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Decisione

33.2005.10

PC negata a coniugi. Verifica delle spese riconosciute,che sono esaustive.Suddivisione della pigione fra le persone che coabitano.Eccezioni:se obbligo di mantenimento di diritto civile, se assistenza

28 marzo 2006Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC). Secondo il capoverso 4, le spese

riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che

hanno o danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in economia

domestica comune sono sommati.

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art.

3b cpv. 1 LPC prevede che:

"

Per le persone che non vivono durevolmente o per

un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),

le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo

destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290

franchi;

Considerandi

2.

per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i

due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo

determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un

terzo;

b. la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di

presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto

né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.".

Per il 2005, gli

importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono stati

fissati dal Consiglio federale in Fr. 17'640.- per persone sole, in Fr.

26'460.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per

figli dell’AVS o dell’AI, in Fr. 9'225.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 05

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre

2004).

Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le

persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono riconosciute,

fra le altre, le spese seguenti:

" (…)

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,

eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio

medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(compresa la copertura infortuni);

(…)".

L’art. 3c LPC enumera esaustivamente i redditi

determinanti, fra i quali vi sono:

"

(…)

a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di

un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500

franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una

rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività

lucrativa; il saldo è computato in ragione di due terzi. (…);

b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.

(…) (cpv. 1)

Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti

del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente

assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione.

(cpv. 2)".

2.3

Oggetto del

contendere è il diritto di RI 2 e RI 1 alla percezione di prestazioni

complementari. I ricorrenti impugnano la decisione della Cassa, poiché

ritengono che i dati su cui quest'ultima si è fondata non siano corretti. Essi

postulano un aiuto concreto per fare fronte a tutte le normali spese quotidiane.

A loro dire, le spese reali sarebbero infatti di gran lunga superiori

agli importi ritenuti dall'amministrazione.

A seguito della decisione su opposizione del 6

ottobre 2005, con decisioni del 25 ottobre 2005 la Cassa ha negato ai

ricorrenti una prestazione complementare con effetto dal 1° novembre 2005,

ritenendo pari a Fr. 46'478.-

le spese riconosciute ai coniugi RI 2 e cifrando i loro redditi in Fr. 40'970.-. La differenza di Fr. 5'508.- ha dunque permesso all'amministrazione cantonale di concedere ai

richiedenti solo il pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria.

2.4

Questo Tribunale deve quindi

analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai

redditi degli assicurati considerati nella decisione impugnata siano corretti.

Quanto alle

spese riconosciute di cui al considerando 2.2, vi è in primis da

considerare il fabbisogno vitale degli assicurati.

Il diritto federale stabilisce un importo minimo

ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) entro i quali i Cantoni, in virtù

della delega di cui all'art. 3a

cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato anche nelle tabelle

di calcolo "limite di reddito".

Per ciò che interessa il nostro Cantone, il

Decreto cantonale esecutivo del 1° dicembre 2004 concernente la LPC, in vigore

dal 1° gennaio 2005 (pubblicato il 5 febbraio 2005 nel Bollettino ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi n. 5/2005, RL 6.4.5.3.2), ha stabilito che il

fabbisogno vitale per coniugi equivale all'ammontare massimo fissato nella summenzionata

ordinanza federale (cfr. consid. 2.2), ovvero a Fr. 26'460.- annui.

Considerato ora come questa Corte non possa scostarsi

dalla legislazione vigente, il valore ritenuto dalla Cassa cantonale di

compensazione (Fr. 26'460.-) è dunque

corretto.

2.5

Anche il contributo fisso per

l'assicurazione malattia individuato dalla Cassa di Fr. 4'152.-

per ogni coniuge, globalmente dunque Fr. 8'304.- (cfr.

la tabella di calcolo PC: Fr. 6'504.- + Fr. 1'800.-), deve essere confermato. Detto

ammontare costituisce il premio medio cantonale per l’anno

2005.

per gli adulti domiciliati nella regione 1 del Cantone Ticino.

A questo proposito è utile ricordare innanzitutto che per l’art.

41.

della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie

(LCAMal) del 26 giugno 1997 (RL 6.4.6.1), il premio lordo dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di

prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli

assicuratori (cpv. 1). L’importo complessivo del premio lordo degli assicurati

beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è finanziato in parte dai

sussidi nell’assicurazione sociale contro le malattie e in parte attraverso

l’Ordinanza relativa all’aumento dei limiti di reddito a seguito

dell’introduzione di una riduzione di premi nella LAMal, del 13 settembre 1995

(cpv. 2).

L'ammontare dell'importo globale di cui all'art. 41 cpv. 2 LCAMal

a carico dell'assicurazione sociale contro le malattie è determinato, di

regola, in base all'importo di sussidio destinato ad assicurati con il medesimo

reddito disponibile rispetto alle persone beneficiarie di PC AVS/AI (art. 42

LCAMal).

Inoltre, secondo l'art. 3 della Legge

cantonale di applicazione della LPC, il premio lordo dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie degli assicurati beneficiari di PC è

corrisposto dal cantone agli assicurati. In altri termini, il DFI determina l'importo

dei premi medi cantonali per l'assicurazione di base. Per l'anno 2005, con

ordinanza del 20 ottobre 2004 il DFI ha fissato a Fr. 4'152.- il premio medio per

la regione 1 del Ticino, che viene in parte pagato dal Cantone Ticino con

finanziamenti dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie.

Per il resto, nel caso dei beneficiari di

prestazioni complementari, essendo il premio interamente a carico dell'ente

pubblico, la somma non coperta dai sussidi LAMal va a carico della PC – e

quindi della Confederazione - che è adeguata di conseguenza.

Per l'anno 2005, quindi, il Cantone Ticino ha deciso di mettere a

carico delle prestazioni complementari, per ogni assicurato d'età superiore a

25.

anni, un importo annuo di Fr. 900.-. Questo importo corrisponde alla quota

minima che ogni assicurato sussidiato deve normalmente corrispondere. La

differenza fra la quota per il premio dell'assicurazione malattia di Fr. 4'152.-

(per la regione 1) conteggiata nel fabbisogno per il calcolo della prestazione

complementare e l'importo a carico delle prestazioni complementari di Fr. 900.-,

ossia Fr. 3'252.-, è preso a carico dai sussidi nell'assicurazione sociale

contro le malattie. L'Ufficio dell'assicurazione malattia provvede poi al

pagamento effettivo del premio richiesto dall'assicuratore. La

decisione di porre a carico delle prestazioni complementari l'importo di Fr. 900.-,

ossia la differenza tra il premio medio fissato per il cantone Ticino e

l'importo di Fr. 3'252.- posto a carico dei sussidi LAMal, è stata adottata dall'amministrazione,

ritenuto come i beneficiari di PC non subirebbero alcuna flessione nelle loro

entrate.

Il contributo fisso per l’assicurazione malattia

per gli adulti domiciliati nella regione 2 del Ticino è pari a Fr. 3'924.-

annui.

Va osservato ancora che il Tribunale federale

delle assicurazioni ha di recente ribadito (DTF 131 V 202) che le

regolamentazioni previste dai cantoni in materia di riduzione dei premi

nell’assicurazione malattia (emanate in applicazione degli artt. 65 e

65a LAMal), costituiscono diritto cantonale autonomo (DTF 124 V 19).

I predetti importi si riferiscono però unicamente

ai premi per l'assicurazione obbligatoria di base delle cure medico-sanitarie,

ossia la LAMal. Ovviamente lo Stato non copre delle eventuali assicurazioni complementari

che il richiedente ha stipulato in più delle cure di base già offerte, come per

esempio la camera privata in ospedale, le cure dentarie, le cure all’estero,

ecc.

Ora, dovendo questa Corte attenersi

imperativamente alla citata legislazione vigente, ne discende quindi che il

summenzionato contributo fisso per l'assicurazione malattia è stato correttamente

posto dalla Cassa cantonale alla base della propria decisione di fissazione

delle prestazioni complementari.

All'autorità amministrativa non può dunque essere

rimproverata una violazione delle norme che reggono la materia dei sussidi.

Pertanto, anche se gli insorgenti pagano

annualmente un premio maggiore (Fr. 361,80 al mese x 12 mesi = Fr. 4’341,60 per

RI 2 + Fr. 372,90 x 12 mesi = Fr. 4'474,80 per la moglie RI 1) di quello riconosciuto nel 2005 dalle

prestazioni complementari (Fr. 4'152.- per ognuno di essi), in virtù di quanto precede non è

possibile imputare integralmente queste somme nel calcolo delle loro PC. Questo

Tribunale non può così ovviare alla situazione secondo la quale i ricorrenti

pagano un importo maggiore per beneficiare di diverse prestazioni mediche.

2.6

Gli

assicurati sostengono che anche le altre spese sopportate personalmente (vitto,

alloggio, vestiario, energia elettrica, telefono, acqua potabile,

canalizzazioni, rifiuti, quotidiani, TV, via cavo, visite mediche, spese varie,

ecc.) debbano essere loro riconosciute ed aggiunte nelle tabelle di calcolo PC

quale loro fabbisogno.

In proposito, va rilevato che la lista dei costi

computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati

all'art. 3b LPC (cfr. consid. 2.2.), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale

imperativo (CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135;

CARIGIET/KOCH, Ergän-zungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

83; N. 3001 DPC), per cui non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano

nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non possono essere ammesse in deduzione.

A tutto quanto non è possibile far fronte tramite

i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite il

succitato importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare:

vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr.

CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

(SBVR), Basilea 1998), nel caso concreto quindi pari a Fr. 26'460.- (cfr. consid. 2.4).

Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale,

alla pigione e, per quanto di pertinenza con il caso di specie, ai premi

versati alle assicurazioni sociali della Confederazione e all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico- sanitarie, non è possibile riconoscere espressamente a RI 2 e RI

1.

altre spese che esulino dalla lista contemplata dall’art. 3b LPC. La legge ha

infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute,

altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio con assicurati che

potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di

carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle

PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.

Ne consegue che i costi relativi al telefono,

alla televisione, alla via cavo, ai quotidiani, all'energia elettrica, all'acqua potabile, alle canalizzazioni, ai rifiuti, al vitto, al

vestiario ed alle trasferte e ad altro ancora, non possono pertanto essere

computati quali spese specifiche a carico della PC.

La richiesta dei ricorrenti non può così essere

accolta.

2.7

Resta da

analizzare se l'ammontare di Fr. 11'280.- relativo alla pigione annua lorda

ascrivibile ai coniugi sia da confermare.

Per il citato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr.

consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento

e le relative spese accessorie (escluse le pigioni

rimaste insolute).

A norma

dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle

spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.- per le persone

sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno

diritto ad una rendita.

In ossequio a

questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso d'applicare i medesimi

forfait (cfr. succitato Decreto cantonale esecutivo del

1° dicembre 2004 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2005, RL

6.4.5.3

),

Secondo l’art.

16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da

persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere

ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal

calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione

complementare annua (cpv. 1). Di massima, l’ammontare della pigione è ripartito

in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una

sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA

ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è

conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto

di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque

confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve

essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una

sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una

prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l’Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone

locativo è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la

questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto

(cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA

in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che

vanno però concesse solo entro certi limiti e devono

essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo

gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché

vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).

In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso

l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in

quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e

psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che

divideva con lei l’appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere

ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per

l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti

dell’amico (DTF 105 V 272; CARIGIET/KOCH, citato Supplemento, pag. 86;

RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-lassen-

und Invalidenversicherung in: E. MURER und H-U. STAUFFER, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Social-versicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).

In una

sentenza 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese, il Tribunale Federale

delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:

"

(…) 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata

conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto

impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo

della prestazione complementare.

1.3

Dal testo di legge emerge che la ripartizione

della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano

stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano

insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in

ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato

essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima

economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione

quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi

diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo

stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza

precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria

portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il

fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento

rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico

può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la

rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W.

del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro

ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento

di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe

procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione

complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In

tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo

perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei

bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed

economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto

del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti

assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo

rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli

con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

(…)

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi

A.________ convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non

potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi

parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia

avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di

locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne,

non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in

alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI).

Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di

mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277

CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti

occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende

cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente

l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico

dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente

parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il

ricorso dev'essere respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente

dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in

linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti

vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel

bisogno.

3.1

A proposito dell'obbligo di assistenza tra

parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire

che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai

sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza,

essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC

esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati .

Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente

prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è

tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è

configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa

(RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro

applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv.

1.

OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata

norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo

della prestazione complementare.

3.2

Alla luce di quanto sopra esposto neppure

l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC

può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei

genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente

nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la

Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio

dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe

anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come

detto, inammissibile.

(…)" (sottolineature

della redattrice).

Al proposito,

in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella causa G. (P 56/00),

il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una

vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne

proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

"

(…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach

Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des

Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der

Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt

wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit

entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit

rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im

gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige

Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im

Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine

Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand,

dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder

das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu

einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem

Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2).

Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht

ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c

ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen

sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im

gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.

Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der

EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern

in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein

kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die

Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben,

welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34).

Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden

kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der

Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs

unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen

Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung

zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter

gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der

Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch

auslösen.

3.

- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März

1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin

fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder

Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr

elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998,

in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin

nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt

der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im

Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach

dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse

nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2

ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt,

verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet.

Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über

eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener

massen jedoch nicht. (…)" (sottolineature della redattrice).

Nella

decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con

un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del

postulante le prestazioni complementari.

Anche nella

sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva

l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione

interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a

seguito di un grave incidente.

Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55)

questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique

VSI 1998 pag. 35):

"

(…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de

procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient

également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en

compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui

doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une

tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la

maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le

titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui

sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique

comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes,

et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont

possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe."

(…)".

Il TCA ha ammesso la divisione per due della

pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza

tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82). In altra

sentenza dell’11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente

sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in

ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).

2.8

Nel caso di

specie, dal 1° luglio 2002 i ricorrenti locano una casa unifamiliare a __________.

La pigione ammonta a Fr. 1'800.-

al mese, a cui vanno ad aggiungersi mensilmente Fr. 80.- di spese accessorie

(doc. 35 degli atti della Cassa).

L'importo annuo della pigione lorda (pigione

netta + spese accessorie) assomma dunque a Fr. 22'560.- (Fr. 21'600.- + Fr.

960.

-).

Gli insorgenti lamentano che oltre all'importo della pigione netta, occorre

aggiungere le altre spese accessorie concernenti l'olio da riscaldamento, l'acqua calda e i costi delle manutenzioni regolari, per un costo

mensile medio di Fr. 350.-.

Questa casa serve da dimora domestica per quattro

persone: i due ricorrenti, il loro nipote (figlio del fratello della

ricorrente) e la mamma rispettivamente la suocera degli assicurati.

Ora, __________, beneficiario a titolo personale

di una PC di Fr. 119.- al mese (doc. VII: risposta c) ad 2/3) ed __________,

che non ha diritto ad una PC (doc. VII: risposta c) ad 14), in quanto nipote

rispettivamente mamma/suocera dei ricorrenti sono esclusi come tali dal calcolo

della prestazione complementare annua dei coniugi RI 1 (art. 16c cpv. 1

OPC-AVS/AI).

In tali circostanze, la loro parte di pigione (1/4

per ciascuno) non deve essere presa in considerazione nel calcolo della PC

annua degli assicurati. Si ottiene così che solo 2/4 della pigione annua lorda di

Fr. 22'560.- (1/4 ciascuno imputabili a RI 1 e RI 2), pari dunque a Fr. 11'280.-

annui, dovrebbero essere computati a questi ultimi.

Nella presente fattispecie non è data la

situazione di assistenza specifica evocata dal TFA nella sentenza DTF 105 V 272,

dove

"

(…) ein ausgebildeter Krankenpfleger in der

selben Wohnung wie eine pflegebedürftige Bezügerin von Ergänzungsleistungen.

Der Pfleger erbrachte kostenlos zahlreiche Hilfeleistungen, ohne welche die

EL-Bezügerin in ein Pflegeheim hätte ziehen müssen. Dafür bezahlte er keinen

Beitrag an die Miete. Hier rechtfertigte es sich ausnahmsweise, im Sinne eines

Ausgleichs der Empfängerin der Ergänzungsleistungen den vollen Mietzins

anzurechnen. (…).",

come ricorda il TFA medesimo nella sentenza P

26/00 del 26 gennaio 2001 nella causa W.

Infatti, nella situazione concreta non sono i

ricorrenti ad essere assistiti da terzi e a ricevere cure dal nipote e dalla

mamma/suocera in sostituzione di prestazioni che altrimenti sarebbero poste a

carico di diversi assicuratori sociali. Ci troviamo, per contro, nel caso

opposto, ovvero sono gli insorgenti ad occuparsi degli altri due inquilini, bisognosi

di attenzioni particolari.

2.9

Occorre ancora

esaminare se gli assicurati non siano obbligati giuridicamente o moralmente ad

ospitare il nipote e la madre.

In primo luogo va osservato che non si è di

fronte ad una questione in cui la vita in comune è

riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli

art. 276 e 277 CC, poiché non si tratta dell'obbligo dei genitori di mantenere

i figli.

Inoltre, nemmeno l'art.

328.

CC (cfr. consid. 2.7), che prevede l'assistenza tra parenti in linea

ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (Basler Kommentar,

2002, ad art. 328 ZGB n. 15), può essere applicato.

In proposito va rilevato che siccome il concetto

del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più

ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere

interpretata in senso stretto.

La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000,

nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi

dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire

al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr.

60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve

aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne o in

formazione (Basler Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).

Nel caso in esame i ricorrenti hanno richiesto

l'erogazione di una prestazione complementare, poiché beneficiano di un reddito

composto, in sostanza, delle sole rendite AVS, che sono senza dubbio notevolmente

inferiori dell'importo suindicato valido per le coppie.

Di conseguenza, i ricorrenti non si trovano manifestamente

in condizioni economiche agiate, circostanza che comporta che essi non sono

quindi tenuti a soccorrere

economicamente la madre/suocera (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G.,

Inc. n. 39.2002.8).

Visto lo stato precario di salute della

mamma/suocera (doc. VII: risposta c) ad 17), il fatto di ospitarla senza potere

ovviamente beneficiare di suoi servizi, nemmeno configura un obbligo morale

degli assicurati nei confronti della stessa, quale eventuale controprestazione

per una sua ipotetica collaborazione (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01;

a contrario DTF 105 V 274).

Inoltre, né nel ricorso né nelle risposte date al

TCA con scritto del 14 dicembre

2005.

gli insorgenti hanno addotto che il nipote e la mamma/suocera occuperebbero

la maggior parte della casa (citata

STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5).

Anzi, gli accertamenti eseguiti dal TCA hanno permesso di confermare che l'occupazione della casa fra i coabitanti

avviene in modo assolutamente equo (doc. VII). Non v'è infatti chi – nel senso dei richiedenti delle prestazioni

complementari che vengono presi in considerazione per il calcolo delle PC (art.

16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore della casa (doc. VII) e che

potrebbe dunque fare un'eccezione

al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2

OPC-AVS/AI).

Da quanto precede discende che tali circostanze

permettono di ritenere che l'occupazione dell'abitazione da parte dei quattro conviventi

sia paritaria e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente suddivisa in

parti uguali, come ha correttamente effettuato la Cassa.

Ritenuto quindi come l'abitazione in questione sia occupata da quattro persone, ma solo due

rientrano nel calcolo della PC, a giusta ragione la Cassa ha computato agli

assicurati a titolo di pigione lorda la metà dell'intera pigione lorda, quindi l'importo di Fr. 11'280.- annui ([Fr. 1800.- x 12 mesi + Fr.

80.

- x 12 mesi] : 4 coinquilini x 2 sole persone incluse nel calcolo delle PC).

Infine, il TCA osserva che anche se si considerasse

una terza persona nel calcolo della pigione, l'importo massimo che può essere considerato ai fini del calcolo della

PC ammonta a Fr. 15'000.- all'anno (cfr. menzionato DE del 1° dicembre

2004).

2.10

Conformemente

al succitato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone

che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le

relative spese accessorie.

L'art. 16b OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo di Fr. 840.- per le

spese di riscaldamento. Detto importo viene concesso alle persone che vivono in

locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al

locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'art. 257b cpv. 1 CO.

La summenzionata giurisprudenza relativa all'ipotesi in cui più inquilini abitino nel

medesimo appartamento è stata ripresa al N. 3023 DPC, laddove è previsto quanto

segue:

"

Se più persone abitano in comune in un

appartamento o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese

accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così

computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che

vivono in concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona

occupa la maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa

a seconda delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.).

Non si tiene conto delle parti della pigione

pagate dalle persone che non sono comprese nel calcolo della PC.".

Nel caso in esame, dunque, nell'eventualità in cui si assumesse che

effettivamente i ricorrenti provvedano personalmente al costo dell'olio da riscaldamento, l'importo forfetario di Fr. 840.- deve essere

anch'esso suddiviso in due, per

cui ai ricorrenti dovrebbe essere computato l'importo di Fr. 420.-, ciò che tuttavia non modificherebbe comunque a

loro favore l'ammontare della prestazione

complementare calcolato dalla Cassa.

Stanti le considerazioni che precedono, le spese

riconosciute (fabbisogno) degli insorgenti assommano dunque per certo a Fr.

46'478.- (Fr. 26'460.- + Fr. 8'304.- + Fr. 434.- + Fr. 11'280.-). Gli importi individuati dalla

Cassa di compensazione sono quindi corretti.

2.11

Per quanto

concerne i redditi da conteggiare agli assicurati, di

regola, per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi determinanti

ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1°

gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1

OPC-AVS/AI).

Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione

ha determinato i redditi dei ricorrenti in Fr. 40'970.-, rispetto ai Fr.

35'256.- fissati nelle due decisioni formali del 12 agosto 2005 (doc. 11 degli

atti della Cassa).

Oltre alla rendita AVS di RI 2 (Fr. 1'500.- al mese) ed alla

rendita AI di RI 1 (Fr. 1'438.- mensili), la Cassa ha conteggiato l'importo di

Fr. 5'714.-, corrispondente ai 2/3 del reddito computabile di Fr. 8'571.- stabilito

deducendo il forfait di Fr. 1'500.- per coniugi (art. 3c cpv. 1 lett. a LPC) dal

reddito di Fr. 10'071.- percepito nel 2004 dall'assicurato.

I ricorrenti contestano all'amministrazione di aver erroneamente

computato, a titolo di reddito non privilegiato, questo reddito da attività dipendente.

A loro dire, in realtà non avrebbero percepito questo ammontare siccome sarebbe

stato pignorato dall'Ufficio esazioni e condoni per il pagamento delle imposte

arretrate (doc. 6 agli atti della Cassa). Pertanto, non sarebbe possibile

imputare loro questo reddito, bensì unicamente le rendite AVS e AI. Di

conseguenza, la decisione su opposizione dovrebbe essere annullata, mentre la

prestazione complementare totale di Fr. 357.- fissata il 12 agosto 2005 ripristinata.

Sebbene non sia stata apportata la prova di questa trattenuta, tale

tesi non può essere comunque accolta. Infatti, per quanto

attiene ai debiti, il TCA

rileva che, con attinenza alla tabella di calcolo PC che la Cassa allestisce,

essi sono deducibili dalla finca della sostanza e non dalla categoria dei

redditi di un assicurato (STCA

del 22 maggio 2002 nella causa M.K., Inc. n. 33.2001.56; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa P.,

Inc. 33.2001.23/26; STCA del 23

marzo 2001 nella causa V., Inc. 39.2000.00086).

In effetti, giusta il N. 2107 delle Direttive

sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS,

"

Dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti

comprovati.".

Inoltre, per il N. 2058 DPC,

"

L'enumerazione dei redditi determinanti, della

sostanza e dei redditi non determinanti, che figura nella legge, è

esauriente.".

Ciò che interessa ai fini del presente giudizio è

la delimitazione dei redditi effettivi guadagnati dagli insorgenti. Di

conseguenza, per il calcolo della prestazione complementare i debiti contratti

dagli assicurati non devono essere dedotti dal loro reddito

determinante, ma dalla loro eventuale sostanza.

Ad ogni buon conto, con l'esercizio della predetta __________ il ricorrente ha a tutti gli

effetti realizzato un reddito da attività dipendente.

Qualora la trattenuta dell'Ufficio esazioni fosse

eccessivamente penalizzante l'assicurato dovrà rivolgersi direttamente

all'autorità fiscale.

Va infine osservato che la LPC, a differenza

della Laps, non prevede la voce delle imposte nel fabbisogno degli assicurati

che chiedono una prestazione complementare.

Ne discende che l'ammontare di Fr. 10'071.- guadagnato da RI 2 va posto alla

base della presente decisione.

2.12

Tutto ben

considerato, i redditi non privilegiati (entrate) dei ricorrenti assommano correttamente

a Fr. 40'970.- (Fr. 18'000.- di

rendita AVS + Fr. 17'256.- di

rendita AI + [Fr. 10'071.- -

Fr. 1'500.-] x 2/3, docc. 1 e 2

degli atti della Cassa), contro l'importo di Fr. 35'256.- calcolato inizialmente dalla Cassa

cantonale di compensazione (doc. 11 degli atti della Cassa).

Poiché le spese riconosciute superano i redditi per un importo

inferiore (Fr. 46'478.- - Fr. 40'970.- = Fr. 5'508.-) al sussidio di Cassa

malati (Fr. 8'304.-), non v'è spazio per concedere ai ricorrenti una

prestazione complementare annua, ma soltanto il sussidio di cassa malati che va

direttamente girato all'UAM.

Alla luce di quanto precede il ricorso deve

essere respinto e la decisione su opposizione dell'amministrazione confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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