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Decisione

33.2007.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 luglio 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i propri effetti dal 2 dicembre 2006, ossia dopo i sette giorni di giacenza. Il

termine di ricorso di 30 giorni va fatto decorrere dalla notifica della

decisione su opposizione avvenuta con invio per posta A il 28 dicembre 2006

(doc. A2). Per la ricorrente, considerate le ferie giudiziarie, il ricorso

risulta tempestivo.

Va qui evidenziato

come, l'amministrazione non avrebbe dovuto notificare la decisione su

opposizione direttamente all'assicurata,

bensì al suo rappresentante, conosciuto dalla Cassa per l'invio di ottobre 2006

identico all'opposizione.

Va dunque biasimato il

comportamento della Cassa, che ha ignorato l'opposizione del rappresentante

dell'assicurata ed il suo patrocinio. La decisione di

riduzione delle prestazioni complementari è un atto amministrativo che deve

essere notificato secondo le regole generali del diritto amministrativo

riguardanti la notifica al domicilio del destinatario, rispettivamente al luogo

di residenza abituale, da parte dell'autorità. In materia di

assicurazioni sociali, vale il principio generale secondo cui una notifica

avviene in forma corretta, se fatta al rappresentante legale dell'assicurato,

fintanto che la procura non è stata revocata (RCC 1991 pag. 393 consid. 2 con

riferimenti di giurisprudenza). Secondo la

giurisprudenza, inoltre, la notifica

difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 38 e 1 cpv. 3

PA; A.

Kölz/I: Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, pag. 101 N 159, cfr. anche

DTF 122 V 194 consid. 2).

Nel caso concreto, l'assicurata, impossibilitata a scendere le

scale per ritirare la propria corrispondenza poiché su sedia a rotelle, ha

specificatamente conferito procura ad un rappresentate (doc. VII/4). Pertanto

il mancato ritiro della raccomandata, notificata al suo indirizzo, entro il

termine di giacenza di sette giorni ha comportato il ritorno della stessa al

mittente (doc. VII/6). È indubbio che ciò le ha cagionato pregiudizio, non

avendo potuto impugnare entro il termine legale di trenta giorni la decisione

intimatale che le ha diminuito la PC.

L'assicurata ha fatto valere i suoi diritti

solo successivamente, quando ha ricevuto per posta A del 28 dicembre 2006 (doc.

A2) la stessa decisione, invio dimostrato dalla busta d'intimazione (timbro

postale).

La ricorrente - ed il suo rappresentante - hanno preso atto del

contenuto della decisione su opposizione del 22 novembre 2006 soltanto al più

presto il 29 dicembre 2006.

Il termine d'impugnazione decorre dal giorno successivo

la fine delle ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 38

cpv. 4 lett. c LPGA). La consegna del ricorso brevi

manu al Tribunale cantonale della assicurazioni il 30 gennaio 2007

salvaguarda il termine di ricorso.

L'atto presentato dall'assicurata

tramite la RA 1 il 30 gennaio 2007 appare quindi tempestivo e ricevibile in

ordine, perciò il TCA deve

entrare nel merito delle sue censure. Non occorre invece esaminare se il

"ricorso complementare" giunto il 17 febbraio 2006 (ma datato 25

gennaio 2006) sia tempestivo o meno, ciò anche alla luce della particolare

natura di tale scritto.

nel

merito

3. Va

innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai

sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.

Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato

dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo

per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280

(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

4. In

virtù dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari

giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia

dell'AVS.

Le prestazioni

complementari comprendono la prestazione complementare annua, versata ogni

mese, ed il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 lett. a e lett. b LPC).

L'art. 3d cpv. 1 LPC tratta proprio di questo

particolare rimborso, prevedendo che i beneficiari di una prestazione

complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente

comprovate, di dentista (lett. a), di aiuto, di cure e di assistenza a

domicilio e in strutture diurne (lett. b), per diete (lett. c), di trasporto

fino al più vicino luogo di cure (lett. d), di mezzi ausiliari (lett. e) e di

partecipazione alle spese giusta l'art. 64 LAMal (lett. f).

Con il rinvio dell'art. 3d cpv. 4 LPC il Consiglio federale ha

stabilito le spese che possono essere rimborsate, emanando l'art. 19 OPC-AVS/AI, che riprende il

contenuto del citato art. 3d cpv. 1 LPC. Su questa base, il Dipartimento

federale dell'interno, a cui è

stato delegato il compito, ha disciplinato i rimborsi delle spese di malattia e

delle spese dovute all'invalidità

(OMPC).

Per quanto attiene al

caso in esame occorre illustrare l'art. 9 OMPC, che prevede che le spese supplementari debitamente

comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono

né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va

rimborsata la somma forfetaria annua di Fr. 2'100.-.

5. La

ricorrente ha impugnato la decisione dell'amministrazione non ritenendo corretto che dalle spese riconosciute

(fabbisogno) sia stata eliminata la voce concernente le spese per la dieta. Ciò

ha comportato la diminuzione delle prestazioni complementari a suo favore,

passate da Fr. 557.- a Fr. 382.- al mese (meno Fr. 175.-).

Questa diminuzione

scaturisce dalla presa di posizione della Cassa di compensazione, che si è

basata sulla sentenza del 6 aprile 2006 nella causa P 47/05 del Tribunale

federale delle assicurazioni.

A seguito di questa

sentenza dell'Alta Corte, l'amministrazione

ha provveduto ad accertare presso l'assicurata medesima e, tramite di essa, il suo medico curante, i motivi per i quali una dieta le è

indispensabile (doc. B dell'inc.

n. 33.2007.2). Su formulario standard fornito dalla Cassa, il medico curante ha

posto la diagnosi di diabete mellito di tipo II insulino-richiedente.

Alla domanda della

Cassa se la dieta a cui l'assicurata

si deve attenere risulta di importanza

vitale e comporta l'acquisto di

prodotti dietetici o alimenti speciali, come prodotti omogeneizzati, prodotti

ipercalorici e farine speciali per persone affette da celiachia, che provocano

una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione, il curante ha risposto positivamente, precisando che

la ricorrente necessita vita natural durante di alimenti poveri di zuccheri e

grassi. Infine, nell'ipotesi di

un'alimentazione differente

dalla dieta prescritta, il medico ha precisato che la conseguenza a cui l'insorgente andrebbe incontro è uno

scompenso diabetico.

L'insorgente contesta fermamente la decisione

della Cassa di compensazione e si rifà al parere del suo medico curante (doc.

VII/3), secondo cui è d'importanza

vitale che oltre a dovere eseguire quotidianamente delle misurazioni di

glicemia ed iniezioni d'insulina,

l'assicurata deve anche seguire

una dieta molto stretta con diversi spuntini nell'arco della giornata. In assenza di tale dieta, si può presentare uno

scompenso diabetico e, di conseguenza, altre patologie correlate.

Contesta poi come esposto

nelle considerazioni che precedono la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni e implicitamente l'opinione espressa dal medico responsabile del Servizio medico

regionale. Fa inoltre riferimento ad un prospetto redatto da specialisti in

materia di alimentazione della RA 1 a cui appartiene (doc. A4), secondo cui:

" (…) L'alimentazione consigliata ad un diabetico deve essere ricca n fibre

(gr 30-40/dì), con un corretto apporto di carboidrati complessi (45-55%), un

buon apporto proteico (15-20%), e un'attenta quantità e qualità dei grassi, dando cioè la preferenza ai

grassi ricchi di acidi grassi monoinsaturi e poliinsaturi (pesce, frutta

oleosa, oli vegetali di alta qualità). Quindi gli alimenti consigliati ad una

persona affetta da diabete sono i seguenti:

1) 4 porzioni di verdura fresca (gr

500-800/dì)

2) 2 porzioni di frutta fresca (gr

200-300/dì)

3) 2 porzioni di alimenti proteici di

alto valore biologico come il pesce, carni bianche (gr 200-300/dì)

4) 2-3 porzioni di latticini magri

(per es. latte magro dl 5)

5) 2-3 porzioni di grassi di alta

qualità nutrizionale (gr 20-30/dì)

6) 3-6 porzioni di farinacei e cereali

in forma integrale (gr 100-200/dì)

7) eventualmente un piccolo bicchiere

di vino rosso di qualità (dl 1,5/ dì)

8) eventualmente edulcoranti

artificiali al posto dello zucchero saccarosio

9) eventuale uso di marmellate e

prodotti light (per. es. marmellata light gr 25)."

Partendo da queste

necessità, il prospetto espone una giornata alimentare di un diabetico

(colazione, pranzo, cena, due spuntini, condimenti e vino), indicando il costo

per ogni singola portata, per giungere ad un totale giornaliero di Fr. 19,85 e

ad un costo mensile di circa Fr. 600.-.

Nell'atto della

ricorrente pervenuto il 17 febbraio 2007 si afferma che:

" (…) L'assicurata non è assolutamente più in grado di compiere gli atti

ordinari della vita quotidiana e necessita peraltro della costante presenza di

terzi. Ciò è dovuto essenzialmente alla sua sofferenza a causa dell'affezione diabetologica ed a tutta una serie di

sinistri ad essa correlati e che le ruotano vorticosamente intorno. (…) Va da

sé, che se questa motivazione non spingesse più il livello preventivo, la

salute del paziente affetto da diabete, peggiorerebbe repentinamente, non solo

perché è diabetico, bensì perché in quanto tale, è suscettibile e propenso a

mutazioni velocissime quali per esempio le sue abitudini, l'umore, le circostanze, l'habitat, e tante altre che sono sì strettamente

legate alla personalità di un diabetico, anche se non necessariamente legate al

consumo di cibi specifici che costano di più che non quelli cosiddetti normali.

In altre parole, se un diabetico non segue rigorosamente e scrupolosamente un

regime alimentare che ben lo protegga, si deve aspettare proprio di tutto,

perché gli cadono addosso, ogni giorno e, questo, non perché necessita di

prodotti che costano di più ma, perché comunque deve mangiare più volte al

giorno, deve fare più movimento di altri, deve quindi spendere più soldi di

altre persone che non sono come lui malate e che sono quindi sane. (…) si può

anche affermare che se i cibi non costassero di più di quelli normali, bisogna

dire che il diabetico, ne deve mangiare più volte al giorno, ne deve assumere

di più ed in più deve prendere la purga per eliminarli, perché è tutto l'organismo nel suo insieme che ne risente; (…)

Non da ultimo, occorre tralasciare che lo squilibrio alimentare, causa

continue cadute che a lungo andare peggiorano la situazione e causano dei

continui e numerosi ricoveri ed interventi chirurgici generali che destano

sorprese e non poco sgomento ad una persona che di per sé, è già debilitata e

depressa e che non si fa altro che peggiorare tutta la situazione generale di

vita quotidiana. (…)."

A proposito del quadro

clinico – ma non solo – dell'assicurata,

il 16 novembre 2006 il medico interpellato dalla Cassa ha rilevato che "in

generale, misure dietetiche sono indispensabili per mantenere il metabolismo in

equilibrio ed evitare sia complicanze improvvise (ipo- o iperglicemia) sia

complicanze sul lungo periodo (neuropatia, vasculopatia, retinopatia). La dieta

consiste nell'assunzione

di cibi, normalmente reperibili nei negozi alimentari, in misura equilibrata.

Prodotti di preparazione speciale non sono generalmente indicati e neppure nel

caso presente (vedi cert. Medico). Le società per la consulenza e il sostegno a

pazienti diabetici concorrono nella diffusione dell'informazione sul valore di una corretta

alimentazione. I prodotti cosiddetti light o per diabetici, che effettivamente

contengono qualche caloria in meno, possono essere a volte più dannosi che

utili, perché esiste ancora la falsa immaginazione che si tratti di prodotti

sicuri e che il quantitativo assunto non sia da controllare in modo severo. Nel

caso presente vedo che siamo confrontati con una persona che oltre al diabete è

portatrice di altre disabilità che la rendono maggiormente dipendente da terzi.

In base a quanto deposto nell'atto d'opposizione

il problema maggiore non consisterebbe nella spesa di "regime – igiene

alimentare" ma in altri aiuti, sebbene correlati con l'alimentazione (fare la spesa, preparare il

cibo)" (doc. A4 dell'inc. 33.2007.3).

6. La

sentenza del 6 aprile 2006 del TFA (P 47/05) concerne un assicurato che,

affetto da diabete mellito di tipo II, aveva chiesto il ripristino del forfait

annuo di Fr. 2'100.- per le

spese per la dieta, affermando di avere costi maggiori per alimentarsi dovuti

al fatto che si deve attenere ad un preciso regime dietetico che include, per

esempio, di mangiare soltanto carne di vitello, pesce di mare e verdure

biologiche.

La nostra Massima

istanza ha affermato che una dieta o i costi derivanti da una malattia non sono

necessariamente legati ad un incremento di spesa. Il TFA ha quindi

analizzato i costi di alimentazione a cui doveva fare fronte in passato una

persona affetta da diabete mellito, ammettendo che oggi le esigenze alimentari

sono cambiate: "(…) Während früher die Auffassung

vertreten worden sei, dass ein Diabetiker besondere Nahrungsmittel mit

sogenannten "Zuckeraustauschstoffen" benötige, seien heute die

führenden Diabetologen weltweit übereinstimmend der Meinung, dass eine

ausgewogene Mischkost mit Eiweiss- und Fettanteilen von 20-30% und einem

Kohlenhydratanteil von mindestens 50% sowie die Einhaltung eines normalen

Körpergewichts die besten Voraussetzungen biete, eine optimale

Blutzuckereinstellung mit oder ohne Medikamente zu erreichen und vor allem

Spätkomplikationen und Folgeerkrankungen des Diabetes mit hoher

Wahrscheinlich-keit zu vermeiden. Von führenden Diabetologen werde inzwischen

von der Verwendung spezieller Diätprodukte mit Zuckeraustauschstoffen wegen

nachteiliger Auswirkungen sogar abgeraten." (cfr.

consid. 3.2).

Pertanto, "Die

für den Diabetes mellitus wissenschaftlich empfohlene Diät entspreche der

allgemein für eine gesunde Ernährung empfohlenen ausgewogene Mischkost oder

einer zur Gewichtsnormalisierung empfohlenen Reduktionskost. Mehrkosten

würden durch diese Ernährung nicht entstehen." (cfr. consid. 3.2).

Al medesimo risultato l'Alta Corte è

peraltro giunta sulla scorta delle tabelle delle spese per la dieta allestite nel

novembre 1998 dalla società dei diabetici della regione di Basilea, dove questi

costi sono stati stimati in Fr. 17.- al giorno per un uomo, mentre per quello

stesso anno il fabbisogno vitale generale (ovvero con prodotti tradizionali) è

stato valutato in Fr. 18.- giornalieri.

Nel caso che ha dovuto esaminare, il

TFA, rifacendosi al Consultorio della società svizzera di diabetologia di

Zurigo relativo ai consigli per l'alimentazione, ha ritenuto che la carne di

vitello, il pesce di mare e le verdure biologiche occorrenti all'assicurato

potevano essere sostituite, rispettivamente, con carne magra di manzo o maiale,

pesce d'acqua dolce e verdure e frutta fresche. Di

conseguenza, secondo l'Alta Corte "für an Diabetes mellitus erkrankte

Personen sich die Kost in ihrer Zusammensetzung nicht von der im Rahmen der

Primär-prävention für Gesunderhaltung empfohlenen Ernährungsweise

unterscheidet. Dem Beschwerdeführer ist somit eine diabetes-orientierte Ernährung

möglich, ohne dass ein finanzieller Mehraufwand ausgewiesen ist." (cfr.

consid. 3.3).

7. Nella

fattispecie in esame, come visto, la ricorrente soffre di diabete mellito di

tipo II insulino richiedente.

Questa affezione la porta, come ha

certificato il suo medico curante dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna, diabetologia ed endocrinologia, a dover seguire una dieta

molto stretta con diversi spuntini nell'arco della giornata (doc. VII/3 dell'inc.

n. 33.2007.2). Tuttavia, questa dieta non è meglio specificata, se non per l'indicazione

che gli alimenti devono essere poveri di zuccheri e di grassi (doc. B).

Lo stesso medico curante ha inoltre

affermato che la dieta a cui l'insorgente si deve attenere provoca una spesa

supplementare ai normali costi per l'alimentazione (doc. VII/3).

A mente del TCA, il richiamo della sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni (divenuto dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) permette di negare alla ricorrente il diritto di beneficiare del forfait

annuo di Fr. 2'100.- per le

spese per la dieta, pari a Fr. 175.- al mese, avendo esso escluso che un

diabetico debba sopportare maggiori costi per alimentarsi in modo corretto.

Infatti, una dieta scientificamente consigliata per una persona sofferente di

diabete mellito corrisponde in generale ad un'alimentazione sana composta di

cibo variato ed equilibrato o ad un'alimentazione ridotta consigliata per la

normalizzazione del peso (citata STFA consid. 3.2; cfr. consid. infra).

Con i piccoli e

semplici accorgimenti menzionati (prediligere frutta e verdura fresca, carne

magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce), i costi per l'alimentazione di un diabetico possono raggiungere un livello simile

al costo del vitto per il fabbisogno vitale generale di una persona. In queste

circostanze, come ha spiegato il Tribunale federale, non v'è pertanto pretesto per continuare ad

elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per spese

supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.

Questi criteri, d'avviso della

scrivente Corte, valgono sia per le persone affette da diabete, come la

ricorrente, sia per persone affette da altri disturbi, siccome illustrano

semplicemente i punti cardine di un normale e sano quadro nutrizionale, che

coincide con il tipo di alimentazione che ogni persona dovrebbe sostenere per

mantenersi in salute. Tale dieta, come quella priva di grassi e zuccheri a cui

si deve attenere la ricorrente, non presenta infatti aspetti particolari

rispetto al normale sostentamento che ognuno dovrebbe seguire per condurre una

vita sana dal profilo nutrizionale; non si tratta quindi di elementi

prettamente specifici soltanto per queste malattie.

8. Nel

caso qui in esame, anche l'assicurata

soffre di diabete mellito di tipo II e, secondo il suesposto prospetto

alimentare, come il ricorrente di cui si è occupato la Corte federale, anch'ella deve alimentarsi – sostanzialmente -

con carne bianca, pesce, frutta fresca e verdura fresca e di altri cibi che

siano privi di zucchero e di grasso.

Occorre inoltre ribadire che il caso

trattato dal TFA si riferisce ad un uomo affetto da diabete mellito di tipo II

insulino richiedente e non quindi ad una persona sana, a cui le indicazioni

alimentari fornite dall'Alta Corte servirebbero soltanto a scopo preventivo. La

lagnanza della ricorrente che contesta l'applicazione al caso concreto della

summenzionata STFA del 6 aprile 2006 si rivela dunque infondata.

Essa erra quando afferma che "la

sentenza citata non è da ritenersi valida per tutti i pazienti diabetici ma ben

si solo su ogni specifico caso e in modo particolare al 3.3 della sentenza P

47/05 del 6 aprile 2006 che indica in modo chiaro che la dieta prescritta è

solo primaria, corrisponde a quella auspicabile per ogni persona che vuol mantenersi

in buona salute (questo si chiama prevenzione primaria).". Nella

penultima frase della sua sentenza (citata STFA consid. 3.3), la Massima

Istanza conclude affermando che per una persona affetta da diabete mellito la

dieta prevista nella sua composizione non si differenzia da quella raccomandata

nell'ambito della prevenzione primaria della salute. Per il ricorrente, quindi,

non è possibile alimentarsi seguendo una dieta per diabetici senza incorrere in

un aumento della spesa.

Il TCA non ha quindi in specie alcun motivo

per scostarsi dalle considerazioni espresse dalla Massima autorità giudiziaria.

Va infatti evidenziato che il suesposto calcolo nutrizionale proposto dalla RA

1 giunge ad una spesa di Fr. 19,85 al giorno (stato gennaio 2007). Questa cifra

supera di uno/due franchi l'importo

determinato nel novembre 1998 dalla società dei diabetici di Basilea – relativa

comunque al fabbisogno di un uomo e non una donna, generalmente inferiore – su

cui si è basato il TFA. Dunque, i costi a cui fa riferimento la ricorrente non

differiscono in maniera sostanziale dalla spesa ritenuta dal Tribunale

federale, perciò è corretto ammettere, d'avviso di questo Tribunale, che per RI 1 non si faccia luogo

all'attribuzione di un forfait

per fare fronte a spese per la dieta che, oggettivamente, non sono

reali, corrispondendo invero al costo di un normale fabbisogno per una persona

sana.

In simili condizioni,

la Cassa di compensazione ha correttamente eliminato dal fabbisogno dell'assicurata il forfait di Fr. 2'100.- annui per le spese supplementari,

siccome non causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto dal suo medico.

Il ricorso deve dunque

essere respinto e la decisione impugnata confermata.

9. L'assicurata

ha formulato domanda di assistenza giudiziaria nell'allegato imbucato il 17

febbraio 2006. La stessa verrà decisa separatamente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati ed in particolare, per l'assicurata, sia la RA 1 e per essa

__________ che all'avv. RA 2, __________ i quali possono impugnare il

presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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