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33.2007.11

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17 dicembre 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I termini di

perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr. pure Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13,

pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini

sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione

formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve

restituire le prestazioni (DTF 119 V 434, Kieser,

op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).

In una sentenza

pubblicata in DTF 124 V 380, al considerando 1 il Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il

termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si

richiama ai princìpi fissati dall'art. 47 cpv. 2 LAVS, comincia a decorrere nel

momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente

esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei

fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 433; DTF 112 V 180; STFA del 29

aprile 2003, C 317/01).

Il TFA ha precisato

ancora che qualora tale restituzione sia addebitabile ad un errore

dell'amministrazione, l'anno di perenzione decorre non dal momento in cui esso

è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un

secondo tempo - per esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione

o nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi

sulla fondatezza della pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso

prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c;

DTF 110 V 304 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; STFA del 29 aprile

2003, C 317/01).

Per poter esaminare i

presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti

i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto

alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa

venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla

oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V

180 consid. 4a; STFA del 29 aprile 2003, C 317/01; STFA del 10 ottobre 2001, C

11/00, consid. 2).

Circa l'inizio del

termine annuale di perenzione quando l'amministrazione deve, con ulteriori

accertamenti, completare le conoscenze necessarie per fondare la pretesa di

restituzione, al considerando 4b del DTF 112 V 180 il TFA ha sottolineato che:

" (…) b) Die mit BGE 110 V 304 begründete Praxis,

wonach der Beginn der einjährigen Verwirkungsfrist unter dem Gesichtspunkt der

von der Verwaltung geforderten Aufmerksamkeit zu bestimmen ist, hat nicht nur

bei der Beantwortung der Frage zu gelten, ob die von einem Dritten erstattete

Meldung die erforderliche Kenntnis der Verwaltung auszulösen vermag. Sie ist

sinngemäss auch auf die von der Verwaltung in der Folge zu treffenden

Abklärungen auszudehnen. Die Verwaltung hat die ihr zumutbare Aufmerksamkeit

insbesondere auch bei den sich allenfalls aufdrängenden Erhebungen anzuwenden, damit

ihre noch ungenügende Kenntnis so vervollständig wird, dass die

Rückforderungsanspruch die nötige Bestimmtheit erhält. Wenn die Verwaltung

nicht die erforderlichen Anstrengungen unternimmt, um über ihre noch ungenügend

bestimmte Forderung innert absehbarer Zeit ein klares Bild zu erhalten, so darf

sich ihre Säumnis nicht zu ihre Gunsten und zuungunsten des Versicherten

auswirken. In einem solchen Fall ist der Beginn der Verwirkungsfrist vielmehr

auf den Zeitpunkt festzusetzen, in welchem die Verwaltung ihre unvollständige

Kenntnis mit dem erforderlichen und zumutbaren Einsatz so hätte ergänzen

können, dass der Rückforderungsanspruch die nötige Bestimmtheit erhält und der

Erlass einer Verfügung möglich wird. (…).".

Inoltre, per costante

giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione

presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale

comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha

sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180

consid. 4c; citata STFA del 29 aprile 2003, C 317/01).

Va ribadito come la

tematica della restituzione di cui all'art. 47 cpv. 2 LAVS è stata ripresa

dall'art. 25 LPGA, perciò la summenzionata giurisprudenza ha valore anche per

il periodo di restituzione in oggetto, posteriore al 2003 (Kieser,

ATSG-Kommentar, 2003, pag. 285, nn. 26 e 27 ad art 25 LPGA).

8. Nel proprio ricorso, l'assicurato ha fatto valere come la domanda di restituzione delle

prestazioni complementari sarebbe perenta.

A suo dire, dal

momento in cui l'Amministrazione ha saputo che l'assicurato percepiva una

rendita professionale d'invalidità a quando ha emanato le decisioni di restituzione

sarebbe trascorso più di un anno, in violazione così dell'art. 25 cpv. 2 LPGA.

In specie, il 13 ottobre

2006 l'Amministrazione ha saputo da __________ che l'assicurato riceveva una rendita d'invalidità del II pilastro dalla Cassa pensioni

__________ a cui è stato affiliato.

La Cassa di

compensazione ha quindi immediatamente approfondito la questione direttamente

con la Cassa pensioni interessata, la quale il 19 ottobre 2006 (doc. 141) le ha

confermato che dal 24 maggio 2004 il ricorrente beneficia di una rendita d'invalidità professionale.

A prima vista, in

queste circostanze, l'emissione

del 7 dicembre 2006 della decisione di restituzione contestata dall'insorgente preserva il termine legale di

perenzione di un anno, come pure il termine assoluto di 5 anni previsto

dalla LPGA, giacché i versamenti litigiosi sono stati effettuati tra il 1° giugno

2004 ed il 31 agosto 2006. In simili condizioni, di principio

la decisione di restituzione è corretta e tempestiva.

9. Il

ricorrente contesta però questa conclusione, affermando che la Cassa di compensazione

poteva e doveva conoscere da tempo l'esistenza di una rendita professionale d'invalidità, siccome in precedenza egli aveva esercitato un'attività lucrativa.

Giusta l'art. 6 cpv. 1

LPC, i Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere ed esaminare le

domande, di determinare e pagare le prestazioni complementari. Essi possono

affidare questi compiti alle Casse cantonali di compensazione, come avviene nel

Canton Ticino in virtù dell'art. 5 della Legge di applicazione della LPC

(LALPC) del 16 dicembre 1997.

L'art. 24 OPC-AVS/AI prevede

che ogni cambiamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante

per la situazione materiale del beneficiario delle PC deve essere comunicato immediatamente

alla Cassa. Tale obbligo è d'altronde espressamente indicato sul retro delle decisioni

concernenti le prestazioni complementari emanate dalla medesima.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni, in una sentenza del 30 settembre 1998 pubblicata in RDAT

I-1999 N. 70 pag. 275, ripresa anche nella STFA P 8/03 del 22 giugno 2004 che

ha confermato la STCA del 12

febbraio 2003 (inc. n. 33.2002.77), pronunciandosi in merito ad un'assicurata

che aveva sottaciuto il fatto di essersi risposata e che di conseguenza ha

continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:

" (…)

b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di aver

ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse essere a conoscenza

del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità tributaria e

a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo in effetti

provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del cambiamento di

stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di lavoro che

aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.

Ora, come hanno già concluso i giudici cantonali,

simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza di validi motivi per rendere

scusabile l'omessa notifica all'autorità competente per la concessione della

rendita vedovile.

Innanzitutto, l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente

pretestuoso ove si consideri che la ricorrente, anche successivamente al giugno

1989, ha continuato a ricevere i versamenti delle prestazioni e le

comunicazioni di servizio da parte dell'opponente sempre indirizzati e

intestati con il suo cognome da vedova e il relativo - vecchio- numero

d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si vede veramente come le potesse

sfuggire che l'amministrazione ancora la reputava non risposata e che, di conseguenza,

l'erogazione della rendita avveniva sulla base di tale, errata, presunzione

(sentenza non pubblicata 27.8.1973 in re Z., H 28/73).

Ma a prescindere da queste constatazioni,

correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa di

compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che

potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia

esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi

presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle

prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire

sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare

seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e

significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di

informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non

pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88,

16 giugno 1989 in re T., H 263/87. (…)".

In virtù di questa

giurisprudenza, quindi, invocata anche dalla Cassa cantonale di compensazione, non

può essere addebitata a quest'ultima

una colpa per non essersi informata già a suo tempo sull'esistenza di una rendita AI del II

pilastro. Una tale pretesa, come visto, è eccessiva per un'amministrazione di massa.

Nemmeno, comunque, un

tale rimprovero può essere fatto alla Cassa pensioni __________, per non avere

informato spontaneamente la Cassa di compensazione di Bellinzona riguardo all'esistenza di questa rendita, non avendo

infatti essa nessun obbligo di segnalazione a terzi.

Semmai, una tale

dimenticanza può essere accollata soltanto al ricorrente, al quale il 3 marzo

2005 (doc. 173) la Cassa pensioni ha notificato la decisione di concessione di

rendita AI, il quale però non ha avvisato il Servizio PC di questa nuova

entrata.

10. A

questo proposito, ossia in merito da una parte all'obbligo dell'assicurato

di informare la Cassa di compensazione, Servizio PC, di ogni cambiamento della

sua situazione personale (art. 24 OPC-AVS/AI), dall'altra all'impossibilità

della Cassa stessa di informarsi presso terzi su ogni modifica concernente l'assicurato, è possibile osservare quanto

segue.

Se è vero che il

formulario di richiesta di PC compilato dal ricorrente non brilla quanto a chiarezza,

è altrettanto vero che già con la prima richiesta del 15 luglio 2003 (docc. 15-22),

la Cassa è venuta a sapere che dal 1° luglio 2003 l'assicurato

percepiva delle indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità nell'ambito

della riformazione professionale (doc. 25).

Nel secondo formulario

del 25 agosto 2003 (docc. 41-48), alla voce n. 25 "pensioni e rendite di

ogni specie" l'insorgente ha indicato per il coniuge l'importo di Fr. 11'364.-,

precisando però trattarsi dell'assegno integrativo percepito da giugno. L'assicurato

ha indicato __________ quale Cassa di compensazione che pagava la rendita AI.

Il 7 febbraio 2005

(docc. 86-90) l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha emanato la decisione di

prestazioni mensili ordinarie con effetto retroattivo al 1° maggio 2004, fissando

quindi le rendite piene d'invalidità per il ricorrente, sua moglie e le due

figlie. Il 15 febbraio seguente (doc. 84), l'UAI ha emanato una decisione simile

anche per la terza figlia, facendo decorrere la rendita AI dal 1° agosto 2004,

ossia dal mese in cui è nata.

Entrambe queste

decisioni sono pervenute al Servizio PC il 4 aprile 2005 ed a fondo pagina si

legge che sono state notificate per conoscenza a quattro destinatari, quali l'assicurato

stesso, il Servizio di contribuzione del Cantone Ticino, la Cassa pensioni __________,

__________ e la Cassa di compensazione __________, __________.

Nella terza domanda di

PC dell'8 marzo 2005 (docc.

Considerandi

95-101), al quesito n. 25 relativo alle pensioni e rendite di ogni specie, quali

la previdenza professionale del II pilastro, l'assicurato ha indicato di andare a vedere la decisione AI valida dal

1° maggio 2004; anche la domanda n. 27 sulle rendite dell'AVS e dell'AI fa riferimento a quella decisione AI. Stanti così le cose, appare

che l'assicurato ha indicato

unicamente la rendita ordinaria AI come sua entrata, malgrado, come visto,

cinque giorni prima gli sia stata notificata la decisione della rendita LPP

(doc. 173) che essa avrebbe dovuto segnalare alla Cassa inserendola nell'apposito formulario.

Ora, sulla scorta di

questi elementi, il ricorrente avrebbe dovuto notificare questa entrata essendo

palese a chiunque la sua influenza sulle PC. La cassa non era tenuta, proprio

perché amministrazione di massa ed in assenza di precise indicazioni che doveva

ricevere dal ricorrente a cerziorarsi come detto presso

la Cassa pensioni __________ di __________. Come detto spettava al ricorrente,

direttamente interessato, non appena ha ricevuto la decisione del 3 marzo 2005

con cui gli veniva concessa la rendita professionale d'invalidità, informarne immediatamente il Servizio delle prestazioni

complementari.

Da quanto precede

discende che la Cassa cantonale di compensazione non avrebbe potuto recepire

già ad aprile 2005 che i redditi dichiarati dall'assicurato non erano corretti, ovvero quando ha ricevuto in copia le

summenzionate decisioni di concessione di rendita d'invalidità. Non le si può infatti imputare una negligenza per non avere

accertato presso la Cassa pensioni __________ questa circostanza e quindi per

non essersi accorta subito del suo errore, soltanto perché in fondo alla pagina

della decisione del 7 febbraio 2005 dell'AI (doc. 90) v'era

il riferimento che, per conoscenza, questa decisione era notificata anche alla

Cassa pensioni __________. Addossare ora una colpa alla Cassa di compensazione

di Bellinzona sulla scorta di questa semplice indicazione è infatti eccessivo,

soprattutto alla luce del fatto che, prima di allora, ossia il 3 marzo 2005, la

Cassa pensioni __________ aveva comunicato all'assicurato stesso il suo diritto ad una rendita professionale (doc.

173) e che RI 1 ha bellamente omesso la notifica alla CCC.

Stanti così le cose,

prima della segnalazione dell'ottobre

2006.

di __________, l'Amministrazione

non poteva effettivamente e ragionevolmente rendersi conto dell'esistenza della rendita professionale. Per

forza di cose, è stato soltanto a seguito della nota comunicazione del 13

ottobre 2006 che la resistente ha immediatamente (17 ottobre 2006) svolto le

necessarie verifiche ed il 7 dicembre seguente ha emanato l'ordine di restituzione.

In simili circostanze,

l'obbligo di restituire l'importo indebitamente percepito adempie anche

la condizione della tempestività della decisione emanata dalla Cassa cantonale di

compensazione.

Di conseguenza, la

lamentela dell'insorgente non

trova accoglimento.

11.

Quanto

ai calcoli effettuati dalla Cassa di compensazione tesi alla determinazione

degli importi indebitamente riscossi dall'interessato, gli stessi sono esatti.

L'Amministrazione ha infatti ricalcolato il

diritto dell'assicurato, di sua

moglie e delle figlie (prima due, poi tre) dal 1° giugno 2004, includendo però

questa volta la rendita professionale. Dagli atti a disposizione si sa che, per

il 2006, questa rendita ammontava a Fr. 6'549.- per lui rispettivamente a Fr. 3'924.- per le tre figlie (doc. 134). Ora, anche considerando degli

importi sicuramente inferiori sia per il 2004 sia per il 2005, ciò ha indubbiamente

comportato che i suoi redditi sono aumentati e quindi la differenza fra entrate

(redditi non privilegiati) ed uscite (fabbisogno) è diminuita. Di conseguenza, la

famiglia RI 1 aveva diritto unicamente al pagamento del premio di cassa malati,

mentre alcunché doveva essere loro versato mensilmente come PC.

L'Amministrazione ha quindi correttamente

calcolato le prestazioni mensili che l'assicurato ha indebitamente percepito dal 1° giugno 2004 al 31 agosto

2006, per un ammontare complessivo di Fr. 4'743.-, per il quale la Cassa cantonale

di compensazione ha emesso il succitato ordine di restituzione.

In simili condizioni,

la decisione di restituzione è corretta, mentre il ricorso va respinto.

12.

Infine,

evidenziando la propria situazione finanziaria, l'assicurato ha avanzato, contestualmente al ricorso, la richiesta di

condono degli importi da restituire.

A tale proposito,

occorre osservare che la stessa va di principio rivolta per iscritto alla Cassa

cantonale di compensazione di Bellinzona entro trenta giorni dalla crescita in

giudicato dell'ordine di restituzione (art. 4 cpv. 4 OPGA), la quale emana una

decisione formale sul condono (art. 4 cpv. 5 OPGA), contro cui l'assicurato può formulare opposizione (art.

52.

LPGA). In assenza di una decisione su opposizione specifica al condono (art.

56.

LPGA), questo Tribunale non può pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente,

con conseguente irricevibilità di tale domanda.

13.

Da

ultimo, occorre ancora verificare la lamentela dell'assicurato concernente un'altra denegata giustizia, non avendo l'Amministrazione deciso sulla domanda di assistenza giudiziaria

formulata con l'opposizione.

Nell'opposizione del 19 gennaio 2007 (doc. 157) l'assicurato ha infatti chiesto che gli

"venga concessa l'assistenza giudiziaria nella misura più ampia possibile, con l'esonero da tasse e spese amministrative e

con il gratuito patrocinio dello scrivente legale."

(cfr. anche petitum).

Con decisione su

opposizione del 3 agosto 2007 la resistente non si è espressa specificatamente

sulla domanda di assistenza giudiziaria, limitandosi infatti a respingere l'opposizione.

Al riguardo, va

rilevato - come visto - che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un

determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dalla Cassa (SVR

2003.

EL Nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003, U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre

2003, U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27;

DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104

V 180, DTF 102 V 152; Gygi,

Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

In una sentenza del 12

marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 388, il TFA ha inoltre stabilito che, anche

dopo l'entrata in vigore della LPGA, applicabile ai settori delle assicurazioni

sociali disciplinati dal diritto federale, il rilascio di una decisione è una

condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella

successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

Secondo la

giurisprudenza, a condizione che all'amministrazione sia stata data l'opportunità

di pronunciarsi in merito, la procedura giudiziaria amministrativa può essere

estesa, per ragioni di economia processuale, a una questione non propriamente

oggetto della lite purché essa sia suscettibile di essere giudicata e così

strettamente connessa all'oggetto iniziale della controversia che si possa

ravvisare un'unità fattuale (STFA 6 febbraio 2003, I 712/02, consid. 1.1.; DTF

122.

V 36 consid. 2a con riferimenti).

In concreto, la

questione dell'assistenza

giudiziaria in sede di opposizione è strettamente legata alla problematica di

merito e la Cassa ha avuto la possibilità - tuttavia non colta - di prendere

posizione al riguardo anche nella risposta di causa, avendone l'insorgente fatto richiesta con il ricorso a

questo TCA.

L'art. 37 cpv. 4 LPGA,

relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti

all'assicuratore, prevede che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito.

Qualora dunque un

assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non

siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di

difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).

Da una Circolare del

SECO Prassi ML/AD 2004/2, Foglio 8/1, p.to II, si evince che in una procedura

inerente al settore delle assicurazioni sociali il patrocinio non è in linea di

massima necessario, poiché gli organi esecutivi sono soggetti al principio inquisitorio.

Si può tuttavia derogare a questo principio se il caso in questione è particolarmente

complesso.

In particolare, il

patrocinio può essere considerato necessario, e perciò giustificare

l'ammissione della gratuità, allorché viene ventilato un intervento incisivo

nella situazione giuridica di un assicurato (Kieser, ATSG Kommentar,

2003, ad art. 37 n. 21).

Il gratuito patrocinio

può essere autorizzato anche con effetto retroattivo (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 24).

In una sentenza del 23

settembre 2003 (H 179/03), il TFA ha confermato il giudizio del Tribunale

cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ammesso il gratuito

patrocinio durante la procedura di opposizione nell'ambito dell'art. 52 vLAVS.

L'Alta Corte ha riconosciuto che la richiesta di risarcimento di Fr. 26'492.40

a titolo di contributi sociali non versati costituiva un intervento

relativamente grave nella situazione giuridica dell'allora presidente del

consiglio di amministrazione della ditta e che la lite non era semplice dal

profilo fattuale.

Per quanto concerne il

diniego di giustizia, non va dimenticato che, giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso.

Secondo l'art. 56 cpv.

2.

LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la

domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su

opposizione. Questa norma include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per

denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag.

560).

Ora, come visto, l'assicurato ha chiesto con l'opposizione l'assistenza giudiziaria, ma né una decisione formale né tanto meno

una decisione su opposizione in merito sono state emanate dalla Cassa. Di

conseguenza, il ricorrente non poteva rivolgersi direttamente al TCA, fatto salvo, appunto, il ricorso per

denegata giustizia.

Secondo il TFA, vi è diniego

di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di

una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a

e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit., art. 56 nota 10 pag. 560).

Sempre secondo la

giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente

si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un

termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché

dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti).

Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia

agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20

consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

Nella fattispecie, è

evidente che vi è stato un diniego di giustizia formale, nella misura in cui la

Cassa cantonale di compensazione mai ha preso posizione sulla richiesta di

assistenza giudiziaria. In queste circostanze, il ricorso, su questo punto, andrebbe

accolto e l'incarto rinviato

all'Amministrazione per l'evasione della domanda di gratuito

patrocinio.

Tuttavia, per economia

processuale, poiché questo Tribunale è chiamato a statuire su questo argomento

anche riferito alla sede ricorsuale, è opportuno decidere direttamente con il

presente giudizio la questione del gratuito patrocinio davanti all'Amministrazione, senza rinviare a quest'ultima gli atti.

Le tre condizioni cumulative

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono adempiute qualora

l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente

si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito

sfavorevole (STF del 7 maggio 2007 nella causa M.B., I 134/06; STF del 12

febbraio 2007 nella causa F.D., I 562/05; STFA del 23 maggio 2002 D., U 234/00;

DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181

consid. 3a; Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88 segg.).

In particolare, il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF del 12 febbraio 2007 nella causa

F.D., I 562/05; STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.D.N.; DTF 129 I 135

consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi citata; DTF 125 II

275.

consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi

di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Ora, siccome l'opposizione dell'assicurato dinanzi alla Cassa di compensazione era sprovvista di

possibilità di successo sin dall'inizio, la richiesta di gratuito patrocinio in sede amministrativa deve

essere respinta.

Ne discende che la

lamentela del ricorrente si rivela infondata.

14.

Per

quanto concerne la domanda di assistenza giudiziaria in sede ricorsale, il TCA osserva che, ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto

di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può

avere diritto al gratuito patrocinio.

Alla stessa stregua

che per la procedura amministrativa, il processo è palesemente privo di esito

favorevole.

Infatti, viste le

considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce della mancata

segnalazione da parte del ricorrente dell'entrata percepita. Formulando

ugualmente ricorso con l'aiuto di

un legale, e senza apporre novità particolari o specifici mezzi di prova atti a

contrastare la presa di posizione dell'Amministrazione,

il ricorrente non aveva alcuna chance di successo,

nemmeno riguardo alla censura della perenzione del diritto alla restituzione.

Pertanto, l'istanza d'assistenza giudiziaria davanti a questo Tribunale deve anch'essa essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è

respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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