33.2005.7
Se un coniuge vive in casa per anziani,le PC sono calcolate separatamente.Retta giornaliera in casa per anziani.Spese personali.Spese per manutenzione d'immobili.Sostanza immobiliare ritenuta al valor
26 settembre 2005Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
33.2005.7
Data decisione, Autorità:
26.09.2005, TCA
Titolo:
Se un coniuge vive in casa per anziani,le PC sono calcolate separatamente.Retta giornaliera in casa per anziani.Spese personali.Spese per manutenzione d'immobili.Sostanza immobiliare ritenuta al valore venale se non serve d'abitazione.Rimborso spese di malattia e d'aiuto e cura.Eccedenza di redditi.
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
CALCOLO SEPARATO
CONIUGE IN CASA DI CURA
COSTI DI DEGENZA
ECCEDENZA DI REDDITO
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
PERSONA ANZIANA
REDDITI COMPUTATI
REDDITO DELLA SOSTANZA IMMOBILIARE
RIMBORSO SPESE
SPESE DI AIUTO, CURA E ASSISTENZA
SPESE DI MALATTIA
SPESE PER LA MANUTENZIONE
SPESE RICONOSCIUTE
VALORE LOCATIVO
VALORE VENALE
art. 3a cpv. 4 LPC
art. 3a cpv. 5 LPC
art. 3b cpv. 1 LPC
art. 3b cpv. 2 LPC
art. 3b cpv. 3 LPC
art. 3c LPC
art. 3c cpv. 1 let. c LPC
art. 3d cpv. 1 LPC
art. 13 OMPC
art. 13 cpv. 1 OMPC
art. 13 cpv. 6 OMPC
art. 1a OPC
art. 1c cpv. 1 OPC
art. 1c cpv. 2 OPC
art. 3b cpv. 3 let. b OPC
art. 12 OPC
art. 17 cpv. 4 OPC
art. 19 cpv. 1 OPC
art. 19a OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2005.7-8
TB
Lugano
26 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2005 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su opposizione del 1° luglio
2005 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
A. Nell'ottobre 2004 l'assicurato RI 1, 1924, ha chiesto l'ottenimento di una prestazione complementare per sé e per la moglie RI
2, 1926, degente in modo definitivo alla Clinica __________ di __________ dal
29 settembre 2004.
Con due distinte
decisioni del 24 maggio 2005, la Cassa cantonale di compensazione ha negato ai
richiedenti il versamento delle PC a motivo che la somma dei redditi dei
coniugi, ripartita su ognuno, superava il fabbisogno di ciascuno.
B. Il
20 giugno 2005 i coniugi RI 1 si sono opposti al rifiuto della concessione di
prestazioni complementari, chiedendo che alcuni oneri di cui essi si fanno
carico quotidianamente siano considerati nel loro fabbisogno. Gli opponenti contestano
pure il computo di un decimo della sostanza a titolo di reddito.
C. Nella
decisione su opposizione del 1° luglio 2005 (doc. A1) la Cassa ha dettagliatamente
esaminato le censure sollevate dagli opponenti, respingendole tutte e
confermando integralmente le precedenti decisioni.
D. Con
ricorso del 16 luglio 2005 (doc. I) RI 1 e RI 2 hanno riproposto le medesime
censure, impugnando come segue la decisione su opposizione della Cassa:
" (…)
Chiediamo, previa vostra indagine presso la casa di cura e i medici,
che i calcoli dei fabbisogni siano rivisti e considerino:
- per RI 2
·
Fatti
i costi per le
cure e l'assistenza continua che la malattia, da
ormai più di un anno, richiede e che superano l'importo fisso per le spese personali e la retta dell'istituto da voi considerati;
·
in ogni caso, l'importo per le spese personali deve essere portato
a fr. 4'200.- annuo (fr. 350.- visto il grave
stato di invalidità e impotenza) invece di fr. 2'280.-;
·
la quota parte di
alloggio, che deve essere inserita perché l'onere di alloggio dell'appartamento
di via __________ rimane nonostante la malattia; in via subordinata che esso
sia inserito interamente nel calcolo del fabbisogno maritale;
- per RI 1
·
nel fabbisogno si
devono inserire le spese supplementari per l'economia domestica (pulizia, bucato, preparazione dei pasti, ecc.),
non potendo più RI 2 provvedervi;
- per entrambi:
·
la proprietà
fondiaria data in locazione è stata considerata nella sostanza al valore
commerciale, ma le spese di manutenzione inserite sono solo quelle ammesse
fiscalmente; si chiede pertanto che vengano inserite quelle effettive, dato
anche il grado di vetustà degli immobili. (…).".
I ricorrenti chiedono
inoltre il riesame del valore degli immobili di loro proprietà accertato mediante
perizia dell'Ufficio stima,
ponendo maggiore attenzione allo stato in cui si trovano e alla difficoltà di
realizzarli. Anche il consumo ipotetico di un decimo della sostanza non è stato
ritenuto concretizzabile.
E. Nella
risposta di causa la Cassa ha integralmente confermato la propria decisione su
opposizione (doc. III), mentre i ricorrenti non hanno prodotto ulteriori mezzi
di prova a loro favore (doc. IV).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
Considerandi
2.
Va
innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato
dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo
per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460.
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3.
Per
l'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta
l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L’importo della
prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1
LPC). Secondo il capoverso 4, le spese riconosciute ed i redditi determinanti
dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e
degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.
Giusta l’art. 3a cpv. 5
LPC, se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la
prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. I
redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà a ognuno dei
coniugi.
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b cpv. 1 LPC prevedeva che
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
1.
per le
persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
2.
per i
coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
3.
per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli
si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due
altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le
spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di
una richiesta di restituzione."
A decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi massimi destinati alla
copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 17'300.- per persone sole, a
Fr. 25’950.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita
per figli dell’AVS o dell’AI, a Fr. 9'060.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 03
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 20 settembre
2002).
Per l’anno 2005, gli
importi massimi sono stati fissati rispettivamente in Fr. 17'640.-, in Fr.
26'460.- ed in Fr. 9'225.- (Ordinanza 05 del 24 settembre 2004).
Secondo il capoverso 2
dell'art. 3b LPC,
"
Per le persone
che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale
(persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa
giornaliera;
b. importo per le
spese personali.".
Inoltre, giusta l’art.
3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in
un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
"
(…)
b. spese di manutenzione di fabbricati
e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L’art. 3c LPC enumera esaustivamente
i redditi determinanti, fra i quali vi sono:
"(…)
b. il reddito proveniente da sostanza
mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza
netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura
in cui superi per persone sole 25'000 franchi, per coniugi 40'000 franchi e per
orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000
franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 75'000 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.
(…) (cpv. 1)
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta
gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private
di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi
dell'AVS o dell'AI.
(…) (cpv. 2)".
A norma dell'art. 3d
cpv. 1 LPC che concerne il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità,
"
I beneficiari di
una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese
dell'anno civile in corso, debitamente comprovate:
a. di dentista;
b. di aiuto, di cure e di assistenza a
domicilio e in strutture diurne;
c. per dieta;
d. di trasporto fino al più vicino luogo
di cura;
e. di mezzi ausiliari e
f. di partecipazione alle spese giusta
l'articolo 64 LAMal."
4.
Oggetto
del contendere è il diritto alla percezione di PC diRI 1. I ricorrenti impugnano
la decisione della Cassa, poiché ritengono che i dati su cui quest'ultima si è
fondata non siano corretti. Essi postulano un aiuto concreto per fare fronte a
tutte le spese quotidiane, in particolare ai costi derivanti dalla malattia di RI
2.
A loro dire, le spese reali sarebbero infatti di gran lunga superiori
agli importi ritenuti dalla Cassa. Inoltre, la valutazione data dall'Ufficio stima degli immobili di loro
proprietà sarebbe troppo generosa, poiché non rispecchierebbe lo stato in cui
si trovano e la conseguente difficoltà nel venderli. Anche il computo di un
decimo del loro valore nei redditi non privilegiati di ciascun assicurato non sarebbe
verosimile.
Con decisione 24
maggio 2005 la Cassa ha negato ai ricorrenti una prestazione complementare con
effetto dal 1° ottobre 2004, ritenendo pari a Fr. 37'251.- le spese riconosciute a RI 1 e cifrando i suoi redditi in Fr.
52'628.-. Le spese di RI 2 sono
state stabilite in Fr. 41'926.-
ed i suoi redditi in Fr. 52'618.-.
Le eccedenze di reddito pari a Fr. 15'367.- rispettivamente a Fr. 10'692.- non hanno dunque permesso all'Amministrazione di concedere ai richiedenti una PC.
5.
Questo
Tribunale deve quindi analizzare se gli ammontari relativi alle spese
riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi degli assicurati siano corretti.
In primo luogo va osservato che giusta l’art. 1a OPC-AVS/AI, nel caso di coppie di cui almeno un coniuge
vive in permanenza o per un lungo periodo in un ospizio o in un ospedale, la
prestazione complementare annua per ciascuno dei coniugi è calcolata
separatamente secondo gli artt. 1b-1d OPC-AVS/AI (cfr. pure le Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC), edite dall'UFAS, N. 4004).
La Cassa di compensazione ha dunque
agito correttamente calcolando separatamente le PC sia per RI 1 che per RI 2.
6.
Per
quanto concerne le uscite, le spese riconosciute sono imputate
al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne entrambi i coniugi,
essa è computata per metà per ciascuno di essi (art. 1c cpv. 1 OPC-AVS/AI e N.
4004.4
DPC). Il coniuge che non vive in un ospizio o in un
ospedale è ritenuto persona sola riguardo al computo delle spese di pigione
(art. 1c cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Come visto, per le
persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un
ospedale, la legge riconosce, quali spese, la tassa giornaliera e l'importo per
le spese personali (art. 3b cpv. 2 LPC).
In concreto, a far
tempo dal 29 settembre 2004 RI 2 è degente in modo definitivo presso la Clinica
__________ di __________ (cfr. dichiarazione del 6 ottobre 2004 agli atti
dell'Amministrazione).
A norma dell’art. 5
cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione
a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.
In ossequio a questa
delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima
computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che
sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case
di cura è di 75 franchi per il 2004 (art. 2 Decreto esecutivo concernente la
Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 9
dicembre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004, apparso sul Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi del 6 febbraio 2004, BU 6/2004). Il
legislatore ha infatti voluto riconoscere un costo medio uguale per tutti gli
ospiti proprio per evitare differenze fra i degenti in case di cura distinte
aventi costi differenti.
Pertanto, per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni complementari, a
giusta ragione la Cassa cantonale ha computato alla ricorrente per l'anno 2004 l’importo
totale di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365 giorni, che corrisponde alla
retta giornaliera stabilita a carico dell'assicurata, cfr. Dichiarazione del 6 ottobre 2004 agli atti della
Cassa).
Diverso sarebbe il
discorso se l’insorgente fosse ospite di un istituto per invalidi sussidiato
dall’assicurazione invalidità, poiché la retta giornaliera massima
computabile ammonterebbe a Fr. 100.-.
A tale importo sono
stati correttamente aggiunti Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili x 12 mesi) a
titolo di spese personali per gli assicurati ospiti di case per anziani, di
case di cura o di istituti per invalidi che sono beneficiari di rendite di
vecchiaia come la ricorrente.
Se ella fosse stata beneficiaria
di una rendita d’invalidità, le spese personali riconosciute sarebbero state di
Fr. 350.- al mese.
Per quanto concerne l'anno 2005, la retta giornaliera per i
soggiorni di lunga durata in case per anziani o case di cura è sempre pari a
Fr. 75.- (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 1° dicembre 2004, in
vigore dal 1° gennaio 2005, apparso sul Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi del 4 febbraio 2005, BU 5/2005), mentre gli importi delle
spese personali sono stati portati a Fr. 190.- per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, rispettivamente a Fr. 300.- per i beneficiari di rendita d'invalidità (art. 4 del medesimo Decreto).
Oltre questi importi
non è possibile andare. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di
copertura sia per le rette delle case per anziani che per le spese personali,
altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio con assicurati che
potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di qualsiasi tipo di
spesa di carattere personale derivante dal loro soggiorno in casa anziani.
7.
Per
quanto concerne la censura circa la pigione annua di via __________ non
conteggiata nel fabbisogno di RI 2, va osservato come dal 29 settembre 2004 quest'ultima non viva più in quell'appartamento, ossia da quando si è
trasferita in modo definitivo presso la Clinica __________. Pertanto, non è
possibile computarle nemmeno metà del costo del canone di locazione, che rimane
quindi interamente a carico del marito, che occupa l'appartamento da solo.
8.
I
ricorrenti lamentano che per la manutenzione degli immobili di loro proprietà
la Cassa di compensazione abbia ritenuto soltanto le spese ammesse fiscalmente
(un forfait), anziché le spese effettivamente sopportate.
Il TCA osserva che il valore massimo delle
spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b
LPC (cfr. consid. 3) è strettamente legato al valore locativo. Infatti, la
circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della
Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria è del 15%
del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima
dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a
oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
Giusta l'art. 12 cpv.
1.
OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o
dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono
valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del
cantone di domicilio (CARIGIET/KOCH, op. cit., Supplemento, pag. 100).
In virtù dell'art. 20
lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola, il valore
locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare
per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II, 389).
Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere al
canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di
assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo
adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in
quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche
e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF
69.
I 24/25; RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag.
98).
Fra i diversi metodi
di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i
cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere
stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali
sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa
l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica
della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
In concreto, per
determinare il valore locativo delle abitazioni di __________, va fatto capo
all'ultima notifica di
tassazione dei ricorrenti, la 2003B (agli atti dell'Amministrazione), che per
il periodo d'assoggettamento da
gennaio a dicembre 2003 contempla un reddito della sostanza di Fr. 23'400.-.
Questa cifra va ad aggiungersi ai redditi non privilegiati.
Mentre per quanto concerne le spese di
manutenzione, le stesse vanno incluse nelle spese riconosciute, quindi nel
fabbisogno dei richiedenti. L'importo computabile a questo titolo è di Fr. 5’850.-,
corrispondente al 25% di Fr. 23’400.-.
La Cassa ha stabilito
in Fr. 1'129.- le spese di
manutenzione per ciascun ricorrente. D'un canto, va osservato che essa ha erroneamente invertito l'importo degli "interessi ipotecari e
altri interessi passivi" (Fr. 5'850.-) con l'importo
delle "spese di manutenzione fabbricati" (Fr. 1'129.-). L'ammontare
di Fr. 5'850.- dedotto dalla Cassa dalla notifica di tassazione fiscale, seppure
inserito alla voce sbagliata, è quindi esatto. D'altro canto, la sua computazione nel fabbisogno degli insorgenti è
errata, giacché, come visto, le spese che concernono entrambi i coniugi vanno
computate per metà per ciascuno di essi (art. 1c cpv. 1 OPC-AVS/AI). Queste
spese comuni sono: a) le spese di contributi di mantenimento versati in virtù del
diritto di famiglia; b) i costi di manutenzione di immobili e di interessi
ipotecari, se ambedue i coniugi soggiornano in istituto o in ospedale. Per le
spese attinenti alla sostanza immobiliare, se il coniuge che vive a casa non
dimora nell'immobile di proprietà
di uno dei due, i costi sono parimenti suddivisi a metà (N. 4004.5 DPC).
La stessa conclusione
va dunque tratta per gli interessi ipotecari (Fr. 1'129.-, deducibili dalla notifica di tassazione 2003B), erroneamente caricati
per intero dalla Cassa sia a RI 1 che a RI 2.
Pertanto, già
conteggiando questi nuovi elementi di calcolo alla luce di quanto disposto dall'art. 1c cpv. 1 OPC-AVS/AI, il divario fra
le entrate e le uscite dei ricorrenti aumenta ulteriormente e, di conseguenza,
il loro diritto di percepire delle prestazioni complementari rimane a maggior
ragione sempre negato.
Stanti le
considerazioni che precedono, le spese riconosciute (fabbisogno) nel 2004 a RI
1.
assommano quindi, nell'ipotesi
più favorevole – ma errata - al ricorrente, a Fr. 37'251.- (Fr. 17'300.- di limite di reddito + Fr. 3'972.-
per il contributo di cassa malati + Fr. 1'129.- per gli interessi ipotecari + Fr. 5'850.- per le spese di manutenzione + Fr. 9'000.- per il canone di locazione). La decisione dell'Amministrazione va pertanto, seppure con
riserva, confermata.
Le spese riconosciute nel
2004.
a RI 2 sono invece pari a Fr. 41'926.-, come ritenuto dalla Cassa (Fr. 27'375.- per la retta dell'istituto + Fr. 3'600.- per le spese personali + Fr. 3'972.- di cassa malati + Fr. 1'129.- per gli interessi ipotecari + Fr. 5'850.- per le spese di manutenzione). Anche in questa evenienza va rilevato
che gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione dovrebbero essere
computati soltanto in ragione di metà.
Per l'anno 2005, il fabbisogno di RI 1 va fissato
in Fr. 37'771.- (aumentano il limite di reddito: Fr. 17'640.- ed il contributo di cassa malati: Fr. 4'152.-), mentre le spese riconosciute della
moglie RI 2 sono stabilite in Fr. 40'786.- (aumenta il contributo di cassa
malati: Fr. 4'152.-, ma
diminuiscono le spese personali: Fr. 2'280.-). Gli importi individuati dalla Cassa di compensazione sono
quindi corretti.
9.
Con
il ricorso gli assicurati censurano la valutazione delle particelle nn. 321,
1991, 2344, 2877 e 5704 RFD di __________, esperita dall'Ufficio stima,
detenute in proprietà ed alcune in comproprietà da RI 1. I ricorrenti lamentano
infatti che i referti peritali del 2 maggio 2005 (agli atti della Cassa) giungano
ad un valore venale eccessivo (Fr. 520'241.- per la parte imputabile all'assicurato), poiché bisognerebbe tenere
conto della vetustà degli immobili e della loro situazione particolare, data
anche dalla difficoltà di venderli nell'attuale mercato immobiliare.
Per quanto attiene
alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che ai sensi dell’art. 3a
cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi
determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Giusta l’art. 17 cpv.
4.
OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al
richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata
al valore corrente.
Secondo tali termini,
nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad
una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il
legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta
effettivamente sul mercato.
Non sarebbe infatti
corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a
vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di
carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei
proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).
In una sentenza
pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
Le Direttive sulle
prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, prevedono al N.
4010.
che:
"
Il soggiorno in
un istituto deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC
ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.”.
Nel caso di specie,
poiché RI 2 è degente in modo definitivo presso la Clinica __________ dal 29
settembre 2004 (cfr. consid. 6), i succitati immobili (in particolare i fondi
321.
e 5704 RFP) non le servono più da abitazione primaria, né tanto meno servono
al marito che vive in un appartamento in locazione a __________.
Conformandosi al
citato art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione ha quindi correttamente
computato ai ricorrenti il valore venale (commerciale) di queste proprietà.
Per stabilire il
valore venale di detti fondi, a buon diritto l'Amministrazione ha fatto
esperire una perizia dall'Ufficio cantonale di stima.
10.
In
proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore
commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente. Il TCA ha infatti
dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva
nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale.
Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore
superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la
giurisprudenza del TFA, per la determinazione del valore corrente degli
immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR
1998.
LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile
calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate
da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Canton Ticino, la
Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.
In merito a ciò si
osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il
ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio
cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio
1998.
nella causa S.S.).
11.
Con
perizie immobiliari del 2 maggio 2005 l'Ufficio stima (arch. __________) ha
stabilito in Fr. 145'000.- il valore venale dell'abitazione edificata sul fondo n. 321, in Fr. 4'000.- il valore del prato di 848 mq (part.
n. 1991), in Fr. 1'300.- ed in
Fr. 750.- il valore dei boschi di cui ai mappali n. 2344 e n. 2877 ed in Fr. 370'000.- il valore commerciale dell'abitazione esistente sulla part. n. 5704
(cfr. perizie agli atti della Cassa).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in
cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; LOCHER, Grundriss
des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Secondo la
giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA
del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio
2003.
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122.
V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Lo stesso vale per
quel che riguarda le perizie dell’Amministrazione fatte esperire da medici
esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
La citata
giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la
previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata
anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 nella sentenza L.M.).
Nel caso in esame gli
insorgenti non hanno concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto
delle perizie immobiliari. Agli atti non figurano dunque argomenti contrastanti
i dati forniti dall'Ufficio stima. Ritenuto inoltre come nelle sue valutazioni
il perito ha considerato gli immobili al loro stato attuale tenendo conto di
tutte le peculiarità rilevanti quali le condizioni di manutenzione, gli
elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre
quindi concludere che non vi sono elementi tali da mettere in discussione la
correttezza delle citate perizie.
Del resto, queste si
fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da uno specialista del ramo che
si è basato su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando
inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a
conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri
giurisprudenziali.
Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano
pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S., consid. 2b).
Il valore commerciale delle
proprietà di RI 1 ascrivibile nella sostanza dei coniugi va dunque confermato
in Fr. 520'241.- ([Fr. 145'000 + Fr.
4'000.- + (Fr. 1'300.- x 2/3) + (Fr. 750.- x 1/2) + Fr. 370'000.-]). A ciò va aggiunto il deposito a
risparmio (Fr. 8'452.-) e
dedotti i debiti ipotecari (Fr. 28'900.-). Sulla sostanza netta di Fr. 499'793.-, si deve ancora dedurre la parte della sostanza non
computabile per coniugi pari a Fr. 40'000.- (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC), per ottenere una sostanza
computabile di Fr. 459'793.-.
12.
Come
indicato, gli insorgenti contestano il principio del computo di 1/10 della
sostanza computabile quale loro reddito non privilegiato.
La lagnanza non può essere accolta. La
lettera dell'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC (cfr. consid. 3) è infatti chiara: ai
beneficiari di rendite di vecchiaia viene computato, a titolo di reddito
determinante, un decimo della loro sostanza netta; per le altre categorie,
quindi per le persone beneficiarie di rendite d'invalidità e per superstiti,
tale quota ammonta ad un quindicesimo.
Scopo di questa norma è di far sì che
il richiedente di una prestazione complementare faccia anzitutto capo alla
propria sostanza. Infatti, lo Stato interviene concedendo una PC soltanto
nell'eventualità in cui i mezzi propri non permettono di garantirsi un reddito
minimo poiché le spese riconosciute superano i redditi.
Questo concetto è ulteriormente
specificato al N. 2102 DPC:
"
Per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, al reddito si aggiunge un decimo della sostanza netta che supera la
franchigia (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC), mentre per i beneficiari di rendite
d'invalidità e per superstiti si aggiunge un quindicesimo di tale sostanza. Per
i beneficiari di rendite di vecchiaia che vivono in istituto o in ospedale, i
Cantoni possono aumentare fino a concorrenza di un quinto l'importo della
sostanza che sarà computato quale reddito (art. 5 cpv. 3 lett. b LPC; cfr. N.
4008.
segg.)."
Se uno dei coniugi vive a domicilio,
come nel caso in esame, il consumo della sostanza continua ad ammontare ad un
decimo (N. 4009 DPC), per cui l'eccezione dianzi menzionata – comunque non contemplata
dal Cantone Ticino nella Legge d'applicazione della LPC - non va applicata.
Di conseguenza, è a giusta ragione che per
l'anno 2004 l'Amministrazione ha conteggiato nei redditi non privilegiati dei
ricorrenti l'ammontare di Fr. 45'979.-, corrispondente ad un
decimo della sostanza computabile (Fr. 459'793.-).
13.
I
redditi determinanti dei due coniugi vanno sommati e l'ammontare totale deve essere ripartito per metà tra ciascuno di essi
(art. 1b cpv. 1 OPC-AVS/AI). Le franchigie applicabili sono quelle previste per
le coppie (art. 1b cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Ne discende che oltre
alla quota di sostanza computabile (Fr. 45'979.-), vanno aggiunte le rendite AVS del marito (Fr. 17'928.-) e della moglie (Fr. 17'928.-), come pure il reddito della sostanza
immobiliare, ovvero il valore locativo precedentemente determinato in Fr. 23'400.-. Il totale dei redditi (Fr. 105'907.-) va poi ripartito su ciascun coniuge,
per cui nella tabella di calcolo di ognuno va ritenuto per il 2004 un reddito
di Fr. 52'618.-.
Nel 2005 v'è stato l'aumento delle rendite AVS (Fr. 18'264.-), ciò che porta i redditi totali da ripartire ad essere pari a
Fr. 105'907.- e
conseguentemente l'importo da
ascrivere ad ogni assicurato a Fr. 52'954.-.
Tutto ben ponderato,
si ottiene un'eccedenza di
reddito per entrambi i coniugi che non permette loro di poter beneficiare di
una prestazione complementare né per l'anno 2004 né per il 2005.
14.
Ai
sensi dell'art. 19 cpv. 1 OPC-AVS/AI, che riprende l'art. 3d LPC (cfr. consid. 3),
il Dipartimento federale dell'interno determina le spese che possono essere
rimborsate per:
" a. il dentista;
b. l'aiuto, le
cure e l'assistenza a domicilio o in strutture diurne;
c. la dieta;
d. i trasporti
verso il luogo di cura più vicino;
e. i mezzi
ausiliari;
f. la
partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal.".
Il rimborso delle
spese di malattia e d’invalidità rientra nella sfera delle prestazioni
complementari in virtù dell'art. 3 lett. b LPC.
Tuttavia, la lettera
del predetto art. 3d LPC sul rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è
a tal riguardo molto chiara: unicamente "i beneficiari di una
prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno
civile in corso".
In concreto, la
richiesta dei ricorrenti tendente all'ottenimento del rimborso delle spese per
le cure e l'assistenza di RI 2
a dipendenza della sua malattia deve essere respinta, giacché l’assicurata non
ha diritto ad una prestazione complementare (cfr. consid. 13).
15.
L’art.
19a OPC-AVS/AI viene in aiuto alle persone con un’eccedenza di redditi (i
redditi determinanti sono superiori alle spese riconosciute), potendo così esse
beneficiare ugualmente del rimborso delle spese di malattia (cpv. 1). Tale
rimborso corrisponde alla parte delle spese comprovate che supera la parte eccedentaria
dei redditi (cpv. 2).
Il N. 5019 DPC
illustra con un chiaro esempio questo concetto:
" Se, a causa di un'eccedenza di reddito (reddito
computabile maggiore delle spese riconosciute), la PC annua non viene versata,
allora il rimborso avviene secondo la seguente formula:
Spese di malattia e d’invalidità riconosciute
meno l’eccedenza di reddito
Esempio: eccedenza di reddito = 12'000 franchi
spese
di spitex = 20'000 franchi
rimborso
= 8'000 franchi
L’importo massimo per il rimborso delle spese di malattia e
d’invalidità (cfr. N. 5017) non può essere superato.”.
Nella fattispecie gli
insorgenti non quantificano l'ammontare
delle spese per malattia a cui devono fare fronte. Ciò nonostante, una volta
trasmessa tutta la necessaria documentazione all'Amministrazione, queste spese potranno essere semmai rimborsate dalla
Cassa di compensazione nella misura in cui supereranno l'importo dell'eccedenza
di reddito dell'assicurata.
16.
Nel
proprio ricorso RI 1 chiede che siano inserite nel suo fabbisogno le spese di
pulizia, bucato, preparazione dei pasti che egli deve sostenere facendo capo a terzi,
in sostituzione della moglie degente in istituto.
A norma dell'art. 13
cpv. 1 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute
all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC), le spese di
aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall'invalidità, da
un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici o di utilità
pubblica sono rimborsate. Il capoverso 6 prevede che le spese debitamente
comprovate di aiuto e assistenza necessari nell'economia domestica sono
rimborsate fino a Fr. 4'800.- al massimo per anno civile se tali prestazioni
sono fornite da una persona che: a) non vive nella stessa economia domestica; o
b) non lavora per un'organizzazione Spitex riconosciuta. Infine, il capoverso 7
menziona che in caso di rimborso ai sensi del capoverso 6, le spese fatturate
prese in considerazione sono limitate a un massimo di Fr. 25.- all'ora.
Le predette DPC
permettono d'interpretare ulteriormente detto disposto di legge. In
particolare, il N. 5063.3 recita che
" Le spese di organizzazioni Spitex per prestazioni
di economia domestica (aiuto domiciliare) possono essere assunte fino ad un
massimo di 25 franchi all'ora.
Un rimborso per spese di economia domestica è possibile anche se
l'organizzazione non è riconosciuta ai sensi dell'articolo 51 OAMal. In tal
caso, possono essere rimborsati, insieme alle spese di cui al N. 5067.1, al
massimo 4800 franchi per anno civile.".
Al N. 5067.2 DPC è
inoltre previsto che
" Se l'aiuto è fornito da una persona che vive nella stessa economia
domestica, non si può procedere a nessun rimborso.".
Ancora (N. 5067.4 DPC),
" Per l'aiuto e l'assistenza necessari a domicilio,
insieme alle spese di cui al N. 5063.3 capoverso 2, possono essere rimborsati
al massimo 4800 franchi per anno civile.".
Nel caso concreto, il
ricorrente non ha comprovato di dover far fronte a spese di aiuto e assistenza
necessari nell'economia
domestica. Egli potrà comunque chiedere alla Cassa cantonale di compensazione di
rimborsargli tutte le fatture e/o altra documentazione relative a questi aiuti attinenti
al periodo successivo al mese d'ottobre 2004. Tuttavia, come visto in precedenza, le spese di
malattia possono essere rimborsate unicamente se superano l'importo della sua eccedenza
di reddito. Alla Cassa, a cui l'insorgente trasmetterà, semmai, per esame, le fatture delle spese
sopportate, spetta il compito di verificare se a queste condizioni è possibile ancora
riconoscere all'assicurato il
rimborso delle spese di aiuto, cura e assistenza a domicilio.
17.
Tutto
ben considerato, la decisione su opposizione impugnata va confermata ed il
ricorso respinto. Non si percepiscono né tasse né spese, che rimangono a carico
dello Stato.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso è respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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