33.2005.9
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6 dicembre 2005Italiano37 min
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Numero d'incarto:
33.2005.9
Data decisione, Autorità:
06.12.2005, TCA
Titolo:
Restituzione di prestazioni indebitamente percepite.Pigione ripartita fra più persone.Eccezioni.Se l'assicurato coabita con il proprietario,va suddiviso il valore locativo lordo e non la pigione,salvo che comprovi che paga regolarmente la pigione visto che è codebitore solidare del mutuo ipotecario.
CONVIVENTI
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
INVALIDO
OBBLIGO DI COLLABORARE
ONERE DELLA PROVA
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RICONSIDERAZIONE
SPESE RICONOSCIUTE
SUDDIVISIONE DELLA PIGIONE FRA PIÙ INQUILINI
VALORE LOCATIVO
art. 8 CC
art. 2c let. a LPC
art. 3b cpv. 1 let. b LPC
art. 25 LPGA
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 53 LPGA
art. 58 cpv. 1 LPGA
art. 122 OAVS
art. 16c OPC
art. 27 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2005.9
TB
Lugano
6 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
gennaio 2005 emanata da
Caisse CO 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1967, beneficia di una rendita AI e dal 1996 pure di prestazioni
complementari. Con la revisione periodica, la Cassa CO 1 ha scoperto l'esistenza di una rendita della previdenza
professionale. Rifatti i calcoli, con sei decisioni del 15 ottobre 2004 gli ha
comunicato di non aver più diritto a prestazioni complementari retroattivamente
dal 1° ottobre 1999. La prestazione mensile di Fr. 267.- è quindi stata
interrotta e, contestualmente, è stata emanata una decisione di restituzione di
Fr. 21'857,15, di cui Fr. 15'675.- indebitamente percepiti dal 1°
ottobre 1999 al 31 agosto 2004 quali prestazioni complementari, mentre Fr. 6'182,15 a titolo di spese per malattia rimborsate
a torto negli anni 2000-2003.
B. Con
decisione su opposizione del 28 gennaio 2005 (doc. A) la Cassa ha respinto l'opposizione interposta il 9 novembre 2004,
osservando che la deduzione ammessa fino a quel momento per la pigione
equivaleva alla metà del valore locativo dell'immobile di proprietà della sua convivente (Fr. 5'100.- : 2 persone), a cui si aggiungeva la
metà delle spese accessorie riconosciute dalla legge (Fr. 1'680.- : 2 persone), per complessivi Fr. 3'390.- (Fr. 2'550.- + Fr. 840.-). L'assicurato chiedeva di calcolare Fr. 675.- al mese senza spese
accessorie (Fr. 1'350.- : 2
persone).
C. Contro
detta decisione il 18 febbraio 2005 (doc. II) l'assicurato ha formulato ricorso presso il Tribunale cantonale del __________,
Camera delle assicurazioni, osservando che il valore locativo di un immobile o
di un appartamento non corrisponde al reale importo di un affitto per abitarvi.
Inoltre, il ricorrente ha affermato di avere un conto salario in comune con la
sua convivente, dal quale attinge gli importi necessari per le spese comuni e
per il pagamento degli interessi ipotecari per la casa. Quale costo per la
locazione dovrebbe quindi essere inserito l'importo di Fr. 1'500.-
al mese, spese accessorie comprese, corrispondente alla metà del canone reale di
locazione cifrato dalla banca presso la quale è stata accesa l'ipoteca.
La Cassa di
compensazione del __________ ha chiesto di respingere il predetto ricorso,
argomentando che la deduzione della pigione corrisponde al valore locativo dell'immobile e non agli interessi ipotecari
pagati mensilmente (Fr. 1'500.-).
Anche il forfait per le spese accessorie accordate ai beneficiari di PC che
vivono in casa propria va suddiviso per il numero delle persone che abitano
questo immobile. Ne discende che va confermata la decisione di considerare in
Fr. 2'550.- la pigione ed in
Fr. 840.- le spese accessorie ascrivibili al fabbisogno del ricorrente.
Con osservazioni del
13 giugno 2005 (doc. IV) l'insorgente
ha ribadito di non essere proprietario dell'immobile in cui vive con la convivente, ma di pagarne ugualmente, in
ragione di metà, gli interessi ipotecari essendo debitore solidale nei
confronti della banca creditrice. Questa sua quota parte andrebbe dunque
computata nelle sue spese in luogo della metà del valore locativo dell'abitazione della convivente.
D. Il
3 novembre 2005 (doc. I) il Tribunale cantonale del __________ ha trasmesso al TCA il ricorso e l'intero incarto per competenza, dato che il ricorrente ha preso
domicilio in Ticino.
in
diritto
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
2. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LPC.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica
degli effetti (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4
consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1
pag. 3). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una
vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al
momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1°
luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid.
1b).
Il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di
fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01;
STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003
nella causa L. e G.G., H 305/01).
Dal profilo del
diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle
modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce alla concessione di prestazioni complementari per
un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 1999-2002) sia
posteriore (2003 e 2004), mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono
state emanate nel corso del 2004 e del 2005. Per cui, mentre per quanto
concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA
e le relative modifiche apportate alla LPC, per il calcolo del diritto alle PC sono
applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi quattro
anni ed i disposti LPC validi dal 1° gennaio 2003 per gli ultimi due anni
revisionati dalla Cassa.
3. In
virtù dell'art. 20 cpv. 1
OPC-AVS/AI, la persona che vuol fare valere il diritto ad una prestazione
complementare annua deve depositare una domanda scritta. L'art. 67 cpv. 1 OAVS è applicabile per
analogia, secondo questa norma il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi deve essere
fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente giusta gli
artt. 122 e segg. un modulo di richiesta debitamente riempito. L'art. 122 OAVS prevede che le rendite sono
fissate e pagate dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a
riscuotere i contributi.
Nel caso di specie, al
momento dell'inoltro della
domanda di prestazioni complementari l'assicurato era domiciliato nel Canton Giura, motivo per il quale è
corretto che la Cassa di compensazione di quel Cantone si sia occupata del
calcolo delle PC dell'interessato.
Per quanto concerne
invece la determinazione dell'autorità giudiziaria
competente per la definizione della vertenza, l'art. 58 cpv. 1 LPGA stabilisce che
competente a statuire è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato
è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. Poiché il 16 settembre 2004
l'assicurato ha trasferito il suo domicilio nel Cantone Ticino ed il 18
febbraio 2005 ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione del 28
gennaio 2005 della Cassa giurassiana, questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni è competente a statuire in merito alla presente causa.
nel merito
4. Per
l'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art.
2 LPC le persone che hanno diritto ad una rendita AI.
L’importo della
prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1
LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b cpv. 1 LPC prevedeva che
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1. per le persone sole, almeno 14690
franchi e al massimo 16290
franchi;
2. per i coniugi, almeno 22035 franchi
e al massimo 24435
franchi;
3. per gli orfani e per i figli che
danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745
franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le
spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di
una richiesta di restituzione."
Dal 1° gennaio 1999
(sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno
è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, a Fr. 24’690.- per coniugi ed a Fr.
8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano (art. 1 dell'Ordinanza 99 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI).
A decorrere dal 1° gennaio 2001 questi importi massimi sono
aumentati rispettivamente a Fr. 16'880.-, a Fr. 25’320.- ed a Fr. 8'850.- (cfr.
art. 1 dell’Ordinanza 01 del 18 settembre 2000).
Dal 1° gennaio 2003, sono fissati a Fr. 17'300.- rispettivamente
a Fr. 25’950.- ed a Fr. 9'060.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 03 del 20 settembre
2002).
Inoltre, giusta l’art.
3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in
un istituto è riconosciuta, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
b. spese di manutenzione di fabbricati
e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); (…)."
L’art. 3c LPC enumera esaustivamente i redditi
determinanti, fra i quali vi sono:
" (…)
b. il reddito proveniente da sostanza
mobile e immobile;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.
(…) (cpv. 1)
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta
gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private
di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi
dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti
finanziari all'istruzione. (cpv. 2)."
5. Oggetto
del contendere è la restituzione di Fr. 21'857,15 di cui avrebbe beneficiato
indebitamente RI 1 dal 1° ottobre 1999 al 31 agosto 2004. La restituzione s'impone a seguito della scoperta da parte
della Cassa CO 1 che egli percepiva, oltre alla rendita d'invalidità, anche una rendita del II
pilastro, di modo che i suoi redditi superavano le sue spese.
Il ricorrente non
contesta l'esistenza di questa
seconda rendita, ma rileva l'erroneità
della quota parte della pigione che gli è stata computata nel suo fabbisogno
(Fr. 2'250.- + Fr. 840.- = Fr.
3'390.-). A suo dire, la spesa reale
per la locazione dell'abitazione
in cui vive con un'altra
persona sarebbe superiore all'importo
ritenuto dalla Cassa (Fr. 1'500.-
x 12 mesi).
6. In
virtù dell'art. 47 LAVS, a cui
rinviava espressamente l'art.
27 OPC-AVS/AI in vigore fino al 31 dicembre 2002, le prestazioni complementari indebitamente
riscosse dovevano essere restituite dal beneficiario o dai suoi eredi. Il
rimborso poteva non essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la
restituzione costituiva un onere troppo grave (cpv. 1). Il capoverso 2 di questo
disposto recitava che il diritto di esigere la restituzione si prescriveva in
un anno a contare dal momento in cui la cassa di compensazione aveva avuto
conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della
rendita. Se il diritto di esigere la restituzione della rendita nasceva da un
atto punibile per il quale la legge penale prevedeva un termine di prescrizione
più lungo, quest'ultimo era determinante.
Dal 1° gennaio 2003 la
materia è regolata dall'art. 25 cpv. 1 LPGA, giusta il quale le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà.
Per giurisprudenza
costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali la restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid.
2b, 400 consid. 2b/aa; cfr. pure DTF 129 V 110; STFA dell'11 febbraio 2004 (C
24/02); RAMI 1995 pag. 6; RAMI 1993 pag. 178 consid. 3c).
L’Amministrazione può
riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale
un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia
senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole. Questi
principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state
accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro
versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,
DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;
STFA dell'11 febbraio 2004 (C 24/02)). Una decisione è stata ad esempio
considerata senza dubbio errata in caso di calcolo illegale di una rendita, di
una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di
principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid.
3).
Dalla riconsiderazione
(o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
Per analogia con la
revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa
P., C 191/02; STFA del 29 novembre 2002, I 339/01).
Per l'art. 53 cpv. 1
LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
Giusta l'art. 53 cpv.
2 LPGA l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Va infine ancora
ricordato che il TFA ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i princìpi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA del 12 marzo 2004, K 147/03 = DTF 130 V 318).
Kieser, in ATSG-Kommentar,
Zurigo, 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cpv. 3
LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung
galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung
derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre
Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält.
Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden
Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen
(insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid
zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die
Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu
HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch
zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der
Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer
nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines
Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die
Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie
ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im
übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren
gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der
Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren
vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20). (…)."
Va qui rammentato che una decisione è
manifestamente errata,
"
wenn kein vernünftiger
Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein
einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V
393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern
1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen
(Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei
Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U., H 97/03)."
7. In
concreto, la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC a cui
aveva diritto il ricorrente (nullo, a seguito della computazione di un reddito di
circa Fr. 10'000.-) e,
constatato un indebito versamento ai sensi degli artt. 27 OPC-AVS/AI e 25 LPGA,
ne ha chiesta la restituzione dal 1° ottobre 1999.
Va innanzitutto
rammentato che la Cassa, avendo rilevato un caso di indebita riscossione, era
tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i
presupposti per il riesame delle precedenti decisioni di fissazione delle
prestazioni.
Da un lato, infatti, le
decisioni di concessione delle prestazioni complementari sono manifestamente
errate, a causa dell'omissione del ricorrente di informare gli organi cantonali
competenti di ricevere una rendita dalla previdenza professionale (II pilastro),
ciò ha comportato che la Cassa ha versato indebitamente le prestazioni complementari
oltre il 1° ottobre 1999. D'altro lato, il riesame delle decisioni riveste un'importanza notevole, considerato come l'importo
da rimborsare raggiunga, complessivamente, quasi Fr. 22'000.-.
Circa il termine di
prescrizione di un anno, la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini
dell'art. 47 LAVS e dell'art.
25 cpv. 2 LPGA, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono
un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; KIESER, Bundesgesetz über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung, Zurigo 1996, pag. 192). L’anno
di perenzione decorre dal momento in cui l'Amministrazione poteva
ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
In conformità
dell'art. 16 cpv. 1 LAVS e dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, la Cassa può riconsiderare entro cinque anni
dalla loro emissione le decisioni di concessione di una prestazione
complementare.
Inoltre, per poter
esaminare i presupposti della restituzione l'amministrazione deve poter
disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la
misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi
sufficiente che la Cassa venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero
condurre ad ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio, ma non
la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA del 29 aprile 2003 nella causa SECO
contro A.P., C 317/01; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa M., C 11/00,
consid. 2).
Nell'estate 2004 l'Amministrazione ha saputo che l'assicurato da tempo beneficiava di una rendita della previdenza professionale
(docc. 70-80 dell'incarto della
Cassa). L’emissione al 15 ottobre 2004 delle decisioni contestate preserva quindi
il termine legale di perenzione di un anno, come pure il termine
assoluto di 5 anni. Non v'è stata così alcuna violazione del
principio della non retroattività delle leggi. In simili condizioni, di
principio le decisioni di restituzione sono corrette e tempestive.
Resta solo da verificare
se l'importo richiesto al
ricorrente è corretto.
8. Questo
Tribunale deve quindi analizzare se gli ammontari relativi alle spese
riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi dell'assicurato siano corretti.
Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 4, vi è in
primis da considerare il fabbisogno vitale dell'assicurato.
Il diritto federale
stabilisce un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) entro
Fatti
i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato
anche limite di reddito nelle tabelle di calcolo.
Per ciò che interessa
il caso in esame, il Canton Giura ha stabilito che il fabbisogno vitale per
persone sole equivale all'ammontare massimo fissato nelle summenzionate
ordinanze federali. Di conseguenza, gli importi computati dalla Cassa
giurassiana nelle tabelle di calcolo degli anni 1999-2004 sono corretti.
Anche gli importi
annui relativi ai premi di cassa malati sono stati conteggiati secondo quanto
disposto dalle Ordinanze federali sui premi medi cantonali dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie
per il calcolo delle PC emesse ogni anno, per cui l'operato
della Cassa non va messo in discussione.
9. Contestato,
invece, è l'ammontare della
pigione considerato dalla Cassa. Dal 1° gennaio 1998 in poi la Cassa ha mutato
l'importo calcolato al
ricorrente come pigione, passando da Fr. 8'400.- all'anno a Fr.
3'390.-. Quest'ultima cifra corrisponde alla metà del
valore locativo dell'immobile (Fr.
5'100.-) che condivide con la
proprietaria sommata alla metà delle spese accessorie concesse per legge (Fr. 1'680.-), siccome gli inquilini sono due di
cui uno solo beneficia però delle prestazioni complementari.
Per il citato art. 3b
cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 4), sono considerate spese riconosciute la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire
l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.-
per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che
hanno o danno diritto ad una rendita.
Secondo l’art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case
unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la
pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di
pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di
massima, l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica
codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF
127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1°
gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il
finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni
complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la
pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella
stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974
pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di
locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale
per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i
genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l’Alta Corte, infatti,
ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l’occupazione
comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione
o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa
giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30
marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).
La regola generale
soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse
solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno
degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie
gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o
giuridicamente (DTF 105 V 272). In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso
l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in
quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e
psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che
divideva con lei l’appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere
ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per
l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti
dell’amico (DTF 105 V 272; CARIGIET/KOCH, citato Supplemento, pag. 86;
RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-lassen-
und Invalidenversicherung in: E. MURER und H-U. STAUFFER,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Social-versicherungsrecht, Zurigo 1994,
pag. 80).
Al proposito, in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella
causa G. (P 56/00, pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 234), il TFA,
chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a
beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da
una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:
" (…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von
Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum
einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur
dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die
EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung
unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente
beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a
Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung
nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher
"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen
vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung
für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen
oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges
und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass
geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht
diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen
(Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,
Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das
(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen
Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst
dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die
EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was
indessen nicht Sin von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll
verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von
Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen
sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen
kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der
Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des
Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine
stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne
Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen
Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die
einen Rentenanspruch auslösen. (…)." (sottolineature
della redattrice)
Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia
di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare
interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.
Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre,
che condivideva l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il
canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di
prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Nel caso giudicato il
10 giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha
commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de
procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient
également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en
compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui
doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une
tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la
maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le
titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui
sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique
comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes,
et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont
possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe"."
Il TCA ha ammesso la
divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un
altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc.
n. 33.2001.82). In altra sentenza dell’11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età
che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano
vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).
Il 1° giugno 2001 (P 62/00) il TFA si è chinato su un caso simile a
quello qui in esame. L'assicurato viveva al piano superiore della casa di
proprietà di una sua amica, la quale utilizzava invece il piano terra. Questa coabitazione
era debitamente stata regolata da un contratto di locazione fra gli inquilini.
Cambiando la prassi fino ad allora adottata, la Cassa di compensazione non ha
più riconosciuto come spese di pigione la somma concordata fra gli interessati
ed indicata nel contratto di locazione, ma ha inteso considerare, in suo luogo
e vece, la metà del valore locativo della casa dove abitava il ricorrente,
calcolata secondo i criteri della legislazione fiscale cantonale, e vi ha aggiunto
un ammontare di Fr. 840.- per le spese accessorie.
" (…)
a) D'après l'art. 16c OPC-AVS/AI (…) Par
loyer au sens de cette disposition, il faut entendre le loyer brut, comprenant l'acompte
mensuel pour les frais accessoires (art. 3b al. 1 let. b LPC, introduit par la
modification du 20 juin 1997 de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 1998
[RO 1997 III 2952 ss]).
Cette règle est applicable par analogie lorsque les membres
d'une communauté d'habitation ou de ménage habitent dans un immeuble propriété
de l'un d'eux. Il convient alors de se fonder sur la valeur locative brute de
l'immeuble, estimée selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal
direct du canton de domicile ou, à défaut, selon ceux de l'impôt fédéral direct
(cf. art. 12 OPC-AVS/AI), et de répartir celle-ci
entre les membres de la communauté domestique (arrêt T. du 30 mars 2001 [P
2/01], consid. 2). De même, on répartira entre eux le forfait annuel de 1680
fr. déductible à titre de frais accessoires par les personnes habitant leur
propre immeuble (art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI, introduit par la modification
citée de l'OPC-AVS/AI).
Toutefois, si un contrat de bail a été conclu entre le propriétaire
de l'immeuble et l'assuré, et si le loyer brut convenu est effectivement payé,
ce loyer est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire
annuelle, à moins qu'il n'apparaisse comme majoré de façon manifestement
abusive (arrêt cité; cf. également Pra 1996 p. 972 consid. 3).
b) aa) Le recourant et B.________ habitent depuis le mois de
décembre 1994 dans la maison dont cette dernière est propriétaire. Ils y forment
une communauté d'habitation, au sens de la jurisprudence énoncée ci-dessus (consid.
3a), dans la mesure où l'étage supérieur de la maison, qui ne comporte d'après
le recourant que 3 chambres et une salle de bain, ne peut pas être considéré
comme un logement indépendant. Quoiqu'il en soit, l'art.
16c OPC-AVS/AI se réfère expressément aux situations dans lesquelles une
maison familiale est aussi occupée par des personnes non comprises dans le
calcul des prestations complémentaires, ce qui est précisément le cas en
l'espèce.
bb) Dans une lettre du 7 mars 2000 adressée à l'intimée,
B.________ a exposé qu'elle avait acheté sa maison avec A.________. Ces
déclarations sont corroborées par l'existence d'une cédule hypothécaire
de 250 000 fr. grevant l'immeuble, dont le recourant est codébiteur solidaire
avec B.________. A cela s'ajoute que cette dernière n'a signé des quittances
de loyers que pour les mois de décembre 1994 à décembre 1995, et que, pour
les mois suivants, le recourant n'a pu produire que six récépissés postaux
attestant d'autant de paiements ponctuels de 870 fr. à B.________, entre le 6
août 1998 et le 27 mars 2000. Enfin, cette dernière n'a pas indiqué qu'elle
avait perçu un loyer, dans ses déclarations fiscales pour les périodes de
taxation 1997/1998 et 1999/2000.
Sur la base de ce faisceau d'indices, on doit rejoindre
l'appréciation des premiers juges et retenir que le recourant ne s'acquitte
pas régulièrement du loyer allégué, depuis plusieurs années. Ce fait
nouveau constitue un motif de révision procédurale de la décision du 22 février
2000, voire des décisions rendues antérieurement par la caisse. Aussi cette
dernière s'est-elle à bon droit prononcée une nouvelle fois sur le montant des
prestations complémentaires allouées au recourant, en ne reconnaissant comme dépense
de loyer que la moitié de la valeur locative de la maison de A.________ (2735
fr. par année) et la moitié du forfait annuel pour les frais accessoires, selon
l'art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI (840 fr.). (…)." (sottolineature della redattrice)
10. In
specie, dal 1° luglio 1996 (docc. 4 e 7 agli atti della Cassa) il ricorrente ha
condiviso con __________ l'abitazione di proprietà di quest'ultima a __________,
convenendo a quel tempo il pagamento di un canone mensile di Fr. 700.- + Fr.
150.- di acconto spese accessorie. Nei suoi scritti l'assicurato sostiene di versare
regolarmente ogni mese alla convivente la sua parte di locazione (Fr. 675.-,
spese escluse), prelevando il dovuto dal conto salario di partner detenuto in
comune con quest'ultima, su cui confluiscono i redditi di entrambi. Di conseguenza,
ritenuto inoltre come egli sia debitore solidale con l'amica nei confronti
della banca che le ha concesso il mutuo ipotecario per l'acquisto della casa in
cui essi vivono, nel suo fabbisogno dovrebbe essere conteggiata una pigione corrispondente
all'effettivo importo che egli si è impegnato a pagare e che pagherebbe, a suo
dire, mensilmente, alla proprietaria.
Ora, v'è un principio del diritto secondo
cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo
diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.
8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve
fornirne la prova. A livello cantonale, l'art. 183 CPC, cui rimanda l'art. 23
della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA), riprende
per intero il testo federale e ciò nell'ottica della verosimiglianza
preponderante valida nelle assicurazioni sociali secondo la consolidata
giurisprudenza più sopra richiamata.
Giova comunque
ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio
inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del
31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P.,
U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti
di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese
di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può
essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della
vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR
1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF
117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.).
Infatti, il principio
inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera
dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che
voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3),
a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla
controparte (STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé
contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c;
STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 124 V 375
consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3).
Secondo la medesima
giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della
probabilità preponderante, l'esistenza di un diritto vantato. L'autorità
amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,
unicamente quando sono convinti della sua esistenza (KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, IV ed., Berna 1984, pag. 136; GYGI,
Bundes-verwaltungsrechtspflege, II ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto
1992 nella causa M.).
Infatti, come
precisato dal TFA al considerando 3b della sentenza del 18 settembre 2001 nella
causa B. (K 202/00),
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
Nelle assicurazioni
sociali, come detto, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo
disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti
in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili. Non è quindi
sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile.
Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto
quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle
assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il
giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (STFA del 18
settembre 2001 nella causa B., K 202/00; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V
312 consid. 3a e 322 consid. 2a; DTF 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 pag. 201
consid. 2c; RCC 1984 pag. 468 consid. 3b; RCC 1983 pag. 249; RAMI 1985 pag. 21;
RAMI 1984 pag. 269 consid. 1; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).
In questo contesto
occorre infine ricordare che, per costante giurisprudenza, allorché
l’accertamento di fatto non ha consentito una diversa conclusione, il giudice
prende la decisione a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un
diritto da una circostanza rimasta priva del suffragio della prova (cfr. STFA
del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V
20; DTF 115 V 113; Beati in “Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali”, pag. 3).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995,
pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997,
pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'insorgente e l'amica formano
indubbiamente una comunione d'abitazione ma, contrariamente a quanto sostengono
entrambi, dall'incarto prodotto dalla Cassa di compensazione al TCA non risulta
alcun versamento mensile di pigione da parte del conduttore ricorrente alla sua
coinquilina locatrice. Dal 9 novembre 2004 in poi, durante tutta la lunga fase
istruttoria che ne è seguita tesa a determinare la pigione da computare al
ricorrente, quest'ultimo non ha mai prodotto una prova degli avvenuti
versamenti di pigione durante il periodo 1999-2004.
Più concretamente, va
pertanto evidenziato che né prima dell'emanazione della decisione su opposizione né dopo aver aperto l'istruttoria ricorsuale presso questo
Tribunale, l'assicurato non ha mai
prodotto delle prove a sostegno della propria tesi. Ne discende che in mancanza
di elementi certi attestanti i concreti versamenti mensili a titolo di pigione da
parte del ricorrente alla proprietaria dell'immobile in cui abita, si giustifica di far sopportare al medesimo le
conseguenze della sua passività. Egli ha infatti avuto sufficiente tempo ed
occasioni per cercare di giustificare in modo più sostanzioso la propria allegazione
(in sede di opposizione e ricorso).
Di conseguenza, l'ammontare di Fr. 3'390.- (Fr. 5'100.- :
2 + Fr. 1'680.- : 2) computato
dalla Cassa va dunque confermato nel fabbisogno dell'insorgente.
11. Quali
redditi determinanti vanno ritenute le rendite AI e le rendite della previdenza
professionale percepite dal ricorrente. Pertanto, accertata l'acquisizione della necessaria documentazione
da parte della Cassa (docc. 70-80), anche gli importi ritenuti da quest'ultima a titolo di redditi totali vanno quindi
confermati.
Ne consegue che l'assicurato non avrebbe avuto diritto a
ricevere delle prestazioni complementari tra il 1° ottobre 1999 ed il 31 agosto
2004. Dato, invece, che egli ha mensilmente percepito, da allora e fino alla
fine del 2002, l'importo di Fr.
265.- e dal 1° gennaio 2003 fino al 31 agosto 2004 l'ammontare di Fr. 267.-, s'impone una restituzione di queste somme illecitamente conseguite,
per un totale di Fr. 15'675.-
come risulta dal dettagliato conteggio effettuato dalla Cassa con la decisione
di restituzione del 15 ottobre 2004 (doc. 96 agli atti della Cassa).
Oltre alle prestazioni
complementari, l'assicurato
deve pure restituire i rimborsi delle spese di malattia di cui ha beneficiato, poiché
considerato come beneficiario di PC. Al predetto importo vanno quindi aggiunti
Fr. 6'182,15, per una
restituzione complessiva di Fr. 21'857,15 (doc. 96).
In tal senso, la
decisione impugnata è integralmente confermata.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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