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Decisione

32.2025.56

Prima domanda di rendita d'invalidità respinta. Conferma della perizia psichiatrica. Non necessaria valutazione neuropsichiatrica. Conferma del calcolo del grado d'invalidità non pensionabile

14 novembre 2025Italiano26 min

quanto sopra, non è pertanto necessario procedere ad una valutazione neuorologica

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.56

BS

Lugano

14 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 giugno 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 maggio 2025

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 19 ottobre 2004, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, nato nel

1988, il diritto a provvedimenti sanitari per la cura dell'infermità congenita

n. 387 OIC (doc. 11; salvo diversa indicazione, i documenti citati si

riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

A

seguito della domanda di prestazioni AI per adulti presentata il 6

giugno 2008, con decisione del 14 ottobre 2008 l’amministrazione ha negato

all’assicurato il diritto alla rendita e a provvedimenti professionali (doc.

34).

Nel settembre 2011,

l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Con comunicazione del

26 settembre 2011 (doc. 50) l’Ufficio AI gli ha concesso l’aiuto al

collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI. Nell’ambito di tale

misura, egli è stato inserito in un percorso professionale — non portato a

termine a seguito di rinuncia da parte dell’interessato (cfr. e-mail del 12

marzo 2012, pag. 217, doc. 50) — e gli è stata offerta la possibilità di

sostenere colloqui di lavoro presso una ditta di traslochi e una di pittura

edile (doc. 67). L’iter relativo all’aiuto al collocamento si è concluso il 13 luglio 2012

(doc. 70).

In

occasione dell’esame di una successiva domanda di prestazioni,

presentata nell’ottobre 2015, e dopo aver acquisito i certificati degli

psichiatri curanti, sulla base della valutazione effettuata dal Servizio Medico

Regionale (SMR), con decisione del 27 febbraio 2017

l’Ufficio

AI ha respinto la domanda (doc. 107). L’amministrazione aveva

riconosciuto un’inabilità lavorativa totale nell’attività abituale di

pittore-imbianchino (esercitata dal settembre 2010 al febbraio 2012), a causa

delle limitazioni connesse all’epilessia generalizzata che impedivano lo

svolgimento di mansioni in altezza. Aveva tuttavia constatato una piena capacità

lavorativa in attività semplici, leggere e ripetitive,

determinando — sulla base della valutazione del Servizio Integrazione Professionale

(SIP)

— un

grado d’invalidità inferiore al 40% (doc.

109).

Contro

tale decisione, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso.

Esaminata la nuova documentazione prodotta dal ricorrente,

l’Ufficio AI ha ritenuto opportuno disporre una perizia psichiatrica,

eventualmente integrata da accertamenti neuropsicologici o da altri esami

specialistici, al fine di verificare un eventuale peggioramento dello stato di

salute dell’assicurato.

Accogliendo la richiesta formulata dall’amministrazione in sede di risposta —

volta al rinvio degli atti per l’esecuzione dei predetti accertamenti —, con sentenza del 22 marzo

2024 (inc. 32.2024.8), il Vicepresidente del TCA ha accolto il

ricorso, annullato la decisione del 27 febbraio 2017 e rinviato gli atti

all’amministrazione per l’espletamento della perizia e la successiva emanazione

di una nuova decisione.

1.2. Ritornati

gli atti, l’Ufficio AI ha disposto una perizia psichiatrica presso il __________

(doc. 134 e 15).

Con

rapporto del 5 febbraio 2025, i periti dr. med. __________

e

dott. __________ (per la parte neuropsicologica) hanno

concluso per un’incapacità lavorativa del 30% in attività adeguata

(doc. 191).

Dopo

aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione del 20 maggio 2025,

debitamente preavvisata, l’amministrazione ha respinto la domanda di

prestazioni, presentando l’assicurato un grado d’invalidità non pensionabile (37%).

1.3. Contro suddetta

decisione, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente

insorto, chiedendone l’annullamento. Egli lamenta, in particolare, che

l’Ufficio AI non abbia proceduto ad una valutazione neurologica e neuropsicologica,

nonostante tale accertamento fosse stato espressamente proposto dal perito psichiatra.

1.4. Con la

risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso.

Sulla base della valutazione del 15 luglio 2025 del dr. med. Prolo,

psichiatra del SMR, l’amministrazione ritiene non necessario procedere ad accertamenti

neurologici e neuropsicologici.

1.5. Con

scritto del 21 agosto 2025, il ricorrente ha ribadito

integralmente la richiesta ricorsuale.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (RU 2021 705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022) prevede che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

La

cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di

rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante

avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e

dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica

determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della

LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica

determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, l’eventuale diritto alla rendita sarebbe sorto nel novembre 2022

ossia scaduto l’anno di attesa iniziato a decorrere nel novembre 2021. Ne

consegue che applicabili sono le disposizioni in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità

sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la

sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non

può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha

avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un

anno senza notevole interruzione; e

c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o

superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3);

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado

d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un

quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una

quota del 2,5% (cpv. 4).

In

virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se

non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata

dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio

2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,

in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento

ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Va

infine, ricordato che nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018

dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura

illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di

tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie,

fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad

esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente

esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce

di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da

dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la

dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180,

1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984

pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà

applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale

ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno

alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un

infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona

interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo,

la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19

agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo

di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente

esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella STF

9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2, l’Alta Corte ha ricordato che

di principio una nuova prassi si applica a tutti i casi pendenti al momento del

cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018, consid. 8 con

rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

2.6. Nel caso

in esame, dopo il rinvio degli atti disposto con STCA 32.2024.8

del 22 marzo 2024, l’Ufficio AI ha commissionato una perizia psichiatrica a

cura del __________. Con rapporto del 5 febbraio 2025, i periti dr. med. __________

e

dott. __________ (per la parte neuropsicologica), diagnosticata

una sindrome da dipendenza attività da più sostanze (THC e cocaina) (F19.24) e

disturbo antisociale di personalità (F60.2), hanno concluso per un’incapacità

lavorativa del 30% in attività adeguate (doc. 191). Con annotazioni 20

febbraio 2025 il dr. med. __________, psichiatrica presso il SMR, ha fatto

propria la perizia valutando un’incapacità lavorativa del 30% in attività

adeguate dal mese di novembre 2021 (doc. 193).

Il

ricorrente non contesta la perizia psichiatrica – del resto esaustiva, dettagliata

e priva di contraddizioni – ma piuttosto che l’Ufficio AI non abbia disposto

una valutazione neurologica e neuropsicologica, nonostante tale

accertamento fosse stato espressamente proposto dal perito psichiatra.

In

effetti, il perito psichiatrica ha riscontrato che l’assicurato soffre di epilessia mioclonica

giovanile (sindrome di Janz), una forma di epilessia che

però sembra ben controllata dai farmaci (acido valproico). Anche se

la terapia funziona e non sembra influire negativamente sulla persona, continua

il dr. med. __________, questa sindrome può essere associata a difficoltà

neuropsicologiche, cioè problemi nelle funzioni mentali

come il controllo

degli impulsi, l’organizzazione, la pianificazione e il comportamento sociale.

Per questo motivo egli ha ritenuto opportuno ricorrere ad una valutazione neuropsicologica,

per capire se tali difficoltà fossero presenti anche nel caso specifico. Il

perito rimarca inoltre che una simile valutazione non è stata tuttavia completata,

perché nei test preliminari sono emersi risultati non attendibili (non

avendo dato l’assicurato sufficiente disposizione ad affrontare tali test,

n.d.r.) e quindi non si poteva proseguire con ulteriori esami (perizia

pag. 28; pag.656 dossier AI).

Infine,

al punto no. 8.1 della perizia, il perito psichiatra ha poi evidenziato

(sottolineatura del redattore):

"

Qualora fosse ritenuto dal SMR di

procedere ad una valutazione neurologica e neuropsicologica e la stessa

riscontrasse deficit nelle funzioni responsabili di deficit di esecutivi con

ripercussione sul funzionamento sociale, del rispetto delle regole o del

controllo dell'impulso, le limitazioni derivanti andrebbero integrate con

la disabilità psichiatrica, essendo esse stesse potenzialmente alla base degli aspetti

antisociali e della dipendenza riscontrate nella presente perizia. Differente è

se eventuali deficit neuropsicologici fossero responsabili di altre disabilità cognitive

che non sono emerse né sono state considerate all'attuale valutazione peritale,

vista la non validità emersa sia alla valutazione del Dott. __________ che allo IOP-M” (perizia pag. 45; dossier pag. 671).

Certo,

che, come visto, il perito non ha escluso l’eventualità – qualora il SMR

ritenesse di eseguire una valutazione neurologica e neuropsicologica – di

deficit delle funzioni esecutive che influenzano il comportamento sociale, il

controllo degli impulsi o il rispetto delle regole (che comunque dovrebbero

essere considerati parte della disabilità psichiatrica), come pure di eventuali

deficit cognitivi non emersi nell’attuale perizia.

Tuttavia,

come verrà esposto di seguito, l’Ufficio AI ha legittimamente reputato non

necessaria un’altra valutazione neurologica e/o neuropsichiatrica.

Relativizzando

la portata dell’epilessia, nelle annotazioni 15 luglio 2025 allegata alla

risposta di causa, il già citato dr. med. __________, ha ben evidenziato

(sottolineatura del redattore):

" A sostegno della presa di posizione SMR espressa con

rapporto del 20.02.2025, riporto il punto 4.4 della perizia psichiatrica

restituita il 05.02.2025, in cui il perito Dr. __________ afferma in modo chiaro

ed esplicito: Sebbene l'assicurato affermi che una crisi epilettica potrebbe

colpirlo da un momento all'altro tanto che porta anche gli occhiali da sole per

evitare la potenziale foto stimolazione ed assumere continuativamente da 20

anni la terapia che continuerebbe a dargli problemi, avrebbe una moto da pista,

avrebbe assunto plurime sostanze anche in modo massiccio per anni senza

particolare interferenza con la suddetta terapia. Colpisce poi come

l'assicurato sottolinei che è molto attento ad evitare flash luminosi (per cui

porta sempre occhiali da sole) ed a non assumere altri farmaci che potrebbero

interferire con l'epilessia, ma contemporaneamente non sembra tenere conto di

altri fattori potenzialmente precipitanti quali l'assunzione di alcool e sostanze,

la deprivazione di sonno.”

Inoltre,

nelle medesime annotazioni lo psichiatra del SMR,

nell’evidenziare la scarsa collaborazione dell’assicurato e

l’inattendibilità delle sue risposte ai test, ha riportato le conclusioni del

neuropsicologo dott. __________ (sottolineature del redattore):

" Non è stato possibile eseguire un esame

neuropsicologico dettagliato a causa della non sufficiente disposizione

dell’assicurato ad affrontare i test in modo attendibile. A rimarcare l’inattendibilità del QI di 49 vi è anche

l’analisi dell’intera batteria di test somministrata dalla psicologa __________

nel 2023. Alcuni di questi test sono inapplicabili a soggetti affetti da

ritardo mentale, in particolar modo la Anger Rumination Scale e il Millon

Clinical Multiaxial Inventory. Si tratta, infatti, di questionari che il

soggetto deve compilare in autonomia, composti in totale da 190 affermazioni

che richiedono adeguate capacità di concentrazione e comprensione, come ci si attenderebbe

da una persona di intelligenza media. Individui con ritardo mentale non

dovrebbero essere sottoposti a questo tipo di questionari, poiché la loro

disabilità intellettiva limita le capacità di comprensione e porta a risultati

inattendibili. L’assicurato, nel 2023, si è invece mostrato in grado di

compilare i questionari e di fornire risultati giudicati attendibili dalla

stessa psicologa __________ e dal Dr. __________. Sulla base di tali elementi,

oltre che di un precedente QI di 86, il valore intellettivo di 49 avrebbe

dovuto essere giudicato come non veritiero, ovvero non corrispondente alle

reali capacità dell’assicurato.”

Per

questi motivi, questo Giudice può far proprie le conclusioni del SMR, ossia che

non vi è alcuna documentazione medica attendibile agli atti che testimonia un

probabile deficit neurologico e/o neuropsicologico influente sulla capacità

lavorativa. Né del resto in questa sede il ricorrente ha fornito il benché

minimo indizio in tal senso. A questo proposito, in DTF 145 V 90, al consid.

3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni

sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti devono essere accertati d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA).

Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo

delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre,

nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare

Fatti

i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare

le conseguenze dell’assenza di prove.

Visto

quanto sopra, non è pertanto necessario procedere ad una valutazione neuorologica

e/o neuropsicologia. Al riguardo,

va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e

riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c con riferimenti).

2.7. In merito alla

valutazione economica, rimasta incontestata, va fatto presente quanto segue.

Con rapporto 24 marzo

2025 il consulente in integrazione professionale, dopo aver individuato - sulla

base degli atti medici - attività esigibili adeguate senza previa riformazione,

ha concluso che affinché l’assicurato possa accedere ad eventuali provvedimenti

Considerandi

professionali sia necessario che intraprenda prioritariamente un percorso

comunitario contro la tossicodipendenza e, una volta raggiunta un’astinenza

stabile, sia dimostrata la capacità di rispettare impegni e accordi, per poi

acquisire una reale motivazione al reinserimento professionale (doc. 195).

Successivamente, in

assenza di dati salariali concreti, per determinare il reddito da valido

rettamente l’Ufficio AI ha utilizzato i salari statistici federali (RSS tabella

TA1, settore maschile, attività semplici e ripetitive) definendo in tal modo un

salario annuo da valido di fr. 67'485,70.

Al fine di definire

il reddito da invalido, l’amministrazione, sempre utilizzando le succitate

fonti statistiche, ha tenuto conto di un’inabilità del 30% e riconosciuto una

riduzione di reddito del 10% per giungere ad un importo di fr. 42'969,35.

Dal raffronto

dei redditi risulta un grado d’invalidità del 37% non sufficiente per

riconoscere una rendita d’invalidità.

Ne consegue che l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di

prestazioni.

Confermata quindi la decisione

impugnata, il ricorso va di conseguenza respinto.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono a carico

del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti