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Decisione

32.2025.68

Discussa la questione di sapere a chi va versato l'assegno per grandi invalidi per minorenni nel caso di un'assicurata affidata alla madre che ne ha la custodia i cui genitori hanno l'autorità parentale congiunta e che trascorre alcune notti presso il padre

2 marzo 2026Italiano80 min

senso che gli importi pagati alla madre per le notti trascorse dalla figlia _______

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.68

cs

Lugano

2 marzo 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2025 di

RI1, _______

rappr. da: avv.

RA1, _______

contro

la decisione del 20 giugno 2025

emanata da

Ufficio

assicurazione invalidità,

6501

Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. _______, nata nel 2008, a causa di

un grave ritardo dello sviluppo psicomotorio e dell’interazione sociale, è

stata posta al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado elevato

dell’AI (AGI) e di un supplemento per cure intensive (SCI) di 8 ore. Le prestazioni

sono versate su presentazione di una fatturazione trimestrale per le notti

passate a domicilio (mentre i pernottamenti in istituto non danno diritto al

versamento degli importi).

1.2. Con sentenza del 4 marzo 2020 della

Pretura di _______ i genitori di _______ sono stati autorizzati a vivere

separati e l’affidamento per la cura e l’educazione delle 3 figlie, inclusa _______,

è stato attribuito alla madre.

Le relazioni personali del padre

con la figlia sono state disciplinate in due domeniche al mese e due settimane

di vacanze all’anno.

1.3. Con sentenza del 14 febbraio 2023

la Pretura di _______ ha dichiarato il divorzio dei genitori di _______,

omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio. L’affidamento

per cura ed educazione di _______ è stato attribuito alla madre, è stato deciso

l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, è stato disciplinato il diritto

del padre alle relazioni personali (_______ può stare con il padre durante

l’anno scolastico un weekend al mese, da venerdì sera a domenica sera; durante

le vacanze scolastiche un weekend ogni 15 giorni, da venerdì sera a domenica

sera; durante le vacanze una settimana con tutte e tre le figlie e una

settimana con _______) e l’obbligo del padre al versamento dei contributi

alimentari per le figlie.

1.4. Il 16 febbraio 2023 il padre, RI1 _______,

ha trasmesso la sentenza di divorzio all’Ufficio AI ed ha chiesto il versamento

dell’assegno per grandi invalidi e del supplemento per le cure intensive per le

notti trascorse dalla figlia presso il suo domicilio, presentando fatture

trimestrali per l’anno 2022, relative a luglio-settembre e ottobre-dicembre

(doc. A5-A6). Il 17 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha informato il padre che le

fatture erano già state rimborsate alla madre e che per il futuro andavano

indicate le notti trascorse da un genitore e dall’altro separatamente tramite

formulari (doc. A7).

1.5. Il 29 marzo 2023, l’avv. _______,

in rappresentanza della madre, ha avvertito l’Ufficio AI del divorzio,

trasmettendo copia della sentenza e sottolineando che le figlie erano

domiciliate ed affidate per cura ed educazione alla madre, che quest’ultima, in

quanto genitore affidatario, era la destinataria delle prestazioni quali

rendita, assegno o altro aiuto finanziario elargito a favore delle minori. La

madre ha continuato a presentare le fatturazioni trimestrali per tutte le notti

passate da _______ a casa, incluse quelle passate dal padre.

1.6. In seguito, entrambi i genitori

hanno presentato trimestralmente le fatture per l’assegno per grandi invalidi e

per il supplemento per cure intensive, il padre per le notti passate da _______

presso il suo domicilio e la madre per tutte le notti passate dalla figlia a

casa, inclusi i pernottamenti presso il padre.

L’Ufficio AI ha versato le

prestazioni per _______ fatturate dalla madre, da luglio 2023 a marzo 2024 ed

ha dato seguito alla richiesta di rimborso delle fatture trimestrali presentate

dal padre, nella seguente misura:

fr. 3'234 per 22 notti da luglio

a settembre 2023;

fr. 1'617 per 11 notti da ottobre

a dicembre 2023;

fr. 1'176 per 8 notti da gennaio

a marzo 2024.

1.7. Dopo aver rilevato che la madre ha

fatturato tutte le notti passate da _______ al domicilio (di lei o del padre),

mentre il padre ha fatturato quelle relative al diritto di visita, il 17 aprile

2024 ed il 5 giugno 2024 l’Ufficio AI ha chiesto chiarimenti ai genitori.

1.8. Accertato che tra i genitori non

era possibile trovare un accordo e richiesto un parere all’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS), il 25 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha

informato i genitori di non avere la competenza per decidere in merito alla

ripartizione delle prestazioni dell’AI dovute alla loro figlia. Compito

dell’UAI è il versamento dell’intero importo a favore dell’assicurata

(domiciliata presso la madre, genitore affidatario) e in assenza di un accordo

sottoscritto tra i genitori in merito alla modalità di ripartizione, gli stessi

avrebbero dovuto ricorrere al giudice civile per la modifica dell’accordo di

divorzio e degli effetti accessori del divorzio. L’amministrazione ha inoltre

affermato di aver versato delle prestazioni in troppo che sarebbero state

richieste in restituzione, indicando una suddivisione dell’importo da

rimborsare tra i genitori, debitori solidali.

1.9. Dopo che il padre ha chiesto

l’emanazione di una decisione formale, trasmettendo le fatture per i trimestri

successivi, con progetto di decisione del 6 marzo 2025, confermato dalla

decisione del 20 giugno 2025, l’Ufficio AI ha stabilito che continuerà a versare

le prestazioni dovute dell’assegno per grandi invalidi e il supplemento per

cure intensive in favore di _______ alla madre, su presentazione della

fatturazione trimestrale. L’ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta

del padre di riconoscergli il versamento delle prestazioni dell’assegno per

grandi invalidi e del supplemento per cure intensive “per le notti passate

da _______ presso la sua dimora e invita il richiedente a formulare la

richiesta dinanzi alle autorità competenti (giudice civile)”. Infine ha

stabilito che l’importo indebitamente versato per le prestazioni dell’assegno

per grandi invalidi e del supplemento per cure intensive dall’UAI di

complessivi fr. 6'117 è chiesto in restituzione al padre.

L’amministrazione ha in

particolare affermato:

" (…) Osservato

che la madre gestisce tutte le prestazioni dell’AI (tra cui anche il contributo

di assistenza), che sa quando la figlia pernotta in istituto, che dalla

separazione ha l’affidamento della figlia per le cure ed educazione ed è sempre

stata lei a presentare le fatturazioni dell’AGI e SCI, che la sentenza della

Pretura non dispone una regolamentazione diversa sulla gestione delle

prestazioni dell’AI percepite da _______, considerata l’assenza di un accordo

sottoscritto da entrambi i genitori riguardante la fattispecie, l’Ufficio AI

continuerà a versare gli importi dovuti per _______ alla madre su presentazione

della fatturazione trimestrale.

Sono salve disposizioni diverse future

imposte dal giudice civile o da altra autorità competente alle quali l’Ufficio

AI dovrà dare seguito.

L’ufficio AI è liberato dai suoi obblighi

con il pagamento dell’intero importo della prestazione effettuato a favore di _______

tramite la madre, titolare dell’autorità parentale e dell’affidamento della

figlia.

2.2. In applicazione dell’art. 35 cpv. 3

LPGA l’assicuratore che si reputa incompetente prende una decisione di non

entrata nel merito qualora una parte ne affermi la competenza.

L’Ufficio AI non può entrare nel merito

della richiesta formulata dal signor RI1 di riconoscergli le notti trascorse

dalla figlia presso la sua dimora e di versargli il conseguente importo

dell’AGI e SCI come da fatturazione prodotta, dovendo essere il giudice civile

a chinarsi sulla questione nell’ambito delle sue competenze in merito agli

effetti accessori al divorzio.

Qualora una decisione del giudice civile

determinasse una diversa suddivisione del versamento per le prestazioni dovute,

l’Ufficio AI darà seguito al nuovo assetto stabilito.

(…).

Nello specifico l’Ufficio AI ha versato le

prestazioni dell’AGI e SCI per le notti indicate al punto 1.4 sia alla madre,

che ha indicato nelle fatturazioni tutte le notti passate a domicilio di

_______ incluse quelle trascorse dal padre, sia al padre per i pernottamenti

fatturati, già inclusi nelle fatturazioni della madre.

Al momento dei versamenti eseguiti

l’Ufficio AI non ha verificato l’aspetto di chi potesse fatturare e ricevere

gli importi versati a favore di _______, dando seguito alle fatture di entrambi

Fatti

i genitori e accorgendosi solo in un secondo tempo del duplice pagamento

eseguito per le medesime notti.

Ritenuta la valutazione resa in merito alla

fatturazione e al versamento dell’AGI e SCI a favore di _______ per il tramite

della madre, ritenuto che il padre ha erroneamente ricevuto un importo non

dovuto in assenza di diversa disposizione del giudice civile o accordo tra le

parti sottoscritto da entrambi i genitori, lo scrivente Ufficio AI chiede il

rimborso dell’intera somma versata indebitamente di fr. 6'117.- al signor RI1.”

(doc. A1)

1.10. RI1 _______, rappresentato dall’avv.

RA1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone la riforma nel

senso che gli importi pagati alla madre per le notti trascorse dalla figlia _______

in famiglia a casa del padre sono richieste in restituzione solo alla madre.

In via subordinata, il ricorrente

chiede il condono della restituzione.

Egli domanda inoltre la conferma

del diritto per ogni genitore di chiedere le prestazioni AGI e SCI in modo

autonomo, compilando i rispettivi formulari e fornendo indicazioni esatte sul

pernottamento della figlia _______. È confermato il diritto del padre a

ricevere le prestazioni non ancora ricevute nel 2023 del 1° e 2° trimestre per

totali 1'764, dell’anno 2024 dal 2° al 4° trimestre per totali fr. 4'998 e per

l’anno 2025 per il 1° e 2° trimestre per totali fr. 2'719.60.

Contestualmente chiede di essere

posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Nel merito il ricorrente,

riassunta la fattispecie, ha contestato la decisione impugnata sia per quanto

concerne il principio della restituzione che per l’importo, semmai, da

restituire (fr. 6'027 in luogo di fr. 6'117). Egli cita la DTF 149 III 297, che

secondo l’UAI non modifica l’esito della procedura, e sostiene che secondo la

giurisprudenza federale i contributi vanno versati al genitore che si occupa

personalmente del figlio disabile e sono destinati alle spese supplementari che

la disabilità comporta sia al mattino che la sera, la notte, il fine settimana

le vacanze, eccetera così che il genitore che se ne occupa può farsi aiutare da

terzi. Nel suo primo scritto del 16 febbraio 2023 l’interessato aveva proprio

descritto la realtà di questa situazione. Del resto anche gli scritti iniziali

dell’UAI, i pagamenti successivi e l’informazione inizialmente data dall’UFAS

indicano che anche per l’Ufficio AI queste prestazioni erano di spettanza del

genitore che aveva trascorso la notte con la figlia. Quando _______ si trova

con il padre, è quest’ultimo che si occupa solo e personalmente di tutte le sue

necessità. Con le prestazioni AGI e SCI anche il padre potrebbe pagare

prestazioni di terzi. Se la figlia trascorre la notte dal padre, solo

quest’ultimo deve aver diritto alle prestazioni, poiché la madre non se ne

occupa. Il padre ha sempre compilato correttamente i formulari indicando solo

le notti che la figlia ha trascorso con lui. Se la madre ha indicato le notti

che la figlia ha trascorso con il padre come notti trascorse con lei, ha dato

informazioni errate di rilevanza penale, potendo indicare solo le notti da lei

trascorse personalmente con la figlia. Non si tratta di chi ha la cura della

figlia decisa dal Giudice civile del divorzio ma si tratta di determinare chi

si occupa personalmente della cura della figlia. Esigere che i genitori si

accordino per iscritto e con firma di entrambi stabilendo che un genitore

riceverà una certa parte delle prestazioni e l’altro un’altra parte, come

richiesto dall’AI con scritto del 24 ottobre 2024 è una pura formalità fine a

sé stessa e anche pleonastica, così come esigere che il giudice civile

modifichi l’accordo, rispettivamente la decisione di divorzio. Il giudice

civile ha già deciso in merito agli effetti accessori del divorzio. A tal

proposito un giudice civile è stato interpellato informalmente e ha confermato

che un giudice civile non può supervisionare l’applicazione e l’esecuzione di

un diritto sociale che compete al diritto delle assicurazioni sociali. L’attuazione

ed il controllo dei disposti legali qui applicabili compete all’Ufficio AI e

non al giudice civile.

Le incongruenze riscontrate

dall’Ufficio AI non sono imputabili al padre, che ha sempre ossequiato le

indicazioni ricevute dall’amministrazione. Se sono mancati i controlli

all’interno dell’Ufficio AI e se la madre ha compilato in modo non esatto i

fatti richiesti nei formulari crociando come sue le notti trascorse con il

padre, le conseguenze non sono imputabili al padre, ma solo alla madre che ha

dato informazioni inesatte.

L’insorgente evidenzia di aver

anch’essa interpellato l’UFAS e di aver ricevuto una risposta che contrasta con

la decisione impugnata (doc. 20), “in quanto ci ha indicato che ha

consigliato all’ufficio AI di pagare le prestazioni alla madre per le notti

trascorse dalla figlia _______ con la madre e per le prestazioni delle

notti trascorse dalla figlia _______ col padre di attendere una conferma

scritta e firmata da entrambi i genitori che regoli in modo vincolante il

pagamento di queste prestazioni oppure di rivolgersi al Giudice Civile per una

sua regolamentazione. L’UFAS non ha detto di pagare le prestazioni per il padre

alla madre”. Anzi, secondo il ricorrente ammette e riconosce che vi sono

prestazioni che spettano al padre, ciò che contrasta con il principio formulato

dall’Ufficio AI nello scritto 25/29.10.2024 di poter versare all’uno o

all’altro l’intera prestazione.

Circa la conferma scritta

congiunta di entrambi i genitori, il ricorrente evidenzia che la madre non ha

mai voluto sottoscrivere nulla, perché non ha alcun interesse a raggiungere un

accordo. Se ogni genitore riempie correttamente i formulari trimestrali, li

firma e li invia, è di fatto una conferma scritta, formalmente non in forma

congiunta, ma di fatto per il suo contenuto, congiunta. D’altronde non vi sono

altre modalità per la compilazione dei formulari, che ogni genitore deve

riempire per le notti che la figlia trascorre con il genitore.

La ricorrente richiama

tutto l’incarto AI e gli incarti della Pretura.

1.11. Con risposta dell’11 settembre 2025

l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso riprendendo in gran parte le

motivazioni della decisione impugnata (doc. V). L’amministrazione ribadisce che

non vi è una diversa modalità di versamento delle prestazioni stabilita nella

sentenza di divorzio, né in ulteriori accordi. Inoltre non vi sono disposizione

legali dell’AI per le quali vi è un obbligo di disporre il pagamento della

prestazione dell’AGI e dell’SCI alla persona presso la quale avviene il

pernottamento. Le figlie sono domiciliate ed affidate alla madre e quest’ultima

in qualità di genitore affidatario è la destinataria di qualsiasi rendita,

assegno o altro aiuto finanziario elargito dal Cantone nei confronti delle

minori. La figlia ha diritto all’AGI e SCI e l’UAI adempie l’obbligo di

versamento della prestazione in favore della minorenne. Vige una controversia

di natura economica sollevata dal padre concernente la suddivisione dell’AGI e

SCI tra i genitori e l’UAI non è competente per dirimere la questione (la

prestazione dell’AGI e SCI corrisponde all’importo forfettario giornaliero,

indipendente da costi effettivi avuti).

Il sistema di fatturazione

dell’AGI attuale (fatturazione trimestrale con pagamento delle notti passate a

casa) terminerà con il raggiungimento della maggiore età di _______ il 1°

febbraio 2026. A partire dalla maggiore età decade il diritto al SCI

(prestazione dovuta unicamente ad assicurati minorenni) e l’importo dell’AGI

sarà versato mensilmente (entro i primi 20 giorni del mese) tramite la Cassa

competente.

L’Ufficio AI evidenzia di essere

regolarmente confrontato con tali casistiche. Laddove vige l’autorità parentale

congiunta e la custodia è affidata ad un genitore, mentre l’altro dispone del

diritto di visita, in assenza di disposizioni espresse riprese nella

convenzione sugli effetti accessori del divorzio o nella sentenza del Tribunale

competente, è il genitore affidatario che fattura e riceve la prestazione per

figli beneficiari di AGI e SCI. Non vi sono controversie per tali casistiche.

Vi sono anche casi di genitori

con affidamento congiunto (custodia alternata), che si suddividono equamente

l’AGI ed ogni genitore fattura la propria parte. Tale aspetto è ripreso nella

sentenza di divorzio e nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio e

l’Ufficio AI dà seguito alle pretese dei singoli genitori in merito all’AGI

dovuto per i figli a seguito della pronuncia resa dal giudice civile.

L’Ufficio AI evidenzia che la

questione della ripartizione dell’AGI di figli minorenni tra genitori

divorziati è stata sollevata in ambito civile dinanzi al Tribunale cantonale

del Canton Friborgo nella procedura civile 101 2024 300/303 del 26 novembre 2024,

oggetto di ricorso al TF (5A_2/2025), tuttora pendente. Si tratta di una causa

di divorzio in cui i genitori detengono l’autorità parentale congiunta e la

madre che ha la custodia dei figli percepisce l’AGI per il figlio con

disabilità. Il padre ha chiesto di ottenere dalla madre l’importo mensile di

fr. 735 dell’AGI versato per il figlio per la sua presa a carico durante il

diritto di visita. La richiesta è stata accolta dal tribunale e conferma che si

tratta di una situazione da risolvere in ambito civile. L’Ufficio AI è

incompetente in materia di regolamentazione del pagamento tra i genitori

dell’AGI e del SCI, pertanto non è entrato nel merito della richiesta. A

sostegno di quanto sopra vi è il parere dell’UFAS del 30 settembre 2024.

L’ordine di restituzione è

conseguente al doppio importo versato per l’AGI e per il SCI. In merito alla

censura riguardante l’importo, dopo verifica, l’amministrazione la rettifica in

fr. 6'027 poiché per il periodo luglio-settembre 2023 è stato versato un

importo di fr. 3'234 e non di fr. 3'324.

La domanda di condono verrà

valutata al momento della crescita in giudicato della decisione di

restituzione.

1.12. In data 2 ottobre 2025 il ricorrente

ha trasmesso una richiesta di pagamento dell’Ufficio _______ di fr. 1'617 del

28 agosto 2025/22 settembre 2025, dove figura anche il formulario compilato

dalla madre per il 4° trimestre 2023 ove tutte le notti trascorse con il padre,

comprese le vacanze, sono crociate come se la figlia le avesse trascorse con

lei, in contrasto con l’esatta indicazione del formulario che recita: “In

ogni caso è determinante il luogo dove viene trascorsa la notte (…)” (doc.

VIII).

1.13. Con scritto del 16 ottobre 2025

l’Ufficio AI ha affermato che l’Ufficio _______, dopo un controllo interno, ha

verificato esservi stata una situazione di doppio pagamento dell’assegno per

grandi invalidi versato a favore della figlia ed ha chiesto al ricorrente il

rimborso di fr. 1'617. Siccome l’Ufficio AI ha già chiesto il rimborso al

ricorrente, l’Ufficio _______ è stato avvisato e alla sua richiesta non deve

essere dato seguito. L’amministrazione ribadisce che le notti trascorse dalla

figlia presso il padre non determinano il versamento delle notti a quest’ultimo

(doc. X).

1.14. Il 22 gennaio 2026 il ricorrente ha

prodotto l’esito, negativo, della richiesta di rimborso delle fatture per AGI e

SCI del 3° e 4° trimestre 2025. Egli aggiunge che durante il mese di agosto

2025 il padre si è occupato della figlia per 10 giorni consecutivi e tutti i

contributi sono stati erogati alla madre. Inoltre dal 14 luglio al 25 luglio

2025 _______ ha partecipato alla colonia integrata “_______” nel Canton _______

ed il padre vuole sapere se gli 11 pernottamenti sono stati percepiti dalla

madre o dalla colonia (doc. XII).

1.15. Con osservazioni del 6 febbraio 2026

(doc. XIV), trasmesse al ricorrente per conoscenza l’11 febbraio 2026 (doc.

XV), l’Ufficio AI ha ribadito la sua posizione. In merito al soggiorno presso

la colonia estiva, l’amministrazione ha confermato che la madre ha dedotto dal

computo delle 92 notti totali del trimestre luglio settembre le 11 notti

trascorse fuori cantone. Il suo procedere è stato corretto.

Infine l’Ufficio AI, considerato

che _______ ha compiuto 18 anni il 1° febbraio 2026 e che è priva di

discernimento ha chiesto ai legali dei genitori di informare l’amministrazione

circa la persona che la rappresenta attualmente (doc. XIV).

1.16. Con scritto datato 20 gennaio 2026 e

ricevuto dal TCA il 23 febbraio 2026, il ricorrente afferma che secondo la

corrispondenza intercorsa in seguito all’invio della fattura per assegno per

grandi invalidi e supplemento per cure intensive del terzo trimestre 2025 della

madre di _______, risulta che quest’ultima dal 12 al 14 settembre 2025 (due

notti) ha frequentato il fine settimana con il gruppo ______. La “madre ha

calcolato queste notti come trascorse a casa in famiglia, attestando cosa non

vera” (doc. XVI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se il ricorrente ha diritto al versamento dell’assegno per

grandi invalidi quando sua figlia minorenne pernotta presso di lui e, in caso

di risposta negativa, se deve restituire gli importi a lui versati da luglio

2023 a marzo 2024.

2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la

decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7

aprile 2022 consid. 4.3.; STF

8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26

maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;

DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Con

la decisione impugnata l’Ufficio AI ha stabilito che continuerà a versare le

prestazioni dovute (AGI e SCI) in favore della figlia alla madre su

presentazione di una fatturazione trimestrale, che l’Ufficio AI non entra nel

merito della richiesta del padre di riconoscergli il versamento dell’AGI e del

SCI per le notti passate dalla figlia presso il suo domicilio e che l’importo

versatogli dal mese di luglio 2023 e marzo 2024 di fr. 6'117 viene chiesto in

restituzione all’insorgente.

Nella misura in cui il ricorrente

con lo scritto del 20 gennaio (recte: febbraio) 2026 fa valere che la madre

avrebbe calcolato due notti dal 12 al 14 settembre 2025 come se trascorse in

famiglia mentre la figlia avrebbe passato un fine settimana con un gruppo di _______

(cfr. doc. XVI), la questione esula dalla decisione impugnata.

Un’eventuale fatturazione errata

da parte della madre deve semmai essere parte di un’altra procedura.

Anche perché di principio è la

data della decisione impugnata (in concreto il 20 giugno 2025 [cfr. data della

busta di intimazione]) che delimita il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409

consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del

4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5

agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina,

pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Per cui le fatturazioni della

madre per i periodi successivi al 20 giugno 2025, di principio, non fanno parte

della presente procedura.

Su questo punto il ricorso si

rivela irricevibile.

nel merito

2.3. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI

(DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un

danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna

l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come

sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari

rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta

a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un

terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;

DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF

125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

-

vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario,

se questo non ha scopi di cura o terapia);

-

alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);

-

mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo

in purè, alimentarsi tramite sonda);

-

igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);

-

espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la

pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);

-

spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con

l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il

comportamento normale all'interno della società così come richiesto

dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.4. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve

(art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre

unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido

soltanto se ha diritto almeno a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di

essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art.

42bis cpv. 5.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI (sul tema cfr. STF 9C_560/2023

dell’8 novembre 2023, consid. 6.3.3.1), esiste un bisogno di accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI

quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un

danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per il cpv. 3, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non

rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel

quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli

390-398 del Codice civile.

Per quanto concerne i minorenni,

secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto

e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un

minorenne non invalido della stessa età.

Per calcolare la grande

invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III

concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni in

caso di applicazione della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI] in vigore fino al 31 dicembre 2021 e

l’allegato 2 nel caso di applicazione della circolare sulla grande invalidità

[CGI], in vigore dal 1° gennaio 2022: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1

(9C_431/2008); STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF

8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2.

L’art. 42bis LAI tratta

specificatamente dei minorenni e, al suo capoverso 5, prevede che i minorenni

non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di

essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI,

l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più

tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al

godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in

cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire

dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1 (ultima

frase nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021). Secondo l’ultima frase

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto nasce se l’assicurato ha

presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza

notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 3.

Va qui rilevato che nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al

rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI (nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2021), l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato

dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia,

l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI il

grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo

Considerandi

dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di

grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20%

dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi

3.

e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di

importo giornaliero.

Per l’art. 42ter cpv. 2 LAI

l’assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto

ammonta a un quarto degli importi di cui al capoverso 1. Sono fatti salvi gli

articoli 42 capoverso 5 e 42bis capoverso 4.

I minorenni grandi invalidi che

necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art.

42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso

di soggiorno in un istituto.

Dal 1° gennaio 2018 il testo

legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza

dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di

un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno

di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita

di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è

calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina

i dettagli.

2.5

Per l’art. 42bis cpv. 4

LAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, i minorenni hanno diritto a un

assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un

istituto o, in deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, per i giorni in cui non

soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale.

Con il 1° gennaio 2021 e

l’entrata in vigore della legge federale concernente il miglioramento della

conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, l’art. 42bis

cpv. 4 LAI ha subito una modifica.

La norma prevede ora che i

minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in

cui non soggiornano in un istituto. In deroga all’art. 67 capoverso 2 LPGA, i

minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione

sociale hanno diritto a un assegno per grandi invalidi per ogni mese civile

intero, purché ogni 30 giorni lo stabilimento attesti che la presenza regolare

dei genitori o di un genitore nello stabilimento sia necessaria ed effettiva.

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate

in vigore anche alcune modifiche dell’art. 35bis OAI, tra cui il

cpv. 2ter, secondo il quale i minorenni che si assumono le spese del

soggiorno in istituto continuano ad aver diritto a un assegno per grandi

invalidi e dell’art. 36 cpv. 2 OAI per il quale i minorenni che hanno diritto a

un assegno per grandi invalidi e che non soggiornano in un istituto ma che

necessitano di un’assistenza intensiva, hanno anche diritto a un supplemento

per cure intensive ai sensi dell’articolo 39. Se si assumono le spese del

soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure

intensive.

2.6

Secondo l’art. 47a LAI per i

minorenni, il pagamento dell’assegno per grandi invalidi avviene, in deroga

all’articolo 19 capoverso 3 LPGA, a posteriori dietro presentazione di una

fattura.

Ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAI gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si

applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi

invalidi per gli assicurati maggiorenni.

L’art. 82 cpv. 3 OAI prevede che

gli articoli 78 e 79 si applicano per analogia al pagamento dell’assegno per

grandi invalidi per gli assicurati minorenni e del contributo per l’assistenza.

L’assegno per grandi invalidi per i minorenni è fatturato trimestralmente, il

contributo per l’assistenza mensilmente.

Per l’art. 78 cpv. 6 OAI se il

pagamento è fatto all’assicurato o al suo rappresentante legale e si presume

che la somma pagata non sia utilizzata allo scopo previsto, l’assicurazione

prenderà i provvedimenti intesi a garantirne l’adeguato impiego.

Secondo l’art. 20 cpv. 1 LPGA le

prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un

terzo o a un’autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei

riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:

a. il beneficiario

non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello

delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di

utilizzarle a questo scopo; e se

b.

egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall’assistenza

pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.

Secondo l’art. 20 cpv. 2 LPGA

tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con

crediti nei confronti dell’avente diritto. È eccettuata la compensazione in

caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22

capoverso 2.

Ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OPGA

se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o

alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono

versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo

l’articolo 398 del Codice civile (CC), esse sono versate al curatore oppure a

una persona o un’autorità da esso designata.

Per l’art. 1 cpv. 1bis OPGA se il

beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli

393– 397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una

persona o un’autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato

incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se

l’autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al

curatore.

L’art. 1 cpv. 2 OPGA prevede che

se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o

alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a

un’autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del

beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a:

a. utilizzare

le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario

e delle persone a suo carico;

b. rendere

conto all’assicuratore, su sua richiesta, dell’utilizzazione delle prestazioni

pecuniarie.

A questo proposito i marginali

10021-10024 delle direttive sulle rendite (DR), prevedono che se circostanze

particolari lo giustificano, le rendite e gli assegni per grandi invalidi

possono essere versati a un terzo designato dal titolare della prestazione a

condizione che:

- il

versamento su un conto postale o su un conto bancario personale non sia

indicato;

-

non siano già adempiute le condizioni di versamento a terzi in quanto l’avente

diritto è sottoposto a un curatore oppure non dà una garanzia di un impiego

appropriato della rendita; e

-

non sussista alcun rischio di elusione del divieto di cessione del diritto

alle prestazioni (art. 22 LPGA).

Quali terzi entrano in linea di

conto, per esempio, i familiari dell’avente diritto che hanno un obbligo di

mantenimento nei suoi confronti o che gli prestano durevolmente assistenza

(marginale 10026 DR).

Per il marginale 10028 DR le

prestazioni pecuniarie (rendite o assegni per grandi invalidi) possono essere

versate a una terza persona o a un’autorità che presta assistenza regolare

all’avente diritto o si occupa in permanenza dei suoi affari, se il versamento

su un conto postale o su un conto bancario personale non è indicato e se (art.

20.

LPGA, art. 1 OPGA):

-

l’avente diritto non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio

mantenimento o per quello delle persone a suo carico oppure non è in grado di

utilizzarle a questo scopo; e

-

l’avente diritto e le persone a suo carico sono di conseguenza interamente o

in parte a carico dell’assistenza pubblica o privata; e

-

non sussiste alcun rischio di elusione del divieto di cessione del diritto

alle prestazioni (art. 22 LPGA).

Il marginale 10050 DR nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2026, prevede che l’ordine del giudice civile di

versare la rendita di una persona assicurata al coniuge o all’ex coniuge è

vincolante per la cassa di compensazione. Questo vale sia per gli ordini

impartiti nell’ambito di una procedura a tutela dell’unione coniugale (art. 177

CC; DTF 146 V 265 consid. 3.2.2) che per quelli impartiti in una sentenza di

divorzio (art. 132 CC; sentenza del TF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025).

Secondo il marginale 10051 DR

altrettanto vale per le rendite dei genitori che trascurano i propri doveri nei

confronti del figlio (art. 291 CC).

A questo proposito la dottrina

rammenta che, di principio, secondo costante giurisprudenza, se una decisione

di un organo di esecuzione delle assicurazioni sociali non è compatibile con

una decisione resa dal giudice civile per quanto concerne il versamento di

rendite o altre prestazioni in denaro, il giudizio civile ha la priorità

(Moser-Szeless in: Loi sur la partie générale des assurances sociales,

Commentaire Romand, 2a edizione 2025, n. 24 ad art. 20).

2.7

Per quanto concerne la

giurisprudenza federale, in DTF 119 V 425 (sentenza del 6 settembre 1993) il

Tribunale federale ha stabilito che non

appartiene né agli organi dell'AVS o dell'AI, né al giudice delle assicurazioni

sociali di statuire su questioni attinenti al diritto di famiglia (consid. 6):

" (…)

6.

S'agissant

par ailleurs des décisions contraires du juge civil qui sont réservées

aux art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI, la Cour cantonale a exposé

à juste titre, en se référant à l'arrêt ATFA 1955 p. 105 (cf. consid. 3b du

jugement attaqué), qu'il n'appartient pas aux organes de l'AVS ou de l'AI et

pas davantage au juge des assurances sociales de statuer sur des questions

relevant du droit de la famille (RCC 1965 p. 54 consid. 4 et 5; KOLLER, AHV und

Eherecht - Standortbestimmung und Ausblick, in RJB 1985 p. 315).

Il est par conséquent loisible aux parties de

saisir le juge civil, si elles entendent faire fixer le montant des

contributions pécuniaires prévues à l'art. 173 CC. Sur ce point, le droit des

assurances sociales (art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI) renvoie aux

règles du droit de la famille et donc implicitement aux art. 177 et 291 CC,

ces dispositions conférant au juge civil la possibilité de prescrire aux

débiteurs de l'époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains

du conjoint ou de celles du représentant légal de l'enfant (GEISER, op.cit.,

pp. 361 ss).”

In una

sentenza 9C_499/2008 del 6 maggio 2009, concernente un caso ticinese, il

Tribunale federale ha affermato:

" (…)

2.2

Oltre ad avere limitato l'eventuale versamento a terzi solo a

una parte (ancora da stabilire) della rendita completiva, il Tribunale

cantonale ha ordinato all'UAI di verificare l'adempimento del requisito dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LPGA, dal quale dipenderebbe

l'ammissibilità del versamento all'Ufficio del tutore ufficiale.

2.3

Per parte sua, l'Ufficio ricorrente lamenta una violazione del

diritto federale che ravvisa segnatamente nel fatto che il Tribunale cantonale

delle assicurazioni si sarebbe ingiustamente scostato dai provvedimenti

adottati dall'autorità tutoria e confermati dall'autorità di vigilanza sulle

tutele come pure dalla I Camera civile del Tribunale di appello.

3.

3.1

A norma dell'art. 20 cpv. 1 LPGA, le

prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un

terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei

riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se: a) il

beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento

o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non

è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se b) egli stesso o le persone per

cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo

di cui alla lettera a.

Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli settori delle

assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all'art. 20

LPGA che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione

pecuniaria corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest'ultimo

disposto (UELI KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 258, n. 65).

3.2

Giusta l'art. 35 cpv. 4 LAI, la

rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono

salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice

civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare

il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o

divorziate.

Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa

spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve

agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123

consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il

mantenimento e l'educazione del figlio (sentenza 5P.346/2006 del 12 ottobre

2006, consid. 3.3; cfr. pure MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer [editori], Die Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 247).

3.3

Statuendo a proposito dell'ormai abrogato art. 34 LAI, relativo al versamento di una rendita

completiva per coniugi - nel frattempo soppressa senza più eccezioni (cfr.

modifica della LAI del 6 ottobre 2006 con la quale è stata abrogata la lett. e

delle Disposizioni finali della modificazione del 21 marzo 2003 [RU 2007 5146])

-, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha osservato come il suo

capoverso 4, che riservava le disposizioni contrarie del giudice civile, desse

la possibilità a quest'ultimo di adottare disposizioni riguardanti le modalità

di pagamento di rendite delle assicurazioni sociali. Ha quindi pure precisato

che le decisioni giudiziarie attinenti al diritto di famiglia e al diritto

tutelare (che, dal profilo sistematico fa parte del diritto di famiglia) e

regolanti le modalità di versamento delle rendite delle assicurazioni sociali

prevalgono di regola sulle disposizioni degli organi dell'AVS e dell'AI, non

spettando né a questi ultimi né al giudice delle assicurazioni sociali di statuire

su questioni attinenti a tali ambiti giuridici (DTF 119 V 425 consid. 6 pag.

430; 99 V 44 consid. 1 pag. 45; sentenza 2P.172/2005 del 25 ottobre 2005,

consid. 3.4; MEYER-BLASER, op. cit., pag. 243 seg.).

3.4

Queste considerazioni sono ugualmente trasponibili nel caso di

specie. Da un lato infatti, l'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce,

analogamente a quanto previsto dall'abrogato art. 34

cpv. 4 LAI, una riserva per le disposizioni contrarie del giudice

civile. Dall'altro, una siffatta disposizione è (quantomeno indirettamente)

ravvisabile nel giudizio 23 febbraio 2007 della I Camera civile del Tribunale

d'appello del Cantone Ticino, al quale rimanda peraltro il giudizio impugnato.

3.4.1

Si ricorda infatti che la curatela amministrativa,

confermata dal Tribunale d'appello, è stata istituita in applicazione dell'art. 325 cpv. 3 CC. Secondo tale disposto, se v'è da temere

che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all'uso o liberate

non saranno impiegate conformemente alla destinazione, l'autorità tutoria può

[...] affidarne l'amministrazione a un curatore. Avuto riguardo al caso in

esame, i giudici civili hanno rilevato che la misura si giustificava in quanto

provvedimenti meno incisivi (come le istruzioni ai genitori ai sensi dell'art. 324 cpv. 2 CC o l'obbligo di consegnare

rendiconti e rapporti dell'art. 318 cpv. 3 CC)

apparivano insufficienti e in particolare perché con ogni verosimiglianza parte

della rendita completiva in favore della figlia era (stata) usata anche per

esigenze dell'economia domestica, vale a dire in modo parzialmente difforme

dalla sua destinazione. A dimostrazione di questa tesi hanno osservato che le

spese sostenute dalla madre non assorbivano la rendita completiva e che

ciononostante né I.________ pagava la retta del foyer né alcuna rimanenza era

(stata) depositata in favore della figlia, la cui sostanza era nulla.

3.4.2

Ciò significa che, per necessità di cose, visti anche i

compiti attribuiti per legge al curatore amministrativo, l'incarico assegnato a

D.________ di occuparsi della gestione finanziaria degli importi spettanti a

S.________ per il suo mantenimento comprende(va), quantomeno implicitamente,

anche il diritto per quest'ultimo di chiedere all'UAI il versamento integrale

della rendita completiva direttamente all'Ufficio del tutore ufficiale (cfr.

sul tema pure DTF 103 V 554). Infatti, dal momento che proprio l'utilizzo

(almeno in parte) inappropriato della rendita completiva per la figlia ha

indotto l'autorità tutoria a istituire una curatela amministrativa, il diritto

di ottenere il versamento integrale di tale prestazione all'Ufficio del tutore

ufficiale appare come il logico corollario a questa decisione tutelare ed è

(almeno implicitamente) contenuto in essa e, di riflesso, nel successivo

giudizio del Tribunale d'appello che ha confermato il provvedimento.

3.4.3

Del resto, a sostegno di questa valutazione va aggiunto che

la privazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 325

cpv. 3 CC comporta per il detentore dell'autorità parentale la sua

esclusione non solo dal versamento dei redditi, bensì da ogni sua azione in

materia patrimoniale. La misura costituisce infatti una revoca dell'autorità

parentale per quanto concerne gli aspetti patrimoniali (Peter Breitschmid, in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3a ed., n. 16 ad art. 324/325 CC). Ora, se il

detentore dell'autorità parentale viene privato dell'amministrazione (integrale

e non solo parziale) dei redditi e della sostanza, e se le competenze prima

attribuitegli vengono trasferite al curatore, ciò significa che con esse viene

necessariamente trasferito anche il diritto alla riscossione diretta (integrale

e non solo parziale) della rendita completiva per la figlia.

3.5

Essendo di conseguenza in presenza di una decisione di un

giudice civile ai sensi dell'art. 35 cpv. 4 LAI, non

vi è più spazio per una decisione divergente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni e per un versamento solo parziale all'Ufficio del tutore

ufficiale. Per le stesse considerazioni, viene a cadere pure la necessità di

verificare l'eventuale adempimento delle condizioni dell'art.

20.

cpv. 1 LPGA. Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e il giudizio

impugnato annullato.”

In DTF 143 V 241 il Tribunale

federale ha stabilito che la moglie

divorziata non è tenuta a restituire a norma dell'art. 25 cpv. 1

LPGA la

parte di rendita di invalidità percepita indebitamente come creditrice

dell'obbligo di mantenimento nel quadro di un avviso ai debitori ordinato dal

giudice civile (art. 132 cpv. 1 CC), dopo che il diritto alle prestazioni del

marito divorziato è stato soppresso retroattivamente (consid. 4). Quando la rendita del marito divorziato

avente diritto alla prestazione è soppressa retroattivamente in seguito alla

violazione dell'obbligo di informare, la madre, come rappresentante legale del

figlio, la quale in seguito a una decisione di pagamento nelle mani di terzi

ordinata dal giudice civile (art. 291 CC) ha ricevuto

una rendita per il figlio accessoria alla rendita principale, è tenuta alla

restituzione di quest'ultima (consid. 5; conferma della giurisprudenza

contenuta nella sentenza 8C_625/2012 del 1° luglio 2013).

Al consid. 4.3 il

Tribunale federale ha affermato:

" (…)

Die Auszahlung der Invalidenrente in

der Höhe von Fr. 430.- an die Beschwerdeführerin erfolgte gestützt auf eine

zivilgerichtliche Anordnung (nach Art. 132 Abs. 1 ZGB) in einem rechtskräftig gewordenen

Scheidungsurteil. Die Anordnung des Zivilgerichts wurde unbestrittenermassen

von der IV-Stelle umgesetzt und zum damaligen Zeitpunkt von keiner Seite als

rechtswidrig angesehen. Es kann offengelassen werden, ob eine gestützt

auf Art. 132 Abs. 1 ZGB angeordnete Schuldneranweisung gegenüber den

sozialversicherungsrechtlichen Drittauszahlungstatbeständen vorbehalten bleibt,

was in der Lehre mehrheitlich bejaht wird (siehe die kritische

Auseinandersetzung mit dem Urteil 5P.474/2005 vom 8. März 2006 mit Hinweis auf

weitere Literatur: MARTINA PATRICIA STEINER, Die Anweisungen an die Schuldner,

Luzerner Beiträge an die Rechtswissenschaft [LBR], 2015, S. 80 N. 244 ff. und

UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 38 zu Art. 20 ATSG unter Hinweis auf BGE 119 V 425 E. 6 S. 430). Es steht nicht die Rechtmässigkeit der

Drittauszahlung, sondern einzig die Rechtmässigkeit der Rückforderung der

ausgerichteten Rentenbetreffnisse im Raum.”

A questo

proposito la dottrina (Reichmut Marco, in: Kieser Ueli/Kradolfer

Matthias/Lendfers Miriam (editori), Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, Zurigo,

Basilea, Ginevra 2024, n. 38 ad Art. 20, ha affermato:

"

(…) Daneben bleiben – sowohl gegenüber Art. 20

ATSG wie auch gegenüber den einzelgesetzlichen Drittauszahlungstatbeständen –

regelmässig zivilgerichtliche Anordnungen vorbehalten (vgl. BGE 119 V 425 E. 6;

vgl. dazu Riemer Hans Michael, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs-

und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung

des Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Festschrift 75 Jahre

Eidgenössisches Versicherungsgericht, Bern 1992, 154 f.). Diese Regelung

spiegelt, dass im Sozialversicherungsrecht das Familienrecht eine

vorausgesetzte Ordnung darstellt (dazu Kieser Ueli, Familienrecht und

Sozialversicherungsrecht – eine Skizze, in: Brücken bauen – Festschrift für

Thomas Koller, Bern 2018, 375 ff.). Es obliegt – wie in der Rechtsprechung

regelmässig festgehalten wird – weder den Organen der Sozialversicherung noch

dem Sozialversicherungsgericht, eigenständig über familienrechtliche Fragen zu

entscheiden (dazu etwa BGE 119 V 425 E. 6). Entsprechend stellt das

Sozialversicherungsrecht etwa auf den familienrechtlich festgesetzten Zeitpunkt

der Ehescheidung ab und verzichtet auf einen eigenen,

sozialversicherungsrechtlich bestimmten Zeitpunkt (vgl. BGE 132 V 236 E. 2.3).

Auch im Bereich der Ergänzungsleistungen werden bezogen auf die eherechtliche

Unterstützung eines Bezügers oder einer Bezügerin solcher Leistungen die

Prinzipien des Familienrechts herangezogen (dazu BGE 134 V 53 E. 4).

Entsprechend lässt Art. 20 ATSG zivilgerichtliche Anordnungen vorgehen. Das

Bundesgericht lässt weiterhin offen, ob eine gestützt auf Art. 132 Abs. 1 ZGB

angeordnete Schuldneranweisung gegenüber den sozialversicherungsrechtlichen

Drittauszahlungstatbeständen vorbehalten bleibt (vgl. BGE 143 V 241 E. 4).

Jedenfalls kann die Ehefrau die Drittauszahlung der Invalidenrente des

Ehemannes gestützt auf eine im Rahmen des eingeleiteten Scheidungsverfahrens

zivilgerichtlich angeordnete Schuldneranweisung (Art. 291 i.V.m. Art. 177 ZGB)

an sich selbst verlangen; der wortgetreu auszulegende Art. 20 Abs. 1 ATSG ist

in dieser Konstellation nicht einschlägig, da die Ehefrau gegenüber dem Ehemann

nicht unterstützungspflichtig, sondern unterstützungsberechtigt ist (BGE 146 V 265).”

In DTF

146.

V 265 il Tribunale federale ha stabilito che la moglie può chiedere che

il versamento nelle mani di terzi della rendita d'invalidità del marito fondato

su una diffida ai debitori ordinata dal giudice civile nell'ambito della

procedura di divorzio in corso venga effettuato a lei stessa (art. 291 in relazione

con l'art. 177 CC). L'art. 20 cpv. 1 LPGA che, conformemente alla

giurisprudenza del Tribunale federale deve essere interpretato letteralmente,

non è pertinente nella fattispecie in quanto la moglie nei confronti del marito

non è persona con obbligo di mantenimento ma beneficiaria dello stesso (consid.

2.

e 3).

In DTF 149 III 297 il Tribunale

federale ha stabilito che l’assegno per grandi invalidi del figlio minorenne

non deve essere dedotto dal contributo per la sua cura stabilito nell’ambito

del contributo di mantenimento (consid. 3.3).

Al consid. 3.3.5. il

Tribunale federale ha affermato:

" (…)

3.3.5

La Cour

suprême du canton de Zurich s'est récemment prononcée sur la question

litigieuse et a retenu que l'allocation pour impotent ne devrait pas être

déduite de la contribution de prise en charge arrêtée dans la contribution

d'entretien de l'enfant. Selon les considérations convaincantes de cette

autorité, les dépenses supplémentaires dues au handicap ne se produisent pas

seulement pendant les heures d'activité professionnelle - contrairement à ce

qui prévaut pour la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 3.3.3)

-, mais aussi le matin, le soir, la nuit, les week-ends et les vacances, et le

parent qui prend en charge l'enfant peut se faire aider par des tiers pour ces

dépenses supplémentaires. Compte tenu du but légal de l'allocation pour

impotent (cf. supra consid. 3.3.1), celle-ci n'a donc rien à voir avec

l'entretien de la prise en charge selon le nouveau droit d'entretien de

l'enfant et est versée pour compenser financièrement les frais de prise en

charge de l'enfant liés à son handicap (arrêt de la Cour suprême du canton de

Zurich du 22 avril 2022, LZ210020, consid. 2.9, qui confirme un précédent arrêt

du 28 novembre 2017, LZ170011, consid. 5.8 let. d). Un avis de doctrine récent

plaide également pour l'absence de prise en compte de l'allocation pour

impotent dans le cadre du calcul de l'entretien de l'enfant. Il en ressort en

substance qu'une telle allocation représente une indemnisation forfaitaire des

dépenses liées au handicap et qu'elle ne constitue ainsi pas un revenu relevant

du droit de la famille mais la contrepartie de frais (abstraits), qui ne doit

pas être prise en compte dans le calcul des contributions

d'entretien (ANJA FRY, Die Hilflosenentschädigung in der Unterhaltsberechnung,

FamPra.ch 2022 p. 325, spéc. 337 ss). Par ailleurs, si l'allocation pour

impotent devait être déduite de la contribution de prise en charge, cela

conduirait à un traitement injustifié qui serait fonction de l'état de santé de

l'enfant. En effet, admettre une telle déduction conduirait à ce qu'un parent

prenant en charge un enfant impotent ne pourrait pas conserver le plein montant

de la contribution de prise en charge, tout en se privant de revenus d'une

activité lucrative et en devant s'assurer de la couverture financière de

besoins spéciaux de l'enfant, alors que, dans le même temps, le parent d'un

enfant ne se trouvant pas en situation d'impotence recevrait non seulement une

contribution de prise en charge non réduite mais n'aurait pas non plus à

s'assurer de la couverture de besoins spéciaux résultant de l'impotence. On

rappellera d'ailleurs à cet égard que l'allocation pour impotent se limite à

prendre en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur

handicapé nécessite par rapport à un mineur en bonne santé du même âge (cf. supra

consid. 3.3.1).

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité cantonale n'a pas déduit le montant de l'allocation pour impotent de

la contribution de prise en charge arrêtée dans le cadre du calcul de la

contribution d'entretien due à l'enfant C. Le moyen tiré de la violation de l'art.

285.

al. 2 CC doit dès lors être rejeté.”

Con sentenza 9C_79/2024 del 6

febbraio 2025 pubblicata in DTF 151 V 137 (= SVR 2025 AHV n. 9), il Tribunale

federale ha stabilito che dal punto di vista del

diritto delle assicurazioni sociali, un'ingiunzione del tribunale civile emessa

in base all'art. 132 CC, che dispone il pagamento a terzi di una parte delle

prestazioni spettanti all'assicurato, è da trattare allo stesso modo di quelle

emesse in base agli art. 177 o 291 CC. Fondandosi su tale ingiunzione, la

moglie divorziata può pertanto richiedere un pagamento (parziale) a sé stessa

della rendita di vecchiaia spettante al suo ex marito (consid. 2, 4 e 5):

" (…)

2.

Streitig und zu prüfen ist, ob das Bundesverwaltungsgericht

Bundesrecht verletzte, als es einen Einspracheentscheid der SAK aufhob und

damit bestätigte, dass aufgrund einer Anweisung des Zivilgerichts im Sinne

von Art. 132 ZGB ein Teil der Altersrente des Versicherten dessen

ehemaliger Ehefrau auszuzahlen ist.

(…)

5.1

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Wesentlichen

erwogen, es sei kein Grund ersichtlich, weshalb die vom Bundesgericht in BGE 146 V 265 anerkannte Verbindlichkeit der nach Art. 177 ZGB (Eheschutz)

und Art. 291

ZGB (Kindesunterhalt) getroffenen Anweisungen des

Zivilrichters über die Auszahlung der Renten für Anweisungen nach Art. 132 ZGB (nachehelicher

Unterhalt) nicht gelten soll. Hier wie da bezwecke die Schuldneranweisung die

Sicherung des Unterhalts- oder Unterstützungsbeitrages der berechtigten Person.

Daran vermöge auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Versicherungsträger

nicht Partei des Scheidungsverfahrens war und daher keine Möglichkeit hatte,

das Zivilurteil betreffend die Schuldneranweisung anzufechten.

5.2

Beizupflichten ist dem Beschwerdeführer insofern,

als er geltend macht, Art. 20 ATSG regle die Drittauszahlung von

Renten grundsätzlich abschliessend (BGE 146 V 265 E. 3.1.2; vgl. auch

Urteil 5P.474/2005 vom 8. März 2006 E. 2.3), und er darauf hinweist, dass die

Renten der ersten Säule in Anwendung von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG unpfändbar

sind. Diese Aspekte gelten jedoch unabhängig davon, ob die Schuldneranweisung

im Rahmen von Art.

177.

ZGB, Art. 291 ZGB oder Art. 132 ZGB angeordnet

wird. Entsprechend hat das Bundesgericht diese in seinem Leiturteil BGE 146 V 265 in seine Erwägungen miteinbezogen, sah sie indessen nicht als

gewichtig genug an, um zu einer anderen rechtlichen Beurteilung zu gelangen.

Das beschwerdeführende BSV macht denn auch zu Recht nicht geltend,

Dispositivo

diesbezüglich seien die Voraussetzungen für eine Praxisänderung (vgl. BGE 149 II 381 E. 7.3.1; 147 V 342 E. 5.5.1) erfüllt. Steht demnach ein

Zurückkommen auf BGE 146 V 265 nicht zur Diskussion, so interessiert - wie das

Bundesverwaltungsgericht zutreffend erwogen hat - vorliegend einzig noch die

Frage, ob sich eine Schuldneranweisung nach Art. 132 ZGB einerseits

von solchen nach Art. 177 oder Art. 291 ZGB andererseits

aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht hinreichend unterscheidet, um eine

unterschiedliche Behandlung zu rechtfertigen. Da die erwähnten Aspekte

unabhängig von der rechtlichen Grundlage der Schuldneranweisung gelten, kann

aus diesen nichts für die Beantwortung der Frage, ob sich eine unterschiedliche

Beurteilung rechtfertigt, abgeleitet werden.

(…)

5.4. Es trifft zu, dass mit der Scheidung

sowohl die eheliche Gemeinschaft als auch die eheliche Beistands- und

Unterhaltspflicht zu existieren aufhört. Daraus kann indessen nicht gefolgert

werden, dass eine geschiedene Ehe keine Nachwirkungen zeitigen würde. Gerade

das Recht des nachehelichen Unterhalts ist das idealtypische Beispiel für eine

solche Nachwirkung. Zwar unterliegen die Anschauungen darüber, in welchen

Situationen und in welchem Umfang Unterhaltsbeiträge nach einer Scheidung

geschuldet sein sollen, dem gesellschaftlichen Wandel. Dabei obliegt jedoch

deren Festsetzung dem Zivilrecht (bzw. im Einzelfall dem Zivilgericht). Das

Zivilrecht ordnet in Art. 132 Abs. 1 ZGB im Bewusstsein des Umstandes, dass

die eheliche Gemeinschaft mit der Scheidung endet, an, dass das Zivilgericht

den Schuldner der zum Unterhalt verpflichteten Person anweisen kann, die

Zahlungen ganz oder teilweise an die berechtigte Person zu leisten. Besondere

Gründe, weshalb das Sozialversicherungsrecht im vorliegenden Zusammenhang von

den Wertungen des Zivilrechts abweichen sollte, sind keine ersichtlich. Der

Beschwerdeführer argumentiert denn auch nicht etwa

sozialversicherungsrechtlich, sondern familienrechtlich (Wirkung der Scheidung,

Charakter der Anordnungen im Eheschutzverfahren als vorsorgliche Massnahme).

Familienrechtliche Einwände gegen die Ausgestaltung der familienrechtlichen

Regelungen können jedoch keinen Grund darstellen, der zivilrechtlichen Regelung

im Sozialversicherungsrecht die Geltung zu versagen (vgl. BGE 146 V 265 E.

3.2.3). Die in der RWL getroffene Unterscheidung zwischen Anordnungen im Rahmen

der Art. 177 und Art. 291 ZGB einerseits

und Art. 132 ZGB andererseits

- welche im Übrigen auch nicht im Einklang mit der zivilrechtlichen Praxis

steht, die drei Arten der Schuldneranweisung (sowie im Übrigen auch diejenige

nach Art. 13 Abs. 3

und Art. 34 Abs. 2 PartG [SR 211.231]) gleich zu

behandeln (vgl. Urteil 5A_158/2020 vom 21. Dezember 2020 E. 3.1; vgl. auch

CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, Basler Kommentar zu Art. 132 ZGB N 8 f., wo denn auch

auf die Kommentierung zu Art.

177 und Art. 291 ZGB verwiesen wird) - stellt demnach

keine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben dar, weshalb ihr

vorliegend nicht gefolgt werden kann.

5.5. Somit ist eine vom Zivilgericht

gestützt auf Art. 132 ZGB angeordnete Anweisung zur Drittauszahlung eines

Teils der dem Versicherten zustehenden Leistungen gleich zu behandeln wie

solche gestützt auf Art. 177 oder Art. 291 ZGB und

die Voraussetzungen für eine Praxisänderung im Sinne eines Zurückkommens

auf BGE 146 V 265 sind nicht erfüllt. Folglich verletzte das

Bundesverwaltungsgericht entgegen den Ausführungen des beschwerdeführenden BSV

kein Bundesrecht, als es die Anweisung als für die Ausgleichskasse verbindlich

erachtete. Entsprechend ist die Beschwerde abzuweisen.”

2.8. Nel caso di specie la figlia

minorenne del ricorrente, _______, nata nel 2008, a causa di un grave ritardo

nello sviluppo psicomotorio e dell’interazione sociale, è stata posta al

beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado elevato dell’AI (AGI) e di

un supplemento per cure intensive (SCI) di 8 ore.

Le prestazioni, fino alla sua

maggiore età (1° febbraio 2026), sono versate su presentazione di una

fatturazione trimestrale per le notti passate a domicilio (mentre i

pernottamenti in istituto non danno diritto al versamento degli importi; cfr.

art. 42bis cpv. 4 LAI, art. 47a LAI e art. 82 cpv. 3 OAI).

La fatturazione deve essere

effettuata dai genitori o dai genitori affilianti oppure dai rappresentanti

legali (marginale 8026 della circolare sulla grande invalidità CGI).

Con sentenza del 14 febbraio 2023

la Pretura di _______ ha dichiarato il divorzio dei genitori di _______,

omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio. L’affidamento

per cura ed educazione di _______ è stato attribuito alla madre, è stato deciso

l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, è stato disciplinato il diritto

del padre alle relazioni personali e l’obbligo del padre al versamento dei

contributi alimentari per le figlie.

L’Ufficio AI, per i periodi

duranti i quali la figlia del ricorrente ha pernottato presso di lui, ha

versato le prestazioni sia alla madre che al padre per il periodo da luglio

2023 a marzo 2024 ed ora ne chiede a lui la restituzione.

Il ricorrente, al quale è stato

riconosciuto un diritto di visita, domanda che nei periodi per i quali la

figlia pernotta presso di lui, l’assegno per grandi invalidi gli venga versato

direttamente e domanda l’annullamento della restituzione ed il riconoscimento

delle prestazioni anche da aprile 2024.

Si tratta pertanto di stabilire a

chi va versato l’AGI nel caso di un’assicurata minorenne, affidata alla madre,

che ne ha la custodia, i cui genitori hanno l’autorità parentale congiunta e

che trascorre alcune notti presso il padre.

L’UFAS nella sua presa di

posizione del 30 settembre 2024 (cfr. doc. 452), ha affermato che dal punto di

vista del diritto delle assicurazioni sociali, le prestazioni devono essere

versate interamente alla madre. L’autorità di vigilanza ha sostenuto che in

linea di principio, in caso di autorità parentale congiunta, l’AI è esonerata

dall’obbligo di versare le prestazioni non appena queste sono state interamente

versate all’uno o all’altro genitore. Tuttavia i genitori possono sottoscrivere

un accordo, firmato da entrambi, ad esempio stabilendo che un genitore riceve

una parte delle prestazioni e l’altro l’altra parte. Spetta a loro e non all’AI

concordare la ripartizione, se necessario ricorrendo al tribunale civile

attraverso una modifica dell’accordo sugli effetti accessori del divorzio. I

genitori sono debitori solidali ed il rimborso di eventuali prestazioni versate

in troppo può essere chiesto ad entrambi. I rapporti tra di loro non sono di

competenza dell’AI e non devono impedire il regolare svolgimento della

procedura amministrativa.

Il 13 marzo 2025 l’UFAS,

interpellato dal ricorrente, ha confermato che spetta ai genitori che detengono

l’autorità parentale congiunta, e non all’AI, concordare la ripartizione della

prestazione tra di loro (doc. A20). Essi possono sottoscrivere un accordo,

firmato da entrambi, stabilendo ad esempio che un genitore riceve una certa

parte della prestazione e l’altro genitore l’altra parte o se necessario devono

rivolgersi al giudice civile. L’Ufficio AI è liberato dai suoi obblighi una

volta che l’intero importo è stato versato ad uno dei due genitori (doc. A20).

L’Autorità di vigilanza ha aggiunto che “per quel che concerne il rimborso,

i genitori sono debitori congiunti. Ciò significa che il rimborso delle

prestazioni può essere richiesto a entrambi i genitori “a loro scelta”.

Idealmente, entrambi i genitori dovrebbero essere informati della decisione.

Per evitare problemi in futuro, abbiamo raccomandato all’ufficio AI di versare

direttamente a lei, Signora, le prestazioni per le notti che l’assicurata trascorre

da lei. Prima che l’ufficio AI paghi le prestazioni per le notti che

l’assicurata trascorre da suo padre, è necessario attendere una conferma

scritta e firmata da entrambi i genitori che regoli in modo vincolante il

pagamento di queste prestazioni” (doc. A20).

2.9. L’assegno per grandi invalidi ha

quale scopo di rimborsare le spese presunte legate alla grande invalidità. Sono

di conseguenza indennizzate le spese supplementari dovute al danno alla salute

(DTF 149 III 297, consid. 3.3.1). L’assegno per grandi invalidi non costituisce

un reddito sostitutivo, contrariamente alle rendite o alle indennità

giornaliere che servono a coprire le spese generali di mantenimento (DTF 149

III 297, consid. 3.3.1). La prestazione pecuniaria è versata al beneficiario

dell’AGI per un utilizzo determinato ed è attribuito per uno scopo ben preciso

(DTF 149 III 297, consid. 3.3.1). L’assegno per grandi invalidi è calcolato -

sulla base del principio della copertura astratta dei bisogni e dunque

indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute – in funzione della

gravità della grande invalidità (art. 42 cpv. 2 LAI e 37 OAI: lieve, media,

elevata). Ne risulta un indennizzo forfettario delle spese legate al danno alla

salute (DTF 149 III 297, consid. 3.3.1, con rinvio alle STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019, consid. 4.4 e 8C_731/2009 del 25 febbraio 2010, consid. 3.1).

Secondo l’art. 42bis LAI i minorenni hanno diritto all’AGI solo per i giorni

che non trascorrono in un istituto (cpv. 4 prima frase). È preso in

considerazione solo il bisogno accresciuto nell’aiuto e nella sorveglianza che

il minorenne con il danno alla salute necessita rispetto ad un minorenne della

stessa età e in buona salute (art. 37 cpv. 4 OAI).

Nella sua risposta, l’Ufficio AI

ha citato la sentenza del 26 novembre 2024 del Tribunale cantonale del Canton

Friborgo (procedura civile 101 2024 300/303), impugnata al Tribunale federale

(5A_2/2025). In quel caso, relativo ad una procedura di divorzio, la madre, che

aveva la custodia dei figli, riceveva l’AGI in favore del figlio disabile. Il

padre ha chiesto al Tribunale di poter ricevere dalla madre l’importo mensile

di fr. 735 dell’AGI e SCI per la sua presa a carico durante il suo diritto di

visita. La Corte cantonale ha accolto la richiesta.

Il 20 ottobre 2025 il Tribunale

federale ha emesso la sua sentenza, accogliendo parzialmente il ricorso, nella

misura della sua ricevibilità, e rinviando gli atti al Tribunale cantonale per

una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Relativamente all’attribuzione di

parte dell’AGI al padre durante il suo diritto di visita decisa dal Tribunale

cantonale (cfr. consid. 5.1: “La cour cantonale a

relevé qu'il était vrai qu'en 2021, elle avait refusé de répartir dite

allocation, au motif qu'elle ne constituait pas un revenu et qu'il appartenait

en principe, en cas de garde exclusive, au parent non gardien d'assumer

l'entier du coût d'entretien de l'enfant. Toutefois, l'impotence était alors de

degré moyen et nécessitait des soins moins importants, d'une part, et

l'indemnité perçue s'élevait à 1'185 fr., soit à un montant bien inférieur aux

3'726 fr. versés actuellement, d'autre part. Il fallait aussi concéder à

l'épouse que la jurisprudence citée dans l'ordonnance de première instance ne

disait pas expressément qu'il convenait de répartir une allocation pour

impotent. Cependant, il résultait de l'ATF 149 III 297 consid. 3.3.1 et 3.3.5

qu'une telle allocation et le supplément pour soins intenses étaient destinés à

indemniser forfaitairement, non seulement les dépenses supplémentaires liées au

handicap, comme l'acquisition de meubles adaptés ou l'installation

d'équipements spéciaux au domicile, mais aussi la prise en charge personnelle

nécessaire durant le jour ou la nuit. En l'espèce, il n'était pas contesté que

F.________ avait besoin de soins continus pour tous les actes de la vie

quotidienne, ce qui représentait un investissement en temps de six à huit

heures par jour, cet investissement étant à la charge du parent qui s'occupait

de l'enfant un jour donné. Or, pendant l'exercice du droit de visite le

week-end et les vacances, soit durant des jours entiers, cette charge reposait

exclusivement sur le père, et non sur la mère. Par conséquent, c'était à juste

titre et sans violer le droit fédéral que le président avait considéré

équitable d'accorder une partie de l'allocation pour impotent et du supplément

pour soins intenses au père. Les arguments avancés par l'épouse, en lien avec

la charge qu'elle assumait vis-à-vis des autres enfants, majeurs ou mineurs,

n'étaient pas pertinents à cet égard. Quant au pourcentage octroyé au père, le

président l'avait calculé en mensualisant 72 jours complets de droit de visite

par an, ce qui représentait environ 1/5e du temps, et la mère ne critiquait pas

en soi ce calcul. Il y avait donc lieu de confirmer le montant mensuel de 735

fr. que l'épouse avait été astreinte à verser à son mari depuis le 1er octobre

2023 par prélèvement sur les indemnités perçues pour F.________.”), il Tribunale federale ha confermato quanto stabilito in prima

istanza (consid. 5.3: “En l'occurrence, la recourante ne conteste pas en

soi que les prestations AI reçues pour F.________ doivent également servir à

couvrir les dépenses liées à son handicap lorsque l'intimé exerce son droit de

visite. Au vu de ce qui précède, l'argumentation présentée n'est pas de

nature à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en

attribuant une partie de l'allocation pour impotent allouée pour F.________ à

l'intimé”).

2.10. In concreto

la custodia della figlia del ricorrente è stata attribuita alla madre, che si

prende cura di _______ e che si occupa della sua gestione quotidiana, ivi

comprese le questioni amministrative, tra le quali la fatturazione trimestrale

dell’AGI e del SCI, che vengono pagati in funzione del computo delle notti

passate a domicilio e non in caso di pernottamenti in istituto (cfr. art. 42bis

LAI). È infatti la madre ad essere destinataria di qualsiasi rendita, assegno o

altro aiuto finanziario elargito in favore della figlia minorenne, alla quale

l’Ufficio AI deve versare la prestazione in suo favore.

L’amministrazione ha versato

l’AGI e l’SCI alla madre per tutti i giorni in cui la figlia ha passato le

notti al suo domicilio o al domicilio del padre. A quest’ultimo ha inoltre

versato l’AGI quando la figlia ha pernottato presso di lui.

Di principio non vi è una norma

che obbliga l’Ufficio AI a suddividere le prestazioni in esame (AGI e SCI) tra

i genitori presso il quale il minorenne pernotta e, in assenza di accordo tra

le parti, il pagamento dell’AGI ad uno dei due genitori che detiene l’autorità

parentale congiunta del figlio minorenne, di norma, libera l’Ufficio AI da

ulteriori obblighi in merito al pagamento della prestazione (cfr. l’art. 304

cpv. 2 CC secondo cui se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità

parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca

con il consenso dell’altro).

Infatti, l’art. 20 LPGA, che va

interpretato letteralmente (DTF 146 V 265, consid. 3) e che si applica anche

all’assegno per grandi invalidi (cfr. art. 15 LPGA e Reichmuth Marco, op. cit,

n. 13 ad art. 20), precisa che le prestazioni possono essere versate a un terzo

che ha un obbligo legale o morale se il beneficiario non le utilizza per il

proprio mantenimento o non è in grado di utilizzarle a questo scopo e se

egli stesso dipende dall’assistenza pubblica o privata per uno dei motivi

appena descritti (cfr. anche l’art. 78 cpv. 6 OAVS).

Nel caso di specie il padre non

sostiene che il beneficiario delle prestazioni (ossia: la figlia) dipende

dall’assistenza pubblica o privata perché non utilizza le prestazioni

pecuniarie per il proprio mantenimento o non è in grado di utilizzarle a questo

scopo.

Non emerge infatti che un

eventuale utilizzo delle prestazioni contrario al suo scopo abbia portato

l’interessata a chiedere l’aiuto sociale (su questo punto cfr. anche

Moser-Szeless in: loi sur la partie générale des assurances sociales,

Commentaire Romand, 2a edizione, 2025, n. 18 ad art. 20: “Il faut que

l’utilisation non conforme au but ait conduit l’ayant droit ou les personnes

dont il a la charge à requérir l’aide sociale (<< de ce fait >>). Il ne suffit pas que la personne concernée soit soutenue par un

organisme d’assistance pour autoriser le versement à celui-ci; encore faut-il

qu’elle ait effectivement utilisé les prestations de l’assurance sociale à

d’autres fins que pour l’entretien”).

In

assenza di una norma che impone all’amministrazione di versare la prestazione

all’altro genitore, senza un accordo scritto, solo un intervento del giudice

civile può obbligare l’Ufficio AI a modificare la ripartizione del versamento

dell’importo dell’AGI e del SCI (sul tema cfr. DTF 151 V 137 e STF 5A_2/2025

del 20 ottobre 2025), trattandosi di un aspetto legato agli effetti accessori

del divorzio e allo svolgimento del diritto di visita.

In concreto né la sentenza di

divorzio né la convenzione sugli effetti accessori del divorzio regolano in

maniera diversa il versamento delle prestazioni ed i genitori non hanno

sottoscritto alcun accordo in merito alla ripartizione delle prestazioni nel

caso in cui la figlia minorenne dorme presso il genitore non affidatario.

Il versamento dell’AGI e del SCI

alla madre per tutto il periodo rivendicato dal padre è quindi corretto dal

punto di vista delle assicurazioni sociali e libera l’Ufficio AI dal versamento

delle prestazioni anche al padre. Un’eventuale rivendicazione delle prestazioni

per le notti trascorse presso il padre concerne il rapporto tra i due ex

coniugi e deve semmai essere fatto valere in sede civile.

L’Ufficio AI ha del resto

evidenziato come in altre casistiche analoghe in assenza di disposizioni

espresse contenute nella sentenza di divorzio e nella convenzione sugli effetti

accessori del divorzio, è il genitore affidatario che fattura e riceve la prestazione

per i figli beneficiari dell’AGI e del SCI. In caso di affidamento congiunto

(custodia alternata), spetta ai genitori concludere un accordo circa la

ripartizione dell’AGI e del SCI.

La citata DTF 149 III 297 non

impone una soluzione differente.

In quel caso si trattava di una

controversia sorta nell’ambito del diritto di famiglia in relazione agli

effetti accessori del divorzio ed al contributo di mantenimento per i figli e

relativa alle conseguenze dell’assegno per grandi invalidi sul contributo di

mantenimento.

Il Tribunale federale ha

stabilito, al consid. 3.3 che l’assegno per grandi invalidi del figlio

minorenne non deve essere dedotto dal contributo per la sua cura stabilito

nell’ambito del contributo di mantenimento.

Dopo aver ripreso la definizione

dell’assegno per grandi invalidi, l’Alta Corte ha esaminato la prassi in vigore

prima e dopo la modifica del 1° gennaio 2017 del nuovo diritto sul mantenimento

dei figli. Il TF al consid. 3.3.2 ha affermato che l’AGI non era considerato

nel calcolo del contributo di mantenimento del figlio, poiché si tratta di una

prestazione versata per finanziare l’aiuto di cui il suo beneficiario necessita

per compiere gli atti ordinari della vita. L’assegno per grandi invalidi non doveva

di conseguenza neppure essere aggiunto al reddito del genitore affidatario. Al

consid. 3.3.5 il Tribunale federale ha confermato la prassi di non presa in

considerazione dell’AGI nel calcolo del mantenimento del figlio. Poiché le

spese del figlio dovute all’invalidità sono presenti sull’arco dell’intera

giornata e della notte e non solo durante le ore lavorative, l’AGI non va

dedotto dal contributo di accudimento.

La DTF 149 III 297 evidenzia che

l’assegno per grandi invalidi è una prestazione versata al suo beneficiario,

affidato alla madre e che non vi sono ragioni per attribuire una quota al

padre.

La sentenza federale non modifica

la soluzione adottata dall’Ufficio AI, ritenuto come la sentenza di divorzio e

la convenzione sugli effetti accessori del divorzio non determinano un

differente assetto del versamento delle prestazioni.

Alla luce di quanto sopra esposto

a giusta ragione l’Ufficio AI ha deciso di continuare a versare le prestazioni

dell’AGI e del SCI, fino al raggiungimento della maggiore età di _______ alla

madre ed ha dichiarato di non essere competente per decidere in merito al

riconoscimento di parte delle prestazioni al padre.

Resta da esaminare se il

ricorrente deve versare l’importo di fr. 6'117 come stabilito con la decisione

impugnata.

2.11. Secondo l’art. 25 LPGA le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a

decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

Per l’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA

sono tenuti a restituzione il beneficiario della prestazione indebitamente

concessa o i suoi eredi.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA (Ordinanza

della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) prevede che

l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

Nella STF 9C_795/2009 del 21

giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale

federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla

riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.

consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione

non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state

decise e versate (cfr. consid. 4.2).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid.

3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b;

cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno

2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_684/2023 del 20

giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid.

2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF

143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno

2011 consid. 4).

Per

quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi

fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già

erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti

con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale

circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V

245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).

Costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di

prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe

potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato

prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).

Inoltre, l’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022

del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF

8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre

2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid.

3.3).

Questi principi si applicano

anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione

formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura

semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021

consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid.

3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF

8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF

140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),

tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non

giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid.

2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla

sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento

che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni

di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”;

STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può

procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un

esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022,

consid. 3.3).

In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17

agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid.

5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF

138 V 324).

2.12. Preliminarmente, come ammesso

dall’Ufficio AI in sede di risposta, l’importo chiesto in restituzione deve

essere ridotto da fr. 6'117 a fr. 6'027. L’amministrazione ha infatti versato

all’insorgente fr. 3'234 (e non 3'324) per il periodo da luglio a settembre

2023, fr. 1'617 per il periodo da ottobre a dicembre 2023 e fr. 1'176 per il

periodo da gennaio a marzo 2024.

Per quanto concerne la

restituzione, l’Ufficio AI afferma che al momento dei versamenti delle

prestazioni non ha verificato l’aspetto di chi potesse fatturare e ricevere gli

importi dovuti alla figlia _______, dando seguito alle fatture di entrambi i

genitori e accorgendosi solo in un secondo tempo del duplice pagamento eseguito

per le medesime notti.

Questa

Corte ritiene, dunque, che nella presente fattispecie sia dato l’adempimento

dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA (“revisione e riconsiderazione”) che sottende

l’obbligo di restituzione.

La Cassa ha infatti versato, nel periodo da luglio 2023 a marzo 2024,

tramite decisioni informali (cfr. su questo aspetto la STFA in italiano

C_217/02 del 15 luglio 2003), ad entrambi i genitori l’importo dell’AGI per le

notti passate da _______ presso il padre.

Così facendo ha

proceduto ad un doppio pagamento della medesima prestazione.

L’errore è

manifesto e porta su elementi oggettivi, ritenuto che l’importo avrebbe dovuto

essere versato solo ad uno dei due genitori.

Accertato che le

decisioni informali con cui l’UAI ha versato anche al padre le prestazioni cui

ha diritto _______ sono senza dubbio errate e che alla luce degli importi

versati (complessivamente fr. 6’027), la loro correzione ha un’importanza

rilevante, essa dovevano essere riesaminate.

Qualora

l’amministrazione sia venuta a conoscenza in un secondo tempo del doppio

versamento, si sarebbe confrontati con una revisione, in quanto il fatto nuovo

conduce ad una conclusione differente rispetto alle decisioni informali

iniziali (cfr. STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023, consid. 2.10).

Non va del resto dimenticato che

di norma prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente

dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti ristabilire l’ordine legale (cfr.

sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122

V 134).

Ne segue che a

giusta ragione l’amministrazione ha proceduto con il riesame, rispettivamente

la revisione delle decisioni informali di pagamento delle prestazioni ed ha

chiesto la restituzione dell’importo indebitamente percepito.

Per quanto concerne il condono, a

questo stadio della procedura non è rilevante sapere se l'interessato era in

buona fede oppure no quando ha ricevuto le prestazioni e se la restituzione

costituisce un onere troppo grave (cfr. STCA 42.2023.34 del 15 gennaio 2024,

consid. 2.9). La questione della buona fede e dell’onere gravoso è infatti

oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF

8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022

consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF

8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF

122 V 134 consid. 2e), nella misura in cui l’insorgente lo chiederà nei modi e

nei tempi previsti dalla legge (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA per il quale il

condono, se dati i presupposti, è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato).

2.13. Alla luce di quanto

sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto unicamente nella limitata

misura in cui l’importo soggetto a restituzione va diminuito da fr. 6'117 a fr.

6'027.

Per il resto

il ricorso va respinto.

2.14. Il ricorrente, oltre

all’incarto AI, prodotto con la risposta di causa, ha richiamato gli incarti

della Pretura relativi alle due procedure che lo concernono nell’ambito del

diritto di famiglia.

Questo TCA rinuncia

all’assunzione delle prove richieste poiché non modificano l’esito della

procedura. Il risultato delle vertenze civili non è contestato e i rispettivi

incarti non apporterebbero elementi di novità determinanti per la vertenza in

esame.

Conformemente,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025

consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF

9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre

2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b;

122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.15. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso,

le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI nella

misura di fr. 50 e del ricorrente nella misura di fr. 450.

Quest’ultimo ha tuttavia

chiesto di essere posto al

beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio, relativa alla parte per la quale l’insorgente è molto parzialmente vincente

in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013

consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9

aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019

consid. 2.9.).

Per la parte del ricorso in

cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di principio essere posto al

beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempia le relative

condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

2.16. Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della

relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Come precisato dalla STF I 134/06 del 7

maggio 2007 al considerando 5.3, una parte si trova nel bisogno qualora non

possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo

mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 225 consid.

2.5.1).

Sono determinanti le

circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di

assistenza giudiziaria, rispettivamente di gratuito patrocinio (DTF 108 V 265 consid.

4). Il limite per ammettere lo stato

di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria e il

gratuito patrocinio si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli

effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso)

applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25%.

Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono

essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a

uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per

il processo a detrimento di altri obblighi urgenti. Per ammettere il bisogno ai

fini processuali è sufficiente che l'istante non disponga di mezzi superiori a

quelli necessari per fare fronte al mantenimento normale della famiglia.

Nell'ambito di questo esame non è da considerare unicamente la situazione dei suoi

redditi, bensì globalmente l'intera situazione finanziaria e patrimoniale.

2.17. Nella

fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente, nato nel

1971, divorziato, con tre figlie, nate nel 2008 e 2015 (due gemelle), addetto

alle pulizie, può contare su un salario netto, comprensivo degli assegni per le

figlie, di fr. 4'642.45, per tredici mensilità, pari a fr. 4'975.57 al

mese ({4’642.45 x 12 + [4'642.45 – 645 (assegni per le figlie)]} : 12).

Per quanto riguarda il calcolo

del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per

la persona che vive da sola di fr. 1’200.-, che, con un supplemento del 25%,

raggiunge i fr. 1’500.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo in vigore dal 1° settembre 2009).

Sulla

scorta di quanto è stato documentato, il ricorrente fa poi valere il canone

di locazione di fr. 1’160.-- al mese, il conguaglio delle spese accessorie pari

a fr. 28.50 al mese (fr. 342.05 : 12), gli alimenti per le figlie di fr. 1'975

al mese, la Cassa malati di fr. 278.75 al mese, la RC privata di fr. 22.4 al

mese (fr. 268.80 : 12), la RC auto di fr. 90.85 al mese (fr. 1'090.30 : 12) e

l’imposta di circolazione di fr. 23.16 al mese (278 : 12).

Senza

che sia necessario stabilire se tutte le spese da lui fatte valere siano da

prendere in considerazione, va evidenziato come a fronte di entrate per fr. 4'975.57,

già solo deducendo i fr. 1'500 di importo base mensile, i fr. 1'975 degli

alimenti per le figlie, i fr. 1'160 per le spese di locazione, i fr. 28.50 per

le spese accessorie e i fr. 278.75 per la cassa malati, si giunge ad

un’eccedenza di soli fr. 33.32 al mese ancora prima di prendere in

considerazione le spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro dal suo

domicilio a _______ alla _______ a _______.

L’indigenza

va pertanto riconosciuta (cfr. STF 8C_310/2016 = SVR 2017 IV n. 36 pag. 109

dove un’eccedenza di fr. 118.35 al mese, considerato l’insieme delle

circostanze, non è stato considerato sufficiente per negare l’indigenza; cfr.

anche STF 8C_413/2021 del 29 settembre 2021 dove invece un’eccedenza mensile di

fr. 325 al mese per una coppia è stata considerata sufficiente).

Visto

che il ricorso non appariva fin dall’inizio privo di esito favorevole e che

l’intervento di un avvocato era necessario, anche le altre due condizioni poste

da legge e giurisprudenza sono adempiute.

L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del

23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174;

DTF 124 V 301, consid. 6;

cfr. anche art. 6 cpv. 1 Lag).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, é parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che l’importo da restituire ammonta

a fr. 6'027.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura

in cui non è priva di oggetto, è accolta.

§ Di

conseguenza RI1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA1.

3. Le spese,

per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente nella misura di fr.

450.- e dell’UAI nella misura di fr. 50.

In seguito alla

concessione dell'assistenza giudiziaria le spese dovute dal ricorrente sono per

il momento assunte dallo Stato.

L’Ufficio AI

verserà al ricorrente fr. 100 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti