33.2005.5
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7 luglio 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
33.2005.5
Data decisione, Autorità:
07.07.2005, TCA
Titolo:
un cittadino croato con permesso di dimora stagionale (A) deve aver adempiuto i presupposti per la traformazione del permesso A in permesso di dimora annuale (B) già 10 anni PRIMA della domanda di PC. Deve avere il domicilio E la residenza effettiva in CH: il solo permesso stagionale non basta
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
STRANIERO RESIDENTE IN SVIZZERA
art. 23 CC
art. 2 cpv. 2 LPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2005.5
TB
Lugano
7 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 maggio
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con decisione del 15 marzo 2005 la Cassa CO 1 di ha respinto la
richiesta del 27 dicembre 2004 inoltrata da RI 1, , cittadino croato beneficiario
di una rendita intera AI, volta all'ottenimento di una prestazione complementare,
così motivandola:
" (…)
Dall'attestazione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione
rileviamo che dal 02.05.1996 al 31.10.1996 è stato al beneficio di un permesso
stagionale, trasformato poi, dal 01.11.1996, in permesso di dimora. In base
all’attuale giurisprudenza si deve pertanto dedurre che all’inizio dell’ultimo
periodo con permesso stagionale, ovvero dal 02.05.1996, cui hanno fatto
seguito, senza discontinuità, periodi di permessi di dimora e di domicilio, sia
dato il requisito della sussistenza di una volontà di creare un domicilio in
Svizzera.
Pertanto poiché la sua residenza ininterrotta in Svizzera inizia il 02.05.1996
il requisito richiesto non è ancora soddisfatto.
Per questo motivo la sua richiesta è respinta. (…)"
B. Con
decisione su opposizione del 23 maggio 2005 (doc. IIbis) la Cassa di
compensazione ha respinto l’opposizione del 9 aprile 2005 formulata dall'interessato
per il tramite della __________, , ribadendo l’assenza di una dimora ininterrotta
in Svizzera per dieci anni, poiché la dimora stagionale (permesso A) e la
dimora temporanea (permesso L) non costituiscono domicilio ai sensi degli artt.
23-26 CC e 13 LPGA. È quindi solo dall’inizio dell’ultimo periodo in cui il
ricorrente ha beneficiato di un permesso stagionale (2 maggio 1996),
trasformato poi in permesso di dimora annua, che può essere fatta risalire la
volontà dell’assicurato di creare un domicilio in Svizzera. Iniziando dunque il
2 maggio 1996, al momento in cui egli ha depositato la richiesta di beneficiare
di prestazioni complementari (27 dicembre 2004) la dimora ininterrotta nel
nostro Paese non raggiungeva ancora la durata prevista dalla legge.
C. Contro
detta decisione su opposizione l’assicurato ha formulato ricorso il 7 giugno
2005 (doc. I), osservando di avere eletto domicilio in Svizzera giusta l’art.
23 CC ininterrottamente dal 1° gennaio 1993 (docc. A1 e A2). In queste
circostanze, il periodo di dieci anni di dimora ininterrotta sarebbe adempiuto.
Con risposta 16 giugno 2005 (doc. VI) la Cassa di compensazione ha proposto la
reiezione del gravame, riconfermando la decisione impugnata. Il ricorrente ha
prodotto il 27 giugno 2005 (doc. IXbis) la lista aggiornata dei permessi
ottenuti dal 1987 allestita dall'autorità amministrativa.
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è l’assegnazione di una prestazione complementare a RI 1, la cui
richiesta è stata respinta poiché non avrebbe risieduto ininterrottamente in
Svizzera per dieci anni.
Per l'art. 2c lett. a
LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC gli
invalidi che hanno diritto ad una rendita dell'AI.
L’art. 2 cpv. 1 LPC
prevede che
" I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) che adempiono una delle condizioni
previste agli articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se
le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti."
Secondo il capoverso 2
della medesima norma,
" Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente
in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari alle
stesse condizioni dei cittadini svizzeri:
a. se, immediatamente prima della
data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato
ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita,
a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure
adempiono le condizioni per la concessione ai sensi dell'articolo 2b lettera b.
Le persone che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi devono inoltre
aver compiuto 18 anni; o
b. per i rifugiati e gli apolidi se,
immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione
complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque
anni; o
c. se, in virtù di una convenzione
di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o
dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle
lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una
prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria
completa corrispondente.".
Dal tenore della
summenzionata disposizione risulta in particolare che due sono i presupposti cumulativi
per l’assegnazione di prestazioni complementari a cittadini stranieri: il
domicilio in Svizzera (determinato conformemente agli artt. 23-26 CC, art. 13
LPGA) e la residenza effettiva (DTF 110 V 170 consid. 2b;
RCC 1986 pag. 430, RCC 1981 pag. 130; ZAK 1982 pag. 423; RDAT II-1993 N. 67
pag. 186; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung,
Baden 1995, pag. 69; CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995,
pag. 104).
3.
In specie è controverso il presupposto del domicilio.
A seconda della lingua
del testo di legge (italiano, francese o tedesco) si ha d'un lato il domicilio
o l'abitazione in Svizzera al momento in cui viene presentata la domanda PC;
dall'altro, il domicilio, l'abitazione o il soggiorno in Svizzera durante i dieci
anni precedenti.
La giurisprudenza
federale ha evidenziato come con il termine "residenza"
utilizzato nel Messaggio in italiano relativo all'art. 2 cpv. 2 LPC (FF 1964 II
1809) e con il termine "abitare" o "soggiornare" impiegato
nel Messaggio in francese (FF 1964 II 730), si intende il soggiornare
effettivamente in Svizzera e non l'avervi unicamente il proprio domicilio. In
tal senso, le condizioni della residenza effettiva e del domicilio in
Svizzera devono essere cumulate (RCC 1981 pag. 131).
Il presupposto della
residenza è stato introdotto anche nell’ambito dell’assicurazione invalidità
per subordinare la concessione della prestazione all’esistenza di un legame
particolarmente stretto tra l’assicurato e la Svizzera (DTF 121 V 247 consid.
1a; DTF 115 V 84 consid. 2b).
Il TFA ha inoltre
avuto modo di precisare che la regola secondo cui gli stranieri possono
pretendere una prestazione complementare soltanto se hanno dimorato
"ininterrottamente" in Svizzera per dieci anni (dal 1° gennaio 1998;
prima erano 15 anni) non può essere interpretata in senso letterale (DTF 110 V
170.
consid. 3a). Si deve infatti ritenere che una breve interruzione della
dimora in Svizzera non ostacola il diritto all’ottenimento della prestazione
complementare (RDAT II-1996 N. 69 pag. 236).
Secondo
la giurisprudenza, gli stagionali devono aver adempiuto – o perlomeno essere
stati in procinto di adempiere - i presupposti per la trasformazione del
permesso di dimora stagionale in permesso di dimora annuale già 10 anni prima
della presentazione della domanda di prestazioni complementari, quando si
ritenga che la sola possibilità di ottenere un permesso di dimora annuale non consente ancora di ammettere l’esistenza di un domicilio (STFA non
pubblicate del 19 marzo 1999 nella causa M.F., P 2/97,
e del 15 marzo 1994 nella causa S., P 55/93).
4.
Dalla
dichiarazione del 9 marzo 2005 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
(agli atti dell'Amministrazione) risulta che l'assicurato è entrato in Svizzera
il 20 marzo 1987 grazie ad un permesso di dimora per stagionale (permesso A). Dopo
un alternarsi fra permessi per stagionale e permessi di dimora temporanea
(permesso L), dal 2 maggio 1996 il ricorrente ha beneficiato dell'ultimo
permesso come stagionale, scaduto il 31 ottobre 1996 (doc. A2). Dal 1° novembre
1996.
ha ottenuto il permesso di dimora annuale (permesso B).
Da quanto precede
emerge che al momento in cui il ricorrente ha presentato la richiesta di una
prestazione complementare all’AVS/AI (27 dicembre 2004), le condizioni per la
trasformazione del tipo di permesso di soggiorno (da stagionale in annuale) non
erano ancora state realizzate. Egli è infatti arrivato la prima volta in
Svizzera nel 1987 ed ha dovuto pazientare ancora diversi anni, e meglio fino al
novembre 1996, per avere il diritto ad ottenere un permesso di dimora annuale.
Il fatto che l’assicurato avesse avuto l’intenzione, già nel 1987, di restare ininterrottamente
nel nostro Paese non gli viene in aiuto in alcun modo. Queste sue intenzioni
sono irrilevanti per gli stranieri in materia di sicurezza sociale, fintanto
che degli ostacoli di diritto pubblico si oppongono alla loro concretizzazione.
Ciò si realizza regolarmente per gli stagionali stranieri (Pratique VSI 1998
pag. 298 consid. 2), e lo stesso capita nel caso concreto.
È quindi solo a
partire dal 1° novembre 1996 che RI 1 poteva legalmente, per la prima volta,
sollecitare la concessione di un permesso di dimora annuale.
Considerato,
pertanto, che rilevante per stabilire la durata della dimora in Svizzera, sia
il fatto che la possibilità per l’assicurato di costituire il domicilio nel
nostro Stato deve essere esistita all'inizio della
decorrenza del termine, il periodo di dieci anni di
residenza ininterrotta decorre in specie dal 2 maggio 1996 e scade il 2 maggio 2006.
Alla luce di ciò e
della giurisprudenza citata, può in effetti essere ritenuto che all’inizio
dell’ultimo periodo di concessione del permesso di dimora stagionale (2 maggio
1996), a cui è effettivamente seguito il rilascio del permesso di dimora
annuale (1° novembre 1996), l’interessato era in procinto di adempiere alle
necessarie condizioni per ottenere la trasformazione del suo permesso
stagionale in annuale. Di conseguenza, al 2 maggio 1996 egli poteva già giuridicamente
dimostrare tanto di voler risiedere effettivamente quanto di volersi creare un
domicilio nel nostro Paese. La decisione dell'amministrazione appare corretta.
Va
ancora osservato che l’estratto del conto individuale AVS del ricorrente non è
rilevante ai fini dell’esito della presente vertenza. In effetti, esso si
riferisce anche agli anni antecedenti il 1996 (dal 1987), ossia al periodo in
cui l’assicurato disponeva ancora del permesso per stagionale che, come detto,
non è sufficiente per definire l’effettiva residenza in Svizzera. Mentre è solo
nel corso del 1996 che ha adempiuto le condizioni necessarie ed ottenuto il
permesso B di dimora annuale. Infine, nemmeno l’entrata in vigore il 1° giugno
2002.
dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle
persone permette al ricorrente di derogare all’adempimento del termine di dieci
anni. La Croazia, infatti, non appartiene ad uno dei quindici Stati membri
dell’Unione Europea, per cui l’interessato non può essere trattato a tutti gli
effetti come un cittadino svizzero.
In
simili condizioni la decisione dell’Amministrazione deve essere confermata,
senza carico di tasse e spese al ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso è respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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