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Decisione

32.2025.53

Ricorso (accolto per adesione) contro la decisione di riconoscere il diritto ad una rendita parziale anziché intera. Violazione diritto di essere sentito. Discrepanza tra conclusioni mediche e quelle del centro professionale. Condono non compensabile. No risarcimento per torto morale. No AG

3 settembre 2025Italiano42 min

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.53

jv/gm

Lugano

3 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2025 di

RI 1

contro

la decisione del 14 maggio 2025

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1975, di formazione ingegnere informatico SUP e da ultimo attivo quale

project manager IT, il 3/4 marzo 2021 ha presentato una domanda di prestazioni

AI indicando quale danno alla salute una “sindrome ansioso depressiva di

gravità medio/alta” dal 2020 (docc. 1, 5 e 26 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria di rito, con decisione del 4 novembre 2021 l’assicurato è stato

posto al beneficio di una mezza rendita dal 1. settembre 2021 (grado

d’invalidità del 50%) (docc. 33, 36 e 39 incarto AI).

Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Nellambito

della revisione avviata – su domanda dell’assicurato che ha addotto un peggioramento

della situazione valetudinaria – nel giugno 2023 (doc. 73 incarto AI), su

indicazione del SMR l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia monodisciplinare

in ambito psichiatrico, conferendo mandato peritale al __________ nella persona

del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc. 86, 87 e

90 incarto AI).

La

perizia monodisciplinare (coadiuvata dal dr. __________, anch’egli specialista

in psichiatria e psicoterapia) è confluita nel rapporto peritale del 30 gennaio

2024 (doc. 99 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 100 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi

"Diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa (CL)

Sindrome

da disadattamento, con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (F43.23)

nel contesto di una Sindrome di Asperger (F84.5) in diagnosi differenziale con

un disturbo di personalità schizoide (F60.1).”

e

rilevati i limiti funzionali e le risorse residue, i periti hanno accertato

un’incapacità lavorativa globale del 100% in ogni attività dal 1. gennaio 2020

al 19 aprile 2021 e del 50% dal 20 aprile 2021 con incidenza sulla presenza ed

una prognosi lavorativa favorevole.

Pur

confermando uno stato di salute ed un’incapacità lavorativa sostanzialmente

invariati rispetto alla precedente valutazione (doc. 99, pagg. 435, 436, 438 e

439 incarto AI), i periti hanno ritenuto indispensabile l’attuazione di misure

di reinserimento professionale visto il potenziale aumento della capacità

lavorativa in attività adeguata nel medio periodo (doc. 99, pag. 439 incarto

AI).

1.3. In

considerazione di quanto espresso dai periti psichiatri, l’assicurato è stato posto

al beneficio di un provvedimento professionale dal 10 giugno al 9 dicembre 2024

(docc. 106, 108, 112 e 114 incarto AI) con contestuale riconoscimento di

un’indennità giornaliera di fr. 165.80 dal 10 giugno al 31 agosto 2024 e di fr.

207.40 dal 1. settembre 2024 (doc. 116 incarto AI).

Il

provvedimento professionale è stato interrotto il 30 settembre 2024 (doc. 129

incarto AI) a causa dello stato di salute giudicato dagli esperti del centro

professionale più compromesso rispetto a quanto emerso dalla valutazione

medico-teorica, l’assicurato avendo espresso idee autolesive e la psicologa del

lavoro presso il centro di reinserimento professionale non ritenendolo

reintegrabile nel mercato equilibrato del lavoro (docc. 117, 123 e 128 incarto

AI).

1.4. Con

rapporto finale del 10 dicembre 2024 la consulente in integrazione, preso atto

della valutazione del centro presso il quale l’assicurato si è sottoposto alla

misura di reinserimento professionale, ha chiuso il caso, evidenziando la

gravità del problema di salute e concludendo che “In questo momento non ci

sono le risorse per un inserimento sul mercato libero, pertanto si chiede di

valutare il diritto ad una rendita intera” (doc. 123 incarto AI).

1.5. Ritenuta

terminata l’istruttoria, con progetto di decisione dell’11 dicembre 2024

l’Ufficio AI ha prospettato il diritto ad una rendita pari ad un grado

d’invalidità del 55% dal 1. giugno 2023 e del 60% dal 1. gennaio 2024 (doc. 126

incarto AI).

Con

osservazioni del 4 febbraio 2025 il curante dr. __________ (specialista in

psichiatria e psicoterapia) ha contestato il progetto di decisione dell’11

dicembre 2024, evidenziando come quest’ultimo si fondasse solo sulla

valutazione peritale senza tener conto di quanto emerso durante le misure di

reinserimento professionale, ossia di una situazione valetudinaria peggiore

rispetto a quella medico-teorica e della non reintegrabilità nel mercato

equilibrato del lavoro, circostanze che avrebbero dovuto portare al

riconoscimento di una rendita intera, come indicato anche dalla consulente in

integrazione (doc. 152 incarto AI; cfr. doc. 123 incarto AI).

Con

annotazione interna del 18 febbraio 2025 la giurista dell’Ufficio AI aveva

messo a protocollo, tra l’altro, che “Alla luce di quanto indicato dalla

consulente [in integrazione professionale, n.d.r.] nel rapporto del

10.12.2024 […], nonché visto il rapporto del […] dr. __________

[…],

si ritiene necessario sottoporre tale documentazione al SMR ed

eventualmente ai periti del __________ per debita valutazione e presa di

posizione prima di procedere con l’emanazione della decisione” (doc. 155

incarto AI).

Con

decisione del 14 maggio 2025 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato

l’importo nominale della rendita e le compensazioni effettuate con i crediti

retroattivi (docc. 162-166 incarto AI).

1.6. L’assicurato

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 14 maggio 2025, postulandone,

per quel che è dato di capire, l’annullamento e che “l’ufficio AI fornisca i

chiarimenti necessari a una completa comprensione del decorso della pratica che

hanno portato alle conclusioni contestate […]”.

Sotto

il profilo formale, contesta il fatto che le osservazioni del 4 febbraio 2025

sono state ignorate senza alcuna motivazione.

Censura

inoltre la valutazione medica, evidenziando come le conclusioni della

consulente in integrazione (secondo cui egli presenta uno stato valetudinario

peggiore rispetto a quello accertato dal profilo medico-teorico in sede

peritale e che non sarebbe reintegrabile nel mercato equilibrato del lavoro)

non sono state sottoposte al medico SMR nonostante l’intenzione di procedere in

tal senso espressa dalla giurista dell’Ufficio AI con annotazione del 18

febbraio 2025.

Chiede

l’assistenza giudiziaria con “l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni,

dalle tasse e spese processuali, oltre all’ammissione al gratuito patrocinio

qualora si ritenesse necessario coinvolgere un legale”.

Produce

gli scritti del 4 febbraio e 2 giugno 2025 del dr. __________ e il rapporto

finale della consulente in integrazione del 10 dicembre 2024.

1.7. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso di non aver dato seguito all’intenzione,

espressa con annotazione interna del 18 febbraio 2025, di rivalutare la pratica

tramite accertamenti medici complementari per chiarire le divergenze tra la

valutazione medico-teorica e quella integrativa, rincrescendosi di aver emanato

una decisione scevra di motivazioni e che indica unicamente l’ammontare

nominale della rendita con i relativi conteggi.

In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha

proposto la retrocessione degli atti per procedere con i necessari

approfondimenti medici ed economici.

1.8. Con

osservazioni del 16 agosto 2025 RI 1 ha comunicato di aderire alla proposta

dell’Ufficio AI, pur chiedendo che:

-

“vengano versate le rendite omesse dalla loro cancellazione fino al

loro ripristino il 1° settembre 2024, se di diritto”;

-

“l’UAI emetta una decisione formale sulla domanda di condono

rimandata per competenza dal tribunale delle assicurazioni”;

-

“il costo di questo ricorso venga addebitato all’UAI”;

-

“venga riconosciuto un risarcimento morale, per i motivi sopra

elencati, a beneficio dell’assicurato a fronte dell’errore commesso e per il

quale si è dovuto attivare con consulti medico-legali al fine di presentare un

accurato ricorso con conseguente dispendio di tempo, costi economici ed energie

psichiche” (VII).

1.9. Con

osservazioni del 20 agosto 2025 l’Ufficio AI ha evidenziato che il tema del

contendere è circoscritto dalla decisione del 14 maggio 2025, ribadendo la

richiesta di rinvio atti (IX).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2. Per

l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale

diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,

indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.

5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di

essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato

comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla

decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla

procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,

in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua

tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di

essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla

procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende

questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11

consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279

consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi

citate).

Per

costante giurisprudenza, confermata ancora nella STF 8C_482/2018 del 26

novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del

diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona

interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso,

che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso

specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e

l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431

consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da

un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave

violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se

la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in

definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non

sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di

essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito

(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del

18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF

8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

Con

la 5a revisione dell’AI, in luogo dell’opposizione alla decisione formale è

stata introdotta l’attuale procedura di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8

del 16 marzo 2022 consid. 2.3.): ex art. 57a cpv. 1 LAI l’ufficio AI comunica

all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla

domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già

assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito circa la prospettata

decisione, conformemente all’art. 42 LPGA.

Giusta

l’art. 73bis OAI, il preavviso concerne unicamente questioni che

secondo l’art. 57 cpv. 1 lett. c-f LAI rientrano nei compiti degli uffici AI.

Per l’art. 73bis lett. a OAI, il preavviso è notificato

all’assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale.

Qualora

all’assicurato venga preclusa la possibilità di prendere posizione sul preavviso,

ad esempio a causa di una mancata (o non comprovata) notifica dello stesso o

perché l’amministrazione ha proceduto ad emanare la decisione formale prima

della decorrenza del termine per presentare osservazioni o ancora se

l’amministrazione non si è neppure confrontata con le osservazioni, si è in

presenza di una grave (e di principio non sanabile) violazione del

diritto di essere sentito (cfr. pro multis DTF 134 V 97 con molteplici

riferimenti e la STF 9C_555/2020 del 3 marzo 2021 consid. 4.4.2. e 5.1. con

rinvii giurisprudenziali; cfr. anche STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017 consid.

4 e segg., 32.2008.170 dell’11 maggio 2009 consid. 5, 32.2008.167 del 18 maggio

2009 consid. 2.3. con riferimenti; Sentenza IV.2020.00710 del 17 dicembre 2020

e IV.2018.00784 del 17 maggio 2019 del Tribunale delle assicurazioni sociali di

Zurigo).

In

casu, inviato all’assicurato il progetto di decisione dell’11 dicembre 2024 e

pervenute le osservazioni con le quali quest’ultimo ha contestato il preavviso,

l’Ufficio AI ha emanato la decisione formale del 14 giugno 2025 contenente

unicamente i conteggi effettuati dalla Cassa __________, senza neppure

confrontarsi con le osservazioni del ricorrente, ciò che configura una grave

violazione del diritto di essere sentito ai sensi della surriferita

giurisprudenza.

Già

per questo motivo la decisione impugnata va annullata e gli atti retrocessi

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente alla procedura di preavviso

illustrata sopra.

nel

merito

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il

diritto ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 55% dal 1. giugno 2023

e del 60% dal 1. gennaio 2024 effettuando le relative compensazioni o se, come

sostiene il ricorrente, egli abbia diritto ad una rendita intera.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita

modifica della LAI prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla

rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che

all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti

continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado

d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1

LPGA” (cpv. 1).

Il

marginale 9105 01/24 della Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

(valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025), prevede che “le

rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno

ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono

trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono

adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado

d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

La cifra 9102 CIRAI prevede che “Se

la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si

applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo

l’articolo 88a OAI […]”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Per la

cifra 2004 C DT US AI, “la quota percentuale di rendita secondo la

graduazione delle rendite prevista dal diritto anteriore è mantenuta per le

persone appartenenti ai gruppi «mainstream» e «giovani adulti» fino al momento

in cui, nel quadro di una revisione di rendita, il loro grado d’invalidità

subisce un aumento o una riduzione di almeno cinque punti percentuali (art. 17

cpv. 1 LPGA) e – questo aumento del grado d’invalidità comporta un aumento

della quota percentuale di rendita o

questa riduzione del grado d’invalidità comporta una diminuzione della quota

percentuale di rendita”.

Per il

marginale 9201 01/24 CIRAI “a tutte le rendite il cui diritto è nato prima

del 1. gennaio 2024 sono applicabili le disposizioni dell’OAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2023. Se il diritto alla rendita sussiste anche dopo

questa data, da quel momento si applicano le disposizioni dell’OAI nel tenore

in vigore dal 1. gennaio 2024. La rendita è aumentata con effetto dal 1.

gennaio 2024”.

Ne discende che qualora

contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e

l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021,

torna applicabile il diritto previgente e che in caso di una modifica

determinante ex art. 17 LPGA a partire dal 1. gennaio 2022 torna applicabile il

nuovo sistema di rendite, ad eccezione degli assicurati facenti parte del

cosiddetto gruppo «diritti acquisiti» (persone nate negli anni dal 1957 al

1966). Nel caso in cui il diritto alla rendita insorto prima del 1. gennaio 2024

continua anche successivamente, la rendita va aumentata con effetto da tale

data.

In

concreto RI 1 è nato nel 1975 ed era al beneficio di una mezza rendita dal 1.

settembre 2021 (cfr. supra consid. 1.1.). In esito alla revisione avviata nel

giugno 2023 a motivo di un asserito peggioramento della situazione

valetudinaria, l’Ufficio AI ha aumentato il grado d’invalidità (precedentemente

fissato al 50%) al 55% dal 1. giugno 2023 e al 60% dal 1. gennaio 2024 con

contestuale aumento delle rendite (cfr. supra consid. 1.5.), ciò che

costituisce una modifica determinante ai sensi dell’art. 17 LPGA.

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità

al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale,

della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.5. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V

164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio

2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14

aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis OAI è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento

del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati

a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di

salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere

stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata

e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita

(lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta

l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14

dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.7. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 54a LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante

per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

Considerandi

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità

e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è

possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015,

consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V

465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre

2010.

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 segg.), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8

In concreto, questo Giudice non ravvisa

alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella

risposta di causa e condivisa dal ricorrente il 16 agosto 2025.

Infatti, per poter valutare l’eventuale

diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre innanzitutto fugare qualsiasi dubbio

circa il suo stato valetudinario e la capacità lavorativa (residua).

A

questo proposito, nella recente STCA 32.2024.82 del 16 aprile 2025 il TCA si è così

determinato circa un’analoga fattispecie nella quale vi era una notevole e

manifesta discrepanza tra la valutazione medico-teorica e quella accertata in

sede d’attuazione di provvedimenti professionali:

" […] se è vero che di principio l’accertamento

dell’incapacità lavorativa è prerogativa medica, in presenza di una manifesta e

considerevole discrepanza tra la prestazione rilevata dal centro per

l’accertamento professionale e la valutazione medica occorre una presa di

posizione dei medici che fughi ogni dubbio. Incombe all’amministrazione,

rispettivamente al giudice confrontare le conclusioni dei medici con quelle

degli esperti del centro d’accertamento professionale ed eventualmente chiedere

un complemento istruttorio. Evidentemente, la valutazione presso il centro

d’accertamento professionale deve essersi svolta sostanzialmente senza intoppi

e la discrepanza deve porre seri dubbi circa la valutazione medica.” (consid. 2.7.2. con rinvii giurisprudenziali)

Nella

fattispecie in disamina, a fronte di una manifesta e considerevole discrepanza

tra le conclusioni medico-teoriche (cfr. supra consid. 1.2. e 1.5.) e quelle a

cui sono addivenuti gli esperti del centro professionale e la consulente in

integrazione (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.) in punto alla capacità lavorativa

(residua), si rileva che è stata la stessa amministrazione, con annotazione

interna del 18 febbraio 2025, ad aver ritenuto necessario sottoporre nuovamente

l’incarto al SMR ed eventualmente agli specialisti indipendenti del __________,

ciò che tuttavia – per ammissione dello stesso Ufficio AI (cfr. supra consid.

1.7.) – non è stato fatto.

Quanto

precede non permette neppure di entrare nel merito della richiesta

dell’insorgente, formulata con le osservazioni del 16 agosto 2025 (cfr. supra

consid. 1.8.) tendente al versamento delle rendite AI sospese (a torto, come

ammesso dall’Ufficio AI; cfr. V, p.to 2.c.) durante il periodo di accertamento

professionale (cfr. supra consid. 1.3.), dovendosi ancora accertare

compiutamente l’incapacità lavorativa (residua), determinare il grado

d’invalidità e quindi l’ammontare nominale della rendita.

Per

quanto attiene alla valutazione economica, la stessa appare prematura, visto

che la capacità lavorativa del ricorrente dev’essere ancora compiutamente

acclarata.

Per

il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i

necessari approfondimenti, in esito ai quali emanerà una nuova decisione,

debitamente preavvisata.

Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in

quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016).

In concreto, rilevato che per le

ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli

approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova

decisione, debitamente preavvisata.

2.9

L’insorgente

chiede che “l’UAI emetta una decisione formale sulla domanda di condono

rimandata per competenza dal tribunale delle assicurazioni” (cfr. supra

consid. 1.8.).

Ora,

con decisione dell’11 dicembre 2024 l’Ufficio AI aveva chiesto all’assicurato

la restituzione di fr. 6'017.05 corrispondenti alle indennità giornaliere AI

percepite a torto per ottobre 2024, in quanto il provvedimento di reinserimento

professionale era terminato a settembre 2024. L’assicurato aveva impugnato tale

decisione, chiedendo al TCA il condono per il surriferito ammontare. Con

pronunzia del 24 gennaio 2025 questo Giudice ha dichiarato irricevibile la

domanda di condono, in quanto essa avrebbe dovuto essere formulata dinanzi

all’autorità che ha ordinato la restituzione (STCA 32.2025.2 del 24 gennaio

2025).

Contestualmente

al ricorso contro la decisione del 3 gennaio 2025 con la quale l’Ufficio AI

aveva riconosciuto le rendite per i mesi da settembre a dicembre 2024 ponendole

in parziale compensazione con le indennità giornaliere percepite a torto per il

mese di ottobre 2024, il curatore di RI 1 aveva chiesto il condono limitatamente

all’importo residuo di fr. 1'025.95, comunicando al contempo di essersi in ogni

caso impegnato a versare tale importo in 20 rate mensili, producendo la

decisione di dilazione di pagamento del 25 marzo 2025 dell’Ufficio AI. Per i

medesimi motivi di cui alla pronunzia del 24 gennaio 2025, questo Giudice ha

dichiarato il ricorso irricevibile, trasmettendo l’incarto aggiornato

all’Ufficio AI affinché quest’ultimo si pronunciasse sulla domanda di condono

limitatamente al citato importo (STCA 32.2025.3 del 16 aprile 2025 consid.

1.11., 2.2., 2.3. e 2.5.).

Nella

presente vertenza, con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha comunicato che

l’importo residuo di fr. 1'025.95 è stato integralmente compensato “con le

ulteriori compensazioni effettuate nella decisione del 14 maggio 2025”,

ragione per cui “non vi è più alcuna indennità giornaliera scoperta” e “la

decisione di restituzione dell’11 dicembre 2024 risulta quindi saldata

interamente” (V, p.to 2.c. in fine).

Il

procedere dell’Ufficio AI non può essere tutelato.

Innanzitutto,

l’emanazione della decisione del 14 maggio 2025 non rende priva d’oggetto la

domanda di condono, quest’ultima essendo stata trasmessa a due riprese dal TCA all’amministrazione

per competenza. Prima di emanare una decisione di merito, l’Ufficio AI avrebbe

dovuto esaminare se le condizioni per la concessione del condono limitatamente

a fr. 1'025.95 fossero adempiute e, qualora ciò fosse stato il caso, prescindere

dal porre tale importo in compensazione con le rendite riconosciute con la

decisione del 14 maggio 2025.

A

torto l’amministrazione si prevale del marginale 1018 della Circolare sul

contenzioso in ambito AVS, AI, PC, IPC, AF, AFam e PT (valida dal 1. luglio

2024.

e con stato alla medesima data) (V, p.to 3.c.), in quanto esso si limita a

disporre che “In caso di […] ricorso, le prestazioni non contestate

possono essere versate anche se l’effetto sospensivo non è stato revocato”.

Ciò non permette certo di concludere che una domanda di condono diviene

automaticamente priva d’oggetto a seguito del versamento di prestazioni non

contestate poste in compensazione con l’ammontare di cui si chiede il condono.

Diversamente, qualora un assicurato formuli una richiesta di condono

adempiendone i relativi presupposti, egli subirebbe un pregiudizio economico

nella forma di una compensazione dell’ammontare del condono con le prestazioni

non contestate, ciò che appare inconciliabile con la ratio alla base dell’istituto

del condono.

In

ogni caso, con il presente giudizio la decisione del 14 maggio 2025 viene

annullata e con essa le compensazioni effettuate.

L’Ufficio

AI è quindi nuovamente (STCA 32.2025.2 e 32.2025.3 consid. 2.4.) chiamato a

determinarsi senza indugio sulla domanda di condono limitatamente a fr.

1'025.95.

2.10

Il

ricorrente chiede che “venga riconosciuto un risarcimento morale […] a

fronte dell’errore commesso e per il quale si è dovuto attivare con consulti

medico-legali al fine di presentare un accurato ricorso con conseguente

dispendio di tempo, costi economici ed energie psichiche” (cfr. supra

consid. 1.8.).

Per

l’art. 78 cpv. 1 LPGA gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori

privati e gli assicuratori rispondono in qualità di garanti dell’attività degli

organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali per i danni causati

illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o

dei loro funzionari. Secondo l’art. 78 cpv. 2 LPGA l’autorità competente emette

una decisione sulle pretese di risarcimento, mentre per il cpv. 4 per le

procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA.

Non è svolta alcuna procedura d’opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20

capoverso 1, 21 e 23 della Legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono

applicabili per analogia. In materia AI, giusta l’art. 59a LAI la richiesta di risarcimento

di cui all’art. 78 LPGA deve essere fatta valere presso l’ufficio AI e

quest’ultimo statuisce mediante decisione. Per costante giurisprudenza

federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto

della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388, 122 V 36

consid. 2a; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione

non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF

9C_231/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.; C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1, 119 Ib 36 consid. 1b; Forster, op.

cit., n. 22 e 23 ad art. 78 LPGA).

Nel

caso in esame, la decisione impugnata del 14 maggio 2025 avendo per oggetto

esclusivamente il diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3.), l’eventuale

richiesta di risarcimento formulata con il presente gravame deve essere

dichiarata irricevibile, non essendo stata emanata alcuna decisione impugnabile

fondata sull’art. 78 LPGA. A titolo abbondanziale, si rileva che il ricorrente

non ha sufficientemente sostanziato il danno e tantomeno l’illiceità del

comportamento dell’Ufficio AI, circostanze, queste, che ostano all’applicazione

dell’art. 78 LPGA (cfr. citata STF 9C_231/2009 consid. 5. con rinvii).

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a

piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V

281.

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

2.12

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.6.), il ricorrente chiede l’assistenza

giudiziaria con “l’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, dalle tasse e

spese processuali, oltre all’ammissione al gratuito patrocinio qualora si

ritenesse necessario coinvolgere un legale”.

In

concreto non sono stati richiesti anticipi, non è stato necessario coinvolgere

un legale e le spese processuali sono state accollate all’Ufficio AI,

soccombente in causa, ragione per cui con l’emanazione del presente giudizio

l’istanza del ricorrente diviene priva d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 14 maggio 2025 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è priva d’oggetto.

3. La

domanda di risarcimento per torto morale è irricevibile.

4. Le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti