33.2005.12
Sostanza immobile alienata valutata dall'Ufficio Stima al valore venale. Verifica dell'esistenza della rinuncia di sostanza eseguita capitalizzando il valore della controprestazione della donazione e
30 gennaio 2006Italiano25 min
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Numero d'incarto:
33.2005.12
Data decisione, Autorità:
30.01.2006, TCA
Titolo:
Sostanza immobile alienata valutata dall'Ufficio Stima al valore venale. Verifica dell'esistenza della rinuncia di sostanza eseguita capitalizzando il valore della controprestazione della donazione e deducendo questo importo dal valore venale (e non di stima) dell'immobile alienato.
AMMORTAMENTO ANNUO
CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO DELLA SOSTANZA
CONIUGE IN CASA DI CURA
CONTROPRESTAZIONE ADEGUATA
DIRITTO DI USUFRUTTO
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
RINUNCIA DI SOSTANZA
SOMMA CUMULATIVA FRA REDDITI E SPESE
VALORE VENALE
art. 2a let. a LPC
art. 3b LPC
art. 3c LPC
art. 3c cpv. 1 let. g LPC
art. 17 cpv. 5 OPC
art. 17a OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2005.12
TB
Lugano
30 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2005
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
novembre 2005 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
A. Nel
marzo 2005 gli assicurati RI 1, 1922, e RI 2, 1931, quest'ultima degente in modo definitivo dal 9
marzo 2005 alla Casa per anziani __________ di __________, hanno
individualmente chiesto l'ottenimento
di una prestazione complementare.
Con due distinte
decisioni del 13 luglio 2005, la Cassa cantonale di compensazione ha negato ai
richiedenti il versamento delle PC a motivo che la somma dei redditi dei
coniugi, ripartita su ognuno, superava il fabbisogno singolo di ciascuno.
B. L'8 settembre 2005 i coniugi RI 1 si sono individualmente
opposti al rifiuto della concessione di prestazioni complementari, contestando
il valore della sostanza alienata fissato dalla Cassa in Fr. 577'682.-. Essi sostengono che lo stesso non
corrisponderebbe al valore reale che si potrebbe trarre dalla vendita degli
immobili peritati dall'Ufficio
stima su mandato dell'Amministrazione.
Gli opponenti criticano anche il sistema di calcolo applicato e la circostanza
che il sopralluogo dei periti sia stato esperito per alcune delle loro
proprietà e non per tutte.
C. Nella
decisione su opposizione del 15 novembre 2005 (doc. A1), intimata
congiuntamente agli assicurati, la Cassa ha evidenziato come a seguito delle citate
opposizioni, l'Ufficio stima
abbia esperito un nuovo sopralluogo dei fondi alla presenza degli interessati e
che ciò l'abbia portato a riesaminare
le proprie perizie del 27 giugno 2005. Sulla scorta delle nuove valutazioni del
4 novembre 2005, la Cassa di compensazione ha rivisto le precedenti tabelle di
calcolo modificando l'importo
della sostanza. Ciò nonostante, il superamento del limite di reddito passava per
RI 1 dai precedenti Fr. 18'828.-
a Fr. 13'947.-,
mentre per la moglie la differenza fra il suo fabbisogno ed il suo reddito
ammontava a Fr. 6'112.- contro
gli iniziali Fr. 8'993.-.
Queste differenze comportavano per entrambi il rifiuto della concessione di una
prestazione complementare.
D. Con
ricorso del 13 dicembre 2005 (doc. I), per il tramite del figlio RA 1, gli
assicurati hanno evidenziato la difficoltà di fare fronte alle spese quotidiane
per vivere, in particolar modo per RI 2, per la quale la sua unica fonte di
reddito - la rendita AVS di Fr. 14'244.- annui – non le permette di pagare la retta della casa per anziani (Fr. 27'375.-). Anche il marito RI 1 incontrerebbe
delle difficoltà a sopravvivere con una rendita pensionistica di pari importo,
ritenuto come la Cassa abbia fissato il suo fabbisogno vitale in Fr. 17'640.-.
Fatti
I ricorrenti chiedono quindi
il riesame del valore degli immobili di loro proprietà accertato mediante
perizia dell'Ufficio stima,
ponendo maggiore attenzione allo stato in cui si trovano e alla difficoltà concreta
di realizzarli. Infine, la situazione economica in cui essi versano sarebbe
allarmante.
E. Nella
risposta di causa la Cassa ha integralmente confermato la propria decisione su
opposizione (doc. III), mentre i ricorrenti non hanno prodotto ulteriori mezzi
di prova a loro favore (doc. IV).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
Considerandi
2.
Va
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112.
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art.
112.
Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è
più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto
esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag.
143.
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II
pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di
reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52.
e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3.
Per
l'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta
l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L’importo della
prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1
LPC). Secondo il capoverso 4, le spese riconosciute ed i redditi determinanti
dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e
degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.
Giusta l’art. 3a cpv.
5.
LPC, se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la
prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. I
redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà a ognuno dei
coniugi.
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevedeva
che
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
1.
per le
persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
2.
per i
coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
3.
per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli
si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due
altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le
spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di
una richiesta di restituzione.".
A decorrere dal 1° gennaio 2005, gli importi massimi destinati alla
copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 17'640.- per persone sole, a
Fr. 26’460.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita
per figli dell’AVS o dell’AI, a Fr. 9'225.- (cfr. art. 1 dell’ Ordinanza 05 sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004).
Secondo il capoverso 2
dell'art. 3b LPC,
" Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali.".
Inoltre, giusta l’art.
3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in
un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
"
(…)
b. spese di manutenzione di fabbricati
e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L’art. 3c LPC enumera
esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:
" (…)
b. il reddito proveniente da sostanza
mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza
netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura
in cui superi per persone sole 25'000 franchi, per coniugi 40'000 franchi e per
orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000
franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 75'000 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. le entrate e le parti di sostanza a
cui l'assicurato ha rinunciato;
(…) (cpv. 1)
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta
gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private
di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi
dell'AVS o dell'AI.
(…) (cpv. 2)".
4.
Con
decisione del 13 luglio 2005 la Cassa ha negato ai ricorrenti una prestazione
complementare con effetto dal 1° marzo 2005, ritenendo pari a Fr. 25'744.- le spese riconosciute a RI 1 e cifrando
i suoi redditi in Fr. 44'572.-.
Le spese di RI 2 sono state stabilite in Fr. 33'579.- ed i suoi redditi in Fr. 42'572.-. Le eccedenze di reddito pari a Fr. 18'828.- rispettivamente a Fr. 8'993.- non hanno dunque permesso all'Amministrazione di concedere ai richiedenti una PC.
Neppure la diminuzione
del valore degli immobili a seguito dell'opposizione degli insorgenti è risultata loro favorevole, poiché il
superamento del limite di reddito è stato fissato in Fr. 13'947.- rispettivamente Fr. 6'112.- (doc. A1).
5.
Conformemente
alla lettera g del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC (cfr. consid. 3) che prevede
che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato, per stabilire la prestazione complementare dei
ricorrenti la Cassa cantonale di compensazione ha tenuto conto d'un lato dell’importo di Fr. 623'000.- a titolo di sostanza alienata nel
1995.
D'altro lato, dell'ammontare di Fr. 44'682.- quale sostanza residua derivante dalla capitalizzazione del
diritto d'usufrutto che il
figlio ha concesso ai ricorrenti quale controprestazione della donazione del
fondo n. 459 RFD di __________, stimato a Fr. 120'700.-.
Il primo importo
deriva dalle perizie del 27 giugno 2005 allestite dall'Ufficio cantonale di
stima su invito della Cassa di compensazione e si riferisce al valore venale
delle particelle nn. 25, 45, 165, 226, 320, 333, 359, 488, 489 e 618 RFD di __________,
precedentemente di proprietà dei ricorrenti e donate in data 27 settembre 1995
al figlio RA 1, accertato sulla base dell'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI.
La seconda cifra
concerne la valutazione del diritto d'usufrutto gratuito che il figlio donatario ha concesso ai genitori
quale controprestazione per la donazione del fondo n. 459 RFD sempre di __________,
che è stato valutato – erroneamente, come si vedrà in seguito - al valore di
stima in virtù dell'art. 17
cpv. 1 OPC-AVS/AI.
6.
Di
principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in
considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza
restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC
1984.
pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari
per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a
questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è
tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente
obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un
diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa
tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC
1988.
pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita,
per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a;
Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 122 V 397 consid.
2; DTF 115 V 353 consid. 5c). In questi casi, la giurisprudenza considera che
vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a; RCC
1989.
pag. 350 consid. 3b).
Lo scopo dell’art. 3c
cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell’evitare che un assicurato si
spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo
giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle
prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare
dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua
libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta
disposizione (DTF 115 V 353 e seg. consid. 5c).
La giurisprudenza si è
limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la
rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha
infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non
offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita
dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di
sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento,
Zurigo 2000, pag. 100).
7.
Con il ricorso gli assicurati censurano la valutazione esperita
dall'Ufficio stima delle particelle nn. 25, 45, 165, 226, 320, 333, 359, 488,
489.
e 618 RFD di __________, detenute in proprietà ed in comproprietà dai
ricorrenti ed alienate al figlio a titolo gratuito nel 1995. I ricorrenti
lamentano che anche il secondo referto peritale del 4 novembre 2005 (agli atti
della Cassa) giunga ad un valore venale eccessivo (Fr. 612'800.- per la parte
imputabile all'assicurato),
poiché bisognerebbe tenere conto della vetustà degli immobili e della loro
situazione particolare, data anche dalla difficoltà di venderli nell'attuale mercato immobiliare.
Per quanto attiene
alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che ai sensi dell’art. 3a cpv.
7.
lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi
determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Per la determinazione
del valore delle particelle alienate, si deve fare riferimento all'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI. Detto disposto
prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito,
per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali
ai sensi dell'art. 3c cpv. 1
lett. g LPC è determinante il valore venale.
È quindi necessario
verificare l'eventuale presenza
di una controprestazione adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di
reddito della sostanza al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo
valore deve successivamente essere capitalizzato secondo le tavole edite
dall'amministrazione federale delle contribuzioni (SVR 2000 EL Nr. 1 pag. 2;
DTF 120 V 186 consid. 4e).
In concreto, è il
valore venale delle particelle donate dai ricorrenti che deve essere ritenuto
per il calcolo della sostanza computabile.
8.
Secondo
la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve
far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,
che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la
giurisprudenza del TFA, per la determinazione del valore corrente degli
immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR
1998.
LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile
calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate
da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Canton Ticino, la
Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.
In merito a ciò si
osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il
ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio
cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio
1998.
nella causa S.S., P 38/96).
9.
Con
perizie immobiliari del 27 giugno 2005 l'Ufficio stima ha stabilito in Fr. 623'000.- il valore venale complessivo dei
singoli fondi di __________. Su tali basi la Cassa ha determinato l'importo
imputabile agli assicurati a titolo di sostanza alienata nel 1995:
part. n. valore venale totale valore
imputabile ricorrenti
nel 1995 nel
1995.
25.
Fr. 37'000.- x
1/2 Fr. 18'500.-
45.
Fr. 52'000.- x 1/2 Fr. 26'000.-
165.
Fr. 16'000.- Fr.
16'000.-
226.
Fr. 30'000.- x 1/2 Fr. 15'000.-
320.
Fr. 60'000.- Fr.
60'000.-
333.
Fr. 70'000.- Fr.
70'000.-
359.
Fr. 380'000.- Fr. 380'000.-
488.
Fr. 40'000.- x 1/2 Fr. 20'000.-
618.
Fr. 35'000.- x 1/2 Fr. 17'500.-
TOTALE Fr. 720'000.- Fr.
623'000.-
A seguito delle
contestazioni dei ricorrenti, l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito in loco il 25 ottobre 2005 un incontro con
il figlio degli assicurati, attuale proprietario dei beni immobili donatigli
nel 1995, con susseguente sopralluogo, provvedendo ad allestire delle
osservazioni per alcune proprietà. L'esperto si è dunque confrontato con le osservazioni presentate dai
ricorrenti ed ha quindi rivisto la valutazione di tutti gli immobili in esame. L'Ufficio
stima (doc. 81A della Cassa) ha osservato in particolare quanto segue:
"(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari
fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui
giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con
lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni
singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle
contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella
località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato,
sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle
pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili.
d) il valore dei fabbricati in
rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o
minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o
d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal
Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la
configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado
d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o
negativi che incidano sul valore commerciale.".
Sulla scorta di questi
elementi, riesaminando la precedente perizia l'ing. __________ ha ritenuto che
il valore venale di Fr. 1,50/mq per la part. n. 25 RFD risultava troppo
elevato, per cui era opportuno fissarlo in Fr. 0,50/mq. Di conseguenza, pure il
valore venale del terreno, arrotondato, è mutato in Fr. 12'500.- (contro i precedenti Fr. 37'000.-) e Fr. 6'250.- sono stati imputati dalla Cassa agli insorgenti in ragione
della quota di comproprietà di metà.
La valutazione del
fondo n. 489 (Fr. 4'100.-),
inizialmente non pervenuta alla Cassa, è stata aggiunta al valore complessivo
nella misura di un mezzo (Fr. 2'050.-), per ottenere un valore venale totale della sostanza alienata
pari a Fr. 612'800.-, contro i summenzionati Fr. 623'000.-.
Inoltre, il valore del
fondo n. 459 RFD, giudicato al valore di stima in virtù dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI a motivo che funge
da abitazione primaria per RI 1, è stato corretto in Fr. 20'820.- dagli iniziali Fr. 120'700.-. A questo importo sono stati aggiunti Fr. 3'000.- quale valore di stima della comproprietà di un mezzo sulla
coattiva del fondo n. 617, inizialmente dimenticata, per un totale di Fr. 23'820.-.
Sulla base di tale
cambiamento, la Cassa ha rifatto i calcoli per determinare il diritto dei
ricorrenti ad una PC. Malgrado la modifica di alcuni parametri (come l'ipotetico rendimento della sostanza
alienata: Fr. 2'414.-), la
resistente ha proposto di negare ugualmente agli interessati una prestazione
complementare.
10.
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in
cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; LOCHER,
Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Secondo la
giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA
del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio
2003.
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122.
V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Lo stesso vale per
quel che riguarda le perizie dell’Amministrazione fatte esperire da medici
esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
La citata
giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la
previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata
anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 nella sentenza L.M.).
11.
Nel
caso in esame, con il ricorso gli insorgenti non hanno più concretamente
contestato la valutazione tecnica oggetto delle perizie immobiliari del 4
novembre 2005. Essi si sono limitati a ribadire le lamentele già espresse con l'opposizione, che sono state però già debitamente
vagliate dalla Cassa, la quale ha rettamente chiesto all'Ufficio stima di riesaminare le prime
perizie del 27 giugno 2005 e di confrontarsi con le osservazioni degli
interessati. Come visto, l'Ufficio
stima si è conseguentemente pronunciato sulle censure dei ricorrenti allestendo
alcune nuove perizie. Per il resto, le argomentazioni generiche sollevate con
il ricorso non sono in grado di contrastare nuovamente i dati forniti
dall'Ufficio stima con le seconde perizie del 4 novembre 2005. Ritenuto inoltre
come nelle sue valutazioni il perito abbia considerato gli immobili al loro
stato al momento dell'alienazione
(1995) tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali gli accessi ai
fondi, l'insolazione, la vista
e l'orientamento, la
sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le
diverse installazioni e gli arredamenti, occorre dunque concludere che con il
ricorso non sono emersi nuovi elementi tali da mettere ancora in discussione la
correttezza delle citate perizie.
Del resto, queste si
fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da uno specialista del ramo che
si è basato su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando
inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a
conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri
giurisprudenziali.
Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali del 27
giugno 2005 e del 4 novembre 2005, che risultano pienamente affidabili (STFA
del 27 febbraio 1998 nella causa S.S., consid. 2b). Il ricorso va pertanto respinto.
Di conseguenza, il valore
commerciale delle particelle alienate nel 1995 dai ricorrenti – ed attualmente di
proprietà del figlio RA 1 - va dunque integralmente confermato in Fr. 612'800.-, non essendoci stata alcuna
controprestazione da parte del donatario nei confronti dei donanti (art. 17
cpv. 5 OPC-AVS/AI). Questa somma deve così essere posta alla base del presente
giudizio a titolo di sostanza immobile alienata.
12.
Si
evidenzia ancora come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente
per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr.
10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI
entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento
della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che
segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno
(cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).
Le parti di sostanza
alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a
OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr.
Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989).
Questa
regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione
federale da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza ha
precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990
e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V
487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).
In specie, considerato
che l'alienazione è avvenuta
nel 1995 e che la PC è chiesta per l'anno 2005, l'ammortamento
deve essere fatto su nove anni, quindi equivale ad un importo di Fr. 90'000.-, che vanno dedotti dal succitato importo della sostanza netta. Oltre a ciò, si
deve ancora dedurre la parte della sostanza non computabile per coniugi pari a
Fr. 40'000.- (art. 3c cpv. 1
lett. c LPC), per ottenere infine una sostanza alienata computabile di Fr. 482'800.- (Fr. 612'800.- - Fr. 90'000.- - Fr. 40'000.-),
corrispondente all'importo indicato
dall'Amministrazione.
In queste circostanze,
già tenendo conto delle sole particelle valutate al valore venale dall'Ufficio stima (nn. 25, 45, 165, 226, 320,
333, 359, 488, 489 e 618 RFD), i ricorrenti non hanno diritto a percepire una
prestazione complementare, siccome i loro redditi ({[Fr. 482'800.- x 1/10] + Fr. 14'244.- + Fr. 14'244.- + [Fr. 482'800.-
x 0,5%]} : 2 (+ Fr. 2'000.-
solo per RI 1)) sono superiori ai loro fabbisogni (Fr. 33'579.- per RI 2 rispettivamente Fr. 25'744.- per RI 1).
Ne discende che il
ricorso va a giusta ragione respinto.
13.
Oltre
a questi elementi va ricordato che nel 1995 RI 1 ha donato al figlio la part.
n. 459 RFD di __________ che funge da sua abitazione primaria, ottenendo per sé
e per la moglie, in contropartita, un diritto d'usufrutto sullo stesso bene a titolo gratuito e vita natural
durante.
In virtù del citato
art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, anche questa rinuncia di sostanza andrebbe
computata nei redditi determinanti degli assicurati. Sarebbe pertanto
necessario verificare se i ricorrenti hanno ricevuto dal figlio una
controprestazione adeguata per il diritto d'usufrutto concesso in cambio della donazione di questo immobile. Come
dispone l'art. 17 cpv. 5
OPC-AVS/AI, la verifica dell'esistenza
della rinuncia di sostanza va eseguita capitalizzando il valore della
controprestazione della donazione (valore del diritto d'usufrutto corrispondente al valore locativo dell'immobile) e deducendo questo importo dal valore
venale – e non di stima, come ha proceduto la Cassa basandosi sull'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI - dell'immobile alienato. Eventuali debiti
ipotecari ed ammortamenti vanno parimenti dedotti.
Tuttavia, nella
fattispecie la questione della sua determinazione può rimanere aperta. In
effetti, se si aggiungesse il valore della sostanza residua risultante dalla
capitalizzazione del diritto d'usufrutto
partendo dal valore venale della sostanza alienata, conseguentemente il
reddito non privilegiato degli interessati aumenterebbe sicuramente e quindi la
loro situazione, con i redditi incrementati, peggiorerebbe ulteriormente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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