33.2006.11
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21 dicembre 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
33.2006.11
Data decisione, Autorità:
21.12.2006, TCA
Titolo:
Computo del valore locativo di un immobile. Se ci sono degli impedimenti oggettivi all'utilizzo del bene,il VL va stralciato.Diverso è se si tratta di ostacoli di natura soggettiva. In concreto, TCA ha accertato che i lavori di ristrutturazione sono durati 4 mesi.Per questo periodo,VL va stralciato.
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
REDDITI COMPUTATI
REDDITO DELLA SOSTANZA IMMOBILIARE
VALORE LOCATIVO
art. 3c cpv. 1 let. b LPC
art. 61 let. g LPGA
art. 20 cpv. 1 let. b LT
art. 12 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2006.11
TB
Lugano
21 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 agosto
2006 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, beneficiaria di una rendita d'invalidità e di un assegno per grandi invalidi, dall'ottobre 2003 è degente presso il __________
gestito dall'__________. La sua
degenza in questo istituto è stata discontinua, alternandosi con ricoveri in
ospedale e con rientri al proprio domicilio di __________.
B. Con
sentenza del 28 aprile 2006 (Inc. n. 33.2006.4) questo Tribunale ha stabilito
che per tutto il 2005 l'assicurata
doveva essere considerata come temporaneamente soggiornante presso il
citato istituto. Pertanto, la pigione e le spese accessorie, da intendere rispettivamente
quali il valore locativo della sua proprietà di __________ ed il forfait per le
spese accessorie, andavano considerate nel calcolo del fabbisogno dell'assicurata insieme alla retta per
degenti in istituti ed alle relative spese personali. Inoltre, la sua
abitazione doveva essere computata al valore di stima e non commerciale.
C. Con
decisione formale del 24 maggio 2006 (doc. A2), avente effetto retroattivo al
1° febbraio 2006, la Cassa cantonale di compensazione ha assegnato all'assicurata, da allora degente in modo definitivo,
una prestazione complementare di Fr. 485.- al mese, di cui Fr. 75.-
direttamente versati all'Ufficio
assicurazione malattia per il pagamento del premio di cassa malati. La tabella
di calcolo PC includeva quindi la retta per degenti in istituti e le spese
personali anziché il fabbisogno vitale (limite di reddito), nonché il valore
venale in luogo del valore di stima. Come nel calcolo precedente, sono stati considerati
il valore locativo della sua proprietà e le relative spese di manutenzione.
D. Formulando
il presente ricorso (doc. I), che ripropone l'argomentazione già esposta con l'opposizione, sempre per il tramite del suo
curatore RI 1 contesta la decisione su opposizione della Cassa (doc. A1) che le
ha computato, quale reddito non privilegiato, il valore locativo della sua
abitazione (Fr. 6'000.-). La ricorrente sostiene che questo importo debba essere stralciato,
siccome negli ultimi mesi l'appartamento non era abitabile a causa dei lavori
di sgombero e di ristrutturazione interna, affidati ad una ditta (doc. 146
della Cassa). L'assicurata riconosce "che i lavori hanno avuto una
durata più lunga del solito, ma lo stato di salute (fisica e psichica) della
proprietaria… non ha permesso una soluzione più celere.".
La Cassa ha proposto
di respingere il ricorso, confermandosi nella decisione su opposizione del 25 agosto
2006 (doc. III).
Il 19 dicembre 2006 è stata
indetta un'udienza con le parti
nel corso della quale è stato sentito un testimone (doc. VII).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
Considerandi
2.
Contestato
è unicamente il computo del valore locativo della proprietà fondiaria dell'assicurata (Fr. 6'000.-) quale reddito non privilegiato dal 1° febbraio 2006.
L’importo della
prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1
LPC).
Per l'art. 2c lett. a
LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le
persone che hanno diritto ad una rendita AI.
Giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC, i redditi
determinanti comprendono il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile.
3.
Il
reddito della sostanza immobiliare (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC) comprende
pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore
locativo della propria abitazione (N. 2092 DPC; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Supplemen- to, Zurigo 2000, pag. 99).
Secondo l'art. 12 cpv.
1.
OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o
dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono
valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del
cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).
In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è
imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo
di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Secondo la
giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il
contribuente dovrebbe pagare per avere l’uso di un bene equivalente. Il
valore locativo deve dunque corrispondere di massima alla mercede che, secondo
le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso
immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha in particolare precisato che il
valore locativo deve equivalere al canone che si potrebbe esigere equamente da
un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto simile,
tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle
sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un
utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario
(ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n.
5t).
4.
Un'eccezione
all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per locali oggettivamente
inutilizzabili o che rimangono vuoti per l'impossibilità di trovare inquilini a
causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, § 22 N. 433 e 434, pag. 280). Quindi,
solo impedimenti di natura oggettiva ed inerenti all'immobile possono, se del
caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (CDT N. 4 dell'11 febbraio
1992.
in RDAT II-1993 n. 14t pag. 394; CDT N. 177 del 27 agosto 1993, Inc.
80.1994.82
in re G.B.).
Se un'abitazione rimane vuota perché
non può essere affittata o perché non è parzialmente utilizzabile oppure in
vista della sua vendita oppure ancora perché il proprietario intende venderla
ma malgrado gli sforzi intrapresi con serietà non ha trovato nessun compratore,
in questi casi il valore locativo non è assoggettabile fiscalmente (DTF
72.
I 223; ASA 48 pag. 478, ASA 18 pag. 266; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2005, N.
73.
ad art. 21; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea 2001, N. 21 ad art. 21 pag. 528).
D'altronde,
anche gli spazi inutilizzati, ma comunque abitabili, sono presi in considerazione
quale valore locativo (Locher,
ibidem; RDAT II-1993 n. 14t pag. 394).
Diversa è la situazione quando, a
dipendenza di circostanze attinenti alla sua persona, al proprietario manca la
possibilità di riservarsi l'immobile per il proprio utilizzo. Ostacoli di
natura soggettiva che impediscono di usufruire del bene, quali dei
problemi di salute del proprietario e la circostanza che l'immobile (non) sia
ammobiliato, non consentono infatti di fare astrazione dall'imposizione
del valore locativo (RDAT II-1993 n. 14t pag. 394).
5.
Nel
caso concreto, la ricorrente ha rilevato che "L'appartamento dove ho abitato per tanti anni
attualmente non è ancora affittato… e il mio stato di salute fisico e psichico
non mi ha permesso di procedere subito allo sgombero dello stesso. Solo negli
ultimi mesi ho fatto intervenire una ditta per lo sgombero e attualmente si
stanno apportando delle migliorie per renderlo affittabile." (cfr. opposizione del 22 giugno 2006, doc. A1).
L'assicurata ha comprovato mediante specifiche
fatture che nel periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2006 (docc. 144 e 145 della
Cassa) nel suo appartamento di __________ non è stata consumata energia
elettrica, malgrado fosse sempre attivo l'allacciamento alla rete elettrica.
Inoltre, a specifica
richiesta della Cassa, la ricorrente ha prodotto lo scritto del 29 maggio 2006
(doc. 146 della Cassa) dell'impresa
__________ di __________ che esegue lavori di pittura, tappezzeria, isolazioni
termiche ed insegne. Questa ditta ha comunicato al curatore dell'assicurata di accettare il mandato per
sgomberare il mobilio, le suppellettili e l'abbigliamento dall'appartamento
di __________ seguendo le specifiche istruzioni impartite dall'assicurata e per consegnare a quest'ultima, presso il suo nuovo luogo di
dimora, alcuni oggetti personali. L'esecuzione dei lavori di ristrutturazione concernenti i pavimenti, i
muri, i soffitti, i serramenti ed il balcone sarebbe terminata verso la fine dell'estate e, a dire dell'impresa, l'appartamento avrebbe potuto essere locato dal 1° ottobre 2006.
In queste circostanze,
il TCA rileva che inizialmente la
ricorrente, per i gravi problemi di salute che l'affliggevano, è stata ricoverata al __________ e quindi era impossibilitata
ad abitare l'appartamento di __________.
Degente definitivamente in casa di cura dal febbraio 2006, da quel momento il
suo appartamento è rimasto vuoto, ma questa situazione rappresenta un ostacolo soggettivo
all'utilizzo del bene e, come
tale, non può, come visto, essere presa in considerazione per l'eliminazione della voce del valore locativo
dal calcolo delle sue prestazioni complementari.
Diverso è il caso per
gli impedimenti che, in seguito, sono diventati oggettivi a causa dei
lavori di sgombero del mobilio e di ristrutturazione dell'appartamento eseguiti da una ditta (doc.
146.
della Cassa) che, a tutti gli effetti, hanno reso impraticabile e quindi
non abitabile la proprietà immobiliare della ricorrente.
6.
A
questo proposito, alfine di chiarire l'esatta portata dei lavori di ristrutturazione e quindi il periodo
durante il quale l'appartamento
è rimasto inagibile, il TCA ha
indetto un'udienza il 19
dicembre 2006 durante la quale è stato sentito quale teste il titolare della
ditta che ha eseguito i lavori di rinnovamento del bene immobile in esame.
Il teste ha riferito che
il suo compito, in primis, è consistito nello sgomberare i mobili ed i
vestiti dell'assicurata e di
consegnarli a delle associazioni caritatevoli conformemente alla volontà della
ricorrente. In secondo luogo, una volta svuotato l'appartamento ha proceduto allo strappo della vecchia moquette, alla
raschiatura del pavimento, al nuovo livellamento ed alla successiva posa delle
piastrelle e del parquet.
La ditta __________ di
__________ ha subappaltato alcune opere ad altri artigiani, provvedendo poi a
coordinare tutti i lavori. Riguardo ai tempi di esecuzione, il teste ha
rilevato che "ho sin dall'inizio manifestato questi tempi che reputo fisiologici per gli
interventi che si devono fare e li ho indicati sin dall'inizio al qui presente RA 1. Premetto che non
era l'unico cantiere che
avevo aperto e non erano gli unici obblighi che avevo in quel periodo, per cui
la mia professionalità mi ha imposto di fissare questi tempi che sono stati
necessari. Ho iniziato i lavori all'inizio di giugno, in luglio è stata strappata la moquette e fatti i
lavori preparatori e poi è stato necessario procedere alla posa che è avvenuta
in settembre dopo le ferie estive [ndr: in specie, di
4.
settimane]. L'appartamento
ha una superficie di 80-100 mq.".
Ora, dalla
testimonianza appena esposta emerge che per il periodo dei lavori di sgombero e
di ristrutturazione, durati in sostanza quattro mesi (da giugno a settembre
compresi), l'appartamento della
ricorrente non era oggettivamente agibile. La protrazione dei lavori durante
questo lasso di tempo tiene complessivamente conto del tempo necessario alla
ditta __________ per trovare una sistemazione consona dei mobili e dei vestiti
della ricorrente, operazione che ha comportato la ricerca e l'effettivo contatto con diverse associazioni
caritatevoli interessate a ricevere questi beni. Inoltre, vanno considerati i
lavori veri e propri di ristrutturazione dell'immobile con i rispettivi tempi tecnici (strappo della vecchia
moquette, pulitura del pavimento, posa delle nuove piastrelle, imbiancatura di
tutto l'appartamento) e di
riposo (un mese di vacanze estive per la ditta esecutrice dei lavori). L'appartamento è stato consegnato alla
proprietaria – come preventivato - a fine settembre 2006, cosicché dallo scorso
ottobre era pronto per essere affittato, come in effetti è poi occorso.
Tutto ben considerato,
il TCA conclude che da febbraio
a maggio 2006 compresi il valore locativo dell'appartamento di __________ va computato all'assicurata, non trovando gli impedimenti soggettivi citati valida giustificazione.
Dal mese di giugno al
mese di settembre 2006 compresi, per contro, il Tribunale ha potuto accertare
che, a tutti gli effetti, il bene immobile dell'assicurata non era oggettivamente disponibile a causa di lavori di
ristrutturazione. Per questi quattro mesi, dunque, dal calcolo delle sue
prestazioni complementari va eliminato il valore locativo e, conseguentemente,
anche le spese di manutenzione attinenti all'immobile stesso.
In queste circostanze,
il ricorso deve essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Siccome parzialmente
vincente in causa e poiché patrocinata da una persona particolarmente cognita
che l'assicurata deve
remunerare, ritenuto inoltre come il curatore di quest'ultima ha dovuto presenziare ad un'udienza, la ricorrente ha diritto a delle indennità di parte,
seppure ridotte (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, affinché
emani una nuova decisione valida da giugno 2006.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente un importo
di Fr. 150.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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