32.2025.55
Ricorso (accolto per adesione) contro decisione di riconoscere diritto a una rendita limitata nel tempo. Violazione del dovere di collaborazione: A. ha prodotto refertazioni decisive solo con l’impugnativa. No spese di procedura. No ripetibili. No assistenza giudiziaria con esenzione da anticipi
28 agosto 2025Italiano30 min
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.55
jv/gm
Lugano
28 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 maggio 2025
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1973 e da ultimo attivo quale operaio generico, il 19/29 dicembre 2017
ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa
completa dal 27 gennaio al 19 febbraio 2017 e dal 3 ottobre 2017 a motivo di un
infortunio occorsogli il 14 gennaio 2017 ed indicando quale danno alla salute
una “lacerazione menisco mediale ginocchio destro” (docc. 1-3, 7 e 11-12
incarto AI).
1.2. Esperita
l’istruttoria di rito e rinviando integralmente alle valutazioni mediche effettuate
dall’assicurazione infortuni, con progetto di decisione del 24 agosto 2021
l’Ufficio AI ha prospettato il diritto ad una rendita intera dal 1. ottobre
2018 al 31 luglio 2021 (docc. 41 e 42 incarto AI).
Pervenute
le osservazioni del 10 settembre, 4 ottobre e 11 novembre 2021 con le quali
l’assicurato ha contestato il progetto di decisione del 24 agosto 2021 (docc.
45, 47 e 52 incarto AI), rilevata l’assenza di patologie extra-infortunistiche
con influsso sulla capacità lavorativa, atteso l’esito della vertenza che
opponeva RI 1 all’assicurazione infortuni e che è sfociata nella STCA
35.2021.92 del 21 marzo 2022, l’Ufficio AI ha rivalutato l’aspetto
medico-teorico facendo integralmente proprie le valutazioni (aggiornate) del
medico di circondario della __________ (docc. 91 e 101 incarto AI; doc. 103,
pag. 226 incarto AI; docc. 1247 e 1250, pag. 2602 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
" Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa
(CL)
Stato dopo rottura menisco interno ginocchio destro in data 25.01.2017
Stato dopo artroscopia più meniscectomia artroposcopica in data
24.10.2017
Stato dopo nuova meniscectomia sub-totale in data 30.05.2018
Stato dopo sostituzione con emiprotesi mediale in data 02.06.2020
Stato dopo artroscopia con prelievi bioptici in data 19.01.2022.
Stat dopo espianto protesi monocompartimentale e da installazione di
protesi totale del ginocchio in data 08.04.2022.”
e
rilevati i limiti funzionali, l’Ufficio AI ha accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL att. abituale
% IL att. adeguata
Periodi
100
100
27.01.2017-19.02.2017
0
0
20.02.2017-22.08.2017
100
100
23.08.2017-24.08.2017
0
0
25.08.2017-28.09.2017
100
100
29.09.2017
0
0
30.09.2017-02.10.2017
100
100
03.10.2017-30.09.2019
100
0
01.10.2019-31.05.2020
100
50
01.06.2020-30.06.2021
100
100
01.07.2021-23.04.2023
100
0
24.04.2023-continua*
* visita medica di chiusura __________.
1.3. Con
rapporto del 21 luglio 2023 il consulente SIP ha chiuso il caso, non
giustificandosi l’attuazione di provvedimenti professionali e ritenendo che sul
mercato equilibrato del lavoro vi sia un ampio ventaglio di attività adeguate
ai limiti funzionali rilevati (doc. 100 incarto AI).
1.4. Con
progetto di decisione del 27 luglio 2023, annullando e sostituendo quello del
24 agosto 2021, l’Ufficio AI ha prospettato il diritto ad una rendita intera
dal 1. ottobre 2018 (artt. 28 cpv. 1 lett. b LAI e 29ter OAI) al 31
luglio 2023 (art. 88a cpv. 1 OAI) con grado d’invalidità del 100% dal 1.
ottobre 2018 e dello 0% dal 24 aprile 2023) (doc. 103 incarto AI).
Con
osservazioni del 1. settembre 2023 l’assicurato ha contestato il progetto di
decisione del 27 luglio 2023, chiedendo il riconoscimento di una rendita intera
anche successivamente al 31 luglio 2023, allegando il ricorso del 24 agosto
2023 presentato in ambito LAINF contro la decisione su opposizione del 30
giugno 2023 dell’assicurazione infortuni (doc. 104 incarto AI).
Preso
atto che con STCA 35.2023.68 del 22 aprile 2024 il TCA ha confermato la
decisione su opposizione della __________ con la quale l’assicurazione
infortuni aveva negato l’assegnazione di una rendita d’invalidità e accertato la
piena abilità lavorativa in attività adeguate, con decisione del 22 maggio 2025
l’Ufficio AI ha confermato il preavviso – portando il grado d’invalidità dal 24
aprile 2023 dallo 0% all’8% in applicazione delle tabelle statistiche
aggiornate – effettuando delle compensazioni (docc. 123-125 incarto AI)
1.5. L’assicurato,
rappresentato dal dr. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 22 maggio 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento
di una rendita intera anche successivamente al 1. ottobre 2023.
Contesta
esclusivamente la valutazione medica operata dall’amministrazione, sostenendo
di essere inabile al lavoro anche successivamente al 1. agosto 2023 producendo
il certificato medico del 3 giugno 2025 del curante dr. __________ (medico
generico) attestante un peggioramento dello stato valetudinario, sia dal
profilo psichiatrico che da quello somatico ed un’incapacità lavorativa
completa in ogni attività.
1.6. Con “AGGIUNTA
AL RICORSO” del 20 giugno 2025 l’insorgente ha formulato “richiesta
di esonero dall’anticipo spese di giudizio”, producendo il rapporto di
medesima data del Servizio psico-sociale attestante una presa a carico
psichiatrica dal 15 maggio 2024 “per una sindrome da disadattamento, con
prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD10: F43.23)” und
un’incapacità lavorativa del 100%.
1.7. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha innanzitutto versato agli atti il rapporto
del 4 marzo 2025 della Clinica di riabilitazione di __________, – attestante,
tra l’altro, una sindrome depressiva in trattamento – menzionato nel
certificato medico del 3 giugno 2025 del dr. __________. L’amministrazione ha
comunicato di aver sottoposto la nuova documentazione al medico SMR e che
quest’ultimo, con annotazioni del 3 e 7 luglio 2025, ha confermato la
valutazione medica per l’aspetto somatico, auspicando tuttavia un
approfondimento dell’aspetto psichiatrico essendo “indubbia una prescrizione
medicamentosa antidepressiva significativa”.
In
ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per
procedere con i necessari approfondimenti medici, contestando l’accollo delle
spese di procedura e delle ripetibili a suo carico poiché “l’esistenza di
una problematica psichiatrica è stata segnalata […] soltanto in sede
ricorsuale” e siccome “fino al momento della decisione gli atti non
indicavano una possibile problematica psichiatrica e controparte, pur essendo
in trattamento psichiatrico da maggio 2024, non ha fornito alcuna informazione
in proposito, omettendo di dare seguito al dovere delle parti di collaborazione
all’istruzione del caso”.
1.8. Con
scritto del 23 luglio 2025 il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta
dell’Ufficio AI (IX).
1.9. Con
scritto del 25 agosto 2025 il dr. RA 1 ha prodotto il certificato municipale “per
l’ammissione all’esenzione spese” ed i relativi giustificativi (X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto
il diritto ad una rendita dal 1. ottobre 2018 al 31 luglio 2023 o se, come
sostiene il ricorrente, quest’ultimo avrebbe diritto ad una rendita intera
anche successivamente.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità
al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L’art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione
in vigore fino al 31 dicembre 2021, prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1. gennaio 2022) il legislatore ha voluto
introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione
dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il
40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità
supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il
69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del
14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis OAI è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
Da
ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità,
l’art. 88bis cpv. 1 OAI stabilisce che l’aumento della rendita, dell’assegno
per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al più presto: se
l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal
mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la decisione
dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a
partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).
L’art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la
soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo
per l’assistenza è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo
mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2
lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori
sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione
effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi
per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la
struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e
l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita
(lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta
l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14
dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre
2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la
vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere
superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità
era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità
fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza.
Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per
considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto
che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad
una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche
l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato
tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria
strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre
il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).
Considerandi
2.6
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.
174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7
In concreto, questo Giudice non ravvisa
alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella
risposta di causa e condivisa dal ricorrente il 23 luglio 2025.
Infatti, per poter valutare l’eventuale
diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre innanzitutto fugare qualsiasi
dubbio circa il suo stato valetudinario e la capacità lavorativa (residua).
Considerato che lo stesso medico SMR ha evidenziato la necessità di ulteriori
accertamenti, un approfondimento medico risulta in casu imprescindibile.
Per
quanto attiene alla (incontestata) valutazione economica, la stessa appare prematura,
visto che la capacità lavorativa del ricorrente dev’essere ancora compiutamente
acclarata.
Per
il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i
necessari approfondimenti, in esito ai quali emanerà una nuova decisione, debitamente
preavvisata.
Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in
quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia
giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un
complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già
avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi
erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016).
In concreto, rilevato che per le
ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente,
si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti
necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione,
debitamente preavvisata.
2.8
Quo
all’accollo delle spese di procedura giusta gli artt.
69.
cpv. 1bis LAI e 29 cpv. 2 Lptca, va osservato quanto segue.
Nell’ambito
delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dall’autorità
che intraprende i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha
bisogno (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA; STF 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid.
4.4). Tuttavia, questo principio non è assoluto, atteso che la sua portata è
limitata dall’obbligo delle parti di collaborare nell’accertamento dei fatti
(art. 43 cpv. 2 LPGA; DTF 145 V 90 consid. 3.2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V
210). Il dovere di collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che in caso contrario rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 4b con riferimento).
In
concreto, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI
(cfr. supra consid. 1.7.) e rimasto peraltro incontestato, durante la lunga
procedura amministrativa (cfr. supra consid. 1.1. e 1.4. in fine) l’assicurato
non ha mai fatto menzione di un’affezione psichiatrica, ciò che ha condotto
l’amministrazione a limitare la valutazione medico-teorica alla componente
somatica. È solo con il gravame che il (rappresentante del) ricorrente ha
prodotto delle refertazioni mediche attestanti un’affezione psichiatrica
pregressa (cfr. supra consid. 1.5. e 1.6.) e asseritamente invalidante, tant’è
che durante la presente procedura l’Ufficio AI ha dovuto attivarsi proprio per
ottenere e versare agli atti, con la risposta di causa, il rapporto del 4 marzo
2025.
della Clinica di riabilitazione di __________ (cfr. supra consid. 1.7.)
menzionato nel certificato del 3 giugno 2025. Va inoltre evidenziato che le
refertazioni di cui il ricorrente si prevale e che menzionano una patologia
psichiatrica erano state allestite prima dell’impugnativa e l’insorgente non ha
mai spiegato, neppure nella presente procedura, la ragione per cui non le ha
prodotte in sede d’istruttoria amministrativa. Ne consegue che l’Ufficio
AI non poteva, fondandosi esclusivamente sulla
documentazione a disposizione fino all’emanazione della decisione impugnata,
supporre l’esistenza di un’affezione psichiatrica potenzialmente invalidante. D’altra
parte, per l’insorgente era ragionevolmente esigibile apportare le refertazioni
mediche attestanti l’affezione psichiatrica asseritamente invalidante già nell’ambito
dell’istruttoria amministrativa. Tale (in)agire, oltre a configurare una
violazione del summenzionato dovere di collaborazione, ha causato la procedura
ricorsuale.
In
tali circostanze e stante l’esito del gravame, appare giustificato prescindere sia
dall’accollo delle spese di procedura a carico delle parti sia delle ripetibili
a carico dell’Ufficio AI.
Per
quanto concerne la domanda di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione
dagli anticipi ex art. 3 cpv. 1 LAG (cfr. supra consid. 1.6. e 1.9.), la stessa
è priva d’oggetto, non essendo stato chiesto alcun anticipo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 22 maggio 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con esenzione dagli
anticipi è priva d’oggetto.
3. Non si prelevano
spese di procedura e non si assegnano ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti