33.2006.9
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5 febbraio 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
33.2006.9
Data decisione, Autorità:
05.02.2007, TCA
Titolo:
Assicurata invalida degente in istituto.La sua sostanza immobiliare va valutata,tramite perizia, al valore venale.Soltanto la sua quota di proprietà le sarà imputata.Lo stesso vale per il valore locativo dell'immobile ricavato dalla tassazione.Spese di malattia non giudicabili senza decisione su opp
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DEDUZIONE SULLA SOSTANZA
DEGENZA IN CASA DI CURA
INVALIDO
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
REDDITO DELLA SOSTANZA IMMOBILIARE
RIPETIBILI
SPESE DI MALATTIA
SPESE PER LA MANUTENZIONE
VALORE LOCATIVO
VALORE VENALE
art. 18 LAPC
art. 19 LAPC
art. 2c let. a LPC
art. 3a cpv. 1 LPC
art. 3b cpv. 3 LPC
art. 3b cpv. 3 let. b LPC
art. 3c cpv. 1 LPC
art. 3c cpv. 1 let. c LPC
art. 3c cpv. 2 LPC
art. 5 cpv. 3 let. d LPC
art. 20 cpv. 1 let. b LT
art. 12 cpv. 1 OPC
art. 17 cpv. 4 OPC
art. 23 cpv. 2 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2006.9
TB
Lugano
5 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
patr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 10 agosto
2006 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
Fatti
A. Da
diversi anni RI 1, invalida, beneficia di prestazioni complementari. Dal 1°
gennaio 2006 queste PC ammontavano a Fr. 1'909.-, di cui Fr. 75.- erano versati all'Ufficio assicurazione malattia quale quota parte per il pagamento
del premio mensile di cassa malati obbligatoria.
A seguito di un
riesame, il 23 giugno 2006 la Cassa ha emanato una nuova decisione avente
effetto dal 1° luglio seguente, dove all'assicurata è stata computata, quale nuovo elemento, la sostanza
mobiliare (Fr. 72'568.-) ed
immobiliare (Fr. 85'000.-) ed i
relativi elementi connessi (spese di manutenzione del fabbricato: Fr. 1'706.-; valore locativo: Fr. 6'825.-; interesse da deposito a risparmio:
Fr. 362.-). La PC mensile ammontava quindi a Fr. 791.-, di cui Fr. 716.-
versati a lei direttamente.
B. Con
decisione su opposizione del 10 agosto 2006 (doc. A) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l'opposizione
del 18 luglio 2006 dell'assicurata,
a motivo che occorreva inserire nel calcolo della PC la sostanza di quest'ultima acquisita per successione. In
particolare, la sostanza immobiliare è stata computata al valore venale, non
servendole da abitazione siccome degente presso l'istituto
__________. La soluzione suggerita dall'opponente ("non esistono
discendenti diretti, per cui nel tempo il Cantone ricupererà integralmente le
rendite versate, esistendo cospicue garanzie immobiliari.") è stata infine
respinta, non potendo essere considerata legalmente attuabile.
C. Contro
questa decisione il 14 settembre 2006 (doc. I) l'assicurata, rappresentata dalla mamma a sua volta patrocinata dall'avv. RA 2, ha interposto ricorso,
evidenziando che quale parte di sostanza non computabile dovrebbe essere
ritenuta la somma di Fr. 75'000.-
in virtù dell'art. 3c cpv. 1 lett.
c LPC, anziché i soli Fr. 25'000.-.
Inoltre, nel fabbisogno non si sarebbe tenuto conto delle altre spese di
malattia connesse con la sua degenza presso il citato istituto. Infine, la ricorrente
censura la riduzione della PC in funzione della valutazione dell'abitazione primaria della mamma, senza
peraltro che la Cassa procedesse prima ad un esame dettagliato della situazione
economica della famiglia.
D. Nella
risposta di causa del 6 ottobre 2006 (doc. III) la Cassa ha spiegato che il
Cantone Ticino ha optato per la soluzione del forfait di Fr. 25'000.- da porre in deduzione della sostanza per
le persone sole. Per le spese di partecipazione ai costi di malattia, giusta l'art. 3d LPC esse sono riconosciute separatamente
ai beneficiari di prestazioni complementari.
La ricorrente ha
prodotto i conteggi delle spese mediche sostenute nel 2006 (doc. V dell'Inc. n. 33.2006.8) ed ha genericamente contestato
il valore dell'immobile abitato
da sua mamma, ribadendo che dovrebbe essere considerato l'importo di Fr. 510'000.- anziché di Fr. 850'000.-, ritenuto per contro dalla Cassa di compensazione (doc. XII
dell'Inc. 33.2006.8).
L'Amministrazione ha confermato la reiezione
del ricorso (doc. VII).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
Considerandi
2.
Va
innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112.
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art.
112.
Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è
più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto
esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991.
pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460.
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3.
Per
l'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta
l'art. 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad una rendita AI.
L’importo della
prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza
delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a.
tassa
giornaliera;
b.
importo per
le spese personali (cpv. 2).”
" Per le persone che vivono a casa e per le persone
che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del
reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati
e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù
del diritto di famiglia (cpv. 3)."
4.
L’art.
3c cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi
sono:
"b. il reddito proveniente
da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui
superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e
figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi.
Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a
un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve
quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75000 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;"
5.
La
ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa, non ritenendo corretti i dati
su cui si è fondata. In primo luogo, ella ha chiesto la revisione della
valutazione della proprietà di __________, poiché, a suo dire, il suo valore
ammonterebbe a Fr. 510'000.- e
non a Fr. 850'000.-.
La cifra di Fr. 510'000.- scaturisce dalla perizia allestita
dall'Ufficio cantonale di stima su invito della stessa Cassa di compensazione e
si riferisce al valore venale della particella 404 RFD di __________, di
proprietà per metà della mamma dell'assicurata, mentre l'altra metà appartiene alla comunione ereditaria formata dalla mamma,
dalla sorella e dalla ricorrente medesima, la quale vanta quindi una quota di
un sesto su questo fondo.
6.
Secondo
la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve
far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa,
che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la
giurisprudenza del TFA, per la determinazione del valore corrente degli
immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR
1998.
LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile
calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate
da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Canton Ticino, la
Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.
In merito a ciò si
osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il
ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio
cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio
1998.
nella causa S.S., P 38/96).
7.
Con
perizia immobiliare del 20 marzo 2006, l'Ufficio stima (arch. __________) ha
stabilito in Fr. 510'000.- il
valore venale complessivo del fondo in esame. Su tale base, la Cassa ha
determinato l'importo imputabile all'insorgente nel 2006 quale sostanza, calcolandolo in Fr. 85'000.- (Fr. 510'000.- x 1/6).
Per quanto attiene
alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che ai sensi dell’art. 3a
cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi
determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Giusta l’art. 17 cpv.
4.
OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al
richiedente deve essere computata al valore corrente.
Siccome da diversi
anni l'assicurata, richiedente
le prestazioni complementari, è degente in modo definitivo presso un istituto,
si impone di calcolare il valore venale – e non di stima – dell'immobile di sua proprietà e di attribuirle
poi soltanto l'importo relativo
alla quota di sua spettanza.
Pertanto, è a giusta
ragione che la Cassa di compensazione ha fatto esperire una perizia all'Ufficio stima per calcolare il valore
venale del fondo. Accertato in Fr. 510'000.-, come tale non è stato messo in discussione dalla ricorrente. Esso
va quindi confermato e posto alla base del calcolo delle PC, ovviamente
soltanto nella misura della sua quota parte di proprietà. Da ciò discende
dunque che la somma di Fr. 85'000.- ritenuta dalla Cassa è corretta
(Fr. 510'000.- x 1/6) e va
confermata.
8.
In
merito alla lamentela riguardante la deduzione della parte di sostanza non
computabile (Fr. 75'000.- o Fr.
25'000.-), va evidenziato che la
soluzione adottata dall'Amministrazione
è corretta.
Infatti, è vero che il
citato art. 3c cpv. 1 lett. c LPC prevede che se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o ad un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente Fr. 75'000.- è preso in considerazione quale
sostanza. Tuttavia, la LPC ha conferito ai Cantoni la facoltà di regolamentare autonomamente
alcuni ambiti, attenendosi comunque ai parametri fissati dalla legge federale
(art. 5 LPC). Per ciò che concerne la fattispecie, i Cantoni possono rinunciare
ad applicare l'esonero concesso
sull'immobile che serve da
abitazione alle persone designate all'art. 3c cpv. 1 lett. c, ed anticipare le prestazioni complementari
nell'ambito di un credito
ipotecario gravante l'immobile
abitato da tali persone (art. 5 cpv. 3 lett. d LPC).
In questo senso, il
Cantone Ticino, quale unico Cantone in Svizzera (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 98 nota 267), quando
ha emanato la Legge di applicazione della LPC (LAPC) ha optato per la soluzione
del prestito ipotecario (art. 18 LAPC, artt. 3 e 4 RLAPC) e della fideiussione
del Cantone (art. 19 LAPC, artt. 5-8 RLAPC), scartando la possibilità del
forfait di Fr. 75'000.-.
Di conseguenza il
forfait da applicare al calcolo della sostanza netta della ricorrente, persona
sola, è di Fr. 25'000.-.
9.
Quando
un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute
vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 3b cpv. 3
lett. b LPC), mentre il reddito non privilegiato è completato con il reddito
della sostanza immobile (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC).
Il reddito della
sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione
nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).
Secondo l'art. 12 cpv.
1.
OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o
dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono
valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del
cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).
In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è
imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo
di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Secondo la
giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il
contribuente dovrebbe pagare per avere l’uso di un bene equivalente. Il
valore locativo deve dunque corrispondere di massima alla mercede che, secondo
le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso
immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha in particolare precisato che il
valore locativo deve equivalere al canone che si potrebbe esigere equamente da
un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto simile,
tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle
sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un
utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario
(ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n.
5t).
Fra i diversi metodi
di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i
cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere
stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali
sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa
l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica
della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
In concreto, per
determinare il valore locativo dell'abitazione di __________ si fa capo alla più
recente notifica di tassazione della ricorrente. Ad esplicita richiesta del TCA, l'Amministrazione ha trasmesso la
notifica di tassazione 2004, che contempla un reddito della sostanza di Fr. 6'825.- (doc. Vbis). Ora, questa somma deve tuttavia
essere ancora rapportata alla quota di proprietà che l'assicurata detiene sul predetto immobile. Pertanto, soltanto l'importo di Fr. 1'137.- (Fr. 6'825.- x 1/6) va ad aggiungersi al reddito
non privilegiato di RI 1, e non l'intero valore locativo del fondo, come erroneamente calcolato dalla
Cassa di compensazione.
Per quanto attiene al
valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art.
3b cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al valore locativo.
Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla
giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione
forfetaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a
dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la
costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
In specie, ne consegue
che l'importo computabile all'assicurata
a questo titolo è pari a Fr. 284.- (25% di Fr. 1'137.-), anziché a Fr. 1'706.-, e come tale va incluso nelle spese riconosciute.
10.
Anche
il reddito della sostanza mobile va considerato ai fini della determinazione
delle PC.
La predetta notifica
di tassazione della ricorrente evidenzia per il 2004 una sostanza liquida di
Fr. 72'568.- ed un reddito
della sostanza pari a Fr. 105.- (doc. Vbis).
In questi termini, l'importo di Fr. 105.- deve sostituire
l'interesse da deposito a
risparmio fissato dalla Cassa cantonale di compensazione in Fr. 362.-.
11.
Da
quanto esposto il TCA conclude
che conteggiando questi nuovi elementi di calcolo, il fabbisogno della
richiedente assomma a Fr. 44'776.-, mentre i suoi redditi a Fr. 27'275.-. Dalla
differenza di Fr. 17'501.- vanno
dedotti Fr. 900.- quale quota parte del premio di assicurazione malattia a
carico delle PC e successivamente il sussidio cantonale di Fr. 3'492.-. La prestazione complementare annua
spettante direttamente alla ricorrente dal 1° luglio 2006 è dunque pari a Fr.
13'109.-, ovvero a Fr. 1'092.-
al mese. L'importo
supplementare di Fr. 75.- sarà versato all'UAM per il pagamento del premio obbligatorio di cassa malati.
12.
Infine,
la questione del rimborso delle spese di malattia non può essere affrontata ora
da questo Tribunale, siccome fa difetto una espressa decisione formale della
Cassa di compensazione su questo punto, decisione che potrà essere impugnata dalla
ricorrente mediante un'opposizione
presso la stessa Cassa. La successiva decisione su opposizione emanata dall'Amministrazione potrà, semmai, essere poi contestata
davanti al TCA. Su questo
aspetto, il ricorso è irricevibile.
13.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso,
seppure per altri motivi, accolto, con conseguente attribuzione all'insorgente, che ha fatto capo ad un legale
per la soluzione della vertenza in oggetto, di ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA).
14.
Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di
diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di
diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i
casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art.
86.
cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle
autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso
al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente
può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto
internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle
disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di
elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A
norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei
fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere
determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e
nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità
inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il
ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo
ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A
proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché
sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto
costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006,
n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione impugnata va annullata e l'incarto inviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché
emani una nuova decisione conforme ai considerandi.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La Cassa cantonale di
compensazione verserà alla ricorrente un'indennità per ripetibili pari a Fr. 300.-, IVA compresa.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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