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Decisione

33.2006.12

Calcolo dei redditi determinanti imputabili.Pensioni estere percepite in valuta straniera sono computate secondo l'effettivo controvalore in franchi svizzeri accreditato dalla banca ogni mese e non gi

6 dicembre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, 94enne beneficiaria di un assegno per grande invalidi e dal 2002 degente in

casa di cura in modo definitivo, da quell'anno è pure al beneficio di prestazioni complementari.

Dal 1° gennaio 2006 ha

percepito una PC mensile di Fr. 872.- (doc. 58 dell'incarto della Cassa), mentre a seguito di una revisione periodica, con

decisione del 25 luglio 2006, avente effetto dal 1° agosto 2006, la Cassa ha

fissato il suo diritto alle PC in Fr. 624.- al mese (doc. 73A), incluso l'importo per l'UAM.

B. L'opposizione dell'assicurata contro questa decisione è stata rigettata con decisione

su opposizione dell'8 settembre

2006, con la quale la Cassa ha spiegato che dal 1° gennaio 2005 lo spillatico

per le persone beneficiarie di rendite di vecchiaia e invalidità degenti in

case di cura è diminuito per volere del Consiglio di Stato ticinese. Inoltre,

quali redditi vanno considerate le pensioni estere annue conseguite dall'assicurata nel 2005, ossia i $ 11'688.- della __________ ed i $ 2'267 della __________ che, al cambio

ufficiale UFAS (1,3078), danno un reddito complessivo annuo di Fr. 18'380.-, che va ad aggiungersi alla sua

rendita AVS svizzera di Fr. 4'692.-.

La Cassa ha dunque confermato la sua decisione del 25 luglio 2006.

C. Con

ricorso dell'8 ottobre 2006

(doc. I) l'assicurata,

rappresentata anche in questa occasione dalla figlia RA 1, contesta la

progressiva diminuzione della rendita PC percepita negli ultimi anni, malgrado le

sue entrate si riducano a causa del cambio sfavorevole dollaro-franco svizzero.

In sostanza, la ricorrente contesta il computo di Fr. 18'380.- quale rendita pensionistica estera calcolati

sulla base di un cambio $-Fr di 1,3078, affermando di avere invece ricevuto

molti meno franchi svizzeri dal cambio della pensione __________. Questa singolarità

ha inoltre comportato l'insorgenza

di un debito particolarmente consistente nei confronti della casa di cura che

la ospita, debito a cui nemmeno con l'aiuto della figlia riesce a far fronte a causa della stabile

erosione della sua pensione estera.

La Cassa si è riconfermata nella sua decisione

(doc. III).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

Considerandi

2.

Va

innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai

sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.

Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato

dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo

per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280

(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460.

nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3.

Per

l'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta

l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L’importo della

prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra

l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1

LPC).

Per quanto riguarda le

spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che:

" 2 Per le persone che vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un

istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.

tassa giornaliera;

b.

importo per

le spese personali.”

" 3 Per le persone che vivono a casa e per le persone

che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a. spese per il conseguimento del

reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati

e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni

sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario

deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù

del diritto di famiglia.".

L’art. 3c cpv. 1 LPC

enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

"d. le rendite, le pensioni e le

altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

Giusta l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, per

il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi

determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnala la prestazione.

4.

RI

1.

ha impugnato la decisione su opposizione della Cassa a causa della continua

erosione della sua PC mensile, dovuta soprattutto al cambio sfavorevole $-Fr.

Dal canto suo, la

Cassa rileva che l'aumento del

reddito da pensioni estere (da Fr. 15'407.- a Fr. 18'380.-)

è soprattutto dovuto al computo della pensione __________ percepita dalla __________,

corrispondente a $ 2'367.-

annui ($ 197,25 mensili, doc. 62), in precedenza tralasciata. I redditi esteri dell'assicurata sono così stati conteggiati in

Fr. 15'285.- + Fr. 3'095.-, corrispondenti a $ 11'688.- ($ 974.- al mese) dalla __________ (doc.

63) + $ 2'367.-. Per calcolare

l'importo equivalente in

franchi svizzeri, la Cassa cantonale di compensazione ha applicato un cambio

dell'1,3078 tratto dalle tabelle

allestite dall'UFAS ogni

trimestre, valevole dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 (per l'anno 2006: http://www.avs.admin.ch/Commun/ListeCours-2006.pdf).

Il TCA precisa in primo luogo che il calcolo eseguito

dalla Cassa concernente la retta per degenti in case per anziani e/o di cura (Fr.

75.

- al giorno x 365 giorni = Fr. 27'375.-) e le spese personali (Fr. 190.- x 12 mesi = Fr. 2'280.-) è corretto (artt. 3 e 4 lett. a del

Decreto esecutivo concernente la LPC del 20 dicembre 2005, RL 6.4.5.3.2).

Per quanto attiene ai redditi

determinanti da conteggiare ad un assicurato, occorre generalmente basarsi su

quelli ottenuti nell'anno

civile precedente la domanda (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nel caso

concreto, quindi, si devono computare all'assicurata i redditi conseguiti nel 2005, siccome la PC in lite

porta sull'anno 2006.

Ora, la ricorrente ha

prodotto sia alla Cassa nel maggio 2006 sia più tardi al TCA con il suo ricorso, gli estratti

bancari attestanti tutti i suoi movimenti dal 2002 al 2005 (docc. A2-A17). Da

questi documenti è possibile risalire agli importi in franchi svizzeri che,

mensilmente, l'assicurata percepiva

dall'accreditamento sul suo

conto bancario delle due pensioni __________ (__________e __________).

Come si può ben

evincere da tale documentazione, questi importi mutavano in continuazione a

dipendenza del corso del cambio $-Fr, malgrado l'importo nella moneta di partenza fosse sempre lo stesso ($ 974.-

rispettivamente $ 197,25 nel 2005).

A mente della

scrivente Corte, gli importi in franchi svizzeri sono determinanti per

calcolare il reddito non privilegiato della ricorrente, poiché queste

sono le somme che l'assicurata

ha effettivamente percepito e potuto utilizzare per vivere.

Trattandosi di importi

uguali ricevuti regolarmente tutti i mesi ed addirittura da alcuni anni, date

le note fluttuazioni del mercato borsistico dei cambi di valuta, un riferimento

al reale importo accreditato dalla banca alla ricorrente appare certamente più

giusto e rispettoso della reale situazione. Come ben sostiene quest'ultima, infatti, l'applicazione di un cambio fisso per un intero anno sfalza invece il

suo reale potere d'acquisto. Viceversa,

un cambio flessibile riflette la realtà quotidiana e quindi anche gli importi

che ella ha effettivamente ricevuto dalla banca.

Il cambio fisso deciso

dall'UFAS è per contro utile per

stabilire il corrispettivo di un importo in un determinato

momento dell'anno.

In questo senso, i

redditi esteri conseguiti dalla ricorrente vanno calcolati in franchi

svizzeri a mano degli estratti bancari agli atti, per ottenere una somma

totale nel 2005 di Fr. 17'334,62 (docc. A13-A17: per gennaio Fr. 1'098,67 + Fr. 226,95 + per febbraio Fr. 1'154,19 + Fr. 238,40 + per marzo Fr. 1'139,58 + Fr. 227,10 + per aprile Fr. 1'161,98 + Fr. 232,25 + per maggio Fr. 1'163,93 + Fr. 234,60 + per giugno Fr. 1'214,58 + Fr. 242,10 + per luglio Fr. 1'246,72 + Fr. 254,10 + per agosto Fr. 1'236,98 + Fr. 249,55 + per settembre Fr. 1'217,99 + Fr. 252,70 + per ottobre Fr. 1'256,95 + Fr. 252,20 + per novembre Fr. 1'250,52 + Fr. 255,20 + per dicembre Fr. 1'276,43 + Fr. 250,95).

Stando così le cose,

il calcolo della PC spettante all'assicurata deve essere rifatto sulla base di un reddito non

privilegiato assommante a Fr. 22'027.- (Fr. 17'335.- + Fr. 4'692.- d'AVS), mentre le spese riconosciute

rimangono immutate a Fr. 34'047.-.

5.

Ne

discende che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

L'incarto va rinviato alla

Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda all'emanazione di una nuova decisione di concessione delle PC dal 1° agosto

2006.

basandosi su un reddito non privilegiato di Fr. 22'027.-.

Malgrado sia vincente

in causa, alla ricorrente non vanno attribuite ripetibili siccome non è

patrocinata da un legale o da una persona particolarmente cognita in materia

(art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata va di conseguenza annullata e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché

proceda ai suoi incombenti in virtù del considerando 5.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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