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Decisione

33.2006.16

Spese per la dieta.STFA ha precisato che il diabete mellito non causa spese supplementari per alimentarsi,potendo sostituire determinati alimenti con altri meno cari.La dieta che deve seguire l'assicu

30 aprile 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i. o.".

L'insorgente contesta fermamente la decisione della Cassa di

compensazione e si rifà al parere che il suo medico curante ha trasmesso all'amministrazione (doc. 39). Contesta poi l'opinione espressa dal medico responsabile

del Servizio medico regionale lamentando quanto segue (doc. I):

"

(…) sostiene che in casu non si

tratterebbe di dieta particolare, bensì di mere misure d'igiene alimentare.

Egli, tuttavia, non si china sulla specificità

del problema, rappresentato non tanto da una dieta bilanciata per apporti

nutrizionali, bensì dalla necessità di esclusione di alcuni prodotti a favore d'altri, rispettivamente di impiego esclusivo

di prodotti freschi: il problema, in altri termini, non si pone in funzione

delle migliori combinazioni d'alimenti,

bensì dall'acquisto e consumo

di alimenti generalmente più cari (frutta e verdura fresche, pesce, carni e

formaggi con poche purine), con necessità di preparazione specifica

(segnatamente olio d'oliva).

(…)

Certo è che già solo per integratori e polivitaminici

non rimborsabili da Cassa Malati nonché per la preclusione di prodotti

alimentari a costi ragionevoli, ordinari, rispettivamente di sostituzione, la

dieta a cui debbono essere e sono astretti entrambi i coniugi RI 1, atto

terapeutico complementare all'assunzione

regolare di farmaci, incide in modo marcante sul loro fabbisogno. (…)".

A proposito di queste risposte, il medico

interpellato dalla Cassa ha rilevato che "La prescrizione di misure

dietetiche non può essere criticata, si deve però considerare che non si tratta

di dieta particolare, ma di misure d'igiene alimentare. L'igiene alimentare che vale per la popolazione che vuole aver cura

della propria salute e per quella che a causa di affezioni già presenti vuole

ridurre i rischi cardiovascolari consiste nell'assunzione di alimenti normalmente reperibili sul mercato in modo

equilibrato sia nei quantitativi che nel valore nutritivo (regola generale ca

55% zuccheri, 30% grassi, 15% proteine). (…) Se, a causa di elevati tassi di

colesterolo non determinati dall'igiene alimentare, non si deve intervenire ulteriormente si deve far

uso dei medicamenti specifici. Un'alterazione dell'igiene alimentare porterebbe ad altri squilibri. Un'igiene alimentare bilanciata rappresenta

anche la dieta da adottare nei casi di diabete (ora chiamato anche resistenza

all'insulina). In base

alla riflessioni riportate e ai dati ottenuti dal curante si può affermare che

per le patologie dell'apparato

cardiocircolatorio e per il diabete non sono necessari alimenti speciali o

prodotti di preparazione particolare." (doc.

A2).

2.5. La sentenza

del 6 aprile 2006 del TFA (P 47/05) concerne un assicurato che, affetto da diabete

mellito di tipo II, aveva chiesto il ripristino del forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, affermando

di avere costi maggiori per alimentarsi dovuti al fatto che si deve attenere ad

un preciso regime dietetico che include, per esempio, di mangiare soltanto

carne di vitello, pesce di mare e verdure biologiche.

La nostra Massima istanza ha affermato che una

dieta o i costi derivanti da una malattia non sono necessariamente legati ad un

incremento di spesa. Il TFA ha quindi analizzato i costi di alimentazione

a cui doveva fare fronte in passato una persona affetta da diabete mellito,

ammettendo che oggi le esigenze alimentari sono cambiate: "(…) Während früher die Auffassung vertreten worden sei, dass ein

Diabetiker besondere Nahrungsmittel mit sogenannten

"Zuckeraustauschstoffen" benötige, seien heute die führenden Diabetologen

weltweit übereinstimmend der Meinung, dass eine ausgewogene Mischkost mit

Eiweiss- und Fettanteilen von 20-30% und einem Kohlenhydratanteil von

mindestens 50% sowie die Einhaltung eines normalen Körpergewichts die besten

Voraussetzungen biete, eine optimale Blutzuckereinstellung mit oder ohne

Medikamente zu erreichen und vor allem Spätkomplikationen und Folgeerkrankungen

des Diabetes mit hoher Wahrscheinlich-keit zu vermeiden. Von führenden Diabetologen

werde inzwischen von der Verwendung spezieller Diätprodukte mit

Zuckeraustauschstoffen wegen nachteiliger Auswirkungen sogar abgeraten." (cfr. consid. 3.2).

Pertanto, "Die für den Diabetes mellitus

wissenschaftlich empfohlene Diät entspreche der allgemein für eine gesunde

Ernährung empfohlenen ausgewogene Mischkost oder einer zur

Gewichtsnormalisierung empfohlenen Reduktionskost. Mehrkosten würden

durch diese Ernährung nicht entstehen." (cfr. consid. 3.2).

Al medesimo risultato l'Alta Corte è peraltro giunta sulla scorta

delle tabelle delle spese per la dieta allestite dalla società dei diabetici

della regione di Basilea, dove questi costi sono stati stimati in Fr. 17.- al

giorno per un uomo, mentre il fabbisogno vitale generale (ovvero con prodotti

tradizionali) è stato valutato in Fr. 18.- giornalieri.

Nel caso che ha dovuto esaminare, il TFA, rifacendosi al

Consultorio della società svizzera di diabetologia di Zurigo relativo ai

consigli per l'alimentazione, ha ritenuto che la carne di vitello, il pesce di

mare e le verdure biologiche occorrenti all'assicurato potevano essere

sostituite, rispettivamente, con carne magra di manzo o maiale, pesce d'acqua

dolce e verdure e frutta fresche. Di conseguenza, secondo l'Alta

Corte "für an Diabetes mellitus erkrankte Personen sich die Kost in

ihrer Zusammensetzung nicht von der im Rahmen der Primärprävention für

Gesunderhaltung empfohlenen Ernährungsweise unterscheidet. Dem Beschwerdeführer

ist somit eine diabetesorientierte Ernährung möglich, ohne dass ein

finanzieller Mehraufwand ausgewiesen ist." (cfr. consid. 3.3).

2.6. Nella fattispecie in esame,

come visto, il ricorrente non soffre di diabete mellito di tipo II, ma è

affetto da cardiopatia ischemica con stato da by-pass, colesterolo elevato ed

intolleranza all'insulina. Di conseguenza, egli necessita sia di una terapia

farmacologia sia anche dietetica. Con il suo scritto del 21 settembre 2006

(doc. 39) espressamente indirizzato alla Cassa di compensazione, il dr. med. __________,

specialista FMH in medicina generale, ha sottolineato "l'importanza

di avere a disposizione della frutta fresca, considerevolmente cara sul nostro

mercato, verdura fresca di stagione e non congelata. La dieta a base di

Considerandi

proteine deve essere modificata usando maggiori quantità di pesce ed evitando

una gran parte delle carni che si trovano sul mercato. L'olio di

oliva, anche questo molto caro, deve essere alla base di ogni preparazione dei

cibi che vengono consumati giornalmente. Le verdure in genere sono fondamentali

e dovrebbero essere usate giornalmente. Anche alcuni integratori e polivitaminici

che non sempre sono rimborsate dalle Casse Malati farebbero parte della dieta

dei signori RI 1. Le carni devono essere scelte con cura evitando, come detto,

carni grasse e scegliendo quelle che presentano meno purine. Questo

ragionamento vale anche per l'uso dei formaggi che i coniugi RI 1

usano frequentemente cercando scelte più idonee con meno grassi e meno purine.".

Nei suoi diversi scritti il ricorrente ha inoltre evidenziato che

"se è vero che l'ipercolesterolemia e l'ipertensione

arteriosa essenziale sono fattori di rischio per lo sviluppo di diabete di tipo

2, è altrettanto vero che la dieta a cui deve attenersi (..), d'importanza

vitale visto l'intervento di bypass per già intercorso infarto,

deriva dall'assunzione di farmaci ipolipemizzanti; la

dieta, in questo caso, è un fattore accompagnatorio necessario ed essenziale,

disgiunto e a prescindere dalla complicanza diabetica, volto a ridurre il

rischio coronario come un abbassamento della pressione arteriosa."

(doc. 35). Con l'opposizione, l'assicurato ha nuovamente rilevato che "l'esigenza

di una dieta particolare (…) non deriva dall'insorgenza di

diabete (peraltro nel caso concreto aclinico), bensì va associata all'assunzione

prescritta di farmaci ipolipemizzanti, dovuti per contenere complicanze

cardiocircolatorie già conclamatesi." (doc. 22 punto 3).

2.7

In queste circostanze, d'avviso

di questo Tribunale, il maggior costo per l'insorgente per alimentarsi in

maniera confacente al suo stato di salute è provocato dall'acquisto di cibi sani:

frutta e verdura fresche, carne magra, pesce e formaggio; tutti alimenti che

vanno poi conditi con olio di oliva.

Ma questa esigenza è data per tutti, non solo per l'insorgente.

A mente del TCA, infatti, l'elencazione degli alimenti adatti ai

problemi di salute dell'assicurato fornita dal medico curante, coincide con il

tipo di alimentazione che ogni persona dovrebbe sostenere. Tale dieta non

presenta aspetti particolari rispetto al normale sostentamento che ognuno

dovrebbe seguire per condurre una vita sana dal profilo nutrizionale.

Ammettere che RI 1 debba seguire questo regime dietetico e quindi

che occorra concedergli il forfait di Fr. 2'100.- all'anno per farvi fronte

significherebbe concedere questo forfait a tutta la popolazione che intende

ottemperare ai più elementari consigli per cercare di mantenersi in buona

salute.

Di conseguenza, l'opinione espressa dal medico fiduciario SMR

interpellato dalla Cassa secondo il quale "non si tratta di dieta

particolare, ma di misure d'igiene alimentare" è

corretta; il TCA la fa dunque propria per la soluzione della presente vertenza.

2.8

Anche il

richiamo della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni (divenuto

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) permette di negare al ricorrente il

diritto di beneficiare del forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, pari a Fr. 175.- al mese, avendo

esso escluso che un diabetico debba sopportare maggiori costi per

alimentarsi in modo corretto. Infatti, una dieta scientificamente consigliata

per una persona sofferente di diabete mellito corrisponde in generale ad un'alimentazione

sana composta di cibo variato ed equilibrato o ad un'alimentazione ridotta

consigliata per la normalizzazione del peso (citata STFA consid. 3.2; cfr.

consid. 2.5 infra).

Con i piccoli e semplici accorgimenti menzionati

(prediligere frutta e verdura fresca, carne magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce), i costi per l'alimentazione di un diabetico possono raggiungere

un livello simile al costo del vitto per il fabbisogno vitale generale di una

persona. In queste circostanze, come ha spiegato il Tribunale federale, non v'è pertanto pretesto per continuare ad

elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per spese

supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.

Questi criteri, d'avviso della scrivente Corte, valgono sia per le

persone affette da diabete sia, come il ricorrente, da cardiopatia ischemica, ipercolesterolo

ed intolleranza all'insulina, siccome illustrano semplicemente i punti cardine

di un normale e sano quadro nutrizionale; non si tratta quindi di elementi prettamente

specifici soltanto per queste malattie.

In questo senso, la lagnanza dell'insorgente che contesta l'applicazione

al caso concreto della summenzionata STFA del 6 aprile 2006 si rivela

infondata.

In simili condizioni, la Cassa di compensazione

ha correttamente eliminato dal fabbisogno dell'assicurato il forfait di Fr. 2'100.- annui per le spese supplementari, siccome non causate da un

regime dietetico d'importanza

vitale prescritto dal suo medico.

Il ricorso deve dunque essere respinto e la

decisione impugnata confermata.

2.9

Gli insorgenti

hanno chiesto l'allestimento di

una perizia medica (doc. I punto 6 pag. 5) e di essere sentiti (doc. VI).

Il TCA, che dispone del potere di indagare d’ufficio e di

applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire i ricorrenti. Infatti, gli

assicurati hanno potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia

in precedenza, facendo valere in più occasioni le proprie argomentazioni. Una loro

audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti

nei considerandi precedenti, il rifiuto di concedere ai coniugi RI 1 il diritto

alla prestazione complementare deciso dalla Cassa è corretto.

Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per

questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.

e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo

di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU

presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande

di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di

interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella

causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,

consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr.

anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in

precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene la vertenza

sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, perciò rinuncia ad

assumere ulteriori prove – ossia l'allestimento di una perizia medica, essendo il certificato del

medico curante molto chiaro - ed all'audizione dei ricorrenti medesimi.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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