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Decisione

32.2025.8

Richiesta di una rendita AI respinta perché l'assicurata (salariata al 20% e casalinga all'80%) non presenta alcuna incapacità lavorativa né alcuna limitazione nella conduzione dell'economia domestica

7 aprile 2025Italiano39 min

(visita ambulatoriale del 21.10.2024) e del 21.11.2024 a cura del Prof. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.8

cs/sc

Lugano

7 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 dicembre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1964, da ultimo

ausiliaria di pulizie nella misura del 20% e casalinga nella misura dell’80%,

il 10 giugno 2024 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI a causa di

dolori alle mani e ad un danno cronico ai tendini della spalla destra da

febbraio 2022.

1.2. Dopo aver esperito gli accertamenti

ritenuti necessari, l’Ufficio AI, con decisione del 9 dicembre 2024,

preavvisata dal progetto del 4 ottobre 2024, ha respinto la richiesta, poiché l’assicurata

non presenta alcuna incapacità lavorativa, né alcuna limitazione nella

conduzione dell’economia domestica (doc. A).

1.3. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale

l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per

l’allestimento di una perizia medica per l’accertamento delle limitazioni

dovute al danno alla salute e la relativa incapacità lavorativa ed in via

subordinata l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di

una rendita intera con grado d’invalidità del 100% (doc. I).

La ricorrente, con riferimento

alla documentazione medica agli atti e segnatamente ai referti del 22 ottobre

2024 del curante, dr. med. __________, del 21 novembre 2024 del Prof. dr. med. __________

e del 23 ottobre 2024 del dr. med. __________, contesta le valutazioni del

medico SMR e sostiene che l’Ufficio AI, qualora avesse ritenuto che

l’incapacità lavorativa e le limitazioni non risulterebbero con sufficiente

chiarezza, avrebbe dovuto ordinare un approfondimento peritale destinato a

chiarire e accertare questi aspetti della vertenza.

1.4. Con risposta del 14 febbraio 2025,

cui ha allegato una presa di posizione dell’11 febbraio 2025 della dr.ssa med. __________

(doc. IV/1), l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. IV).

1.5. Il 3 marzo 2025 l’insorgente ha

chiesto una proroga dei termini, in particolare per esprimersi in merito all’allegata

annotazione del medico SMR (doc. VI). Il 10 marzo 2025 il TCA ha concesso una

proroga di 10 giorni (doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI”, che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705) e che trova applicazione nel caso concreto poiché la ricorrente ha

inoltrato la richiesta di rendita AI il 10 giugno 2024, affermando che la sua

incapacità lavorativa ha avuto inizio nel febbraio 2022 (cfr. doc. 2, pag. 7 incarto

AI).

nel

merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Secondo l’art. 28a

cpv. 1 LAI per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che

esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio

federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del

grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.

Secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI il

grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma

svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA,

in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

Ai sensi dell’art. 28a cpv. 3 LAI

se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora

gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa

attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni

consuete, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo il

capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa

o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello

svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due

ambiti.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Nel caso

di specie, dopo aver acquisito la documentazione medica ritenuta rilevante, tra

cui un certificato medico del 26 marzo 2024 del curante, dr. med. __________

che ha genericamente indicato che l’interessata per ragioni mediche, necessita

di un aiuto domiciliare per 6 mesi (pag. 133 incarto AI) e del 23 aprile 2024

del Prof. Dr. med. __________ che ha attestato un’inabilità al lavoro e nelle

attività domestiche del 100% dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024 (pag. 136

incarto AI), nel rapporto finale del 2 ottobre 2024 la dr.ssa med. __________,

medico SMR, non ha posto alcuna diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa, mentre ha indicato quali diagnosi senza incidenza sulla capacità

lavorativa l’incipiente rizartrosi bilaterale ed artrosi AMCF-2 mano destra, la

riferita cervicobrachialgia bilaterale, il diabete mellito tipo 2, trattato e

l’annessectomia (pag. 75 incarto AI).

La

dr.ssa med. __________ ha escluso qualsiasi incapacità lavorativa e qualsiasi

limitazione nelle attività abitualmente svolte dall’assicurata ed ha

evidenziato che nel rapporto della visita ambulatoriale del 10 aprile 2024 il

dr. med. __________, specialista in chirurgia della mano, ha indicato: “chiusura

della mano in pugno completa senza deficit in estensione a carico delle singole

articolazioni delle dita. Assenza di deficit neuro-vascolari evidenti in

distalità”, mentre il Prof. dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, ha affermato: “risonanza magnetica

recentemente eseguita. Tale esame conferma l’integrità dei tendini riparati.”

Sulla base della valutazione del

medico SMR, l’Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione con il quale ha negato

il diritto a prestazioni poiché l’insorgente non presenta alcuna incapacità

lavorativa, né una limitazione nella conduzione dell’economia domestica.

In

sede di audizione, la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica,

ossia:

-

referto del 22 ottobre 2024 del dr. med. __________, medico generico,

specialista FMH in chirurgia generale, che ha affermato:

"

(…) Tengo a precisare che la Signora RI 1 presenza un’omalgia destra

oramai da diversi anni associata ad impotenza funzionale relativa dell’art.

interessato dominante; per la quale sono tutt’ora in corso accertamenti

specialistici ortopedici (Dr.med. __________ che ha nuovamente valutato la

paziente in data 21.10.2024).

La Signora RI 1, inoltre, risulta

essere altamente condizionata per ciò che concerne le attività manuali

quotidiane causa una rizartrosi bilaterale ed una artrosi di AMCF-2 di mano

destra (indossa polsiere 24 ore al giorno).

Purtroppo il quadro clinico

summenzionato non risulta essere responsivo a trattamenti farmacologici

antalgici ed infiltrativi finora instaurati.

Si chiede dunque, una revisione del

caso in questione (rimango in attesa di un nuovo rapporto da parte del collega

ortopedico).” (pag. 89 incarto AI)

-

referto del 23 ottobre 2024 del dr. med. __________, specialista FMH in

ortopedia e traumatologia, che ha affermato:

"

(…)

Diagnosi:

Dolori cronici spalla destra in esiti

di:

- sutura del

tendine sovraspinato e del tendine sottoscapolare nel febbraio 2022 per:

- conflitto

sottoacromiale con lesione del tendine sovraspinato e sottoscapolare.

Anamnesi e

disturbi:

Vedo la paziente a due mesi

dall’infiltrazione in corrispondenza di questa ossificazione di circa 12mm

localizzata anteriormente alla testa dell’omero all’inserzione del tendine sottoscapolare.

In seguito a questa infiltrazione vi è

stato sì un leggero miglioramento dei dolori ma persistono comunque quando effettua

dei movimenti oltre il piano orizzontale.

Attualmente la paziente è anche molto

disturbata dalla sintomatologia dolorosa ad entrambe le mani in particolare dei

pollici per la quale è seguita dal collega Dr. med. __________ per una

rizartrosi incipiente bilaterale.

Esame clinico:

Spalla destra: mostra comunque

un’abduzione attiva a 150°, antepulsione attiva 150°, rotazione esterna attiva

al 40° e rotazione interna possibile alla I vertebra lombare. La forza

muscolare risulta essere discreta e vi sono dei dolori nei movimenti contro

resistenza del sovraspinato e del sottoscapolare e li descrive nella parte

anteriore come pure a livello delle due cicatrici anteriori.

Le cicatrici comunque risultano essere

calme.

Segni per una borsite sottoacromiale

leggermente positivi. Non dolore alla palpazione acromioclaveare.

Non dolore lungo del corso del capo

lungo del bicipite.

Gomito destro: flessione 120°,

estensione 0°, pronazione 90°, supinazione 90°, gomito asintomatico.

Valutazione e procedere:

Sappiamo che la paziente ha

beneficiato di una rm con mezzo di contrasto il 31.01.2024 che mostra una buona

riparazione della cuffia dei rotatori e vi sono dei modesti segni degenerativi

dell'articolazione acromioclaveare e un assottigliamento condrale

dell'articolazione glenomerale.

Una Tac ha confermato la presenza di

un’ossificazione di 12mm localizzata anteriormente alla testa dell'omero all'inserzione

del tendine sottoscapolare.

La domanda che mi pongo se

un'eventuale asportazione artroscopica dell'ossificazione possa ridurre la sintomatologia

dolorosa che la paziente presenta attualmente alla spalla di destra.

Ho proposto alla paziente di

consultare il Professor __________, che ci legge in copia, per una sua valutazione

visto l'esito della scoperta di quest'ossificazione nella parte anteriore.

Da parte mia non prevedo ulteriori

controlli.”

(pagg- 94-95 incarto AI)

-

consulto del 21 novembre 2024 del Prof. dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, che ha affermato:

"

(…)

Diagnosi: Cervicobrachialgia

bilaterale.

Esiti di artroscopia della

spalla destra con ricostruzione dei tendini sottoscapolare e sovraspinato il

16.02.2022.

Procedere

In data odierna rivedo la paziente per

discussione in merito alle possibilità terapeutiche. È stata vista dal collega

Dr. __________ il quale ha anche fatto eseguire una TAC della spalla dove si

ritrova una piccola calcificazione in regione del sottoscapolare.

Ho spiegato alla paziente che, a mio

modo di vedere, tale reperto non era responsabile dell’attuale sintomatologia e

che le sconsigliavo la rimozione della calcificazione. Attualmente non vedo

soluzioni chirurgiche suscettibili di risolvere la situazione e le consiglio

un’attitudine conservativa/aspettativa. La paziente è anche molto limitata per

una rizoartrosi bilaterale resistente al trattamento infiltrativo.

Per il momento le consiglio dunque

semplicemente l’assunzione di antiinfiammatori e fisioterapia al bisogno.”

(pag. 93 incarto AI)

Chiamata ad esprimersi in merito,

il 9 dicembre 2024 la dr.ssa med. __________, ha affermato che gli specialisti

non certificano alcuna incapacità lavorativa, né descrivono limiti funzionali

con ripercussione sulla capacità lavorativa e che l’esame clinico ortopedico

del dr. med. __________ appare nei limiti della norma per sesso ed età

dell’assicurata (pag. 107 incarto AI).

Alla risposta di causa l’Ufficio

AI ha allegato una nuova presa di posizione dell’11 febbraio 2025 della dr.ssa

med. __________ che ha affermato:

" (…) Non

essendo stata allegata al ricorso nuova documentazione medica specialistica e/o

strumentale, e, pertanto,

non essendo stati forniti al SMR nuovi elementi medici oggettivi

meritevoli di discussione,

il parere del SMR è che si possa riconfermare quello, espresso

il 02.10.2024, secondo il quale dalla documentazione medica agli atti non emergano

incapacità lavorativa nè limitazioni nelle attività abitualmente svolte

dell'assicurata,

e che in atto non appaia necessario procedere con una perizia

medica in quanto lo stato di salute dell'assicurata appare essere chiaramente delineato

e descritto nella documentazione agli incarti, per le ragioni mediche che di

seguito ci si accinge ad esporre.

---

In data 17.06.2024 l’assicurata presentava all'Ufficio

Assicurazione Invalidità (DAI) la richiesta di integrazione professionale / rendita

ed in data 11.09.2024 l'UAI, ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 LPGA dava mandato al

Servizio Medico Regionale (SMR) di esprimere un parere circa lo stato di salute

dell'assicurata.

L'assicurata è una donna di 60 anni, occupata al 20% in qualità di

addetta alle pulizie e dedita alle mansioni consuete per il restante 80%.

Lamentando dolore alle mani ed alla spalla destra, veniva

valutata rispettivamente dal Dr. med. __________, Specialista in Chirurgia

della mano e Specialista in Chirurgia Ortopedica e Traumatologia, e dal Prof.

Dr. med. __________ specialista in Ortopedia e Traumatologia.

Dalla documentazione medica agli atti, valutata dal SMR alla data

del 02.10.2024, da parte di entrambi gli specialisti non emergevano

certificazioni di incapacità lavorativa, nè, nei loro rapporti medici,

descrizione di segni medici che potessero essere causa, con

verosimiglianza preponderante, di limiti funzionali con ripercussione sulle

attività abitualmente svolte dell'assicurata.

Al contrario, dal rapporto di visita ambulatoriale del

10.04.2024 del Dr. __________, emergeva chiusura della mano in un pugno

completa senza deficit in estensione a carico delle singole articolazioni delle

dita ed assenza di deficit neuro-vascolari evidenti in distalità, e dal

rapporto di visita ambulatoriale del 13.02.2024, del Prof. __________, emergeva

che una risonanza magnetica (in quei giorni eseguita) confermava l'integrità

dei tendini (della spalla destra) riparati con precedente intervento

chirurgico.

Per tutto quanto fin qui riassunto e premesso, il 02.10.2024 il

SMR esprimeva il parere secondo il quale dalla documentazione medica agli atti

non emergessero incapacità lavorativa nè limitazioni nelle attività

abitualmente svolte dell'assicurata.

---

Sulla scorta del suddetto parere SMR, l'Ufficio Assicurazione

Invalidità (UAI) con progetto di decisione del 04.10.2024, respingeva la

richiesta di prestazioni avanzata dall'assicurata.

Il SMR ha ancora confermato la valutazione resa con le risposte

del 25.10.2024 e 09.12.2024, a seguito delle quali l'UAI ha reso la decisione

del 09.12.2024.

Avverso tale decisione l’assicurata ha presentato ricorso al TCA,

contestando la valutazione del SMR.

In particolare, al punto 4 del ricorso, si legge quanto segue:

4. L'SMR, con il suo rapporto finale del 02.10.2024, rileva che

dalla documentazione medica agli atti non emergerebbe incapacità lavorativa nè

limitazione nelle attività abitualmente svolte

dall'assicurata. Per questo motivo, malgrado la diagnosi

constatata, l'SMR ha ritenuto che non vi sarebbe incapacità lavorativa nè

nell'attività di addetta alle pulizie ne nelle mansioni consuete.

Sulla base di questo rapporto l'UAI, con il progetto di

decisione del 04.10.2024, ha stabilito che l’assicurata non avrebbe diritto a una

rendita di invalidità e neppure a provvedimenti professionali.

Il medico di famiglia della ricorrente, con scritto del 22.10.2024,

alla luce del suddetto progetto di decisione, ha precisato che, la ricorrente

presenta un'omalgia destra da diversi anni, associata a impotenza funzionale

relativa all'arto interessato dominante, per la quale sono in corso gli accertamenti

specialistici ortopedici. La ricorrente è altamente condizionata nelle attività

manuali quotidiane a causa di una rizartrosi bilaterale e una artrosi di AMFC-2

di mano destra per le quali necessita di polsiere 24 ore al giorno. Il quadro

clinico della ricorrente inoltre non è responsivo a trattamenti farmacologici

antalgici e infiltrativi. Lo specialista dr. __________, nel suo

rapporto del 21.11.2024, ha diagnosticato una cervicobacrialgia

bilaterale con esiti di artoscopia della spalla destra con ricostruzione dei

tendini sottoscapolare e sovraspinato effettuata il 16.02.2022. Lo specialista

in ortopedia e traumatologia dr. med. __________, a seguito della visita

ambulatoriale del 21.10.2024, con il suo rapporto del 23.10.2024, ha

diagnosticato dolori cronici alla spalla destra in esiti di sutura del tendine

sovraspinato e del tendine

sottoscapolare nel febbraio 2022 per conflitto sottoacromiale

con lesione del tendine sovraspinato e sottoscapolare. Questo specialista ha

constatato che la paziente qui ricorrente è ancor molto disturbata dalla

sintomatologia dolorosa a entrambe le mani in particolare dei pollici per la

quale seguita da un altro specialista. Alla luce di quanto evidenziato dai

medici curanti della ricorrente, la situazione di quest'ultima è tutt'altro che

semplice. Le patologie inoltre sono state chiaramente accertate e non si può

negare che le stesse, contrariamente a quanto sostenuto, invero in modo inspiegabile

dal SMR, hanno quale conseguenza un'evidente diminuzione della capacità lavorativa

della ricorrente. Pure le limitazioni nelle attività abituali sono evidenti. In

ogni caso, qualora l'UAI avesse legittimamente ritenuto che l'incapacità

lavorativa e le limitazioni non

risulterebbero con sufficiente chiarezza, avrebbe dovuto

ordinare un approfondimento peritale destinato a chiarire e accertare questi

aspetti fondamentali della vertenza.

È per contro assolutamente inaccettabile limitarsi a sostenere

che dalla documentazione di parte prodotta dalla ricorrente non emergerebbe

un'incapacità lavorativa e neppure limitazioni nell'attività abitualmente

svolta. In via preliminare si chiede pertanto che la decisione impugnata sia annullata,

con il rinvio degli atti all'UAI per l'allestimento di una perizia medica nel

senso indicato. Qualora codesto lodevole Tribunale ritenesse che la

documentazione prodotta dalla ricorrente è già sufficientemente dettagliata e

approfondita, si chiede comunque l'annullamento della decisione impugnata e la riforma

della stessa con l'attribuzione a favore della ricorrente di una rendita intera

di invalidità considerata l'incapacità lavorativa in misura totale che sussiste

dal mese di febbraio 2022 dovuta alle limitazioni nelle attività abituali

conseguenti al danno alla salute patito che non è contestato neppure dalla

precedente autorità.

Al suddetto punto del ricorso l'SMR, osserva quanto segue:

L'SMR ha provveduto ad esaminare attentamente e con grande cura ed

impegno lo stato di salute dell'assicurata, nel rispetto dei compiti per il

quale è stato istituito e non si è reso necessario provvedere ad ulteriori

apprezzamenti medici e/o a richiedere approfondimenti

diagnostici strumentali e/o per immagini ulteriori a quelli già

presenti nella documentazione agli incarti, perché già da essi appariva

chiaramente delineata e descritta la situazione di salute dell'assicurata.

La documentazione medica specialistica valutata dal SMR per

esprimere il parere del 02.10.2024 consisteva in:

1. Rapporto

di visita ambulatoriale del 26.01.2024, Prof. Dr. med __________;

2. Rapporto

di visita ambulatoriale del 13.02.2024, Prof. Dr. med __________;

3. Rapporto

di visita ambulatoriale del 10.04.2024, Dr. med __________;

4. Certificato

medico del 23.04.2024, Prof. Dr. med __________, per aiuto nei lavori domestici

limitato nel tempo, dal 01.04.2024 al 30.06.2024;

5. Documentazione medica meno recente, risalente al 2017.

Dalla lettura medica della suddetta documentazione, emergevano

elementi medici congruenti, attestanti uno stato di salute dell'assicurata tale

da non compromettere la sua capacità lavorativa.

Le diagnosi attestate sono state infatti tutte tenute in considerazione

e opportunamente annoverate tra le diagnosi senza ripercussione sulla capacità

lavorativa.

Più dettagliatamente, infatti, dalla lettura medica del rapporto

di visita ambulatoriale del 26.01.2024, a cura del Prof. __________, il SMR ha

appreso che la consultazione aveva luogo perchè l’assicurata lamentava omalgia

sinistra in esiti di artroscopia della spalla destra con ricostruzione dei

tendini sottoscapolare e sovraspinato il 16.02.2022.

L'omalgia è un sintomo, non una diagnosi, e la prescrizione

di una risonanza magnetica, da parte del Prof. __________, al fine di rivalutare

lo stato della cuffia dei rotatori, va letta, dal punto di vista medico, come

mirante a ricercare se fosse presente un eventuale segno medico di riscontro, a

conferma e spiegazione del sintomo dolore alla spalla (= omalgia) lamentato

dall'assicurata.

Dalla lettura medica del rapporto di visita ambulatoriale

del 13.02.2024, a cura del Prof. __________, non appare essere stato

riscontrato alcun segno medico a supporto del sintomo lamentato

dall’assicurata.

Dalla sua lettura medica, infatti, il SMR ha appreso della

spiegazione che il Prof. __________ ha dato all'assicurata, dopo aver preso

visione di risonanza magnetica che confermava l'integrità dei tendini

riparati, per cui, a suo modo di vedere, i tendini della spalla, da lui

operati, erano guariti e che non erano responsabili

dei disturbi

che ella lamentava e, per tale ragione, annotava la condizione di cervicobrachialgia

bilaterale, che riteneva bastevole di essere trattata con fisioterapia.

Il SMR ha dunque preso atto che il sintomo lamentato

dall'assicurata, non trovava riscontro in segni clinici e/o strumentali.

Dalla lettura medica del rapporto di visita ambulatoriale

del 10.04.2024, a cura del Dr. __________, il SMR ha appreso del sintomo dolore

riferito dall'assicurata, come pure ha ben osservato che il

Dr. __________ ne abbia preso nota, ma, parimenti, ha appreso che,

a fronte del sintomo dolore lamentato dall'assicurata, dall'esame clinico

e dell'esame radiologico, analizzati in dettaglio dal Dr. __________ in

presenza dell'assicurata, egli le spiegava di trovarsi di fronte ad un'iniziale

rizoartrosi bilaterale, maggiormente sintomatica a destra e a

livello dell'AMCF-2 della mano destra, per cui proponeva terapia antiinfiammatoria

orale mattina e sera limitata a 10 giorni e l'utilizzo di un tutore tipo

Comfort Cool a destra.

Dal punto di vista medico, la prescrizione di una terapia farmacologica

per soli 10 giorni e la prescrizione di un tutore sono indicatori e misura

dell'entità del danno stimato dallo specialista, e questo dato, in assenza

di certificazione medica specialistica di incapacità al lavoro, va

conseguentemente inteso come assenza di limitazioni per lo svolgimento delle attività

abituali dell'assicurata.

l tutori medici, infatti, vengono prescritti per garantire che,

durante svolgimento delle ordinarie azioni di vita quotidiana, una determinata

parte del corpo sia protetta da eventuali insulti fisici. II tutore, quindi,

è prescritto proprio per non limitare lo svolgimento delle attività di vita

quotidiana, ma per consentirle in sicurezza medica.

Si desidera evidenziare e sottolineare che quello che,

erroneamente è chiamato, probabilmente in virtù del suo aspetto, polsiera,

è in realtà il tutore (tipo Comfort Cool, di cui sopra) deputato a proteggere

il pollice destro, affetto da rizartrosi, non il polso attorno al quale è

avvolto solo perchè in prossimità del pollice, e che indossarlo 24 ore al

giorno non appare essere stato così prescritto all'assicurata dal Dr. __________,

specialista della mano.

Nell'assolvimento delle funzioni per le quali è stato istituito,

il SMR riassumeva la situazione medica dell'assicurata nel suo rapporto del

02.10.2024, non ritenendo necessario ulteriori accertamenti medici, nè,

tantomeno, approfondimenti peritali, in quanto dalla documentazione medica

agli incarti apparivano netti e chiari i sintomi lamentati dall'assicurata,

ai quali si contrapponevano, altrettanto netti, chiari e congruenti i risultati

degli esami clinici e strumentali e l'assenza di segni medici e/o strumentali

che potessero confermare/spiegare, con verosimiglianza preponderante,

Fatti

i

sintomi dolorosi lamentati dall'assicurata.

Quanto ai rapporti medici, del 23.10.2024 del Dr. __________

(visita ambulatoriale del 21.10.2024) e del 21.11.2024 a cura del Prof. __________,

agli atti da data successiva a quella in cui il SMR ha espresso il suo parere

all'UAI, questi sono stati sottoposti all'attenzione del SMR che li ha attentamente

valutati e, in seguito, espresso il suo parere in data 09.12.2024 (confermando

il precedente del 02.10.2024), fondato sulle considerazioni mediche che di

seguito si riespongono.

Il 21.10.2024 l'assicurata si recava in visita dal Dr. __________

lamentando dolori cronici alla spalla destra in esiti di sutura del

tendine sovraspinato e del tendine sottoscapolare nel febbraio 2022

per conflitto sottoacromiale con lesione del tendine sovraspinato

e sottoscapolare.

In termini non medici quanto sopra significa che l’assicurata, che

in febbraio 2022 si era sottoposta ad un intervento alla spalla destra,

riferiva dolore continuo alla spalla operata.

L'assicurata si era sottoposta ad una Tac, dalla quale era emersa

la presenza di un'ossificazione di 12 mm localizzata anteriormente alla testa

dell'omero all'inserzione del tendine sottoscapolare.

Tale condizione anatomica, in una donna di 60 anni di età,

appare essere fisiologica, non patologica.

Questo spiega perché, dal punto di vista medico, ben si

comprenda la domanda che il Dr. __________ si è posto circa la possibilità che

un'eventuale asportazione artroscopica dell'ossificazione potesse ridurre la sintomatologia

dolorosa che l’assicurata gli lamentava alla

spalla destra.

Dal punto di vista medico si comprende che il Dr. __________

non abbia imputato a quella piccola ossificazione tendinea la causa del dolore

lamentato dall'assicurata, in quanto, dal punto di vista medico, ciò non

apparrebbe spiegabile con verosimiglianza preponderante.

Conferma della corretta lettura medica del rapporto del Dr.

__________ è il fatto che egli non abbia fatto nessuna nuova diagnosi ne

previsto ulteriori controlli (ne clinici ne strumentali) ed abbia proposto

all'assicurata di consultare il Professor __________, per una sua valutazione

tipo seconda opinione,

e che la seconda opinione del Prof. __________, espressa nel suo

rapporto di consultazione del 21.11.2024, sia perfettamente sovrapponibile a

quella del Dr. __________:

[...] In data odierna rivedo la paziente per discussione in

merito alle possibilità terapeutiche. È stata vista dal collega Dr. __________

il quale ha anche fatto eseguire una TAC della spalla dove si ritrova una

piccola calcificazione in regione del sottoscapolare. Ho spiegato alla paziente

che, a mio modo di vedere, tale reperto non era responsabile dell'attuale

sintomatologia e che le sconsigliavo la rimozione della calcificazione. [...]

Ancora una volta, entrambi i medici ai quali l’assicurata si è

rivolta lamentando dolore, descritto come non responsivo a

trattamenti farmacologici antalgici e infiltrativi dal Dr. __________ nel

suo rapporto medico all' UAI del 22.10.2024, non hanno riscontrato segni

medici e/o strumentali che potessero spiegare con verosimiglianza

preponderante il dolore lamentato dall'assicurata, ne hanno certificato

incapacità al lavoro.

In particolare il Dr. __________ descriveva un esame clinico

ortopedico nei limiti di norma, per sesso ed età dell'assicurata.

Per completa chiarezza nei confronti della ricorrente, per conto

della quale il legale rappresentante scrive, al punto 4 del ricorso: [...] Questo

specialista ha constatato che la paziente qui ricorrente è ancor molto

disturbata dalla sintomatologia dolorosa a entrambe le mani in particolare dei

pollici per la quale seguita da un altro specialista, va ribadito quanto

più sopra già spiegato: in medicina, il dolore riferito dai pazienti si

annota nei referti, non si constata e non si diagnostica.”

(doc. IV/1)

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. In concreto, questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata del 9 dicembre 2024, dopo attento esame della

documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalle

conclusioni dell’Ufficio AI.

Il medico SMR, dr.ssa med. __________,

dopo aver esaminato l’intera documentazione prodotta dall’insorgente ha

stabilito che l’interessata non presenta alcuna incapacità lavorativa né alcuna

limitazione nella conduzione dell’economia domestica.

La dr.ssa med. __________, per

giungere a tale conclusione, si è fondata su tutta la documentazione prodotta

dalla ricorrente ed acquisita dell’Ufficio AI, che contiene una serie di esami

medici in base ai quali non emerge la presenza di alcuna diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa dell’assicurata o sulla capacità di svolgere le

mansioni consuete.

Considerandi

Per i motivi ampiamente descritti

dalla dr.ssa med. __________ nella presa di posizione dell’11 febbraio 2025,

(doc. IV/1), allegata alla risposta di causa, occorre confermare la completa

capacità lavorativa dell’insorgente in qualsiasi attività e l’assenza di impedimenti

nello svolgimento delle mansioni consuete.

L’insorgente nella sua domanda

afferma di essere inabile al lavoro dal mese di febbraio 2022 (pag. 7 incarto

AI), a causa di un’artrosi ad entrambe le mani e di un danno alla spalla destra

(pag. 10 incarto AI).

Per quanto concerne i dolori alle

mani, la ricorrente è stata visitata il 10 aprile 2024 dal dr. med. __________,

specialista in chirurgia della mano, il quale, posta la diagnosi di rizartrosi

incipiente bilaterale e artrosi AMCF-2 mano destra, nell’ambito dell’esame

clinico, confermata la presenza dei dolori ad entrambi gli arti, maggiormente a

destra, ha accertato la chiusura completa della mano in pugno, senza deficit in

estensione a carico delle singole articolazioni delle dita e l’assenza di

deficit neurovascolari evidenti in distalità. Dall’esame radiologico delle mani

sono emersi aspetti artrosici trapezio-metacarpali non significativi. I

restanti rapporti articolari sono stati ritenuti regolari (pag. 42-43 incarto

AI).

Come spiegato dalla dr.ssa med. __________

lo specialista ha in sostanza accertato che l’artrosi di cui è affetta

l’insorgente, interessa i pollici (“rizartrosi”) di entrambe le mani (“bilaterale”)

e, tra i due pollici, quello della mano destra appare più doloroso nella nocca

(“AMCF”= Articolazione Metacarpo falangea; cfr. doc. IV/1).

È stata proposta una terapia

blanda, consistente nell’assunzione di un antiinfiammatorio orale la mattina e

la sera per 10 giorni e l’utilizzo di un tutore Comfort Cool a destra. È

inoltre stata proposta un’infiltrazione, poi effettuata (cfr. pag. 39 e 51

incarto AI). Il tutore prescritto dal medico fornisce un supporto diretto

all’articolazione metacarpo falangea del pollice, consentendo nel contempo la

piena funzionalità delle dita (doc. IV/1, pag. 5).

Lo specialista non ha certificato

alcuna incapacità lavorativa, né alcun impedimento nelle mansioni consuete.

Non sono state certificate

limitazioni nella conduzione dell’economia domestica o incapacità lavorative

neppure in relazione alla problematica alla spalla di cui si lamenta la

ricorrente. Nei referti del 26 gennaio 2024 e del 13 febbraio 2024 il Prof. dr.

med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, posta la

diagnosi di cervicobrachialgia bilaterale ed esiti di artroscopia della spalla

destra con ricostruzione dei tendini sottoscapolare e sovraspinato il 16

febbraio 2022, visionata la risonanza magnetica “recentemente eseguita”,

ha accertato l’integrità dei tendini riparati ed ha spiegato all’insorgente che

i tendini erano guariti e non erano responsabili dei suoi disturbi (pag. 44-45

incarto AI).

Anche in questo caso lo

specialista si è limitato a prescrivere fisioterapia.

Sono pure stati prodotti un certificato medico del 26 marzo 2024 del curante, dr.

med. __________ che ha indicato che l’interessata “per ragioni mediche”,

necessita di un aiuto domiciliare per 6 mesi (pag. 133 incarto AI) e del 23

aprile 2024 del Prof. Dr. med. __________ che ha attestato un’inabilità al

lavoro e nelle attività domestiche del 100% dal 1° aprile 2024 al 30 giugno

2024.

causa “malattia” (pag. 136 incarto AI). Tali certificati, tuttavia,

generici, scarni e privi di qualsiasi anamnesi e di elementi medici oggettivi,

non permettono di comprovare, neppure secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, alcuna limitazione.

Alla luce della documentazione

prodotta, a giusta ragione la dr.ssa med. __________, nel rapporto finale del 2

ottobre 2024, ha di conseguenza confermato l’assenza di presupposti per

riconoscere un’incapacità lavorativa o una limitazione nello svolgimento delle

mansioni consuete.

Nella presa di posizione dell’11

febbraio 2025 la dr.ssa med. __________ ha ribadito come il Prof. dr. med. __________

non ha riscontrato alcun segno medico a supporto del sintomo (dolore) lamentato

dall’assicurata ed ha prescritto una semplice fisioterapia. Da parte sua il dr.

med. __________, effettuati un esame clinico ed un esame radiologico, ha

proposto una terapia antiinfiammatria orale mattina e sera limitata a 10 giorni

e l’utilizzo di un tutore, Comfort Cool a destra. Il tutore viene prescritto

proprio per non limitare lo svolgimento delle attività della vita quotidiana e

per consentirle in sicurezza medica.

I 3 referti prodotti con le

osservazioni al progetto di decisione e richiamati nel ricorso non modificano

l’esito della procedura.

Nel

rapporto del 22 ottobre 2024 il curante, dr. med. __________, medico generico,

FMH in chirurgia generale, si limita a riportare le note diagnosi, ad indicare

la presenza, “oramai da diversi anni” di un’omalgia a destra, ossia di un

dolore localizzato nell’articolazione scapolo-omerale (cfr. www.treccani.it), associata

ad un’impotenza funzionale relativa dell’arto interessato dominante per il quale

sono in corso accertamenti specialistici (presso il dr. med. __________ che ha

valutato l’interessata il giorno prima). Il curante tuttavia non apporta alcun

elemento medico oggettivo a sostegno delle sue affermazioni e rinvia ai referti

degli specialisti.

La

polsiera, cui fa riferimento il curante, come rilevato dalla dr.ssa med. __________,

è in realtà il tutore Comfort Cool che serve a proteggere il pollice destro,

affetto da rizartrosi, e non il polso stesso. Non risulta nemmeno una

prescrizione per indossarlo 24 ore al giorno.

Per quanto concerne i referti del dr. med. __________ del 21

ottobre 2024 e del Prof. dr. med. __________ del 21 novembre 2024, va rilevato che

essi non certificano alcuna incapacità lavorativa, né descrivono limitazioni

nello svolgimento delle mansioni consuete. I due medici non hanno neppure posto

nuove diagnosi.

Dall’esame effettuato dal dr. med. __________, dove l’insorgente

si è recata per i noti dolori cronici alla spalla destra in esiti di sutura del

tendine sovraspinato e del tendine sottoscapolare nel febbraio 2022 per

conflitto sottoacromiale con lesione del tendine sovraspinato e sottoscapolare,

è emersa un’ossificazione di 12 mm localizzata anteriormente alla testa

dell’omero all’inserzione del tendine sottoscapolare, che, come evidenziato dal

medico SMR, dr.ssa med. __________, per una donna di 60 anni, è nei limiti della

norma ed è fisiologica. Per questo motivo lo specialista ha valutato la

possibilità di procedere con un’eventuale asportazione artroscopica

dell’ossificazione per ridurre la sintomatologia dolorosa. Il dr. med. __________

non ha previsto alcun ulteriore controllo, ma ha invitato la ricorrente a

recarsi presso il Prof. dr. med. __________ per un secondo parere circa le

possibilità terapeutiche.

Quest’ultimo è giunto ad una conclusione uguale a quella del suo

collega, indicando che la calcificazione non era responsabile dell’attuale sintomatologia

e che ne sconsigliava la rimozione.

In concreto, l’insorgente è stata

sottoposta a numerose visite e accertamenti specialistici, in ambito ortopedico

e di chirurgia della mano, dai quali tuttavia non sono emersi elementi clinici

oggettivi atti a far ritenere che la ricorrente sia affetta da una patologia

con influenza sulla sua capacità lavorativa o sullo svolgimento delle mansioni

consuete.

Le valutazioni del medico SMR, dr.ssa med. __________, sulla cui

correttezza delle conclusioni non sussiste alcun dubbio, neppure il più lieve, vanno

pertanto confermate.

Circa il medico SMR va rammentato che per

l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e

delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono

liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis

OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.

54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a

livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,

tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle

limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.

2.

OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente

esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.

L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a

fornire consulenza agli uffici AI della regione.

I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione

prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il

loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei

tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze

specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la

persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo

se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di

per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche

sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012

del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si

dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se

si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già

accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata

viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,

consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza

9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

In concreto non vi è pertanto stata alcuna violazione da parte

dell’Ufficio AI del principio inquisitorio.

A questo proposito, in DTF 145 V 90, al consid. 3.2 il Tribunale

federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è

retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti devono essere

accertato d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA). Tuttavia, questa regola non è

assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare.

Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare i fatti invocati,

ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare le conseguenze

dell’assenza di prove

Nella fattispecie l’insorgente non ha prodotto alcuna

documentazione medica atta a mettere in dubbio quanto accertato dal medico SMR.

In queste condizioni non vi è alcun motivo per procedere con

ulteriori accertamenti e segnatamente con l’allestimento di una perizia come

auspicato dalla ricorrente.

Va qui rammentato che conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019.

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi fr. 500.--,

sono a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti