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Decisione

33.2005.7

Se un coniuge vive in casa per anziani,le PC sono calcolate separatamente.Retta giornaliera in casa per anziani.Spese personali.Spese per manutenzione d'immobili.Sostanza immobiliare ritenuta al valor

26 settembre 2005Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i costi per le

cure e l'assistenza continua che la malattia, da

ormai più di un anno, richiede e che superano l'importo fisso per le spese personali e la retta dell'istituto da voi considerati;

·

in ogni caso, l'importo per le spese personali deve essere portato

a fr. 4'200.- annuo (fr. 350.- visto il grave

stato di invalidità e impotenza) invece di fr. 2'280.-;

·

la quota parte di

alloggio, che deve essere inserita perché l'onere di alloggio dell'appartamento

di via __________ rimane nonostante la malattia; in via subordinata che esso

sia inserito interamente nel calcolo del fabbisogno maritale;

- per RI 1

·

nel fabbisogno si

devono inserire le spese supplementari per l'economia domestica (pulizia, bucato, preparazione dei pasti, ecc.),

non potendo più RI 2 provvedervi;

- per entrambi:

·

la proprietà

fondiaria data in locazione è stata considerata nella sostanza al valore

commerciale, ma le spese di manutenzione inserite sono solo quelle ammesse

fiscalmente; si chiede pertanto che vengano inserite quelle effettive, dato

anche il grado di vetustà degli immobili. (…).".

I ricorrenti chiedono

inoltre il riesame del valore degli immobili di loro proprietà accertato mediante

perizia dell'Ufficio stima,

ponendo maggiore attenzione allo stato in cui si trovano e alla difficoltà di

realizzarli. Anche il consumo ipotetico di un decimo della sostanza non è stato

ritenuto concretizzabile.

E. Nella

risposta di causa la Cassa ha integralmente confermato la propria decisione su

opposizione (doc. III), mentre i ricorrenti non hanno prodotto ulteriori mezzi

di prova a loro favore (doc. IV).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle

assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del

18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre

1999 nella causa C., I 623/98).

nel merito

Considerandi

2.

Va

innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai

sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.

Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato

dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo

per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280

(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460.

nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3.

Per

l'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta

l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L’importo della

prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra

l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1

LPC). Secondo il capoverso 4, le spese riconosciute ed i redditi determinanti

dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e

degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.

Giusta l’art. 3a cpv. 5

LPC, se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la

prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. I

redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà a ognuno dei

coniugi.

Per quanto riguarda le

spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b cpv. 1 LPC prevedeva che

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le

spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del

fabbisogno vitale, per anno:

1.

per le

persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.

per i

coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.

per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli

si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due

altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le

spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di

una richiesta di restituzione."

A decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi massimi destinati alla

copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 17'300.- per persone sole, a

Fr. 25’950.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita

per figli dell’AVS o dell’AI, a Fr. 9'060.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 03

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 20 settembre

2002).

Per l’anno 2005, gli

importi massimi sono stati fissati rispettivamente in Fr. 17'640.-, in Fr.

26'460.- ed in Fr. 9'225.- (Ordinanza 05 del 24 settembre 2004).

Secondo il capoverso 2

dell'art. 3b LPC,

"

Per le persone

che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale

(persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. tassa

giornaliera;

b. importo per le

spese personali.".

Inoltre, giusta l’art.

3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in

un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"

(…)

b. spese di manutenzione di fabbricati

e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

d. importo forfettario annuo per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario

deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

(…)".

L’art. 3c LPC enumera esaustivamente

i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

"(…)

b. il reddito proveniente da sostanza

mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza

netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura

in cui superi per persone sole 25'000 franchi, per coniugi 40'000 franchi e per

orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000

franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 75'000 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.

(…) (cpv. 1)

Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta

gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private

di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi

dell'AVS o dell'AI.

(…) (cpv. 2)".

A norma dell'art. 3d

cpv. 1 LPC che concerne il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità,

"

I beneficiari di

una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese

dell'anno civile in corso, debitamente comprovate:

a. di dentista;

b. di aiuto, di cure e di assistenza a

domicilio e in strutture diurne;

c. per dieta;

d. di trasporto fino al più vicino luogo

di cura;

e. di mezzi ausiliari e

f. di partecipazione alle spese giusta

l'articolo 64 LAMal."

4.

Oggetto

del contendere è il diritto alla percezione di PC diRI 1. I ricorrenti impugnano

la decisione della Cassa, poiché ritengono che i dati su cui quest'ultima si è

fondata non siano corretti. Essi postulano un aiuto concreto per fare fronte a

tutte le spese quotidiane, in particolare ai costi derivanti dalla malattia di RI

2.

A loro dire, le spese reali sarebbero infatti di gran lunga superiori

agli importi ritenuti dalla Cassa. Inoltre, la valutazione data dall'Ufficio stima degli immobili di loro

proprietà sarebbe troppo generosa, poiché non rispecchierebbe lo stato in cui

si trovano e la conseguente difficoltà nel venderli. Anche il computo di un

decimo del loro valore nei redditi non privilegiati di ciascun assicurato non sarebbe

verosimile.

Con decisione 24

maggio 2005 la Cassa ha negato ai ricorrenti una prestazione complementare con

effetto dal 1° ottobre 2004, ritenendo pari a Fr. 37'251.- le spese riconosciute a RI 1 e cifrando i suoi redditi in Fr.

52'628.-. Le spese di RI 2 sono

state stabilite in Fr. 41'926.-

ed i suoi redditi in Fr. 52'618.-.

Le eccedenze di reddito pari a Fr. 15'367.- rispettivamente a Fr. 10'692.- non hanno dunque permesso all'Amministrazione di concedere ai richiedenti una PC.

5.

Questo

Tribunale deve quindi analizzare se gli ammontari relativi alle spese

riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi degli assicurati siano corretti.

In primo luogo va osservato che giusta l’art. 1a OPC-AVS/AI, nel caso di coppie di cui almeno un coniuge

vive in permanenza o per un lungo periodo in un ospizio o in un ospedale, la

prestazione complementare annua per ciascuno dei coniugi è calcolata

separatamente secondo gli artt. 1b-1d OPC-AVS/AI (cfr. pure le Direttive

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC), edite dall'UFAS, N. 4004).

La Cassa di compensazione ha dunque

agito correttamente calcolando separatamente le PC sia per RI 1 che per RI 2.

6.

Per

quanto concerne le uscite, le spese riconosciute sono imputate

al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne entrambi i coniugi,

essa è computata per metà per ciascuno di essi (art. 1c cpv. 1 OPC-AVS/AI e N.

4004.4

DPC). Il coniuge che non vive in un ospizio o in un

ospedale è ritenuto persona sola riguardo al computo delle spese di pigione

(art. 1c cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Come visto, per le

persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un

ospedale, la legge riconosce, quali spese, la tassa giornaliera e l'importo per

le spese personali (art. 3b cpv. 2 LPC).

In concreto, a far

tempo dal 29 settembre 2004 RI 2 è degente in modo definitivo presso la Clinica

__________ di __________ (cfr. dichiarazione del 6 ottobre 2004 agli atti

dell'Amministrazione).

A norma dell’art. 5

cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione

a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.

In ossequio a questa

delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima

computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che

sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case

di cura è di 75 franchi per il 2004 (art. 2 Decreto esecutivo concernente la

Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 9

dicembre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004, apparso sul Bollettino ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi del 6 febbraio 2004, BU 6/2004). Il

legislatore ha infatti voluto riconoscere un costo medio uguale per tutti gli

ospiti proprio per evitare differenze fra i degenti in case di cura distinte

aventi costi differenti.

Pertanto, per il

calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni complementari, a

giusta ragione la Cassa cantonale ha computato alla ricorrente per l'anno 2004 l’importo

totale di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365 giorni, che corrisponde alla

retta giornaliera stabilita a carico dell'assicurata, cfr. Dichiarazione del 6 ottobre 2004 agli atti della

Cassa).

Diverso sarebbe il

discorso se l’insorgente fosse ospite di un istituto per invalidi sussidiato

dall’assicurazione invalidità, poiché la retta giornaliera massima

computabile ammonterebbe a Fr. 100.-.

A tale importo sono

stati correttamente aggiunti Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili x 12 mesi) a

titolo di spese personali per gli assicurati ospiti di case per anziani, di

case di cura o di istituti per invalidi che sono beneficiari di rendite di

vecchiaia come la ricorrente.

Se ella fosse stata beneficiaria

di una rendita d’invalidità, le spese personali riconosciute sarebbero state di

Fr. 350.- al mese.

Per quanto concerne l'anno 2005, la retta giornaliera per i

soggiorni di lunga durata in case per anziani o case di cura è sempre pari a

Fr. 75.- (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle

prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 1° dicembre 2004, in

vigore dal 1° gennaio 2005, apparso sul Bollettino ufficiale delle leggi e

degli atti esecutivi del 4 febbraio 2005, BU 5/2005), mentre gli importi delle

spese personali sono stati portati a Fr. 190.- per i beneficiari di rendite di

vecchiaia, rispettivamente a Fr. 300.- per i beneficiari di rendita d'invalidità (art. 4 del medesimo Decreto).

Oltre questi importi

non è possibile andare. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di

copertura sia per le rette delle case per anziani che per le spese personali,

altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio con assicurati che

potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di qualsiasi tipo di

spesa di carattere personale derivante dal loro soggiorno in casa anziani.

7.

Per

quanto concerne la censura circa la pigione annua di via __________ non

conteggiata nel fabbisogno di RI 2, va osservato come dal 29 settembre 2004 quest'ultima non viva più in quell'appartamento, ossia da quando si è

trasferita in modo definitivo presso la Clinica __________. Pertanto, non è

possibile computarle nemmeno metà del costo del canone di locazione, che rimane

quindi interamente a carico del marito, che occupa l'appartamento da solo.

8.

I

ricorrenti lamentano che per la manutenzione degli immobili di loro proprietà

la Cassa di compensazione abbia ritenuto soltanto le spese ammesse fiscalmente

(un forfait), anziché le spese effettivamente sopportate.

Il TCA osserva che il valore massimo delle

spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b

LPC (cfr. consid. 3) è strettamente legato al valore locativo. Infatti, la

circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della

Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria è del 15%

del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima

dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a

oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

Giusta l'art. 12 cpv.

1.

OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o

dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono

valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del

cantone di domicilio (CARIGIET/KOCH, op. cit., Supplemento, pag. 100).

In virtù dell'art. 20

lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o

dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente

imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito

un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai

fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della

proprietà fondiaria.

Di regola, il valore

locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare

per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II, 389).

Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere al

canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di

assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo

adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in

quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche

e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF

69.

I 24/25; RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag.

98).

Fra i diversi metodi

di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i

cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere

stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali

sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa

l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica

della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

In concreto, per

determinare il valore locativo delle abitazioni di __________, va fatto capo

all'ultima notifica di

tassazione dei ricorrenti, la 2003B (agli atti dell'Amministrazione), che per

il periodo d'assoggettamento da

gennaio a dicembre 2003 contempla un reddito della sostanza di Fr. 23'400.-.

Questa cifra va ad aggiungersi ai redditi non privilegiati.

Mentre per quanto concerne le spese di

manutenzione, le stesse vanno incluse nelle spese riconosciute, quindi nel

fabbisogno dei richiedenti. L'importo computabile a questo titolo è di Fr. 5’850.-,

corrispondente al 25% di Fr. 23’400.-.

La Cassa ha stabilito

in Fr. 1'129.- le spese di

manutenzione per ciascun ricorrente. D'un canto, va osservato che essa ha erroneamente invertito l'importo degli "interessi ipotecari e

altri interessi passivi" (Fr. 5'850.-) con l'importo

delle "spese di manutenzione fabbricati" (Fr. 1'129.-). L'ammontare

di Fr. 5'850.- dedotto dalla Cassa dalla notifica di tassazione fiscale, seppure

inserito alla voce sbagliata, è quindi esatto. D'altro canto, la sua computazione nel fabbisogno degli insorgenti è

errata, giacché, come visto, le spese che concernono entrambi i coniugi vanno

computate per metà per ciascuno di essi (art. 1c cpv. 1 OPC-AVS/AI). Queste

spese comuni sono: a) le spese di contributi di mantenimento versati in virtù del

diritto di famiglia; b) i costi di manutenzione di immobili e di interessi

ipotecari, se ambedue i coniugi soggiornano in istituto o in ospedale. Per le

spese attinenti alla sostanza immobiliare, se il coniuge che vive a casa non

dimora nell'immobile di proprietà

di uno dei due, i costi sono parimenti suddivisi a metà (N. 4004.5 DPC).

La stessa conclusione

va dunque tratta per gli interessi ipotecari (Fr. 1'129.-, deducibili dalla notifica di tassazione 2003B), erroneamente caricati

per intero dalla Cassa sia a RI 1 che a RI 2.

Pertanto, già

conteggiando questi nuovi elementi di calcolo alla luce di quanto disposto dall'art. 1c cpv. 1 OPC-AVS/AI, il divario fra

le entrate e le uscite dei ricorrenti aumenta ulteriormente e, di conseguenza,

il loro diritto di percepire delle prestazioni complementari rimane a maggior

ragione sempre negato.

Stanti le

considerazioni che precedono, le spese riconosciute (fabbisogno) nel 2004 a RI

1.

assommano quindi, nell'ipotesi

più favorevole – ma errata - al ricorrente, a Fr. 37'251.- (Fr. 17'300.- di limite di reddito + Fr. 3'972.-

per il contributo di cassa malati + Fr. 1'129.- per gli interessi ipotecari + Fr. 5'850.- per le spese di manutenzione + Fr. 9'000.- per il canone di locazione). La decisione dell'Amministrazione va pertanto, seppure con

riserva, confermata.

Le spese riconosciute nel

2004.

a RI 2 sono invece pari a Fr. 41'926.-, come ritenuto dalla Cassa (Fr. 27'375.- per la retta dell'istituto + Fr. 3'600.- per le spese personali + Fr. 3'972.- di cassa malati + Fr. 1'129.- per gli interessi ipotecari + Fr. 5'850.- per le spese di manutenzione). Anche in questa evenienza va rilevato

che gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione dovrebbero essere

computati soltanto in ragione di metà.

Per l'anno 2005, il fabbisogno di RI 1 va fissato

in Fr. 37'771.- (aumentano il limite di reddito: Fr. 17'640.- ed il contributo di cassa malati: Fr. 4'152.-), mentre le spese riconosciute della

moglie RI 2 sono stabilite in Fr. 40'786.- (aumenta il contributo di cassa

malati: Fr. 4'152.-, ma

diminuiscono le spese personali: Fr. 2'280.-). Gli importi individuati dalla Cassa di compensazione sono

quindi corretti.

9.

Con

il ricorso gli assicurati censurano la valutazione delle particelle nn. 321,

1991, 2344, 2877 e 5704 RFD di __________, esperita dall'Ufficio stima,

detenute in proprietà ed alcune in comproprietà da RI 1. I ricorrenti lamentano

infatti che i referti peritali del 2 maggio 2005 (agli atti della Cassa) giungano

ad un valore venale eccessivo (Fr. 520'241.- per la parte imputabile all'assicurato), poiché bisognerebbe tenere

conto della vetustà degli immobili e della loro situazione particolare, data

anche dalla difficoltà di venderli nell'attuale mercato immobiliare.

Per quanto attiene

alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che ai sensi dell’art. 3a

cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi

determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

Giusta l’art. 17 cpv.

4.

OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al

richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata

al valore corrente.

Secondo tali termini,

nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad

una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il

legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta

effettivamente sul mercato.

Non sarebbe infatti

corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a

vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di

carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei

proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).

In una sentenza

pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione

è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo

delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua

proprietà.

Le Direttive sulle

prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, prevedono al N.

4010.

che:

"

Il soggiorno in

un istituto deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC

ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.”.

Nel caso di specie,

poiché RI 2 è degente in modo definitivo presso la Clinica __________ dal 29

settembre 2004 (cfr. consid. 6), i succitati immobili (in particolare i fondi

321.

e 5704 RFP) non le servono più da abitazione primaria, né tanto meno servono

al marito che vive in un appartamento in locazione a __________.

Conformandosi al

citato art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione ha quindi correttamente

computato ai ricorrenti il valore venale (commerciale) di queste proprietà.

Per stabilire il

valore venale di detti fondi, a buon diritto l'Amministrazione ha fatto

esperire una perizia dall'Ufficio cantonale di stima.

10.

In

proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore

commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio

competente. Il TCA ha infatti

dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva

nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale.

Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore

superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

Secondo la

giurisprudenza del TFA, per la determinazione del valore corrente degli

immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR

1998.

LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile

calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate

da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Canton Ticino, la

Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.

In merito a ciò si

osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il

ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio

cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio

1998.

nella causa S.S.).

11.

Con

perizie immobiliari del 2 maggio 2005 l'Ufficio stima (arch. __________) ha

stabilito in Fr. 145'000.- il valore venale dell'abitazione edificata sul fondo n. 321, in Fr. 4'000.- il valore del prato di 848 mq (part.

n. 1991), in Fr. 1'300.- ed in

Fr. 750.- il valore dei boschi di cui ai mappali n. 2344 e n. 2877 ed in Fr. 370'000.- il valore commerciale dell'abitazione esistente sulla part. n. 5704

(cfr. perizie agli atti della Cassa).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in

cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla

base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; LOCHER, Grundriss

des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Secondo la

giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA

del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio

2003.

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122.

V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Lo stesso vale per

quel che riguarda le perizie dell’Amministrazione fatte esperire da medici

esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

La citata

giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la

previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata

anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 nella sentenza L.M.).

Nel caso in esame gli

insorgenti non hanno concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto

delle perizie immobiliari. Agli atti non figurano dunque argomenti contrastanti

i dati forniti dall'Ufficio stima. Ritenuto inoltre come nelle sue valutazioni

il perito ha considerato gli immobili al loro stato attuale tenendo conto di

tutte le peculiarità rilevanti quali le condizioni di manutenzione, gli

elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre

quindi concludere che non vi sono elementi tali da mettere in discussione la

correttezza delle citate perizie.

Del resto, queste si

fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da uno specialista del ramo che

si è basato su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando

inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a

conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri

giurisprudenziali.

Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano

pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S., consid. 2b).

Il valore commerciale delle

proprietà di RI 1 ascrivibile nella sostanza dei coniugi va dunque confermato

in Fr. 520'241.- ([Fr. 145'000 + Fr.

4'000.- + (Fr. 1'300.- x 2/3) + (Fr. 750.- x 1/2) + Fr. 370'000.-]). A ciò va aggiunto il deposito a

risparmio (Fr. 8'452.-) e

dedotti i debiti ipotecari (Fr. 28'900.-). Sulla sostanza netta di Fr. 499'793.-, si deve ancora dedurre la parte della sostanza non

computabile per coniugi pari a Fr. 40'000.- (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC), per ottenere una sostanza

computabile di Fr. 459'793.-.

12.

Come

indicato, gli insorgenti contestano il principio del computo di 1/10 della

sostanza computabile quale loro reddito non privilegiato.

La lagnanza non può essere accolta. La

lettera dell'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC (cfr. consid. 3) è infatti chiara: ai

beneficiari di rendite di vecchiaia viene computato, a titolo di reddito

determinante, un decimo della loro sostanza netta; per le altre categorie,

quindi per le persone beneficiarie di rendite d'invalidità e per superstiti,

tale quota ammonta ad un quindicesimo.

Scopo di questa norma è di far sì che

il richiedente di una prestazione complementare faccia anzitutto capo alla

propria sostanza. Infatti, lo Stato interviene concedendo una PC soltanto

nell'eventualità in cui i mezzi propri non permettono di garantirsi un reddito

minimo poiché le spese riconosciute superano i redditi.

Questo concetto è ulteriormente

specificato al N. 2102 DPC:

"

Per i beneficiari di rendite di

vecchiaia, al reddito si aggiunge un decimo della sostanza netta che supera la

franchigia (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC), mentre per i beneficiari di rendite

d'invalidità e per superstiti si aggiunge un quindicesimo di tale sostanza. Per

i beneficiari di rendite di vecchiaia che vivono in istituto o in ospedale, i

Cantoni possono aumentare fino a concorrenza di un quinto l'importo della

sostanza che sarà computato quale reddito (art. 5 cpv. 3 lett. b LPC; cfr. N.

4008.

segg.)."

Se uno dei coniugi vive a domicilio,

come nel caso in esame, il consumo della sostanza continua ad ammontare ad un

decimo (N. 4009 DPC), per cui l'eccezione dianzi menzionata – comunque non contemplata

dal Cantone Ticino nella Legge d'applicazione della LPC - non va applicata.

Di conseguenza, è a giusta ragione che per

l'anno 2004 l'Amministrazione ha conteggiato nei redditi non privilegiati dei

ricorrenti l'ammontare di Fr. 45'979.-, corrispondente ad un

decimo della sostanza computabile (Fr. 459'793.-).

13.

I

redditi determinanti dei due coniugi vanno sommati e l'ammontare totale deve essere ripartito per metà tra ciascuno di essi

(art. 1b cpv. 1 OPC-AVS/AI). Le franchigie applicabili sono quelle previste per

le coppie (art. 1b cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Ne discende che oltre

alla quota di sostanza computabile (Fr. 45'979.-), vanno aggiunte le rendite AVS del marito (Fr. 17'928.-) e della moglie (Fr. 17'928.-), come pure il reddito della sostanza

immobiliare, ovvero il valore locativo precedentemente determinato in Fr. 23'400.-. Il totale dei redditi (Fr. 105'907.-) va poi ripartito su ciascun coniuge,

per cui nella tabella di calcolo di ognuno va ritenuto per il 2004 un reddito

di Fr. 52'618.-.

Nel 2005 v'è stato l'aumento delle rendite AVS (Fr. 18'264.-), ciò che porta i redditi totali da ripartire ad essere pari a

Fr. 105'907.- e

conseguentemente l'importo da

ascrivere ad ogni assicurato a Fr. 52'954.-.

Tutto ben ponderato,

si ottiene un'eccedenza di

reddito per entrambi i coniugi che non permette loro di poter beneficiare di

una prestazione complementare né per l'anno 2004 né per il 2005.

14.

Ai

sensi dell'art. 19 cpv. 1 OPC-AVS/AI, che riprende l'art. 3d LPC (cfr. consid. 3),

il Dipartimento federale dell'interno determina le spese che possono essere

rimborsate per:

" a. il dentista;

b. l'aiuto, le

cure e l'assistenza a domicilio o in strutture diurne;

c. la dieta;

d. i trasporti

verso il luogo di cura più vicino;

e. i mezzi

ausiliari;

f. la

partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal.".

Il rimborso delle

spese di malattia e d’invalidità rientra nella sfera delle prestazioni

complementari in virtù dell'art. 3 lett. b LPC.

Tuttavia, la lettera

del predetto art. 3d LPC sul rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è

a tal riguardo molto chiara: unicamente "i beneficiari di una

prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno

civile in corso".

In concreto, la

richiesta dei ricorrenti tendente all'ottenimento del rimborso delle spese per

le cure e l'assistenza di RI 2

a dipendenza della sua malattia deve essere respinta, giacché l’assicurata non

ha diritto ad una prestazione complementare (cfr. consid. 13).

15.

L’art.

19a OPC-AVS/AI viene in aiuto alle persone con un’eccedenza di redditi (i

redditi determinanti sono superiori alle spese riconosciute), potendo così esse

beneficiare ugualmente del rimborso delle spese di malattia (cpv. 1). Tale

rimborso corrisponde alla parte delle spese comprovate che supera la parte eccedentaria

dei redditi (cpv. 2).

Il N. 5019 DPC

illustra con un chiaro esempio questo concetto:

" Se, a causa di un'eccedenza di reddito (reddito

computabile maggiore delle spese riconosciute), la PC annua non viene versata,

allora il rimborso avviene secondo la seguente formula:

Spese di malattia e d’invalidità riconosciute

meno l’eccedenza di reddito

Esempio: eccedenza di reddito = 12'000 franchi

spese

di spitex = 20'000 franchi

rimborso

= 8'000 franchi

L’importo massimo per il rimborso delle spese di malattia e

d’invalidità (cfr. N. 5017) non può essere superato.”.

Nella fattispecie gli

insorgenti non quantificano l'ammontare

delle spese per malattia a cui devono fare fronte. Ciò nonostante, una volta

trasmessa tutta la necessaria documentazione all'Amministrazione, queste spese potranno essere semmai rimborsate dalla

Cassa di compensazione nella misura in cui supereranno l'importo dell'eccedenza

di reddito dell'assicurata.

16.

Nel

proprio ricorso RI 1 chiede che siano inserite nel suo fabbisogno le spese di

pulizia, bucato, preparazione dei pasti che egli deve sostenere facendo capo a terzi,

in sostituzione della moglie degente in istituto.

A norma dell'art. 13

cpv. 1 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute

all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC), le spese di

aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall'invalidità, da

un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici o di utilità

pubblica sono rimborsate. Il capoverso 6 prevede che le spese debitamente

comprovate di aiuto e assistenza necessari nell'economia domestica sono

rimborsate fino a Fr. 4'800.- al massimo per anno civile se tali prestazioni

sono fornite da una persona che: a) non vive nella stessa economia domestica; o

b) non lavora per un'organizzazione Spitex riconosciuta. Infine, il capoverso 7

menziona che in caso di rimborso ai sensi del capoverso 6, le spese fatturate

prese in considerazione sono limitate a un massimo di Fr. 25.- all'ora.

Le predette DPC

permettono d'interpretare ulteriormente detto disposto di legge. In

particolare, il N. 5063.3 recita che

" Le spese di organizzazioni Spitex per prestazioni

di economia domestica (aiuto domiciliare) possono essere assunte fino ad un

massimo di 25 franchi all'ora.

Un rimborso per spese di economia domestica è possibile anche se

l'organizzazione non è riconosciuta ai sensi dell'articolo 51 OAMal. In tal

caso, possono essere rimborsati, insieme alle spese di cui al N. 5067.1, al

massimo 4800 franchi per anno civile.".

Al N. 5067.2 DPC è

inoltre previsto che

" Se l'aiuto è fornito da una persona che vive nella stessa economia

domestica, non si può procedere a nessun rimborso.".

Ancora (N. 5067.4 DPC),

" Per l'aiuto e l'assistenza necessari a domicilio,

insieme alle spese di cui al N. 5063.3 capoverso 2, possono essere rimborsati

al massimo 4800 franchi per anno civile.".

Nel caso concreto, il

ricorrente non ha comprovato di dover far fronte a spese di aiuto e assistenza

necessari nell'economia

domestica. Egli potrà comunque chiedere alla Cassa cantonale di compensazione di

rimborsargli tutte le fatture e/o altra documentazione relative a questi aiuti attinenti

al periodo successivo al mese d'ottobre 2004. Tuttavia, come visto in precedenza, le spese di

malattia possono essere rimborsate unicamente se superano l'importo della sua eccedenza

di reddito. Alla Cassa, a cui l'insorgente trasmetterà, semmai, per esame, le fatture delle spese

sopportate, spetta il compito di verificare se a queste condizioni è possibile ancora

riconoscere all'assicurato il

rimborso delle spese di aiuto, cura e assistenza a domicilio.

17.

Tutto

ben considerato, la decisione su opposizione impugnata va confermata ed il

ricorso respinto. Non si percepiscono né tasse né spese, che rimangono a carico

dello Stato.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso è respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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