33.2006.10
Impugnazione dinanzi al TCA di decisione formale soggetta ad opposizione. Irricevibilità dell'impugnativa e trasmissione degli atti all'amministrazione per le sue incombenze.
25 settembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
33.2006.10
Data decisione, Autorità:
25.09.2006, TCA
Titolo:
Impugnazione dinanzi al TCA di decisione formale soggetta ad opposizione. Irricevibilità dell'impugnativa e trasmissione degli atti all'amministrazione per le sue incombenze.
IRRICEVIBILITÀ
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2006.10
ir/td
Lugano
25 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2006
di
RI 1
contro
Cassa CO 1
in materia di legge federale sulle prestazioni
complementari
considerato, in fatto
ed in diritto
• che la ricorrente con lettera non
datata, messa alla posta il 21 settembre 2006 (cfr. busta di spedizione),
contesta il rifiuto della prestazione complementare di cui alla decisione
formale del 25 agosto 2006 della Cassa CO 1 (I);
• che, in diritto, va rammentato come la
Considerandi
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002.
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle
Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in
discussione. Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli
aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che – per quanto attiene
specificatamente il tema della decisione formale 25 agosto 2006 – va rammentato
che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che
secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di
procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c.
6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che
tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura
di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione
è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda
inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali
nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a
tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale;
• che nel caso in esame la decisione 25
agosto 2006 della Cassa qui impugnata non ha ancora fatto oggetto di una
procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto
essere dichiarato irricevibile. In effetti, dallo stesso tenore dei
rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata, emerge che avverso il
provvedimento qui impugnato è data facoltà di inoltrare opposizione alla Cassa CO
1;
• che si giustifica la trasmissione degli
atti alla Cassa CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 21 settembre 2006
quale opposizione alla decisione e proceda, previo esame, all'emanazione della
decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente
impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di
legge;
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso formulato in data 6 maggio 2006 da RI 1, __________, é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi
alla Cassa CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue attribuzioni, rendendo la
decisione di sua competenza.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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