32.2025.6
Ricorso (accolto per adesione): l’UAI ha ammesso carenze istruttorie e la necessità di sottoporre l’A. ad una perizia specialistica. Rinvio atti per procedere in tal senso
10 marzo 2025Italiano15 min
2. Le
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.6
jv/gm
Lugano
10 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2025 di
RI 1
contro
la decisione
del 2 dicembre 2024 emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1963, di formazione muratore (con AFC) e da ultimo attivo quale cuoco,
il 7 dicembre 2011 ha presentato una (prima) domanda di prestazioni AI
adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 7 aprile all’11 ottobre 2011 e
successivamente del 75% a motivo di un infortunio occorsogli il 4 aprile 2011
(docc. 2, 4, 5, 195 e 201 incarto AI).
Esperita
l’istruttoria di rito, con decisione del 18 aprile 2018 l’assicurato è stato
posto al beneficio di ¾ di rendita dal 1. aprile al 30 novembre 2012, di una
rendita intera dal 1. gennaio al 31 dicembre 2013 e dal 1. marzo al 30 settembre
2015 ed è stato ritenuto completamente abile al lavoro dal 1. novembre 2015
(docc. 133, 137-139 incarto AI).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 4
maggio 2023 l’assicurato, per il tramite del curante pneumologo, ha presentato
una seconda domanda di prestazioni (docc. 148 e 154 incarto AI), adducendo un
peggioramento della situazione valetudinaria.
Ritenuta
giustificata l’entrata in materia (doc. 150 incarto AI) ed esperita
l’istruttoria, con decisione del 2 dicembre 2024 (doc. 188 incarto AI),
debitamente preavvisata (doc. 173 incarto AI), l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni, avendo determinato una capacità lavorativa “del 100%
in qualsivoglia attività” accertata dal medico SMR nel suo rapporto del 9
ottobre 2024 (doc. 186 incarto AI).
1.3. L’assicurato
ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 2 dicembre 2024,
postulandone l’annullamento e “la retrocessione degli atti per completare
l’istruttoria e dirimere le incongruenze”.
Contesta
la valutazione medica operata dall’amministrazione, il medico SMR essendo
incorso in evidenti contraddizioni, sia in punto all’attività abituale
stabilita che per quanto concerne l’incapacità lavorativa accertata.
Contesta
anche la valutazione economica, rimproverando all’Ufficio AI di non aver svolto
un esame della reintegrabilità professionale, sostenendo che il calcolo del
grado d’invalidità dovrebbe basarsi sui redditi statistici e non su quanto
percepito quale cuoco presso l’esercizio commerciale della ex-moglie, essendo
quest’ultima attività cessata il 7 marzo 2022.
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI si è così determinato:
"
[…] dal lato medico […]
l’istruttoria […] risulta carente e incompleta; di conseguenza, il rapporto
finale SMR del 09.10.2024 è inesatto per i motivi […] esposti qui di seguito.
In primo luogo […] il medico SMR – nella sua
annotazione del 26.09.2023 – ha affermato quanto segue: “Presa visione della
relazione medica a firma del Dr. __________ e dei referti allegati […] si
ritiene che l’Assicurato sia […] inabile al 100% in ogni attività”.
Anche nella successiva annotazione del 02.10.2023 il medico SMR ha precisato
che la situazione clinica non è consolidata e che bisognerà procedere con un
aggiornamento degli atti medici tra 3 mesi. Tuttavia, contrariamente a quanto
esposto nelle due annotazioni summenzionate, il medico SMR – nel proprio
(successivo) rapporto finale del 09.10.2024 – ha stabilito che lo stato di
salute del Signor RI 1 è da considerare invariato nel corso del tempo,
definendo una capacità lavorativa completa in ogni attività lucrativa dal
lontano 01.11.2004 (capacità lavorativa […] che non corrisponde affatto alle
conclusioni a cui era giunta l’amministrazione nella precedente richiesta di
prestazioni […]). Oltre a ciò, l’abituale attività dell’assicurato non è quella
di aiuto cucina che svolge per 15 ore alla settimana presso il Ristorante […]
dal 01.06.2021 (cfr. in tal senso il rapporto finale SMR del 09.10.2024 al punto
3.3). L’attività abituale dell’assicurato è invece quella di cuoco (dipendente)
che […] ha svolto presso il Grotto […] ([…] che ha poi cessato la propria
attività nell’anno 2022 […]). Va inoltre sottolineato che il curante Dr. med. __________
non ha mai attestato […] una capacità lavorativa totale (in ogni attività
lucrativa) da parte del suo paziente (cfr. i rapporti del 04.05.2023,
04.08.2023 e 12.02.2024 agli atti).”
In
ragione di ciò e della necessità di procedere con una perizia specialistica, l’Ufficio
AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere con i necessari
approfondimenti medici ed economici.
1.5. Con
scritto del 20 febbraio 2025 il ricorrente ha comunicato di aderire alla
proposta dell’Ufficio AI (VII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la
(seconda) domanda di rendita presentata dall’assicurato nel maggio 2023.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra
prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato
prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il
diritto anteriore.”.
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025)
prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata
dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa
data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di
rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante avviene
prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante
avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e
dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica
determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza dell’invalidità
e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In
concreto, sebbene l’assicurato avesse già compiuto 55 anni al 1. gennaio 2025
(cfr. supra consid. 1.1.), egli non beneficiava di una rendita (cfr. supra
consid. 1.1. in fine e 1.2. in initio), motivo per cui non torna applicabile la
lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa. Avendo
presentato la (seconda) domanda di prestazioni nel maggio 2023 (cfr. supra
consid. 1.2. in initio), l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto successivamente
alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti
di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI).
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio
2022.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono
dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o
la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c. al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di
rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della
rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%
(cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%,
l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità
supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%,
la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
In
virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se
non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. In concreto,
valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa motivi per
non accogliere il gravame e annullare la decisione impugnata come chiesto dall’insorgente
e dall’amministrazione medesima, secondo la proposta formulata nella risposta di
causa.
In
effetti, le carenze istruttorie – rilevate dall’insorgente ed ammesse
dall’Ufficio AI (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.) – risultano evidenti e
pertengono sia alla valutazione medica che a quella economica. Trattasi, in
particolare delle contraddizioni in cui è incorso il medico SMR nella
valutazione dell’evoluzione dello stato valetudinario (docc. 167, 168, 172 e
182 incarto AI) e dell’errore dell’amministrazione nel determinare l’attività
abituale, quest’ultima essendo quella di cuoco (dipendente) presso il grotto
della ex moglie (doc. 125 incarto AI) e non quella di aiuto cucina “per 15h
settimanali” presso il ristorante (doc. 172, pag. 449; docc. 185 e 186
incarto AI). Tali elementi, unitamente alla prospettata necessità di sottoporre
il ricorrente ad una perizia specialistica, risultano già di per sé sufficienti
per accogliere il gravame.
Per il
che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari
approfondimenti.
Infatti,
nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale
deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece
rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In
concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria
amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione
affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI
emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 2 dicembre 2024 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai
considerandi.
Fatti
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti