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Decisione

33.2006.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 settembre 2006Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato

anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".

Per ciò che interessa

il nostro Cantone, il Decreto cantonale esecutivo del 1° dicembre 2004

concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2005 (pubblicato il 5 febbraio

2005 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 5/2005, RL

6.4.5.3.2), ha stabilito che il fabbisogno vitale per persona sola

equivale all'ammontare minimo fissato nella summenzionata ordinanza federale

(cfr. consid. 3), ovvero a Fr. 17'640.- annui.

Questo importo è valido anche per l'anno 2006.

Considerato ora come

questa Corte non possa scostarsi dalla legislazione vigente, il valore ritenuto

dalla Cassa cantonale di compensazione (Fr. 17'640.-) è dunque

corretto.

La lamentela del ricorrente

va inoltre respinta per quanto concerne l'applicabilità al caso di specie di altri supporti, quali le tabelle

per il calcolo del minimo d'esistenza

agli effetti del diritto esecutivo, edite dalla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità cantonale di vigilanza (doc. A14). Come visto, la Legge federale

sulle prestazioni complementari (LPC) prevede appositamente dei

"suoi" limiti e come tali essi vanno applicati per trattare le richieste

degli assicurati di concedere loro prestazioni complementari. Le Tabelle CEF

non vengono dunque in aiuto al ricorrente.

6. Anche

il contributo fisso per l'assicurazione malattia individuato dalla Cassa in Fr.

4'392.- (cfr. la tabella di calcolo PC: Fr. 3'492.- + Fr. 900.-)

deve essere confermato.

Questo ammontare è

stato infatti conteggiato secondo quanto disposto dall'Ordinanza federale del 25 ottobre 2005 sui premi medi cantonali per

l’anno 2006 dell'assicurazione

delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC, valida dal 1° gennaio 2006,

con riferimento agli adulti domiciliati nella regione 1 del Cantone Ticino,

come il ricorrente.

7. Il

ricorrente sostiene che anche le altre spese sopportate personalmente

(vitto, alloggio, vestiario, energia elettrica, telefono, rifiuti, quotidiani,

TV, via cavo, visite mediche, spese varie, ecc.) debbano essergli riconosciute

ed aggiunte nella tabella di calcolo PC quale suo fabbisogno.

In proposito, va

rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del

calcolo della PC, elencati all'art. 3b LPC (cfr. consid. 2), è esaustiva

e che quest'ultima disposizione

è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen

zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è

possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte

le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non

possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurato.

A tutto quanto non è

possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in

particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua,

luce, ecc.; cfr. Carigiet,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite

il succitato importo (limite di reddito) che è appositamente destinato a

coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

Nel caso concreto,

come visto, questo ammontare assomma a Fr. 17'640.- (cfr. consid. 5) e rappresenta l'importo massimo a cui l'assicurato ha diritto per fronteggiare le spese menzionate nel suo ricorso.

Ciò significa che

oltre al fabbisogno vitale, alla pigione e, per quanto di pertinenza con il

caso di specie, all'importo

forfetario annuo per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico- sanitarie, non è possibile riconoscere

espressamente ad RI 1 altre spese che esulino dalla lista contemplata dall’art.

3b LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle

spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio

con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di

ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare

oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai

propri fabbisogni vitali.

Ne consegue che i

costi relativi al telefono, alla televisione, alla via cavo, alla lettura, all'energia elettrica, ai rifiuti, al vitto, al

vestiario ed alle trasferte e ad altro ancora (così come all'elenco di cui al doc. I), non possono

pertanto essere computati quali spese specifiche a carico delle PC.

La richiesta del ricorrente non può così essere

accolta.

8. Resta

da analizzare se l'ammontare di Fr. 8'400.- relativo alla pigione annua lorda ascrivibile all'assicurato sia da confermare.

Per il citato art. 3b

cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire

l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.-

per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che

hanno o danno diritto ad una rendita.

In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso

d'applicare i medesimi forfait (cfr. succitato Decreto

cantonale esecutivo del 1° dicembre 2004 concernente la LPC, in vigore dal 1°

gennaio 2005, RL 6.4.5.3.2), validi anche per il 2006.

Secondo l’art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case

unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la

pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di

pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di

massima, l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica

codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

In una sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF

127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1°

gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il

finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni

complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la

pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella

stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974

pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di

locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale

per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i

genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l’Alta Corte,

infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante

l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha

versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid.

1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non

pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).

La regola generale

soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse

solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno

degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie

gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o

giuridicamente (DTF 105 V 272).

In quest’ultimo caso

il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di

locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da

disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla

persona che divideva con lei l’appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto

essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande

importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei

confronti dell’amico (DTF 105 V 272; Carigiet/Koch, citato

Supplemento, pag. 86; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über

Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-lassen- und Invalidenversicherung in: e. Murer und h-u. Stauffer,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Social-versicherungsrecht, Zurigo 1994,

pag. 80).

In una sentenza 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese, il

Tribunale Federale delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:

" (…) 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata

conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto

impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo

della prestazione complementare.

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non

presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati

insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI

2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una

ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene

effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica

non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene

nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una

rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto

(cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in

vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo

l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona

disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in

comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa

ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione

(VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni

devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un

obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se

così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche

quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri

non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione

sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella

copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle

circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del

resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza

di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita

sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche

nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237

consid. 2b).

(…)

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A.________ convivono con

il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi

un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo

mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni

al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti.

In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita,

il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della

prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7

lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo

egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori

secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine,

non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte

dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re

W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore

ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti

configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del

calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere

respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente

e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a

soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale

federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale

obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328

segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto

onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo

compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati . Provvedere oltre

i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo,

rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da

comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile

quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I

77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo

l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI.

In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare

indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione

complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo

all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può

giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori.

In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza:

tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di

compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione

malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche

l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto,

inammissibile.

(…)" (sottolineature

della redattrice).

Al proposito, in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella

Considerandi

causa G. (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione

nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia

minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto

segue:

"

(…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von

Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum

einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur

dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung

unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente

beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a

Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung

nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher

"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen

vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung

für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen

oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges

und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass

geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht

diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach

Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen

(Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,

Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das

(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen

Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst

dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was

indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll

verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von

Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen

sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen

kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der

Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des

Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine

stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne

Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen

Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die

einen Rentenanspruch auslösen.

3.

- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8.

Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und

damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie

nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr

elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998,

in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin

nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt

der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im

Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach

dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der

Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher

Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an

seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu

in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es

sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (sottolineature della redattrice).

Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia

di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare

interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre,

che condivideva l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il

canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di

prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Nel caso giudicato il

10.

giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha

commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de

procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient

également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en

compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui

doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une

tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la

maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le

titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui

sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique

comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et

non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont

possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe."

(…)".

Il TCA ha ammesso la

divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un

altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc.

n. 33.2001.82). In altra sentenza dell’11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età

che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano

vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).

Da ultimo, nella recente STCA del 28 marzo 2006 nella causa L.P. e F.P. (Inc. n. 33.2005.10), il TCA ha negato l'esistenza dell'eccezione al

principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la

convivenza della mamma/suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava

la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in

pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano

con i loro parenti per aiutarli sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece

per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza

specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

9.

Nel

caso concreto, dal 1° giugno 2004 al 28 febbraio 2006 l'assicurato ha locato ad __________ un appartamento di due locali. La

pigione ammontava a Fr. 1'030.-

al mese, a cui andavano ad aggiungersi mensilmente Fr. 150.- per le spese

accessorie di riscaldamento ed acqua calda; un importo forfetario – non

quantificato – veniva richiesto per le altre spese (doc. 4 degli atti della

Cassa). La pigione annua lorda (pigione netta + spese accessorie) assommava

dunque a Fr. 14'160.- (Fr. 12'360.-

+ Fr. 1'800.-) (doc. 43A degli atti

della Cassa).

Dal 1° marzo 2006 il

ricorrente abita in un appartamento di tre locali ubicato sempre nella medesima

palazzina, per una pigione mensile di Fr. 1'200.-, oltre a Fr. 200.- per le spese di riscaldamento ed acqua

calda. L'importo annuo della pigione lorda è dunque pari a Fr. 16'800.- (Fr. 14'400.- + Fr. 2'400.-) (doc. 47 della Cassa). Questo

appartamento serve da dimora domestica per due persone: il ricorrente ed

una signora, che svolge le faccende domestiche per conto del primo, a causa dei

suoi numerosi impedimenti di salute (doc. 48).

Ora, __________, apparentemente

non beneficiaria di una PC, siccome convivente del ricorrente è quindi per

definizione esclusa, come tale, dal calcolo della prestazione complementare

annua dell'assicurato RI 1 (art.

16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).

In queste circostanze,

la sua parte di pigione (1/2 per ciascuno) non deve essere presa

in considerazione nel calcolo della PC annua dell'assicurato. Si ottiene così che solo 1/2 della pigione annua lorda

di Fr. 16'800.- (1/2 ciascuno imputabili ad RI 1 e __________), pari dunque a

Fr. 8'400.- annui, deve essere computata al ricorrente.

Nemmeno è infatti data

nella presente fattispecie l'eccezione

della situazione di assistenza specifica evocata dal TFA nella sentenza DTF 105

V 272, dove

" (…) wohnte ein ausgebildeter Krankenpfleger in der

selben Wohnung wie eine pflegebedürftige Bezügerin von Ergänzungsleistungen.

Der Pfleger erbrachte kostenlos zahlreiche Hilfeleistungen, ohne welche die

EL-Bezügerin in ein Pflegeheim hätte ziehen müssen. Dafür bezahlte er keinen Beitrag an die

Miete. Hier

rechtfertigte es sich ausnahmsweise, im Sinne eines Ausgleichs der Empfängerin

der Ergänzungsleistungen den vollen Mietzins anzurechnen. (…)."

come ricorda il TFA

medesimo nella sentenza P 26/00 del 26 gennaio 2001 nella causa W., al

considerando 2b.

A questo proposito, va

osservato che dalla documentazione già agli atti e dal certificato medico

acquisito dal TCA il 29 agosto

2006.

(doc. VIII) presso l'Ufficio

assicurazione invalidità (UAI) - referto allestito il 13 aprile 2004 dal dr.

med. __________ e trasmesso all'UAI dallo stesso assicurato il 23 agosto scorso -, risulta che egli

è al beneficio di una rendita d'invalidità del 50% (doc. A11). Ciò significa che l'assicurato potrebbe continuare a lavorare

per conseguire parte del reddito di cui necessita. Il grado d'invalidità del 50% e le malattie di cui

soffre dimostrano, peraltro, che l'assicurato è in grado di svolgere le normali mansioni quotidiane

necessarie per vivere (cucinare, vestirsi, lavarsi, spostarsi sia a piedi che

con mezzi di trasporto che addirittura lui stesso conduce – automobile - o come

passeggero - treno) e che fa capo a terzi soltanto per l'esecuzione dei lavori domestici.

Di conseguenza, la

circostanza che la signora che coabita con lui si occupa dei suoi lavori domestici (doc. 48) non è, da sola, un

motivo sufficiente per ritenere che nella situazione concreta sia data l'eccezione al principio stabilito dal citato

art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Su quest'ultima tematica, comunque, va rilevato che egli

nemmeno pretende o dimostra il contrario, ossia di aver bisogno di qualcuno che

l'assista regolarmente e

quotidianamente.

Ad ogni buon conto, il

TCA evidenzia che il ricorrente

neppure è obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa signora. Non si è infatti di fronte ad una questione in cui la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di

diritto civile.

Inoltre, nemmeno può essere richiamata l'assistenza tra parenti in linea ascendente e

discendente (Basler

Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).

Infine, mai l'assicurato ha addotto che la sua convivente

occuperebbe la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5) e che ciò

potrebbe dunque costituire un'eccezione

al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2

OPC-AVS/AI).

Da quanto precede

discende che tali circostanze permettono di ritenere che l'occupazione

dell'abitazione da parte dei due conviventi sia paritaria e che pertanto la

pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali, come ha

correttamente effettuato la Cassa. A giusta ragione, all'assicurato va quindi computata a titolo di

pigione lorda la metà dell'intero

costo, ossia l'importo di Fr.

8'400.- annui ([Fr. 1'200.- x 12

mesi + Fr. 200.- x 12 mesi] : 2 coinquilini).

10.

In

merito alla questione della richiesta del supplemento di Fr. 175.- al mese (Fr.

2'100.- annui) per le spese per

la dieta, la stessa, come tale, non può essere qui evasa, siccome il ricorrente

non ha prodotto il necessario certificato medico (aggiornato al 2006) che

attesti la sua necessità di seguire un particolare regime alimentare. La citata

dichiarazione del 13 aprile 2004 (doc. VIII) del suo medico curante __________,

che attesta la presenza di un diabete mellito di tipo II, non può infatti essere

ritenuta come ancora attendibile nel 2006, visti i due anni trascorsi dalla

redazione di quel certificato.

In questo senso, il

ricorrente è invitato a trasmettere alla Cassa cantonale di compensazione un

certificato medico recente in questo senso, cosicché l'Amministrazione potrà valutare se siano

dati i presupposti per concedergli questo supplemento per la dieta ed emettere,

conseguentemente, una decisione formale impugnabile su questo oggetto.

11.

Da

ultimo, il ricorrente pretende il rimborso delle spese per l'acquisto degli occhiali da vista (doc. A5)

e del costo della visita oculistica (doc. A6), per le quali ha prodotto dei

preventivi.

L'art. 3d cpv. 1 LPC prevede che i

beneficiari di PC hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente

comprovate, in particolare di mezzi ausiliari (lett. e) e di partecipazione

alle spese giusta l'art. 64

LAMal (lett. f).

L'Ordinanza sul rimborso delle spese di

malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) precisa i

termini per chiedere il rimborso, quali siano le spese contemplate nel diritto

al rimborso da parte delle PC ed i mezzi ausiliari a cui si ha diritto.

Per ciò che concerne

il caso concreto, l'art. 16 cpv.

1.

OMPC specifica che i beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto

al rimborso delle spese d'acquisto

o alla consegna in prestito dei mezzi ausiliari e degli apparecchi ausiliari

(apparecchi di trattamento e di cura) elencati in un determinato allegato (RS

831.301

). Questo allegato prevede che per gli occhiali per persone affette da

afachia provvisori usati subito dopo l'operazione della cataratta sono rimborsate le spese di noleggio fino

ad un massimo di Fr. 60.-.

Siccome il ricorrente

non indica di aver subìto un intervento di cataratta, appare quindi corretto

che il costo dell'acquisto del

paio d'occhiali per la vista –

tuttavia nemmeno comprovato mediante fattura o ricevuta – non gli sia

rimborsato dal Servizio delle prestazioni complementari.

L'assicurato neppure può beneficiare del

rimborso del costo della visita oculistica, poiché la stessa non è stata

effettuata presso un medico oftalmologo, ma un ottico. Infatti, in virtù dell'art. 6 OMPC, la partecipazione ai costi di

malattia ai sensi dell'art. 64

LAMal è rimborsata soltanto per le prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie giusta l'art.

24.

LAMal.

12.

In

conclusione, il fabbisogno (le spese) dell'assicurato deve essere confermato in Fr. 30'432.-, come ha

correttamente calcolato la Cassa cantonale di compensazione.

13.

Per

quanto concerne i redditi da conteggiare all'assicurato, di regola, per il calcolo

della PC annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno

civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è

assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha determinato il reddito annuo del

ricorrente in Fr. 8'292.-, pari ad una rendita mensile di Fr. 691.-.

L'assicurato contesta questa cifra, sostenendo che la stessa,

corrispondente alla sua rendita mensile d'invalidità, dovrebbe in realtà essere pari, visto il suo grado d'invalidità, al 50% del suo precedente

reddito, ossia a Fr. 1'300.-

(Fr. 2'600.- x 50%) (doc. I

pag. 2 punto 3).

Il TCA respinge questa contestazione per due

motivi.

Il primo, riguarda il

concetto stesso d'invalidità, concetto essenzialmente economico, che si misura

in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di

menomazione dello stato di salute. Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire

esercitando l'attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una

situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che

egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).

Di conseguenza, il

calcolo proposto dal ricorrente è errato.

In secondo luogo, il

24.

marzo 2005 (doc. A11) l'Ufficio

assicurazione invalidità di Bellinzona ha emanato una decisione avente effetto

dal 1° aprile successivo, secondo cui nel 2005 il ricorrente avrebbe percepito

una rendita semplice d'invalidità

di Fr. 691.- al mese, dato il suo grado d'invalidità del 50%. Se l'assicurato non era d'accordo con questo importo, doveva contestarlo a quel momento

nei modi e nei tempi appositamente previsti. Egli è ora malvenuto a criticare

in questa sede, ed a più di un anno di distanza dall'emanazione di questa decisione, l'importo della rendita che gli è stata concessa (Fr. 8'292.-) che,

come tale, va pertanto a buon diritto posta nei suoi redditi.

Anche la somma dei

redditi computata dalla Cassa va pertanto confermata alla base del calcolo

delle prestazioni complementari spettanti all'assicurato.

14.

Come

visto in ingresso, la prestazione complementare mensile a cui il ricorrente ha

diritto discende dalla differenza fra le uscite e le entrate appena accertate

(art. 3a cpv. 1 LPC). In questo senso, i calcoli effettuati dalla Cassa

cantonale di compensazione sono dunque perfetti (doc. A10).

Stanti così le cose, il

ricorso è integralmente respinto e la decisione impugnata confermata. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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