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32.2025.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 giugno 2025Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

2.5. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità

di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Con STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un

disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa

situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti

e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere

afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non

fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano

ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire

gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale

sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l'accertamento

del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di

compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso

singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della

diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito

di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le

patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e

8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso

di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid.

3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria

per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora,

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se

la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di

valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve

essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita

AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale. Soltanto da tale

elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della

persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad alcuni adattamenti. Per

motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi

da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

2.6. Nel caso concreto, chiamato a

verificare se l'amministrazione ha correttamente rifiutato all'assicurato il

diritto a una rendita di invalidità stante una capacità lavorativa del 100% in

qualsiasi attività, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti,

questo Tribunale non può confermare la decisione dell'Ufficio AI senza effettuare

ulteriori approfondimenti medici per quanto concerne i disturbi neurologici

attinenti alla sclerosi multipla, cardiologici e psichici tuttora lamentati.

Va qui subito evidenziato che il Servizio Medico Regionale ha

effettuato un importante, dettagliato e molto approfondito esame della numerosa

documentazione medica agli atti, in particolare con il documento d'istruttoria

del 27 marzo 2025, ma non si può comunque non osservare come, ciò nonostante,

la dr.ssa med. __________ sia specialista in medicina interna generale, mentre

i medici curanti intervenuti lo sono in neurologia (prof. dr.ssa med. __________),

in cardiologia (dr.ssa med. __________) e in psichiatria e in psicoterapia (dr.

med. __________). Di conseguenza, sugli aspetti tecnici di carattere

neurologico concernenti la sclerosi multipla di cui è affetto il ricorrente dal

2020, ma anche sulle limitazioni cardiologiche e le conseguenze psichiche che

tale patologia gli avrebbe causato, le argomentazioni esposte dal medico SMR,

siccome è specialista in altra branca, non hanno pieno valore probatorio (sul

principio secondo cui la valutazione di medico non specialista in materia non

può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr. STF

9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/ 2009 del 29 maggio

2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le ultime: STCA 32.2023.147 del 23

maggio 2024, consid. 2.11; STCA 32.2022.7 del 21 marzo 2022, consid. 2.8; STCA

32.2020.130 dell'8 febbraio 2021, consid. 2.11; STCA 32.2020.109 del 30

novembre 2020, consid 2.6).

La dr.ssa __________ ha inoltre rilevato, e questa circostanza è stata

anche oggettivata dalla prof. dr.ssa __________ il 27 novembre 2023, il 19

giugno 2024 e il 27 agosto 2024, che non vi sono state delle nuove lesioni

demielinizzanti dal momento della richiesta di prestazioni AI nell'ottobre 2023

(la diagnosi di sclerosi multipla è stata posta nel 2020 e da allora i sintomi

sono peggiorati negli anni). Tuttavia, malgrado la stabilità delle lesioni

demielinizzanti, la neurologa ha constatato che il quadro clinico dell'assicurato

era peggiorato: la fatigue, sia fisica sia mentale, era a quel momento di grado

moderato, v'erano disturbi sensitivi all'arto superiore destro e inferiore

sinistro e disturbi sfinterici che lo rendevano abile al lavoro al 50% (doc.

55).

Come già nel referto del 27 agosto 2024 (doc. A7), anche nel

successivo del 18 dicembre 2024 (doc. A8) la curante, all'esame neurologico, ha

riscontrato diversi disturbi agli arti superiori e inferiori, in particolare

una iposensibilità tattile, termica e dolorifica alla regione del polpastrello

del I e II dito della mano destra, una pallestesia al metacarpo falangea 8/8

bilaterale, una sensibilità tattile e dolorifica ridotta nell'arto inferiore

destro, una pallestesia 7/8 bilaterale e una deambulazione limitata a 300 m.

I certificati del 18 dicembre 2024 (doc. A8) e del 15 gennaio 2025

(doc. A9), resi sempre dalla Prof. dr.ssa __________ e successivi alla

decisione impugnata, hanno invece attestato che le risonanze magnetiche

cerebrali, cervicali e dorsali effettuate nel settembre 2024 hanno rivelato

delle nuove lesioni. Al riguardo si è pronunciata la collega dr.ssa __________

il 21 gennaio 2025 (doc. A12), affermando infatti che la malattia era attiva

con progressione clinica della disabilità nell'agosto 2024 (aumento della scala

EDSS) e con evoluzione radiologica nel settembre 2024 e ricordando che la

"La fatigue mentale e fisica comunque può

evolvere anche in un contesto di stabilità radiologica della malattia, questo

perché la sclerosi multipla può progredire a livello neurodegenerativo, che non

è un processo visibile con la risonanza magnetica che viene effettuata a scopi

clinici.".

Se, dunque, dal 2020 non sono state poste nuove diagnosi, da

agosto 2024 v'è stata una progressione clinica della malattia riscontrata in

particolare nell'enorme difficoltà di deambulare, che era limitata a 300 metri

consecutivi, nell'incontinenza urinaria, ben controllata farmacologicamente e

nella stanchezza, molto marcata. Dal punto di vista terapeutico le cure somministrate

all'assicurato sono cambiate almeno tre volte: Fampyra prima e Cladribina poi sono

risultate inefficaci, perciò nel dicembre 2024 è stata tentata una terapia

immunosoppressiva con Tysabri.

Il punteggio della scala EDSS (Expanded Disability Status Scale),

che nel tempo è peggiorato fino ad arrivare a 4.5 nell'agosto 2024 (nel

novembre 2023 era di 3.0), è stabilito dagli specialisti sulla base dell'esame

neurologico del paziente e si incentra prevalentemente sulla capacità motoria.

Questo esame, come ha recentemente spiegato la Prof. dr.ssa med. __________

(doc. A20), non è in grado di quantificare e soppesare la fatigue, che invece

spesso rappresenta un elemento altamente disabilitante per chi è colpito dalla

sclerosi multipla e che nemmeno può essere comprovata in modo oggettivo con

test diagnostici specifici di laboratorio o strumentali (doc. A12).

Se è vero, come ha spiegato la dr.ssa __________, che l'EDDS è un

sintomo, un dato soggettivo (pagg. 21, 22, 28 e 29), resta però il fatto che la

Prof. dr.ssa __________ ha anch'essa accertato di persona durante le varie

visite che l'autonomia di camminata era di soli 300 metri nell'estate 2024.

Pertanto, di fronte a una patologia che può progredire a livello

neurodegenerativo anche se non v'è una risonanza magnetica che attesta questo

peggioramento, la circostanza che il 5 maggio 2023 l'assicurato abbia riferito

Considerandi

alla sua cardiologa di avere effettuato una camminata di 12 km senza avere

avuto dei disturbi (doc. VIII/3 pag. 5) non ha alcuna ripercussione sulla

determinazione della sua capacità lavorativa. L'avere dunque preso in

considerazione questo dato per concludere, il 27 marzo 2025 (doc. VIII/1 pag.

30), che "l'incremento del valore EDSS

appare ascrivibile solo ai sintomi soggettivi, riferiti dall'assicurato e non

obiettivamente rilevati di fatigue e riduzione della camminata fino a 300-500

mt. Si osservi con attenzione che il 05.05.2023 l'assicurato riferiva alla

Dr.ssa __________ una camminata di 12 km in assenza di disturbi."

(doc. VIII/1 pag. 30), non è di conseguenza tutelabile.

Non fa inoltre dimenticato che, per costante giurisprudenza, il

periodo temporale di controllo giudiziario è limitato, in linea di principio, al

complesso dei fatti che si è verificato fino all'emissione della decisione

contestata (DTF 148 V 21 consid. 5.3, DTF 143 V 409 consid. 2.1), perciò l'SMR

avrebbe dovuto esaminare lo stato di salute dell'assicurato fino a inizio

dicembre 2024 e non fermarsi al 30 agosto 2024, quando ha reso il suo rapporto

SMR che ha confermato anche nelle successive prese di posizione del 27 novembre

2024.

e del 27 marzo 2025.

Il referto del 22 maggio 2023 (doc. VIII/3) in cui la cardiologa

curante ha riferito della lunga camminata dell'assicurato non era indubbiamente

più attuale al momento dell'emanazione della decisione impugnata, visto che la

situazione era peggiorata non solo da quel momento al 30 agosto 2024, ma anche

dopo tale data e fino al 6 dicembre 2024.

Il TCA osserva che il Servizio Medico Regionale, nel determinare

la capacità lavorativa del ricorrente nella sua abituale attività, si è basato prettamente

sul mansionario per gerenti ed esercenti approntato dal Cantone descritto sul

sito www.orientamento.ch (doc. VIII/1 pag. 3 e seg.), da cui la dr.ssa __________

ha ripreso le mansioni riportate nei capitoli relativi alla "gestione e

organizzazione dell'azienda", alla "cucina" e al "servizio

alla clientela".

Dopo avere ricordato che l'esercente deve operare nel rispetto

della specifica legge sugli esercizi pubblici, essa ha concluso che "Emerge, dal presente mansionario, che l'attività di

gerente è assimilabile ad una attività di intelletto, non manuale,

caratterizzata da mansioni leggere che possono essere organizzate facendo in

modo che siano possibili frequenti pause che consentano una efficace gestione

delle energie e dello stress." (doc. VIII/1 pag. 4).

Così invece non è stato nel caso dell'insorgente e lo stesso sito

concernente la professione di Esercente, di cui l'assicurato ha prodotto un estratto

(doc. A17), conferma che il lavoro dell'esercente non è prettamente

intellettuale, ma può anche essere manuale. Al capitolo sulle "Condizioni

di lavoro" è infatti chiaramente indicato che "Il lavoro dell'esercente varia secondo le dimensioni,

il tipo di locale, l'ubicazione e la clientela che lo frequenta. Negli esercizi

di piccole dimensioni può essere presente sia in cucina sia nel servizio,

mentre negli stabilimenti più grandi si occupa soprattutto di organizzazione,

controllo e gestione.". E ancora: "Le giornate di lavoro sono lunghe, i ritmi irregolari, i congedi e i

turni di riposo sono spesso rinviati a periodi di minor afflusso di clientela.".

Queste condizioni di lavoro delineano perfettamente ciò che si è

realizzato nel caso del ricorrente, il quale ha così descritto la sua attività

(doc. 35):

" Essendo,

oltre a gestore e gerente della suddetta ditta le mansione che coprivo prima

del danno di salute comprendevano ogni settore dell'attività mi occupavo degli

ordini di acquisto, produzione e trasformazione delle derrate alimentare sia

nel settore cucina che nel settore pizzeria, ero operativo anche nel settore

del servizio e mi occupavo della piccola amministrazione, in quanto per quanto

concerneva salari, avs, iva e giornale cassa mi avvalevo della consulenza della

Fiduciaria __________. Il mio impiego nella ditta era a 360 gradi, i miei orari

da lavoro partivano dall'apertura fino alla chiusura questo era dovuto anche

dal fatto che la mia abitazione familiare era sopra al locale menzionato. Tutto

questo era prima del sopraggiungere della malattia, che è stata data in

concomitanza del periodo covid. Il mio apporto nel seguire è stato una

riduzione drastica della mia presenza in ditta, tra visite mediche e

ospedalizzazioni vari ed esami di controllo e stati di malessere per la

malattia abbiamo di conseguenza assunto di nuovo personale per poter svolgere

tale attività i quali non sempre erano corretti basta vedere come è andata a

finire.".

Non è dunque corretto affermare che il ricorrente lavorava

prettamente come gerente di un bar nel senso che si limitava a lavori

organizzativi e gestionali della struttura, quindi di natura intellettuale.

Si deve invece riconoscere che egli agiva a tutti gli effetti anche

come ristoratore, visto che si dedicava a preparare i pasti sia in cucina sia in

pizzeria. Per questi motivi, l'assicurato era impiegato tutto il giorno presso

il suo bar, occupandosene dall'apertura alla chiusura fino a quando è insorta

la sclerosi multipla. Il lavoro esercitato dal ricorrente era dunque senza alcun

dubbio anche, e soprattutto, di tipo manuale e pesante, visto che doveva anche

stare per gran parte del tempo in piedi, dedicandosi pure al servizio dei

clienti ai tavoli. Di conseguenza, la sua capacità lavorativa doveva essere

valutata nella sua reale ed effettiva attività di gerente attivo sul campo di

un piccolo esercizio commerciale con un mansionario che si estendeva a tutti

gli effetti, contrariamente a quanto asserito dal Servizio Medico Regionale, ben

oltre al solo lavoro intellettuale.

Nemmeno si può dimenticare che, a causa dell'insorgenza della

malattia nel 2020, da allora l'assicurato è stato molto tempo assente dal

lavoro per potere effettuare visite mediche, esami, ricoveri, visite di

controllo al fine di definire esattamente la patologia e anche per inabilità

lavorativa dovuta alla sclerosi multipla, perciò l'affermazione secondo cui

fino al fallimento della sua società il ricorrente sarebbe stato abile al 100%

con orari di lavoro dalle 8 alle 24, come indicato nel curriculum vitae (doc.

33.

pag. 4), non corrisponde pienamente alla realtà dei fatti.

In queste circostanze, a mente del TCA, non si può dunque

escludere che la patologia di cui il ricorrente è affetto e che, come ha

certificato la Prof. dr.ssa med. __________, è peggiorata da agosto 2024 per

uno dei sintomi tipici della malattia, la fatigue (che, va ricordato, viene

valutata mediante anamnesi mirata e non invece misurata con l'EDSS, valore che

peggiora per l'aggravamento della capacità motoria e di deambulazione e non

della fatigue), e da settembre 2024 per le nuove lesioni demielinizzanti spinale

C5-C6 e post-centrale destra (al riguardo, l'SMR ha insistito affermando

trattarsi solo di un'apparenza e non di una certezza della presenza di queste

nuove lesioni), non abbia avuto alcun influsso sulla sua capacità di lavoro, come

ha invece concluso l'Ufficio AI. La fatigue, va ricordato, può avere andamento

fluttuante e si riferisce sia alla fatica fisica che a quella mentale e varia

in ogni paziente, potendo in alcuni pazienti prevalere una delle due componenti

(doc. A20). Nel caso del ricorrente, il 30 settembre 2024 (doc. 55) la

neurologa curante ha affermato che il suo paziente soffriva di un'importante

fatigue, sia sul piano fisico che mentale.

Dagli atti risulta, poi, che il peggioramento delle condizioni di

salute dell'assicurato è stato accertato non solo dal profilo neurologico, ma

anche psichiatrico.

Non si può infatti ritenere che sebbene il dr. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, abbia redatto nel dicembre 2024 (doc. A5) un

rapporto stringato, che allora lo stato psichico del ricorrente non sia

peggiorato dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate dal profilo

neurologico e, quindi, che questa nuova situazione si sia riverberata sulla sua

psiche.

Il fatto che la sclerosi multipla e i farmaci assunti per tale

motivo abbiano compromesso la psiche dell'insorgente incide comunque sulla sua

capacità lavorativa. È indifferente quale è la causa della diminuzione della

capacità lavorativa del ricorrente.

Sia che essa derivi dal fatto di essere affetto da sclerosi

multipla sia dai farmaci assunti per contrastarla, determinante è che il

ricorrente ha sviluppato dei disturbi psichici certificati dallo psichiatra

curante almeno dalla sua presa a carico del marzo 2024 e che egli ha ribadito

nel suo rapporto del 18 marzo 2025, (doc. VIII/2) allestito su invito del

Servizio Medico Regionale.

Non si deve infatti dimenticare che l'assicurazione invalidità è un'assicurazione finale e che quindi deve considerare il danno

alla salute nella sua globalità, diversamente dall'assicuratore contro gli

infortuni che, quale assicurazione causale, deve tenere conto esclusivamente

del danno alla salute causato dall'evento assicurato (STCA 35.2023.27 del 26 giugno

2023, consid. 2.9).

La diagnosi di Sindrome

da disadattamento reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.22) posta dallo

psichiatra curante, confermata ancora il 18 marzo 2025, è stata giustificata

dalla forte spossatezza fisica associata a sonnolenza diurna, apatia, umore

deflesso, ansia, ritiro sociale, preoccupazione per il futuro, riduzione

dell'appetito, sentimenti di vergogna e perdita della progettualità che si sono

sviluppati con l'aggravarsi della sintomatologia neurologica. Con il peggioramento

della stanchezza e l'aumento della difficoltà alla marcia, delle difficoltà di

attenzione e concentrazione con l'evidenza di nuove lesioni neurologiche

rilevate dalle risonanze magnetiche, con successivo passaggio a una nuova

terapia per la sclerosi multipla, il dottor __________ ha constatato che tale

peggioramento ha ulteriormente aggravato l'equilibrio umorale con l'emergenza

in vari momenti di propositi suicidali.

Ne discende che, alla

luce di queste constatazioni, la perizia della dr.ssa med. __________

dell'ottobre 2023 è largamente superata dagli eventi.

Pertanto,

contrariamente all'opinione dell'SMR, non la si può ritenere valida ancora un

anno dopo, ovvero quando ci si deve porre, nel dicembre 2024, per stabilire le

condizioni di salute e la capacità lavorativa dell'insorgente.

Considerato che non esistono esami strumentali che permettono di

valutare la fatigue, non essendoci peraltro dei test specifici, valori di

laboratorio o referti di risonanze per individuarla, è opportuno che una

persona esperta in materia si pronunci sull'evoluzione sia della malattia - che

sembrerebbe essere peggiorata come dimostrato dagli esami strumentali agli atti

del settembre 2024, circostanza che l'SMR ha però messo in dubbio - sia della

fatigue. Soltanto una persona specialista in neurologia è in grado di valutare

correttamente il livello di fatigue e le conseguenze sul piano lavorativo,

visto che neppure i gradi della scala EDSS, che definiscono la disabilità,

permettono di determinare l'intensità della fatigue e il suo impatto sulla

capacità funzionale della persona malata.

2.7

Alla luce delle considerazioni

esposte, sussistono pertanto dei dubbi sull'attendibilità delle conclusioni del

Servizio Medico Regionale a cui non può perciò essere riconosciuto pieno valore

probatorio, con conseguente necessità di allestire una perizia specialistica. Sebbene

la dr.ssa __________ abbia sin dall'inizio seguito il caso del ricorrente e

vada dato atto che nelle sue annotazioni la specialista in medicina interna

generale abbia approfondito la materia, tuttavia essa è stata più volte chiamata

a pronunciarsi su referti di carattere tecnico in campi che non sono di propria

competenza.

In conclusione, dal profilo somatico e psichico

emergono elementi tali che portano a ritenere come le conclusioni cui è giunto

l'SMR riguardo alla capacit lavorativa del ricorrente sia nell'attività

abituale sia in altre attività adeguate si fondino su accertamenti non ancora

completi e che necessitino ulteriori verifiche e approfondimenti da parte di

specialisti del ramo.

L'aspetto del peggioramento della fatigue

psico-fisica da agosto 2024 non può infatti essere minimizzato, sebbene sia stato

riconosciuto dalla neurologa curante e non anche dal Servizio Medico Regionale.

Se è vero che va dato atto che non vi sarebbero esami strumentali in grado di

valutare il livello di fatigue, ciò nonostante non si può comunque sostenere,

con la necessaria tranquillità, che la sclerosi multipla recidivante-remittente

di cui è affetto il ricorrente dal 2020 non abbia avuto delle conseguenze sulla

sua capacità lavorativa.

Va qui inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale,

per l'assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012, consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione

delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche, ma

unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo

le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque

possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base

delle diagnosi poste (cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid.

2.

).

Non potendo perciò determinare, con indispensabile serenità, le

mutate condizioni cliniche del ricorrente, certificate dalla Prof. dr.ssa med. __________

nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 e dal dr. med. __________ nel 2024 e nel

2025, e l'incidenza delle stesse sulla sua capacità lavorativa nel periodo che

ha preceduto l'emanazione della decisione del 6 dicembre 2024, si impone il

rinvio degli atti all'amministrazione affinché proceda con un complemento

istruttorio a tale riguardo. L'Ufficio AI dovrà quindi acquisire una perizia in

ambito neurologico, psichiatrico e cardiologico - siccome anche quest'ultimo

aspetto, valutato sin dal 2023 dalla dr.ssa __________, è contestato fra le

parti - ed emettere poi un nuovo provvedimento (STCA 32.2023.147 del 23 maggio

2024, consid. 2.12; STCA 32.2023.89+90 del 29 aprile 2024, consid. 2.10; STCA

32.2023.61

del 21 dicembre 2023, consid. 2.7; STCA 32.2023.46 dell'11 settembre

2023, consid. 2.9).

Di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio

AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti

peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”) (STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011) o perché vi

sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem

Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn

lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”) (STCA 32.2023.89+90

del 29 aprile 2024, consid. 2.10; STCA 32.2023.61 del 21 dicembre 2023,

consid. 2.7; STCA 32.2023.46 dell'11 settembre 2023; STCA 32.2023.41 del 2

ottobre 2023; STCA 32.2023.18 del 24 luglio 2023).

2.8

Stante quanto precede, la decisione

impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'Ufficio assicurazione

invalidità per ulteriori accertamenti, in esito ai quali esso emanerà una nuova

decisione, debitamente preavvisata.

2.9

L'art. 61 lett. a LPGA prevede che

la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.

Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito favorevole del ricorso (il rinvio della causa con

esito aperto equivale a piena vittoria, DTF 141 V 281 consid. 11.1; STF

8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.

), le spese sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente, patrocinato in causa, un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che, per costante giurisprudenza federale, rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (docc. I e A15) (DTF 124 V 309

consid. 6; STF 8C_32/2012 del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012;

STCA 32.2023.147 del 23 maggio 2024; STCA 33.2023.15 del 13

novembre 2023; STCA 33.2021.19 del 28 novembre 2022; STCA 33.2021.14 del 14

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata

e l’incarto rinviato all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda con gli

indicati ulteriori accertamenti medici.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente Fr. 2’500.- (IVA inclusa) per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni