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Decisione

32.2025.54

Ricorso (accolto) contro la decisione di non entrata in materia. Contrariamente a quanto asserito dal SMR, l’A. ha reso verosimile una modificazione importante della situazione valetudinaria, ciò che giustifica l’entrata in materia. Rinvio atti per la valutazione del diritto a prestazioni AI

28 ottobre 2025Italiano27 min

tolleranza alla posizione seduta, sintomi mai emersi né valutati in precedenza”,

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2025.54

JV/sc

Lugano

28 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2025 di

RI 1

contro

la decisione dell’11 giugno 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1994, di formazione impiegato di commercio (con AFC) ed informatico di

gestione (con diploma) e da ultimo attivo quale informatico, il 18/22 maggio

2018 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI volta all’ottenimento di

provvedimenti d’integrazione professionale, indicando quale danno alla salute un’emiparesi

destra congenita (docc. 98-100 incarto AI).

Richiamato

il rapporto medico dal curante dr. __________ (specialista in neuropediatria)

(docc. 101 e 114 incarto AI), il questionario per il datore di lavoro (doc. 104

incarto AI), il curriculum vitae (doc. 106 incarto AI) e l’incarto

disoccupazione (docc. 111 e 117 svolto il colloquio d’accertamento in

intervento tempestivo conclusosi con la frequentazione di un corso intensivo di

tedesco (docc. 109, 115, 116, 119 e 120 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto

il caso al medico SMR (doc. 118 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il

rapporto finale del 27 agosto 2018 (doc. 122 incarto AI). Posta la diagnosi di

“Emiplegia congenita Ds.” e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR

ha accertato un’incapacità lavorativa del 100% in ogni attività limitatamente

al 12 dicembre 2017 (influsso sulla presenza, prognosi favorevole).

Il 28

agosto 2018 la consulente in integrazione ha chiuso il mandato, l’assicurato –

che nel frattempo aveva trovato un nuovo impiego (docc. 123 e 124 incarto AI) –

non avendo diritto ad una rendita né a provvedimenti d’integrazione (doc. 125

incarto AI).

Con

decisione dell’8 ottobre 2018, debitamente preavvisata (doc. 126 incarto AI),

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 133 incarto AI).

Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 18

aprile 2025 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni

adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 26 agosto al 13 settembre e dal

16 settembre al 20 ottobre 2024 (doc. 140 incarto AI), indicando quale danno

alla salute “emiparesi destra 28 anni fa, dolore alla cervicale 3 anni fa,

scogliosi 15 anni fa” (doc. 140 incarto AI), allegando la “LISTA DIAGNOSI”

del 10 marzo 2025 stilata dalla Clinica __________ (doc. 144 incarto AI), la

lettera di consultazione ambulatoriale del 13 febbraio 2025 della dr.ssa __________

(specialista in allergologia e immunologia clinica) (doc. 145 incarto AI) ed il

rapporto del 21 marzo 2025 della dr.ssa __________ (specialista in neurologia)

della Clinica __________ (doc. 146 incarto AI).

Sottoposta

la nuova documentazione al medico SMR (doc. 148 incarto AI) del 24 aprile 2025,

quest’ultimo dopo averla analizzata nel dettaglio ha concluso che “In

assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti

medici noti NON [risulta, n.d.r.] giustificata l’entrata in materia”

(doc. 150 incarto AI).

1.3. Con

progetto di decisione del 24 aprile 2025 l’Ufficio AI, fondandosi sulla

valutazione del medico SMR, ha prospettato la non entrata in materia (doc. 152

incarto AI).

Con

osservazioni del 12 maggio 2025 l’assicurato ha contestato il progetto di

decisione del 24 aprile 2025, censurando la valutazione medica, sostenendo che

Fatti

i problemi muscolo-scheletrici alla cervicale, alla schiena e alla spalla

sinistra “si sono manifestati solo negli ultimi anni, a causa del

sovraccarico funzionale legato all’attività lavorativa svolta esclusivamente

con la parte sinistra del corpo (in seguito a emiparesi destra da ictus

infantile)”, che “La mia attuale situazione è diversa e più grave

rispetto al passato” ed allegando nuovamente il rapporto del 21 marzo 2025

della dr.ssa __________ (doc. 153 incarto AI).

Sottoposte

le osservazioni al medico SMR (docc. 157 e 158 incarto AI), quest’ultimo ha

rilevato che la documentazione medica era già stata valutata e ritenuta

irrilevante, confermando la correttezza del preavviso negativo (doc. 156

incarto AI).

Con

decisione dell’11 giugno 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 154

incarto AI).

Con

scritto del 12 giugno 2025 l’assicurato ha ribadito che “la mia situazione

clinica è significativamente cambiata rispetto al 2018: oggi affronto una

cervicalgia cronica, un sovraccarico dell’arto sinistro, e una limitata

tolleranza alla posizione seduta, sintomi mai emersi né valutati in precedenza”,

dicendosi stupito del fatto che non sia stato visitato, rispettivamente che non

sia stata svolta una “valutazione aggiornata” da parte del SMR (doc. 159

incarto AI).

Con

annotazione del 13 giugno 2025 il medico SMR ha confermato la valutazione SMR

del 24 aprile 2025 (doc. 156 incarto AI).

1.4. L’assicurato

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione dell’11 giugno 2025,

postulandone l’annullamento e di “Disporre l’entrata in materia sulla mia

nuova domanda”, subordinatamente di “ordinare una perizia medica

aggiornata e imparziale presso uno specialista indipendente”.

Contesta

la valutazione medica operata dall’amministrazione, sostenendo che i dolori

sopraggiunti successivamente alla prima valutazione del 2018 e oggettivati

dalla refertazione medica prodotta non siano mai stati esaminati dal SMR,

rimproverando a quest’ultimo di non aver svolto alcuna analisi specifica e di

non averlo neppure visitato prima di addivenire alle contestate conclusioni.

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la decisione di non

entrata in materia, prevalendosi delle prese di posizione dei medici SMR dr.ssa

__________ (specialista in medicina del lavoro) e dr. __________ (medico

generico), i quali hanno “potuto constatare il contenuto della nuova

certificazione medica prodotta dall’assicurato e disporre per uno stato

valetudinario già a conoscenza dell’UAI”. In ragione di quanto precede,

l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso,

la reiezione dell’impugnativa.

1.6. Con

osservazioni del 26 agosto 2025 l’assicurato ha evidenziato come l’asserzione

dell’Ufficio AI secondo cui non vi sarebbero state modificazioni significative

di fatti medici noti rispetto alla valutazione del 2018 sia in contraddizione

con la documentazione all’inserto. Per il resto, egli ha ribadito le tesi ed

argomentazioni formulate con il ricorso (VII).

1.7. Con

osservazioni dell’11 settembre 2025 l’Ufficio AI, rilevato come l’insorgente

non ha addotto e tantomeno prodotto nuovi mezzi di prova, ha confermato la

propria posizione (IX).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a

ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di

prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di

non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non

corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.

2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta

domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado

d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto

dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo

per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per

l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le

condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

La giurisprudenza ha avuto modo di

stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per

analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di

reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel

merito solo se l'assicurato

rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da

influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V

119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999,

n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo

di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti).

A

tal proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21

gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di

crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su

ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis

STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle

assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia

ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne

determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che

essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione.

Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di

motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di

riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che

non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti

(consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi,

rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà

essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo

dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo”

(ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

Se

non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito

della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa

verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla

rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta

(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002

IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito

che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica

rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma

anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze

sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non

pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF

113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile

la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38

consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato

non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a

mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da

richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un

termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.).

Quanto precede è stato confermato anche nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio

2022 (consid. 3.2.).

Nella

STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a quanto

già rilevato nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla

possibilità di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto

segue:

"4.2 […] La jurisprudence

relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité,

dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente

à l'administration des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation

de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Dans cette mesure,

le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas

à une telle procédure, la juridiction de première instance étant tenue

d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI

en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Dès

lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont été établies les 22

novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du 17

octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'en a pas tenu

compte dans le cadre de son examen."

Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e

3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31

dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non

è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto

più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più

rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni

dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo

potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare

(DTF

109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10

febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v.

anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4. Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27

febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.;

STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.)

nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato, come accennato

(cfr. supra consid. 2.3.), deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si

è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in

alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti

medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere

verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve

impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione

con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda.

Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto

riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla

(non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate

pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per

la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione

materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata,

lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al

preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti

(esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013

consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid.

2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre

2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della

Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di

Basilea Campagna consid. 3.1 e seg.).

2.5. Nella fattispecie in esame, il 18 aprile 2025 RI 1 ha

presentato una seconda domanda di prestazioni adducendo un’incapacità

lavorativa completa per 54 giorni nel 2024 (dal 26 agosto al 13 settembre e dal

16 settembre al 20 ottobre 2024), indicando quale danno alla salute “Emiparesi

destra 28 anni fa, dolore alla cervicale 3 anni fa, scogliosi 15 anni fa” ed

allegando una lista di diagnosi stilata dalla Clinica __________, la lettera di

consultazione ambulatoriale della dr.ssa __________ ed il rapporto della dr.ssa

__________ della Clinica __________ (cfr. supra consid. 1.2. in initio).

Valutata

la refertazione prodotta con la seconda domanda di prestazioni, la dr.ssa __________

del SMR ha concluso non esservi alcuna nuova patologia e quindi nessun fatto

nuovo, rispettivamente nessuna modificazione significativa di fatti medici

noti, ritenendo quindi ingiustificata l’entrata in materia (cfr. supra consid.

Considerandi

1.2

in fine).

Con il

ricorso interposto alla decisione dell’11 giugno 2025 RI 1 ha censurato la

valutazione medica, sostenendo di aver sviluppato dal 2021 “nuove limitazioni fisiche gravi e invalidanti che non

erano mai presenti né documentate nel 2018”, “in particolare:

·

Cervicalgia cronica sinistra, con

contrattura dei muscoli paravertebrali e del trapezio;

·

Dorsalgia da sovraccarico funzionale

dovuto a compenso posturale;

·

Ridotta capacità funzionale

dell’arto sinistro, che fino a pochi anni fa era la mia parte “valida”;

·

Incapacità a mantenere la posizione seduta oltre 60 minuti;

·

Dolore acuto durante e dopo attività informatiche leggere;

·

Fallimento di numerosi tentativi

terapeutici, tra cui fisioterapia intensiva, botulino, farmaci, osteopatia,

senza miglioramento”.

Sostiene

inoltre che tali sintomi sono oggettivamente documentati dal fatto di essersi

sottoposto ad un trattamento in day hospital dal luglio ad ottobre 2024 presso

la Clinica __________ con relativo rapporto medico del 21 marzo 2024 della

dr.ssa __________ e dalla “Dr.ssa med. __________”, adducendo come “Nel

2018.

non avevo alcun dolore cervicale, alcuna dorsalgia e nessuna difficoltà

funzionale alla parte sinistra del corpo. Ero completamente autonomo e pronto a

iniziare la mia carriera. L’emiparesi destra era ben compensata e non limitava

le attività di vita quotidiana.” (I, pagg. 1-3).

Da

parte sua l’Ufficio AI, fondandosi sulle conclusioni della dr.ssa __________,

sostiene che lo stato valetudinario dell’insorgente non ha subito alcuna

modifica sostanziale tra la prima e la seconda domanda di prestazioni,

confermando la bontà della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.5. e

1.7.).

2.6

Prima di

analizzare la documentazione pertinente, occorre precisare che né con la

domanda di prestazioni dell’aprile 2025, né con il ricorso e tantomeno nelle

more della procedura l’insorgente ha prodotto della documentazione asseritamente

allestita dalla dr.ssa __________, né tale asserita nuova documentazione

risulta agli atti. Verosimilmente, egli si riferisce alla lettera di

consultazione ambulatoriale della dr.ssa __________, inviata alla dr.ssa __________

(specialista in medicina interna), ossia, l’attuale medico curante (cfr. docc.

140.

e 145 incarto AI).

Ciò

premesso, la lettera di consultazione del 13 febbraio 2025 della dr.ssa __________

menziona, tra l’altro, una “Marcata contrattura a carico del trapezio in

regione cervicale” (doc. 145, pag. 333 incarto AI).

Nella

lista di diagnosi del 10 marzo 2025 allestita dalla Clinica __________ figura,

oltre alla già nota emiparesi destra spatica residua (cfr. doc. 100, pag. 210;

doc. 122, pag. 274 e doc. 114, pag. 255 incarto AI), la diagnosi di “Sindrome

cervicobrachiale sinistra” (doc. 144 incarto AI).

Il

rapporto del 21 marzo 2025 della Clinica __________ presenta il seguente tenore

(sottolineature del redattore):

"

DIAGNOSI

Cervico-brachialgia e dorsalgia sin da sovraccarico e

compensi disfunzionali in paziente

con:

-

pregresso ictus in età infantile (9

mesi di età) con emiparesi destra spatica residua.

-

RM cerebrale e angio-RM

intracranica (22.03.2019) […].

-

RM dorsale: in sede dorsale, si

conferma atteggiamento scoliotico sinistro-convesso e lieve ipercifosi in

clinostatismo. non crolli vertebrali recenti. Invariata minima protrusione

discale a Th8-Th9. Non compressioni midollari né stenosi del canale rachideo

centrale. Non grossolane alterazioni di segnale del midollo, per quanto valutabile

in relazione suddetti artefatti.

DECORSO

Dopo la mia ultima valutazione […] in maggio 2024 [allorquando

l’assicurato lavorava come informatico al 100%, n.d.r.] il paziente eseguiva un

ciclo di day hospital […] (luglio-settembre 2024, due volte alla

settimana). Durante tale day hospital venivano eseguite mobilizzazioni per

i segmenti vertebrali dorso-lombari (sede di compensi) con enfasi sulle

direzioni di rotazione e lateroflessione a sinistra. […]. Veniva […] eseguita

una valutazione delle attività e degli esercizi che il paziente riusciva a

svolgere in autonomia a casa e in palestra e venivano effettuate le necessarie

correzioni per quanto riguarda tecnica di esecuzione e gestione dei carichi

(per alcuni esercizi il sovraccarico era effettivamente eccessivo e non

consentiva una corretta esecuzione). Venivano […] consigliati una serie di

adattamenti (scrivania di altezza variabile, sedia regolabile (tipo Vela)

con eventuale supporto per il capo, mouse ergonomico e/o polsiera di supporto

per ridurre il carico sull’arto superiore e i movimenti ripetitivi. Possibilità

di alternare mouse ergonomico a mouse standard. Pause di 20 min ripetute per

eseguire movimenti di stretching. Nonostante i trattamenti eseguiti, il

paziente continuava ad essere limitato dalle algie, con sollievo temporaneo

solo dopo la mesoterapia. A complemento veniva quindi eseguita MRI cervicale

eseguita nel corso di tale ciclo riabilitativo era negativa per stenosi del

canale, conflitti o faccettopatie.

Attualmente paziente riferisce che anche

seguendo le indicazioni date e nonostante il lavoro riabilitativo eseguito, persiste

un’importante limitazione nello svolgere attività da seduto ed attività con

l’AS sin al computer. […] è in disoccupazione […] ma […], quando svolge

attività al computer riesce ad essere attivo al massimo per un’ora, poi i

dolori ricompaiono. Restando a riposo dopo circa un’ora i dolori si

affievoliscono.

[…] terapie provate finora: Sirdalud senza

beneficio, Saroten senza beneficio, Pregabalin senza beneficio,

dry needling senza beneficio, tossina botulinica ma all’AS des senza

beneficio. Agopuntura mai provata. Osteopatica mai provata.

ESAME NEUROLOGICO

[…] Alla valutazione locale dell’AS sin, alla

mobilizzazione passiva ROM completo senza algie, alla digitopressione, algie

evocabili alla palpazione dei ventri del trapezio e dell’elevatore della

scapola sin. Alla mobilizzazione attiva e contro resistenza moderata algia

in zona dei muscoli rotondi in rotazione esterna contro resistenza con moderato

deficit di fissazione della scapola. Normale la sensibilità superficiale

dell’AS des.

CONCLUSIONI E PROCEDERE

[…] si evince la persistenza di limitazioni nell’uso

dell’AS sin in attività ripetitive e/o nel sollevare carichi, peggiorate

dal mantenimento prolungato di posture funzionali alle attività, nonostante

siano stati messi in atto gli adattamenti ergonomici che erano stati

suggeriti […], Sono stati provati molti approcci terapeutici senza beneficio.

[…] ritengo che sia necessario per il paziente prevedere un’attività lavorativa

ridotta, che permetta di avere il giusto equilibrio tra tempo di attività e

tempo di riposo.

In alternativa si potrebbe provare un reinserimento

in attività lavorativa che non preveda movimenti ripetitivi, posture prolungate

e/o sollevamento di pesi. Nel frattempo consiglio di eseguire un ciclo di

fisioterapia con approccio osteopatico, integrato con lavoro di rinforzo degli

stabilizzatori di spalla. Propongo di abbinare a questo trattamento, agopuntura

per modulazione del dolore. Se anche tale approccio non dovesse dare beneficio,

ritengo che potrebbe essere utile provare un trattamento con tossina botulinica

dei muscoli iperattivi di sin a scopo di controllo del dolore. […]”.

Da

parte sua, l’amministrazione si prevale in sostanza dell’annotazione del 24 aprile

2025.

della dr.ssa __________ del SMR (fatto proprio dal collega del SMR dr. __________,

cfr. doc. 156 incarto AI), la quale si è così espressa in merito alle

surriferite refertazioni (doc. 150 incarto AI, sottolineature del redattore):

"

[…] agli atti è presente numerosa

documentazione medica, tra cui:

1)

certificazione (al 22.04.2009)

[recte: 18 marzo 2009, cfr. doc. 58 incarto AI] redatta dal Dr. __________ che

attesta: con la presente si certifica che il summenzionato paziente

necessita di 9 sedute di fisioterapia

DIAGNOSI: Emiplegia destra

Atteggiamento scoliotico toraco-lombare a convessità

sinistra

Tipo di trattamento: Esercizi di simmetrizzazione

muscolare paravertebrale con rinforzo dei paravertebrali sinistri rispetti ai

destri. Esercizi di postura.

2)

certificazione (al 26.08.2011)

[recte: 20 giugno 2011, cfr. doc. 73 incarto AI] redatta dal Dr. __________ che

attesta: … Attualmente RI 1 segue una volta alla settimana fisioterapia.

Questo ha lo scopo di limitare le complicazioni della spasticità. RI 1 presenta

già una limitazione dell’estensione del braccio di destra, leggera scoliosi e

dolori importanti alla schiena. Per questo motivo ritengo necessario poter

continuare con fisioterapia per poter evitare le conseguenze della spasticità,

vale a dire le contratture e soprattutto anche per evitare una scoliosi e

diminuire i dolori a livello dorsale. Grazie a questa fisioterapia c’è stato un

miglioramento a livello della scoliosi.

3)

certificazione (al 06.12.2013)

[recte: 5 settembre 2013, cfr. doc. 86 incarto AI] redatta dal Dr. __________

che attesta: Le sarei grato se può seguire in fisioterapia RI 1, giovane

adolescente di 19 anni che seguo da parecchi tempo per un’emiparesi congenita a

destra e che lamenta ultimamente dolori alla schiena.

4)

Rapporto medico Dr. __________ (al

19.06.2018) [recte: 13 giugno 2018, cfr. doc. 114, pag. 257 incarto AI] che tra

l’altro attesta: Voglia indicare il modo di procedere/piano di trattamento

(terapie, interventi operatori, prescrizione medica) Continua con fisioterapia.

Osservazioni

L’A. ha eseguito un ciclo di fisioterapia in regime di

day hospital presso la clinica __________ (luglio-settembre 2024, due volte la

settimana). Nessuna nuova patologia. Inoltre, l’A. redige il nuovo formulario

AI ed attesta:

4.3

Inabilità lavorativa

Dal 26.08.2024 al 13.09.2024 100%

Dal 16.09.2024 al 20.10.2024 100%

[…]

6.1

Indicazioni dettagliate a riguardo del danno alla

salute

- vedasi lista diagnosi

- certificato clinica __________

Da quando sussiste il danno?

Emiparesi destra 28 anni fa, dolore alla cervicale 3

anni fa, scoliosi 15 anni fa.

Conclusioni

In assenza di fatti nuovi, rispettivamente di

modificazioni significative di fatti medici noti NON giustificata l’entrata in

materia.”

Ora,

si rileva che nella seconda domanda di prestazioni dell’aprile 2025 (quindi

presentata a distanza di sei anni e mezzo dalla prima valutazione) l’assicurato

aveva indicato quale danno alla salute, oltre alla già nota Emiplegia

congenita, un “dolore alla cervicale 3 anni fa, scoliosi 15 anni fa”

(doc. 140, pag. 321 incarto AI), ciò che non era stato menzionato nella

precedente domanda di prestazioni, quest’ultima peraltro essendo stata

presentata con l’intento di ottenere provvedimenti d’integrazione professionale

(cfr. supra consid. 1.1. e doc. 100 incarto AI). A questo proposito, se è vero

che la documentazione presente agli atti prima della seconda domanda di

prestazioni attestava che il ricorrente era sottoposto a sedute di fisioterapia

per il trattamento dei dolori riconducibili alla scoliosi, il rapporto SMR del

27.

agosto 2018 non faceva alcuna menzione, neppure tra le diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa, della cervico-brachialgia ma solo

della “Emiplegia congenita Ds” (cfr. supra consid. 1.1.). Inoltre, nella

valutazione SMR del 27 agosto 2018 la dr.ssa __________ aveva esplicitato tra

le “Ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili” che

“[l’assicurato, n.d.r.] può svolgere la sua attività abituale di impiegato

di commercio/informatico che richiede una postura prevalentemente assisa. Le

sue limitazioni sono dovute soprattutto alla paresi dell’arto superiore destro

(e dell’arto inferiore destro) per cui tutte le attività che richiedono una

precisione bimanuale sono estremamente difficoltose”. Nella valutazione dei

limiti funzionali, il citato medico SMR aveva rilevato non esservi alcuna

necessità di alternare la postura al bisogno (doc. 122, pag. 274 e seg. incarto

AI). E difatti, conformemente alle conclusioni del SMR dell’agosto 2018,

l’assicurato è stato attivo professionalmente come informatico con occupazione

al 100% da settembre 2018 al 30 agosto 2024 (docc. 123 e 138; doc. 140, pag.

320.

incarto AI) senza che in tale intervallo vi siano state criticità riferite

allo stato di salute.

Tuttavia,

il rapporto della Clinica __________ del 21 marzo 2025 evidenzia una situazione

marcatamente diversa rispetto a quella descritta dalla dr.ssa __________ nel

2018.

Infatti, dal rapporto della dr.ssa __________ si evince che si è reso necessario

un ciclo di day hospital presso la citata clinica per il periodo da luglio a

settembre 2024 (due sedute alla settimana) per eseguire esercizi che

coinvolgevano l’apparato muscolo-scheletrico, la citata specialista avendo

consigliato diversi adattamenti ergonomici e delle pause per alleviare il

dolore durante il lavoro alla scrivania, osservando che “nonostante i

trattamenti eseguiti, il paziente continuava ad essere limitato dalle algie,

con sollievo temporaneo solo dopo la mesoterapia”. La neurologa attesta di come

il dolore non è scomparso definitivamente neppure dopo essersi sottoposto a molti

approcci terapeutici (trattamento farmacologico, dry needling e tossina

botulinica). Ella conclude osservando che persistono “limitazioni nell’uso

dell’AS sin in attività ripetitive […],

peggiorate dal

mantenimento prolungato di posture funzionali alle attività, nonostante siano

stati messi in atto gli adattamenti ergonomici che erano stati suggeriti

[…]”, accertando come “In questo contesto ritengo che sia necessario per il

paziente prevedere un’attività lavorativa ridotta, che permetta di avere il

giusto equilibrio tra tempo di attività e tempo di riposo. In alternativa si

potrebbe provare un reinserimento in attività lavorativa che non preveda

movimenti ripetitivi, posture prolungate e/o sollevamento di pesi.”

In

sintesi, nonostante gli adattamenti ergonomici, gli esercizi coinvolgenti

l’apparato muscolo-scheletrico ed i molteplici approcci terapeutici,

persistevano dolori che limitano “l’uso dell’AS sin in attività ripetitive”,

peggiorati dal mantenimento di posture funzionali all’attività di informatico,

tanto da causare una (seppure imprecisata) capacità lavorativa ridotta in

attività per via del bisogno di pause per riposare, ipotizzando un

reinserimento in attività adeguata.

Di

tutta evidenza, le conclusioni del medico SMR secondo cui non vi è alcuna nuova

patologia, alcun fatto nuovo e neppure una modificazione significativa di fatti

nuovi è in contraddizione con quanto accertato dalla dr.ssa __________.

Il

fatto che nella seconda domanda di prestazioni l’assicurato abbia indicato

un’incapacità lavorativa completa limitatamente a 54 giorni per il 2024 non

osta ad un approfondimento dello stato valetudinario del ricorrente che, come

poc’anzi illustrato, si è modificato rispetto alla valutazione del 2018.

2.7

Visto

tutto quanto precede, si deve ritenere che il

ricorrente è riuscito a rendere verosimile un aggravamento del suo stato di

salute intervenuto dopo l'ultima decisione (dell’8 ottobre 2018) che si è fondata su un esame materiale del diritto alle

prestazioni dall'assicurazione invalidità. Vi sono pertanto sufficienti

elementi oggettivi per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che

il SMR ha tratto nell’annotazione del 24 aprile 2025.

Sulla scorta di queste considerazioni, per questo Giudice le

affermazioni dell'insorgente su una sua peggiore situazione clinica per

rapporto a quella accertata dall'Ufficio AI vanno ulteriormente indagate

entrando in materia sulla sua seconda domanda di prestazioni dell’aprile 2025.

Gli atti vanno pertanto rinviati all'amministrazione per procedere

in tal senso.

2.8

Alla

luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021

ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole

del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione dell’11 giugno 2025 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti