32.2025.56
Prima domanda di rendita d'invalidità respinta. Conferma della perizia psichiatrica. Non necessaria valutazione neuropsichiatrica. Conferma del calcolo del grado d'invalidità non pensionabile
14 novembre 2025Italiano26 min
quanto sopra, non è pertanto necessario procedere ad una valutazione neuorologica
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.56
BS
Lugano
14 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 maggio 2025
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione del 19 ottobre 2004, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, nato nel
1988, il diritto a provvedimenti sanitari per la cura dell'infermità congenita
n. 387 OIC (doc. 11; salvo diversa indicazione, i documenti citati si
riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
A
seguito della domanda di prestazioni AI per adulti presentata il 6
giugno 2008, con decisione del 14 ottobre 2008 l’amministrazione ha negato
all’assicurato il diritto alla rendita e a provvedimenti professionali (doc.
34).
Nel settembre 2011,
l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Con comunicazione del
26 settembre 2011 (doc. 50) l’Ufficio AI gli ha concesso l’aiuto al
collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI. Nell’ambito di tale
misura, egli è stato inserito in un percorso professionale — non portato a
termine a seguito di rinuncia da parte dell’interessato (cfr. e-mail del 12
marzo 2012, pag. 217, doc. 50) — e gli è stata offerta la possibilità di
sostenere colloqui di lavoro presso una ditta di traslochi e una di pittura
edile (doc. 67). L’iter relativo all’aiuto al collocamento si è concluso il 13 luglio 2012
(doc. 70).
In
occasione dell’esame di una successiva domanda di prestazioni,
presentata nell’ottobre 2015, e dopo aver acquisito i certificati degli
psichiatri curanti, sulla base della valutazione effettuata dal Servizio Medico
Regionale (SMR), con decisione del 27 febbraio 2017
l’Ufficio
AI ha respinto la domanda (doc. 107). L’amministrazione aveva
riconosciuto un’inabilità lavorativa totale nell’attività abituale di
pittore-imbianchino (esercitata dal settembre 2010 al febbraio 2012), a causa
delle limitazioni connesse all’epilessia generalizzata che impedivano lo
svolgimento di mansioni in altezza. Aveva tuttavia constatato una piena capacità
lavorativa in attività semplici, leggere e ripetitive,
determinando — sulla base della valutazione del Servizio Integrazione Professionale
(SIP)
— un
grado d’invalidità inferiore al 40% (doc.
109).
Contro
tale decisione, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso.
Esaminata la nuova documentazione prodotta dal ricorrente,
l’Ufficio AI ha ritenuto opportuno disporre una perizia psichiatrica,
eventualmente integrata da accertamenti neuropsicologici o da altri esami
specialistici, al fine di verificare un eventuale peggioramento dello stato di
salute dell’assicurato.
Accogliendo la richiesta formulata dall’amministrazione in sede di risposta —
volta al rinvio degli atti per l’esecuzione dei predetti accertamenti —, con sentenza del 22 marzo
2024 (inc. 32.2024.8), il Vicepresidente del TCA ha accolto il
ricorso, annullato la decisione del 27 febbraio 2017 e rinviato gli atti
all’amministrazione per l’espletamento della perizia e la successiva emanazione
di una nuova decisione.
1.2. Ritornati
gli atti, l’Ufficio AI ha disposto una perizia psichiatrica presso il __________
(doc. 134 e 15).
Con
rapporto del 5 febbraio 2025, i periti dr. med. __________
e
dott. __________ (per la parte neuropsicologica) hanno
concluso per un’incapacità lavorativa del 30% in attività adeguata
(doc. 191).
Dopo
aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione del 20 maggio 2025,
debitamente preavvisata, l’amministrazione ha respinto la domanda di
prestazioni, presentando l’assicurato un grado d’invalidità non pensionabile (37%).
1.3. Contro suddetta
decisione, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente
insorto, chiedendone l’annullamento. Egli lamenta, in particolare, che
l’Ufficio AI non abbia proceduto ad una valutazione neurologica e neuropsicologica,
nonostante tale accertamento fosse stato espressamente proposto dal perito psichiatra.
1.4. Con la
risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso.
Sulla base della valutazione del 15 luglio 2025 del dr. med. Prolo,
psichiatra del SMR, l’amministrazione ritiene non necessario procedere ad accertamenti
neurologici e neuropsicologici.
1.5. Con
scritto del 21 agosto 2025, il ricorrente ha ribadito
integralmente la richiesta ricorsuale.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (RU 2021 705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022) prevede che “Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
La
cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di
rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante
avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e
dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica
determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della
LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica
determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
In
concreto, l’eventuale diritto alla rendita sarebbe sorto nel novembre 2022
ossia scaduto l’anno di attesa iniziato a decorrere nel novembre 2021. Ne
consegue che applicabili sono le disposizioni in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità
sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la
sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non
può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha
avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e
c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3);
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado
d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un
quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una
quota del 2,5% (cpv. 4).
In
virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se
non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata
dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio
2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento
ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
Va
infine, ricordato che nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018
dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura
illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di
tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie,
fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad
esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente
esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce
di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da
dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la
dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180,
1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984
pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà
applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale
ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie
erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno
alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un
infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona
interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo,
la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19
agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo
di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente
esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella STF
9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2, l’Alta Corte ha ricordato che
di principio una nuova prassi si applica a tutti i casi pendenti al momento del
cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018, consid. 8 con
rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
2.6. Nel caso
in esame, dopo il rinvio degli atti disposto con STCA 32.2024.8
del 22 marzo 2024, l’Ufficio AI ha commissionato una perizia psichiatrica a
cura del __________. Con rapporto del 5 febbraio 2025, i periti dr. med. __________
e
dott. __________ (per la parte neuropsicologica), diagnosticata
una sindrome da dipendenza attività da più sostanze (THC e cocaina) (F19.24) e
disturbo antisociale di personalità (F60.2), hanno concluso per un’incapacità
lavorativa del 30% in attività adeguate (doc. 191). Con annotazioni 20
febbraio 2025 il dr. med. __________, psichiatrica presso il SMR, ha fatto
propria la perizia valutando un’incapacità lavorativa del 30% in attività
adeguate dal mese di novembre 2021 (doc. 193).
Il
ricorrente non contesta la perizia psichiatrica – del resto esaustiva, dettagliata
e priva di contraddizioni – ma piuttosto che l’Ufficio AI non abbia disposto
una valutazione neurologica e neuropsicologica, nonostante tale
accertamento fosse stato espressamente proposto dal perito psichiatra.
In
effetti, il perito psichiatrica ha riscontrato che l’assicurato soffre di epilessia mioclonica
giovanile (sindrome di Janz), una forma di epilessia che
però sembra ben controllata dai farmaci (acido valproico). Anche se
la terapia funziona e non sembra influire negativamente sulla persona, continua
il dr. med. __________, questa sindrome può essere associata a difficoltà
neuropsicologiche, cioè problemi nelle funzioni mentali
come il controllo
degli impulsi, l’organizzazione, la pianificazione e il comportamento sociale.
Per questo motivo egli ha ritenuto opportuno ricorrere ad una valutazione neuropsicologica,
per capire se tali difficoltà fossero presenti anche nel caso specifico. Il
perito rimarca inoltre che una simile valutazione non è stata tuttavia completata,
perché nei test preliminari sono emersi risultati non attendibili (non
avendo dato l’assicurato sufficiente disposizione ad affrontare tali test,
n.d.r.) e quindi non si poteva proseguire con ulteriori esami (perizia
pag. 28; pag.656 dossier AI).
Infine,
al punto no. 8.1 della perizia, il perito psichiatra ha poi evidenziato
(sottolineatura del redattore):
"
Qualora fosse ritenuto dal SMR di
procedere ad una valutazione neurologica e neuropsicologica e la stessa
riscontrasse deficit nelle funzioni responsabili di deficit di esecutivi con
ripercussione sul funzionamento sociale, del rispetto delle regole o del
controllo dell'impulso, le limitazioni derivanti andrebbero integrate con
la disabilità psichiatrica, essendo esse stesse potenzialmente alla base degli aspetti
antisociali e della dipendenza riscontrate nella presente perizia. Differente è
se eventuali deficit neuropsicologici fossero responsabili di altre disabilità cognitive
che non sono emerse né sono state considerate all'attuale valutazione peritale,
vista la non validità emersa sia alla valutazione del Dott. __________ che allo IOP-M” (perizia pag. 45; dossier pag. 671).
Certo,
che, come visto, il perito non ha escluso l’eventualità – qualora il SMR
ritenesse di eseguire una valutazione neurologica e neuropsicologica – di
deficit delle funzioni esecutive che influenzano il comportamento sociale, il
controllo degli impulsi o il rispetto delle regole (che comunque dovrebbero
essere considerati parte della disabilità psichiatrica), come pure di eventuali
deficit cognitivi non emersi nell’attuale perizia.
Tuttavia,
come verrà esposto di seguito, l’Ufficio AI ha legittimamente reputato non
necessaria un’altra valutazione neurologica e/o neuropsichiatrica.
Relativizzando
la portata dell’epilessia, nelle annotazioni 15 luglio 2025 allegata alla
risposta di causa, il già citato dr. med. __________, ha ben evidenziato
(sottolineatura del redattore):
" A sostegno della presa di posizione SMR espressa con
rapporto del 20.02.2025, riporto il punto 4.4 della perizia psichiatrica
restituita il 05.02.2025, in cui il perito Dr. __________ afferma in modo chiaro
ed esplicito: Sebbene l'assicurato affermi che una crisi epilettica potrebbe
colpirlo da un momento all'altro tanto che porta anche gli occhiali da sole per
evitare la potenziale foto stimolazione ed assumere continuativamente da 20
anni la terapia che continuerebbe a dargli problemi, avrebbe una moto da pista,
avrebbe assunto plurime sostanze anche in modo massiccio per anni senza
particolare interferenza con la suddetta terapia. Colpisce poi come
l'assicurato sottolinei che è molto attento ad evitare flash luminosi (per cui
porta sempre occhiali da sole) ed a non assumere altri farmaci che potrebbero
interferire con l'epilessia, ma contemporaneamente non sembra tenere conto di
altri fattori potenzialmente precipitanti quali l'assunzione di alcool e sostanze,
la deprivazione di sonno.”
Inoltre,
nelle medesime annotazioni lo psichiatra del SMR,
nell’evidenziare la scarsa collaborazione dell’assicurato e
l’inattendibilità delle sue risposte ai test, ha riportato le conclusioni del
neuropsicologo dott. __________ (sottolineature del redattore):
" Non è stato possibile eseguire un esame
neuropsicologico dettagliato a causa della non sufficiente disposizione
dell’assicurato ad affrontare i test in modo attendibile. A rimarcare l’inattendibilità del QI di 49 vi è anche
l’analisi dell’intera batteria di test somministrata dalla psicologa __________
nel 2023. Alcuni di questi test sono inapplicabili a soggetti affetti da
ritardo mentale, in particolar modo la Anger Rumination Scale e il Millon
Clinical Multiaxial Inventory. Si tratta, infatti, di questionari che il
soggetto deve compilare in autonomia, composti in totale da 190 affermazioni
che richiedono adeguate capacità di concentrazione e comprensione, come ci si attenderebbe
da una persona di intelligenza media. Individui con ritardo mentale non
dovrebbero essere sottoposti a questo tipo di questionari, poiché la loro
disabilità intellettiva limita le capacità di comprensione e porta a risultati
inattendibili. L’assicurato, nel 2023, si è invece mostrato in grado di
compilare i questionari e di fornire risultati giudicati attendibili dalla
stessa psicologa __________ e dal Dr. __________. Sulla base di tali elementi,
oltre che di un precedente QI di 86, il valore intellettivo di 49 avrebbe
dovuto essere giudicato come non veritiero, ovvero non corrispondente alle
reali capacità dell’assicurato.”
Per
questi motivi, questo Giudice può far proprie le conclusioni del SMR, ossia che
non vi è alcuna documentazione medica attendibile agli atti che testimonia un
probabile deficit neurologico e/o neuropsicologico influente sulla capacità
lavorativa. Né del resto in questa sede il ricorrente ha fornito il benché
minimo indizio in tal senso. A questo proposito, in DTF 145 V 90, al consid.
3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni
sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti devono essere accertati d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA).
Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo
delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre,
nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare
Fatti
i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare
le conseguenze dell’assenza di prove.
Visto
quanto sopra, non è pertanto necessario procedere ad una valutazione neuorologica
e/o neuropsicologia. Al riguardo,
va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e
riferimenti). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.
2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4
cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c con riferimenti).
2.7. In merito alla
valutazione economica, rimasta incontestata, va fatto presente quanto segue.
Con rapporto 24 marzo
2025 il consulente in integrazione professionale, dopo aver individuato - sulla
base degli atti medici - attività esigibili adeguate senza previa riformazione,
ha concluso che affinché l’assicurato possa accedere ad eventuali provvedimenti
Considerandi
professionali sia necessario che intraprenda prioritariamente un percorso
comunitario contro la tossicodipendenza e, una volta raggiunta un’astinenza
stabile, sia dimostrata la capacità di rispettare impegni e accordi, per poi
acquisire una reale motivazione al reinserimento professionale (doc. 195).
Successivamente, in
assenza di dati salariali concreti, per determinare il reddito da valido
rettamente l’Ufficio AI ha utilizzato i salari statistici federali (RSS tabella
TA1, settore maschile, attività semplici e ripetitive) definendo in tal modo un
salario annuo da valido di fr. 67'485,70.
Al fine di definire
il reddito da invalido, l’amministrazione, sempre utilizzando le succitate
fonti statistiche, ha tenuto conto di un’inabilità del 30% e riconosciuto una
riduzione di reddito del 10% per giungere ad un importo di fr. 42'969,35.
Dal raffronto
dei redditi risulta un grado d’invalidità del 37% non sufficiente per
riconoscere una rendita d’invalidità.
Ne consegue che l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di
prestazioni.
Confermata quindi la decisione
impugnata, il ricorso va di conseguenza respinto.
2.8
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono a carico
del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti