33.2006.3
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25 luglio 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
33.2006.3
Data decisione, Autorità:
25.07.2006, TCA
Titolo:
Assicurata eredita dal padre Fr.100'000 che la mamma deve versarle in rate da Fr.1500 al mese.Non si tratta di rendita vitalizia,né di contratto vitalizio,né d'assistenza tra parenti,ma di modalità di versamento della sostanza.Un pagamento a rate del capitale ereditato non va ritenuto quale reddito
APERTURA DELLA SUCCESSIONE
ASSISTENZA FRA PARENTI
CONTRATTO DI VITALIZIO
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
RENDITA VITALIZIA
SOSTANZA MOBILIARE
art. 328 CC
art. 329 CC
art. 537 cpv. 1 CC
art. 560 cpv. 1 CC
art. 516 CO
art. 521 cpv. 1 CO
art. 524 CO
art. 3c LPC
art. 3c cpv. 2 let. a LPC
art. 13 OPC
art. 23 cpv. 1 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2006.3
TB
Lugano
25 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31
gennaio 2006 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Beneficiaria
di una rendita d'invalidità e dal
luglio 2005 anche di prestazioni complementari dal Canton __________ (Fr. 1'189.-), con il trasferimento nell'ottobre scorso del domicilio nel nostro Cantone
RI 1 ha formulato una nuova richiesta di prestazioni complementari, respinta con
decisione del 15 dicembre 2005 della Cassa cantonale ticinese di compensazione,
poiché i suoi redditi (Fr. 40'696.-)
superavano il suo fabbisogno (Fr. 31'826.-).
1.2. Il 27
dicembre 2005 (doc. 4 degli atti della Cassa) l'assicurata si è opposta a questa decisione negativa ed ha contestato
che nei suoi redditi sia stata computata una rendita mensile di Fr. 1'500.- prelevata dalla sostanza di Fr. 100'000.- ereditata dal papà nel settembre
2005, mentre ha ritenuto corretto che quest'ultima somma sia stata conteggiata nella sua sostanza.
1.3. Con
decisione su opposizione del 31 gennaio 2005 (doc. A) la Cassa di compensazione
ha nuovamente rifiutato all'assicurata
la concessione di una PC, ribadendo che sulla base del contratto successorio
concluso dai genitori il 13 maggio 2002 ella ha diritto a ricevere mensilmente
un importo di Fr. 1'500.- fino
a quando il capitale di Fr. 100'000.-, interessi compresi, che il coniuge superstite avrebbe dovuto
versare alla figlia quale eredità, non sia estinto. Pertanto, questo reddito di
cui l'assicurata beneficia
mensilmente va considerato nei suoi redditi determinanti in virtù dell'art. 3c cpv. 1 lett. e LPC.
1.4. Il 17
febbraio 2006 (doc. I) l'assicurata
ha riproposto nel proprio ricorso le motivazioni precedentemente addotte, ampliandole
ulteriormente:
"
(…)
È però errato che
mi venga calcolato dall'eredità
un ulteriore reddito mensile di CHF 1,500.00 (CHF 18,000.00 l'anno). Secondo il testamento per questa
consumazione mensile non si tratta di una rendita e non può essere
calcolata come tale. Dai CHF 100,000.00 è accertato che non scaturisce nessuna
rendita mensile di CHF 1,500.00. Si tratta unicamente dell'importo mensile massimo, come fissato dal testamento, che io posso disporre quale
consumazione della sostanza. Dunque, dalla sostanza mi rimane unicamente
come reddito il ricavo netto degli interessi.
Nel calcolo delle prestazioni complementari la
Cassa cantonale di compensazione ha commesso un errore. D'una parte mi viene calcolato la sostanza di
CHF 100,000.00 e nello stesso tempo anche un reddito.
Ciò non corrisponde a nessuna base legale poiché
non si tratta di una "vitalizia" con valore di riscatto o di un'eventuale altra prestazione assicurativa; è
invece un valore patrimoniale, il quale può essere diminuito solo in misura
ridotta. Non si tratta assolutamente di un contratto di rendita o di un diritto
assicurativo.".
1.5. Nella
risposta di causa la Cassa ha confermato il computo nei redditi della ricorrente di una prestazione vitalizia di
Fr. 1'500.- al mese, pari a Fr.
18'000.- annui, mentre ha eliminato
dalla sua sostanza la somma di Fr. 100'000.- "poiché vincolata per testamento (sostanza non
disponibile liberamente)" (doc. III) e, conseguentemente, dal
fabbisogno della ricorrente anche i relativi interessi di Fr. 500.-. Queste
modifiche non hanno comunque permesso d'accordare all'assicurata
una PC.
1.6. La
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV), mentre il TCA ha provveduto ad accertamenti sia presso
la medesima (docc. V e VI) sia presso la Cassa di compensazione (docc. IX e X).
in
diritto
2.1. L'art. 3a cpv. 1 LPC prevede che l'importo della prestazione complementare
annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti.
Se le spese riconosciute (art. 3b LPC) calcolate
dalla Cassa non sono contestate, diversa è la situazione per quanto concerne i
redditi determinanti dell'assicurata.
Occorre infatti definire da un lato se ed in
quale misura il capitale di Fr. 100'000.- che la ricorrente ha ereditato dal papà, deceduto nel
settembre 2005, debba rientrare nel calcolo della sua sostanza e quindi dei
suoi redditi non privilegiati.
Dall'altro lato, va accertata la natura dell'importo di Fr. 1'500.- di
cui l'assicurata può disporre mensilmente,
ovvero se si tratta di una consumazione della sostanza ereditata, come sostiene
la ricorrente – e quindi non imputabile nei suoi redditi -, oppure di una
prestazione derivante da un contratto analogo ad un contratto di vitalizio,
quindi simile ad una rendita vitalizia, come ritiene la Cassa di compensazione
– e pertanto da aggiungere alle entrate dell'assicurata -, oppure ancora ad una prestazione di mantenimento fra
parenti giusta l'art. 328 e
seg. CC, la quale non viene invece computata come reddito determinante ai fini
del calcolo della PC.
2.2. L'art. 3c LPC definisce esaustivamente i
redditi determinanti. Per ciò che interessa qui, fra le varie componenti vi
sono:
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile ed immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta nella misura in cui
superi Fr. 25'000.- per le persone sole;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga.
Il N. 2087 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, specifica cosa si intende per altre
rendite e prestazioni sociali:
"
Il reddito proveniente da rendite e pensioni
comprende in particolare le rendite di assicurazioni private, le pensioni pubbliche
e private, inclusi tutti i supplementi (rendite della previdenza professionale,
dell'assicurazione contro gli
infortuni, dell'assicurazione
militare, vitalizi, rendite di assicurazioni sociali cantonali ed estere e
simili)…".
Per quanto concerne il reddito risultante da un
contratto di vitalizio, per l'art.
13 OPC-AVS/AI gli assicurati che beneficiano di un contratto di vitalizio che
conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e curati non
possono pretendere una prestazione complementare. È riservato il caso dove è
provato che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire le
prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve essere qualificato
come particolarmente modesto.
Queste disposizioni si applicano anche alle
convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio (art. 13 cpv. 3 OPC-AVS/AI).
Come già ricordato dal TCA in una sentenza del 14
dicembre 2001 nella causa D. (33.2000.76), la rendita vitalizia ed il contratto
vitalizio sono previsti all'art.
516 e seg. rispettivamente art. 521 e seg. CO.
La rendita vitalizia può essere
costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo (art. 516 cpv.
1 CO). Per la validità si richiede l'atto scritto (art. 517 CO). Essa viene pagata per semestri o
anticipatamente (art. 518 cpv. 1 CO). Se la persona, sulla cui vita il
vitalizio è costituito, muore prima che scada il periodo per il quale la
rendita deve essere anticipatamente pagata, è dovuto tutto l'importo (art. 518 cpv. 2 CO).
Il contratto vitalizio, invece, è
quello con cui una parte si obbliga a trasferire all'altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il
mantenimento e l'assistenza
vita sua durante (art. 521 cpv. 1 CO). Esso richiede, per la sua validità, la
forma prescritta per il contratto successorio (art. 522 cpv. 1 CO), ovvero la
forma del testamento pubblico (art. 512 CC), quindi la forma pubblica (art. 499
segg. CC).
Giusta l'art. 524 CO, inoltre,
" Chi
ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del
debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente
attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali
ha sino allora vissuto. (cpv. 1)
Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio
in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e
cura medica. (cpv. 2)".
Le due prestazioni hanno in comune il fatto che
il creditore riceve una prestazione a vita. Esse differiscono, tuttavia, nella
tipologia della prestazione medesima: nel caso della rendita vitalizia questa
avviene in denaro, nell'ambito
di un contratto vitalizio in natura (S. Werlen,
Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, pag.
149).
Le convenzioni analoghe al contratto
vitalizio, invece, riguardano accordi che nella sostanza vanno qualificati
come contratti di vitalizio o rendita vitalizia, ma nella forma non
corrispondono a quanto previsto dalla legge (Werlen,
op. cit., pag. 152). Secondo costante giurisprudenza, per la qualifica
giuridica della prestazione è rilevante soltanto il contenuto del contratto e
non la designazione contrattuale (ZAK 1967 pag. 502 segg.).
In questo senso, con il contratto di vitalizio, o
una convenzione analoga, il beneficiario del vitalizio (cioè chi lo ha
costituito) si obbliga a trasferire dal datore del beneficio (debitore del
vitalizio) un patrimonio o determinati valori patrimoniali in cambio dell'impegno di mantenimento e d'assistenza vita sua durante (N. 2112 DPC).
Secondo la prassi federale, ad esempio, se soci
di comunità religiose o di beneficenza ricevono, quale contropartita del lavoro
prestato a favore della comunità o dei beni ad essa portati, delle prestazioni
per il loro mantenimento in virtù di contratto, statuto o ordinamenti, esse
sono considerate e computate come provenienti da una convenzione analoga al
contratto di vitalizio e conteggiate come tali (Werlen, op. cit., pag. 152; RCC 1967 pag. 169; N. 2122 DPC).
A questo proposito, nella sentenza del 30 gennaio 1974 nella causa B.B.,
riassunta in RCC 1974 a pag. 281, il TFA ha stabilito che:
" Se
una persona pensionata è completamente mantenuta dalla comunità che si
occupa di assistenza, di cui era membro e alla quale ha consacrato tutta la
sua attività, allora le premesse economiche che danno diritto a una PC non sono
adempite. (Conferma della pratica)."
In
altri termini, se la comunità fa interamente fronte al mantenimento del membro
non vi è - di principio - alcun diritto a prestazioni complementari (ZAK 1974 pag.
305; 1969 pag. 188).
Infine, per quanto attiene alla valutazione
dell'importo da computare, il TFA ha stabilito che se esiste un diritto al
mantenimento completo, è corretto prendere in considerazione l'importo
necessario per la copertura del fabbisogno vitale (cfr. DTFA 1967 pag. 50; DTFA
1968 pag. 122 e consid. 2.3, cfr. pure: rumo-jungo, Bundesgesetz über
Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen und Invalidenversicherung;
Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Zurigo
1994, pag. 30).
A questo va aggiunto, di regola, l'importo della
rendita AVS. Se però è stato concluso un accordo secondo cui l'avente diritto al mantenimento fa fronte
lui stesso, nell'ambito delle
sue possibilità finanziarie, al proprio mantenimento, la rendita di vecchiaia
va dedotta dal valore delle prestazioni erogate e solo la differenza computata
quale prestazione analoga (DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122; rumo-jungo, op. cit., pag.
32, cfr. pure STCA del 7
febbraio 2001 nella causa F.C.).
2.3. Nella
sostanza del richiedente va computato il valore di riscatto delle rendite
vitalizie con restituzione (art. 15c cpv. 1 OPC-AVS/AI). Per contro, nessun
interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito
determinante (art. 15c cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Un capitale pagato a rate (come il capitale
pagato da un'assicurazione o il
capitale di vecchiaia) è considerato quale sostanza. Mentre in caso di rendite
vitalizie senza restituzione, le rate sono computate quale reddito (N. 2106
DPC).
Le prestazioni spettanti ad un beneficiario del
vitalizio gli vanno conteggiate come reddito anche se nel contratto di cessione
del patrimonio o in una convenzione analoga al vitalizio non sono definite come
tali, ma, per esempio, prestazioni assistenziali tra parenti (RCC 1967 pag.
458) (N. 2121 DPC).
Le prestazioni, pagate in virtù di una
convenzione, secondo la quale un capitale o un usufrutto sono stati trasformati
in una rendita vitalizia o in un'altra prestazione periodica, sono conteggiate "integralmente"
(RCC 1971 pag. 41). Ciò vale anche per le rendite vitalizie derivanti da un
diritto ereditario (N. 2123 DPC).
2.4. Giusta l'art. 3c cpv. 2 lett. a LPC, non sono invece
computabili come reddito le prestazioni dei parenti ai sensi dell'art. 328 e seg. CC, secondo cui i parenti
in linea ascendente e discendente sono tenuti a soccorrersi vicendevolmente
allorquando, senza di ciò, essi cadrebbero nel bisogno.
Al proposito, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già avuto modo di ritenere che tali prestazioni, le quali -
contrariamente alle prestazioni complementari - non configurano delle
prestazioni assicurative, sono sussidiarie alla PC e quindi irrilevanti nell'ambito della sua fissazione (DTF 116 V
328).
In quella
sentenza, l'alta Corte ha
rilevato, in particolare, che per stabilire se ci si trovi confrontati con una
prestazione ai sensi dell'art.
328 e seg. CC, occorre sapere se essa si fondi, da un lato, sul bisogno del
creditore e, dall'altro, sull'obbligo di mantenimento del debitore in
ragione del suo legame di parentela con il creditore stesso (DTF 116 V 331
consid. 1c, cfr. pure: rumo-jungo, op. cit., pag. 48). La prestazione di mantenimento deve quantomeno
consentire, in aggiunta ad altre eventuali risorse del creditore, di coprire le
spese di vitto ed alloggio, vestiario come pure quelle mediche e farmaceutiche
nonché le altre spese necessarie (DTF 106 II 292 consid. 3a).
Il TFA ha ad
esempio statuito che una rendita vitalizia istituita dal padre a favore della
figlia deve essere considerata assistenza tra parenti se essa è necessaria per
soddisfare i bisogni vitali (RCC 1986 pag. 71; rumo-jungo, op. cit., pag. 48). E ancora, nel
caso di una rendita vitalizia tra fratelli, di cui uno già beneficiario di una
prestazione complementare, la massima Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo assistenziale tra parenti giusta l'art. 329 CC, ritenuto che senza di ciò il
beneficiario non sarebbe stato in grado di fare fronte ai costi necessari per
il suo sostentamento e ciò, neppure volendo considerare la prestazione
complementare (RCC 1992 pag. 224; rumo-jungo, op.
cit., pag. 48).
2.5. Il 13 maggio
2002 (doc. 35 della Cassa) i coniugi __________ hanno concluso un contratto
successorio, con cui hanno disposto dei loro beni anche a favore delle due
figlie, fra le quali la ricorrente. A favore di quest'ultima, "errichtet der überlebende
Ehegatte ein Bank-konto mit Fr. 100'000.- und zahlt der Tochter monatlich Fr. 1'500.- bis dass das Kapital inklusive
Zins auf dem Kapital vollständig aufgebraucht ist. Sofern sich der
gesundheitliche Zustand der Tochter RI 1 verbessert, ist es dem überlebenden
Ehegatten unbenommen, grössere monatliche Zahlungen an die Tochter
auszurichten." (Art. 3).
Il papà dell'assicurata è deceduto il 13 settembre 2005 (doc. 36). In virtù del
citato contratto successorio, "Nach dem Ableben des einen der beiden Ehegatten
verpflichtet sich der überlebende Ehegatte zu folgenden Leistungen gegenüber
den beiden Töchtern, die spätestens sechs Monate nach dem Ableben des anderen
Ehegatten auszurichten sind: (…)".
A mente della scrivente Corte, l'impegno che i
coniugi __________ e, per essi, il genitore superstite, hanno preso nei
confronti della figlia chiedente le PC, deve essere qualificato quale un normale
consumo di sostanza e non come un contratto di vitalizio né come una rendita
vitalizia ai sensi delle disposizioni legali e della giurisprudenza federale
succitata (cfr. consid. 2.2.), nemmeno come una prestazione assistenziale tra
parenti.
Infatti, dagli atti si evince con chiarezza che i
genitori della ricorrente non hanno voluto disciplinare il suo futuro modus
vivendi, nel senso che non hanno preteso che RI 1 fosse tenuta a convivere
con il genitore superstite, il quale si sarebbe dovuto obbligare a fornirle
vitto e alloggio. Nemmeno essi hanno preteso regolare alcunché riguardo ad una
eventuale assistenza e cura, anche in caso di malattia che, all'uopo, la mamma debitrice avrebbe dovuto
prestare alla beneficiaria del contratto successorio e vitalizio.
In queste circostanze, la somma di Fr. 1'500.- che i genitori hanno previsto di
concedere mensilmente alla ricorrente non consiste neppure in un capitale
versato - vita natural durante - quale rendita vitalizia.
In nessun caso v'è in effetti una controprestazione da parte dell'assicurata nei confronti del debitore, né l'importo a lei destinato può essere
considerato come duraturo.
Infine, trattandosi di una disposizione che
regola la successione del de cujus, non è possibile ritenerla come una prestazione
assistenziale tra partenti (art. 328 CC), siccome voluta allo scopo che i
parenti si soccorrano vicendevolmente in vita.
Con questo contratto successorio i genitori della
ricorrente hanno invece previsto di concedere alla figlia unicamente la disponibilità
di una somma di denaro (Fr. 100'000.-) e dei suoi frutti, ovvero di un capitale derivante dalla
massa successoria che si sarebbe costituita con il decesso di uno dei due
coniugi. Stando così le cose, il diritto al conseguimento della somma di Fr. 1'500.- al mese costituisce semplicemente una
modalità di consumo della sostanza che la ricorrente avrebbe ereditato,
quindi una sorta di pagamento a rate del capitale di sua spettanza. E l'assicurata ha il diritto di percepire queste
"rate" fino all'estinzione
del capitale totale, interessi compresi, che i genitori le avrebbero versato su
un conto bancario vincolato. In poco più di soli cinque anni, dunque, l'intera sostanza sarebbe consumata.
Dunque, nessuna controprestazione da parte della
beneficiaria né tanto meno un versamento che si protrae per un lasso di tempo
piuttosto lungo, tale da assimilarsi ad una rendita vitalizia.
Alla luce di quanto precede, vista la dottrina e
richiamata la citata giurisprudenza federale, questo TCA conclude che la somma di Fr. 1'500.- che la ricorrente percepirà mensilmente dal genitore superstite non vada
ritenuta come una rendita vitalizia né come un'altra prestazione periodica analoga ad un contratto di vitalizio –
come erroneamente stabilito dalla Cassa di compensazione -, ma come un normale pagamento
rateale del capitale ereditato, che quindi va considerato quale sostanza (N.
2106 DPC, cfr. consid. 2.3).
In questo senso, l'ammontare totale ereditato da RI 1 va inteso come sostanza mobiliare
e quindi posto al beneficio della deduzione forfetaria di Fr. 25'000.- (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC).
2.6. Di regola,
per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi
determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnala la prestazione
(art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Per il capoverso 2, il calcolo della prestazione
complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite,
pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 3c cpv. 1 lett. d LPC).
Il TCA ha accertato (doc. V) che la suesposta volontà dei genitori
è stata concretizzata soltanto lo scorso mese di maggio 2006, con l'apertura di
un conto bancario a nome della mamma della ricorrente (doc. VI), e che l'accredito
su questo conto della parte di eredità di Fr. 100'000.- è avvenuto il 9 maggio
successivo (doc. B2). Conformemente a quanto deciso dai suoi genitori, mediante
un ordine permanente (doc. B3) ogni 10 del mese l'assicurata riceverà su un
conto bancario a lei intestato l'importo di Fr. 1'500.-, che sua mamma le
trasferirà da questo suo nuovo conto; la prima girata bancaria è avvenuta il 10
maggio 2006 (doc. B1).
Di recente il Tribunale federale delle assicurazioni (P 61/04) ha
ribadito che quando si calcola la prestazione complementare, la quotaparte dell'eredità
di un beneficiario di PC deve essere presa in considerazione già dal momento
dell'apertura della successione che egli acquisisce a pieno diritto (art. 560
cpv. 1 CC), ossia al momento del decesso del de cujus (art. 537 cpv. 1 CC) e
non soltanto dal momento in cui avviene la suddivisione della massa ereditaria
(STFA del 17 settembre 2003 nella causa V., P 54/02, consid. 3.3; RCC 1992 pag.
347 consid. 2c).
Di conseguenza, nel calcolo della prestazione complementare a
favore della ricorrente va considerato che la stessa ha ricevuto il capitale di
Fr. 100'000.- già nel mese di settembre 2005.
2.7. Inizialmente, dunque, la
sostanza ammonterà a Fr. 100'000.-. L'anno successivo, essa decrescerà del
corrispondente importo che la mamma le avrà versato se lo stesso verrà
consumato (di regola, Fr. 1'500.- al mese, quindi Fr. 18'000.- all'anno, fermo
restando che questo importo può, per volontà delle parti contraenti, aumentare se
lo stato di salute dell'erede dovesse migliorare) per la sua sussistenza.
In merito agli interessi da deposito a risparmio, che la Cassa ha
fissato in Fr. 600.- ritenendo un interesse legale del 5%, il TCA osserva che tale
computo è errato. I frutti della sostanza che la ricorrente ha ereditato possono
infatti esserle conteggiati unicamente da quando la stessa ha effettivamente
ricevuto l'importo in questione.
In questo senso, per i mesi di novembre e dicembre 2005 alcun
interesse da deposito potrà essere messo in conto all'assicurata.
Per i periodi successivi, ed a tale scopo, alla fine di ogni anno
la ricorrente dovrà giustificare gli interessi che sono effettivamente maturati
durante l'anno sulla sostanza a sua disposizione.
Stanti così le cose, per quanto concerne i redditi dell'assicurata
discende dunque che dal 1° novembre 2005 il calcolo delle PC va eseguito senza
computarle né l'importo di Fr. 18'000.- quale vitalizio né gli interessi di Fr.
600.-, somme che vanno quindi stralciate.
Sono per contro aggiunti il quindicesimo di sostanza computabile
corrispondente a Fr. 5'000.- ([Fr. 100'000.- - Fr. 25'000.-] x 1/15) e la
rendita AI di cui beneficia la ricorrente (Fr. 17'196.-).
Di conseguenza il ricorso dell'assicurata va accolto e la
decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti alla Cassa cantonale di
compensazione per l'emanazione di una nuova decisione che si conformi ai
parametri appena evidenziati.
Malgrado sia vincente in causa, alla ricorrente non vanno
attribuite delle indennità siccome non è patrocinata da un legale (art. 61 lett.
g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di
compensazione affinché renda una nuova decisione ai sensi del considerando 2.7.
Fatti
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
Considerandi
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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