33.2006.12
Calcolo dei redditi determinanti imputabili.Pensioni estere percepite in valuta straniera sono computate secondo l'effettivo controvalore in franchi svizzeri accreditato dalla banca ogni mese e non gi
6 dicembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
33.2006.12
Data decisione, Autorità:
06.12.2006, TCA
Titolo:
Calcolo dei redditi determinanti imputabili.Pensioni estere percepite in valuta straniera sono computate secondo l'effettivo controvalore in franchi svizzeri accreditato dalla banca ogni mese e non giusta il cambio fisso stabilito da UFAS.Si considera il reale potere d'acquisto,non quello ipotetico
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
REDDITI COMPUTATI
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 3b cpv. 2 LPC
art. 3b cpv. 3 LPC
art. 3c cpv. 1 LPC
art. 23 cpv. 1 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2006.12
TB
Lugano
6 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 settembre 2006 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, 94enne beneficiaria di un assegno per grande invalidi e dal 2002 degente in
casa di cura in modo definitivo, da quell'anno è pure al beneficio di prestazioni complementari.
Dal 1° gennaio 2006 ha
percepito una PC mensile di Fr. 872.- (doc. 58 dell'incarto della Cassa), mentre a seguito di una revisione periodica, con
decisione del 25 luglio 2006, avente effetto dal 1° agosto 2006, la Cassa ha
fissato il suo diritto alle PC in Fr. 624.- al mese (doc. 73A), incluso l'importo per l'UAM.
B. L'opposizione dell'assicurata contro questa decisione è stata rigettata con decisione
su opposizione dell'8 settembre
2006, con la quale la Cassa ha spiegato che dal 1° gennaio 2005 lo spillatico
per le persone beneficiarie di rendite di vecchiaia e invalidità degenti in
case di cura è diminuito per volere del Consiglio di Stato ticinese. Inoltre,
quali redditi vanno considerate le pensioni estere annue conseguite dall'assicurata nel 2005, ossia i $ 11'688.- della __________ ed i $ 2'267 della __________ che, al cambio
ufficiale UFAS (1,3078), danno un reddito complessivo annuo di Fr. 18'380.-, che va ad aggiungersi alla sua
rendita AVS svizzera di Fr. 4'692.-.
La Cassa ha dunque confermato la sua decisione del 25 luglio 2006.
C. Con
ricorso dell'8 ottobre 2006
(doc. I) l'assicurata,
rappresentata anche in questa occasione dalla figlia RA 1, contesta la
progressiva diminuzione della rendita PC percepita negli ultimi anni, malgrado le
sue entrate si riducano a causa del cambio sfavorevole dollaro-franco svizzero.
In sostanza, la ricorrente contesta il computo di Fr. 18'380.- quale rendita pensionistica estera calcolati
sulla base di un cambio $-Fr di 1,3078, affermando di avere invece ricevuto
molti meno franchi svizzeri dal cambio della pensione __________. Questa singolarità
ha inoltre comportato l'insorgenza
di un debito particolarmente consistente nei confronti della casa di cura che
la ospita, debito a cui nemmeno con l'aiuto della figlia riesce a far fronte a causa della stabile
erosione della sua pensione estera.
La Cassa si è riconfermata nella sua decisione
(doc. III).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
Considerandi
2.
Va
innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato
dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo
per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460.
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3.
Per
l'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta
l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L’importo della
prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1
LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che:
" 2 Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a.
tassa giornaliera;
b.
importo per
le spese personali.”
" 3 Per le persone che vivono a casa e per le persone
che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del
reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati
e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù
del diritto di famiglia.".
L’art. 3c cpv. 1 LPC
enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:
"d. le rendite, le pensioni e le
altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
Giusta l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, per
il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi
determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnala la prestazione.
4.
RI
1.
ha impugnato la decisione su opposizione della Cassa a causa della continua
erosione della sua PC mensile, dovuta soprattutto al cambio sfavorevole $-Fr.
Dal canto suo, la
Cassa rileva che l'aumento del
reddito da pensioni estere (da Fr. 15'407.- a Fr. 18'380.-)
è soprattutto dovuto al computo della pensione __________ percepita dalla __________,
corrispondente a $ 2'367.-
annui ($ 197,25 mensili, doc. 62), in precedenza tralasciata. I redditi esteri dell'assicurata sono così stati conteggiati in
Fr. 15'285.- + Fr. 3'095.-, corrispondenti a $ 11'688.- ($ 974.- al mese) dalla __________ (doc.
63) + $ 2'367.-. Per calcolare
l'importo equivalente in
franchi svizzeri, la Cassa cantonale di compensazione ha applicato un cambio
dell'1,3078 tratto dalle tabelle
allestite dall'UFAS ogni
trimestre, valevole dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 (per l'anno 2006: http://www.avs.admin.ch/Commun/ListeCours-2006.pdf).
Il TCA precisa in primo luogo che il calcolo eseguito
dalla Cassa concernente la retta per degenti in case per anziani e/o di cura (Fr.
75.
- al giorno x 365 giorni = Fr. 27'375.-) e le spese personali (Fr. 190.- x 12 mesi = Fr. 2'280.-) è corretto (artt. 3 e 4 lett. a del
Decreto esecutivo concernente la LPC del 20 dicembre 2005, RL 6.4.5.3.2).
Per quanto attiene ai redditi
determinanti da conteggiare ad un assicurato, occorre generalmente basarsi su
quelli ottenuti nell'anno
civile precedente la domanda (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nel caso
concreto, quindi, si devono computare all'assicurata i redditi conseguiti nel 2005, siccome la PC in lite
porta sull'anno 2006.
Ora, la ricorrente ha
prodotto sia alla Cassa nel maggio 2006 sia più tardi al TCA con il suo ricorso, gli estratti
bancari attestanti tutti i suoi movimenti dal 2002 al 2005 (docc. A2-A17). Da
questi documenti è possibile risalire agli importi in franchi svizzeri che,
mensilmente, l'assicurata percepiva
dall'accreditamento sul suo
conto bancario delle due pensioni __________ (__________e __________).
Come si può ben
evincere da tale documentazione, questi importi mutavano in continuazione a
dipendenza del corso del cambio $-Fr, malgrado l'importo nella moneta di partenza fosse sempre lo stesso ($ 974.-
rispettivamente $ 197,25 nel 2005).
A mente della
scrivente Corte, gli importi in franchi svizzeri sono determinanti per
calcolare il reddito non privilegiato della ricorrente, poiché queste
sono le somme che l'assicurata
ha effettivamente percepito e potuto utilizzare per vivere.
Trattandosi di importi
uguali ricevuti regolarmente tutti i mesi ed addirittura da alcuni anni, date
le note fluttuazioni del mercato borsistico dei cambi di valuta, un riferimento
al reale importo accreditato dalla banca alla ricorrente appare certamente più
giusto e rispettoso della reale situazione. Come ben sostiene quest'ultima, infatti, l'applicazione di un cambio fisso per un intero anno sfalza invece il
suo reale potere d'acquisto. Viceversa,
un cambio flessibile riflette la realtà quotidiana e quindi anche gli importi
che ella ha effettivamente ricevuto dalla banca.
Il cambio fisso deciso
dall'UFAS è per contro utile per
stabilire il corrispettivo di un importo in un determinato
momento dell'anno.
In questo senso, i
redditi esteri conseguiti dalla ricorrente vanno calcolati in franchi
svizzeri a mano degli estratti bancari agli atti, per ottenere una somma
totale nel 2005 di Fr. 17'334,62 (docc. A13-A17: per gennaio Fr. 1'098,67 + Fr. 226,95 + per febbraio Fr. 1'154,19 + Fr. 238,40 + per marzo Fr. 1'139,58 + Fr. 227,10 + per aprile Fr. 1'161,98 + Fr. 232,25 + per maggio Fr. 1'163,93 + Fr. 234,60 + per giugno Fr. 1'214,58 + Fr. 242,10 + per luglio Fr. 1'246,72 + Fr. 254,10 + per agosto Fr. 1'236,98 + Fr. 249,55 + per settembre Fr. 1'217,99 + Fr. 252,70 + per ottobre Fr. 1'256,95 + Fr. 252,20 + per novembre Fr. 1'250,52 + Fr. 255,20 + per dicembre Fr. 1'276,43 + Fr. 250,95).
Stando così le cose,
il calcolo della PC spettante all'assicurata deve essere rifatto sulla base di un reddito non
privilegiato assommante a Fr. 22'027.- (Fr. 17'335.- + Fr. 4'692.- d'AVS), mentre le spese riconosciute
rimangono immutate a Fr. 34'047.-.
5.
Ne
discende che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.
L'incarto va rinviato alla
Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda all'emanazione di una nuova decisione di concessione delle PC dal 1° agosto
2006.
basandosi su un reddito non privilegiato di Fr. 22'027.-.
Malgrado sia vincente
in causa, alla ricorrente non vanno attribuite ripetibili siccome non è
patrocinata da un legale o da una persona particolarmente cognita in materia
(art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata va di conseguenza annullata e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché
proceda ai suoi incombenti in virtù del considerando 5.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà
essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha
ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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