33.2007.12
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28 novembre 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
33.2007.12
Data decisione, Autorità:
28.11.2007, TCA
Titolo:
Beneficiario di prestazioni complementari reclama che il forfait per spese accessorie non è sufficiente per pagare le sue reali spese. Nella pigione lorda, le PC coprono soltanto le spese accessorie incluse nell'affitto come acconti. Il conguaglio non rientra nella pigione lorda
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
PIGIONE E FITTO
SPESE ACCESSORIE
art. 3b cpv. 1 let. b LPC
art. 16b OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2007.12
TB
Lugano
28 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 luglio
2007 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
Fatti
A. In
assistenza fino al 30 settembre 2006, a fine dicembre 2006 RI 1 ha fatto
richiesta di prestazioni complementari. Con cinque distinte decisioni emanate
tutte il 14 maggio 2007 (docc. 62-76 agli atti della Cassa), la Cassa cantonale
di compensazione gli ha concesso delle PC retroattivamente dal 1° febbraio
2003. Per il 2007, l'importo a
suo favore ammonta a Fr. 2'239.-,
di cui Fr. 349.- sono versati all'Ufficio assicurazione malattia per il pagamento del premio di cassa
malati.
B. Con
opposizione del 21 giugno 2007 (doc. 79) l'assicurato si è lamentato che, con il forfait di Fr. 840.-
accordatogli per le spese accessorie, le stesse non sono interamente coperte.
Ha inoltre chiesto una verifica di tutte le voci
esposte.
C. In
base all'art. 16b OPC-AVS/AI,
con decisione su opposizione del 20 luglio 2007 (doc. A1) la Cassa di
compensazione ha respinto la richiesta di rimborso delle spese effettive di
riscaldamento (oltre Fr. 2'000.-
per nafta e spazzacamino) ed ha confermato la correttezza dei calcoli da essa eseguiti.
D. L'assicurato ha ribadito la contestazione del
forfait di Fr. 840.- con ricorso del 15 settembre 2007 (doc. I), pretendendo il
riconoscimento dei costi reali del riscaldamento (nafta), della tassa sui
rifiuti, dei costi di manutenzione del giardino, dei costi della luce della
scala interna e dell'esterno,
cifrati, questi ultimi due, in Fr. 50.- ciascuno.
La Cassa ha respinto
queste richieste confermandosi nella decisione su opposizione (doc. III).
Il ricorrente ha
prodotto le fatture delle spese per la nafta e dello spazzacamino (doc. V e
allegati), sulle quali la Cassa si è riconfermata nelle sue precedenti
posizioni (doc. VII).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
Considerandi
2.
Va
innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi
dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa
nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal
diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991.
pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460.
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3.
In
virtù dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari
giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia
dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare
annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art.
3a cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
1.
per le persone sole,
almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
2.
per i coniugi, almeno
22035.
franchi e al massimo 24435 franchi;
3.
per gli orfani e per i
figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745
franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le
spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di
una richiesta di restituzione."
Per il 2007, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno
vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 18'140.- per persone
sole, in Fr. 27'210.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad
una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in Fr. 9'480.- (cfr. art. 1
dell’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 22 settembre 2006).
Per il Cantone Ticino, fa stato il massimo dei citati limiti di
reddito (cfr. Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente la LPC, RL
6.4.5.3
).
Inoltre, giusta l'art. 3b cpv. 3 LPC, per le persone che
vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto è riconosciuto, a
titolo di spese, l'importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni) (lett. d).
L'art. 3c cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi determinanti, fra i quali vi sono le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI (lett. d).
4.
Il
diritto federale stabilisce un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1
lett. a LPC) entro i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il
fabbisogno vitale, chiamato anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".
Per ciò che interessa
il nostro Cantone, il citato Decreto cantonale esecutivo del 12 dicembre 2006
concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2007, ha stabilito che il
fabbisogno vitale annuo per persone sole equivale all'ammontare massimo fissato
dalla summenzionata ordinanza federale (cfr. consid. 3), ovvero a Fr. 18'140.-.
Considerato ora come
questa Corte non possa scostarsi dalla legislazione vigente, il valore ritenuto
dalla Cassa cantonale di compensazione per il 2007 (Fr. 18'140.-) è dunque
corretto.
Alla stessa stregua,
gli importi posti alla base del calcolo PC per gli anni 2003 e 2004 (Fr. 17'300.-), 2005 e 2006 (Fr. 17'640.-) vanno anch'essi confermati.
Altri supporti, quali
le tabelle per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edite dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza, non possono
essere ritenuti. Come visto, la Legge federale sulle prestazioni complementari
(LPC) prevede appositamente dei limiti che vanno applicati per trattare le
richieste degli assicurati di concedere loro prestazioni complementari.
5.
Eventuali
altre spese sopportate personalmente (per esempio vitto, alloggio, vestiario,
energia elettrica, telefono, quotidiani, TV, via cavo, nafta, spazzacamino, manutenzione
del giardino, tassa rifiuti, spese varie, ecc.) non possono essere prese
in considerazione oltre all'importo
del fabbisogno vitale.
In proposito, va
rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del
calcolo della PC, elencati all'art. 3b LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva
e che quest'ultima disposizione
è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001
DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte
le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non
possono essere ammesse in deduzione a favore degli assicurati.
A tutto quanto non è
possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in
particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua,
luce, ecc.; cfr. Carigiet,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
(SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il succitato importo del
fabbisogno vitale (limite di reddito) che è appositamente destinato a coprire
il fabbisogno minimo degli assicurati.
Nel caso concreto,
come visto, questo ammontare assomma a Fr. 18'140.- (cfr. consid. 4) e rappresenta l'importo massimo a cui l'assicurato ha diritto per fronteggiare le spese quotidiane.
Ciò significa che
oltre al fabbisogno vitale, alla pigione, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non è
possibile riconoscere espressamente al ricorrente altre spese che esulino dalla
lista contemplata dall’art. 3b LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto
massimo di copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute
creare iniquità, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il
riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale che,
addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di garantire un
reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.
6.
Resta
da analizzare se l'ammontare di Fr. 9'240.- relativo alla pigione annua lorda
ascrivibile all'assicurato sia
da confermare.
Per il citato art. 3b
cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire
l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.-
per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che
hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso
d'applicare i medesimi forfait (cfr. succitato Decreto cantonale) anche per il 2007.
Nel caso di specie, dal settembre 2001 il ricorrente loca una casa ad
__________. La pigione ammonta a Fr. 700.- al mese, con obbligo, però, per l'assicurato, di eseguire a sue spese una dettagliata
e lunga lista di lavori di ristrutturazione dell'abitazione. Oltre a questi costi, nell'accordo sottoscritto dal locatore e dal conduttore vengono
espressamente menzionati gli oneri a carico del secondo: il combustibile per il
riscaldamento, la manutenzione del giardino, la pulizia esterna ed interna, lo sgombero
della neve, lo spazzacamino (tranne la prima volta), l'elettricità e l'acqua
(doc. 1 degli atti della Cassa).
Queste spese
accessorie non sono quantificate né sono pagabili a titolo di acconto
mensile al locatore, siccome sono tutte a carico dell'assicurato e variano in continuazione.
Il ricorrente lamenta
che oltre all'importo della
pigione netta, occorre riconoscergli le altre spese accessorie appena menzionate,
trattandosi di costi reali per i quali il forfait di Fr. 840.- non è sufficiente.
L'art. 16b OPC-AVS/AI contempla un forfait
annuo di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento. Detto importo viene concesso
alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse
riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai
sensi dell'art. 257b cpv. 1 CO.
Dalla documentazione
prodotta dal ricorrente emerge che, effettivamente, lo stesso si assume
personalmente il costo dell'olio
da riscaldamento. Di conseguenza, in virtù della citata norma legale, all'assicurato è possibile riconoscere un
rimborso che, però, corrisponde unicamente all'importo forfetario di Fr. 840.-.
L'art. 16a OPC-AVS/AI è infatti chiaro e non
permette quindi che le autorità chiamate ad applicarlo si discostino dal suo
contenuto; e ciò, indipendentemente dall'ammontare delle reali spese di riscaldamento che l'assicurato deve sopportare.
Per quanto concerne le
altre spese tipicamente accessorie menzionate dal ricorrente, quali la corrente
elettrica per le scale, la manutenzione del giardino, la tassa sui rifiuti,
sebbene esse siano parzialmente giustificate mediante fatture, va osservato che
purtroppo non possono essere prese in considerazione nell'ambito delle prestazioni complementari.
Occorre, infatti, che queste spese accessorie siano anticipate mensilmente (o
con altra suddivisione) al locatore, il quale alla fine dell'anno - o del periodo contabile - stilerà un
resoconto ed eventualmente chiederà un importo a conguaglio qualora gli acconti
non fossero sufficienti.
A quest'ultimo proposito, va osservato che il
conguaglio non può essere posto a carico delle PC. L'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC prevede espressamente che non si può tenere
conto del pagamento di spese accessorie arretrate. Tuttavia, qualora, regolarmente,
l'assicurato sia tenuto a
pagare dei (cospicui) conguagli, è opportuno che egli richieda al locatore un
aumento degli acconti delle spese accessorie (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86). Infatti,
gli acconti delle spese accessorie sono riconosciuti, insieme alla pigione
netta, nell'ambito delle spese
prese a carico delle prestazioni complementari a titolo di pigione lorda. Per
contro, il pagamento del conguaglio non rientra nella nozione di pigione lorda.
In concreto, siccome
il ricorrente non deve fare fronte a regolari ed anticipati versamenti (mensili)
al suo locatore sottoforma di spese accessorie, non è possibile riconoscergli
le spese, seppure siano esse effettive e tipicamente accessorie, che egli sostiene
- contrattualmente - per abitare nella casa di __________.
Anche d'avviso di questo Tribunale, come già ben
evidenziato dalla Cassa di compensazione, l'unica soluzione possibile per fare fronte a questo inconveniente
risiede nell'inserimento contrattuale
da parte dell'assicurato
conduttore, con il consenso del locatore, oltre alla pigione netta di Fr. 700.-
mensili, anche di un importo (mensile) necessario per il pagamento delle sue spese
accessorie. Questa somma potrà così essergli riconosciuta nel calcolo della
pigione lorda (pigione netta + acconti spese accessorie) nell'ambito delle prestazioni complementari,
fermo restando che l'importo
complessivo non superi i Fr. 13'200.- annui.
Altre soluzioni non sono ipotizzabili.
Stanti le
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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