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Decisione

33.2005.6

il superamento del limite di reddito del concubino va aggiunto ai redditi del figlio in sostituzione del contributo di mantenimento. Il figlio si aggiunge al calcolo del genitore avente diritto PC sol

5 settembre 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i soldi degli assegni c’erano si trattava solo di fare i calcoli degli

arretrati (parole telefoniche della signora __________.) poi da un giorno

all’altro sono spariti. Sentendomi di avervi fatto pervenire perfettamente

tutti i formulari e documentazioni varie da voi richiesti, mi sembra più che

giusto che mia figlia riceva questi soldi come d’altronde tutti i bambini li

ricevono dal CANTONE.”.

D. Il

2 maggio 2005 (doc. 33) la Cassa cantonale di compensazione ha deciso l'opposizione

ed ha riformato in peggio la propria decisione:

" (…)

1. Con decisione del

24 novembre 2004 la Cassa le ha notificato una decisione di prestazione

complementare limitatamente per il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 2003.

L’importo della prestazione mensile calcolata ammonta a fr. 1'340.- dai quali

sono stati dedotti fr. 2'014.- di prestazioni già versate per il medesimo

periodo nonché fr. 66.- trattenuti e girati all’ufficio dell’assicurazione

malattia. La somma effettivamente versata ammonta quindi a fr. 600.-;

(…)

5. l’art. 8 cpv. 2

LPC (recte: OPC) stabilisce inoltre che conformemente all’art. 3a capoverso 6

LPC, non è tenuto conto, nel calcolo della prestazione complementare annua, dei

figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita

per figli dell’AVS o dell’AI e i cui redditi determinanti raggiungono o

superano le spese riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna

tener conto, si confrontano i redditi determinanti e le spese riconosciute dei

figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo.

6. per quanto

riguarda il marginale 2055 delle direttive sulle prestazioni complementari

all’AVS e AI (DPC) lo stesso recita: “Per stabilire di quali figli non bisogna

tener conto si deve procedere a calcoli comparativi (inglobando ed escludendo

il figlio in questione). Se dal calcolo globale (inglobando il figlio) risulta

una PC più elevata, si tiene conto di questo figlio. Se invece includendo il

figlio la PC diminuisce, questo figlio non dev’essere preso in considerazione.

Se per la soppressione si devono tenere in considerazione due o più figli, si

deve procedere a calcoli comparativi successivi per ognuno di questi figli”;

7. alla luce di

quanto precede la Cassa ha quindi riesaminato il calcolo e dalla verifica

operata abbiamo potuto stabilire di essere incorsi in un errore. Infatti, con

la notifica della decisione, oggetto del contendere, la Cassa ha omesso di

considerare nel calcolo quale altri redditi l’importo di fr. 10'000.- (pos. 34

della tabella di calcolo corrente) quale obbligo di mantenimento da parte del

padre nei confronti della figlia __________ (marginale 2044 DPC). Questa

omissione, per le ragioni già addotte in precedenza in merito al calcolo

comparativo (esclusione della figlia in quanto più favorevole), ha fatto si che

la Cassa versasse erroneamente una prestazione di fr. 600.- che non era

di suo diritto. (…).”.

E. Con

ricorso del 9 giugno 2005 (doc. I) RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, , ha

impugnato come segue la decisione su opposizione della Cassa:

" (…)

3. Le motivazioni

della decisione 2 maggio 2005 non possono essere accettate in quanto in realtà

non sussiste alcun obbligo di mantenimento pecuniario a favore dei figli __________

e __________ a carico del padre!

La Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD/AF ha infatti erroneamente tenuto

conto di un modello contrattuale, datato 3 settembre 2003, di nessuna valenza

giuridica siccome non ratificato dall’autorità tutoria competente.

Infatti, ai

sensi dell’art. 298a CCS, una regolamentazione che determini la partecipazione

alle cure dei figli e la ripartizione delle spese di mantenimento esplica

effetti giuridici unicamente se è stata sottoposta all’approvazione

dell’autorità tutoria.

Nella presente

fattispecie il modellino di contratto del 3 settembre 2003 non era neppure

stato portato dinnanzi alla Commissione tutoria regionale.

L’unica

convenzione approvata dalla competente autorità tutoria è quella sottoscritta

il 9 luglio 2004, la quale stabiliva che le parti non erano tenute a fissare

qualsivoglia contributo pecuniario in favore dei figli __________ e __________

poiché le condizioni economiche dei genitori non lo permettevano, né prima

l’omologazione di tale regolamentazione, né al momento della sottoscrizione.

(…)

È importante

inoltre segnalare, così da permettere di effettuare i necessari accorgimenti se

possibile già in questa sede, che la Cassa cantonale di compensazione ha

iniziato a tenere conto degli importi destinati alla copertura del fabbisogno

vitale dei figli (…) solamente a partire dal mese luglio 2004 (!) continuando

però a conteggiare nel calcolo della PC, segnatamente nei redditi determinanti

(voce 34), l’inesistente (e mai ricevuto evidentemente!) contributo alimentare

di fr. 10'000.-. (…)

4. La decisione 2

maggio 2005 non è neanche sostenibile per il calcolo del contributo PC

accordato per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 marzo 2003 (…) per le

stesse ragioni esposte abbondantemente al punto precedente.

Inoltre non si

capisce per quale motivazione l’autorità ha tenuto conto del fabbisogno vitale

di __________ solamente per quel periodo non prendendolo invece in

considerazione né in quello precedente (a far tempo dalla nascita), né in

quello posteriore (infatti sino al 30 giugno 2004 non viene neppure conteggiato

__________ nato il 28 aprile 2003).

Pure questo

importo PC, insieme a quelli calcolati dal 16 luglio 2001, deve essere

conteggiato in funzione della nascita del diritto alle rendite completive per

figli e dell’inesistenza del reddito per contributi di mantenimento a carico

del signor __________. (…).”.

F. Nella

risposta di causa la Cassa ha integralmente confermato la propria decisione su

opposizione (doc. V), mentre la ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di

prova a suo favore (doc. VI).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle

assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del

18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre

1999 nella causa C., I 623/98).

nel merito

Considerandi

2.

Va

innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai

sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.

Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato

dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo

per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280

(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di

limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI

1995.

pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche

Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3.

Per

l'art. 2c lett. a LPC, dal 1° gennaio 2004 hanno diritto alle prestazioni

complementari giusta l'art. 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad una rendita

dell'AI.

L’importo della

prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra

l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1

LPC). Secondo il capoverso 4, le spese riconosciute ed i redditi determinanti

dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e

degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.

Giusta l’art. 3a cpv. 6

LPC, per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto

dei figli i cui redditi determinanti superano le spese riconosciute.

Per quanto riguarda le

spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b cpv. 1 LPC prevedeva che

" Per le persone che non vivono

durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone

che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato

alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.

per le persone sole, almeno

14690.

franchi e al massimo 16290 franchi;

2.

per i coniugi, almeno

22035.

franchi e al massimo 24435 franchi;

3.

per gli orfani e per i

figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745

franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in

considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due

terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un

appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio

per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di

arretrati né di una richiesta di restituzione."

A decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi massimi destinati alla

copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 17'300.- per persone sole, a

Fr. 25’950.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita

per figli dell’AVS o dell’AI, a Fr. 9'060.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 03

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 20 settembre

2002).

Per l’anno 2005, gli

importi massimi sono stati fissati rispettivamente in Fr. 17'640.-, in Fr.

26'460.- ed in Fr. 9'225.- (Ordinanza 05 del 24 settembre 2004).

Inoltre, giusta l’art.

3b cpv. 2 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in

un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

" (…)

d. importo forfettario

annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario

deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

(…)".

L’art. 3c LPC enumera

esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

"(…)

d. le rendite, le

pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e

dell'AI;

e. le prestazioni

derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f. gli assegni

familiari

h. le pensioni

alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)

Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni

dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni

d'aiuto sociale;

c. le prestazioni

pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale

(…) (cpv. 2)".

4.

Oggetto

del contendere è il diritto alla percezione di PC di RI 1 e della figlia __________.

La ricorrente impugna la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su

cui quest'ultima si è fondata non siano corretti. A dire dell'assicurata, l’importo

di Fr. 10'000.- aggiunto nei suoi redditi dalla Cassa di compensazione a titolo

di “altro reddito” versato dal papà della bambina è errato. A carico di __________,

infatti, non vi sarebbe alcun obbligo di mantenimento di __________: la

convenzione sottoscritta il 9 luglio 2004 dai genitori ed omologata dalla competente

autorità tutoria attesterebbe questa circostanza (doc. 23). Inoltre, la

ricorrente postula che il suo diritto ed il diritto della figlia alla

percezione di PC siano integralmente rivisti, chiedendo che __________ ne benefici

già dal 1° luglio 2001, ovvero dal mese in cui è nata, e fino al 30 giugno 2004.

L’Amministrazione

stessa, dal canto suo, evidenzia l’erroneità della decisione formale emanata il

24.

novembre 2004, poiché nei redditi della ricorrente non sarebbe stato

inavvertitamente conteggiato anche l’importo di Fr. 10'000.- quale obbligo di

mantenimento di __________ nei confronti di __________ e di conseguenza essa le

avrebbe erroneamente concesso una prestazione di Fr. 1'240.-, che ha dato luogo

al versamento della differenza di Fr. 600.- (cfr. consid. D).

5.

L’insorgente

pretende che siano riesaminati tutti i calcoli delle PC eseguiti

dall’Amministrazione da 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004, ovvero fino al

momento in cui entrambi i figli sono stati considerati ed integrati nel calcolo

delle sue prestazioni complementari. Il TCA osserva subito che tale richiesta è irricevibile. La decisione

formale del 24 novembre 2004, come pure la decisione su opposizione del 2

maggio 2005 della Cassa di compensazione, portano infatti soltanto sul calcolo

delle prestazioni spettanti all’insorgente durante i mesi di febbraio e marzo

2003.

e sono soltanto questi due mesi che possono essere verificati dal

Tribunale. Non è quindi possibile rimettere qui in discussione le decisioni di concessione

di PC emanate dalla Cassa per dei periodi diversi, come il luglio 2001-dicembre

2002.

ed aprile 2003-giugno 2004. Se l’assicurata non era d’accordo con le PC

fissate per questi anni, doveva a suo tempo impugnarle entro il termine di 30

giorni; ora esse sono regolarmente cresciute in giudicato ed il TCA non può più rimetterle in discussione.

Qualora, sulla scorta del presente giudizio, l’Amministrazione riterrà di dover

comunque riesaminare le situazioni posteriori al mese di marzo 2003, essa vi

potrà eventualmente procedere, attenendosi agli elementi illustrati nel

presente giudizio, rivedendo le proprie decisioni qualora siano manifestamente

errate e la loro rettifica abbia un’importanza notevole (art. 53 LPGA).

Nella decisione su

opposizione, la Cassa ha tuttavia menzionato i princìpi alla base

dell’esclusione della figlia dell’assicurata dal calcolo del diritto alle PC

suo e della madre negli anni 2001 e 2002. Questo Tribunale ritiene quindi

opportuno entrare ugualmente nel merito della controversia verificando i presupposti

ammessi dall’Amministrazione.

6.

Giusta

l’art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la prestazione complementare annua per i figli che

danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI è calcolata come

segue:

a. se

i figli vivono con i genitori, viene calcolata una PC globale;

b. se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto ad una

rendita o può far valere il diritto ad una rendita completiva dell’AVS o

dell’AI, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del

genitore;

c. se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un

genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una

rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente.

Per il capoverso 2, se

il computo avviene conformemente al cpv. 1 lett. b e c, il reddito dei genitori

va tenuto conto se supera l’importo ordinario necessario al sostentamento degli

stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico (cfr. anche N. 2044

DPC).

Tuttavia, le spese

riconosciute per legge, i redditi determinanti e la sostanza dei figli

minorenni che non possono pretendere una rendita per orfano, né dare

diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI non vanno ritenute

per il calcolo della PC (art. 8 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

In virtù del citato art.

3a cpv. 6 LPC, il Consiglio federale ha emanato l’art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI,

secondo cui nel calcolo della PC annua non si tiene conto dei figli che

possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto ad una rendita per

figli dell’AVS o dell’AI ed i cui redditi determinanti raggiungono o superano

le spese riconosciute.

Le Direttive sulle

prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC), emanate dall’UFAS, illustrano

meglio queste norme.

Se i figli vivono con

i genitori o con un solo genitore che ha diritto ad una rendita, le spese

riconosciute ed i redditi determinanti dei figli vengono attribuiti ai genitori

(NN. 2043.1 e 2043.2 DPC).

Nel calcolo delle PC

annue non si tiene conto dei beneficiari di rendite per orfani o dei

figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI se i

loro redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute (N. 2054

DPC).

Per stabilire di quali

figli non bisogna tenere conto, si deve procedere a calcoli comparativi,

inglobando ed escludendo il figlio in questione. Se dal calcolo globale,

inglobando il figlio, risulta una PC più elevata, allora si tiene conto di

questo figlio. Se invece, includendo il figlio, la PC diminuisce, questo figlio

non deve essere preso in considerazione (N. 2055 DPC).

Procedendo al calcolo

comparativo – nella variante che non tiene conto del figlio né dei suoi redditi

e delle sue spese -, come pure in caso di esclusione del figlio dal calcolo

della PC, le rendite per figli, analogamente alle rendite per orfani, non

devono o non devono più essere computate ai genitori (N. 2056 DPC).

7.

L’art.

276.

CC regola il mantenimento dei figli da parte dei genitori. Secondo l’art.

285.

cpv. 1 CC, il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni

del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori e tenere

inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della

partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di

costui. I contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio

soltanto se approvati dall’autorità tutoria (art. 287 cpv. 1 CC). L’art. 298 CC

regola la situazione giuridica dei figli nati da genitori non coniugati,

attribuendo l’autorità parentale alla madre. L’art. 298a cpv. 1 CC prevede che,

a richiesta congiunta dei genitori, l’autorità tutoria attribuisce loro

l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il

bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che

determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle

spese di mantenimento.

Nel caso di specie, il

13.

febbraio 2003 __________ ha riconosciuto la paternità di __________, per cui

da quel momento è considerato a tutti gli effetti suo papà (art. 260 CC) e come

tale è tenuto a provvedere al mantenimento della figlia. In tal senso, il 3

settembre 2003 i genitori hanno sottoscritto una convenzione disciplinante il

contributo alimentare che il papà avrebbe versato alla loro figlia (Fr. 800.-

al mese); tuttavia, detto contratto non è stato omologato dalla competente

autorità tutoria (doc. 18), per cui non esplica effetti per la figlia. Soltanto

il successivo contratto del 9 luglio 2004 (doc. 23) è approvato dalla

delegazione tutoria, ma con esso i genitori hanno rinunciato a definire i

contributi alimentari in favore dei due figli, siccome il modico salario netto

mensile di __________ (Fr. 2'700.-) non gli permetteva di versare alcunché.

Pertanto, non sarebbe possibile imputare ai redditi dell’assicurata nessun importo

a titolo di obbligo di mantenimento di __________, né tanto meno l’ammontare di

Fr. 10'000.- menzionato dalla Cassa nella decisione su opposizione.

Nell’ambito della revisione

delle PC per l’anno 2003 protrattasi nel 2004, è emerso che l’assicurata conviveva

con i due figli ed il loro padre. Al fine di determinare l’ammontare da

attribuire a quest’ultimo quale onere di mantenimento nei confronti dei suoi

figli, la Cassa l’ha invitato a compilare una richiesta per l’ottenimento di

una prestazione complementare. Ritenuto un limite di reddito per il fabbisogno vitale

di Fr. 17'300.-, un contributo fisso per l’assicurazione malattia di Fr.

3'972.- ed una quota parte della pigione annua lorda di Fr. 3'600.- (Fr.

14'400.- x 1/4), il fabbisogno di __________ è stato fissato in Fr. 24'872.-. A

fronte di Fr. 34'702.- d’entrate annue calcolate in base alle indennità

giornaliere per disoccupazione ricevute per il mese di luglio 2004 (Fr.

2'891,85, inclusi Fr. 371,05 d’assegni per i figli), la Cassa ha ritenuto che vi

fosse un superamento del limite di reddito di Fr. 10'000.- (recte: Fr.

9'830.-). Questo importo è stato quindi “trasferito” nei redditi (“altri

redditi”) dell’assicurata per il calcolo delle PC di quest’ultima e dei figli a

partire dal mese di luglio 2004 (doc. 26), dando luogo al versamento di Fr.

1'105.- (Fr. 972.-, doc. 27).

Procedendo allo stesso

modo anche per il calcolo comparativo delle PC dal luglio 2001 al marzo 2003 a

favore dell’assicurata e della figlia, ma considerando un contributo alimentare

di Fr. 800.- al mese per __________ (Fr. 9'600.- annui), la Cassa di

compensazione ha fissato in Fr. 637.- (luglio-dicembre 2001), in Fr. 704.-

(anno 2002) ed in Fr. 796.- (gennaio-marzo 2003) le PC mensili (comprensive del

contributo che è versato all’UAM) spettanti alla madre ed alla figlia (doc. 32).

Siccome questi importi sono inferiori alle prestazioni a suo tempo

stabilite per la sola mamma nei rispettivi periodi e quindi peggiorano la

situazione dell’assicurata (cfr. consid. A), in virtù dell’art. 8 cpv. 2

OPC-AVS/AI la Cassa ha escluso la figlia dal calcolo delle PC della mamma fino

al 30 giugno 2004. Di conseguenza, l’Amministrazione stessa osserva che la

decisione formale del 24 novembre 2004 è errata, poiché da un lato considera il

limite di reddito e la rendita completiva della figlia; d’altro lato, non

include però il superamento del limite di reddito del papà che funge da

contributo alimentare.

8.

A

mente di questo Tribunale, l’Amministrazione si è correttamente basata sui disposti

di legge menzionati in ingresso.

__________ riceve una

rendita completiva AI, poiché la mamma è la beneficiaria principale di una

rendita intera AI. __________ vive con la mamma e con il papà, ma il papà non

ha diritto ad una rendita né può far valere un diritto ad una rendita

completiva a dipendenza dell’assicurata, siccome i genitori non sono coniugati.

In queste circostanze, la prestazione complementare annua per la figlia va

fissata congiuntamente alla rendita del genitore che ha diritto ad una

rendita dell’AI (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI, N. 2043.2 DPC). I redditi

determinanti di __________ - ossia la sua rendita completiva AI - e le spese

riconosciute – il suo limite di reddito - vanno attribuite al calcolo per il genitore.

Come ha rettamente

determinato la Cassa, il reddito del papà supera il suo fabbisogno (doc. 25).

Pertanto, il superamento del limite di reddito di __________ deve essere imputato

nel calcolo della PC della figlia (art. 7 cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 2044 DPC) e

considerato come un reddito sostitutivo del contributo alimentare che egli

dovrebbe versarle. Il principio dell’aggiunta della posizione 34 “altri redditi”

nella tabella di calcolo PC appare quindi corretta. Laddove un genitore non

coniugato non versi ai propri figli un contributo alimentare, ma nel calcolo

delle PC di un genitore vi sia un superamento del limite di reddito, l’obbligo

di mantenimento di quest’ultimo nei confronti dei figli non può essere delegato

alla Confederazione. Le PC non possono infatti sostituirsi all’obbligo di

mantenimento dei figli appartenente ai genitori (cfr. consid. 2), i quali

devono sopperire da soli ai bisogni se hanno i mezzi sufficienti per farlo. È

soltanto quando non vi sono più le risorse finanziarie necessarie che

intervengono le prestazioni complementari.

Su questo punto, la

censura della ricorrente si rivela dunque infondata.

Oltre a questa posta,

nei redditi della ricorrente e di __________ vanno aggiunte le rendite AI di

cui le stesse beneficiano.

Nel fabbisogno

dell’assicurata e della figlia vanno computati i rispettivi limiti di reddito, il

contributo fisso per l’assicurazione malattia come pure la quota parte di 2/3

della pigione annua lorda (art. 16c OPC-AVS/AI).

Alla luce di quanto

precede, la decisione formale emanata il 24 novembre 2004 è errata già per il

solo fatto che non include il contributo di mantenimento (o il reddito

sostitutivo) del papà.

Detta decisione è pure

irrita anche dal profilo del calcolo della pigione imputabile alla mamma e alla

figlia: la quota parte ascrivibile a loro carico rappresenta 2/3 della pigione

annua, non 1/2 o 2/4, giacché a quel momento gli occupanti dell’abitazione

erano tre (__________era già nata, mentre __________ è nato soltanto

nell’aprile 2003).

Gli elementi appena

elencati sono dunque i parametri applicabili al calcolo delle PC della

ricorrente dal momento in cui è nata la figlia __________.

9.

Analizzando

più dettagliatamente il caso di specie, invece, il TCA evidenzia che la figlia non va considerata nel calcolo delle

prestazioni complementari dell’assicurata, confermando quindi anche sotto

questo profilo l’operato dell’Amministrazione.

Come confermano le tabelle

di calcolo di prova presenti agli atti della Cassa (doc. 32), infatti, in

aggiunta al fabbisogno ed ai redditi della mamma, il computo del limite di

reddito di __________, della sua rendita completiva e del contributo di

mantenimento (o del superamento del limite di reddito) dovuto dal papà, comportano

la diminuzione dell’ammontare delle PC spettanti di diritto alla sola ricorrente,

peggiorando dunque la situazione della famiglia. A questo risultato si giunge sulla

base del citato art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI, ovvero comparando l’importo delle PC

che si otterrebbe inglobando la figlia nel calcolo globale delle PC della

mamma, con le PC che spetterebbero alla mamma se non si conteggiasse la figlia.

Questa particolarità concerne almeno il periodo dal luglio 2001 (nascita di __________)

al marzo 2003 (prima della nascita di __________).

Per quanto attiene a

questi calcoli comparativi eseguiti dalla Cassa, v’è da rilevare che quale

contributo di mantenimento di __________ nei confronti della figlia

l’Amministrazione ha ritenuto un importo di Fr. 800.- al mese (Fr. 9'600.-

annui), basandosi verosimilmente sulla convenzione del 3 settembre 2003. Giusto

sarebbe calcolare il superamento del limite di reddito del papà riferendosi al

salario percepito nel periodo 2001-2003. Quand’anche si ritenesse questo limite

di superamento del reddito oppure lo si calcolasse fondandosi sul guadagno

assicurato del genitore sul quale viene calcolata l’indennità giornaliera di

disoccupazione (doc. 25), si otterrebbero addirittura delle prestazioni

complementari inferiori a quelle determinate dalla Cassa nel calcolo

comparativo.

In considerazione

delle motivazioni sopra esposte ed applicando l’ipotesi più favorevole

all’assicurata (Fr. 800.- mensili come onere di mantenimento), si hanno dunque le

situazioni seguenti:

Luglio 2001-Dicembre

2001.

Limiti

di reddito di Mamma e Figlia: Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.- 25'730.-

Contributo

fisso ass. malattia: Fr. 3'096.- + Fr. 840.- 3'936.-

Pigione

annua lorda: (Fr. 14'400.- + Fr. 840.-) x 2/3 10'160.-

39'826.-

Rendite

AI di Mamma e Figlia: Fr. 13'320.- + Fr. 5'328.- 18'648.-

Contributo

di mantenimento per Figlia: Fr. 800.- x 12 9'600.-

28'248.-

Fabbisogno

Fr. 39'826.- - Redditi Fr. 28'248.- = Superamento 11'578.-

Dedotto

il contributo per l’assicurazione malattia 3'936.-

PC

ANNUA 7'642.-

PC

MENSILE in contanti: Fr. 7'642.- : 12 mesi 637.-

Mentre la PC versata alla sola mamma era pari a Fr. 932.-

Anno 2002

Limiti

di reddito di Mamma e Figlia: Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.- 25'730.-

Contributo

fisso ass. malattia: Fr. 3'372.- + Fr. 912.- 4'284.-

Pigione

annua lorda: (Fr. 14'400.- + Fr. 840.-) x 2/3 10'160.-

40'174.-

Rendite

AI di Mamma e Figlia: Fr. 13'320.- + Fr. 5'328.- 18'648.-

Contributo

di mantenimento per Figlia: Fr. 800.- x 12 9'600.-

28'248.-

Fabbisogno

Fr. 40'174.- - Redditi Fr. 28'248.- = Superamento 11'926.-

Quota

parte premio ass. malattia a carico PC: Fr. 600.- + Fr. 204.- 804.-

11'122.-

Dedotto

contributo cant. per l’ass. malattia: Fr. 2'772.- + Fr. 708.- 3'480.-

PC

ANNUA 7'642.-

PC

MENSILE in contanti: Fr. 7'642.- : 12 mesi 637.-

A

cui si aggiungono Fr. 67.- direttamente girati all’UAM 704.-

Mentre la PC versata alla sola mamma era pari a

Fr. 932.-

Gennaio-Marzo 2003

Limiti

di reddito di Mamma e Figlia: Fr. 17'300.- + Fr. 9'060.- 26'360.-

Contributo

fisso ass. malattia: Fr. 3'684.- + Fr. 984.- 4'668.-

Pigione

annua lorda: (Fr. 14'400.- + Fr. 840.-) x 2/3 10'160.-

41'188.-

Rendite

AI di Mamma e Figlia: Fr. 13'644.- + Fr. 5'460.- 19'104.-

Contributo

di mantenimento per Figlia: Fr. 800.- x 12 9'600.-

28'704.-

Fabbisogno

Fr. 41'188.- - Redditi Fr. 28'704.- = Superamento 12'484.-

Quota

parte premio ass. malattia a carico PC: Fr. 804.- +Fr. 396 1'200.-

11'284.-

Dedotto

contributo cant. per l’ass. malattia: Fr. 2'880.- + Fr. 588.- 3'468.-

PC

ANNUA 7'816.-

PC

MENSILE in contanti: Fr. 7'816.- : 12 mesi 652.-

A

cui si aggiungono Fr. 100.- direttamente girati all’UAM. 752.-

Mentre la PC versata alla sola mamma era pari a

Fr. 940.-

In merito agli importi

versati dalla Cassa all’assicurata nel corso del 2001 (Fr. 932.-), del 2002

(Fr. 932.-) e del 2003 (Fr. 940.-), questo Tribunale osserva che a quel

momento, l’Amministrazione non era ancora stata debitamente messa al corrente

dell’esistenza dei figli __________ dapprima e __________ poi. In proposito il TCA osserva che __________ è nata il 16

luglio 2001, mentre la richiesta di PC è stata compilata il 5 luglio 2001 senza

tuttavia nessuna annotazione con riferimento all’imminente nascita della

bambina. Questo è il motivo per il quale le PC calcolate a favore

dell’assicurata (docc. 3, 4 e 6) portano su una pigione di Fr. 7'620.- ({[Fr.

1’200.- x 12 mesi] + Fr. 840.- di spese accessorie} : 2 inquilini RI 1 e __________),

anziché di Fr. 5'080.- fino alla nascita di __________ (Fr. 15'240.- x 1/3). Se

la Cassa avesse conteggiato anche __________ come inquilina, la situazione contabile

sarebbe stata più sfavorevole alla ricorrente rispetto agli importi

effettivamente percepiti.

Dal quadro che precede,

il TCA conferma che è comunque a

giusta ragione che la Cassa cantonale, in virtù dell’art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per

non peggiorare la situazione dell’assicurata determinata sulla scorta degli

elementi a sua disposizione in quel periodo, quando ha saputo dell’esistenza di

__________ non ha riconsiderato le proprie decisioni rivedendo i calcoli

già eseguiti e le prestazioni già corrisposte alla mamma nel periodo luglio

2001-marzo 2003.

Conseguentemente, la

lamentela della ricorrente volta a far rientrare anche la figlia nel suo

calcolo delle PC dal 2001 fino alla nascita del fratello __________, va quindi

respinta siccome lesiva del diritto.

In questi termini, la

decisione del 24 novembre 2004 relativa al diritto dell’assicurata di percepire

una PC per i mesi di febbraio e marzo 2003 è errata. Da un lato, nel calcolo

dell’insorgente essa considera il fabbisogno vitale (limite di reddito) della

figlia e la quota parte della pigione per una persona sola; d’altro lato, nei

redditi sono considerate le rendite AI della mamma e della figlia, ma non il

contributo alimentare che il padre è tenuto a versare a __________. Questa

decisione rappresenta un ibrido degli elementi appartenenti alla soluzione

corretta che, come visto, è rappresentata dal calcolo della PC per una

persona sola: l’assicurata. Ne discende che l’interessata non aveva diritto

a percepire le PC fissate con questa decisione e, di riflesso, nemmeno la

differenza d’importo calcolata con le PC già corrisposte nel 2003 sulla scorta

della tabella di calcolo valida dal 1° gennaio 2003 (docc. 6 e 14).

In esito alle

considerazioni esposte, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso rivolto contro

la decisione su opposizione, che correttamente si basa sull’art. 8 cpv. 2

OPC-AVS/AI e che ammette l’erroneità della decisione del 24 novembre 2004, va

dunque respinto.

10.

Con

il ricorso RI 1 chiede contestualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria.

Anche se l'assicurata

è soccombente, può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre

che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Va evidenziato che il

diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3

Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi

finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I

304.

consid. 2; DTF 115 Ia 193; BORGHI/CORTI, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; COCCHI/

TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito

espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale,

la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti. Per quanto concerne la procedura per

le cause davanti al TCA, l’art.

21.

cpv. 2 LPTCA sul diritto al

patrocinio – in vigore dal 30 luglio 2002 - recita che la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag);

La Lag, in vigore dal

30.

luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle

domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.

L'art. 3 della citata legge prevede:

" 1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela

adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente

la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri

di procedura o alle spese di patrocinio.".

Le altre condizioni

per l'ammissione all'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente

all'art. 14 Lag:

" 1L'assistenza

giudiziaria non è concessa se:

a) la procedura per

la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b) una persona

ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle

spese che questa comporta.

2L'ammissione al

gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri posti nella

legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale

elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA

del 28 novembre 2000 nella causa G., I 396/99):

a) il

richiedente deve trovarsi nel bisogno

L’istante va

considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11

segg.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in

considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo

di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori,

COCCHI/ TREZZINI, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479). L’obbligo dello Stato

di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di

mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg.). Non

entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui

l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS

(COCCHI/TREZZINI, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi

citata).

Dal punto di vista

temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione

esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V

265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione

è importante (cfr. anche COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n.

39.

In senso contrario cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT

1998-II, n. 36; per un commento cfr. COCCHI/TREZZINI, op. cit., pag. 485-486, nn.

39, 40 e 41 con relative note).

b) l’intervento dell’avvocato deve essere necessario o perlomeno

indicato

Il TF ha stabilito che

la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni

controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo

rappresentante civile non possiedono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265

seg.).

c) il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole

Il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.D.N.; DTF 125 II 275

consid. 4b; DTF 119 Ia 251; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 492,

n. 1).

A tal proposito si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II

275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Alla luce delle

considerazioni esposte, a mente del TCA, il presente ricorso era sin dall’inizio sprovvisto di esito favorevole.

Ricorrere contro una decisione della Cassa che riesamina la situazione di

febbraio e marzo 2003 dell’assicurata e fissa delle nuove prestazioni

complementari, chiedendo però al TCA di rivedere tutte le precedenti decisioni dell’Amministrazione dal

2001.

al 2004, configura, come detto, una situazione d’irricevibilità del

ricorso. Non spetta alla scrivente Corte porre rimedio all’inattività dell’interessata,

rivedendo integralmente l’operato della Cassa di compensazione dal 2001 ad

oggi.

Va peraltro osservato

che, quand’anche si volesse ignorare questa grave circostanza – siccome la

ricorrente è rappresentata da un patrocinatore legale –, anche il requisito

dell’indigenza non è adempiuto.

L’assicurata va

infatti posta nel nucleo familiare composto dal convivente __________ e dai

loro due bambini. Il papà ha un obbligo di mantenimento legale nei confronti

dei figli, mentre nei confronti della concubina l’obbligo di mantenimento –

fatti salvi eventuali contratti stipulati in tal senso fra i genitori – è

d’ordine unicamente morale. Ritenuto comunque come i genitori convivano durevolmente

in comunione domestica dall’aprile 1999 e che insieme abbiano generato due

figli, è possibile assimilare questo nucleo familiare ad una famiglia con

genitori sposati, che si devono vicendevole sostegno e mantenimento.

Anche in specie,

dunque, nel calcolo dei redditi dell’assicurata del 2005 possono rientrare,

oltre alla sua rendita AI ed alle completive AI dei figli (Fr. 25’044.- in

totale), anche le indennità giornaliere di disoccupazione che __________ percepisce

(Fr. 24'702.-), per complessivi Fr. 49'746.- annui.

Le spese comprovate sono

pari a Fr. 15'240.- per la pigione (Fr. 1'200.- al mese) e (circa) Fr. 5'500.- per

la cassa malati del 2004 ([Fr. 86,65 x 2 figli + Fr. 286,20 per papà] x 12

mesi). A ciò si aggiunge il minimo vitale dell’intera famiglia di Fr. 24'600.- (Fr.

1'550.- per due persone adulte conviventi + Fr. 250.- per ogni figlio fino i 6

anni).

Con un’eccedenza di

Fr. 4'400.-, pur considerando un ridottissimo onere fiscale, non è data una

situazione d’indigenza, ciò che permette di fronteggiare le certo contenute

spese di patrocinio, da versare semmai ratealmente.

L'assistenza

giudiziaria non può quindi essere concessa.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- L’istanza

d’assistenza giudiziaria è respinta.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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