33.2006.13
Diritto alle prestazioni complementari. Minaccia di reformatio in pejus.Per il diritto d'essere sentiti, l'assicuratore deve segnalare il rischio di peggioramento ed il diritto di ritirare l'opposizio
4 luglio 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
33.2006.13
Data decisione, Autorità:
04.07.2007, TCA
Titolo:
Diritto alle prestazioni complementari. Minaccia di reformatio in pejus.Per il diritto d'essere sentiti, l'assicuratore deve segnalare il rischio di peggioramento ed il diritto di ritirare l'opposizione. Ritiro. Nuova decisione contemplante il peggioramento che può avvenire però solo per il futuro.
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTA
FORMALITÀ DEL PROVVEDIMENTO
REFORMATIO IN PEIUS
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 29 cpv. 2 COST
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 60 LPGA
art. 24 OPC
art. 12 cpv. 2 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2006.13
TB/td
Lugano
4 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1°
settembre 2006 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto che
il 4 agosto 2005 (doc.
20 agli atti della Cassa) RI 1, cittadino italiano nato nel 1953 ed al
beneficio di una rendita d'invalidità
del 50%, ha richiesto le prestazioni complementari;
con decisione del 24
maggio 2006 (doc. 11) la Cassa di compensazione ha concesso all'assicurato, alla moglie __________ ed alla
figlia __________, beneficiarie di una rendita completiva per coniugi
rispettivamente di una rendita semplice per figli, una prestazione mensile di
Fr. 80.- per i mesi di novembre e dicembre 2005, importo che tuttavia è stato
direttamente girato all'Ufficio
assicurazione malattia per il pagamento del premio di cassa malati per sé, la
moglie e la figlia;
in pari data, la Cassa
di compensazione ha emanato un'altra
decisione con effetto dal 1° gennaio 2006 (doc. A1), con cui l'assicurato e la sua famiglia continuavano a
beneficiare soltanto del pagamento del premio di cassa malati siccome le spese
ammontavano a Fr. 85'089.- ed i
redditi a Fr. 83'636.-,
percependo una prestazione complementare mensile di Fr. 122.- poi girata all'UAM;
con opposizione del 1°
giugno 2006 (doc. A2) l'assicurato
ha contestato diverse poste della tabella di calcolo allegata alla decisione
del 24 maggio 2006, chiedendo di correggerle;
il 14 giugno 2006
(doc. A3) la Cassa ha emanato una decisione identica a quella del 24 maggio
precedente, con effetto dal 1° luglio 2006;
con scritto del 23
giugno 2006 (doc. A4) l'Amministrazione
ha preso posizione sull'opposizione
del 1° giugno, spiegando nel dettaglio i motivi per i quali non poteva
accogliere le censure sollevate dall'interessato e, anzi, a seguito di ulteriori accertamenti, preannunciando
un peggioramento (reformatio in pejus) della situazione definita il
24 maggio 2006;
la Cassa ha invitato l'assicurato a pronunciarsi sul nuovo calcolo
del 23 giugno 2006 secondo cui, a decorrere dal 1° novembre 2005, non si faceva
più luogo al versamento di PC – nemmeno del pagamento del premio di cassa malati
-, poiché i redditi (Fr. 83'636.-)
erano superiori al fabbisogno (Fr. 82'485.-), a seguito dell'eliminazione dell'importo
di Fr. 2'100.- per la dieta;
entro il termine di 20
giorni fissato dalla Cassa, il 10 luglio 2006 (doc. A5), l'assicurato ha ritirato la propria
opposizione onde mantenere in essere unicamente la decisione del 24 maggio 2006
ed evitare, quindi, di vedersi rifiutata la prestazione complementare come da
nuovo calcolo del 23 giugno;
il 27 luglio 2006 la
Cassa ha trasmesso all'opponente
una nuova decisione, emanata il 25 precedente (doc. A6) e con effetto dal 1°
agosto 2007, "a seguito sua opposizione del 01.06.2006 e nostra
decisione su opposizione del 23.06.2006 (reformatio in pejus)", con
cui veniva respinta la richiesta di prestazioni complementari;
con nuova opposizione
del 14 agosto 2006 (doc. A7) l'assicurato
ha contestato la validità di quest'ultima decisione, osservando che aveva ritirato la prima opposizione
del 1° giugno 2006 e che, conseguentemente, la prima decisione formale del 24
maggio 2006 (pagamento dei premi LAMal) era cresciuta in giudicato;
il 1° settembre 2006
(doc. A8) la Cassa di compensazione ha emanato la decisione su opposizione con
cui ha brevemente riassunto cronologicamente i fatti, ha riconfermato il contenuto
della decisione emessa il 25 luglio 2006 ed ha fatto riferimento al ritiro dell'opposizione 10 luglio 2006 dell'assicurato, conseguente alla minaccia di reformatio
in pejus del 23 giugno 2006;
RI 1 ha interposto
ricorso al TCA il 10/11 ottobre
Fatti
2006 (doc. I), ribadendo di aver ritirato la propria opposizione il 10 luglio
2006 e di aver quindi diritto al pagamento del premio di cassa malati come
deciso il 24 maggio 2006;
il ricorrente ha
inoltre evidenziato che la sua situazione economica, nel 2006, è mutata
sostanzialmente rispetto agli elementi ritenuti dalla Cassa, che si è basata
sulla dichiarazione di tassazione del 2004, perciò ha chiesto che sia rivisto l'intero calcolo ed ha indicato i nuovi
elementi da ritenere a tal scopo;
già nella sua opposizione
1° giugno 2006 RI 1 aveva evidenziato le sue precise contestazioni relative al
computo degli interessi ipotecari, sul computo della pigione e delle spese
accessorie (doc. A2). Nella sua opposizione 14 agosto 2006 (doc. 7) RI 1 ha
ribadito, sostanzialmente, le contestazioni già espresse il 1° giugno 2006 (2°
capoverso);
con la risposta di
causa (doc. IV) la Cassa di compensazione si è semplicemente riconfermata nella
decisione su opposizione;
l'insorgente (docc. VI e X) e l'Amministrazione (docc. VIII e XII) hanno in
seguito ribadito le proprie richieste;
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella
composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge
organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2
cpv. 1 LPTCA;
giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA (Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1°
gennaio 2003, che regola a livello nazionale la procedura adottabile nell'ambito di tutte le assicurazioni sociali –
eccetto le problematiche della previdenza professionale), nei casi di
ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore
deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e
ingiunzioni. Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle
richieste delle parti;
per l'art. 52 cpv. 1
LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA dall’assicuratore malattia
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione presso il
servizio che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Secondo
l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non
sono accordate ripetibili;
contro le decisioni su
opposizione pronunciate dall'amministrazione
l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi mediante ricorso (art. 56 cpv.
1 LPGA) al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente (art. 57 LPGA);
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione (art. 56
cpv. 2 LPGA);
l'art. 60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso
deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o
della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa;
nella fattispecie, la
Cassa di compensazione ha emesso una prima decisione impugnabile il 24 maggio
2006, avente effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006;
l'Amministrazione, a seguito dell'opposizione del 1° giugno 2006 dell'assicurato, gli ha comunicato il 23 giugno
2006, come visto, la possibilità di procedere con una reformatio in pejus
con effetti al 1° novembre 2005, la quale avrebbe comportato l'interruzione del versamento della
prestazione complementare sottoforma di contributo versato all'UAM per il pagamento del premio di cassa
malati per sé, la moglie e la figlia;
con il ritiro della
sua opposizione, l'assicurato
ha permesso la crescita in giudicato della decisione del 24 maggio 2006;
l'opponente ha infatti diritto, in virtù del
diritto d'essere sentito
derivante dall'art. 29 cpv. 2
Cost. fed., d'essere informato
Considerandi
su un'eventuale riformazione
della decisione presa a suo discapito ed anche, conformemente alle regole della
buona fede, d'essere informato
sulla possibilità di ritirare la sua opposizione (SVR 2006 IV Nr. 13 consid.
6.
, DTF 122 V 167 consid. 2);
sulla tematica dell'emanazione di una decisione su opposizione
a sfavore dell'opponente si è pronunciato il Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) con DTF 131 V 414,
affermando che l'art. 12 cpv. 2
OPGA sancisce l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale
l'assicuratore non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un
incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in peius), ma
deve ugualmente renderlo attento della possibilità di ritirare l'opposizione.
Questo doppio obbligo d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato
se (senza fare all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un
equo procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di
annullare o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso
di una reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata
interposta opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto,
l'opposizione appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale;
con il successivo
provvedimento del 25 luglio 2006 (doc. 6), la Cassa di compensazione ha voluto,
pro futuro e quindi a partire dal 1° agosto 2006, modificare la sua
precedente decisione alla luce di elementi nuovi riferiti al mancato
riconoscimento del forfait annuo di Fr. 2'100.- per la dieta, così come già anticipato all'opponente con la reformatio in pejus;
visto quanto esposto,
la Cassa era legittimata a modificare il 25 luglio 2006 – ed a modificare,
peggiorandola - la situazione dell'assicurato soltanto pro futuro, mentre la situazione fissata
in precedenza non poteva più essere modificata a suo discapito;
il 14 agosto 2006 l'assicurato si è opposto a questo nuovo
provvedimento e con decisione su opposizione del 1° settembre 2006 la Cassa
cantonale di compensazione, pur affermando, erroneamente, che "con
raccomandata del 10 luglio 2006 comunicava il ritiro dell'opposizione accettando in maniera
incondizionata la proposta di rifiuto intimata dalla Cassa in data 23 giugno
2006.
tramite la quale le veniva indicato nel dettaglio il nuovo calcolo dal
quale trasparivano gli elementi che portavano al rifiuto della prestazione." (sottolineatura della redattrice), ha inteso soltanto confermare
il contenuto della decisione del 25 luglio 2006 e non modificare quello della
decisione del 24 maggio 2006, ormai cresciuta in giudicato;
in questo senso, anche
la lettera accompagnatoria del 27 luglio 2007 ("Decisione emanata a
seguito sua opposizione del 01.06.2006 e nostra decisione su opposizione del
23.06.2006
(reformatio in pejus). Il Tribunale Federale delle Assicurazioni,
con sentenza del 6 aprile 2006 nella causa F. L. (P 47/05) ha statuito che la
dieta per chi è affetto da diabete mellito non comporta una maggior spesa per l'assicurato.")
dà un'incompleta ed errata indicazione dei motivi alla base del provvedimento
impugnato. La Cassa può procedere, come indicato, a riformare la situazione di RI
1.
per il futuro e cioè a partire dal 1° agosto 2006;
l'oggetto della decisione su opposizione
porta sulla validità del provvedimento del 25 luglio 2006 che, come visto, è
stato emanato nel pieno rispetto delle norme legali e della giurisprudenza,
siccome ha rettificato la situazione del ricorrente – in peggio – soltanto a
far stato dal 1° agosto 2006, mentre la situazione precedente (pagamento del
premio di cassa malati per tutta la famiglia) non è stata modificata a scapito
del ricorrente a seguito del ritiro dell'opposizione del 1° giugno 2006 con conseguente pagamento del premio
di cassa malati dal 1° gennaio al 31 luglio 2006;
ne discende che il
ricorso formulato dall'assicurato,
nella misura in cui chiede il ripristino degli effetti della decisione del 24
maggio 2006 anche dopo il 1° agosto 2006, non può essere accolto;
occorre evidenziare
che malgrado le richieste e le argomentazioni sollevate dall'assicurato nei
suoi interventi presso l'amministrazione, ed in particolare mediante
opposizione 14 agosto 2006, la Cassa di compensazione non le ha esaminate in
maniera approfondita e dettagliata - nella sua decisione su opposizione 1°
settembre 2006 - e non ha dato seguito alla domanda di riesame del diritto alle
PC dell'assicurato visto il presunto
peggioramento, nel corso del 2006, della situazione economica della sua
famiglia. In particolare la decisione su opposizione, diversamente dallo
scritto 23 giugno 2006, non approfondisce le precise contestazioni sollevate
dal ricorrente quo al valore locativo. In nessuna parte della decisione 1°
settembre 2006 poi viene indicato il motivo per il quale non venga più riconosciuto
a RI 1 il diritto all'importo della dieta. Anche, come accennato, la pretesa
peggiorata situazione finanziaria della famiglia del ricorrente non fa oggetto
di esame dell'amministrazione in sede d'opposizione;
pertanto la decisione
impugnata va annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché, nel
rispetto del diritto di essere sentiti e per garantire l'eventuale doppio grado
di giudizio, riesamini attentamente, e si pronunci adeguatamente, gli
argomenti sollevati e la documentazione prodotta in virtù dell'art. 24 OPC dall'assicurato (in particolare: il valore
locativo, il reddito da attività lucrativa dei coniugi, eventuali affitti da
terzi dai fondi n. 610 e 1352 RF di __________ o altro [p. es.: estratto CCP agli
atti della Cassa e doc. A13: versamento di Fr. 1'000.- da parte di __________ quale pigione di luglio 2005 rispettivamente
di settembre 2006]. La Cassa si pronuncerà a mezzo di una decisione formale avente
effetto dal 1° agosto 2006 ed impugnabile mediante opposizione;
alla luce dell'esito
dell'impugnativa non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:
§ La decisione su
opposizione del 1° settembre 2006 è annullata e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione per i suoi
incombenti come esposto e per l'emanazione di una nuova decisione soggetta ad
opposizione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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