32.2025.8
Richiesta di una rendita AI respinta perché l'assicurata (salariata al 20% e casalinga all'80%) non presenta alcuna incapacità lavorativa né alcuna limitazione nella conduzione dell'economia domestica
7 aprile 2025Italiano39 min
(visita ambulatoriale del 21.10.2024) e del 21.11.2024 a cura del Prof. __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.8
cs/sc
Lugano
7 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 dicembre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1964, da ultimo
ausiliaria di pulizie nella misura del 20% e casalinga nella misura dell’80%,
il 10 giugno 2024 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI a causa di
dolori alle mani e ad un danno cronico ai tendini della spalla destra da
febbraio 2022.
1.2. Dopo aver esperito gli accertamenti
ritenuti necessari, l’Ufficio AI, con decisione del 9 dicembre 2024,
preavvisata dal progetto del 4 ottobre 2024, ha respinto la richiesta, poiché l’assicurata
non presenta alcuna incapacità lavorativa, né alcuna limitazione nella
conduzione dell’economia domestica (doc. A).
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale
l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per
l’allestimento di una perizia medica per l’accertamento delle limitazioni
dovute al danno alla salute e la relativa incapacità lavorativa ed in via
subordinata l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di
una rendita intera con grado d’invalidità del 100% (doc. I).
La ricorrente, con riferimento
alla documentazione medica agli atti e segnatamente ai referti del 22 ottobre
2024 del curante, dr. med. __________, del 21 novembre 2024 del Prof. dr. med. __________
e del 23 ottobre 2024 del dr. med. __________, contesta le valutazioni del
medico SMR e sostiene che l’Ufficio AI, qualora avesse ritenuto che
l’incapacità lavorativa e le limitazioni non risulterebbero con sufficiente
chiarezza, avrebbe dovuto ordinare un approfondimento peritale destinato a
chiarire e accertare questi aspetti della vertenza.
1.4. Con risposta del 14 febbraio 2025,
cui ha allegato una presa di posizione dell’11 febbraio 2025 della dr.ssa med. __________
(doc. IV/1), l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
1.5. Il 3 marzo 2025 l’insorgente ha
chiesto una proroga dei termini, in particolare per esprimersi in merito all’allegata
annotazione del medico SMR (doc. VI). Il 10 marzo 2025 il TCA ha concesso una
proroga di 10 giorni (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI”, che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705) e che trova applicazione nel caso concreto poiché la ricorrente ha
inoltrato la richiesta di rendita AI il 10 giugno 2024, affermando che la sua
incapacità lavorativa ha avuto inizio nel febbraio 2022 (cfr. doc. 2, pag. 7 incarto
AI).
nel
merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Secondo l’art. 28a
cpv. 1 LAI per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che
esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del
grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.
Secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI il
grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA,
in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Ai sensi dell’art. 28a cpv. 3 LAI
se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora
gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa
attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo il
capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa
o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello
svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due
ambiti.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso
di specie, dopo aver acquisito la documentazione medica ritenuta rilevante, tra
cui un certificato medico del 26 marzo 2024 del curante, dr. med. __________
che ha genericamente indicato che l’interessata per ragioni mediche, necessita
di un aiuto domiciliare per 6 mesi (pag. 133 incarto AI) e del 23 aprile 2024
del Prof. Dr. med. __________ che ha attestato un’inabilità al lavoro e nelle
attività domestiche del 100% dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024 (pag. 136
incarto AI), nel rapporto finale del 2 ottobre 2024 la dr.ssa med. __________,
medico SMR, non ha posto alcuna diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa, mentre ha indicato quali diagnosi senza incidenza sulla capacità
lavorativa l’incipiente rizartrosi bilaterale ed artrosi AMCF-2 mano destra, la
riferita cervicobrachialgia bilaterale, il diabete mellito tipo 2, trattato e
l’annessectomia (pag. 75 incarto AI).
La
dr.ssa med. __________ ha escluso qualsiasi incapacità lavorativa e qualsiasi
limitazione nelle attività abitualmente svolte dall’assicurata ed ha
evidenziato che nel rapporto della visita ambulatoriale del 10 aprile 2024 il
dr. med. __________, specialista in chirurgia della mano, ha indicato: “chiusura
della mano in pugno completa senza deficit in estensione a carico delle singole
articolazioni delle dita. Assenza di deficit neuro-vascolari evidenti in
distalità”, mentre il Prof. dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, ha affermato: “risonanza magnetica
recentemente eseguita. Tale esame conferma l’integrità dei tendini riparati.”
Sulla base della valutazione del
medico SMR, l’Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione con il quale ha negato
il diritto a prestazioni poiché l’insorgente non presenta alcuna incapacità
lavorativa, né una limitazione nella conduzione dell’economia domestica.
In
sede di audizione, la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica,
ossia:
-
referto del 22 ottobre 2024 del dr. med. __________, medico generico,
specialista FMH in chirurgia generale, che ha affermato:
"
(…) Tengo a precisare che la Signora RI 1 presenza un’omalgia destra
oramai da diversi anni associata ad impotenza funzionale relativa dell’art.
interessato dominante; per la quale sono tutt’ora in corso accertamenti
specialistici ortopedici (Dr.med. __________ che ha nuovamente valutato la
paziente in data 21.10.2024).
La Signora RI 1, inoltre, risulta
essere altamente condizionata per ciò che concerne le attività manuali
quotidiane causa una rizartrosi bilaterale ed una artrosi di AMCF-2 di mano
destra (indossa polsiere 24 ore al giorno).
Purtroppo il quadro clinico
summenzionato non risulta essere responsivo a trattamenti farmacologici
antalgici ed infiltrativi finora instaurati.
Si chiede dunque, una revisione del
caso in questione (rimango in attesa di un nuovo rapporto da parte del collega
ortopedico).” (pag. 89 incarto AI)
-
referto del 23 ottobre 2024 del dr. med. __________, specialista FMH in
ortopedia e traumatologia, che ha affermato:
"
(…)
Diagnosi:
Dolori cronici spalla destra in esiti
di:
- sutura del
tendine sovraspinato e del tendine sottoscapolare nel febbraio 2022 per:
- conflitto
sottoacromiale con lesione del tendine sovraspinato e sottoscapolare.
Anamnesi e
disturbi:
Vedo la paziente a due mesi
dall’infiltrazione in corrispondenza di questa ossificazione di circa 12mm
localizzata anteriormente alla testa dell’omero all’inserzione del tendine sottoscapolare.
In seguito a questa infiltrazione vi è
stato sì un leggero miglioramento dei dolori ma persistono comunque quando effettua
dei movimenti oltre il piano orizzontale.
Attualmente la paziente è anche molto
disturbata dalla sintomatologia dolorosa ad entrambe le mani in particolare dei
pollici per la quale è seguita dal collega Dr. med. __________ per una
rizartrosi incipiente bilaterale.
Esame clinico:
Spalla destra: mostra comunque
un’abduzione attiva a 150°, antepulsione attiva 150°, rotazione esterna attiva
al 40° e rotazione interna possibile alla I vertebra lombare. La forza
muscolare risulta essere discreta e vi sono dei dolori nei movimenti contro
resistenza del sovraspinato e del sottoscapolare e li descrive nella parte
anteriore come pure a livello delle due cicatrici anteriori.
Le cicatrici comunque risultano essere
calme.
Segni per una borsite sottoacromiale
leggermente positivi. Non dolore alla palpazione acromioclaveare.
Non dolore lungo del corso del capo
lungo del bicipite.
Gomito destro: flessione 120°,
estensione 0°, pronazione 90°, supinazione 90°, gomito asintomatico.
Valutazione e procedere:
Sappiamo che la paziente ha
beneficiato di una rm con mezzo di contrasto il 31.01.2024 che mostra una buona
riparazione della cuffia dei rotatori e vi sono dei modesti segni degenerativi
dell'articolazione acromioclaveare e un assottigliamento condrale
dell'articolazione glenomerale.
Una Tac ha confermato la presenza di
un’ossificazione di 12mm localizzata anteriormente alla testa dell'omero all'inserzione
del tendine sottoscapolare.
La domanda che mi pongo se
un'eventuale asportazione artroscopica dell'ossificazione possa ridurre la sintomatologia
dolorosa che la paziente presenta attualmente alla spalla di destra.
Ho proposto alla paziente di
consultare il Professor __________, che ci legge in copia, per una sua valutazione
visto l'esito della scoperta di quest'ossificazione nella parte anteriore.
Da parte mia non prevedo ulteriori
controlli.”
(pagg- 94-95 incarto AI)
-
consulto del 21 novembre 2024 del Prof. dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, che ha affermato:
"
(…)
Diagnosi: Cervicobrachialgia
bilaterale.
Esiti di artroscopia della
spalla destra con ricostruzione dei tendini sottoscapolare e sovraspinato il
16.02.2022.
Procedere
In data odierna rivedo la paziente per
discussione in merito alle possibilità terapeutiche. È stata vista dal collega
Dr. __________ il quale ha anche fatto eseguire una TAC della spalla dove si
ritrova una piccola calcificazione in regione del sottoscapolare.
Ho spiegato alla paziente che, a mio
modo di vedere, tale reperto non era responsabile dell’attuale sintomatologia e
che le sconsigliavo la rimozione della calcificazione. Attualmente non vedo
soluzioni chirurgiche suscettibili di risolvere la situazione e le consiglio
un’attitudine conservativa/aspettativa. La paziente è anche molto limitata per
una rizoartrosi bilaterale resistente al trattamento infiltrativo.
Per il momento le consiglio dunque
semplicemente l’assunzione di antiinfiammatori e fisioterapia al bisogno.”
(pag. 93 incarto AI)
Chiamata ad esprimersi in merito,
il 9 dicembre 2024 la dr.ssa med. __________, ha affermato che gli specialisti
non certificano alcuna incapacità lavorativa, né descrivono limiti funzionali
con ripercussione sulla capacità lavorativa e che l’esame clinico ortopedico
del dr. med. __________ appare nei limiti della norma per sesso ed età
dell’assicurata (pag. 107 incarto AI).
Alla risposta di causa l’Ufficio
AI ha allegato una nuova presa di posizione dell’11 febbraio 2025 della dr.ssa
med. __________ che ha affermato:
" (…) Non
essendo stata allegata al ricorso nuova documentazione medica specialistica e/o
strumentale, e, pertanto,
non essendo stati forniti al SMR nuovi elementi medici oggettivi
meritevoli di discussione,
il parere del SMR è che si possa riconfermare quello, espresso
il 02.10.2024, secondo il quale dalla documentazione medica agli atti non emergano
incapacità lavorativa nè limitazioni nelle attività abitualmente svolte
dell'assicurata,
e che in atto non appaia necessario procedere con una perizia
medica in quanto lo stato di salute dell'assicurata appare essere chiaramente delineato
e descritto nella documentazione agli incarti, per le ragioni mediche che di
seguito ci si accinge ad esporre.
---
In data 17.06.2024 l’assicurata presentava all'Ufficio
Assicurazione Invalidità (DAI) la richiesta di integrazione professionale / rendita
ed in data 11.09.2024 l'UAI, ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 LPGA dava mandato al
Servizio Medico Regionale (SMR) di esprimere un parere circa lo stato di salute
dell'assicurata.
L'assicurata è una donna di 60 anni, occupata al 20% in qualità di
addetta alle pulizie e dedita alle mansioni consuete per il restante 80%.
Lamentando dolore alle mani ed alla spalla destra, veniva
valutata rispettivamente dal Dr. med. __________, Specialista in Chirurgia
della mano e Specialista in Chirurgia Ortopedica e Traumatologia, e dal Prof.
Dr. med. __________ specialista in Ortopedia e Traumatologia.
Dalla documentazione medica agli atti, valutata dal SMR alla data
del 02.10.2024, da parte di entrambi gli specialisti non emergevano
certificazioni di incapacità lavorativa, nè, nei loro rapporti medici,
descrizione di segni medici che potessero essere causa, con
verosimiglianza preponderante, di limiti funzionali con ripercussione sulle
attività abitualmente svolte dell'assicurata.
Al contrario, dal rapporto di visita ambulatoriale del
10.04.2024 del Dr. __________, emergeva chiusura della mano in un pugno
completa senza deficit in estensione a carico delle singole articolazioni delle
dita ed assenza di deficit neuro-vascolari evidenti in distalità, e dal
rapporto di visita ambulatoriale del 13.02.2024, del Prof. __________, emergeva
che una risonanza magnetica (in quei giorni eseguita) confermava l'integrità
dei tendini (della spalla destra) riparati con precedente intervento
chirurgico.
Per tutto quanto fin qui riassunto e premesso, il 02.10.2024 il
SMR esprimeva il parere secondo il quale dalla documentazione medica agli atti
non emergessero incapacità lavorativa nè limitazioni nelle attività
abitualmente svolte dell'assicurata.
---
Sulla scorta del suddetto parere SMR, l'Ufficio Assicurazione
Invalidità (UAI) con progetto di decisione del 04.10.2024, respingeva la
richiesta di prestazioni avanzata dall'assicurata.
Il SMR ha ancora confermato la valutazione resa con le risposte
del 25.10.2024 e 09.12.2024, a seguito delle quali l'UAI ha reso la decisione
del 09.12.2024.
Avverso tale decisione l’assicurata ha presentato ricorso al TCA,
contestando la valutazione del SMR.
In particolare, al punto 4 del ricorso, si legge quanto segue:
4. L'SMR, con il suo rapporto finale del 02.10.2024, rileva che
dalla documentazione medica agli atti non emergerebbe incapacità lavorativa nè
limitazione nelle attività abitualmente svolte
dall'assicurata. Per questo motivo, malgrado la diagnosi
constatata, l'SMR ha ritenuto che non vi sarebbe incapacità lavorativa nè
nell'attività di addetta alle pulizie ne nelle mansioni consuete.
Sulla base di questo rapporto l'UAI, con il progetto di
decisione del 04.10.2024, ha stabilito che l’assicurata non avrebbe diritto a una
rendita di invalidità e neppure a provvedimenti professionali.
Il medico di famiglia della ricorrente, con scritto del 22.10.2024,
alla luce del suddetto progetto di decisione, ha precisato che, la ricorrente
presenta un'omalgia destra da diversi anni, associata a impotenza funzionale
relativa all'arto interessato dominante, per la quale sono in corso gli accertamenti
specialistici ortopedici. La ricorrente è altamente condizionata nelle attività
manuali quotidiane a causa di una rizartrosi bilaterale e una artrosi di AMFC-2
di mano destra per le quali necessita di polsiere 24 ore al giorno. Il quadro
clinico della ricorrente inoltre non è responsivo a trattamenti farmacologici
antalgici e infiltrativi. Lo specialista dr. __________, nel suo
rapporto del 21.11.2024, ha diagnosticato una cervicobacrialgia
bilaterale con esiti di artoscopia della spalla destra con ricostruzione dei
tendini sottoscapolare e sovraspinato effettuata il 16.02.2022. Lo specialista
in ortopedia e traumatologia dr. med. __________, a seguito della visita
ambulatoriale del 21.10.2024, con il suo rapporto del 23.10.2024, ha
diagnosticato dolori cronici alla spalla destra in esiti di sutura del tendine
sovraspinato e del tendine
sottoscapolare nel febbraio 2022 per conflitto sottoacromiale
con lesione del tendine sovraspinato e sottoscapolare. Questo specialista ha
constatato che la paziente qui ricorrente è ancor molto disturbata dalla
sintomatologia dolorosa a entrambe le mani in particolare dei pollici per la
quale seguita da un altro specialista. Alla luce di quanto evidenziato dai
medici curanti della ricorrente, la situazione di quest'ultima è tutt'altro che
semplice. Le patologie inoltre sono state chiaramente accertate e non si può
negare che le stesse, contrariamente a quanto sostenuto, invero in modo inspiegabile
dal SMR, hanno quale conseguenza un'evidente diminuzione della capacità lavorativa
della ricorrente. Pure le limitazioni nelle attività abituali sono evidenti. In
ogni caso, qualora l'UAI avesse legittimamente ritenuto che l'incapacità
lavorativa e le limitazioni non
risulterebbero con sufficiente chiarezza, avrebbe dovuto
ordinare un approfondimento peritale destinato a chiarire e accertare questi
aspetti fondamentali della vertenza.
È per contro assolutamente inaccettabile limitarsi a sostenere
che dalla documentazione di parte prodotta dalla ricorrente non emergerebbe
un'incapacità lavorativa e neppure limitazioni nell'attività abitualmente
svolta. In via preliminare si chiede pertanto che la decisione impugnata sia annullata,
con il rinvio degli atti all'UAI per l'allestimento di una perizia medica nel
senso indicato. Qualora codesto lodevole Tribunale ritenesse che la
documentazione prodotta dalla ricorrente è già sufficientemente dettagliata e
approfondita, si chiede comunque l'annullamento della decisione impugnata e la riforma
della stessa con l'attribuzione a favore della ricorrente di una rendita intera
di invalidità considerata l'incapacità lavorativa in misura totale che sussiste
dal mese di febbraio 2022 dovuta alle limitazioni nelle attività abituali
conseguenti al danno alla salute patito che non è contestato neppure dalla
precedente autorità.
Al suddetto punto del ricorso l'SMR, osserva quanto segue:
L'SMR ha provveduto ad esaminare attentamente e con grande cura ed
impegno lo stato di salute dell'assicurata, nel rispetto dei compiti per il
quale è stato istituito e non si è reso necessario provvedere ad ulteriori
apprezzamenti medici e/o a richiedere approfondimenti
diagnostici strumentali e/o per immagini ulteriori a quelli già
presenti nella documentazione agli incarti, perché già da essi appariva
chiaramente delineata e descritta la situazione di salute dell'assicurata.
La documentazione medica specialistica valutata dal SMR per
esprimere il parere del 02.10.2024 consisteva in:
1. Rapporto
di visita ambulatoriale del 26.01.2024, Prof. Dr. med __________;
2. Rapporto
di visita ambulatoriale del 13.02.2024, Prof. Dr. med __________;
3. Rapporto
di visita ambulatoriale del 10.04.2024, Dr. med __________;
4. Certificato
medico del 23.04.2024, Prof. Dr. med __________, per aiuto nei lavori domestici
limitato nel tempo, dal 01.04.2024 al 30.06.2024;
5. Documentazione medica meno recente, risalente al 2017.
Dalla lettura medica della suddetta documentazione, emergevano
elementi medici congruenti, attestanti uno stato di salute dell'assicurata tale
da non compromettere la sua capacità lavorativa.
Le diagnosi attestate sono state infatti tutte tenute in considerazione
e opportunamente annoverate tra le diagnosi senza ripercussione sulla capacità
lavorativa.
Più dettagliatamente, infatti, dalla lettura medica del rapporto
di visita ambulatoriale del 26.01.2024, a cura del Prof. __________, il SMR ha
appreso che la consultazione aveva luogo perchè l’assicurata lamentava omalgia
sinistra in esiti di artroscopia della spalla destra con ricostruzione dei
tendini sottoscapolare e sovraspinato il 16.02.2022.
L'omalgia è un sintomo, non una diagnosi, e la prescrizione
di una risonanza magnetica, da parte del Prof. __________, al fine di rivalutare
lo stato della cuffia dei rotatori, va letta, dal punto di vista medico, come
mirante a ricercare se fosse presente un eventuale segno medico di riscontro, a
conferma e spiegazione del sintomo dolore alla spalla (= omalgia) lamentato
dall'assicurata.
Dalla lettura medica del rapporto di visita ambulatoriale
del 13.02.2024, a cura del Prof. __________, non appare essere stato
riscontrato alcun segno medico a supporto del sintomo lamentato
dall’assicurata.
Dalla sua lettura medica, infatti, il SMR ha appreso della
spiegazione che il Prof. __________ ha dato all'assicurata, dopo aver preso
visione di risonanza magnetica che confermava l'integrità dei tendini
riparati, per cui, a suo modo di vedere, i tendini della spalla, da lui
operati, erano guariti e che non erano responsabili
dei disturbi
che ella lamentava e, per tale ragione, annotava la condizione di cervicobrachialgia
bilaterale, che riteneva bastevole di essere trattata con fisioterapia.
Il SMR ha dunque preso atto che il sintomo lamentato
dall'assicurata, non trovava riscontro in segni clinici e/o strumentali.
Dalla lettura medica del rapporto di visita ambulatoriale
del 10.04.2024, a cura del Dr. __________, il SMR ha appreso del sintomo dolore
riferito dall'assicurata, come pure ha ben osservato che il
Dr. __________ ne abbia preso nota, ma, parimenti, ha appreso che,
a fronte del sintomo dolore lamentato dall'assicurata, dall'esame clinico
e dell'esame radiologico, analizzati in dettaglio dal Dr. __________ in
presenza dell'assicurata, egli le spiegava di trovarsi di fronte ad un'iniziale
rizoartrosi bilaterale, maggiormente sintomatica a destra e a
livello dell'AMCF-2 della mano destra, per cui proponeva terapia antiinfiammatoria
orale mattina e sera limitata a 10 giorni e l'utilizzo di un tutore tipo
Comfort Cool a destra.
Dal punto di vista medico, la prescrizione di una terapia farmacologica
per soli 10 giorni e la prescrizione di un tutore sono indicatori e misura
dell'entità del danno stimato dallo specialista, e questo dato, in assenza
di certificazione medica specialistica di incapacità al lavoro, va
conseguentemente inteso come assenza di limitazioni per lo svolgimento delle attività
abituali dell'assicurata.
l tutori medici, infatti, vengono prescritti per garantire che,
durante svolgimento delle ordinarie azioni di vita quotidiana, una determinata
parte del corpo sia protetta da eventuali insulti fisici. II tutore, quindi,
è prescritto proprio per non limitare lo svolgimento delle attività di vita
quotidiana, ma per consentirle in sicurezza medica.
Si desidera evidenziare e sottolineare che quello che,
erroneamente è chiamato, probabilmente in virtù del suo aspetto, polsiera,
è in realtà il tutore (tipo Comfort Cool, di cui sopra) deputato a proteggere
il pollice destro, affetto da rizartrosi, non il polso attorno al quale è
avvolto solo perchè in prossimità del pollice, e che indossarlo 24 ore al
giorno non appare essere stato così prescritto all'assicurata dal Dr. __________,
specialista della mano.
Nell'assolvimento delle funzioni per le quali è stato istituito,
il SMR riassumeva la situazione medica dell'assicurata nel suo rapporto del
02.10.2024, non ritenendo necessario ulteriori accertamenti medici, nè,
tantomeno, approfondimenti peritali, in quanto dalla documentazione medica
agli incarti apparivano netti e chiari i sintomi lamentati dall'assicurata,
ai quali si contrapponevano, altrettanto netti, chiari e congruenti i risultati
degli esami clinici e strumentali e l'assenza di segni medici e/o strumentali
che potessero confermare/spiegare, con verosimiglianza preponderante,
Fatti
i
sintomi dolorosi lamentati dall'assicurata.
Quanto ai rapporti medici, del 23.10.2024 del Dr. __________
(visita ambulatoriale del 21.10.2024) e del 21.11.2024 a cura del Prof. __________,
agli atti da data successiva a quella in cui il SMR ha espresso il suo parere
all'UAI, questi sono stati sottoposti all'attenzione del SMR che li ha attentamente
valutati e, in seguito, espresso il suo parere in data 09.12.2024 (confermando
il precedente del 02.10.2024), fondato sulle considerazioni mediche che di
seguito si riespongono.
Il 21.10.2024 l'assicurata si recava in visita dal Dr. __________
lamentando dolori cronici alla spalla destra in esiti di sutura del
tendine sovraspinato e del tendine sottoscapolare nel febbraio 2022
per conflitto sottoacromiale con lesione del tendine sovraspinato
e sottoscapolare.
In termini non medici quanto sopra significa che l’assicurata, che
in febbraio 2022 si era sottoposta ad un intervento alla spalla destra,
riferiva dolore continuo alla spalla operata.
L'assicurata si era sottoposta ad una Tac, dalla quale era emersa
la presenza di un'ossificazione di 12 mm localizzata anteriormente alla testa
dell'omero all'inserzione del tendine sottoscapolare.
Tale condizione anatomica, in una donna di 60 anni di età,
appare essere fisiologica, non patologica.
Questo spiega perché, dal punto di vista medico, ben si
comprenda la domanda che il Dr. __________ si è posto circa la possibilità che
un'eventuale asportazione artroscopica dell'ossificazione potesse ridurre la sintomatologia
dolorosa che l’assicurata gli lamentava alla
spalla destra.
Dal punto di vista medico si comprende che il Dr. __________
non abbia imputato a quella piccola ossificazione tendinea la causa del dolore
lamentato dall'assicurata, in quanto, dal punto di vista medico, ciò non
apparrebbe spiegabile con verosimiglianza preponderante.
Conferma della corretta lettura medica del rapporto del Dr.
__________ è il fatto che egli non abbia fatto nessuna nuova diagnosi ne
previsto ulteriori controlli (ne clinici ne strumentali) ed abbia proposto
all'assicurata di consultare il Professor __________, per una sua valutazione
tipo seconda opinione,
e che la seconda opinione del Prof. __________, espressa nel suo
rapporto di consultazione del 21.11.2024, sia perfettamente sovrapponibile a
quella del Dr. __________:
[...] In data odierna rivedo la paziente per discussione in
merito alle possibilità terapeutiche. È stata vista dal collega Dr. __________
il quale ha anche fatto eseguire una TAC della spalla dove si ritrova una
piccola calcificazione in regione del sottoscapolare. Ho spiegato alla paziente
che, a mio modo di vedere, tale reperto non era responsabile dell'attuale
sintomatologia e che le sconsigliavo la rimozione della calcificazione. [...]
Ancora una volta, entrambi i medici ai quali l’assicurata si è
rivolta lamentando dolore, descritto come non responsivo a
trattamenti farmacologici antalgici e infiltrativi dal Dr. __________ nel
suo rapporto medico all' UAI del 22.10.2024, non hanno riscontrato segni
medici e/o strumentali che potessero spiegare con verosimiglianza
preponderante il dolore lamentato dall'assicurata, ne hanno certificato
incapacità al lavoro.
In particolare il Dr. __________ descriveva un esame clinico
ortopedico nei limiti di norma, per sesso ed età dell'assicurata.
Per completa chiarezza nei confronti della ricorrente, per conto
della quale il legale rappresentante scrive, al punto 4 del ricorso: [...] Questo
specialista ha constatato che la paziente qui ricorrente è ancor molto
disturbata dalla sintomatologia dolorosa a entrambe le mani in particolare dei
pollici per la quale seguita da un altro specialista, va ribadito quanto
più sopra già spiegato: in medicina, il dolore riferito dai pazienti si
annota nei referti, non si constata e non si diagnostica.”
(doc. IV/1)
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. In concreto, questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata del 9 dicembre 2024, dopo attento esame della
documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalle
conclusioni dell’Ufficio AI.
Il medico SMR, dr.ssa med. __________,
dopo aver esaminato l’intera documentazione prodotta dall’insorgente ha
stabilito che l’interessata non presenta alcuna incapacità lavorativa né alcuna
limitazione nella conduzione dell’economia domestica.
La dr.ssa med. __________, per
giungere a tale conclusione, si è fondata su tutta la documentazione prodotta
dalla ricorrente ed acquisita dell’Ufficio AI, che contiene una serie di esami
medici in base ai quali non emerge la presenza di alcuna diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa dell’assicurata o sulla capacità di svolgere le
mansioni consuete.
Considerandi
Per i motivi ampiamente descritti
dalla dr.ssa med. __________ nella presa di posizione dell’11 febbraio 2025,
(doc. IV/1), allegata alla risposta di causa, occorre confermare la completa
capacità lavorativa dell’insorgente in qualsiasi attività e l’assenza di impedimenti
nello svolgimento delle mansioni consuete.
L’insorgente nella sua domanda
afferma di essere inabile al lavoro dal mese di febbraio 2022 (pag. 7 incarto
AI), a causa di un’artrosi ad entrambe le mani e di un danno alla spalla destra
(pag. 10 incarto AI).
Per quanto concerne i dolori alle
mani, la ricorrente è stata visitata il 10 aprile 2024 dal dr. med. __________,
specialista in chirurgia della mano, il quale, posta la diagnosi di rizartrosi
incipiente bilaterale e artrosi AMCF-2 mano destra, nell’ambito dell’esame
clinico, confermata la presenza dei dolori ad entrambi gli arti, maggiormente a
destra, ha accertato la chiusura completa della mano in pugno, senza deficit in
estensione a carico delle singole articolazioni delle dita e l’assenza di
deficit neurovascolari evidenti in distalità. Dall’esame radiologico delle mani
sono emersi aspetti artrosici trapezio-metacarpali non significativi. I
restanti rapporti articolari sono stati ritenuti regolari (pag. 42-43 incarto
AI).
Come spiegato dalla dr.ssa med. __________
lo specialista ha in sostanza accertato che l’artrosi di cui è affetta
l’insorgente, interessa i pollici (“rizartrosi”) di entrambe le mani (“bilaterale”)
e, tra i due pollici, quello della mano destra appare più doloroso nella nocca
(“AMCF”= Articolazione Metacarpo falangea; cfr. doc. IV/1).
È stata proposta una terapia
blanda, consistente nell’assunzione di un antiinfiammatorio orale la mattina e
la sera per 10 giorni e l’utilizzo di un tutore Comfort Cool a destra. È
inoltre stata proposta un’infiltrazione, poi effettuata (cfr. pag. 39 e 51
incarto AI). Il tutore prescritto dal medico fornisce un supporto diretto
all’articolazione metacarpo falangea del pollice, consentendo nel contempo la
piena funzionalità delle dita (doc. IV/1, pag. 5).
Lo specialista non ha certificato
alcuna incapacità lavorativa, né alcun impedimento nelle mansioni consuete.
Non sono state certificate
limitazioni nella conduzione dell’economia domestica o incapacità lavorative
neppure in relazione alla problematica alla spalla di cui si lamenta la
ricorrente. Nei referti del 26 gennaio 2024 e del 13 febbraio 2024 il Prof. dr.
med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, posta la
diagnosi di cervicobrachialgia bilaterale ed esiti di artroscopia della spalla
destra con ricostruzione dei tendini sottoscapolare e sovraspinato il 16
febbraio 2022, visionata la risonanza magnetica “recentemente eseguita”,
ha accertato l’integrità dei tendini riparati ed ha spiegato all’insorgente che
i tendini erano guariti e non erano responsabili dei suoi disturbi (pag. 44-45
incarto AI).
Anche in questo caso lo
specialista si è limitato a prescrivere fisioterapia.
Sono pure stati prodotti un certificato medico del 26 marzo 2024 del curante, dr.
med. __________ che ha indicato che l’interessata “per ragioni mediche”,
necessita di un aiuto domiciliare per 6 mesi (pag. 133 incarto AI) e del 23
aprile 2024 del Prof. Dr. med. __________ che ha attestato un’inabilità al
lavoro e nelle attività domestiche del 100% dal 1° aprile 2024 al 30 giugno
2024.
causa “malattia” (pag. 136 incarto AI). Tali certificati, tuttavia,
generici, scarni e privi di qualsiasi anamnesi e di elementi medici oggettivi,
non permettono di comprovare, neppure secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, alcuna limitazione.
Alla luce della documentazione
prodotta, a giusta ragione la dr.ssa med. __________, nel rapporto finale del 2
ottobre 2024, ha di conseguenza confermato l’assenza di presupposti per
riconoscere un’incapacità lavorativa o una limitazione nello svolgimento delle
mansioni consuete.
Nella presa di posizione dell’11
febbraio 2025 la dr.ssa med. __________ ha ribadito come il Prof. dr. med. __________
non ha riscontrato alcun segno medico a supporto del sintomo (dolore) lamentato
dall’assicurata ed ha prescritto una semplice fisioterapia. Da parte sua il dr.
med. __________, effettuati un esame clinico ed un esame radiologico, ha
proposto una terapia antiinfiammatria orale mattina e sera limitata a 10 giorni
e l’utilizzo di un tutore, Comfort Cool a destra. Il tutore viene prescritto
proprio per non limitare lo svolgimento delle attività della vita quotidiana e
per consentirle in sicurezza medica.
I 3 referti prodotti con le
osservazioni al progetto di decisione e richiamati nel ricorso non modificano
l’esito della procedura.
Nel
rapporto del 22 ottobre 2024 il curante, dr. med. __________, medico generico,
FMH in chirurgia generale, si limita a riportare le note diagnosi, ad indicare
la presenza, “oramai da diversi anni” di un’omalgia a destra, ossia di un
dolore localizzato nell’articolazione scapolo-omerale (cfr. www.treccani.it), associata
ad un’impotenza funzionale relativa dell’arto interessato dominante per il quale
sono in corso accertamenti specialistici (presso il dr. med. __________ che ha
valutato l’interessata il giorno prima). Il curante tuttavia non apporta alcun
elemento medico oggettivo a sostegno delle sue affermazioni e rinvia ai referti
degli specialisti.
La
polsiera, cui fa riferimento il curante, come rilevato dalla dr.ssa med. __________,
è in realtà il tutore Comfort Cool che serve a proteggere il pollice destro,
affetto da rizartrosi, e non il polso stesso. Non risulta nemmeno una
prescrizione per indossarlo 24 ore al giorno.
Per quanto concerne i referti del dr. med. __________ del 21
ottobre 2024 e del Prof. dr. med. __________ del 21 novembre 2024, va rilevato che
essi non certificano alcuna incapacità lavorativa, né descrivono limitazioni
nello svolgimento delle mansioni consuete. I due medici non hanno neppure posto
nuove diagnosi.
Dall’esame effettuato dal dr. med. __________, dove l’insorgente
si è recata per i noti dolori cronici alla spalla destra in esiti di sutura del
tendine sovraspinato e del tendine sottoscapolare nel febbraio 2022 per
conflitto sottoacromiale con lesione del tendine sovraspinato e sottoscapolare,
è emersa un’ossificazione di 12 mm localizzata anteriormente alla testa
dell’omero all’inserzione del tendine sottoscapolare, che, come evidenziato dal
medico SMR, dr.ssa med. __________, per una donna di 60 anni, è nei limiti della
norma ed è fisiologica. Per questo motivo lo specialista ha valutato la
possibilità di procedere con un’eventuale asportazione artroscopica
dell’ossificazione per ridurre la sintomatologia dolorosa. Il dr. med. __________
non ha previsto alcun ulteriore controllo, ma ha invitato la ricorrente a
recarsi presso il Prof. dr. med. __________ per un secondo parere circa le
possibilità terapeutiche.
Quest’ultimo è giunto ad una conclusione uguale a quella del suo
collega, indicando che la calcificazione non era responsabile dell’attuale sintomatologia
e che ne sconsigliava la rimozione.
In concreto, l’insorgente è stata
sottoposta a numerose visite e accertamenti specialistici, in ambito ortopedico
e di chirurgia della mano, dai quali tuttavia non sono emersi elementi clinici
oggettivi atti a far ritenere che la ricorrente sia affetta da una patologia
con influenza sulla sua capacità lavorativa o sullo svolgimento delle mansioni
consuete.
Le valutazioni del medico SMR, dr.ssa med. __________, sulla cui
correttezza delle conclusioni non sussiste alcun dubbio, neppure il più lieve, vanno
pertanto confermate.
Circa il medico SMR va rammentato che per
l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e
delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono
liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis
OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.
54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a
livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,
tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle
limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.
2.
OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente
esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.
L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a
fornire consulenza agli uffici AI della regione.
I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione
prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il
loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei
tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze
specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la
persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo
se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di
per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso
soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute
(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche
sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012
del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)
senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si
dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se
si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già
accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata
viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,
consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza
9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
In concreto non vi è pertanto stata alcuna violazione da parte
dell’Ufficio AI del principio inquisitorio.
A questo proposito, in DTF 145 V 90, al consid. 3.2 il Tribunale
federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è
retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti devono essere
accertato d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA). Tuttavia, questa regola non è
assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare.
Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare i fatti invocati,
ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare le conseguenze
dell’assenza di prove
Nella fattispecie l’insorgente non ha prodotto alcuna
documentazione medica atta a mettere in dubbio quanto accertato dal medico SMR.
In queste condizioni non vi è alcun motivo per procedere con
ulteriori accertamenti e segnatamente con l’allestimento di una perizia come
auspicato dalla ricorrente.
Va qui rammentato che conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF
8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno
2019.
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.6
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--,
sono a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti