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Decisione

33.2006.10

Impugnazione dinanzi al TCA di decisione formale soggetta ad opposizione. Irricevibilità dell'impugnativa e trasmissione degli atti all'amministrazione per le sue incombenze.

25 settembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

33.2006.10

Data decisione, Autorità:

25.09.2006, TCA

Titolo:

Impugnazione dinanzi al TCA di decisione formale soggetta ad opposizione. Irricevibilità dell'impugnativa e trasmissione degli atti all'amministrazione per le sue incombenze.

IRRICEVIBILITÀ

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

33.2006.10

ir/td

Lugano

25 settembre 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 21 settembre 2006

di

RI 1

contro

Cassa CO 1

in materia di legge federale sulle prestazioni

complementari

considerato, in fatto

ed in diritto

• che la ricorrente con lettera non

datata, messa alla posta il 21 settembre 2006 (cfr. busta di spedizione),

contesta il rifiuto della prestazione complementare di cui alla decisione

formale del 25 agosto 2006 della Cassa CO 1 (I);

• che, in diritto, va rammentato come la

Considerandi

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in

vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle

Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in

discussione. Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli

aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che – per quanto attiene

specificatamente il tema della decisione formale 25 agosto 2006 – va rammentato

che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che

secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione

all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di

procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c.

6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che

tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura

di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione

è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda

inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali

nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a

tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza

professionale;

• che nel caso in esame la decisione 25

agosto 2006 della Cassa qui impugnata non ha ancora fatto oggetto di una

procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto

essere dichiarato irricevibile. In effetti, dallo stesso tenore dei

rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata, emerge che avverso il

provvedimento qui impugnato è data facoltà di inoltrare opposizione alla Cassa CO

1;

• che si giustifica la trasmissione degli

atti alla Cassa CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 21 settembre 2006

quale opposizione alla decisione e proceda, previo esame, all'emanazione della

decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente

impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di

legge;

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso formulato in data 6 maggio 2006 da RI 1, __________, é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi

alla Cassa CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue attribuzioni, rendendo la

decisione di sua competenza.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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