32.2025.68
Discussa la questione di sapere a chi va versato l'assegno per grandi invalidi per minorenni nel caso di un'assicurata affidata alla madre che ne ha la custodia i cui genitori hanno l'autorità parentale congiunta e che trascorre alcune notti presso il padre
2 marzo 2026Italiano80 min
senso che gli importi pagati alla madre per le notti trascorse dalla figlia _______
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.68
cs
Lugano
2 marzo 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2025 di
RI1, _______
rappr. da: avv.
RA1, _______
contro
la decisione del 20 giugno 2025
emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità,
6501
Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. _______, nata nel 2008, a causa di
un grave ritardo dello sviluppo psicomotorio e dell’interazione sociale, è
stata posta al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado elevato
dell’AI (AGI) e di un supplemento per cure intensive (SCI) di 8 ore. Le prestazioni
sono versate su presentazione di una fatturazione trimestrale per le notti
passate a domicilio (mentre i pernottamenti in istituto non danno diritto al
versamento degli importi).
1.2. Con sentenza del 4 marzo 2020 della
Pretura di _______ i genitori di _______ sono stati autorizzati a vivere
separati e l’affidamento per la cura e l’educazione delle 3 figlie, inclusa _______,
è stato attribuito alla madre.
Le relazioni personali del padre
con la figlia sono state disciplinate in due domeniche al mese e due settimane
di vacanze all’anno.
1.3. Con sentenza del 14 febbraio 2023
la Pretura di _______ ha dichiarato il divorzio dei genitori di _______,
omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio. L’affidamento
per cura ed educazione di _______ è stato attribuito alla madre, è stato deciso
l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, è stato disciplinato il diritto
del padre alle relazioni personali (_______ può stare con il padre durante
l’anno scolastico un weekend al mese, da venerdì sera a domenica sera; durante
le vacanze scolastiche un weekend ogni 15 giorni, da venerdì sera a domenica
sera; durante le vacanze una settimana con tutte e tre le figlie e una
settimana con _______) e l’obbligo del padre al versamento dei contributi
alimentari per le figlie.
1.4. Il 16 febbraio 2023 il padre, RI1 _______,
ha trasmesso la sentenza di divorzio all’Ufficio AI ed ha chiesto il versamento
dell’assegno per grandi invalidi e del supplemento per le cure intensive per le
notti trascorse dalla figlia presso il suo domicilio, presentando fatture
trimestrali per l’anno 2022, relative a luglio-settembre e ottobre-dicembre
(doc. A5-A6). Il 17 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha informato il padre che le
fatture erano già state rimborsate alla madre e che per il futuro andavano
indicate le notti trascorse da un genitore e dall’altro separatamente tramite
formulari (doc. A7).
1.5. Il 29 marzo 2023, l’avv. _______,
in rappresentanza della madre, ha avvertito l’Ufficio AI del divorzio,
trasmettendo copia della sentenza e sottolineando che le figlie erano
domiciliate ed affidate per cura ed educazione alla madre, che quest’ultima, in
quanto genitore affidatario, era la destinataria delle prestazioni quali
rendita, assegno o altro aiuto finanziario elargito a favore delle minori. La
madre ha continuato a presentare le fatturazioni trimestrali per tutte le notti
passate da _______ a casa, incluse quelle passate dal padre.
1.6. In seguito, entrambi i genitori
hanno presentato trimestralmente le fatture per l’assegno per grandi invalidi e
per il supplemento per cure intensive, il padre per le notti passate da _______
presso il suo domicilio e la madre per tutte le notti passate dalla figlia a
casa, inclusi i pernottamenti presso il padre.
L’Ufficio AI ha versato le
prestazioni per _______ fatturate dalla madre, da luglio 2023 a marzo 2024 ed
ha dato seguito alla richiesta di rimborso delle fatture trimestrali presentate
dal padre, nella seguente misura:
fr. 3'234 per 22 notti da luglio
a settembre 2023;
fr. 1'617 per 11 notti da ottobre
a dicembre 2023;
fr. 1'176 per 8 notti da gennaio
a marzo 2024.
1.7. Dopo aver rilevato che la madre ha
fatturato tutte le notti passate da _______ al domicilio (di lei o del padre),
mentre il padre ha fatturato quelle relative al diritto di visita, il 17 aprile
2024 ed il 5 giugno 2024 l’Ufficio AI ha chiesto chiarimenti ai genitori.
1.8. Accertato che tra i genitori non
era possibile trovare un accordo e richiesto un parere all’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS), il 25 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha
informato i genitori di non avere la competenza per decidere in merito alla
ripartizione delle prestazioni dell’AI dovute alla loro figlia. Compito
dell’UAI è il versamento dell’intero importo a favore dell’assicurata
(domiciliata presso la madre, genitore affidatario) e in assenza di un accordo
sottoscritto tra i genitori in merito alla modalità di ripartizione, gli stessi
avrebbero dovuto ricorrere al giudice civile per la modifica dell’accordo di
divorzio e degli effetti accessori del divorzio. L’amministrazione ha inoltre
affermato di aver versato delle prestazioni in troppo che sarebbero state
richieste in restituzione, indicando una suddivisione dell’importo da
rimborsare tra i genitori, debitori solidali.
1.9. Dopo che il padre ha chiesto
l’emanazione di una decisione formale, trasmettendo le fatture per i trimestri
successivi, con progetto di decisione del 6 marzo 2025, confermato dalla
decisione del 20 giugno 2025, l’Ufficio AI ha stabilito che continuerà a versare
le prestazioni dovute dell’assegno per grandi invalidi e il supplemento per
cure intensive in favore di _______ alla madre, su presentazione della
fatturazione trimestrale. L’ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta
del padre di riconoscergli il versamento delle prestazioni dell’assegno per
grandi invalidi e del supplemento per cure intensive “per le notti passate
da _______ presso la sua dimora e invita il richiedente a formulare la
richiesta dinanzi alle autorità competenti (giudice civile)”. Infine ha
stabilito che l’importo indebitamente versato per le prestazioni dell’assegno
per grandi invalidi e del supplemento per cure intensive dall’UAI di
complessivi fr. 6'117 è chiesto in restituzione al padre.
L’amministrazione ha in
particolare affermato:
" (…) Osservato
che la madre gestisce tutte le prestazioni dell’AI (tra cui anche il contributo
di assistenza), che sa quando la figlia pernotta in istituto, che dalla
separazione ha l’affidamento della figlia per le cure ed educazione ed è sempre
stata lei a presentare le fatturazioni dell’AGI e SCI, che la sentenza della
Pretura non dispone una regolamentazione diversa sulla gestione delle
prestazioni dell’AI percepite da _______, considerata l’assenza di un accordo
sottoscritto da entrambi i genitori riguardante la fattispecie, l’Ufficio AI
continuerà a versare gli importi dovuti per _______ alla madre su presentazione
della fatturazione trimestrale.
Sono salve disposizioni diverse future
imposte dal giudice civile o da altra autorità competente alle quali l’Ufficio
AI dovrà dare seguito.
L’ufficio AI è liberato dai suoi obblighi
con il pagamento dell’intero importo della prestazione effettuato a favore di _______
tramite la madre, titolare dell’autorità parentale e dell’affidamento della
figlia.
2.2. In applicazione dell’art. 35 cpv. 3
LPGA l’assicuratore che si reputa incompetente prende una decisione di non
entrata nel merito qualora una parte ne affermi la competenza.
L’Ufficio AI non può entrare nel merito
della richiesta formulata dal signor RI1 di riconoscergli le notti trascorse
dalla figlia presso la sua dimora e di versargli il conseguente importo
dell’AGI e SCI come da fatturazione prodotta, dovendo essere il giudice civile
a chinarsi sulla questione nell’ambito delle sue competenze in merito agli
effetti accessori al divorzio.
Qualora una decisione del giudice civile
determinasse una diversa suddivisione del versamento per le prestazioni dovute,
l’Ufficio AI darà seguito al nuovo assetto stabilito.
(…).
Nello specifico l’Ufficio AI ha versato le
prestazioni dell’AGI e SCI per le notti indicate al punto 1.4 sia alla madre,
che ha indicato nelle fatturazioni tutte le notti passate a domicilio di
_______ incluse quelle trascorse dal padre, sia al padre per i pernottamenti
fatturati, già inclusi nelle fatturazioni della madre.
Al momento dei versamenti eseguiti
l’Ufficio AI non ha verificato l’aspetto di chi potesse fatturare e ricevere
gli importi versati a favore di _______, dando seguito alle fatture di entrambi
Fatti
i genitori e accorgendosi solo in un secondo tempo del duplice pagamento
eseguito per le medesime notti.
Ritenuta la valutazione resa in merito alla
fatturazione e al versamento dell’AGI e SCI a favore di _______ per il tramite
della madre, ritenuto che il padre ha erroneamente ricevuto un importo non
dovuto in assenza di diversa disposizione del giudice civile o accordo tra le
parti sottoscritto da entrambi i genitori, lo scrivente Ufficio AI chiede il
rimborso dell’intera somma versata indebitamente di fr. 6'117.- al signor RI1.”
(doc. A1)
1.10. RI1 _______, rappresentato dall’avv.
RA1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone la riforma nel
senso che gli importi pagati alla madre per le notti trascorse dalla figlia _______
in famiglia a casa del padre sono richieste in restituzione solo alla madre.
In via subordinata, il ricorrente
chiede il condono della restituzione.
Egli domanda inoltre la conferma
del diritto per ogni genitore di chiedere le prestazioni AGI e SCI in modo
autonomo, compilando i rispettivi formulari e fornendo indicazioni esatte sul
pernottamento della figlia _______. È confermato il diritto del padre a
ricevere le prestazioni non ancora ricevute nel 2023 del 1° e 2° trimestre per
totali 1'764, dell’anno 2024 dal 2° al 4° trimestre per totali fr. 4'998 e per
l’anno 2025 per il 1° e 2° trimestre per totali fr. 2'719.60.
Contestualmente chiede di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Nel merito il ricorrente,
riassunta la fattispecie, ha contestato la decisione impugnata sia per quanto
concerne il principio della restituzione che per l’importo, semmai, da
restituire (fr. 6'027 in luogo di fr. 6'117). Egli cita la DTF 149 III 297, che
secondo l’UAI non modifica l’esito della procedura, e sostiene che secondo la
giurisprudenza federale i contributi vanno versati al genitore che si occupa
personalmente del figlio disabile e sono destinati alle spese supplementari che
la disabilità comporta sia al mattino che la sera, la notte, il fine settimana
le vacanze, eccetera così che il genitore che se ne occupa può farsi aiutare da
terzi. Nel suo primo scritto del 16 febbraio 2023 l’interessato aveva proprio
descritto la realtà di questa situazione. Del resto anche gli scritti iniziali
dell’UAI, i pagamenti successivi e l’informazione inizialmente data dall’UFAS
indicano che anche per l’Ufficio AI queste prestazioni erano di spettanza del
genitore che aveva trascorso la notte con la figlia. Quando _______ si trova
con il padre, è quest’ultimo che si occupa solo e personalmente di tutte le sue
necessità. Con le prestazioni AGI e SCI anche il padre potrebbe pagare
prestazioni di terzi. Se la figlia trascorre la notte dal padre, solo
quest’ultimo deve aver diritto alle prestazioni, poiché la madre non se ne
occupa. Il padre ha sempre compilato correttamente i formulari indicando solo
le notti che la figlia ha trascorso con lui. Se la madre ha indicato le notti
che la figlia ha trascorso con il padre come notti trascorse con lei, ha dato
informazioni errate di rilevanza penale, potendo indicare solo le notti da lei
trascorse personalmente con la figlia. Non si tratta di chi ha la cura della
figlia decisa dal Giudice civile del divorzio ma si tratta di determinare chi
si occupa personalmente della cura della figlia. Esigere che i genitori si
accordino per iscritto e con firma di entrambi stabilendo che un genitore
riceverà una certa parte delle prestazioni e l’altro un’altra parte, come
richiesto dall’AI con scritto del 24 ottobre 2024 è una pura formalità fine a
sé stessa e anche pleonastica, così come esigere che il giudice civile
modifichi l’accordo, rispettivamente la decisione di divorzio. Il giudice
civile ha già deciso in merito agli effetti accessori del divorzio. A tal
proposito un giudice civile è stato interpellato informalmente e ha confermato
che un giudice civile non può supervisionare l’applicazione e l’esecuzione di
un diritto sociale che compete al diritto delle assicurazioni sociali. L’attuazione
ed il controllo dei disposti legali qui applicabili compete all’Ufficio AI e
non al giudice civile.
Le incongruenze riscontrate
dall’Ufficio AI non sono imputabili al padre, che ha sempre ossequiato le
indicazioni ricevute dall’amministrazione. Se sono mancati i controlli
all’interno dell’Ufficio AI e se la madre ha compilato in modo non esatto i
fatti richiesti nei formulari crociando come sue le notti trascorse con il
padre, le conseguenze non sono imputabili al padre, ma solo alla madre che ha
dato informazioni inesatte.
L’insorgente evidenzia di aver
anch’essa interpellato l’UFAS e di aver ricevuto una risposta che contrasta con
la decisione impugnata (doc. 20), “in quanto ci ha indicato che ha
consigliato all’ufficio AI di pagare le prestazioni alla madre per le notti
trascorse dalla figlia _______ con la madre e per le prestazioni delle
notti trascorse dalla figlia _______ col padre di attendere una conferma
scritta e firmata da entrambi i genitori che regoli in modo vincolante il
pagamento di queste prestazioni oppure di rivolgersi al Giudice Civile per una
sua regolamentazione. L’UFAS non ha detto di pagare le prestazioni per il padre
alla madre”. Anzi, secondo il ricorrente ammette e riconosce che vi sono
prestazioni che spettano al padre, ciò che contrasta con il principio formulato
dall’Ufficio AI nello scritto 25/29.10.2024 di poter versare all’uno o
all’altro l’intera prestazione.
Circa la conferma scritta
congiunta di entrambi i genitori, il ricorrente evidenzia che la madre non ha
mai voluto sottoscrivere nulla, perché non ha alcun interesse a raggiungere un
accordo. Se ogni genitore riempie correttamente i formulari trimestrali, li
firma e li invia, è di fatto una conferma scritta, formalmente non in forma
congiunta, ma di fatto per il suo contenuto, congiunta. D’altronde non vi sono
altre modalità per la compilazione dei formulari, che ogni genitore deve
riempire per le notti che la figlia trascorre con il genitore.
La ricorrente richiama
tutto l’incarto AI e gli incarti della Pretura.
1.11. Con risposta dell’11 settembre 2025
l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso riprendendo in gran parte le
motivazioni della decisione impugnata (doc. V). L’amministrazione ribadisce che
non vi è una diversa modalità di versamento delle prestazioni stabilita nella
sentenza di divorzio, né in ulteriori accordi. Inoltre non vi sono disposizione
legali dell’AI per le quali vi è un obbligo di disporre il pagamento della
prestazione dell’AGI e dell’SCI alla persona presso la quale avviene il
pernottamento. Le figlie sono domiciliate ed affidate alla madre e quest’ultima
in qualità di genitore affidatario è la destinataria di qualsiasi rendita,
assegno o altro aiuto finanziario elargito dal Cantone nei confronti delle
minori. La figlia ha diritto all’AGI e SCI e l’UAI adempie l’obbligo di
versamento della prestazione in favore della minorenne. Vige una controversia
di natura economica sollevata dal padre concernente la suddivisione dell’AGI e
SCI tra i genitori e l’UAI non è competente per dirimere la questione (la
prestazione dell’AGI e SCI corrisponde all’importo forfettario giornaliero,
indipendente da costi effettivi avuti).
Il sistema di fatturazione
dell’AGI attuale (fatturazione trimestrale con pagamento delle notti passate a
casa) terminerà con il raggiungimento della maggiore età di _______ il 1°
febbraio 2026. A partire dalla maggiore età decade il diritto al SCI
(prestazione dovuta unicamente ad assicurati minorenni) e l’importo dell’AGI
sarà versato mensilmente (entro i primi 20 giorni del mese) tramite la Cassa
competente.
L’Ufficio AI evidenzia di essere
regolarmente confrontato con tali casistiche. Laddove vige l’autorità parentale
congiunta e la custodia è affidata ad un genitore, mentre l’altro dispone del
diritto di visita, in assenza di disposizioni espresse riprese nella
convenzione sugli effetti accessori del divorzio o nella sentenza del Tribunale
competente, è il genitore affidatario che fattura e riceve la prestazione per
figli beneficiari di AGI e SCI. Non vi sono controversie per tali casistiche.
Vi sono anche casi di genitori
con affidamento congiunto (custodia alternata), che si suddividono equamente
l’AGI ed ogni genitore fattura la propria parte. Tale aspetto è ripreso nella
sentenza di divorzio e nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio e
l’Ufficio AI dà seguito alle pretese dei singoli genitori in merito all’AGI
dovuto per i figli a seguito della pronuncia resa dal giudice civile.
L’Ufficio AI evidenzia che la
questione della ripartizione dell’AGI di figli minorenni tra genitori
divorziati è stata sollevata in ambito civile dinanzi al Tribunale cantonale
del Canton Friborgo nella procedura civile 101 2024 300/303 del 26 novembre 2024,
oggetto di ricorso al TF (5A_2/2025), tuttora pendente. Si tratta di una causa
di divorzio in cui i genitori detengono l’autorità parentale congiunta e la
madre che ha la custodia dei figli percepisce l’AGI per il figlio con
disabilità. Il padre ha chiesto di ottenere dalla madre l’importo mensile di
fr. 735 dell’AGI versato per il figlio per la sua presa a carico durante il
diritto di visita. La richiesta è stata accolta dal tribunale e conferma che si
tratta di una situazione da risolvere in ambito civile. L’Ufficio AI è
incompetente in materia di regolamentazione del pagamento tra i genitori
dell’AGI e del SCI, pertanto non è entrato nel merito della richiesta. A
sostegno di quanto sopra vi è il parere dell’UFAS del 30 settembre 2024.
L’ordine di restituzione è
conseguente al doppio importo versato per l’AGI e per il SCI. In merito alla
censura riguardante l’importo, dopo verifica, l’amministrazione la rettifica in
fr. 6'027 poiché per il periodo luglio-settembre 2023 è stato versato un
importo di fr. 3'234 e non di fr. 3'324.
La domanda di condono verrà
valutata al momento della crescita in giudicato della decisione di
restituzione.
1.12. In data 2 ottobre 2025 il ricorrente
ha trasmesso una richiesta di pagamento dell’Ufficio _______ di fr. 1'617 del
28 agosto 2025/22 settembre 2025, dove figura anche il formulario compilato
dalla madre per il 4° trimestre 2023 ove tutte le notti trascorse con il padre,
comprese le vacanze, sono crociate come se la figlia le avesse trascorse con
lei, in contrasto con l’esatta indicazione del formulario che recita: “In
ogni caso è determinante il luogo dove viene trascorsa la notte (…)” (doc.
VIII).
1.13. Con scritto del 16 ottobre 2025
l’Ufficio AI ha affermato che l’Ufficio _______, dopo un controllo interno, ha
verificato esservi stata una situazione di doppio pagamento dell’assegno per
grandi invalidi versato a favore della figlia ed ha chiesto al ricorrente il
rimborso di fr. 1'617. Siccome l’Ufficio AI ha già chiesto il rimborso al
ricorrente, l’Ufficio _______ è stato avvisato e alla sua richiesta non deve
essere dato seguito. L’amministrazione ribadisce che le notti trascorse dalla
figlia presso il padre non determinano il versamento delle notti a quest’ultimo
(doc. X).
1.14. Il 22 gennaio 2026 il ricorrente ha
prodotto l’esito, negativo, della richiesta di rimborso delle fatture per AGI e
SCI del 3° e 4° trimestre 2025. Egli aggiunge che durante il mese di agosto
2025 il padre si è occupato della figlia per 10 giorni consecutivi e tutti i
contributi sono stati erogati alla madre. Inoltre dal 14 luglio al 25 luglio
2025 _______ ha partecipato alla colonia integrata “_______” nel Canton _______
ed il padre vuole sapere se gli 11 pernottamenti sono stati percepiti dalla
madre o dalla colonia (doc. XII).
1.15. Con osservazioni del 6 febbraio 2026
(doc. XIV), trasmesse al ricorrente per conoscenza l’11 febbraio 2026 (doc.
XV), l’Ufficio AI ha ribadito la sua posizione. In merito al soggiorno presso
la colonia estiva, l’amministrazione ha confermato che la madre ha dedotto dal
computo delle 92 notti totali del trimestre luglio settembre le 11 notti
trascorse fuori cantone. Il suo procedere è stato corretto.
Infine l’Ufficio AI, considerato
che _______ ha compiuto 18 anni il 1° febbraio 2026 e che è priva di
discernimento ha chiesto ai legali dei genitori di informare l’amministrazione
circa la persona che la rappresenta attualmente (doc. XIV).
1.16. Con scritto datato 20 gennaio 2026 e
ricevuto dal TCA il 23 febbraio 2026, il ricorrente afferma che secondo la
corrispondenza intercorsa in seguito all’invio della fattura per assegno per
grandi invalidi e supplemento per cure intensive del terzo trimestre 2025 della
madre di _______, risulta che quest’ultima dal 12 al 14 settembre 2025 (due
notti) ha frequentato il fine settimana con il gruppo ______. La “madre ha
calcolato queste notti come trascorse a casa in famiglia, attestando cosa non
vera” (doc. XVI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se il ricorrente ha diritto al versamento dell’assegno per
grandi invalidi quando sua figlia minorenne pernotta presso di lui e, in caso
di risposta negativa, se deve restituire gli importi a lui versati da luglio
2023 a marzo 2024.
2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la
decisione impugnata
che costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7
aprile 2022 consid. 4.3.; STF
8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26
maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF
8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016
consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;
DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Con
la decisione impugnata l’Ufficio AI ha stabilito che continuerà a versare le
prestazioni dovute (AGI e SCI) in favore della figlia alla madre su
presentazione di una fatturazione trimestrale, che l’Ufficio AI non entra nel
merito della richiesta del padre di riconoscergli il versamento dell’AGI e del
SCI per le notti passate dalla figlia presso il suo domicilio e che l’importo
versatogli dal mese di luglio 2023 e marzo 2024 di fr. 6'117 viene chiesto in
restituzione all’insorgente.
Nella misura in cui il ricorrente
con lo scritto del 20 gennaio (recte: febbraio) 2026 fa valere che la madre
avrebbe calcolato due notti dal 12 al 14 settembre 2025 come se trascorse in
famiglia mentre la figlia avrebbe passato un fine settimana con un gruppo di _______
(cfr. doc. XVI), la questione esula dalla decisione impugnata.
Un’eventuale fatturazione errata
da parte della madre deve semmai essere parte di un’altra procedura.
Anche perché di principio è la
data della decisione impugnata (in concreto il 20 giugno 2025 [cfr. data della
busta di intimazione]) che delimita il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409
consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del
4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5
agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina,
pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.
I fatti accaduti posteriormente e
che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30
settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V
366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Per cui le fatturazioni della
madre per i periodi successivi al 20 giugno 2025, di principio, non fanno parte
della presente procedura.
Su questo punto il ricorso si
rivela irricevibile.
nel merito
2.3. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI
(DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un
danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna
l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come
sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari
rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta
a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un
terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;
DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF
125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
-
vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario,
se questo non ha scopi di cura o terapia);
-
alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);
-
mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo
in purè, alimentarsi tramite sonda);
-
igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
-
espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la
pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
-
spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con
l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il
comportamento normale all'interno della società così come richiesto
dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.4. L'art.
42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve
(art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche
chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente
di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre
unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido
soltanto se ha diritto almeno a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di
essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà
quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art.
42bis cpv. 5.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è
reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.
Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre
cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la
grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale
permanente;
c. necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità;
d. a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI (sul tema cfr. STF 9C_560/2023
dell’8 novembre 2023, consid. 6.3.3.1), esiste un bisogno di accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI
quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un
danno alla salute:
a. non può
vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può
compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa
senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per il cpv. 3, è considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non
rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel
quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli
390-398 del Codice civile.
Per quanto concerne i minorenni,
secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto
e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un
minorenne non invalido della stessa età.
Per calcolare la grande
invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III
concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni in
caso di applicazione della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI] in vigore fino al 31 dicembre 2021 e
l’allegato 2 nel caso di applicazione della circolare sulla grande invalidità
[CGI], in vigore dal 1° gennaio 2022: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1
(9C_431/2008); STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF
8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2.
L’art. 42bis LAI tratta
specificatamente dei minorenni e, al suo capoverso 5, prevede che i minorenni
non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di
essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI,
l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più
tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al
godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in
cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire
dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1 (ultima
frase nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021). Secondo l’ultima frase
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto nasce se l’assicurato ha
presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza
notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 3.
Va qui rilevato che nella
sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al
rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI (nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2021), l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato
dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia,
l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI il
grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo
Considerandi
dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande
invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di
grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20%
dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi
3.
e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di
importo giornaliero.
Per l’art. 42ter cpv. 2 LAI
l’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto
ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli
articoli 42 capoverso 5 e 42bis capoverso 4.
I minorenni grandi invalidi che
necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art.
42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso
di soggiorno in un istituto.
Dal 1° gennaio 2018 il testo
legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza
dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di
un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno
di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita
di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è
calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina
i dettagli.
2.5
Per l’art. 42bis cpv. 4
LAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, i minorenni hanno diritto a un
assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un
istituto o, in deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, per i giorni in cui non
soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale.
Con il 1° gennaio 2021 e
l’entrata in vigore della legge federale concernente il miglioramento della
conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, l’art. 42bis
cpv. 4 LAI ha subito una modifica.
La norma prevede ora che i
minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in
cui non soggiornano in un istituto. In deroga all’art. 67 capoverso 2 LPGA, i
minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione
sociale hanno diritto a un assegno per grandi invalidi per ogni mese civile
intero, purché ogni 30 giorni lo stabilimento attesti che la presenza regolare
dei genitori o di un genitore nello stabilimento sia necessaria ed effettiva.
Dal 1° gennaio 2021 sono entrate
in vigore anche alcune modifiche dell’art. 35bis OAI, tra cui il
cpv. 2ter, secondo il quale i minorenni che si assumono le spese del
soggiorno in istituto continuano ad aver diritto a un assegno per grandi
invalidi e dell’art. 36 cpv. 2 OAI per il quale i minorenni che hanno diritto a
un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che
necessitano di un’assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento
per cure intensive ai sensi dell’articolo 39. Se si assumono le spese del
soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure
intensive.
2.6
Secondo l’art. 47a LAI per i
minorenni, il pagamento dell’assegno per grandi invalidi avviene, in deroga
all’articolo 19 capoverso 3 LPGA, a posteriori dietro presentazione di una
fattura.
Ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAI gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si
applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi
invalidi per gli assicurati maggiorenni.
L’art. 82 cpv. 3 OAI prevede che
gli articoli 78 e 79 si applicano per analogia al pagamento dell’assegno per
grandi invalidi per gli assicurati minorenni e del contributo per l’assistenza.
L’assegno per grandi invalidi per i minorenni è fatturato trimestralmente, il
contributo per l’assistenza mensilmente.
Per l’art. 78 cpv. 6 OAI se il
pagamento è fatto all’assicurato o al suo rappresentante legale e si presume
che la somma pagata non sia utilizzata allo scopo previsto, l’assicurazione
prenderà i provvedimenti intesi a garantirne l’adeguato impiego.
Secondo l’art. 20 cpv. 1 LPGA le
prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un
terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei
riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:
a. il beneficiario
non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello
delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di
utilizzarle a questo scopo; e se
b.
egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza
pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.
Secondo l’art. 20 cpv. 2 LPGA
tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con
crediti nei confronti dell’avente diritto. È eccettuata la compensazione in
caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22
capoverso 2.
Ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OPGA
se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o
alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono
versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo
l’articolo 398 del Codice civile (CC), esse sono versate al curatore oppure a
una persona o un’autorità da esso designata.
Per l’art. 1 cpv. 1bis OPGA se il
beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli
393– 397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una
persona o un’autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato
incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se
l’autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al
curatore.
L’art. 1 cpv. 2 OPGA prevede che
se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o
alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a
un’autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del
beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a:
a. utilizzare
le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario
e delle persone a suo carico;
b. rendere
conto all’assicuratore, su sua richiesta, dell’utilizzazione delle prestazioni
pecuniarie.
A questo proposito i marginali
10021-10024 delle direttive sulle rendite (DR), prevedono che se circostanze
particolari lo giustificano, le rendite e gli assegni per grandi invalidi
possono essere versati a un terzo designato dal titolare della prestazione a
condizione che:
- il
versamento su un conto postale o su un conto bancario personale non sia
indicato;
-
non siano già adempiute le condizioni di versamento a terzi in quanto l’avente
diritto è sottoposto a un curatore oppure non dà una garanzia di un impiego
appropriato della rendita; e
-
non sussista alcun rischio di elusione del divieto di cessione del diritto
alle prestazioni (art. 22 LPGA).
Quali terzi entrano in linea di
conto, per esempio, i familiari dell’avente diritto che hanno un obbligo di
mantenimento nei suoi confronti o che gli prestano durevolmente assistenza
(marginale 10026 DR).
Per il marginale 10028 DR le
prestazioni pecuniarie (rendite o assegni per grandi invalidi) possono essere
versate a una terza persona o a un’autorità che presta assistenza regolare
all’avente diritto o si occupa in permanenza dei suoi affari, se il versamento
su un conto postale o su un conto bancario personale non è indicato e se (art.
20.
LPGA, art. 1 OPGA):
-
l’avente diritto non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio
mantenimento o per quello delle persone a suo carico oppure non è in grado di
utilizzarle a questo scopo; e
-
l’avente diritto e le persone a suo carico sono di conseguenza interamente o
in parte a carico dell’assistenza pubblica o privata; e
-
non sussiste alcun rischio di elusione del divieto di cessione del diritto
alle prestazioni (art. 22 LPGA).
Il marginale 10050 DR nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2026, prevede che l’ordine del giudice civile di
versare la rendita di una persona assicurata al coniuge o all’ex coniuge è
vincolante per la cassa di compensazione. Questo vale sia per gli ordini
impartiti nell’ambito di una procedura a tutela dell’unione coniugale (art. 177
CC; DTF 146 V 265 consid. 3.2.2) che per quelli impartiti in una sentenza di
divorzio (art. 132 CC; sentenza del TF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025).
Secondo il marginale 10051 DR
altrettanto vale per le rendite dei genitori che trascurano i propri doveri nei
confronti del figlio (art. 291 CC).
A questo proposito la dottrina
rammenta che, di principio, secondo costante giurisprudenza, se una decisione
di un organo di esecuzione delle assicurazioni sociali non è compatibile con
una decisione resa dal giudice civile per quanto concerne il versamento di
rendite o altre prestazioni in denaro, il giudizio civile ha la priorità
(Moser-Szeless in: Loi sur la partie générale des assurances sociales,
Commentaire Romand, 2a edizione 2025, n. 24 ad art. 20).
2.7
Per quanto concerne la
giurisprudenza federale, in DTF 119 V 425 (sentenza del 6 settembre 1993) il
Tribunale federale ha stabilito che non
appartiene né agli organi dell'AVS o dell'AI, né al giudice delle assicurazioni
sociali di statuire su questioni attinenti al diritto di famiglia (consid. 6):
" (…)
6.
S'agissant
par ailleurs des décisions contraires du juge civil qui sont réservées
aux art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI, la Cour cantonale a exposé
à juste titre, en se référant à l'arrêt ATFA 1955 p. 105 (cf. consid. 3b du
jugement attaqué), qu'il n'appartient pas aux organes de l'AVS ou de l'AI et
pas davantage au juge des assurances sociales de statuer sur des questions
relevant du droit de la famille (RCC 1965 p. 54 consid. 4 et 5; KOLLER, AHV und
Eherecht - Standortbestimmung und Ausblick, in RJB 1985 p. 315).
Il est par conséquent loisible aux parties de
saisir le juge civil, si elles entendent faire fixer le montant des
contributions pécuniaires prévues à l'art. 173 CC. Sur ce point, le droit des
assurances sociales (art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI) renvoie aux
règles du droit de la famille et donc implicitement aux art. 177 et 291 CC,
ces dispositions conférant au juge civil la possibilité de prescrire aux
débiteurs de l'époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains
du conjoint ou de celles du représentant légal de l'enfant (GEISER, op.cit.,
pp. 361 ss).”
In una
sentenza 9C_499/2008 del 6 maggio 2009, concernente un caso ticinese, il
Tribunale federale ha affermato:
" (…)
2.2
Oltre ad avere limitato l'eventuale versamento a terzi solo a
una parte (ancora da stabilire) della rendita completiva, il Tribunale
cantonale ha ordinato all'UAI di verificare l'adempimento del requisito dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LPGA, dal quale dipenderebbe
l'ammissibilità del versamento all'Ufficio del tutore ufficiale.
2.3
Per parte sua, l'Ufficio ricorrente lamenta una violazione del
diritto federale che ravvisa segnatamente nel fatto che il Tribunale cantonale
delle assicurazioni si sarebbe ingiustamente scostato dai provvedimenti
adottati dall'autorità tutoria e confermati dall'autorità di vigilanza sulle
tutele come pure dalla I Camera civile del Tribunale di appello.
3.
3.1
A norma dell'art. 20 cpv. 1 LPGA, le
prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un
terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei
riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se: a) il
beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento
o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non
è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se b) egli stesso o le persone per
cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo
di cui alla lettera a.
Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli settori delle
assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all'art. 20
LPGA che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione
pecuniaria corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest'ultimo
disposto (UELI KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 258, n. 65).
3.2
Giusta l'art. 35 cpv. 4 LAI, la
rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono
salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice
civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare
il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o
divorziate.
Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa
spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve
agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123
consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il
mantenimento e l'educazione del figlio (sentenza 5P.346/2006 del 12 ottobre
2006, consid. 3.3; cfr. pure MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer [editori], Die Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 247).
3.3
Statuendo a proposito dell'ormai abrogato art. 34 LAI, relativo al versamento di una rendita
completiva per coniugi - nel frattempo soppressa senza più eccezioni (cfr.
modifica della LAI del 6 ottobre 2006 con la quale è stata abrogata la lett. e
delle Disposizioni finali della modificazione del 21 marzo 2003 [RU 2007 5146])
-, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha osservato come il suo
capoverso 4, che riservava le disposizioni contrarie del giudice civile, desse
la possibilità a quest'ultimo di adottare disposizioni riguardanti le modalità
di pagamento di rendite delle assicurazioni sociali. Ha quindi pure precisato
che le decisioni giudiziarie attinenti al diritto di famiglia e al diritto
tutelare (che, dal profilo sistematico fa parte del diritto di famiglia) e
regolanti le modalità di versamento delle rendite delle assicurazioni sociali
prevalgono di regola sulle disposizioni degli organi dell'AVS e dell'AI, non
spettando né a questi ultimi né al giudice delle assicurazioni sociali di statuire
su questioni attinenti a tali ambiti giuridici (DTF 119 V 425 consid. 6 pag.
430; 99 V 44 consid. 1 pag. 45; sentenza 2P.172/2005 del 25 ottobre 2005,
consid. 3.4; MEYER-BLASER, op. cit., pag. 243 seg.).
3.4
Queste considerazioni sono ugualmente trasponibili nel caso di
specie. Da un lato infatti, l'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce,
analogamente a quanto previsto dall'abrogato art. 34
cpv. 4 LAI, una riserva per le disposizioni contrarie del giudice
civile. Dall'altro, una siffatta disposizione è (quantomeno indirettamente)
ravvisabile nel giudizio 23 febbraio 2007 della I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, al quale rimanda peraltro il giudizio impugnato.
3.4.1
Si ricorda infatti che la curatela amministrativa,
confermata dal Tribunale d'appello, è stata istituita in applicazione dell'art. 325 cpv. 3 CC. Secondo tale disposto, se v'è da temere
che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all'uso o liberate
non saranno impiegate conformemente alla destinazione, l'autorità tutoria può
[...] affidarne l'amministrazione a un curatore. Avuto riguardo al caso in
esame, i giudici civili hanno rilevato che la misura si giustificava in quanto
provvedimenti meno incisivi (come le istruzioni ai genitori ai sensi dell'art. 324 cpv. 2 CC o l'obbligo di consegnare
rendiconti e rapporti dell'art. 318 cpv. 3 CC)
apparivano insufficienti e in particolare perché con ogni verosimiglianza parte
della rendita completiva in favore della figlia era (stata) usata anche per
esigenze dell'economia domestica, vale a dire in modo parzialmente difforme
dalla sua destinazione. A dimostrazione di questa tesi hanno osservato che le
spese sostenute dalla madre non assorbivano la rendita completiva e che
ciononostante né I.________ pagava la retta del foyer né alcuna rimanenza era
(stata) depositata in favore della figlia, la cui sostanza era nulla.
3.4.2
Ciò significa che, per necessità di cose, visti anche i
compiti attribuiti per legge al curatore amministrativo, l'incarico assegnato a
D.________ di occuparsi della gestione finanziaria degli importi spettanti a
S.________ per il suo mantenimento comprende(va), quantomeno implicitamente,
anche il diritto per quest'ultimo di chiedere all'UAI il versamento integrale
della rendita completiva direttamente all'Ufficio del tutore ufficiale (cfr.
sul tema pure DTF 103 V 554). Infatti, dal momento che proprio l'utilizzo
(almeno in parte) inappropriato della rendita completiva per la figlia ha
indotto l'autorità tutoria a istituire una curatela amministrativa, il diritto
di ottenere il versamento integrale di tale prestazione all'Ufficio del tutore
ufficiale appare come il logico corollario a questa decisione tutelare ed è
(almeno implicitamente) contenuto in essa e, di riflesso, nel successivo
giudizio del Tribunale d'appello che ha confermato il provvedimento.
3.4.3
Del resto, a sostegno di questa valutazione va aggiunto che
la privazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 325
cpv. 3 CC comporta per il detentore dell'autorità parentale la sua
esclusione non solo dal versamento dei redditi, bensì da ogni sua azione in
materia patrimoniale. La misura costituisce infatti una revoca dell'autorità
parentale per quanto concerne gli aspetti patrimoniali (Peter Breitschmid, in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3a ed., n. 16 ad art. 324/325 CC). Ora, se il
detentore dell'autorità parentale viene privato dell'amministrazione (integrale
e non solo parziale) dei redditi e della sostanza, e se le competenze prima
attribuitegli vengono trasferite al curatore, ciò significa che con esse viene
necessariamente trasferito anche il diritto alla riscossione diretta (integrale
e non solo parziale) della rendita completiva per la figlia.
3.5
Essendo di conseguenza in presenza di una decisione di un
giudice civile ai sensi dell'art. 35 cpv. 4 LAI, non
vi è più spazio per una decisione divergente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni e per un versamento solo parziale all'Ufficio del tutore
ufficiale. Per le stesse considerazioni, viene a cadere pure la necessità di
verificare l'eventuale adempimento delle condizioni dell'art.
20.
cpv. 1 LPGA. Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e il giudizio
impugnato annullato.”
In DTF 143 V 241 il Tribunale
federale ha stabilito che la moglie
divorziata non è tenuta a restituire a norma dell'art. 25 cpv. 1
LPGA la
parte di rendita di invalidità percepita indebitamente come creditrice
dell'obbligo di mantenimento nel quadro di un avviso ai debitori ordinato dal
giudice civile (art. 132 cpv. 1 CC), dopo che il diritto alle prestazioni del
marito divorziato è stato soppresso retroattivamente (consid. 4). Quando la rendita del marito divorziato
avente diritto alla prestazione è soppressa retroattivamente in seguito alla
violazione dell'obbligo di informare, la madre, come rappresentante legale del
figlio, la quale in seguito a una decisione di pagamento nelle mani di terzi
ordinata dal giudice civile (art. 291 CC) ha ricevuto
una rendita per il figlio accessoria alla rendita principale, è tenuta alla
restituzione di quest'ultima (consid. 5; conferma della giurisprudenza
contenuta nella sentenza 8C_625/2012 del 1° luglio 2013).
Al consid. 4.3 il
Tribunale federale ha affermato:
" (…)
Die Auszahlung der Invalidenrente in
der Höhe von Fr. 430.- an die Beschwerdeführerin erfolgte gestützt auf eine
zivilgerichtliche Anordnung (nach Art. 132 Abs. 1 ZGB) in einem rechtskräftig gewordenen
Scheidungsurteil. Die Anordnung des Zivilgerichts wurde unbestrittenermassen
von der IV-Stelle umgesetzt und zum damaligen Zeitpunkt von keiner Seite als
rechtswidrig angesehen. Es kann offengelassen werden, ob eine gestützt
auf Art. 132 Abs. 1 ZGB angeordnete Schuldneranweisung gegenüber den
sozialversicherungsrechtlichen Drittauszahlungstatbeständen vorbehalten bleibt,
was in der Lehre mehrheitlich bejaht wird (siehe die kritische
Auseinandersetzung mit dem Urteil 5P.474/2005 vom 8. März 2006 mit Hinweis auf
weitere Literatur: MARTINA PATRICIA STEINER, Die Anweisungen an die Schuldner,
Luzerner Beiträge an die Rechtswissenschaft [LBR], 2015, S. 80 N. 244 ff. und
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 38 zu Art. 20 ATSG unter Hinweis auf BGE 119 V 425 E. 6 S. 430). Es steht nicht die Rechtmässigkeit der
Drittauszahlung, sondern einzig die Rechtmässigkeit der Rückforderung der
ausgerichteten Rentenbetreffnisse im Raum.”
A questo
proposito la dottrina (Reichmut Marco, in: Kieser Ueli/Kradolfer
Matthias/Lendfers Miriam (editori), Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, Zurigo,
Basilea, Ginevra 2024, n. 38 ad Art. 20, ha affermato:
"
(…) Daneben bleiben – sowohl gegenüber Art. 20
ATSG wie auch gegenüber den einzelgesetzlichen Drittauszahlungstatbeständen –
regelmässig zivilgerichtliche Anordnungen vorbehalten (vgl. BGE 119 V 425 E. 6;
vgl. dazu Riemer Hans Michael, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs-
und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung
des Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Festschrift 75 Jahre
Eidgenössisches Versicherungsgericht, Bern 1992, 154 f.). Diese Regelung
spiegelt, dass im Sozialversicherungsrecht das Familienrecht eine
vorausgesetzte Ordnung darstellt (dazu Kieser Ueli, Familienrecht und
Sozialversicherungsrecht – eine Skizze, in: Brücken bauen – Festschrift für
Thomas Koller, Bern 2018, 375 ff.). Es obliegt – wie in der Rechtsprechung
regelmässig festgehalten wird – weder den Organen der Sozialversicherung noch
dem Sozialversicherungsgericht, eigenständig über familienrechtliche Fragen zu
entscheiden (dazu etwa BGE 119 V 425 E. 6). Entsprechend stellt das
Sozialversicherungsrecht etwa auf den familienrechtlich festgesetzten Zeitpunkt
der Ehescheidung ab und verzichtet auf einen eigenen,
sozialversicherungsrechtlich bestimmten Zeitpunkt (vgl. BGE 132 V 236 E. 2.3).
Auch im Bereich der Ergänzungsleistungen werden bezogen auf die eherechtliche
Unterstützung eines Bezügers oder einer Bezügerin solcher Leistungen die
Prinzipien des Familienrechts herangezogen (dazu BGE 134 V 53 E. 4).
Entsprechend lässt Art. 20 ATSG zivilgerichtliche Anordnungen vorgehen. Das
Bundesgericht lässt weiterhin offen, ob eine gestützt auf Art. 132 Abs. 1 ZGB
angeordnete Schuldneranweisung gegenüber den sozialversicherungsrechtlichen
Drittauszahlungstatbeständen vorbehalten bleibt (vgl. BGE 143 V 241 E. 4).
Jedenfalls kann die Ehefrau die Drittauszahlung der Invalidenrente des
Ehemannes gestützt auf eine im Rahmen des eingeleiteten Scheidungsverfahrens
zivilgerichtlich angeordnete Schuldneranweisung (Art. 291 i.V.m. Art. 177 ZGB)
an sich selbst verlangen; der wortgetreu auszulegende Art. 20 Abs. 1 ATSG ist
in dieser Konstellation nicht einschlägig, da die Ehefrau gegenüber dem Ehemann
nicht unterstützungspflichtig, sondern unterstützungsberechtigt ist (BGE 146 V 265).”
In DTF
146.
V 265 il Tribunale federale ha stabilito che la moglie può chiedere che
il versamento nelle mani di terzi della rendita d'invalidità del marito fondato
su una diffida ai debitori ordinata dal giudice civile nell'ambito della
procedura di divorzio in corso venga effettuato a lei stessa (art. 291 in relazione
con l'art. 177 CC). L'art. 20 cpv. 1 LPGA che, conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale deve essere interpretato letteralmente,
non è pertinente nella fattispecie in quanto la moglie nei confronti del marito
non è persona con obbligo di mantenimento ma beneficiaria dello stesso (consid.
2.
e 3).
In DTF 149 III 297 il Tribunale
federale ha stabilito che l’assegno per grandi invalidi del figlio minorenne
non deve essere dedotto dal contributo per la sua cura stabilito nell’ambito
del contributo di mantenimento (consid. 3.3).
Al consid. 3.3.5. il
Tribunale federale ha affermato:
" (…)
3.3.5
La Cour
suprême du canton de Zurich s'est récemment prononcée sur la question
litigieuse et a retenu que l'allocation pour impotent ne devrait pas être
déduite de la contribution de prise en charge arrêtée dans la contribution
d'entretien de l'enfant. Selon les considérations convaincantes de cette
autorité, les dépenses supplémentaires dues au handicap ne se produisent pas
seulement pendant les heures d'activité professionnelle - contrairement à ce
qui prévaut pour la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 3.3.3)
-, mais aussi le matin, le soir, la nuit, les week-ends et les vacances, et le
parent qui prend en charge l'enfant peut se faire aider par des tiers pour ces
dépenses supplémentaires. Compte tenu du but légal de l'allocation pour
impotent (cf. supra consid. 3.3.1), celle-ci n'a donc rien à voir avec
l'entretien de la prise en charge selon le nouveau droit d'entretien de
l'enfant et est versée pour compenser financièrement les frais de prise en
charge de l'enfant liés à son handicap (arrêt de la Cour suprême du canton de
Zurich du 22 avril 2022, LZ210020, consid. 2.9, qui confirme un précédent arrêt
du 28 novembre 2017, LZ170011, consid. 5.8 let. d). Un avis de doctrine récent
plaide également pour l'absence de prise en compte de l'allocation pour
impotent dans le cadre du calcul de l'entretien de l'enfant. Il en ressort en
substance qu'une telle allocation représente une indemnisation forfaitaire des
dépenses liées au handicap et qu'elle ne constitue ainsi pas un revenu relevant
du droit de la famille mais la contrepartie de frais (abstraits), qui ne doit
pas être prise en compte dans le calcul des contributions
d'entretien (ANJA FRY, Die Hilflosenentschädigung in der Unterhaltsberechnung,
FamPra.ch 2022 p. 325, spéc. 337 ss). Par ailleurs, si l'allocation pour
impotent devait être déduite de la contribution de prise en charge, cela
conduirait à un traitement injustifié qui serait fonction de l'état de santé de
l'enfant. En effet, admettre une telle déduction conduirait à ce qu'un parent
prenant en charge un enfant impotent ne pourrait pas conserver le plein montant
de la contribution de prise en charge, tout en se privant de revenus d'une
activité lucrative et en devant s'assurer de la couverture financière de
besoins spéciaux de l'enfant, alors que, dans le même temps, le parent d'un
enfant ne se trouvant pas en situation d'impotence recevrait non seulement une
contribution de prise en charge non réduite mais n'aurait pas non plus à
s'assurer de la couverture de besoins spéciaux résultant de l'impotence. On
rappellera d'ailleurs à cet égard que l'allocation pour impotent se limite à
prendre en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur
handicapé nécessite par rapport à un mineur en bonne santé du même âge (cf. supra
consid. 3.3.1).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité cantonale n'a pas déduit le montant de l'allocation pour impotent de
la contribution de prise en charge arrêtée dans le cadre du calcul de la
contribution d'entretien due à l'enfant C. Le moyen tiré de la violation de l'art.
285.
al. 2 CC doit dès lors être rejeté.”
Con sentenza 9C_79/2024 del 6
febbraio 2025 pubblicata in DTF 151 V 137 (= SVR 2025 AHV n. 9), il Tribunale
federale ha stabilito che dal punto di vista del
diritto delle assicurazioni sociali, un'ingiunzione del tribunale civile emessa
in base all'art. 132 CC, che dispone il pagamento a terzi di una parte delle
prestazioni spettanti all'assicurato, è da trattare allo stesso modo di quelle
emesse in base agli art. 177 o 291 CC. Fondandosi su tale ingiunzione, la
moglie divorziata può pertanto richiedere un pagamento (parziale) a sé stessa
della rendita di vecchiaia spettante al suo ex marito (consid. 2, 4 e 5):
" (…)
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob das Bundesverwaltungsgericht
Bundesrecht verletzte, als es einen Einspracheentscheid der SAK aufhob und
damit bestätigte, dass aufgrund einer Anweisung des Zivilgerichts im Sinne
von Art. 132 ZGB ein Teil der Altersrente des Versicherten dessen
ehemaliger Ehefrau auszuzahlen ist.
(…)
5.1
Das Bundesverwaltungsgericht hat im Wesentlichen
erwogen, es sei kein Grund ersichtlich, weshalb die vom Bundesgericht in BGE 146 V 265 anerkannte Verbindlichkeit der nach Art. 177 ZGB (Eheschutz)
und Art. 291
ZGB (Kindesunterhalt) getroffenen Anweisungen des
Zivilrichters über die Auszahlung der Renten für Anweisungen nach Art. 132 ZGB (nachehelicher
Unterhalt) nicht gelten soll. Hier wie da bezwecke die Schuldneranweisung die
Sicherung des Unterhalts- oder Unterstützungsbeitrages der berechtigten Person.
Daran vermöge auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Versicherungsträger
nicht Partei des Scheidungsverfahrens war und daher keine Möglichkeit hatte,
das Zivilurteil betreffend die Schuldneranweisung anzufechten.
5.2
Beizupflichten ist dem Beschwerdeführer insofern,
als er geltend macht, Art. 20 ATSG regle die Drittauszahlung von
Renten grundsätzlich abschliessend (BGE 146 V 265 E. 3.1.2; vgl. auch
Urteil 5P.474/2005 vom 8. März 2006 E. 2.3), und er darauf hinweist, dass die
Renten der ersten Säule in Anwendung von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG unpfändbar
sind. Diese Aspekte gelten jedoch unabhängig davon, ob die Schuldneranweisung
im Rahmen von Art.
177.
ZGB, Art. 291 ZGB oder Art. 132 ZGB angeordnet
wird. Entsprechend hat das Bundesgericht diese in seinem Leiturteil BGE 146 V 265 in seine Erwägungen miteinbezogen, sah sie indessen nicht als
gewichtig genug an, um zu einer anderen rechtlichen Beurteilung zu gelangen.
Das beschwerdeführende BSV macht denn auch zu Recht nicht geltend,
Dispositivo
diesbezüglich seien die Voraussetzungen für eine Praxisänderung (vgl. BGE 149 II 381 E. 7.3.1; 147 V 342 E. 5.5.1) erfüllt. Steht demnach ein
Zurückkommen auf BGE 146 V 265 nicht zur Diskussion, so interessiert - wie das
Bundesverwaltungsgericht zutreffend erwogen hat - vorliegend einzig noch die
Frage, ob sich eine Schuldneranweisung nach Art. 132 ZGB einerseits
von solchen nach Art. 177 oder Art. 291 ZGB andererseits
aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht hinreichend unterscheidet, um eine
unterschiedliche Behandlung zu rechtfertigen. Da die erwähnten Aspekte
unabhängig von der rechtlichen Grundlage der Schuldneranweisung gelten, kann
aus diesen nichts für die Beantwortung der Frage, ob sich eine unterschiedliche
Beurteilung rechtfertigt, abgeleitet werden.
(…)
5.4. Es trifft zu, dass mit der Scheidung
sowohl die eheliche Gemeinschaft als auch die eheliche Beistands- und
Unterhaltspflicht zu existieren aufhört. Daraus kann indessen nicht gefolgert
werden, dass eine geschiedene Ehe keine Nachwirkungen zeitigen würde. Gerade
das Recht des nachehelichen Unterhalts ist das idealtypische Beispiel für eine
solche Nachwirkung. Zwar unterliegen die Anschauungen darüber, in welchen
Situationen und in welchem Umfang Unterhaltsbeiträge nach einer Scheidung
geschuldet sein sollen, dem gesellschaftlichen Wandel. Dabei obliegt jedoch
deren Festsetzung dem Zivilrecht (bzw. im Einzelfall dem Zivilgericht). Das
Zivilrecht ordnet in Art. 132 Abs. 1 ZGB im Bewusstsein des Umstandes, dass
die eheliche Gemeinschaft mit der Scheidung endet, an, dass das Zivilgericht
den Schuldner der zum Unterhalt verpflichteten Person anweisen kann, die
Zahlungen ganz oder teilweise an die berechtigte Person zu leisten. Besondere
Gründe, weshalb das Sozialversicherungsrecht im vorliegenden Zusammenhang von
den Wertungen des Zivilrechts abweichen sollte, sind keine ersichtlich. Der
Beschwerdeführer argumentiert denn auch nicht etwa
sozialversicherungsrechtlich, sondern familienrechtlich (Wirkung der Scheidung,
Charakter der Anordnungen im Eheschutzverfahren als vorsorgliche Massnahme).
Familienrechtliche Einwände gegen die Ausgestaltung der familienrechtlichen
Regelungen können jedoch keinen Grund darstellen, der zivilrechtlichen Regelung
im Sozialversicherungsrecht die Geltung zu versagen (vgl. BGE 146 V 265 E.
3.2.3). Die in der RWL getroffene Unterscheidung zwischen Anordnungen im Rahmen
der Art. 177 und Art. 291 ZGB einerseits
und Art. 132 ZGB andererseits
- welche im Übrigen auch nicht im Einklang mit der zivilrechtlichen Praxis
steht, die drei Arten der Schuldneranweisung (sowie im Übrigen auch diejenige
nach Art. 13 Abs. 3
und Art. 34 Abs. 2 PartG [SR 211.231]) gleich zu
behandeln (vgl. Urteil 5A_158/2020 vom 21. Dezember 2020 E. 3.1; vgl. auch
CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, Basler Kommentar zu Art. 132 ZGB N 8 f., wo denn auch
auf die Kommentierung zu Art.
177 und Art. 291 ZGB verwiesen wird) - stellt demnach
keine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben dar, weshalb ihr
vorliegend nicht gefolgt werden kann.
5.5. Somit ist eine vom Zivilgericht
gestützt auf Art. 132 ZGB angeordnete Anweisung zur Drittauszahlung eines
Teils der dem Versicherten zustehenden Leistungen gleich zu behandeln wie
solche gestützt auf Art. 177 oder Art. 291 ZGB und
die Voraussetzungen für eine Praxisänderung im Sinne eines Zurückkommens
auf BGE 146 V 265 sind nicht erfüllt. Folglich verletzte das
Bundesverwaltungsgericht entgegen den Ausführungen des beschwerdeführenden BSV
kein Bundesrecht, als es die Anweisung als für die Ausgleichskasse verbindlich
erachtete. Entsprechend ist die Beschwerde abzuweisen.”
2.8. Nel caso di specie la figlia
minorenne del ricorrente, _______, nata nel 2008, a causa di un grave ritardo
nello sviluppo psicomotorio e dell’interazione sociale, è stata posta al
beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado elevato dell’AI (AGI) e di
un supplemento per cure intensive (SCI) di 8 ore.
Le prestazioni, fino alla sua
maggiore età (1° febbraio 2026), sono versate su presentazione di una
fatturazione trimestrale per le notti passate a domicilio (mentre i
pernottamenti in istituto non danno diritto al versamento degli importi; cfr.
art. 42bis cpv. 4 LAI, art. 47a LAI e art. 82 cpv. 3 OAI).
La fatturazione deve essere
effettuata dai genitori o dai genitori affilianti oppure dai rappresentanti
legali (marginale 8026 della circolare sulla grande invalidità CGI).
Con sentenza del 14 febbraio 2023
la Pretura di _______ ha dichiarato il divorzio dei genitori di _______,
omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio. L’affidamento
per cura ed educazione di _______ è stato attribuito alla madre, è stato deciso
l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, è stato disciplinato il diritto
del padre alle relazioni personali e l’obbligo del padre al versamento dei
contributi alimentari per le figlie.
L’Ufficio AI, per i periodi
duranti i quali la figlia del ricorrente ha pernottato presso di lui, ha
versato le prestazioni sia alla madre che al padre per il periodo da luglio
2023 a marzo 2024 ed ora ne chiede a lui la restituzione.
Il ricorrente, al quale è stato
riconosciuto un diritto di visita, domanda che nei periodi per i quali la
figlia pernotta presso di lui, l’assegno per grandi invalidi gli venga versato
direttamente e domanda l’annullamento della restituzione ed il riconoscimento
delle prestazioni anche da aprile 2024.
Si tratta pertanto di stabilire a
chi va versato l’AGI nel caso di un’assicurata minorenne, affidata alla madre,
che ne ha la custodia, i cui genitori hanno l’autorità parentale congiunta e
che trascorre alcune notti presso il padre.
L’UFAS nella sua presa di
posizione del 30 settembre 2024 (cfr. doc. 452), ha affermato che dal punto di
vista del diritto delle assicurazioni sociali, le prestazioni devono essere
versate interamente alla madre. L’autorità di vigilanza ha sostenuto che in
linea di principio, in caso di autorità parentale congiunta, l’AI è esonerata
dall’obbligo di versare le prestazioni non appena queste sono state interamente
versate all’uno o all’altro genitore. Tuttavia i genitori possono sottoscrivere
un accordo, firmato da entrambi, ad esempio stabilendo che un genitore riceve
una parte delle prestazioni e l’altro l’altra parte. Spetta a loro e non all’AI
concordare la ripartizione, se necessario ricorrendo al tribunale civile
attraverso una modifica dell’accordo sugli effetti accessori del divorzio. I
genitori sono debitori solidali ed il rimborso di eventuali prestazioni versate
in troppo può essere chiesto ad entrambi. I rapporti tra di loro non sono di
competenza dell’AI e non devono impedire il regolare svolgimento della
procedura amministrativa.
Il 13 marzo 2025 l’UFAS,
interpellato dal ricorrente, ha confermato che spetta ai genitori che detengono
l’autorità parentale congiunta, e non all’AI, concordare la ripartizione della
prestazione tra di loro (doc. A20). Essi possono sottoscrivere un accordo,
firmato da entrambi, stabilendo ad esempio che un genitore riceve una certa
parte della prestazione e l’altro genitore l’altra parte o se necessario devono
rivolgersi al giudice civile. L’Ufficio AI è liberato dai suoi obblighi una
volta che l’intero importo è stato versato ad uno dei due genitori (doc. A20).
L’Autorità di vigilanza ha aggiunto che “per quel che concerne il rimborso,
i genitori sono debitori congiunti. Ciò significa che il rimborso delle
prestazioni può essere richiesto a entrambi i genitori “a loro scelta”.
Idealmente, entrambi i genitori dovrebbero essere informati della decisione.
Per evitare problemi in futuro, abbiamo raccomandato all’ufficio AI di versare
direttamente a lei, Signora, le prestazioni per le notti che l’assicurata trascorre
da lei. Prima che l’ufficio AI paghi le prestazioni per le notti che
l’assicurata trascorre da suo padre, è necessario attendere una conferma
scritta e firmata da entrambi i genitori che regoli in modo vincolante il
pagamento di queste prestazioni” (doc. A20).
2.9. L’assegno per grandi invalidi ha
quale scopo di rimborsare le spese presunte legate alla grande invalidità. Sono
di conseguenza indennizzate le spese supplementari dovute al danno alla salute
(DTF 149 III 297, consid. 3.3.1). L’assegno per grandi invalidi non costituisce
un reddito sostitutivo, contrariamente alle rendite o alle indennità
giornaliere che servono a coprire le spese generali di mantenimento (DTF 149
III 297, consid. 3.3.1). La prestazione pecuniaria è versata al beneficiario
dell’AGI per un utilizzo determinato ed è attribuito per uno scopo ben preciso
(DTF 149 III 297, consid. 3.3.1). L’assegno per grandi invalidi è calcolato -
sulla base del principio della copertura astratta dei bisogni e dunque
indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute – in funzione della
gravità della grande invalidità (art. 42 cpv. 2 LAI e 37 OAI: lieve, media,
elevata). Ne risulta un indennizzo forfettario delle spese legate al danno alla
salute (DTF 149 III 297, consid. 3.3.1, con rinvio alle STF 8C_708/2018 del 26
marzo 2019, consid. 4.4 e 8C_731/2009 del 25 febbraio 2010, consid. 3.1).
Secondo l’art. 42bis LAI i minorenni hanno diritto all’AGI solo per i giorni
che non trascorrono in un istituto (cpv. 4 prima frase). È preso in
considerazione solo il bisogno accresciuto nell’aiuto e nella sorveglianza che
il minorenne con il danno alla salute necessita rispetto ad un minorenne della
stessa età e in buona salute (art. 37 cpv. 4 OAI).
Nella sua risposta, l’Ufficio AI
ha citato la sentenza del 26 novembre 2024 del Tribunale cantonale del Canton
Friborgo (procedura civile 101 2024 300/303), impugnata al Tribunale federale
(5A_2/2025). In quel caso, relativo ad una procedura di divorzio, la madre, che
aveva la custodia dei figli, riceveva l’AGI in favore del figlio disabile. Il
padre ha chiesto al Tribunale di poter ricevere dalla madre l’importo mensile
di fr. 735 dell’AGI e SCI per la sua presa a carico durante il suo diritto di
visita. La Corte cantonale ha accolto la richiesta.
Il 20 ottobre 2025 il Tribunale
federale ha emesso la sua sentenza, accogliendo parzialmente il ricorso, nella
misura della sua ricevibilità, e rinviando gli atti al Tribunale cantonale per
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Relativamente all’attribuzione di
parte dell’AGI al padre durante il suo diritto di visita decisa dal Tribunale
cantonale (cfr. consid. 5.1: “La cour cantonale a
relevé qu'il était vrai qu'en 2021, elle avait refusé de répartir dite
allocation, au motif qu'elle ne constituait pas un revenu et qu'il appartenait
en principe, en cas de garde exclusive, au parent non gardien d'assumer
l'entier du coût d'entretien de l'enfant. Toutefois, l'impotence était alors de
degré moyen et nécessitait des soins moins importants, d'une part, et
l'indemnité perçue s'élevait à 1'185 fr., soit à un montant bien inférieur aux
3'726 fr. versés actuellement, d'autre part. Il fallait aussi concéder à
l'épouse que la jurisprudence citée dans l'ordonnance de première instance ne
disait pas expressément qu'il convenait de répartir une allocation pour
impotent. Cependant, il résultait de l'ATF 149 III 297 consid. 3.3.1 et 3.3.5
qu'une telle allocation et le supplément pour soins intenses étaient destinés à
indemniser forfaitairement, non seulement les dépenses supplémentaires liées au
handicap, comme l'acquisition de meubles adaptés ou l'installation
d'équipements spéciaux au domicile, mais aussi la prise en charge personnelle
nécessaire durant le jour ou la nuit. En l'espèce, il n'était pas contesté que
F.________ avait besoin de soins continus pour tous les actes de la vie
quotidienne, ce qui représentait un investissement en temps de six à huit
heures par jour, cet investissement étant à la charge du parent qui s'occupait
de l'enfant un jour donné. Or, pendant l'exercice du droit de visite le
week-end et les vacances, soit durant des jours entiers, cette charge reposait
exclusivement sur le père, et non sur la mère. Par conséquent, c'était à juste
titre et sans violer le droit fédéral que le président avait considéré
équitable d'accorder une partie de l'allocation pour impotent et du supplément
pour soins intenses au père. Les arguments avancés par l'épouse, en lien avec
la charge qu'elle assumait vis-à-vis des autres enfants, majeurs ou mineurs,
n'étaient pas pertinents à cet égard. Quant au pourcentage octroyé au père, le
président l'avait calculé en mensualisant 72 jours complets de droit de visite
par an, ce qui représentait environ 1/5e du temps, et la mère ne critiquait pas
en soi ce calcul. Il y avait donc lieu de confirmer le montant mensuel de 735
fr. que l'épouse avait été astreinte à verser à son mari depuis le 1er octobre
2023 par prélèvement sur les indemnités perçues pour F.________.”), il Tribunale federale ha confermato quanto stabilito in prima
istanza (consid. 5.3: “En l'occurrence, la recourante ne conteste pas en
soi que les prestations AI reçues pour F.________ doivent également servir à
couvrir les dépenses liées à son handicap lorsque l'intimé exerce son droit de
visite. Au vu de ce qui précède, l'argumentation présentée n'est pas de
nature à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en
attribuant une partie de l'allocation pour impotent allouée pour F.________ à
l'intimé”).
2.10. In concreto
la custodia della figlia del ricorrente è stata attribuita alla madre, che si
prende cura di _______ e che si occupa della sua gestione quotidiana, ivi
comprese le questioni amministrative, tra le quali la fatturazione trimestrale
dell’AGI e del SCI, che vengono pagati in funzione del computo delle notti
passate a domicilio e non in caso di pernottamenti in istituto (cfr. art. 42bis
LAI). È infatti la madre ad essere destinataria di qualsiasi rendita, assegno o
altro aiuto finanziario elargito in favore della figlia minorenne, alla quale
l’Ufficio AI deve versare la prestazione in suo favore.
L’amministrazione ha versato
l’AGI e l’SCI alla madre per tutti i giorni in cui la figlia ha passato le
notti al suo domicilio o al domicilio del padre. A quest’ultimo ha inoltre
versato l’AGI quando la figlia ha pernottato presso di lui.
Di principio non vi è una norma
che obbliga l’Ufficio AI a suddividere le prestazioni in esame (AGI e SCI) tra
i genitori presso il quale il minorenne pernotta e, in assenza di accordo tra
le parti, il pagamento dell’AGI ad uno dei due genitori che detiene l’autorità
parentale congiunta del figlio minorenne, di norma, libera l’Ufficio AI da
ulteriori obblighi in merito al pagamento della prestazione (cfr. l’art. 304
cpv. 2 CC secondo cui se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità
parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca
con il consenso dell’altro).
Infatti, l’art. 20 LPGA, che va
interpretato letteralmente (DTF 146 V 265, consid. 3) e che si applica anche
all’assegno per grandi invalidi (cfr. art. 15 LPGA e Reichmuth Marco, op. cit,
n. 13 ad art. 20), precisa che le prestazioni possono essere versate a un terzo
che ha un obbligo legale o morale se il beneficiario non le utilizza per il
proprio mantenimento o non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se
egli stesso dipende dall’assistenza pubblica o privata per uno dei motivi
appena descritti (cfr. anche l’art. 78 cpv. 6 OAVS).
Nel caso di specie il padre non
sostiene che il beneficiario delle prestazioni (ossia: la figlia) dipende
dall’assistenza pubblica o privata perché non utilizza le prestazioni
pecuniarie per il proprio mantenimento o non è in grado di utilizzarle a questo
scopo.
Non emerge infatti che un
eventuale utilizzo delle prestazioni contrario al suo scopo abbia portato
l’interessata a chiedere l’aiuto sociale (su questo punto cfr. anche
Moser-Szeless in: loi sur la partie générale des assurances sociales,
Commentaire Romand, 2a edizione, 2025, n. 18 ad art. 20: “Il faut que
l’utilisation non conforme au but ait conduit l’ayant droit ou les personnes
dont il a la charge à requérir l’aide sociale (<< de ce fait >>). Il ne suffit pas que la personne concernée soit soutenue par un
organisme d’assistance pour autoriser le versement à celui-ci; encore faut-il
qu’elle ait effectivement utilisé les prestations de l’assurance sociale à
d’autres fins que pour l’entretien”).
In
assenza di una norma che impone all’amministrazione di versare la prestazione
all’altro genitore, senza un accordo scritto, solo un intervento del giudice
civile può obbligare l’Ufficio AI a modificare la ripartizione del versamento
dell’importo dell’AGI e del SCI (sul tema cfr. DTF 151 V 137 e STF 5A_2/2025
del 20 ottobre 2025), trattandosi di un aspetto legato agli effetti accessori
del divorzio e allo svolgimento del diritto di visita.
In concreto né la sentenza di
divorzio né la convenzione sugli effetti accessori del divorzio regolano in
maniera diversa il versamento delle prestazioni ed i genitori non hanno
sottoscritto alcun accordo in merito alla ripartizione delle prestazioni nel
caso in cui la figlia minorenne dorme presso il genitore non affidatario.
Il versamento dell’AGI e del SCI
alla madre per tutto il periodo rivendicato dal padre è quindi corretto dal
punto di vista delle assicurazioni sociali e libera l’Ufficio AI dal versamento
delle prestazioni anche al padre. Un’eventuale rivendicazione delle prestazioni
per le notti trascorse presso il padre concerne il rapporto tra i due ex
coniugi e deve semmai essere fatto valere in sede civile.
L’Ufficio AI ha del resto
evidenziato come in altre casistiche analoghe in assenza di disposizioni
espresse contenute nella sentenza di divorzio e nella convenzione sugli effetti
accessori del divorzio, è il genitore affidatario che fattura e riceve la prestazione
per i figli beneficiari dell’AGI e del SCI. In caso di affidamento congiunto
(custodia alternata), spetta ai genitori concludere un accordo circa la
ripartizione dell’AGI e del SCI.
La citata DTF 149 III 297 non
impone una soluzione differente.
In quel caso si trattava di una
controversia sorta nell’ambito del diritto di famiglia in relazione agli
effetti accessori del divorzio ed al contributo di mantenimento per i figli e
relativa alle conseguenze dell’assegno per grandi invalidi sul contributo di
mantenimento.
Il Tribunale federale ha
stabilito, al consid. 3.3 che l’assegno per grandi invalidi del figlio
minorenne non deve essere dedotto dal contributo per la sua cura stabilito
nell’ambito del contributo di mantenimento.
Dopo aver ripreso la definizione
dell’assegno per grandi invalidi, l’Alta Corte ha esaminato la prassi in vigore
prima e dopo la modifica del 1° gennaio 2017 del nuovo diritto sul mantenimento
dei figli. Il TF al consid. 3.3.2 ha affermato che l’AGI non era considerato
nel calcolo del contributo di mantenimento del figlio, poiché si tratta di una
prestazione versata per finanziare l’aiuto di cui il suo beneficiario necessita
per compiere gli atti ordinari della vita. L’assegno per grandi invalidi non doveva
di conseguenza neppure essere aggiunto al reddito del genitore affidatario. Al
consid. 3.3.5 il Tribunale federale ha confermato la prassi di non presa in
considerazione dell’AGI nel calcolo del mantenimento del figlio. Poiché le
spese del figlio dovute all’invalidità sono presenti sull’arco dell’intera
giornata e della notte e non solo durante le ore lavorative, l’AGI non va
dedotto dal contributo di accudimento.
La DTF 149 III 297 evidenzia che
l’assegno per grandi invalidi è una prestazione versata al suo beneficiario,
affidato alla madre e che non vi sono ragioni per attribuire una quota al
padre.
La sentenza federale non modifica
la soluzione adottata dall’Ufficio AI, ritenuto come la sentenza di divorzio e
la convenzione sugli effetti accessori del divorzio non determinano un
differente assetto del versamento delle prestazioni.
Alla luce di quanto sopra esposto
a giusta ragione l’Ufficio AI ha deciso di continuare a versare le prestazioni
dell’AGI e del SCI, fino al raggiungimento della maggiore età di _______ alla
madre ed ha dichiarato di non essere competente per decidere in merito al
riconoscimento di parte delle prestazioni al padre.
Resta da esaminare se il
ricorrente deve versare l’importo di fr. 6'117 come stabilito con la decisione
impugnata.
2.11. Secondo l’art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
Per l’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA
sono tenuti a restituzione il beneficiario della prestazione indebitamente
concessa o i suoi eredi.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA (Ordinanza
della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) prevede che
l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale
federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla
riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.
consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione
non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state
decise e versate (cfr. consid. 4.2).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid.
3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b;
cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno
2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la
restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_684/2023 del 20
giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid.
2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF
143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;
DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.
3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno
2011 consid. 4).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi
fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già
erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti
con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale
circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V
245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato
prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
Inoltre, l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022
del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF
8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre
2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid.
3.3).
Questi principi si applicano
anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione
formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura
semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021
consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid.
3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF
8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF
140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),
tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non
giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid.
2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).
Per motivi legati alla
sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento
che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni
di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”;
STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
L’amministrazione non può
procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un
esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022,
consid. 3.3).
In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17
agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid.
5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF
138 V 324).
2.12. Preliminarmente, come ammesso
dall’Ufficio AI in sede di risposta, l’importo chiesto in restituzione deve
essere ridotto da fr. 6'117 a fr. 6'027. L’amministrazione ha infatti versato
all’insorgente fr. 3'234 (e non 3'324) per il periodo da luglio a settembre
2023, fr. 1'617 per il periodo da ottobre a dicembre 2023 e fr. 1'176 per il
periodo da gennaio a marzo 2024.
Per quanto concerne la
restituzione, l’Ufficio AI afferma che al momento dei versamenti delle
prestazioni non ha verificato l’aspetto di chi potesse fatturare e ricevere gli
importi dovuti alla figlia _______, dando seguito alle fatture di entrambi i
genitori e accorgendosi solo in un secondo tempo del duplice pagamento eseguito
per le medesime notti.
Questa
Corte ritiene, dunque, che nella presente fattispecie sia dato l’adempimento
dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA (“revisione e riconsiderazione”) che sottende
l’obbligo di restituzione.
La Cassa ha infatti versato, nel periodo da luglio 2023 a marzo 2024,
tramite decisioni informali (cfr. su questo aspetto la STFA in italiano
C_217/02 del 15 luglio 2003), ad entrambi i genitori l’importo dell’AGI per le
notti passate da _______ presso il padre.
Così facendo ha
proceduto ad un doppio pagamento della medesima prestazione.
L’errore è
manifesto e porta su elementi oggettivi, ritenuto che l’importo avrebbe dovuto
essere versato solo ad uno dei due genitori.
Accertato che le
decisioni informali con cui l’UAI ha versato anche al padre le prestazioni cui
ha diritto _______ sono senza dubbio errate e che alla luce degli importi
versati (complessivamente fr. 6’027), la loro correzione ha un’importanza
rilevante, essa dovevano essere riesaminate.
Qualora
l’amministrazione sia venuta a conoscenza in un secondo tempo del doppio
versamento, si sarebbe confrontati con una revisione, in quanto il fatto nuovo
conduce ad una conclusione differente rispetto alle decisioni informali
iniziali (cfr. STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023, consid. 2.10).
Non va del resto dimenticato che
di norma prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente
dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti ristabilire l’ordine legale (cfr.
sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122
V 134).
Ne segue che a
giusta ragione l’amministrazione ha proceduto con il riesame, rispettivamente
la revisione delle decisioni informali di pagamento delle prestazioni ed ha
chiesto la restituzione dell’importo indebitamente percepito.
Per quanto concerne il condono, a
questo stadio della procedura non è rilevante sapere se l'interessato era in
buona fede oppure no quando ha ricevuto le prestazioni e se la restituzione
costituisce un onere troppo grave (cfr. STCA 42.2023.34 del 15 gennaio 2024,
consid. 2.9). La questione della buona fede e dell’onere gravoso è infatti
oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF
8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022
consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF
8C_294/2018 del 28
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF
122 V 134 consid. 2e), nella misura in cui l’insorgente lo chiederà nei modi e
nei tempi previsti dalla legge (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA per il quale il
condono, se dati i presupposti, è concesso su domanda scritta. La domanda,
motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro
30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato).
2.13. Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto unicamente nella limitata
misura in cui l’importo soggetto a restituzione va diminuito da fr. 6'117 a fr.
6'027.
Per il resto
il ricorso va respinto.
2.14. Il ricorrente, oltre
all’incarto AI, prodotto con la risposta di causa, ha richiamato gli incarti
della Pretura relativi alle due procedure che lo concernono nell’ambito del
diritto di famiglia.
Questo TCA rinuncia
all’assunzione delle prove richieste poiché non modificano l’esito della
procedura. Il risultato delle vertenze civili non è contestato e i rispettivi
incarti non apporterebbero elementi di novità determinanti per la vertenza in
esame.
Conformemente,
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025
consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF
9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre
2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF
8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b;
122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.15. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso,
le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI nella
misura di fr. 50 e del ricorrente nella misura di fr. 450.
Quest’ultimo ha tuttavia
chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito
patrocinio, relativa alla parte per la quale l’insorgente è molto parzialmente vincente
in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013
consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9
aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019
consid. 2.9.).
Per la parte del ricorso in
cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di principio essere posto al
beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative
condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
2.16. Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della
relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Come precisato dalla STF I 134/06 del 7
maggio 2007 al considerando 5.3, una parte si trova nel bisogno qualora non
possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo
mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 225 consid.
2.5.1).
Sono determinanti le
circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di
assistenza giudiziaria, rispettivamente di gratuito patrocinio (DTF 108 V 265 consid.
4). Il limite per ammettere lo stato
di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria e il
gratuito patrocinio si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli
effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso)
applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25%.
Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono
essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a
uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per
il processo a detrimento di altri obblighi urgenti. Per ammettere il bisogno ai
fini processuali è sufficiente che l'istante non disponga di mezzi superiori a
quelli necessari per fare fronte al mantenimento normale della famiglia.
Nell'ambito di questo esame non è da considerare unicamente la situazione dei suoi
redditi, bensì globalmente l'intera situazione finanziaria e patrimoniale.
2.17. Nella
fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente, nato nel
1971, divorziato, con tre figlie, nate nel 2008 e 2015 (due gemelle), addetto
alle pulizie, può contare su un salario netto, comprensivo degli assegni per le
figlie, di fr. 4'642.45, per tredici mensilità, pari a fr. 4'975.57 al
mese ({4’642.45 x 12 + [4'642.45 – 645 (assegni per le figlie)]} : 12).
Per quanto riguarda il calcolo
del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per
la persona che vive da sola di fr. 1’200.-, che, con un supplemento del 25%,
raggiunge i fr. 1’500.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo in vigore dal 1° settembre 2009).
Sulla
scorta di quanto è stato documentato, il ricorrente fa poi valere il canone
di locazione di fr. 1’160.-- al mese, il conguaglio delle spese accessorie pari
a fr. 28.50 al mese (fr. 342.05 : 12), gli alimenti per le figlie di fr. 1'975
al mese, la Cassa malati di fr. 278.75 al mese, la RC privata di fr. 22.4 al
mese (fr. 268.80 : 12), la RC auto di fr. 90.85 al mese (fr. 1'090.30 : 12) e
l’imposta di circolazione di fr. 23.16 al mese (278 : 12).
Senza
che sia necessario stabilire se tutte le spese da lui fatte valere siano da
prendere in considerazione, va evidenziato come a fronte di entrate per fr. 4'975.57,
già solo deducendo i fr. 1'500 di importo base mensile, i fr. 1'975 degli
alimenti per le figlie, i fr. 1'160 per le spese di locazione, i fr. 28.50 per
le spese accessorie e i fr. 278.75 per la cassa malati, si giunge ad
un’eccedenza di soli fr. 33.32 al mese ancora prima di prendere in
considerazione le spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro dal suo
domicilio a _______ alla _______ a _______.
L’indigenza
va pertanto riconosciuta (cfr. STF 8C_310/2016 = SVR 2017 IV n. 36 pag. 109
dove un’eccedenza di fr. 118.35 al mese, considerato l’insieme delle
circostanze, non è stato considerato sufficiente per negare l’indigenza; cfr.
anche STF 8C_413/2021 del 29 settembre 2021 dove invece un’eccedenza mensile di
fr. 325 al mese per una coppia è stata considerata sufficiente).
Visto
che il ricorso non appariva fin dall’inizio privo di esito favorevole e che
l’intervento di un avvocato era necessario, anche le altre due condizioni poste
da legge e giurisprudenza sono adempiute.
L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del
23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174;
DTF 124 V 301, consid. 6;
cfr. anche art. 6 cpv. 1 Lag).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, é parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che l’importo da restituire ammonta
a fr. 6'027.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura
in cui non è priva di oggetto, è accolta.
§ Di
conseguenza RI1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA1.
3. Le spese,
per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente nella misura di fr.
450.- e dell’UAI nella misura di fr. 50.
In seguito alla
concessione dell'assistenza giudiziaria le spese dovute dal ricorrente sono per
il momento assunte dallo Stato.
L’Ufficio AI
verserà al ricorrente fr. 100 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti