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Decisione

32.2025.50

Il ricorrente, impossibilitato a rispettare la durata minima contributiva ma divenuto invalido prima del 1.12 dell'anno dopo il compimento dei 22 anni, non beneficia della rendita straordinaria di cui all'art. 40 cpv. 3 LAI. Quest'articolo è infatti chiaro e corrisponde alla volontà del legislatore

22 settembre 2025Italiano20 min

impossibilitata a ossequiare la nuova durata minima contributiva di tre anni. Perciò,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.50

MP/gm

Lugano

22 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 aprile 2025

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 2002, in diversi

periodi tra il 2007 e il 2024 ha beneficiato, quali provvedimenti sanitari, dell’assunzione

dei costi per la cura delle infermità congenite cifre 390 (doc. 8 incarto AI),

152 (doc. 22 incarto AI), 404 (doc. 30 incarto AI) e 405 OIC-DFI (doc. 52

incarto AI) e per l’ergoterapia connessa ad esse (docc. 9, 13, 21, 29, 39, 51,

95, 140, 183 e 211 incarto AI).

Dal 2016 ha diritto a un

assegno per grandi invalidi di grado medio (docc. 63 e 153 incarto AI).

Dal 2018 a giugno 2023 ha

beneficiato, quale provvedimento professionale, dell’assunzione dei costi

supplementari per una prima formazione professionale (docc. 114, 125, 143, 157

e 186 incarto AI).

Da settembre 2023 ad agosto

2024 è stato eseguito un accertamento professionale (docc. 198 e 214 incarto

AI).

1.2. Il

20 febbraio 2025 l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il modulo “Richiesta

per adulti: Integrazione professionale/Rendita”, compilato (doc. 238 incarto

AI).

1.3. Con

decisione del 16 aprile 2025, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato una rendita straordinaria mensile di fr. 833 dal 1. settembre

2024 e di fr. 857 dal 1. gennaio 2025, con un grado d’invalidità del 68%.

1.4. Il

27 maggio 2025 l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, è insorto al TCA contro

la predetta decisione, chiedendo che gli venga riconosciuta una rendita straordinaria

mensile di fr. 1'143 e che venga posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.

L’insorgente

sostiene di non avere diritto a una rendita straordinaria pari solo all’importo

minimo della rendita ordinaria corrispondente, ma al 133 e 1/3%

di quest’importo. Con il 1. gennaio 2020 sarebbe infatti stata innalzata da uno

a tre anni la durata contributiva minima per beneficiare di una rendita

ordinaria, cosicché ora gli assicurati con un problema di salute dalla nascita

o dall’infanzia che diventano invalidi prima del 1. dicembre dell’anno seguente

a quello del compimento dei 22 anni sono impossibilitati a ossequiarla. Per

contro l’art. 40 cpv. 3 LAI, secondo il quale le rendite straordinarie versate alle

persone divenute invalide anteriormente al 1. dicembre dell’anno seguente a

quello in cui hanno compiuto i 20 anni sono per l’appunto pari al 133 e 1/3%

dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete, non è

stato modificato. Andrebbe tuttavia applicato non secondo il testo letterale,

che escluderebbe tutti quegli assicurati con un problema di salute dalla

nascita o dall’infanzia che diventano invalidi durante il loro 22. o 23. anno

di età, ma secondo la volontà del legislatore del 1971, che con l’introduzione

dell’art. 40 cpv. 3 LAI (e del supplemento alla rendita straordinaria) aveva

voluto migliorare la situazione degli assicurati con un problema di salute

dalla nascita o dall’infanzia impossibilitati a rispettare la durata minima di

contribuzione.

1.5. Con

la risposta di causa del 23 giugno 2025 l’Ufficio AI propone la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione.

considerato in diritto

2.1. Il ricorrente non contesta né la

valutazione medica né quella economica operate dall’Ufficio AI per stabilire il

grado d’invalidità del 68% e, da un esame degli atti, non emerge alcun motivo

per discostarsene. Oggetto del contendere è quindi unicamente l’importo della

rendita a cui ha diritto: pari all’importo minimo delle rendite ordinarie

complete corrispondenti secondo l’Ufficio AI, pari al 133 e 1/3%

di quest’importo secondo il ricorrente.

2.2.

2.2.1. Decisivo

per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per

l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in

vigore dal 1. gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità (evento

assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno tre anni interi (fino al

31 dicembre 2007: un anno). Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è

manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.1; STFA

Fatti

I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7, consid. 1.1).

Secondo

l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e

gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da

considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute

dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 pag.

149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in

cui è stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione

è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui

l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può

aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V

62, 105 V 60, 103 V 130).

L’insorgenza

dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4

cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechts-prechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. ed.

2022, ad art. 4 n. 162).

Trattandosi

del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno

dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d’integrazione ragionevolmente esigibili, e quando inoltre egli ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante

un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).

2.2.2. Nel

caso concreto è incontestato che, all’insorgere dell’invalidità (il 1.

settembre 2024, alla conclusione dell’accertamento professionale), il

ricorrente non avesse pagato i contributi per almeno tre anni interi. Non ha,

quindi, diritto a una rendita ordinaria.

2.3. Hanno

diritto a una rendita straordinaria, invece, i cittadini svizzeri con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere

lo stesso numero di anni d’assicurazione della loro classe d’età, ma non

possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a

pagare contributi durante tre anni almeno prima del sorgere del diritto alla

rendita (art. 42 cpv. 1 1. frase LAVS, applicabile per analogia su rinvio

dell’art. 39 cpv. 1 LAI).

Nella

fattispecie, è pacifico che il ricorrente sia cittadino svizzero con domicilio

e dimora abituale in Svizzera che può far valere lo stesso numero di anni

d’assicurazione della sua classe d’età (2002). Ha, quindi, diritto a una

rendita straordinaria.

2.4. Secondo

l’art. 40 cpv. 1 LAI, “le rendite straordinarie sono pari all’importo minimo

delle rendite ordinarie complete corrispondenti, riservati i capoversi 2 e 3”.

Il cpv. 2 del medesimo articolo (secondo cui “in deroga all’articolo 69

capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite straordinarie per figli sono ridotte alle

stesse condizioni e nella stessa misura delle rendite straordinarie dell’AVS”)

non è – nemmeno potenzialmente – applicabile alla fattispecie, invece secondo

il cpv. 3 “le rendite straordinarie versate alle persone divenute invalide

anteriormente al 1° dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto

i 20 anni, sono pari al 133 e 1/3 per cento dell’importo

minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete”.

In

concreto il ricorrente è divenuto invalido il 1. settembre 2024 (cfr. supra

consid. 2.2.2), perciò posteriormente al 1. dicembre 2023 (l’anno seguente a

quello in cui ha compiuto i 20 anni, essendo nato nel 2002).

Per

l’Ufficio AI, di conseguenza, l’art. 40 cpv. 3 LAI non è applicabile e la

rendita straordinaria da riconoscere al ricorrente deve essere pari all’importo

minimo della rendita ordinaria completa corrispondente, secondo l’art. 40 cpv.

1 LAI. Per il ricorrente, invece, l’art. 40 cpv. 3 LAI non va interpretato

letteralmente ma secondo la volontà del legislatore; nel suo campo

d’applicazione rientrano pertanto le persone divenute invalide anteriormente al

1. dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 22 anni,

poiché con la modifica dell’art. 36 cpv. 1 LAI questa categoria di assicurati è

impossibilitata a ossequiare la nuova durata minima contributiva di tre anni. Perciò,

egli avrebbe diritto a una rendita straordinaria pari al 133 e 1/3%

dell’importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete

Occorre

quindi stabilire come va interpretato l’art. 40 cpv. 3 LAI.

2.5. Per

le norme del diritto amministrativo valgono i metodi convenzionali

d'interpretazione delle leggi (formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza

è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02

del 22 aprile 2004 consid. 5.3.1, pubblicata in DTF 130 V 294).

Se

il suo testo è chiaro e non è pertanto necessario far capo ad altri metodi

d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso

letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili,

contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è

perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,

dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione

tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della

disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento.

Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153

consid. 4.1, 129 II 118 consid. 3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I

lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure

si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per

determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee.

Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore

della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto

d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid. 3b, 124 II 200 consid. 5c, 124

III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con riferimenti).

Occorre

prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo,

orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio

legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione

in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente,

ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1, 135

III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la

preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a

meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della

disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità

delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore

federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562

consid. 3.5 pag. 567, 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716, 130 II 65 consid. 4.2

pag. 71).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1, 8C_223/2013

del 10 aprile 2014 consid. 3.2 pubblicata in DTF 140 V 227, 9C_160/2019 del 20

agosto 2019 consid. 5.1 pubblicata in DTF 145 V 354.

2.6. In

concreto i testi italiano, tedesco e francese dell’art. 40 cpv. 3 LAI

utilizzano lo stesso concetto di “persone divenute invalide anteriormente al

1° dicembre dell’anno seguente a quello in cui hanno compiuto i 20 anni”, “Personen,

die vor dem 1. Dezember des der Vollendung des 20.

Altersjahres folgenden Jahres invalid geworden sind”

rispettivamente “personnes devenues invalides avant le 1er

décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans

révolus”.

Il testo della norma è

chiaro, come visto al considerando precedente è pertanto lecito scostarsene

soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie

alla volontà del legislatore.

2.7. Secondo

il ricorrente il legislatore, con l’introduzione dell’art. 40 cpv. 3 LAI nel

quadro dell’8. revisione dell’AVS entrata in vigore il 1. gennaio 1973, aveva

voluto migliorare la situazione degli assicurati con un problema di salute

dalla nascita o dall’infanzia impossibilitati a rispettare la durata minima di

contribuzione, tramite l’erogazione di un supplemento alla loro rendita

straordinaria d’invalidità. Ciò è fuor di dubbio. Egli sostiene però altresì

che con la modifica, al 1. gennaio 2020, dell’art. 36 cpv. 1 LAI è stata

innalzata da uno a tre anni la durata contributiva minima per beneficiare di

una rendita ordinaria, mentre che l’art. 40 cpv. 3 LAI non è stato modificato.

Cosicché, ora, gli assicurati con un problema di salute dalla nascita o

dall’infanzia che diventano invalidi prima del 1. dicembre dell’anno seguente a

Considerandi

quello del compimento dei 22 anni sono impossibilitati a ossequiare la durata

minima contributiva. Il testo letterale dell’art. 40 cpv. 3 LAI escluderebbe

quindi tutti quegli assicurati con un problema di salute dalla nascita o

dall’infanzia che diventano invalidi durante il loro 22. o 23. anno di età, ciò

che sarebbe in contrasto con la volontà dell’allora legislatore.

Al

riguardo va innanzitutto detto che la modifica dell’art. 36 cpv. 1 LAI risale

al 1. gennaio 2008, non al 1. gennaio 2020 come indicato dal ricorrente (cfr. RU

2007.

5148).

Inoltre,

nel Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la modifica della legge federale

sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) il

Consiglio federale scriveva:

" Il diritto

a rendite ordinarie presuppone attualmente il pagamento dei contributi per almeno

un anno intero (art. 6 cpv. 2 e 36 cpv. 1 LAI). Le persone che non avendo la durata

di contributo minimo non hanno diritto a una rendita ordinaria, malgrado abbiano

sempre ottemperato alla qualità di assicurato in Svizzera, ricevono una rendita

straordinaria che ammonta al 133 1/3 per cento della rendita minima (attualmente

1407.

fr.). I beneficiari di queste rendite sono esclusivamente gli assicurati colpiti

da invalidità congenite o precoci il cui diritto alla rendita inizia prima

dell’età di 21 anni. Se non sussiste un diritto a rendite straordinarie può

invece subentrare, a titolo sussidiario, il diritto a prestazioni complementari

– fondato sull’articolo 2c della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(LPC; RS 831.30) o su una convenzione di sicurezza sociale.

Al fine di evitare che gli assicurati si annuncino a titolo

cautelativo all’AI dopo appena un anno di soggiorno in Svizzera, la durata di

contributo minimo per fondare un diritto a una rendita ordinaria viene

aumentata a tre anni. Tuttavia, questa misura non priva del diritto a

prestazioni le persone che hanno versato contributi per un periodo inferiore a

tre anni.

(…).

Questo provvedimento ha come effetto di estendere la cerchia delle

persone aventi diritto a rendite straordinarie. Tutte le persone, da sempre

assicurate in Svizzera, ma con un periodo di contribuzione inferiore a tre

anni, avranno diritto a una rendita AI straordinaria.

Al fine di evitare casi di rigore delle persone che non adempiono

la durata di contributo minimo per una rendita ordinaria dell’AI, la LPP

prevede già ora un diritto a prestazioni complementari (art. 2c lett. b). Il

disciplinamento attuale prevede una durata di contributo minimo di un anno e

deve pertanto essere adeguato alla nuova durata minima di tre anni” (FF 2005

pag. 4065-4066).

Il

Consiglio federale rilevava espressamente che i beneficiari della rendita

straordinaria che ammonta al 133 1/3% della rendita

minima erano esclusivamente gli assicurati colpiti da invalidità congenite o

precoci il cui diritto alla rendita inizia prima dell’età di 21 anni, ciò che

corrisponde al contenuto dell’art. 40 cpv. 3 LAI. Era pertanto consapevole che,

se avesse voluto garantire una rendita straordinaria di tale ammontare anche

agli assicurati colpiti da invalidità congenite o precoci il cui diritto alla

rendita inizia dopo quell’età, ma che non possono ottemperare alla nuova

durata minima di contributo di tre anni (come chiede il ricorrente), avrebbe

dovuto modificare anche l’art. 40 cpv. 3 LAI. Ma non lo ha – scientemente,

quindi volutamente – fatto.

Tant’è

che, premettendo che la misura oggetto del Messaggio non avrebbe privato del

diritto a prestazioni le persone che hanno versato contributi per un periodo

inferiore a tre anni, sottolineava che essa avrebbe avuto come effetto di

estendere la cerchia delle persone aventi diritto a rendite straordinarie. Al

fine di evitare casi di rigore delle persone che non adempiono la durata di

contributo minimo per una rendita ordinaria, tuttavia, non proponeva un

adeguamento dell’art 40 cpv. 3 LAI, ma della LPC. Che è poi stata

effettivamente adeguata, con il riferimento all’allora nuovo art. 36 cpv. 1 LAI

(cfr. art. 4 cpv. 1 lett. d LPC). Non è invece stato modificato l’art. 40 cpv.

3.

LAI. Se ne ha che il Consiglio federale ha voluto evitare casi di rigore

dovuti all’aumento della durata minima di contribuzione tramite non

l’erogazione di una rendita straordinaria con supplemento ai sensi dell’art. 40

cpv. 3 LAI, ma di prestazioni complementari.

Tutto

ciò è stato portato all’attenzione delle Camere federali, destinatarie del

Messaggio. La modifica dell’art. 36 cpv. 1 LAI è poi stata approvata senza

particolare dibattito, perlomeno per quanto riguarda la specifica tematica qui

in discussione.

2.8

Al

n. 7033 prima frase delle Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DR; valide dal 1. gennaio 2024,

stato al 1. gennaio 2025) si può leggere che “le rendite per invalidi dalla

nascita o dall’infanzia ammontano al 133 e 1/3 per cento dell’importo minimo

delle corrispondenti rendite ordinarie complete (art. 40 cpv. 3 LAI)”; al

numero seguente, invece, che “se una persona diventa invalida dopo il 1°

dicembre dell’anno seguente quello del compimento del 20° anno di età, ma prima

del 1° dicembre dell’anno seguente il compimento del 22° anno di età, e la

durata minima di contribuzione di tre anni non è adempiuta (pur essendo stata

assicurata per lo stesso numero di mesi o di anni della sua classe di età), la

rendita d’invalidità straordinaria è pari solo all’importo minimo della rendita

ordinaria completa corrispondente (art. 40 cpv. 1 LAI)”.

Al

pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

circolari), pur non avendo valore vincolante di legge, si prefiggono comunque

di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a

determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme

del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 =

SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di

vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di

svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle

prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno

valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione.

Servono a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo

una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma

superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di

lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che

deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1, 133 V 346

consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e

rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una

norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice

ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare

nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle

disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid.

3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204

consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

Il

n. 7033 seg. DR propongono un’interpretazione dell’art. 40 cpv. 3 LAI fedele al

suo tenore letterale. Ciò corrobora la tesi, secondo cui il testo dell’art. 40

cpv. 3 LAI corrisponde alla volontà del legislatore.

2.9

Nella

STF 9C_655/2015 del 14 dicembre 2015 il Tribunale federale, pur non dovendo

esprimersi sull’eventualità di non interpretare alla lettera l’art. 40 cpv. 3

LAI, ha comunque negato che quest’articolo si applicasse al caso di un

assicurato 22enne al momento dell’insorgere dell’invalidità, senza d’ufficio

rilevare alcunché (consid. 4).

In

dottrina, non risultano autori che sostengono la posizione del ricorrente.

Anzi, Kaspar Gerber rileva esplicitamente che “falls eine Person nach

dem 1. Dezember des der Vollendung des 20. Altersjahres

folgenden Jahres, aber vor dem 1. Dezember des

der Vollendung des 22. Altersjahres folgenden Jahres invalid wird und die

Mindestbeitragsdauer von drei Jahren nicht erfüllt – jedoch während der gleichen

Zahl von Monaten bzw. Jahren und Monaten versichert war wie ihr Jahrgang –,

entspricht die ausserordentliche IV-Rente lediglich dem Mindestbetrag

der zutreffenden Vollrente” (Kommentar zum schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, IVG, Berna 2022, art. 40 n.10). Ugualmente fa Michel

Valterio (Commentaire, LAI, Ginevra/Zurigo 2018, art. 40 n. 1).

2.10

In

conclusione se, con il ricorrente, è lecito ammettere che la volontà del

legislatore del 1971 era stata di migliorare la situazione degli assicurati con

un problema di salute dalla nascita o dall’infanzia impossibilitati a

rispettare la durata minima di contribuzione, è altresì corretto sostenere che il

testo dell’art. 40 cpv. 3 LAI corrisponde alla volontà del legislatore del 2008.

Perciò, non è lecito scostarsene.

La

decisione impugnata merita conferma e il ricorso va conseguentemente respinto.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del

ricorso, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.

Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Considerato il chiaro

testo dell’art. 40 cpv. 3 LAI (che corrisponde alla chiara volontà del

legislatore), le direttive applicabili in materia e l’assenza di giurisprudenza

e opinioni dottrinali nel senso auspicato dal ricorrente, a quest’ultimo doveva

apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore

rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito

della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

Non essendo adempiuto uno

dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve

essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati, i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti