33.2005.6
il superamento del limite di reddito del concubino va aggiunto ai redditi del figlio in sostituzione del contributo di mantenimento. Il figlio si aggiunge al calcolo del genitore avente diritto PC sol
5 settembre 2005Italiano37 min
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Numero d'incarto:
33.2005.6
Data decisione, Autorità:
05.09.2005, TCA
Titolo:
il superamento del limite di reddito del concubino va aggiunto ai redditi del figlio in sostituzione del contributo di mantenimento. Il figlio si aggiunge al calcolo del genitore avente diritto PC soltanto se le PC di quest'ultimo non diminuiscono. Calcolo comparativo delle PC. AG per concubini
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
RICONOSCIMENTO
art. 260 CC
art. 276 CC
art. 285 CC
art. 29 cpv. 3 COST
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 3a cpv. 6 LPC
art. 3b cpv. 1 LPC
art. 3b cpv. 2 LPC
art. 3c LPC
art. 7 cpv. 1 OPC
art. 7 cpv. 1 let. b OPC
art. 7 cpv. 2 OPC
art. 8 cpv. 1 OPC
art. 8 cpv. 2 OPC
art. 16c OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2005.6
TB
Lugano
5 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 maggio
2005 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1967, invalida al 75%, nel gennaio 1999 ha lasciato il domicilio coniugale e
dall’aprile seguente convive con __________, 1972, con il quale ha avuto due bambini:
__________ (16 luglio 2001) e __________ (28 aprile 2003). Il papà ha
riconosciuto i figli il 13 rispettivamente il 25 febbraio 2003.
La domanda del 5
luglio 2001 di beneficiare a titolo personale di una prestazione complementare
ha dato luogo ad una PC mensile di Fr. 932.- dal 1° giugno 2001, aumentata nel
2003 a Fr. 1’007.- (di cui Fr. 67.- versati all’UAM per il pagamento dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria di base).
Nell’agosto 2003 (doc.
11) l’assicurata ha introdotto una nuova richiesta di PC, sfociata subito nel
riconoscimento di un versamento mensile di Fr. 940.-. Accortasi che la
richiedente abitava ora non più solo con il convivente ma con anche i loro due
bambini, nel settembre 2003 la Cassa di compensazione ha riesaminato la sua situazione.
In una prima ipotesi, essa ha dapprima calcolato il diritto alle PC dell’assicurata;
in una seconda ipotesi, ha aggiunto al suo fabbisogno anche i limiti di reddito
per i due figli, mentre nei redditi ha computato anche l’importo di Fr. 800.-
che il papà avrebbe dovuto versare a ciascun figlio a titolo di contributo
alimentare in virtù di un contratto stipulato il 3 settembre 2003 (doc. 18). Essendo
la prima ipotesi finanziariamente più favorevole all’assicurata, dal 1° ottobre
2003 la Cassa ha continuato a versare le PC soltanto alla beneficiaria
principale del diritto alla rendita AI (Fr. 623.-), escludendo i due figli
dalla percezione delle PC (docc. 15-20 della Cassa).
B. Nel
marzo/luglio 2004 l’Amministrazione ha proceduto ad una revisione del diritto
alle PC dell’assicurata, da cui è emerso che la nuova convenzione del 9 luglio
2004 rinunciava a regolamentare l’obbligo di mantenimento di __________ nei
confronti dei suoi due figli (doc. 23). La Cassa ha quindi invitato quest’ultimo,
disoccupato dal 1° novembre 2003, a compilare una richiesta di PC onde
determinare il suo obbligo di mantenimento nei confronti dei figli. Dato un
fabbisogno di Fr. 24'872.- ed un reddito pari a Fr. 34'702.-, la Cassa di
compensazione ha evidenziato l’esistenza di un superamento del limite di
reddito di Fr. 10'000.- (doc. 25). Questo importo, in parziale sostituzione del
contributo di mantenimento che il papà non poteva più versare data la sua
situazione finanziaria, è stato conteggiato nel nuovo calcolo PC dell’assicurata
e dei due figli (“altri redditi”), ottenendo una rendita PC di Fr. 1'105.-
(ossia Fr. 972.- netti) dal 1° luglio 2004 (docc. 26 e 27), aumentata a Fr.
1'145.-, ovvero a Fr. 988.-, nel 2005 (doc. 29).
C. Con
decisione del 24 novembre 2004 (doc. 14) la Cassa ha riesaminato la situazione
dell’assicurata per i mesi di febbraio e marzo 2003, inglobando nel suo calcolo
la sola figlia __________ (__________non era ancora nato). Il nuovo calcolo ha attribuito
alla richiedente una PC mensile di Fr. 1'340.- (Fr. 1'240.- effettivi),
provvedendo però al versamento di soli Fr. 600.- risultanti dalla differenza
con gli importi già corrisposti nel 2003.
Il 23 dicembre 2004
(doc. 30) RI 1 ha contestato questa decisione, “(…) perché non abbiamo
ricevuto gli arretrati secondo me dovuti dal 2001 – 2002. (…).”.
Prospettata comunque una reformatio in pejus dopo l’incontro
conciliativo esperito fra le parti (doc. 30), con scritto dell’8 aprile 2005
(doc. 31) l’assicurata ha mantenuto la propria opposizione: “Fino all’ultimo
Fatti
i soldi degli assegni c’erano si trattava solo di fare i calcoli degli
arretrati (parole telefoniche della signora __________.) poi da un giorno
all’altro sono spariti. Sentendomi di avervi fatto pervenire perfettamente
tutti i formulari e documentazioni varie da voi richiesti, mi sembra più che
giusto che mia figlia riceva questi soldi come d’altronde tutti i bambini li
ricevono dal CANTONE.”.
D. Il
2 maggio 2005 (doc. 33) la Cassa cantonale di compensazione ha deciso l'opposizione
ed ha riformato in peggio la propria decisione:
" (…)
1. Con decisione del
24 novembre 2004 la Cassa le ha notificato una decisione di prestazione
complementare limitatamente per il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 2003.
L’importo della prestazione mensile calcolata ammonta a fr. 1'340.- dai quali
sono stati dedotti fr. 2'014.- di prestazioni già versate per il medesimo
periodo nonché fr. 66.- trattenuti e girati all’ufficio dell’assicurazione
malattia. La somma effettivamente versata ammonta quindi a fr. 600.-;
(…)
5. l’art. 8 cpv. 2
LPC (recte: OPC) stabilisce inoltre che conformemente all’art. 3a capoverso 6
LPC, non è tenuto conto, nel calcolo della prestazione complementare annua, dei
figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita
per figli dell’AVS o dell’AI e i cui redditi determinanti raggiungono o
superano le spese riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna
tener conto, si confrontano i redditi determinanti e le spese riconosciute dei
figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo.
6. per quanto
riguarda il marginale 2055 delle direttive sulle prestazioni complementari
all’AVS e AI (DPC) lo stesso recita: “Per stabilire di quali figli non bisogna
tener conto si deve procedere a calcoli comparativi (inglobando ed escludendo
il figlio in questione). Se dal calcolo globale (inglobando il figlio) risulta
una PC più elevata, si tiene conto di questo figlio. Se invece includendo il
figlio la PC diminuisce, questo figlio non dev’essere preso in considerazione.
Se per la soppressione si devono tenere in considerazione due o più figli, si
deve procedere a calcoli comparativi successivi per ognuno di questi figli”;
7. alla luce di
quanto precede la Cassa ha quindi riesaminato il calcolo e dalla verifica
operata abbiamo potuto stabilire di essere incorsi in un errore. Infatti, con
la notifica della decisione, oggetto del contendere, la Cassa ha omesso di
considerare nel calcolo quale altri redditi l’importo di fr. 10'000.- (pos. 34
della tabella di calcolo corrente) quale obbligo di mantenimento da parte del
padre nei confronti della figlia __________ (marginale 2044 DPC). Questa
omissione, per le ragioni già addotte in precedenza in merito al calcolo
comparativo (esclusione della figlia in quanto più favorevole), ha fatto si che
la Cassa versasse erroneamente una prestazione di fr. 600.- che non era
di suo diritto. (…).”.
E. Con
ricorso del 9 giugno 2005 (doc. I) RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, , ha
impugnato come segue la decisione su opposizione della Cassa:
" (…)
3. Le motivazioni
della decisione 2 maggio 2005 non possono essere accettate in quanto in realtà
non sussiste alcun obbligo di mantenimento pecuniario a favore dei figli __________
e __________ a carico del padre!
La Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD/AF ha infatti erroneamente tenuto
conto di un modello contrattuale, datato 3 settembre 2003, di nessuna valenza
giuridica siccome non ratificato dall’autorità tutoria competente.
Infatti, ai
sensi dell’art. 298a CCS, una regolamentazione che determini la partecipazione
alle cure dei figli e la ripartizione delle spese di mantenimento esplica
effetti giuridici unicamente se è stata sottoposta all’approvazione
dell’autorità tutoria.
Nella presente
fattispecie il modellino di contratto del 3 settembre 2003 non era neppure
stato portato dinnanzi alla Commissione tutoria regionale.
L’unica
convenzione approvata dalla competente autorità tutoria è quella sottoscritta
il 9 luglio 2004, la quale stabiliva che le parti non erano tenute a fissare
qualsivoglia contributo pecuniario in favore dei figli __________ e __________
poiché le condizioni economiche dei genitori non lo permettevano, né prima
l’omologazione di tale regolamentazione, né al momento della sottoscrizione.
(…)
È importante
inoltre segnalare, così da permettere di effettuare i necessari accorgimenti se
possibile già in questa sede, che la Cassa cantonale di compensazione ha
iniziato a tenere conto degli importi destinati alla copertura del fabbisogno
vitale dei figli (…) solamente a partire dal mese luglio 2004 (!) continuando
però a conteggiare nel calcolo della PC, segnatamente nei redditi determinanti
(voce 34), l’inesistente (e mai ricevuto evidentemente!) contributo alimentare
di fr. 10'000.-. (…)
4. La decisione 2
maggio 2005 non è neanche sostenibile per il calcolo del contributo PC
accordato per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 marzo 2003 (…) per le
stesse ragioni esposte abbondantemente al punto precedente.
Inoltre non si
capisce per quale motivazione l’autorità ha tenuto conto del fabbisogno vitale
di __________ solamente per quel periodo non prendendolo invece in
considerazione né in quello precedente (a far tempo dalla nascita), né in
quello posteriore (infatti sino al 30 giugno 2004 non viene neppure conteggiato
__________ nato il 28 aprile 2003).
Pure questo
importo PC, insieme a quelli calcolati dal 16 luglio 2001, deve essere
conteggiato in funzione della nascita del diritto alle rendite completive per
figli e dell’inesistenza del reddito per contributi di mantenimento a carico
del signor __________. (…).”.
F. Nella
risposta di causa la Cassa ha integralmente confermato la propria decisione su
opposizione (doc. V), mentre la ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di
prova a suo favore (doc. VI).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
Considerandi
2.
Va
innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato
dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo
per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di
limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI
1995.
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3.
Per
l'art. 2c lett. a LPC, dal 1° gennaio 2004 hanno diritto alle prestazioni
complementari giusta l'art. 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad una rendita
dell'AI.
L’importo della
prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1
LPC). Secondo il capoverso 4, le spese riconosciute ed i redditi determinanti
dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e
degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.
Giusta l’art. 3a cpv. 6
LPC, per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto
dei figli i cui redditi determinanti superano le spese riconosciute.
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b cpv. 1 LPC prevedeva che
" Per le persone che non vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone
che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1.
per le persone sole, almeno
14690.
franchi e al massimo 16290 franchi;
2.
per i coniugi, almeno
22035.
franchi e al massimo 24435 franchi;
3.
per gli orfani e per i
figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745
franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio
per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di
arretrati né di una richiesta di restituzione."
A decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi massimi destinati alla
copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 17'300.- per persone sole, a
Fr. 25’950.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita
per figli dell’AVS o dell’AI, a Fr. 9'060.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 03
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 20 settembre
2002).
Per l’anno 2005, gli
importi massimi sono stati fissati rispettivamente in Fr. 17'640.-, in Fr.
26'460.- ed in Fr. 9'225.- (Ordinanza 05 del 24 settembre 2004).
Inoltre, giusta l’art.
3b cpv. 2 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in
un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
d. importo forfettario
annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L’art. 3c LPC enumera
esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:
"(…)
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e
dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni
dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni
d'aiuto sociale;
c. le prestazioni
pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale
(…) (cpv. 2)".
4.
Oggetto
del contendere è il diritto alla percezione di PC di RI 1 e della figlia __________.
La ricorrente impugna la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su
cui quest'ultima si è fondata non siano corretti. A dire dell'assicurata, l’importo
di Fr. 10'000.- aggiunto nei suoi redditi dalla Cassa di compensazione a titolo
di “altro reddito” versato dal papà della bambina è errato. A carico di __________,
infatti, non vi sarebbe alcun obbligo di mantenimento di __________: la
convenzione sottoscritta il 9 luglio 2004 dai genitori ed omologata dalla competente
autorità tutoria attesterebbe questa circostanza (doc. 23). Inoltre, la
ricorrente postula che il suo diritto ed il diritto della figlia alla
percezione di PC siano integralmente rivisti, chiedendo che __________ ne benefici
già dal 1° luglio 2001, ovvero dal mese in cui è nata, e fino al 30 giugno 2004.
L’Amministrazione
stessa, dal canto suo, evidenzia l’erroneità della decisione formale emanata il
24.
novembre 2004, poiché nei redditi della ricorrente non sarebbe stato
inavvertitamente conteggiato anche l’importo di Fr. 10'000.- quale obbligo di
mantenimento di __________ nei confronti di __________ e di conseguenza essa le
avrebbe erroneamente concesso una prestazione di Fr. 1'240.-, che ha dato luogo
al versamento della differenza di Fr. 600.- (cfr. consid. D).
5.
L’insorgente
pretende che siano riesaminati tutti i calcoli delle PC eseguiti
dall’Amministrazione da 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004, ovvero fino al
momento in cui entrambi i figli sono stati considerati ed integrati nel calcolo
delle sue prestazioni complementari. Il TCA osserva subito che tale richiesta è irricevibile. La decisione
formale del 24 novembre 2004, come pure la decisione su opposizione del 2
maggio 2005 della Cassa di compensazione, portano infatti soltanto sul calcolo
delle prestazioni spettanti all’insorgente durante i mesi di febbraio e marzo
2003.
e sono soltanto questi due mesi che possono essere verificati dal
Tribunale. Non è quindi possibile rimettere qui in discussione le decisioni di concessione
di PC emanate dalla Cassa per dei periodi diversi, come il luglio 2001-dicembre
2002.
ed aprile 2003-giugno 2004. Se l’assicurata non era d’accordo con le PC
fissate per questi anni, doveva a suo tempo impugnarle entro il termine di 30
giorni; ora esse sono regolarmente cresciute in giudicato ed il TCA non può più rimetterle in discussione.
Qualora, sulla scorta del presente giudizio, l’Amministrazione riterrà di dover
comunque riesaminare le situazioni posteriori al mese di marzo 2003, essa vi
potrà eventualmente procedere, attenendosi agli elementi illustrati nel
presente giudizio, rivedendo le proprie decisioni qualora siano manifestamente
errate e la loro rettifica abbia un’importanza notevole (art. 53 LPGA).
Nella decisione su
opposizione, la Cassa ha tuttavia menzionato i princìpi alla base
dell’esclusione della figlia dell’assicurata dal calcolo del diritto alle PC
suo e della madre negli anni 2001 e 2002. Questo Tribunale ritiene quindi
opportuno entrare ugualmente nel merito della controversia verificando i presupposti
ammessi dall’Amministrazione.
6.
Giusta
l’art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la prestazione complementare annua per i figli che
danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI è calcolata come
segue:
a. se
i figli vivono con i genitori, viene calcolata una PC globale;
b. se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto ad una
rendita o può far valere il diritto ad una rendita completiva dell’AVS o
dell’AI, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del
genitore;
c. se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un
genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una
rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente.
Per il capoverso 2, se
il computo avviene conformemente al cpv. 1 lett. b e c, il reddito dei genitori
va tenuto conto se supera l’importo ordinario necessario al sostentamento degli
stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico (cfr. anche N. 2044
DPC).
Tuttavia, le spese
riconosciute per legge, i redditi determinanti e la sostanza dei figli
minorenni che non possono pretendere una rendita per orfano, né dare
diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI non vanno ritenute
per il calcolo della PC (art. 8 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
In virtù del citato art.
3a cpv. 6 LPC, il Consiglio federale ha emanato l’art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI,
secondo cui nel calcolo della PC annua non si tiene conto dei figli che
possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto ad una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI ed i cui redditi determinanti raggiungono o superano
le spese riconosciute.
Le Direttive sulle
prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC), emanate dall’UFAS, illustrano
meglio queste norme.
Se i figli vivono con
i genitori o con un solo genitore che ha diritto ad una rendita, le spese
riconosciute ed i redditi determinanti dei figli vengono attribuiti ai genitori
(NN. 2043.1 e 2043.2 DPC).
Nel calcolo delle PC
annue non si tiene conto dei beneficiari di rendite per orfani o dei
figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI se i
loro redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute (N. 2054
DPC).
Per stabilire di quali
figli non bisogna tenere conto, si deve procedere a calcoli comparativi,
inglobando ed escludendo il figlio in questione. Se dal calcolo globale,
inglobando il figlio, risulta una PC più elevata, allora si tiene conto di
questo figlio. Se invece, includendo il figlio, la PC diminuisce, questo figlio
non deve essere preso in considerazione (N. 2055 DPC).
Procedendo al calcolo
comparativo – nella variante che non tiene conto del figlio né dei suoi redditi
e delle sue spese -, come pure in caso di esclusione del figlio dal calcolo
della PC, le rendite per figli, analogamente alle rendite per orfani, non
devono o non devono più essere computate ai genitori (N. 2056 DPC).
7.
L’art.
276.
CC regola il mantenimento dei figli da parte dei genitori. Secondo l’art.
285.
cpv. 1 CC, il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni
del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori e tenere
inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della
partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di
costui. I contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio
soltanto se approvati dall’autorità tutoria (art. 287 cpv. 1 CC). L’art. 298 CC
regola la situazione giuridica dei figli nati da genitori non coniugati,
attribuendo l’autorità parentale alla madre. L’art. 298a cpv. 1 CC prevede che,
a richiesta congiunta dei genitori, l’autorità tutoria attribuisce loro
l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il
bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che
determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle
spese di mantenimento.
Nel caso di specie, il
13.
febbraio 2003 __________ ha riconosciuto la paternità di __________, per cui
da quel momento è considerato a tutti gli effetti suo papà (art. 260 CC) e come
tale è tenuto a provvedere al mantenimento della figlia. In tal senso, il 3
settembre 2003 i genitori hanno sottoscritto una convenzione disciplinante il
contributo alimentare che il papà avrebbe versato alla loro figlia (Fr. 800.-
al mese); tuttavia, detto contratto non è stato omologato dalla competente
autorità tutoria (doc. 18), per cui non esplica effetti per la figlia. Soltanto
il successivo contratto del 9 luglio 2004 (doc. 23) è approvato dalla
delegazione tutoria, ma con esso i genitori hanno rinunciato a definire i
contributi alimentari in favore dei due figli, siccome il modico salario netto
mensile di __________ (Fr. 2'700.-) non gli permetteva di versare alcunché.
Pertanto, non sarebbe possibile imputare ai redditi dell’assicurata nessun importo
a titolo di obbligo di mantenimento di __________, né tanto meno l’ammontare di
Fr. 10'000.- menzionato dalla Cassa nella decisione su opposizione.
Nell’ambito della revisione
delle PC per l’anno 2003 protrattasi nel 2004, è emerso che l’assicurata conviveva
con i due figli ed il loro padre. Al fine di determinare l’ammontare da
attribuire a quest’ultimo quale onere di mantenimento nei confronti dei suoi
figli, la Cassa l’ha invitato a compilare una richiesta per l’ottenimento di
una prestazione complementare. Ritenuto un limite di reddito per il fabbisogno vitale
di Fr. 17'300.-, un contributo fisso per l’assicurazione malattia di Fr.
3'972.- ed una quota parte della pigione annua lorda di Fr. 3'600.- (Fr.
14'400.- x 1/4), il fabbisogno di __________ è stato fissato in Fr. 24'872.-. A
fronte di Fr. 34'702.- d’entrate annue calcolate in base alle indennità
giornaliere per disoccupazione ricevute per il mese di luglio 2004 (Fr.
2'891,85, inclusi Fr. 371,05 d’assegni per i figli), la Cassa ha ritenuto che vi
fosse un superamento del limite di reddito di Fr. 10'000.- (recte: Fr.
9'830.-). Questo importo è stato quindi “trasferito” nei redditi (“altri
redditi”) dell’assicurata per il calcolo delle PC di quest’ultima e dei figli a
partire dal mese di luglio 2004 (doc. 26), dando luogo al versamento di Fr.
1'105.- (Fr. 972.-, doc. 27).
Procedendo allo stesso
modo anche per il calcolo comparativo delle PC dal luglio 2001 al marzo 2003 a
favore dell’assicurata e della figlia, ma considerando un contributo alimentare
di Fr. 800.- al mese per __________ (Fr. 9'600.- annui), la Cassa di
compensazione ha fissato in Fr. 637.- (luglio-dicembre 2001), in Fr. 704.-
(anno 2002) ed in Fr. 796.- (gennaio-marzo 2003) le PC mensili (comprensive del
contributo che è versato all’UAM) spettanti alla madre ed alla figlia (doc. 32).
Siccome questi importi sono inferiori alle prestazioni a suo tempo
stabilite per la sola mamma nei rispettivi periodi e quindi peggiorano la
situazione dell’assicurata (cfr. consid. A), in virtù dell’art. 8 cpv. 2
OPC-AVS/AI la Cassa ha escluso la figlia dal calcolo delle PC della mamma fino
al 30 giugno 2004. Di conseguenza, l’Amministrazione stessa osserva che la
decisione formale del 24 novembre 2004 è errata, poiché da un lato considera il
limite di reddito e la rendita completiva della figlia; d’altro lato, non
include però il superamento del limite di reddito del papà che funge da
contributo alimentare.
8.
A
mente di questo Tribunale, l’Amministrazione si è correttamente basata sui disposti
di legge menzionati in ingresso.
__________ riceve una
rendita completiva AI, poiché la mamma è la beneficiaria principale di una
rendita intera AI. __________ vive con la mamma e con il papà, ma il papà non
ha diritto ad una rendita né può far valere un diritto ad una rendita
completiva a dipendenza dell’assicurata, siccome i genitori non sono coniugati.
In queste circostanze, la prestazione complementare annua per la figlia va
fissata congiuntamente alla rendita del genitore che ha diritto ad una
rendita dell’AI (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI, N. 2043.2 DPC). I redditi
determinanti di __________ - ossia la sua rendita completiva AI - e le spese
riconosciute – il suo limite di reddito - vanno attribuite al calcolo per il genitore.
Come ha rettamente
determinato la Cassa, il reddito del papà supera il suo fabbisogno (doc. 25).
Pertanto, il superamento del limite di reddito di __________ deve essere imputato
nel calcolo della PC della figlia (art. 7 cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 2044 DPC) e
considerato come un reddito sostitutivo del contributo alimentare che egli
dovrebbe versarle. Il principio dell’aggiunta della posizione 34 “altri redditi”
nella tabella di calcolo PC appare quindi corretta. Laddove un genitore non
coniugato non versi ai propri figli un contributo alimentare, ma nel calcolo
delle PC di un genitore vi sia un superamento del limite di reddito, l’obbligo
di mantenimento di quest’ultimo nei confronti dei figli non può essere delegato
alla Confederazione. Le PC non possono infatti sostituirsi all’obbligo di
mantenimento dei figli appartenente ai genitori (cfr. consid. 2), i quali
devono sopperire da soli ai bisogni se hanno i mezzi sufficienti per farlo. È
soltanto quando non vi sono più le risorse finanziarie necessarie che
intervengono le prestazioni complementari.
Su questo punto, la
censura della ricorrente si rivela dunque infondata.
Oltre a questa posta,
nei redditi della ricorrente e di __________ vanno aggiunte le rendite AI di
cui le stesse beneficiano.
Nel fabbisogno
dell’assicurata e della figlia vanno computati i rispettivi limiti di reddito, il
contributo fisso per l’assicurazione malattia come pure la quota parte di 2/3
della pigione annua lorda (art. 16c OPC-AVS/AI).
Alla luce di quanto
precede, la decisione formale emanata il 24 novembre 2004 è errata già per il
solo fatto che non include il contributo di mantenimento (o il reddito
sostitutivo) del papà.
Detta decisione è pure
irrita anche dal profilo del calcolo della pigione imputabile alla mamma e alla
figlia: la quota parte ascrivibile a loro carico rappresenta 2/3 della pigione
annua, non 1/2 o 2/4, giacché a quel momento gli occupanti dell’abitazione
erano tre (__________era già nata, mentre __________ è nato soltanto
nell’aprile 2003).
Gli elementi appena
elencati sono dunque i parametri applicabili al calcolo delle PC della
ricorrente dal momento in cui è nata la figlia __________.
9.
Analizzando
più dettagliatamente il caso di specie, invece, il TCA evidenzia che la figlia non va considerata nel calcolo delle
prestazioni complementari dell’assicurata, confermando quindi anche sotto
questo profilo l’operato dell’Amministrazione.
Come confermano le tabelle
di calcolo di prova presenti agli atti della Cassa (doc. 32), infatti, in
aggiunta al fabbisogno ed ai redditi della mamma, il computo del limite di
reddito di __________, della sua rendita completiva e del contributo di
mantenimento (o del superamento del limite di reddito) dovuto dal papà, comportano
la diminuzione dell’ammontare delle PC spettanti di diritto alla sola ricorrente,
peggiorando dunque la situazione della famiglia. A questo risultato si giunge sulla
base del citato art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI, ovvero comparando l’importo delle PC
che si otterrebbe inglobando la figlia nel calcolo globale delle PC della
mamma, con le PC che spetterebbero alla mamma se non si conteggiasse la figlia.
Questa particolarità concerne almeno il periodo dal luglio 2001 (nascita di __________)
al marzo 2003 (prima della nascita di __________).
Per quanto attiene a
questi calcoli comparativi eseguiti dalla Cassa, v’è da rilevare che quale
contributo di mantenimento di __________ nei confronti della figlia
l’Amministrazione ha ritenuto un importo di Fr. 800.- al mese (Fr. 9'600.-
annui), basandosi verosimilmente sulla convenzione del 3 settembre 2003. Giusto
sarebbe calcolare il superamento del limite di reddito del papà riferendosi al
salario percepito nel periodo 2001-2003. Quand’anche si ritenesse questo limite
di superamento del reddito oppure lo si calcolasse fondandosi sul guadagno
assicurato del genitore sul quale viene calcolata l’indennità giornaliera di
disoccupazione (doc. 25), si otterrebbero addirittura delle prestazioni
complementari inferiori a quelle determinate dalla Cassa nel calcolo
comparativo.
In considerazione
delle motivazioni sopra esposte ed applicando l’ipotesi più favorevole
all’assicurata (Fr. 800.- mensili come onere di mantenimento), si hanno dunque le
situazioni seguenti:
Luglio 2001-Dicembre
2001.
Limiti
di reddito di Mamma e Figlia: Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.- 25'730.-
Contributo
fisso ass. malattia: Fr. 3'096.- + Fr. 840.- 3'936.-
Pigione
annua lorda: (Fr. 14'400.- + Fr. 840.-) x 2/3 10'160.-
39'826.-
Rendite
AI di Mamma e Figlia: Fr. 13'320.- + Fr. 5'328.- 18'648.-
Contributo
di mantenimento per Figlia: Fr. 800.- x 12 9'600.-
28'248.-
Fabbisogno
Fr. 39'826.- - Redditi Fr. 28'248.- = Superamento 11'578.-
Dedotto
il contributo per l’assicurazione malattia 3'936.-
PC
ANNUA 7'642.-
PC
MENSILE in contanti: Fr. 7'642.- : 12 mesi 637.-
Mentre la PC versata alla sola mamma era pari a Fr. 932.-
Anno 2002
Limiti
di reddito di Mamma e Figlia: Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.- 25'730.-
Contributo
fisso ass. malattia: Fr. 3'372.- + Fr. 912.- 4'284.-
Pigione
annua lorda: (Fr. 14'400.- + Fr. 840.-) x 2/3 10'160.-
40'174.-
Rendite
AI di Mamma e Figlia: Fr. 13'320.- + Fr. 5'328.- 18'648.-
Contributo
di mantenimento per Figlia: Fr. 800.- x 12 9'600.-
28'248.-
Fabbisogno
Fr. 40'174.- - Redditi Fr. 28'248.- = Superamento 11'926.-
Quota
parte premio ass. malattia a carico PC: Fr. 600.- + Fr. 204.- 804.-
11'122.-
Dedotto
contributo cant. per l’ass. malattia: Fr. 2'772.- + Fr. 708.- 3'480.-
PC
ANNUA 7'642.-
PC
MENSILE in contanti: Fr. 7'642.- : 12 mesi 637.-
A
cui si aggiungono Fr. 67.- direttamente girati all’UAM 704.-
Mentre la PC versata alla sola mamma era pari a
Fr. 932.-
Gennaio-Marzo 2003
Limiti
di reddito di Mamma e Figlia: Fr. 17'300.- + Fr. 9'060.- 26'360.-
Contributo
fisso ass. malattia: Fr. 3'684.- + Fr. 984.- 4'668.-
Pigione
annua lorda: (Fr. 14'400.- + Fr. 840.-) x 2/3 10'160.-
41'188.-
Rendite
AI di Mamma e Figlia: Fr. 13'644.- + Fr. 5'460.- 19'104.-
Contributo
di mantenimento per Figlia: Fr. 800.- x 12 9'600.-
28'704.-
Fabbisogno
Fr. 41'188.- - Redditi Fr. 28'704.- = Superamento 12'484.-
Quota
parte premio ass. malattia a carico PC: Fr. 804.- +Fr. 396 1'200.-
11'284.-
Dedotto
contributo cant. per l’ass. malattia: Fr. 2'880.- + Fr. 588.- 3'468.-
PC
ANNUA 7'816.-
PC
MENSILE in contanti: Fr. 7'816.- : 12 mesi 652.-
A
cui si aggiungono Fr. 100.- direttamente girati all’UAM. 752.-
Mentre la PC versata alla sola mamma era pari a
Fr. 940.-
In merito agli importi
versati dalla Cassa all’assicurata nel corso del 2001 (Fr. 932.-), del 2002
(Fr. 932.-) e del 2003 (Fr. 940.-), questo Tribunale osserva che a quel
momento, l’Amministrazione non era ancora stata debitamente messa al corrente
dell’esistenza dei figli __________ dapprima e __________ poi. In proposito il TCA osserva che __________ è nata il 16
luglio 2001, mentre la richiesta di PC è stata compilata il 5 luglio 2001 senza
tuttavia nessuna annotazione con riferimento all’imminente nascita della
bambina. Questo è il motivo per il quale le PC calcolate a favore
dell’assicurata (docc. 3, 4 e 6) portano su una pigione di Fr. 7'620.- ({[Fr.
1’200.- x 12 mesi] + Fr. 840.- di spese accessorie} : 2 inquilini RI 1 e __________),
anziché di Fr. 5'080.- fino alla nascita di __________ (Fr. 15'240.- x 1/3). Se
la Cassa avesse conteggiato anche __________ come inquilina, la situazione contabile
sarebbe stata più sfavorevole alla ricorrente rispetto agli importi
effettivamente percepiti.
Dal quadro che precede,
il TCA conferma che è comunque a
giusta ragione che la Cassa cantonale, in virtù dell’art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per
non peggiorare la situazione dell’assicurata determinata sulla scorta degli
elementi a sua disposizione in quel periodo, quando ha saputo dell’esistenza di
__________ non ha riconsiderato le proprie decisioni rivedendo i calcoli
già eseguiti e le prestazioni già corrisposte alla mamma nel periodo luglio
2001-marzo 2003.
Conseguentemente, la
lamentela della ricorrente volta a far rientrare anche la figlia nel suo
calcolo delle PC dal 2001 fino alla nascita del fratello __________, va quindi
respinta siccome lesiva del diritto.
In questi termini, la
decisione del 24 novembre 2004 relativa al diritto dell’assicurata di percepire
una PC per i mesi di febbraio e marzo 2003 è errata. Da un lato, nel calcolo
dell’insorgente essa considera il fabbisogno vitale (limite di reddito) della
figlia e la quota parte della pigione per una persona sola; d’altro lato, nei
redditi sono considerate le rendite AI della mamma e della figlia, ma non il
contributo alimentare che il padre è tenuto a versare a __________. Questa
decisione rappresenta un ibrido degli elementi appartenenti alla soluzione
corretta che, come visto, è rappresentata dal calcolo della PC per una
persona sola: l’assicurata. Ne discende che l’interessata non aveva diritto
a percepire le PC fissate con questa decisione e, di riflesso, nemmeno la
differenza d’importo calcolata con le PC già corrisposte nel 2003 sulla scorta
della tabella di calcolo valida dal 1° gennaio 2003 (docc. 6 e 14).
In esito alle
considerazioni esposte, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso rivolto contro
la decisione su opposizione, che correttamente si basa sull’art. 8 cpv. 2
OPC-AVS/AI e che ammette l’erroneità della decisione del 24 novembre 2004, va
dunque respinto.
10.
Con
il ricorso RI 1 chiede contestualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria.
Anche se l'assicurata
è soccombente, può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre
che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Va evidenziato che il
diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3
Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi
finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I
304.
consid. 2; DTF 115 Ia 193; BORGHI/CORTI, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; COCCHI/
TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito
espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale,
la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza
giudiziaria, gratuita per i meno abbienti. Per quanto concerne la procedura per
le cause davanti al TCA, l’art.
21.
cpv. 2 LPTCA sul diritto al
patrocinio – in vigore dal 30 luglio 2002 - recita che la disciplina della
difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag);
La Lag, in vigore dal
30.
luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle
domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.
L'art. 3 della citata legge prevede:
" 1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela
adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta indigente
la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri
di procedura o alle spese di patrocinio.".
Le altre condizioni
per l'ammissione all'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente
all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza
giudiziaria non è concessa se:
a) la procedura per
la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona
ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle
spese che questa comporta.
2L'ammissione al
gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri posti nella
legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale
elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle
assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA
del 28 novembre 2000 nella causa G., I 396/99):
a) il
richiedente deve trovarsi nel bisogno
L’istante va
considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11
segg.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in
considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo
di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori,
COCCHI/ TREZZINI, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479). L’obbligo dello Stato
di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di
mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg.). Non
entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui
l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS
(COCCHI/TREZZINI, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi
citata).
Dal punto di vista
temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione
esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V
265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione
è importante (cfr. anche COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n.
39.
In senso contrario cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT
1998-II, n. 36; per un commento cfr. COCCHI/TREZZINI, op. cit., pag. 485-486, nn.
39, 40 e 41 con relative note).
b) l’intervento dell’avvocato deve essere necessario o perlomeno
indicato
Il TF ha stabilito che
la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni
controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo
rappresentante civile non possiedono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265
seg.).
c) il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.D.N.; DTF 125 II 275
consid. 4b; DTF 119 Ia 251; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 492,
n. 1).
A tal proposito si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II
275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art.
157, pag. 491, nota 591).
Alla luce delle
considerazioni esposte, a mente del TCA, il presente ricorso era sin dall’inizio sprovvisto di esito favorevole.
Ricorrere contro una decisione della Cassa che riesamina la situazione di
febbraio e marzo 2003 dell’assicurata e fissa delle nuove prestazioni
complementari, chiedendo però al TCA di rivedere tutte le precedenti decisioni dell’Amministrazione dal
2001.
al 2004, configura, come detto, una situazione d’irricevibilità del
ricorso. Non spetta alla scrivente Corte porre rimedio all’inattività dell’interessata,
rivedendo integralmente l’operato della Cassa di compensazione dal 2001 ad
oggi.
Va peraltro osservato
che, quand’anche si volesse ignorare questa grave circostanza – siccome la
ricorrente è rappresentata da un patrocinatore legale –, anche il requisito
dell’indigenza non è adempiuto.
L’assicurata va
infatti posta nel nucleo familiare composto dal convivente __________ e dai
loro due bambini. Il papà ha un obbligo di mantenimento legale nei confronti
dei figli, mentre nei confronti della concubina l’obbligo di mantenimento –
fatti salvi eventuali contratti stipulati in tal senso fra i genitori – è
d’ordine unicamente morale. Ritenuto comunque come i genitori convivano durevolmente
in comunione domestica dall’aprile 1999 e che insieme abbiano generato due
figli, è possibile assimilare questo nucleo familiare ad una famiglia con
genitori sposati, che si devono vicendevole sostegno e mantenimento.
Anche in specie,
dunque, nel calcolo dei redditi dell’assicurata del 2005 possono rientrare,
oltre alla sua rendita AI ed alle completive AI dei figli (Fr. 25’044.- in
totale), anche le indennità giornaliere di disoccupazione che __________ percepisce
(Fr. 24'702.-), per complessivi Fr. 49'746.- annui.
Le spese comprovate sono
pari a Fr. 15'240.- per la pigione (Fr. 1'200.- al mese) e (circa) Fr. 5'500.- per
la cassa malati del 2004 ([Fr. 86,65 x 2 figli + Fr. 286,20 per papà] x 12
mesi). A ciò si aggiunge il minimo vitale dell’intera famiglia di Fr. 24'600.- (Fr.
1'550.- per due persone adulte conviventi + Fr. 250.- per ogni figlio fino i 6
anni).
Con un’eccedenza di
Fr. 4'400.-, pur considerando un ridottissimo onere fiscale, non è data una
situazione d’indigenza, ciò che permette di fronteggiare le certo contenute
spese di patrocinio, da versare semmai ratealmente.
L'assistenza
giudiziaria non può quindi essere concessa.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- L’istanza
d’assistenza giudiziaria è respinta.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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