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Decisione

33.2006.17

Diminuzione della PC mensile per persona coniugata con figli.Verifica delle spese riconosciute (fabbisogno vitale, cassa malati, altre spese,pigione).Rimborso delle spese mediche (partecipazione ai co

12 giugno 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato

anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".

Per ciò che interessa

il nostro Cantone, il citato Decreto cantonale esecutivo del 20 dicembre 2005

concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2006, ha stabilito che il

fabbisogno vitale annuo per coniugi e per il primo e secondo figlio

equivale all'ammontare massimo fissato dalla summenzionata ordinanza federale

(cfr. consid. 3), ovvero a Fr. 26'460.- rispettivamente a Fr. 9'225.-.

Considerato ora come

questa Corte non possa scostarsi dalla legislazione vigente, il valore ritenuto

dalla Cassa cantonale di compensazione (Fr. 35'685.-) è dunque

corretto, consistendo semplicemente nel calcolo di Fr. 26'460.- + Fr. 9'225.-.

Altri supporti, quali

le tabelle per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edite dalla Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza, non possono essere

ritenuti. Come visto, la Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC)

prevede appositamente dei limiti che vanno applicati per trattare le richieste

degli assicurati di concedere loro prestazioni complementari.

6. Anche

il contributo fisso per l'assicurazione malattia individuato dalla Cassa in Fr.

4'104.- per ogni coniuge ed in Fr. 3'288.- per il figlio __________,

globalmente dunque Fr. 11'496.- (cfr. la tabella di

calcolo PC: Fr. 8'904.- + Fr. 2'592.-), deve essere confermato.

A questo proposito è utile ricordare

innanzitutto che per l’art. 41 della Legge di applicazione della Legge federale

sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 (RL 6.4.6.1), il premio

lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli

assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto

direttamente dal Cantone agli assicuratori (cpv. 1). L’importo complessivo del

premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è

finanziato in parte dai sussidi nell’assicurazione sociale contro le malattie e

in parte attraverso l’Ordinanza relativa all’aumento dei limiti di reddito a

seguito dell’introduzione di una riduzione di premi nella LAMal, del 13

settembre 1995 (cpv. 2).

L'ammontare dell'importo globale di cui

all'art. 41 cpv. 2 LCAMal a carico dell'assicurazione sociale contro le

malattie è determinato, di regola, in base all'importo di sussidio destinato ad

assicurati con il medesimo reddito disponibile rispetto alle persone

beneficiarie di PC (art. 42 LCAMal).

Inoltre, secondo l'art.

3 della Legge cantonale di applicazione della LPC, il premio lordo

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie degli assicurati

beneficiari di PC è corrisposto dal cantone agli assicurati. In altri termini,

il DFI determina l'importo dei premi medi cantonali per l'assicurazione di

base, che sono in parte pagati dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi

all'assicurazione sociale contro le malattie.

Per il resto, nel caso

dei beneficiari di prestazioni complementari, essendo il premio interamente a carico

dell'ente pubblico, la somma non coperta dai sussidi LAMal va a carico della PC

– e quindi della Confederazione - che è adeguata di conseguenza.

Per l'anno 2006, quindi, il Cantone

Ticino ha deciso di mettere a carico delle prestazioni complementari, per ogni

assicurato d'età superiore a 25 anni, un importo annuo di Fr. 900.-. Questo

importo corrisponde alla quota minima che ogni assicurato sussidiato deve

normalmente corrispondere. La differenza fra la quota per il premio

dell'assicurazione malattia di Fr. 4'392.- (per la regione 1) conteggiata nel

fabbisogno per il calcolo della prestazione complementare e l'importo a carico

delle prestazioni complementari di Fr. 900.-, ossia Fr. 3'492.-, è preso a

carico dai sussidi nell'assicurazione sociale contro le malattie. L'Ufficio

dell'assicurazione malattia provvede poi al pagamento effettivo del premio

richiesto dall'assicuratore. Questa soluzione è stata adottata

dall'amministrazione, ritenuto come i beneficiari di PC non subirebbero alcuna

flessione nelle loro entrate.

Il contributo fisso

per l’assicurazione malattia per gli adulti domiciliati nella regione 2 del

Ticino è pari a Fr. 4'104.-

annui.

Va osservato ancora

che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito (DTF 131 V 202) che

le regolamentazioni previste dai cantoni in materia di riduzione dei premi

nell’assicurazione malattia (emanate in applicazione degli artt. 65 e

65a LAMal), costituiscono diritto cantonale autonomo (DTF 124 V 19).

I predetti importi si

riferiscono però unicamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria di base

delle cure medico-sanitarie, ossia la LAMal. Ovviamente lo Stato non

copre delle eventuali assicurazioni complementari che il richiedente ha

stipulato in più delle cure di base già offerte, come per esempio la camera

privata in ospedale, le cure dentarie, le cure all’estero, ecc.

Ora, dovendo questa

Corte attenersi imperativamente alla citata legislazione vigente (cfr. l'Ordinanza federale del 25 ottobre 2005 sui

premi medi cantonali per l'anno

2006 dell'assicurazione delle

cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC, valida dal 1° gennaio 2006), ne

discende che il summenzionato contributo fisso per l'assicurazione malattia è

stato correttamente posto dalla Cassa cantonale alla base della propria

decisione di fissazione delle prestazioni complementari (adulti domiciliati

nella regione 2 del Cantone Ticino: Fr. 4'104.- e giovani adulti dai 18 ai 25 anni: Fr. 3'288.-).

All'autorità

amministrativa non può dunque essere rimproverata una violazione delle norme che

reggono la materia dei premi di cassa malati.

7. Eventuali

altre spese sopportate personalmente (per esempio vitto, alloggio,

vestiario, energia elettrica, telefono, quotidiani, TV, via cavo, visite

mediche, spese varie, ecc.) non possono essere prese in considerazione.

In proposito, va

rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del

calcolo della PC, elencati all'art. 3b LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva

e che quest'ultima disposizione

è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001

DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte

le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non

possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurata.

A tutto quanto non è

possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in

particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua,

luce, ecc.; cfr. Carigiet,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite

il succitato importo (limite di reddito) che è appositamente destinato a coprire

il fabbisogno minimo degli assicurati.

Nel caso concreto,

come visto, questo ammontare assomma a Fr. 35'685.- (cfr. consid. 5) e rappresenta l'importo massimo a cui l'assicurata ha diritto per fronteggiare le spese quotidiane.

Ciò significa che oltre

al fabbisogno vitale, alla pigione e, per quanto di pertinenza con il caso di

specie, all'importo forfetario

annuo per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico- sanitarie, non è possibile riconoscere

espressamente a RI 1 altre spese che esulino dalla lista contemplata dall’art.

3b LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle

spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio

con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di

ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare

oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai

propri fabbisogni vitali.

8. Per

il citato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese

riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire

l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.-

per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che

hanno o danno diritto ad una rendita.

In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso

Considerandi

d'applicare i medesimi forfait (cfr. succitato Decreto

cantonale) anche per il 2006.

Pertanto, indipendentemente dall'effettivo importo annuo che la

ricorrente paga per la locazione della casa di __________ abitata da quattro

persone (Fr. 25'176.-) – sebbene solo ¾ andrebbero imputati in virtù dell'art.

16.

OPC-AVS/AI, data l'esclusione della figlia dal calcolo -, ai fini della

determinazione delle prestazioni complementari può comunque esserle computata

unicamente la somma massima di Fr. 15'000.-.

9.

La

ricorrente ha infine evidenziato che i problemi finanziari sono sorti

soprattutto a causa degli ingenti costi sostenuti per le cure mediche di cui

sia l'assicurata stessa – da

tanto tempo - sia il marito hanno beneficiato ed a cui dovranno fare capo anche

in futuro.

L'art. 3d cpv. 1 LPC prevede che i

beneficiari di PC hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente

comprovate, in particolare di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in

strutture diurne (lett. b) e di partecipazione alle spese giusta l'art. 64 LAMal (lett. f).

L'Ordinanza sul rimborso delle spese di

malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) precisa i

termini per chiedere il rimborso, quali siano le spese contemplate nel diritto

al rimborso da parte delle PC ed i mezzi ausiliari a cui si ha diritto.

Per ciò che concerne

il caso concreto, l'art. 3 cpv. 1 OMPC prevede

che un diritto al rimborso delle spese ai sensi dell’art. 3d LPC può

essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese in

carico da altre assicurazioni. La concessione di un assegno per grandi invalidi

dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare

non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni. Per

il capoverso 2, in caso di aumento dell’importo rimborsabile secondo l’art. 3d

capoverso 2bis LPC o l’art. 19b OPC, l’assegno per grandi invalidi dell’AI

o dell’assicurazione infortuni è dedotto dalle spese, debitamente comprovate,

per le cure e l’assistenza ai sensi degli artt. da 13 a 13b. Il rimborso

non può tuttavia essere inferiore all’importo massimo secondo l’art. 3d capoverso

2.

LPC. Giusta l'art. 3 cpv. 3 OMPC, nella misura in cui l’assicurazione

malattia ha tenuto in considerazione l’assegno per grandi invalidi dell’AI o

dell’assicurazione infortuni per fissare l’importo delle spese di cura e

assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare, l’assegno per grandi

invalidi non è dedotto dalle spese considerate. Nei casi di cui all’art. 3d capoverso

2ter LPC, i capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia (art. 3 cpv. 4 OMPC).

In virtù dell'art. 6 OMPC, la partecipazione ai costi di

malattia ai sensi dell'art. 64

LAMal è rimborsata soltanto per le prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

giusta l'art. 24 LAMal.

Se una persona opta

per un'assicurazione con una

franchigia più elevata ai sensi dell'art. 93 OAMal, il rimborso della partecipazione ai costi ammonta a

Fr. 1'000.- al massimo all'anno (art. 7 OMPC).

In caso di soggiorno

temporaneo in un ospedale, dalla partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 6 è dedotta una quota appropriata per

le spese di mantenimento (art. 10 OMPC).

Giusta l'art. 13 cpv. 1 OMPC, le spese di aiuto,

cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall'invalidità, da un infortunio o da malattia e prestate da servizi

pubblici o di utilità pubblica sono rimborsate. Per il capoverso 2, nel caso di

una tariffa scalare secondo il reddito o la sostanza, si tiene conto solo della

tariffa più bassa. Per il capoverso 3, le spese di cura e assistenza insorte in

un istituto diurno, in un ospedale giornaliero o in un ambulatorio, pubblici o

di utilità pubblica, sono anch'esse

rimborsate. Secondo l'art. 13

cpv. 4, le spese per cure prestate da istituti privati sono rimborsate in

quanto corrispondono a quelle insorte in istituti pubblici o di utilità

pubblica. Il capoverso 6 dell'art.

13.

OMPC prevede che le spese debitamente comprovate di aiuto e assistenza

necessari nell'economia

domestica sono rimborsate fino a Fr. 4'800.- al massimo per anno civile se tali prestazioni sono fornite da

una persona che non vive nella stessa economia domestica (lett. a); o che non

lavora per un'organizzazione

Spitex riconosciuta (lett. b). In caso di rimborso, le spese fatturate prese in

considerazione sono limitate ad un massimo di Fr. 25.-/ora (art. 13 cpv. 7

OMPC).

Per quanto concerne le

spese per il personale di cura assunto direttamente, l'art. 13a cpv. 1 OMPC

prevede che esse sono rimborsate ai beneficiari di un assegno per grandi

invalidi di grado medio o elevato che vivono a domicilio fino a concorrenza

delle spese di cura e di assistenza che non possono essere prese in carico da

un’organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo 51 OAMal. Il

capoverso 2 recita che un organo designato dal cantone determina sia la parte

delle cure e dell’assistenza che non può, in un caso concreto, essere presa in

carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta, sia il profilo della persona

da impiegare. Se l’organo competente non viene consultato o se le sue direttive

non sono rispettate, le spese non vengono rimborsate.

A norma dell'art. 13b cpv. 1 OMPC, le

spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia sono

rimborsate solo se questi ultimi:

a. non sono considerati nel calcolo

della PC; e

b. se essi hanno subìto, a causa delle

cure prestate, una considerevole perdita di guadagno per un periodo prolungato.

Le spese possono essere rimborsate al

massimo fino a concorrenza della perdita di guadagno (art. 13b cpv. 2 OMPC).

In merito alle spese

sopportate dalla ricorrente per la sua malattia e per quella del marito,

affinché la Cassa cantonale di compensazione possa determinarsi su un'eventuale presa a carico in virtù delle

norme appena esposte, l'assicurata è invitata a trasmettere all'Amministrazione tutte le fatture ed i

conteggi della cassa malati inerenti le spese di malattia risalenti fino a

quindici mesi prima la loro emissione.

La questione del

rimborso delle spese di malattia non può essere affrontata in questa sede dal

Tribunale, in difetto di una decisione su opposizione della Cassa di

compensazione su questo punto. Su questo aspetto, il ricorso è irricevibile.

10.

In

conclusione, il fabbisogno (le spese) dell'assicurata deve essere confermato in Fr. 62'181.-, come ha

correttamente calcolato la Cassa cantonale di compensazione.

11.

Per

quanto concerne i redditi da conteggiare all'assicurata, di regola, per il calcolo

della PC annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno

civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è

assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha determinato il reddito annuo della

ricorrente in Fr. 25'572.-, pari ad una rendita mensile di Fr. 2'131.-

(Fr. 1'522.- a favore di RI 1 + Fr. 609.- a favore del figlio __________),

escluso però l'assegno per grandi invalidi di Fr. 430.- (doc. 54).

Anche la somma dei

redditi computata dalla Cassa va pertanto confermata alla base del calcolo

delle prestazioni complementari spettanti all'assicurata.

12.

Come

visto in ingresso, la prestazione complementare mensile a cui la ricorrente ha

diritto discende dalla differenza fra le uscite e le entrate appena accertate

(art. 3a cpv. 1 LPC). In questo senso, i calcoli effettuati dalla Cassa

cantonale di compensazione sono dunque perfetti.

Stando così le cose,

il ricorso è integralmente respinto e la decisione impugnata confermata. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

13.

Infine,

l'insorgente ha chiesto di

essere sentita (doc. I).

Il TCA, che dispone del potere di

indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire la

ricorrente ed il suo rappresentante. Infatti, l'assicurata e suo marito hanno

potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia in precedenza,

facendo valere in più occasioni le proprie argomentazioni. Una loro audizione

non modificherebbe l'esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti nei

considerandi precedenti, il calcolo delle PC attribuibili all'assicurata

effettuato dalla Cassa, va ribadito, è corretto.

Inoltre, l’audizione richiesta può

essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA

dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47;

cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione od il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n.

450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.

fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

In concreto, questo

Tribunale ritiene la vertenza sufficientemente chiarita dall’esame degli atti

dell’incarto, perciò rinuncia ad assumere ulteriori prove quali l'audizione

della ricorrente stessa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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