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Decisione

33.2006.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 febbraio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Da

diversi anni RI 1, invalida, beneficia di prestazioni complementari. Dal 1°

gennaio 2006 queste PC ammontavano a Fr. 1'909.-, di cui Fr. 75.- erano versati all'Ufficio assicurazione malattia quale quota parte per il pagamento

del premio mensile di cassa malati obbligatoria.

A seguito di un

riesame, il 23 giugno 2006 la Cassa ha emanato una nuova decisione avente

effetto dal 1° luglio seguente, dove all'assicurata è stata computata, quale nuovo elemento, la sostanza

mobiliare (Fr. 72'568.-) ed

immobiliare (Fr. 85'000.-) ed i

relativi elementi connessi (spese di manutenzione del fabbricato: Fr. 1'706.-; valore locativo: Fr. 6'825.-; interesse da deposito a risparmio:

Fr. 362.-). La PC mensile ammontava quindi a Fr. 791.-, di cui Fr. 716.-

versati a lei direttamente.

B. Con

decisione su opposizione del 10 agosto 2006 (doc. A) la Cassa cantonale di

compensazione ha respinto l'opposizione

del 18 luglio 2006 dell'assicurata,

a motivo che occorreva inserire nel calcolo della PC la sostanza di quest'ultima acquisita per successione. In

particolare, la sostanza immobiliare è stata computata al valore venale, non

servendole da abitazione siccome degente presso l'istituto

__________. La soluzione suggerita dall'opponente ("non esistono

discendenti diretti, per cui nel tempo il Cantone ricupererà integralmente le

rendite versate, esistendo cospicue garanzie immobiliari.") è stata infine

respinta, non potendo essere considerata legalmente attuabile.

C. Contro

questa decisione il 14 settembre 2006 (doc. I) l'assicurata, rappresentata dalla mamma a sua volta patrocinata dall'avv. RA 2, ha interposto ricorso,

evidenziando che quale parte di sostanza non computabile dovrebbe essere

ritenuta la somma di Fr. 75'000.-

in virtù dell'art. 3c cpv. 1 lett.

c LPC, anziché i soli Fr. 25'000.-.

Inoltre, nel fabbisogno non si sarebbe tenuto conto delle altre spese di

malattia connesse con la sua degenza presso il citato istituto. Infine, la ricorrente

censura la riduzione della PC in funzione della valutazione dell'abitazione primaria della mamma, senza

peraltro che la Cassa procedesse prima ad un esame dettagliato della situazione

economica della famiglia.

D. Nella

risposta di causa del 6 ottobre 2006 (doc. III) la Cassa ha spiegato che il

Cantone Ticino ha optato per la soluzione del forfait di Fr. 25'000.- da porre in deduzione della sostanza per

le persone sole. Per le spese di partecipazione ai costi di malattia, giusta l'art. 3d LPC esse sono riconosciute separatamente

ai beneficiari di prestazioni complementari.

La ricorrente ha

prodotto i conteggi delle spese mediche sostenute nel 2006 (doc. V dell'Inc. n. 33.2006.8) ed ha genericamente contestato

il valore dell'immobile abitato

da sua mamma, ribadendo che dovrebbe essere considerato l'importo di Fr. 510'000.- anziché di Fr. 850'000.-, ritenuto per contro dalla Cassa di compensazione (doc. XII

dell'Inc. 33.2006.8).

L'Amministrazione ha confermato la reiezione

del ricorso (doc. VII).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

Considerandi

2.

Va

innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito

minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.

112.

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art.

112.

Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è

più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto

esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le

persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC

1991.

pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460.

nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3.

Per

l'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta

l'art. 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad una rendita AI.

L’importo della

prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza

delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le

spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che:

" Per le persone che vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un

istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.

tassa

giornaliera;

b.

importo per

le spese personali (cpv. 2).”

" Per le persone che vivono a casa e per le persone

che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a. spese per il conseguimento del

reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati

e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni

sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario

deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù

del diritto di famiglia (cpv. 3)."

4.

L’art.

3c cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi

sono:

"b. il reddito proveniente

da sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui

superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e

figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi.

Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a

un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve

quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore

dell'immobile eccedente 75000 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;"

5.

La

ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa, non ritenendo corretti i dati

su cui si è fondata. In primo luogo, ella ha chiesto la revisione della

valutazione della proprietà di __________, poiché, a suo dire, il suo valore

ammonterebbe a Fr. 510'000.- e

non a Fr. 850'000.-.

La cifra di Fr. 510'000.- scaturisce dalla perizia allestita

dall'Ufficio cantonale di stima su invito della stessa Cassa di compensazione e

si riferisce al valore venale della particella 404 RFD di __________, di

proprietà per metà della mamma dell'assicurata, mentre l'altra metà appartiene alla comunione ereditaria formata dalla mamma,

dalla sorella e dalla ricorrente medesima, la quale vanta quindi una quota di

un sesto su questo fondo.

6.

Secondo

la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve

far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,

che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima

ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare

un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

Secondo la

giurisprudenza del TFA, per la determinazione del valore corrente degli

immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR

1998.

LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile

calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate

da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Canton Ticino, la

Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.

In merito a ciò si

osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il

ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio

cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio

1998.

nella causa S.S., P 38/96).

7.

Con

perizia immobiliare del 20 marzo 2006, l'Ufficio stima (arch. __________) ha

stabilito in Fr. 510'000.- il

valore venale complessivo del fondo in esame. Su tale base, la Cassa ha

determinato l'importo imputabile all'insorgente nel 2006 quale sostanza, calcolandolo in Fr. 85'000.- (Fr. 510'000.- x 1/6).

Per quanto attiene

alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che ai sensi dell’art. 3a

cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi

determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

Giusta l’art. 17 cpv.

4.

OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al

richiedente deve essere computata al valore corrente.

Siccome da diversi

anni l'assicurata, richiedente

le prestazioni complementari, è degente in modo definitivo presso un istituto,

si impone di calcolare il valore venale – e non di stima – dell'immobile di sua proprietà e di attribuirle

poi soltanto l'importo relativo

alla quota di sua spettanza.

Pertanto, è a giusta

ragione che la Cassa di compensazione ha fatto esperire una perizia all'Ufficio stima per calcolare il valore

venale del fondo. Accertato in Fr. 510'000.-, come tale non è stato messo in discussione dalla ricorrente. Esso

va quindi confermato e posto alla base del calcolo delle PC, ovviamente

soltanto nella misura della sua quota parte di proprietà. Da ciò discende

dunque che la somma di Fr. 85'000.- ritenuta dalla Cassa è corretta

(Fr. 510'000.- x 1/6) e va

confermata.

8.

In

merito alla lamentela riguardante la deduzione della parte di sostanza non

computabile (Fr. 75'000.- o Fr.

25'000.-), va evidenziato che la

soluzione adottata dall'Amministrazione

è corretta.

Infatti, è vero che il

citato art. 3c cpv. 1 lett. c LPC prevede che se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o ad un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente Fr. 75'000.- è preso in considerazione quale

sostanza. Tuttavia, la LPC ha conferito ai Cantoni la facoltà di regolamentare autonomamente

alcuni ambiti, attenendosi comunque ai parametri fissati dalla legge federale

(art. 5 LPC). Per ciò che concerne la fattispecie, i Cantoni possono rinunciare

ad applicare l'esonero concesso

sull'immobile che serve da

abitazione alle persone designate all'art. 3c cpv. 1 lett. c, ed anticipare le prestazioni complementari

nell'ambito di un credito

ipotecario gravante l'immobile

abitato da tali persone (art. 5 cpv. 3 lett. d LPC).

In questo senso, il

Cantone Ticino, quale unico Cantone in Svizzera (Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 98 nota 267), quando

ha emanato la Legge di applicazione della LPC (LAPC) ha optato per la soluzione

del prestito ipotecario (art. 18 LAPC, artt. 3 e 4 RLAPC) e della fideiussione

del Cantone (art. 19 LAPC, artt. 5-8 RLAPC), scartando la possibilità del

forfait di Fr. 75'000.-.

Di conseguenza il

forfait da applicare al calcolo della sostanza netta della ricorrente, persona

sola, è di Fr. 25'000.-.

9.

Quando

un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute

vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 3b cpv. 3

lett. b LPC), mentre il reddito non privilegiato è completato con il reddito

della sostanza immobile (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC).

Il reddito della

sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione

nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv.

1.

OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o

dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono

valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del

cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è

imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo

di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso

proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a

titolo gratuito. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai

fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della

proprietà fondiaria.

Secondo la

giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il

contribuente dovrebbe pagare per avere l’uso di un bene equivalente. Il

valore locativo deve dunque corrispondere di massima alla mercede che, secondo

le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso

immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha in particolare precisato che il

valore locativo deve equivalere al canone che si potrebbe esigere equamente da

un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto simile,

tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle

sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un

utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario

(ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n.

5t).

Fra i diversi metodi

di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i

cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere

stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali

sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa

l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica

della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

In concreto, per

determinare il valore locativo dell'abitazione di __________ si fa capo alla più

recente notifica di tassazione della ricorrente. Ad esplicita richiesta del TCA, l'Amministrazione ha trasmesso la

notifica di tassazione 2004, che contempla un reddito della sostanza di Fr. 6'825.- (doc. Vbis). Ora, questa somma deve tuttavia

essere ancora rapportata alla quota di proprietà che l'assicurata detiene sul predetto immobile. Pertanto, soltanto l'importo di Fr. 1'137.- (Fr. 6'825.- x 1/6) va ad aggiungersi al reddito

non privilegiato di RI 1, e non l'intero valore locativo del fondo, come erroneamente calcolato dalla

Cassa di compensazione.

Per quanto attiene al

valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art.

3b cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al valore locativo.

Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla

giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione

forfetaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a

dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la

costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

In specie, ne consegue

che l'importo computabile all'assicurata

a questo titolo è pari a Fr. 284.- (25% di Fr. 1'137.-), anziché a Fr. 1'706.-, e come tale va incluso nelle spese riconosciute.

10.

Anche

il reddito della sostanza mobile va considerato ai fini della determinazione

delle PC.

La predetta notifica

di tassazione della ricorrente evidenzia per il 2004 una sostanza liquida di

Fr. 72'568.- ed un reddito

della sostanza pari a Fr. 105.- (doc. Vbis).

In questi termini, l'importo di Fr. 105.- deve sostituire

l'interesse da deposito a

risparmio fissato dalla Cassa cantonale di compensazione in Fr. 362.-.

11.

Da

quanto esposto il TCA conclude

che conteggiando questi nuovi elementi di calcolo, il fabbisogno della

richiedente assomma a Fr. 44'776.-, mentre i suoi redditi a Fr. 27'275.-. Dalla

differenza di Fr. 17'501.- vanno

dedotti Fr. 900.- quale quota parte del premio di assicurazione malattia a

carico delle PC e successivamente il sussidio cantonale di Fr. 3'492.-. La prestazione complementare annua

spettante direttamente alla ricorrente dal 1° luglio 2006 è dunque pari a Fr.

13'109.-, ovvero a Fr. 1'092.-

al mese. L'importo

supplementare di Fr. 75.- sarà versato all'UAM per il pagamento del premio obbligatorio di cassa malati.

12.

Infine,

la questione del rimborso delle spese di malattia non può essere affrontata ora

da questo Tribunale, siccome fa difetto una espressa decisione formale della

Cassa di compensazione su questo punto, decisione che potrà essere impugnata dalla

ricorrente mediante un'opposizione

presso la stessa Cassa. La successiva decisione su opposizione emanata dall'Amministrazione potrà, semmai, essere poi contestata

davanti al TCA. Su questo

aspetto, il ricorso è irricevibile.

13.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso,

seppure per altri motivi, accolto, con conseguente attribuzione all'insorgente, che ha fatto capo ad un legale

per la soluzione della vertenza in oggetto, di ripetibili (art. 61 lett. g

LPGA).

14.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di

diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di

diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i

casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art.

86.

cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle

autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso

al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente

può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto

internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle

disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di

elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A

norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei

fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione

del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere

determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e

nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità

inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato

presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il

ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo

ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A

proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché

sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di

eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima

istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto

costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,

n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione impugnata va annullata e l'incarto inviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché

emani una nuova decisione conforme ai considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La Cassa cantonale di

compensazione verserà alla ricorrente un'indennità per ripetibili pari a Fr. 300.-, IVA compresa.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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