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Decisione

33.2006.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 dicembre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, beneficiaria di una rendita d'invalidità e di un assegno per grandi invalidi, dall'ottobre 2003 è degente presso il __________

gestito dall'__________. La sua

degenza in questo istituto è stata discontinua, alternandosi con ricoveri in

ospedale e con rientri al proprio domicilio di __________.

B. Con

sentenza del 28 aprile 2006 (Inc. n. 33.2006.4) questo Tribunale ha stabilito

che per tutto il 2005 l'assicurata

doveva essere considerata come temporaneamente soggiornante presso il

citato istituto. Pertanto, la pigione e le spese accessorie, da intendere rispettivamente

quali il valore locativo della sua proprietà di __________ ed il forfait per le

spese accessorie, andavano considerate nel calcolo del fabbisogno dell'assicurata insieme alla retta per

degenti in istituti ed alle relative spese personali. Inoltre, la sua

abitazione doveva essere computata al valore di stima e non commerciale.

C. Con

decisione formale del 24 maggio 2006 (doc. A2), avente effetto retroattivo al

1° febbraio 2006, la Cassa cantonale di compensazione ha assegnato all'assicurata, da allora degente in modo definitivo,

una prestazione complementare di Fr. 485.- al mese, di cui Fr. 75.-

direttamente versati all'Ufficio

assicurazione malattia per il pagamento del premio di cassa malati. La tabella

di calcolo PC includeva quindi la retta per degenti in istituti e le spese

personali anziché il fabbisogno vitale (limite di reddito), nonché il valore

venale in luogo del valore di stima. Come nel calcolo precedente, sono stati considerati

il valore locativo della sua proprietà e le relative spese di manutenzione.

D. Formulando

il presente ricorso (doc. I), che ripropone l'argomentazione già esposta con l'opposizione, sempre per il tramite del suo

curatore RI 1 contesta la decisione su opposizione della Cassa (doc. A1) che le

ha computato, quale reddito non privilegiato, il valore locativo della sua

abitazione (Fr. 6'000.-). La ricorrente sostiene che questo importo debba essere stralciato,

siccome negli ultimi mesi l'appartamento non era abitabile a causa dei lavori

di sgombero e di ristrutturazione interna, affidati ad una ditta (doc. 146

della Cassa). L'assicurata riconosce "che i lavori hanno avuto una

durata più lunga del solito, ma lo stato di salute (fisica e psichica) della

proprietaria… non ha permesso una soluzione più celere.".

La Cassa ha proposto

di respingere il ricorso, confermandosi nella decisione su opposizione del 25 agosto

2006 (doc. III).

Il 19 dicembre 2006 è stata

indetta un'udienza con le parti

nel corso della quale è stato sentito un testimone (doc. VII).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

Considerandi

2.

Contestato

è unicamente il computo del valore locativo della proprietà fondiaria dell'assicurata (Fr. 6'000.-) quale reddito non privilegiato dal 1° febbraio 2006.

L’importo della

prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra

l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1

LPC).

Per l'art. 2c lett. a

LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le

persone che hanno diritto ad una rendita AI.

Giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC, i redditi

determinanti comprendono il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile.

3.

Il

reddito della sostanza immobiliare (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC) comprende

pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore

locativo della propria abitazione (N. 2092 DPC; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, Supplemen- to, Zurigo 2000, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv.

1.

OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o

dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono

valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del

cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è

imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo

di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso

proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a

titolo gratuito. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai

fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della

proprietà fondiaria.

Secondo la

giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il

contribuente dovrebbe pagare per avere l’uso di un bene equivalente. Il

valore locativo deve dunque corrispondere di massima alla mercede che, secondo

le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso

immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha in particolare precisato che il

valore locativo deve equivalere al canone che si potrebbe esigere equamente da

un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto simile,

tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle

sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un

utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario

(ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n.

5t).

4.

Un'eccezione

all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per locali oggettivamente

inutilizzabili o che rimangono vuoti per l'impossibilità di trovare inquilini a

causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, § 22 N. 433 e 434, pag. 280). Quindi,

solo impedimenti di natura oggettiva ed inerenti all'immobile possono, se del

caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (CDT N. 4 dell'11 febbraio

1992.

in RDAT II-1993 n. 14t pag. 394; CDT N. 177 del 27 agosto 1993, Inc.

80.1994.82

in re G.B.).

Se un'abitazione rimane vuota perché

non può essere affittata o perché non è parzialmente utilizzabile oppure in

vista della sua vendita oppure ancora perché il proprietario intende venderla

ma malgrado gli sforzi intrapresi con serietà non ha trovato nessun compratore,

in questi casi il valore locativo non è assoggettabile fiscalmente (DTF

72.

I 223; ASA 48 pag. 478, ASA 18 pag. 266; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2005, N.

73.

ad art. 21; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea 2001, N. 21 ad art. 21 pag. 528).

D'altronde,

anche gli spazi inutilizzati, ma comunque abitabili, sono presi in considerazione

quale valore locativo (Locher,

ibidem; RDAT II-1993 n. 14t pag. 394).

Diversa è la situazione quando, a

dipendenza di circostanze attinenti alla sua persona, al proprietario manca la

possibilità di riservarsi l'immobile per il proprio utilizzo. Ostacoli di

natura soggettiva che impediscono di usufruire del bene, quali dei

problemi di salute del proprietario e la circostanza che l'immobile (non) sia

ammobiliato, non consentono infatti di fare astrazione dall'imposizione

del valore locativo (RDAT II-1993 n. 14t pag. 394).

5.

Nel

caso concreto, la ricorrente ha rilevato che "L'appartamento dove ho abitato per tanti anni

attualmente non è ancora affittato… e il mio stato di salute fisico e psichico

non mi ha permesso di procedere subito allo sgombero dello stesso. Solo negli

ultimi mesi ho fatto intervenire una ditta per lo sgombero e attualmente si

stanno apportando delle migliorie per renderlo affittabile." (cfr. opposizione del 22 giugno 2006, doc. A1).

L'assicurata ha comprovato mediante specifiche

fatture che nel periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2006 (docc. 144 e 145 della

Cassa) nel suo appartamento di __________ non è stata consumata energia

elettrica, malgrado fosse sempre attivo l'allacciamento alla rete elettrica.

Inoltre, a specifica

richiesta della Cassa, la ricorrente ha prodotto lo scritto del 29 maggio 2006

(doc. 146 della Cassa) dell'impresa

__________ di __________ che esegue lavori di pittura, tappezzeria, isolazioni

termiche ed insegne. Questa ditta ha comunicato al curatore dell'assicurata di accettare il mandato per

sgomberare il mobilio, le suppellettili e l'abbigliamento dall'appartamento

di __________ seguendo le specifiche istruzioni impartite dall'assicurata e per consegnare a quest'ultima, presso il suo nuovo luogo di

dimora, alcuni oggetti personali. L'esecuzione dei lavori di ristrutturazione concernenti i pavimenti, i

muri, i soffitti, i serramenti ed il balcone sarebbe terminata verso la fine dell'estate e, a dire dell'impresa, l'appartamento avrebbe potuto essere locato dal 1° ottobre 2006.

In queste circostanze,

il TCA rileva che inizialmente la

ricorrente, per i gravi problemi di salute che l'affliggevano, è stata ricoverata al __________ e quindi era impossibilitata

ad abitare l'appartamento di __________.

Degente definitivamente in casa di cura dal febbraio 2006, da quel momento il

suo appartamento è rimasto vuoto, ma questa situazione rappresenta un ostacolo soggettivo

all'utilizzo del bene e, come

tale, non può, come visto, essere presa in considerazione per l'eliminazione della voce del valore locativo

dal calcolo delle sue prestazioni complementari.

Diverso è il caso per

gli impedimenti che, in seguito, sono diventati oggettivi a causa dei

lavori di sgombero del mobilio e di ristrutturazione dell'appartamento eseguiti da una ditta (doc.

146.

della Cassa) che, a tutti gli effetti, hanno reso impraticabile e quindi

non abitabile la proprietà immobiliare della ricorrente.

6.

A

questo proposito, alfine di chiarire l'esatta portata dei lavori di ristrutturazione e quindi il periodo

durante il quale l'appartamento

è rimasto inagibile, il TCA ha

indetto un'udienza il 19

dicembre 2006 durante la quale è stato sentito quale teste il titolare della

ditta che ha eseguito i lavori di rinnovamento del bene immobile in esame.

Il teste ha riferito che

il suo compito, in primis, è consistito nello sgomberare i mobili ed i

vestiti dell'assicurata e di

consegnarli a delle associazioni caritatevoli conformemente alla volontà della

ricorrente. In secondo luogo, una volta svuotato l'appartamento ha proceduto allo strappo della vecchia moquette, alla

raschiatura del pavimento, al nuovo livellamento ed alla successiva posa delle

piastrelle e del parquet.

La ditta __________ di

__________ ha subappaltato alcune opere ad altri artigiani, provvedendo poi a

coordinare tutti i lavori. Riguardo ai tempi di esecuzione, il teste ha

rilevato che "ho sin dall'inizio manifestato questi tempi che reputo fisiologici per gli

interventi che si devono fare e li ho indicati sin dall'inizio al qui presente RA 1. Premetto che non

era l'unico cantiere che

avevo aperto e non erano gli unici obblighi che avevo in quel periodo, per cui

la mia professionalità mi ha imposto di fissare questi tempi che sono stati

necessari. Ho iniziato i lavori all'inizio di giugno, in luglio è stata strappata la moquette e fatti i

lavori preparatori e poi è stato necessario procedere alla posa che è avvenuta

in settembre dopo le ferie estive [ndr: in specie, di

4.

settimane]. L'appartamento

ha una superficie di 80-100 mq.".

Ora, dalla

testimonianza appena esposta emerge che per il periodo dei lavori di sgombero e

di ristrutturazione, durati in sostanza quattro mesi (da giugno a settembre

compresi), l'appartamento della

ricorrente non era oggettivamente agibile. La protrazione dei lavori durante

questo lasso di tempo tiene complessivamente conto del tempo necessario alla

ditta __________ per trovare una sistemazione consona dei mobili e dei vestiti

della ricorrente, operazione che ha comportato la ricerca e l'effettivo contatto con diverse associazioni

caritatevoli interessate a ricevere questi beni. Inoltre, vanno considerati i

lavori veri e propri di ristrutturazione dell'immobile con i rispettivi tempi tecnici (strappo della vecchia

moquette, pulitura del pavimento, posa delle nuove piastrelle, imbiancatura di

tutto l'appartamento) e di

riposo (un mese di vacanze estive per la ditta esecutrice dei lavori). L'appartamento è stato consegnato alla

proprietaria – come preventivato - a fine settembre 2006, cosicché dallo scorso

ottobre era pronto per essere affittato, come in effetti è poi occorso.

Tutto ben considerato,

il TCA conclude che da febbraio

a maggio 2006 compresi il valore locativo dell'appartamento di __________ va computato all'assicurata, non trovando gli impedimenti soggettivi citati valida giustificazione.

Dal mese di giugno al

mese di settembre 2006 compresi, per contro, il Tribunale ha potuto accertare

che, a tutti gli effetti, il bene immobile dell'assicurata non era oggettivamente disponibile a causa di lavori di

ristrutturazione. Per questi quattro mesi, dunque, dal calcolo delle sue

prestazioni complementari va eliminato il valore locativo e, conseguentemente,

anche le spese di manutenzione attinenti all'immobile stesso.

In queste circostanze,

il ricorso deve essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

Siccome parzialmente

vincente in causa e poiché patrocinata da una persona particolarmente cognita

che l'assicurata deve

remunerare, ritenuto inoltre come il curatore di quest'ultima ha dovuto presenziare ad un'udienza, la ricorrente ha diritto a delle indennità di parte,

seppure ridotte (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, affinché

emani una nuova decisione valida da giugno 2006.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente un importo

di Fr. 150.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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