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Decisione

32.2025.97

Decisione di non entrata in materia confermata

1 dicembre 2025Italiano22 min

risultava completa (cfr. pag. 446). La dr.ssa med. ________ del SMR aveva confermato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.97

BS

Lugano

1° dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2025 di

RI 1

contro

la decisione del 26 settembre 2025

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1974, da ultimo attiva come ausiliaria di pulizia e cucina, nel giugno

2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni, facendo valere i postumi di un

infortunio subito nel gennaio 2017 (frattura al piede e trauma alla schiena).

L’Ufficio

AI ha dapprima riconosciuto dei provvedimenti professionali. Successivamente ha

svolto i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia

bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) del __________, datata 1° aprile

2021, completata con ulteriori rapporti dell’11 marzo, del 14 aprile e del 6

ottobre 2022. Sulla scorta della perizia, con decisione del 17 gennaio 2023,

debitamente preavvisata, ammettendo inabilità lavorative variabili

successivamente al 13 gennaio 2017, con ripresa, a far tempo dal 21 aprile

2020, di un’abilità del 67% nell’attività lavorativa abituale e del 100% in

attività adeguate, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, avendo

stabilito un grado di invalidità del 9% allo scadere dell’anno di attesa (1°

gennaio 2018).

Il

ricorso presentato dall’assicurata contro la decisione 17 gennaio 2023 è stato

respinto dal TCA con sentenza 3 luglio 2023 (inc. 32.2023.15), confermata dal

TF mediante sentenza 23 aprile 2024 (8C_365/2023).

1.2. In data

16 luglio 2025 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, sostenendo

un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. 274). Non avendo allegato

alcuna documentazione medica, il 22 luglio 2025 l’Ufficio AI ha emesso un

progetto di non entrata in materia (doc. 276).

Successivamente

l’assicurata ha presentato diversa documentazione medica (doc. 282, 288, 289 e

291), che è stata vagliata dal Servizio medico regionale dell’AI (SMR). Con

annotazioni del 17 settembre 2025, i medici SMR, dr.ssa med. ________

(specialista in medicina del lavoro, medico perito certificato SIM) e dr. med. ________

(specialista in psichiatria e psicoterapia, medico perito certificato SIM),

hanno concluso che non vi sono modificazioni significative tali da giustificare

l’entrata in materia (pag. 1048).

Di

conseguenza, con decisione del 26 settembre 2025, debitamente preavvisata,

l’Ufficio AI ha pronunciato la non entrata in materia della domanda di

prestazioni (doc. 293).

1.3. L’assicurata

ha interposto ricorso contro suddetta decisione, postulandone l’annullamento e

il rinvio all’Ufficio AI affinché entri nel merito della domanda e disponga i

necessari accertamenti neurologici. A sostegno di una modifica del suo stato di

salute, ha prodotto diversa documentazione, rilevando in particolare come nel

rapporto del 2 ottobre 2025 il dr. med. ________, specialista FMH in ortopedia

e medicina, segnali la presenza di un danno neurologico periferico delle

piccole fibre e la necessità di una valutazione neurologica.

1.4. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la decisione di non

entrata in materia. Facendo riferimento alle annotazioni del 17 settembre 2025

del SMR, sostiene che i nuovi atti non rendono verosimile una rilevante modifica

della situazione valetudinaria accertata nella precedente procedura.

1.5. Con

osservazioni del 23 ottobre 2025, la ricorrente ribadisce la propria tesi

ricorsuale, sottolineando la nuova diagnosi neurologica. Riguardo alla

valutazione del SMR del 17 settembre 2025, rileva come essa sia stata redatta

senza visita medica, senza il parere di un neurologo e senza aver disposto

ulteriori accertamenti (ENG) raccomandati dal dr. med. _________.

1.6. Con

osservazioni datate 29 ottobre 2025, l’Ufficio AI ha evidenziato che la sola

indicazione di una nuova diagnosi non implica di per sé una modifica effettiva

dello stato di salute. Pertanto, ha ribadito la richiesta di reiezione del

ricorso.

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a

ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di

prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di

non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non

corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.

2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3. In virtù

dell'art. 87 cpv. 3 OAI, qualora una domanda di rendita sia stata respinta

perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il suo grado d'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2

OAI).

Scopo

di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti).

Se

non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito

della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa

verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla

rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta

(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002

IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss).

Nella

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato

non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a

mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da

richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un

termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.).

Quanto precede è stato confermato anche nelle STF 9C_576/2021 del 2 febbraio

2022 (consid. 3.2.).

Nella

STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 (consid. 4.2) ha ribadito che per una

nuova domanda di prestazioni AI, l’assicurato deve fornire prove sufficienti di

un peggioramento della salute, e il tribunale può basarsi solo sui documenti

esistenti al momento della decisione dell’amministrazione. Di conseguenza,

conclude l’Alta Corte, nel caso esaminato, la corte cantonale aveva

correttamente ignorato i certificati medici successivi alla decisione

dell’Ufficio AI.

Va

ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI

(corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3;

STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto

più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più

rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni

dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo

potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare

(DTF

109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10

febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v.

anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4. Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27

febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.;

STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.)

nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato, come accennato

(cfr. supra consid. 2.3.), deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si

è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in

alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici,

non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere

verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve

impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione

con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda.

Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto

riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla

(non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate

pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per

la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione

materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata,

lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al

preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti

(esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013

consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid.

2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre

2020 consid. 2.4.).

2.5. Nel

caso che ci occupa, occorre esaminare se l’assicurata ha perlomeno reso

verosimile un cambiamento dello stato valetudinario rispetto alla precedente

decisione del 17 gennaio 2023 con la quale l’Ufficio AI aveva respinto la

domanda di rendita (doc. 226).

In

quell’occasione l’assicurata era stata sottoposta ad una perizia bidisciplinare

(psichiatrica e reumatologica), a cura del _______. Nel rapporto 1° aprile 2021

Fatti

i periti avevano posto quale unica diagnosi invalidante quella di “Discopatie

plurisegmentali lombari con spondilartrosi da L3 a S1”, oltre a quelle non

invalidanti di:

"

Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con

protrazione del capo, appiattimento delta colonna dorsale e lombare, con

scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare).

Decondizionamento e sbilancio

muscolare.

Esiti da allungamento del capo mediale

del gastrocnemio a ds. secondo Baumann in sindrome da sovraccarico

dell'avampiede ds. su brevità dell'aponeurosi del gastrocnemio.

Obesità (peso 87,9 kg/statura 167 cm).

Sindrome algica generalizzata

aspecifica.

Sindrome da disadattamento, con

prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD-10 F43.23).

Problemi correlati all'occupazione ed

alla disoccupazione (ICD-10 Z56).

Periodi di attesa di altro tipo per

accertamenti e trattamenti (ICD-10 Z75.2)” (pag. 443).

Dalla

valutazione peritale globale non erano emerse patologie psichiatriche che

incidevano sulla capacità lavorativa, ma solo una lieve–moderata riduzione

della flessibilità comportamentale, comunque senza effetti sull’orario o sul

rendimento. Per quanto riguarda le affezioni reumatologiche, erano state

indicate limitazioni relative al sollevamento di pesi, all’uso di strumenti di

precisione pesanti e alla necessità di alternare le posizioni lavorative. I

periti avevano concluso che, a partire da aprile 2020, nell’attività di

ausiliaria addetta alle pulizie e al servizio ai tavoli vi era una riduzione

del rendimento di circa un terzo sull’arco della giornata lavorativa. Invece,

in un’attività leggera e rispettosa delle limitazioni, la capacità lavorativa

risultava completa (cfr. pag. 446). La dr.ssa med. ________ del SMR aveva confermato

queste conclusioni nel rapporto 8 aprile 2021 (pag. 479). Esaminata nuova

documentazione medica, il ______, interpellato il dr. med. _______, con complemento

peritale dell’11 marzo 2022 aveva confermato le proprie conclusioni (pag. 556)

e, di conseguenza, anche la dr.ssa ________ del SMR aveva nuovamente confermato

integralmente le precedenti conclusioni dell’8 aprile 2021 (pag. 555). Dal 5 al

30 luglio 2021 l’assicurata aveva svolto un accertamento presso il Centro ________.

Il relativo rapporto del 24 agosto 2021 (doc. 169) era stato inviato al _______,

il quale, con complemento del 14 aprile 2022, si era confermato nelle sue

conclusioni così come ha fatto anche la dr.ssa _______ del SMR il 19 aprile

2022 (pag. 569 e 576).

Con

rapporto finale SIP del 6 maggio 2022, il consulente professionale dell’AI

aveva ritenuto, tenuto conto dei rapporti del SMR, l’assicurata abile in misura

del 66% in attività abituale, ma abile in misura completa in attività adeguate

(pag. 589). Aveva poi concluso che non vi erano i presupposti per misure professionali,

nemmeno sotto forma di brevi riqualifiche, considerando invece come possibili brevi

formazioni pratiche direttamente sul posto di lavoro per

introdurla ad attività in fabbrica. Non sussistevano inoltre le condizioni per un aiuto al

collocamento (pag. 579). Alla luce di tali riscontri,

con progetto di decisione del 25 agosto 2022 l’amministrazione aveva proposto

il rifiuto della domanda di prestazioni. L’assicurata presentava osservazioni e

nuovi documenti, che sono stati trasmessi al _______. Quest’ultimo, con

complementi del 6 ottobre e del 28 novembre 2022, anche dopo aver considerato

una nuova presa di posizione della dr.ssa ________ della Clinica ________,

aveva concluso che la documentazione non modificava le conclusioni della

perizia del 1° aprile 2021 (pag. 647 e 664). La dr.ssa _______ del SMR, con annotazioni

dettagliate del 1 e 7 dicembre 2022, aveva a sua volta integralmente confermato

tali conclusioni (doc. 223 e 224).

Di

conseguenza, con decisione 17 gennaio 2023, elencando diverse inabilità

lavorative successive al 13 gennaio 2017, con ripresa, a far tempo dal 21

aprile 2020, di un’abilità del 67% nell’attività lavorativa abituale e del 100%

in attività adeguate, l’Ufficio AI aveva respinto il diritto a prestazioni. Il

ricorso inoltrato dall’assicurata contro la decisione 17 gennaio 2023 era stato

respinto dal TCA con sentenza 3 luglio 2023 (inc. 32.2023.15), confermata dal

TF mediante sentenza 23 aprile 2024 (8C_365/2023).

2.6. Dopo il

progetto di decisione 22 luglio 2025 l’assicurata ha presentato diversa

documentazione medica (doc. 282, 288, 289 e 291). Con annotazioni del 17

settembre 2025, i medici SMR hanno esaminato la nuova documentazione apportata

(diversi atti erano già stati valutati nei rapporti SMR 1 e 7 dicembre 2022),

ponendo le seguenti considerazioni:

" (…)

- Nelle relazioni dei curanti non esiste una nuova

diagnosi somatica ai sensi dell'ICD-10 o di altra categorizzazione

internazionale;

- non esiste un esame obiettivo somatico condotto

dagli specialisti curanti che evidenzi uno stato clinico e valetudinario

sostanzialmente diverso da quello obiettivato dal Dr. ________ nel corso del

suo consulto reumatologico in seno alla valutazione peritale bidisciplinare ________

del 01.04.2021. Ricordo che nella valutazione esperita dal neurochirurgo

curante Dr. ________ del 30.10.2024 viene precisato: La valutazione clinica

è notevolmente complicata dalla scarsa collaborazione della paziente, ma non

emergono segni di nuovi deficit sensomotori. L'esame radiografico di oggi

mostra un risultato normale;

- ad

eccezione della Dr.ssa ________ –

psichiatria che certifica un disturbo depressivo

ricorrente,

attuale episodio depressivo moderato (ICD-10, F33.1) con un'incapacità

lavorativa del 100% fin dal 2017 non viene certificata

alcuna incapacità lavorativa attuale dal profilo somatico;

- appare quanto meno singolare che l'A, con scarse

conoscenze rispettivamente in assenza di qualsiasi nozione di tedesco abbia

deciso nell'attualità di rivolgersi, come sottolineato anche dal curante di

base Dr. ________, alla specialista Dr.ssa

________ a ________ [che dall'elenco ufficiale svizzero FMH risulta

essersi laureata in ________ nel 2006, ed

aver ottenuto la specializzazione in psichiatria e psicoterapia in Svizzera nel

2024. Sempre dall'elenco ufficiale svizzero FMH si apprende che la conoscenza

linguistica pubblicata nel Registro delle professioni mediche è Deutsch e che

secondo le indicazioni della stessa Dr.ssa ________ le altre conoscenze linguistiche possedute sono

francese ed inglese] con la quale avrebbe avuto due consultazioni psichiatriche

il 5 febbraio 2025 e l'8 aprile 2025, di sua iniziativa, per due visite

preliminari svolte, verosimilmente, in lingua tedesca.

Ricordo che in precedenza l'A era stata presa in carico

dal ________ e dal Dr. ________ che non hanno evidenziato dei periodi d'inabilità

lavorativa dettati esclusivamente dalla questione di pertinenza psichiatrica.

Ricordo ancora che la Dr.ssa ________ perito

nell'ambito della valutazione peritale bidisciplinare ________ del 01.04.2021

concordava con le diagnosi poste da parte del Servizio Psicosociale, che

stavano seguendo l'A. dall'agosto 2018. I disturbi lamentati, quelli

obiettivati nel rapporto dell'________ appaiono lievi, come quelli obiettivati anche in corso di valutazione

peritale, e soddisfano i criteri per a diagnosi di una sindrome da

disadattamento. Non vi sono, infatti, criteri sufficienti per porre una

diagnosi di un episodio depressivo maggiore, nemmeno di grado lieve;

-

lo status descritto dalla Dr.ssa ________

non riporta segni e sintomi assolutamente

Considerandi

patognomonici di un episodio depressivo maggiore che

secondo manuale ICD 10. Inoltre non vi sono elementi anamnestici per

giustificare in alcun modo la diagnosi di depressione ricorrente. Non si

comprende come la Dr.ssa ________ in base

a due colloqui con evidenti "difficoltà linguistiche" e non

conoscendo nel pregresso la paziente possa formulare un'inabilità lavorativa al

100% fin dal 2017. Si tratta evidentemente di una dichiarazione soggettiva

dell'A;

-

non esiste la prescrizione di una

nuova terapia farmacologica diversa da quella fino ad ora assunta;

-

non esiste alcuna recente

attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto

soccorso;

- non

esiste alcuna indicazione chirurgica nemmeno futura;

- la terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa non è

diversa da quella finora seguita dall'A per mantenere un normale trofismo

muscolare;

- non

viene attestato nessun nuovo blocco funzionale;

- gli attuali approfondimenti paraclinici e

strumentati (MRI 19.11.2024, RMN. ginocchio destro e piede destro – ________, 12.08.25, Radiografia del rachide lombosacrale AP/Lat

del 26.08.2025, RM del rachide lombosacrale del 26.08.2025) sono

sostanzialmente sovrapponibili a quelli eseguiti in precedenza e non riescono a

spiegare, anche secondo ravviso degli specialisti della ________ la sintomatologia algica patita dall'A.” (pagg.

1046-1047, incarto AI)

I

medici hanno pertanto concluso che “in assenza di fatti nuovi,

rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti NON [è] giustificata

l’entrata in materia “(pag. 1048).

Ora,

questo Giudice non ha motivo per discostarsi dalla surriferita valutazione del

SMR, di 16 pagine, che risulta dettagliata e priva di contraddizioni. Vero che

è stata allestita senza che l’assicurata sia stata visitata, tuttavia, secondo

la giurisprudenza, di norma una

perizia basata sui soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare

l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti

elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta di valutare

la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati, di modo che la

valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa in secondo

piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza

8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre

2009.

consid. 5.4). Ciò che è il caso in esame.

Nondimeno va rammentato che va

rammentato che per l’art. 54a cpv. 1 e 2 LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali

(SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro

della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale

dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei.

Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello

stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e

motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività

precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le

risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini

qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i

servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI

prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza

agli uffici AI della regione.

I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione

prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il

loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei

tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze

specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la

persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo

se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di

per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche

sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012

del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Né del

resto la nuova documentazione medica prodotta con il ricorso permette di rilevare

nuovi elementi che non siano già stati esaminati in precedenza dal SMR. A tal

proposito nella risposta di causa l’amministrazione ha correttamente fatto

presente:

"

(...)

-

Il rapporto del 2 ottobre 2025 del

Dr. med. _______ (cfr. il doc. A incarto TCA). Referto, posteriore alla assegnata,

esprimente la stessa linea di pensiero del precedente rapporto del 14 agosto

2025.

(cfr. il doc. 288, che è stato analizzato dal SMR nel corso della

procedura amministrativa).

-

Il rapporto breve d'uscita del 26

maggio 2025 della _______ (cfr. il doc. D2 incarto TCA). Va al riguardo

evidenziato che, nel corso della procedura amministrativa, il SMR ha analizzato

il rapporto finale di uscita relativo all'ospedalizzazione avvenuta dal 7 al 27

maggio 2025 (cfr. il doc. 282);

-

Il rapporto del 14 marzo 2023

relativo a un consulto telefonico presso la ________ (cfr. il doc. EU3 incarto TCA). In proposito, si

rimarca che il SMR – nell'annotazione del 17 settembre 2025 – ha analizzato

rapporti della ________ posteriori a tale

data (cfr. i rapporti del 30 ottobre 2024 e del 29 novembre 2024 di cui al doc.

282).

-

Delle immagini radiografiche senza

commento (cfr. il doc. G1/4).

-

Dei generici certificati medici del

Dr. med. ________ (cfr. il doc. H1/2).”

Per

quel che concerne il nuovo rapporto 2 ottobre 2025 del dr. med. _________, che

rimarca sostanzialmente quello precedente del 14 agosto 2025 esaminato dal SMR nelle

citate annotazioni 17 settembre 2025, il succitato specialista in ortopedia e

traumatologia, fa tuttavia riferimento ad “un danno neurologico periferico

delle piccole fibre”, che secondo il suo avviso non è chirurgicamente

trattabile, per poi suggerire “una ulteriore visita neurologica per eseguire

uno studio ENG” che potrebbe far concludere per un danno irreversibile.

Certo

che, come pertinentemente evidenziato dalla ricorrente, la summenzionata

diagnosi compare per la prima volta. Va tuttavia rilevato che, a prescindere

che il rapporto 2 ottobre 2025 è posteriore alla decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata: DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3,

130.

V 445 consid. 1.2 con rinvii), la semplice indicazione di una nuova

diagnosi senza riscontro sull’abilità lavorativa non è sufficiente per

un’entrata in materia. Infatti, come fatto presente nel consid. 2.3, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni,

l’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, circostanza che nel caso

in esame non è stata fatta valere.

In

conclusione, visto quanto sopra, non avendo l’assicurata reso verosimile una modifica rilevante ai

sensi dell’art. 87 cpv. 2 OAI (cfr. supra consid. 2.3.) rispetto alla

precedente valutazione materiale del diritto alla rendita alla base della

pronunzia del 17 gennaio 2023 confermata sia dal TCA che dal TF (cfr. consid. 1.1.),

la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)

la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in

caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti