento della componente somatica e ha riconosciuto un’inabilità
lavorativa del 50% in attività adeguate per motivi psichiatrici dal 9 novembre
2023. Di conseguenza, l’amministrazione ha stabilito un grado d’invalidità del 55,59%,
il cui calcolo, esposto nella decisione contestata, merita adesione da parte di
questo Tribunale, non essendo del resto stato oggetto di contestazione.
2.8. L’assicurata
contesta inoltre l’inchiesta economica relativa alle persone che si occupano
dell’economia domestica, datata 29 ottobre 2024 (doc. 262). Critica l’operato
dell’assistente sociale nella misura in cui quest’ultima, nella propria
valutazione, ha azzerato l’impedimento del 20,99% accertato in sede
d’inchiesta, a motivo dell’aiuto prestato dai familiari - in particolare dal
marito, occupato a tempo pieno, e dalla figlia maggiorenne, residente oltre
Gottardo per motivi di studio - ritenuto esigibile. Sulla base di tale
valutazione, è stato pertanto stabilito un grado di invalidità nullo.
L’assicurata osserva che la
percentuale degli impedimenti (20,99%) rimane sostanzialmente invariata
rispetto a quella accertata nelle precedenti decisioni del 2020 (19,50%) e che,
non trattandosi dunque di un miglioramento, non vi sarebbe motivo per ritenere
un’invalidità pari allo 0%.
Ai fini del presente giudizio
giova qui innanzitutto ricordare che, nell'assicurazione invalidità, come in
altri sistemi di assicurazione sociale, si applica generalmente il principio
secondo cui l'assicurato deve, prima di richiedere le prestazioni, intraprendere
di propria iniziativa tutto ciò che ci si può ragionevolmente aspettare da una
persona ragionevole nella stessa situazione, per attenuare il più possibile le
conseguenze della propria invalidità (DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267
consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Nel caso di una persona che ha
difficoltà a svolgere i lavori domestici a causa della sua disabilità, il
principio menzionato si concretizza in particolare nell'obbligo di organizzare
il proprio lavoro e di chiedere aiuto ai familiari in misura adeguata. Un
impedimento dovuto a disabilità può essere accettato per le persone che
dedicano il loro tempo ad attività domestiche solo se i compiti che non possono
più essere svolti vengono svolti da terzi dietro retribuzione o da parenti che
ne subiscono una comprovata perdita di guadagno o subiscono un onere eccessivo.
L'assistenza fornita dai familiari da prendere in considerazione nella
valutazione dell'invalidità dell'assicurato a domicilio va oltre quella che ci
si può aspettare senza compromissione della salute. In particolare, si tratta
di chiedersi come si comporterebbe un nucleo familiare ragionevole se non
potesse aspettarsi di ricevere prestazioni assicurative (DTF 133 V 504 consid.
4.2 e riferimenti). La giurisprudenza non stabilisce un limite oltre il quale
l'assistenza dei familiari non sarebbe più possibile (sentenze 8C_748/2019 del
7 gennaio 2020, consid. 6.6; 9C_716/2012 dell'11 aprile 2013, consid. 4.4).
Tuttavia, l'aiuto richiesto a terzi non deve diventare eccessivo o sproporzionato
(DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; cfr. sentenza 9C_410/2009 del 1° aprile 2010
consid. 5.5, in SVR 2011 IV n. 11 pag. 29; STF 9C_248/2022 del 25 aprile 2023,
consid. 5.3.1 e rif., pubblicata in SVR 2023 IV n.46, pag. 156).
A tal riguardo il marg. 3614
della CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per
l’invalidità) prevede che la persona assicurata deve far ricorso all’aiuto dei
familiari, indipendentemente dall’attuabilità effettiva di quest’ultimo, che
l’aiuto dei familiari va oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere
qualora la persona assicurata non avesse subito un danno alla salute. Non sono
ammesse deduzioni forfettarie fisse. Dal rapporto d’accertamento deve risultare
per quali settori d’attività o singole attività si è tenuto conto dell’obbligo
di ridurre il danno.
Ritornando al caso in esame, va
innanzitutto rilevato, come correttamente osservato dall’Ufficio AI nelle
osservazioni del 20 agosto 2025, che la determinazione dell’obbligo di
riduzione del danno a carico dei familiari è stata effettuata in modo personalizzato,
tenendo conto della concreta situazione dell’assicurata. In particolare, nella
scheda allegata al rapporto d’inchiesta è espressamente indicato che l’obbligo
di collaborazione del marito è stato valutato considerando che egli lavora al
100%, mentre, per quanto riguarda la figlia, si è tenuto conto del fatto che
ella soggiorna per motivi di studio a Friborgo cinque giorni alla settimana,
rientrando a casa soltanto nel fine settimana (pag. 986). Inoltre, nella
medesima scheda, nella sezione relativa alla descrizione degli impedimenti, è
precisato in quali mansioni tale forma di aiuto può essere ritenuta esigibile
(pag. 987) e l’ammontare del tempo considerato esigibile (pag. 989).
Ora, senza minimizzare il carico
di lavoro del marito dell’assicurata (classe 1973), occupato a tempo pieno nel
settore bancario, occorre tuttavia sottolineare che, dalla tabella allegata
all’inchiesta, risulta che per lui è stata dedotta una partecipazione di 6,30
ore settimanali (doc. 117, incarto AI) a fronte di un’esigibilità di 10,30 ore secondo
le tabelle ESPA.
A tale proposito va rilevato che, secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro in
Svizzera (ESPA), effettuata periodicamente dall’Ufficio federale
di statistica, un adulto dell’età del marito della ricorrente che lavora a
tempo pieno dedica in media 20,1 ore settimanali al lavoro domestico e
familiare (tabella T 03.06.02.01, Popolazione
residente permanente di 15 anni e più, anno 2020, consultabile al
seguente indirizzo:
Il TCA osserva anche che l’Alta
Corte, nella sentenza 9C_446/2008 del 18 settembre 2008, ha confermato la
valutazione dell’assistente sociale secondo cui, nell’ottica della riduzione
del danno, era ragionevole chiedere al marito dell’assicurata di collaborare
alle faccende domestiche per 1–1,5 ore al giorno, tutti i giorni (cioè 7–10,5
ore alla settimana), anche se egli lavorava come costruttore di binari. La
Corte ha inoltre elencato in modo dettagliato le attività compatibili con
un’attività professionale, come sparecchiare e lavare i piatti, pulire la vasca
e i servizi igienici, rifare il letto e sistemare le coperte.
Per quanto concerne la figlia
maggiorenne, impegnata negli studi fuori Cantone, l’assistente sociale ha
quantificato in media 1,41 ore settimanali l’impegno in lavori
domestici, a fronte di un’esigibilità di 18,2 ore secondo le tabelle ESPA alla voce in formazione.
In queste circostanze, secondo
questo Tribunale, è ragionevolmente esigibile che le faccende domestiche nelle
quali l’assicurata risulta limitata e/o impossibilitata vengano distribuite
nell’arco della giornata e della settimana, in modo tale che ella possa
avvalersi dell’aiuto del marito (alla sera, dopo il lavoro, e durante il fine
settimana) e della figlia (quando rientra al domicilio).
È vero che, nella precedente
inchiesta economica del 15 ottobre 2018 era stato accertato un impedimento
complessivo reale del 19,5%. Tuttavia, in tale occasione, l’assistente sociale
non aveva tenuto conto dell’obbligo dei familiari di contribuire alla riduzione
del danno nell’espletamento delle mansioni consuete, circostanza che, peraltro,
non era rilevante ai fini del calcolo del grado complessivo d’invalidità.
2.9. Visto
quanto sopra, tenuto conto di un’invalidità quale salariata pari al 59,59% e di
una limitazione pari allo 0% quale casalinga, nonché delle quote di attività
salariata (87,50%) e di mansioni casalinghe (12,50%), il grado d’invalidità
complessivo risulta del 48,64%, arrotondato al 49%.
In
queste circostanze, visto quanto sopra, la decisione contestata è corretta.
Ne
consegue che il ricorso va respinto.
2.10. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono a carico
della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti