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Decisione

32.2025.70

Perizia esterna non validamente messa in dubbio dallo psichiatra curante. Reddito da valido da stabilire sulla base però dei dati statistici e non dell'ultimo reddito, poiché la perdita del posto era dovuta a motivi non legati all'invalidità. Rendita perciò ridotta al 60, non al 58%

12 gennaio 2026Italiano79 min

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.70

MP/gm

Lugano

12 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2025 di

RI1,

______

rappr. da: RA1,

______

contro

la decisione del 16 giugno 2025

emanata da

Ufficio

assicurazione invalidità,

6501

Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI1, nato nel 1982 e da ultimo

attivo quale polimeccanico, con decisione del 4 dicembre 2008 e due decisioni

del 5 febbraio 2009 è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità

dal 1. aprile 2006 al 31 maggio 2007 e in seguito di un quarto di rendita (docc.

44 seg. incarto AI).

Il quarto di rendita è poi

stato confermato con comunicazioni del 5 marzo 2010 e del 22 luglio 2011 (doc.

62 e 72 incarto AI).

Con sentenza del 28 gennaio

2015 (STCA 32.2014.56; doc. 110 incarto AI) questo Tribunale ha annullato la

decisione del 14 marzo 2014, con la quale l’Ufficio AI aveva soppresso il

quarto di rendita dalla fine del mese che seguiva l’intimazione della decisione

(doc. 101 incarto AI).

Con decisione del 27 agosto

2020 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera

d’invalidità con grado AI del 100% dal 1. novembre 2018 (docc. 160 e 162

incarto AI).

1.2. Avviata

d’ufficio una procedura di revisione, sulla base della perizia

pluridisciplinare (medicina interna, psichiatria e psicoterapia, reumatologia)

del _________ (di seguito: ________) del 22 giugno 2023 (doc. 190 incarto AI),

con progetto di decisione del 17 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato

all’assicurato la riduzione della rendita intera d’invalidità a una di un

quarto dal primo giorno del secondo mese che avrebbe seguito la notifica della

decisione, avendo stabilito un grado d’invalidità del 40% da maggio 2021 (doc.

200 incarto AI).

Sulla

base della perizia pluridisciplinare di decorso (medicina interna, psichiatria

e psicoterapia con test psicodiagnostici, reumatologia e neurologia) del _________

del 30 dicembre 2024 (doc. 223 incarto AI) disposta in seguito alle

osservazioni dell’assicurato del 2 novembre 2023 (doc. 204 incarto AI) e al

rapporto del suo psichiatra curante (dr. med. ______) del 12 dicembre 2023

(doc. 206 incarto AI), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 13 febbraio

2025, ha annullato il progetto di decisione precedente e prospettato

all’assicurato la riduzione della rendita intera d’invalidità a una con un

grado del 58% dal primo giorno del secondo mese che avrebbe seguito la notifica

della decisione, avendo stabilito tale grado d’invalidità dal 1. gennaio 2024

(doc. 228 incarto AI).

Con

decisione del 16 giugno 2025 il progetto è stato confermato dall'Ufficio AI, che

contestualmente ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. 238

e 240 incarto AI).

1.3. L’assicurato,

patrocinato dalla RA1, ha interposto ricorso contro la suddetta decisione,

postulando il ripristino dell’effetto sospensivo e l’annullamento della decisione

con il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’attuazione di provvedimenti di

integrazione professionale o, in via eventuale, la riforma della decisione con

il riconoscimento di una rendita d’invalidità con grado del 60%. Protesta

inoltre tasse, spese e ripetibili.

Nel

merito, il ricorrente indica essenzialmente che le perizie reumatologica e

psichiatrica e la valutazione consensuale non sono sufficientemente motivate e

le loro conclusioni non pienamente ricostruibili. Ritiene poi che le

limitazioni di ordine psichiatrico depongano a sfavore della capacità di

reintegrarsi nel mondo del lavoro, quindi risultano indispensabili

provvedimenti di integrazione professionale. Il ramo economico e il livello di

competenza a suo dire corretti porterebbero infine a un reddito da valido più

elevato, da stabilirsi inoltre sulla base del 100% del valore statistico.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione della domanda di effetto

sospensivo e dell’impugnativa.

Nel

merito, sostiene come il ricorrente manifesti un dissenso soggettivo nei

confronti della valutazione operata dell’amministrazione, che ha fondato la sua

valutazione sulle dettagliate, complete e approfondite perizie del _________, senza

produrre elementi oggettivi supportati da pertinente documentazione medica. Precisa

poi che vi è minor discapito economico nell’attività abituale, per tale motivo

non considera attuabili provvedimenti professionali. Conferma, infine, il

reddito da valido come da decisione impugnata.

1.5. Il

ricorrente ha preso posizione in merito il 30 ottobre 2025, ribadendo le

proprie richieste e producendo uno scritto del suo psichiatra curante.

1.6. Il

10 novembre 2025 il vicepresidente del TCA ha respinto la richiesta di

ripristinare l’effetto sospensivo al ricorso.

1.7. Il

12 novembre 2025 l’Ufficio AI si è espresso sullo scritto del ricorrente.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione l’Ufficio AI ha ridotto, dal primo giorno del secondo mese che

ha seguito la notifica della decisione impugnata, la rendita intera versata

fino a quel momento al ricorrente a una con un grado del 58% oppure se, come

sostiene quest’ultimo, egli ha diritto a provvedimenti di integrazione

professionale o, eventualmente, a una rendita con un grado del 60%.

2.2. Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI

prevede che "I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è

nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in

vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad

avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità

non subisca una modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA"

(cpv. 1). "Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente

anche dopo una modifica del grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso

1 LPGA se l'applicazione dell'articolo 28b della presente legge comporta una

diminuzione della rendita in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo

aumento in caso di riduzione del grado d'invalidità" (cpv. 2).

La

Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025, prevede al

marginale 9102 che "Se la modifica determinante avviene dopo il 31

dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata

secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.; sentenza del TF 8C_658/2022 del

30 giugno 2023)".

Il

marginale 1009 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025, prevede che:

" Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita

al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione

della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del

grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

-

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2

LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione

della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022".

Nel

caso concreto, alla base della decisione impugnata vi è la modifica dopo il 1.

gennaio 2022 del grado di un’invalidità sorta prima (e che ha determinato,

sempre prima, l’inizio del diritto alla rendita), va perciò applicata questa

circolare sulle disposizioni transitorie, che prevede al marginale 2001 che “i

beneficiari di una rendita AI retta dal diritto anteriore cui si applicano le

disposizioni transitorie sono suddivisi in tre gruppi, in base all'anno di

nascita”. Dallo schema ivi riportato risulta che il ricorrente fa parte del

cosiddetto “gruppo mainstream”, che identifica i nati tra il 1967 e il

1991 e che all'entrata in vigore della riforma (1. gennaio 2022) non avevano

ancora quindi compiuto i 55 anni. Per questa categoria, la frazione di rendita

viene adeguata in base alle nuove disposizioni e la rendita è trasferita nel

sistema di rendite lineare, se il grado d'invalidità subisce un aumento o una

riduzione di almeno cinque punti percentuali e questa riduzione del grado

d'invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di rendita.

È

quindi applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (edit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2. ed., 2007, pag. 1411 n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la

sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non

può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha

avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un

anno senza notevole interruzione; e

c. al termine

di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è

compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado

d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%,

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del

40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)

e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.

4).

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito

lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;

Duc, op. cit., pag. 1476 n. 213).

Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei

redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di

fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;

DTF 107 V 17 consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]

con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006 consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag.

232). La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte,

dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione

di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale

per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha

stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV n. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c,

la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche,

non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata

dall'allora TF con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006 consid. 5).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321 e 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342 e 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,

in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento

ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281;

comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la

decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

Fatti

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale e da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata

al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità

della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso

e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale,

le patologie associate, sviluppo e struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la

persona assicurata sopporta l'onere della prova.

In

due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate

in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata sia da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in

maniera assoluta.

In

quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve

essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in

presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni

lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le

malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su

indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si

accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica

sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni

adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà

prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse

inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve

essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un

esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità

lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa

comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una

limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14

dicembre 2017).

In

una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle

pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

La

nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21

marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018,

consid. 2.6) ed anche successivamente, ad esempio, nelle STF 9C_672/2017

dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018

(consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF

9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

In

una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il

TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie

psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura

probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

In

una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49, il

Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero

fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non

può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al

riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne

risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere

durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute

importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia

invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria

attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una

domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado

l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale

dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione

medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del

7 agosto 2025, consid. 4.6).

Infine,

nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr.

Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha

modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza –

basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola

forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio

escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri

danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente

pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la

giurisprudenza specifica riguardo all’obesità sinora vigente.

Dopo

avere ricordato che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e

complessa, l’Alta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità

che dà diritto a prestazioni di rendita, anche qualora di principio può essere

trattata e non causa danni fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di

tali danni (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11).

All’assicurato va rammentato il suo obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).

Il

Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di obesità, come

nell’ambito di altre patologie somatiche, le difficoltà probatorie non si

presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di una malattia

psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un esame di tutti

gli indicatori (consid. 5.11).

Su questo tema cfr. STF

8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht –

Adipositas Leiturteil”, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K.

Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht”, in plädoyer

4/2025, pag. 44-51 (48).

2.5. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid.

2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM), l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se

un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 seg.). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. 3.2 seg., 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale amministrativo federale

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Circa

il ruolo del medico dei servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per

l’art. 54a LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2),

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3) e sono indipendenti per

quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'ufficio AI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2 in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Nell’ambito

della valutazione delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel

quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata

generale dell’Ufficio federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame

idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI, se occorre i SMR possono eseguire

direttamente esami medici sugli assicurati e mettono per scritto i risultati

degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i SMR sono disponibili a fornire

consulenza agli uffici AI della regione.

I

servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente,

apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di

sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti

non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la

situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga

visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un

motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR, se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF

9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012

consid. 4.2.1).

Non

va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465

(cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna di principio ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore

probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non

hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa

allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una

perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c). Se

la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e

sussistono anche solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della

valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135

V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein

Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden

werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen.

Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der

versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen

vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”).

A proposito della valenza

probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del

medico del SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di

lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei

curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board:

Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte

Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che non sussista dubbio

sulla loro affidabilità e concludenza.

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008 consid. 5.3),

poiché, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a pag. 398 seg.) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6.

2.6.1. Ai

sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022, per

il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o

su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita:

a. subisce

una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o

b. aumenta

al 100 per cento.

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze, suscettibile di incidere sul grado d'invalidità

e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione.

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio

quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado

d'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della

rendita (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano

provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado

d'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI). Invece, se è fatta domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di

grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2

OAI). Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo

per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per

l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le

condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA del 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2 OAI è

applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto

a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF

8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis

OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di

invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla

rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la

prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI.

Quanto agli effetti della

revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o

la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a). Essa può però

intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante, se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la

prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia

continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o

della violazione dell’obbligo di informare (lett. b).

L'art. 88bis OAI è

applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del

diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2. edizione, 2010, ad art. 30/31

(17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95). Condizione necessaria per

l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una

riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o

soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro

futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo

obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller,

op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della

soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in

applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V

197).

2.6.2. La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; 113 V 275 consid.

1a; 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; 109 V 116; 105 V 30; RCC 1989 pag.

323). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario

che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V

351; 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

pag. 379).

A

proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di

revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra

Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità,

anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare

luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o

per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6). La revisione si occupa di

modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute,

fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non

giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a

seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per

difetto; cfr. consid. 7).

Nella

STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una

riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di

natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si

sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5). Secondo

il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica

precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è

dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n.

18 pag. 81, STF 9C_418/2010 consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23

gennaio 2013 consid. 2).

Inoltre,

nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato

che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre

prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla

revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di

fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica

può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica

della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF

133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV n. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati al punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato

di salute tale da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere

stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1,

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2, 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e

della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente

non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

2.7. Nel

caso di specie, trattandosi di una revisione della rendita, dal punto di vista

temporale occorre paragonare la situazione valetudinaria del ricorrente con

quella presente l’ultima volta che l’Ufficio AI ha proceduto ad un esame

materiale del diritto alla rendita. Si tratta della procedura sfociata nella

decisione del 27 agosto 2020, con cui l’Ufficio AI ha posto il ricorrente al

beneficio di una rendita intera d’invalidità con grado AI del 100% dal 1.

novembre 2018. L’Ufficio AI, per determinare un’incapacità lavorativa del 100%

in ogni attività dal 19 agosto 2018, si era basato in particolare sui rapporti

dei medici curanti del ricorrente (doc. 152 incarto AI, pag. 1). Dalla

documentazione agli atti emerge che quel giorno il ricorrente era scivolato,

ruotando bruscamente il tronco; ciò che ha esacerbato la sindrome

lombovertebrogena di cui già soffriva e comportato, da allora, un’incapacità

lavorativa completa (doc. 149 incarto AI, pag. 1 seg.). Il dr. med. ______,

specialista FMH in medicina interna, osservava altresì che “vi sarebbero

margini di miglioramento con conseguente incremento della capacità lavorativa

(parziale)” (ibidem, pag. 2).

Ad

aprile 2021 l’Ufficio AI ha quindi avviato d’ufficio la procedura di revisione

del caso.

Con

le osservazioni del 2 novembre 2023 al progetto di decisione del 17 ottobre

2023 di ridurre la rendita intera d’invalidità a una di un quarto, basato sulla

perizia pluridisciplinare del _________ del 22 giugno 2023, il ricorrente ha fatto

valere un peggioramento del suo stato di salute, poi attestato dal rapporto del

suo psichiatra curante del 12 dicembre 2023. Il SMR ha quindi ritenuto

opportuno sottoporlo a una perizia di decorso sempre presso il _________, che

ha reso il proprio referto il 30 dicembre 2024.

Nella

perizia/consulto del 27 marzo 2024, allegata alla perizia del _________, il dr.

med. ______, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, ha innanzitutto

riassunto gli atti messi a sua disposizione (limitatamente a quelli di

rilevanza medica successivi alla prima valutazione, dove i precedenti erano già

stati riassunti), ha aggiornato l'anamnesi, riportato i disturbi soggettivi, le

affezioni attuali e la descrizione della giornata del ricorrente e ne ha

esaminato lo status. Ha poi posto le seguenti diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa:

" Sindrome

lombo-vertebrale con componente spondilogena a destra molto più che a sinistra

su discopatie pluri-segmentali L4/L5, soprattutto L5/S1” (doc. 223 incarto AI,

Perizia/consulto del 27.03.2024, p.to 6.1).

Il

perito ha poi valutato il ricorrente dal punto di vista medico e

medico-assicurativo. Premettendo che vi era stato un certo atteggiamento

dimostrativo, ne ha valutato capacità, risorse e problemi. Li ha così

descritti:

" Egli è

limitato in attività lavorative non ergonomiche e pesanti in cui debba

mantenere posizioni statiche prolungate sia in posizione seduta che in piedi. È

limitato nell’alzare dei pesi superiori ai 7,5 kg raramente, 5 kg

ripetutamente. Limitato nei movimenti ripetitivi di rotazione ed estensione del

tronco soprattutto con una flessione laterale verso destra” (doc. 223 incarto

AI, Perizia/consulto del 27.03.2024, p.to 7.4).

A

detta del perito questi limiti funzionali giustificavano, a livello medico

teorico, un’abilità lavorativa del 60%, intesa come riduzione del rendimento

nella misura del 40%, sia nell'attività lavorativa abituale che in attività

adeguate allo stato di salute a partire dal 5 maggio 2021 (doc. 223 incarto AI,

Perizia/consulto del 27.03.2024, p.to 8.1 seg.). Egli ha poi aggiunto, senza

proporre alcun provvedimento sanitario o terapia, che “l’assicurato ha

ancora delle risorse per un rientro in un’attività professionale dal punto di

vista muscolo-scheletrico soprattutto in un’attività che tenga in

considerazione i limiti funzionali da me espressi” e concluso osservando

che “vi sono delle discrepanze sia dal punto di vita soggettivo che

oggettivo, sia cliniche che para cliniche per quanto riguarda i disturbi

accusati dall’assicurato” (ibidem, p.to 8.4).

Da

parte sua il dr. med. ______, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,

una volta riassunti gli atti di pertinenza psichiatrica messi a sua

disposizione e che ha ritenuto utili per la valutazione del caso (anche in

questo caso in particolare quelli successivi alla prima valutazione, dove i

precedenti erano già stati riassunti), nello scritto dell’11 maggio 2024

contenuto nella perizia del _________ ha esposto l'anamnesi e la descrizione

della giornata del ricorrente. Ne ha poi esaminato lo status e posto le

seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

" Sindrome

ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)

Disturbo di personalità ansioso-evitante

(ICD10-F60.7)

Sindrome da dipendenza da cocaina

(ICD10-F14.24)” (doc. 223 incarto AI, scritto dell’11.05.2024 del dr. med.

______, p.to 6.1).

Il

perito ha poi valutato il ricorrente dal punto di vista medico e

medico-assicurativo. In particolare, nella valutazione di capacità, risorse e

problemi ha rilevato che "si evidenziano dei deficit della caricabilità

psichica con ridotta resistenza, ridotta capacità relazionale con tendenza

all’evitamento e all’isolamento sociale, ridotta capacità a gestire le emozioni

e a tollerare lo stress” (doc. 223 incarto AI, scritto dell’11.05.2024 del

dr. med. ______, p.to 7.4). A detta del perito questi limiti funzionali

giustificavano, a livello medico teorico, una capacità lavorativa psichiatrica del

70%, intesa come diminuzione del rendimento nella misura del 30%, sia

nell'attività svolta finora che in un’attività adeguata da dicembre 2023 (ibidem,

p.to 8.1 seg.).

Poiché

dal punto di vista internistico e neurologico non erano emerse patologie che

incidevano sulla capacità lavorativa, nella valutazione globale interdisciplinare

(valutazione consensuale) per perizie pluridisciplinari contenuta nella perizia

del _________ i periti hanno concluso per una capacità lavorativa complessiva del

50% sia nell’attività svolta finora che in un’attività adeguata da dicembre 2023,

dovuta alla somma parziale delle incapacità lavorative reumatologica e psichiatrica

per considerare globalmente una sofferenza dovuta sia alla problematica di

dolori cronici che ai disturbi nella psichica (doc. 223 incarto AI, Valutazione

globale interdisciplinare (valutazione consensuale) per perizie

pluridisciplinari del 30.12.2024, p.to 4.6-4.8).

Il

SMR ha fatto propria questa perizia nel rapporto finale dell’8 gennaio 2025,

allineandosi alle conclusioni a cui i periti erano giunti (doc. 224 incarto

AI), e nel rapporto del 12 febbraio 2025 il consulente AI non ha ritenuto

esservi i presupposti per attuare dei provvedimenti professionali per

migliorare la capacità di guadagno del ricorrente (doc. 227 incarto AI). Con

progetto di decisione del 13 febbraio 2025, l'Ufficio AI ha quindi annullato il

progetto di decisione del 17 ottobre 2023 e prospettato al ricorrente la

riduzione della rendita intera a una con un grado del 58% dal primo giorno del

secondo mese che avrebbe seguito la notifica della decisione, avendo stabilito

tale grado d’invalidità dal 1. gennaio 2024 (doc. 228 incarto AI). Le

osservazioni dello psichiatra curante del ricorrente del 19 marzo 2025 (doc. 232

incarto AI) sono state sottoposte dall’Ufficio AI al dr. med. ______, secondo

il quale “il Dr. ______ riporta una codifica diagnostica di ordine

depressivo diversa da quella da me riportata nella valutazione da me effettuata

nell’ambito della perizia _________. […] Tenuto conto che il quadro

clinico riportato dal Dr. ______ è sostanzialmente sovrapponibile a quello da

me osservato in occasione della perizia sono dunque a confermarla nella sua

integralità” (doc. 237 incarto AI, pag. 4). Di conseguenza, con la

decisione impugnata l'Ufficio AI ha confermato il progetto (doc. 238 incarto

AI).

2.8. Preliminarmente

va rilevato che l’Ufficio AI ha agito correttamente laddove nel corso del mese

di aprile 2021 ha dato avvio ad una revisione della rendita AI dell’insorgente,

effettuando numerosi accertamenti, tra i quali l’allestimento di una perizia

pluridisciplinare e una perizia di decorso. D’altronde già nel suo rapporto

finale del 7 febbraio 2020 il SMR rilevava che “il medico curante ipotizza

un miglioramento con un’eventuale parziale capacità lavorativa futura”

(doc. 152 incarto AI, pag. 3).

L’amministrazione

era pertanto consapevole che la situazione valetudinaria del ricorrente avrebbe

potuto evolversi.

In

presenza di uno stato di salute non stabilizzato (quindi suscettibile di

miglioramento) che avrebbe potuto incidere sul grado d’invalidità del

ricorrente, poiché era stato ritenuto completamente inabile al lavoro,

l’amministrazione ha pertanto correttamente dato avvio alla procedura di

revisione (cfr. DTF 141 V 9 consid. 5.3) ed ha esaminato il diritto alla

prestazione in maniera completa (“allseitig”) in fatto ed in diritto

(DTF 141 V 9 e STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024).

2.9.

2.9.1. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se l'amministrazione ha correttamente ridotto

il diritto alla rendita del ricorrente a motivo che la sua incapacità

lavorativa era migliorata, rileva innanzitutto che le diagnosi a cui sono

giunti il dr. med. ______ e il dr. med. ______ (cfr. consid. 2.6 pag. 16) non

vengono messe in dubbio dal ricorrente.

Nemmeno

i limiti funzionali descritti nella perizia del _________ vengono, in sé,

contestati. Il ricorrente sostiene però che non è chiaro se e quali limitazioni

funzionali siano state considerate dal perito reumatologo, accanto ai dolori

cronici, nell’inabilità lavorativa da lui espressa.

Sennonché,

al p.to 7.4 della propria perizia (doc. 223 incarto AI, Perizia/consulto del

27.03.2024), il perito in questione ha illustrato una serie di limitazioni

funzionali di cui, stando alla sua opinione di esperto indipendente, soffre il

ricorrente (in questa sede già riprodotte in precedenza; cfr. consid. 2.6 pag.

16). È quindi perfettamente chiaro che queste sono le limitazioni funzionali poi

confluite nella quantificazione della capacità lavorativa operata dal perito.

Peraltro, il ricorrente non asserisce di soffrire di ulteriori limitazioni

rispetto a quelle già considerate dal perito o che la quantificazione da questi

operata (60% sia nell’attività svolta finora che in un’attività adeguata) sarebbe

errata.

Quanto

alla perizia psichiatrica, il ricorrente sostiene che, a fronte di importanti

fattori di stress e una prognosi riservata, non vi si trova cenno di quali

risorse gli permetterebbero di mettere a frutto la sua capacità di lavoro

residua dopo un periodo di inattività di sette anni.

Tuttavia,

come evidenziato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, sebbene il perito non

abbia riportato al p.to 7.4 della perizia (dal titolo “Valutazione di capacità,

risorse e problemi”, sottolineatura del redattore) le risorse da lui

individuate, le ha trattate in più punti del testo. Nell’anamnesi, infatti,

egli rileva in particolare quanto segue:

" A livello

affettivo l’A. riferisce che a partire dalla fine dell’anno scorso ha iniziato

una relazione con una compagna […].

A livello sociale l’A. abita da solo in un appartamento di tre locali e mezzo

in affitto a ________” (doc. 223 incarto AI, scritto dell’11.05.2024 del dr.

med. ______, p.to 3 pag. 6).

Descrivendo

la giornata del ricorrente, il perito si è invece soffermato sui seguenti punti

positivi:

" Si occupa

da solo di tutte le attività che riguardano il proprio appartamento,

distribuendo le attività sulla settimana, alle volte ha bisogno dell’aiuto del

fratello o di u amico se bisogna trasportare delle cose più pesanti del solito.

I pasti vengono consumati a casa. Effettua le spese quando c’è meno gente,

facendosi accompagnare in macchina dalla madre o da un amico. Si occupa del

proprio gatto, non vi sono hobby particolari. Due-tre volte alla settimana

effettua delle corte passeggiate nei dintorni.

[…]

L’A. riferisce che dall’arresto il

23.8.2023 non ha più fatto uso di sostanze stupefacenti” (doc. 223 incarto AI,

scritto dell’11.05.2024 del dr. med. ______, p.to 3.2.7).

Osservando

il comportamento e l’aspetto esteriore del ricorrente, il perito ha invece

rimarcato che “l’A. si è comportato in maniera adeguata nel corso delle due

visite peritali e ha mostrato un aspetto esteriore adeguato” (doc. 223

incarto AI, scritto dell’11.05.2024 del dr. med. ______, p.to 4.1).

Quali

reperti dell’esame psichiatrico, il perito ha infine individuato quanto segue:

" L’A.

appare curato nella persona e nell’abbigliamento.

È lucido ed orientato nel tempo-spazio e

sul sé personale.

L’espressione del viso è normale.

La mimica è normale.

La gestualità è normale.

[…]

Le funzioni cognitive sono conservate.

L’intelligenza è normale.

L’atteggiamento è collaborante, gentile,

educato.

[…]

Il comportamento è adeguato.

La capacità di auto-controllo è mantenuta.

La comprensione è buona.

L’eloquio è fluido e coerente.

Le comunicazioni sono di buona qualità,

organizzate secondo schemi logici e pertinenti rispetto ai temi trattati.

Non si constatano alterazioni della forma e

del contenuto del pensiero né allentamenti dei nessi associativi.

Non si osservano allucinazioni.

La capacità di auto critica è mantenuta.

La presa sulla realtà è valida.

[…]

L’istinto vitale è conservato.

Non verbalizza intenzioni suicidali” (doc.

223 incarto AI, scritto dell’11.05.2024 del dr. med. ______, p.to 4.3 pag. 8

seg.).

È

qui altresì utile segnalare che “per quel che riguarda gli esami psicologici

effettuati dallo psicologo FSP Dr. ______ il SIMS ha messo in evidenza nell’A.

la tendenza a rispondere affermativamente ad item che descrivono sintomi

atipici sotto il profilo somatico, affettivo e amnesico. L’analisi delle

singole risposte ha tuttavia permesso di escludere un tentativo di simulazione

volontaria dei sintomi suggerendo piuttosto una certa tendenza (non

necessariamente intenzionale) a vivere e riportare le problematiche esperite in

modo amplificato. […] Per quel che riguarda il test MCMI-III

l’elevazione all’indice di Autosvalutazione suggerisce una tendenza a

criticarsi o svalutarsi evidenziando nell’A. la presenza di difficoltà emotive

e personali che a un esame obiettivo possono non risultare altrettanto gravi”

(doc. 223 incarto AI, scritto dell’11.05.2024 del dr. med. ______, p.to 4.3.3).

Il

perito ha infine aggiunto che “a partire dalla fine dell’anno scorso l’A. ha

cominciato ad essere seguito a livello specialistico con consultazioni che

avvengono a frequenza circa quindicinale e con l’assunzione di una terapia

psico-farmacologica prescritta dal proprio psichiatra di riferimento”,

precisato che “l’A. è stato finora aderente alle proposte terapeutiche che

sono state avanzate dal proprio psichiatra di riferimento”, rilevato che “i

provvedimenti terapeutici sono stati adeguati e hanno portato a lievi e ma

significativi miglioramenti della condizione clinica accusata dall’A.” e ritenuto

che, sebbene “la prognosi rimane incerta”, “è indicata una

prosecuzione della presa a carico psichiatrica. Per i disturbi della continuità

del sonno può essere a mio avviso indicato l’introduzione di trazodone di cui è

nota l’azione per l’induzione e il mantenimento del sonno. Per quanto riguarda la

sintomatologia algica accusata dall’A. può a mio avviso entrare in linea di

conto la prescrizione di antidepressivi, in modo particolare duloxetina, di cui

è conosciuto l’effetto su ansia e tono dell’umore oltre che sulla soglia del

dolore” (doc. 223 incarto AI, scritto dell’11.05.2024 del dr. med. ______,

p.to 7.2). Ne ha concluso che “facendo seguito alle indicazioni terapeutiche

è ipotizzabile un miglioramento della condizione valetudinaria entro un anno”

(ibidem, p.to 8.3).

Se

ne ha che, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non solo nella

perizia si trova cenno, ma il perito psichiatrico ha convincentemente

elencato le – importanti – risorse presenti nella persona del ricorrente

che permettono a quest’ultimo di superare i – pur presenti – fattori di stress

e mettere a frutto la sua capacità di lavoro. Non in maniera completa,

comunque, ma nella misura del 70% (per quanto riguarda il solo aspetto

psichiatrico), sia nell’attività finora svolta che in un’attività adeguata. Pur

valutando come completa l’incapacità lavorativa del ricorrente (da ultimo

ancora con lo scritto del 26 ottobre 2025, doc. VIII 6), con questo elenco lo

psichiatra curante non si confronta minimamente. Siano qui peraltro nuovamente

ricordate le riserve che si impongono nella valutazione delle certificazioni

dei curanti giusta la giurisprudenza per la quale in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009 e 9C_602/2007 dell'11 aprile

2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc;

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più

medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, con

rinvii; cfr. in esteso al consid. 2.6).

Per

quanto riguarda la valutazione consensuale, il ricorrente contesta la

conclusione dei periti secondo cui le inabilità lavorative in ambito

reumatologico e psichiatrico non vengono interamente sommate e l’inabilità

lavorativa complessiva ammonta solo al 50%.

In

proposito va ricordato che secondo l’Alta Corte per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati (cfr. DTF 143 V 124 consid. 2.2.4; STF

9C_461/2019 del 22 novembre 2019 = SVR 2020 IV nr. 22 pag. 75, 9C_913/2012 del

9 aprile 2013 e 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; SVR 2008 IV nr. 15). La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; cfr. anche STF

9C_362/2014 del 19 agosto 2014). In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005,

l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo

dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia

pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 2008 IV nr. 15, pagg. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”. Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 segg. (245-249). Con sentenza

9C_362/2014 del 19 agosto 2014, il TF ha stabilito che non solo il principio

della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale ma anche la

questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e che il

Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni

specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio

esulante dal suo campo di competenze.

In

concreto, questo Tribunale rileva che la questione è stata affrontata – e

risolta – dagli specialisti incaricati di svolgere l’esame peritale

pluridisciplinare, che nella perizia hanno esposto, come a ragione ricordato

dall’amministrazione nella risposta di causa, che sia nell’attività svolta

finora che in un’attività adeguata si manifesta una limitazione complessiva del

rendimento del 50% dovuta a diminuzione del rendimento del 40% per motivi

reumatologici e del 30% per motivi psichiatrici; percentuali, quest’ultime due,

che “si sommano in misura parziale per considerare globalmente una

sofferenza dovuta sia alla problematica di dolori cronici che ai disturbi nella

psichica” (doc. 223 incarto AI, Valutazione globale interdisciplinare

(valutazione consensuale) per perizie pluridisciplinari del 30.12.2024, p.to 4.9).

I

medici interessati hanno effettuato una valutazione globale dopo esauriente

discussione avvenuta il 5 dicembre 2024, indicando i motivi per i quali le

incapacità lavorative d'ordine reumatologico e psichiatrico vanno parzialmente integrate.

Gli specialisti delle diverse discipline hanno di riflesso escluso la

possibilità di procedere ad un cumulo completo delle percentuali di inabilità

lavorative dovute a ragioni reumatologiche e psichiatriche. Questo Tribunale

non ha motivo per discostarsi dalle – pur succintamente – motivate

considerazioni espresse dagli specialisti coinvolti nell’esame peritale. D’altronde,

il ricorrente non ha apportato documentazione medica a sostegno della sua tesi.

La sua sola affermazione non può quindi essere sufficiente per ritenere

inconsistenti le considerazioni dello specialista FMH in reumatologia e

riabilitazione e dello specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, con cui d’altronde

hanno concordato anche gli altri due periti che hanno partecipato

all’elaborazione della perizia.

Per

quanto riguarda infine la presunta mancata indicazione delle risorse di cui il

ricorrente dispone, si rinvia a quanto già esposto in precedenza (cfr. pagg.

23-26) in merito alle risorse che il perito psichiatrico, nel proprio referto –

allegato e parte integrante della perizia del _________ –, ha osservato essere

presenti nella persona del ricorrente.

2.9.2. Valutata

la documentazione medica agli atti e quindi lo stato di salute del ricorrente,

questo Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui

l’amministrazione è pervenuta. Va infatti condivisa l'attenta e dettagliata

analisi effettuata dagli esperti esterni indipendenti del _________, in

particolare nel consulto peritale reumatologico e nella perizia psichiatrica,

in cui gli specialisti si sono chinati sullo stato di salute del ricorrente,

giungendo alla conclusione che le patologie diagnosticate ne inficiano la

capacità lavorativa. I limiti funzionali individuati dai periti in determinate

circostanze giustificano una riduzione del rendimento sia nell’attività

abituale che in qualsiasi altra attività adeguata allo stato di salute del ricorrente

nella misura del 50%. Al riguardo va rilevato che se, come visto, le diagnosi

poste non sono contestate, tuttavia il ricorrente esprime un apprezzamento

diverso circa la sua capacità lavorativa residua, che i periti hanno per

l'appunto accertato nella misura del 50% tenuto conto di determinati limiti

funzionali, mentre il ricorrente l'ha ritenuta essere minore senza tuttavia

fornire particolari dettagli riferiti alla sua situazione concreta.

Visto

quanto precede, le affermazioni del ricorrente e la refertazione del curante

psichiatra non sono suscettibili di mettere in dubbio le conclusioni dello

specialista FMH in reumatologia e riabilitazione e dello specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, che hanno reso un consulto peritale rispettivamente

una perizia, avallati dal SMR, a cui va dunque prestata integrale adesione.

Questo

Tribunale, ricordato il principio del libero apprezzamento delle prove valido

(anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 61 lett. c in fine

LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1 e STCA

32.2022.39 consid. 2.7.2), ritiene con il grado probatorio della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicabile al diritto delle

assicurazioni sociali (DTF 146 V 271 consid. 4.4) che la valutazione medica

effettuata dai periti del _________ sull'incapacità lavorativa in attività

abituale e adeguata sia (più) confacente alla realtà documentale (e quindi

preferibile) rispetto alla posizione del ricorrente.

Va

quindi confermato che la capacità lavorativa del ricorrente è, dal dicembre del

2023, del 50% sia nell’attività svolta finora che in un’attività adeguata.

2.10.

2.10.1. Riguardo

alle conseguenze economiche del danno alla salute del ricorrente, va

innanzitutto rilevato che il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute, altrimenti detto reddito da valido,

come ricordato nella recente STF 9C_445/2022 del 27 settembre 2023 al

considerando 4.2.1, non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta,

ma il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Di regola, ci

si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, adeguandolo all'evoluzione reale dei salari. Questo

perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata

avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF

129 V 222 consid. 4.3.1). Eccezioni a questo principio devono essere previste

secondo la verosimiglianza preponderante (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V

322 consid. 4.1).

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute, dunque, occorre stabilire quanto la stessa, nel momento

determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),

guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante come persona

sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto possibile

(STF 8C_234/2022 del 27 gennaio 2023 consid. 6.1). In tale contesto la normale

evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia, gli indizi che

l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato

devono essere reali (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 nr. U 168 pag. 100 consid.

3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è

infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio

la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]). Se la perdita del lavoro è dovuta a motivi non legati all'invalidità,

il valore del salario da valido va determinato sulla base dei valori statistici

(STF 8C_561/2022 del 4 agosto 2023, consid. 5.3.1).

2.10.2. Nel

caso concreto, considerato che l’ultimo datore di lavoro del ricorrente ha

dichiarato “che la disdetta del Suo contratto di lavoro che era stata data

con effetto al 31 maggio 2019, era dovuta a motivi congiunturali,

indipendentemente dal suo stato di salute e aveva toccato la maggior parte dei

dipendenti” (doc. I 4) – circostanza non contestata dall’Ufficio AI e di

cui non v’è ragione di dubitare –, la perdita del lavoro è dovuta a motivi non

legati all'invalidità. Conformemente alla giurisprudenza federale in materia

(STF 8C_89/2018 del 18 settembre 2018, consid. 3.3) il reddito da valido deve

essere perciò stabilito facendo capo ai dati statistici risultanti dalla RSS,

non – come invece fatto dall’Ufficio AI – all’ultimo reddito conseguito (inferiore

di almeno il 5% al valore centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento,

per cui l’amministrazione ha poi utilizzato il 95% di questo valore centrale).

Per

quanto attiene all'uso dei dati statistici, come ha ricordato il Tribunale

federale al considerando 4.3 della citata STF 9C_445/2022 del 27 settembre

2023, vanno vagliati i dati più recenti pubblicati al momento della decisione (in

casu il 16 giugno 2025) in relazione alla situazione della decorrenza della

rendita (DTF 143 V 295 consid. 2.3). Nel caso in rassegna vanno perciò

utilizzati i dati di cui alla tabella TA1_tirage_skill_level della RSS 2022, in

quanto sono stati pubblicati il 29 maggio 2024 e quindi erano disponibili già

al momento in cui l'amministrazione si è pronunciata.

Secondo

il ricorrente, il suo ramo economico di riferimento sarebbe il 24-25

(“Metallurgia; fabbr. prodotti in metallo”) e il suo livello di competenze il

Considerandi

2.

La

questione, tuttavia, non ha portata pratica. Posto infatti che, come si vedrà

in seguito (cfr. infra, consid. 2.11.1), il reddito da invalido va

determinato sulla base della situazione professionale concreta dell’interessato

e ritenuto che l’attività abituale, pur se attualmente non effettivamente

esercitata, è stata giudicata dai periti rispettosa dei limiti funzionali

constatati (supra, consid. 2.9.2), la modifica proposta dal ricorrente

andrebbe poi parallelamente apportata anche al calcolo del reddito da invalido.

Ciò che ne annullerebbe gli effetti.

Il

reddito da valido annuale per il 2022 ammonta quindi a fr. 68'124, ottenuto

considerando un salario mensile lordo di fr. 5'677, ramo economico 27 (“Fabbr.

di apparecchiature elettriche”), livello di competenze 1 (attività semplici di

tipo fisico o manuale; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 4.2),

settore maschile. Indicizzandolo al 2023 (+2.1%) e al 2024 (+1.7%), ammonta a

fr. 70'737.05. Riportato su un orario medio di lavoro settimanale di 40.9 ore

nel 2024 per il ramo economico 27, si ottiene un reddito da valido di fr. 72'328.65

(ovvero: fr. 70'737.05 : 40 x 40.9).

2.11

2.11.1

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

Secondo

l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una

capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o

inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è

applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo

parziale.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2024 prevede

che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è

applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità

l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo

l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è

applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Secondo

la giurisprudenza federale antecedente alla modifica della LAI entrata in

vigore il 1. gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il

TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte

per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età,

gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o

ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione

globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi

fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze

concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le

STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6

con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione

del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5).

Con

sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 il

Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di

ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo

alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali

risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le

possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso

specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata,

sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla

prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.

Sempre

a questo proposito, in una sentenza 35.2004.86 del 30 luglio 2025, in materia

di assicurazione contro gli infortuni, questa Corte ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

Abbondanzialmente, va comunque rilevato che, nella DTF 150 V 410,

emanata in materia di assicurazione per l’invalidità, interpretato l’art. 28a

cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici,

grammaticali, sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis

cpv. 3 OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31

dicembre 2023, non rispetta la volontà del legislatore e non

è pertanto conforme al diritto federale.

In quella fattispecie, in cui il tribunale

cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando sul reddito

statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive

dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI,

giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale

ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro

ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi stabiliti

finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa

disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.

In questo modo, sempre secondo il TF,

l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla

legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.

In particolare, l’Alta Corte ha chiarito

che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà

del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente della

precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410).

D’altro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a

disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e

parallelismo dei redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via:

invece di una riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di

caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico

né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera

globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e

meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e

limitata al 10% (cfr. art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre

2023). Ciò costituisce una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio

utilizzato in precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V

75.

consid. 5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).

Infine, la Corte federale ha precisato che

gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile concreto nella

valutazione dell’invalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si

riflettono nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419

consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135

V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI.

Parimenti, la necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale

e alla base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione.

Ciò si spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche

salariali non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido,

ovvero senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del

caso di specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento dell’art. 26bis

cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione

22.3377

del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).

Nella lettera circolare AI n. 445 del 26

agosto 2024, l’UFAS ha espresso l’opinione secondo la quale la DTF 150 V 410,

non avrebbe nessuna incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a partire dal

1° gennaio 2024, siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto a

proposito dell’art. 26bis cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino

al 31 dicembre 2023. A suo avviso, pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024

varrebbe unicamente la nuova riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in

relazione con la precedente riduzione del 10% per attività a tempo parziale

(20% in totale).

Secondo questo Tribunale, nonostante la

modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, l’art. 26bis cpv. 3 OAI continua a non

rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita dall’Alta

Corte nella DTF 150 V 410.

Nella misura in cui stabilisce che dal 1°

gennaio 2024 le decurtazioni applicabili sul reddito statistico da invalido

sarebbero quelle esaustivamente (“Non

sono ammesse ulteriori deduzioni.”) previste dalla norma d’ordinanza appena menzionata,

ovvero una deduzione forfettaria del 10% e, eventualmente, in caso di attività

a tempo parziale del 50% o inferiore, una ulteriore del 10%, anche la direttiva

dell’UFAS appena citata non rispetta il diritto federale ed è di conseguenza

inapplicabile (circa il valore di una direttiva amministrativa per il giudice

delle assicurazioni sociali, cfr., tra le tante, DTF 147 V 79 consid. 7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1;

137.

V 434 consid. 4.2; 133 V 169 consid. 10.1).

In questo senso, il TCA constata che,

rispetto alla versione dell’art. 26bis

cpv. 3 OAI in vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale contemplava unicamente

una deduzione del 10% per attività lucrativa a tempo parziale), con quella

entrata in vigore il 1° gennaio 2024 l’autore dell’ordinanza si è di fatto

limitato a introdurre una riduzione supplementare del 10% volta a correggere

una distorsione insita nella determinazione del reddito da invalido in base ai

valori centrali delle tabelle RSS, applicabile dunque a prescindere dalle

circostanze concrete del caso di specie. È pertanto evidente che, una volta

ancora, non si è tenuto conto appieno della precedente giurisprudenza federale

riguardante la valutazione dell’invalidità, e ciò contrariamente alla volontà

del legislatore formale risultante dall’interpretazione della norma di delega

di cui all’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid.

9.4.2).

Anche da questo punto di vista, appare

opportuno, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da

invalido e della loro ponderazione, continuare anche dopo l’entrata in vigore

del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio

2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla

giurisprudenza federale.

La conclusione alla quale è appena

pervenuto il TCA è peraltro condivisa anche dalla dottrina.

In un articolo pubblicato in: SZS/RSAS

3/2025, p. 161 ss., Michael E. Meier si è infatti pronunciato

segnatamente nei seguenti termini:

(…).

Der

Elefant im Raum ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si

tratta della DTF 150 V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen

ab dem 1. Januar 2024 auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom

26.

August 2024 nicht unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine

Auswirkungen auf Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das

Bundesgericht nur zu Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum

31.

Dezember 2023 geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der

neue 10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV),

allenfalls in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit

(total 20%). So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.

Nimmt

man den Willen des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die Delegation in Art. 28a

cpv. 1 IVG nun rechtskonform umgesetzt wurde, ist der Pauschalabzug von 10%

eine ebenso ungenügende Lösung wie die als rechtswidrig gerügte ursprüngliche

Streichung sämtlicher Abzüge. National- und Ständerat haben dem Bundesrat mit

der Motion Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich aufgezeigt, dass ein

dringlicher Handlungsbedarf in Form von für die Invaliditätsbemessung

adaptierten Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht berief sich mehrfach

darauf, dass “mangels verfügbarer Alternative in Form berichtigter

Tabellenlöhne” weiterhin Tabellenlohnabzüge notwendig seien. Offenbar zeichnen

Legislative und Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit einen Weg vor,

den die Exekutive partout nicht zu gehen bereit ist. (…)”

Queste sono invece le considerazioni

espresse in proposito da Nathalie Lang:

(…).

Der seit 1.1.2024

geltende Pauschalabzug führt zwar zu einer realitätsnäheren Bemessungsgrundlage

und einer gewissen Besserstellung der Versicherten. Dennoch ist aber davon

auszugehen, dass mit der Abschaffung eines zusätzlichen leidensbedingten Abzugs

dem Willen des Gesetzgebers nicht nachgekommen wurde. Denn mit der

Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs. 1 IVG wurde der Bundesrat beauftragt,

die in der Rechtsprechung definierte Praxis zum Validen- und Invalideneinkommen

zu regeln und die ebenfalls von der Rechtsprechung entwickelten Korrekturen

vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für einen leidensbedingten Abzug zu

berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein entsprechender Abzug erfolgen

soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei

Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger kann daher nicht abschliessend sein,

weil sie letztendlich gegenüber der bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist

daher zu erwarten, dass auch ab 1.1.2024 neben dem Pauschalabzug ein

leidensbedingter Abzug möglich ist, falls es im Einzelfall gerechtfertigt ist.

Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer der Betriebszugehörigkeit, der

Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie finden im Pauschalabzug keine

Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die Beurteilung der

medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht erkannte zu

Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als Instrument für

eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E.

9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass auch bei der

Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte Bestimmung des

Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei Vorliegen von

konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher Abzug in Form

eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).”

(Basler Kommentar ATSG

– Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)”.

In una sentenza 9C_188/2025

del 31 luglio 2025 il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di

sapere se, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da

invalido e della loro ponderazione, sia opportuno, anche dopo l’entrata in

vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, continuare ad applicare

a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza

federale e, quindi, procedere se del caso ad ulteriori decurtazioni sul reddito

statistico da invalido a titolo di deduzione per circostanze personali:

" 8.4. Was das Invalideneinkommen 2024 anbelangt, so bringt die

Beschwerdeführerin vor, auch die seit dem 1. Januar 2024 geltende Regelung von

Art. 26 bis Abs. 3 IVV sei gesetzeswidrig resp. zu restriktiv, weshalb die

Rechtsprechung von BGE 150 V 410 E. 10.6 darauf ebenfalls anwendbar sei. Wie es

sich verhält, kann offenbleiben. Auch wenn der Beschwerdeführerin

beigepflichtet werden wollte, leuchtet nicht ein, weshalb zum in der

Verordnungsbestimmung vorgegebenen Pauschalabzug von 10 resp. 20 % zusätzlich

ein weiterer Abzug von bis zu 25 % gewährt werden müsste. Laut BGE 150 V 410 E.

10.6

ist nur insoweit, als über den durch die Verordnungsbestimmung

vorgegebenen Rahmen (pauschalisierter Abzug) hinaus Bedarf an weitergehender

Korrektur besteht, ergänzend auf die bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze zum

Abzug vom Tabellenlohn zurückzugreifen. Nach diesen Grundsätzen, die durch BGE 150 V 410 nicht geändert wurden, ist der Tabellenlohnabzug nach den Umständen

im Einzelfall gesamthaft zu schätzen; zudem darf er höchstens 25 % betragen

(vgl. BGE 126 V 75 E. 5b/bb und cc). Auch im Zusammenhang mit dem

Invalideneinkommen 2024 resp. mit der Höhe des Tabellenlohnabzugs von 10 % ist

eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung weder geltend gemacht noch

ersichtlich, weshalb ebenfalls kein Bedarf an weitergehender Korrektur besteht”

(consid. 8.4.).

In

quell’occasione l’Alta Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di

un’assicurata, attiva professionalmente a tempo parziale e per il resto

casalinga, giudicata abile in misura del 60% in ogni attività con un

conseguente grado d’invalidità dal 1. gennaio 2024 del 39%, ha ritenuto che

l’amministrazione non aveva abusato del suo potere d’apprezzamento applicando

(solo) la riduzione del 10% sul salario statistico da invalida prevista

dall’art. 26bis cpv. 3 OAI.

2.11.2

Per

determinare il reddito da invalido per il 2024, in assenza di dati salariali

concreti siccome l’insorgente non aveva intrapreso un’attività lucrativa da lui

esigibile, occorre basarsi sui dati statistici nazionali. Il salario lordo

mediamente percepito nel 2022 dagli uomini per un'attività semplice di tipo

fisico o manuale nel ramo economico 27 va estrapolato dalla stessa tabella già

usata per il reddito da valido, adattato all'evoluzione dei salari nominali

fino a porsi al momento in cui il ricorrente potrebbe vedersi ridotta la

rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a) e riportato su un orario medio di lavoro

settimanale di 40.9 ore nel 2024 per il ramo economico 27. Corrisponde quindi a

fr. 72'328.65. Questo importo va preso nella misura del 50%, stante il fatto

che la capacità lavorativa esigibile dal ricorrente nell’attività abituale

(così come in attività adeguate) è ridotta del 50%, e quindi in ragione di fr. 36'164.35

(fr. 72'328.65 : 100 x 50).

Va

infine applicata la deduzione del 20% di cui all’art. 26bis cpv. 3 2.

frase OAI, il che porta a un reddito da invalido di fr. 28'931.50. Richiamata

la giurisprudenza federale secondo cui il giudice non può senza valido motivo

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

137.

V 71, 132 V 393, 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. consid. 2.2), questa Corte

ritiene che l’amministrazione, escludendo l’applicazione di ulteriori

riduzioni, non ha abusato del proprio potere d’apprezzamento.

2.12

Il

reddito (ipotetico) da valido di fr. 72'328.65, che il ricorrente

avrebbe potuto conseguire nel 2024 in un’attività esercitata al 100% senza il

danno alla salute, va ora confrontato con il reddito statistico ipotetico da

invalido rivalutato nel 2024 di fr. 28'931.50.

La

perdita di guadagno del 59.99%, che risulta dal confronto fra questi due

importi ([fr. 72'328.65 - fr. 28'931.50] : fr. 72'328.65 x 100) e va

arrotondata al 60% (DTF 130 V 121), porta a un grado d’invalidità di medesima

entità.

2.13

Quanto

ai – non particolarmente specificati – provvedimenti di integrazione evocati

dal ricorrente, va rilevato che con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il

TF, in un caso in cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata

secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere

messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha

affermato che:

" 6. (…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato,

cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare che nel momento

determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un

ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco

qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze

9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009

consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo

motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento".

In

concreto, la valutazione medica (le perizie reumatologica e psichiatrica e

la valutazione consensuale) è stata confermata in questa sede (cfr. supra,

consid. 2.9.2). È quindi stato accertato che il ricorrente ha una capacità

lavorativa del 50% dal dicembre del 2023, sia nell’attività svolta finora che

in un’attività adeguata. Nel suo rapporto del 12 febbraio 2025 il consulente AI

ha ricordato la presenza, tra gli altri, dei seguenti limiti:

" dal lato

psichiatrico viene segnalato un deficit della caricabilità psichica con ridotta

resistenza, ridotta capacità relazionale con tendenza all’evitamento e

all’isolamento sociale, ridotta capacità a gestire le emozioni e a tollerare lo

stress” (doc. 227 incarto AI, pag. 2).

Nella parte “Analisi della

reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza

(ri)formazione specifica” questi ha poi considerato quanto segue:

" L’assicurato

risulta ancora abile nella sua attività abituale al 50%, dove presenta il minor

discapito economico.

Ulteriori attività adeguate possono come

essere:

- Addetto

qualità/imballaggio/confezione nel settore industriale orologiero

[…] Attività da

svolgere prevalentemente in modo autonomo, senza dover interagire con clienti o

colleghi.

- Addetta

all’assemblaggio di pezzi elettronici ed ingranaggi

[…] attività da

svolgere prevalentemente in modo autonomo, senza dover interagire con clienti o

colleghi.

- Impiegato

in logistica” (doc. 227 incarto AI, pag. 3 seg.).

Contrariamente a quanto sembra

ritenere il ricorrente, quindi, il consulente AI ha debitamente tenuto in

considerazione le limitazioni dettate dalla patologia di ordine psichiatrico,

sia quale premessa da cui partire per individuare delle attività adeguate sia

nella descrizione concreta di quest’ultime.

Rammentato che spetta

essenzialmente al consulente in integrazione professionale, che meglio di

chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle

attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute

e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29

marzo 2012 consid. 5, 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274

consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e che non

considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti disponibili

durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo leso

nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro esigibile ed

appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1 e 147 V 124

consid. 6.2) (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5), all’insorgente

si presenta pertanto un ventaglio relativamente ampio di possibili professioni

(leggere e ripetitive, poco qualificate) che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. STF

9C_734/2010 del 18 maggio 2011 e per analogia 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3; cfr. anche le STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011;

32.2015.83

del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21

maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

All’assicurato può essere in

effetti richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni

semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica

ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro

ed un breve periodo di rodaggio. Va qui ribadito che specialmente nell’ambito

industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in

effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che

possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio

attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.)

con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA

32.2013.75

del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in

maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF

ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Nella

decisione contestata l’amministrazione ha comunque precisato di essere a

disposizione, previa richiesta scritta, per attivare se del caso il servizio di

aiuto al collocamento.

Nel

caso di specie non entrano pertanto in considerazione provvedimenti di

integrazione.

2.14

Un

grado d’invalidità del 60% dà diritto a una rendita di invalidità di medesima

entità (art. 28b cpv. 2 LAI). Considerato il miglioramento dello stato di

salute del ricorrente, la rendita intera d’invalidità da lui percepita va

ridotta. Non a una rendita del 58%, come fatto dall’Ufficio AI nella decisione

impugnata, ma del 60%.

2.15

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi, o ad un contributo per l’assistenza), l’art. 88bis

cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita,

dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in

atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione. Nella concreta fattispecie non trova invece applicazione

l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, in base al quale la riduzione o la

soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo

per l’assistenza è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

Nella

fattispecie il ricorrente ha dichiarato che la decisione impugnata gli è stata

notificata il 20 giugno 2025 (ricorso, “In ordine”), ciò di cui non v’è ragione

di dubitare. La rendita intera percepita dal ricorrente va quindi ridotta a una

rendita del 60% con effetto dal 1. agosto 2025.

2.16

Visto

tutto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione

impugnata riformata, nel senso che il ricorrente ha diritto alla rendita intera

fino al 31 luglio 2025 e a una rendita del 60% dal 1. agosto 2025.

2.17

Il

ricorrente, parzialmente vincente in causa e patrocinato da un legale (art. 61

lett. g LPGA), ha diritto al rimborso di ripetibili ridotte.

2.18

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore

dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico di

entrambe le parti in causa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione del 16 giugno 2025 è modificata, nel senso che dal 1. agosto 2025 RI1

ha diritto a una rendita d’invalidità del 60%.

2. Le spese - per complessivi fr. 500

- sono poste a carico del ricorrente in ragione di fr. 400 e dell’Ufficio AI in

ragione di fr. 100. Quest’ultimo rifonderà al ricorrente fr. 500 (IVA inclusa)

a titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli interessati, i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti