Lexipedia

Decisione

33.2005.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 luglio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 15 marzo 2005 la Cassa CO 1 di ha respinto la

richiesta del 27 dicembre 2004 inoltrata da RI 1, , cittadino croato beneficiario

di una rendita intera AI, volta all'ottenimento di una prestazione complementare,

così motivandola:

" (…)

Dall'attestazione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione

rileviamo che dal 02.05.1996 al 31.10.1996 è stato al beneficio di un permesso

stagionale, trasformato poi, dal 01.11.1996, in permesso di dimora. In base

all’attuale giurisprudenza si deve pertanto dedurre che all’inizio dell’ultimo

periodo con permesso stagionale, ovvero dal 02.05.1996, cui hanno fatto

seguito, senza discontinuità, periodi di permessi di dimora e di domicilio, sia

dato il requisito della sussistenza di una volontà di creare un domicilio in

Svizzera.

Pertanto poiché la sua residenza ininterrotta in Svizzera inizia il 02.05.1996

il requisito richiesto non è ancora soddisfatto.

Per questo motivo la sua richiesta è respinta. (…)"

B. Con

decisione su opposizione del 23 maggio 2005 (doc. IIbis) la Cassa di

compensazione ha respinto l’opposizione del 9 aprile 2005 formulata dall'interessato

per il tramite della __________, , ribadendo l’assenza di una dimora ininterrotta

in Svizzera per dieci anni, poiché la dimora stagionale (permesso A) e la

dimora temporanea (permesso L) non costituiscono domicilio ai sensi degli artt.

23-26 CC e 13 LPGA. È quindi solo dall’inizio dell’ultimo periodo in cui il

ricorrente ha beneficiato di un permesso stagionale (2 maggio 1996),

trasformato poi in permesso di dimora annua, che può essere fatta risalire la

volontà dell’assicurato di creare un domicilio in Svizzera. Iniziando dunque il

2 maggio 1996, al momento in cui egli ha depositato la richiesta di beneficiare

di prestazioni complementari (27 dicembre 2004) la dimora ininterrotta nel

nostro Paese non raggiungeva ancora la durata prevista dalla legge.

C. Contro

detta decisione su opposizione l’assicurato ha formulato ricorso il 7 giugno

2005 (doc. I), osservando di avere eletto domicilio in Svizzera giusta l’art.

23 CC ininterrottamente dal 1° gennaio 1993 (docc. A1 e A2). In queste

circostanze, il periodo di dieci anni di dimora ininterrotta sarebbe adempiuto.

Con risposta 16 giugno 2005 (doc. VI) la Cassa di compensazione ha proposto la

reiezione del gravame, riconfermando la decisione impugnata. Il ricorrente ha

prodotto il 27 giugno 2005 (doc. IXbis) la lista aggiornata dei permessi

ottenuti dal 1987 allestita dall'autorità amministrativa.

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle

assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del

18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre

1999 nella causa C., I 623/98).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è l’assegnazione di una prestazione complementare a RI 1, la cui

richiesta è stata respinta poiché non avrebbe risieduto ininterrottamente in

Svizzera per dieci anni.

Per l'art. 2c lett. a

LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC gli

invalidi che hanno diritto ad una rendita dell'AI.

L’art. 2 cpv. 1 LPC

prevede che

" I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti

abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) che adempiono una delle condizioni

previste agli articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se

le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti."

Secondo il capoverso 2

della medesima norma,

" Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente

in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari alle

stesse condizioni dei cittadini svizzeri:

a. se, immediatamente prima della

data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato

ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita,

a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure

adempiono le condizioni per la concessione ai sensi dell'articolo 2b lettera b.

Le persone che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi devono inoltre

aver compiuto 18 anni; o

b. per i rifugiati e gli apolidi se,

immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione

complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque

anni; o

c. se, in virtù di una convenzione

di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o

dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle

lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una

prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria

completa corrispondente.".

Dal tenore della

summenzionata disposizione risulta in particolare che due sono i presupposti cumulativi

per l’assegnazione di prestazioni complementari a cittadini stranieri: il

domicilio in Svizzera (determinato conformemente agli artt. 23-26 CC, art. 13

LPGA) e la residenza effettiva (DTF 110 V 170 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 430, RCC 1981 pag. 130; ZAK 1982 pag. 423; RDAT II-1993 N. 67

pag. 186; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung,

Baden 1995, pag. 69; CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995,

pag. 104).

3.

In specie è controverso il presupposto del domicilio.

A seconda della lingua

del testo di legge (italiano, francese o tedesco) si ha d'un lato il domicilio

o l'abitazione in Svizzera al momento in cui viene presentata la domanda PC;

dall'altro, il domicilio, l'abitazione o il soggiorno in Svizzera durante i dieci

anni precedenti.

La giurisprudenza

federale ha evidenziato come con il termine "residenza"

utilizzato nel Messaggio in italiano relativo all'art. 2 cpv. 2 LPC (FF 1964 II

1809) e con il termine "abitare" o "soggiornare" impiegato

nel Messaggio in francese (FF 1964 II 730), si intende il soggiornare

effettivamente in Svizzera e non l'avervi unicamente il proprio domicilio. In

tal senso, le condizioni della residenza effettiva e del domicilio in

Svizzera devono essere cumulate (RCC 1981 pag. 131).

Il presupposto della

residenza è stato introdotto anche nell’ambito dell’assicurazione invalidità

per subordinare la concessione della prestazione all’esistenza di un legame

particolarmente stretto tra l’assicurato e la Svizzera (DTF 121 V 247 consid.

1a; DTF 115 V 84 consid. 2b).

Il TFA ha inoltre

avuto modo di precisare che la regola secondo cui gli stranieri possono

pretendere una prestazione complementare soltanto se hanno dimorato

"ininterrottamente" in Svizzera per dieci anni (dal 1° gennaio 1998;

prima erano 15 anni) non può essere interpretata in senso letterale (DTF 110 V

170.

consid. 3a). Si deve infatti ritenere che una breve interruzione della

dimora in Svizzera non ostacola il diritto all’ottenimento della prestazione

complementare (RDAT II-1996 N. 69 pag. 236).

Secondo

la giurisprudenza, gli stagionali devono aver adempiuto – o perlomeno essere

stati in procinto di adempiere - i presupposti per la trasformazione del

permesso di dimora stagionale in permesso di dimora annuale già 10 anni prima

della presentazione della domanda di prestazioni complementari, quando si

ritenga che la sola possibilità di ottenere un permesso di dimora annuale non consente ancora di ammettere l’esistenza di un domicilio (STFA non

pubblicate del 19 marzo 1999 nella causa M.F., P 2/97,

e del 15 marzo 1994 nella causa S., P 55/93).

4.

Dalla

dichiarazione del 9 marzo 2005 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione

(agli atti dell'Amministrazione) risulta che l'assicurato è entrato in Svizzera

il 20 marzo 1987 grazie ad un permesso di dimora per stagionale (permesso A). Dopo

un alternarsi fra permessi per stagionale e permessi di dimora temporanea

(permesso L), dal 2 maggio 1996 il ricorrente ha beneficiato dell'ultimo

permesso come stagionale, scaduto il 31 ottobre 1996 (doc. A2). Dal 1° novembre

1996.

ha ottenuto il permesso di dimora annuale (permesso B).

Da quanto precede

emerge che al momento in cui il ricorrente ha presentato la richiesta di una

prestazione complementare all’AVS/AI (27 dicembre 2004), le condizioni per la

trasformazione del tipo di permesso di soggiorno (da stagionale in annuale) non

erano ancora state realizzate. Egli è infatti arrivato la prima volta in

Svizzera nel 1987 ed ha dovuto pazientare ancora diversi anni, e meglio fino al

novembre 1996, per avere il diritto ad ottenere un permesso di dimora annuale.

Il fatto che l’assicurato avesse avuto l’intenzione, già nel 1987, di restare ininterrottamente

nel nostro Paese non gli viene in aiuto in alcun modo. Queste sue intenzioni

sono irrilevanti per gli stranieri in materia di sicurezza sociale, fintanto

che degli ostacoli di diritto pubblico si oppongono alla loro concretizzazione.

Ciò si realizza regolarmente per gli stagionali stranieri (Pratique VSI 1998

pag. 298 consid. 2), e lo stesso capita nel caso concreto.

È quindi solo a

partire dal 1° novembre 1996 che RI 1 poteva legalmente, per la prima volta,

sollecitare la concessione di un permesso di dimora annuale.

Considerato,

pertanto, che rilevante per stabilire la durata della dimora in Svizzera, sia

il fatto che la possibilità per l’assicurato di costituire il domicilio nel

nostro Stato deve essere esistita all'inizio della

decorrenza del termine, il periodo di dieci anni di

residenza ininterrotta decorre in specie dal 2 maggio 1996 e scade il 2 maggio 2006.

Alla luce di ciò e

della giurisprudenza citata, può in effetti essere ritenuto che all’inizio

dell’ultimo periodo di concessione del permesso di dimora stagionale (2 maggio

1996), a cui è effettivamente seguito il rilascio del permesso di dimora

annuale (1° novembre 1996), l’interessato era in procinto di adempiere alle

necessarie condizioni per ottenere la trasformazione del suo permesso

stagionale in annuale. Di conseguenza, al 2 maggio 1996 egli poteva già giuridicamente

dimostrare tanto di voler risiedere effettivamente quanto di volersi creare un

domicilio nel nostro Paese. La decisione dell'amministrazione appare corretta.

Va

ancora osservato che l’estratto del conto individuale AVS del ricorrente non è

rilevante ai fini dell’esito della presente vertenza. In effetti, esso si

riferisce anche agli anni antecedenti il 1996 (dal 1987), ossia al periodo in

cui l’assicurato disponeva ancora del permesso per stagionale che, come detto,

non è sufficiente per definire l’effettiva residenza in Svizzera. Mentre è solo

nel corso del 1996 che ha adempiuto le condizioni necessarie ed ottenuto il

permesso B di dimora annuale. Infine, nemmeno l’entrata in vigore il 1° giugno

2002.

dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte,

e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle

persone permette al ricorrente di derogare all’adempimento del termine di dieci

anni. La Croazia, infatti, non appartiene ad uno dei quindici Stati membri

dell’Unione Europea, per cui l’interessato non può essere trattato a tutti gli

effetti come un cittadino svizzero.

In

simili condizioni la decisione dell’Amministrazione deve essere confermata,

senza carico di tasse e spese al ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso è respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster