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32.2025.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 settembre 2025Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis OAI è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento

del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati

a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di

salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere

stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata

e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita

(lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta

l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14

dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.7. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 54a LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante

per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

Considerandi

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità

e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è

possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015,

consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V

465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre

2010.

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 segg.), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8

In concreto, questo Giudice non ravvisa

alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella

risposta di causa e condivisa dal ricorrente il 16 agosto 2025.

Infatti, per poter valutare l’eventuale

diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre innanzitutto fugare qualsiasi dubbio

circa il suo stato valetudinario e la capacità lavorativa (residua).

A

questo proposito, nella recente STCA 32.2024.82 del 16 aprile 2025 il TCA si è così

determinato circa un’analoga fattispecie nella quale vi era una notevole e

manifesta discrepanza tra la valutazione medico-teorica e quella accertata in

sede d’attuazione di provvedimenti professionali:

" […] se è vero che di principio l’accertamento

dell’incapacità lavorativa è prerogativa medica, in presenza di una manifesta e

considerevole discrepanza tra la prestazione rilevata dal centro per

l’accertamento professionale e la valutazione medica occorre una presa di

posizione dei medici che fughi ogni dubbio. Incombe all’amministrazione,

rispettivamente al giudice confrontare le conclusioni dei medici con quelle

degli esperti del centro d’accertamento professionale ed eventualmente chiedere

un complemento istruttorio. Evidentemente, la valutazione presso il centro

d’accertamento professionale deve essersi svolta sostanzialmente senza intoppi

e la discrepanza deve porre seri dubbi circa la valutazione medica.” (consid. 2.7.2. con rinvii giurisprudenziali)

Nella

fattispecie in disamina, a fronte di una manifesta e considerevole discrepanza

tra le conclusioni medico-teoriche (cfr. supra consid. 1.2. e 1.5.) e quelle a

cui sono addivenuti gli esperti del centro professionale e la consulente in

integrazione (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.) in punto alla capacità lavorativa

(residua), si rileva che è stata la stessa amministrazione, con annotazione

interna del 18 febbraio 2025, ad aver ritenuto necessario sottoporre nuovamente

l’incarto al SMR ed eventualmente agli specialisti indipendenti del __________,

ciò che tuttavia – per ammissione dello stesso Ufficio AI (cfr. supra consid.

1.7

) – non è stato fatto.

Quanto

precede non permette neppure di entrare nel merito della richiesta

dell’insorgente, formulata con le osservazioni del 16 agosto 2025 (cfr. supra

consid. 1.8.) tendente al versamento delle rendite AI sospese (a torto, come

ammesso dall’Ufficio AI; cfr. V, p.to 2.c.) durante il periodo di accertamento

professionale (cfr. supra consid. 1.3.), dovendosi ancora accertare

compiutamente l’incapacità lavorativa (residua), determinare il grado

d’invalidità e quindi l’ammontare nominale della rendita.

Per

quanto attiene alla valutazione economica, la stessa appare prematura, visto

che la capacità lavorativa del ricorrente dev’essere ancora compiutamente

acclarata.

Per

il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i

necessari approfondimenti, in esito ai quali emanerà una nuova decisione,

debitamente preavvisata.

Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in

quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016).

In concreto, rilevato che per le

ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli

approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova

decisione, debitamente preavvisata.

2.9

L’insorgente

chiede che “l’UAI emetta una decisione formale sulla domanda di condono

rimandata per competenza dal tribunale delle assicurazioni” (cfr. supra

consid. 1.8.).

Ora,

con decisione dell’11 dicembre 2024 l’Ufficio AI aveva chiesto all’assicurato

la restituzione di fr. 6'017.05 corrispondenti alle indennità giornaliere AI

percepite a torto per ottobre 2024, in quanto il provvedimento di reinserimento

professionale era terminato a settembre 2024. L’assicurato aveva impugnato tale

decisione, chiedendo al TCA il condono per il surriferito ammontare. Con

pronunzia del 24 gennaio 2025 questo Giudice ha dichiarato irricevibile la

domanda di condono, in quanto essa avrebbe dovuto essere formulata dinanzi

all’autorità che ha ordinato la restituzione (STCA 32.2025.2 del 24 gennaio

2025).

Contestualmente

al ricorso contro la decisione del 3 gennaio 2025 con la quale l’Ufficio AI

aveva riconosciuto le rendite per i mesi da settembre a dicembre 2024 ponendole

in parziale compensazione con le indennità giornaliere percepite a torto per il

mese di ottobre 2024, il curatore di RI 1 aveva chiesto il condono limitatamente

all’importo residuo di fr. 1'025.95, comunicando al contempo di essersi in ogni

caso impegnato a versare tale importo in 20 rate mensili, producendo la

decisione di dilazione di pagamento del 25 marzo 2025 dell’Ufficio AI. Per i

medesimi motivi di cui alla pronunzia del 24 gennaio 2025, questo Giudice ha

dichiarato il ricorso irricevibile, trasmettendo l’incarto aggiornato

all’Ufficio AI affinché quest’ultimo si pronunciasse sulla domanda di condono

limitatamente al citato importo (STCA 32.2025.3 del 16 aprile 2025 consid.

1.11

, 2.2., 2.3. e 2.5.).

Nella

presente vertenza, con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha comunicato che

l’importo residuo di fr. 1'025.95 è stato integralmente compensato “con le

ulteriori compensazioni effettuate nella decisione del 14 maggio 2025”,

ragione per cui “non vi è più alcuna indennità giornaliera scoperta” e “la

decisione di restituzione dell’11 dicembre 2024 risulta quindi saldata

interamente” (V, p.to 2.c. in fine).

Il

procedere dell’Ufficio AI non può essere tutelato.

Innanzitutto,

l’emanazione della decisione del 14 maggio 2025 non rende priva d’oggetto la

domanda di condono, quest’ultima essendo stata trasmessa a due riprese dal TCA all’amministrazione

per competenza. Prima di emanare una decisione di merito, l’Ufficio AI avrebbe

dovuto esaminare se le condizioni per la concessione del condono limitatamente

a fr. 1'025.95 fossero adempiute e, qualora ciò fosse stato il caso, prescindere

dal porre tale importo in compensazione con le rendite riconosciute con la

decisione del 14 maggio 2025.

A

torto l’amministrazione si prevale del marginale 1018 della Circolare sul

contenzioso in ambito AVS, AI, PC, IPC, AF, AFam e PT (valida dal 1. luglio

2024.

e con stato alla medesima data) (V, p.to 3.c.), in quanto esso si limita a

disporre che “In caso di […] ricorso, le prestazioni non contestate

possono essere versate anche se l’effetto sospensivo non è stato revocato”.

Ciò non permette certo di concludere che una domanda di condono diviene

automaticamente priva d’oggetto a seguito del versamento di prestazioni non

contestate poste in compensazione con l’ammontare di cui si chiede il condono.

Diversamente, qualora un assicurato formuli una richiesta di condono

adempiendone i relativi presupposti, egli subirebbe un pregiudizio economico

nella forma di una compensazione dell’ammontare del condono con le prestazioni

non contestate, ciò che appare inconciliabile con la ratio alla base dell’istituto

del condono.

In

ogni caso, con il presente giudizio la decisione del 14 maggio 2025 viene

annullata e con essa le compensazioni effettuate.

L’Ufficio

AI è quindi nuovamente (STCA 32.2025.2 e 32.2025.3 consid. 2.4.) chiamato a

determinarsi senza indugio sulla domanda di condono limitatamente a fr.

1'025.95.

2.10

Il

ricorrente chiede che “venga riconosciuto un risarcimento morale […] a

fronte dell’errore commesso e per il quale si è dovuto attivare con consulti

medico-legali al fine di presentare un accurato ricorso con conseguente

dispendio di tempo, costi economici ed energie psichiche” (cfr. supra

consid. 1.8.).

Per

l’art. 78 cpv. 1 LPGA gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori

privati e gli assicuratori rispondono in qualità di garanti dell’attività degli

organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali per i danni causati

illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o

dei loro funzionari. Secondo l’art. 78 cpv. 2 LPGA l’autorità competente emette

una decisione sulle pretese di risarcimento, mentre per il cpv. 4 per le

procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA.

Non è svolta alcuna procedura d’opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20

capoverso 1, 21 e 23 della Legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono

applicabili per analogia. In materia AI, giusta l’art. 59a LAI la richiesta di risarcimento

di cui all’art. 78 LPGA deve essere fatta valere presso l’ufficio AI e

quest’ultimo statuisce mediante decisione. Per costante giurisprudenza

federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto

della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388, 122 V 36

consid. 2a; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione

non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF

9C_231/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.; C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1, 119 Ib 36 consid. 1b; Forster, op.

cit., n. 22 e 23 ad art. 78 LPGA).

Nel

caso in esame, la decisione impugnata del 14 maggio 2025 avendo per oggetto

esclusivamente il diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3.), l’eventuale

richiesta di risarcimento formulata con il presente gravame deve essere

dichiarata irricevibile, non essendo stata emanata alcuna decisione impugnabile

fondata sull’art. 78 LPGA. A titolo abbondanziale, si rileva che il ricorrente

non ha sufficientemente sostanziato il danno e tantomeno l’illiceità del

comportamento dell’Ufficio AI, circostanze, queste, che ostano all’applicazione

dell’art. 78 LPGA (cfr. citata STF 9C_231/2009 consid. 5. con rinvii).

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a

piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V

281.

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

2.12

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.6.), il ricorrente chiede l’assistenza

giudiziaria con “l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, dalle tasse e

spese processuali, oltre all’ammissione al gratuito patrocinio qualora si

ritenesse necessario coinvolgere un legale”.

In

concreto non sono stati richiesti anticipi, non è stato necessario coinvolgere

un legale e le spese processuali sono state accollate all’Ufficio AI,

soccombente in causa, ragione per cui con l’emanazione del presente giudizio

l’istanza del ricorrente diviene priva d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 14 maggio 2025 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è priva d’oggetto.

3. La

domanda di risarcimento per torto morale è irricevibile.

4. Le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti