32.2025.54
Ricorso (accolto) contro la decisione di non entrata in materia. Contrariamente a quanto asserito dal SMR, l’A. ha reso verosimile una modificazione importante della situazione valetudinaria, ciò che giustifica l’entrata in materia. Rinvio atti per la valutazione del diritto a prestazioni AI
28 ottobre 2025Italiano27 min
tolleranza alla posizione seduta, sintomi mai emersi né valutati in precedenza”,
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2025.54
JV/sc
Lugano
28 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione dell’11 giugno 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1994, di formazione impiegato di commercio (con AFC) ed informatico di
gestione (con diploma) e da ultimo attivo quale informatico, il 18/22 maggio
2018 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI volta all’ottenimento di
provvedimenti d’integrazione professionale, indicando quale danno alla salute un’emiparesi
destra congenita (docc. 98-100 incarto AI).
Richiamato
il rapporto medico dal curante dr. __________ (specialista in neuropediatria)
(docc. 101 e 114 incarto AI), il questionario per il datore di lavoro (doc. 104
incarto AI), il curriculum vitae (doc. 106 incarto AI) e l’incarto
disoccupazione (docc. 111 e 117 svolto il colloquio d’accertamento in
intervento tempestivo conclusosi con la frequentazione di un corso intensivo di
tedesco (docc. 109, 115, 116, 119 e 120 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto
il caso al medico SMR (doc. 118 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il
rapporto finale del 27 agosto 2018 (doc. 122 incarto AI). Posta la diagnosi di
“Emiplegia congenita Ds.” e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR
ha accertato un’incapacità lavorativa del 100% in ogni attività limitatamente
al 12 dicembre 2017 (influsso sulla presenza, prognosi favorevole).
Il 28
agosto 2018 la consulente in integrazione ha chiuso il mandato, l’assicurato –
che nel frattempo aveva trovato un nuovo impiego (docc. 123 e 124 incarto AI) –
non avendo diritto ad una rendita né a provvedimenti d’integrazione (doc. 125
incarto AI).
Con
decisione dell’8 ottobre 2018, debitamente preavvisata (doc. 126 incarto AI),
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 133 incarto AI).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 18
aprile 2025 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni
adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 26 agosto al 13 settembre e dal
16 settembre al 20 ottobre 2024 (doc. 140 incarto AI), indicando quale danno
alla salute “emiparesi destra 28 anni fa, dolore alla cervicale 3 anni fa,
scogliosi 15 anni fa” (doc. 140 incarto AI), allegando la “LISTA DIAGNOSI”
del 10 marzo 2025 stilata dalla Clinica __________ (doc. 144 incarto AI), la
lettera di consultazione ambulatoriale del 13 febbraio 2025 della dr.ssa __________
(specialista in allergologia e immunologia clinica) (doc. 145 incarto AI) ed il
rapporto del 21 marzo 2025 della dr.ssa __________ (specialista in neurologia)
della Clinica __________ (doc. 146 incarto AI).
Sottoposta
la nuova documentazione al medico SMR (doc. 148 incarto AI) del 24 aprile 2025,
quest’ultimo dopo averla analizzata nel dettaglio ha concluso che “In
assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti
medici noti NON [risulta, n.d.r.] giustificata l’entrata in materia”
(doc. 150 incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 24 aprile 2025 l’Ufficio AI, fondandosi sulla
valutazione del medico SMR, ha prospettato la non entrata in materia (doc. 152
incarto AI).
Con
osservazioni del 12 maggio 2025 l’assicurato ha contestato il progetto di
decisione del 24 aprile 2025, censurando la valutazione medica, sostenendo che
Fatti
i problemi muscolo-scheletrici alla cervicale, alla schiena e alla spalla
sinistra “si sono manifestati solo negli ultimi anni, a causa del
sovraccarico funzionale legato all’attività lavorativa svolta esclusivamente
con la parte sinistra del corpo (in seguito a emiparesi destra da ictus
infantile)”, che “La mia attuale situazione è diversa e più grave
rispetto al passato” ed allegando nuovamente il rapporto del 21 marzo 2025
della dr.ssa __________ (doc. 153 incarto AI).
Sottoposte
le osservazioni al medico SMR (docc. 157 e 158 incarto AI), quest’ultimo ha
rilevato che la documentazione medica era già stata valutata e ritenuta
irrilevante, confermando la correttezza del preavviso negativo (doc. 156
incarto AI).
Con
decisione dell’11 giugno 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 154
incarto AI).
Con
scritto del 12 giugno 2025 l’assicurato ha ribadito che “la mia situazione
clinica è significativamente cambiata rispetto al 2018: oggi affronto una
cervicalgia cronica, un sovraccarico dell’arto sinistro, e una limitata
tolleranza alla posizione seduta, sintomi mai emersi né valutati in precedenza”,
dicendosi stupito del fatto che non sia stato visitato, rispettivamente che non
sia stata svolta una “valutazione aggiornata” da parte del SMR (doc. 159
incarto AI).
Con
annotazione del 13 giugno 2025 il medico SMR ha confermato la valutazione SMR
del 24 aprile 2025 (doc. 156 incarto AI).
1.4. L’assicurato
ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione dell’11 giugno 2025,
postulandone l’annullamento e di “Disporre l’entrata in materia sulla mia
nuova domanda”, subordinatamente di “ordinare una perizia medica
aggiornata e imparziale presso uno specialista indipendente”.
Contesta
la valutazione medica operata dall’amministrazione, sostenendo che i dolori
sopraggiunti successivamente alla prima valutazione del 2018 e oggettivati
dalla refertazione medica prodotta non siano mai stati esaminati dal SMR,
rimproverando a quest’ultimo di non aver svolto alcuna analisi specifica e di
non averlo neppure visitato prima di addivenire alle contestate conclusioni.
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la decisione di non
entrata in materia, prevalendosi delle prese di posizione dei medici SMR dr.ssa
__________ (specialista in medicina del lavoro) e dr. __________ (medico
generico), i quali hanno “potuto constatare il contenuto della nuova
certificazione medica prodotta dall’assicurato e disporre per uno stato
valetudinario già a conoscenza dell’UAI”. In ragione di quanto precede,
l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso,
la reiezione dell’impugnativa.
1.6. Con
osservazioni del 26 agosto 2025 l’assicurato ha evidenziato come l’asserzione
dell’Ufficio AI secondo cui non vi sarebbero state modificazioni significative
di fatti medici noti rispetto alla valutazione del 2018 sia in contraddizione
con la documentazione all’inserto. Per il resto, egli ha ribadito le tesi ed
argomentazioni formulate con il ricorso (VII).
1.7. Con
osservazioni dell’11 settembre 2025 l’Ufficio AI, rilevato come l’insorgente
non ha addotto e tantomeno prodotto nuovi mezzi di prova, ha confermato la
propria posizione (IX).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a
ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di
prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di
non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non
corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la richiesta, il
giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina
materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato
è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.
2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta
domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo
per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La giurisprudenza ha avuto modo di
stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per
analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di
reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel
merito solo se l'assicurato
rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da
influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V
119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999,
n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo
di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti).
A
tal proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21
gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di
crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su
ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis
STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle
assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia
ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne
determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che
essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione.
Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di
motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di
riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che
non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti
(consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi,
rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà
essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo
dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo”
(ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).
Se
non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito
della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa
verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla
rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta
(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002
IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito
che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica
rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma
anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non
pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF
113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile
la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38
consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato
non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a
mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da
richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un
termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.).
Quanto precede è stato confermato anche nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio
2022 (consid. 3.2.).
Nella
STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a quanto
già rilevato nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla
possibilità di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto
segue:
"4.2 […] La jurisprudence
relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité,
dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente
à l'administration des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation
de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Dans cette mesure,
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas
à une telle procédure, la juridiction de première instance étant tenue
d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI
en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Dès
lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont été établies les 22
novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du 17
octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'en a pas tenu
compte dans le cadre de son examen."
Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e
3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31
dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non
è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF
9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto
più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo
potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare
(DTF
109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10
febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v.
anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
2.4. Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27
febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.;
STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.)
nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato, come accennato
(cfr. supra consid. 2.3.), deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si
è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in
alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere
verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve
impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione
con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda.
Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto
riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla
(non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate
pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per
la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione
materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata,
lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al
preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti
(esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013
consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid.
2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre
2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della
Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di
Basilea Campagna consid. 3.1 e seg.).
2.5. Nella fattispecie in esame, il 18 aprile 2025 RI 1 ha
presentato una seconda domanda di prestazioni adducendo un’incapacità
lavorativa completa per 54 giorni nel 2024 (dal 26 agosto al 13 settembre e dal
16 settembre al 20 ottobre 2024), indicando quale danno alla salute “Emiparesi
destra 28 anni fa, dolore alla cervicale 3 anni fa, scogliosi 15 anni fa” ed
allegando una lista di diagnosi stilata dalla Clinica __________, la lettera di
consultazione ambulatoriale della dr.ssa __________ ed il rapporto della dr.ssa
__________ della Clinica __________ (cfr. supra consid. 1.2. in initio).
Valutata
la refertazione prodotta con la seconda domanda di prestazioni, la dr.ssa __________
del SMR ha concluso non esservi alcuna nuova patologia e quindi nessun fatto
nuovo, rispettivamente nessuna modificazione significativa di fatti medici
noti, ritenendo quindi ingiustificata l’entrata in materia (cfr. supra consid.
Considerandi
1.2
in fine).
Con il
ricorso interposto alla decisione dell’11 giugno 2025 RI 1 ha censurato la
valutazione medica, sostenendo di aver sviluppato dal 2021 “nuove limitazioni fisiche gravi e invalidanti che non
erano mai presenti né documentate nel 2018”, “in particolare:
·
Cervicalgia cronica sinistra, con
contrattura dei muscoli paravertebrali e del trapezio;
·
Dorsalgia da sovraccarico funzionale
dovuto a compenso posturale;
·
Ridotta capacità funzionale
dell’arto sinistro, che fino a pochi anni fa era la mia parte “valida”;
·
Incapacità a mantenere la posizione seduta oltre 60 minuti;
·
Dolore acuto durante e dopo attività informatiche leggere;
·
Fallimento di numerosi tentativi
terapeutici, tra cui fisioterapia intensiva, botulino, farmaci, osteopatia,
senza miglioramento”.
Sostiene
inoltre che tali sintomi sono oggettivamente documentati dal fatto di essersi
sottoposto ad un trattamento in day hospital dal luglio ad ottobre 2024 presso
la Clinica __________ con relativo rapporto medico del 21 marzo 2024 della
dr.ssa __________ e dalla “Dr.ssa med. __________”, adducendo come “Nel
2018.
non avevo alcun dolore cervicale, alcuna dorsalgia e nessuna difficoltà
funzionale alla parte sinistra del corpo. Ero completamente autonomo e pronto a
iniziare la mia carriera. L’emiparesi destra era ben compensata e non limitava
le attività di vita quotidiana.” (I, pagg. 1-3).
Da
parte sua l’Ufficio AI, fondandosi sulle conclusioni della dr.ssa __________,
sostiene che lo stato valetudinario dell’insorgente non ha subito alcuna
modifica sostanziale tra la prima e la seconda domanda di prestazioni,
confermando la bontà della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.5. e
1.7.).
2.6
Prima di
analizzare la documentazione pertinente, occorre precisare che né con la
domanda di prestazioni dell’aprile 2025, né con il ricorso e tantomeno nelle
more della procedura l’insorgente ha prodotto della documentazione asseritamente
allestita dalla dr.ssa __________, né tale asserita nuova documentazione
risulta agli atti. Verosimilmente, egli si riferisce alla lettera di
consultazione ambulatoriale della dr.ssa __________, inviata alla dr.ssa __________
(specialista in medicina interna), ossia, l’attuale medico curante (cfr. docc.
140.
e 145 incarto AI).
Ciò
premesso, la lettera di consultazione del 13 febbraio 2025 della dr.ssa __________
menziona, tra l’altro, una “Marcata contrattura a carico del trapezio in
regione cervicale” (doc. 145, pag. 333 incarto AI).
Nella
lista di diagnosi del 10 marzo 2025 allestita dalla Clinica __________ figura,
oltre alla già nota emiparesi destra spatica residua (cfr. doc. 100, pag. 210;
doc. 122, pag. 274 e doc. 114, pag. 255 incarto AI), la diagnosi di “Sindrome
cervicobrachiale sinistra” (doc. 144 incarto AI).
Il
rapporto del 21 marzo 2025 della Clinica __________ presenta il seguente tenore
(sottolineature del redattore):
"
DIAGNOSI
Cervico-brachialgia e dorsalgia sin da sovraccarico e
compensi disfunzionali in paziente
con:
-
pregresso ictus in età infantile (9
mesi di età) con emiparesi destra spatica residua.
-
RM cerebrale e angio-RM
intracranica (22.03.2019) […].
-
RM dorsale: in sede dorsale, si
conferma atteggiamento scoliotico sinistro-convesso e lieve ipercifosi in
clinostatismo. non crolli vertebrali recenti. Invariata minima protrusione
discale a Th8-Th9. Non compressioni midollari né stenosi del canale rachideo
centrale. Non grossolane alterazioni di segnale del midollo, per quanto valutabile
in relazione suddetti artefatti.
DECORSO
Dopo la mia ultima valutazione […] in maggio 2024 [allorquando
l’assicurato lavorava come informatico al 100%, n.d.r.] il paziente eseguiva un
ciclo di day hospital […] (luglio-settembre 2024, due volte alla
settimana). Durante tale day hospital venivano eseguite mobilizzazioni per
i segmenti vertebrali dorso-lombari (sede di compensi) con enfasi sulle
direzioni di rotazione e lateroflessione a sinistra. […]. Veniva […] eseguita
una valutazione delle attività e degli esercizi che il paziente riusciva a
svolgere in autonomia a casa e in palestra e venivano effettuate le necessarie
correzioni per quanto riguarda tecnica di esecuzione e gestione dei carichi
(per alcuni esercizi il sovraccarico era effettivamente eccessivo e non
consentiva una corretta esecuzione). Venivano […] consigliati una serie di
adattamenti (scrivania di altezza variabile, sedia regolabile (tipo Vela)
con eventuale supporto per il capo, mouse ergonomico e/o polsiera di supporto
per ridurre il carico sull’arto superiore e i movimenti ripetitivi. Possibilità
di alternare mouse ergonomico a mouse standard. Pause di 20 min ripetute per
eseguire movimenti di stretching. Nonostante i trattamenti eseguiti, il
paziente continuava ad essere limitato dalle algie, con sollievo temporaneo
solo dopo la mesoterapia. A complemento veniva quindi eseguita MRI cervicale
eseguita nel corso di tale ciclo riabilitativo era negativa per stenosi del
canale, conflitti o faccettopatie.
Attualmente paziente riferisce che anche
seguendo le indicazioni date e nonostante il lavoro riabilitativo eseguito, persiste
un’importante limitazione nello svolgere attività da seduto ed attività con
l’AS sin al computer. […] è in disoccupazione […] ma […], quando svolge
attività al computer riesce ad essere attivo al massimo per un’ora, poi i
dolori ricompaiono. Restando a riposo dopo circa un’ora i dolori si
affievoliscono.
[…] terapie provate finora: Sirdalud senza
beneficio, Saroten senza beneficio, Pregabalin senza beneficio,
dry needling senza beneficio, tossina botulinica ma all’AS des senza
beneficio. Agopuntura mai provata. Osteopatica mai provata.
ESAME NEUROLOGICO
[…] Alla valutazione locale dell’AS sin, alla
mobilizzazione passiva ROM completo senza algie, alla digitopressione, algie
evocabili alla palpazione dei ventri del trapezio e dell’elevatore della
scapola sin. Alla mobilizzazione attiva e contro resistenza moderata algia
in zona dei muscoli rotondi in rotazione esterna contro resistenza con moderato
deficit di fissazione della scapola. Normale la sensibilità superficiale
dell’AS des.
CONCLUSIONI E PROCEDERE
[…] si evince la persistenza di limitazioni nell’uso
dell’AS sin in attività ripetitive e/o nel sollevare carichi, peggiorate
dal mantenimento prolungato di posture funzionali alle attività, nonostante
siano stati messi in atto gli adattamenti ergonomici che erano stati
suggeriti […], Sono stati provati molti approcci terapeutici senza beneficio.
[…] ritengo che sia necessario per il paziente prevedere un’attività lavorativa
ridotta, che permetta di avere il giusto equilibrio tra tempo di attività e
tempo di riposo.
In alternativa si potrebbe provare un reinserimento
in attività lavorativa che non preveda movimenti ripetitivi, posture prolungate
e/o sollevamento di pesi. Nel frattempo consiglio di eseguire un ciclo di
fisioterapia con approccio osteopatico, integrato con lavoro di rinforzo degli
stabilizzatori di spalla. Propongo di abbinare a questo trattamento, agopuntura
per modulazione del dolore. Se anche tale approccio non dovesse dare beneficio,
ritengo che potrebbe essere utile provare un trattamento con tossina botulinica
dei muscoli iperattivi di sin a scopo di controllo del dolore. […]”.
Da
parte sua, l’amministrazione si prevale in sostanza dell’annotazione del 24 aprile
2025.
della dr.ssa __________ del SMR (fatto proprio dal collega del SMR dr. __________,
cfr. doc. 156 incarto AI), la quale si è così espressa in merito alle
surriferite refertazioni (doc. 150 incarto AI, sottolineature del redattore):
"
[…] agli atti è presente numerosa
documentazione medica, tra cui:
1)
certificazione (al 22.04.2009)
[recte: 18 marzo 2009, cfr. doc. 58 incarto AI] redatta dal Dr. __________ che
attesta: con la presente si certifica che il summenzionato paziente
necessita di 9 sedute di fisioterapia
DIAGNOSI: Emiplegia destra
Atteggiamento scoliotico toraco-lombare a convessità
sinistra
Tipo di trattamento: Esercizi di simmetrizzazione
muscolare paravertebrale con rinforzo dei paravertebrali sinistri rispetti ai
destri. Esercizi di postura.
2)
certificazione (al 26.08.2011)
[recte: 20 giugno 2011, cfr. doc. 73 incarto AI] redatta dal Dr. __________ che
attesta: … Attualmente RI 1 segue una volta alla settimana fisioterapia.
Questo ha lo scopo di limitare le complicazioni della spasticità. RI 1 presenta
già una limitazione dell’estensione del braccio di destra, leggera scoliosi e
dolori importanti alla schiena. Per questo motivo ritengo necessario poter
continuare con fisioterapia per poter evitare le conseguenze della spasticità,
vale a dire le contratture e soprattutto anche per evitare una scoliosi e
diminuire i dolori a livello dorsale. Grazie a questa fisioterapia c’è stato un
miglioramento a livello della scoliosi.
3)
certificazione (al 06.12.2013)
[recte: 5 settembre 2013, cfr. doc. 86 incarto AI] redatta dal Dr. __________
che attesta: Le sarei grato se può seguire in fisioterapia RI 1, giovane
adolescente di 19 anni che seguo da parecchi tempo per un’emiparesi congenita a
destra e che lamenta ultimamente dolori alla schiena.
4)
Rapporto medico Dr. __________ (al
19.06.2018) [recte: 13 giugno 2018, cfr. doc. 114, pag. 257 incarto AI] che tra
l’altro attesta: Voglia indicare il modo di procedere/piano di trattamento
(terapie, interventi operatori, prescrizione medica) Continua con fisioterapia.
Osservazioni
L’A. ha eseguito un ciclo di fisioterapia in regime di
day hospital presso la clinica __________ (luglio-settembre 2024, due volte la
settimana). Nessuna nuova patologia. Inoltre, l’A. redige il nuovo formulario
AI ed attesta:
4.3
Inabilità lavorativa
Dal 26.08.2024 al 13.09.2024 100%
Dal 16.09.2024 al 20.10.2024 100%
[…]
6.1
Indicazioni dettagliate a riguardo del danno alla
salute
- vedasi lista diagnosi
- certificato clinica __________
Da quando sussiste il danno?
Emiparesi destra 28 anni fa, dolore alla cervicale 3
anni fa, scoliosi 15 anni fa.
Conclusioni
In assenza di fatti nuovi, rispettivamente di
modificazioni significative di fatti medici noti NON giustificata l’entrata in
materia.”
Ora,
si rileva che nella seconda domanda di prestazioni dell’aprile 2025 (quindi
presentata a distanza di sei anni e mezzo dalla prima valutazione) l’assicurato
aveva indicato quale danno alla salute, oltre alla già nota Emiplegia
congenita, un “dolore alla cervicale 3 anni fa, scoliosi 15 anni fa”
(doc. 140, pag. 321 incarto AI), ciò che non era stato menzionato nella
precedente domanda di prestazioni, quest’ultima peraltro essendo stata
presentata con l’intento di ottenere provvedimenti d’integrazione professionale
(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 100 incarto AI). A questo proposito, se è vero
che la documentazione presente agli atti prima della seconda domanda di
prestazioni attestava che il ricorrente era sottoposto a sedute di fisioterapia
per il trattamento dei dolori riconducibili alla scoliosi, il rapporto SMR del
27.
agosto 2018 non faceva alcuna menzione, neppure tra le diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa, della cervico-brachialgia ma solo
della “Emiplegia congenita Ds” (cfr. supra consid. 1.1.). Inoltre, nella
valutazione SMR del 27 agosto 2018 la dr.ssa __________ aveva esplicitato tra
le “Ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili” che
“[l’assicurato, n.d.r.] può svolgere la sua attività abituale di impiegato
di commercio/informatico che richiede una postura prevalentemente assisa. Le
sue limitazioni sono dovute soprattutto alla paresi dell’arto superiore destro
(e dell’arto inferiore destro) per cui tutte le attività che richiedono una
precisione bimanuale sono estremamente difficoltose”. Nella valutazione dei
limiti funzionali, il citato medico SMR aveva rilevato non esservi alcuna
necessità di alternare la postura al bisogno (doc. 122, pag. 274 e seg. incarto
AI). E difatti, conformemente alle conclusioni del SMR dell’agosto 2018,
l’assicurato è stato attivo professionalmente come informatico con occupazione
al 100% da settembre 2018 al 30 agosto 2024 (docc. 123 e 138; doc. 140, pag.
320.
incarto AI) senza che in tale intervallo vi siano state criticità riferite
allo stato di salute.
Tuttavia,
il rapporto della Clinica __________ del 21 marzo 2025 evidenzia una situazione
marcatamente diversa rispetto a quella descritta dalla dr.ssa __________ nel
2018.
Infatti, dal rapporto della dr.ssa __________ si evince che si è reso necessario
un ciclo di day hospital presso la citata clinica per il periodo da luglio a
settembre 2024 (due sedute alla settimana) per eseguire esercizi che
coinvolgevano l’apparato muscolo-scheletrico, la citata specialista avendo
consigliato diversi adattamenti ergonomici e delle pause per alleviare il
dolore durante il lavoro alla scrivania, osservando che “nonostante i
trattamenti eseguiti, il paziente continuava ad essere limitato dalle algie,
con sollievo temporaneo solo dopo la mesoterapia”. La neurologa attesta di come
il dolore non è scomparso definitivamente neppure dopo essersi sottoposto a molti
approcci terapeutici (trattamento farmacologico, dry needling e tossina
botulinica). Ella conclude osservando che persistono “limitazioni nell’uso
dell’AS sin in attività ripetitive […],
peggiorate dal
mantenimento prolungato di posture funzionali alle attività, nonostante siano
stati messi in atto gli adattamenti ergonomici che erano stati suggeriti
[…]”, accertando come “In questo contesto ritengo che sia necessario per il
paziente prevedere un’attività lavorativa ridotta, che permetta di avere il
giusto equilibrio tra tempo di attività e tempo di riposo. In alternativa si
potrebbe provare un reinserimento in attività lavorativa che non preveda
movimenti ripetitivi, posture prolungate e/o sollevamento di pesi.”
In
sintesi, nonostante gli adattamenti ergonomici, gli esercizi coinvolgenti
l’apparato muscolo-scheletrico ed i molteplici approcci terapeutici,
persistevano dolori che limitano “l’uso dell’AS sin in attività ripetitive”,
peggiorati dal mantenimento di posture funzionali all’attività di informatico,
tanto da causare una (seppure imprecisata) capacità lavorativa ridotta in
attività per via del bisogno di pause per riposare, ipotizzando un
reinserimento in attività adeguata.
Di
tutta evidenza, le conclusioni del medico SMR secondo cui non vi è alcuna nuova
patologia, alcun fatto nuovo e neppure una modificazione significativa di fatti
nuovi è in contraddizione con quanto accertato dalla dr.ssa __________.
Il
fatto che nella seconda domanda di prestazioni l’assicurato abbia indicato
un’incapacità lavorativa completa limitatamente a 54 giorni per il 2024 non
osta ad un approfondimento dello stato valetudinario del ricorrente che, come
poc’anzi illustrato, si è modificato rispetto alla valutazione del 2018.
2.7
Visto
tutto quanto precede, si deve ritenere che il
ricorrente è riuscito a rendere verosimile un aggravamento del suo stato di
salute intervenuto dopo l'ultima decisione (dell’8 ottobre 2018) che si è fondata su un esame materiale del diritto alle
prestazioni dall'assicurazione invalidità. Vi sono pertanto sufficienti
elementi oggettivi per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che
il SMR ha tratto nell’annotazione del 24 aprile 2025.
Sulla scorta di queste considerazioni, per questo Giudice le
affermazioni dell'insorgente su una sua peggiore situazione clinica per
rapporto a quella accertata dall'Ufficio AI vanno ulteriormente indagate
entrando in materia sulla sua seconda domanda di prestazioni dell’aprile 2025.
Gli atti vanno pertanto rinviati all'amministrazione per procedere
in tal senso.
2.8
Alla
luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021
ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole
del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione dell’11 giugno 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti