33.2006.16
Spese per la dieta.STFA ha precisato che il diabete mellito non causa spese supplementari per alimentarsi,potendo sostituire determinati alimenti con altri meno cari.La dieta che deve seguire l'assicu
30 aprile 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
33.2006.16
Data decisione, Autorità:
30.04.2007, TCA
Titolo:
Spese per la dieta.STFA ha precisato che il diabete mellito non causa spese supplementari per alimentarsi,potendo sostituire determinati alimenti con altri meno cari.La dieta che deve seguire l'assicurato è fatta di cibi sani,come quella per tutti noi.Forfait negato: non deve seguire regime speciale
DIABETE MELLITO
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
PERSONA ANZIANA
SPESE PER LA DIETA
art. 2a LPC
art. 3d cpv. 1 let. c LPC
art. 9 OMPC
art. 19 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2006.16
TB
Lugano
30 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
ottobre 2006 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Da diversi
anni RA 1 beneficiano di una prestazione complementare. Per l'anno 2006, la loro PC mensile ammontava complessivamente
a Fr. 150.-, ma questo importo era direttamente versato all'Ufficio Assicurazione Malattia quale
contributo per il premio dell'assicurazione
malattia obbligatoria di ciascun coniuge (docc. 51-54 della Cassa).
A seguito della sentenza del TFA del 6 aprile
2006 nella causa P. 47/05, il 26 luglio 2006 (doc. 48) la Cassa ha verificato
la necessità del marito di far capo ad un regime dietetico di importanza vitale
che comporti spese supplementari, invitandolo a sottoporre al suo medico curante
alcuni quesiti.
Con due distinte decisioni del 25 agosto 2006 (docc.
26-29) la Cassa ha negato ai coniugi le prestazioni complementari dal 1°
settembre, dimezzando dalle spese il forfait di Fr. 4'200.- annui - dato il calcolo congiunto per i coniugi - concesso per
la dieta.
1.2. Dopo diversi
scritti interlocutori alla Cassa (docc. 34 e 35), il 27 settembre 2006 (doc.
20) gli assicurati, tramite l'avv.
RA 1, hanno inoltrato insieme un'opposizione rilevando la necessità - attestata dal medico curante -
di attenersi ad una dieta che incida in modo marcante sul loro fabbisogno.
Con decisione su opposizione del 18 ottobre 2006
(doc. A1) la Cassa, forte del parere espresso dal medico responsabile SMR
attivo presso l'Ufficio assicurazione
invalidità (doc. A2), ha confermato le precedenti decisioni del 25 agosto che
stralciano dalle spese dei coniugi il forfait di Fr. 2'100.- per il marito, precisando che "in caso di nuova
richiesta PC, anche per la moglie la deduzione non sarà concessa.".
1.3. Con ricorso
del 20 novembre 2006 (doc. I) gli assicurati, sempre patrocinati dal citato
legale, hanno chiesto al TCA di
ripristinare il (doppio) forfait per le spese per la dieta, ritenendo che la
giurisprudenza del TFA su cui si è basata la Cassa non torni applicabile in
specie, poiché i ricorrenti non soffrono di diabete mellito, ma di cardiopatia ischemica
con stato da by-pass, colesterolo elevato ed intolleranza all'insulina il marito, mentre ipertensione arteriale
alta con moderata insufficienza renale la moglie, motivi per i quali la dieta
risulta fondamentale per loro.
Con risposta del 23 novembre 2006 (doc. IV) l'amministrazione si è riconfermata nella
decisione su opposizione impugnata.
l ricorrenti ribadiscono la necessità di
sottoporsi ad una perizia medica e chiedono che sia indetta un'udienza (doc. VI).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La richiesta
di concedere effetto sospensivo al ricorso non merita particolare analisi,
giacché l'art. 54 cpv. 1 lett.
a LPGA prevede che esso sia di principio ammesso automaticamente.
Nel
merito
2.2. Va
innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato
dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo
per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù
dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta
l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
Le prestazioni complementari comprendono la
prestazione complementare annua, versata ogni mese, ed il rimborso delle spese
di malattia e d'invalidità
(art. 3 lett. a e lett. b LPC).
L'art. 3d cpv. 1 LPC tratta proprio di questo particolare rimborso,
prevedendo che i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno
diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate, di dentista (lett. a),
di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne (lett. b),
per diete (lett. c), di trasporto fino al più vicino luogo di cure (lett. d),
di mezzi ausiliari (lett. e) e di partecipazione alle spese giusta l'art. 64 LAMal (lett. f).
Con il rinvio dell'art. 3d cpv. 4 LPC il Consiglio federale ha stabilito le spese che
possono essere rimborsate, emanando l'art. 19 OPC-AVS/AI, che riprende il contenuto del citato art. 3d
cpv. 1 LPC. Su questa base, il Dipartimento federale dell'interno, a cui è stato delegato il compito,
ha disciplinato i rimborsi delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità (OMPC).
Per quanto attiene al caso in esame occorre
illustrare l'art. 9 OMPC, che
prevede che le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime
dietetico d'importanza vitale
prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un
ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata la somma forfetaria
annua di Fr. 2'100.-.
2.4. I ricorrenti
hanno impugnato la decisione dell'amministrazione non ritenendo corretto che dalle spese riconosciute
(fabbisogno) sia stata eliminata la voce concernente le spese per la dieta del
marito, cosicché l'importo loro
concesso a tal scopo è passato da Fr. 4'200.- a Fr. 2'100.-.
Ciò ha comportato il totale diniego delle prestazioni complementari a loro
favore, nella misura in cui non hanno più diritto al pagamento del premio di
cassa malati che la Cassa cantonale di compensazione, fino al mese di settembre
2006, versava direttamente all'Ufficio
assicurazione malattia.
Questo peggioramento scaturisce dalla presa di
posizione della Cassa di compensazione, che si è basata sulla sentenza del 6
aprile 2006 nella causa P 47/05 del Tribunale federale delle assicurazioni.
A seguito di questa sentenza dell'Alta Corte, l'amministrazione ha provveduto ad accertare
presso l'assicurato - e non
anche la consorte - e, tramite d'esso, il suo medico curante, i motivi per i quali una dieta gli è
indispensabile (doc. 49). Su formulario standard fornito dalla Cassa, il medico
curante ha posto la diagnosi di "Cardiopatia ischemica. Stato dopo
by-pass A.C per infarto. Ipertensione arteriale – Ipercolesterolo.".
Alla domanda della Cassa se la dieta a cui l'assicurato si deve attenere risulta di importanza vitale e comporta l'acquisto di prodotti dietetici o alimenti
speciali, come prodotti omogeneizzati, prodotti ipercalorici e farine speciali
per persone affette da celiachia, che provocano una spesa supplementare ai
normali costi per l'alimentazione,
il curante ha risposto positivamente, precisando che il ricorrente necessita di
farmaci ipolipemizzanti vita natural durante. Inoltre, nell'ipotesi di un'alimentazione differente dalla dieta prescritta, il medico ha
precisato che la conseguenza a cui l'insorgente andrebbe incontro è "l'aumento del rischio aterogenico". Infine, quali osservazioni ha segnalato "diabete subclinico
Fatti
i. o.".
L'insorgente contesta fermamente la decisione della Cassa di
compensazione e si rifà al parere che il suo medico curante ha trasmesso all'amministrazione (doc. 39). Contesta poi l'opinione espressa dal medico responsabile
del Servizio medico regionale lamentando quanto segue (doc. I):
"
(…) sostiene che in casu non si
tratterebbe di dieta particolare, bensì di mere misure d'igiene alimentare.
Egli, tuttavia, non si china sulla specificità
del problema, rappresentato non tanto da una dieta bilanciata per apporti
nutrizionali, bensì dalla necessità di esclusione di alcuni prodotti a favore d'altri, rispettivamente di impiego esclusivo
di prodotti freschi: il problema, in altri termini, non si pone in funzione
delle migliori combinazioni d'alimenti,
bensì dall'acquisto e consumo
di alimenti generalmente più cari (frutta e verdura fresche, pesce, carni e
formaggi con poche purine), con necessità di preparazione specifica
(segnatamente olio d'oliva).
(…)
Certo è che già solo per integratori e polivitaminici
non rimborsabili da Cassa Malati nonché per la preclusione di prodotti
alimentari a costi ragionevoli, ordinari, rispettivamente di sostituzione, la
dieta a cui debbono essere e sono astretti entrambi i coniugi RI 1, atto
terapeutico complementare all'assunzione
regolare di farmaci, incide in modo marcante sul loro fabbisogno. (…)".
A proposito di queste risposte, il medico
interpellato dalla Cassa ha rilevato che "La prescrizione di misure
dietetiche non può essere criticata, si deve però considerare che non si tratta
di dieta particolare, ma di misure d'igiene alimentare. L'igiene alimentare che vale per la popolazione che vuole aver cura
della propria salute e per quella che a causa di affezioni già presenti vuole
ridurre i rischi cardiovascolari consiste nell'assunzione di alimenti normalmente reperibili sul mercato in modo
equilibrato sia nei quantitativi che nel valore nutritivo (regola generale ca
55% zuccheri, 30% grassi, 15% proteine). (…) Se, a causa di elevati tassi di
colesterolo non determinati dall'igiene alimentare, non si deve intervenire ulteriormente si deve far
uso dei medicamenti specifici. Un'alterazione dell'igiene alimentare porterebbe ad altri squilibri. Un'igiene alimentare bilanciata rappresenta
anche la dieta da adottare nei casi di diabete (ora chiamato anche resistenza
all'insulina). In base
alla riflessioni riportate e ai dati ottenuti dal curante si può affermare che
per le patologie dell'apparato
cardiocircolatorio e per il diabete non sono necessari alimenti speciali o
prodotti di preparazione particolare." (doc.
A2).
2.5. La sentenza
del 6 aprile 2006 del TFA (P 47/05) concerne un assicurato che, affetto da diabete
mellito di tipo II, aveva chiesto il ripristino del forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, affermando
di avere costi maggiori per alimentarsi dovuti al fatto che si deve attenere ad
un preciso regime dietetico che include, per esempio, di mangiare soltanto
carne di vitello, pesce di mare e verdure biologiche.
La nostra Massima istanza ha affermato che una
dieta o i costi derivanti da una malattia non sono necessariamente legati ad un
incremento di spesa. Il TFA ha quindi analizzato i costi di alimentazione
a cui doveva fare fronte in passato una persona affetta da diabete mellito,
ammettendo che oggi le esigenze alimentari sono cambiate: "(…) Während früher die Auffassung vertreten worden sei, dass ein
Diabetiker besondere Nahrungsmittel mit sogenannten
"Zuckeraustauschstoffen" benötige, seien heute die führenden Diabetologen
weltweit übereinstimmend der Meinung, dass eine ausgewogene Mischkost mit
Eiweiss- und Fettanteilen von 20-30% und einem Kohlenhydratanteil von
mindestens 50% sowie die Einhaltung eines normalen Körpergewichts die besten
Voraussetzungen biete, eine optimale Blutzuckereinstellung mit oder ohne
Medikamente zu erreichen und vor allem Spätkomplikationen und Folgeerkrankungen
des Diabetes mit hoher Wahrscheinlich-keit zu vermeiden. Von führenden Diabetologen
werde inzwischen von der Verwendung spezieller Diätprodukte mit
Zuckeraustauschstoffen wegen nachteiliger Auswirkungen sogar abgeraten." (cfr. consid. 3.2).
Pertanto, "Die für den Diabetes mellitus
wissenschaftlich empfohlene Diät entspreche der allgemein für eine gesunde
Ernährung empfohlenen ausgewogene Mischkost oder einer zur
Gewichtsnormalisierung empfohlenen Reduktionskost. Mehrkosten würden
durch diese Ernährung nicht entstehen." (cfr. consid. 3.2).
Al medesimo risultato l'Alta Corte è peraltro giunta sulla scorta
delle tabelle delle spese per la dieta allestite dalla società dei diabetici
della regione di Basilea, dove questi costi sono stati stimati in Fr. 17.- al
giorno per un uomo, mentre il fabbisogno vitale generale (ovvero con prodotti
tradizionali) è stato valutato in Fr. 18.- giornalieri.
Nel caso che ha dovuto esaminare, il TFA, rifacendosi al
Consultorio della società svizzera di diabetologia di Zurigo relativo ai
consigli per l'alimentazione, ha ritenuto che la carne di vitello, il pesce di
mare e le verdure biologiche occorrenti all'assicurato potevano essere
sostituite, rispettivamente, con carne magra di manzo o maiale, pesce d'acqua
dolce e verdure e frutta fresche. Di conseguenza, secondo l'Alta
Corte "für an Diabetes mellitus erkrankte Personen sich die Kost in
ihrer Zusammensetzung nicht von der im Rahmen der Primärprävention für
Gesunderhaltung empfohlenen Ernährungsweise unterscheidet. Dem Beschwerdeführer
ist somit eine diabetesorientierte Ernährung möglich, ohne dass ein
finanzieller Mehraufwand ausgewiesen ist." (cfr. consid. 3.3).
2.6. Nella fattispecie in esame,
come visto, il ricorrente non soffre di diabete mellito di tipo II, ma è
affetto da cardiopatia ischemica con stato da by-pass, colesterolo elevato ed
intolleranza all'insulina. Di conseguenza, egli necessita sia di una terapia
farmacologia sia anche dietetica. Con il suo scritto del 21 settembre 2006
(doc. 39) espressamente indirizzato alla Cassa di compensazione, il dr. med. __________,
specialista FMH in medicina generale, ha sottolineato "l'importanza
di avere a disposizione della frutta fresca, considerevolmente cara sul nostro
mercato, verdura fresca di stagione e non congelata. La dieta a base di
Considerandi
proteine deve essere modificata usando maggiori quantità di pesce ed evitando
una gran parte delle carni che si trovano sul mercato. L'olio di
oliva, anche questo molto caro, deve essere alla base di ogni preparazione dei
cibi che vengono consumati giornalmente. Le verdure in genere sono fondamentali
e dovrebbero essere usate giornalmente. Anche alcuni integratori e polivitaminici
che non sempre sono rimborsate dalle Casse Malati farebbero parte della dieta
dei signori RI 1. Le carni devono essere scelte con cura evitando, come detto,
carni grasse e scegliendo quelle che presentano meno purine. Questo
ragionamento vale anche per l'uso dei formaggi che i coniugi RI 1
usano frequentemente cercando scelte più idonee con meno grassi e meno purine.".
Nei suoi diversi scritti il ricorrente ha inoltre evidenziato che
"se è vero che l'ipercolesterolemia e l'ipertensione
arteriosa essenziale sono fattori di rischio per lo sviluppo di diabete di tipo
2, è altrettanto vero che la dieta a cui deve attenersi (..), d'importanza
vitale visto l'intervento di bypass per già intercorso infarto,
deriva dall'assunzione di farmaci ipolipemizzanti; la
dieta, in questo caso, è un fattore accompagnatorio necessario ed essenziale,
disgiunto e a prescindere dalla complicanza diabetica, volto a ridurre il
rischio coronario come un abbassamento della pressione arteriosa."
(doc. 35). Con l'opposizione, l'assicurato ha nuovamente rilevato che "l'esigenza
di una dieta particolare (…) non deriva dall'insorgenza di
diabete (peraltro nel caso concreto aclinico), bensì va associata all'assunzione
prescritta di farmaci ipolipemizzanti, dovuti per contenere complicanze
cardiocircolatorie già conclamatesi." (doc. 22 punto 3).
2.7
In queste circostanze, d'avviso
di questo Tribunale, il maggior costo per l'insorgente per alimentarsi in
maniera confacente al suo stato di salute è provocato dall'acquisto di cibi sani:
frutta e verdura fresche, carne magra, pesce e formaggio; tutti alimenti che
vanno poi conditi con olio di oliva.
Ma questa esigenza è data per tutti, non solo per l'insorgente.
A mente del TCA, infatti, l'elencazione degli alimenti adatti ai
problemi di salute dell'assicurato fornita dal medico curante, coincide con il
tipo di alimentazione che ogni persona dovrebbe sostenere. Tale dieta non
presenta aspetti particolari rispetto al normale sostentamento che ognuno
dovrebbe seguire per condurre una vita sana dal profilo nutrizionale.
Ammettere che RI 1 debba seguire questo regime dietetico e quindi
che occorra concedergli il forfait di Fr. 2'100.- all'anno per farvi fronte
significherebbe concedere questo forfait a tutta la popolazione che intende
ottemperare ai più elementari consigli per cercare di mantenersi in buona
salute.
Di conseguenza, l'opinione espressa dal medico fiduciario SMR
interpellato dalla Cassa secondo il quale "non si tratta di dieta
particolare, ma di misure d'igiene alimentare" è
corretta; il TCA la fa dunque propria per la soluzione della presente vertenza.
2.8
Anche il
richiamo della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni (divenuto
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) permette di negare al ricorrente il
diritto di beneficiare del forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, pari a Fr. 175.- al mese, avendo
esso escluso che un diabetico debba sopportare maggiori costi per
alimentarsi in modo corretto. Infatti, una dieta scientificamente consigliata
per una persona sofferente di diabete mellito corrisponde in generale ad un'alimentazione
sana composta di cibo variato ed equilibrato o ad un'alimentazione ridotta
consigliata per la normalizzazione del peso (citata STFA consid. 3.2; cfr.
consid. 2.5 infra).
Con i piccoli e semplici accorgimenti menzionati
(prediligere frutta e verdura fresca, carne magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce), i costi per l'alimentazione di un diabetico possono raggiungere
un livello simile al costo del vitto per il fabbisogno vitale generale di una
persona. In queste circostanze, come ha spiegato il Tribunale federale, non v'è pertanto pretesto per continuare ad
elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per spese
supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.
Questi criteri, d'avviso della scrivente Corte, valgono sia per le
persone affette da diabete sia, come il ricorrente, da cardiopatia ischemica, ipercolesterolo
ed intolleranza all'insulina, siccome illustrano semplicemente i punti cardine
di un normale e sano quadro nutrizionale; non si tratta quindi di elementi prettamente
specifici soltanto per queste malattie.
In questo senso, la lagnanza dell'insorgente che contesta l'applicazione
al caso concreto della summenzionata STFA del 6 aprile 2006 si rivela
infondata.
In simili condizioni, la Cassa di compensazione
ha correttamente eliminato dal fabbisogno dell'assicurato il forfait di Fr. 2'100.- annui per le spese supplementari, siccome non causate da un
regime dietetico d'importanza
vitale prescritto dal suo medico.
Il ricorso deve dunque essere respinto e la
decisione impugnata confermata.
2.9
Gli insorgenti
hanno chiesto l'allestimento di
una perizia medica (doc. I punto 6 pag. 5) e di essere sentiti (doc. VI).
Il TCA, che dispone del potere di indagare d’ufficio e di
applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire i ricorrenti. Infatti, gli
assicurati hanno potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia
in precedenza, facendo valere in più occasioni le proprie argomentazioni. Una loro
audizione non modificherebbe l’esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti
nei considerandi precedenti, il rifiuto di concedere ai coniugi RI 1 il diritto
alla prestazione complementare deciso dalla Cassa è corretto.
Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.
e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo
di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU
presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande
di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di
interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella
causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,
consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr.
anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c
e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del
diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in
precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la vertenza
sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, perciò rinuncia ad
assumere ulteriori prove – ossia l'allestimento di una perizia medica, essendo il certificato del
medico curante molto chiaro - ed all'audizione dei ricorrenti medesimi.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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