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Decisione

32.2025.5

Assicurato contesta la reiezione del domanda di rendita per grado d'invalidità non pensionabile. A seguito del ricorso, l'Ufficio AI propone di riconoscere una rendita d'invalidità, proposta convalidata dal TCA

26 marzo 2025Italiano18 min

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.5

BS/sc

Lugano

26 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 novembre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI 1, nato nel 1965, dal 1980 attivo

nella ditta individuale __________ in qualità di lattoniere, nel maggio 2024 ha

inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 74, se non

diversamente indicato i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio

AI prodotti con la risposta di causa). Tre precedenti domande di prestazioni erano

state respinte dall’Ufficio AI il 20 novembre 2017 (doc. 42), il 28 gennaio

2021 (doc. 64) ed il 23 settembre 2022 (doc. 72);

- dopo aver esperito i necessari

accertamenti medici ed economici, con decisione 29 novembre 2024, debitamente

preavvisata, l’amministrazione ha nuovamente negato il diritto a prestazioni,

presentando l’assicurato un grado d’invalidità non pensionabile del 19%;

- contro questa decisione l’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto. Contestando i redditi

senza e con invalidità ha concluso:

" Ritenuto un reddito senza invalidità di CHF 107'500 ed

un reddito da invalido teorico di CHF 58'548.- (tabelle RSS, totali settore

maschile, attività semplici e ripetitive nel settore 3 Servizi), ridotto del

25%, riporta un reddito da invalido di CHF 43'911.- ed un grado d’invalidità

del 59%.

Pertanto,

segnatamente per i motivi sopra addotti, è congruo riconoscere al signor RI 1

una mezza rendita, corrispondente ad un grado d’invalidità di almeno il 50%, ciò

che, tra l’altro, corrisponde alla situazione effettiva nella ditta in cui

lavora, dopo l’adozione di provvedimenti integrativi”;

- con la

risposta di causa l’Ufficio AI, esaminata la documentazione prodotta dal

ricorrente, ha proposto il riconoscimento del diritto ad una rendita di grado

del 50%, determinato secondo il raffronto percentuale dei redditi, dal 1°

ottobre 2024 con versamento dal 1° novembre 2024 trattandosi di una domanda

tardiva;

- con

scritto 27 febbraio 2025 l’assicurato ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI

(VI);

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne

(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida

dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se

la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°

gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono

applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021”.

Fatti

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,

prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,

n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

in caso

di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il

31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica

del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

in caso

di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

Nel

caso concreto, l’anno di attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) è

incontestatamente scaduto nel mese di ottobre 2024. Il diritto alla rendita con

relativo versamento è sorto il 1° novembre 2024, ossia sei mesi dopo la domanda

di prestazioni inoltrata nel mese di maggio 2024 (art. 29 cpv. 1 LAI). Per

questi motivi, applicabile è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28b cpv. 1 LAI prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota

percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado

d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale

corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado

d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a

una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è

inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi

da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato

(RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal

1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5;

Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

Considerandi

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a);

- nel caso concreto, per

quel che concerne il reddito da valido, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha

osservato:

"

(…) Nel merito della disputa, l'UAI tiene innanzitutto a segnalare di

condividere la richiesta di rettifica presentata in ricorso relativamente al

reddito da sano dell'assicurato. Come indicato al pt. 5.1 del questionario

datore di lavoro del 18 luglio 2024, il salario senza invalidità

dell'assicurato deve ammontare a CHF 107'500. - (cfr. il doc. 85 dell'incarto

Al qui annesso). Il reddito da valido ritenuto nella decisione impugnata, pari

a CHF 73772. -, costituisce infatti un salario ridotto in considerazione delle

indennità giornaliere susseguenti all'infortunio del 18 ottobre 2023 e non è da

ritenersi in linea con i salari acquisiti dall'assicurato nel corso degli

ultimi anni (cfr. l'estratto conto individuale del 5 giugno 2024 e

l'annotazione per rincarto del 3 febbraio 2025 allestita dopo l'aggiornamento

dell'incarto della Suva; doc. 115, 116 e 359-391). (…)” (doc. IV pag. 2)

Pertanto, senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe conseguito un reddito

di fr. 107'500 come del resto proposto dall’insorgente stesso;

- riguardo al reddito da

invalido nella decisione contestata l’Ufficio AI, utilizzando le tabelle RSS

2022, settore maschile, attività semplici e ripetitive con una riduzione sociale

del 10%, l’ha fissato in fr. 59'639,18. Questo dato aggiornato al 2023 ammonta

a fr. 60'736,25 (cfr. tabella 31 gennaio 2025 del consulente in integrazione

professionale in doc. 112). Dal raffronto tra il succitato importo con il

reddito da valido di fr. 107'500, risulterebbe un grado d’invalidità del 43,5% ([107'500 - 60'736,25] x 100 : 107'500),

come del resto fatto presente nella risposta di causa;

- tuttavia, sempre nella

risposta di causa, l’Ufficio AI ha fatto presente:

" (…) Relativamente

al reddito con invalidità, l'UAI reputa però ora necessario rinunciare alla

richiesta di cambio di professione per una questione di proporzionalità. Scelta

che potrebbe essere eventualmente rivista in sede di revisione qualora

sopraggiungessero delle ulteriori modifiche della situazione lavorativa

dell'assicurato (artt. 17 cpv. 1 let. a e 31 LPGA, nonché 77 e 87 OAI).

Al

riguardo, l'UAI rileva come nel contesto del ricorso è stato precisato come

l’assicurato sia stato nel frattempo reintegrato al 50% in seno all'azienda di

famiglia con mansioni leggere adatte allo stato di salute, continuando a

percepire un salario di CHF 53’750.- (cfr. il primo paragrafo della pagina

8.

del ricorso e l'attestazione del datore di lavoro del 15 gennaio 2025 di cui

al doc. E incarto TCA). Salario di poche migliaia di franchi inferiore a quello

di CHF 60736. - (per un'attività al 100%) figurante nella succitata tabella CGR

del 31 gennaio 2025 e che porta a concludere che lo stesso stia facendo un uso

ragionevole della sua capacità di guadagno residua (sentenza del Tribunale

federale 8C_829/2023, consid. 6.3) (sottolineatura del redattore).

A tale

aspetto, dev'essere inoltre aggiunto il fatto che l’assicurato - ad oggi 60enne

- ha sempre e solo svolto attività pesanti presso il medesimo datore di lavoro

e non dispone di conoscenze professionali immediatamente sfruttabili

(soprattutto quelle d'ufficio citate a livello medico; cfr. la valutazione

fiduciaria ricapitolativa del Dr. med. __________ del 18 settembre 2024; doc.

442).

Circostanze

che imporrebbero al Servizio di integrazione professionale di accompagnare lo stesso

nell'inserimento di un'attività adatta (ad esempio mediante le misure di cui

agli artt. 18-18d LAI). Costi che sarebbero verosimilmente maggiori a quelli

del lieve incremento di grado di rendita dovuto alla rinuncia della richiesta

di cambio di impiego. Sul fondamento di tale valutazione, l'UAI rinvia da

ultimo alle note marginali 3406 e 3407 della Circolare sull'invalidità e sulla

rendita nell'assicurazione per l'invalidità (GIRAI), alla più recente

giurisprudenza dell'Alta Corte (p. es. la sentenza del Tribunale federale

8C_305/2023, consid. 4.2) e alla decisione del medesimo tenore di quella qui

presentata presa dall'assicuratore perdita di guadagno malattia dell'assicurato

Helsana (cfr. la decisione dell'11 novembre 2024; doc. 443). (…)” (doc. IX pag.

2);

- viste le succitate

motivazione, alla proposta dell’Ufficio AI di rinunciare alla richiesta di

cambio di professione va data adesione. Di conseguenza, va ritenuto che RI 1 sfrutta al meglio la sua residua capacità lavorativa presso il medesimo

datore di lavoro dove ha iniziato la sua attività nel 1980, quindi prima del

danno alla salute, nella misura del 50%, motivo per cui questo

Giudice conferma la determinazione del grado d’invalidità mediante il raffronto

percentuale dei redditi.

Va al

riguardo rilevato che, secondo giurisprudenza riassunta in 9C_225/2016 del 14

luglio 2016, se la persona interessata non sfrutta in maniera

completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito

da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle

statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a

questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base

all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”).

Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi

basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella

misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione

tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde

in tal modo al grado d'invalidità (sentenze

8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013

consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1;

Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3a ed.

2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di

questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido

sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro

precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per

esempio non è stato sciolto), oppure quando questo

lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché

per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido)

(sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2

dicembre 2008 consid. 6.4.1; sottolineatura del redattore).

Pertanto, siccome nel caso concreto l’assicurato svolge un’attività

lucrativa al 50% presso lo stesso datore di lavoro, non risultando altre

attività consone al suo stato di salute dove egli possa percepire uno reddito

maggiore, il grado d’invalidità, in applicazione del raffronto percentuale,

corrisponde al 50%;

- visto

quanto sopra, scaduto nell’ottobre 2024 l’anno di attesa (art. 28 cpv. 1

lett. b LAI), il diritto alla rendita con relativo versamento è tuttavia sorto

il 1° novembre 2024, ossia sei mesi dopo la domanda di prestazioni presentato

nel maggio 2024 (art. 29 cpv. 1 LAI).

Per

questi motivi, alla proposta di giudizio dell’Ufficio AI, del resto avallata

dall’assicurato stesso con scritto 27 febbraio 2025, va prestata adesione;

- secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del

ricorso, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’insorgente

chiede il riconoscimento di fr. 3'237,60 a titolo di ripetibili, producendo la

nota d’onorario allegata allo scritto 27 febbraio 2025 (VI/1).

Il

ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto a

un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

L’importo

delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla

complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1.; di seguito Regolamento) stabilisce la

tariffa oraria di riferimento per le pratiche senza valore determinato o

determinabile, rinviando per il resto all’applicazione per analogia dell’art.

11.

cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso

riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla

commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri

71-75, pagg. 609 e 610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria,

come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e

archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio

secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfettario

in per cento dell’onorario.

Nel

caso in disamina, ritenuta la non complessità della causa (da non confondere

con l’esigenza di supporto di un legale relativa alla domanda di gratuito

patrocinio per la procedura amministrativa) conclusasi in sostanza con il primo

scambio di allegati, la familiarità del patrocinatore con la fattispecie in

esame, stante il principio inquisitorio vigente nel diritto delle assicurazioni

sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V

365.

consid. 3c), dovendo essere considerate unicamente le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio in ottica ricorsuale e considerato

che la valutazione del lavoro svolto dall’avvocato avviene prendendo quale

parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali

(Leuzinger-Näf, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend

Verfahrenskosten, Parteientschädigungund unentgeltlichen Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag. 186; DTF 110 V 362-365 consid. 3b),

appare giustificato riconoscere fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 29 novembre

2024 è annullata.

§§ RI 1 è posto al beneficio del

diritto ad una rendita del 50% con relativo versamento dal 1° novembre 2024.

2.- Visto l’esito della vertenza, le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che

rifonderà al ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti