32.2025.63
Revisione di una rendita. Ai nega peggioramento, assicurata chiede annullamento decisione e retrocessione atti. TCA accoglie ricorso, su richiesta dell'AI di retrocessione degli atti
18 dicembre 2025Italiano13 min
Il vicepresidente Il
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.63
FC
Lugano
18 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2025 di
RI1,
____
contro
la decisione del 30 giugno 2025
emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità,
6501
Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione
13 luglio 2005 RI1, nata nel 1966, è stata posta al beneficio di una mezza
rendita d’invalidità (grado AI del 59%) dal 1° aprile 2005 e la prestazione è
stata confermata a seguito di varie revisioni mediante comunicazioni del 12
luglio 2007, 17 febbraio 2011, 22 gennaio 2014 e 9 agosto 2018;
- il 16
febbraio 2024 l’assicurata, tramite la sua curante dr.ssa ______, ha inoltrato
una domanda di revisione della prestazione, facendo valere un rilevante
peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI pag. 251);
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso e in particolare acquisita la presa
di posizione del dr. ______ del Servizio medico regionale dell’AI (di seguito:
SMR), rispettivamente il rapporto di chiusura del consulente in integrazione
professionale, con progetto di decisione del 14 maggio 2025 e, quindi, decisione
del 30 giugno 2025, l’Ufficio AI ha negato un aumento della rendita in
considerazione di uno stato valetudinario invariato rispetto alla precedente
valutazione eseguita (doc. AI pag. 308);
- contro tale
decisione l’assicurata è tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento, ribadendo
l’intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute, sia dal profilo
somatico che da quello psichiatrico e postulando il riesame della richiesta di aumento
della rendita mediante una rivalutazione peritale da parte di un reumatologo e
da uno psichiatra (I);
- con la
risposta di causa l’amministrazione ha chiesto la reiezione del gravame e la
conferma del provvedimento impugnato. Ribadite le conclusioni espresse dal SMR
nell’annotazione del 26 agosto 2024 – secondo cui lo stato valetudinario dell’assicurata
era rimasto stazionario nel corso del tempo – ha concluso per l’assenza di elementi
dal lato medico che deponessero per un'incapacità lavorativa superiore a quella
già accertata in occasione della precedente richiesta di prestazioni (IV);
- l’assicurata
ha fatto pervenire, tramite la dr.ssa ______, ulteriori certificazioni mediche
attestanti l’insorgenza di nuove problematiche (segnatamente “stato
dopo resezione esostosi base V metatarso piede destro il 31.10.2024, frattura
base V metatarso post-iatrogena verosimilmente durante resezione esostosi, il
7.7.2025 cammina ancora con qualche difficoltà”, doc. XVIII/1);
- esaminata
tale documentazione, facendo riferimento alla presa di posizione del 22 ottobre
2025 del dr. ______ del SMR (il quale ha osservato
che dalla nuova documentazione risultava effettivamente un peggioramento dello
stato di salute almeno dal 31 ottobre 2024 e appariva dunque consigliabile procedere
ad ulteriori approfondimenti
tramite “valutazione peritale
reumatologica, neurologica e psichiatrica per verificare CL residua attuale”;
doc. XVIII/1), con osservazioni del 27 ottobre 2025 l’amministrazione ha postulato
la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici (XVIII);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La lett. b delle Disposizioni
transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che "I
beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in
vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente
modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla
rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una
modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA" (cpv. 1). "Essi
continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica del
grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA se l'applicazione
dell'articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita
in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione
del grado d'invalidità" (cpv. 2).
La
Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025, prevede al
marginale 9102 che "Se la modifica determinante avviene dopo il 31
dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata
secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.; sentenza del TF 8C_658/2022 del
30 giugno 2023)". Il marginale 1009 della Circolare concernente le
disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema
di rendite lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1.
gennaio 2025, dispone che:
" Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°
gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR
[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d'invalidità tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita
secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022."
Nel
caso concreto, alla base della decisione impugnata vi è la modifica dopo il 1.
gennaio 2022 del grado di un’invalidità sorta prima (e che ha determinato,
sempre prima, l’inizio del diritto alla rendita). Va perciò applicata questa
circolare sulle disposizioni transitorie, che prevede al marginale 2001 che “i
beneficiari di una rendita AI retta dal diritto anteriore cui si applicano le
disposizioni transitorie sono suddivisi in tre gruppi, in base all'anno di
nascita”. Dallo schema ivi riportato risulta che la ricorrente fa parte del
cosiddetto “gruppo diritti acquisiti”, che identifica i nati tra il 1957
e il 1966. Per questa categoria, la graduazione della rendita AI secondo il
diritto anteriore è mantenuta fino al momento in cui il diritto alla rendita si
estingue o le subentra una rendita di vecchiaia (lett. c DT LAI; N. 9104
CIRAI). In caso di modifica del grado d’invalidità, la rendita d’invalidità
delle persone appartenenti al gruppo «diritti acquisiti» continua a essere
fissata in base alla graduazione in quarti di rendita prevista dal diritto
anteriore (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita, un quarto di
rendita).
A
queste rendite, e di conseguenza alla revisione della prestazione
dell’assicurata, resta integralmente applicabile il sistema di rendite in
vigore fino al 31 dicembre 2021 (v. anche N. 2006);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28
cpv. 1 LAI (nella sua versione applicabile sino al 31 dicembre 2021) prevede
che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o
la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Secondo il
cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Ai
sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (“Revisione della rendita d’invalidità
e di altre prestazioni durevoli”), nel tenore in
vigore sino al 31 dicembre 2021, se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta. Giusta il cpv. 2 ogni altra prestazione durevole accordata in virtù
di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su
richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno
giustificata hanno subito una notevole modificazione. Per la giurisprudenza, qualsiasi cambiamento importante delle circostanze,
suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione. I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nel
caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato nella risposta di
causa, alla luce degli atti medici prodotti in questa sede v’è effettivamente
da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla
situazione invalidante, la situazione medica vada ulteriormente e nuovamente indagata.
Tale conclusione si impone secondo quanto concluso il 22 ottobre 2025 dal SMR,
per il quale, dopo aver visionato la documentazione versata agli atti –
comprendente “vari rapporti medici dal 2018 a tuttora concernente: - iperparatiroidismo,
intervento di paratiroidecotmia il 8.2.2019 con decorso regolare, - esami di
gastro e colonoscopia del 2018 risultati s.p.,- densitometria normale; Nel
2019: - stenosi foraminali cervicali con contatto radici C6 e C7, - piccola recidiva
erniaria L4/5 destra con contatto L5 a destra, - 27.5.2021 neoplasia collo vescicale,
12.1.2022 assicurata sottoposta a infiltrazione periradicolare L5 destra;
Problematica recente del 31.10.2024; Stato dopo resezione esostosi base V
metatarso piede destro il 31.10.2024, Frattura base V metatarso post-iatrogena verosimilmente
(durante resezione esostosi), - il 7.7.2025 cammina ancora con qualche
difficoltà”, doc. XVIII/1) – dalla documentazione prodotta risultava
un “peggioramento stato di salute almeno dal 31.10.2024 in seguito a
resezione esostosi complicata da frattura metatarsale iatrogena. Consiglio valutazione
tramite valutazione peritale reumatologica, neurologica e psichiatrica per
verificare CL residua attuale” (XVIII/1);
- sulla base di tali conclusioni del
SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi concluso che “Alla luce di
quanto precede, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale
delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all'amministrazione al
fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto
indicato dal SMR all’interno dell'annotazione summenzionata. Ciò comporta che
l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, facendo esperire i
necessari ulteriori accertamenti medici (segnatamente l'esecuzione di una
perizia pluridisciplinare di natura reumatologica, neurologica e psichiatrica),
e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova
decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo
di conseguenza all'assicurata tutti i suoi diritti di difesa” (XVIII);
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il
Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare
l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es
dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,
eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso
concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa
proceda nel senso sopra indicato. Tale esito collima peraltro
pienamente con la richiesta ricorsuale formulata dall’insorgente (I).
Come anticipato anche
dall’Ufficio AI nella sua presa di posizione del 27 ottobre 2025 (XVIII), in
esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami
dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai
sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre
ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica
che a quella economica;
- giusta l'art.
69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008
del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le spese
di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 30 giugno 2025
è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Fatti
Il vicepresidente Il
Considerandi
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti