33.2005.11
Decisione formale di concessione pro futuro del rimborso per le spese per la dieta non può essere impugnata.
30 gennaio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
33.2005.11
Data decisione, Autorità:
30.01.2006, TCA
Titolo:
Decisione formale di concessione pro futuro del rimborso per le spese per la dieta non può essere impugnata.
COMPENSAZIONE
DECISIONE FORMALE
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RIMBORSO SPESE
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 2 let. a OMPC
art. 9 OMPC
art. 27 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2005.11
TB
Lugano
30 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31
ottobre 2005 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
che RI 1, sposato e
con due figli, è da tempo beneficiario di una prestazione complementare;
che dal 1° gennaio
2005 egli ha percepito una PC di Fr. 3'429.- al mese;
che a seguito della
scoperta che la moglie dell'assicurato
percepiva nel 2005 delle indennità giornaliere contro la disoccupazione, il 24
marzo 2005 la Cassa cantonale di compensazione ha emanato una nuova decisione
con effetto dal 1° aprile 2005, fissando la prestazione complementare mensile a
Fr. 455.-;
che il successivo 25
aprile 2005 la Cassa ha rivisto la sua precedente decisione, eliminando il
reddito percepito sotto forma d'indennità giornaliera e sostituendolo con il reddito da attività
dipendente conseguito dalla moglie nonché aggiungendo gli assegni di famiglia
per i figli, concedendo così all'assicurato una prestazione complementare di Fr. 2'530.- al mese;
che sulla scorta di un
certificato medico del 22 agosto 2005 attestante la necessità per l'assicurato di dover seguire da tempo una
dieta d'importanza vitale a
causa del lieve diabete mellito non insulino dipendente di cui soffre, con
decisione del 26 settembre 2005 avente validità dal 1° agosto 2005, in virtù
dell'art. 9 OMPC la Cassa gli
ha riconosciuto l'importo annuo
di Fr. 2'100.- per le spese per
la dieta;
che il 20 ottobre 2005
(doc. A2) il beneficiario delle PC si è opposto a questa decisione, protestando
il mancato riconoscimento delle spese per la dieta anche per i 15 mesi
precedenti l'annuncio alla
Cassa, retroattività che sarebbe data dall'art. 2 lett. a OMPC;
che con decisione su
opposizione del 31 ottobre 2005 (doc. A1) l'Amministrazione ha respinto la predetta opposizione, facendo
presente all'assicurato che effettivamente
egli avrebbe diritto a percepire per i precedenti 15 mesi dalla fatturazione il
rimborso forfetario delle spese per la dieta;
che, tuttavia, nel suo
caso vi sarebbero stati i presupposti per procedere con un ordine di
restituzione, considerato come sarebbe emerso che già negli anni precedenti la
moglie avrebbe esercitato un'attività
lucrativa senza segnalarlo alla Cassa cantonale, contravvenendo in tal modo all'obbligo di informare l'autorità competente conformemente all'art. 24 OPC-AVS/AI;
che, pertanto, in
applicazione dell'art. 27
OPC-AVS/AI, contestualmente alla decisione di restituzione si sarebbe fatto
luogo alla compensazione dell'importo
forfetario per le spese per la dieta a cui egli ha diritto per i 15 mesi
antecedenti l'agosto 2005 con l'ammontare delle prestazioni complementari
indebitamente percepite e quindi da restituire;
che con ricorso del 1°
Considerandi
dicembre 2005 (doc. I) l'assicurato
chiede il pagamento per 15 mesi delle spese per la dieta contestando il mezzo
della compensazione, poiché tale importo costituirebbe una prestazione
straordinaria necessaria per vivere;
che la Cassa si è
riconfermata nella propria decisione (doc. III);
considerato in
diritto
che la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove), per cui il TCA
può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N, I 707/00);
che in virtù dell'art. 9 OMPC, le spese supplementari
debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico,
sono considerate spese di malattia e vanno rimborsate forfetariamente nella misura
di Fr. 2'100.- annui;
che queste spese
possono essere rimborsate retroattivamente fino a 15 mesi dalla fatturazione
(art. 2 lett. a OMPC);
che nel caso concreto,
con decisione del 26 settembre 2005 la Cassa ha accordato al ricorrente il
diritto a percepire l'importo
annuo di Fr. 2'100.- a far
data dal 1° agosto 2005;
che l'Amministrazione non
si è tuttavia pronunciata formalmente, ovvero con una decisione suscettibile di
essere impugnata mediante opposizione, sul diritto dell'assicurato a percepire il rimborso del forfait per la dieta anche
per i 15 mesi antecedenti l'invio
del certificato medico;
che già per questo
motivo, l'opposizione del
ricorrente portante proprio sul mancato versamento di questi arretrati doveva
essere dichiarata irricevibile, poiché contestava una situazione che non era
ancora stata formalmente decisa dall'autorità competente;
che, comunque, per
quanto concerne il diritto retroattivo dell'assicurato a ricevere questo rimborso, di principio esso è dato,
come visto, in virtù dell'art.
2.
lett. a OMPC;
che, tuttavia, vista
la situazione in cui si è venuto a trovare il ricorrente che avrebbe omesso,
secondo l'Amministrazione, di
comunicare che negli anni precedenti la moglie avrebbe
conseguito un reddito sia da attività lucrativa sia da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione, la Cassa di compensazione ha preannunciato l'emanazione
di una decisione di restituzione delle prestazioni complementari secondo lei indebitamente
percepite negli ultimi cinque anni;
che in fase istruttoria
questo Tribunale ha potuto accertare che il 23 dicembre 2005 (doc. VI) la Cassa
cantonale di compensazione ha effettivamente emesso nei confronti dell'assicurato
un ordine di restituzione per oltre Fr. 91'000.- quale somma riscossa senza
diritto dal 2001 al 2005;
che, in quell'occasione
- e solo allora -, l'Amministrazione ha compensato la sua pretesa con l'importo
di Fr. 700.- (pari a Fr. 175.- al mese x 4 mesi) riconosciuti al ricorrente quale
versamento retroattivo per le spese per la dieta;
che in tale modo, la
Cassa di compensazione gli ha riconosciuto un diritto a soli Fr. 700.-
retroattivi per la dieta, contrariamente a quanto indicato nella decisione
impugnata (doc. A1 consid. 4);
che il ricorso qui in
esame formulato contro la decisione su opposizione che conferma la decisione di
concedere una prestazione complementare mensile di Fr. 2'705.- pro futuro
appare irricevibile, nella misura in cui postula "il versamento
dell'indennità retroattiva per il sussidio alle spese dietetiche per 15 mesi pari
a Fr. 2'625.-";
che, in effetti, tale
tema non è – come indicato – stato oggetto di un provvedimento formale
impugnabile;
che per quanto
concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 LPC prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili alle prestazioni complementari, sempre che la LPC non preveda una
deroga;
che a norma dell'art.
49.
cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato
l'assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni,
crediti e ingiunzioni;
che le decisioni
devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti (art. 49 cpv. 3 LPGA);
che in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate
in virtù dell'art. 49 LPGA sono
impugnabili entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate;
che secondo l'art. 56
LPGA, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto
in presenza di una decisione su opposizione emanata da una cassa di compensazione.
La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105
V 276 consid. 1);
che nel caso in esame,
la Cassa viene formalmente invitata a volere emanare una decisione formale
relativa al riconoscimento della retroattività dei 15 mesi a norma dell'art. 2
lett. a OMPC accennata nella decisione su opposizione, specificando l'importo effettivamente
riconosciuto e, semmai, la sua compensazione con la pretesa scaturente dalla
decisione di restituzione del 23 dicembre 2005;
che giusta l'art. 27 OPC-AVS/AI, gli importi da
restituire possono essere compensati con le prestazioni complementari scadute;
che l'assicurato potrà, semmai, impugnare quel
provvedimento sia per la quantificazione del diritto sia per il principio della
compensazione;
che in concreto, lo si
ribadisce, l'assicurato si è opposto alla decisione formale che gli concede pro
futuro le spese per la dieta, conseguentemente la scrivente Corte non può
procedere alla verifica del diritto alle prestazioni retroattive ed all'eventuale
loro compensazione eseguita dalla Cassa;
che, di conseguenza, anche
la richiesta del ricorrente di potersi pronunciare sulla procedura messa in
atto dall'Amministrazione per
emettere la predetta decisione di restituzione va evasa negativamente (doc. V),
non essendo qui pertinente;
che visto quanto
precede, il ricorso di RI 1 è irricevibile, senza aggravio di tasse e spese per
il ricorrente, e l'Amministrazione
è invitata a volere emanare il giudizio richiesto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è irricevibile
ai sensi delle considerazioni esposte.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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