32.2025.9
L'Ufficio AI si è basato sulle valutazioni dei medici fiduciari reumatologo e psichiatra,ma l'ultimo referto del curante ha evidenziato vari aspetti non approfonditi e ha portato l'UAI a proporre di ritornare gli atti per una perizia bidisciplinare.TCA concorda con un approfondimento med.Rinvio atti
8 maggio 2025Italiano38 min
tenuto conto dei referti relativi alla visita e alla degenza reumatologica a __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.9
TB
Lugano
8 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 dicembre 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1988, da ultimo attiva quale aiuto farmacista fino al suo
licenziamento concretizzatosi a fine ottobre 2023 per assenza per malattia dal
26 maggio 2023, il 2 ottobre 2023 (doc. 8) ha presentato domanda di prestazioni
dall'assicurazione invalidità. Dopo averle concesso un corso di formazione in
informatica (doc. 23) nell'ambito dell'intervento tempestivo, il 23 maggio 2024
(doc. 30) e il 18 luglio 2024 (doc. 36) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
richiamato gli atti medici dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno.
B. Nel
rapporto finale del 6 agosto 2024 (doc. 41) il Servizio Medico Regionale,
tenuto conto dei referti relativi alla visita e alla degenza reumatologica a __________
nel marzo 2024 (doc. 28) prodotti dalla richiedente e alle visite peritali
effettuate per conto dell'assicuratore per perdita di guadagno nel primo
semestre del 2024 dal dr. med. __________, reumatologo (docc. 70, 79 e 81) e
della dr.ssa med. __________, psichiatra (doc. 83), ha posto la diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa di dolori cronici agli arti superiori
prevalentemente a sinistra di non chiara eziologia. La dr.ssa med. __________
dell'SMR ha quindi ritenuto l'interessata sia nell'attività abituale di aiuto
farmacista sia in altre adatte inabile al 100% dal 26 maggio 2023, allo 0% dal
1° febbraio 2024, nuovamente al 100% dal 5 marzo 2024 e ancora allo 0% dal 28
giugno 2024.
C. Il
progetto di decisione del 6 agosto 2024 (doc. 40) che ne è seguito, che ha
respinto la richiesta di prestazioni dell'interessata per assenza di un'inabilità
lavorativa di almeno un anno, è stato confermato dalla decisione dell'11
dicembre 2024 anche dopo le osservazioni del 13 settembre 2024 (doc. 47) dell'assicurata.
Unitamente alla nuova documentazione medica prodotta, queste sono state oggetto
di valutazione da parte dell'SMR nel nuovo rapporto finale del 4 dicembre 2024
(doc. 54), che ha confermato le diagnosi con e senza ripercussione sulla
capacità lavorativa e i periodi di inabilità lavorativa e che ha aggiunto che
dall'8 luglio al 14 agosto 2024, durante la degenza alla Clinica __________ di __________,
l'inabilità lavorativa era totale, mentre dal 15 agosto 2024 l'assicurata
tornava ad essere abile al 100% in ogni attività.
D. Con
ricorso del 27 gennaio 2025 (doc. I) RI 1, sempre assistita dallo Studio legale
e notarile RA 1, ha chiesto al Tribunale, in via principale, di riconoscerle il
diritto a una rendita intera dopo il termine di attesa e, in via subordinata,
di rinviare gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti.
Dopo avere riassunto cronologicamente i
fatti e gli accertamenti medici a cui si è sottoposta anche per conto dell'assicuratore
malattia per perdita di guadagno, la ricorrente ha rilevato come le risultanze
peritali emerse da questa procedura siano state riprese acriticamente dall'Ufficio
AI e le ha contestate, perciò ha chiesto "l'esperimento
di una perizia pluridisciplinare volta ad accertare la patologia già
riscontratale dall'__________.". L'insorgente ha rimproverato
all'amministrazione di essersi basata unicamente sugli accertamenti medici
effettuati nell'ambito delle indennità giornaliere, che sono stati ripresi, identici,
nel rapporto finale.
La sospensione del versamento di queste
indennità è quindi avvenuta a seguito del rapporto del dr. med. __________, che
"pacificamente ammette la mancata
perentorietà delle sue conclusioni, riconoscendo la mancata possibilità per l'estensore
di esprimersi compiutamente su tutti gli aspetti medici che avrebbero dovuto
essere oggetto di perizia onde determinare l'incapacità lavorativa o meno della
ricorrente, rispettivamente demandando ad altri specialisti approfondimenti
considerati necessari per la valutazione del caso.". Per la
ricorrente, quindi, si tratterebbe di una valutazione non probante dal profilo
medico e che non doveva perciò portare l'assicuratore malattia ad interrompere
il versamento delle prestazioni sino ad allora versate sulla base di
certificati medici attestanti un'incapacità lavorativa totale dal maggio 2023 e
che "di conseguenza non poteva
giustificare la negazione di una rendita d'invalidità nel contesto della
presente procedura.". A suo dire, la presenza di una
"cervicospondylogenes Syndrome a sinistra",
rilevata all'Ospedale universitario di __________, non è stata attentamente
analizzata né dall'assicuratore per perdita di guadagno né dai suoi medici
fiduciari né tanto meno dall'Ufficio AI. Pertanto, il rifiuto di quest'ultimo
di erogarle una rendita di invalidità è immotivato e arbitrario.
E. Nella
risposta del 19 febbraio 2025 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
chiesto al TCA di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha rilevato che le
diagnosi riconosciute dai medici fiduciari dell'assicuratore per perdita di
guadagno, che sono state fatte proprie dalla dr.ssa __________ dell'SMR, "non rientrano novero delle patologie non
oggettivabili/psicosomatiche per cui la giurisprudenza successiva al DTF 141 V
281 esige l'esperimento di una procedura probatoria strutturata."
(pag. 3). L'Ufficio AI ha ricordato che per lo svolgimento di questo tipo di
accertamento è necessario che vi sia una diagnosi secondo una classificazione
internazionalmente riconosciuta (ICD-10/11), non bastando il soggettivo
riferimento della persona assicurata a dei dolori. Dolori/stato psicologico,
che sono dei sintomi presenti nei rapporti medici e non dei limiti funzionali
che rendono plausibile un'inabilità lavorativa di lunga durata. L'Ufficio AI ha
al riguardo evidenziato che il 16 gennaio 2024 il dr. __________ ha annotato
che la terapia analgesica assunta dall'assicurata non era incisiva e che i
punti fibromialgici positivi constatati erano 5 su 18 (localizzati unicamente
al cingolo cervicoscapolare e al braccio sinistro), perciò non ha concluso per
la presenza di fibromialgia. L'Ufficio AI ha poi riportato le spiegazioni del 6
maggio 2024 del reumatologo fiduciario e del 3 giugno 2024 della psichiatra
interpellati dall'assicuratore, sottolineando alcuni passaggi.
L'amministrazione ha inoltre
evidenziato che per stabilire l'inabilità lavorativa dell'assicurata si è
allineata ai periodi di corresponsione delle indennità giornaliere dell'assicuratore
malattia, il cui versamento è cessato dal 1° febbraio 2024, e meglio dopo la
visita del dr. __________. A suo dire, ha quindi agito correttamente nell'individuare
anch'essa da quel dì il momento del miglioramento dello stato di salute e di
avere riconosciuto poi solamente i periodi di inabilità lavorativa dovuti ai
ricoveri ospedalieri. Inoltre, i certificati di inabilità lavorativa prodotti
dal ricorrente (come quelli del dr. __________) non sono motivati e non
descrivono precisamente quali sarebbero le limitazioni funzionali dell'assicurata
dovute dalle diagnosi poste. Si tratta, dunque, di un diverso apprezzamento del
quadro clinico rispetto a quello operato dall'Ufficio assicurazione invalidità.
Alle valutazioni fiduciarie dei dr. __________ e __________ va perciò
riconosciuto valore probatorio preponderante.
Infine, l'Ufficio AI ha evidenziato
come nel settore delle prestazioni di servizio e nel settore industriale vi
siano degli impieghi che non implicano lavori manuali che non richiedano l'uso
perfetto di ambo gli arti superiori e che non presuppongano particolari
attitudini e/o una formazione specifica.
F. Chieste
(docc. VIII, X e XII) e ottenute tre proroghe (docc. IX, XI e XIII), l'insorgente
si è espresso il 28 aprile 2025 (doc. XIV) contestando la risposta dell'Ufficio
AI e ribadendo la necessità di ulteriori esami medici specialistici, come
richiesto pure dal dr. med. __________ nel suo rapporto del 24 aprile 2025
(doc. HH).
G. Il 6
maggio 2025 (doc. XVI) l'Ufficio AI, sentiti su quest'ultimo referto la dr.ssa __________
(doc. XVI/1) e il dr. __________ (doc. XVI/2) del Servizio Medico Regionale, ha
chiesto al TCA di annullare la decisione impugnata e di retrocedergli gli atti
per esperire una perizia bidisciplinare e determinarsi in seguito con una nuova
decisione.
considerato in diritto
in ordine
1. La
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è complessa a livello
d'istruttoria o per la valutazione delle prove, sicché il TCA può decidere
nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Si veda pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015 EL Nr. 13).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione l'Ufficio assicurazione invalidità
ha negato all'assicurata il diritto alla rendita di invalidità avendo
determinato un periodo di inabilità lavorativa inferiore all'anno di attesa
(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
3.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività
(art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art.
8.
cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o
parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità
di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con il nuovo art. 28b LAI, in vigore dal 1° gennaio
2022.
e qui dunque applicabile, il legislatore ha voluto introdurre un sistema
di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della
rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%
(cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo
della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità
supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il
69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Tuttavia, il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato
ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni
(art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù
dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che
esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido).
Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000.
pag. 84 consid. 1b; Duc, op.
cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
4.
Il 2
ottobre 2023 (doc. 8) l'assicurata ha chiesto di beneficiare di prestazioni
dall'assicurazione invalidità essendo affetta da disturbi al polso, al braccio e
alla spalla sinistri, che l'hanno resa inabile al lavoro dal 26 maggio 2023 (doc.
62) e l'hanno portata ad essere visitata da alcuni specialisti parallelamente
al medico di famiglia, dr. __________, FMH medicina interna generale, che ha
sin da subito, e sempre, certificato un'inabilità lavorativa totale (docc. 61,
62, 66, 68 e 69).
La radiografia effettuata al polso
sinistro il 3 luglio 2023 era negativa e il PD dr. med. __________, specialista
in chirurgia della mano presso la Clinica __________ di __________ che l'ha
visitata quello stesso giorno, ha rilevato che i dolori risultavano di natura
non determinata al polso sinistro con sospetta sinovite cronica dei tendini
estensori e dei flessori. A quel momento non aveva una chiara diagnosi,
indicando che poteva trattarsi di una sinovite cronica dell'estensore ulnare
del carpo e del flessore radiale del carpo così come dei flessori delle dita,
chiedendo perciò di eseguire una risonanza magnetica, avvenuta dieci giorni
dopo.
Il 26 luglio 2023 lo specialista ha certificato
un'inabilità lavorativa del 100% dal 26 luglio al 4 settembre 2023 e ha posto
la diagnosi di sospetto di fibromialgia con sintomatologia prevalente al polso
sinistro.
Dalla artrorisonanza magnetica della
spalla sinistra effettuata l'8 agosto 2023 è risultata una modesta tendinosi del
sovraspinato per una lesione SLAP tipo 2 del labbro glenoideo, per una minima
borsite subacromeodeltoide e il 4 settembre 2023 (doc. 63) il dr. med. __________,
specialista in chirurgia ortopedica, ha certificato un'inabilità lavorativa del
100% fino al 31 ottobre 2023. Nel referto del 13 ottobre 2023 (doc. 64) il
chirurgo ortopedico ha osservato che "Quanto
emerso dall'accertamento eseguito non può giustificare la sintomatologia
lamentata dalla paziente; è possibile che la lesione evidenziata all'Artro-RM
possa dare problemi in futuro nel momento in cui dovesse iniziare ad eseguire
attività oltre l'altezza dell'orizzonte a livello sportivo o lavorativo.".
Il 30 ottobre 2023 (doc. 65) il dr.
med. __________, FMH in reumatologia, ha posto le diagnosi di Dolori agli arti
superiori soprattutto il sinistro con tendinite dei flessori e degli estensori,
periartropatia della spalla sinistra con lesioni parziali del sovraspinato,
sospetta scapola alata; DD Fibromialgia localizzata. Rifacendosi alla sua
precedente visita del 19 ottobre, ha escluso la presenza di una malattia
reumatica infiammatoria.
Visto il sospetto di una scapola alata
e la sintomatologia della paziente, lo specialista ha suggerito una valutazione
neurologica che, se si fosse rivelata positiva, avrebbe portato a una
fibromialgia a quel momento localizzata all'emicorpo superiore in particolare a
sinistra.
La visita neurologica del 21 novembre
2023.
(doc. 67) con elettroneuromiografia dell'arto superiore sinistro eseguita
dal dr. med. __________ è risultata normale, perciò non v'erano indizi per una
polineuropatia o una plessopatia o qualsiasi altro problema postganglionare. Il
dolore non aveva caratteristiche neuropatiche, ma piuttosto muscolo-tendinee;
non v'erano quindi né segni clinici né strumentali per un danno primariamente
neuropatico alla base dei sintomi della paziente.
Su mandato dell'assicuratore malattia
per perdita di guadagno, il 15 gennaio 2024 il dr. med. __________, specialista
FMH in reumatologia, ha visitato l'assicurata e nel rapporto del giorno
seguente (doc. 70) ha riassunto gli atti messigli a disposizione, i dati
soggettivi dell'interessata, ha esposto l'anamnesi (sistematica e sociale) e i
risultati dell'esame oggettivo sia del sistema locomotore (colonna vertebrale e
articolazioni periferiche) concludendo per 5 su 18 punti fibromialgici
positivi, ripartiti unicamente al cingolo cervico-scapolare e al braccio
sinistro, sia del sistema nervoso cursorio.
Riportato nella sua valutazione l'istoriato
clinico dell'assicurata, il medico fiduciario ha concluso che "Sulla base dei dati raccolti, l'unica patologia
strutturale finora acquisita, come anche confermata dallo specialista in
chirurgia ortopedica Dr. __________, è una lesione SLAP tipo 2 del labbro
glenoideo all'artrorisonanza magnetica della spalla sinistra, l'8.8.2023;
questa potrebbe generare dolori meccanici ai movimenti della spalla sinistra
sopra il piano orizzontale; gli ulteriori dolori lamentati dall'assicurata all'arto
superiore sinistro, meno a quello destro, non hanno trovato una spiegazione
strutturale prevalentemente probabile alla diagnostica finora praticata; anche
l'attuale valutazione reumatologica peritale non ha potuto riscontrare
patologie aggiuntive a quelle già documentate agli atti, in particolare sinoviti
alle articolazioni degli arti superiori e inferiori. Di conseguenza, come già
segnalato dai medici che hanno avuto in cura l'assicurata fino alla data
attuale, non vi è un target terapeutico in grado di influenzare la
sintomatologia algica lamentata dall'assicurata. In estrema sintesi i dolori
accusati dall'assicurata non possono essere attribuiti ad una patologia
inerente al mio campo di specialità e di conseguenza, in ambito reumatologico,
non intravvedo limiti funzionali atti ad incidere sulla capacità lavorativa. L'assicurazione
dovrà prendere atto di quanto suggerito dallo specialista in chirurgia
ortopedica della spalla Dr. __________, nello scritto del 13.10.2023, ossia che
l'assicurata non dovrebbe svolgere attività oltre l'altezza dell'orizzontale a
livello sportivo e lavorativo.".
Il reumatologo ha quindi posto le
diagnosi di Dolori cronici agli arti superiori prevalentemente a sinistra, di
non chiara eziologia e di Nota lesione SLAP tipo 2 del labbro glenoideo alla
spalla sinistra. A suo dire, l'inabilità lavorativa del 100% in essere
certificata dai curanti non era spiegata con una patologia inerente al suo
campo di specialità.
Il dr. med. __________ ha preso
posizione il 2 (doc. 71) e il 12 febbraio 2024 (doc. 72) sul referto fiduciario
del dr. __________, affermando che quest'ultimo non ha però confutato l'inabilità
lavorativa in essere e che si è espresso favorevolmente in merito ad ulteriori
accertamenti, previsti presso l'Universitätsspital di __________, volti ad
indagare i dolori a livello cervicale irradianti agli arti superiori,
accompagnati da cefalea, che erano invalidanti, tanto che l'interessata non era
più in grado di eseguire i lavori domestici ed erano accompagnati da disturbi
del sonno.
Con questi scritti il curante ha voluto
contestare la decisione di sospensione del versamento delle indennità
giornaliere per perdita di guadagno.
Al riguardo si è espresso il 28
febbraio 2024 (doc. 73) il dr. med. __________, rilevando che essi non
contenevano nuovi elementi oggettivi non già noti al momento della sua visita
reumatologica, perciò non aveva motivo di discostarsi dalle sue conclusioni.
Il 5 marzo 2024 (doc 75) l'assicurata è
stata visitata e dall'11 al 14 marzo 2024 (doc. 78) ricoverata nel reparto di
reumatologia dell'Ospedale universitario di __________ per accertamenti, al
termine dei quali il dr. med. __________ ha posto la diagnosi di Sindrome
cervico-spondilogena a sinistra con manifestazione iniziale nel 2023 con all'esame
clinico una scapola alata a sinistra, miogelosi, protrazione delle spalle
bilaterali, risonanza magnetica della spalla che ha rilevato una moderata
tendinopatia del tendine sovraspinoso e lesione dello SLAP di tipo 2.
In assenza di deficit radicolari i
medici che l'hanno avuto in cura non hanno effettuato una RM della colonna
cervicale, mentre visto il decorso cronico in atto da quasi due anni,
resistente a un trattamento fisioterapico intenso e duraturo e senza un chiaro
miglioramento, il grado di sofferenza e le conseguenti ripercussioni socioeconomiche,
essi hanno proposto una terapia multimodale del dolore. L'obiettivo era un
trattamento localizzato del dolore con fisioterapia, ergoterapia e una
valutazione psicologica. La Clinica di reumatologia ha attestato un'inabilità
lavorativa fino al 30 aprile 2024 (doc. 77).
Pronunciatosi l'8 aprile 2024 (doc. 79)
sui due rapporti specialistici della predetta clinica universitaria, il dr.
med. __________ ha concluso che i colleghi "non sono stati in grado di oggettivare ulteriori alterazioni strutturali
non già note al momento della valutazione peritale del sottoscritto, prevedendo
di conseguenza un trattamento multimodale del dolore con valutazione
psicologica presso un centro di competenza in Ticino, attestando un periodo d'inabilità
lavorativa completa circoscritto, menzionato sopra, che va riconosciuto
temporaneamente come pure il periodo durante il quale l'assicurata rimarrà
degente presso la struttura auspicata dai colleghi universitari"
(pag. 3).
Il 6 maggio 2024 (doc. 81) il
reumatologo si è espresso pure sulle osservazioni del rappresentante legale
dell'assicurata inviate all'assicuratore malattia, rilevando che quando si
parla di sindrome cervicospondilogena si intende un dolore a partenza cervicale
verso gli arti superiori, non causato da una compromissione radicolare, prova
ne è che i colleghi reumatologi universitari non l'hanno sottoposta a una RM
cervicale in assenza di deficit radicolari. Lo specialista ha spiegato che
avere una diagnosi simile non significa automaticamente che il medico ne
conosca l'effettiva causa e ha rilevato che nella sua prima valutazione ha
riconosciuto i limiti funzionali stabiliti dal chirurgo ortopedico della
spalla. Egli ha inoltre ricordato che il neurologo dr. __________ aveva
concluso che non v'erano segni clinici e/o strumentali per un danno
primariamente neuropatico alla base dei sintomi dell'interessata, tanto che non
prevedeva ulteriori accertamenti in ambito neurologico, conclusione con cui egli
concordava. Lasciava invece all'assicuratore valutare la necessità di una
perizia psichiatrica stante la Sindrome del dolore cronico di cui soffriva l'assicurata,
che avrebbe potuto incidere sulle sue risorse fisiche. In conclusione, dal
profilo reumatologico il medico specializzato non è giunto a una diversa
valutazione delle risorse fisiche dell'assicurata e quindi della sua capacità
lavorativa.
La dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha quindi valutato l'assicurata fiduciariamente il
27.
maggio 2024 dalle 11.30 alle 12.50 e nel rapporto del 3 giugno 2024 (doc.
83) ha esposto la situazione attuale (riassumendo anche le prese di posizione
del dottor __________ e indicando che l'assicurata non è stata valutata da uno
psichiatra), l'anamnesi (familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa e sociale,
somatica, psichiatrica), i disturbi soggettivi attuali e l'esito dell'esame
clinico secondo AMDP-System (al colloquio la psichiatra non ha rilevato segni
di ansia o depressione, il tono dell'umore era normale, non presentava deficit
cognitivi né disturbi psicotici; lo status psichico oggettivato era normale).
La specialista ha quindi formulato le
diagnosi di Fattori influenzanti lo stato di salute e il contatto con i servizi
sanitari: ICD-10: Z75.1 (persona in attesa di ricovero per cure), ICD-10: Z73.3
(stress non classificato altrove) e Bulimia nervosa ICD-10: F50.2 in
remissione.
Nella valutazione la psichiatra ha
rilevato che l'assicurata era dotata di buone risorse e capacità che ha saputo
applicare nei diversi ambiti della vita, senza fino a quel momento necessitare
di cure psichiatriche o psicologiche anche quando confrontata con fattori
avversativi sia nell'infanzia che nella vita adulta, in ambito familiare e
lavorativo, con sviluppo di bulimia nervosa ricorrente nei periodi di maggior
stress; da due anni lamentava dolori agli arti superiori prevalentemente a
sinistra. La psichiatra ha poi passato in rassegna le varie categorie a livello
diagnostico (ICD-10: F10-69), escludendo che l'assicurata presentasse un
disturbo inseribile in una o più categorie. Essa ha pure escluso espressamente
una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4), visto che l'assicurata
non riportava alcun conflitto emozionale o problema psico-sociale che potesse
essere individuato come fattore causale principale della Sindrome algica
persistente lamentata. L'interessata riteneva che questa sindrome fosse la
conseguenza del tipo di lavoro svolto per le sollecitazioni fisiche a cui era
esposta e al carico lavorativo a cui era sottoposta. Secondo i reumatologi la
Sindrome algica lamentata poteva essere almeno in parte spiegata da una
malattia somatica. I problemi finanziari erano conseguenza non della sindrome
algica, ma della sospensione delle indennità per perdita di guadagno a gennaio
2024.
Per il medico fiduciario, l'assicurata era confrontata con fattori che
influenzavano lo stato di salute classificabili come ICD-10: Z75.1 e ICD-10:
Z73.3. La bulimia nervosa era invece in remissione.
La dr.ssa __________ ha così concluso il
suo referto: "Al di là delle diagnosi
categoriali l'assicurata non presenta alcun deficit delle funzioni dell'Io
esecutive, percettive, decisionali, previsionali e consequenziali. Secondo il
MINI ICF-APP non presenta alcun deficit delle competenze, del rispetto delle
regole, del giudizio, dell'assertività, della flessibilità, della mobilità e
della relazione con gli altri. Presenta un deficit della persistenza legato
alla sindrome algica lamentata. Dal lato medico psichiatrico l'incapacità
lavorativa certificata al 100% non è giustificata [ndr: non essendoci] deficit psichici e funzionali
rilevabile al MINI ICF-APP che incidono sulla sua funzionalità anche in ambito
lavorativo. L'assicurata è segue un trattamento psicoterapico ed assume una
terapia antidepressiva ed ansiolitica serale senza beneficio sull'insonnia.
Necessaria l'introduzione di un ipnotico vista l'insonnia. Vista l'evoluzione
già parzialmente favorevole dei sintomi dalla certificata IL e il lieve deficit
della flessibilità e della persistenza si ritiene possibile un miglioramento
ulteriore del suo stato nelle prossime 4 settimane con ripresa del ruolo
lavorativo al 100% dal 28.06.2024." (pag. 7).
Nel rapporto finale del 6 agosto 2024
(doc. 41) la dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale ha riproposto
le diagnosi con e senza ripercussione sulla capacità lavorativa dell'interessata
rilevate dai medici fiduciari interpellati dall'assicuratore per perdita di
guadagno e dai reumatologi dell'Ospedale universitario di __________. Essa ha
concluso per un'inabilità lavorativa totale dal 26 maggio 2023, nulla dal 1°
febbraio 2024, del 100% dal 5 marzo 2024 e nulla dal 28 giugno 2024, sia nell'attività
abituale di aiuto farmacista sia in attività adatte al suo stato di salute.
Lo stesso giorno (doc. 40) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha quindi emesso il progetto di decisione di rifiuto
delle prestazioni per assenza di inabilità lavorativa per almeno un anno.
Con le osservazioni al progetto di
decisione di rifiuto delle prestazioni l'assicurata ha prodotto i referti
relativi alla degenza dall'8 luglio al 14 agosto 2024 (doc. 48) presso la
Clinica __________ di __________, che hanno posto la diagnosi principale di
Sindrome da dolore cronico multidistrettuale, di origine indeterminata DD
psicosomatica. I medici hanno in particolare rilevato che il soggiorno è
trascorso in modo regolare e senza problematiche cliniche di rilievo, ma il
decorso è stato solo parzialmente favorevole. Alla dimissione l'interessata era
autonoma in tutte le attività della vita quotidiana e nella mobilizzazione,
senza alcun limite sia in ambiente protetto sia esterno, ma riferiva una
sintomatologia dolorosa sostanzialmente invariata, a tratti con fluttuazioni in
senso peggiorativo associate a profonda stanchezza. Per questo motivo, i
curanti hanno concordato una presa in carico specifica per i disturbi di tipo
somatoforme presso la Clinica di Neurologia di __________ e hanno certificato
un'inabilità lavorativa del 100% fino al 15 settembre 2024.
Il 22 ottobre 2024 la dr.ssa __________
della predetta clinica ha visitato l'assicurata e nel suo rapporto medico del
15.
novembre 2024 (doc. 52) ha posto le diagnosi principali di Sindrome dolorosa
cronica a probabile eziologia polifattoriale con/su interessamento prevalente
agli arti superiori, probabile trigger sulla seconda diagnosi, componente
pseudoradicolare, componente funzionale, sospetta fibromialgia; Periartropatia
omero-scapolare sinistra con/su RMN spalla: modesta tendinosi del sovraspinato,
lesione SLAP tipo 2 del labbro glenoideo, minima borsite SAD; Cefalea tensiva
episodica contestuale alla prima diagnosi. Inoltre, ha indicato che l'esame
neurologico dettagliato era nella norma, non ha evidenziato deficit stenici o
di sensibilità. La neurologa ha consigliato una RM cervico-dorsale, un
controllo reumatologico e una terapia modulante la soglia del dolore, che la
paziente non ha però voluto introdurre.
Il rapporto finale che ne è seguito il
4.
dicembre 2024 (doc. 54), e che sostituiva il precedente del 6 agosto 2024 a
seguito della nuova documentazione prodotta in fase di audizione, ha riassunto
la situazione medica e ha ribadito le diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa (Dolori cronici agli arti superiori prevalentemente a sinistra, di
non chiara eziologia; Spalla sinistra: lesione SLAP di tipo 2 del labbro
glenoideo, periatropatia omero-scapolare sinistra, DD sindrome
cervico-spondilogena DD fibromialgiforme, scapola alata sinistra, deviazione
della colonna vertebrale a sinistra, moderata tendinopatia del tendine sovraspinato)
e vi ha aggiunto le ultime individuate dalla neurologa (Sindrome dolorosa
cronica a probabile eziologia polifattoriale, RM cerebrale senza particolarità;
Cefalea tensiva episodica: contestuale alla Sindrome dolorosa cronica e
paracetamolo al bisogno) e senza ripercussione (sostanzialmente le diagnosi
individuate dalla psichiatra dr.ssa med. __________). La dr.ssa __________ ha
indicato che non v'erano delle limitazioni funzionali, nemmeno di carico, ma ha
osservato che la dr.ssa __________ ha rilevato persistente stanchezza ed
affaticamento precoce.
Nello stabilire la capacità lavorativa
nell'attività abituale e in attività adeguate il medico SMR ha riproposto i
medesimi periodi indicati in precedenza, a cui ha aggiunto un'inabilità
lavorativa del 100% durante la degenza alla Clinica __________, poi nulla dal
15.
agosto 2024.
Nelle osservazioni finali il Servizio
Medico Regionale ha rilevato che non sono stati forniti nuovi certificati di
inabilità lavorativa o nuovi fatti clinici e che "Il reumatologo perito, la psichiatra perito e la
neurologa Dott.ssa __________ non trovano particolarità nei loro rispettivi
campi.".
L'Ufficio assicurazione invalidità ha
quindi emanato la decisione dell'11 dicembre 2024 di conferma del rifiuto delle
prestazioni sempre per assenza di almeno un anno di inabilità lavorativa.
Pendente causa l'insorgente ha prodotto
il rapporto del 24 aprile 2025 (doc. HH) del dr. med. __________, il quale ha
allegato alcuni documenti medici già agli atti dell'amministrazione (referti della
Clinica __________ di __________, della Clinica di Neurologia di __________ del
15.
novembre 2024, dell'Ospedale universitario di __________ del 6 marzo 2024, del
dr. __________ del 30 ottobre 2023) ed altri nuovi (referto radiologico RM
colonna cervicale nativa e RM colonna dorsale nativa del 21 novembre 2024, rapporti
del 30 gennaio 2025 e del 25 febbraio 2025 della Clinica di Neurologia di __________,
rapporto del 27 febbraio 2025 della __________ di __________, referto dell'8
settembre 2023 del dr. med. __________ e referto del 19 ottobre 2023 del dr. __________).
Il dr. __________, FMH medicina interna
e generale, specialista in medicina psicosomatica e psicosociale, ha valutato l'assicurata
durante cinque incontri di un'ora e mezza ciascuno dal 13 marzo 2025 su
segnalazione del medico curante e l'ha inquadrata con le seguenti nuove
diagnosi:
" 1.
Disturbo da dolore cronico con fattori somatici e psichici
(F45.41
secondo ICD-10 GM2018), disturbo del sonno e da stanchezza cronica con/su:
1.1
Clinica d'esordio: sindrome cervicospondilogena recidivante e dolori degli
arti superiori soprattutto a sinistra con tendinite dei flessori e degli
estensori (Dg. 2022)
1.2
Consultazione clinica Reumatologica __________ 26.2.2025 (Dr. med. __________):
sindrome cervicale-toraco-lombo-vertebrale con ipermobilità assialmente
accentuata, schiena piatta con insufficienza posturale toracica e addominale,
disfunzioni segmentali intervertebrali e costovertebrali, infiltrazione attacco
M. levator scapulae bilaterale (5 mg Kenakort e Lidocain) senza riferito
beneficio sul dolore.
1.3
Consulti __________ clinica di neurologia 22.10.2024, 21.1.2025 e
25.2.2025
(ENMG) (dr.ssa __________): Sindrome dolorosa cronica a probabile eziologia
polifattoriale, con/su:
clinica:
interessamento prevalente agli arti superiori, probabile trigger su
periartropatia umeroscapolare sinistra, componente pseudoradicolare, componente
funzionale, sospetta fibromialgia.
1.3.1
ENMG
25.52.2024: normali neurografie e miografie ai 4
arti
1.3.2
RM
cervico-dorsale (20.11.2024): metameri del rachidecervico-dorsale appaiono
normoallineati. Rettilineizzazione della lordosi cervicale. Angiomi vertebrali
di C7 e Th1. Complesso disco-osteofitario in C3-C4 con minima riduzione del
diametro neuroforaminale dx. Non si documentano ernie discali né evidenti
conflitti radicolari ai livelli inclusi nello studio. Normale l'ampiezza del
canale rachideo centrale del tratto visualizzato. Il midollo presenta normale
morfologia e segnale.
(…)
1.7
Esiti di incidenti della circolazione (senza visite mediche, solo
rapporti di Polizia) con possibili traumi da accelerazione-decelerazione
cranio-cervicale/attivazione di sindrome post-traumatica (eventi trigger)
(…)
2.
Problematiche
psichiatriche:
2.1.1Probabile
Post-traumatico embitterment disorder DD disturbo di modifica di personalità da
dolore cronico, altro disturbo di personalità
2.1.2
Disturbo del comportamento alimentare (bulimia senza vomito, abbuffate) dal 2009
(seguita da psicoterapeuta a __________, visita psichiatrica) senza reale presa
a carico
2.2
Pregressi
traumi psicologici
2.2.1
problematica conflittuale sull'ultimo posto di lavoro (come assistente nella
produzione di farmaci fitoterapici), licenziamento nel 2023.
2.2.2
lutto complicato (decesso del compagno 16 anni fa, 2009)
2.2.3
in giovane età (4-6 anni molestie)
(…)".
Il dr. __________ ha poi esposto l'anamnesi,
l'inquadramento del caso psicosomatico, l'esisto della valutazione Mini ICF-APP
e le sue conclusioni.
In particolare, all'esame clinico
mirato ha rilevato un umore decisamente deflesso, con l'assicurata molto
attivata emotivamente e sofferente nella sua situazione, seppur poco
consapevole dell'atteggiamento tendenzialmente rivendicativo-aggressivo,
tendeva a spostare l'origine dei propri disturbi agli avvenimenti esterni e non
riusciva a dare un senso a quanto le è accaduto; era presente e vivo un forte
sentimento di abbandono.
Al capitolo sull'inquadramento del caso
psicosomatico, il medico ha evidenziato che sono emersi vari aspetti che non
sono stati approfonditi, in particolare gli incidenti automobilistici e il
disturbo del comportamento alimentare che si sarebbe protratto negli anni e che
l'interessata avrebbe in gran parte gestito autonomamente senza rivolgersi a un
aiuto professionale. A suo dire, era poi significativo che per l'assicurata si
è cercato di trovare una soluzione sul piano prettamente somatico, con
accertamenti reumatologici, ortopedici e neurologici, che in sede peritale
hanno concluso per l'assenza di una patologia non oggettivabile/psicosomatica.
Egli ha quindi elencato una serie di
incongruenze e di punti che necessitavano di approfondimento dal profilo
soprattutto psichico, rilevando inoltre che la perizia reumatologica non teneva
conto degli aspetti psichiatrici, che sono stati indagati in un secondo momento
e senza un confronto tra i periti per avere un quadro più completo.
Dagli atti e dalle visite avute con la
paziente è emerso che "ha sviluppato una
problematica, iniziata da un sovraccarico fisico al braccio sinistro dal 2022.
La storia di vita narrata dalla paziente è intrisa di vari eventi traumatogeni
o perlomeno potenzialmente tali e in ambito psichico-psicosociale",
che lo specialista ha esposto in 7 punti, per concludere che "Siamo confrontati con una paziente che tutto sommato
sembra funzionare bene nella vita (supera senza problemi le scuole, il lutto
del compagno deceduto in circostanze tragiche, riprende a lavorare occupandosi
della figlia, sviluppa un disturbo del comportamento alimentare e si cura da
sola al punto di andare in remissione spontanea). Emergono però delle
situazioni e dei tratti caratteriali che perlomeno dovrebbero farci porgere
alcune domande e necessitano di un approfondimento. Il fatto che la paziente
sia poco prona a mantenere una relazione terapeutica e le modalità messe in
atto parlano piuttosto per un probabile disturbo soggiacente della personalità
per cui la paziente si relaziona nella vita in modo "meccanicistico"
e con poca consapevolezza del suo stato di necessità. Non è quindi secondo me
improbabile, ma anzi molto verosimile che ad un certo punto la paziente non
abbia più retto il carico (di accudimento della figlia e della gestione lavorativa).
Già la presenza di un disturbo da insonnia e del comportamento alimentare
precedenti la sindrome dolorosa sono dei segnali che la paziente presenta un
disfunzionamento in ambito psicologico maggiore.", origine
psicosomatica alla base della sintomatologia algica già sospettata nel ricovero
riabilitativo.
Secondo l'internista, specialista in
medicina psicosomatica e psicosociale, l'assicurata ha sviluppato una sindrome
da dolore cronico con fattori somatici (lesione della spalla, sindrome cervicale-toraco-lombo-vertebrale
con ipermobilità assialmente accentuata, schiena piatta con insufficienza
posturale toracica e addominale, disfunzioni segmentali intervertebrali e
costovertebrali) e psichici (visti i precedenti e che necessitano di ulteriori
approfondimenti a sapere se c'è la presenza di un disturbo del funzionamento della
personalità e altri problemi psichici quale il disturbo del comportamento
alimentare). Anche l'incidente stradale potrebbe avere attivato, a livello
inconscio, un ulteriore sovraccarico emotivo represso, con non solo
ripercussioni somatiche. Egli ha quindi avanzato l'ipotesi diagnostica di
essere confrontato con una configurazione tipicamente riscontrabile nel
disturbo da dolore cronico con fattori somatici e psichici (ICD-10: F45.41), in
cui la manifestazione (il dolore) è il segnale del disagio maggiore presente a
livello inconscio (fattori psichici). La presa a carico di questo disturbo
complesso richiede un inquadramento diagnostico inclusivo e una coordinazione
delle terapie.
Nel suo rapporto il dr. med. __________
ha poi esposto l'esito della valutazione del disfunzionamento dell'assicurata effettuato
il 15 aprile 2025 con il test Mini ICF-APP, in cui ha rilevato delle disabilità
da lievi a gravi e infine ha tratto le conclusioni seguenti:
"
Visto quanto formulato sopra, nel mio ambito di competenza, confermo che
presso la paziente è presente una sindrome da dolore cronico con fattori
somatici e psichici con insonnia e fatica cronica (triade sfavorevole). Non
escludo anche che in un secondo momento possa essere rivista la diagnosi nel
senso di un disturbo dissociativo-somatoforme (precedentemente escluso in sede
peritale), ma sottolineo che queste diagnosi sono complesse e necessitano di
una presa a carico nel tempo. Non da ultimo va ribadito che oltre alla diagnosi
è preponderante l'impatto della situazione sul disfunzionamento (disabilità)
che come rilevato appare più grave rispetto a quanto in precedenza riscontrato.
Presso la paziente si rende pertanto
necessario un approfondimento sul piano psichiatrico (disturbo del
comportamento alimentare, disturbo di personalità, accertamento dei fattori
psichici) ed una presa a carico multidisciplinare (fisioterapia, psicoterapia
con approccio centrato sul corpo e sugli aspetti traumatici, tipo la
psicoterapia cognitivo-comportamentale, le psicoterapie sul trauma come l'EMDR
e la psicoterapia sensomotoria, ergoterapia sul piano fisico e psichiatrico)
con una coordinazione degli interventi in ambito psicosomatico e psicosociale.
L'impatto del disturbo e la necessità
sia di una presa carico più intensa e completa giustifica attualmente un'inabilità
lavorativa totale in qualsiasi professione ed è verosimile data l'evoluzione
mostrata che corrisponda all'inabilità certificata in precedenza dal medico
curante.
Vista la vertenza legale in atto, in
considerazione delle perizie indipendenti effettuate senza una coordinazione
tra i periti che giungono a conclusioni a mio parere incomplete e poco precise,
ritengo doveroso e necessario procedere ad una rivalutazione più approfondita e
completa mediante una perizia bi-disciplinare (reumatologica-psichiatrica) ad
esempio presso il __________ di __________.".
5.
Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114.
V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore
probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto, bensì il suo contenuto (DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31).
6.
Nella
fattispecie in esame, la ricorrente ha chiesto al TCA di rinviare gli atti all'amministrazione
per sottoporla a una "perizia medica
pluridisciplinare volta ad accertare le patologie mediche e le conseguenze
assicurative legate alle problematiche patite." (doc. I pag.
10), ritenendo che il parere del dr. __________ non fosse chiaro, avendo egli,
a suo dire, posto delle diagnosi dubitative.
L'insorgente ha ribadito questa sua
richiesta, a maggior ragione, dopo avere preso atto della valutazione del 24
aprile 2025 del dr. __________, il quale ha concluso il suo rapporto affermando
la necessità di procedere a una rivalutazione più approfondita e completa con
una perizia reumatologica e psichiatrica.
Valutata la documentazione agli atti, questo
Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il ricorso secondo la
proposta formulata dall'amministrazione nelle sue osservazioni del 6 maggio
2025, peraltro implicitamente condivisa dalla ricorrente la quale, in via
subordinata nel suo primo memoriale, ha espressamente chiesto di "ritornare l'intero incarto della ricorrente all'UAI"
(doc. I pag. 2) per effettuare una perizia medica pluridisciplinare.
Infatti, per poter valutare l'eventuale
diritto dell'insorgente a una rendita di invalidità, occorre innanzitutto
fugare qualsiasi dubbio sul suo stato valetudinario.
Considerato che sia lo stesso medico
SMR che ha trattato il caso dell'assicurata (dr.ssa __________, specialista in
medicina interna generale), sia anche il collega attivo presso questo Servizio
(dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia) hanno rilevato il 5
maggio 2025 (doc. XVI/1+2) la necessità di procedere con una valutazione
peritale bidisciplinare in campo reumatologico e psichiatrico per valutare le
condizioni di salute dell'assicurata - e quindi mettendo, implicitamente, in
dubbio quanto attestato con il rapporto finale SMR del 4 dicembre 2024 (doc.
54) -, un approfondimento medico risulta in casu imprescindibile.
Infatti,
nella DTF 137 V 210 l'Alta Corte ha precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può
invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo
scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l'incarto
all'Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall'amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; STCA 32.2015.82 del 6
giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall'amministrazione
(“Eine Rückweisung an
die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; STCA 32.2025.18 del 21 marzo 2025; STCA
32.2023.147
del 23 maggio 2024; STCA 32.2023.89+90 del
29.
aprile 2024, consid. 2.10; STCA 32.2023.61 del 21 dicembre 2023,
consid. 2.7; STCA 32.2023.46 dell'11 settembre 2023; STCA 32.2023.41 del 2
ottobre 2023; STCA 32.2023.18 del 24 luglio 2023; STCA 32.2021.29 del 30 agosto
2021).
7.
Alla
luce delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere annullata
e gli atti rinviati all'Ufficio AI, affinché proceda agli approfondimenti
necessari in esito ai quali l'Ufficio AI emanerà una nuova decisione,
debitamente preavvisata.
8.
L'art.
61.
lett. a LPGA prevede che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola, pubblica.
Giusta l'art. 61 lett. fbis
LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art.
69.
cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e
Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto l'esito
favorevole del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena
vittoria, DTF 141 V 281 consid. 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto
2023, consid. 7 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1),
le spese sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente,
patrocinata da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che, per costante giurisprudenza federale, rende priva d'oggetto
l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (docc. I e V) (DTF 124 V 309
consid. 6; STF 8C_32/2012 del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012;
STCA 32.2023.147 del 23 maggio 2024; STCA 33.2023.15 del 13
novembre 2023; STCA 33.2021.19 del 28 novembre 2022; STCA 33.2021.14 del 14
marzo 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
1.1. La
decisione impugnata è annullata.
1.2. Gli atti
sono rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità, affinché proceda conformemente
ai considerandi.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che rifonderà alla ricorrente Fr. 1'800.- (IVA inclusa) per
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni