33.2007.2
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17 luglio 2007Italiano23 min
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Numero d'incarto:
33.2007.2
Data decisione, Autorità:
17.07.2007, TCA
Titolo:
Spese per la dieta. Nuova STFA ha precisato che il diabete mellito non causa spese supplementari per alimentarsi, potendo sostituire determinati alimenti con altri meno cari.La dieta per diabetici è simile a quella raccomandata (alle persone sane) per mantenersi in salute.TCA non si scosta da STFA.
DIABETE MELLITO
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
PERSONA ANZIANA
RICORSO
SPESE PER LA DIETA
art. 3d cpv. 1 let. c LPC
art. 38 cpv. 4 let. c LPGA
art. 9 OMPC
art. 19 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2007.2-3
tb/td
Lugano
17 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso 30 gennaio 2007
complementato con l'invio 25 gennaio /
17 febbraio 2007 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
e dall RA 2
contro
la decisione su opposizione del 22
novembre 2006 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. Da
diversi anni RI 1 beneficia di una prestazione complementare. Per l'anno 2006, la sua PC mensile ammontava a
Fr. 557.-.
A seguito della
pronuncia sentenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni del 6 aprile 2006
nella causa P 47/05, il 26 luglio 2006 (doc. A) la Cassa ha verificato la
necessità dell'assicurata di far
capo ad un regime dietetico di importanza vitale che comporti spese
supplementari, invitandola a sottoporre al suo medico curante alcuni quesiti
(doc. B).
Con decisione del 25
settembre 2006 (doc. 8) la Cassa le ha concesso dal 1° ottobre una PC di Fr. 382.-
al mese, eliminando dalle spese riconosciute il forfait di Fr. 2'100.- annui per la dieta.
B. Il
20 ottobre 2006 (doc. 1) l'assicurata
ha inoltrato opposizione alla Cassa, rilevando la necessità - attestata dal
medico curante - di attenersi ad una dieta che incida in modo marcante sul suo
fabbisogno nutrizionale e sulla qualità della sua vita.
Il 30 ottobre 2006
(doc. VII/1 dell'inc. n.
33.2007.2) RA 1, rappresentante dell'assicurata (doc. VII/4), ha formulato un'opposizione avente identico contenuto di quella formulata
direttamente dall'assicurata ed ha allegato un certificato del medico curante
allestito quello stesso giorno (doc. VII/3).
Con decisione su
opposizione del 22 novembre 2006 (doc. A1 dell'inc. n. 33.2007.2) la Cassa, forte del parere espresso dal medico
responsabile SMR attivo presso l'Ufficio assicurazione invalidità (doc. A4 dell'inc. n. 33.2007.3), ha confermato la
precedente decisione del 25 settembre che ha stralciato dalle spese il forfait
di Fr. 2'100.-, non ritenendo
dati i necessari presupposti.
C. Con
ricorso del 30 gennaio 2007 (doc. I dell'inc. n. 33.2007.2) l'assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha chiesto al TCA di ripristinare il forfait per le spese
per la dieta, ritenendo che la giurisprudenza del TFA su cui si è basata la
Cassa non torni applicabile in specie. A suo dire, il caso trattato dall'Alta Corte si riferirebbe a tutte le
persone che vogliono mantenersi in buona salute, siccome il regime indicato dal
TFA sarebbe unicamente di carattere preventivo e non vitale (prevenzione
primaria). Per contro, per le persone già affette da diabete, come la
ricorrente, la dieta come tale non ha più carattere preventivo, poiché non
sarebbe più sufficiente; essa assume invece la funzione di una cura che deve
forzatamente aiutare il diabetico, nel senso che deve evitare all'assicurata ulteriori complicazioni di
salute (prevenzione secondaria).
Con un secondo atto
datato 25 gennaio 2007, ma pervenuto al TCA soltanto il 19 febbraio 2007 (doc. I dell'inc. n. 33.2007.3), RI 1, con il patrocinio dell'avv. RA 2 di __________,
ha nuovamente impugnato la decisione su opposizione del 22 novembre 2006,
sottolineando la necessità di poter disporre ancora del forfait mensile di Fr.
175.- per la dieta. Ella soffre da oltre trent'anni di diabete che, nel corso degli anni, le ha inevitabilmente
provocato altre malattie e sofferenze; da ciò deriva l'esigenza di seguire rigorosamente e scrupolosamente un regime
alimentare che la protegga da repentini peggioramenti. Ma tutto questo costa di
più rispetto ad un regime alimentare che segue una persona in salute, perciò il
forfait di Fr. 175.- al mese serve per aiutarla a stare meglio ed a far fronte
a questi costi. Questa seconda impugnativa (inc. 33.2007.3) viene evasa in uno
con il presente gravame essendone un complemento.
D. Con
risposta del 9 febbraio 2007 (doc. IV dell'inc. n. 33.2007.2) l'amministrazione
ha eccepito l'intempestività del ricorso, giacché la decisione su opposizione è
datata 22 novembre 2006 ed il ricorso è stato inoltrato soltanto il 30 gennaio
2007 (rispettivamente inoltrato il 17 febbraio 2006). A nulla varrebbe la tesi
ricorsuale della ricezione della citata decisione soltanto con l'invio per
posta A del 28 dicembre 2006, dato che fa stato la regola che, dopo la giacenza
di sette giorni, l'invio raccomandato non ritirato viene ritenuto notificato l'ultimo
giorno di questo termine. Comunque, anche nel merito il ricorso sarebbe da
respingere.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00). Il presente
caso fa seguito ad altri precedenti interventi del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni in materia emessi a composizione completa, si richiamano qui le
sentenze 5 aprile 2007 (inc. 33.2006.14) in re D.; 26 marzo 2007 (inc.
33.2006.15) in re W.; 30 aprile 2007 (inc. 33.2006.16) in re D..
2. Va
preliminarmente analizzato il tema della tempestività dell'impugnativa. Nel
ricorso 30 gennaio 2007 il rappresentante della ricorrente ha stigmatizzato il
comportamento della Cassa cantonale di compensazione, la quale ha intimato la
decisione su
opposizione
impugnata direttamente all'assicurata
anziché al rappresentante stesso. L'invio raccomandato all'assicurata il 23 novembre 2006 della decisione su opposizione, non è
stato ritirato da quest'ultima
per problemi di deambulazione. Secondo la signora RI 1 l'intimazione per
raccomandata della decisione su opposizione non può avere validamente esplicato
Fatti
i propri effetti dal 2 dicembre 2006, ossia dopo i sette giorni di giacenza. Il
termine di ricorso di 30 giorni va fatto decorrere dalla notifica della
decisione su opposizione avvenuta con invio per posta A il 28 dicembre 2006
(doc. A2). Per la ricorrente, considerate le ferie giudiziarie, il ricorso
risulta tempestivo.
Va qui evidenziato
come, l'amministrazione non avrebbe dovuto notificare la decisione su
opposizione direttamente all'assicurata,
bensì al suo rappresentante, conosciuto dalla Cassa per l'invio di ottobre 2006
identico all'opposizione.
Va dunque biasimato il
comportamento della Cassa, che ha ignorato l'opposizione del rappresentante
dell'assicurata ed il suo patrocinio. La decisione di
riduzione delle prestazioni complementari è un atto amministrativo che deve
essere notificato secondo le regole generali del diritto amministrativo
riguardanti la notifica al domicilio del destinatario, rispettivamente al luogo
di residenza abituale, da parte dell'autorità. In materia di
assicurazioni sociali, vale il principio generale secondo cui una notifica
avviene in forma corretta, se fatta al rappresentante legale dell'assicurato,
fintanto che la procura non è stata revocata (RCC 1991 pag. 393 consid. 2 con
riferimenti di giurisprudenza). Secondo la
giurisprudenza, inoltre, la notifica
difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 38 e 1 cpv. 3
PA; A.
Kölz/I: Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, pag. 101 N 159, cfr. anche
DTF 122 V 194 consid. 2).
Nel caso concreto, l'assicurata, impossibilitata a scendere le
scale per ritirare la propria corrispondenza poiché su sedia a rotelle, ha
specificatamente conferito procura ad un rappresentate (doc. VII/4). Pertanto
il mancato ritiro della raccomandata, notificata al suo indirizzo, entro il
termine di giacenza di sette giorni ha comportato il ritorno della stessa al
mittente (doc. VII/6). È indubbio che ciò le ha cagionato pregiudizio, non
avendo potuto impugnare entro il termine legale di trenta giorni la decisione
intimatale che le ha diminuito la PC.
L'assicurata ha fatto valere i suoi diritti
solo successivamente, quando ha ricevuto per posta A del 28 dicembre 2006 (doc.
A2) la stessa decisione, invio dimostrato dalla busta d'intimazione (timbro
postale).
La ricorrente - ed il suo rappresentante - hanno preso atto del
contenuto della decisione su opposizione del 22 novembre 2006 soltanto al più
presto il 29 dicembre 2006.
Il termine d'impugnazione decorre dal giorno successivo
la fine delle ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 38
cpv. 4 lett. c LPGA). La consegna del ricorso brevi
manu al Tribunale cantonale della assicurazioni il 30 gennaio 2007
salvaguarda il termine di ricorso.
L'atto presentato dall'assicurata
tramite la RA 1 il 30 gennaio 2007 appare quindi tempestivo e ricevibile in
ordine, perciò il TCA deve
entrare nel merito delle sue censure. Non occorre invece esaminare se il
"ricorso complementare" giunto il 17 febbraio 2006 (ma datato 25
gennaio 2006) sia tempestivo o meno, ciò anche alla luce della particolare
natura di tale scritto.
nel
merito
3. Va
innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato
dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo
per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
4. In
virtù dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari
giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia
dell'AVS.
Le prestazioni
complementari comprendono la prestazione complementare annua, versata ogni
mese, ed il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 lett. a e lett. b LPC).
L'art. 3d cpv. 1 LPC tratta proprio di questo
particolare rimborso, prevedendo che i beneficiari di una prestazione
complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente
comprovate, di dentista (lett. a), di aiuto, di cure e di assistenza a
domicilio e in strutture diurne (lett. b), per diete (lett. c), di trasporto
fino al più vicino luogo di cure (lett. d), di mezzi ausiliari (lett. e) e di
partecipazione alle spese giusta l'art. 64 LAMal (lett. f).
Con il rinvio dell'art. 3d cpv. 4 LPC il Consiglio federale ha
stabilito le spese che possono essere rimborsate, emanando l'art. 19 OPC-AVS/AI, che riprende il
contenuto del citato art. 3d cpv. 1 LPC. Su questa base, il Dipartimento
federale dell'interno, a cui è
stato delegato il compito, ha disciplinato i rimborsi delle spese di malattia e
delle spese dovute all'invalidità
(OMPC).
Per quanto attiene al
caso in esame occorre illustrare l'art. 9 OMPC, che prevede che le spese supplementari debitamente
comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono
né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va
rimborsata la somma forfetaria annua di Fr. 2'100.-.
5. La
ricorrente ha impugnato la decisione dell'amministrazione non ritenendo corretto che dalle spese riconosciute
(fabbisogno) sia stata eliminata la voce concernente le spese per la dieta. Ciò
ha comportato la diminuzione delle prestazioni complementari a suo favore,
passate da Fr. 557.- a Fr. 382.- al mese (meno Fr. 175.-).
Questa diminuzione
scaturisce dalla presa di posizione della Cassa di compensazione, che si è
basata sulla sentenza del 6 aprile 2006 nella causa P 47/05 del Tribunale
federale delle assicurazioni.
A seguito di questa
sentenza dell'Alta Corte, l'amministrazione
ha provveduto ad accertare presso l'assicurata medesima e, tramite di essa, il suo medico curante, i motivi per i quali una dieta le è
indispensabile (doc. B dell'inc.
n. 33.2007.2). Su formulario standard fornito dalla Cassa, il medico curante ha
posto la diagnosi di diabete mellito di tipo II insulino-richiedente.
Alla domanda della
Cassa se la dieta a cui l'assicurata
si deve attenere risulta di importanza
vitale e comporta l'acquisto di
prodotti dietetici o alimenti speciali, come prodotti omogeneizzati, prodotti
ipercalorici e farine speciali per persone affette da celiachia, che provocano
una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione, il curante ha risposto positivamente, precisando che
la ricorrente necessita vita natural durante di alimenti poveri di zuccheri e
grassi. Infine, nell'ipotesi di
un'alimentazione differente
dalla dieta prescritta, il medico ha precisato che la conseguenza a cui l'insorgente andrebbe incontro è uno
scompenso diabetico.
L'insorgente contesta fermamente la decisione
della Cassa di compensazione e si rifà al parere del suo medico curante (doc.
VII/3), secondo cui è d'importanza
vitale che oltre a dovere eseguire quotidianamente delle misurazioni di
glicemia ed iniezioni d'insulina,
l'assicurata deve anche seguire
una dieta molto stretta con diversi spuntini nell'arco della giornata. In assenza di tale dieta, si può presentare uno
scompenso diabetico e, di conseguenza, altre patologie correlate.
Contesta poi come esposto
nelle considerazioni che precedono la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni e implicitamente l'opinione espressa dal medico responsabile del Servizio medico
regionale. Fa inoltre riferimento ad un prospetto redatto da specialisti in
materia di alimentazione della RA 1 a cui appartiene (doc. A4), secondo cui:
" (…) L'alimentazione consigliata ad un diabetico deve essere ricca n fibre
(gr 30-40/dì), con un corretto apporto di carboidrati complessi (45-55%), un
buon apporto proteico (15-20%), e un'attenta quantità e qualità dei grassi, dando cioè la preferenza ai
grassi ricchi di acidi grassi monoinsaturi e poliinsaturi (pesce, frutta
oleosa, oli vegetali di alta qualità). Quindi gli alimenti consigliati ad una
persona affetta da diabete sono i seguenti:
1) 4 porzioni di verdura fresca (gr
500-800/dì)
2) 2 porzioni di frutta fresca (gr
200-300/dì)
3) 2 porzioni di alimenti proteici di
alto valore biologico come il pesce, carni bianche (gr 200-300/dì)
4) 2-3 porzioni di latticini magri
(per es. latte magro dl 5)
5) 2-3 porzioni di grassi di alta
qualità nutrizionale (gr 20-30/dì)
6) 3-6 porzioni di farinacei e cereali
in forma integrale (gr 100-200/dì)
7) eventualmente un piccolo bicchiere
di vino rosso di qualità (dl 1,5/ dì)
8) eventualmente edulcoranti
artificiali al posto dello zucchero saccarosio
9) eventuale uso di marmellate e
prodotti light (per. es. marmellata light gr 25)."
Partendo da queste
necessità, il prospetto espone una giornata alimentare di un diabetico
(colazione, pranzo, cena, due spuntini, condimenti e vino), indicando il costo
per ogni singola portata, per giungere ad un totale giornaliero di Fr. 19,85 e
ad un costo mensile di circa Fr. 600.-.
Nell'atto della
ricorrente pervenuto il 17 febbraio 2007 si afferma che:
" (…) L'assicurata non è assolutamente più in grado di compiere gli atti
ordinari della vita quotidiana e necessita peraltro della costante presenza di
terzi. Ciò è dovuto essenzialmente alla sua sofferenza a causa dell'affezione diabetologica ed a tutta una serie di
sinistri ad essa correlati e che le ruotano vorticosamente intorno. (…) Va da
sé, che se questa motivazione non spingesse più il livello preventivo, la
salute del paziente affetto da diabete, peggiorerebbe repentinamente, non solo
perché è diabetico, bensì perché in quanto tale, è suscettibile e propenso a
mutazioni velocissime quali per esempio le sue abitudini, l'umore, le circostanze, l'habitat, e tante altre che sono sì strettamente
legate alla personalità di un diabetico, anche se non necessariamente legate al
consumo di cibi specifici che costano di più che non quelli cosiddetti normali.
In altre parole, se un diabetico non segue rigorosamente e scrupolosamente un
regime alimentare che ben lo protegga, si deve aspettare proprio di tutto,
perché gli cadono addosso, ogni giorno e, questo, non perché necessita di
prodotti che costano di più ma, perché comunque deve mangiare più volte al
giorno, deve fare più movimento di altri, deve quindi spendere più soldi di
altre persone che non sono come lui malate e che sono quindi sane. (…) si può
anche affermare che se i cibi non costassero di più di quelli normali, bisogna
dire che il diabetico, ne deve mangiare più volte al giorno, ne deve assumere
di più ed in più deve prendere la purga per eliminarli, perché è tutto l'organismo nel suo insieme che ne risente; (…)
Non da ultimo, occorre tralasciare che lo squilibrio alimentare, causa
continue cadute che a lungo andare peggiorano la situazione e causano dei
continui e numerosi ricoveri ed interventi chirurgici generali che destano
sorprese e non poco sgomento ad una persona che di per sé, è già debilitata e
depressa e che non si fa altro che peggiorare tutta la situazione generale di
vita quotidiana. (…)."
A proposito del quadro
clinico – ma non solo – dell'assicurata,
il 16 novembre 2006 il medico interpellato dalla Cassa ha rilevato che "in
generale, misure dietetiche sono indispensabili per mantenere il metabolismo in
equilibrio ed evitare sia complicanze improvvise (ipo- o iperglicemia) sia
complicanze sul lungo periodo (neuropatia, vasculopatia, retinopatia). La dieta
consiste nell'assunzione
di cibi, normalmente reperibili nei negozi alimentari, in misura equilibrata.
Prodotti di preparazione speciale non sono generalmente indicati e neppure nel
caso presente (vedi cert. Medico). Le società per la consulenza e il sostegno a
pazienti diabetici concorrono nella diffusione dell'informazione sul valore di una corretta
alimentazione. I prodotti cosiddetti light o per diabetici, che effettivamente
contengono qualche caloria in meno, possono essere a volte più dannosi che
utili, perché esiste ancora la falsa immaginazione che si tratti di prodotti
sicuri e che il quantitativo assunto non sia da controllare in modo severo. Nel
caso presente vedo che siamo confrontati con una persona che oltre al diabete è
portatrice di altre disabilità che la rendono maggiormente dipendente da terzi.
In base a quanto deposto nell'atto d'opposizione
il problema maggiore non consisterebbe nella spesa di "regime – igiene
alimentare" ma in altri aiuti, sebbene correlati con l'alimentazione (fare la spesa, preparare il
cibo)" (doc. A4 dell'inc. 33.2007.3).
6. La
sentenza del 6 aprile 2006 del TFA (P 47/05) concerne un assicurato che,
affetto da diabete mellito di tipo II, aveva chiesto il ripristino del forfait
annuo di Fr. 2'100.- per le
spese per la dieta, affermando di avere costi maggiori per alimentarsi dovuti
al fatto che si deve attenere ad un preciso regime dietetico che include, per
esempio, di mangiare soltanto carne di vitello, pesce di mare e verdure
biologiche.
La nostra Massima
istanza ha affermato che una dieta o i costi derivanti da una malattia non sono
necessariamente legati ad un incremento di spesa. Il TFA ha quindi
analizzato i costi di alimentazione a cui doveva fare fronte in passato una
persona affetta da diabete mellito, ammettendo che oggi le esigenze alimentari
sono cambiate: "(…) Während früher die Auffassung
vertreten worden sei, dass ein Diabetiker besondere Nahrungsmittel mit
sogenannten "Zuckeraustauschstoffen" benötige, seien heute die
führenden Diabetologen weltweit übereinstimmend der Meinung, dass eine
ausgewogene Mischkost mit Eiweiss- und Fettanteilen von 20-30% und einem
Kohlenhydratanteil von mindestens 50% sowie die Einhaltung eines normalen
Körpergewichts die besten Voraussetzungen biete, eine optimale
Blutzuckereinstellung mit oder ohne Medikamente zu erreichen und vor allem
Spätkomplikationen und Folgeerkrankungen des Diabetes mit hoher
Wahrscheinlich-keit zu vermeiden. Von führenden Diabetologen werde inzwischen
von der Verwendung spezieller Diätprodukte mit Zuckeraustauschstoffen wegen
nachteiliger Auswirkungen sogar abgeraten." (cfr.
consid. 3.2).
Pertanto, "Die
für den Diabetes mellitus wissenschaftlich empfohlene Diät entspreche der
allgemein für eine gesunde Ernährung empfohlenen ausgewogene Mischkost oder
einer zur Gewichtsnormalisierung empfohlenen Reduktionskost. Mehrkosten
würden durch diese Ernährung nicht entstehen." (cfr. consid. 3.2).
Al medesimo risultato l'Alta Corte è
peraltro giunta sulla scorta delle tabelle delle spese per la dieta allestite nel
novembre 1998 dalla società dei diabetici della regione di Basilea, dove questi
costi sono stati stimati in Fr. 17.- al giorno per un uomo, mentre per quello
stesso anno il fabbisogno vitale generale (ovvero con prodotti tradizionali) è
stato valutato in Fr. 18.- giornalieri.
Nel caso che ha dovuto esaminare, il
TFA, rifacendosi al Consultorio della società svizzera di diabetologia di
Zurigo relativo ai consigli per l'alimentazione, ha ritenuto che la carne di
vitello, il pesce di mare e le verdure biologiche occorrenti all'assicurato
potevano essere sostituite, rispettivamente, con carne magra di manzo o maiale,
pesce d'acqua dolce e verdure e frutta fresche. Di
conseguenza, secondo l'Alta Corte "für an Diabetes mellitus erkrankte
Personen sich die Kost in ihrer Zusammensetzung nicht von der im Rahmen der
Primär-prävention für Gesunderhaltung empfohlenen Ernährungsweise
unterscheidet. Dem Beschwerdeführer ist somit eine diabetes-orientierte Ernährung
möglich, ohne dass ein finanzieller Mehraufwand ausgewiesen ist." (cfr.
consid. 3.3).
7. Nella
fattispecie in esame, come visto, la ricorrente soffre di diabete mellito di
tipo II insulino richiedente.
Questa affezione la porta, come ha
certificato il suo medico curante dr. med. __________, specialista FMH in
medicina interna, diabetologia ed endocrinologia, a dover seguire una dieta
molto stretta con diversi spuntini nell'arco della giornata (doc. VII/3 dell'inc.
n. 33.2007.2). Tuttavia, questa dieta non è meglio specificata, se non per l'indicazione
che gli alimenti devono essere poveri di zuccheri e di grassi (doc. B).
Lo stesso medico curante ha inoltre
affermato che la dieta a cui l'insorgente si deve attenere provoca una spesa
supplementare ai normali costi per l'alimentazione (doc. VII/3).
A mente del TCA, il richiamo della sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni (divenuto dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) permette di negare alla ricorrente il diritto di beneficiare del forfait
annuo di Fr. 2'100.- per le
spese per la dieta, pari a Fr. 175.- al mese, avendo esso escluso che un
diabetico debba sopportare maggiori costi per alimentarsi in modo corretto.
Infatti, una dieta scientificamente consigliata per una persona sofferente di
diabete mellito corrisponde in generale ad un'alimentazione sana composta di
cibo variato ed equilibrato o ad un'alimentazione ridotta consigliata per la
normalizzazione del peso (citata STFA consid. 3.2; cfr. consid. infra).
Con i piccoli e
semplici accorgimenti menzionati (prediligere frutta e verdura fresca, carne
magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce), i costi per l'alimentazione di un diabetico possono raggiungere un livello simile
al costo del vitto per il fabbisogno vitale generale di una persona. In queste
circostanze, come ha spiegato il Tribunale federale, non v'è pertanto pretesto per continuare ad
elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per spese
supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.
Questi criteri, d'avviso della
scrivente Corte, valgono sia per le persone affette da diabete, come la
ricorrente, sia per persone affette da altri disturbi, siccome illustrano
semplicemente i punti cardine di un normale e sano quadro nutrizionale, che
coincide con il tipo di alimentazione che ogni persona dovrebbe sostenere per
mantenersi in salute. Tale dieta, come quella priva di grassi e zuccheri a cui
si deve attenere la ricorrente, non presenta infatti aspetti particolari
rispetto al normale sostentamento che ognuno dovrebbe seguire per condurre una
vita sana dal profilo nutrizionale; non si tratta quindi di elementi
prettamente specifici soltanto per queste malattie.
8. Nel
caso qui in esame, anche l'assicurata
soffre di diabete mellito di tipo II e, secondo il suesposto prospetto
alimentare, come il ricorrente di cui si è occupato la Corte federale, anch'ella deve alimentarsi – sostanzialmente -
con carne bianca, pesce, frutta fresca e verdura fresca e di altri cibi che
siano privi di zucchero e di grasso.
Occorre inoltre ribadire che il caso
trattato dal TFA si riferisce ad un uomo affetto da diabete mellito di tipo II
insulino richiedente e non quindi ad una persona sana, a cui le indicazioni
alimentari fornite dall'Alta Corte servirebbero soltanto a scopo preventivo. La
lagnanza della ricorrente che contesta l'applicazione al caso concreto della
summenzionata STFA del 6 aprile 2006 si rivela dunque infondata.
Essa erra quando afferma che "la
sentenza citata non è da ritenersi valida per tutti i pazienti diabetici ma ben
si solo su ogni specifico caso e in modo particolare al 3.3 della sentenza P
47/05 del 6 aprile 2006 che indica in modo chiaro che la dieta prescritta è
solo primaria, corrisponde a quella auspicabile per ogni persona che vuol mantenersi
in buona salute (questo si chiama prevenzione primaria).". Nella
penultima frase della sua sentenza (citata STFA consid. 3.3), la Massima
Istanza conclude affermando che per una persona affetta da diabete mellito la
dieta prevista nella sua composizione non si differenzia da quella raccomandata
nell'ambito della prevenzione primaria della salute. Per il ricorrente, quindi,
non è possibile alimentarsi seguendo una dieta per diabetici senza incorrere in
un aumento della spesa.
Il TCA non ha quindi in specie alcun motivo
per scostarsi dalle considerazioni espresse dalla Massima autorità giudiziaria.
Va infatti evidenziato che il suesposto calcolo nutrizionale proposto dalla RA
1 giunge ad una spesa di Fr. 19,85 al giorno (stato gennaio 2007). Questa cifra
supera di uno/due franchi l'importo
determinato nel novembre 1998 dalla società dei diabetici di Basilea – relativa
comunque al fabbisogno di un uomo e non una donna, generalmente inferiore – su
cui si è basato il TFA. Dunque, i costi a cui fa riferimento la ricorrente non
differiscono in maniera sostanziale dalla spesa ritenuta dal Tribunale
federale, perciò è corretto ammettere, d'avviso di questo Tribunale, che per RI 1 non si faccia luogo
all'attribuzione di un forfait
per fare fronte a spese per la dieta che, oggettivamente, non sono
reali, corrispondendo invero al costo di un normale fabbisogno per una persona
sana.
In simili condizioni,
la Cassa di compensazione ha correttamente eliminato dal fabbisogno dell'assicurata il forfait di Fr. 2'100.- annui per le spese supplementari,
siccome non causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto dal suo medico.
Il ricorso deve dunque
essere respinto e la decisione impugnata confermata.
9. L'assicurata
ha formulato domanda di assistenza giudiziaria nell'allegato imbucato il 17
febbraio 2006. La stessa verrà decisa separatamente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati ed in particolare, per l'assicurata, sia la RA 1 e per essa
__________ che all'avv. RA 2, __________ i quali possono impugnare il
presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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