32.2025.50
Il ricorrente, impossibilitato a rispettare la durata minima contributiva ma divenuto invalido prima del 1.12 dell'anno dopo il compimento dei 22 anni, non beneficia della rendita straordinaria di cui all'art. 40 cpv. 3 LAI. Quest'articolo è infatti chiaro e corrisponde alla volontà del legislatore
22 settembre 2025Italiano20 min
impossibilitata a ossequiare la nuova durata minima contributiva di tre anni. Perciò,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.50
MP/gm
Lugano
22 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 aprile 2025
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 2002, in diversi
periodi tra il 2007 e il 2024 ha beneficiato, quali provvedimenti sanitari, dell’assunzione
dei costi per la cura delle infermità congenite cifre 390 (doc. 8 incarto AI),
152 (doc. 22 incarto AI), 404 (doc. 30 incarto AI) e 405 OIC-DFI (doc. 52
incarto AI) e per l’ergoterapia connessa ad esse (docc. 9, 13, 21, 29, 39, 51,
95, 140, 183 e 211 incarto AI).
Dal 2016 ha diritto a un
assegno per grandi invalidi di grado medio (docc. 63 e 153 incarto AI).
Dal 2018 a giugno 2023 ha
beneficiato, quale provvedimento professionale, dell’assunzione dei costi
supplementari per una prima formazione professionale (docc. 114, 125, 143, 157
e 186 incarto AI).
Da settembre 2023 ad agosto
2024 è stato eseguito un accertamento professionale (docc. 198 e 214 incarto
AI).
1.2. Il
20 febbraio 2025 l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il modulo “Richiesta
per adulti: Integrazione professionale/Rendita”, compilato (doc. 238 incarto
AI).
1.3. Con
decisione del 16 aprile 2025, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato una rendita straordinaria mensile di fr. 833 dal 1. settembre
2024 e di fr. 857 dal 1. gennaio 2025, con un grado d’invalidità del 68%.
1.4. Il
27 maggio 2025 l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, è insorto al TCA contro
la predetta decisione, chiedendo che gli venga riconosciuta una rendita straordinaria
mensile di fr. 1'143 e che venga posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.
L’insorgente
sostiene di non avere diritto a una rendita straordinaria pari solo all’importo
minimo della rendita ordinaria corrispondente, ma al 133 e 1/3%
di quest’importo. Con il 1. gennaio 2020 sarebbe infatti stata innalzata da uno
a tre anni la durata contributiva minima per beneficiare di una rendita
ordinaria, cosicché ora gli assicurati con un problema di salute dalla nascita
o dall’infanzia che diventano invalidi prima del 1. dicembre dell’anno seguente
a quello del compimento dei 22 anni sono impossibilitati a ossequiarla. Per
contro l’art. 40 cpv. 3 LAI, secondo il quale le rendite straordinarie versate alle
persone divenute invalide anteriormente al 1. dicembre dell’anno seguente a
quello in cui hanno compiuto i 20 anni sono per l’appunto pari al 133 e 1/3%
dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete, non è
stato modificato. Andrebbe tuttavia applicato non secondo il testo letterale,
che escluderebbe tutti quegli assicurati con un problema di salute dalla
nascita o dall’infanzia che diventano invalidi durante il loro 22. o 23. anno
di età, ma secondo la volontà del legislatore del 1971, che con l’introduzione
dell’art. 40 cpv. 3 LAI (e del supplemento alla rendita straordinaria) aveva
voluto migliorare la situazione degli assicurati con un problema di salute
dalla nascita o dall’infanzia impossibilitati a rispettare la durata minima di
contribuzione.
1.5. Con
la risposta di causa del 23 giugno 2025 l’Ufficio AI propone la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione.
considerato in diritto
2.1. Il ricorrente non contesta né la
valutazione medica né quella economica operate dall’Ufficio AI per stabilire il
grado d’invalidità del 68% e, da un esame degli atti, non emerge alcun motivo
per discostarsene. Oggetto del contendere è quindi unicamente l’importo della
rendita a cui ha diritto: pari all’importo minimo delle rendite ordinarie
complete corrispondenti secondo l’Ufficio AI, pari al 133 e 1/3%
di quest’importo secondo il ricorrente.
2.2.
2.2.1. Decisivo
per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per
l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in
vigore dal 1. gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità (evento
assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno tre anni interi (fino al
31 dicembre 2007: un anno). Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è
manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.1; STFA
Fatti
I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7, consid. 1.1).
Secondo
l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da
considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute
dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 pag.
149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in
cui è stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione
è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui
l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può
aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V
62, 105 V 60, 103 V 130).
L’insorgenza
dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4
cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechts-prechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. ed.
2022, ad art. 4 n. 162).
Trattandosi
del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno
dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d’integrazione ragionevolmente esigibili, e quando inoltre egli ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante
un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).
2.2.2. Nel
caso concreto è incontestato che, all’insorgere dell’invalidità (il 1.
settembre 2024, alla conclusione dell’accertamento professionale), il
ricorrente non avesse pagato i contributi per almeno tre anni interi. Non ha,
quindi, diritto a una rendita ordinaria.
2.3. Hanno
diritto a una rendita straordinaria, invece, i cittadini svizzeri con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere
lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non
possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a
pagare contributi durante tre anni almeno prima del sorgere del diritto alla
rendita (art. 42 cpv. 1 1. frase LAVS, applicabile per analogia su rinvio
dell’art. 39 cpv. 1 LAI).
Nella
fattispecie, è pacifico che il ricorrente sia cittadino svizzero con domicilio
e dimora abituale in Svizzera che può far valere lo stesso numero di anni
d’assicurazione della sua classe d’età (2002). Ha, quindi, diritto a una
rendita straordinaria.
2.4. Secondo
l’art. 40 cpv. 1 LAI, “le rendite straordinarie sono pari all’importo minimo
delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3”.
Il cpv. 2 del medesimo articolo (secondo cui “in deroga all’articolo 69
capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle
stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell’AVS”)
non è – nemmeno potenzialmente – applicabile alla fattispecie, invece secondo
il cpv. 3 “le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide
anteriormente al 1° dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto
i 20 anni, sono pari al 133 e 1/3 per cento dell’importo
minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete”.
In
concreto il ricorrente è divenuto invalido il 1. settembre 2024 (cfr. supra
consid. 2.2.2), perciò posteriormente al 1. dicembre 2023 (l’anno seguente a
quello in cui ha compiuto i 20 anni, essendo nato nel 2002).
Per
l’Ufficio AI, di conseguenza, l’art. 40 cpv. 3 LAI non è applicabile e la
rendita straordinaria da riconoscere al ricorrente deve essere pari all’importo
minimo della rendita ordinaria completa corrispondente, secondo l’art. 40 cpv.
1 LAI. Per il ricorrente, invece, l’art. 40 cpv. 3 LAI non va interpretato
letteralmente ma secondo la volontà del legislatore; nel suo campo
d’applicazione rientrano pertanto le persone divenute invalide anteriormente al
1. dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 22 anni,
poiché con la modifica dell’art. 36 cpv. 1 LAI questa categoria di assicurati è
impossibilitata a ossequiare la nuova durata minima contributiva di tre anni. Perciò,
egli avrebbe diritto a una rendita straordinaria pari al 133 e 1/3%
dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete
Occorre
quindi stabilire come va interpretato l’art. 40 cpv. 3 LAI.
2.5. Per
le norme del diritto amministrativo valgono i metodi convenzionali
d'interpretazione delle leggi (formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza
è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02
del 22 aprile 2004 consid. 5.3.1, pubblicata in DTF 130 V 294).
Se
il suo testo è chiaro e non è pertanto necessario far capo ad altri metodi
d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso
letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili,
contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è
perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,
dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione
tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della
disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento.
Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153
consid. 4.1, 129 II 118 consid. 3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I
lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure
si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per
determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee.
Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore
della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto
d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid. 3b, 124 II 200 consid. 5c, 124
III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con riferimenti).
Occorre
prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo,
orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio
legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione
in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente,
ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1, 135
III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la
preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a
meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della
disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità
delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore
federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562
consid. 3.5 pag. 567, 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716, 130 II 65 consid. 4.2
pag. 71).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1, 8C_223/2013
del 10 aprile 2014 consid. 3.2 pubblicata in DTF 140 V 227, 9C_160/2019 del 20
agosto 2019 consid. 5.1 pubblicata in DTF 145 V 354.
2.6. In
concreto i testi italiano, tedesco e francese dell’art. 40 cpv. 3 LAI
utilizzano lo stesso concetto di “persone divenute invalide anteriormente al
1° dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 20 anni”, “Personen,
die vor dem 1. Dezember des der Vollendung des 20.
Altersjahres folgenden Jahres invalid geworden sind”
rispettivamente “personnes devenues invalides avant le 1er
décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans
révolus”.
Il testo della norma è
chiaro, come visto al considerando precedente è pertanto lecito scostarsene
soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie
alla volontà del legislatore.
2.7. Secondo
il ricorrente il legislatore, con l’introduzione dell’art. 40 cpv. 3 LAI nel
quadro dell’8. revisione dell’AVS entrata in vigore il 1. gennaio 1973, aveva
voluto migliorare la situazione degli assicurati con un problema di salute
dalla nascita o dall’infanzia impossibilitati a rispettare la durata minima di
contribuzione, tramite l’erogazione di un supplemento alla loro rendita
straordinaria d’invalidità. Ciò è fuor di dubbio. Egli sostiene però altresì
che con la modifica, al 1. gennaio 2020, dell’art. 36 cpv. 1 LAI è stata
innalzata da uno a tre anni la durata contributiva minima per beneficiare di
una rendita ordinaria, mentre che l’art. 40 cpv. 3 LAI non è stato modificato.
Cosicché, ora, gli assicurati con un problema di salute dalla nascita o
dall’infanzia che diventano invalidi prima del 1. dicembre dell’anno seguente a
Considerandi
quello del compimento dei 22 anni sono impossibilitati a ossequiare la durata
minima contributiva. Il testo letterale dell’art. 40 cpv. 3 LAI escluderebbe
quindi tutti quegli assicurati con un problema di salute dalla nascita o
dall’infanzia che diventano invalidi durante il loro 22. o 23. anno di età, ciò
che sarebbe in contrasto con la volontà dell’allora legislatore.
Al
riguardo va innanzitutto detto che la modifica dell’art. 36 cpv. 1 LAI risale
al 1. gennaio 2008, non al 1. gennaio 2020 come indicato dal ricorrente (cfr. RU
2007.
5148).
Inoltre,
nel Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la modifica della legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) il
Consiglio federale scriveva:
" Il diritto
a rendite ordinarie presuppone attualmente il pagamento dei contributi per almeno
un anno intero (art. 6 cpv. 2 e 36 cpv. 1 LAI). Le persone che non avendo la durata
di contributo minimo non hanno diritto a una rendita ordinaria, malgrado abbiano
sempre ottemperato alla qualità di assicurato in Svizzera, ricevono una rendita
straordinaria che ammonta al 133 1/3 per cento della rendita minima (attualmente
1407.
fr.). I beneficiari di queste rendite sono esclusivamente gli assicurati colpiti
da invalidità congenite o precoci il cui diritto alla rendita inizia prima
dell’età di 21 anni. Se non sussiste un diritto a rendite straordinarie può
invece subentrare, a titolo sussidiario, il diritto a prestazioni complementari
– fondato sull’articolo 2c della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC; RS 831.30) o su una convenzione di sicurezza sociale.
Al fine di evitare che gli assicurati si annuncino a titolo
cautelativo all’AI dopo appena un anno di soggiorno in Svizzera, la durata di
contributo minimo per fondare un diritto a una rendita ordinaria viene
aumentata a tre anni. Tuttavia, questa misura non priva del diritto a
prestazioni le persone che hanno versato contributi per un periodo inferiore a
tre anni.
(…).
Questo provvedimento ha come effetto di estendere la cerchia delle
persone aventi diritto a rendite straordinarie. Tutte le persone, da sempre
assicurate in Svizzera, ma con un periodo di contribuzione inferiore a tre
anni, avranno diritto a una rendita AI straordinaria.
Al fine di evitare casi di rigore delle persone che non adempiono
la durata di contributo minimo per una rendita ordinaria dell’AI, la LPP
prevede già ora un diritto a prestazioni complementari (art. 2c lett. b). Il
disciplinamento attuale prevede una durata di contributo minimo di un anno e
deve pertanto essere adeguato alla nuova durata minima di tre anni” (FF 2005
pag. 4065-4066).
Il
Consiglio federale rilevava espressamente che i beneficiari della rendita
straordinaria che ammonta al 133 1/3% della rendita
minima erano esclusivamente gli assicurati colpiti da invalidità congenite o
precoci il cui diritto alla rendita inizia prima dell’età di 21 anni, ciò che
corrisponde al contenuto dell’art. 40 cpv. 3 LAI. Era pertanto consapevole che,
se avesse voluto garantire una rendita straordinaria di tale ammontare anche
agli assicurati colpiti da invalidità congenite o precoci il cui diritto alla
rendita inizia dopo quell’età, ma che non possono ottemperare alla nuova
durata minima di contributo di tre anni (come chiede il ricorrente), avrebbe
dovuto modificare anche l’art. 40 cpv. 3 LAI. Ma non lo ha – scientemente,
quindi volutamente – fatto.
Tant’è
che, premettendo che la misura oggetto del Messaggio non avrebbe privato del
diritto a prestazioni le persone che hanno versato contributi per un periodo
inferiore a tre anni, sottolineava che essa avrebbe avuto come effetto di
estendere la cerchia delle persone aventi diritto a rendite straordinarie. Al
fine di evitare casi di rigore delle persone che non adempiono la durata di
contributo minimo per una rendita ordinaria, tuttavia, non proponeva un
adeguamento dell’art 40 cpv. 3 LAI, ma della LPC. Che è poi stata
effettivamente adeguata, con il riferimento all’allora nuovo art. 36 cpv. 1 LAI
(cfr. art. 4 cpv. 1 lett. d LPC). Non è invece stato modificato l’art. 40 cpv.
3.
LAI. Se ne ha che il Consiglio federale ha voluto evitare casi di rigore
dovuti all’aumento della durata minima di contribuzione tramite non
l’erogazione di una rendita straordinaria con supplemento ai sensi dell’art. 40
cpv. 3 LAI, ma di prestazioni complementari.
Tutto
ciò è stato portato all’attenzione delle Camere federali, destinatarie del
Messaggio. La modifica dell’art. 36 cpv. 1 LAI è poi stata approvata senza
particolare dibattito, perlomeno per quanto riguarda la specifica tematica qui
in discussione.
2.8
Al
n. 7033 prima frase delle Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DR; valide dal 1. gennaio 2024,
stato al 1. gennaio 2025) si può leggere che “le rendite per invalidi dalla
nascita o dall’infanzia ammontano al 133 e 1/3 per cento dell’importo minimo
delle corrispondenti rendite ordinarie complete (art. 40 cpv. 3 LAI)”; al
numero seguente, invece, che “se una persona diventa invalida dopo il 1°
dicembre dell’anno seguente quello del compimento del 20° anno di età, ma prima
del 1° dicembre dell’anno seguente il compimento del 22° anno di età, e la
durata minima di contribuzione di tre anni non è adempiuta (pur essendo stata
assicurata per lo stesso numero di mesi o di anni della sua classe di età), la
rendita d’invalidità straordinaria è pari solo all’importo minimo della rendita
ordinaria completa corrispondente (art. 40 cpv. 1 LAI)”.
Al
pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le
circolari), pur non avendo valore vincolante di legge, si prefiggono comunque
di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a
determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme
del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 =
SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di
vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di
svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle
prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno
valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i
Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione.
Servono a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo
una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma
superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di
lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che
deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1, 133 V 346
consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e
rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una
norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice
ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare
nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle
disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid.
3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204
consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
Il
n. 7033 seg. DR propongono un’interpretazione dell’art. 40 cpv. 3 LAI fedele al
suo tenore letterale. Ciò corrobora la tesi, secondo cui il testo dell’art. 40
cpv. 3 LAI corrisponde alla volontà del legislatore.
2.9
Nella
STF 9C_655/2015 del 14 dicembre 2015 il Tribunale federale, pur non dovendo
esprimersi sull’eventualità di non interpretare alla lettera l’art. 40 cpv. 3
LAI, ha comunque negato che quest’articolo si applicasse al caso di un
assicurato 22enne al momento dell’insorgere dell’invalidità, senza d’ufficio
rilevare alcunché (consid. 4).
In
dottrina, non risultano autori che sostengono la posizione del ricorrente.
Anzi, Kaspar Gerber rileva esplicitamente che “falls eine Person nach
dem 1. Dezember des der Vollendung des 20. Altersjahres
folgenden Jahres, aber vor dem 1. Dezember des
der Vollendung des 22. Altersjahres folgenden Jahres invalid wird und die
Mindestbeitragsdauer von drei Jahren nicht erfüllt – jedoch während der gleichen
Zahl von Monaten bzw. Jahren und Monaten versichert war wie ihr Jahrgang –,
entspricht die ausserordentliche IV-Rente lediglich dem Mindestbetrag
der zutreffenden Vollrente” (Kommentar zum schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, IVG, Berna 2022, art. 40 n.10). Ugualmente fa Michel
Valterio (Commentaire, LAI, Ginevra/Zurigo 2018, art. 40 n. 1).
2.10
In
conclusione se, con il ricorrente, è lecito ammettere che la volontà del
legislatore del 1971 era stata di migliorare la situazione degli assicurati con
un problema di salute dalla nascita o dall’infanzia impossibilitati a
rispettare la durata minima di contribuzione, è altresì corretto sostenere che il
testo dell’art. 40 cpv. 3 LAI corrisponde alla volontà del legislatore del 2008.
Perciò, non è lecito scostarsene.
La
decisione impugnata merita conferma e il ricorso va conseguentemente respinto.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del
ricorso, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.
Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
I presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Considerato il chiaro
testo dell’art. 40 cpv. 3 LAI (che corrisponde alla chiara volontà del
legislatore), le direttive applicabili in materia e l’assenza di giurisprudenza
e opinioni dottrinali nel senso auspicato dal ricorrente, a quest’ultimo doveva
apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore
rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito
della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Non essendo adempiuto uno
dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve
essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati, i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti