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33.2005.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 dicembre 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato

anche limite di reddito nelle tabelle di calcolo.

Per ciò che interessa

il caso in esame, il Canton Giura ha stabilito che il fabbisogno vitale per

persone sole equivale all'ammontare massimo fissato nelle summenzionate

ordinanze federali. Di conseguenza, gli importi computati dalla Cassa

giurassiana nelle tabelle di calcolo degli anni 1999-2004 sono corretti.

Anche gli importi

annui relativi ai premi di cassa malati sono stati conteggiati secondo quanto

disposto dalle Ordinanze federali sui premi medi cantonali dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie

per il calcolo delle PC emesse ogni anno, per cui l'operato

della Cassa non va messo in discussione.

9. Contestato,

invece, è l'ammontare della

pigione considerato dalla Cassa. Dal 1° gennaio 1998 in poi la Cassa ha mutato

l'importo calcolato al

ricorrente come pigione, passando da Fr. 8'400.- all'anno a Fr.

3'390.-. Quest'ultima cifra corrisponde alla metà del

valore locativo dell'immobile (Fr.

5'100.-) che condivide con la

proprietaria sommata alla metà delle spese accessorie concesse per legge (Fr. 1'680.-), siccome gli inquilini sono due di

cui uno solo beneficia però delle prestazioni complementari.

Per il citato art. 3b

cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 4), sono considerate spese riconosciute la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire

l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.-

per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che

hanno o danno diritto ad una rendita.

Secondo l’art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case

unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la

pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di

pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di

massima, l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica

codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF

127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1°

gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il

finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni

complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la

pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella

stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974

pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di

locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale

per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i

genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l’Alta Corte, infatti,

ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l’occupazione

comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione

o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa

giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30

marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).

La regola generale

soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse

solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno

degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie

gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o

giuridicamente (DTF 105 V 272). In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso

l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in

quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e

psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che

divideva con lei l’appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere

ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per

l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti

dell’amico (DTF 105 V 272; CARIGIET/KOCH, citato Supplemento, pag. 86;

RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-lassen-

und Invalidenversicherung in: E. MURER und H-U. STAUFFER,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Social-versicherungsrecht, Zurigo 1994,

pag. 80).

Al proposito, in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella

causa G. (P 56/00, pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 234), il TFA,

chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a

beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da

una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

" (…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von

Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum

einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur

dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung

unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente

beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a

Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung

nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher

"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen

vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung

für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen

oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges

und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass

geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht

diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach

Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen

(Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,

Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das

(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen

Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst

dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was

indessen nicht Sin von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll

verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von

Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen

sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen

kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der

Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des

Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine

stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne

Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen

Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die

einen Rentenanspruch auslösen. (…)." (sottolineature

della redattrice)

Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia

di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare

interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre,

che condivideva l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il

canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di

prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Nel caso giudicato il

10 giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha

commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de

procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient

également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en

compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui

doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une

tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la

maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le

titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui

sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique

comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes,

et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont

possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe"."

Il TCA ha ammesso la

divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un

altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc.

n. 33.2001.82). In altra sentenza dell’11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età

che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano

vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).

Il 1° giugno 2001 (P 62/00) il TFA si è chinato su un caso simile a

quello qui in esame. L'assicurato viveva al piano superiore della casa di

proprietà di una sua amica, la quale utilizzava invece il piano terra. Questa coabitazione

era debitamente stata regolata da un contratto di locazione fra gli inquilini.

Cambiando la prassi fino ad allora adottata, la Cassa di compensazione non ha

più riconosciuto come spese di pigione la somma concordata fra gli interessati

ed indicata nel contratto di locazione, ma ha inteso considerare, in suo luogo

e vece, la metà del valore locativo della casa dove abitava il ricorrente,

calcolata secondo i criteri della legislazione fiscale cantonale, e vi ha aggiunto

un ammontare di Fr. 840.- per le spese accessorie.

" (…)

a) D'après l'art. 16c OPC-AVS/AI (…) Par

loyer au sens de cette disposition, il faut entendre le loyer brut, comprenant l'acompte

mensuel pour les frais accessoires (art. 3b al. 1 let. b LPC, introduit par la

modification du 20 juin 1997 de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 1998

[RO 1997 III 2952 ss]).

Cette règle est applicable par analogie lorsque les membres

d'une communauté d'habitation ou de ménage habitent dans un immeuble propriété

de l'un d'eux. Il convient alors de se fonder sur la valeur locative brute de

l'immeuble, estimée selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal

direct du canton de domicile ou, à défaut, selon ceux de l'impôt fédéral direct

(cf. art. 12 OPC-AVS/AI), et de répartir celle-ci

entre les membres de la communauté domestique (arrêt T. du 30 mars 2001 [P

2/01], consid. 2). De même, on répartira entre eux le forfait annuel de 1680

fr. déductible à titre de frais accessoires par les personnes habitant leur

propre immeuble (art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI, introduit par la modification

citée de l'OPC-AVS/AI).

Toutefois, si un contrat de bail a été conclu entre le propriétaire

de l'immeuble et l'assuré, et si le loyer brut convenu est effectivement payé,

ce loyer est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire

annuelle, à moins qu'il n'apparaisse comme majoré de façon manifestement

abusive (arrêt cité; cf. également Pra 1996 p. 972 consid. 3).

b) aa) Le recourant et B.________ habitent depuis le mois de

décembre 1994 dans la maison dont cette dernière est propriétaire. Ils y forment

une communauté d'habitation, au sens de la jurisprudence énoncée ci-dessus (consid.

3a), dans la mesure où l'étage supérieur de la maison, qui ne comporte d'après

le recourant que 3 chambres et une salle de bain, ne peut pas être considéré

comme un logement indépendant. Quoiqu'il en soit, l'art.

16c OPC-AVS/AI se réfère expressément aux situations dans lesquelles une

maison familiale est aussi occupée par des personnes non comprises dans le

calcul des prestations complémentaires, ce qui est précisément le cas en

l'espèce.

bb) Dans une lettre du 7 mars 2000 adressée à l'intimée,

B.________ a exposé qu'elle avait acheté sa maison avec A.________. Ces

déclarations sont corroborées par l'existence d'une cédule hypothécaire

de 250 000 fr. grevant l'immeuble, dont le recourant est codébiteur solidaire

avec B.________. A cela s'ajoute que cette dernière n'a signé des quittances

de loyers que pour les mois de décembre 1994 à décembre 1995, et que, pour

les mois suivants, le recourant n'a pu produire que six récépissés postaux

attestant d'autant de paiements ponctuels de 870 fr. à B.________, entre le 6

août 1998 et le 27 mars 2000. Enfin, cette dernière n'a pas indiqué qu'elle

avait perçu un loyer, dans ses déclarations fiscales pour les périodes de

taxation 1997/1998 et 1999/2000.

Sur la base de ce faisceau d'indices, on doit rejoindre

l'appréciation des premiers juges et retenir que le recourant ne s'acquitte

pas régulièrement du loyer allégué, depuis plusieurs années. Ce fait

nouveau constitue un motif de révision procédurale de la décision du 22 février

2000, voire des décisions rendues antérieurement par la caisse. Aussi cette

dernière s'est-elle à bon droit prononcée une nouvelle fois sur le montant des

prestations complémentaires allouées au recourant, en ne reconnaissant comme dépense

de loyer que la moitié de la valeur locative de la maison de A.________ (2735

fr. par année) et la moitié du forfait annuel pour les frais accessoires, selon

l'art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI (840 fr.). (…)." (sottolineature della redattrice)

10. In

specie, dal 1° luglio 1996 (docc. 4 e 7 agli atti della Cassa) il ricorrente ha

condiviso con __________ l'abitazione di proprietà di quest'ultima a __________,

convenendo a quel tempo il pagamento di un canone mensile di Fr. 700.- + Fr.

150.- di acconto spese accessorie. Nei suoi scritti l'assicurato sostiene di versare

regolarmente ogni mese alla convivente la sua parte di locazione (Fr. 675.-,

spese escluse), prelevando il dovuto dal conto salario di partner detenuto in

comune con quest'ultima, su cui confluiscono i redditi di entrambi. Di conseguenza,

ritenuto inoltre come egli sia debitore solidale con l'amica nei confronti

della banca che le ha concesso il mutuo ipotecario per l'acquisto della casa in

cui essi vivono, nel suo fabbisogno dovrebbe essere conteggiata una pigione corrispondente

all'effettivo importo che egli si è impegnato a pagare e che pagherebbe, a suo

dire, mensilmente, alla proprietaria.

Ora, v'è un principio del diritto secondo

cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo

diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.

8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve

fornirne la prova. A livello cantonale, l'art. 183 CPC, cui rimanda l'art. 23

della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA), riprende

per intero il testo federale e ciò nell'ottica della verosimiglianza

preponderante valida nelle assicurazioni sociali secondo la consolidata

giurisprudenza più sopra richiamata.

Giova comunque

ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio

inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del

31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P.,

U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti

di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese

di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può

essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della

vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR

1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF

117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.).

Infatti, il principio

inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera

dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che

voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3),

a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla

controparte (STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé

contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c;

STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 124 V 375

consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3).

Secondo la medesima

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della

probabilità preponderante, l'esistenza di un diritto vantato. L'autorità

amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,

unicamente quando sono convinti della sua esistenza (KUMMER, Grundriss des

Zivilprozessrechts, IV ed., Berna 1984, pag. 136; GYGI,

Bundes-verwaltungsrechtspflege, II ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto

1992 nella causa M.).

Infatti, come

precisato dal TFA al considerando 3b della sentenza del 18 settembre 2001 nella

causa B. (K 202/00),

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

Nelle assicurazioni

sociali, come detto, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo

disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti

in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili. Non è quindi

sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile.

Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto

quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle

assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il

giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (STFA del 18

settembre 2001 nella causa B., K 202/00; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V

312 consid. 3a e 322 consid. 2a; DTF 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 pag. 201

consid. 2c; RCC 1984 pag. 468 consid. 3b; RCC 1983 pag. 249; RAMI 1985 pag. 21;

RAMI 1984 pag. 269 consid. 1; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).

In questo contesto

occorre infine ricordare che, per costante giurisprudenza, allorché

l’accertamento di fatto non ha consentito una diversa conclusione, il giudice

prende la decisione a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un

diritto da una circostanza rimasta priva del suffragio della prova (cfr. STFA

del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V

20; DTF 115 V 113; Beati in “Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali”, pag. 3).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995,

pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997,

pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

L'insorgente e l'amica formano

indubbiamente una comunione d'abitazione ma, contrariamente a quanto sostengono

entrambi, dall'incarto prodotto dalla Cassa di compensazione al TCA non risulta

alcun versamento mensile di pigione da parte del conduttore ricorrente alla sua

coinquilina locatrice. Dal 9 novembre 2004 in poi, durante tutta la lunga fase

istruttoria che ne è seguita tesa a determinare la pigione da computare al

ricorrente, quest'ultimo non ha mai prodotto una prova degli avvenuti

versamenti di pigione durante il periodo 1999-2004.

Più concretamente, va

pertanto evidenziato che né prima dell'emanazione della decisione su opposizione né dopo aver aperto l'istruttoria ricorsuale presso questo

Tribunale, l'assicurato non ha mai

prodotto delle prove a sostegno della propria tesi. Ne discende che in mancanza

di elementi certi attestanti i concreti versamenti mensili a titolo di pigione da

parte del ricorrente alla proprietaria dell'immobile in cui abita, si giustifica di far sopportare al medesimo le

conseguenze della sua passività. Egli ha infatti avuto sufficiente tempo ed

occasioni per cercare di giustificare in modo più sostanzioso la propria allegazione

(in sede di opposizione e ricorso).

Di conseguenza, l'ammontare di Fr. 3'390.- (Fr. 5'100.- :

2 + Fr. 1'680.- : 2) computato

dalla Cassa va dunque confermato nel fabbisogno dell'insorgente.

11. Quali

redditi determinanti vanno ritenute le rendite AI e le rendite della previdenza

professionale percepite dal ricorrente. Pertanto, accertata l'acquisizione della necessaria documentazione

da parte della Cassa (docc. 70-80), anche gli importi ritenuti da quest'ultima a titolo di redditi totali vanno quindi

confermati.

Ne consegue che l'assicurato non avrebbe avuto diritto a

ricevere delle prestazioni complementari tra il 1° ottobre 1999 ed il 31 agosto

2004. Dato, invece, che egli ha mensilmente percepito, da allora e fino alla

fine del 2002, l'importo di Fr.

265.- e dal 1° gennaio 2003 fino al 31 agosto 2004 l'ammontare di Fr. 267.-, s'impone una restituzione di queste somme illecitamente conseguite,

per un totale di Fr. 15'675.-

come risulta dal dettagliato conteggio effettuato dalla Cassa con la decisione

di restituzione del 15 ottobre 2004 (doc. 96 agli atti della Cassa).

Oltre alle prestazioni

complementari, l'assicurato

deve pure restituire i rimborsi delle spese di malattia di cui ha beneficiato, poiché

considerato come beneficiario di PC. Al predetto importo vanno quindi aggiunti

Fr. 6'182,15, per una

restituzione complessiva di Fr. 21'857,15 (doc. 96).

In tal senso, la

decisione impugnata è integralmente confermata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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