33.2006.1
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9 gennaio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
33.2006.1
Data decisione, Autorità:
09.01.2006, TCA
Titolo:
Un'istanza di revisione va proposta entro 90 giorni dal momento in cui si è scoperto un nuovo fatto o un nuovo mezzo di prova. In tal senso, la trasmissione al TCA di uno scritto (nuovo fatto) pervenuto all'assicurato due anni prima è manifestamente tardiva. Restituzione dei termini.
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
RESTITUZIONE DEI TERMINI
REVISIONE PROCESSUALE
TARDIVITÀ
art. 41 cpv. 1 LPGA
art. 60 let. i LPGA
art. 14 LPTCA
art. 15 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2006.1
TB
Lugano
9 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull'istanza di revisione del 21 dicembre 2005 di
RI 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto ed in diritto
che il 10 gennaio 2001
RI 1 ha postulato alla Cassa cantonale di compensazione la concessione di una
prestazione complementare;
che l'11 ottobre 2002 la Cassa cantonale ha
respinto detta richiesta di concessione sia per l'anno 2001 che per il 2002, a motivo che i redditi dell'assicurato superavano le sue spese
riconosciute;
che malgrado l'eliminazione dell'importo di Fr. 18'000.-
relativo al reddito da attività lucrativa indipendente, il 17 marzo 2003 questo
Tribunale ha respinto il ricorso del 17 ottobre 2002 dell'assicurato (Inc. n. 33.2002.68), poiché i
redditi di quest'ultimo assommavano
a Fr. 37'527.- mentre le spese
riconosciute erano pari a Fr. 28'572.- nel 2001 ed a Fr. 28'848.- nel 2002;
che al momento dell'emanazione della predetta decisione, il TCA ha considerato il ricorrente come vedovo,
siccome il matrimonio contratto con __________ il 14 gennaio 1994 ad __________
non era ancora stato trascritto negli appositi registri, mancando alcuni
documenti necessari al riconoscimento ufficiale di questo matrimonio;
che, pertanto, il TCA ha imputato al ricorrente il fabbisogno
vitale delle persone sole (Fr. 16'880.-) e non dei coniugi (Fr. 25'320.-), ponendo il primo importo – e non il secondo - alla base del
calcolo delle sue spese riconosciute;
che per questa ragione,
anche il contributo fisso individuale per l'assicurazione malattia è stato computato una volta sola;
che la decisione del
17 marzo 2003 è cresciuta incontestata in giudicato;
che il 21 dicembre
2005 (doc. I) RI 1 ha trasmesso al TCA copia dello scritto del 25 settembre 2003 (doc. A1) dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile di
Bellinzona, secondo cui "in data odierna, abbiamo autorizzato l'iscrizione del matrimonio nel registro
delle famiglie di Lugano sulla base della documentazione trasmessaci dall'Ufficio federale dello stato civile di
Berna e da quella da voi prodotta. (…)";
che, in pari data, l'assicurato ha trasmesso le sue notifiche di
tassazione relative agli anni 2003 (docc. A4-A6) e 2004 (docc. B1-B4);
che visto il suo
contenuto, il TCA ha ritenuto lo
scritto del 21 dicembre 2005 come un'istanza di revisione del suo precedente giudizio del 2003;
che per l’art. 60
lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati
scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato
da un crimine o un delitto;
che l'art. 14 LPTCA, dal canto suo, prevede analogamente
che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa
la revisione:
a) se sono scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un
delitto ha influito sulla decisione;
che a norma dell'art.
Fatti
15 cpv. 1 LPTCA, la domanda di
revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di
prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze
nuove previste alle lett. a e b dell'art. 14;
che affinché il TCA possa rivedere una sua decisione
cresciuta in giudicato, è innanzitutto necessario che siano scoperti fatti
nuovi o nuovi mezzi di prova;
che per costante
giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in
cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del
Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne
discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato
l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora
invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre un simile fatto
deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie
posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un
giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV
317 consid. 2, DTF 118 II 199 consid. 5, DTF 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr.
anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999);
che per quanto
riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti
rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano
conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con
certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale
circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199
consid. 5, DTF 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,
2A.531/1999);
che costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto essere prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato
prova della necessaria diligenza (RCC 1983 pag. 157; RCC 1970 pag. 457 consid.
3);
che nel caso di
specie, la citata comunicazione del 25 settembre 2003 (doc. A1) dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile
appare senz'altro essere un fatto
nuovo, giacché da quel momento egli ha saputo che il suo stato civile era stato
modificato;
che, quindi,
retroattivamente dalla celebrazione delle nozze (1994) l'assicurato non è più vedovo, ma coniugato;
che prima dell'emanazione del giudizio del 17 marzo 2003 era
manifestamente impossibile per l'istante far presente al TCA questa nuova circostanza;
che nemmeno con la
dovuta diligenza egli l'avrebbe
potuta invocare o allegare nel corso della precedente procedura;
che perfino il TCA aveva a suo tempo accertato presso i
diversi uffici competenti lo stato civile dell'assicurato, giungendo alla conclusione che, a quel momento, quest'ultimo doveva essere considerato ancora
come vedovo;
che l'istante può pertanto far valere dei fatti e
dei mezzi di prova nuovi;
che da questo profilo vi
sono quindi gli estremi per una revisione della STCA del 17 marzo 2003;
che malgrado vi sia un
nuovo mezzo di prova, non sono tuttavia date le condizioni di una revisione,
essendo trascorsi ben due anni dalla sua scoperta;
che, come visto, il
termine massimo per l'introduzione
di una domanda di revisione è infatti di 90 giorni dalla conoscenza dei nuovi
fatti o mezzi di prova (art. 15 cpv. 1 LPTCA);
che dal momento della
conoscenza del nuovo fatto e mezzo di prova, ossia il 23 settembre 2003, al 21
dicembre 2005 quando l'assicurato
ha trasmesso questo documento al TCA, sono trascorsi oltre due anni;
che, di conseguenza, i
90 giorni di tempo per introdurre la domanda di revisione sono manifestamente
trascorsi infruttuosamente;
che l'istanza di revisione del 21 dicembre 2005
si rivela dunque essere tardiva e quindi irricevibile;
che nemmeno viene in
aiuto all'assicurato il rimedio
straordinario della restituzione dei termini (art. 41 cpv. 1 LPGA), secondo cui
se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento;
che prima dell'entrata
in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un
termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce
un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,
sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (STFA del 18 gennaio
2000 nella causa L., C 366/99; DTF 123 V 106 consid. 2a);
che, tuttavia, non tutti i motivi sono scusabili;
che la giurisprudenza
federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di
lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta
all'introduzione di una nuova norma legale (STFA del 18 gennaio 2000 nella
causa L., C 366/99; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343);
che è invece ritenuto
motivo scusabile l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia
dell’interessato, nel caso di malattia seria insorta quando il termine sta per
scadere, di modo che la persona è impedita nell’agire, né può incaricare un
terzo. In simili casi si giustifica la restituzione del termine (DTF 112 V 256
in fine e giurisprudenza citata);
che la malattia o la
degenza in ospedale costituiscono un impedimento giustificante la restituzione
in intero se l'infermità è di natura tale da impossibilitare la persona ad agire
essa stessa o a conferire ad un terzo un mandato di rappresentanza (DTF 119 II
87 consid. 2a);
che a mente del TCA, la summenzionata giurisprudenza
mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. anche
KIESER, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA
precedente l'entrata in vigore della LPGA);
che più
specificatamente, né la malattia di cui soffre da tempo l'assicurato (afasia primaria progressiva) né
la sua assenza dalla Svizzera negli ultimi due anni possono giustificare la
mancata trasmissione a questo Tribunale dello scritto del 23 settembre 2003 entro
90 giorni dalla sua conoscenza, comunicazione che avrebbe sicuramente permesso al
TCA di rivedere il precedente
giudizio del 17 marzo 2003;
che non sono pertanto
dati gli estremi per ritenere nel merito l'istanza di restituzione dei termini;
che visto quanto
precede, va di conseguenza confermata la tardività della domanda di revisione e
quindi la sua irricevibilità;
che, a titolo abbondanziale,
il TCA comunica all'interessato che data l'intervenuta mutazione del suo stato civile,
egli può ripresentare alla Cassa cantonale di compensazione, per il tramite
dell'Agenzia AVS del suo comune
di domicilio, una nuova domanda per l'ottenimento delle prestazioni complementari.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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