32.2025.72
Richiesta rendita AI. Come chiesto dall'SMR e malgrado l'opposizione dell'assicurato, gli atti vanno rinviati all'Ufficio AI per l'allestimento di una perizia pluridiscipinare. No avvocato d'ufficio. No denegata giustizia. No trasmissione atti ad altre autorità
14 ottobre 2025Italiano30 min
con effetto definitivo dal 1° marzo 2025, ritenuto come gli stessi periti avrebbero
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.72
cs
Lugano
14 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2025 di
RI 1
contro
la decisione del 21 agosto 2025
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. RI 1,
nato nel 1988, montatore di impianti sanitari, il 17 febbraio 2011 ha inoltrato
una domanda di prestazioni dell’AI.
B. Con
decisione del 21 marzo 2018 l’Ufficio AI, dopo aver riqualificato RI 1 quale
venditore AFC, accertato un grado d’invalidità nullo e ritenuto che
l’interessato era stato convenientemente reintegrato nel mondo del lavoro, ha
respinto la richiesta di ulteriori prestazioni (pag. 850 e seguenti incarto
AI).
C. Nel
corso del mese di ottobre 2023 RI 1 ha inoltrato un’altra domanda di
prestazioni dell’AI (pag. 904 incarto AI). Dopo aver effettuato gli
accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia bidisciplinare ad opera
del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________,
FMH reumatologia, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita AI intera
limitata nel tempo per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 31 maggio 2025 (doc.
A1).
D. RI 1 è
insorto al TCA contro la predetta decisione, facendo valere un danno economico
poiché l’Ufficio AI e l’assicuratore malattie d’indennità giornaliera (__________)
avrebbero ignorato la più recente documentazione medica da lui prodotta,
malgrado l’autorizzazione fornita alle varie amministrazioni di accedere a
tutti i documenti che lo concernono (doc. I).
Per il
ricorrente la decisione impugnata ignorerebbe le valutazioni mediche
specialistiche che comproverebbero l’impossibilità di ricollocarlo nelle sue
precedenti formazioni professionali (AFC impianti di ventilazione, AFC vendita
al dettaglio, conducente professionale) e la realtà di una lunga riqualifica
dal 2010 al 2017 che sarebbe fallita e giudicata non più percorribile.
Con
riferimento alla giurisprudenza federale il ricorrente sostiene che la
decisione sarebbe viziata da una valutazione astratta dei redditi, da una
mancata presa in considerazione dei certificati specialistici e da una
violazione del principio di realtà e di proporzionalità (art. 8 LPGA e 43 LAI).
La
valutazione si fonderebbe su dati statistici errati e concernerebbe anche la
decisione del 21 marzo 2018.
Il
ricorrente sottolinea alcune contraddizioni contenute, a suo dire, nella perizia
e nella decisione e contesta la presa di posizione dell’assicuratore __________,
nei confronti del quale chiede che vengano presi dei provvedimenti.
Infine
l’assicurato domanda il riconoscimento di una totale incapacità lavorativa, contesta
l’agire del suo ex datore di lavoro e dei funzionari delle risorse umane di __________,
cita giurisprudenza, dottrina e norme relative al contratto di lavoro, chiede
l’intervento del TRAM, al quale domanda “di inviare copia integrale” “per
ricevere la richiesta di documentazione da inviare integralmente”.
E. Il 25
agosto 2025 il ricorrente ha chiesto l’invio del suo scritto, comprensivo degli
allegati, anche al Tribunale cantonale amministrativo affinché quest’ultimo possa
pronunciarsi sulla parte relativa all’art. 337d CO e al rapporto contrattuale
con __________. L’insorgente si riserva inoltre di intraprendere azioni sia in
sede civile che penale nei confronti delle persone fisiche direttamente
coinvolte nelle decisioni e omissioni contestate. Egli chiede infine che copia
della lettera venga pure trasmessa all’Ufficio federale di giustizia (doc.
II),
F. Il 27
agosto 2025 il TCA ha trasmesso lo scritto del 25 agosto 2025 al Tribunale
amministrativo cantonale (doc. V).
G. Il 2
settembre 2025 l’insorgente ha trasmesso un’email al TCA rilevando che l’OATI
gli ha comunicato l’impossibilità di mettergli a disposizione un patrocinatore,
consigliandolo di chiedere un legale d’ufficio al TCA. Il ricorrente accenna
pure alla causa nei confronti di __________ e a quella già pendente innanzi al
TRAM (doc. VI).
H. Il 3
settembre 2025 l’insorgente ha informato il Tribunale di essere stato
ricoverato presso __________ dalla notte tra il 28 ed il 29 agosto 2025 (doc.
VII).
Fatti
I. Con risposta
del 15 settembre 2025, cui ha allegato un’annotazione del 28 agosto 2025 del
medico SMR, dr. med. __________, l’Ufficio AI ha proposto di voler accogliere
il ricorso nel senso di retrocedere gli atti all’amministrazione al fine di
espletare i necessari accertamenti medici, previo aggiornamento dell’intero
dossier presso __________ (doc. VIII).
L. Interpellato
in merito circa l’adesione alla proposta dell’Ufficio AI (doc. IX), il
ricorrente, all’inizio apparentemente d’accordo, si è in seguito opposto,
producendo numerosa ulteriore documentazione e facendo riferimento anche ad
altre procedure (doc. da X a XVIII). Per l’assicurato, sulla base della
documentazione medica prodotta, occorre riconoscere la sua totale invalidità
con effetto definitivo dal 1° marzo 2025, ritenuto come gli stessi periti avrebbero
sostenuto che non vi sono terapie atte a migliorare il suo stato di salute. Una
nuova perizia, secondo l’assicurato, costituirebbe uno spreco di risorse
pubbliche e un accanimento contrario ai principi della buona fede, di economia
procedurale e di proporzionalità, costringendo lui e la sua famiglia ad inutili
attese.
Secondo
l’assicurato, avendo inoltrato la domanda AI nel mese di ottobre 2023 ed
essendo ormai trascorsi due anni, l’Ufficio AI non potrebbe più procrastinare
la sua decisione senza incorrere in una denegata giustizia.
Il
ricorrente evidenzia che entrambi i periti erano già coinvolti nella precedente
procedura e contesta la loro imparzialità.
Secondo
l’assicurato l’intero dossier medico sarebbe già completo e aggiornato con
referti pluridisciplinari e lo stesso SMR riconoscerebbe che la documentazione sarebbe
sufficiente a determinare la natura cronica e stabilizzata della sua condizione
di salute. Ulteriori accertamenti medici o peritali risulterebbero
sproporzionati e contrari al principio di celerità. La situazione clinica è già
qualificata come cronica, irreversibile e non migliorabile.
L’insorgente
chiede che il TCA trasmetta la questione relativa al suo licenziamento al TRAM
e alla Pretura Civile di __________ per la quantificazione dei danni.
Egli
rileva che il 3 ottobre 2025 è stata introdotta presso la Pretura di __________
un’azione di diritto del lavoro contro __________ e che presso l’Ufficio
federale di Giustizia e Polizia è aperto un fascicolo federale concernente __________
e la __________ per violazione della LPD e gestione dei dati personali.
Il
ricorrente sostiene che l’annotazione del 28 agosto 2025 del medico SMR non
incide sul quadro medico già consolidato e che conferma indirettamente la
cronicità e la stabilità del danno ai sensi dell’art. 7 LPGA. Una nuova perizia
pluridisciplinare sarebbe inutile, sproporzionata poiché duplicherebbe gli
accertamenti già completi e recenti.
Infine
l’interessato chiede al Tribunale di valutare i danni morali, economici,
lavorativi e di reinserimento nel mondo del lavoro da lui subiti e che
deriverebbero dall’applicazione incoerente delle misure AI e dai numerosi
errori che sarebbero stati commessi nella riqualifica professionale che si sarebbe
rilevata incompatibile con le sue limitazioni fisiche e psichiche riconosciute
dall’SMR, domanda che sia riconosciuto che tali percorsi hanno determinato un
peggioramento fisico e psicologico documentato contrario ai principi di buona
fede e di proporzionalità e dell’art. 43 LPGA e chiede di chiudere
definitivamente il caso pronunciando una decisione di merito.
M. Chiamato
ad eventualmente esprimersi in merito, l’Ufficio AI si è riconfermato nella sua
richiesta di rinvio (doc. XX).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti).
Considerandi
2.
La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la
decisione impugnata
che costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio
2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF
8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016,
consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164;
DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la
contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza
nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid.
2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nel caso in esame il TCA può
pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata, ossia il
diritto alla rendita AI del ricorrente in seguito alla nuova domanda di
prestazioni inoltrata nel corso del mese di ottobre 2023.
Le
altre questioni evocate dall’assicurato nel suo ricorso (come ad esempio le
vertenze nei confronti del suo ex datore di lavoro [__________] o
dell’assicuratore contro la perdita di guadagno per malattia [__________], le richieste
di risarcimento danni o di revisione della decisione dell’Ufficio AI del 21
marzo 2018 dell’AI, la contestazione della riformazione professionale avvenuta
nel corso della precedente procedura, ecc.), esulano invece dalla
presente vertenza e sono irricevibili.
3.
Il 2 settembre 2025
l’assicurato ha informato il TCA che l’OATI gli ha comunicato l’impossibilità
di mettergli a disposizione un avvocato, consigliandogli di chiedere un
patrocinatore d’ufficio al Tribunale.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Giusta
l’art. 28 cpv. 1 Lptca, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace
di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida
a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della
designazione di un patrocinatore d’ufficio. L’art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce
che la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta
dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG] nel
tenore in vigore dal 1. gennaio 2011.
Nel
caso in disamina, il ricorrente ha dimostrato di poter gestire la fattispecie
in maniera autonoma. Con l’impugnativa ha contestato il contenuto della
decisione dell’Ufficio AI, il procedere dell’SMR, dei periti e delle autorità
che si sono occupate del suo caso, producendo numerosa documentazione medica
che ha poi portato l’amministrazione a chiedere di retrocedergli gli atti per
effettuare una nuova perizia pluridisciplinare. L’insorgente ha poi citato vari
articoli di legge e giurisprudenza a sostegno delle sue richieste.
Non va poi dimenticato che la procedura
davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve
accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo
per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti
loro possibile ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c LPGA; STF
8C_415/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30 giugno
2022.
consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).
Infine, in concreto, come si vedrà
meglio in seguito, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato
all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti, ciò che costituisce, per
l’insorgente, una piena vittoria (cfr. STF 8C_135/2025 del 21 agosto 2025,
consid. 5, con rinvio alla DTF 146 V 28, consid. 7 e alla DTF 137 V 210 consid.
7.1).
Tutto
ben considerato, questo Giudice constata che il ricorrente ha dimostrato di
saper difendere adeguatamente i propri interessi senza che si rendesse
necessaria la nomina di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca
(cfr. STCA 42.2024.45 del 27 gennaio 2025, STCA 42.2024.13 del 18
settembre 2024 [ricorso al TF inammissibile: 8C_418/2024 del 4 settembre 2024],
STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.1. con molteplici rinvii
giurisprudenziali e STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; cfr.
STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393;
STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid.
2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al
TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018;
STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016
consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio
9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).
Pertanto,
la richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio va respinta.
4.
Il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
In concreto al momento della
presentazione della (seconda) domanda l’assicurato non beneficiava di una
rendita AI. La seconda domanda di prestazioni è stata presentata nel mese di
ottobre 2023 a fronte di un’incapacità lavorativa totale nella precedente
attività di montatore di impianti di ventilazione dal 13 ottobre 2010 che
tuttavia, nell’ambito della precedente procedura, non ha dato diritto ad alcuna
rendita (cfr. consid. 1.2 e decisione del 21 marzo 2018).
Visto
quanto precede, nel caso concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1°
gennaio 2022.
nel merito
5.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità
sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività
(art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art.
8.
cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o
parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità
di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il
legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare
per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è
compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado
d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%,
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del
40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)
e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.
4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si
applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000.
pag. 84 consid. 1b; Duc, op.
cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
6.
Per quanto concerne l’aspetto
medico, va rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del
31.
marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o
al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Le
perizie affidate dagli organi dell’amministrazione, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer/Reichmuth, op.
cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
7.
Nel
caso di specie in seguito all’inoltro della seconda domanda di prestazioni,
l’Ufficio AI ha sottoposto l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare ad
opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________,
FMH reumatologia, i quali, nella loro valutazione globale del 7 aprile 2025, accertata
la totale incapacità lavorativa nella precedente attività svolta dal 1° agosto
2023, hanno stabilito che in un’attività adatta, con le limitazioni ivi
descritte, l’assicurato è abile al lavoro al 100% dal mese di agosto 2023 al mese
di settembre 2024, inabile al 100% dal mese di ottobre 2024 al mese di febbraio
2025.
ed abile al lavoro al 100% dal mese di marzo 2025 (pag. 1165 incarto AI).
Essi hanno poi affermato che dal lato reumatologico e psichiatrico non vi sono
provvedimenti sanitari e terapie in grado di incidere sostanzialmente sulle
risorse psicofisiche dell’assicurato e quindi sulla sua capacità lavorativa.
Tali
conclusioni, fatte proprie del medico SMR dr. med. __________, nel rapporto
finale del 14 aprile 2025 (pag. 1264 incarto AI) non tengono tuttavia conto
dell’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurato in sede di
ricorso.
Come
rilevato dallo stesso medico SMR, dr. med. __________, in data 28 agosto 2025,
il ricorrente ha trasmesso il rapporto reumatologico della dr.ssa med. __________
del 3 giugno 2025 (doc. A3), il rapporto neurochirurgico del dr. med. __________
del 5 giugno 2025 (doc. A4), il rapporto neurologico della dr.ssa med. __________
del 6 luglio 2025 (doc. A5), il rapporto dell’__________ di __________ del dr.
med. __________ del 9 luglio 2025 (doc. A6), il referto psichiatrico della dr.ssa
med. __________ del 17 marzo 2025 (doc. A10) ed il referto riguardante una
infiltrazione TC-guidata della colonna cervicale del 21 luglio 2025 (doc. A7).
Tale
nuova refertazione medica, così come, in considerazione del rinvio richiesto
dal medesimo SMR che riapre la procedura, quella prodotta dopo la risposta di
causa (cfr. ad esempio il referto del 4 settembre 2025 del dr. med. __________
[doc. XII/17], le attestazioni di incapacità lavorativa totale della dr.ssa
med. __________ [doc. allegati al doc. XII] o l’esame
esofago-gastro-duodenoscopia del 10 settembre 2025 [doc. XII/10], cfr. anche
doc. XIV/1 e XV/1), compresa l’indicazione di essere stato ricoverato presso __________
dal 27 agosto 2025, necessita un approfondimento non solo psichiatrico (alla
luce in particolare anche della divergenza sul periodo di incapacità lavorativa
tra quanto accertato dal dr. med. __________ e quanto stabilito dalla dr.ssa
med. __________ nel referto allestito per l’assicuratore malattie) e
reumatologico ma anche, perlomeno, neurologico, per il tramite di una perizia
pluridisciplinare al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa
dell’assicurato dopo il 1° marzo 2025 sia nella sua originaria professione di
montatore di impianti di ventilazione, sia nella professione di venditore con
AFC, sia in quella da ultimo svolta di autista di __________, come pure in
altre attività adeguate al suo stato di salute con i relativi limiti
funzionali.
Non vi sono di conseguenza motivi per non aderire alla nuova
valutazione del SMR. A tal proposito va rammentato che per l’art. 49
cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del
diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle
istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi
di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI
in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a
cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello
medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo
conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle
limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.
2.
OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente
esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.
L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a
fornire consulenza agli uffici AI della regione.
Non può invece
essere accolta la richiesta del ricorrente di riconoscergli una completa
incapacità lavorativa sin dal 1° marzo 2025 sulla sola base dei documenti
medici prodotti, non essendo sufficienti a stabilire, con il dovuto grado di
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, la presenza
di una totale incapacità lavorativa anche oltre tale data.
Il fatto che
i periti hanno affermato che la situazione clinica risulta stabilizzata,
cronica, e non suscettibile di miglioramento terapeutico significativo e che le
limitazioni funzionali devono considerarsi definitive, non osta al rinvio della
causa all’Ufficio AI e non permette di giungere alla conclusione auspicata
dall’insorgente. L’assenza di un possibile miglioramento dello stato di salute
non implica una completa incapacità lavorativa in qualsiasi attività. La
cronicità di una patologia non significa che essa comporti l’impossibilità per
una persona si svolgere attività leggere ed adatte al suo stato di salute.
Inoltre il fatto che lo stato di salute non sia suscettibile di miglioramento
non impedisce di ritenere, in presenza di documentazione medica oggettiva, un
possibile peggioramento dello stato valetudinario.
Il rinvio è giustificato anche dalla circostanza che lo stesso
assicurato contesta la perizia bidisciplinare, sollevando dubbi in merito
all’imparzialità dei periti e sollevando alcune contraddizioni a suo dire
presenti del referto del 7 aprile 2025.
Va pure
respinta la censura secondo cui un rinvio degli atti all’amministrazione
potrebbe costituire una ritardata giustizia, ritenuto che la domanda di
prestazioni è stata inoltrata due anni fa (sul tema cfr. la STCA 32.2024.76 del
2.
dicembre 2024).
Una
procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto costituzionale,
quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di una decisione,
tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre circostanze
del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al singolo grado
di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (STF 8C_633/2014 dell'11
dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti).
Nel
caso di specie non emerge dagli atti che l’Ufficio AI avrebbe procrastinato
inutilmente la procedura. Del resto il rinvio per ulteriori accertamenti deriva
dal fatto che lo stesso insorgente ha prodotto nuova documentazione medica che
necessita di ulteriori approfondimenti specialistici.
Il
principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo
della procedura delle assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha
una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e
l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del
14.
agosto 2018, consid. 5.1).
Un accertamento
insufficiente della fattispecie giuridicamente rilevante costituisce una
violazione del principio inquisitorio che regge la procedura delle
assicurazioni sociali (sul tema cfr. STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017,
consid. 2.4 e STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.1; STCA 32.2020.63
del 23 novembre 2020, consid. 2.10 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021,
consid. 2.10).
Ne
segue che, come richiesto dall’amministrazione, gli atti devono esserle
ritornati per l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (perlomeno psichiatrica,
reumatologica e neurologica) atta a stabilire l’evoluzione dello stato di
salute dell’assicurato dal 1° marzo 2025.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale, in precedenti vertenze, ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In
concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte, l’istruttoria
amministrativa necessita di complementi per il periodo successivo al 1° marzo
2025, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda
agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una
nuova decisione, debitamente preavvisata.
In
tale contesto l’Ufficio AI dovrà stabilire a chi affidare la nuova perizia
anche alla luce delle contestazioni del ricorrente nei confronti del dr. med. __________
e del dr. med. __________.
Ritenuta la necessità di procedere con ulteriori accertamenti
medici, non occorre ancora verificare in questa sede l’aspetto economico ed in
particolare l’applicazione delle Tabelle RSS al caso di specie.
Va da
sé che l’Ufficio AI dovrà tenere sotto controllo la prosecuzione della presente
procedura ed agire, nel limite del possibile, con particolare celerità,
sollecitando l’emanazione della chiesta perizia ed emanando la decisione in
tempi ragionevoli, senza perdite di tempo.
8.
Infine,
per quanto concerne la richiesta tendente all’invio di atti prodotti in questa
sede al TRAM, alla Pretura Civile di __________ e all’Ufficio della Giustizia a
Berna, questo TCA rileva quanto segue.
È vero
che l’art. 58 cpv. 3 LPGA prevede che l’autorità che si considera incompetente
trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni
e che lo scritto del 25 agosto 2025, come richiesto dall’assicurato, è stato
trasmesso al TRAM (doc. V).
Rimane
tuttavia riservato l’abuso di diritto (cfr. STF 8C_77/2020 del 17 marzo 2020 e
STF U 179/01 del 3 agosto 2001).
In
particolare tale disposto non può trovare applicazione quando, come in
concreto, la persona assicurata sceglie consapevolmente e deliberatamente di
trasmettere sistematicamente la sua corrispondenza ad un’autorità
manifestamente non competente.
Ciò
vale a maggiore ragione nel caso di specie, laddove lo stesso insorgente ha
affermato di aver già avviato una procedura innanzi alla Pretura Civile di __________,
di aver già chiesto all’Ufficio di Giustizia di Berna di aprire un fascicolo
per le sue rimostranze nei confronti del suo ex datore di lavoro e
dell’assicuratore malattie e di avere già avuto una causa pendente presso il TRAM.
Egli è pertanto in grado di trasmettere la documentazione adeguata alle diverse
autorità competenti.
Non
spetta di conseguenza a questo Tribunale effettuare una cernita della copiosa
documentazione prodotta dall’assicurato per smistarla ad altre autorità.
9.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la
decisione impugnata va annullata, fermo restando il diritto alla rendita intera
dal 1° ottobre 2024 al 31 maggio 2025, e l’incarto va rinviato all’Ufficio AI affinché
proceda con gli accertamenti descritti in precedenza.
A
questo proposito va rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la
propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere
concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione
che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata
e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In
concreto, con la conferma del diritto alla rendita dal 1° ottobre 2024 al 31
maggio 2025, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la
sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;
cfr. STCA 32.2025.32 dell’11 giugno 2025, consid. 2.8; STCA 32.2020.12 del 7
settembre 2020, consid. 2.6; STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, STCA
32.2016.120
del 10 maggio 2017; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015; STCA
32.2014.126
del 27 luglio 2015).
10.
Secondo l'art.
69.
cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito del ricorso le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata, fermo restando il diritto ad una rendita AI
intera per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 31
maggio 2025, è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per ulteriori
accertamenti.
2.
La richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio è respinta.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’Ufficio AI.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti