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Decisione

33.2005.12

Sostanza immobile alienata valutata dall'Ufficio Stima al valore venale. Verifica dell'esistenza della rinuncia di sostanza eseguita capitalizzando il valore della controprestazione della donazione e

30 gennaio 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti chiedono quindi

il riesame del valore degli immobili di loro proprietà accertato mediante

perizia dell'Ufficio stima,

ponendo maggiore attenzione allo stato in cui si trovano e alla difficoltà concreta

di realizzarli. Infine, la situazione economica in cui essi versano sarebbe

allarmante.

E. Nella

risposta di causa la Cassa ha integralmente confermato la propria decisione su

opposizione (doc. III), mentre i ricorrenti non hanno prodotto ulteriori mezzi

di prova a loro favore (doc. IV).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle

assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

Considerandi

2.

Va

rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito

minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.

112.

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art.

112.

Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è

più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto

esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag.

143.

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo

garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II

pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di

reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei

bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.

52.

e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio

concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3.

Per

l'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta

l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L’importo della

prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra

l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1

LPC). Secondo il capoverso 4, le spese riconosciute ed i redditi determinanti

dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e

degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.

Giusta l’art. 3a cpv.

5.

LPC, se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la

prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. I

redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà a ognuno dei

coniugi.

Per quanto riguarda le

spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevedeva

che

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le

spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del

fabbisogno vitale, per anno:

1.

per le

persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.

per i

coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.

per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli

si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due

altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le

spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di

una richiesta di restituzione.".

A decorrere dal 1° gennaio 2005, gli importi massimi destinati alla

copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 17'640.- per persone sole, a

Fr. 26’460.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita

per figli dell’AVS o dell’AI, a Fr. 9'225.- (cfr. art. 1 dell’ Ordinanza 05 sull’adeguamento

delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004).

Secondo il capoverso 2

dell'art. 3b LPC,

" Per le persone che vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un

istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. tassa giornaliera;

b. importo per le spese personali.".

Inoltre, giusta l’art.

3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in

un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"

(…)

b. spese di manutenzione di fabbricati

e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

d. importo forfettario annuo per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario

deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

(…)".

L’art. 3c LPC enumera

esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

" (…)

b. il reddito proveniente da sostanza

mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza

netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura

in cui superi per persone sole 25'000 franchi, per coniugi 40'000 franchi e per

orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000

franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 75'000 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. le entrate e le parti di sostanza a

cui l'assicurato ha rinunciato;

(…) (cpv. 1)

Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta

gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private

di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi

dell'AVS o dell'AI.

(…) (cpv. 2)".

4.

Con

decisione del 13 luglio 2005 la Cassa ha negato ai ricorrenti una prestazione

complementare con effetto dal 1° marzo 2005, ritenendo pari a Fr. 25'744.- le spese riconosciute a RI 1 e cifrando

i suoi redditi in Fr. 44'572.-.

Le spese di RI 2 sono state stabilite in Fr. 33'579.- ed i suoi redditi in Fr. 42'572.-. Le eccedenze di reddito pari a Fr. 18'828.- rispettivamente a Fr. 8'993.- non hanno dunque permesso all'Amministrazione di concedere ai richiedenti una PC.

Neppure la diminuzione

del valore degli immobili a seguito dell'opposizione degli insorgenti è risultata loro favorevole, poiché il

superamento del limite di reddito è stato fissato in Fr. 13'947.- rispettivamente Fr. 6'112.- (doc. A1).

5.

Conformemente

alla lettera g del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC (cfr. consid. 3) che prevede

che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui

l'assicurato ha rinunciato, per stabilire la prestazione complementare dei

ricorrenti la Cassa cantonale di compensazione ha tenuto conto d'un lato dell’importo di Fr. 623'000.- a titolo di sostanza alienata nel

1995.

D'altro lato, dell'ammontare di Fr. 44'682.- quale sostanza residua derivante dalla capitalizzazione del

diritto d'usufrutto che il

figlio ha concesso ai ricorrenti quale controprestazione della donazione del

fondo n. 459 RFD di __________, stimato a Fr. 120'700.-.

Il primo importo

deriva dalle perizie del 27 giugno 2005 allestite dall'Ufficio cantonale di

stima su invito della Cassa di compensazione e si riferisce al valore venale

delle particelle nn. 25, 45, 165, 226, 320, 333, 359, 488, 489 e 618 RFD di __________,

precedentemente di proprietà dei ricorrenti e donate in data 27 settembre 1995

al figlio RA 1, accertato sulla base dell'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI.

La seconda cifra

concerne la valutazione del diritto d'usufrutto gratuito che il figlio donatario ha concesso ai genitori

quale controprestazione per la donazione del fondo n. 459 RFD sempre di __________,

che è stato valutato – erroneamente, come si vedrà in seguito - al valore di

stima in virtù dell'art. 17

cpv. 1 OPC-AVS/AI.

6.

Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in

considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984.

pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari

per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a

questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è

tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente

obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un

diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa

tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC

1988.

pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita,

per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a;

Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 122 V 397 consid.

2; DTF 115 V 353 consid. 5c). In questi casi, la giurisprudenza considera che

vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a; RCC

1989.

pag. 350 consid. 3b).

Lo scopo dell’art. 3c

cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell’evitare che un assicurato si

spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo

giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle

prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare

dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua

libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta

disposizione (DTF 115 V 353 e seg. consid. 5c).

La giurisprudenza si è

limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la

rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha

infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non

offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita

dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di

sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento,

Zurigo 2000, pag. 100).

7.

Con il ricorso gli assicurati censurano la valutazione esperita

dall'Ufficio stima delle particelle nn. 25, 45, 165, 226, 320, 333, 359, 488,

489.

e 618 RFD di __________, detenute in proprietà ed in comproprietà dai

ricorrenti ed alienate al figlio a titolo gratuito nel 1995. I ricorrenti

lamentano che anche il secondo referto peritale del 4 novembre 2005 (agli atti

della Cassa) giunga ad un valore venale eccessivo (Fr. 612'800.- per la parte

imputabile all'assicurato),

poiché bisognerebbe tenere conto della vetustà degli immobili e della loro

situazione particolare, data anche dalla difficoltà di venderli nell'attuale mercato immobiliare.

Per quanto attiene

alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che ai sensi dell’art. 3a cpv.

7.

lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi

determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

Per la determinazione

del valore delle particelle alienate, si deve fare riferimento all'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto

prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito,

per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali

ai sensi dell'art. 3c cpv. 1

lett. g LPC è determinante il valore venale.

È quindi necessario

verificare l'eventuale presenza

di una controprestazione adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di

reddito della sostanza al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo

valore deve successivamente essere capitalizzato secondo le tavole edite

dall'amministrazione federale delle contribuzioni (SVR 2000 EL Nr. 1 pag. 2;

DTF 120 V 186 consid. 4e).

In concreto, è il

valore venale delle particelle donate dai ricorrenti che deve essere ritenuto

per il calcolo della sostanza computabile.

8.

Secondo

la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve

far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,

che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima

ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare

un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

Secondo la

giurisprudenza del TFA, per la determinazione del valore corrente degli

immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR

1998.

LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile

calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate

da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Canton Ticino, la

Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.

In merito a ciò si

osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il

ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio

cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio

1998.

nella causa S.S., P 38/96).

9.

Con

perizie immobiliari del 27 giugno 2005 l'Ufficio stima ha stabilito in Fr. 623'000.- il valore venale complessivo dei

singoli fondi di __________. Su tali basi la Cassa ha determinato l'importo

imputabile agli assicurati a titolo di sostanza alienata nel 1995:

part. n. valore venale totale valore

imputabile ricorrenti

nel 1995 nel

1995.

25.

Fr. 37'000.- x

1/2 Fr. 18'500.-

45.

Fr. 52'000.- x 1/2 Fr. 26'000.-

165.

Fr. 16'000.- Fr.

16'000.-

226.

Fr. 30'000.- x 1/2 Fr. 15'000.-

320.

Fr. 60'000.- Fr.

60'000.-

333.

Fr. 70'000.- Fr.

70'000.-

359.

Fr. 380'000.- Fr. 380'000.-

488.

Fr. 40'000.- x 1/2 Fr. 20'000.-

618.

Fr. 35'000.- x 1/2 Fr. 17'500.-

TOTALE Fr. 720'000.- Fr.

623'000.-

A seguito delle

contestazioni dei ricorrenti, l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito in loco il 25 ottobre 2005 un incontro con

il figlio degli assicurati, attuale proprietario dei beni immobili donatigli

nel 1995, con susseguente sopralluogo, provvedendo ad allestire delle

osservazioni per alcune proprietà. L'esperto si è dunque confrontato con le osservazioni presentate dai

ricorrenti ed ha quindi rivisto la valutazione di tutti gli immobili in esame. L'Ufficio

stima (doc. 81A della Cassa) ha osservato in particolare quanto segue:

"(…)

Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari

fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:

a) l'importanza della località in cui

giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con

lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni

singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b) i prezzi pagati nelle

contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella

località negli ultimi anni;

c) il valore di reddito accertato,

sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle

pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili.

d) il valore dei fabbricati in

rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o

minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o

d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;

e) le norme pianificatorie dettate dal

Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la

configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado

d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o

negativi che incidano sul valore commerciale.".

Sulla scorta di questi

elementi, riesaminando la precedente perizia l'ing. __________ ha ritenuto che

il valore venale di Fr. 1,50/mq per la part. n. 25 RFD risultava troppo

elevato, per cui era opportuno fissarlo in Fr. 0,50/mq. Di conseguenza, pure il

valore venale del terreno, arrotondato, è mutato in Fr. 12'500.- (contro i precedenti Fr. 37'000.-) e Fr. 6'250.- sono stati imputati dalla Cassa agli insorgenti in ragione

della quota di comproprietà di metà.

La valutazione del

fondo n. 489 (Fr. 4'100.-),

inizialmente non pervenuta alla Cassa, è stata aggiunta al valore complessivo

nella misura di un mezzo (Fr. 2'050.-), per ottenere un valore venale totale della sostanza alienata

pari a Fr. 612'800.-, contro i summenzionati Fr. 623'000.-.

Inoltre, il valore del

fondo n. 459 RFD, giudicato al valore di stima in virtù dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI a motivo che funge

da abitazione primaria per RI 1, è stato corretto in Fr. 20'820.- dagli iniziali Fr. 120'700.-. A questo importo sono stati aggiunti Fr. 3'000.- quale valore di stima della comproprietà di un mezzo sulla

coattiva del fondo n. 617, inizialmente dimenticata, per un totale di Fr. 23'820.-.

Sulla base di tale

cambiamento, la Cassa ha rifatto i calcoli per determinare il diritto dei

ricorrenti ad una PC. Malgrado la modifica di alcuni parametri (come l'ipotetico rendimento della sostanza

alienata: Fr. 2'414.-), la

resistente ha proposto di negare ugualmente agli interessati una prestazione

complementare.

10.

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in

cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; LOCHER,

Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Secondo la

giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA

del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio

2003.

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122.

V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Lo stesso vale per

quel che riguarda le perizie dell’Amministrazione fatte esperire da medici

esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

La citata

giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la

previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata

anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 nella sentenza L.M.).

11.

Nel

caso in esame, con il ricorso gli insorgenti non hanno più concretamente

contestato la valutazione tecnica oggetto delle perizie immobiliari del 4

novembre 2005. Essi si sono limitati a ribadire le lamentele già espresse con l'opposizione, che sono state però già debitamente

vagliate dalla Cassa, la quale ha rettamente chiesto all'Ufficio stima di riesaminare le prime

perizie del 27 giugno 2005 e di confrontarsi con le osservazioni degli

interessati. Come visto, l'Ufficio

stima si è conseguentemente pronunciato sulle censure dei ricorrenti allestendo

alcune nuove perizie. Per il resto, le argomentazioni generiche sollevate con

il ricorso non sono in grado di contrastare nuovamente i dati forniti

dall'Ufficio stima con le seconde perizie del 4 novembre 2005. Ritenuto inoltre

come nelle sue valutazioni il perito abbia considerato gli immobili al loro

stato al momento dell'alienazione

(1995) tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali gli accessi ai

fondi, l'insolazione, la vista

e l'orientamento, la

sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le

diverse installazioni e gli arredamenti, occorre dunque concludere che con il

ricorso non sono emersi nuovi elementi tali da mettere ancora in discussione la

correttezza delle citate perizie.

Del resto, queste si

fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da uno specialista del ramo che

si è basato su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando

inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a

conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri

giurisprudenziali.

Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali del 27

giugno 2005 e del 4 novembre 2005, che risultano pienamente affidabili (STFA

del 27 febbraio 1998 nella causa S.S., consid. 2b). Il ricorso va pertanto respinto.

Di conseguenza, il valore

commerciale delle particelle alienate nel 1995 dai ricorrenti – ed attualmente di

proprietà del figlio RA 1 - va dunque integralmente confermato in Fr. 612'800.-, non essendoci stata alcuna

controprestazione da parte del donatario nei confronti dei donanti (art. 17

cpv. 5 OPC-AVS/AI). Questa somma deve così essere posta alla base del presente

giudizio a titolo di sostanza immobile alienata.

12.

Si

evidenzia ancora come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente

per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr.

10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI

entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento

della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che

segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno

(cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).

Le parti di sostanza

alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a

OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr.

Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989).

Questa

regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione

federale da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).

La giurisprudenza ha

precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990

e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V

487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).

In specie, considerato

che l'alienazione è avvenuta

nel 1995 e che la PC è chiesta per l'anno 2005, l'ammortamento

deve essere fatto su nove anni, quindi equivale ad un importo di Fr. 90'000.-, che vanno dedotti dal succitato importo della sostanza netta. Oltre a ciò, si

deve ancora dedurre la parte della sostanza non computabile per coniugi pari a

Fr. 40'000.- (art. 3c cpv. 1

lett. c LPC), per ottenere infine una sostanza alienata computabile di Fr. 482'800.- (Fr. 612'800.- - Fr. 90'000.- - Fr. 40'000.-),

corrispondente all'importo indicato

dall'Amministrazione.

In queste circostanze,

già tenendo conto delle sole particelle valutate al valore venale dall'Ufficio stima (nn. 25, 45, 165, 226, 320,

333, 359, 488, 489 e 618 RFD), i ricorrenti non hanno diritto a percepire una

prestazione complementare, siccome i loro redditi ({[Fr. 482'800.- x 1/10] + Fr. 14'244.- + Fr. 14'244.- + [Fr. 482'800.-

x 0,5%]} : 2 (+ Fr. 2'000.-

solo per RI 1)) sono superiori ai loro fabbisogni (Fr. 33'579.- per RI 2 rispettivamente Fr. 25'744.- per RI 1).

Ne discende che il

ricorso va a giusta ragione respinto.

13.

Oltre

a questi elementi va ricordato che nel 1995 RI 1 ha donato al figlio la part.

n. 459 RFD di __________ che funge da sua abitazione primaria, ottenendo per sé

e per la moglie, in contropartita, un diritto d'usufrutto sullo stesso bene a titolo gratuito e vita natural

durante.

In virtù del citato

art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, anche questa rinuncia di sostanza andrebbe

computata nei redditi determinanti degli assicurati. Sarebbe pertanto

necessario verificare se i ricorrenti hanno ricevuto dal figlio una

controprestazione adeguata per il diritto d'usufrutto concesso in cambio della donazione di questo immobile. Come

dispone l'art. 17 cpv. 5

OPC-AVS/AI, la verifica dell'esistenza

della rinuncia di sostanza va eseguita capitalizzando il valore della

controprestazione della donazione (valore del diritto d'usufrutto corrispondente al valore locativo dell'immobile) e deducendo questo importo dal valore

venale – e non di stima, come ha proceduto la Cassa basandosi sull'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI - dell'immobile alienato. Eventuali debiti

ipotecari ed ammortamenti vanno parimenti dedotti.

Tuttavia, nella

fattispecie la questione della sua determinazione può rimanere aperta. In

effetti, se si aggiungesse il valore della sostanza residua risultante dalla

capitalizzazione del diritto d'usufrutto

partendo dal valore venale della sostanza alienata, conseguentemente il

reddito non privilegiato degli interessati aumenterebbe sicuramente e quindi la

loro situazione, con i redditi incrementati, peggiorerebbe ulteriormente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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