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Decisione

33.2006.13

Diritto alle prestazioni complementari. Minaccia di reformatio in pejus.Per il diritto d'essere sentiti, l'assicuratore deve segnalare il rischio di peggioramento ed il diritto di ritirare l'opposizio

4 luglio 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

2006 (doc. I), ribadendo di aver ritirato la propria opposizione il 10 luglio

2006 e di aver quindi diritto al pagamento del premio di cassa malati come

deciso il 24 maggio 2006;

il ricorrente ha

inoltre evidenziato che la sua situazione economica, nel 2006, è mutata

sostanzialmente rispetto agli elementi ritenuti dalla Cassa, che si è basata

sulla dichiarazione di tassazione del 2004, perciò ha chiesto che sia rivisto l'intero calcolo ed ha indicato i nuovi

elementi da ritenere a tal scopo;

già nella sua opposizione

1° giugno 2006 RI 1 aveva evidenziato le sue precise contestazioni relative al

computo degli interessi ipotecari, sul computo della pigione e delle spese

accessorie (doc. A2). Nella sua opposizione 14 agosto 2006 (doc. 7) RI 1 ha

ribadito, sostanzialmente, le contestazioni già espresse il 1° giugno 2006 (2°

capoverso);

con la risposta di

causa (doc. IV) la Cassa di compensazione si è semplicemente riconfermata nella

decisione su opposizione;

l'insorgente (docc. VI e X) e l'Amministrazione (docc. VIII e XII) hanno in

seguito ribadito le proprie richieste;

considerato in diritto che

la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella

composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge

organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2

cpv. 1 LPTCA;

giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA (Legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1°

gennaio 2003, che regola a livello nazionale la procedura adottabile nell'ambito di tutte le assicurazioni sociali –

eccetto le problematiche della previdenza professionale), nei casi di

ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore

deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e

ingiunzioni. Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle

richieste delle parti;

per l'art. 52 cpv. 1

LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA dall’assicuratore malattia

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione presso il

servizio che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Secondo

l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non

sono accordate ripetibili;

contro le decisioni su

opposizione pronunciate dall'amministrazione

l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi mediante ricorso (art. 56 cpv.

1 LPGA) al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente (art. 57 LPGA);

il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione (art. 56

cpv. 2 LPGA);

l'art. 60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso

deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o

della decisione contro cui l'opposizione

è esclusa;

nella fattispecie, la

Cassa di compensazione ha emesso una prima decisione impugnabile il 24 maggio

2006, avente effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006;

l'Amministrazione, a seguito dell'opposizione del 1° giugno 2006 dell'assicurato, gli ha comunicato il 23 giugno

2006, come visto, la possibilità di procedere con una reformatio in pejus

con effetti al 1° novembre 2005, la quale avrebbe comportato l'interruzione del versamento della

prestazione complementare sottoforma di contributo versato all'UAM per il pagamento del premio di cassa

malati per sé, la moglie e la figlia;

con il ritiro della

sua opposizione, l'assicurato

ha permesso la crescita in giudicato della decisione del 24 maggio 2006;

l'opponente ha infatti diritto, in virtù del

diritto d'essere sentito

derivante dall'art. 29 cpv. 2

Cost. fed., d'essere informato

Considerandi

su un'eventuale riformazione

della decisione presa a suo discapito ed anche, conformemente alle regole della

buona fede, d'essere informato

sulla possibilità di ritirare la sua opposizione (SVR 2006 IV Nr. 13 consid.

6.

, DTF 122 V 167 consid. 2);

sulla tematica dell'emanazione di una decisione su opposizione

a sfavore dell'opponente si è pronunciato il Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) con DTF 131 V 414,

affermando che l'art. 12 cpv. 2

OPGA sancisce l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale

l'assicuratore non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un

incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in peius), ma

deve ugualmente renderlo attento della possibilità di ritirare l'opposizione.

Questo doppio obbligo d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato

se (senza fare all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un

equo procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di

annullare o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso

di una reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata

interposta opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto,

l'opposizione appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale;

con il successivo

provvedimento del 25 luglio 2006 (doc. 6), la Cassa di compensazione ha voluto,

pro futuro e quindi a partire dal 1° agosto 2006, modificare la sua

precedente decisione alla luce di elementi nuovi riferiti al mancato

riconoscimento del forfait annuo di Fr. 2'100.- per la dieta, così come già anticipato all'opponente con la reformatio in pejus;

visto quanto esposto,

la Cassa era legittimata a modificare il 25 luglio 2006 – ed a modificare,

peggiorandola - la situazione dell'assicurato soltanto pro futuro, mentre la situazione fissata

in precedenza non poteva più essere modificata a suo discapito;

il 14 agosto 2006 l'assicurato si è opposto a questo nuovo

provvedimento e con decisione su opposizione del 1° settembre 2006 la Cassa

cantonale di compensazione, pur affermando, erroneamente, che "con

raccomandata del 10 luglio 2006 comunicava il ritiro dell'opposizione accettando in maniera

incondizionata la proposta di rifiuto intimata dalla Cassa in data 23 giugno

2006.

tramite la quale le veniva indicato nel dettaglio il nuovo calcolo dal

quale trasparivano gli elementi che portavano al rifiuto della prestazione." (sottolineatura della redattrice), ha inteso soltanto confermare

il contenuto della decisione del 25 luglio 2006 e non modificare quello della

decisione del 24 maggio 2006, ormai cresciuta in giudicato;

in questo senso, anche

la lettera accompagnatoria del 27 luglio 2007 ("Decisione emanata a

seguito sua opposizione del 01.06.2006 e nostra decisione su opposizione del

23.06.2006

(reformatio in pejus). Il Tribunale Federale delle Assicurazioni,

con sentenza del 6 aprile 2006 nella causa F. L. (P 47/05) ha statuito che la

dieta per chi è affetto da diabete mellito non comporta una maggior spesa per l'assicurato.")

dà un'incompleta ed errata indicazione dei motivi alla base del provvedimento

impugnato. La Cassa può procedere, come indicato, a riformare la situazione di RI

1.

per il futuro e cioè a partire dal 1° agosto 2006;

l'oggetto della decisione su opposizione

porta sulla validità del provvedimento del 25 luglio 2006 che, come visto, è

stato emanato nel pieno rispetto delle norme legali e della giurisprudenza,

siccome ha rettificato la situazione del ricorrente – in peggio – soltanto a

far stato dal 1° agosto 2006, mentre la situazione precedente (pagamento del

premio di cassa malati per tutta la famiglia) non è stata modificata a scapito

del ricorrente a seguito del ritiro dell'opposizione del 1° giugno 2006 con conseguente pagamento del premio

di cassa malati dal 1° gennaio al 31 luglio 2006;

ne discende che il

ricorso formulato dall'assicurato,

nella misura in cui chiede il ripristino degli effetti della decisione del 24

maggio 2006 anche dopo il 1° agosto 2006, non può essere accolto;

occorre evidenziare

che malgrado le richieste e le argomentazioni sollevate dall'assicurato nei

suoi interventi presso l'amministrazione, ed in particolare mediante

opposizione 14 agosto 2006, la Cassa di compensazione non le ha esaminate in

maniera approfondita e dettagliata - nella sua decisione su opposizione 1°

settembre 2006 - e non ha dato seguito alla domanda di riesame del diritto alle

PC dell'assicurato visto il presunto

peggioramento, nel corso del 2006, della situazione economica della sua

famiglia. In particolare la decisione su opposizione, diversamente dallo

scritto 23 giugno 2006, non approfondisce le precise contestazioni sollevate

dal ricorrente quo al valore locativo. In nessuna parte della decisione 1°

settembre 2006 poi viene indicato il motivo per il quale non venga più riconosciuto

a RI 1 il diritto all'importo della dieta. Anche, come accennato, la pretesa

peggiorata situazione finanziaria della famiglia del ricorrente non fa oggetto

di esame dell'amministrazione in sede d'opposizione;

pertanto la decisione

impugnata va annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché, nel

rispetto del diritto di essere sentiti e per garantire l'eventuale doppio grado

di giudizio, riesamini attentamente, e si pronunci adeguatamente, gli

argomenti sollevati e la documentazione prodotta in virtù dell'art. 24 OPC dall'assicurato (in particolare: il valore

locativo, il reddito da attività lucrativa dei coniugi, eventuali affitti da

terzi dai fondi n. 610 e 1352 RF di __________ o altro [p. es.: estratto CCP agli

atti della Cassa e doc. A13: versamento di Fr. 1'000.- da parte di __________ quale pigione di luglio 2005 rispettivamente

di settembre 2006]. La Cassa si pronuncerà a mezzo di una decisione formale avente

effetto dal 1° agosto 2006 ed impugnabile mediante opposizione;

alla luce dell'esito

dell'impugnativa non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

§ La decisione su

opposizione del 1° settembre 2006 è annullata e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione per i suoi

incombenti come esposto e per l'emanazione di una nuova decisione soggetta ad

opposizione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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