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Decisione

33.2006.4

Rimborso spese di degenza in casa anziani. In concreto nel primo anno, il ricovero è temporaneo. Rinvio atti alla Cassa per nuovo calcolo della PC.

28 aprile 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione dell'11 marzo 2005 la

Cassa cantonale di compensazione ha concesso dal 1° gennaio 2005 ad RI 1,

beneficiaria di una rendita AI e di un assegno per grandi invalidi, una

prestazione complementare di Fr. 485.- al mese, di cui Fr. 75.- versati all'Ufficio assicurazione malattia quale

contributo per la percezione del sussidio per il pagamento del premio di cassa

malati (doc. 88 degli atti della Cassa). Il calcolo è stato eseguito

considerando la retta annua per degenti in istituti per invalidi (Fr. 100.- al

giorno) ed il valore venale dell'appartamento di sua proprietà (Fr. 190'000.-).

B. Con

scritto del 7 luglio 2005 (doc. 94 della Cassa) l'assicurata ha chiesto alla Cassa di compensazione il rimborso di

diverse fatture emesse nel 2005 dalla casa anziani di __________ in cui è stata

degente e dalla sua cassa malati quali partecipazioni ai costi per malattia.

Con decisione del 26

settembre 2005 (doc. 1) la Cassa cantonale ha accolto la richiesta dell'assicurata nella misura di un rimborso delle sole spese di malattia limitato

a Fr. 1'000.-. L'interessata si è opposta a questo conteggio

il 19 (doc. 3) ed il 25 (doc. A6) ottobre seguenti per il tramite del suo

curatore, avendo ottenuto soltanto un rimborso minimo per le partecipazioni

alle spese di malattia sopportate, mentre alcunché per le spese sostenute per le

degenze in casa per anziani, contrariamente a quanto avvenuto negli anni 2003

(doc. 5) e 2004 (doc. 4).

C. Il

7 febbraio 2006 (doc. B) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su

opposizione con cui ha confermato la sua decisione di rimborso. Basandosi sugli

artt. 24b (recte: 24) e 64 LAMal a cui rinviano gli artt. 6 e 7 OMPC

concernenti il rimborso delle spese per malattia, l'Amministrazione ha riconosciuto all'assicurata il rimborso massimo di Fr. 1'000.- della partecipazione ai costi (franchigia + partecipazioni del

10%), in virtù della scelta dell'interessata per l'anno

2005 di optare per una franchigia opzionale di Fr. 500.-. Dopo aver accertato

una degenza definitiva presso la casa anziani di __________ dal 13 gennaio 2005

(doc. B2), la Cassa non ha riconosciuto, oltre alle spese per la retta annua,

anche le spese per il proprio alloggio.

D. Contro

questa decisione l'assicurata,

sempre per il tramite del curatore, ha interposto tempestivo ricorso (doc. I)

contestando che nel 2005 la sua degenza fosse stata definitiva. Prova ne

sarebbero i diversi ricoveri all'ospedale di __________, come pure il mantenimento dei collegamenti

telefonico, televisivo e di telesoccorso in casa propria. Chiede dunque il

riconoscimento delle spese di soggiorno a __________ sorte per l'anno 2005 e, per il resto, propugna l'accoglimento della sua opposizione.

La Cassa di

compensazione ha confermato che i costi di degenza non possono essere presi in

considerazione, poiché nel calcolo della PC dell'11 marzo 2005 è già stata riconosciuta alla ricorrente la retta annua

per istituti (doc. V). Quest'ultima

ha prodotto una specifica delle modalità del suo soggiorno nella casa di __________

(docc. VII e VIII+bis), su cui s'è espressa la Cassa.

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 26c cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa

N., I 707/00).

nel merito

Considerandi

2.

La

questione verte a sapere se la ricorrente abbia diritto al riconoscimento da

parte della Cassa delle spese di degenza in casa anziani originate nel 2005,

come già occorso negli anni 2003 e 2004. La problematica del riconoscimento

delle spese di malattia, correttamente evasa dalla Cassa di compensazione sulla

base dell'art. 7 OMPC (rimborso

massimo di Fr. 1'000.- all'anno per le partecipazioni ai costi di

malattia se l'assicurato ha

optato per una franchigia più elevata rispetto ai Fr. 300.- di base), non

appare più contestata.

3.

Nel

memoriale ricorsuale l'assicurata

ripercorre i momenti che l'hanno

portata ad essere ricoverata presso il __________ gestito dall'__________, in cui sono inseriti la casa

anziani e l'istituto per invalidi

adulti.

Dall'ottobre 2003 al 31 marzo 2004 l'assicurata è stata degente presso il citato

istituto per invalidi adulti, poi è tornata a casa propria fino al momento del

ricovero all'ospedale di __________

dal 29 novembre al 17 dicembre, cui ha fatto seguito un nuovo periodo di

riabilitazione presso il medesimo istituto, sempre allo scopo, comunque, di ristabilirsi

per potere rientrare a casa nell'autunno 2005. La lussazione della spalla ha tuttavia comportato un'altra ospedalizzazione dell'assicurata dal 30 ottobre al 16 novembre

2005.

e l'immediato ricovero all'istituto di __________ per ulteriori

terapie finalizzate alla reintegrazione, protrattosi ancora nel corso del mese

di febbraio 2006. Tuttavia, l'assicurata

aveva sempre ben presente l'obiettivo

di rientrare prima possibile alla propria abitazione.

La ricorrente sostiene

che nel 2005 la sua intenzione era di tornare a casa non appena le sue

condizioni di salute l'avessero

permesso e quindi che la degenza presso il predetto istituto per invalidi era

soltanto temporanea. L'assicurata

comprova questa sua volontà a mezzo di alcune fatture: della __________, che le

ha dato in dotazione per i primi tre mesi del 2006 l'apparecchio di telesoccorso (doc. A1), di __________ per la linea telefonica

fissa relativa ai mesi di novembre e dicembre 2005 (doc. A2) e della __________

per l'allacciamento radio-tv

via cavo per l'intero anno 2005

(doc. A3).

Dal canto suo, la

Cassa si è principalmente basata sulla dichiarazione del 25 gennaio 2006 (doc.

B2) espressamente chiesta all'__________, secondo cui "la Signora RI 1 è ospite definitiva del

nostro Istituto nel reparto Invalidi Adulti a decorrere dallo scorso 13

gennaio 2005" e "Secondo parere medico, non esistono a

tutt'oggi le risorse

fisiche per un suo rientro a domicilio". In

queste circostanze, la Cassa di compensazione non ha concesso all'assicurata il rimborso del costo delle

rette mensili per la degenza in istituto come, per contro, effettuato per gli

anni 2003 e 2004.

4.

Le

Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, ai NN. 4010 segg. recitano quanto segue:

" Il soggiorno in un istituto deve essere considerato

permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure

se un ritorno a casa è molto improbabile." (N.

4010.

DPC)

" Fintanto che il ritorno a casa è possibile e l'alloggio viene mantenuto, in caso di soggiorno per

un periodo fino ad un anno viene effettuato un calcolo della PC per persone che

soggiornano in istituto. Quale spesa supplementare viene considerata la pigione

e le spese accessorie a quest'ultima. È

applicabile la limitazione ai sensi del N. 4002." (N. 4012 DPC)

" Se il soggiorno in istituto o in ospedale supera il

periodo di un anno, non si può più tener conto della spesa per pigione." (N. 4013 DPC)

Nel caso concreto, con

decisione dell'11 marzo 2005 la

Cassa ha considerato che la ricorrente fosse degente in modo definitivo

presso la casa anziani di __________ dal 1° gennaio 2005, tanto che le ha

computato sia la retta per degenti in istituti per persone invalide (Fr. 100.-

al giorno x 365 giorni), sia il valore venale del suo appartamento di __________

(Fr. 190'000.-), espressamente

peritato dall'Ufficio cantonale

di stima. Ritenendo quindi di aver già riconosciuto all'assicurata il costo massimo erogabile, sull'arco di un anno, per le degenze in casa anziani, nel 2005 la Cassa

non le ha più rimborsato, come concesso negli anni precedenti, il costo effettivo

delle rette applicate dall'istituto

per ogni singolo mese di degenza.

5.

Le

conclusioni a cui è giunta l'Amministrazione

non possono essere condivise.

Infatti, al momento in

cui è stata resa la decisione formale di concessione delle prestazioni

complementari, ossia nel marzo 2005, l'assicurata era appena stata ricoverata nel reparto ad alto contenuto

sanitario (dal 17 dicembre 2004 al 12 gennaio 2005) e successivamente (il 13

gennaio 2005) è stata trasferita nel reparto per adulti invalidi facente parte

della medesima struttura. Prima di allora, l'interessata era stata ricoverata a __________ soltanto una volta, dall'ottobre 2003 al marzo 2004.

In queste condizioni, ritenere,

come ha fatto la Cassa di compensazione, già nel marzo 2005, che la ricorrente fosse

degente in modo definitivo presso il Centro sociosanitario di __________,

appare erroneo. E ciò, a maggior ragione se si pone soprattutto mente che la chiara

e ferma volontà dell'assicurata

era quella di rientrare al proprio domicilio appena le sue condizioni di salute

l'avrebbero reso possibile. In

questo senso si sono espressi più volte, anche successivamente alla predetta presa

di posizione formale della Cassa, tanto il curatore quanto una collaboratrice

di __________, che si occupano della ricorrente.

Anche il mantenimento

dell'allacciamento telefonico, della

radio-tv via cavo e del telesoccorso dimostrano a tutti gli effetti che la manifesta

volontà dell'assicurata,

durante il 2005, era di continuare a stare nell'abitazione di __________, di sua proprietà. D'altronde, viste le sue modeste finanze, se ella

non avesse veramente avuto la determinata intenzione di rientrare a casa dopo

il soggiorno temporaneo in istituto per la riabilitazione dell'arto, non avrebbe di certo mantenuto inutilmente

attivi questi collegamenti.

Tanto nel marzo 2005

quanto nel luglio 2005, in quest'ultimo caso quando l'assicurata ha trasmesso alla Cassa diversi conteggi dell'assicurazione malattia e cinque fatture dovute

al ricovero presso la casa anziani di __________ per chiederne il rimborso, per

l'autorità competente non era

dunque ancora possibile affermare con sicurezza che il soggiorno della

ricorrente in istituto fosse permanente.

Va quindi ritenuto che

al momento in cui la Cassa di compensazione doveva decidere sul diritto alla

concessione a favore dell'assicurata

di una prestazione complementare (marzo 2005) e sull'istanza di rimborso delle partecipazioni a suo carico (luglio 2005),

le circostanze di fatto erano diverse da quelle attuali. Allora la Cassa non

disponeva ancora degli elementi necessari per poter sostenere che la degenza

fosse definitiva.

Verosimilmente, la

Cassa è stata tratta in inganno dall'attestazione rilasciata il 25 gennaio 2006 (doc. B2) dall'istituto di cura stesso che è stata poi rettificata

nel senso appena illustrato (doc. VIIIbis).

In

questi termini la citata dichiarazione dello scorso gennaio, secondo cui già da

un anno la ricorrente era ospite in maniera definitiva presso le

strutture di __________, non può essere posta alla base del presente giudizio.

Si ribadisce che, nel marzo

rispettivamente luglio 2005, la situazione dell'insorgente era diversa da quella poi determinatasi. A quel momento

il suo soggiorno presso la casa anziani e l'istituto invalidi adulti di __________ doveva essere considerato

come temporaneo. Non era dunque lecito concludere, già a quel tempo, fatta

salva una diversa indicazione da parte dell'interessata, che quest'ultima dovesse essere ricoverata permanentemente in istituto.

6.

Stanti

così le cose, per tutto il 2005 la ricorrente va considerata come temporaneamente

soggiornante presso la summenzionata casa anziani. Di conseguenza, quale spesa

supplementare al calcolo della sua prestazione complementare per persone che

soggiornano in istituto, devono essere aggiunte la pigione e le spese

accessorie (N. 4012 DPC ed art. 3b cpv. 1 LPC), da intendere quali il valore

locativo della sua proprietà che l'insorgente ha mantenuto in vista della possibilità di un suo rientro

(art. 12 OPC-AVS/AI) ed il forfait per le spese accessorie previsto dalla legge

(art. 16a OPC-AVS/AI: Fr. 1'680.-).

In virtù di quanto

precede, per il 2005 la proprietà fondiaria dell'assicurata va computata al suo valore di stima (art. 17 cpv.

1.

OPC-AVS/AI).

In queste circostanze,

il ricorso dell'assicurata va

accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati alla Cassa

di compensazione affinché riveda la propria decisione formale dell'11 marzo 2005 sulla scorta dei nuovi

elementi di calcolo ed emani una nuova decisione in tal senso.

Siccome vincente in

causa e siccome patrocinata da una persona particolarmente cognita che l'assicurata deve remunerare, quest'ultima ha diritto a delle indennità di

parte, seppure ridotte (art. 61 lett. f LPGA).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Cassa di

compensazione per una nuova decisione

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La Cassa cantonale di

compensazione verserà alla ricorrente un importo di Fr. 300.- a titolo di

ripetibili ridotte (IVA inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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