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Decisione

32.2025.6

Ricorso (accolto per adesione): l’UAI ha ammesso carenze istruttorie e la necessità di sottoporre l’A. ad una perizia specialistica. Rinvio atti per procedere in tal senso

10 marzo 2025Italiano15 min

2. Le

Source ti.ch

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Incarto

n.

32.2025.6

jv/gm

Lugano

10 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2025 di

RI 1

contro

la decisione

del 2 dicembre 2024 emanata da

Ufficio

assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1963, di formazione muratore (con AFC) e da ultimo attivo quale cuoco,

il 7 dicembre 2011 ha presentato una (prima) domanda di prestazioni AI

adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 7 aprile all’11 ottobre 2011 e

successivamente del 75% a motivo di un infortunio occorsogli il 4 aprile 2011

(docc. 2, 4, 5, 195 e 201 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria di rito, con decisione del 18 aprile 2018 l’assicurato è stato

posto al beneficio di ¾ di rendita dal 1. aprile al 30 novembre 2012, di una

rendita intera dal 1. gennaio al 31 dicembre 2013 e dal 1. marzo al 30 settembre

2015 ed è stato ritenuto completamente abile al lavoro dal 1. novembre 2015

(docc. 133, 137-139 incarto AI).

Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 4

maggio 2023 l’assicurato, per il tramite del curante pneumologo, ha presentato

una seconda domanda di prestazioni (docc. 148 e 154 incarto AI), adducendo un

peggioramento della situazione valetudinaria.

Ritenuta

giustificata l’entrata in materia (doc. 150 incarto AI) ed esperita

l’istruttoria, con decisione del 2 dicembre 2024 (doc. 188 incarto AI),

debitamente preavvisata (doc. 173 incarto AI), l’Ufficio AI ha respinto la

domanda di prestazioni, avendo determinato una capacità lavorativa “del 100%

in qualsivoglia attività” accertata dal medico SMR nel suo rapporto del 9

ottobre 2024 (doc. 186 incarto AI).

1.3. L’assicurato

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 2 dicembre 2024,

postulandone l’annullamento e “la retrocessione degli atti per completare

l’istruttoria e dirimere le incongruenze”.

Contesta

la valutazione medica operata dall’amministrazione, il medico SMR essendo

incorso in evidenti contraddizioni, sia in punto all’attività abituale

stabilita che per quanto concerne l’incapacità lavorativa accertata.

Contesta

anche la valutazione economica, rimproverando all’Ufficio AI di non aver svolto

un esame della reintegrabilità professionale, sostenendo che il calcolo del

grado d’invalidità dovrebbe basarsi sui redditi statistici e non su quanto

percepito quale cuoco presso l’esercizio commerciale della ex-moglie, essendo

quest’ultima attività cessata il 7 marzo 2022.

1.4. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI si è così determinato:

"

[…] dal lato medico […]

l’istruttoria […] risulta carente e incompleta; di conseguenza, il rapporto

finale SMR del 09.10.2024 è inesatto per i motivi […] esposti qui di seguito.

In primo luogo […] il medico SMR – nella sua

annotazione del 26.09.2023 – ha affermato quanto segue: “Presa visione della

relazione medica a firma del Dr. __________ e dei referti allegati […] si

ritiene che l’Assicurato sia […] inabile al 100% in ogni attività”.

Anche nella successiva annotazione del 02.10.2023 il medico SMR ha precisato

che la situazione clinica non è consolidata e che bisognerà procedere con un

aggiornamento degli atti medici tra 3 mesi. Tuttavia, contrariamente a quanto

esposto nelle due annotazioni summenzionate, il medico SMR – nel proprio

(successivo) rapporto finale del 09.10.2024 – ha stabilito che lo stato di

salute del Signor RI 1 è da considerare invariato nel corso del tempo,

definendo una capacità lavorativa completa in ogni attività lucrativa dal

lontano 01.11.2004 (capacità lavorativa […] che non corrisponde affatto alle

conclusioni a cui era giunta l’amministrazione nella precedente richiesta di

prestazioni […]). Oltre a ciò, l’abituale attività dell’assicurato non è quella

di aiuto cucina che svolge per 15 ore alla settimana presso il Ristorante […]

dal 01.06.2021 (cfr. in tal senso il rapporto finale SMR del 09.10.2024 al punto

3.3). L’attività abituale dell’assicurato è invece quella di cuoco (dipendente)

che […] ha svolto presso il Grotto […] ([…] che ha poi cessato la propria

attività nell’anno 2022 […]). Va inoltre sottolineato che il curante Dr. med. __________

non ha mai attestato […] una capacità lavorativa totale (in ogni attività

lucrativa) da parte del suo paziente (cfr. i rapporti del 04.05.2023,

04.08.2023 e 12.02.2024 agli atti).”

In

ragione di ciò e della necessità di procedere con una perizia specialistica, l’Ufficio

AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere con i necessari

approfondimenti medici ed economici.

1.5. Con

scritto del 20 febbraio 2025 il ricorrente ha comunicato di aderire alla

proposta dell’Ufficio AI (VII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la

(seconda) domanda di rendita presentata dall’assicurato nel maggio 2023.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra

prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato

prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in

vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il

diritto anteriore.”.

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025)

prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata

dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa

data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di

rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante avviene

prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante

avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e

dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica

determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza dell’invalidità

e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

In

concreto, sebbene l’assicurato avesse già compiuto 55 anni al 1. gennaio 2025

(cfr. supra consid. 1.1.), egli non beneficiava di una rendita (cfr. supra

consid. 1.1. in fine e 1.2. in initio), motivo per cui non torna applicabile la

lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa. Avendo

presentato la (seconda) domanda di prestazioni nel maggio 2023 (cfr. supra

consid. 1.2. in initio), l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto successivamente

alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti

di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI).

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono

dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o

la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili;

b. ha avuto un'incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e

c. al termine di questo anno è

invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di

rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della

rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi

almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%

(cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%,

l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità

supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%,

la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

In

virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se

non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. In concreto,

valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa motivi per

non accogliere il gravame e annullare la decisione impugnata come chiesto dall’insorgente

e dall’amministrazione medesima, secondo la proposta formulata nella risposta di

causa.

In

effetti, le carenze istruttorie – rilevate dall’insorgente ed ammesse

dall’Ufficio AI (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.) – risultano evidenti e

pertengono sia alla valutazione medica che a quella economica. Trattasi, in

particolare delle contraddizioni in cui è incorso il medico SMR nella

valutazione dell’evoluzione dello stato valetudinario (docc. 167, 168, 172 e

182 incarto AI) e dell’errore dell’amministrazione nel determinare l’attività

abituale, quest’ultima essendo quella di cuoco (dipendente) presso il grotto

della ex moglie (doc. 125 incarto AI) e non quella di aiuto cucina “per 15h

settimanali” presso il ristorante (doc. 172, pag. 449; docc. 185 e 186

incarto AI). Tali elementi, unitamente alla prospettata necessità di sottoporre

il ricorrente ad una perizia specialistica, risultano già di per sé sufficienti

per accogliere il gravame.

Per il

che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari

approfondimenti.

Infatti,

nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale

deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece

rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

In

concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria

amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione

affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI

emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 2 dicembre 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi.

Fatti

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

Considerandi

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti