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Decisione

32.2025.52

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12 gennaio 2026Italiano45 min

fattispecie concreta, dalle motivazioni relative alla decisione impugnata, risulta

Source ti.ch

Fatti

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 e rinvii). Un tale modo

di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

2.8. Occorre

ora determinare il grado d’invalidità nel gennaio 2023, momento in cui è fatto

risalire il miglioramento della capacità lavorativa.

2.8.1. Per

quanto concerne il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il

danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1°

gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è

determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito

prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli

ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti

variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

Per il

cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno

il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all’art. 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di

questo valore centrale.

Secondo

l’art. 26 cpv. 3 OAI, il cpv. 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con

invalidità secondo l’art. 26bis cpv. 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al

valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3; b.

il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

L’art.

26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito

non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente

precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici

di cui all’art. 25 cpv. 3 OAI relativi alle persone con la medesima formazione

e condizioni professionali analoghe.

Nella

fattispecie concreta, dalle motivazioni relative alla decisione impugnata, risulta

che per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI ha tenuto conto

della dichiarazione 12 marzo 2024 dell’ex datore di lavoro (in cui ha indicato

in fr. 75'948,35 il salario percepito nel 2023 nell’attività di manutentore e

vegliatore notturno (doc. 224).

L’assicurato

contesta tale dato, sostenendo di aver svolto la mansione di educatore

qualificato. A sostegno della sua tesi fa riferimento al rapporto 4 marzo 2021

del Servizio esterno della ______ in cui, quali attività abituali, sono

indicate le mansioni di “educatore/sorvegliante/addetto alla sicurezza/responsabile

manutenzione presso la sede di ______” (doc. 306). Al riguardo occorre

tuttavia fare riferimento al dettagliato rapporto del 5 dicembre 2024 del SIP

(doc. 252), nel quale, da un lato, è stato correttamente rilevato che,

conformemente al Contratto collettivo per il personale occupato nelle

Istituzioni sociali del Cantone Ticino – al quale soggiace l’ex datore di

lavoro, ente sussidiato dal Cantone – l’attività di vegliatore svolta dal

ricorrente corrisponde alla figura di “vegliatore senza funzione educativa”

(sottolineatura del redattore). Dall’altro lato, nel medesimo rapporto è stato

altresì correttamente osservato che dagli atti non risulta che l’assicurato

disponga di competenze o di esperienze professionali pregresse in ambito

educativo, né che abbia seguito corsi di formazione in tale settore (pag. 750).

È vero

che la ______ ha indicato, tra le attività svolte dal ricorrente, anche quella

di “educatore”. Tuttavia, il salario annuo dichiarato ammonta a fr. 73'000,

importo che risulta in linea con quello preso in considerazione dall’Ufficio

AI. Parimenti, nella perizia del ______ si fa riferimento al ruolo di educatore

non qualificato, qualificazione che si fonda sulle dichiarazioni

dell’assicurato ma che, come emerge dagli elementi sopra esposti, non trova

riscontro nella realtà dei fatti.

In

tali circostanze, il dato salariale fornito dall’ex datore di lavoro e

utilizzato dall’Ufficio AI deve pertanto essere confermato.

2.8.2. Circa il

reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute

(reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede

che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito

lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.

16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità

funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente

esigibile (cpv. 1).

Per

l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il

reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui

all’art. 25 capoverso 3. In deroga all’art. 25 capoverso 3, per gli assicurati

di cui all’art. 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

Secondo

l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a

causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità

funzionale secondo l’art. 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento,

al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del

dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore

determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una

deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può

lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’art. 49 capoverso 1bis

pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.

Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

A proposito del cpv. 3 dell’art. 26bis OAI

cfr. STCA 35.2024.86 del 30 luglio 2025 e STCA 32.2025.17 del 1° settembre

2025.

Nella

fattispecie concreta, per definire il reddito con invalidità occorre prima

accertare quale attività (quella abituale o in altre attività adeguate)

l’assicurato possa svolgere con il danno alla salute nel 2023, mettendo a

maggior frutto la sua residua capacità. In tal senso nel già citato rapporto 5

dicembre 2024 il SIP, oltre a riassumere l’iter formativo e la situazione

lavorativa, ha indicato nelle attività semplici e ripetitive.

Tenuto

conto di quanto sopra, come risulta dalle motivazioni della decisione impugnata,

si evince che l’Ufficio AI ha correttamente utilizzato le citate tabelle

dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di

statistica (Tabella TA1_Skill level Svizzera), categoria 1 (attività semplici e

ripetitive), uomini, anno 2023, giungendo ad un importo di fr. 74’096. Tenuto

conto di una riduzione del 50% per

motivi medici e di una riduzione del 10% per attività leggere, il reddito da

invalido è stato correttamente definito in fr. 30'368,10 (cfr. anche

tabella di calcolo a pag. 748).

A

decorrere dal 1° gennaio 2024, l’amministrazione, in applicazione dell’art.

23bis cpv. 3 OAI, ha apportato una riduzione del 20% portando il reddito da invalido

a fr. 26'993,90 (cfr. anche tabella calcolo a pag. 747).

L’assicurato

ritiene invece che debba essere tenuto conto unicamente il salario statistico

derivante da attività per uomini di servizi personali, semplici di tipo fisico

manuali, giungendo ad un reddito da invalido rispettivamente di fr. 22'669,20

(2023) e di fr. 20'402,28 (2024). Tale richiesta non può essere accolta poiché,

con riferimento all’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto a

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in tutte le attività

semplici e ripetitive attività e non solo nel “Settore 3 Servizi” delle

succitate tabelle statistiche.

2.8.3 Dal

raffronto dei redditi risulta, al 1° gennaio 2023, un grado d’invalidità del

60% ed al 1° gennaio 2024 del 64%, come esposto nelle motivazioni della

decisione impugnata.

2.9. L’insorgente

contestata il rifiuto dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in

sede amministrativa.

Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi

necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra

priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito

qualora la presenza di un legale sia necessaria a tutelare i suoi diritti.

L’art.

37 cpv. 4 LPGA – disposto che deriva direttamente dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e

che concerne la procedura amministrativa in tutti i settori delle assicurazioni

sociali (STF 8C_135/2018 del 7 settembre 2018 consid. 4.1. in fine; DTF 144 V

97 consid. 3.1.1; Betschart, BSK ATSG, n. 3 e seg. ad art. 37 LPGA con rinvii

giurisprudenziali e dottrinali) – prevede che se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

Il

disposto in parola presuppone che il gratuito patrocinio venga esplicitamente

richiesto. Tuttavia, nei casi in cui l’evidente impaccio (ted. Unbeholfenheit)

di una parte non permette di assicurare l’emanazione di una corretta decisione

di notevole importanza, è possibile esaminare d’ufficio la possibilità di

concedere il gratuito patrocinio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 34 ad art.

37 LPGA).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all’art. 61 lett. f LPGA, l’art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione “se le circostanze lo esigono”, anziché

quella “se le circostanze lo giustificano”, significa che il legislatore

ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito

patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative

Considerandi

condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 36

ad art. 37 LPGA; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,

2010, pag. 397 e seg.).

Per

il resto, all’art. 37 cpv. 4 LPGA torna applicabile, di principio, la

giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 61 lett. f LPGA (DTF 132 V 200

consid. 5.1.3; STCA 32.2017.205 del 12 settembre 2018 consid. 2.7.; Kieser, op.

cit., n. 186 ad art. 61 LPGA; Kieser, das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, 1999, pag. 156; cfr. anche Blanc, La procédure

administrative en assurance-invalidité, 1999, pagg. 262-268; Kieser,

Unentgeltliche Rechtsverbeiständigung und Parteientschädigung, in: Schaffhauser/Schlauri

(Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, pagg. 211-217;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, pag. 553).

Se

i presupposti sono adempiuti il gratuito patrocinio può essere concesso con

effetto retroattivo anche nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit. n.

51.

ad art. 37 LPGA).

Quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 37 LPGA). Quindi, le tre condizioni cumulative

per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora

l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il

richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019 consid. 3.1,

8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1,9C_29/2017 del 6 aprile 2017 consid.

1; DTF 132 V 200 consid. 4.1, 125 V 202 consid. 4a, 125 V 372 consid. 5b con

riferimenti; STCA 32.2024.44 del 30 settembre 2024 consid. 2.9.).

Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha negato

all’assicurato il diritto al gratuito patrocinio in sede amministrativa in

quanto ha ritenuto – rientrando la fattispecie nella casistica più consueta

delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un

avvocato.

A

tal proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, della

particolarità delle regole di procedura applicabili, così come delle

specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, occorre

menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le

circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità di

orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è

necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera

particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata.

Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà

del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici,

alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (STF

8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1; DTF 132 V 200 consid. 5.1.1 e

segg.,130 I 182 consid. 2.2, 125 V 32 consid. 4b; STF 8C_931/2015 del 23

febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV n. 17 pag. 50).

Il

criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella

procedura amministrativa va verificato con particolare severità (STF

9C_786/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 5.1.,8C_760/2016 del 3 marzo 2017

consid. 3.2. e seg.,8C_996/2012 del 28 marzo 2013 consid. 4.1; DTF 125 V 32

consid. 4b; Betschart, n. 46 ad art. 37 LPGA; Forster, op. cit., n. 13 ad art.

37.

LPGA; Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 1991,

pag. 293 e seg.; Pratique VSI 2000 p. 164).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico

dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti

soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si

aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte

dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständigung grundsätzliche

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf siche alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125

V 35 consid. 4b con riferimenti e 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel

settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche

Verbeiständigung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein

Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche

Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständigung durch

Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer

Institutionen nicht in Betracht fällt”; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con

riferimenti).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato (STFA

I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e

DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato

presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un

albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181;

giurisprudenza confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

Ora, non si vuol negare che l’assicurato non avesse bisogno

di un’assistenza giuridica, ma non necessariamente – vista la severa

giurisprudenza suelencata – da un legale. Si tratta difatti di una ordinaria

procedura e l’assicurato avrebbe potuto far capo a rappresentanti di

associazioni di invalidi, sindacati o altre persone attive nel settore sociale.

Va

poi ricordato che in un ambito come quello dell’assicurazione invalidità, dove

vige il principio inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi – ciò

che non corrisponde al caso in esame –, l’intervento di un avvocato già in sede

amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2; SVR

2/2020 IV Nr. 10).

Infine,

come ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, se è vero che per

riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate

conoscenze mediche e giuridiche, dall’altro, come detto, il caso in esame non

può essere considerato complesso. Se si ritenesse il contrario, ciò porterebbe

in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in ogni

procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia medica

(STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 5; STF 8C_676/2015 del 7 luglio

2016.

(= SVR 2016 IV Nr. 41), consid. 7.2).

Sulla

scorta delle considerazioni esposte, difettando della necessità di patrocinio

da parte di un legale, la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, senza dover accertare

l’eventuale indigenza dell’assicurato, né valutare se la causa fosse

palesemente priva di successo, essendo le citate condizioni cumulative.

2.10

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso

va integralmente respinto.

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal

1.

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione

transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

2.11

Come accennato (cfr. supra consid. 1.4.), il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio per la presente procedura ricorsuale.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost.;

artt. 2 e 3 cpv. 3 LAG; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio

2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II

275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

Per

valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio

particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame

non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere

respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non

lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304,

consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere

il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori

rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito

favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid.

2b).

Nel

caso concreto, come visto, si trattava di una valutazione medico-teorica sia in

ambito psichiatrico che somatico, oltre alla definizione del grado d’invalidità

in un lasso di tempo di alcuni anni. In tale contesto, tenuto conto della

formazione dell’assicurato (cfr. anamnesi della perizia ______), l’intervento

dell’avvocato non poteva essere ritenuto non necessario. Il ricorso non era, sin dall'inizio,

sprovvisto di esito favorevole. Infine, beneficiando l’assicurato di

prestazioni dell’assistenza sociale (cfr. certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione; V), il

requisito dello stato di bisogno è dato.

In

queste circostanze l'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio da

parte dell’avv. RA1 per la procedura ricorsuale va quindi concessa, riservato l'eventuale

obbligo di rimborso qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in

futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA, cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003

nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301,

consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007) e posto al

beneficio del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale da parte

dell’avv. RA1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

da parte dell’avv. RA1 in sede ricorsuale è accolta.

3. Le

spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse

sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva-

zione,

e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

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