33.2006.17
Diminuzione della PC mensile per persona coniugata con figli.Verifica delle spese riconosciute (fabbisogno vitale, cassa malati, altre spese,pigione).Rimborso delle spese mediche (partecipazione ai co
12 giugno 2007Italiano25 min
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Numero d'incarto:
33.2006.17
Data decisione, Autorità:
12.06.2007, TCA
Titolo:
Diminuzione della PC mensile per persona coniugata con figli.Verifica delle spese riconosciute (fabbisogno vitale, cassa malati, altre spese,pigione).Rimborso delle spese mediche (partecipazione ai costi di malattia, spese d'aiuto domiciliare).Manca decisione su opposizione.Diritto d'essere sentito.
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
CONVIVENTI CON FIGLI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INVALIDO
REDDITI COMPUTATI
SPESE DI AIUTO, CURA E ASSISTENZA
SPESE DI MALATTIA
SPESE RICONOSCIUTE
art. 6 CEDU
art. 2c let. a LPC
art. 3a cpv. 1 LPC
art. 3a cpv. 4 LPC
art. 3b LPC
art. 3c LPC
art. 3d cpv. 1 LPC
art. 3 OMPC
art. 6 OMPC
art. 7 OMPC
art. 10 OMPC
art. 13 OMPC
art. 13a OMPC
art. 13b OMPC
art. 7 cpv. 1 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2006.17
TB
Lugano
12 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2006
di
RI 1
rappr. dal marito __________,
contro
la decisione su opposizione del 30
ottobre 2006 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. Il
28 giugno 2006 RI 1, nata nel 1950, invalida al 100% e beneficiaria di un
assegno per grandi invalidi, ha formulato richiesta di prestazioni
complementari, siccome dal 4 maggio precedente il marito __________ non riceveva
più le indennità giornaliere per perdita di guadagno e le spese sopportate per
le loro malattie erano ingenti. Per il mese di maggio 2006 l'importo mensile concessole dalla Cassa di
compensazione assommava a Fr. 2'535.-, di cui Fr. 282.- erano direttamente versati all'Ufficio assicurazione malattia quale quota
parte per il pagamento del premio mensile di cassa malati obbligatoria per lei,
il marito ed i due figli (doc. 90 degli atti della Cassa).
B. Con
il compimento dei 25 anni, la figlia __________ non ha più avuto diritto alla
rendita completiva, perciò il 25 settembre 2006 la Cassa ha emanato una nuova
decisione avente effetto dal 1° giugno, dove il calcolo delle PC è stato
eseguito soltanto su tre membri della famiglia e quindi la rendita mensile
ammontava a Fr. 2'309.-, di cui
Fr. 216.- versati all'UAM (doc. 93 della Cassa).
C. Il
24 ottobre 2006 (doc. A1) l'assicurata,
rappresentata dal marito, si è opposta all'importo che le è stato concesso, chiedendo un riesame delle
prestazioni complementari. Essa ha invocato le enormi difficoltà economiche a
cui la famiglia deve fare fronte a causa sia della sua malattia sia di quella del
marito.
Con decisione su
opposizione del 30 ottobre 2006 (doc. A2) l'Amministrazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata,
evidenziando la correttezza del calcolo eseguito e di essere "nell'impossibilità di poter dedurre le spese
riferite alle vostre malattie, in quanto non contemplate dall'attuale legislazione".
D. Con
ricorso del 30 ottobre (recte: novembre) 2006 (doc. I) l'assicurata, sempre rappresentata dal
marito, ha chiesto di essere sentita ed ha fatto presente "che negli
anni passati sono sempre state fatte richieste, poi regolarmente rifiutate, per
una prestazione complementare per le spese causate dalla malattia di mia
moglie, le quali poi sono sempre andate a carico del sottoscritto.".
Nella risposta la
Cassa di compensazione ha confermato la propria decisione su opposizione (doc.
III), specificando che la prima richiesta di PC che le è giunta è stata
formulata telefonicamente il 31 maggio 2006 ed è stata concretizzata con la
ricezione dell'apposito
formulario il 24 luglio 2006. Per quanto concerne le spese di malattia, l'Amministrazione ha indicato che le stesse
possono essere rimborsate soltanto su presentazione, entro 15 mesi dalla loro
emissione, dei conteggi della cassa malati o delle fatture.
Il 5 febbraio 2007
(doc. VII) la ricorrente ha elencato i punti salienti concernenti la sua
situazione personale e le relative conseguenze finanziarie che si ripercuotono sull'intera famiglia. L'insorgente ha inoltre allegato diversi certificati medici attestanti,
da tempo, il suo precario stato di salute.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Va
innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato
dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo
per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3. Per
l'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta
l'art. 2 LPC le persone che hanno diritto ad una rendita AI.
L'importo della prestazione complementare
annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art.
3a cpv. 1 LPC).
Secondo il capoverso
4, le spese riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone
con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in
economia domestica comune sono sommati.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la prestazione
complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI è calcolata globalmente, se i figli vivono con i genitori
(lett. a); congiuntamente alla rendita del genitore, se i figli vivono
con un solo genitore che ha diritto ad una rendita o può far valere il diritto
ad una rendita completiva dell'AVS
o dell'AI (lett. b); separatamente,
se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha
diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva
(lett. c).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
1.
per le
persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
2.
per i
coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
3.
per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli
si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due
altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le
spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di
una richiesta di restituzione.".
Per il 2005, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 17'640.- per
persone sole, in Fr. 26'460.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto
ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in Fr. 9'225.- (cfr. art. 1
dell’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 24 settembre 2004).
Questi importi
sono validi anche nel 2006 (cfr. Decreto esecutivo del 20 dicembre 2005 concernente
la LPC, RL 6.4.5.3.2).
Inoltre, giusta l’art.
3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in
un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve
corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); (…).".
L’art. 3c LPC enumera
esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:
" (…)
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI. (cpv. 1)
(…)
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta
gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private
di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi
dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti
finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
4. Oggetto
del contendere è il diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni
complementari. La ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa di
compensazione, chiedendo un aiuto maggiore per fare fronte alle elevate spese cagionate
dalle cure mediche di cui essa stessa ed il marito abbisognano.
Questo Tribunale deve quindi analizzare
se gli importi relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi dell'assicurata
- e degli altri beneficiari indiretti di PC - considerati nella decisione
impugnata siano corretti.
5. Quanto
alle spese riconosciute di cui al considerando 3, vi è in primis da
considerare il fabbisogno vitale della ricorrente, di suo marito e del figlio __________,
1987, avente diritto alla rendita completiva dell'AI a dipendenza del diritto proprio della mamma. Dal 1° giugno 2006
la figlia __________ è invece uscita dalla cerchia dei beneficiari AI avendo
compiuto 25 anni, perciò va esclusa dal calcolo delle prestazioni complementari.
Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno
vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni
personali. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, illustrano ai NN. 2022-2028 le tre situazioni regolate dalla
legge: persone sole, coniugi, orfani.
Per quanto concerne il fabbisogno vitale per le persone sole, il
relativo importo è applicato alle persone maggiorenni celibi, vedove o divorziate
(N. 2022 DPC). Tale importo è inoltre applicabile ai coniugi che vivono
separati, alle persone coniugate il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo
all'estero o il cui luogo di
soggiorno è sconosciuto, nonché alle persone che vivono in concubinato (N. 2024
DPC).
L'importo per il
fabbisogno vitale per coniugi è determinante anche se solo uno dei coniugi ha
diritto ad una rendita (N. 2026 DPC).
Per il caso in esame, la ricorrente va dunque senza dubbio
considerata come persona coniugata, indipendentemente dalla circostanza
che il marito non percepisce una rendita completiva dell'AI.
Il diritto federale
stabilisce un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) entro
Fatti
i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato
anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".
Per ciò che interessa
il nostro Cantone, il citato Decreto cantonale esecutivo del 20 dicembre 2005
concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2006, ha stabilito che il
fabbisogno vitale annuo per coniugi e per il primo e secondo figlio
equivale all'ammontare massimo fissato dalla summenzionata ordinanza federale
(cfr. consid. 3), ovvero a Fr. 26'460.- rispettivamente a Fr. 9'225.-.
Considerato ora come
questa Corte non possa scostarsi dalla legislazione vigente, il valore ritenuto
dalla Cassa cantonale di compensazione (Fr. 35'685.-) è dunque
corretto, consistendo semplicemente nel calcolo di Fr. 26'460.- + Fr. 9'225.-.
Altri supporti, quali
le tabelle per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edite dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza, non possono essere
ritenuti. Come visto, la Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC)
prevede appositamente dei limiti che vanno applicati per trattare le richieste
degli assicurati di concedere loro prestazioni complementari.
6. Anche
il contributo fisso per l'assicurazione malattia individuato dalla Cassa in Fr.
4'104.- per ogni coniuge ed in Fr. 3'288.- per il figlio __________,
globalmente dunque Fr. 11'496.- (cfr. la tabella di
calcolo PC: Fr. 8'904.- + Fr. 2'592.-), deve essere confermato.
A questo proposito è utile ricordare
innanzitutto che per l’art. 41 della Legge di applicazione della Legge federale
sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 (RL 6.4.6.1), il premio
lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli
assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto
direttamente dal Cantone agli assicuratori (cpv. 1). L’importo complessivo del
premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è
finanziato in parte dai sussidi nell’assicurazione sociale contro le malattie e
in parte attraverso l’Ordinanza relativa all’aumento dei limiti di reddito a
seguito dell’introduzione di una riduzione di premi nella LAMal, del 13
settembre 1995 (cpv. 2).
L'ammontare dell'importo globale di cui
all'art. 41 cpv. 2 LCAMal a carico dell'assicurazione sociale contro le
malattie è determinato, di regola, in base all'importo di sussidio destinato ad
assicurati con il medesimo reddito disponibile rispetto alle persone
beneficiarie di PC (art. 42 LCAMal).
Inoltre, secondo l'art.
3 della Legge cantonale di applicazione della LPC, il premio lordo
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie degli assicurati
beneficiari di PC è corrisposto dal cantone agli assicurati. In altri termini,
il DFI determina l'importo dei premi medi cantonali per l'assicurazione di
base, che sono in parte pagati dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi
all'assicurazione sociale contro le malattie.
Per il resto, nel caso
dei beneficiari di prestazioni complementari, essendo il premio interamente a carico
dell'ente pubblico, la somma non coperta dai sussidi LAMal va a carico della PC
– e quindi della Confederazione - che è adeguata di conseguenza.
Per l'anno 2006, quindi, il Cantone
Ticino ha deciso di mettere a carico delle prestazioni complementari, per ogni
assicurato d'età superiore a 25 anni, un importo annuo di Fr. 900.-. Questo
importo corrisponde alla quota minima che ogni assicurato sussidiato deve
normalmente corrispondere. La differenza fra la quota per il premio
dell'assicurazione malattia di Fr. 4'392.- (per la regione 1) conteggiata nel
fabbisogno per il calcolo della prestazione complementare e l'importo a carico
delle prestazioni complementari di Fr. 900.-, ossia Fr. 3'492.-, è preso a
carico dai sussidi nell'assicurazione sociale contro le malattie. L'Ufficio
dell'assicurazione malattia provvede poi al pagamento effettivo del premio
richiesto dall'assicuratore. Questa soluzione è stata adottata
dall'amministrazione, ritenuto come i beneficiari di PC non subirebbero alcuna
flessione nelle loro entrate.
Il contributo fisso
per l’assicurazione malattia per gli adulti domiciliati nella regione 2 del
Ticino è pari a Fr. 4'104.-
annui.
Va osservato ancora
che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito (DTF 131 V 202) che
le regolamentazioni previste dai cantoni in materia di riduzione dei premi
nell’assicurazione malattia (emanate in applicazione degli artt. 65 e
65a LAMal), costituiscono diritto cantonale autonomo (DTF 124 V 19).
I predetti importi si
riferiscono però unicamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria di base
delle cure medico-sanitarie, ossia la LAMal. Ovviamente lo Stato non
copre delle eventuali assicurazioni complementari che il richiedente ha
stipulato in più delle cure di base già offerte, come per esempio la camera
privata in ospedale, le cure dentarie, le cure all’estero, ecc.
Ora, dovendo questa
Corte attenersi imperativamente alla citata legislazione vigente (cfr. l'Ordinanza federale del 25 ottobre 2005 sui
premi medi cantonali per l'anno
2006 dell'assicurazione delle
cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC, valida dal 1° gennaio 2006), ne
discende che il summenzionato contributo fisso per l'assicurazione malattia è
stato correttamente posto dalla Cassa cantonale alla base della propria
decisione di fissazione delle prestazioni complementari (adulti domiciliati
nella regione 2 del Cantone Ticino: Fr. 4'104.- e giovani adulti dai 18 ai 25 anni: Fr. 3'288.-).
All'autorità
amministrativa non può dunque essere rimproverata una violazione delle norme che
reggono la materia dei premi di cassa malati.
7. Eventuali
altre spese sopportate personalmente (per esempio vitto, alloggio,
vestiario, energia elettrica, telefono, quotidiani, TV, via cavo, visite
mediche, spese varie, ecc.) non possono essere prese in considerazione.
In proposito, va
rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del
calcolo della PC, elencati all'art. 3b LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva
e che quest'ultima disposizione
è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001
DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte
le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non
possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurata.
A tutto quanto non è
possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in
particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua,
luce, ecc.; cfr. Carigiet,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite
il succitato importo (limite di reddito) che è appositamente destinato a coprire
il fabbisogno minimo degli assicurati.
Nel caso concreto,
come visto, questo ammontare assomma a Fr. 35'685.- (cfr. consid. 5) e rappresenta l'importo massimo a cui l'assicurata ha diritto per fronteggiare le spese quotidiane.
Ciò significa che oltre
al fabbisogno vitale, alla pigione e, per quanto di pertinenza con il caso di
specie, all'importo forfetario
annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico- sanitarie, non è possibile riconoscere
espressamente a RI 1 altre spese che esulino dalla lista contemplata dall’art.
3b LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle
spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio
con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di
ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare
oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai
propri fabbisogni vitali.
8. Per
il citato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese
riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire
l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.-
per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che
hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso
Considerandi
d'applicare i medesimi forfait (cfr. succitato Decreto
cantonale) anche per il 2006.
Pertanto, indipendentemente dall'effettivo importo annuo che la
ricorrente paga per la locazione della casa di __________ abitata da quattro
persone (Fr. 25'176.-) – sebbene solo ¾ andrebbero imputati in virtù dell'art.
16.
OPC-AVS/AI, data l'esclusione della figlia dal calcolo -, ai fini della
determinazione delle prestazioni complementari può comunque esserle computata
unicamente la somma massima di Fr. 15'000.-.
9.
La
ricorrente ha infine evidenziato che i problemi finanziari sono sorti
soprattutto a causa degli ingenti costi sostenuti per le cure mediche di cui
sia l'assicurata stessa – da
tanto tempo - sia il marito hanno beneficiato ed a cui dovranno fare capo anche
in futuro.
L'art. 3d cpv. 1 LPC prevede che i
beneficiari di PC hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente
comprovate, in particolare di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in
strutture diurne (lett. b) e di partecipazione alle spese giusta l'art. 64 LAMal (lett. f).
L'Ordinanza sul rimborso delle spese di
malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) precisa i
termini per chiedere il rimborso, quali siano le spese contemplate nel diritto
al rimborso da parte delle PC ed i mezzi ausiliari a cui si ha diritto.
Per ciò che concerne
il caso concreto, l'art. 3 cpv. 1 OMPC prevede
che un diritto al rimborso delle spese ai sensi dell’art. 3d LPC può
essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese in
carico da altre assicurazioni. La concessione di un assegno per grandi invalidi
dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare
non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni. Per
il capoverso 2, in caso di aumento dell’importo rimborsabile secondo l’art. 3d
capoverso 2bis LPC o l’art. 19b OPC, l’assegno per grandi invalidi dell’AI
o dell’assicurazione infortuni è dedotto dalle spese, debitamente comprovate,
per le cure e l’assistenza ai sensi degli artt. da 13 a 13b. Il rimborso
non può tuttavia essere inferiore all’importo massimo secondo l’art. 3d capoverso
2.
LPC. Giusta l'art. 3 cpv. 3 OMPC, nella misura in cui l’assicurazione
malattia ha tenuto in considerazione l’assegno per grandi invalidi dell’AI o
dell’assicurazione infortuni per fissare l’importo delle spese di cura e
assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare, l’assegno per grandi
invalidi non è dedotto dalle spese considerate. Nei casi di cui all’art. 3d capoverso
2ter LPC, i capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia (art. 3 cpv. 4 OMPC).
In virtù dell'art. 6 OMPC, la partecipazione ai costi di
malattia ai sensi dell'art. 64
LAMal è rimborsata soltanto per le prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
giusta l'art. 24 LAMal.
Se una persona opta
per un'assicurazione con una
franchigia più elevata ai sensi dell'art. 93 OAMal, il rimborso della partecipazione ai costi ammonta a
Fr. 1'000.- al massimo all'anno (art. 7 OMPC).
In caso di soggiorno
temporaneo in un ospedale, dalla partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 6 è dedotta una quota appropriata per
le spese di mantenimento (art. 10 OMPC).
Giusta l'art. 13 cpv. 1 OMPC, le spese di aiuto,
cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall'invalidità, da un infortunio o da malattia e prestate da servizi
pubblici o di utilità pubblica sono rimborsate. Per il capoverso 2, nel caso di
una tariffa scalare secondo il reddito o la sostanza, si tiene conto solo della
tariffa più bassa. Per il capoverso 3, le spese di cura e assistenza insorte in
un istituto diurno, in un ospedale giornaliero o in un ambulatorio, pubblici o
di utilità pubblica, sono anch'esse
rimborsate. Secondo l'art. 13
cpv. 4, le spese per cure prestate da istituti privati sono rimborsate in
quanto corrispondono a quelle insorte in istituti pubblici o di utilità
pubblica. Il capoverso 6 dell'art.
13.
OMPC prevede che le spese debitamente comprovate di aiuto e assistenza
necessari nell'economia
domestica sono rimborsate fino a Fr. 4'800.- al massimo per anno civile se tali prestazioni sono fornite da
una persona che non vive nella stessa economia domestica (lett. a); o che non
lavora per un'organizzazione
Spitex riconosciuta (lett. b). In caso di rimborso, le spese fatturate prese in
considerazione sono limitate ad un massimo di Fr. 25.-/ora (art. 13 cpv. 7
OMPC).
Per quanto concerne le
spese per il personale di cura assunto direttamente, l'art. 13a cpv. 1 OMPC
prevede che esse sono rimborsate ai beneficiari di un assegno per grandi
invalidi di grado medio o elevato che vivono a domicilio fino a concorrenza
delle spese di cura e di assistenza che non possono essere prese in carico da
un’organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo 51 OAMal. Il
capoverso 2 recita che un organo designato dal cantone determina sia la parte
delle cure e dell’assistenza che non può, in un caso concreto, essere presa in
carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta, sia il profilo della persona
da impiegare. Se l’organo competente non viene consultato o se le sue direttive
non sono rispettate, le spese non vengono rimborsate.
A norma dell'art. 13b cpv. 1 OMPC, le
spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia sono
rimborsate solo se questi ultimi:
a. non sono considerati nel calcolo
della PC; e
b. se essi hanno subìto, a causa delle
cure prestate, una considerevole perdita di guadagno per un periodo prolungato.
Le spese possono essere rimborsate al
massimo fino a concorrenza della perdita di guadagno (art. 13b cpv. 2 OMPC).
In merito alle spese
sopportate dalla ricorrente per la sua malattia e per quella del marito,
affinché la Cassa cantonale di compensazione possa determinarsi su un'eventuale presa a carico in virtù delle
norme appena esposte, l'assicurata è invitata a trasmettere all'Amministrazione tutte le fatture ed i
conteggi della cassa malati inerenti le spese di malattia risalenti fino a
quindici mesi prima la loro emissione.
La questione del
rimborso delle spese di malattia non può essere affrontata in questa sede dal
Tribunale, in difetto di una decisione su opposizione della Cassa di
compensazione su questo punto. Su questo aspetto, il ricorso è irricevibile.
10.
In
conclusione, il fabbisogno (le spese) dell'assicurata deve essere confermato in Fr. 62'181.-, come ha
correttamente calcolato la Cassa cantonale di compensazione.
11.
Per
quanto concerne i redditi da conteggiare all'assicurata, di regola, per il calcolo
della PC annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno
civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è
assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha determinato il reddito annuo della
ricorrente in Fr. 25'572.-, pari ad una rendita mensile di Fr. 2'131.-
(Fr. 1'522.- a favore di RI 1 + Fr. 609.- a favore del figlio __________),
escluso però l'assegno per grandi invalidi di Fr. 430.- (doc. 54).
Anche la somma dei
redditi computata dalla Cassa va pertanto confermata alla base del calcolo
delle prestazioni complementari spettanti all'assicurata.
12.
Come
visto in ingresso, la prestazione complementare mensile a cui la ricorrente ha
diritto discende dalla differenza fra le uscite e le entrate appena accertate
(art. 3a cpv. 1 LPC). In questo senso, i calcoli effettuati dalla Cassa
cantonale di compensazione sono dunque perfetti.
Stando così le cose,
il ricorso è integralmente respinto e la decisione impugnata confermata. Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
13.
Infine,
l'insorgente ha chiesto di
essere sentita (doc. I).
Il TCA, che dispone del potere di
indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire la
ricorrente ed il suo rappresentante. Infatti, l'assicurata e suo marito hanno
potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia in precedenza,
facendo valere in più occasioni le proprie argomentazioni. Una loro audizione
non modificherebbe l'esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti nei
considerandi precedenti, il calcolo delle PC attribuibili all'assicurata
effettuato dalla Cassa, va ribadito, è corretto.
Inoltre, l’audizione richiesta può
essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA
dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47;
cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione od il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n.
450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.
fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
In concreto, questo
Tribunale ritiene la vertenza sufficientemente chiarita dall’esame degli atti
dell’incarto, perciò rinuncia ad assumere ulteriori prove quali l'audizione
della ricorrente stessa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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