32.2025.77
Ricorso (accolto per adesione) contro la decisione di rifiuto di AGI. Valutazione medica carente: approfondimento medico + inchiesta domiciliare (sia in ottica AGI che per determinare la quota parte delle mansioni consuete per il diritto alla rendita)
27 ottobre 2025Italiano14 min
2. Le
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.77
jv/gm
Lugano
27 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 luglio 2025
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1983, di formazione parrucchiera (con AFC), da ultimo (31 agosto 2015)
attiva quale venditrice a tempo parziale, il 28 novembre/1. dicembre 2016 ha
presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa
completa dal 25 maggio al 23 giugno 2016 e dal 19 ottobre 2016 a causa di uno “scompenso
psichico” risalente al 25 maggio 2016 e allegando della documentazione
medico-assicurativa (docc. 1-5, 7, 10 e 74 incarto AI).
1.2. Esperita
l’istruttoria di rito, inclusa una perizia psichiatrica confluita nel rapporto
peritale dell’8 marzo 2018 (doc. 28 incarto AI) ed un’inchiesta economica per
le persone che si occupano dell’economia domestica di cui al rapporto del 19
luglio 2018 (doc. 31 incarto AI), con decisione dell’11 dicembre 2018
l’assicurata è stata posta al beneficio di ¾ di rendita (grado d’invalidità del
61%) dal 1. settembre 2017 (docc. 37 e 40 incarto AI).
Questa
decisione, cresciuta incontestata in giudicato, è stata confermata in esito
alla revisione d’ufficio avviata nel 2019 (docc. 41-45 incarto AI).
1.3. Con
rapporto del 24 luglio 2020 il curante psichiatra ha segnalato all’Ufficio AI
un peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurata (doc. 46 incarto
AI). Ritenuta giustificata l’entrata in materia (doc. 47 incarto AI) e
richiamato il questionario di revisione della rendita (doc. 48 incarto AI), il
medico SMR ha esaminato la documentazione medico-assicurativa, concludendo per
uno stato valetudinario invariato rispetto al rapporto SMR del 16 marzo 2018
(doc. 50 incarto AI).
Con
progetto di decisione del 7 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha prospettato la
conferma del diritto alla rendita senza aumentare il grado d’invalidità (doc.
51 incarto AI).
Il 17
ottobre 2020 l’assicurata ha presentato osservazioni avverse al progetto di
decisione del 7 ottobre 2020 (doc. 52 incarto AI) e con annotazione del 9
novembre 2020 il medico SMR le ha ritenute irrilevanti (doc. 55 incarto AI).
Con
decisione dell’11 novembre 2020 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc.
57 incarto AI).
1.4. Con
rapporto del 17 gennaio 2025 la nuova curante psichiatra dr.ssa __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia) ha richiesto una rivalutazione del
grado d’invalidità, avendo accertato un’incapacità lavorativa totale in ogni
attività (inclusa quella di casalinga) a motivo dell’affezione psichiatrica (doc.
65 incarto AI).
Ritenuta
giustificata l’entrata in materia (doc. 67 incarto AI), richiamato il
questionario di revisione della rendita e quello per l’assegno grandi invalidi (di
seguito: AGI) dall’assicurata (docc. 68 e 69 incarto AI), l’allegato grandi
invalidi ed il rapporto medico dalla curante dalla curante psichiatra (docc. 71
e 72 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione al SMR (doc. 76
incarto AI).
Acquisita
ulteriore refertazione medica (docc. 79, 80 e 81 incarto AI), con annotazione
del 2 giugno 2025 il medico SMR ha concluso che lo stato valetudinario
dell’assicurata fosse rimasto invariato rispetto alle precedenti valutazioni,
indicando come “non è oggettivo il bisogno dell’assicurata dell’aiuto
regolare e notevole di terzi nello svolgimento degli atti ordinari della vita,
come pure la necessità di aiuto nell’organizzazione della realtà quotidiana, di
cure infermieristiche e di sorveglianza personale” (doc. 82 incarto AI).
1.5. Con due progetti
di decisione del 3 giugno (doc. 83 incarto AI) e del 16 giugno 2025 (doc. 84
incarto AI) l’Ufficio AI, fondandosi sulle conclusioni del medico SMR, ha
prospettato il rifiuto dell’AGI, rispettivamente il rifiuto di aumentare il
grado d’invalidità oltre il 62% (l’aumento dell’1% è riconducibile alla
modifica dell’art. 26 cpv. 3 OAI), confermando quindi il diritto a ¾ di rendita
senza passare al sistema di rendite lineari entrato in vigore il 1. gennaio
2022 (doc. 85 incarto AI).
Non
avendo presentato osservazioni relative al progetto di decisione del 3 giugno
2025, con decisione del 22 luglio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso
del 3 giugno 2025 di rifiuto dell’AGI (doc. 91 incarto AI).
1.6. L’assicurata,
rappresentata da RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del
22 luglio 2025, postulandone la modifica nel senso di riconoscerle un AGI di
grado lieve dal 1. febbraio 2020, subordinatamente l’annullamento con
retrocessione degli atti per complemento dell’istruttoria.
Contesta
la valutazione medica, censurando la valutazione del medico SMR del 2 giugno
2025 ed adducendo come dalla documentazione agli atti si evincono molteplici
indizi che depongono a favore della “necessità di un accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana o almeno molti segnali che
avrebbero richiesto un accertamento più approfondito”, rinviando in
particolare a quanto dichiarato dall’assicurata medesima, dalla psichiatra
curante, dal perito psichiatra nel 2018 contestualmente alla prima domanda di
prestazioni, dell’assistente sociale e della psicologa e rimproverando
all’amministrazione di non aver provveduto ad un accertamento sul posto.
1.7. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso la necessità di procedere con una
perizia psichiatrica di decorso “per appurare se si può riconoscere la
plausibilità medica dell’assegno per persone grandi invalide (in particolare
per quel che riguarda i presupposti dell’accompagnamento e l’eventuale data
della sua insorgenza) e se vi è stato un aggravamento dello stato di salute
incidente sull’abilità medico-teorica residua, sull’entità e/o sulla tipologia
dei limiti funzionali”, ravvisando altresì la necessità di un’inchiesta al
domicilio “sia per quel che concerne l’AGI che per quel che concerne la
quota parte delle mansioni consuete relativa al diritto a rendita”.
In
ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha proposto l’annullamento della
decisione impugnata con retrocessione degli atti per procedere con i necessari
approfondimenti.
1.8. Con
scritto del 20 ottobre 2025 la ricorrente ha comunicato di aderire alla
proposta dell’Ufficio AI (VIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto all’AGI.
2.3. Secondo
l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione
contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande
invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
La
giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può
essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007
del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117
V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1 gennaio
2015, stato al 1. gennaio 2021):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale (cura del corpo)
-
andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la
giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.4. L'art.
42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi, con riserva dell’art. 42bis cpv. 5.
La grande invalidità può essere di
grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute
psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.
Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente
nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di
grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 3.
L'art.
37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado
elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando
necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti
ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una
sorveglianza personale.
Per
il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di
grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di
una sorveglianza personale permanente; o
c. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di
un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell'art. 38.
L'art.
37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se
l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto
di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una
sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,
richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A
norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI
quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un
danno alla salute:
a. non può
vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per
l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non
rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel
quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli
390-398 del Codice civile.
Sia
ancora rammentato che per la cifra 2010 CIGI, l'aiuto di terzi è considerato regolare
se l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente
(STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). La regolarità è anche ammessa se per
esempio l’assicurato è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto
ogni due o tre giorni, m improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte
al giorno (RCC 1986 pag. 510).
Per la
cifra 2013 CIGI l'aiuto è considerato notevole quando almeno una
funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte
della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]):
-
non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere
compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo
difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente
a causa dello stato psichico;
-
non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di
terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è
impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita
totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).
2.5. In
concreto questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame
secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e condivisa
dalla ricorrente il 20 ottobre 2025.
In
effetti, prima di poter valutare il diritto all’AGI (art. 42 LAI), è necessario
fugare ogni dubbio circa lo stato valetudinario, i limiti funzionali, gli
impedimenti e la capacità lavorativa (residua), non potendosi escludere, come
ammesso dall’Ufficio AI (cfr. VI, p.to 6.), che essi si siano modificati
rispetto alla prima valutazione del 2018.
La
fattispecie necessita pertanto di essere ulteriormente indagata tramite gli
opportuni accertamenti.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In concreto, rilevato che per le
ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente,
si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli
approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova
decisione, debitamente preavvisata.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 di
ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 22 luglio 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti