33.2006.4
Rimborso spese di degenza in casa anziani. In concreto nel primo anno, il ricovero è temporaneo. Rinvio atti alla Cassa per nuovo calcolo della PC.
28 aprile 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
33.2006.4
Data decisione, Autorità:
28.04.2006, TCA
Titolo:
Rimborso spese di degenza in casa anziani. In concreto nel primo anno, il ricovero è temporaneo. Rinvio atti alla Cassa per nuovo calcolo della PC.
ABITAZIONE
CURATORE
DEGENZA IN CASA DI CURA
RIMBORSO SPESE
RIPETIBILI
SPESE ACCESSORIE
SPESE DI MALATTIA
VALORE DI STIMA
VALORE LOCATIVO
art. 3b cpv. 1 LPC
art. 61 let. f LPGA
art. 12 OPC
art. 16a OPC
art. 17 cpv. 1 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2006.4
TB
Lugano
28 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
febbraio 2006 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
decisione dell'11 marzo 2005 la
Cassa cantonale di compensazione ha concesso dal 1° gennaio 2005 ad RI 1,
beneficiaria di una rendita AI e di un assegno per grandi invalidi, una
prestazione complementare di Fr. 485.- al mese, di cui Fr. 75.- versati all'Ufficio assicurazione malattia quale
contributo per la percezione del sussidio per il pagamento del premio di cassa
malati (doc. 88 degli atti della Cassa). Il calcolo è stato eseguito
considerando la retta annua per degenti in istituti per invalidi (Fr. 100.- al
giorno) ed il valore venale dell'appartamento di sua proprietà (Fr. 190'000.-).
B. Con
scritto del 7 luglio 2005 (doc. 94 della Cassa) l'assicurata ha chiesto alla Cassa di compensazione il rimborso di
diverse fatture emesse nel 2005 dalla casa anziani di __________ in cui è stata
degente e dalla sua cassa malati quali partecipazioni ai costi per malattia.
Con decisione del 26
settembre 2005 (doc. 1) la Cassa cantonale ha accolto la richiesta dell'assicurata nella misura di un rimborso delle sole spese di malattia limitato
a Fr. 1'000.-. L'interessata si è opposta a questo conteggio
il 19 (doc. 3) ed il 25 (doc. A6) ottobre seguenti per il tramite del suo
curatore, avendo ottenuto soltanto un rimborso minimo per le partecipazioni
alle spese di malattia sopportate, mentre alcunché per le spese sostenute per le
degenze in casa per anziani, contrariamente a quanto avvenuto negli anni 2003
(doc. 5) e 2004 (doc. 4).
C. Il
7 febbraio 2006 (doc. B) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su
opposizione con cui ha confermato la sua decisione di rimborso. Basandosi sugli
artt. 24b (recte: 24) e 64 LAMal a cui rinviano gli artt. 6 e 7 OMPC
concernenti il rimborso delle spese per malattia, l'Amministrazione ha riconosciuto all'assicurata il rimborso massimo di Fr. 1'000.- della partecipazione ai costi (franchigia + partecipazioni del
10%), in virtù della scelta dell'interessata per l'anno
2005 di optare per una franchigia opzionale di Fr. 500.-. Dopo aver accertato
una degenza definitiva presso la casa anziani di __________ dal 13 gennaio 2005
(doc. B2), la Cassa non ha riconosciuto, oltre alle spese per la retta annua,
anche le spese per il proprio alloggio.
D. Contro
questa decisione l'assicurata,
sempre per il tramite del curatore, ha interposto tempestivo ricorso (doc. I)
contestando che nel 2005 la sua degenza fosse stata definitiva. Prova ne
sarebbero i diversi ricoveri all'ospedale di __________, come pure il mantenimento dei collegamenti
telefonico, televisivo e di telesoccorso in casa propria. Chiede dunque il
riconoscimento delle spese di soggiorno a __________ sorte per l'anno 2005 e, per il resto, propugna l'accoglimento della sua opposizione.
La Cassa di
compensazione ha confermato che i costi di degenza non possono essere presi in
considerazione, poiché nel calcolo della PC dell'11 marzo 2005 è già stata riconosciuta alla ricorrente la retta annua
per istituti (doc. V). Quest'ultima
ha prodotto una specifica delle modalità del suo soggiorno nella casa di __________
(docc. VII e VIII+bis), su cui s'è espressa la Cassa.
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
nel merito
Considerandi
2.
La
questione verte a sapere se la ricorrente abbia diritto al riconoscimento da
parte della Cassa delle spese di degenza in casa anziani originate nel 2005,
come già occorso negli anni 2003 e 2004. La problematica del riconoscimento
delle spese di malattia, correttamente evasa dalla Cassa di compensazione sulla
base dell'art. 7 OMPC (rimborso
massimo di Fr. 1'000.- all'anno per le partecipazioni ai costi di
malattia se l'assicurato ha
optato per una franchigia più elevata rispetto ai Fr. 300.- di base), non
appare più contestata.
3.
Nel
memoriale ricorsuale l'assicurata
ripercorre i momenti che l'hanno
portata ad essere ricoverata presso il __________ gestito dall'__________, in cui sono inseriti la casa
anziani e l'istituto per invalidi
adulti.
Dall'ottobre 2003 al 31 marzo 2004 l'assicurata è stata degente presso il citato
istituto per invalidi adulti, poi è tornata a casa propria fino al momento del
ricovero all'ospedale di __________
dal 29 novembre al 17 dicembre, cui ha fatto seguito un nuovo periodo di
riabilitazione presso il medesimo istituto, sempre allo scopo, comunque, di ristabilirsi
per potere rientrare a casa nell'autunno 2005. La lussazione della spalla ha tuttavia comportato un'altra ospedalizzazione dell'assicurata dal 30 ottobre al 16 novembre
2005.
e l'immediato ricovero all'istituto di __________ per ulteriori
terapie finalizzate alla reintegrazione, protrattosi ancora nel corso del mese
di febbraio 2006. Tuttavia, l'assicurata
aveva sempre ben presente l'obiettivo
di rientrare prima possibile alla propria abitazione.
La ricorrente sostiene
che nel 2005 la sua intenzione era di tornare a casa non appena le sue
condizioni di salute l'avessero
permesso e quindi che la degenza presso il predetto istituto per invalidi era
soltanto temporanea. L'assicurata
comprova questa sua volontà a mezzo di alcune fatture: della __________, che le
ha dato in dotazione per i primi tre mesi del 2006 l'apparecchio di telesoccorso (doc. A1), di __________ per la linea telefonica
fissa relativa ai mesi di novembre e dicembre 2005 (doc. A2) e della __________
per l'allacciamento radio-tv
via cavo per l'intero anno 2005
(doc. A3).
Dal canto suo, la
Cassa si è principalmente basata sulla dichiarazione del 25 gennaio 2006 (doc.
B2) espressamente chiesta all'__________, secondo cui "la Signora RI 1 è ospite definitiva del
nostro Istituto nel reparto Invalidi Adulti a decorrere dallo scorso 13
gennaio 2005" e "Secondo parere medico, non esistono a
tutt'oggi le risorse
fisiche per un suo rientro a domicilio". In
queste circostanze, la Cassa di compensazione non ha concesso all'assicurata il rimborso del costo delle
rette mensili per la degenza in istituto come, per contro, effettuato per gli
anni 2003 e 2004.
4.
Le
Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, ai NN. 4010 segg. recitano quanto segue:
" Il soggiorno in un istituto deve essere considerato
permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure
se un ritorno a casa è molto improbabile." (N.
4010.
DPC)
" Fintanto che il ritorno a casa è possibile e l'alloggio viene mantenuto, in caso di soggiorno per
un periodo fino ad un anno viene effettuato un calcolo della PC per persone che
soggiornano in istituto. Quale spesa supplementare viene considerata la pigione
e le spese accessorie a quest'ultima. È
applicabile la limitazione ai sensi del N. 4002." (N. 4012 DPC)
" Se il soggiorno in istituto o in ospedale supera il
periodo di un anno, non si può più tener conto della spesa per pigione." (N. 4013 DPC)
Nel caso concreto, con
decisione dell'11 marzo 2005 la
Cassa ha considerato che la ricorrente fosse degente in modo definitivo
presso la casa anziani di __________ dal 1° gennaio 2005, tanto che le ha
computato sia la retta per degenti in istituti per persone invalide (Fr. 100.-
al giorno x 365 giorni), sia il valore venale del suo appartamento di __________
(Fr. 190'000.-), espressamente
peritato dall'Ufficio cantonale
di stima. Ritenendo quindi di aver già riconosciuto all'assicurata il costo massimo erogabile, sull'arco di un anno, per le degenze in casa anziani, nel 2005 la Cassa
non le ha più rimborsato, come concesso negli anni precedenti, il costo effettivo
delle rette applicate dall'istituto
per ogni singolo mese di degenza.
5.
Le
conclusioni a cui è giunta l'Amministrazione
non possono essere condivise.
Infatti, al momento in
cui è stata resa la decisione formale di concessione delle prestazioni
complementari, ossia nel marzo 2005, l'assicurata era appena stata ricoverata nel reparto ad alto contenuto
sanitario (dal 17 dicembre 2004 al 12 gennaio 2005) e successivamente (il 13
gennaio 2005) è stata trasferita nel reparto per adulti invalidi facente parte
della medesima struttura. Prima di allora, l'interessata era stata ricoverata a __________ soltanto una volta, dall'ottobre 2003 al marzo 2004.
In queste condizioni, ritenere,
come ha fatto la Cassa di compensazione, già nel marzo 2005, che la ricorrente fosse
degente in modo definitivo presso il Centro sociosanitario di __________,
appare erroneo. E ciò, a maggior ragione se si pone soprattutto mente che la chiara
e ferma volontà dell'assicurata
era quella di rientrare al proprio domicilio appena le sue condizioni di salute
l'avrebbero reso possibile. In
questo senso si sono espressi più volte, anche successivamente alla predetta presa
di posizione formale della Cassa, tanto il curatore quanto una collaboratrice
di __________, che si occupano della ricorrente.
Anche il mantenimento
dell'allacciamento telefonico, della
radio-tv via cavo e del telesoccorso dimostrano a tutti gli effetti che la manifesta
volontà dell'assicurata,
durante il 2005, era di continuare a stare nell'abitazione di __________, di sua proprietà. D'altronde, viste le sue modeste finanze, se ella
non avesse veramente avuto la determinata intenzione di rientrare a casa dopo
il soggiorno temporaneo in istituto per la riabilitazione dell'arto, non avrebbe di certo mantenuto inutilmente
attivi questi collegamenti.
Tanto nel marzo 2005
quanto nel luglio 2005, in quest'ultimo caso quando l'assicurata ha trasmesso alla Cassa diversi conteggi dell'assicurazione malattia e cinque fatture dovute
al ricovero presso la casa anziani di __________ per chiederne il rimborso, per
l'autorità competente non era
dunque ancora possibile affermare con sicurezza che il soggiorno della
ricorrente in istituto fosse permanente.
Va quindi ritenuto che
al momento in cui la Cassa di compensazione doveva decidere sul diritto alla
concessione a favore dell'assicurata
di una prestazione complementare (marzo 2005) e sull'istanza di rimborso delle partecipazioni a suo carico (luglio 2005),
le circostanze di fatto erano diverse da quelle attuali. Allora la Cassa non
disponeva ancora degli elementi necessari per poter sostenere che la degenza
fosse definitiva.
Verosimilmente, la
Cassa è stata tratta in inganno dall'attestazione rilasciata il 25 gennaio 2006 (doc. B2) dall'istituto di cura stesso che è stata poi rettificata
nel senso appena illustrato (doc. VIIIbis).
In
questi termini la citata dichiarazione dello scorso gennaio, secondo cui già da
un anno la ricorrente era ospite in maniera definitiva presso le
strutture di __________, non può essere posta alla base del presente giudizio.
Si ribadisce che, nel marzo
rispettivamente luglio 2005, la situazione dell'insorgente era diversa da quella poi determinatasi. A quel momento
il suo soggiorno presso la casa anziani e l'istituto invalidi adulti di __________ doveva essere considerato
come temporaneo. Non era dunque lecito concludere, già a quel tempo, fatta
salva una diversa indicazione da parte dell'interessata, che quest'ultima dovesse essere ricoverata permanentemente in istituto.
6.
Stanti
così le cose, per tutto il 2005 la ricorrente va considerata come temporaneamente
soggiornante presso la summenzionata casa anziani. Di conseguenza, quale spesa
supplementare al calcolo della sua prestazione complementare per persone che
soggiornano in istituto, devono essere aggiunte la pigione e le spese
accessorie (N. 4012 DPC ed art. 3b cpv. 1 LPC), da intendere quali il valore
locativo della sua proprietà che l'insorgente ha mantenuto in vista della possibilità di un suo rientro
(art. 12 OPC-AVS/AI) ed il forfait per le spese accessorie previsto dalla legge
(art. 16a OPC-AVS/AI: Fr. 1'680.-).
In virtù di quanto
precede, per il 2005 la proprietà fondiaria dell'assicurata va computata al suo valore di stima (art. 17 cpv.
1.
OPC-AVS/AI).
In queste circostanze,
il ricorso dell'assicurata va
accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati alla Cassa
di compensazione affinché riveda la propria decisione formale dell'11 marzo 2005 sulla scorta dei nuovi
elementi di calcolo ed emani una nuova decisione in tal senso.
Siccome vincente in
causa e siccome patrocinata da una persona particolarmente cognita che l'assicurata deve remunerare, quest'ultima ha diritto a delle indennità di
parte, seppure ridotte (art. 61 lett. f LPGA).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Cassa di
compensazione per una nuova decisione
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La Cassa cantonale di
compensazione verserà alla ricorrente un importo di Fr. 300.- a titolo di
ripetibili ridotte (IVA inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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