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Decisione

33.2005.11

Decisione formale di concessione pro futuro del rimborso per le spese per la dieta non può essere impugnata.

30 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

33.2005.11

Data decisione, Autorità:

30.01.2006, TCA

Titolo:

Decisione formale di concessione pro futuro del rimborso per le spese per la dieta non può essere impugnata.

COMPENSAZIONE

DECISIONE FORMALE

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

IRRICEVIBILITÀ

OPPOSIZIONE

RIMBORSO SPESE

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

art. 2 let. a OMPC

art. 9 OMPC

art. 27 OPC

Raccomandata

Incarto n.

33.2005.11

TB

Lugano

30 gennaio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° dicembre 2005

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 31

ottobre 2005 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in

fatto

che RI 1, sposato e

con due figli, è da tempo beneficiario di una prestazione complementare;

che dal 1° gennaio

2005 egli ha percepito una PC di Fr. 3'429.- al mese;

che a seguito della

scoperta che la moglie dell'assicurato

percepiva nel 2005 delle indennità giornaliere contro la disoccupazione, il 24

marzo 2005 la Cassa cantonale di compensazione ha emanato una nuova decisione

con effetto dal 1° aprile 2005, fissando la prestazione complementare mensile a

Fr. 455.-;

che il successivo 25

aprile 2005 la Cassa ha rivisto la sua precedente decisione, eliminando il

reddito percepito sotto forma d'indennità giornaliera e sostituendolo con il reddito da attività

dipendente conseguito dalla moglie nonché aggiungendo gli assegni di famiglia

per i figli, concedendo così all'assicurato una prestazione complementare di Fr. 2'530.- al mese;

che sulla scorta di un

certificato medico del 22 agosto 2005 attestante la necessità per l'assicurato di dover seguire da tempo una

dieta d'importanza vitale a

causa del lieve diabete mellito non insulino dipendente di cui soffre, con

decisione del 26 settembre 2005 avente validità dal 1° agosto 2005, in virtù

dell'art. 9 OMPC la Cassa gli

ha riconosciuto l'importo annuo

di Fr. 2'100.- per le spese per

la dieta;

che il 20 ottobre 2005

(doc. A2) il beneficiario delle PC si è opposto a questa decisione, protestando

il mancato riconoscimento delle spese per la dieta anche per i 15 mesi

precedenti l'annuncio alla

Cassa, retroattività che sarebbe data dall'art. 2 lett. a OMPC;

che con decisione su

opposizione del 31 ottobre 2005 (doc. A1) l'Amministrazione ha respinto la predetta opposizione, facendo

presente all'assicurato che effettivamente

egli avrebbe diritto a percepire per i precedenti 15 mesi dalla fatturazione il

rimborso forfetario delle spese per la dieta;

che, tuttavia, nel suo

caso vi sarebbero stati i presupposti per procedere con un ordine di

restituzione, considerato come sarebbe emerso che già negli anni precedenti la

moglie avrebbe esercitato un'attività

lucrativa senza segnalarlo alla Cassa cantonale, contravvenendo in tal modo all'obbligo di informare l'autorità competente conformemente all'art. 24 OPC-AVS/AI;

che, pertanto, in

applicazione dell'art. 27

OPC-AVS/AI, contestualmente alla decisione di restituzione si sarebbe fatto

luogo alla compensazione dell'importo

forfetario per le spese per la dieta a cui egli ha diritto per i 15 mesi

antecedenti l'agosto 2005 con l'ammontare delle prestazioni complementari

indebitamente percepite e quindi da restituire;

che con ricorso del 1°

Considerandi

dicembre 2005 (doc. I) l'assicurato

chiede il pagamento per 15 mesi delle spese per la dieta contestando il mezzo

della compensazione, poiché tale importo costituirebbe una prestazione

straordinaria necessaria per vivere;

che la Cassa si è

riconfermata nella propria decisione (doc. III);

considerato in

diritto

che la presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove), per cui il TCA

può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N, I 707/00);

che in virtù dell'art. 9 OMPC, le spese supplementari

debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico,

sono considerate spese di malattia e vanno rimborsate forfetariamente nella misura

di Fr. 2'100.- annui;

che queste spese

possono essere rimborsate retroattivamente fino a 15 mesi dalla fatturazione

(art. 2 lett. a OMPC);

che nel caso concreto,

con decisione del 26 settembre 2005 la Cassa ha accordato al ricorrente il

diritto a percepire l'importo

annuo di Fr. 2'100.- a far

data dal 1° agosto 2005;

che l'Amministrazione non

si è tuttavia pronunciata formalmente, ovvero con una decisione suscettibile di

essere impugnata mediante opposizione, sul diritto dell'assicurato a percepire il rimborso del forfait per la dieta anche

per i 15 mesi antecedenti l'invio

del certificato medico;

che già per questo

motivo, l'opposizione del

ricorrente portante proprio sul mancato versamento di questi arretrati doveva

essere dichiarata irricevibile, poiché contestava una situazione che non era

ancora stata formalmente decisa dall'autorità competente;

che, comunque, per

quanto concerne il diritto retroattivo dell'assicurato a ricevere questo rimborso, di principio esso è dato,

come visto, in virtù dell'art.

2.

lett. a OMPC;

che, tuttavia, vista

la situazione in cui si è venuto a trovare il ricorrente che avrebbe omesso,

secondo l'Amministrazione, di

comunicare che negli anni precedenti la moglie avrebbe

conseguito un reddito sia da attività lucrativa sia da parte dell'assicurazione

contro la disoccupazione, la Cassa di compensazione ha preannunciato l'emanazione

di una decisione di restituzione delle prestazioni complementari secondo lei indebitamente

percepite negli ultimi cinque anni;

che in fase istruttoria

questo Tribunale ha potuto accertare che il 23 dicembre 2005 (doc. VI) la Cassa

cantonale di compensazione ha effettivamente emesso nei confronti dell'assicurato

un ordine di restituzione per oltre Fr. 91'000.- quale somma riscossa senza

diritto dal 2001 al 2005;

che, in quell'occasione

- e solo allora -, l'Amministrazione ha compensato la sua pretesa con l'importo

di Fr. 700.- (pari a Fr. 175.- al mese x 4 mesi) riconosciuti al ricorrente quale

versamento retroattivo per le spese per la dieta;

che in tale modo, la

Cassa di compensazione gli ha riconosciuto un diritto a soli Fr. 700.-

retroattivi per la dieta, contrariamente a quanto indicato nella decisione

impugnata (doc. A1 consid. 4);

che il ricorso qui in

esame formulato contro la decisione su opposizione che conferma la decisione di

concedere una prestazione complementare mensile di Fr. 2'705.- pro futuro

appare irricevibile, nella misura in cui postula "il versamento

dell'indennità retroattiva per il sussidio alle spese dietetiche per 15 mesi pari

a Fr. 2'625.-";

che, in effetti, tale

tema non è – come indicato – stato oggetto di un provvedimento formale

impugnabile;

che per quanto

concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 LPC prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili alle prestazioni complementari, sempre che la LPC non preveda una

deroga;

che a norma dell'art.

49.

cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato

l'assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni;

che le decisioni

devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle

parti (art. 49 cpv. 3 LPGA);

che in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate

in virtù dell'art. 49 LPGA sono

impugnabili entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate;

che secondo l'art. 56

LPGA, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto

in presenza di una decisione su opposizione emanata da una cassa di compensazione.

La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105

V 276 consid. 1);

che nel caso in esame,

la Cassa viene formalmente invitata a volere emanare una decisione formale

relativa al riconoscimento della retroattività dei 15 mesi a norma dell'art. 2

lett. a OMPC accennata nella decisione su opposizione, specificando l'importo effettivamente

riconosciuto e, semmai, la sua compensazione con la pretesa scaturente dalla

decisione di restituzione del 23 dicembre 2005;

che giusta l'art. 27 OPC-AVS/AI, gli importi da

restituire possono essere compensati con le prestazioni complementari scadute;

che l'assicurato potrà, semmai, impugnare quel

provvedimento sia per la quantificazione del diritto sia per il principio della

compensazione;

che in concreto, lo si

ribadisce, l'assicurato si è opposto alla decisione formale che gli concede pro

futuro le spese per la dieta, conseguentemente la scrivente Corte non può

procedere alla verifica del diritto alle prestazioni retroattive ed all'eventuale

loro compensazione eseguita dalla Cassa;

che, di conseguenza, anche

la richiesta del ricorrente di potersi pronunciare sulla procedura messa in

atto dall'Amministrazione per

emettere la predetta decisione di restituzione va evasa negativamente (doc. V),

non essendo qui pertinente;

che visto quanto

precede, il ricorso di RI 1 è irricevibile, senza aggravio di tasse e spese per

il ricorrente, e l'Amministrazione

è invitata a volere emanare il giudizio richiesto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è irricevibile

ai sensi delle considerazioni esposte.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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