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Decisione

32.2025.63

Revisione di una rendita. Ai nega peggioramento, assicurata chiede annullamento decisione e retrocessione atti. TCA accoglie ricorso, su richiesta dell'AI di retrocessione degli atti

18 dicembre 2025Italiano13 min

Il vicepresidente Il

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n.

32.2025.63

FC

Lugano

18 dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2025 di

RI1,

____

contro

la decisione del 30 giugno 2025

emanata da

Ufficio

assicurazione invalidità,

6501

Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione

13 luglio 2005 RI1, nata nel 1966, è stata posta al beneficio di una mezza

rendita d’invalidità (grado AI del 59%) dal 1° aprile 2005 e la prestazione è

stata confermata a seguito di varie revisioni mediante comunicazioni del 12

luglio 2007, 17 febbraio 2011, 22 gennaio 2014 e 9 agosto 2018;

- il 16

febbraio 2024 l’assicurata, tramite la sua curante dr.ssa ______, ha inoltrato

una domanda di revisione della prestazione, facendo valere un rilevante

peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI pag. 251);

- esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso e in particolare acquisita la presa

di posizione del dr. ______ del Servizio medico regionale dell’AI (di seguito:

SMR), rispettivamente il rapporto di chiusura del consulente in integrazione

professionale, con progetto di decisione del 14 maggio 2025 e, quindi, decisione

del 30 giugno 2025, l’Ufficio AI ha negato un aumento della rendita in

considerazione di uno stato valetudinario invariato rispetto alla precedente

valutazione eseguita (doc. AI pag. 308);

- contro tale

decisione l’assicurata è tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento, ribadendo

l’intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute, sia dal profilo

somatico che da quello psichiatrico e postulando il riesame della richiesta di aumento

della rendita mediante una rivalutazione peritale da parte di un reumatologo e

da uno psichiatra (I);

- con la

risposta di causa l’amministrazione ha chiesto la reiezione del gravame e la

conferma del provvedimento impugnato. Ribadite le conclusioni espresse dal SMR

nell’annotazione del 26 agosto 2024 – secondo cui lo stato valetudinario dell’assicurata

era rimasto stazionario nel corso del tempo – ha concluso per l’assenza di elementi

dal lato medico che deponessero per un'incapacità lavorativa superiore a quella

già accertata in occasione della precedente richiesta di prestazioni (IV);

- l’assicurata

ha fatto pervenire, tramite la dr.ssa ______, ulteriori certificazioni mediche

attestanti l’insorgenza di nuove problematiche (segnatamente “stato

dopo resezione esostosi base V metatarso piede destro il 31.10.2024, frattura

base V metatarso post-iatrogena verosimilmente durante resezione esostosi, il

7.7.2025 cammina ancora con qualche difficoltà”, doc. XVIII/1);

- esaminata

tale documentazione, facendo riferimento alla presa di posizione del 22 ottobre

2025 del dr. ______ del SMR (il quale ha osservato

che dalla nuova documentazione risultava effettivamente un peggioramento dello

stato di salute almeno dal 31 ottobre 2024 e appariva dunque consigliabile procedere

ad ulteriori approfondimenti

tramite “valutazione peritale

reumatologica, neurologica e psichiatrica per verificare CL residua attuale”;

doc. XVIII/1), con osservazioni del 27 ottobre 2025 l’amministrazione ha postulato

la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici (XVIII);

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La lett. b delle Disposizioni

transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che "I

beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in

vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente

modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla

rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una

modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA" (cpv. 1). "Essi

continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica del

grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA se l'applicazione

dell'articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita

in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione

del grado d'invalidità" (cpv. 2).

La

Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025, prevede al

marginale 9102 che "Se la modifica determinante avviene dopo il 31

dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata

secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.; sentenza del TF 8C_658/2022 del

30 giugno 2023)". Il marginale 1009 della Circolare concernente le

disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema

di rendite lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1.

gennaio 2025, dispone che:

" Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°

gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR

[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d'invalidità tra il 1° gennaio

2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita

secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022."

Nel

caso concreto, alla base della decisione impugnata vi è la modifica dopo il 1.

gennaio 2022 del grado di un’invalidità sorta prima (e che ha determinato,

sempre prima, l’inizio del diritto alla rendita). Va perciò applicata questa

circolare sulle disposizioni transitorie, che prevede al marginale 2001 che “i

beneficiari di una rendita AI retta dal diritto anteriore cui si applicano le

disposizioni transitorie sono suddivisi in tre gruppi, in base all'anno di

nascita”. Dallo schema ivi riportato risulta che la ricorrente fa parte del

cosiddetto “gruppo diritti acquisiti”, che identifica i nati tra il 1957

e il 1966. Per questa categoria, la graduazione della rendita AI secondo il

diritto anteriore è mantenuta fino al momento in cui il diritto alla rendita si

estingue o le subentra una rendita di vecchiaia (lett. c DT LAI; N. 9104

CIRAI). In caso di modifica del grado d’invalidità, la rendita d’invalidità

delle persone appartenenti al gruppo «diritti acquisiti» continua a essere

fissata in base alla graduazione in quarti di rendita prevista dal diritto

anteriore (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita, un quarto di

rendita).

A

queste rendite, e di conseguenza alla revisione della prestazione

dell’assicurata, resta integralmente applicabile il sistema di rendite in

vigore fino al 31 dicembre 2021 (v. anche N. 2006);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28

cpv. 1 LAI (nella sua versione applicabile sino al 31 dicembre 2021) prevede

che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o

la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Secondo il

cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Ai

sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (“Revisione della rendita d’invalidità

e di altre prestazioni durevoli”), nel tenore in

vigore sino al 31 dicembre 2021, se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta. Giusta il cpv. 2 ogni altra prestazione durevole accordata in virtù

di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su

richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno

giustificata hanno subito una notevole modificazione. Per la giurisprudenza, qualsiasi cambiamento importante delle circostanze,

suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla

rendita, può fondare una revisione. I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5);

- nel

caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato nella risposta di

causa, alla luce degli atti medici prodotti in questa sede v’è effettivamente

da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla

situazione invalidante, la situazione medica vada ulteriormente e nuovamente indagata.

Tale conclusione si impone secondo quanto concluso il 22 ottobre 2025 dal SMR,

per il quale, dopo aver visionato la documentazione versata agli atti –

comprendente “vari rapporti medici dal 2018 a tuttora concernente: - iperparatiroidismo,

intervento di paratiroidecotmia il 8.2.2019 con decorso regolare, - esami di

gastro e colonoscopia del 2018 risultati s.p.,- densitometria normale; Nel

2019: - stenosi foraminali cervicali con contatto radici C6 e C7, - piccola recidiva

erniaria L4/5 destra con contatto L5 a destra, - 27.5.2021 neoplasia collo vescicale,

12.1.2022 assicurata sottoposta a infiltrazione periradicolare L5 destra;

Problematica recente del 31.10.2024; Stato dopo resezione esostosi base V

metatarso piede destro il 31.10.2024, Frattura base V metatarso post-iatrogena verosimilmente

(durante resezione esostosi), - il 7.7.2025 cammina ancora con qualche

difficoltà”, doc. XVIII/1) – dalla documentazione prodotta risultava

un “peggioramento stato di salute almeno dal 31.10.2024 in seguito a

resezione esostosi complicata da frattura metatarsale iatrogena. Consiglio valutazione

tramite valutazione peritale reumatologica, neurologica e psichiatrica per

verificare CL residua attuale” (XVIII/1);

- sulla base di tali conclusioni del

SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi concluso che “Alla luce di

quanto precede, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale

delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all'amministrazione al

fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto

indicato dal SMR all’interno dell'annotazione summenzionata. Ciò comporta che

l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, facendo esperire i

necessari ulteriori accertamenti medici (segnatamente l'esecuzione di una

perizia pluridisciplinare di natura reumatologica, neurologica e psichiatrica),

e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova

decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo

di conseguenza all'assicurata tutti i suoi diritti di difesa” (XVIII);

- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il

Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare

gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare

l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es

dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,

eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

- nel caso

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa

proceda nel senso sopra indicato. Tale esito collima peraltro

pienamente con la richiesta ricorsuale formulata dall’insorgente (I).

Come anticipato anche

dall’Ufficio AI nella sua presa di posizione del 27 ottobre 2025 (XVIII), in

esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami

dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai

sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre

ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica

che a quella economica;

- giusta l'art.

69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008

del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della lite, le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 30 giugno 2025

è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Fatti

Il vicepresidente Il

Considerandi

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti