33.2005.10
PC negata a coniugi. Verifica delle spese riconosciute,che sono esaustive.Suddivisione della pigione fra le persone che coabitano.Eccezioni:se obbligo di mantenimento di diritto civile, se assistenza
28 marzo 2006Italiano38 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
33.2005.10
Data decisione, Autorità:
28.03.2006, TCA
Titolo:
PC negata a coniugi. Verifica delle spese riconosciute,che sono esaustive.Suddivisione della pigione fra le persone che coabitano.Eccezioni:se obbligo di mantenimento di diritto civile, se assistenza tra parenti o se obbligo morale. Idem per spese accessorie. I debiti sono deducibili dalla sostanza.
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
CONTROPRESTAZIONE ADEGUATA
DEBITO
REDDITI COMPUTATI
SPESE RICONOSCIUTE
SUDDIVISIONE DELLA PIGIONE FRA PIÙ INQUILINI
art. 276 CC
art. 277 CC
art. 328 CC
art. 329 CC
art. 2a let. a LPC
art. 3b cpv. 1 LPC
art. 3b cpv. 3 LPC
art. 3c LPC
art. 5 cpv. 1 let. b LPC
art. 16b OPC
art. 16c OPC
art. 23 cpv. 1 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2005.10
TB/sc
Lugano
28 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2005
di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre
2005 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel giugno 2005
l'assicurato RI 2, beneficiario
di una rendita AVS, ha chiesto l'ottenimento di una prestazione complementare per sé e per la moglie RI
1, beneficiaria di una rendita AI.
Con due distinte decisioni del 12 agosto 2005
(doc. 11 agli atti dell'amministrazione),
la Cassa cantonale di compensazione ha concesso ai richiedenti il versamento di
una PC mensile totale di Fr. 357.-, di cui Fr. 207.- versati in contanti agli
assicurati, mentre i rimanenti Fr. 150.- versati all'Ufficio assicurazione malattia per il pagamento del premio di cassa
malati. In sostanza, al marito spettava un importo complessivo di Fr. 179.-, di
cui Fr. 104.- versatigli personalmente e Fr. 75.- pagati direttamente all'UAM. La moglie percepiva Fr. 178.- al mese,
di cui Fr. 103.- erano versati a lei direttamente e la differenza di Fr. 75.- all'UAM.
1.2. Il 25 agosto
2005 i coniugi RI 2 si sono opposti alla concessione delle prestazioni
complementari decise dall'amministrazione
(Fr. 357.- a coppia), chiedendo che i costi di cui ogni persona si fa
normalmente carico quotidianamente (vitto, alloggio, vestiario, energia
elettrica, telefono, acqua potabile, canalizzazioni, rifiuti, quotidiani, TV,
via cavo, visite mediche, spese varie, ecc.) siano considerati nel loro
fabbisogno calcolato in Fr. 70'225,45,
contro un fabbisogno vitale – da intendere come limite di reddito – fissato
dalla Cassa in Fr. 26'460.-.
Gli opponenti contestano pure la cifra ritenuta
dalla Cassa quale premio per l'assicurazione
malattia, poiché il costo effettivo sopportato per i premi LAMal sarebbe
maggiore (Fr. 8'816,40 + Fr.
500.- x 2 di franchigia) dell'importo
stabilito nelle contestate decisioni (Fr. 8'304.-). Anche la pigione annua lorda da essi sopportata (Fr. 1'800.- x 12 mesi + Fr. 80.- d'acconto spese x 12 mesi + Fr. 350.- di
spese accessorie x 12 mesi) sarebbe ben superiore all'importo di Fr. 11'280.-
ritenuto dalla Cassa.
In conclusione, gli assicurati pretendono il
versamento di una PC di almeno Fr. 500.- al mese per ciascuno.
1.3. Con scritto
del 19 settembre 2005 (doc. 7 agli atti della Cassa) l'amministrazione ha avvertito gli assicurati della possibilità di procedere
ad un peggioramento della loro situazione, poiché nei loro redditi era stato computato
l'importo di Fr. 10'071.- derivante dall'attività svolta nel 2004 dal marito. Essi
avrebbero quindi avuto diritto soltanto al pagamento del premio di cassa malati.
Sostenendo di non aver mai ricevuto questo
importo a motivo che l'Ufficio esazioni
e condoni l'avrebbe trattenuto
per il pagamento di imposte arretrate, gli opponenti hanno chiesto l'emanazione della decisione su opposizione
(doc. 6).
1.4. Nella decisione
su opposizione del 6 ottobre 2005 (doc. A) la Cassa ha dettagliatamente
esaminato le censure sollevate dagli opponenti, respingendole tutte e
confermando integralmente le precedenti decisioni.
Il 25 ottobre 2005 (doc. 1) la Cassa ha dato
seguito alla preannunciata reformatio in pejus, emanando due nuove
decisioni che attribuiscono agli assicurati, con effetto dal 1° novembre 2005,
una prestazione complementare totale pari a Fr. 150.- al mese, girati però all'UAM
per la concessione ad essi del sussidio per l'assicurazione malattia obbligatoria
LAMal.
1.5. Con ricorso
del 13 novembre 2005 (doc. I) RI 2 e RI 1 hanno riproposto la medesima
conclusione suffragata dalle precedenti censure, aggiungendo quanto segue:
"
(…)
ad 6 (…) Infatti il nipote __________ è
tutelato dal tutore ufficiale, sig. __________, il quale versa mensilmente, per
il solo vitto, vestiario e spese varie, la somma di Fr. 1'100.- !!!
Diteci voi se lo stesso con questo contributo può
partecipare alle spese di affitto e annessi!!
Per quanto concerne la sig.ra __________ (mamma di RI 1)
che ha 91 anni e riceve una pensione che con la quale non è nemmeno sufficiente
per il vitto, vestiario, premi cassa malati, accorgimenti vari, ecc… come fa a
contribuire all'affitto (vedi
inoltre DOC. C).
(…)".
Nella risposta di causa la Cassa ha integralmente
confermato la propria decisione su opposizione (doc. III). Pendente causa, il TCA ha sottoposto ai ricorrenti delle
domande (doc. VI), sulle cui risposte (doc. VII) l'amministrazione ha potuto pronunciarsi (doc. IX).
in
diritto
2.1. Va
innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato
dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo
per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Per l'art.
2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2
LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L’importo della prestazione complementare annua
deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute ed
Fatti
i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC). Secondo il capoverso 4, le spese
riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che
hanno o danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in economia
domestica comune sono sommati.
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art.
3b cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
Considerandi
2.
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
3.
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.".
Per il 2005, gli
importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono stati
fissati dal Consiglio federale in Fr. 17'640.- per persone sole, in Fr.
26'460.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, in Fr. 9'225.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 05
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre
2004).
Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono riconosciute,
fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
(…)".
L’art. 3c LPC enumera esaustivamente i redditi
determinanti, fra i quali vi sono:
"
(…)
a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa; il saldo è computato in ragione di due terzi. (…);
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.
(…) (cpv. 1)
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti
del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente
assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione.
(cpv. 2)".
2.3
Oggetto del
contendere è il diritto di RI 2 e RI 1 alla percezione di prestazioni
complementari. I ricorrenti impugnano la decisione della Cassa, poiché
ritengono che i dati su cui quest'ultima si è fondata non siano corretti. Essi
postulano un aiuto concreto per fare fronte a tutte le normali spese quotidiane.
A loro dire, le spese reali sarebbero infatti di gran lunga superiori
agli importi ritenuti dall'amministrazione.
A seguito della decisione su opposizione del 6
ottobre 2005, con decisioni del 25 ottobre 2005 la Cassa ha negato ai
ricorrenti una prestazione complementare con effetto dal 1° novembre 2005,
ritenendo pari a Fr. 46'478.-
le spese riconosciute ai coniugi RI 2 e cifrando i loro redditi in Fr. 40'970.-. La differenza di Fr. 5'508.- ha dunque permesso all'amministrazione cantonale di concedere ai
richiedenti solo il pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria.
2.4
Questo Tribunale deve quindi
analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai
redditi degli assicurati considerati nella decisione impugnata siano corretti.
Quanto alle
spese riconosciute di cui al considerando 2.2, vi è in primis da
considerare il fabbisogno vitale degli assicurati.
Il diritto federale stabilisce un importo minimo
ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) entro i quali i Cantoni, in virtù
della delega di cui all'art. 3a
cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato anche nelle tabelle
di calcolo "limite di reddito".
Per ciò che interessa il nostro Cantone, il
Decreto cantonale esecutivo del 1° dicembre 2004 concernente la LPC, in vigore
dal 1° gennaio 2005 (pubblicato il 5 febbraio 2005 nel Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi n. 5/2005, RL 6.4.5.3.2), ha stabilito che il
fabbisogno vitale per coniugi equivale all'ammontare massimo fissato nella summenzionata
ordinanza federale (cfr. consid. 2.2), ovvero a Fr. 26'460.- annui.
Considerato ora come questa Corte non possa scostarsi
dalla legislazione vigente, il valore ritenuto dalla Cassa cantonale di
compensazione (Fr. 26'460.-) è dunque
corretto.
2.5
Anche il contributo fisso per
l'assicurazione malattia individuato dalla Cassa di Fr. 4'152.-
per ogni coniuge, globalmente dunque Fr. 8'304.- (cfr.
la tabella di calcolo PC: Fr. 6'504.- + Fr. 1'800.-), deve essere confermato. Detto
ammontare costituisce il premio medio cantonale per l’anno
2005.
per gli adulti domiciliati nella regione 1 del Cantone Ticino.
A questo proposito è utile ricordare innanzitutto che per l’art.
41.
della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie
(LCAMal) del 26 giugno 1997 (RL 6.4.6.1), il premio lordo dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di
prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli
assicuratori (cpv. 1). L’importo complessivo del premio lordo degli assicurati
beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è finanziato in parte dai
sussidi nell’assicurazione sociale contro le malattie e in parte attraverso
l’Ordinanza relativa all’aumento dei limiti di reddito a seguito
dell’introduzione di una riduzione di premi nella LAMal, del 13 settembre 1995
(cpv. 2).
L'ammontare dell'importo globale di cui all'art. 41 cpv. 2 LCAMal
a carico dell'assicurazione sociale contro le malattie è determinato, di
regola, in base all'importo di sussidio destinato ad assicurati con il medesimo
reddito disponibile rispetto alle persone beneficiarie di PC AVS/AI (art. 42
LCAMal).
Inoltre, secondo l'art. 3 della Legge
cantonale di applicazione della LPC, il premio lordo dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie degli assicurati beneficiari di PC è
corrisposto dal cantone agli assicurati. In altri termini, il DFI determina l'importo
dei premi medi cantonali per l'assicurazione di base. Per l'anno 2005, con
ordinanza del 20 ottobre 2004 il DFI ha fissato a Fr. 4'152.- il premio medio per
la regione 1 del Ticino, che viene in parte pagato dal Cantone Ticino con
finanziamenti dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie.
Per il resto, nel caso dei beneficiari di
prestazioni complementari, essendo il premio interamente a carico dell'ente
pubblico, la somma non coperta dai sussidi LAMal va a carico della PC – e
quindi della Confederazione - che è adeguata di conseguenza.
Per l'anno 2005, quindi, il Cantone Ticino ha deciso di mettere a
carico delle prestazioni complementari, per ogni assicurato d'età superiore a
25.
anni, un importo annuo di Fr. 900.-. Questo importo corrisponde alla quota
minima che ogni assicurato sussidiato deve normalmente corrispondere. La
differenza fra la quota per il premio dell'assicurazione malattia di Fr. 4'152.-
(per la regione 1) conteggiata nel fabbisogno per il calcolo della prestazione
complementare e l'importo a carico delle prestazioni complementari di Fr. 900.-,
ossia Fr. 3'252.-, è preso a carico dai sussidi nell'assicurazione sociale
contro le malattie. L'Ufficio dell'assicurazione malattia provvede poi al
pagamento effettivo del premio richiesto dall'assicuratore. La
decisione di porre a carico delle prestazioni complementari l'importo di Fr. 900.-,
ossia la differenza tra il premio medio fissato per il cantone Ticino e
l'importo di Fr. 3'252.- posto a carico dei sussidi LAMal, è stata adottata dall'amministrazione,
ritenuto come i beneficiari di PC non subirebbero alcuna flessione nelle loro
entrate.
Il contributo fisso per l’assicurazione malattia
per gli adulti domiciliati nella regione 2 del Ticino è pari a Fr. 3'924.-
annui.
Va osservato ancora che il Tribunale federale
delle assicurazioni ha di recente ribadito (DTF 131 V 202) che le
regolamentazioni previste dai cantoni in materia di riduzione dei premi
nell’assicurazione malattia (emanate in applicazione degli artt. 65 e
65a LAMal), costituiscono diritto cantonale autonomo (DTF 124 V 19).
I predetti importi si riferiscono però unicamente
ai premi per l'assicurazione obbligatoria di base delle cure medico-sanitarie,
ossia la LAMal. Ovviamente lo Stato non copre delle eventuali assicurazioni complementari
che il richiedente ha stipulato in più delle cure di base già offerte, come per
esempio la camera privata in ospedale, le cure dentarie, le cure all’estero,
ecc.
Ora, dovendo questa Corte attenersi
imperativamente alla citata legislazione vigente, ne discende quindi che il
summenzionato contributo fisso per l'assicurazione malattia è stato correttamente
posto dalla Cassa cantonale alla base della propria decisione di fissazione
delle prestazioni complementari.
All'autorità amministrativa non può dunque essere
rimproverata una violazione delle norme che reggono la materia dei sussidi.
Pertanto, anche se gli insorgenti pagano
annualmente un premio maggiore (Fr. 361,80 al mese x 12 mesi = Fr. 4’341,60 per
RI 2 + Fr. 372,90 x 12 mesi = Fr. 4'474,80 per la moglie RI 1) di quello riconosciuto nel 2005 dalle
prestazioni complementari (Fr. 4'152.- per ognuno di essi), in virtù di quanto precede non è
possibile imputare integralmente queste somme nel calcolo delle loro PC. Questo
Tribunale non può così ovviare alla situazione secondo la quale i ricorrenti
pagano un importo maggiore per beneficiare di diverse prestazioni mediche.
2.6
Gli
assicurati sostengono che anche le altre spese sopportate personalmente (vitto,
alloggio, vestiario, energia elettrica, telefono, acqua potabile,
canalizzazioni, rifiuti, quotidiani, TV, via cavo, visite mediche, spese varie,
ecc.) debbano essere loro riconosciute ed aggiunte nelle tabelle di calcolo PC
quale loro fabbisogno.
In proposito, va rilevato che la lista dei costi
computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati
all'art. 3b LPC (cfr. consid. 2.2.), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale
imperativo (CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135;
CARIGIET/KOCH, Ergän-zungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
83; N. 3001 DPC), per cui non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano
nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non possono essere ammesse in deduzione.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite
i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite il
succitato importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare:
vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr.
CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
(SBVR), Basilea 1998), nel caso concreto quindi pari a Fr. 26'460.- (cfr. consid. 2.4).
Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale,
alla pigione e, per quanto di pertinenza con il caso di specie, ai premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione e all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico- sanitarie, non è possibile riconoscere espressamente a RI 2 e RI
1.
altre spese che esulino dalla lista contemplata dall’art. 3b LPC. La legge ha
infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute,
altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio con assicurati che
potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di
carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle
PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.
Ne consegue che i costi relativi al telefono,
alla televisione, alla via cavo, ai quotidiani, all'energia elettrica, all'acqua potabile, alle canalizzazioni, ai rifiuti, al vitto, al
vestiario ed alle trasferte e ad altro ancora, non possono pertanto essere
computati quali spese specifiche a carico della PC.
La richiesta dei ricorrenti non può così essere
accolta.
2.7
Resta da
analizzare se l'ammontare di Fr. 11'280.- relativo alla pigione annua lorda
ascrivibile ai coniugi sia da confermare.
Per il citato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr.
consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento
e le relative spese accessorie (escluse le pigioni
rimaste insolute).
A norma
dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle
spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.- per le persone
sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto ad una rendita.
In ossequio a
questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso d'applicare i medesimi
forfait (cfr. succitato Decreto cantonale esecutivo del
1° dicembre 2004 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2005, RL
6.4.5.3
),
Secondo l’art.
16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da
persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere
ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal
calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione
complementare annua (cpv. 1). Di massima, l’ammontare della pigione è ripartito
in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in
precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una
sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA
ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è
conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto
di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque
confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve
essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una
sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una
prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l’Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone
locativo è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la
questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto
(cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA
in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che
vanno però concesse solo entro certi limiti e devono
essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo
gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché
vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso
l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in
quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e
psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che
divideva con lei l’appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere
ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per
l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti
dell’amico (DTF 105 V 272; CARIGIET/KOCH, citato Supplemento, pag. 86;
RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-lassen-
und Invalidenversicherung in: E. MURER und H-U. STAUFFER, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Social-versicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).
In una
sentenza 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese, il Tribunale Federale
delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:
"
(…) 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata
conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto
impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo
della prestazione complementare.
1.3
Dal testo di legge emerge che la ripartizione
della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano
stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano
insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in
ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato
essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima
economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione
quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi
diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo
stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza
precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria
portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il
fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento
rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico
può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la
rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W.
del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro
ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento
di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe
procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione
complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In
tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo
perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei
bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed
economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto
del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti
assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo
rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli
con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).
(…)
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi
A.________ convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non
potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi
parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia
avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di
locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne,
non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in
alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI).
Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di
mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277
CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti
occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende
cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente
l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico
dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente
parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il
ricorso dev'essere respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente
dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in
linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti
vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel
bisogno.
3.1
A proposito dell'obbligo di assistenza tra
parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire
che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai
sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza,
essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC
esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati .
Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente
prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è
tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è
configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa
(RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro
applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv.
1.
OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata
norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo
della prestazione complementare.
3.2
Alla luce di quanto sopra esposto neppure
l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC
può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei
genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente
nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la
Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio
dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe
anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come
detto, inammissibile.
(…)" (sottolineature
della redattrice).
Al proposito,
in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella causa G. (P 56/00),
il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una
vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne
proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des
Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der
Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt
wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit
entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit
rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im
gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige
Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im
Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine
Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand,
dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder
das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu
einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem
Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2).
Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht
ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c
ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen
sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im
gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.
Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der
EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern
in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein
kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die
Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben,
welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34).
Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden
kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der
Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs
unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung
zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter
gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der
Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch
auslösen.
3.
- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März
1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin
fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder
Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr
elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998,
in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin
nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt
der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im
Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach
dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse
nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2
ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt,
verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet.
Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über
eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener
massen jedoch nicht. (…)" (sottolineature della redattrice).
Nella
decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con
un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del
postulante le prestazioni complementari.
Anche nella
sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva
l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione
interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a
seguito di un grave incidente.
Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55)
questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique
VSI 1998 pag. 35):
"
(…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de
procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient
également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en
compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui
doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une
tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la
maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le
titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui
sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique
comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes,
et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont
possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe."
(…)".
Il TCA ha ammesso la divisione per due della
pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza
tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82). In altra
sentenza dell’11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente
sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in
ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).
2.8
Nel caso di
specie, dal 1° luglio 2002 i ricorrenti locano una casa unifamiliare a __________.
La pigione ammonta a Fr. 1'800.-
al mese, a cui vanno ad aggiungersi mensilmente Fr. 80.- di spese accessorie
(doc. 35 degli atti della Cassa).
L'importo annuo della pigione lorda (pigione
netta + spese accessorie) assomma dunque a Fr. 22'560.- (Fr. 21'600.- + Fr.
960.
-).
Gli insorgenti lamentano che oltre all'importo della pigione netta, occorre
aggiungere le altre spese accessorie concernenti l'olio da riscaldamento, l'acqua calda e i costi delle manutenzioni regolari, per un costo
mensile medio di Fr. 350.-.
Questa casa serve da dimora domestica per quattro
persone: i due ricorrenti, il loro nipote (figlio del fratello della
ricorrente) e la mamma rispettivamente la suocera degli assicurati.
Ora, __________, beneficiario a titolo personale
di una PC di Fr. 119.- al mese (doc. VII: risposta c) ad 2/3) ed __________,
che non ha diritto ad una PC (doc. VII: risposta c) ad 14), in quanto nipote
rispettivamente mamma/suocera dei ricorrenti sono esclusi come tali dal calcolo
della prestazione complementare annua dei coniugi RI 1 (art. 16c cpv. 1
OPC-AVS/AI).
In tali circostanze, la loro parte di pigione (1/4
per ciascuno) non deve essere presa in considerazione nel calcolo della PC
annua degli assicurati. Si ottiene così che solo 2/4 della pigione annua lorda di
Fr. 22'560.- (1/4 ciascuno imputabili a RI 1 e RI 2), pari dunque a Fr. 11'280.-
annui, dovrebbero essere computati a questi ultimi.
Nella presente fattispecie non è data la
situazione di assistenza specifica evocata dal TFA nella sentenza DTF 105 V 272,
dove
"
(…) ein ausgebildeter Krankenpfleger in der
selben Wohnung wie eine pflegebedürftige Bezügerin von Ergänzungsleistungen.
Der Pfleger erbrachte kostenlos zahlreiche Hilfeleistungen, ohne welche die
EL-Bezügerin in ein Pflegeheim hätte ziehen müssen. Dafür bezahlte er keinen
Beitrag an die Miete. Hier rechtfertigte es sich ausnahmsweise, im Sinne eines
Ausgleichs der Empfängerin der Ergänzungsleistungen den vollen Mietzins
anzurechnen. (…).",
come ricorda il TFA medesimo nella sentenza P
26/00 del 26 gennaio 2001 nella causa W.
Infatti, nella situazione concreta non sono i
ricorrenti ad essere assistiti da terzi e a ricevere cure dal nipote e dalla
mamma/suocera in sostituzione di prestazioni che altrimenti sarebbero poste a
carico di diversi assicuratori sociali. Ci troviamo, per contro, nel caso
opposto, ovvero sono gli insorgenti ad occuparsi degli altri due inquilini, bisognosi
di attenzioni particolari.
2.9
Occorre ancora
esaminare se gli assicurati non siano obbligati giuridicamente o moralmente ad
ospitare il nipote e la madre.
In primo luogo va osservato che non si è di
fronte ad una questione in cui la vita in comune è
riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli
art. 276 e 277 CC, poiché non si tratta dell'obbligo dei genitori di mantenere
i figli.
Inoltre, nemmeno l'art.
328.
CC (cfr. consid. 2.7), che prevede l'assistenza tra parenti in linea
ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (Basler Kommentar,
2002, ad art. 328 ZGB n. 15), può essere applicato.
In proposito va rilevato che siccome il concetto
del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più
ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere
interpretata in senso stretto.
La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000,
nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi
dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire
al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr.
60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve
aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne o in
formazione (Basler Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).
Nel caso in esame i ricorrenti hanno richiesto
l'erogazione di una prestazione complementare, poiché beneficiano di un reddito
composto, in sostanza, delle sole rendite AVS, che sono senza dubbio notevolmente
inferiori dell'importo suindicato valido per le coppie.
Di conseguenza, i ricorrenti non si trovano manifestamente
in condizioni economiche agiate, circostanza che comporta che essi non sono
quindi tenuti a soccorrere
economicamente la madre/suocera (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G.,
Inc. n. 39.2002.8).
Visto lo stato precario di salute della
mamma/suocera (doc. VII: risposta c) ad 17), il fatto di ospitarla senza potere
ovviamente beneficiare di suoi servizi, nemmeno configura un obbligo morale
degli assicurati nei confronti della stessa, quale eventuale controprestazione
per una sua ipotetica collaborazione (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01;
a contrario DTF 105 V 274).
Inoltre, né nel ricorso né nelle risposte date al
TCA con scritto del 14 dicembre
2005.
gli insorgenti hanno addotto che il nipote e la mamma/suocera occuperebbero
la maggior parte della casa (citata
STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5).
Anzi, gli accertamenti eseguiti dal TCA hanno permesso di confermare che l'occupazione della casa fra i coabitanti
avviene in modo assolutamente equo (doc. VII). Non v'è infatti chi – nel senso dei richiedenti delle prestazioni
complementari che vengono presi in considerazione per il calcolo delle PC (art.
16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore della casa (doc. VII) e che
potrebbe dunque fare un'eccezione
al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2
OPC-AVS/AI).
Da quanto precede discende che tali circostanze
permettono di ritenere che l'occupazione dell'abitazione da parte dei quattro conviventi
sia paritaria e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente suddivisa in
parti uguali, come ha correttamente effettuato la Cassa.
Ritenuto quindi come l'abitazione in questione sia occupata da quattro persone, ma solo due
rientrano nel calcolo della PC, a giusta ragione la Cassa ha computato agli
assicurati a titolo di pigione lorda la metà dell'intera pigione lorda, quindi l'importo di Fr. 11'280.- annui ([Fr. 1800.- x 12 mesi + Fr.
80.
- x 12 mesi] : 4 coinquilini x 2 sole persone incluse nel calcolo delle PC).
Infine, il TCA osserva che anche se si considerasse
una terza persona nel calcolo della pigione, l'importo massimo che può essere considerato ai fini del calcolo della
PC ammonta a Fr. 15'000.- all'anno (cfr. menzionato DE del 1° dicembre
2004).
2.10
Conformemente
al succitato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone
che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le
relative spese accessorie.
L'art. 16b OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo di Fr. 840.- per le
spese di riscaldamento. Detto importo viene concesso alle persone che vivono in
locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al
locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'art. 257b cpv. 1 CO.
La summenzionata giurisprudenza relativa all'ipotesi in cui più inquilini abitino nel
medesimo appartamento è stata ripresa al N. 3023 DPC, laddove è previsto quanto
segue:
"
Se più persone abitano in comune in un
appartamento o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese
accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così
computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che
vivono in concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona
occupa la maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa
a seconda delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.).
Non si tiene conto delle parti della pigione
pagate dalle persone che non sono comprese nel calcolo della PC.".
Nel caso in esame, dunque, nell'eventualità in cui si assumesse che
effettivamente i ricorrenti provvedano personalmente al costo dell'olio da riscaldamento, l'importo forfetario di Fr. 840.- deve essere
anch'esso suddiviso in due, per
cui ai ricorrenti dovrebbe essere computato l'importo di Fr. 420.-, ciò che tuttavia non modificherebbe comunque a
loro favore l'ammontare della prestazione
complementare calcolato dalla Cassa.
Stanti le considerazioni che precedono, le spese
riconosciute (fabbisogno) degli insorgenti assommano dunque per certo a Fr.
46'478.- (Fr. 26'460.- + Fr. 8'304.- + Fr. 434.- + Fr. 11'280.-). Gli importi individuati dalla
Cassa di compensazione sono quindi corretti.
2.11
Per quanto
concerne i redditi da conteggiare agli assicurati, di
regola, per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi determinanti
ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1°
gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1
OPC-AVS/AI).
Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione
ha determinato i redditi dei ricorrenti in Fr. 40'970.-, rispetto ai Fr.
35'256.- fissati nelle due decisioni formali del 12 agosto 2005 (doc. 11 degli
atti della Cassa).
Oltre alla rendita AVS di RI 2 (Fr. 1'500.- al mese) ed alla
rendita AI di RI 1 (Fr. 1'438.- mensili), la Cassa ha conteggiato l'importo di
Fr. 5'714.-, corrispondente ai 2/3 del reddito computabile di Fr. 8'571.- stabilito
deducendo il forfait di Fr. 1'500.- per coniugi (art. 3c cpv. 1 lett. a LPC) dal
reddito di Fr. 10'071.- percepito nel 2004 dall'assicurato.
I ricorrenti contestano all'amministrazione di aver erroneamente
computato, a titolo di reddito non privilegiato, questo reddito da attività dipendente.
A loro dire, in realtà non avrebbero percepito questo ammontare siccome sarebbe
stato pignorato dall'Ufficio esazioni e condoni per il pagamento delle imposte
arretrate (doc. 6 agli atti della Cassa). Pertanto, non sarebbe possibile
imputare loro questo reddito, bensì unicamente le rendite AVS e AI. Di
conseguenza, la decisione su opposizione dovrebbe essere annullata, mentre la
prestazione complementare totale di Fr. 357.- fissata il 12 agosto 2005 ripristinata.
Sebbene non sia stata apportata la prova di questa trattenuta, tale
tesi non può essere comunque accolta. Infatti, per quanto
attiene ai debiti, il TCA
rileva che, con attinenza alla tabella di calcolo PC che la Cassa allestisce,
essi sono deducibili dalla finca della sostanza e non dalla categoria dei
redditi di un assicurato (STCA
del 22 maggio 2002 nella causa M.K., Inc. n. 33.2001.56; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa P.,
Inc. 33.2001.23/26; STCA del 23
marzo 2001 nella causa V., Inc. 39.2000.00086).
In effetti, giusta il N. 2107 delle Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS,
"
Dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti
comprovati.".
Inoltre, per il N. 2058 DPC,
"
L'enumerazione dei redditi determinanti, della
sostanza e dei redditi non determinanti, che figura nella legge, è
esauriente.".
Ciò che interessa ai fini del presente giudizio è
la delimitazione dei redditi effettivi guadagnati dagli insorgenti. Di
conseguenza, per il calcolo della prestazione complementare i debiti contratti
dagli assicurati non devono essere dedotti dal loro reddito
determinante, ma dalla loro eventuale sostanza.
Ad ogni buon conto, con l'esercizio della predetta __________ il ricorrente ha a tutti gli
effetti realizzato un reddito da attività dipendente.
Qualora la trattenuta dell'Ufficio esazioni fosse
eccessivamente penalizzante l'assicurato dovrà rivolgersi direttamente
all'autorità fiscale.
Va infine osservato che la LPC, a differenza
della Laps, non prevede la voce delle imposte nel fabbisogno degli assicurati
che chiedono una prestazione complementare.
Ne discende che l'ammontare di Fr. 10'071.- guadagnato da RI 2 va posto alla
base della presente decisione.
2.12
Tutto ben
considerato, i redditi non privilegiati (entrate) dei ricorrenti assommano correttamente
a Fr. 40'970.- (Fr. 18'000.- di
rendita AVS + Fr. 17'256.- di
rendita AI + [Fr. 10'071.- -
Fr. 1'500.-] x 2/3, docc. 1 e 2
degli atti della Cassa), contro l'importo di Fr. 35'256.- calcolato inizialmente dalla Cassa
cantonale di compensazione (doc. 11 degli atti della Cassa).
Poiché le spese riconosciute superano i redditi per un importo
inferiore (Fr. 46'478.- - Fr. 40'970.- = Fr. 5'508.-) al sussidio di Cassa
malati (Fr. 8'304.-), non v'è spazio per concedere ai ricorrenti una
prestazione complementare annua, ma soltanto il sussidio di cassa malati che va
direttamente girato all'UAM.
Alla luce di quanto precede il ricorso deve
essere respinto e la decisione su opposizione dell'amministrazione confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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