33.2007.11
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17 dicembre 2007Italiano33 min
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Numero d'incarto:
33.2007.11
Data decisione, Autorità:
17.12.2007, TCA
Titolo:
Ordine di restituzione di PC indebitamente ricevute.Termine di perenzione salvaguardato.Non imputabile a Cassa una negligenza,perché spettava all'assicurato informarla sui suoi nuovi redditi.Amministrazione di massa non può cerziorarsi presso terzi su altre entrate.AG rifiutata.Condono irricevibile
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DENEGATA GIUSTIZIA
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RICONSIDERAZIONE
TERMINE DI PRESCRIZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 25 LPGA
art. 37 cpv. 4 LPGA
art. 53 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 24 OPC
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2007.11
TB
Lugano
17 dicembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 agosto
2007 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. Dal
1° giugno 2004 RI 1, nato nel 1975, beneficia di prestazioni complementari all'AI e quindi anche del pagamento del premio
di cassa malati; con lui, anche la moglie e le tre figlie.
Il 13 ottobre 2006
(doc. 139 della Cassa) __________ ha avvisato la Cassa cantonale di
compensazione che dal 1° del mese l'assicurato si era trasferito, da solo, in un altro appartamento e
che aveva avviato le pratiche di divorzio. Inoltre, ha reso attenta l'Amministrazione che nel calcolo delle
prestazioni complementari non era stata inserita la posta della rendita del II
pilastro.
La Cassa ha rifatto il
calcolo delle PC dell'assicurato
come persona sola aggiungendo inoltre l'importo di Fr. 6'549.-
del II pilastro, con conseguente diritto, dal 1° ottobre 2006, al solo pagamento
del premio di cassa malati per sé (docc. 142-144).
B. Accertato
che l'assicurato beneficia dal 24
maggio 2004 (doc. 145) di una rendita d'invalidità della Cassa pensioni __________ alla quale è stato
affiliato quando esercitava la professione di __________, con decisione del 7
dicembre 2006 (doc. 147) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il
diritto alle PC di RI 1 dall'inizio
del suo diritto fino al 31 agosto 2006, concludendo che la somma di Fr. 4'743.- versatagli non era dovuta. A suo
dire, in realtà per quei due anni il suo diritto alle PC doveva essere limitato
al solo pagamento del premio di cassa malati, siccome l'aggiunta della rendita del II pilastro non permetteva la concessione
di una prestazione complementare mensile. La Cassa ha quindi preteso la
restituzione di Fr. 4'743.-.
C. L'opposizione interposta dal patrocinatore
dell'assicurato (doc. 162 della
Cassa) è stata rigettata dalla Cassa con decisione su opposizione del 3 agosto
2007 (doc. A1), a motivo che essa non era tenuta a verificare presso altre
amministrazioni non partecipanti all'erogazione delle PC gli eventuali altri redditi dell'assicurato che influiscono sul suo diritto.
Non ravvisando dunque elementi sufficienti per tutelare la buona fede dell'opponente, la Cassa non ha esaminato se la
restituzione di Fr. 4'743.-
costituiva un onere troppo grave per l'assicurato.
D. Con
ricorso del 7 settembre 2007 (doc. I) l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha subito osservato che la restituzione delle PC
percepite sarebbe oltremodo gravosa perciò, contestualmente, ne ha chiesto il
condono. Per quanto concerne la buona fede, egli ritiene che la motivazione
data dalla Cassa sia alquanto stringata e contraddittoria, tanto da configurare
una denegata giustizia. La sua colpa, al limite, è soltanto lieve, siccome l'Amministrazione non poteva non accorgersi
che egli non aveva capito il sistema svizzero dei tre pilastri, dato che il
formulario per la richiesta di PC è stato corretto più volte su questo aspetto.
Inoltre, la Cassa sapeva che il ricorrente era affiliato ad una cassa pensioni,
quindi essa stessa doveva informarsi in merito alle relative rendite AI che l'assicurato avrebbe percepito. Infine, l'insorgente ritiene che la richiesta di
restituzione della Cassa sia perenta, siccome essa doveva sapere da oltre un anno
prima del dicembre 2006 che l'assicurato
beneficiava di una rendita d'invalidità
della LPP.
Con risposta di causa
del 12 settembre 2007 (doc. III) la Cassa si è integralmente confermata nella
decisione impugnata.
A richiesta del
Giudice delegato, il ricorrente ha prodotto la necessaria documentazione a
suffragio della sua richiesta di assistenza giudiziaria formulata con il
ricorso (doc. VI/1-12).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2. Il
ricorrente fa innanzitutto valere un diniego di giustizia a motivo che l'Amministrazione non avrebbe esaminato alcune
censure da esso sollevate in sede d'opposizione, come per esempio la questione della perenzione della
richiesta di restituzione e la domanda di assistenza giudiziaria (doc. I punti 4.2,
4.2.2 e 5, pagg. 4 e 5).
Il diritto di essere
sentito di cui all'art. 29 cpv.
2 Cost. fed. comprende l'obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e
dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF
129 I 232 consid. 3.2).
In concreto, le ragioni che hanno
inciso sulla motivazione della Cassa sono sufficientemente chiare. Essa ritiene
che il fatto che il ricorrente ha informato un'autorità estranea alla procedura
in disamina della percezione di una rendita LPP non comporti automaticamente la
tutela della sua buona fede. Comunque, nemmeno si può esigere che la Cassa
stessa sia poi tenuta ad informarsi presso questa (ed altre) amministrazioni
terze per verificare l'esistenza di elementi atti ad influire sul calcolo delle
PC. Per quanto attiene alla prospettata perenzione, l'Amministrazione ha evidenziato
di avere avuto conoscenza dell'esistenza di una rendita del II pilastro
soltanto nell'ottobre 2006 grazie alla comunicazione di __________.
Quindi, anche se l'autorità
amministrativa non si è espressa esplicitamente su ogni singola censura, l'insorgente
ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla ad un'istanza che
del resto dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto
e riproporre le proprie censure.
La Cassa di compensazione non ha
pertanto commesso un diniego di giustizia formale non pronunciandosi sulla
perenzione.
Il TCA deve dunque entrare nel merito del ricorso.
nel merito
3. Oggetto
del contendere è la restituzione di Fr. 4'743.- imposta dall'Amministrazione al
ricorrente, importo di cui l'assicurato
avrebbe indebitamente beneficiato dal 1° giugno 2004 al 31 agosto 2006. La
restituzione s'imporrebbe a
seguito della scoperta di una rendita d'invalidità da parte della previdenza professionale (II pilastro) mai
dichiarata dal ricorrente. Alla luce di questa circostanza, la Cassa di compensazione
ha interpellato la Cassa pensioni coinvolta per ottenere maggiori ragguagli ed
il 7 dicembre 2006 ha emanato la decisione di restituzione di tale somma.
4. Dal
1° gennaio 2003 la materia è regolata dall'art. 25 cpv. 1 LPGA (e non più dall'art. 47 LAVS, a cui rinviava espressamente
l'art. 27 OPC-AVS/AI in vigore
fino al 31 dicembre 2002), giusta il quale le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se
l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere
la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un
atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
Per giurisprudenza
costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione
o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni
litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).
5. Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
Il TFA ha stabilito
che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al
diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA del 12 marzo 2004,
K 147/03 = DTF 130 V 318). In questo senso, l’Amministrazione può riconsiderare
una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso
in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di
una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato
effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid.
2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA dell'11 febbraio 2004 (C 24/02)). Una
decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di
calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata
dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V
179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).
Dalla riconsiderazione
(o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
Per analogia con la
revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa
P., C 191/02; STFA del 29 novembre 2002, I 339/01).
Kieser, in
ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30,
a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung
galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung
derselben Schlauri, Neuverfügung
lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von
Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger
frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen
Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen
Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der
Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine
Wiedererwägung untersagt (dazu Hischier,
Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen
will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu
einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt
erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht
zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im
Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag
an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer
entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl.
ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem
Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene
Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20).”.
Va qui rammentato (STFA
del 10 settembre 2003, H 97/03) che una decisione è
manifestamente errata,
" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist,
dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige
auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu
Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesagten (Erw. 1.2.hievor) vom
Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte.".
6. In
concreto, la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC a cui
aveva diritto il ricorrente (ora limitato solo al premio di cassa malati, a
seguito della computazione della rendita del II pilastro di Fr. 6'549.- per il 2006) e, constatato un
indebito versamento ai sensi dell'art. 25 LPGA, ha chiesto la restituzione delle prestazioni
complementari indebitamente percepite dal 1° giugno 2004 al 31 agosto 2006.
Va innanzitutto
rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita
riscossione, era tenuta ad emanare una decisione di restituzione, essendo
adempiuti entrambi i presupposti per il riesame delle precedenti decisioni di
fissazione delle prestazioni.
Da un lato, infatti,
le decisioni di concessione delle prestazioni complementari dal 2004 al 2006 sono
manifestamente errate, a causa dell'omissione del ricorrente di informare gli
organi cantonali competenti di ricevere un'altra rendita d'invalidità
(LPP) dal maggio 2004. Ciò ha comportato che la Cassa gli ha indebitamente versato
delle PC dal 1° giugno 2004.
D'altro lato, il
riesame delle decisioni riveste un'importanza notevole, considerato che si tratta della restituzione di
tutti gli importi percepiti dal ricorrente come prestazioni complementari.
7. Inoltre,
a proposito del termine di prescrizione di un anno, la nostra Massima istanza
ha stabilito che i termini dell'art. 47 LAVS e dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, contrariamente al tenore letterale della norma,
costituiscono un termine di perenzione (DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V
274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo 1996, pag. 192).
Fatti
I termini di
perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr. pure Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13,
pag. 311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini
sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione
formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve
restituire le prestazioni (DTF 119 V 434, Kieser,
op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).
In una sentenza
pubblicata in DTF 124 V 380, al considerando 1 il Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il
termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si
richiama ai princìpi fissati dall'art. 47 cpv. 2 LAVS, comincia a decorrere nel
momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente
esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei
fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 433; DTF 112 V 180; STFA del 29
aprile 2003, C 317/01).
Il TFA ha precisato
ancora che qualora tale restituzione sia addebitabile ad un errore
dell'amministrazione, l'anno di perenzione decorre non dal momento in cui esso
è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un
secondo tempo - per esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione
o nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi
sulla fondatezza della pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso
prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c;
DTF 110 V 304 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; STFA del 29 aprile
2003, C 317/01).
Per poter esaminare i
presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti
i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto
alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa
venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla
oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V
180 consid. 4a; STFA del 29 aprile 2003, C 317/01; STFA del 10 ottobre 2001, C
11/00, consid. 2).
Circa l'inizio del
termine annuale di perenzione quando l'amministrazione deve, con ulteriori
accertamenti, completare le conoscenze necessarie per fondare la pretesa di
restituzione, al considerando 4b del DTF 112 V 180 il TFA ha sottolineato che:
" (…) b) Die mit BGE 110 V 304 begründete Praxis,
wonach der Beginn der einjährigen Verwirkungsfrist unter dem Gesichtspunkt der
von der Verwaltung geforderten Aufmerksamkeit zu bestimmen ist, hat nicht nur
bei der Beantwortung der Frage zu gelten, ob die von einem Dritten erstattete
Meldung die erforderliche Kenntnis der Verwaltung auszulösen vermag. Sie ist
sinngemäss auch auf die von der Verwaltung in der Folge zu treffenden
Abklärungen auszudehnen. Die Verwaltung hat die ihr zumutbare Aufmerksamkeit
insbesondere auch bei den sich allenfalls aufdrängenden Erhebungen anzuwenden, damit
ihre noch ungenügende Kenntnis so vervollständig wird, dass die
Rückforderungsanspruch die nötige Bestimmtheit erhält. Wenn die Verwaltung
nicht die erforderlichen Anstrengungen unternimmt, um über ihre noch ungenügend
bestimmte Forderung innert absehbarer Zeit ein klares Bild zu erhalten, so darf
sich ihre Säumnis nicht zu ihre Gunsten und zuungunsten des Versicherten
auswirken. In einem solchen Fall ist der Beginn der Verwirkungsfrist vielmehr
auf den Zeitpunkt festzusetzen, in welchem die Verwaltung ihre unvollständige
Kenntnis mit dem erforderlichen und zumutbaren Einsatz so hätte ergänzen
können, dass der Rückforderungsanspruch die nötige Bestimmtheit erhält und der
Erlass einer Verfügung möglich wird. (…).".
Inoltre, per costante
giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione
presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale
comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha
sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180
consid. 4c; citata STFA del 29 aprile 2003, C 317/01).
Va ribadito come la
tematica della restituzione di cui all'art. 47 cpv. 2 LAVS è stata ripresa
dall'art. 25 LPGA, perciò la summenzionata giurisprudenza ha valore anche per
il periodo di restituzione in oggetto, posteriore al 2003 (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2003, pag. 285, nn. 26 e 27 ad art 25 LPGA).
8. Nel proprio ricorso, l'assicurato ha fatto valere come la domanda di restituzione delle
prestazioni complementari sarebbe perenta.
A suo dire, dal
momento in cui l'Amministrazione ha saputo che l'assicurato percepiva una
rendita professionale d'invalidità a quando ha emanato le decisioni di restituzione
sarebbe trascorso più di un anno, in violazione così dell'art. 25 cpv. 2 LPGA.
In specie, il 13 ottobre
2006 l'Amministrazione ha saputo da __________ che l'assicurato riceveva una rendita d'invalidità del II pilastro dalla Cassa pensioni
__________ a cui è stato affiliato.
La Cassa di
compensazione ha quindi immediatamente approfondito la questione direttamente
con la Cassa pensioni interessata, la quale il 19 ottobre 2006 (doc. 141) le ha
confermato che dal 24 maggio 2004 il ricorrente beneficia di una rendita d'invalidità professionale.
A prima vista, in
queste circostanze, l'emissione
del 7 dicembre 2006 della decisione di restituzione contestata dall'insorgente preserva il termine legale di
perenzione di un anno, come pure il termine assoluto di 5 anni previsto
dalla LPGA, giacché i versamenti litigiosi sono stati effettuati tra il 1° giugno
2004 ed il 31 agosto 2006. In simili condizioni, di principio
la decisione di restituzione è corretta e tempestiva.
9. Il
ricorrente contesta però questa conclusione, affermando che la Cassa di compensazione
poteva e doveva conoscere da tempo l'esistenza di una rendita professionale d'invalidità, siccome in precedenza egli aveva esercitato un'attività lucrativa.
Giusta l'art. 6 cpv. 1
LPC, i Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere ed esaminare le
domande, di determinare e pagare le prestazioni complementari. Essi possono
affidare questi compiti alle Casse cantonali di compensazione, come avviene nel
Canton Ticino in virtù dell'art. 5 della Legge di applicazione della LPC
(LALPC) del 16 dicembre 1997.
L'art. 24 OPC-AVS/AI prevede
che ogni cambiamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante
per la situazione materiale del beneficiario delle PC deve essere comunicato immediatamente
alla Cassa. Tale obbligo è d'altronde espressamente indicato sul retro delle decisioni
concernenti le prestazioni complementari emanate dalla medesima.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, in una sentenza del 30 settembre 1998 pubblicata in RDAT
I-1999 N. 70 pag. 275, ripresa anche nella STFA P 8/03 del 22 giugno 2004 che
ha confermato la STCA del 12
febbraio 2003 (inc. n. 33.2002.77), pronunciandosi in merito ad un'assicurata
che aveva sottaciuto il fatto di essersi risposata e che di conseguenza ha
continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:
" (…)
b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di aver
ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse essere a conoscenza
del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità tributaria e
a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo in effetti
provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del cambiamento di
stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di lavoro che
aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.
Ora, come hanno già concluso i giudici cantonali,
simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza di validi motivi per rendere
scusabile l'omessa notifica all'autorità competente per la concessione della
rendita vedovile.
Innanzitutto, l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente
pretestuoso ove si consideri che la ricorrente, anche successivamente al giugno
1989, ha continuato a ricevere i versamenti delle prestazioni e le
comunicazioni di servizio da parte dell'opponente sempre indirizzati e
intestati con il suo cognome da vedova e il relativo - vecchio- numero
d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si vede veramente come le potesse
sfuggire che l'amministrazione ancora la reputava non risposata e che, di conseguenza,
l'erogazione della rendita avveniva sulla base di tale, errata, presunzione
(sentenza non pubblicata 27.8.1973 in re Z., H 28/73).
Ma a prescindere da queste constatazioni,
correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa di
compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che
potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia
esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi
presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle
prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire
sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare
seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e
significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di
informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non
pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88,
16 giugno 1989 in re T., H 263/87. (…)".
In virtù di questa
giurisprudenza, quindi, invocata anche dalla Cassa cantonale di compensazione, non
può essere addebitata a quest'ultima
una colpa per non essersi informata già a suo tempo sull'esistenza di una rendita AI del II
pilastro. Una tale pretesa, come visto, è eccessiva per un'amministrazione di massa.
Nemmeno, comunque, un
tale rimprovero può essere fatto alla Cassa pensioni __________, per non avere
informato spontaneamente la Cassa di compensazione di Bellinzona riguardo all'esistenza di questa rendita, non avendo
infatti essa nessun obbligo di segnalazione a terzi.
Semmai, una tale
dimenticanza può essere accollata soltanto al ricorrente, al quale il 3 marzo
2005 (doc. 173) la Cassa pensioni ha notificato la decisione di concessione di
rendita AI, il quale però non ha avvisato il Servizio PC di questa nuova
entrata.
10. A
questo proposito, ossia in merito da una parte all'obbligo dell'assicurato
di informare la Cassa di compensazione, Servizio PC, di ogni cambiamento della
sua situazione personale (art. 24 OPC-AVS/AI), dall'altra all'impossibilità
della Cassa stessa di informarsi presso terzi su ogni modifica concernente l'assicurato, è possibile osservare quanto
segue.
Se è vero che il
formulario di richiesta di PC compilato dal ricorrente non brilla quanto a chiarezza,
è altrettanto vero che già con la prima richiesta del 15 luglio 2003 (docc. 15-22),
la Cassa è venuta a sapere che dal 1° luglio 2003 l'assicurato
percepiva delle indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità nell'ambito
della riformazione professionale (doc. 25).
Nel secondo formulario
del 25 agosto 2003 (docc. 41-48), alla voce n. 25 "pensioni e rendite di
ogni specie" l'insorgente ha indicato per il coniuge l'importo di Fr. 11'364.-,
precisando però trattarsi dell'assegno integrativo percepito da giugno. L'assicurato
ha indicato __________ quale Cassa di compensazione che pagava la rendita AI.
Il 7 febbraio 2005
(docc. 86-90) l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha emanato la decisione di
prestazioni mensili ordinarie con effetto retroattivo al 1° maggio 2004, fissando
quindi le rendite piene d'invalidità per il ricorrente, sua moglie e le due
figlie. Il 15 febbraio seguente (doc. 84), l'UAI ha emanato una decisione simile
anche per la terza figlia, facendo decorrere la rendita AI dal 1° agosto 2004,
ossia dal mese in cui è nata.
Entrambe queste
decisioni sono pervenute al Servizio PC il 4 aprile 2005 ed a fondo pagina si
legge che sono state notificate per conoscenza a quattro destinatari, quali l'assicurato
stesso, il Servizio di contribuzione del Cantone Ticino, la Cassa pensioni __________,
__________ e la Cassa di compensazione __________, __________.
Nella terza domanda di
PC dell'8 marzo 2005 (docc.
Considerandi
95-101), al quesito n. 25 relativo alle pensioni e rendite di ogni specie, quali
la previdenza professionale del II pilastro, l'assicurato ha indicato di andare a vedere la decisione AI valida dal
1° maggio 2004; anche la domanda n. 27 sulle rendite dell'AVS e dell'AI fa riferimento a quella decisione AI. Stanti così le cose, appare
che l'assicurato ha indicato
unicamente la rendita ordinaria AI come sua entrata, malgrado, come visto,
cinque giorni prima gli sia stata notificata la decisione della rendita LPP
(doc. 173) che essa avrebbe dovuto segnalare alla Cassa inserendola nell'apposito formulario.
Ora, sulla scorta di
questi elementi, il ricorrente avrebbe dovuto notificare questa entrata essendo
palese a chiunque la sua influenza sulle PC. La cassa non era tenuta, proprio
perché amministrazione di massa ed in assenza di precise indicazioni che doveva
ricevere dal ricorrente a cerziorarsi come detto presso
la Cassa pensioni __________ di __________. Come detto spettava al ricorrente,
direttamente interessato, non appena ha ricevuto la decisione del 3 marzo 2005
con cui gli veniva concessa la rendita professionale d'invalidità, informarne immediatamente il Servizio delle prestazioni
complementari.
Da quanto precede
discende che la Cassa cantonale di compensazione non avrebbe potuto recepire
già ad aprile 2005 che i redditi dichiarati dall'assicurato non erano corretti, ovvero quando ha ricevuto in copia le
summenzionate decisioni di concessione di rendita d'invalidità. Non le si può infatti imputare una negligenza per non avere
accertato presso la Cassa pensioni __________ questa circostanza e quindi per
non essersi accorta subito del suo errore, soltanto perché in fondo alla pagina
della decisione del 7 febbraio 2005 dell'AI (doc. 90) v'era
il riferimento che, per conoscenza, questa decisione era notificata anche alla
Cassa pensioni __________. Addossare ora una colpa alla Cassa di compensazione
di Bellinzona sulla scorta di questa semplice indicazione è infatti eccessivo,
soprattutto alla luce del fatto che, prima di allora, ossia il 3 marzo 2005, la
Cassa pensioni __________ aveva comunicato all'assicurato stesso il suo diritto ad una rendita professionale (doc.
173) e che RI 1 ha bellamente omesso la notifica alla CCC.
Stanti così le cose,
prima della segnalazione dell'ottobre
2006.
di __________, l'Amministrazione
non poteva effettivamente e ragionevolmente rendersi conto dell'esistenza della rendita professionale. Per
forza di cose, è stato soltanto a seguito della nota comunicazione del 13
ottobre 2006 che la resistente ha immediatamente (17 ottobre 2006) svolto le
necessarie verifiche ed il 7 dicembre seguente ha emanato l'ordine di restituzione.
In simili circostanze,
l'obbligo di restituire l'importo indebitamente percepito adempie anche
la condizione della tempestività della decisione emanata dalla Cassa cantonale di
compensazione.
Di conseguenza, la
lamentela dell'insorgente non
trova accoglimento.
11.
Quanto
ai calcoli effettuati dalla Cassa di compensazione tesi alla determinazione
degli importi indebitamente riscossi dall'interessato, gli stessi sono esatti.
L'Amministrazione ha infatti ricalcolato il
diritto dell'assicurato, di sua
moglie e delle figlie (prima due, poi tre) dal 1° giugno 2004, includendo però
questa volta la rendita professionale. Dagli atti a disposizione si sa che, per
il 2006, questa rendita ammontava a Fr. 6'549.- per lui rispettivamente a Fr. 3'924.- per le tre figlie (doc. 134). Ora, anche considerando degli
importi sicuramente inferiori sia per il 2004 sia per il 2005, ciò ha indubbiamente
comportato che i suoi redditi sono aumentati e quindi la differenza fra entrate
(redditi non privilegiati) ed uscite (fabbisogno) è diminuita. Di conseguenza, la
famiglia RI 1 aveva diritto unicamente al pagamento del premio di cassa malati,
mentre alcunché doveva essere loro versato mensilmente come PC.
L'Amministrazione ha quindi correttamente
calcolato le prestazioni mensili che l'assicurato ha indebitamente percepito dal 1° giugno 2004 al 31 agosto
2006, per un ammontare complessivo di Fr. 4'743.-, per il quale la Cassa cantonale
di compensazione ha emesso il succitato ordine di restituzione.
In simili condizioni,
la decisione di restituzione è corretta, mentre il ricorso va respinto.
12.
Infine,
evidenziando la propria situazione finanziaria, l'assicurato ha avanzato, contestualmente al ricorso, la richiesta di
condono degli importi da restituire.
A tale proposito,
occorre osservare che la stessa va di principio rivolta per iscritto alla Cassa
cantonale di compensazione di Bellinzona entro trenta giorni dalla crescita in
giudicato dell'ordine di restituzione (art. 4 cpv. 4 OPGA), la quale emana una
decisione formale sul condono (art. 4 cpv. 5 OPGA), contro cui l'assicurato può formulare opposizione (art.
52.
LPGA). In assenza di una decisione su opposizione specifica al condono (art.
56.
LPGA), questo Tribunale non può pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente,
con conseguente irricevibilità di tale domanda.
13.
Da
ultimo, occorre ancora verificare la lamentela dell'assicurato concernente un'altra denegata giustizia, non avendo l'Amministrazione deciso sulla domanda di assistenza giudiziaria
formulata con l'opposizione.
Nell'opposizione del 19 gennaio 2007 (doc. 157) l'assicurato ha infatti chiesto che gli
"venga concessa l'assistenza giudiziaria nella misura più ampia possibile, con l'esonero da tasse e spese amministrative e
con il gratuito patrocinio dello scrivente legale."
(cfr. anche petitum).
Con decisione su
opposizione del 3 agosto 2007 la resistente non si è espressa specificatamente
sulla domanda di assistenza giudiziaria, limitandosi infatti a respingere l'opposizione.
Al riguardo, va
rilevato - come visto - che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un
determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dalla Cassa (SVR
2003.
EL Nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003, U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre
2003, U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27;
DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104
V 180, DTF 102 V 152; Gygi,
Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
In una sentenza del 12
marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 388, il TFA ha inoltre stabilito che, anche
dopo l'entrata in vigore della LPGA, applicabile ai settori delle assicurazioni
sociali disciplinati dal diritto federale, il rilascio di una decisione è una
condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella
successiva procedura amministrativa o giudiziaria.
Secondo la
giurisprudenza, a condizione che all'amministrazione sia stata data l'opportunità
di pronunciarsi in merito, la procedura giudiziaria amministrativa può essere
estesa, per ragioni di economia processuale, a una questione non propriamente
oggetto della lite purché essa sia suscettibile di essere giudicata e così
strettamente connessa all'oggetto iniziale della controversia che si possa
ravvisare un'unità fattuale (STFA 6 febbraio 2003, I 712/02, consid. 1.1.; DTF
122.
V 36 consid. 2a con riferimenti).
In concreto, la
questione dell'assistenza
giudiziaria in sede di opposizione è strettamente legata alla problematica di
merito e la Cassa ha avuto la possibilità - tuttavia non colta - di prendere
posizione al riguardo anche nella risposta di causa, avendone l'insorgente fatto richiesta con il ricorso a
questo TCA.
L'art. 37 cpv. 4 LPGA,
relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti
all'assicuratore, prevede che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito.
Qualora dunque un
assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non
siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di
difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).
Da una Circolare del
SECO Prassi ML/AD 2004/2, Foglio 8/1, p.to II, si evince che in una procedura
inerente al settore delle assicurazioni sociali il patrocinio non è in linea di
massima necessario, poiché gli organi esecutivi sono soggetti al principio inquisitorio.
Si può tuttavia derogare a questo principio se il caso in questione è particolarmente
complesso.
In particolare, il
patrocinio può essere considerato necessario, e perciò giustificare
l'ammissione della gratuità, allorché viene ventilato un intervento incisivo
nella situazione giuridica di un assicurato (Kieser, ATSG Kommentar,
2003, ad art. 37 n. 21).
Il gratuito patrocinio
può essere autorizzato anche con effetto retroattivo (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 24).
In una sentenza del 23
settembre 2003 (H 179/03), il TFA ha confermato il giudizio del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ammesso il gratuito
patrocinio durante la procedura di opposizione nell'ambito dell'art. 52 vLAVS.
L'Alta Corte ha riconosciuto che la richiesta di risarcimento di Fr. 26'492.40
a titolo di contributi sociali non versati costituiva un intervento
relativamente grave nella situazione giuridica dell'allora presidente del
consiglio di amministrazione della ditta e che la lite non era semplice dal
profilo fattuale.
Per quanto concerne il
diniego di giustizia, non va dimenticato che, giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso.
Secondo l'art. 56 cpv.
2.
LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la
domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione. Questa norma include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per
denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag.
560).
Ora, come visto, l'assicurato ha chiesto con l'opposizione l'assistenza giudiziaria, ma né una decisione formale né tanto meno
una decisione su opposizione in merito sono state emanate dalla Cassa. Di
conseguenza, il ricorrente non poteva rivolgersi direttamente al TCA, fatto salvo, appunto, il ricorso per
denegata giustizia.
Secondo il TFA, vi è diniego
di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di
una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a
e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit., art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre secondo la
giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente
si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un
termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché
dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti).
Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia
agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20
consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nella fattispecie, è
evidente che vi è stato un diniego di giustizia formale, nella misura in cui la
Cassa cantonale di compensazione mai ha preso posizione sulla richiesta di
assistenza giudiziaria. In queste circostanze, il ricorso, su questo punto, andrebbe
accolto e l'incarto rinviato
all'Amministrazione per l'evasione della domanda di gratuito
patrocinio.
Tuttavia, per economia
processuale, poiché questo Tribunale è chiamato a statuire su questo argomento
anche riferito alla sede ricorsuale, è opportuno decidere direttamente con il
presente giudizio la questione del gratuito patrocinio davanti all'Amministrazione, senza rinviare a quest'ultima gli atti.
Le tre condizioni cumulative
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono adempiute qualora
l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente
si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (STF del 7 maggio 2007 nella causa M.B., I 134/06; STF del 12
febbraio 2007 nella causa F.D., I 562/05; STFA del 23 maggio 2002 D., U 234/00;
DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181
consid. 3a; Kieser, op. cit.,
art. 61 N. 88 segg.).
In particolare, il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF del 12 febbraio 2007 nella causa
F.D., I 562/05; STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.D.N.; DTF 129 I 135
consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi citata; DTF 125 II
275.
consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi
di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Ora, siccome l'opposizione dell'assicurato dinanzi alla Cassa di compensazione era sprovvista di
possibilità di successo sin dall'inizio, la richiesta di gratuito patrocinio in sede amministrativa deve
essere respinta.
Ne discende che la
lamentela del ricorrente si rivela infondata.
14.
Per
quanto concerne la domanda di assistenza giudiziaria in sede ricorsale, il TCA osserva che, ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto
di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può
avere diritto al gratuito patrocinio.
Alla stessa stregua
che per la procedura amministrativa, il processo è palesemente privo di esito
favorevole.
Infatti, viste le
considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce della mancata
segnalazione da parte del ricorrente dell'entrata percepita. Formulando
ugualmente ricorso con l'aiuto di
un legale, e senza apporre novità particolari o specifici mezzi di prova atti a
contrastare la presa di posizione dell'Amministrazione,
il ricorrente non aveva alcuna chance di successo,
nemmeno riguardo alla censura della perenzione del diritto alla restituzione.
Pertanto, l'istanza d'assistenza giudiziaria davanti a questo Tribunale deve anch'essa essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è
respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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