33.2004.8
condono della restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite. Obbligo d'informare la Cassa. Grave negligenza dell'assicurato. Principio inquisitorio ed obbligo delle parti di collab
26 gennaio 2005Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2004.8
Data decisione, Autorità:
26.01.2005, TCA
Titolo:
condono della restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite. Obbligo d'informare la Cassa. Grave negligenza dell'assicurato. Principio inquisitorio ed obbligo delle parti di collaborare. Buona fede non è data. Non c'è obbligo di scambio di informazioni fra uffici statali
BUONA FEDE
CONDONO
CONIUGI
NEGLIGENZA
OBBLIGO D'INFORMARE
OBBLIGO DI COLLABORARE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 47 LAVS
art. 3 cpv. 4 LPC
art. 3a cpv. 4 LPC
art. 25 LPGA
art. 24 OPC
art. 27 OPC
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2004.8
TB
Lugano
26 gennaio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 luglio
2004 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell’11 febbraio 1999 la Cassa cantonale di compensazione si è
pronunciata a favore della richiesta del 2 dicembre 1998 di RI 1, beneficiaria
di una rendita AVS e coniugata con __________, non ancora in età AVS, accordandole
per il mese di dicembre 1998 una prestazione complementare pari a Fr. 1'706.-.
Tale importo è stato calcolato prendendo in considerazione il limite di reddito
valido per i coniugi, il contributo per l’assicurazione malattia per due
persone, la pigione annua lorda dei coniugi RI 1 e la somma delle loro rendite,
in specie le sole rendite pensionistiche percepite dalla richiedente.
Negli anni 1999 e 2000 l’assicurata ha percepito
una prestazione complementare di Fr. 1'717.-, di Fr. 1'348.- per il 2001 ed i
mesi di gennaio e febbraio 2002 e di Fr. 1'353.- per l’anno 2002. Da gennaio ad
agosto 2003 la PC ammontava a Fr. 1'372.- al mese.
1.2. In
previsione del compimento del 65° anno d’età del marito e quindi del riesame
della PC dell’assicurata, nel luglio 2003 la Cassa ha chiesto ad __________ di
compilare un formulario per la richiesta di una prestazione complementare. Dai
documenti allegati dall’assicurato è emerso che dal febbraio 1999 egli era al
beneficio di una rendita intera d’invalidità e dal settembre 2003 ha ricevuto
la rendita pensionistica. Sulla scorta di questi nuovi elementi, il 27 ottobre
2003 l’amministrazione ha reso due distinte decisioni con le quali ha concesso
a ciascuno dei coniugi RI 1 una prestazione complementare di Fr. 67.- al mese
dal 1° settembre 2003. Questo importo veniva però girato direttamente
all’Ufficio assicurazione malattia per il pagamento del premio mensile di cassa
malati.
1.3. Scoperto
così un cambiamento dei redditi dei coniugi RI 1, la Cassa di compensazione ha
riesaminato tutte le precedenti concessioni di PC a RI 1 prendendo in
considerazione, questa volta, pure le entrate effettive del marito. Con
decisione del 4 dicembre 2003 l’amministrazione ha chiesto all’assicurata di
restituire le PC indebitamente ricevute dal 1° novembre 1999 al 31 agosto 2003
(Fr. 64'703.-), ossia da quando (dal 5 ottobre 1999) ad __________ è stato
comunicato il diritto retroattivo alla rendita intera d’invalidità (dal 1°
febbraio 1999). In violazione dell’obbligo d’informare previsto dagli artt. 31
LPGA e 24 OPC, secondo la Cassa l’assicurata le avrebbe sottaciuto questo importante
mutamento della sua situazione materiale e di quella dei membri della sua famiglia.
1.4. Patrocinata
dall’avv. RA 1, , l’interessata ha inoltrato alla Cassa domanda di condono
dell’importo chiesto in restituzione. L’amministrazione l’ha respinta con
decisione del 18 maggio 2004, a motivo dell’assenza del presupposto della buona
fede per non averle tempestivamente significato che il 5 ottobre 1999 era stata
concessa una rendita AI a suo marito.
1.5. Con
decisione su opposizione del 12 luglio 2004 (doc. A) la Cassa ha respinto
l’opposizione dell’assicurata, ritenendo che sia stata negligente nel non
averle subito comunicato, come è specificato nelle decisioni annuali, ogni
cambiamento della sua situazione personale od economica. Non vi sarebbero
quindi i presupposti per tutelare la buona fede della beneficiaria di PC.
1.6. Assistita
dal medesimo legale, RI 1 si aggrava al TCA contro tale decisione, invocando la
sua assoluta buona fede. A suo dire, la decisione di concessione delle PC non
menziona di annunciare alla Cassa la concessione di una rendita d’invalidità,
ma soltanto la sua soppressione, l’aumento o la diminuzione. Pertanto, ella non
avrebbe avuto nulla da segnalare alla Cassa, anche se poi l’avrebbe contattata
telefonicamente in occasione dei primi versamenti della rendita AI del marito,
al fine di sapere se avrebbe continuato a percepire le PC. Questo suo agire non
configurerebbe alcuna negligenza e, comunque, le sue precarie condizioni
finanziarie non le permetterebbero di restituire quanto preteso dall’amministrazione.
1.7. La Cassa si
riconferma nell’impugnata decisione, precisando che nel suo incarto non v’è
traccia di alcuna telefonata (doc. III).
1.8. La
ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
Il
Tribunale ha chiesto dettagli alla ricorrente in merito al suo contatto
telefonico con l'amministrazione.
La
risposta dell'assicurata è stata sottoposta all'amministrazione il cui scritto
è stato trasmesso alla ricorrente per osservazioni (X, XI, XII, XIII e XIV).
in
diritto
In ordine
2.1. Con l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state
apportate diverse modifiche di carattere formale alla LPC.
Da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si
realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76
consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136
consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio
2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P.,
H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai
fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si
sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa
contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02;
DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene
quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16
dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa
R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA
del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del diritto materiale si applicano
così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali, in
assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid.
4a).
In concreto la decisione impugnata si riferisce
al condono di prestazioni complementari indebitamente ricevute dall'assicurata sia
nel periodo antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 1999-2002) che per il
2003, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate
nel corso del 2004.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto
procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative
modifiche apportate alla LPC, per quanto riguarda la domanda di condono vanno
applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per gli anni
1999-2002 ed i nuovi disposti LPC validi dal 1° gennaio 2003 per il condono
delle PC indebitamente percepite nell’anno 2003.
2.2. Siccome la
Cassa cantonale di compensazione non ha tolto espressamente l’effetto
sospensivo nella propria decisione su opposizione, esso è dato al ricorso automaticamente
dalla legge (art. 54 LPGA ed art. 11 OPGA)
Nel merito
2.3. Oggetto del
contendere è il condono della restituzione della somma di Fr. 64'703.- percepita
indebitamente da RI 1 a titolo di prestazione complementare all’AVS durante gli
anni 1999-2003. La Cassa di compensazione le ha infatti negato il condono a
motivo della mancanza del presupposto cumulativo della buona fede.
2.4. L'art. 47
LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2002, applicabile per analogia alle
prestazioni complementari in virtù del tenore dell'art. 27 OPC-AVS/AI anch’esso
valido fino al 31 dicembre 2002, regola la restituzione di prestazioni indebitamente
percepite ed il condono dell’obbligo di restituzione.
Il vecchio art. 79 cpv. 1 OAVS specifica meglio le
condizioni da adempiere per ottenere il condono intero o parziale dell’importo
da restituire.
Dal 1° gennaio 2003 l’art. 25 LPGA e l’art. 4
OPGA riprendono il contenuto dell’abrogato disposto LAVS ed hanno pure codificato
la giurisprudenza vigente sotto l’egida del vecchio diritto. Dato il medesimo contenuto
delle nuove norme, essa può dunque essere applicata anche per le fattispecie
sorte nel 2003.
Secondo le norme appena citate, affinché sia
concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti
presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182
consid. 4):
- l'interessato
o il suo rappresentante legale ha percepito la
prestazione
indebita in buona fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe
un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi se una sola delle due condizioni appena elencate
non è adempiuta il condono non può essere concesso.
2.5. Il requisito
dell'onere gravoso è in particolare legato alla situazione economica della
persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue
capacità finanziarie.
Esso dovrà pertanto essere stabilito concretamente,
tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al
momento di restituire (DTF 122 V 140 consid. 3c; DTF 116 V 12 consid. 2a e
giurisprudenza ivi citata).
Ai sensi dell’art. 79 cpv. 1bis OAVS (in vigore fino
alla fine del 2002) si ammette l'esistenza di un caso di rigore ai sensi
dell'art. 47 cpv. 1 LAVS se le spese riconosciute dalla LPC (art. 3b LPC)
superano i redditi determinanti secondo la LPC (art. 3c LPC).
Contrariamente al principio generale secondo cui
il Giudice accerta la fattispecie così come risulta al momento dell’emanazione
della decisione sul condono, nel caso dell’esame dei presupposti del condono, è
rilevante l’istante in cui la restituzione deve effettivamente avvenire, poiché
l’onere troppo grave può intervenire anche posteriormente alla decisione di
restituzione (DTF 110 V 27; cfr. anche MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, nota 85 a pié di pagina pag.
488).
Il Giudice, comunque, non è tenuto ad esaminare
direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica
del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata.
Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di
economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova
situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; MEYER-BLASER,
op. cit., pag. 488 e seg.).
2.6. A proposito
della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso di assenza
di coscienza dell’irregolarità commessa e dall’altro quello a sapere se, nelle
circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe
potuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di
diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto,
mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 110 V 27; DTF
102 V 245; STFA non pubblicata del 31 agosto 1993 nella causa I.R., pag. 3).
La buona fede non è compatibile con un
comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato. Infatti, applicando
analogicamente l'art. 3 cpv. 2 CC, risulta che nessuno può invocare la propria
buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui.
Compete al Giudice, inoltre, sulla base di un
criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini
particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79
II 59).
La buona fede deve quindi essere esclusa qualora
Fatti
i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo
di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso o ad
una negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando
l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione
lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994 pagg. 125
segg.; DTF 118 V 218; DTF 112 V 105; DTF 110 V 180 consid. 3c; DTF 102 V 245
consid. a) oppure, a maggior ragione, se non ha violato tale obbligo
(MEYER-BLASER, op. cit., pag. 473 e seg.).
Infatti, la buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza (citata STFA del 31 agosto 1993, ibidem; DTF 110 V 25 consid. 3).
Vi è in particolare grave negligenza se
l'interessato non segue le istruzioni della Cassa allegate alla decisione (DTF
100 V 151).
La violazione dell’obbligo di informare non è
tuttavia data nel caso in cui il richiedente è incapace di discernimento (artt.
13 e 16 CC). In tale evenienza, infatti, non può essergli imputato un
comportamento colpevole. La capacità di discernimento si valuta in relazione
con l’azione concreta, esaminando le circostanze obbiettive e soggettive
esistenti al momento del suo svolgimento (DTF 112 V 101; DTF 108 V 126).
Giova inoltre rilevare che il TFA, in una sentenza
del 25 maggio 2001 nella causa A. (P 3/01 Mh), ha precisato che:
"
(…)
La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement
à tort de la prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne
tenue à restitution. Tel est le cas si, lors du dépôt
de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains
faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies
intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement
dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence
grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont
été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103
consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72
consid. 4a). (…)."
La dottrina, CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 63, si è così espressa:
"
(…)
Guter Glaube ist entweder gegeben oder nicht. Er
kann nicht nur teilweise bejaht werden. Der gute Glaube ist von vornherein zu
verneinen, wenn der der Rückerstattung zugrunde liegende Tatbestand durch ein
arglistiges oder grobfahrlässiges Verhalten herbeigeführt worden ist. Grobe
Fahrlässigkeit liegt vor, wenn eine Versicherte bzw. ein Versicherter ausser
acht lässt, was jedem verständigen anderen Menschen in gleicher Lage und unter
gleichen Umständen als beachtenswert hätte erscheinen müssen.
Nicht gutgläubig ist demnach, wer bei der
Anmeldung und bei der Abklärung der Verhältnisse arglistig oder grobfahrlässig
Tatsachen verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht hat oder die Melde- oder
Auskunftspflicht arglistig oder grobfahrlässig nicht oder nicht rechtzeitig
erfüllt hat. Zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs darf der bzw. dem
Versicherten die Unrechtmässigkeit der bezogenen Leistungen nicht bekannt gewesen
sein. (…).".
Per una casistica sulla
buona fede nell’ambito di una domanda di condono della restituzione di
prestazioni complementari indebitamente percepite vedi pure RUMO-JUNGO, Bundes-gesetz
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 67 segg. ad art. 3 LPC).
2.7. Giusta l’art. 24 OPC-AVS/AI,
"
La persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l’autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all’organo cantonale
competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto.".
Tale obbligo di informare, tra l’altro, è
espressamente riportato sul retro della “Decisione prestazione complementare
alla rendita AVS o AI” che viene rilasciata dalla Cassa cantonale di
compensazione ad un assicurato ogni volta che costui ha diritto ad una PC. Più
specificatamente, vi figura quanto segue:
"
(…)
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della
situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed
economiche dei beneficiari indicati nella presente decisione deve essere
annunciato immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS,
Servizio prestazioni, Casella postale 2121, 6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
(…)
- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per es.
eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc…).
In caso di inosservanza di tale obbligo,
l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono
inoltre riservate le sanzioni penali.".
Pure la tabella di calcolo PC che accompagna la
predetta decisione contiene avvertenze circa le modalità di calcolo della
prestazione complementare. In particolare il punto 1 recita che:
"
Rendite e pensioni o altre indennità di ogni
specie (compreso eventuali prestazioni accordate all'estero).
Devono essere notificate subito in quanto
influiscono il calcolo della prestazione complementare."
Come si vedrà in seguito, la ricorrente ha in
effetti più volte potuto prendere nota di tali avvertenze, e meglio all’inizio
di ogni anno quando riceveva la nuova tabella di calcolo con gli elementi di
calcolo adeguati ai nuovi importi stabiliti dal Consiglio federale.
2.8. Nel caso
concreto occorre dunque esaminare se RI 1 ha percepito in buona fede le
prestazioni complementari riscosse indebitamente dalla Cassa di compensazione.
Nell’arco di tempo a contare dal dicembre 1998 –
inizio del diritto alle PC – al settembre 2003 - quando l’amministrazione non le
ha più erogato le prestazioni complementari -, l’insorgente ha ricevuto almeno
tre volte la predetta “Decisione prestazione complementare alla rendita AVS o
AI”, e meglio in occasione delle comunicazioni di una variazione dell’importo
concessole a titolo di prestazione complementare per gli anni 1998, 1999 e
marzo 2002 (cfr. incarto della Cassa agli atti).
Inoltre, anche sul retro delle numerose (ben sette)
tabelle di calcolo PC, come detto, figurava la prescrizione di notificare
subito alla Cassa cantonale di compensazione tutte le rendite e le pensioni o
altre indennità di ogni specie percepite dal richiedente di una prestazione
complementare (cfr. consid. 2.7.).
Alla luce della succitata documentazione agli
atti della Cassa, non si può pertanto affermare che l'assicurata non sia stata
dovutamente resa edotta del suo obbligo d’immediatamente informare l’amministrazione
qualora dei parametri per il calcolo della propria PC fossero mutati.
La ricorrente
ritiene invece di avere agito in buona fede, poiché al momento della
compilazione del formulario per la domanda di una prestazione complementare (30
novembre 1998), a tutti gli effetti suo marito __________ non
beneficiava di nessuna rendita, né pensionistica né d’invalidità. L’avviso del
diritto a quest’ultima è infatti sopraggiunto in un secondo tempo, ovvero soltanto
un anno dopo la percezione della PC.
Comunque, l’assicurata
non sarebbe stata ugualmente tenuta ad annunciare all’amministrazione che suo
marito era stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità. Infatti, sulle
istruzioni presenti sul retro delle citate decisioni di concessione di una PC
appare che soltanto la soppressione, l’aumento o la diminuzione di una tale
rendita doveva essere annunciata alla competente autorità, ciò che non era il
caso di specie.
Inoltre, non
va dimenticata la telefonata che RI 1 avrebbe fatto alla Cassa non appena il
marito ha ricevuto la decisione positiva di concessione della rendita AI (5
ottobre 1999). A suo dire, un funzionario, confidando sull’operato dello stesso
Ufficio delle prestazioni, le avrebbe praticamente confermato l’effettivo
diritto alle PC già versate, rassicurandola che se aveva ricevuto dei soldi
dalla Cassa, ciò era corretto.
2.9. Le censure
della ricorrente non possono essere accolte.
L'amministrazione, nella querelata decisione, non
ha affermato che l'assicurata era cosciente dell'illegalità della prestazione,
ma le ha addebitato un'omissione, cioè una negligenza che si è concretizzata
con la violazione dell’obbligo di annunciare ogni modifica del proprio stato
patrimoniale e dei membri della sua famiglia.
La questione verte pertanto in sostanza sul tema
se nel caso concreto l'ignoranza dell'illegittimità della prestazione sia
scusabile.
Va in primo luogo evidenziato che la questione da
esaminare non attiene comunque alla veridicità dei dati che l'assicurata ha dichiarato
in occasione della sua prima richiesta di prestazioni complementari. L’amministrazione
le ha rimproverato di non averla tempestivamente avvertita non nel 1998, ma un
anno dopo, ovvero non appena suo marito ha saputo che avrebbe percepito la
predetta rendita. Ed è questo il momento topico che va qui esaminato.
Essa si riferisce quindi solo all'evolversi della
situazione e degli avvenimenti che sono sopraggiunti. È infatti soltanto con la
decisione del 5 ottobre 1999 che l’Ufficio dell’assicurazione invalidità di
Bellinzona ha informato il coniuge __________ che, retroattivamente dal 1°
febbraio 1999, egli aveva diritto ad una rendita intera d'invalidità personale
per un grado d’invalidità dell’80%, corrispondente a Fr. 1'555.- al mese (doc. VIII/1).
Ora, la richiesta di beneficiare delle PC è del 30
novembre 1998 ed in effetti, a quel momento, il marito dell’assicurata non
sapeva ancora nulla in merito al suo diritto di potere percepire a tutti gli
effetti una rendita AI.
Tuttavia, non va dimenticato che il 14 settembre
1998, ovvero già due mesi e mezzo prima, __________ aveva inoltrato una formale
richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. VIII/3). Questo significa che nel suo
formulario arancione per la richiesta delle prestazioni complementari
l’assicurata avrebbe potuto almeno menzionare (il punto 62 è fatto
apposta per le osservazioni), in relazione al punto 27 per le rendite dell’AVS
e dell’AI, che una domanda AI per il coniuge era stata formalmente inoltrata al
competente ufficio e che essi restavano in attesa di una decisione in
proposito. Tale omissione comunque non costituisce una grave negligenza
rimproverabile all’assicurata.
2.10. Il 4 dicembre
1998 la Cassa di compensazione ha chiesto alla richiedente di allegare nuova
documentazione per se stessa. Per quanto concerneva suo marito, essa abbisognava
invece della dichiarazione della cassa disoccupazione attestante fino a quando
sono state versate le indennità di disoccupazione, oltre alla dichiarazione
dell’Ufficio del lavoro attestante l’esistenza del diritto alle indennità
straordinarie di crisi. Infatti, quale motivo del cambiamento delle sue
condizioni economiche che l’ha spinta a chiedere delle PC, l’assicurata aveva
affermato nel relativo formulario di richiesta che “il coniuge non riceve
più la disoccupazione/malattia dal 30.9.1998.”.
Per il tramite di un rappresentante
(verosimilmente il figlio, suo locatore), il 10 dicembre 1998 l’assicurata ha
trasmesso alla Cassa tutta la documentazione richiesta, in particolare gli
attestati relativi alle indennità di disoccupazione percepite dal marito.
Già in quell’occasione, quindi, l’attenzione della
ricorrente, oltretutto rappresentata, doveva essere attirata sul fatto che, al
fine della determinazione del suo diritto alla percezione di prestazioni
complementari, anche gli eventuali redditi di suo marito dovevano essere presi
in considerazione.
Questo Tribunale osserva pure che nel formulario
di richiesta delle PC viene sempre citato il coniuge - insieme al
richiedente ed ai figli -, proprio perché l’art. 3a cpv. 4 LPC prevede che le
spese riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con
figli che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in
economia domestica comune sono sommati.
Nell’ottobre 1999, ossia soltanto dieci mesi dopo
aver compilato il summenzionato formulario indicante unicamente una rendita AVS
di Fr. 995.- al mese, è stata emessa la decisione di rendita in favore di __________.
La ricorrente avrebbe dovuto segnalare tempestivamente la circostanza alla
Cassa, poiché anche i redditi del coniuge sono rilevanti per la
determinazione di una rendita PC.
Di conseguenza la nuova rendita AI, che doveva
essere assolutamente comunicata alla Cassa, avrebbe poi inciso nella
determinazione della PC e l’amministrazione avrebbe proceduto, come eseguito nell’ottobre
2003, ad un riesame dell’intera situazione familiare, ovvero tanto della
beneficiaria principale delle PC che del di lei coniuge.
2.11. Va ancora
evidenziato come il 28 febbraio 2002 la Cassa di compensazione ha inviato
all’assicurata un questionario utilizzato per la revisione periodica delle PC
all’AVS/AI, e segnatamente per l’anno 2002. Tutte le domande – standard - sono
esposte al plurale (“siete”, “avete”, “i vostri figli”, “ricevete”, “se
abitate”), perché riguardano sia l’assicurato sia l’eventuale coniuge o gli
eventuali figli.
Infatti, la domanda n. 2 chiede espressamente se “Avete
esercitato, voi o il vostro coniuge, nello scorso o nel corrente anno
un’attività lucrativa dipendente o indipendente? Se sì, quale e presso chi”.
Le domande che seguono sono tutte al plurale, nel
senso che concernono, oltre all’assicurato principale, anche gli eventuali
figli che vivono in comunione domestica o l’eventuale coniuge.
Queste richieste dovevano rendere ulteriormente
attenta la ricorrente che ogni entrata sotto forma di rendita, indennità
o di altro genere potesse influire sul suo calcolo delle prestazioni.
Alla domanda n. 6 “Ricevete rendite o pensioni
di ogni specie”, l'assicurata ha posto la crocetta sul “sì”, precisando che
si tratta dell’AVS “normale”. Ora, questo formulario è stato compilato
l’8 marzo 2002 dalla richiedente o dal suo rappresentante, così come figura sul
Considerandi
retro del medesimo. In quel periodo, però, come comprovato dai documenti agli
atti dell'amministrazione, oltre alla rendita AVS di Fr. 1'427.- al mese che la
Cassa di compensazione __________ erogava alla ricorrente, la stessa Cassa
versava già al marito __________ Fr. 1'593.- mensili a titolo di rendita
d'invalidità - la prima volta il 1° febbraio 1999 per un ammontare di Fr. 1'555.-.
Siccome nel momento in cui questo formulario è
stato compilato la ricorrente sapeva evidentemente che il coniuge percepiva una
rendita d’invalidità da ben tre anni, non è possibile ammettere la buona fede
dell’assicurata.
2.12
Le condizioni
d’età (67 anni nel 1999) e le limitate conoscenze date dall’assenza di una
formazione specifica, invocate dal patrocinatore dell’insorgente, non la
pongono ad ogni modo al riparo dall'aver commesso una grave negligenza nel
tralasciare di comunicare senza ritardo ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale della sua famiglia.
Inoltre, come questo Tribunale ha potuto constatare
dagli atti di causa, all'inizio della procedura (1998) la ricorrente ha fatto
capo a terze persone per dar seguito alle richieste della Cassa. Lo stesso
dicasi apparentemente anche per l’elaborazione del questionario di revisione
della PC per l’anno 2002. A maggior ragione, quindi, visto l’aiuto ricevuto da
terze persone in ambito amministrativo, l’assicurata poteva e doveva poi diligentemente
sincerarsi sia con il sussidio di terzi che di persona del contenuto delle
decisioni ricevute, ossia confrontarlo con i dati forniti ai terzi che l’hanno
aiutata.
Come già rammentato, l’interessata doveva pure prendere
conoscenza di quanto figurava sul retro e delle decisioni stesse e delle
tabelle di calcolo PC, rilevando il suo obbligo di notificare subito all'organo
cantonale competente rendite e pensioni o altre indennità di ogni specie ricevute
successivamente all’allestimento della richiesta delle prestazioni
complementari.
Nell’eventualità in cui non fosse stata in grado
di capire compiutamente quanto riportato sui summenzionati documenti
(circostanze comunque chiare, semplici oltre che ben spiegate), avrebbe dovuto
far capo a chi già l’aveva aiutata in precedenza.
Il comportamento dell'assicurata non è scusabile e
concretizza una grave negligenza.
Stante quanto precede, ritenuto come la buona
fede non sia compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurata, essa viene dunque a mancare. Infatti, la buona fede viene
esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un
comportamento doloso o ad una grave negligenza dell'interessata.
2.13
Alla luce di
quanto precede, questo TCA ritiene che l'assicurata era a conoscenza del suo
dovere d'annunciare all'organo competente la rendita d’invalidità che suo
marito __________ riceveva dalla Cassa di compensazione __________. E questo,
già a decorrere dal mese di ottobre 1999 quando egli ha infine ricevuto la decisione
dall’UAI.
Già in quella circostanza e, come detto, anche
successivamente in occasione della revisione delle sue PC (febbraio-marzo 2002),
l’interessata ha sottaciuto che, insieme al marito, percepiva altre
entrate oltre alla rendita AVS, debitamente annunciata alla Cassa già nel
dicembre 1998.
L’agire di RI 1 non consente quindi il
riconoscimento del presupposto della sua buona fede.
Ne consegue
che, ritenuto come per la concessione del condono dell'obbligo di restituzione
sia necessario che siano adempiuti cumulativamente entrambi i presupposti
(buona fede ed onere troppo grave/gravi difficoltà, cfr. consid. 2.4.) e che –
come in specie – se una sola delle due condizioni non è data lo stesso non può
essere concesso, questo TCA, pur comprendendo lo stato d’animo dell’assicurata
a seguito della carenza di liquidità e dell’invalidità del marito, non può che
confermare la decisione della Cassa cantonale di rifiutare il condono di Fr.
64'703.-.
Stanti così le
circostanze, non occorre nemmeno più esaminare l’esistenza dell’onere troppo
grave.
2.14
Da ultimo, la
ricorrente lamenta che “(…) successivamente alla percezione dei primi
versamenti di cui alla decisione del 5.10.99 in favore del marito (65 anni,
invalido), ha telefonato alla Cassa, informandola dell’accaduto e chiedendo
conferma dell’effettivo diritto a tali prestazioni. La risposta del
funzionario, come già riportato nell’opposizione del 23.6.2004, è stata
semplicemente quella di rimettersi all’operato dell’Ufficio, rassicurando così
la ricorrente dicendole che se i soldi li aveva ricevuti, ciò era certamente
corretto. Ne consegue che la signora RI 1, non solo si è attenuta agli obblighi
menzionati nella decisione dell’11.2.1999, ma ha anche contattato personalmente
la Cassa chiedendo spiegazioni e conferme. Non le si può quindi imputare
alcuna negligenza.”.
La ricorrente sembra prevalersi della sua buona
fede.
Il diritto alla protezione della buona fede è un
principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000
trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la
legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa
quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle
istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti
devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro
dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette
dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea
possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio
contrario alla legge (STFA del 5
marzo 2003 nella causa G., H 411/01).
Le condizioni per tutelare la buona fede
dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate
da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando
l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid.
3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo
al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche
alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si
riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli
amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del
principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha
formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.
A mente del TCA, nel caso concreto i presupposti
per tutelare la buona fede non sono dati.
La circostanza sostenuta dall’assicurata va
infatti comprovata; occorre rammentare che nell’ambito delle assicurazioni
sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i
fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale,
che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali. Il
giudice deve infatti autonomamente ricercare i fatti ed applicare il diritto.
Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (STFA del 26
settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e Tribunale
amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre
2001.
nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992
pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di
motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella
misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla
natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano
di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid.
2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid.
4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.
92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio
dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della
prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un
diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che
l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte
(STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e
Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18
settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3;
RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3).
Secondo
la medesima giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti
della probabilità preponderante, l'esistenza di un diritto vantato. L'autorità
amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,
unicamente quando sono convinti della sua esistenza (KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, IV ed., Berna 1984, pag. 136; GYGI,
Bundes-verwaltungsrechtspflege, II ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto
1992.
nella causa M.).
Nelle assicurazioni sociali il giudice si basa,
per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che,
non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più
verosimili. Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato
quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il
giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando
che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo
il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a
favore dell'assicurato (STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00;
DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; DTF 112 V
32.
consid. 1a; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c; RCC 1984 pag. 468 consid. 3b; RCC
1983.
pag. 249; RAMI 1985 pag. 21; RAMI 1984 pag. 269 consid. 1; STFA del 27
agosto 1992 nella causa M.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC,
Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove
quest'ultimo rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht
dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht
(weiter) erstellt werden kann”.
2.15
Nel caso concreto, a specifica domanda del TCA (doc. IX) la
ricorrente ha saputo specificare il nome del funzionario con cui avrebbe
parlato telefonicamente nella primavera-estate 1999 (doc. Xbis), precisando che
tale __________ l’avrebbe rassicurata “(…) che era tutto a posto ed era
giusto che avevo diritto. Io dissi “non è che prima me li date e poi li
rivolete in dietro? E il Signor __________ mi rispose di no”.
Dal canto
suo, il funzionario, interpellato dalla Cassa, ha detto di non ricordare nulla
in merito ad un eventuale colloquio telefonico avuto anni prima con
l’assicurata (doc. XII). L’amministrazione evidenzia invece l’incongruenza temporale
fra l’ottenimento della rendita AI (ottobre 1999) e l’antecedente presunta
telefonata effettuata dall’assicurata (primavera-estate 1999), distanziandosi
dalle affermazioni rilasciate dall’interessata e riconfermandosi nella
richiesta di restituzione del dovuto.
Come visto, la ricorrente ha l’obbligo di collaborare
ed apportare le prove a sostegno delle allegazioni essa sopporta comunque
l'onere della prova. In altri termini la mancata prova di una circostanza di
fatto sostenuta dalla ricorrente si ripercuote sulla sua posizione processuale.
Alla luce degli accertamenti esperiti, la
scrivente Corte ritiene di poter affermare, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., C 49/00, consid. 2c), che
non vi siano sufficienti prove che corroborino che RI 1 abbia effettivamente
sottoposto telefonicamente al vaglio della Cassa la questione del diritto del
coniuge di percepire una rendita AI retroattivamente dal mese di febbraio 1999.
Da un fatto vi è l'incongruenza temporale evidenziata dall'amministrazione. Il
funzionario ha indicato di non rammentare il colloquio. Va evidenziato poi come
il Tribunale ha già potuto osservare nei numerosi incarti trattati relativi
alle prestazioni complementari, che è prassi della Cassa che i funzionari lascino
agli atti una traccia delle intervenute conversazioni telefoniche con i terzi o
con gli assicurati medesimi.
Nella documentazione in esame il TCA non ha
trovato alcuna annotazione in proposito. Non vi sono quindi elementi
sufficienti a comprova dell'avvenuto colloquio e, soprattutto, del suo
contenuto.
La buona fede dell’assicurata non è dunque stata
lesa da un errato procedere dell’amministrazione.
2.16
L’insorgente
sostiene in proposito ancora che si possa imputare soltanto alla Cassa una
negligenza nel suo agire, in particolare per non avere verificato il contenuto
della summenzionata telefonata. Già nella propria opposizione (doc. VIIbis) ella
aveva in proposito rilevato che la Cassa di compensazione che eroga le
prestazioni complementari ha sede nel medesimo immobile dell’Ufficio
dell’assicurazione invalidità e che entrambi detti istituti utilizzano il
medesimo sistema informatico. Pertanto, la Cassa convenuta non avrebbe avuto
alcuna difficoltà a verificare l’ammontare e la tipologia delle rendite
percepite dai coniugi RI 1, inclusa quindi la rendita d’invalidità versata al
marito della beneficiaria delle PC.
L'UAI e la Cassa cantonale di compensazione,
Servizio delle prestazioni complementari, come del resto altri servizi, fanno
parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) di Bellinzona. Tuttavia,
gli uffici sono distinti ed hanno compiti differenti.
Giusta l'art. 6 cpv. 1 LPC, i Cantoni designano
gli organi incaricati di ricevere ed esaminare le domande, di determinare e
pagare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle
Casse cantonali di compensazione, come avviene nel Canton Ticino in virtù
dell'art. 5 della Legge di applicazione della LPC (LAPC) del 16 dicembre 1997.
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una
sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag.
275, pronunciandosi in merito ad un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di
essersi risposata e di conseguenza ha continuato a percepire una rendita
vedovile, ha rilevato:
"
(…)
b) A rivendicazione della sua buona fede B.
adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione
dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era
noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS,
quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a
dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata
dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno
1989.
Ora, come hanno già
concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza
di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità
competente per la concessione della rendita vedovile.
Innanzitutto, l'assunto
ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la
ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i
versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte
dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il
relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si
vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la
reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita
avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata
27.8.1973
in re Z., H 28/73).
Ma a prescindere da queste
constatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa
di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che
potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia
esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi
presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle
prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire
sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare
seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato
la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare
l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non
pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88,
16.
giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278). (…).”.
Pertanto, nel caso di specie è ininfluente che
l'UAI versasse già ad __________ dal febbraio 1999 una rendita d’invalidità, poiché
esso non era comunque tenuto a comunicare tali dati alla Cassa, Servizio delle
PC, né la stessa doveva informarsi in merito presso il menzionato servizio.
E' dunque soltanto la Cassa, e non un servizio a
lei vicino, che deve venire a conoscenza di un fatto rilevante ai fini del
calcolo delle prestazioni complementari, affinché poi sia essa stessa ad
emanare una nuova decisione che aumenta, riduce o sopprime la prestazione
complementare precedentemente erogata (art. 25 OPC-AVS/AI).
A tale conclusione questo Tribunale è già giunto nella
sentenza del 12 febbraio 2003 nella causa A.O. (Inc. n. 33.2002.77).
Sulla scorta di
quanto esposto, il ricorso di RI 1 deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata. Non si percepiscono tasse e spese, che rimangono a carico
dello Stato, e non si attribuiscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster