Lexipedia

Decisione

32.2025.9

L'Ufficio AI si è basato sulle valutazioni dei medici fiduciari reumatologo e psichiatra,ma l'ultimo referto del curante ha evidenziato vari aspetti non approfonditi e ha portato l'UAI a proporre di ritornare gli atti per una perizia bidisciplinare.TCA concorda con un approfondimento med.Rinvio atti

8 maggio 2025Italiano38 min

tenuto conto dei referti relativi alla visita e alla degenza reumatologica a __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.9

TB

Lugano

8 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell'11 dicembre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1988, da ultimo attiva quale aiuto farmacista fino al suo

licenziamento concretizzatosi a fine ottobre 2023 per assenza per malattia dal

26 maggio 2023, il 2 ottobre 2023 (doc. 8) ha presentato domanda di prestazioni

dall'assicurazione invalidità. Dopo averle concesso un corso di formazione in

informatica (doc. 23) nell'ambito dell'intervento tempestivo, il 23 maggio 2024

(doc. 30) e il 18 luglio 2024 (doc. 36) l'Ufficio assicurazione invalidità ha

richiamato gli atti medici dall'assicuratore malattia per perdita di guadagno.

B. Nel

rapporto finale del 6 agosto 2024 (doc. 41) il Servizio Medico Regionale,

tenuto conto dei referti relativi alla visita e alla degenza reumatologica a __________

nel marzo 2024 (doc. 28) prodotti dalla richiedente e alle visite peritali

effettuate per conto dell'assicuratore per perdita di guadagno nel primo

semestre del 2024 dal dr. med. __________, reumatologo (docc. 70, 79 e 81) e

della dr.ssa med. __________, psichiatra (doc. 83), ha posto la diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa di dolori cronici agli arti superiori

prevalentemente a sinistra di non chiara eziologia. La dr.ssa med. __________

dell'SMR ha quindi ritenuto l'interessata sia nell'attività abituale di aiuto

farmacista sia in altre adatte inabile al 100% dal 26 maggio 2023, allo 0% dal

1° febbraio 2024, nuovamente al 100% dal 5 marzo 2024 e ancora allo 0% dal 28

giugno 2024.

C. Il

progetto di decisione del 6 agosto 2024 (doc. 40) che ne è seguito, che ha

respinto la richiesta di prestazioni dell'interessata per assenza di un'inabilità

lavorativa di almeno un anno, è stato confermato dalla decisione dell'11

dicembre 2024 anche dopo le osservazioni del 13 settembre 2024 (doc. 47) dell'assicurata.

Unitamente alla nuova documentazione medica prodotta, queste sono state oggetto

di valutazione da parte dell'SMR nel nuovo rapporto finale del 4 dicembre 2024

(doc. 54), che ha confermato le diagnosi con e senza ripercussione sulla

capacità lavorativa e i periodi di inabilità lavorativa e che ha aggiunto che

dall'8 luglio al 14 agosto 2024, durante la degenza alla Clinica __________ di __________,

l'inabilità lavorativa era totale, mentre dal 15 agosto 2024 l'assicurata

tornava ad essere abile al 100% in ogni attività.

D. Con

ricorso del 27 gennaio 2025 (doc. I) RI 1, sempre assistita dallo Studio legale

e notarile RA 1, ha chiesto al Tribunale, in via principale, di riconoscerle il

diritto a una rendita intera dopo il termine di attesa e, in via subordinata,

di rinviare gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

Dopo avere riassunto cronologicamente i

fatti e gli accertamenti medici a cui si è sottoposta anche per conto dell'assicuratore

malattia per perdita di guadagno, la ricorrente ha rilevato come le risultanze

peritali emerse da questa procedura siano state riprese acriticamente dall'Ufficio

AI e le ha contestate, perciò ha chiesto "l'esperimento

di una perizia pluridisciplinare volta ad accertare la patologia già

riscontratale dall'__________.". L'insorgente ha rimproverato

all'amministrazione di essersi basata unicamente sugli accertamenti medici

effettuati nell'ambito delle indennità giornaliere, che sono stati ripresi, identici,

nel rapporto finale.

La sospensione del versamento di queste

indennità è quindi avvenuta a seguito del rapporto del dr. med. __________, che

"pacificamente ammette la mancata

perentorietà delle sue conclusioni, riconoscendo la mancata possibilità per l'estensore

di esprimersi compiutamente su tutti gli aspetti medici che avrebbero dovuto

essere oggetto di perizia onde determinare l'incapacità lavorativa o meno della

ricorrente, rispettivamente demandando ad altri specialisti approfondimenti

considerati necessari per la valutazione del caso.". Per la

ricorrente, quindi, si tratterebbe di una valutazione non probante dal profilo

medico e che non doveva perciò portare l'assicuratore malattia ad interrompere

il versamento delle prestazioni sino ad allora versate sulla base di

certificati medici attestanti un'incapacità lavorativa totale dal maggio 2023 e

che "di conseguenza non poteva

giustificare la negazione di una rendita d'invalidità nel contesto della

presente procedura.". A suo dire, la presenza di una

"cervicospondylogenes Syndrome a sinistra",

rilevata all'Ospedale universitario di __________, non è stata attentamente

analizzata né dall'assicuratore per perdita di guadagno né dai suoi medici

fiduciari né tanto meno dall'Ufficio AI. Pertanto, il rifiuto di quest'ultimo

di erogarle una rendita di invalidità è immotivato e arbitrario.

E. Nella

risposta del 19 febbraio 2025 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha

chiesto al TCA di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha rilevato che le

diagnosi riconosciute dai medici fiduciari dell'assicuratore per perdita di

guadagno, che sono state fatte proprie dalla dr.ssa __________ dell'SMR, "non rientrano novero delle patologie non

oggettivabili/psicosomatiche per cui la giurisprudenza successiva al DTF 141 V

281 esige l'esperimento di una procedura probatoria strutturata."

(pag. 3). L'Ufficio AI ha ricordato che per lo svolgimento di questo tipo di

accertamento è necessario che vi sia una diagnosi secondo una classificazione

internazionalmente riconosciuta (ICD-10/11), non bastando il soggettivo

riferimento della persona assicurata a dei dolori. Dolori/stato psicologico,

che sono dei sintomi presenti nei rapporti medici e non dei limiti funzionali

che rendono plausibile un'inabilità lavorativa di lunga durata. L'Ufficio AI ha

al riguardo evidenziato che il 16 gennaio 2024 il dr. __________ ha annotato

che la terapia analgesica assunta dall'assicurata non era incisiva e che i

punti fibromialgici positivi constatati erano 5 su 18 (localizzati unicamente

al cingolo cervicoscapolare e al braccio sinistro), perciò non ha concluso per

la presenza di fibromialgia. L'Ufficio AI ha poi riportato le spiegazioni del 6

maggio 2024 del reumatologo fiduciario e del 3 giugno 2024 della psichiatra

interpellati dall'assicuratore, sottolineando alcuni passaggi.

L'amministrazione ha inoltre

evidenziato che per stabilire l'inabilità lavorativa dell'assicurata si è

allineata ai periodi di corresponsione delle indennità giornaliere dell'assicuratore

malattia, il cui versamento è cessato dal 1° febbraio 2024, e meglio dopo la

visita del dr. __________. A suo dire, ha quindi agito correttamente nell'individuare

anch'essa da quel dì il momento del miglioramento dello stato di salute e di

avere riconosciuto poi solamente i periodi di inabilità lavorativa dovuti ai

ricoveri ospedalieri. Inoltre, i certificati di inabilità lavorativa prodotti

dal ricorrente (come quelli del dr. __________) non sono motivati e non

descrivono precisamente quali sarebbero le limitazioni funzionali dell'assicurata

dovute dalle diagnosi poste. Si tratta, dunque, di un diverso apprezzamento del

quadro clinico rispetto a quello operato dall'Ufficio assicurazione invalidità.

Alle valutazioni fiduciarie dei dr. __________ e __________ va perciò

riconosciuto valore probatorio preponderante.

Infine, l'Ufficio AI ha evidenziato

come nel settore delle prestazioni di servizio e nel settore industriale vi

siano degli impieghi che non implicano lavori manuali che non richiedano l'uso

perfetto di ambo gli arti superiori e che non presuppongano particolari

attitudini e/o una formazione specifica.

F. Chieste

(docc. VIII, X e XII) e ottenute tre proroghe (docc. IX, XI e XIII), l'insorgente

si è espresso il 28 aprile 2025 (doc. XIV) contestando la risposta dell'Ufficio

AI e ribadendo la necessità di ulteriori esami medici specialistici, come

richiesto pure dal dr. med. __________ nel suo rapporto del 24 aprile 2025

(doc. HH).

G. Il 6

maggio 2025 (doc. XVI) l'Ufficio AI, sentiti su quest'ultimo referto la dr.ssa __________

(doc. XVI/1) e il dr. __________ (doc. XVI/2) del Servizio Medico Regionale, ha

chiesto al TCA di annullare la decisione impugnata e di retrocedergli gli atti

per esperire una perizia bidisciplinare e determinarsi in seguito con una nuova

decisione.

considerato in diritto

in ordine

1. La

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è complessa a livello

d'istruttoria o per la valutazione delle prove, sicché il TCA può decidere

nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Si veda pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015 EL Nr. 13).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione l'Ufficio assicurazione invalidità

ha negato all'assicurata il diritto alla rendita di invalidità avendo

determinato un periodo di inabilità lavorativa inferiore all'anno di attesa

(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

3.

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività

(art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art.

8.

cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o

parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità

di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico

economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità

al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il nuovo art. 28b LAI, in vigore dal 1° gennaio

2022.

e qui dunque applicabile, il legislatore ha voluto introdurre un sistema

di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della

rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi

almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%

(cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo

della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità

supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il

69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Tuttavia, il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato

ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1

LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni

(art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù

dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che

esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il

reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido).

Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei

redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

pag. 84 consid. 1b; Duc, op.

cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

4.

Il 2

ottobre 2023 (doc. 8) l'assicurata ha chiesto di beneficiare di prestazioni

dall'assicurazione invalidità essendo affetta da disturbi al polso, al braccio e

alla spalla sinistri, che l'hanno resa inabile al lavoro dal 26 maggio 2023 (doc.

62) e l'hanno portata ad essere visitata da alcuni specialisti parallelamente

al medico di famiglia, dr. __________, FMH medicina interna generale, che ha

sin da subito, e sempre, certificato un'inabilità lavorativa totale (docc. 61,

62, 66, 68 e 69).

La radiografia effettuata al polso

sinistro il 3 luglio 2023 era negativa e il PD dr. med. __________, specialista

in chirurgia della mano presso la Clinica __________ di __________ che l'ha

visitata quello stesso giorno, ha rilevato che i dolori risultavano di natura

non determinata al polso sinistro con sospetta sinovite cronica dei tendini

estensori e dei flessori. A quel momento non aveva una chiara diagnosi,

indicando che poteva trattarsi di una sinovite cronica dell'estensore ulnare

del carpo e del flessore radiale del carpo così come dei flessori delle dita,

chiedendo perciò di eseguire una risonanza magnetica, avvenuta dieci giorni

dopo.

Il 26 luglio 2023 lo specialista ha certificato

un'inabilità lavorativa del 100% dal 26 luglio al 4 settembre 2023 e ha posto

la diagnosi di sospetto di fibromialgia con sintomatologia prevalente al polso

sinistro.

Dalla artrorisonanza magnetica della

spalla sinistra effettuata l'8 agosto 2023 è risultata una modesta tendinosi del

sovraspinato per una lesione SLAP tipo 2 del labbro glenoideo, per una minima

borsite subacromeodeltoide e il 4 settembre 2023 (doc. 63) il dr. med. __________,

specialista in chirurgia ortopedica, ha certificato un'inabilità lavorativa del

100% fino al 31 ottobre 2023. Nel referto del 13 ottobre 2023 (doc. 64) il

chirurgo ortopedico ha osservato che "Quanto

emerso dall'accertamento eseguito non può giustificare la sintomatologia

lamentata dalla paziente; è possibile che la lesione evidenziata all'Artro-RM

possa dare problemi in futuro nel momento in cui dovesse iniziare ad eseguire

attività oltre l'altezza dell'orizzonte a livello sportivo o lavorativo.".

Il 30 ottobre 2023 (doc. 65) il dr.

med. __________, FMH in reumatologia, ha posto le diagnosi di Dolori agli arti

superiori soprattutto il sinistro con tendinite dei flessori e degli estensori,

periartropatia della spalla sinistra con lesioni parziali del sovraspinato,

sospetta scapola alata; DD Fibromialgia localizzata. Rifacendosi alla sua

precedente visita del 19 ottobre, ha escluso la presenza di una malattia

reumatica infiammatoria.

Visto il sospetto di una scapola alata

e la sintomatologia della paziente, lo specialista ha suggerito una valutazione

neurologica che, se si fosse rivelata positiva, avrebbe portato a una

fibromialgia a quel momento localizzata all'emicorpo superiore in particolare a

sinistra.

La visita neurologica del 21 novembre

2023.

(doc. 67) con elettroneuromiografia dell'arto superiore sinistro eseguita

dal dr. med. __________ è risultata normale, perciò non v'erano indizi per una

polineuropatia o una plessopatia o qualsiasi altro problema postganglionare. Il

dolore non aveva caratteristiche neuropatiche, ma piuttosto muscolo-tendinee;

non v'erano quindi né segni clinici né strumentali per un danno primariamente

neuropatico alla base dei sintomi della paziente.

Su mandato dell'assicuratore malattia

per perdita di guadagno, il 15 gennaio 2024 il dr. med. __________, specialista

FMH in reumatologia, ha visitato l'assicurata e nel rapporto del giorno

seguente (doc. 70) ha riassunto gli atti messigli a disposizione, i dati

soggettivi dell'interessata, ha esposto l'anamnesi (sistematica e sociale) e i

risultati dell'esame oggettivo sia del sistema locomotore (colonna vertebrale e

articolazioni periferiche) concludendo per 5 su 18 punti fibromialgici

positivi, ripartiti unicamente al cingolo cervico-scapolare e al braccio

sinistro, sia del sistema nervoso cursorio.

Riportato nella sua valutazione l'istoriato

clinico dell'assicurata, il medico fiduciario ha concluso che "Sulla base dei dati raccolti, l'unica patologia

strutturale finora acquisita, come anche confermata dallo specialista in

chirurgia ortopedica Dr. __________, è una lesione SLAP tipo 2 del labbro

glenoideo all'artrorisonanza magnetica della spalla sinistra, l'8.8.2023;

questa potrebbe generare dolori meccanici ai movimenti della spalla sinistra

sopra il piano orizzontale; gli ulteriori dolori lamentati dall'assicurata all'arto

superiore sinistro, meno a quello destro, non hanno trovato una spiegazione

strutturale prevalentemente probabile alla diagnostica finora praticata; anche

l'attuale valutazione reumatologica peritale non ha potuto riscontrare

patologie aggiuntive a quelle già documentate agli atti, in particolare sinoviti

alle articolazioni degli arti superiori e inferiori. Di conseguenza, come già

segnalato dai medici che hanno avuto in cura l'assicurata fino alla data

attuale, non vi è un target terapeutico in grado di influenzare la

sintomatologia algica lamentata dall'assicurata. In estrema sintesi i dolori

accusati dall'assicurata non possono essere attribuiti ad una patologia

inerente al mio campo di specialità e di conseguenza, in ambito reumatologico,

non intravvedo limiti funzionali atti ad incidere sulla capacità lavorativa. L'assicurazione

dovrà prendere atto di quanto suggerito dallo specialista in chirurgia

ortopedica della spalla Dr. __________, nello scritto del 13.10.2023, ossia che

l'assicurata non dovrebbe svolgere attività oltre l'altezza dell'orizzontale a

livello sportivo e lavorativo.".

Il reumatologo ha quindi posto le

diagnosi di Dolori cronici agli arti superiori prevalentemente a sinistra, di

non chiara eziologia e di Nota lesione SLAP tipo 2 del labbro glenoideo alla

spalla sinistra. A suo dire, l'inabilità lavorativa del 100% in essere

certificata dai curanti non era spiegata con una patologia inerente al suo

campo di specialità.

Il dr. med. __________ ha preso

posizione il 2 (doc. 71) e il 12 febbraio 2024 (doc. 72) sul referto fiduciario

del dr. __________, affermando che quest'ultimo non ha però confutato l'inabilità

lavorativa in essere e che si è espresso favorevolmente in merito ad ulteriori

accertamenti, previsti presso l'Universitätsspital di __________, volti ad

indagare i dolori a livello cervicale irradianti agli arti superiori,

accompagnati da cefalea, che erano invalidanti, tanto che l'interessata non era

più in grado di eseguire i lavori domestici ed erano accompagnati da disturbi

del sonno.

Con questi scritti il curante ha voluto

contestare la decisione di sospensione del versamento delle indennità

giornaliere per perdita di guadagno.

Al riguardo si è espresso il 28

febbraio 2024 (doc. 73) il dr. med. __________, rilevando che essi non

contenevano nuovi elementi oggettivi non già noti al momento della sua visita

reumatologica, perciò non aveva motivo di discostarsi dalle sue conclusioni.

Il 5 marzo 2024 (doc 75) l'assicurata è

stata visitata e dall'11 al 14 marzo 2024 (doc. 78) ricoverata nel reparto di

reumatologia dell'Ospedale universitario di __________ per accertamenti, al

termine dei quali il dr. med. __________ ha posto la diagnosi di Sindrome

cervico-spondilogena a sinistra con manifestazione iniziale nel 2023 con all'esame

clinico una scapola alata a sinistra, miogelosi, protrazione delle spalle

bilaterali, risonanza magnetica della spalla che ha rilevato una moderata

tendinopatia del tendine sovraspinoso e lesione dello SLAP di tipo 2.

In assenza di deficit radicolari i

medici che l'hanno avuto in cura non hanno effettuato una RM della colonna

cervicale, mentre visto il decorso cronico in atto da quasi due anni,

resistente a un trattamento fisioterapico intenso e duraturo e senza un chiaro

miglioramento, il grado di sofferenza e le conseguenti ripercussioni socioeconomiche,

essi hanno proposto una terapia multimodale del dolore. L'obiettivo era un

trattamento localizzato del dolore con fisioterapia, ergoterapia e una

valutazione psicologica. La Clinica di reumatologia ha attestato un'inabilità

lavorativa fino al 30 aprile 2024 (doc. 77).

Pronunciatosi l'8 aprile 2024 (doc. 79)

sui due rapporti specialistici della predetta clinica universitaria, il dr.

med. __________ ha concluso che i colleghi "non sono stati in grado di oggettivare ulteriori alterazioni strutturali

non già note al momento della valutazione peritale del sottoscritto, prevedendo

di conseguenza un trattamento multimodale del dolore con valutazione

psicologica presso un centro di competenza in Ticino, attestando un periodo d'inabilità

lavorativa completa circoscritto, menzionato sopra, che va riconosciuto

temporaneamente come pure il periodo durante il quale l'assicurata rimarrà

degente presso la struttura auspicata dai colleghi universitari"

(pag. 3).

Il 6 maggio 2024 (doc. 81) il

reumatologo si è espresso pure sulle osservazioni del rappresentante legale

dell'assicurata inviate all'assicuratore malattia, rilevando che quando si

parla di sindrome cervicospondilogena si intende un dolore a partenza cervicale

verso gli arti superiori, non causato da una compromissione radicolare, prova

ne è che i colleghi reumatologi universitari non l'hanno sottoposta a una RM

cervicale in assenza di deficit radicolari. Lo specialista ha spiegato che

avere una diagnosi simile non significa automaticamente che il medico ne

conosca l'effettiva causa e ha rilevato che nella sua prima valutazione ha

riconosciuto i limiti funzionali stabiliti dal chirurgo ortopedico della

spalla. Egli ha inoltre ricordato che il neurologo dr. __________ aveva

concluso che non v'erano segni clinici e/o strumentali per un danno

primariamente neuropatico alla base dei sintomi dell'interessata, tanto che non

prevedeva ulteriori accertamenti in ambito neurologico, conclusione con cui egli

concordava. Lasciava invece all'assicuratore valutare la necessità di una

perizia psichiatrica stante la Sindrome del dolore cronico di cui soffriva l'assicurata,

che avrebbe potuto incidere sulle sue risorse fisiche. In conclusione, dal

profilo reumatologico il medico specializzato non è giunto a una diversa

valutazione delle risorse fisiche dell'assicurata e quindi della sua capacità

lavorativa.

La dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha quindi valutato l'assicurata fiduciariamente il

27.

maggio 2024 dalle 11.30 alle 12.50 e nel rapporto del 3 giugno 2024 (doc.

83) ha esposto la situazione attuale (riassumendo anche le prese di posizione

del dottor __________ e indicando che l'assicurata non è stata valutata da uno

psichiatra), l'anamnesi (familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa e sociale,

somatica, psichiatrica), i disturbi soggettivi attuali e l'esito dell'esame

clinico secondo AMDP-System (al colloquio la psichiatra non ha rilevato segni

di ansia o depressione, il tono dell'umore era normale, non presentava deficit

cognitivi né disturbi psicotici; lo status psichico oggettivato era normale).

La specialista ha quindi formulato le

diagnosi di Fattori influenzanti lo stato di salute e il contatto con i servizi

sanitari: ICD-10: Z75.1 (persona in attesa di ricovero per cure), ICD-10: Z73.3

(stress non classificato altrove) e Bulimia nervosa ICD-10: F50.2 in

remissione.

Nella valutazione la psichiatra ha

rilevato che l'assicurata era dotata di buone risorse e capacità che ha saputo

applicare nei diversi ambiti della vita, senza fino a quel momento necessitare

di cure psichiatriche o psicologiche anche quando confrontata con fattori

avversativi sia nell'infanzia che nella vita adulta, in ambito familiare e

lavorativo, con sviluppo di bulimia nervosa ricorrente nei periodi di maggior

stress; da due anni lamentava dolori agli arti superiori prevalentemente a

sinistra. La psichiatra ha poi passato in rassegna le varie categorie a livello

diagnostico (ICD-10: F10-69), escludendo che l'assicurata presentasse un

disturbo inseribile in una o più categorie. Essa ha pure escluso espressamente

una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4), visto che l'assicurata

non riportava alcun conflitto emozionale o problema psico-sociale che potesse

essere individuato come fattore causale principale della Sindrome algica

persistente lamentata. L'interessata riteneva che questa sindrome fosse la

conseguenza del tipo di lavoro svolto per le sollecitazioni fisiche a cui era

esposta e al carico lavorativo a cui era sottoposta. Secondo i reumatologi la

Sindrome algica lamentata poteva essere almeno in parte spiegata da una

malattia somatica. I problemi finanziari erano conseguenza non della sindrome

algica, ma della sospensione delle indennità per perdita di guadagno a gennaio

2024.

Per il medico fiduciario, l'assicurata era confrontata con fattori che

influenzavano lo stato di salute classificabili come ICD-10: Z75.1 e ICD-10:

Z73.3. La bulimia nervosa era invece in remissione.

La dr.ssa __________ ha così concluso il

suo referto: "Al di là delle diagnosi

categoriali l'assicurata non presenta alcun deficit delle funzioni dell'Io

esecutive, percettive, decisionali, previsionali e consequenziali. Secondo il

MINI ICF-APP non presenta alcun deficit delle competenze, del rispetto delle

regole, del giudizio, dell'assertività, della flessibilità, della mobilità e

della relazione con gli altri. Presenta un deficit della persistenza legato

alla sindrome algica lamentata. Dal lato medico psichiatrico l'incapacità

lavorativa certificata al 100% non è giustificata [ndr: non essendoci] deficit psichici e funzionali

rilevabile al MINI ICF-APP che incidono sulla sua funzionalità anche in ambito

lavorativo. L'assicurata è segue un trattamento psicoterapico ed assume una

terapia antidepressiva ed ansiolitica serale senza beneficio sull'insonnia.

Necessaria l'introduzione di un ipnotico vista l'insonnia. Vista l'evoluzione

già parzialmente favorevole dei sintomi dalla certificata IL e il lieve deficit

della flessibilità e della persistenza si ritiene possibile un miglioramento

ulteriore del suo stato nelle prossime 4 settimane con ripresa del ruolo

lavorativo al 100% dal 28.06.2024." (pag. 7).

Nel rapporto finale del 6 agosto 2024

(doc. 41) la dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale ha riproposto

le diagnosi con e senza ripercussione sulla capacità lavorativa dell'interessata

rilevate dai medici fiduciari interpellati dall'assicuratore per perdita di

guadagno e dai reumatologi dell'Ospedale universitario di __________. Essa ha

concluso per un'inabilità lavorativa totale dal 26 maggio 2023, nulla dal 1°

febbraio 2024, del 100% dal 5 marzo 2024 e nulla dal 28 giugno 2024, sia nell'attività

abituale di aiuto farmacista sia in attività adatte al suo stato di salute.

Lo stesso giorno (doc. 40) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha quindi emesso il progetto di decisione di rifiuto

delle prestazioni per assenza di inabilità lavorativa per almeno un anno.

Con le osservazioni al progetto di

decisione di rifiuto delle prestazioni l'assicurata ha prodotto i referti

relativi alla degenza dall'8 luglio al 14 agosto 2024 (doc. 48) presso la

Clinica __________ di __________, che hanno posto la diagnosi principale di

Sindrome da dolore cronico multidistrettuale, di origine indeterminata DD

psicosomatica. I medici hanno in particolare rilevato che il soggiorno è

trascorso in modo regolare e senza problematiche cliniche di rilievo, ma il

decorso è stato solo parzialmente favorevole. Alla dimissione l'interessata era

autonoma in tutte le attività della vita quotidiana e nella mobilizzazione,

senza alcun limite sia in ambiente protetto sia esterno, ma riferiva una

sintomatologia dolorosa sostanzialmente invariata, a tratti con fluttuazioni in

senso peggiorativo associate a profonda stanchezza. Per questo motivo, i

curanti hanno concordato una presa in carico specifica per i disturbi di tipo

somatoforme presso la Clinica di Neurologia di __________ e hanno certificato

un'inabilità lavorativa del 100% fino al 15 settembre 2024.

Il 22 ottobre 2024 la dr.ssa __________

della predetta clinica ha visitato l'assicurata e nel suo rapporto medico del

15.

novembre 2024 (doc. 52) ha posto le diagnosi principali di Sindrome dolorosa

cronica a probabile eziologia polifattoriale con/su interessamento prevalente

agli arti superiori, probabile trigger sulla seconda diagnosi, componente

pseudoradicolare, componente funzionale, sospetta fibromialgia; Periartropatia

omero-scapolare sinistra con/su RMN spalla: modesta tendinosi del sovraspinato,

lesione SLAP tipo 2 del labbro glenoideo, minima borsite SAD; Cefalea tensiva

episodica contestuale alla prima diagnosi. Inoltre, ha indicato che l'esame

neurologico dettagliato era nella norma, non ha evidenziato deficit stenici o

di sensibilità. La neurologa ha consigliato una RM cervico-dorsale, un

controllo reumatologico e una terapia modulante la soglia del dolore, che la

paziente non ha però voluto introdurre.

Il rapporto finale che ne è seguito il

4.

dicembre 2024 (doc. 54), e che sostituiva il precedente del 6 agosto 2024 a

seguito della nuova documentazione prodotta in fase di audizione, ha riassunto

la situazione medica e ha ribadito le diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa (Dolori cronici agli arti superiori prevalentemente a sinistra, di

non chiara eziologia; Spalla sinistra: lesione SLAP di tipo 2 del labbro

glenoideo, periatropatia omero-scapolare sinistra, DD sindrome

cervico-spondilogena DD fibromialgiforme, scapola alata sinistra, deviazione

della colonna vertebrale a sinistra, moderata tendinopatia del tendine sovraspinato)

e vi ha aggiunto le ultime individuate dalla neurologa (Sindrome dolorosa

cronica a probabile eziologia polifattoriale, RM cerebrale senza particolarità;

Cefalea tensiva episodica: contestuale alla Sindrome dolorosa cronica e

paracetamolo al bisogno) e senza ripercussione (sostanzialmente le diagnosi

individuate dalla psichiatra dr.ssa med. __________). La dr.ssa __________ ha

indicato che non v'erano delle limitazioni funzionali, nemmeno di carico, ma ha

osservato che la dr.ssa __________ ha rilevato persistente stanchezza ed

affaticamento precoce.

Nello stabilire la capacità lavorativa

nell'attività abituale e in attività adeguate il medico SMR ha riproposto i

medesimi periodi indicati in precedenza, a cui ha aggiunto un'inabilità

lavorativa del 100% durante la degenza alla Clinica __________, poi nulla dal

15.

agosto 2024.

Nelle osservazioni finali il Servizio

Medico Regionale ha rilevato che non sono stati forniti nuovi certificati di

inabilità lavorativa o nuovi fatti clinici e che "Il reumatologo perito, la psichiatra perito e la

neurologa Dott.ssa __________ non trovano particolarità nei loro rispettivi

campi.".

L'Ufficio assicurazione invalidità ha

quindi emanato la decisione dell'11 dicembre 2024 di conferma del rifiuto delle

prestazioni sempre per assenza di almeno un anno di inabilità lavorativa.

Pendente causa l'insorgente ha prodotto

il rapporto del 24 aprile 2025 (doc. HH) del dr. med. __________, il quale ha

allegato alcuni documenti medici già agli atti dell'amministrazione (referti della

Clinica __________ di __________, della Clinica di Neurologia di __________ del

15.

novembre 2024, dell'Ospedale universitario di __________ del 6 marzo 2024, del

dr. __________ del 30 ottobre 2023) ed altri nuovi (referto radiologico RM

colonna cervicale nativa e RM colonna dorsale nativa del 21 novembre 2024, rapporti

del 30 gennaio 2025 e del 25 febbraio 2025 della Clinica di Neurologia di __________,

rapporto del 27 febbraio 2025 della __________ di __________, referto dell'8

settembre 2023 del dr. med. __________ e referto del 19 ottobre 2023 del dr. __________).

Il dr. __________, FMH medicina interna

e generale, specialista in medicina psicosomatica e psicosociale, ha valutato l'assicurata

durante cinque incontri di un'ora e mezza ciascuno dal 13 marzo 2025 su

segnalazione del medico curante e l'ha inquadrata con le seguenti nuove

diagnosi:

" 1.

Disturbo da dolore cronico con fattori somatici e psichici

(F45.41

secondo ICD-10 GM2018), disturbo del sonno e da stanchezza cronica con/su:

1.1

Clinica d'esordio: sindrome cervicospondilogena recidivante e dolori degli

arti superiori soprattutto a sinistra con tendinite dei flessori e degli

estensori (Dg. 2022)

1.2

Consultazione clinica Reumatologica __________ 26.2.2025 (Dr. med. __________):

sindrome cervicale-toraco-lombo-vertebrale con ipermobilità assialmente

accentuata, schiena piatta con insufficienza posturale toracica e addominale,

disfunzioni segmentali intervertebrali e costovertebrali, infiltrazione attacco

M. levator scapulae bilaterale (5 mg Kenakort e Lidocain) senza riferito

beneficio sul dolore.

1.3

Consulti __________ clinica di neurologia 22.10.2024, 21.1.2025 e

25.2.2025

(ENMG) (dr.ssa __________): Sindrome dolorosa cronica a probabile eziologia

polifattoriale, con/su:

clinica:

interessamento prevalente agli arti superiori, probabile trigger su

periartropatia umeroscapolare sinistra, componente pseudoradicolare, componente

funzionale, sospetta fibromialgia.

1.3.1

ENMG

25.52.2024: normali neurografie e miografie ai 4

arti

1.3.2

RM

cervico-dorsale (20.11.2024): metameri del rachidecervico-dorsale appaiono

normoallineati. Rettilineizzazione della lordosi cervicale. Angiomi vertebrali

di C7 e Th1. Complesso disco-osteofitario in C3-C4 con minima riduzione del

diametro neuroforaminale dx. Non si documentano ernie discali né evidenti

conflitti radicolari ai livelli inclusi nello studio. Normale l'ampiezza del

canale rachideo centrale del tratto visualizzato. Il midollo presenta normale

morfologia e segnale.

(…)

1.7

Esiti di incidenti della circolazione (senza visite mediche, solo

rapporti di Polizia) con possibili traumi da accelerazione-decelerazione

cranio-cervicale/attivazione di sindrome post-traumatica (eventi trigger)

(…)

2.

Problematiche

psichiatriche:

2.1.1Probabile

Post-traumatico embitterment disorder DD disturbo di modifica di personalità da

dolore cronico, altro disturbo di personalità

2.1.2

Disturbo del comportamento alimentare (bulimia senza vomito, abbuffate) dal 2009

(seguita da psicoterapeuta a __________, visita psichiatrica) senza reale presa

a carico

2.2

Pregressi

traumi psicologici

2.2.1

problematica conflittuale sull'ultimo posto di lavoro (come assistente nella

produzione di farmaci fitoterapici), licenziamento nel 2023.

2.2.2

lutto complicato (decesso del compagno 16 anni fa, 2009)

2.2.3

in giovane età (4-6 anni molestie)

(…)".

Il dr. __________ ha poi esposto l'anamnesi,

l'inquadramento del caso psicosomatico, l'esisto della valutazione Mini ICF-APP

e le sue conclusioni.

In particolare, all'esame clinico

mirato ha rilevato un umore decisamente deflesso, con l'assicurata molto

attivata emotivamente e sofferente nella sua situazione, seppur poco

consapevole dell'atteggiamento tendenzialmente rivendicativo-aggressivo,

tendeva a spostare l'origine dei propri disturbi agli avvenimenti esterni e non

riusciva a dare un senso a quanto le è accaduto; era presente e vivo un forte

sentimento di abbandono.

Al capitolo sull'inquadramento del caso

psicosomatico, il medico ha evidenziato che sono emersi vari aspetti che non

sono stati approfonditi, in particolare gli incidenti automobilistici e il

disturbo del comportamento alimentare che si sarebbe protratto negli anni e che

l'interessata avrebbe in gran parte gestito autonomamente senza rivolgersi a un

aiuto professionale. A suo dire, era poi significativo che per l'assicurata si

è cercato di trovare una soluzione sul piano prettamente somatico, con

accertamenti reumatologici, ortopedici e neurologici, che in sede peritale

hanno concluso per l'assenza di una patologia non oggettivabile/psicosomatica.

Egli ha quindi elencato una serie di

incongruenze e di punti che necessitavano di approfondimento dal profilo

soprattutto psichico, rilevando inoltre che la perizia reumatologica non teneva

conto degli aspetti psichiatrici, che sono stati indagati in un secondo momento

e senza un confronto tra i periti per avere un quadro più completo.

Dagli atti e dalle visite avute con la

paziente è emerso che "ha sviluppato una

problematica, iniziata da un sovraccarico fisico al braccio sinistro dal 2022.

La storia di vita narrata dalla paziente è intrisa di vari eventi traumatogeni

o perlomeno potenzialmente tali e in ambito psichico-psicosociale",

che lo specialista ha esposto in 7 punti, per concludere che "Siamo confrontati con una paziente che tutto sommato

sembra funzionare bene nella vita (supera senza problemi le scuole, il lutto

del compagno deceduto in circostanze tragiche, riprende a lavorare occupandosi

della figlia, sviluppa un disturbo del comportamento alimentare e si cura da

sola al punto di andare in remissione spontanea). Emergono però delle

situazioni e dei tratti caratteriali che perlomeno dovrebbero farci porgere

alcune domande e necessitano di un approfondimento. Il fatto che la paziente

sia poco prona a mantenere una relazione terapeutica e le modalità messe in

atto parlano piuttosto per un probabile disturbo soggiacente della personalità

per cui la paziente si relaziona nella vita in modo "meccanicistico"

e con poca consapevolezza del suo stato di necessità. Non è quindi secondo me

improbabile, ma anzi molto verosimile che ad un certo punto la paziente non

abbia più retto il carico (di accudimento della figlia e della gestione lavorativa).

Già la presenza di un disturbo da insonnia e del comportamento alimentare

precedenti la sindrome dolorosa sono dei segnali che la paziente presenta un

disfunzionamento in ambito psicologico maggiore.", origine

psicosomatica alla base della sintomatologia algica già sospettata nel ricovero

riabilitativo.

Secondo l'internista, specialista in

medicina psicosomatica e psicosociale, l'assicurata ha sviluppato una sindrome

da dolore cronico con fattori somatici (lesione della spalla, sindrome cervicale-toraco-lombo-vertebrale

con ipermobilità assialmente accentuata, schiena piatta con insufficienza

posturale toracica e addominale, disfunzioni segmentali intervertebrali e

costovertebrali) e psichici (visti i precedenti e che necessitano di ulteriori

approfondimenti a sapere se c'è la presenza di un disturbo del funzionamento della

personalità e altri problemi psichici quale il disturbo del comportamento

alimentare). Anche l'incidente stradale potrebbe avere attivato, a livello

inconscio, un ulteriore sovraccarico emotivo represso, con non solo

ripercussioni somatiche. Egli ha quindi avanzato l'ipotesi diagnostica di

essere confrontato con una configurazione tipicamente riscontrabile nel

disturbo da dolore cronico con fattori somatici e psichici (ICD-10: F45.41), in

cui la manifestazione (il dolore) è il segnale del disagio maggiore presente a

livello inconscio (fattori psichici). La presa a carico di questo disturbo

complesso richiede un inquadramento diagnostico inclusivo e una coordinazione

delle terapie.

Nel suo rapporto il dr. med. __________

ha poi esposto l'esito della valutazione del disfunzionamento dell'assicurata effettuato

il 15 aprile 2025 con il test Mini ICF-APP, in cui ha rilevato delle disabilità

da lievi a gravi e infine ha tratto le conclusioni seguenti:

"

Visto quanto formulato sopra, nel mio ambito di competenza, confermo che

presso la paziente è presente una sindrome da dolore cronico con fattori

somatici e psichici con insonnia e fatica cronica (triade sfavorevole). Non

escludo anche che in un secondo momento possa essere rivista la diagnosi nel

senso di un disturbo dissociativo-somatoforme (precedentemente escluso in sede

peritale), ma sottolineo che queste diagnosi sono complesse e necessitano di

una presa a carico nel tempo. Non da ultimo va ribadito che oltre alla diagnosi

è preponderante l'impatto della situazione sul disfunzionamento (disabilità)

che come rilevato appare più grave rispetto a quanto in precedenza riscontrato.

Presso la paziente si rende pertanto

necessario un approfondimento sul piano psichiatrico (disturbo del

comportamento alimentare, disturbo di personalità, accertamento dei fattori

psichici) ed una presa a carico multidisciplinare (fisioterapia, psicoterapia

con approccio centrato sul corpo e sugli aspetti traumatici, tipo la

psicoterapia cognitivo-comportamentale, le psicoterapie sul trauma come l'EMDR

e la psicoterapia sensomotoria, ergoterapia sul piano fisico e psichiatrico)

con una coordinazione degli interventi in ambito psicosomatico e psicosociale.

L'impatto del disturbo e la necessità

sia di una presa carico più intensa e completa giustifica attualmente un'inabilità

lavorativa totale in qualsiasi professione ed è verosimile data l'evoluzione

mostrata che corrisponda all'inabilità certificata in precedenza dal medico

curante.

Vista la vertenza legale in atto, in

considerazione delle perizie indipendenti effettuate senza una coordinazione

tra i periti che giungono a conclusioni a mio parere incomplete e poco precise,

ritengo doveroso e necessario procedere ad una rivalutazione più approfondita e

completa mediante una perizia bi-disciplinare (reumatologica-psichiatrica) ad

esempio presso il __________ di __________.".

5.

Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114.

V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore

probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un

rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto, bensì il suo contenuto (DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31).

6.

Nella

fattispecie in esame, la ricorrente ha chiesto al TCA di rinviare gli atti all'amministrazione

per sottoporla a una "perizia medica

pluridisciplinare volta ad accertare le patologie mediche e le conseguenze

assicurative legate alle problematiche patite." (doc. I pag.

10), ritenendo che il parere del dr. __________ non fosse chiaro, avendo egli,

a suo dire, posto delle diagnosi dubitative.

L'insorgente ha ribadito questa sua

richiesta, a maggior ragione, dopo avere preso atto della valutazione del 24

aprile 2025 del dr. __________, il quale ha concluso il suo rapporto affermando

la necessità di procedere a una rivalutazione più approfondita e completa con

una perizia reumatologica e psichiatrica.

Valutata la documentazione agli atti, questo

Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il ricorso secondo la

proposta formulata dall'amministrazione nelle sue osservazioni del 6 maggio

2025, peraltro implicitamente condivisa dalla ricorrente la quale, in via

subordinata nel suo primo memoriale, ha espressamente chiesto di "ritornare l'intero incarto della ricorrente all'UAI"

(doc. I pag. 2) per effettuare una perizia medica pluridisciplinare.

Infatti, per poter valutare l'eventuale

diritto dell'insorgente a una rendita di invalidità, occorre innanzitutto

fugare qualsiasi dubbio sul suo stato valetudinario.

Considerato che sia lo stesso medico

SMR che ha trattato il caso dell'assicurata (dr.ssa __________, specialista in

medicina interna generale), sia anche il collega attivo presso questo Servizio

(dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia) hanno rilevato il 5

maggio 2025 (doc. XVI/1+2) la necessità di procedere con una valutazione

peritale bidisciplinare in campo reumatologico e psichiatrico per valutare le

condizioni di salute dell'assicurata - e quindi mettendo, implicitamente, in

dubbio quanto attestato con il rapporto finale SMR del 4 dicembre 2024 (doc.

54) -, un approfondimento medico risulta in casu imprescindibile.

Infatti,

nella DTF 137 V 210 l'Alta Corte ha precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può

invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo

scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l'incarto

all'Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; STCA 32.2015.82 del 6

giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall'amministrazione

(“Eine Rückweisung an

die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; STCA 32.2025.18 del 21 marzo 2025; STCA

32.2023.147

del 23 maggio 2024; STCA 32.2023.89+90 del

29.

aprile 2024, consid. 2.10; STCA 32.2023.61 del 21 dicembre 2023,

consid. 2.7; STCA 32.2023.46 dell'11 settembre 2023; STCA 32.2023.41 del 2

ottobre 2023; STCA 32.2023.18 del 24 luglio 2023; STCA 32.2021.29 del 30 agosto

2021).

7.

Alla

luce delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere annullata

e gli atti rinviati all'Ufficio AI, affinché proceda agli approfondimenti

necessari in esito ai quali l'Ufficio AI emanerà una nuova decisione,

debitamente preavvisata.

8.

L'art.

61.

lett. a LPGA prevede che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola, pubblica.

Giusta l'art. 61 lett. fbis

LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art.

69.

cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e

Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l'esito

favorevole del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena

vittoria, DTF 141 V 281 consid. 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto

2023, consid. 7 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1),

le spese sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente,

patrocinata da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che, per costante giurisprudenza federale, rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (docc. I e V) (DTF 124 V 309

consid. 6; STF 8C_32/2012 del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012;

STCA 32.2023.147 del 23 maggio 2024; STCA 33.2023.15 del 13

novembre 2023; STCA 33.2021.19 del 28 novembre 2022; STCA 33.2021.14 del 14

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

1.1. La

decisione impugnata è annullata.

1.2. Gli atti

sono rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità, affinché proceda conformemente

ai considerandi.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che rifonderà alla ricorrente Fr. 1'800.- (IVA inclusa) per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni