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Decisione

32.2025.77

Ricorso (accolto per adesione) contro la decisione di rifiuto di AGI. Valutazione medica carente: approfondimento medico + inchiesta domiciliare (sia in ottica AGI che per determinare la quota parte delle mansioni consuete per il diritto alla rendita)

27 ottobre 2025Italiano14 min

2. Le

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.77

jv/gm

Lugano

27 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 luglio 2025

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1983, di formazione parrucchiera (con AFC), da ultimo (31 agosto 2015)

attiva quale venditrice a tempo parziale, il 28 novembre/1. dicembre 2016 ha

presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa

completa dal 25 maggio al 23 giugno 2016 e dal 19 ottobre 2016 a causa di uno “scompenso

psichico” risalente al 25 maggio 2016 e allegando della documentazione

medico-assicurativa (docc. 1-5, 7, 10 e 74 incarto AI).

1.2. Esperita

l’istruttoria di rito, inclusa una perizia psichiatrica confluita nel rapporto

peritale dell’8 marzo 2018 (doc. 28 incarto AI) ed un’inchiesta economica per

le persone che si occupano dell’economia domestica di cui al rapporto del 19

luglio 2018 (doc. 31 incarto AI), con decisione dell’11 dicembre 2018

l’assicurata è stata posta al beneficio di ¾ di rendita (grado d’invalidità del

61%) dal 1. settembre 2017 (docc. 37 e 40 incarto AI).

Questa

decisione, cresciuta incontestata in giudicato, è stata confermata in esito

alla revisione d’ufficio avviata nel 2019 (docc. 41-45 incarto AI).

1.3. Con

rapporto del 24 luglio 2020 il curante psichiatra ha segnalato all’Ufficio AI

un peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurata (doc. 46 incarto

AI). Ritenuta giustificata l’entrata in materia (doc. 47 incarto AI) e

richiamato il questionario di revisione della rendita (doc. 48 incarto AI), il

medico SMR ha esaminato la documentazione medico-assicurativa, concludendo per

uno stato valetudinario invariato rispetto al rapporto SMR del 16 marzo 2018

(doc. 50 incarto AI).

Con

progetto di decisione del 7 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha prospettato la

conferma del diritto alla rendita senza aumentare il grado d’invalidità (doc.

51 incarto AI).

Il 17

ottobre 2020 l’assicurata ha presentato osservazioni avverse al progetto di

decisione del 7 ottobre 2020 (doc. 52 incarto AI) e con annotazione del 9

novembre 2020 il medico SMR le ha ritenute irrilevanti (doc. 55 incarto AI).

Con

decisione dell’11 novembre 2020 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc.

57 incarto AI).

1.4. Con

rapporto del 17 gennaio 2025 la nuova curante psichiatra dr.ssa __________

(specialista in psichiatria e psicoterapia) ha richiesto una rivalutazione del

grado d’invalidità, avendo accertato un’incapacità lavorativa totale in ogni

attività (inclusa quella di casalinga) a motivo dell’affezione psichiatrica (doc.

65 incarto AI).

Ritenuta

giustificata l’entrata in materia (doc. 67 incarto AI), richiamato il

questionario di revisione della rendita e quello per l’assegno grandi invalidi (di

seguito: AGI) dall’assicurata (docc. 68 e 69 incarto AI), l’allegato grandi

invalidi ed il rapporto medico dalla curante dalla curante psichiatra (docc. 71

e 72 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione al SMR (doc. 76

incarto AI).

Acquisita

ulteriore refertazione medica (docc. 79, 80 e 81 incarto AI), con annotazione

del 2 giugno 2025 il medico SMR ha concluso che lo stato valetudinario

dell’assicurata fosse rimasto invariato rispetto alle precedenti valutazioni,

indicando come “non è oggettivo il bisogno dell’assicurata dell’aiuto

regolare e notevole di terzi nello svolgimento degli atti ordinari della vita,

come pure la necessità di aiuto nell’organizzazione della realtà quotidiana, di

cure infermieristiche e di sorveglianza personale” (doc. 82 incarto AI).

1.5. Con due progetti

di decisione del 3 giugno (doc. 83 incarto AI) e del 16 giugno 2025 (doc. 84

incarto AI) l’Ufficio AI, fondandosi sulle conclusioni del medico SMR, ha

prospettato il rifiuto dell’AGI, rispettivamente il rifiuto di aumentare il

grado d’invalidità oltre il 62% (l’aumento dell’1% è riconducibile alla

modifica dell’art. 26 cpv. 3 OAI), confermando quindi il diritto a ¾ di rendita

senza passare al sistema di rendite lineari entrato in vigore il 1. gennaio

2022 (doc. 85 incarto AI).

Non

avendo presentato osservazioni relative al progetto di decisione del 3 giugno

2025, con decisione del 22 luglio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso

del 3 giugno 2025 di rifiuto dell’AGI (doc. 91 incarto AI).

1.6. L’assicurata,

rappresentata da RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del

22 luglio 2025, postulandone la modifica nel senso di riconoscerle un AGI di

grado lieve dal 1. febbraio 2020, subordinatamente l’annullamento con

retrocessione degli atti per complemento dell’istruttoria.

Contesta

la valutazione medica, censurando la valutazione del medico SMR del 2 giugno

2025 ed adducendo come dalla documentazione agli atti si evincono molteplici

indizi che depongono a favore della “necessità di un accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana o almeno molti segnali che

avrebbero richiesto un accertamento più approfondito”, rinviando in

particolare a quanto dichiarato dall’assicurata medesima, dalla psichiatra

curante, dal perito psichiatra nel 2018 contestualmente alla prima domanda di

prestazioni, dell’assistente sociale e della psicologa e rimproverando

all’amministrazione di non aver provveduto ad un accertamento sul posto.

1.7. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso la necessità di procedere con una

perizia psichiatrica di decorso “per appurare se si può riconoscere la

plausibilità medica dell’assegno per persone grandi invalide (in particolare

per quel che riguarda i presupposti dell’accompagnamento e l’eventuale data

della sua insorgenza) e se vi è stato un aggravamento dello stato di salute

incidente sull’abilità medico-teorica residua, sull’entità e/o sulla tipologia

dei limiti funzionali”, ravvisando altresì la necessità di un’inchiesta al

domicilio “sia per quel che concerne l’AGI che per quel che concerne la

quota parte delle mansioni consuete relativa al diritto a rendita”.

In

ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha proposto l’annullamento della

decisione impugnata con retrocessione degli atti per procedere con i necessari

approfondimenti.

1.8. Con

scritto del 20 ottobre 2025 la ricorrente ha comunicato di aderire alla

proposta dell’Ufficio AI (VIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’insorgente il diritto all’AGI.

2.3. Secondo

l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione

contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande

invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

La

giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può

essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza

dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,

per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che

rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello

stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007

del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).

Gli

atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117

V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande

invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1 gennaio

2015, stato al 1. gennaio 2021):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

-

provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

-

andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per

atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la

giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.4. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi, con riserva dell’art. 42bis cpv. 5.

La grande invalidità può essere di

grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute

psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.

Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 3.

L'art.

37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado

elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando

necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti

ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una

sorveglianza personale.

Per

il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di

grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di

una sorveglianza personale permanente; o

c. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di

un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi dell'art. 38.

L'art.

37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto

di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una

sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,

richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A

norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI

quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un

danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per

l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non

rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel

quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli

390-398 del Codice civile.

Sia

ancora rammentato che per la cifra 2010 CIGI, l'aiuto di terzi è considerato regolare

se l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente

(STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). La regolarità è anche ammessa se per

esempio l’assicurato è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto

ogni due o tre giorni, m improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte

al giorno (RCC 1986 pag. 510).

Per la

cifra 2013 CIGI l'aiuto è considerato notevole quando almeno una

funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte

della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]):

-

non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere

compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo

difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente

a causa dello stato psichico;

-

non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di

terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è

impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita

totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).

2.5. In

concreto questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame

secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e condivisa

dalla ricorrente il 20 ottobre 2025.

In

effetti, prima di poter valutare il diritto all’AGI (art. 42 LAI), è necessario

fugare ogni dubbio circa lo stato valetudinario, i limiti funzionali, gli

impedimenti e la capacità lavorativa (residua), non potendosi escludere, come

ammesso dall’Ufficio AI (cfr. VI, p.to 6.), che essi si siano modificati

rispetto alla prima valutazione del 2018.

La

fattispecie necessita pertanto di essere ulteriormente indagata tramite gli

opportuni accertamenti.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82 del 6 giugno 2016).

In concreto, rilevato che per le

ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli

approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova

decisione, debitamente preavvisata.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 di

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 22 luglio 2025 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

Fatti

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

Considerandi

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti