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Decisione

33.2006.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

15 cpv. 1 LPTCA, la domanda di

revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di

prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze

nuove previste alle lett. a e b dell'art. 14;

che affinché il TCA possa rivedere una sua decisione

cresciuta in giudicato, è innanzitutto necessario che siano scoperti fatti

nuovi o nuovi mezzi di prova;

che per costante

giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in

cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del

Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne

discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato

l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora

invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre un simile fatto

deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie

posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un

giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV

317 consid. 2, DTF 118 II 199 consid. 5, DTF 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr.

anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999);

che per quanto

riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti

rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano

conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con

certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale

circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199

consid. 5, DTF 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,

2A.531/1999);

che costituisce,

dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di

prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe

potuto essere prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato

prova della necessaria diligenza (RCC 1983 pag. 157; RCC 1970 pag. 457 consid.

3);

che nel caso di

specie, la citata comunicazione del 25 settembre 2003 (doc. A1) dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile

appare senz'altro essere un fatto

nuovo, giacché da quel momento egli ha saputo che il suo stato civile era stato

modificato;

che, quindi,

retroattivamente dalla celebrazione delle nozze (1994) l'assicurato non è più vedovo, ma coniugato;

che prima dell'emanazione del giudizio del 17 marzo 2003 era

manifestamente impossibile per l'istante far presente al TCA questa nuova circostanza;

che nemmeno con la

dovuta diligenza egli l'avrebbe

potuta invocare o allegare nel corso della precedente procedura;

che perfino il TCA aveva a suo tempo accertato presso i

diversi uffici competenti lo stato civile dell'assicurato, giungendo alla conclusione che, a quel momento, quest'ultimo doveva essere considerato ancora

come vedovo;

che l'istante può pertanto far valere dei fatti e

dei mezzi di prova nuovi;

che da questo profilo vi

sono quindi gli estremi per una revisione della STCA del 17 marzo 2003;

che malgrado vi sia un

nuovo mezzo di prova, non sono tuttavia date le condizioni di una revisione,

essendo trascorsi ben due anni dalla sua scoperta;

che, come visto, il

termine massimo per l'introduzione

di una domanda di revisione è infatti di 90 giorni dalla conoscenza dei nuovi

fatti o mezzi di prova (art. 15 cpv. 1 LPTCA);

che dal momento della

conoscenza del nuovo fatto e mezzo di prova, ossia il 23 settembre 2003, al 21

dicembre 2005 quando l'assicurato

ha trasmesso questo documento al TCA, sono trascorsi oltre due anni;

che, di conseguenza, i

90 giorni di tempo per introdurre la domanda di revisione sono manifestamente

trascorsi infruttuosamente;

che l'istanza di revisione del 21 dicembre 2005

si rivela dunque essere tardiva e quindi irricevibile;

che nemmeno viene in

aiuto all'assicurato il rimedio

straordinario della restituzione dei termini (art. 41 cpv. 1 LPGA), secondo cui

se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di

agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla

cessazione dell'impedimento;

che prima dell'entrata

in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un

termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,

sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (STFA del 18 gennaio

2000 nella causa L., C 366/99; DTF 123 V 106 consid. 2a);

che, tuttavia, non tutti i motivi sono scusabili;

che la giurisprudenza

federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di

lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta

all'introduzione di una nuova norma legale (STFA del 18 gennaio 2000 nella

causa L., C 366/99; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343);

che è invece ritenuto

motivo scusabile l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia

dell’interessato, nel caso di malattia seria insorta quando il termine sta per

scadere, di modo che la persona è impedita nell’agire, né può incaricare un

terzo. In simili casi si giustifica la restituzione del termine (DTF 112 V 256

in fine e giurisprudenza citata);

che la malattia o la

degenza in ospedale costituiscono un impedimento giustificante la restituzione

in intero se l'infermità è di natura tale da impossibilitare la persona ad agire

essa stessa o a conferire ad un terzo un mandato di rappresentanza (DTF 119 II

87 consid. 2a);

che a mente del TCA, la summenzionata giurisprudenza

mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. anche

KIESER, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA

precedente l'entrata in vigore della LPGA);

che più

specificatamente, né la malattia di cui soffre da tempo l'assicurato (afasia primaria progressiva) né

la sua assenza dalla Svizzera negli ultimi due anni possono giustificare la

mancata trasmissione a questo Tribunale dello scritto del 23 settembre 2003 entro

90 giorni dalla sua conoscenza, comunicazione che avrebbe sicuramente permesso al

TCA di rivedere il precedente

giudizio del 17 marzo 2003;

che non sono pertanto

dati gli estremi per ritenere nel merito l'istanza di restituzione dei termini;

che visto quanto

precede, va di conseguenza confermata la tardività della domanda di revisione e

quindi la sua irricevibilità;

che, a titolo abbondanziale,

il TCA comunica all'interessato che data l'intervenuta mutazione del suo stato civile,

egli può ripresentare alla Cassa cantonale di compensazione, per il tramite

dell'Agenzia AVS del suo comune

di domicilio, una nuova domanda per l'ottenimento delle prestazioni complementari.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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