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Decisione

33.2004.8

condono della restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite. Obbligo d'informare la Cassa. Grave negligenza dell'assicurato. Principio inquisitorio ed obbligo delle parti di collab

26 gennaio 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo

di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso o ad

una negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando

l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione

lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994 pagg. 125

segg.; DTF 118 V 218; DTF 112 V 105; DTF 110 V 180 consid. 3c; DTF 102 V 245

consid. a) oppure, a maggior ragione, se non ha violato tale obbligo

(MEYER-BLASER, op. cit., pag. 473 e seg.).

Infatti, la buona fede presuppone che

l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta

ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua

negligenza (citata STFA del 31 agosto 1993, ibidem; DTF 110 V 25 consid. 3).

Vi è in particolare grave negligenza se

l'interessato non segue le istruzioni della Cassa allegate alla decisione (DTF

100 V 151).

La violazione dell’obbligo di informare non è

tuttavia data nel caso in cui il richiedente è incapace di discernimento (artt.

13 e 16 CC). In tale evenienza, infatti, non può essergli imputato un

comportamento colpevole. La capacità di discernimento si valuta in relazione

con l’azione concreta, esaminando le circostanze obbiettive e soggettive

esistenti al momento del suo svolgimento (DTF 112 V 101; DTF 108 V 126).

Giova inoltre rilevare che il TFA, in una sentenza

del 25 maggio 2001 nella causa A. (P 3/01 Mh), ha precisato che:

"

(…)

La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement

à tort de la prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne

tenue à restitution. Tel est le cas si, lors du dépôt

de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains

faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies

intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement

dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence

grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont

été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103

consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72

consid. 4a). (…)."

La dottrina, CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 63, si è così espressa:

"

(…)

Guter Glaube ist entweder gegeben oder nicht. Er

kann nicht nur teilweise bejaht werden. Der gute Glaube ist von vornherein zu

verneinen, wenn der der Rückerstattung zugrunde liegende Tatbestand durch ein

arglistiges oder grobfahrlässiges Verhalten herbeigeführt worden ist. Grobe

Fahrlässigkeit liegt vor, wenn eine Versicherte bzw. ein Versicherter ausser

acht lässt, was jedem verständigen anderen Menschen in gleicher Lage und unter

gleichen Umständen als beachtenswert hätte erscheinen müssen.

Nicht gutgläubig ist demnach, wer bei der

Anmeldung und bei der Abklärung der Verhältnisse arglistig oder grobfahrlässig

Tatsachen verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht hat oder die Melde- oder

Auskunftspflicht arglistig oder grobfahrlässig nicht oder nicht rechtzeitig

erfüllt hat. Zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs darf der bzw. dem

Versicherten die Unrechtmässigkeit der bezogenen Leistungen nicht bekannt gewesen

sein. (…).".

Per una casistica sulla

buona fede nell’ambito di una domanda di condono della restituzione di

prestazioni complementari indebitamente percepite vedi pure RUMO-JUNGO, Bundes-gesetz

über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenversicherung, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 67 segg. ad art. 3 LPC).

2.7. Giusta l’art. 24 OPC-AVS/AI,

"

La persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l’autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all’organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto.".

Tale obbligo di informare, tra l’altro, è

espressamente riportato sul retro della “Decisione prestazione complementare

alla rendita AVS o AI” che viene rilasciata dalla Cassa cantonale di

compensazione ad un assicurato ogni volta che costui ha diritto ad una PC. Più

specificatamente, vi figura quanto segue:

"

(…)

Obbligo di annunciare ogni cambiamento della

situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed

economiche dei beneficiari indicati nella presente decisione deve essere

annunciato immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS,

Servizio prestazioni, Casella postale 2121, 6501 Bellinzona

In particolare quanto segue:

(…)

- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per es.

eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc…).

In caso di inosservanza di tale obbligo,

l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono

inoltre riservate le sanzioni penali.".

Pure la tabella di calcolo PC che accompagna la

predetta decisione contiene avvertenze circa le modalità di calcolo della

prestazione complementare. In particolare il punto 1 recita che:

"

Rendite e pensioni o altre indennità di ogni

specie (compreso eventuali prestazioni accordate all'estero).

Devono essere notificate subito in quanto

influiscono il calcolo della prestazione complementare."

Come si vedrà in seguito, la ricorrente ha in

effetti più volte potuto prendere nota di tali avvertenze, e meglio all’inizio

di ogni anno quando riceveva la nuova tabella di calcolo con gli elementi di

calcolo adeguati ai nuovi importi stabiliti dal Consiglio federale.

2.8. Nel caso

concreto occorre dunque esaminare se RI 1 ha percepito in buona fede le

prestazioni complementari riscosse indebitamente dalla Cassa di compensazione.

Nell’arco di tempo a contare dal dicembre 1998 –

inizio del diritto alle PC – al settembre 2003 - quando l’amministrazione non le

ha più erogato le prestazioni complementari -, l’insorgente ha ricevuto almeno

tre volte la predetta “Decisione prestazione complementare alla rendita AVS o

AI”, e meglio in occasione delle comunicazioni di una variazione dell’importo

concessole a titolo di prestazione complementare per gli anni 1998, 1999 e

marzo 2002 (cfr. incarto della Cassa agli atti).

Inoltre, anche sul retro delle numerose (ben sette)

tabelle di calcolo PC, come detto, figurava la prescrizione di notificare

subito alla Cassa cantonale di compensazione tutte le rendite e le pensioni o

altre indennità di ogni specie percepite dal richiedente di una prestazione

complementare (cfr. consid. 2.7.).

Alla luce della succitata documentazione agli

atti della Cassa, non si può pertanto affermare che l'assicurata non sia stata

dovutamente resa edotta del suo obbligo d’immediatamente informare l’amministrazione

qualora dei parametri per il calcolo della propria PC fossero mutati.

La ricorrente

ritiene invece di avere agito in buona fede, poiché al momento della

compilazione del formulario per la domanda di una prestazione complementare (30

novembre 1998), a tutti gli effetti suo marito __________ non

beneficiava di nessuna rendita, né pensionistica né d’invalidità. L’avviso del

diritto a quest’ultima è infatti sopraggiunto in un secondo tempo, ovvero soltanto

un anno dopo la percezione della PC.

Comunque, l’assicurata

non sarebbe stata ugualmente tenuta ad annunciare all’amministrazione che suo

marito era stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità. Infatti, sulle

istruzioni presenti sul retro delle citate decisioni di concessione di una PC

appare che soltanto la soppressione, l’aumento o la diminuzione di una tale

rendita doveva essere annunciata alla competente autorità, ciò che non era il

caso di specie.

Inoltre, non

va dimenticata la telefonata che RI 1 avrebbe fatto alla Cassa non appena il

marito ha ricevuto la decisione positiva di concessione della rendita AI (5

ottobre 1999). A suo dire, un funzionario, confidando sull’operato dello stesso

Ufficio delle prestazioni, le avrebbe praticamente confermato l’effettivo

diritto alle PC già versate, rassicurandola che se aveva ricevuto dei soldi

dalla Cassa, ciò era corretto.

2.9. Le censure

della ricorrente non possono essere accolte.

L'amministrazione, nella querelata decisione, non

ha affermato che l'assicurata era cosciente dell'illegalità della prestazione,

ma le ha addebitato un'omissione, cioè una negligenza che si è concretizzata

con la violazione dell’obbligo di annunciare ogni modifica del proprio stato

patrimoniale e dei membri della sua famiglia.

La questione verte pertanto in sostanza sul tema

se nel caso concreto l'ignoranza dell'illegittimità della prestazione sia

scusabile.

Va in primo luogo evidenziato che la questione da

esaminare non attiene comunque alla veridicità dei dati che l'assicurata ha dichiarato

in occasione della sua prima richiesta di prestazioni complementari. L’amministrazione

le ha rimproverato di non averla tempestivamente avvertita non nel 1998, ma un

anno dopo, ovvero non appena suo marito ha saputo che avrebbe percepito la

predetta rendita. Ed è questo il momento topico che va qui esaminato.

Essa si riferisce quindi solo all'evolversi della

situazione e degli avvenimenti che sono sopraggiunti. È infatti soltanto con la

decisione del 5 ottobre 1999 che l’Ufficio dell’assicurazione invalidità di

Bellinzona ha informato il coniuge __________ che, retroattivamente dal 1°

febbraio 1999, egli aveva diritto ad una rendita intera d'invalidità personale

per un grado d’invalidità dell’80%, corrispondente a Fr. 1'555.- al mese (doc. VIII/1).

Ora, la richiesta di beneficiare delle PC è del 30

novembre 1998 ed in effetti, a quel momento, il marito dell’assicurata non

sapeva ancora nulla in merito al suo diritto di potere percepire a tutti gli

effetti una rendita AI.

Tuttavia, non va dimenticato che il 14 settembre

1998, ovvero già due mesi e mezzo prima, __________ aveva inoltrato una formale

richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. VIII/3). Questo significa che nel suo

formulario arancione per la richiesta delle prestazioni complementari

l’assicurata avrebbe potuto almeno menzionare (il punto 62 è fatto

apposta per le osservazioni), in relazione al punto 27 per le rendite dell’AVS

e dell’AI, che una domanda AI per il coniuge era stata formalmente inoltrata al

competente ufficio e che essi restavano in attesa di una decisione in

proposito. Tale omissione comunque non costituisce una grave negligenza

rimproverabile all’assicurata.

2.10. Il 4 dicembre

1998 la Cassa di compensazione ha chiesto alla richiedente di allegare nuova

documentazione per se stessa. Per quanto concerneva suo marito, essa abbisognava

invece della dichiarazione della cassa disoccupazione attestante fino a quando

sono state versate le indennità di disoccupazione, oltre alla dichiarazione

dell’Ufficio del lavoro attestante l’esistenza del diritto alle indennità

straordinarie di crisi. Infatti, quale motivo del cambiamento delle sue

condizioni economiche che l’ha spinta a chiedere delle PC, l’assicurata aveva

affermato nel relativo formulario di richiesta che “il coniuge non riceve

più la disoccupazione/malattia dal 30.9.1998.”.

Per il tramite di un rappresentante

(verosimilmente il figlio, suo locatore), il 10 dicembre 1998 l’assicurata ha

trasmesso alla Cassa tutta la documentazione richiesta, in particolare gli

attestati relativi alle indennità di disoccupazione percepite dal marito.

Già in quell’occasione, quindi, l’attenzione della

ricorrente, oltretutto rappresentata, doveva essere attirata sul fatto che, al

fine della determinazione del suo diritto alla percezione di prestazioni

complementari, anche gli eventuali redditi di suo marito dovevano essere presi

in considerazione.

Questo Tribunale osserva pure che nel formulario

di richiesta delle PC viene sempre citato il coniuge - insieme al

richiedente ed ai figli -, proprio perché l’art. 3a cpv. 4 LPC prevede che le

spese riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con

figli che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in

economia domestica comune sono sommati.

Nell’ottobre 1999, ossia soltanto dieci mesi dopo

aver compilato il summenzionato formulario indicante unicamente una rendita AVS

di Fr. 995.- al mese, è stata emessa la decisione di rendita in favore di __________.

La ricorrente avrebbe dovuto segnalare tempestivamente la circostanza alla

Cassa, poiché anche i redditi del coniuge sono rilevanti per la

determinazione di una rendita PC.

Di conseguenza la nuova rendita AI, che doveva

essere assolutamente comunicata alla Cassa, avrebbe poi inciso nella

determinazione della PC e l’amministrazione avrebbe proceduto, come eseguito nell’ottobre

2003, ad un riesame dell’intera situazione familiare, ovvero tanto della

beneficiaria principale delle PC che del di lei coniuge.

2.11. Va ancora

evidenziato come il 28 febbraio 2002 la Cassa di compensazione ha inviato

all’assicurata un questionario utilizzato per la revisione periodica delle PC

all’AVS/AI, e segnatamente per l’anno 2002. Tutte le domande – standard - sono

esposte al plurale (“siete”, “avete”, “i vostri figli”, “ricevete”, “se

abitate”), perché riguardano sia l’assicurato sia l’eventuale coniuge o gli

eventuali figli.

Infatti, la domanda n. 2 chiede espressamente se “Avete

esercitato, voi o il vostro coniuge, nello scorso o nel corrente anno

un’attività lucrativa dipendente o indipendente? Se sì, quale e presso chi”.

Le domande che seguono sono tutte al plurale, nel

senso che concernono, oltre all’assicurato principale, anche gli eventuali

figli che vivono in comunione domestica o l’eventuale coniuge.

Queste richieste dovevano rendere ulteriormente

attenta la ricorrente che ogni entrata sotto forma di rendita, indennità

o di altro genere potesse influire sul suo calcolo delle prestazioni.

Alla domanda n. 6 “Ricevete rendite o pensioni

di ogni specie”, l'assicurata ha posto la crocetta sul “sì”, precisando che

si tratta dell’AVS “normale”. Ora, questo formulario è stato compilato

l’8 marzo 2002 dalla richiedente o dal suo rappresentante, così come figura sul

Considerandi

retro del medesimo. In quel periodo, però, come comprovato dai documenti agli

atti dell'amministrazione, oltre alla rendita AVS di Fr. 1'427.- al mese che la

Cassa di compensazione __________ erogava alla ricorrente, la stessa Cassa

versava già al marito __________ Fr. 1'593.- mensili a titolo di rendita

d'invalidità - la prima volta il 1° febbraio 1999 per un ammontare di Fr. 1'555.-.

Siccome nel momento in cui questo formulario è

stato compilato la ricorrente sapeva evidentemente che il coniuge percepiva una

rendita d’invalidità da ben tre anni, non è possibile ammettere la buona fede

dell’assicurata.

2.12

Le condizioni

d’età (67 anni nel 1999) e le limitate conoscenze date dall’assenza di una

formazione specifica, invocate dal patrocinatore dell’insorgente, non la

pongono ad ogni modo al riparo dall'aver commesso una grave negligenza nel

tralasciare di comunicare senza ritardo ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale della sua famiglia.

Inoltre, come questo Tribunale ha potuto constatare

dagli atti di causa, all'inizio della procedura (1998) la ricorrente ha fatto

capo a terze persone per dar seguito alle richieste della Cassa. Lo stesso

dicasi apparentemente anche per l’elaborazione del questionario di revisione

della PC per l’anno 2002. A maggior ragione, quindi, visto l’aiuto ricevuto da

terze persone in ambito amministrativo, l’assicurata poteva e doveva poi diligentemente

sincerarsi sia con il sussidio di terzi che di persona del contenuto delle

decisioni ricevute, ossia confrontarlo con i dati forniti ai terzi che l’hanno

aiutata.

Come già rammentato, l’interessata doveva pure prendere

conoscenza di quanto figurava sul retro e delle decisioni stesse e delle

tabelle di calcolo PC, rilevando il suo obbligo di notificare subito all'organo

cantonale competente rendite e pensioni o altre indennità di ogni specie ricevute

successivamente all’allestimento della richiesta delle prestazioni

complementari.

Nell’eventualità in cui non fosse stata in grado

di capire compiutamente quanto riportato sui summenzionati documenti

(circostanze comunque chiare, semplici oltre che ben spiegate), avrebbe dovuto

far capo a chi già l’aveva aiutata in precedenza.

Il comportamento dell'assicurata non è scusabile e

concretizza una grave negligenza.

Stante quanto precede, ritenuto come la buona

fede non sia compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurata, essa viene dunque a mancare. Infatti, la buona fede viene

esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un

comportamento doloso o ad una grave negligenza dell'interessata.

2.13

Alla luce di

quanto precede, questo TCA ritiene che l'assicurata era a conoscenza del suo

dovere d'annunciare all'organo competente la rendita d’invalidità che suo

marito __________ riceveva dalla Cassa di compensazione __________. E questo,

già a decorrere dal mese di ottobre 1999 quando egli ha infine ricevuto la decisione

dall’UAI.

Già in quella circostanza e, come detto, anche

successivamente in occasione della revisione delle sue PC (febbraio-marzo 2002),

l’interessata ha sottaciuto che, insieme al marito, percepiva altre

entrate oltre alla rendita AVS, debitamente annunciata alla Cassa già nel

dicembre 1998.

L’agire di RI 1 non consente quindi il

riconoscimento del presupposto della sua buona fede.

Ne consegue

che, ritenuto come per la concessione del condono dell'obbligo di restituzione

sia necessario che siano adempiuti cumulativamente entrambi i presupposti

(buona fede ed onere troppo grave/gravi difficoltà, cfr. consid. 2.4.) e che –

come in specie – se una sola delle due condizioni non è data lo stesso non può

essere concesso, questo TCA, pur comprendendo lo stato d’animo dell’assicurata

a seguito della carenza di liquidità e dell’invalidità del marito, non può che

confermare la decisione della Cassa cantonale di rifiutare il condono di Fr.

64'703.-.

Stanti così le

circostanze, non occorre nemmeno più esaminare l’esistenza dell’onere troppo

grave.

2.14

Da ultimo, la

ricorrente lamenta che “(…) successivamente alla percezione dei primi

versamenti di cui alla decisione del 5.10.99 in favore del marito (65 anni,

invalido), ha telefonato alla Cassa, informandola dell’accaduto e chiedendo

conferma dell’effettivo diritto a tali prestazioni. La risposta del

funzionario, come già riportato nell’opposizione del 23.6.2004, è stata

semplicemente quella di rimettersi all’operato dell’Ufficio, rassicurando così

la ricorrente dicendole che se i soldi li aveva ricevuti, ciò era certamente

corretto. Ne consegue che la signora RI 1, non solo si è attenuta agli obblighi

menzionati nella decisione dell’11.2.1999, ma ha anche contattato personalmente

la Cassa chiedendo spiegazioni e conferme. Non le si può quindi imputare

alcuna negligenza.”.

La ricorrente sembra prevalersi della sua buona

fede.

Il diritto alla protezione della buona fede è un

principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000

trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la

legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa

quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle

istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti

devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro

dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette

dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea

possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio

contrario alla legge (STFA del 5

marzo 2003 nella causa G., H 411/01).

Le condizioni per tutelare la buona fede

dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate

da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid.

3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche

alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si

riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli

amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del

principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha

formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

A mente del TCA, nel caso concreto i presupposti

per tutelare la buona fede non sono dati.

La circostanza sostenuta dall’assicurata va

infatti comprovata; occorre rammentare che nell’ambito delle assicurazioni

sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i

fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale,

che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali. Il

giudice deve infatti autonomamente ricercare i fatti ed applicare il diritto.

Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (STFA del 26

settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e Tribunale

amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre

2001.

nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992

pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di

motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella

misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla

natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano

di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid.

2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid.

4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.

92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio

dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della

prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un

diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che

l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte

(STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e

Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18

settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3;

RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3).

Secondo

la medesima giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti

della probabilità preponderante, l'esistenza di un diritto vantato. L'autorità

amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,

unicamente quando sono convinti della sua esistenza (KUMMER, Grundriss des

Zivilprozessrechts, IV ed., Berna 1984, pag. 136; GYGI,

Bundes-verwaltungsrechtspflege, II ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto

1992.

nella causa M.).

Nelle assicurazioni sociali il giudice si basa,

per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che,

non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più

verosimili. Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato

quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il

giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando

che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo

il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a

favore dell'assicurato (STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00;

DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; DTF 112 V

32.

consid. 1a; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c; RCC 1984 pag. 468 consid. 3b; RCC

1983.

pag. 249; RAMI 1985 pag. 21; RAMI 1984 pag. 269 consid. 1; STFA del 27

agosto 1992 nella causa M.).

Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC,

Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove

quest'ultimo rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”.

2.15

Nel caso concreto, a specifica domanda del TCA (doc. IX) la

ricorrente ha saputo specificare il nome del funzionario con cui avrebbe

parlato telefonicamente nella primavera-estate 1999 (doc. Xbis), precisando che

tale __________ l’avrebbe rassicurata “(…) che era tutto a posto ed era

giusto che avevo diritto. Io dissi “non è che prima me li date e poi li

rivolete in dietro? E il Signor __________ mi rispose di no”.

Dal canto

suo, il funzionario, interpellato dalla Cassa, ha detto di non ricordare nulla

in merito ad un eventuale colloquio telefonico avuto anni prima con

l’assicurata (doc. XII). L’amministrazione evidenzia invece l’incongruenza temporale

fra l’ottenimento della rendita AI (ottobre 1999) e l’antecedente presunta

telefonata effettuata dall’assicurata (primavera-estate 1999), distanziandosi

dalle affermazioni rilasciate dall’interessata e riconfermandosi nella

richiesta di restituzione del dovuto.

Come visto, la ricorrente ha l’obbligo di collaborare

ed apportare le prove a sostegno delle allegazioni essa sopporta comunque

l'onere della prova. In altri termini la mancata prova di una circostanza di

fatto sostenuta dalla ricorrente si ripercuote sulla sua posizione processuale.

Alla luce degli accertamenti esperiti, la

scrivente Corte ritiene di poter affermare, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., C 49/00, consid. 2c), che

non vi siano sufficienti prove che corroborino che RI 1 abbia effettivamente

sottoposto telefonicamente al vaglio della Cassa la questione del diritto del

coniuge di percepire una rendita AI retroattivamente dal mese di febbraio 1999.

Da un fatto vi è l'incongruenza temporale evidenziata dall'amministrazione. Il

funzionario ha indicato di non rammentare il colloquio. Va evidenziato poi come

il Tribunale ha già potuto osservare nei numerosi incarti trattati relativi

alle prestazioni complementari, che è prassi della Cassa che i funzionari lascino

agli atti una traccia delle intervenute conversazioni telefoniche con i terzi o

con gli assicurati medesimi.

Nella documentazione in esame il TCA non ha

trovato alcuna annotazione in proposito. Non vi sono quindi elementi

sufficienti a comprova dell'avvenuto colloquio e, soprattutto, del suo

contenuto.

La buona fede dell’assicurata non è dunque stata

lesa da un errato procedere dell’amministrazione.

2.16

L’insorgente

sostiene in proposito ancora che si possa imputare soltanto alla Cassa una

negligenza nel suo agire, in particolare per non avere verificato il contenuto

della summenzionata telefonata. Già nella propria opposizione (doc. VIIbis) ella

aveva in proposito rilevato che la Cassa di compensazione che eroga le

prestazioni complementari ha sede nel medesimo immobile dell’Ufficio

dell’assicurazione invalidità e che entrambi detti istituti utilizzano il

medesimo sistema informatico. Pertanto, la Cassa convenuta non avrebbe avuto

alcuna difficoltà a verificare l’ammontare e la tipologia delle rendite

percepite dai coniugi RI 1, inclusa quindi la rendita d’invalidità versata al

marito della beneficiaria delle PC.

L'UAI e la Cassa cantonale di compensazione,

Servizio delle prestazioni complementari, come del resto altri servizi, fanno

parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) di Bellinzona. Tuttavia,

gli uffici sono distinti ed hanno compiti differenti.

Giusta l'art. 6 cpv. 1 LPC, i Cantoni designano

gli organi incaricati di ricevere ed esaminare le domande, di determinare e

pagare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle

Casse cantonali di compensazione, come avviene nel Canton Ticino in virtù

dell'art. 5 della Legge di applicazione della LPC (LAPC) del 16 dicembre 1997.

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una

sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag.

275, pronunciandosi in merito ad un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di

essersi risposata e di conseguenza ha continuato a percepire una rendita

vedovile, ha rilevato:

"

(…)

b) A rivendicazione della sua buona fede B.

adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione

dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era

noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS,

quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a

dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata

dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno

1989.

Ora, come hanno già

concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza

di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità

competente per la concessione della rendita vedovile.

Innanzitutto, l'assunto

ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la

ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i

versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte

dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il

relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si

vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la

reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita

avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata

27.8.1973

in re Z., H 28/73).

Ma a prescindere da queste

constatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa

di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che

potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia

esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi

presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle

prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire

sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare

seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato

la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare

l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non

pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88,

16.

giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278). (…).”.

Pertanto, nel caso di specie è ininfluente che

l'UAI versasse già ad __________ dal febbraio 1999 una rendita d’invalidità, poiché

esso non era comunque tenuto a comunicare tali dati alla Cassa, Servizio delle

PC, né la stessa doveva informarsi in merito presso il menzionato servizio.

E' dunque soltanto la Cassa, e non un servizio a

lei vicino, che deve venire a conoscenza di un fatto rilevante ai fini del

calcolo delle prestazioni complementari, affinché poi sia essa stessa ad

emanare una nuova decisione che aumenta, riduce o sopprime la prestazione

complementare precedentemente erogata (art. 25 OPC-AVS/AI).

A tale conclusione questo Tribunale è già giunto nella

sentenza del 12 febbraio 2003 nella causa A.O. (Inc. n. 33.2002.77).

Sulla scorta di

quanto esposto, il ricorso di RI 1 deve essere respinto e la decisione

impugnata confermata. Non si percepiscono tasse e spese, che rimangono a carico

dello Stato, e non si attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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